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  • ASSEMBLEA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE- art. 214 Codice Proprietà Industriale

    ASSEMBLEA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
    art. 214 Codice Proprietà Industriale

    1. I componenti del Consiglio dell’ordine di cui all’articolo 215 sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore alla metà più uno dei componenti da eleggere. Vengono eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

    2. Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione in forma autonoma, sia individualmente che nell’ambito di società, uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e servizi specializzati nell’ambito di enti o imprese di cui all’articolo 205, comma 3, dall’altra, non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell’ordine con più di otto componenti. Parimenti ciascuna sezione dell’albo non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell’ordine con più di sette componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.

    3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. È ammessa la votazione mediante lettera.

    4. Le modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • COMPITI DELL’ASSEMBLEA – art. 213 Codice Proprietà Industriale

    COMPITI DELL’ASSEMBLEA
    art. 213 Codice Proprietà Industriale

    1. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro il mese di marzo, per l’approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo, per la determinazione dell’ammontare del contributo annuo che deve essere uguale per tutti gli iscritti e, occorrendo, per l’elezione del Consiglio dell’ordine, nel qual caso la convocazione deve avvenire almeno un mese prima della data della sua scadenza.

    2. L’assemblea si riunisce inoltre ogni volta il Consiglio dell’ordine lo reputi necessario, nonché quando ne sia fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da almeno un decimo degli iscritti all’albo.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO – art. 212 Codice Proprietà Industriale

    ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO
    art. 212 Codice Proprietà Industriale

    1. L’assemblea è convocata dal presidente, su delibera del Consiglio dell’ordine. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un sesto degli iscritti se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono la presenza di almeno un quinto degli iscritti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti.

    2. Ogni consulente abilitato iscritto all’albo può farsi rappresentare da un altro consulente abilitato iscritto all’albo con delega scritta. Un medesimo partecipante non può rappresentare più di cinque iscritti.

    3. Le modalità di convocazione e di svolgimento dell’assemblea sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • SANZIONI DISCIPLINARI – art. 211 Codice Proprietà Industriale

    SANZIONI DISCIPLINARI
    art. 211 Codice Proprietà Industriale

    1. I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi e mancanze di lieve entità, alla sospensione per non più di due anni in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignità professionale.

     

     

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  • CANCELLAZIONE DALL’ALBO E SOSPENSIONE DI DIRITTO – art. 210 Codice Proprietà Industriale

    CANCELLAZIONE DALL’ALBO E SOSPENSIONE DI DIRITTO
    art. 210 Codice Proprietà Industriale

    1. Il consulente abilitato è cancellato dall’albo:

    a) quando è venuto meno uno dei requisiti dell’iscrizione, di cui all’articolo 203;

    b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilità previsti dall’articolo 205;

    c) quando ne è fatta richiesta dall’interessato.

    2. Il consulente abilitato può chiedere la reiscrizione nell’albo quando sono cessate le cause della cancellazione senza necessità di nuovo esame.

    3. Il consulente abilitato è dichiarato sospeso di diritto dall’esercizio professionale dal momento della sottoposizione alle misure coercitive o interdittive previste dai capi II e III del capo IV, titolo I, del codice di procedura penale sino a quello della revoca delle misure stesse, nonché in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, del contributo annuo, fino alla data dell’accertato adempimento.

     

     

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  • ALBO DEI CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE ABILITATI – art. 209 Codice Proprietà Industriale

    ALBO DEI CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE ABILITATI
    art. 209 Codice Proprietà Industriale

    1. L’albo istituito ai sensi dell’articolo 202 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale in Italia che puo’ consistere anche nella sede dell’ente o impresa da cui dipende (1).

    2. La data di iscrizione determina l’anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all’albo hanno l’anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell’interruzione.

    (1) Comma modificato dall’articolo 116 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

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  • ESONERO DALL’ ESAME DI ABILITAZIONE – art. 208 Codice Proprietà Industriale

    ESONERO DALL’ ESAME DI ABILITAZIONE
    art. 208 Codice Proprietà Industriale

    1. Sono esonerati dall’esame di abilitazione coloro che, gia’ dipendenti del Ministero dello sviluppo economico ovvero del Ministero della difesa, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive rispettivamente presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero il Servizio brevetti e proprieta’ intellettuale (1).

    2. Sono anche esonerati, ai fini dell’iscrizione nella sezione brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso l’Ufficio europeo dei brevetti.

    (1) Comma sostituito dall’articolo 115 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

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  • ESAME DI ABILITAZIONE – art. 207 Codice Proprietà Industriale

    ESAME DI ABILITAZIONE
    art. 207 Codice Proprietà Industriale

    1. L’abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione:

    a) dal direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;

    b) da un membro della commissione dei ricorsi, designato dal presidente della stessa con funzione di vice-presidente;

    c) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, designati dal Ministro delle attività produttive;

    d) da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati, designati dal consiglio di cui all’articolo 215, di cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e due che esercitano la professione in modo autonomo;

    e) da membri supplenti che possono sostituire quelli di cui alle lettere b), c) e d), se impossibilitati (1).

    2. È ammessa all’esame di abilitazione qualsiasi persona che:

    a) abbia conseguito:

    1) la laurea o un titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese estero;

    2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese membro dell’Unione europea includenti l’attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o in un istituto d’istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all’attività di consulente in proprietà industriale in materia di brevetti d’invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e disegni e modelli a seconda dell’abilitazione richiesta;

    b) abbia compiuto presso società, uffici o servizi specializzati in proprietà industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo.

    3. È ammessa all’esame di abilitazione per l’iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi persona che abbia superato l’esame di qualificazione come consulente abilitato presso l’Ufficio europeo dei brevetti.

    4. Il periodo di tirocinio è limitato a diciotto mesi se il candidato all’esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell’abilitazione richiesta.

    5. L’esame di abilitazione per l’iscrizione nella sezione brevetti e rispettivamente nella sezione marchi consiste in prove scritte ed orali, tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico dei diritti di proprietà industriale, così come a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica, conformemente alla sezione interessata, secondo le modalità stabilite nel regolamento da emanarsi con decreto.

    6. L’esame di abilitazione per l’iscrizione nella sezione brevetti ovvero quello per l’iscrizione nella sezione marchi è indetto ogni due anni con decreto del Ministero delle attività produttive.

    (1) Lettera modificata dall’articolo 114 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

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  • OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE – art. 206 Codice Proprietà Industriale

    OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE
    art. 206 Codice Proprietà Industriale

    1. Il consulente in proprietà industriale ha l’obbligo del segreto professionale e nei suoi confronti si applica l’articolo 200 del codice di procedura penale.

     

     

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    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • INCOMPATIBILITA’ – art. 205 Codice Proprietà Industriale

    INCOMPATIBILITA’
    art. 204 Codice Proprietà Industriale

    1. L’iscrizione all’albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso società, uffici o servizi specializzati in materia, sia autonomi che organizzati nell’ambito di enti o imprese, e dell’attività di insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con l’esercizio del commercio, con la professione di notaio, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio o di esattore dei tributi.

    2. L’iscrizione all’Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale è compatibile, se non previsto altrimenti e fermo restando il disposto del comma 1, con l’iscrizione in altri albi professionali e con l’esercizio della relativa professione.

    3. I consulenti in proprietà industriale abilitati, che esercitano la loro attività in uffici o servizi organizzati nell’ambito di enti o di imprese, ovvero nell’ambito di consorzi o gruppi di imprese, possono operare esclusivamente in nome e per conto:

    a) dell’ente o impresa da cui dipendono;

    b) delle imprese appartenenti al consorzio, o gruppo nella cui organizzazione essi sono stabilmente inseriti;

    c) di imprese o persone che siano con enti o imprese o gruppi o consorzi, in cui è inserito il consulente abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi tecnologici.

     

     

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