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  • Registrare un marchio nel settore industriale per tubi flessibili ed idraulici – segno respinto

    Registrare un marchio nel settore industriale per tubi flessibili ed idraulici – segno respinto

    HELIX verrebbe inteso dal consumatore come prodotto fatto a spirale, ad elica; nel caso specifico stiamo parlando di tubi. Il segno non supera l’esame in quanto descrittivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 02/11/2023
    ******
    ******************
    I-43121 Parma
    ITALIA
    Fascicolo nº: *********************
    Vostro riferimento: *********************
    Marchio: HELIX
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ****************
    ********************* (PR)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 22/08/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 17 Tubi termoplastici rinforzati multi-spirale; Tubi flessibili industriali in plastica
    con rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l’uso in applicazioni
    industriali ad alta pressione comprese applicazioni a base d’acqua, idrauliche
    e di petrolio e gas; tubi assemblati di tubi flessibili industriali in plastica con
    rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l’uso in applicazioni industriali ad
    alta pressione comprese applicazioni a base d’acqua, idrauliche e di petrolio
    e gas; Tubi flessibili non metallici.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
    elica / spirale.
    • Il significato del termine «HELIX» di cui il marchio è composto, è supportato dal
    seguente riferimento di dizionario (informazioni estratte da internet il 21/08/2023):

    • https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/helix

      Il contenuto di tale collegamento ipertestuale è stato riprodotto nella lettera
      d’obiezione.
      • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i prodotti richiesti nella Classe 17 (un’ampia varietà di tubi) hanno una forma a
      spirale / elica, o includono componenti a forma di spirale / elica. Pertanto, il segno
      descrive la specie e la qualità dei prodotti.
      • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE.
      • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
      Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
      un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018900740 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
  • Registrare il nome di una vernice – se ne indica una caratteristica non è registrabile

    Registrare il nome di una vernice – se ne indica una caratteristica non è registrabile

    “Microporosa” per una vernice o pittura. Il consumatore percepirebbe il segno come un prodotto con piccoli pori quindi come indicativo delle caratteristiche e della specie del prodotto vernice.

    Decisione sul carattere intrinseco distintivo
    di una domanda di marchio dell’Unione europea
    (Articolo 7 RMUE)
    Alicante, 31/10/2023
    ***************
    ***********
    (MI)
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ****************
    Torre Boldone
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 11/05/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 2 Pitture; Pitture idrorepellenti; pitture lavabili; idropitture lavabili; pitture ad
    acqua [non isolanti]; idropitture per interni [non isolanti]; idropitture per
    esterni [non isolanti]; idropitture riempitive [non isolanti]; idropitture [non
    isolanti]; pitture a base di resine; rivestimenti [pitture]; rivestimenti murali
    [pitture]; rivestimenti impermeabili [pitture]; rivestimenti da utilizzare su
    pareti; colori; vernici; lacche; tinture; coloranti; pigmenti; inchiostri per la
    stampa; diluenti e condensanti per intonaci, coloranti e inchiostri; prodotti
    preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; sostanze coloranti;
    mordenti; tinte; inchiostri per la stampa, la marcatura e l’incisione; resine
    naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori,
    tipografi e artisti; rivestimenti per il legno; mordenti per il legno; tinture per il
    legno; prodotti per la conservazione del legno; smalti; smalti per la pittura;
    inchiostri di stampa; essiccanti per colori; pitture ignifughe; fissativi [vernici];
    oli per la conservazione del legno; agglutinanti per pitture; legno colorante:
    lacche; coloranti per il restauro di mobili; addensanti per colori.
    Classe 25 Abbigliamento; abbigliamento sportivo; tute sportive; abbigliamento da
    lavoro; grembiuli; abbigliamento da mare; capi di abbigliamento per uomo,
    donna e bambino; costumi da bagno; parei da bagno; accappatoi; t-shirts;
    felpe; abiti; camicie; cappotti; cinture [abbigliamento]; cravatte; giacche;
    gonne; maglieria; maglioni; pantaloni; calzini; calze sportive; sciarpe; guanti
    [abbigliamento]; abbigliamento da notte; pigiami; biancheria; biancheria
    intima; cappelleria; berretti; bandane [foulards]; calzature; scarpe sportive;
    sandali; stivali; scarpe da lavoro; scarpe antisdrucciolo; mascherina per il
    viso [abbigliamento]; maschere per dormire; accessori da portare al collo;
    kimono; cappe; poncho; tute [indumenti].

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese
    attribuirebbe al segno il significato seguente: avente pori molto piccoli.
    Il suddetto significato del termine «Microporosa», contenuto nel marchio, è supportato dai
    seguenti riferimenti di dizionario:
    https://www.treccani.it/vocabolario/microporoso/
    https://dle.rae.es/micro-#PBNhesD
    https://dle.rae.es/poroso?m=form
    https://dicionario.priberam.org/microporoso
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti (vernici, pitture, rivestimenti, lacche ecc. in classe 2, nonché capi di abbigliamento e
    calzature ecc. in classe 25) possiedono dei pori molto piccoli (che ad esempio permettono
    una maggiore traspirabilità). Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi
    (costituiti essenzialmente da caratteri bianchi del tutto normali inseriti
    all’interno di un’etichetta con bordino bianco e spazio vuoto bianco nella parte inferiore), il
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    consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla
    qualità/specie dei prodotti.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Inoltre, i
    segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti interessati sono
    privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da una ricerca su Internet
    condotta in data 11/05/2023 è risultato che il termine «microporosa» è utilizzato
    abitualmente nel mercato di riferimento:
    https://www.archiexpo.it/fabbricante-architettura-design/vernice-microporosa-61435.html
    https://www.boatsnews.it/news/30891/una-lacca-microporosa-per-il-legno-al-comus
    https://www.manomano.it/consigli/come-scegliere-la-vernice-per-legno-da-esterno-3815

    https://www.ambientecolore.com/it/blog/come-verniciare-porte-in-legno-prodottieattrezzatura-62
    https://www.amazon.it/Dulux-Valentine-Val%C3%A9nite-GlyceroMultisupporto/dp/B088P5S99P
    https://www.amazon.it/T-shirt-Sportiva-Asciugatura-Traspirante-CortaBianca_L/dp/B08CN717MN
    https://consulenzaproduzionecalzature.it/incollare-le-scarpe-con-suole-inmicroporosa/
    https://pt.esdemgarden.com/garden-shelters-garages-wooden-chalets-intelligentservice12302
    https://www.manomano.es/consejos/todo-sobre-las-diferentes-pinturas-9108
    Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di
    stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
    marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al
    marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si
    richiede la protezione. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di
    carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2
    RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 07/07/2023 che possono essere
    sintetizzate come segue.

    1. le conclusioni dell’Ufficio relative al significato del termine “MICORPOSA” in
      relazione ai prodotti oggetto di rifiuto sono imprecise e dettate dalla fretta poiché
      il termine “esclusivamente“ incluso nel disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera
      c) non è stato interpretato in modo corretto. In tal senso, affinché un segno
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      ricada nel divieto enunciato dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre
      che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti
      e/o servizi di cui trattasi, tale da consentire al pubblico interessato di percepire
      immediatamente e senza altra riflessione una descrizione dei prodotti e/o servizi
      di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (07/11/2014, T-567/12, Kaatsu,
      EU:T:2014:937, § 29; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45).
      Rileva il richiedente che il termine microporosa può avere molti significati e lo
      stesso Ufficio ne riporta vari differenti fra loro e tale circostanza richiede uno
      sforzo cognitivo da parte del richiedente.
      Ritiene il richiedente che l’elemento grafico del segno sia “una
      fantasiosa ed ideale sovrapposizione di ben 3 etichette. La prima etichetta
      appare costituita da un’impronta rettangolare verde; al suo interno è raffigurata
      una seconda impronta di colore bianco avente gli angoli smussati ed il bordo
      inferiore ispessito; la terza etichetta è inserita nei contorni bianchi ed è costituita
      da un’impronta verde, più piccola delle altre, in cui viene riportata la scritta
      “MICROPOROSA” in caratteri bianchi, tutti minuscoli”
    2. Il richiedente invoca poi parità di trattamento e segnala i seguenti marchi:
    • MUE n. 016815763 nelle classi 18, 25, 35 registrato il 25/08/2020
    • IR n. 1457502 nelle classi 9 e 28 registrato il 29/11/2018
      che sarebbero “sono esenti da rivendicazioni (es: preesistenza, acquisizione
      carattere distintivo in seguito all’uso, ecc…) da parte del titolare in fase di
      domanda di registrazione nonché esenti da rilievi ufficiali in fase di esame.
    1. In relazione all’uso del termine MICROPOROSA in funzione descrittiva,
      asserisce il richiedente che gli esempi forniti dall’EUIPO siano irrilevanti poiché
      tutti successivi alla data di presentazione della domanda 23/02/2023, laddove gli
      esempi sono datati 11/05/2023.
    2. Infine il richiedente rivendica l’acquisizione di capacità distintiva tramite l’uso ex
      articolo 7, paragrafo 3 RMUE e presenta delle prove, che al momento non
      vengono elencate e descritte poiché una decisione in tal senso vera presa solo
      quado la decisione sul carattere distintivo intrinseco del segno diverrà definitiva.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
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      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.1 si ritiene opportuno ricordare che perché
      un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
      RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto
      articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini
      descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei
      medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che
      questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo
      dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione,
      qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica
      dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
      EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta).
      Un termine può avere vari significati e tutti possono, nelle loro differenti accezioni, avere un
      significato descrittivo, a seconda dei prodotti in relazione ai quali sono usati.
      Tale è non il caso del termine MICROPOROSA che in tutti gli esempi presentati dall’Ufficio
      viene usato per descrivere che i prodotti presentano dei micro pori che permettono ai
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      materiali di respirare o di avere maggiore aderenza. Le argomentazioni di cui al punto n.1
      debbono dunque essere rigettate
      In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.2 si rileva che se da un lato una
      rappresentazione grafica può aggiungere carattere distintivo a un termine che di per se ne è
      privo, tale non è il caso del marchio in questione dove la rappresentazione grafica non è in
      grado di compensare la descrittivitá del termine.
      Per chiarire meglio tale concetto si ponga l’esempio del termine inglese ‘waterproof’
      (impermeabile) usato per indicare che un materiale è appunto impermeabile.
      Da una ricerca su Google effettuata in datata 31/10/2023 è emerso che tale termine è
      spesso rappresentato tramite numerosi espedienti grafici:
      https://www.google.com/search?
      q=waterproof+label&tbm=isch&ved=2ahUKEwj74OWqiaCCAxV7oScCHSgGDx8Q2-
      cCegQIABAA&oq=waterproof+label&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAgAEB4yBAgAE
      B4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB46BAgjECc6
      BwgAEIoFEENQxwRYlQ1gpA9oAHAAeACAAYQBiAGIBJIBAzUuMZgBAKABAaoBC2d3cy1
      3aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=QtZAZfu3I_vCnsEPqIy8-
      AE&bih=850&biw=1760&client=firefox-b-e#imgrc=510ktfB8hGa28M
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      Non vi è alcun dubbio che nonostante alcune delle suddette immagini siano molto più
      articolate del segno del richiedente, esse sarebbero tutte descrittive di una caratteristica dei
      prodotti a cui potrebbero essere apposte.
      Per ciò che concerne la richiesta di parità di trattamento, si ricorda che la giurisprudenza
      consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come
      marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in
      quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come
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      marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
      interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
      (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
      EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Obiter dicta, si fa presente che i casi citati dal richiedente non sono pertinenti in quanto
      entrambi sono stati oggetto di rifiuto provvisorio e entrambi sono stati poi registrati per quasi
      tutti i prodotti richiesti, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Fra l’altro la decisione
      relativa alla registrazione n. 016815763 è stata presa in data 13/11/2019 dal firmatario della
      presente. Tale decisione, cos’i come ogni decisione dell’Ufficio, è accessibile tramite il
      database eSearch plus. Nel caso della decisione menzionata, essa può essere trovata al
      seguente indirizzo https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016815763 e la
      comunicazione da cercare è la seguente:
      Anche le argomentazioni di cui al punto n.3 debbono essere rigettate.
      Le argomentazioni di cui al punto n.4 sembrano eccessivamente puntigliose. Prima di tutto,
      si rileva che gli esempi di uso nel mercato sono solo stati presentati ad abundantiam per
      confermare il significato fornito tramite i dizionari. Inoltre sembra abbastanza improbabile
      che dalla data di presentazione della domanda (23/02/2023), alla redazione della domanda
      alla data di redazione dell’obiezione 11/05/2023, internet si sia popolato di usi descrittivi del
      termine.
      Tutto ciò premesso, vista la linea argomentativa che il richiedente ha ritenuto opportuno
      seguire si precisa a titolo esemplificativo, che:
      L’uso del termine nella pagina https://www.boatsnews.it/news/30891/una-lacca-microporosaper-il-legno-al-comus è del 05/05/2019:
      Pagina 9 di 13
      L’uso del termine nella pagina https://www.ambientecolore.com/it/blog/come-verniciareporte-in-legno-prodotti-e-attrezzatura-62 è del 07/03/2022.
      Pagina 10 di 13
      L’uso nella pagina Amazon ® https://www.amazon.it/Dulux-Valentine-Val%C3%A9niteGlycero-Multisupporto/dp/B088P5S99P
      è del 15/12/2020.
      Poiché come detto gli esempi riportati erano solo a conferma dei significati trovati dei
      dizionari l’Ufficio non ritiene necessario appesantire la decisione con ulteriori immagini.
      Anche le argomentazioni di cui al punto n.4 debbono essere rigettate.
      I merito alla rivendicazione di acquisizione di capacità distintiva tramite l’uso, poiché la
      rivendicazione è stata presentata come “secondaria” l’Ufficio esaminerà la medesima e le
      prove a supporto, solo dopo che la presente decisione diverrà definitiva.
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      Se la rivendicazione fosse stata presentata come “primaria”, l’Ufficio avrebbe emesso
      un’unica decisione sulla capacità distintiva intrinseca e su quella acquisita, nella presente
      decisione.
      In ogni caso quando la presente decisione diverrà definitiva l’Ufficio concederà al richiedente
      un nuovo termine di due mesi per presentare ulteriori prove, qualora lo ritenesse opportuno.
      IV. Conclusioni
      Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e
      articolo 7, paragrafo 2 RMUE [la domanda di MUE n. 018852516 è dichiarata descrittiva e
      non distintiva per i seguenti prodotti:
      Classe 2 Pitture; Pitture idrorepellenti; pitture lavabili; idropitture lavabili; pitture ad
      acqua [non isolanti]; idropitture per interni [non isolanti]; idropitture per
      esterni [non isolanti]; idropitture riempitive [non isolanti]; idropitture [non
      isolanti]; pitture a base di resine; rivestimenti [pitture]; rivestimenti murali
      [pitture]; rivestimenti impermeabili [pitture]; rivestimenti da utilizzare su
      pareti; colori; vernici; lacche; tinture; coloranti; pigmenti; inchiostri per la
      stampa; diluenti e condensanti per intonaci, coloranti e inchiostri; prodotti
      preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; sostanze coloranti;
      mordenti; tinte; inchiostri per la stampa, la marcatura e l’incisione; resine
      naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori,
      tipografi e artisti; rivestimenti per il legno; mordenti per il legno; tinture per il
      legno; prodotti per la conservazione del legno; smalti; smalti per la pittura;
      inchiostri di stampa; essiccanti per colori; pitture ignifughe; fissativi [vernici];
      oli per la conservazione del legno; agglutinanti per pitture; legno colorante:
      lacche; coloranti per il restauro di mobili; addensanti per colori.
      Classe 25 Abbigliamento; abbigliamento sportivo; tute sportive; abbigliamento da
      lavoro; grembiuli; abbigliamento da mare; capi di abbigliamento per uomo,
      donna e bambino; costumi da bagno; parei da bagno; accappatoi; t-shirts;
      felpe; abiti; camicie; cappotti; cinture [abbigliamento]; cravatte; giacche;
      gonne; maglieria; maglioni; pantaloni; calzini; calze sportive; sciarpe; guanti
      [abbigliamento]; abbigliamento da notte; pigiami; biancheria; biancheria
      intima; cappelleria; berretti; bandane [foulards]; calzature; scarpe sportive;
      sandali; stivali; scarpe da lavoro; scarpe antisdrucciolo; mascherina per il
      viso [abbigliamento]; maschere per dormire; accessori da portare al collo;
      kimono; cappe; poncho; tute [indumenti].
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
      Classe 35 Servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti chimici per la stampa,
      prodotti chimici per per l’industria, prodotti chimici leganti per calcestruzzo,
      prodotti chimici per rimuovere pitture, prodotti chimici impermeabilizzanti,
      prodotti chimici per prevenire incrostazioni; servizi di vendita al dettaglio e
      all’ingrosso di prodotti chimici per la preparazione dei colori, prodotti chimici
      Pagina 12 di 13
      per la fabbricazione di pitture, solventi per vernici, emulsionanti, stabilizzatori
      di colore, prodotti chimici destinati alle scienze, alla fotografia, come anche
      all’agricoltura all’orticoltura e alla silvicoltura; servizi di vendita al dettaglio e
      all’ingrosso di resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato
      grezzo, composizioni per estinguere il fuoco e per prevenire gli incendi,
      preparati per la tempera e la saldatura dei metalli, adesivi destinati
      all’industria; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di mastici e altri
      riempitivi di pasta, rivestimenti protettivi idrorepellenti [chimici], preparati
      chimici protettivi per rivestimenti, rivestimenti resistenti alle intemperie
      [chimici, non pitture], acetati, plastificanti, cellulosa, prodotti chimici per
      l’avvivaggio di colori per uso industriale; servizi di vendita al dettaglio e
      all’ingrosso di pitture, pitture lavabili, idropitture lavabili, pitture ad acqua [non
      isolanti], idropitture [non isolanti], idropitture per interni [non isolanti],
      idropitture per esterni [non isolanti], idropitture riempitive [non isolanti],
      idropitture [non isolanti]; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di pitture a
      base di resine, rivestimenti [pitture], rivestimenti murali [pitture], rivestimenti
      impermeabili [pitture], rivestimenti da utilizzare su pareti, colori, vernici,
      lacche, tinture, coloranti, pigmenti, inchiostri, diluenti e condensanti per
      intonaci, coloranti e inchiostri, prodotti preservanti dalla ruggine e dal
      deterioramento del legno; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di
      sostanze coloranti, mordenti, tinte, inchiostri per la stampa, la marcatura e
      l’incisione, resine naturali allo stato grezzo, metalli in fogli e in polvere per
      pittori, decoratori, tipografi e artisti, rivestimenti per il legno, mordenti per il
      legno, tinture per il legno, prodotti per la conservazione del legno; servizi di
      vendita al dettaglio e all’ingrosso di smalti, smalti per la pittura, inchiostri di
      stampa, essiccanti per colori, pitture ignifughe, fissativi [vernici], oli per la
      conservazione del legno, agglutinanti per pitture, legno colorante: lacche,
      coloranti per il restauro di mobili, addensanti per colori; servizi di vendita al
      dettaglio e all’ingrosso di prodotti per l’edilizia, materiali ed elementi
      dacostruzione, non in metallo, materiale per coperture, legno, legno
      lamellare, legno lavorato; pubblicità; amministrazione commerciale; lavori di
      ufficio; Gestione di affari [per conto terzi]; approvvigionamento di servizi per
      conto terzi in materia di edilizia; approvvigionamento di servizi per conto terzi
      in materia di trattamento di pitture e prodotti chimici; servizi di gestione per
      progetti commerciali nel settore delle costruzioni; servizi di gestione per
      progetti commerciali nel settore delle pitture e prodotti chimici.
      A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei
      confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi
      dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
      a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua
      della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione
      scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il
      ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720
      EUR.
      Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini
      dell’esame della rivendicazione secondaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE e
      dell’articolo 2, paragrafo 2, REMUE.
  • Marchio settore barbecue carne alla griglia: non registrabile – Alicante 26-10-2023

    Marchio settore barbecue carne alla griglia: non registrabile – Alicante 26-10-2023

    Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: aste di ferro appuntite a un’estremità in cui si infilano le carni e le vivande stesse cotte allo spiedo. Per questo motivo il segno è descrittivo per cui non registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 26/10/2023
    **************Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: *************
    Vostro riferimento: *****************
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ************* Pescara
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 18/05/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)
    e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 11 Griglie per carne; Griglie; Griglie per barbecue; Griglie elettriche per uso
    esterno; Apparecchi per cottura a gas comprendenti griglie da cottura;
    Barbecue; Spiedi [elettrici] per barbecue; Apparecchi di cottura; Fornelli
    [apparecchi di cottura].
    Classe 21 Utensili di cucina.
    Classe 29 Carne; Carne e prodotti a base di carne; Prodotti a base di carne surgelati;

    Agnello trattato; Spiedini di agnello; Prodotti a base di agnello; Carne fritta;
    Carni confezionate; Piatti pronti di carne; Carne surgelata; Carne di manzo.
    Classe 35 Vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; Vendita al
    dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari; Servizi
    all’ingrosso in relazione a carni; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a
    carni.
    Classe 43 Fornitura di alimenti; Preparazione di alimenti; Servizi per la fornitura di
    alimenti; Servizi di consulenza riguardanti gli alimenti; Servizi di consulenza
    relativi alla preparazione di alimenti.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: aste di ferro appuntite a un’estremità in cui si infilano le carni e le
    vivande stesse cotte allo spiedo.
    https://www.treccani.it/vocabolario/spiedo/ ).
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti in classe 11 (Griglie per carne; Griglie; Griglie per barbecue; Griglie elettriche per
    uso esterno; Apparecchi per cottura a gas comprendenti griglie da cottura; Barbecue; Spiedi
    [elettrici] per barbecue; Apparecchi di cottura; Fornelli [apparecchi di cottura]), e della classe
    21 (Utensili di cucina) sono o possono contenere aste di ferro o di legno appuntite in una
    delle due estremità in cui si infilano le carni o altri cibi per arrostirli alla fiamma viva o alla
    brace ai carboni o elettrica. Mentre i prodotti in classe 29 (Carne; Carne e prodotti a base di
    carne; Prodotti a base di carne surgelati; Agnello trattato; Spiedini di agnello; Prodotti a base
    di agnello; Carne fritta; Carni confezionate; Piatti pronti di carne; Carne surgelata; Carne di
    manzo) consistono nelle vivande stesse cotte/cucinate allo spiedo. Mentre per i servizi in
    classe 35 consistono nella vendita di spiedi, cioè della vivanda stessa. Infine per i servizi in
    classe 43 consistono nella preparazione e fornitura di alimenti sotto forma di spiedi (vivande
    di pollo, maiale, manzo, ecc.)Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi, il consumatore
    di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie e qualità dei
    prodotti/modo di preparazione.
    Assenza di carattere distintivo
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Benché il segno ‘ ’ contenga determinati elementi figurativi che gli
    Pagina 3 di 5
    conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di
    carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Il segno consiste di una figura ovale di colore
    rosso al cui interno è riportata la dicitura SPIEDÌ in bianco riprodotta in caratteri di stampa
    alquanto banali e comuni. Il fatto che il puntino sulla ‘I’ finale sia leggermente allungato non
    è sufficiente a rendere il marchio distintivo. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
    combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai
    prodotti per i quali si richiede la protezione.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018859737 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 11 Griglie per carne; Griglie; Griglie per barbecue; Griglie elettriche per uso
    esterno; Apparecchi per cottura a gas comprendenti griglie da cottura;
    Barbecue; Spiedi [elettrici] per barbecue; Apparecchi di cottura; Fornelli
    [apparecchi di cottura].
    Classe 21 Utensili di cucina.
    Classe 29 Carne; Carne e prodotti a base di carne; Prodotti a base di carne surgelati;
    Agnello trattato; Spiedini di agnello; Prodotti a base di agnello; Carne fritta;
    Carni confezionate; Piatti pronti di carne; Carne surgelata; Carne di manzo.
    Classe 35 Vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; Vendita al
    dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari; Servizi
    all’ingrosso in relazione a carni; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a
    carni.
    Pagina 4 di 5
    Classe 43 Fornitura di alimenti; Preparazione di alimenti; Servizi per la fornitura di
    alimenti; Servizi di consulenza riguardanti gli alimenti; Servizi di consulenza
    relativi alla preparazione di alimenti.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 21 Padelle; Pentole e padelle [non elettriche]; Bicchieri.
    Classe 29 Formaggio di pecora; Latte di pecora.
    Classe 30 Sughi di carne [salse]; Salse per carne alla griglia; Pasticci di carne; Panini
    imbottiti con carne; Paste surgelate ripiene di carne; Aromi a base di carne.
    Classe 31 Pecore [bestiame]; Capre vive; Bovini da macello; Animali vivi, organismi per
    la riproduzione (allevamento); Animali vivi.
    Classe 35 Organizzazione e conduzione di vendite per conto terzi di bestiame e di bovini
    commerciali e registrati.
    Classe 43 Fornitura di bevande.
    Classe 44 Servizi di allevamento di pecore; Allevamento (bestiame); Allevamento di
    animali; Consulenza in materia di allevamento di animali.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Registrare un marchio per software per smartphone – marchio respinto – Alicante 23-10-2023

    Registrare un marchio per software per smartphone – marchio respinto – Alicante 23-10-2023

    “Mysleep” tradotto è mio sonno ed è un segno che vuole identificare software scaricabili per smartphone. Il consumatore percepirebbe il segno come indicazione che i software sono utilizzati per monitorare e tracciare il sonno. Il segno ha un chiaro carattere descrittivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 23/10/2023
    ****** Roma
    ITALIA
    Fascicolo nº: ************
    Vostro riferimento:
    Marchio: mysleep
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ***************
    *********** Roma
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/05/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 9 Software applicativi scaricabili per smartphone.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
      il mio sonno.
    • Il suddetto significato dei termini «my sleep», di cui il marchio è composto, era
      supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/my
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sleep
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i software applicativi scaricabili per smartphone sono utilizzati per tracciare e
      monitorare il sonno e fornire all’utente dati personali, misurazioni ecc. sui suoi propri modelli di sonno ecc.. Pertanto, il segno descrive specie e destinazione dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018850687 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 9 Software applicativi scaricabili per smartphone.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
      Classe 42 Programmazione di software per piattaforme internet.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Marchio e provenienza geografica: respinto – Alicante 25/10/2023

    Marchio e provenienza geografica: respinto – Alicante 25/10/2023

    Gioielli di Montecarlo: il consumatore finale percepirebbe i gioielli in questione come provenienti da Montecarlo: il marchio è respinto.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 25/10/2023
    ************** MIGLIONICO
    ITALIA
    Fascicolo nº: ****************
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: *********** MIGLIONICO
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 22/05/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 14 Gioielleria in metalli preziosi; Articoli di gioielleria placcati con leghe di metalli preziosi; Articoli di gioielleria in leghe di metalli preziosi; Articoli di gioielleria in metalli preziosi placcati; Articoli di gioielleria in cristallo placcato con metalli preziosi; Gioielleria placcata con metalli preziosi; Articoli di gioielleria placcati
    con metalli preziosi; Statuette in metalli preziosi e loro leghe; Ciondoli per la gioielleria in metalli preziosi o placcati; Articoli di gioielleria in metalli preziosi;
    Leghe di metalli preziosi; Metalli preziosi e loro leghe; Custodie in metalli
    preziosi per articoli di orologeria; Statue in metalli preziosi e loro leghe; Articoli
    semilavorati in pietre preziose per la produzione di gioielleria; Catene in
    metalli preziosi [articoli di gioielleria]; Gemelli realizzati in metalli preziosi con
    pietre semipreziose; Metalli preziosi; Metalli preziosi semilavorati;
    Fermacravatte in metalli preziosi; Fermacravatte in metallo prezioso;
    Portachiavi in metalli preziosi; Gioielli in metalli preziosi; Medaglioni in metalli
    preziosi; Distintivi in metalli preziosi; Braccialetti placcati in argento; Statuette
    placcate in metallo prezioso; Medaglie placcate con metalli preziosi; Gemelli
    placcati in metalli preziosi; Trofei placcati con metalli preziosi; Orecchini
    placcati in argento; Ciondoli placcati con metalli preziosi; Anelli placcati con
    metalli preziosi; Anelli placcati in argento; Portachiavi placcati in metalli
    preziosi [anelli]; Collane placcate in argento; Ciondoli per chiavi placcati con
    metalli preziosi; Trofei placcati con leghe di metalli preziosi; Argento e sue
    leghe; Gioielleria preziosa; Modellini di animali [ornamenti preziosi] di metallo
    prezioso; Scrigni per gioielli in metalli preziosi; Oreficeria; Gioielleria
    cloisonné; Gioielleria; Gioielleria, incluso bigiotteria e bigiotteria in plastica;
    Gioielleria in metalli semipreziosi; Crocefissi, ovvero gioielleria; Cabochons
    per la fabbricazione di articoli di gioielleria; Articoli di gioielleria per
    cappelleria; Bigiotteria; Articoli di gioielleria in plastica; Medaglioni [gioielleria];
    Gioielleria infantile; Gioielleria in bronzo; Braccialetti [gioielleria]; Gioielleria
    con diamanti; Accessori di gioielleria; Gioielleria artificiale; Ciondoli
    [gioielleria]; Ciondoli per la gioielleria; Chiusure per gioielleria; Pendenti
    [gioielleria]; Collane [gioielleria]; Cammei [gioielleria]; Spillette [gioielleria];
    Pietre semipreziose; Pietre per gioielleria; Orologeria; Apparecchi di
    orologeria; Meccanismi di orologeria; Strumenti di orologeria; Lancette
    [orologeria]; Prodotti di orologeria; Rotismi [orologeria]; Oscillatori per
    orologeria; Quadranti [orologeria]; Lancette per orologi (orologeria); Bilancieri
    [orologeria]; Articoli di orologeria; Scatole per l’orologeria; Bariletto
    [orologeria]; Quadranti per strumenti di orologeria; Custodie per l’orologeria;
    Scrigni per l’orologeria; Strumenti cronometrici; Apparecchi e strumenti
    cronometrici; Quadranti per strumenti cronometrici; Cronometri; Cronometri
    contasecondi; Dispositivi per cronometraggio sportivo; Scatole per strumenti
    cronometrici; Strumenti di cronometraggio; Apparecchi per cronometraggio di
    manifestazioni sportive; Parti e accessori per strumenti cronometrici;
    Cronometri ad arresto; Bigiotteria in plastica; Ornamenti di bigiotteria; Articoli
    di bigiotteria; Articoli semipreziosi di bigiotteria; Catenine per braccialetti
    (gioielleria); Perle per creare bigiotteria; Catenine (gioielleria); Catenine per
    collane (gioielleria); Diamanti; Diamante [grezzo]; Articoli di gioielleria
    comprendenti diamanti; Zaffiro; Smeraldi; Smeraldo; Vetri di orologi; Orologi
    (Vetri per -); Vetri per orologi; Gemme, perle e metalli preziosi e loro
    imitazioni; Orologi in metalli preziosi o placcati; Cinturini per orologi in metallo;
    Gemme; Gemme semipreziose; Gemme in tormalina; Gemme preziose e
    semipreziose; Perla; Statuette ornamentali in pietre preziose; Gioielleria
    contenente pietre preziose; Spille ornamentali in metallo prezioso; Pietre per
    gioielli; Anelli; Anelli di fidanzamento; Anelli (ciondoli); Anelli [gioielleria];
    Bracciali; Ciondoli per braccialetti; Bracciali dell’amicizia; Braccialetti per
    orologi [cinturini]; Orologi ciondolo; Braccialetti da polso [articoli di gioielleria];
    Braccialetti per orologi da polso; Ciondoli per portachiavi ad anello;
    Braccialetti per orologi; Portachiavi [ciondoli o telecomandi]; Portachiavi
    Pagina 3 di 5
    [ciondoli o catenelle]; Ciondoli per portachiavi a catenella; Portachiavi gioiello
    [catenella o anello]; Orecchini; Orecchini in argento; Orecchini a cerchio;
    Orecchini a goccia; Orecchini in metallo prezioso; Orecchini per lobi forati;
    Orecchini a molla; Orecchini a clip; Orecchini placcati oro; Ciondoli per
    collane; Clip di gioielleria per convertire gli orecchini a vite in orecchini a clip;
    Orecchini in oro; Spille per ornamento; Spille; Spille [gioielleria]; Spille da
    cravatte; Spille per cravatte; Spille ornamentali per cappelli; Spille decorative
    [gioielleria]; Gioielleria, spille per risvolti; Spille (articoli di gioielleria); Spille
    cloisonné; Spille per cravatte in metallo prezioso; Spille decorative [articoli di
    gioielleria]; Spille per risvolti [articoli di gioielleria]; Ciondoli; Ciondoli per chiavi
    (ciondoli o portachiavi); Portachiavi; Braccialetti; Portachiavi e portachiavi a
    catenella, e ciondoli a essi destinati; Braccialetti di perline; Portachiavi
    [catenelle portachiavi con gingillo o charm]; Ciondoli in bronzo; Catene
    [gioielleria]; Perle; Perle [gioielleria]; Perle artificiali; Perle naturali; Perle
    coltivate; Perle finte; Articoli di gioielleria a base di perle coltivate; Catenine in
    metallo prezioso per collane.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
      gioielli di monte carlo.
    • Il suddetto significato dei termini «MONTECARLO JEWELS», contenuto nel marchio,
      era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/monte-carlo
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/jewel
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che gli articoli di gioielleria, bigiotteria, pietre preziose, orologi, statuette ornamentali
      in pietra preziosa ecc. sono o contengono gioielli di Monte Carlo.
    • Nonostante alcuni elementi figurativi costituiti il consumatore di riferimento
      percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie e provenienza
      geografica, dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Pagina 4 di 5
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018853851 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 14 Gioielleria in metalli preziosi; Articoli di gioielleria placcati con leghe di metalli
      preziosi; Articoli di gioielleria in leghe di metalli preziosi; Articoli di gioielleria in
      metalli preziosi placcati; Articoli di gioielleria in cristallo placcato con metalli
      preziosi; Gioielleria placcata con metalli preziosi; Articoli di gioielleria placcati
      con metalli preziosi; Statuette in metalli preziosi e loro leghe; Ciondoli per la
      gioielleria in metalli preziosi o placcati; Articoli di gioielleria in metalli preziosi;
      Leghe di metalli preziosi; Metalli preziosi e loro leghe; Custodie in metalli
      preziosi per articoli di orologeria; Statue in metalli preziosi e loro leghe; Articoli
      semilavorati in pietre preziose per la produzione di gioielleria; Catene in
      metalli preziosi [articoli di gioielleria]; Gemelli realizzati in metalli preziosi con
      pietre semipreziose; Metalli preziosi; Metalli preziosi semilavorati;
      Fermacravatte in metalli preziosi; Fermacravatte in metallo prezioso;
      Portachiavi in metalli preziosi; Gioielli in metalli preziosi; Medaglioni in metalli
      preziosi; Distintivi in metalli preziosi; Braccialetti placcati in argento; Statuette
      placcate in metallo prezioso; Medaglie placcate con metalli preziosi; Gemelli
      placcati in metalli preziosi; Trofei placcati con metalli preziosi; Orecchini
      placcati in argento; Ciondoli placcati con metalli preziosi; Anelli placcati con
      metalli preziosi; Anelli placcati in argento; Portachiavi placcati in metalli
      preziosi [anelli]; Collane placcate in argento; Ciondoli per chiavi placcati con
      metalli preziosi; Trofei placcati con leghe di metalli preziosi; Argento e sue
      leghe; Gioielleria preziosa; Modellini di animali [ornamenti preziosi] di metallo
      prezioso; Scrigni per gioielli in metalli preziosi; Oreficeria; Gioielleria
      cloisonné; Gioielleria; Gioielleria, incluso bigiotteria e bigiotteria in plastica;
      Gioielleria in metalli semipreziosi; Crocefissi, ovvero gioielleria; Cabochons
      per la fabbricazione di articoli di gioielleria; Articoli di gioielleria per
      cappelleria; Bigiotteria; Articoli di gioielleria in plastica; Medaglioni [gioielleria];
      Gioielleria infantile; Gioielleria in bronzo; Braccialetti [gioielleria]; Gioielleria
      con diamanti; Accessori di gioielleria; Gioielleria artificiale; Ciondoli
      [gioielleria]; Ciondoli per la gioielleria; Chiusure per gioielleria; Pendenti
      [gioielleria]; Collane [gioielleria]; Cammei [gioielleria]; Spillette [gioielleria];
      Pietre semipreziose; Pietre per gioielleria; Orologeria; Apparecchi di
      orologeria; Meccanismi di orologeria; Strumenti di orologeria; Lancette
      [orologeria]; Prodotti di orologeria; Rotismi [orologeria]; Oscillatori per
      orologeria; Quadranti [orologeria]; Lancette per orologi (orologeria); Bilancieri
      [orologeria]; Articoli di orologeria; Scatole per l’orologeria; Bariletto
      [orologeria]; Quadranti per strumenti di orologeria; Custodie per l’orologeria;
      Scrigni per l’orologeria; Strumenti cronometrici; Apparecchi e strumenti
      cronometrici; Quadranti per strumenti cronometrici; Cronometri; Cronometri
      contasecondi; Dispositivi per cronometraggio sportivo; Scatole per strumenti
      cronometrici; Strumenti di cronometraggio; Apparecchi per cronometraggio di
      manifestazioni sportive; Parti e accessori per strumenti cronometrici;
      Cronometri ad arresto; Bigiotteria in plastica; Ornamenti di bigiotteria; Articoli
      di bigiotteria; Articoli semipreziosi di bigiotteria; Catenine per braccialetti
      (gioielleria); Perle per creare bigiotteria; Catenine (gioielleria); Catenine per
      collane (gioielleria); Diamanti; Diamante [grezzo]; Articoli di gioielleria
      comprendenti diamanti; Zaffiro; Smeraldi; Smeraldo; Vetri di orologi; Orologi
      (Vetri per -); Vetri per orologi; Gemme, perle e metalli preziosi e loro
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      imitazioni; Orologi in metalli preziosi o placcati; Cinturini per orologi in metallo;
      Gemme; Gemme semipreziose; Gemme in tormalina; Gemme preziose e
      semipreziose; Perla; Statuette ornamentali in pietre preziose; Gioielleria
      contenente pietre preziose; Spille ornamentali in metallo prezioso; Pietre per
      gioielli; Anelli; Anelli di fidanzamento; Anelli (ciondoli); Anelli [gioielleria];
      Bracciali; Ciondoli per braccialetti; Bracciali dell’amicizia; Braccialetti per
      orologi [cinturini]; Orologi ciondolo; Braccialetti da polso [articoli di gioielleria];
      Braccialetti per orologi da polso; Ciondoli per portachiavi ad anello;
      Braccialetti per orologi; Portachiavi [ciondoli o telecomandi]; Portachiavi
      [ciondoli o catenelle]; Ciondoli per portachiavi a catenella; Portachiavi gioiello
      [catenella o anello]; Orecchini; Orecchini in argento; Orecchini a cerchio;
      Orecchini a goccia; Orecchini in metallo prezioso; Orecchini per lobi forati;
      Orecchini a molla; Orecchini a clip; Orecchini placcati oro; Ciondoli per
      collane; Clip di gioielleria per convertire gli orecchini a vite in orecchini a clip;
      Orecchini in oro; Spille per ornamento; Spille; Spille [gioielleria]; Spille da
      cravatte; Spille per cravatte; Spille ornamentali per cappelli; Spille decorative
      [gioielleria]; Gioielleria, spille per risvolti; Spille (articoli di gioielleria); Spille
      cloisonné; Spille per cravatte in metallo prezioso; Spille decorative [articoli di
      gioielleria]; Spille per risvolti [articoli di gioielleria]; Ciondoli; Ciondoli per chiavi
      (ciondoli o portachiavi); Portachiavi; Braccialetti; Portachiavi e portachiavi a
      catenella, e ciondoli a essi destinati; Braccialetti di perline; Portachiavi
      [catenelle portachiavi con gingillo o charm]; Ciondoli in bronzo; Catene
      [gioielleria]; Perle; Perle [gioielleria]; Perle artificiali; Perle naturali; Perle
      coltivate; Perle finte; Articoli di gioielleria a base di perle coltivate; Catenine in
      metallo prezioso per collane.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Marchio descrittivo per macchine per l’imballaggio – Alicante 17-10-2023

    Marchio descrittivo per macchine per l’imballaggio – Alicante 17-10-2023

    Il consumatore finale che si approccia alle macchine per l’imballaggio quale prodotto commercializzato con il segno NOVA percepirebbe il prodotto come qualcosa di nuovo, una novità rispetto ai competitors. Il termine ha evidente carattere descrittivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 17/10/2023
    ******************
    I-40123 Bologna
    ITALIA
    Fascicolo nº: ****************
    Vostro riferimento: ******
    Marchio: NOVA
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: *******************(RN)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/06/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 7 Macchine per imballaggio; Impianti di imballaggio; macchine fardellatrici;
    Macchine inscatolatrici; macchine avvolgitrici; Macchine legatrici; Macchine
    per l’avvolgimento con film estensibile per l’applicazione di pellicole in
    materie plastiche su carichi pallettizzati; robot industriali; macchine per la
    fabbricazione di imballaggi; macchine imbottigliatrici; Macchine per
    confezionare; macchine incartonatrici; Macchine per riempire contenitori per l’imballaggio.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore di lingua portoghese, slovacca e croata, ovvero un professionista del settore industriale, meccanico e robotico, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione (che appartengono a un settore di mercato altamente specializzato) attribuirebbe al segno il significato di “nuova/novità, di recente esistenza; qualcosa di successivo a ciò che già esiste; che non ha precedenti/che è originale; che ha subito una trasformazione o un rinnovamento”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario estratti dai dizionari delle rispettive lingue in data 05/06/2023
      (https://dicionario.priberam.org/novo, https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/kratkyslovnik/?q=novo, http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search).
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che prodotti richiesti (sostanzialmente macchine, macchinari, impianti e robot di tipo o per uso industriale) sono di recente esistenza (ad esempio perché sono prodotti nuovi), hanno subito una trasformazione o rinnovamento (ad esempio perché sono
      prodotti in base a nuove tecniche o conoscenze), costituiscono una novità, sono originali, senza precedenti (ad esempio perché integrano soluzioni nuove o rispondono ad esigenze prima inesistenti). Pertanto, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla qualità dei prodotti. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.

    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/08/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

    1. Il concetto di “nuovo” è uno dei multipli significati del termine “NOVA” in ognuna delle tre lingue del rifiuto provvisorio. Il termine è utilizzato anche per indicare un oggetto stellare che subisce un improvviso e significativo aumento di luminosità. Ci sono le medesime probabilità che il consumatore di riferimento associ al termine NOVA il concetto di ‘nuovo/novità’ e l’idea di una stella, concetto completamente avulso dai prodotti rivendicati.
    2. L’Ufficio ha registrato altri marchi “NOVA” come i MUE n. 018331323, MUE n. 018339621
      e MUE n. 0187024501.
    3. L’Ufficio ha registrato, anche recentemente, altri marchi denominativi o figurativi in cui la componente grafica è composta da elementi banali come, ad esempio, il marchio verbale ‘FAST’ per cronometri o il marchio verbale ‘SLIM FEET PRO’ per suole da scarpe.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
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      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Il richiedente sostiene che nelle tre lingue per cui è emessa l’obiezione, il termine “NOVA” abbia almeno un ulteriore significato, vale a dire uno specifico oggetto stellare, e che in questo senso il marchio sarebbe distintivo, in quanto semanticamente scollegato rispetto ai prodotti rivendicati.
      Tuttavia, perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
      tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.)
      Pertanto, poiché il segno in esame designa in uno dei suoi significati principali (fatto non contestato dal richiedente) la caratteristica dei prodotti designati di essere nuovi o di recente
      esistenza, che hanno subito un rinnovamento, o costituenti una novità (sono originali, senza
      precedenti, integrano soluzioni nuove o rispondono ad esigenze prima inesistenti, ecc.),
      “NOVA” è un segno descrittivo e non distintivo per tali prodotti.
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      Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali i MUE a
      componente “NOVA” n. 018331323, MUE n. 018339621 e MUE n. 0187024501, e i marchi
      MODERN GOLF n. 018881607, per Abbigliamento da golf, NATURAL RESISTANCE n.
      018888469 per Fili e filati; Abbigliamento, ecc. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata
      afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio
      [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di
      un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio
      dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
      interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
      (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
      EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      In relazione al fatto che l’Ufficio ha registrato marchi a componente “NOVA”, si rammenta
      che possono essere invocate precedenti decisioni dell’Ufficio e, quando realmente
      comparabili, l’Ufficio deve valutare se debbano essere seguite. Tuttavia, i marchi citati dal
      richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in quanto si
      riferiscono a prodotti diversi da quelli della fattispecie in esame.
      Inoltre, l’Ufficio deve comunque decidere caso per caso se, sulla base di una corretta
      interpretazione della normativa, il marchio richiesto sia idoneo alla registrazione. Nel caso in
      esame, la decisione è coerente con la prassi dell’Ufficio sui motivi assoluti di rifiuto e
      conforme alla giurisprudenza dei tribunali europei. Fondamentalmente, nell’ambito del diritto
      europeo armonizzato dei marchi e ancor più nell’ambito della pratica d’esame dell’Ufficio, si
      dovrebbe cercare di garantire che gli stessi risultati siano raggiunti in casi comparabili
      (02/12/2009, C-39/08, ‘ Volkhandy’, EU:C:2009:91). Di conseguenza, se in un caso
      precedente l’Ufficio ha forse adottato erroneamente un approccio eccessivamente generoso,
      tale errore non dovrebbe essere aggravato adottando lo stesso approccio in un caso
      successivo.
      Nella misura in cui potrebbe essersi verificata una certa incoerenza rispetto ad un marchio,
      una persona che presenta una domanda di registrazione di un segno come marchio non può
      avvalersi, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una decisione identica, su un atto
      eventualmente illecito commesso rispetto ad altri marchi a beneficio di qualcun altro. Ciò non
      è diverso quando riguarda la ricorrente stessa (27/02/2002, T-106/00, «Streamserve», § 67,
      EU:T:2002:43).
      Infine, gli altri casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale
      domanda in quanto tutti i loro elementi (verbali, figurativi e di copertura merceologica) sono
      diversi da quelli della fattispecie.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018863676 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      Pagina 5 di 5
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
  • Le vicissitudini di un Marchio nella procedura fallimentare

    Le vicissitudini di un Marchio nella procedura fallimentare

    Marchio nazionale registrato in capo all’amministratore unico della s.r.l in quanto persona fisica ma usato per promuovere l’attività edile della srl. L’azienda fallisce: nel momento in cui in sede fallimentare un’altra realtà aziendale se ne aggiudica il compendio aziendale, si aggiudica anche i beni immateriali compresi marchi e brevetti. Nel nostro caso viene anche fatto un ulteriore atto di cessione del marchio che in precedenza era stato fiduciariamente intestato a terza persona. Il curatore fallimentare evidenzia tra l’altro l’utilizzo abusivo del marchio da parte dell’amministratore della srl in quanto ai sensi dell’art 19 del D. Lgs. 10.2.2005 n. 30 del Codice della proprietà intellettuale: “Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso” . Si deduce quindi una presunzione di appartenenza del marchio alla società e non alla persona fisica del suo amministratore.

    N 1 0 4 9 2 / 2 3 R G

    TRIBUNALE di PALERMO

    sezione v^ civile specializzata in materia di impresa

    Il Giudice designato, letti gli atti del procedimento promosso con ricorso ex art. 670 cod. proc. civ. da **********************************, all’esito della trattazione scritta del 10.10.23, ha pronunciato la presente

    – ORDINANZA –

    *******************************, agendo quali eredi di********************************, “socio al 100% e amministratore unico della società *******************************., costituita il ********************” e “dichiarata fallita dal Tribunale di Agrigento sez. fallimentare con sentenza del 03.05.2018”, hanno chiesto – nelle more della introduzione del giudizio di merito teso a veder definitivamente accertati i loro diritti – il sequestro giudiziario ex art. 670 n. 1) c.p.c. “del marchio ****************************, dell’insegna e di ogni altro segno distintivo già dell’azienda della *************************************. in fallimento, in danno della ******************************* e/o di terzi soggetti che si trovino nel possesso dei beni in contestazione, contestualmente nominando un custode giudiziario per gli stessi, fissando il termine per l’instaurazione del giudizio di merito” (v p. 26 ricorso). I ricorrenti hanno fondato i loro diritti sul marchio d’impresa “**************************” – oggetto della domanda di sequestro giudiziario – su due prospettazioni in fatto tra loro alternative. Secondo una prima ipotesi ricostruttiva **************************************, di cui gli stessi ricorrenti sono eredi, sarebbe stato l’originario titolare – a seguito della relativa registrazione pre sso UIBM, avvenuta il 14.9.10 – dei diritti sul marchio “*******************”. Hanno inoltre aggiunto i ricorrenti che con atto pubblico del 07.09.2018 (rep. n. 11385 racc. n. 8193) ************************avrebbe ceduto i propri diritti sul marchio de quo, tuttavia solo fiduciariamente, ad ********************************, amico di famiglia; – che a seguito dell’intertenuto fallimento della **********(dichiarato dal Tribunale di Agrigento con 2 sentenza del 3.5.18), “di cui ********************************** era socio e amministratore al 100%”, sarebbe sorta controversia circa la titolarità dei diritti sul detto marchio; – che in particolare la ***************************** resasi aggiudicataria in sede fallimentare dell’azienda della **********, riteneva ricompresi tra i beni oggetto dell’azienda anche il detto marchio, circostanza questa negata da ********* che ne sarebbe stato l’unico effettivo proprietario; – che al fine di porre fine a tale controversia, in data 13.4.23 il sig. *********, abusando dei propri poteri sul detto marchio che gli derivavano dalla intestazione fiduciaria dello stesso, avrebbe stipulato accordo transattivo con cui cedeva alla ****************************** dietro un corrispettivo esclusivamente simbolico ammontante ad € 200,00, i diritti sul segno distintivo in oggetto; – che tale cessione, avente natura transattiva, sarebbe invalida ex art. 1975, co. 2, c.c. o comunque ex art. 1972 c.c.; – che stante l’invalidità dell’atto di cessione in esame e considerato il diritto dei ricorrenti, quali eredi del fiduciante (******************), ad ottenere il ritrasferimento del marchio dal fiduciario (***************************), non poteva essere negato il diritto di costoro sul segno distintivo. In base ad una seconda ricostruzione il marchio ****************avrebbe fatto parte del patrimonio della società ******************************. e non invece di quello di **************************. Muovendo da tale premessa, antitetica rispetto alla prima, i ricorrenti hanno sostenuto che avendo il fallimento di ****************************. ceduto alla ****************************************** il marchio oggetto di causa in difetto di stima e se na il rispetto delle “forme della vendita forzata, con o senza incanto ” imposte dall’art. 107 lf, la cessione medesima risulterebbe affetta da radicale nullità e il marchio non sarebbe quindi mai fuoriuscito dal patrimonio della società fallita. A seguito della chiusura della procedura concorsuale e dell’estinzione della *************************. “i ricorrenti, quali eredi universali con beneficio di inventario del socio unico sig. ************************, sono subentrati nei diritti già spettanti alla società fallita, trasferitisi in capo al socio in forza del fenomeno successorio che si verifica a seguito dell’estinzione della società ex art. 2495 c.c ”. e tra tali diritti andrebbe ricompreso anche quello al marchio d’impresa **********. Stesse considerazioni hanno svolto i ricorrenti anche con riferimento all’insegna della fallita******************************, che nell’ambito della procedura fallimentare di ***************************** sarebbe stata ceduta alla ************************ in difetto di stima e senza il rispetto delle “f orme della vendita forzata, con o senza incanto” imposte dall’art. 107 lf., con conseguente nullità del relativo contratto. 3 Considerato quindi che analogamente al marchio anche l’insegna non sarebbe mai fuoriuscita dal patrimonio della fallita e sarebbe poi stata acquisita – in forza del fenomeno successorio di cui si è detto – in capo ai ricorrenti, sussisterebbe il diritto di costoro anche su tale diverso segno distintivo. Il sequestro del marchio è dunque stato richiesto nei confronti della ************************** (quale acquirente dell’azienda di ******), di *******, (quale affittuaria della stessa azienda) e di *********************************** (quale fiduciario obbligato al ritrasferimento del marchio). Nei confronti delle prime due è stato richiesto anche il sequestro dell’insegna. Sotto il profilo del periculum in mora i ricorrenti hanno evidenziato che “la *********. ha affittato l’azienda ricomprendendovi il marchio alla *******, società di nuova costituzione, che non reca quindi alcuna garanzia di solvibilità e che sta facendo uso del marchio in maniera quanto meno anomala, risultando ancora inattiva al Registro Imprese ” (v. p. 25 ricorso). All’esito del giudizio – nell’ambito del quale si sono costituiti le resistenti ***************************************** chiedendo il rigetto delle averse pretese per le ragioni meglio illustrate nelle rispettie memorie di costituzione – la causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio in epigrafe indicata. *** Preliminarmente, osserva il Tribunale che presupposto ineludibile per l’emanazione di un provvedimento di sequestro giudiziario è la sussistenza dei due requisiti concorrenti, del fumus boni juris e del periculum in mora. Segnatamente, in ordine al fumus, si richiede l’esistenza di una controversia, intesa come esperimento attuale o potenziale (e quindi anche mero contrasto di interessi, senza necessità della pendenza di una lite) di un’azione tipicamente prevista a difesa della proprietà o del possesso (cd. jus in re) nonché di ogni altra azione, anche di natura personale, da cui possa scaturire una pronuncia di condanna alla restituzione o al rilascio della cosa da altri detenuta (cd. jus ad rem) o che comunque comporti una statuizione sulla proprietà o sul possesso (tra tutte, v. Cass., 16 novembre 1994, n. 9645; Cass., 19 ottobre 1993, n. 10333). Inoltre, in ragione della intrinseca strumentalità della misura cautelare rispetto all’emanando provvedimento definitivo, è necessario, ancorché sotto un profilo di mera verosimiglianza, un accertamento delibativo sulla pretesa cautelanda (Cass., 23 giugno 1982 n. 3831; Cass., 24 marzo 1976 n. 1037; Trib. Taranto, 20 ottobre 1995), fondato sulla ritenuta probabilità della esistenza del diritto sostanziale fatto v alere dal 4 richiedente, saggiata sulla scorta dell’intero contesto documentale offerto a conforto della richiesta di cautela e di ogni altro elemento acquisito mediante la sommaria istruttoria propria del procedimento in questione. In merito poi al periculum in mora, questo è dato <> stabilita dall’art. 670 c.p.c., che si ha quando lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso, ossia il recupero dei beni di cui sia stata accertata la proprietà o possesso, divenendo altrimenti il sequestro giudiziario, non già un vincolo cautelare, ma bensì una mera appendice di ogni controversia sulla proprietà. Ciò debitamente premesso, relativamente al primo requisito è da evidenziare la probabile insussistenza dei diritti dei ricorrenti sul marchio “**********”. Premessa la contraddittorietà di fondo che sconta l’intera impostazione difensiva dei ricorrenti (che fondano le loro pretese su prospettazioni tra loro inconciliabili), deve osservarsi come la sussistenza dei diritti degli stessi sul marchio vada esclusa in base ad entrambe le ricostruzioni offerte. Con riferimento alla prima si rileva come anche a ritenere che ************************** fosse originariamente titolare – a seguito della relativa registrazione presso UIBM, avvenuta il 14.9.10 – dei diritti sul marchio “*************************”, cionondimeno – come dedotto dagli stessi ricorrenti – detto marchio è dal loro dante causa stato ceduto, sia pur fiduciariamente, ad ************************************* (con contratto del 07.09.2018) che a propria volta l’ha trasferito alla ********************************* (con contratto del 13.4.23). Anche a seguire i ricorrenti, i quali affermano che tale ultima cessione sarebbe avvenuta in violazione del pactum fiducia, l’atto compiuto dal fiduciario risulterebbe comunque valido. Ed infatti, per giurisprudenza costante (cfr. da ultimo Cass.Civ. n.17151 del 2023), in caso di intestazione fiduciaria di un bene, il pactum fiduciae presenta efficacia meramente obbligatoria tra le parti; talché, qualora il fiduciario alieni il bene, in violazione di tale patto, il fiduciante non ha tutela reale e non può rivendicare lo stesso, avendo, eventualmente, diritto al solo risarcimento del danno nei confronti del fiduciario e del terzo acquirente ove si provi la mala fede di questi. In questo senso deve escludersi anche un’invalidità della cessione de qua a norma dell’art. 1975, co. 2, c.c. richiamato dai ricorrenti (disposizione questa che – in presenza degli ulteriori presupposti dalla 5 stessa contemplati – sanziona con l’annullabilità la transazione avvenuta in relazione ad un “affare” su cui “una delle parti non aveva alcun diritto”). Anche a ritenere che detta cessione abbia avuto natura e valenza transattive (in quanto funzionale a dirimere una controversia sorta tra le parti in ordine alla individuazione del soggetto titolare del marchio ), rimane il fatto che ************************************ ha ceduto a *******************un bene di cui era esclusivo proprietario (stante la ricordata natura obbligatoria del pactum fiduciae) e di cui aveva pertanto diritto a disporre. Talché, non ricorrono le condizioni per pronunciare l’annullamento della transazione alla stregua della citata norma. Ciò senza considerare che l’annullabilità di cui all’art. 1975, co. 2, c.c. potrebbe al più essere fatta valere dalle parti contraenti e non certamente da chi rispetto a tale negozio deve ritenersi terzo. Ebbene, non avendo i ricorrenti né il loro dante causa preso parte all’a ccordo transattivo, gli stessi non sono legittimati ad ottenerne l’annullamento. I ricorrenti eccepiscono inoltre la nullità della cessione transattiva per illiceità del contratto ex art. 1972 c.c. A dire di ****************************, quest’ultima nullità scaturirebbe dal carattere fraudolento dell’operazione “ a monte” che avrebbe consentito a ******************************** di sottrarre il marchio al fallimento della ********************************** In particolare, il dante causa dei ricorrenti avrebbe registrato il detto segno distintivo “a proprio nome sottraendolo al fallimento con una condotta asseritamente distrattiva, perfezionata poi con la cessione del marchio al sig. ***************” (v. p. 10 memoria dei ricorrenti del 23.9.23). A propria volta il carattere fraudolento dell’operazione comporterebbe “a cascata” la nullità dei successivi atti posti in essere con riferimento al marchio da ********************************e dai suoi aventi causa e tra questi andrebbe ricompresa anche la cessione del segno distintivo effettuata a titolo transattivo da *************************** alla ********************* L’assunto difensivo, più che porre un problema di nullità del trasferimento transattivo ai sensi dell’art. 1972 c.c. , pare introdurre elementi funzionali alla seconda ricostruzione in fatto proposta in via alternativa dai ricorrenti, secondo la quale l’unica titolare del marchio de quo sarebbe sempre e solo stata la ***************************** che lo avrebbe impiegato nella sua attività sociale e non invece ************************ che lo avrebbe indebitamente registrato in suo favore al solo f ine di sottrarlo ai creditori sociali (prima) e concorsuali (poi) della società. Anche tale prospettazione non è comunque idonea a fondare il diritto di proprietà dei ricorrenti sul marchio di che trattasi. 6 Questi sostengono che avendo il fallimento di ******************************* ceduto alla ********************* il marchio oggetto di causa in difetto di stima e senza il rispetto delle “forme della vendita forzata, con o senza incanto ” imposte dall’art. 107 lf, la cessione medesima risulterebbe affetta da radicale nullità e il marchio non sarebbe quindi mai fuoriuscito dal patrimonio della società fallita, almeno fino a che la stessa non è stata cancellata dal registro delle imprese. Con la conseguenza che dopo la chiusura della procedura concorsuale e la estinzione del sogge tto giuridico tale marchio sarebbe stato acquisito dai ricorrenti quali successori della società. Viene richiamato in proposito il costante orientamento di legittimità formatosi con riferimento all’interpretazione dell’art. 107 l. fall che fissa le modalità per la vendita dei beni immobili in sede di liquidazione dell’attivo fallimentare. In particolare, secondo la S.C. tale norma “non consente la vendita di un bene immobile a trattativa privata, ma soltanto l’alienazione nelle forme della vendita forzata, con o senza incanto, che si concludono con il decreto di trasferimento del bene, onde è nulla per contrarietà a norma imperativa la suddetta vendita a trattativa privata. È, peraltro, illegittimo il provvedimento del giudice delegato che autorizzi una vendita non pienamente corrispondente ad uno dei due tipi, con o senta incanto, espressamente previsti e disciplinati dall’art. 108” (citata in massima Cass. n. 3624/2016; conf. Cass.16670/2013)”. Ritiene questo organo giudicate che la vendita non sia nulla sotto il profilo esposto dai ricorrenti. Va detto al riguardo che la cessione avvenuta in sede fallimentare ha avuto ad oggetto non solo il marchio (come pure lasciato intendere dai ricorrenti) ma l’intera azienda, che è stata aggiudicata alla ****************nelle forme della esecuzione forzata previste dalla legge fallimentare, e previa stima del complesso aziendale. Nella relazione di stima agli atti il perito estimatore ha individuato il valore del patrimonio aziendale anche in relazione a tutti i beni immateriali di proprietà dell’azienda fallita. Con riferimento al marchio oggetto di causa il perito ha inoltre rilevato l’anomalia dell’intestazione del marchio “******” in capo alla persona fisica dell’amministratore invece che alla società, e concluso comunque che, così come per gli altri marchi utilizzati da ******************** e per tutte le altre immobilizzazioni immateriali, “non è possibile l’attribuzione di un valore economico autonomo, per i motivi sopra narrati”. Il perito non ha pertanto affatto omesso la stima del marchio, ma piuttosto lo ha valutato insieme a tutte le immobilizzazioni immateriali riferibili alla fallita, arrivando alla conclusione che il valore delle stesse, non essendo suscettibile di benefici futuri, doveva essere annullato. 7 I soggetti interessati, qualora avessero ritenuto tale valutazione non corretta, avrebbero potuto proporre reclamo, o istanza ai sensi dell’art. 108 L.F. al fine di sospendere le operazioni di vendita. Ciò che è certo è che essendo stata effettuata la stima di tu tti i beni dell’azienda ed essendo la stessa stata aggiudicata nel rispetto delle procedure competitive di cui dall’art. 107 l.f., non può configurarsi la nullità prospettata dai ricorrenti. Pertanto il marchio deve ritenere essersi trasferito in favore de lla *******************. unitamente all’azienda con atto che in quanto non reclamato nei termini non è più contestabile. Parte ricorrente afferma inoltre che anche l’insegna non sarebbe stata oggetto di stima, con conseguente invalidità del suo trasferimento effettuato in sede concorsuale con l’aggiudicazione alla ****************************Anche tale assunto non risulta condivisibile essendo sufficiente osservare in proposito che l’insegna, costituendo un segno distintivo tipico strettamente collegato ai locali dell’azienda, non può costituire oggetto di rapporti giuridici separati da quelli relativi ai locali del complesso aziendale. Essendo questi ultimi stati acquistati in sede fallimentare dalla ****************************unitamente all’azienda, deve ritenersi che anche l’insegna (la cui stima è insita in quella dei locali su cui risulta apposta) si sia trasferita in favore della *************** medesima. Una volta acclarata l’inesistenza d e l f u mu s b on i ju r i s , og ni c o n side r az i on e i n m er i t o al pe r ic u l u m in m or a a pp ar e supe r fl ua. Per quanto esposto il ricorso va rigettato. Il carattere anticipatorio del provvedimento impone la regolazione delle spese da porre a carico del ricorrente secondo il principio della soccombenza, che si determinano in dispositivo, avuto riguardo all’attività difensiva svolta. P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da *******************************************; condanna*********************************************, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in favore di ciascuno dei resistenti costituiti in€. 3.800,00 per compensi di avvocato, oltre a sp ese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza Palermo, 11.10.23

    Il Giudice Designato dr. Andrea Illuminati

  • Registrare un marchio per finestre: marchio descrittivo rifiutato Alicante 16-10-2023

    Registrare un marchio per finestre: marchio descrittivo rifiutato Alicante 16-10-2023

    Il segno UNICA a prescindere dal prodotto e/o servizio ad avviso dell’esaminatore è un termine descrittivo che il consumatore percepirebbe come prodotto che non ha uguali nel suo genere.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 16/10/2023
    U**************** Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: ************
    Vostro riferimento: M32855
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: *************** (Teramo)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 22/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    c), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
    Classe 6 Porte metalliche; Finestre metalliche.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana, spagnola, portoghese e
    rumena attribuirebbe al segno il significato seguente: che non ha uguali nel suo genere o
    nella sua specie, ineguagliabile, straordinaria.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 5
    L’Ufficio ha inviato informazioni circa le definizioni dei vocabolari delle lingue
    summenzionate.
    Benché il segno contenga una stilizzazione, i consumatori di riferimento percepirebbero il
    segno come indicativo dell’informazione che la porta o finestra offerta dal richiedente è unica
    nel suo genere, eccellente, ineguagliabile. Pertanto, il segno descrive una qualità dei
    prodotti.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto, adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 12.07.2023, che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. Nessun consumatore assocerebbe la parola “UNICA” con le porte e le finestre
      metalliche.
    2. Il consumatore deve fare una certa riflessione in quanto l’aggettivo presenta una
      stilizzazione, si tratta della variante femminile dell’aggettivo unico e si è
      sostantivato. Non si tratta dell’espressione “unica qualità, per esempio, che
      darebbe una informazione più chiara.
    3. Non è stato dimostrato un uso generalizzato del termine “UNICA” in relazione ai
      prodotti in questione.
    4. Il pubblico di riferimento è composto da professionisti ed il livello di attenzione è di
      conseguenza elevato
    5. L’EUIPO ha registrato marchi simili a quello contestato.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni
      Pagina 3 di 5
      descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione
      possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti
      segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come
      marchi.
      (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T 222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T 106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T 9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      1,2, 3- L’Ufficio si è limitato a riportare il significato del termine contenuto nel marchio così
      come appare nei dizionari delle varie lingue sopracitate e ad attribuire a tale termine l’unica
      interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità
      attribuita dal pubblico di riferimento, sia esso specializzato o meno. L’Ufficio è pertanto
      dell’opinione che la dicitura non comporta nessun particolare sforzo interpretativo, né induce
      il consumatore ad intraprendere complicati processi mentali in relazione ai prodotti richiesti.
      Contrariamente a quanto indicato dal richiedente il fatto che l’aggettivo sia utilizzato al
      femminile non aggiunge distintività al segno e continua a descrivere una possibile
      caratteristica dei prodotti ai quali si riferisce. Non cambia il significato del termine. Il fatto che
      potrebbe essere un aggettivo sostantivato non cambia la percezione del consumatore che
      vedrà nel termine, associato ai prodotti, la descrizione di una qualità delle porte.
      La stilizzazione al quale fa riferimento il richiedente è alquanto impercepibile. Tale veste
      grafica non può considerarsi sufficiente per distogliere l’attenzione del consumatore dal
      chiaro significato del termine in quanto gli espedienti stilistici sono minimi e sicuramente non
      in grado di imprimersi nella mente del consumatore, il quale percepirà solamente il
      messaggio della chiara parte verbale.
      Non esiste un elemento particolare o impattante che possa introdurre un intrigo come, per
      esempio, un gioco di parole o un paradosso che avvierebbe nella mente del consumatore
      uno sforzo interpretativo o un processo mentale tale da innescare una connessione con
      l’origine commerciale dei prodotti del richiedente.
      L’Ufficio non dubita sul fatto che esistano espressioni ancor più descrittive della presente ma
      questa considerazione è ininfluente al momento dell’esame del presente marchio. L’Ufficio
      ha provato l´esistenza della descrittivitá del termine in relazione ai prodotti obbiettati. Di
      conseguenza, nel suo insieme il segno è anche privo di carattere distintivo.
      4 – Il richiedente ritiene che il consumatore di riferimento sia il pubblico specializzato e che
      quindi il livello di attenzione è maggiore. L’Ufficio non concorda. Porte e finestre metalliche
      non sono prodotti destinati unicamente a un pubblico con un elevato livello di
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      specializzazione ma sono beni a portata di qualsiasi consumatore. Tuttavia, ammesso e non
      concesso che il pubblico di riferimento sia quello specializzato e con un livello di attenzione
      superiore alla media ciò non ha un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la
      valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non
      ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il
      pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das
      Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
      5- Riguardo l’argomento della richiedente secondo il quale la domanda di marchio in esame
      dovrebbe ottenere la registrazione alla luce del fatto che sono stati registrati altri marchi
      dell’Unione Europea simili a quello oggetto della presente obiezione. Si rammenta
      innanzitutto che la legittimità delle decisioni dell’EUIPO deve essere valutata unicamente del
      RMUE, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale
      dell’Ufficio stesso (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). Inoltre,
      l’Ufficio è tenuto ad esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del
      diritto dell’Unione. Alla luce dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione,
      l’EUIPO deve prendere in considerazione le decisioni prese su domande simili e interrogarsi
      con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso. L’applicazione di
      questi principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. La persona che
      richiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a suo favore un
      eventuale errore commesso dall’EUIPO a beneficio di altri al fine di ottenere una decisione
      identica. Per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione,
      l’esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di
      evitare la registrazione indebita di marchi. Di conseguenza, un siffatto esame deve essere
      eseguito in ogni caso concreto (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50 e
      giurisprudenza ivi citata).
      Tuttavia, l’Ufficio, senza entrare ad esaminare nel dettaglio i fascicoli portati ad esempio dal
      richiedente, ha preso visione di essi ed ha riscontrato molte differenze rispetto al segno in
      questione.
      EUTM 1049024, richiesto più di 10 anni orsono, per prodotti diversi da
      quelli richiesti dal richiedente. La stilizzazione presenta un punto esclamativo al posto della
      “I”.
      EUTM 06107148, richiesto più di 16 anni orsono, anche questo
      richiesto per prodotti differenti e presenta delle caratteristiche figurative diverse dal marchio
      del richiedente.
      Il marchio 015695968 non ha similitudini con il marchio in oggetto e
      neanche il marchio “UNICO” o “UNIQUE” essendo quest´ultimi variazioni del termine “unica”.
      Quindi come rilevato le varie forme di stilizzazione e rappresentazione grafica differiscono
      da quella del segno in questione e inoltre i prodotti sono diverse da quelli richiesti per il
      marchio oggetto del rifiuto. Inoltre, essi sono marchi richiesti molto tempo fa,
      conseguentemente esaminati secondo prassi decisionale precedente. La prassi è evoluta
      nel tempo adeguandosi alla giurisprudenza comunitaria.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
      dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018886319
      è respinta.
      Pagina 5 di 5
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Denominazione d’origine protetta: marchio di vino non registrabile Alicante – 11/10/2023

    Denominazione d’origine protetta: marchio di vino non registrabile Alicante – 11/10/2023

    Il segno PERGOL TRE60 è inammissibile alla registrazione per il prodotto vino perché evoca la denominazione d’origine protetta (IG) «Pergola».

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 11/10/2023
    ************ Treviso
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio: PERGOL TRE60
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente:

    ************
    (TV)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 31/07/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j),
    RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 33 Vini; Bevande alcoliche, escluse le birre.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • Il segno oggetto della domanda è parzialmente inammissibile alla registrazione a
    norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché evoca la denominazione
    d’origine protetta (IG) «Pergola».
    • In particolare, il segno «PERGOL TRE60» contiene il termine «PERGOL», che evoca
    la denominazione d’origine protetta «Pergola».
    • Questa denominazione è protetta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
    17/12/2013.
    • La domanda di MUE copre, tra l’altro, i seguenti prodotti:
    Classe 33 Vini; Bevande alcoliche, escluse le birre.

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    • Tale dicitura comprende vini che non hanno l’origine indicata dalla denominazione
    d’origine presente nel marchio per il quale si richiede la protezione. Ne consegue che
    il marchio deve essere rigettato a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE, la domanda
    di marchio dell’Unione europea n. 018899252 è respinta in parte, vale a dire per:
    Classe 33 Vini; Bevande alcoliche, escluse le birre.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 33 Preparati alcolici per fare bevande.
    Classe 43 Servizi di bar; Bar; Servizi di ristorazione [alimentazione].
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Registrare un marchio di caffè – Alicante 09-10-2023

    Registrare un marchio di caffè – Alicante 09-10-2023

    “Moresco espresso italiano” non supera l’esame per il prodotto caffè poiché “espresso” è un termine descrittivo, comunemente è un caffè ristretto. Il segno può proseguire il suo iter per diventare marchio nelle altri classi.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 09/10/2023
    **************** Riposto Catania
    ITALIA
    Fascicolo nº
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ************ Riposto Catania
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 17/05/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 30 Caffè, tè, cacao e loro succedanei.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • Un segno è considerato ingannevole sulla base del modo in cui il pubblico di
    riferimento lo percepirebbe in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. Il segno contiene l’elemento ’espresso’. Il consumatore di riferimento di
    lingua italiana (e possibilmente dell’intera Unione europea, vista la gran diffusione del
    prodotto) attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: caffè ristretto preparato
    apposta per il cliente che l’ha ordinato, con speciali macchine di vario genere. A titolo
    esemplificativo e non esaustivo, il significato sopra indicato del termine
    «ESPRESSO», contenuto nel marchio, è supportato dai seguenti riferimenti di
    dizionario:
    https://www.treccani.it/vocabolario/espresso
    https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/espresso
    https://www.duden.de/rechtschreibung/Espresso_Kaffee
    • La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo
    utilizzo in relazione a ‘Tè, cacao e loro succedanei; succedanei del caffè’ nella classe
    30, poiché trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata
    un’obiezione sono o sono destinati ad ottenere un caffè ristretto preparato apposta
    per il cliente che l’ha ordinato, con speciali macchine di vario genere mentre tali
    prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche. Pertanto, vi è un rischio
    sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in relazione alla
    specie e alla destinazione dei prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione. Di
    conseguenza, il segno è ingannevole a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g),
    e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7,
    Pagina 3 di 3
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018872279 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 30 Caffè, tè, cacao e loro succedanei.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 25 Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
    Classe 30 Riso, pasta e noodles; Tapioca e sago; Farine e preparati fatti di cereali;
    Pane, pasticceria e confetteria; Gelati, sorbetti e altri gelati commestibili;
    Zucchero, miele, sciroppo di melassa; Lievito, polvere per fare lievitare;
    Sale, condimenti, spezie, erbe conservate; Aceto, salse ed altri condimenti;
    Ghiaccio [acqua ghiacciata].
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.