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  • Registrare un marchio nel settore abbigliamento – Alicante 22-01-2024

    Registrare un marchio nel settore abbigliamento – Alicante 22-01-2024

    CXL è un segno non registrabile per articoli di abbigliamento poiché il consumatore finale lo percepirebbe come taglia XL per bambini e non andrebbe a distinguere quel capo di abbigliamento dal capo di abbigliamento di altri brand.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 22/01/2024
    ***** Prato (PO)
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio: CXL
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ****************** Prato (PO)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 24/10/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e
    articoli di cappelleria.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
    inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: taglia extra large per bambini.

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    • Il suddetto significato del termine «CXL», di cui il marchio è composto, è supportato
    dai seguenti riferimenti.
    https://acronyms.thefreedictionary.com/CXL
    https://www.acronymfinder.com/Child-Extra-Large-(clothing-size)-
    (CXL).html
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
    dell’informazione che i prodotti oggetto di rifiuto sono di una determinata taglia.
    Pertanto, il segno descrive specie, e qualità dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione
    essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di
    un’impresa da quelli di altre imprese.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

  • Registrare un marchio nel settore delle opere letterarie: marchio non registrabile Alicante 19-01-2024

    Registrare un marchio nel settore delle opere letterarie: marchio non registrabile Alicante 19-01-2024

    Il marchio in questione è un marchio figurativo che contiene le parole Marcus Aurelius traducibile in italiano come: imperatore romano Marco Aurelio. Dato che la classe di riferimento è relativa alla pubblicazione di libri, il consumatore percepirebbe questi libri come opere che parlano dell’imperatore Marco Aurelio.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 19/01/2024
    ************************
    I- Bologna
    ITALIA
    Fascicolo nº: ***************
    Vostro riferimento: ****
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ******** Roma (RM)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 04/08/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)
    e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 16 Libri; pubblicazioni; stampati; materiale per l’istruzione e l’educazione.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il
    significato traducibile in italiano come: imperatore romano Marco Aurelio.

    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/marcus-aurelius
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti Libri; Pubblicazioni; Stampati; Materiale per l’istruzione e l’educazione hanno come
    oggetto Marco Aurelio e le sue opere o contengono referenze all’imperatore romano.
    Pertanto, nonostante alcuni figurativi costituiti nel ritratto di Marco Aurelio , il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla specie e la qualità dei
    prodotti.
    Benché il segno ‘ ’ contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un
    grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo
    il marchio nel suo insieme. Il segno consiste nella rappresentazione di Marco Aurelio posta
    all’interno di un circolo (la rappresentazione di Marcus Aurelius riprodotta nel marchio
    corrisponde al ritratto di quest’ultimo, così come si può apprezzare dal busto riprodotto in
    basso). Nella parte bassa la scritta MARCUS AURELIUS posta all’interno di una etichetta.
    Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua
    funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018898583 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 16 Libri; pubblicazioni; stampati; materiale per l’istruzione e l’educazione.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 16 Cartoleria; carta; cartone; opuscoli; volantini; stampe; articoli di cancelleria e
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    per la scrittura; attrezzatura per l’insegnamento.
    Classe 25 Articoli di abbigliamento; abbigliamento sportivo; abbigliamento per bambini;
    abbigliamento da mare; costumi da bagno; accappatoi; calzature; scarpe per
    lo sport; cappelleria; biancheria intima; biancheria da notte.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.

  • Attestati di registrazione marchio falsi e richieste di pagamento fraudolente

    Attestati di registrazione marchio falsi e richieste di pagamento fraudolente

    L’Ufficio Marchi e Brevetti avvisa che in questo ultimo periodo sono state recapitate richieste fraudolente di pagamento provenienti da diversi indirizzi email ingannevoli con domini @minister.com e, da ultimo, @divisione3-uibm.com e @divisione1-uibm.com, che richiamano le intestazioni di articolazioni del Ministero e dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nonché il cognome e nome di Dirigenti in servizio presso il medesimo Dicastero, con allegato un mendace “Attestato di registrazione per Marchio di Impresa”.

    Si tratta di richieste fraudolente che non provengono né dal MIMIT né dall’UIBM.

    Per maggiori informazioni è possibile contattare il ContactCenterUIBM (contactcenteruibm@mise.gov.it).

  • Opposizione tra marchi nel settore abbigliamento sportivo – Alicante 11-01-2024

    Opposizione tra marchi nel settore abbigliamento sportivo – Alicante 11-01-2024

    Il marchio anteriore è SEVEN, il marchio impugnato è SEVENDAY entrambi marchi figurativi in classe 25 per articoli di abbigliamento. Ad avviso della Commissione la contestazione è fondata e il marchio SEVENDAY è rigettato.

    OPPOSIZIONE N. B 3 176 679

    ******************* (TO), Italia (opponente), rappresentata da ************************, Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    ***************** Prato, Italia (richiedente), rappresentata da ******************* Prato, Italia (rappresentante professionale).

    Il 11/01/2024, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

      1.L’ opposizione No B 3 176 679 è accolta per tutti i prodotti contestati.
      2.La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 702 681 è totalmente respinta.
      3.La richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.    

    MOTIVAZIONI

    In data 09/08/2022, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 702 681  (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 17 958 819  (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

    PROVA DELL’USO

    Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza della richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

    La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

    La richiedente non ha presentato la richiesta di prova dell’uso mediante un documento separato come richiesto dall’articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.

    Pertanto, la richiesta di prova dell’uso non è ammissibile ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 958 819.

    a) I prodotti

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Classe 25: Abbigliamento per lo sport ed il tempo libero.

    I prodotti contestati sono i seguenti:

    Classe 25: Abbigliamento.

    I prodotti contestati includono, in quanto categoria più ampia, i prodotti dell’opponente. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente. 

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico il cui grado di attenzione è medio.

    Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Con riferimento all’elemento ‘SEVENDAY’ del segno impugnato, si ritiene che il pubblico lo scomporrà negli elementi ‘SEVEN’ e DAY poiché essi hanno un significato concreto come di seguito indicato.

    La parola ‘SEVEN’ in entrambi i marchi è un termine inglese basico che la maggior parte del pubblico di riferimento conoscerà, tenendo presente che i numeri sono generalmente trattati nelle prime fasi delle lezioni di lingua, anche di livello elementare. A questo riguardo, la Corte ha già affermato che il consumatore medio nell’Unione europea comprende le parole inglesi elementari (21/01/2010, T-309/08, G Stor, EU:T:2010:22, § 32; 03/ 03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 46).

    La parola ‘DAY’ nel segno impugnato è anch’essa un termine basico della lingua inglese che sarà intesa dal pubblico come ‘giorno’. La richiedente sostiene che ‘SEVENDAY’ è una parola di fantasia o comunque richiamerebbe circostanze di tempo. A tal riguardo si osserva come ‘SEVENDAY’ non costituisca un’unità grammaticalmente corretta nella lingua inglese. Si ritiene che almeno il pubblico nativo di lingua inglese non vedrà in tale elemento un riferimento al fatto che i  prodotti sono adatti ad essere indossati tutti i giorni della settimana.

    Di fatto, il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla base delle premesse anteriori ed incentrando l’analisi dei segni sulla parte del pubblico di lingua inglese.

    Gli elementi succitati si considerano normalmente distintivi poiché non hanno relazione concreta, diretta e/o immediata con i prodotti di riferimento.

    La cifra ‘7’ in entrambi i marchi sarà intesa come numero da parte del pubblico ed è normalmente distintiva.

    I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. 

    La piccola stella presente nel marchio anteriore sarà percepita come decorativa e ha comunque ha natura elogiativa essendo comunemente utilizzata nel commercio come un riferimento alla qualità superiore di un prodotto.

    Gli aspetti grafici nei segni inclusa la leggera stilizzazione hanno essenzialmente natura decorativa e non distoglierà l’attenzione del consumatore dagli elementi verbali che impreziosiscono. Con riferimento all’argomentazione della richiedente secondo la quale la caratterizzazione grafica dei marchi è molto diversa, occorre osservare che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).

    I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore. 

    Visualmente e foneticamente, i marchi coincidono nella parola ‘SEVEN’ e nel numero, sebbene differiscano nel termine DAY del segno impugnato e, visualmente, nei loro aspetti grafici che sono decorativi o comunque hanno un impatto minore.

    Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili almeno in media misura.

    Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché i segni saranno associati a un significato simile dato dal concetto di sette (7), essi sono concettualmente simili almeno in media misura.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato, nel suo complesso, normale.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    I prodotti sono identici e si dirigono al pubblico in generale il cui grado di attenzione è medio.

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

    I marchi sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili quantomeno in misura media. In particolare, essi coincidono negli elementi ‘SEVEN’ e ‘7’ che sono normalmente distintivi e posti nella parte iniziale di entrambi i segni dove il consumatore tende a focalizzare maggiormente la propria attenzione. Si ritiene che le differenze tra i segni date dai rispettivi aspetti grafici e dall’ultimo termine addizionale ‘DAY’ del segno impugnato non siano sufficienti a superare le somiglianze tra di essi ed escludere con sicurezza un rischio di confusione.

    Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

    Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

    Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

    Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T‑104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). 

    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione quantomeno per la parte del pubblico esaminata. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Pertanto, l’opposizione basata  sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 17 958 819  deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

    Infine, poiché il diritto anteriore esaminato porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotticontro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare l’altro marchio anteriore invocato dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.


    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Marchio con provenienza geografica – non registrabile – 09-01-2024

    Marchio con provenienza geografica – non registrabile – 09-01-2024

    Il segno “Lavanda del Conero” vuole pubblicizzare cosmetici. Ad avviso dell’esaminatore europeo il segno non è registrabile in quanto verrebbe percepito dal consumatore medio come arbusto con fiori violacei che si coltiva sul monte Conero, montagna delle Marche.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 09/01/2024
    ************************* Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: ***************
    Vostro riferimento: *****************
    Marchio: LAVANDA DEL CONERO
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ****************** (AN)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 05/09/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 3 Cosmetici; saponi; profumeria e fragranze; oli essenziali; preparati per la
    sbianca e altre sostanze per il bucato; lozioni non medicate; shampoo;
    balsamo non per uso medico; creme non medicate; cosmetici e preparati per
    la toeletta non medicati; bagnoschiuma; creme per il corpo.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: lavanda che proviene dal monte Conero.
    Il suddetto significato dei termini «LAVANDA DEL CONERO», di cui il marchio è composto, è
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    LAVANDA Nome comune di alcune specie del genere Lavandula (v. fig. ), famiglia Lamiacee,
    originarie del Mediterraneo, Etiopia, India, e comunemente coltivate per le proprietà
    aromatiche. Tra queste, la più diffusa è Lavandula officinalis, spontanea in luoghi rupestri
    dell’Europa occidentale e orientale mediterranea (Alpi Marittime, Liguria, Piemonte,
    Dalmazia, Grecia), e inselvatichita in varie parti d’Italia, dov’è frequentemente coltivata. È un
    arbusto alto 1 m, con foglie grigiastre, allungate e arrotolate al margine, fiori azzurri violacei
    riuniti in infiorescenze spiciformi. Le sommità fiorite si usano in medicina e specialmente per
    estrarre la pregiata essenza, usata in profumeria. Olio di l. Olio essenziale che si ottiene
    distillando in corrente di vapore i fiori freschi di lavanda. Liquido da incolore a giallognolo, ha
    odore gradevole, sapore aromatico, leggermente amaro ed è solubile in alcol. È costituito
    principalmente da linalolo, in parte libero e in gran parte esterificato con acido acetico,
    butirrico ecc.; altri componenti minori sono: geraniolo libero ed esterificato, a-pinene,
    cumarina, etilamilchetone, aldeide valerianica ecc. In commercio si trovano diverse essenze
    di l. (l. francese, l. italiana, l. inglese, l. spagnola) che si differenziano per il contenuto di
    esteri. L’olio francese, che è quello di qualità migliore, ne contiene fino al 50%. L’olio di l. è
    impiegato in profumeria, nell’industria dei saponi e in medicina come stimolante; è
    anche un repellente per insetti. (informazioni estratte dal dizionario Treccani in data
    05.09.2023 all’indirizzo https://www.treccani.it/enciclopedia/lavanda )
    DEL prep. art. – Forma composta della prep. di (de) e dell’art. il. (informazioni estratte dal
    dizionario Treccani in data 05.09.2023 all’indirizzo
    https://www.treccani.it/vocabolario/del_res-d91fc845-0017-
    11de-9d89-0016357eee51/
    CONERO Montagna (572 m) delle Marche; forma l’ossatura orografica del promontorio alla
    cui estremità settentr. sorge Ancona. Celebre per la ricchezza della sua vegetazione
    spontanea e per la bellezza della riviera, ospita (dal 1987) un parco naturale regionale. È il
    solo rilievo apprezzabile sulla costa adriatica italiana, dal Golfo di Trieste al Gargano.
    (informazioni estratte dal dizionario Treccani in data 05.09.2023 all´indirizzo
    https://www.treccani.it/enciclopedia/monteconero/
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti obbiettati contengono lavanda che proviene, si coltiva sul monte Conero. Pertanto, il
    segno descrive il tipo di prodotti e la provenienza di uno dei loro ingredienti.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
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    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018895437 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 3 Cosmetici; saponi; profumeria e fragranze; oli essenziali; preparati per la
    sbianca e altre sostanze per il bucato; lozioni non medicate; shampoo;
    balsamo non per uso medico; creme non medicate; cosmetici e preparati per
    la toeletta non medicati; bagnoschiuma; creme per il corpo.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 21 Utensili per cosmetica, igiene e trattamenti estetici; pettini; spugne; spazzole;
    diffusori di profumo per ambienti [contenitori].
    Classe 24 Asciugamani; asciugamani da bagno; asciugamani da spiaggia.
    Classe 35 Servizi di vendita al dettaglio di cosmetici, saponi, profumeria e fragranze, oli
    essenziali, preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, lozioni non
    medicate, shampoo, balsamo non per uso medico, creme non medicate,
    cosmetici e preparati per la toeletta non medicati, bagnoschiuma, creme per il
    corpo; servizi di vendita al dettaglio di diffusori elettrici di deodoranti per
    interni, utensili per cosmetica, igiene e trattamenti estetici, pettini, spugne,
    spazzole, diffusori di profumo per ambienti [contenitori], asciugamani,
    asciugamani da bagno, asciugamani da spiaggia; servizi di vendita al
    dettaglio online di cosmetici, saponi, profumeria e fragranze, oli essenziali,
    preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, lozioni non medicate,
    shampoo, balsamo non per uso medico, creme non medicate, cosmetici e
    preparati per la toeletta non medicati, bagnoschiuma, creme per il corpo;
    servizi di vendita al dettaglio online di diffusori elettrici di deodoranti per
    interni, utensili per cosmetica, igiene e trattamenti estetici, pettini, spugne,
    spazzole, diffusori di profumo per ambienti [contenitori], asciugamani,
    asciugamani da bagno, asciugamani da spiaggia.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.

  • Made in Italy: è entrata in vigore la L. 206/2023 sulla lotta alla contraffazione

    La L. 206/2023 introduce disposizioni per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.

    In particolare l’articolo 49 attribuisce al procuratore della Repubblica distrettuale la competenza a esercitare le funzioni del pubblico ministero nei procedimenti riguardanti la  contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. L’art. 51 aumenta le sanzioni amministrative per l’acquisto e l’introduzione di merci contraffatte. L’art. 52 estende il reato di vendita anche a chi detiene la merce per la vendita. Per maggiori informazioni e dettagli si invita alla lettura del Testo della Legge n. 206 del 27/12/2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2023 n. 300.




  • Marchio descrittivo respinto – Alicante 21-12-2023

    Marchio descrittivo respinto – Alicante 21-12-2023

    “Accademia del Design” verrebbe inteso dal consumatore medio con il significato di “scuola di disegno”, ha quindi un carattere decisamente descrittivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 21/12/2023
    Verona
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio: accademia del design
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: *************
    Verona
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/07/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 41 Corsi di formazione; Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione;
    Fornitura di corsi di formazione; Organizzazione di corsi di formazione; Corsi
    di formazione post-laurea; Fornitura di corsi di formazione online;
    Organizzazione di workshop e corsi di formazione professionali;
    Organizzazione di corsi di formazione e training; Corsi di formazione scritti;
    Coordinamento di corsi; Corsi di formazioni professionale (Fornitura di -);
    Corsi di formazione per giovani; Offerta di corsi di formazione; Conduzione di
    corsi riguardanti la formazione amministrativa; Conduzione di corsi di
    istruzione; Erogazione di corsi di formazione continua; Corsi di formazione
    residenziali; Corsi per corrispondenza; Organizzazione di corsi per
    corrispondenza; Corsi di formazione relativi a software; Corsi di formazione in
    gestione aziendale; Insegnamento mediante corsi per corrispondenza;

    Fornitura di corsi di formazione informatica; Erogazione di corsi di
    aggiornamento; Conduzione di corsi didattici; Corsi di istruzione residenziali;
    Organizzazione di corsi di formazione in istituti di insegnamento
    Organizzazione di corsi di formazione in materia di design; Servizi didattici,
    ovvero corsi di livello universitario; Formazione in materia di design; Servizi di
    formazione in materia di design.
    Classe 42 Design di home page; Servizi di design; Design di abbigliamento; Design
    industriale; Design di prodotti; Design di modelli; Servizi di design di
    abbigliamento; Servizi di design di prodotti; Stilismo [industrial design]; Servizi
    grafici (design); Servizi di design per imballaggi; Progettazione [design] di
    edifici; Design (disegno industriale); Progettazione di software per
    smartphone; Design di telefoni; Design di imbarcazioni; Design di utensili;
    Design industriale di automobili; Servizi di design per l’arredamento di interni;
    Servizi di design di articoli di gioielleria.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
      Scuola di disegno
    • Il suddetto significato dei termini «accademia del design», di cui il marchio è
      composto, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
      https://dizionario.internazionale.it/parola/accademia
      https://dizionario.internazionale.it/parola/design
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i servizi della Classe 41, sono servizi di formazione educativa forniti agli studenti
      di design da una scuola superiore di disegno. Inoltre, il consumatore di riferimento
      percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i vari servizi di design
      della Classe 42 sono forniti da persone che lavorano e/o studiano in un istituto di
      formazione specializzato nell’educazione del disegno. Pertanto, il segno descrive
      specie e destinazione dei servizi.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE.

    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 03/08/2023, che possono essere
    sintetizzate come segue.

    1. Vengono considerate solo alcuni delle definizioni riportate dal vocabolario per la
      parola Accademia.
    2. Il termine Design è termine che si discosta notevolmente dal linguaggio medio usato
      dal consumatore italiano per designare tali servizi dato che il termine
    3. Il termine Design riguarda la formazione artistica e Accademia, attiene la
      realizzazione tecnico scientifica di progetti e la contrapposizione di due lemmi
      appartenenti a due lingue differenti garantisce all’espressione un carattere
      univocamente identificativo dei servizi offerti.
    4. Il marchio Design Academy è un marchio complesso, in quanto tutti gli elementi del
      segno godono di un carattere distintivo indipendente dagli altri.
      III. Motivazione
      Pagina 3 di 5
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      Osservazioni generali
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Confutazione degli argomenti del richiedente
      1.
      Per quanto riguarda l’osservazione che solo alcune delle definizioni del dizionario per la
      parola Accademia, l’Ufficio desidera affermare che perché un marchio sia escluso dalla
      registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
      detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
      registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
      domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
      tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
      essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
      Pagina 4 di 5
      dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
      quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
      prodotti o servizi di cui trattasi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.)
      2.
      Il richiedente sostiene che esistono modi più comune per fare riferimento alle caratteristiche
      dei servizi.
      Tuttavia, nella valutazione dei fatti, è ininfluente che esistano altri segni o indicazioni più
      usuali di quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse caratteristiche dei
      prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l’articolo 7,
      paragrafo 1, lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di
      impedimento alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o
      indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi
      interessati, non richiede, però, che tali segni o indicazioni siano l’unico modo per designare
      le dette caratteristiche (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
      3.
      La comprensione delle lingue non è strettamente limitata dai confini geografici. Può darsi
      che, per ragioni storiche, culturali o di altro tipo (mercati transfrontalieri), alcuni termini in una
      lingua si siano diffusi e siano ampiamente compresi dal grande pubblico in altri Stati membri
      (in particolare quelli con confini terrestri contigui).
      Nel caso di specie, la parola design, sebbene sia una parola inglese, sarà intesa anche dal
      pubblico di riferimento in Italia poiché si tratta di una lingua diffusa e l’Ufficio ha dimostrato
      che è presente anche nei dizionari italiani.
      4.
      Il richiedente sostiene che la combinazione delle parole oggetto della domanda di
      registrazione nel suo insieme ha un significato che va oltre il significato dei suoi elementi.
      Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi
      ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali
      viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di
      tali prodotti o servizi, ai sensi dell’[articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE], salvo
      che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice
      somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del
      carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il
      neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella
      prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo
      compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi […]
      (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
      Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione è considerata
      nient’altro che la somma delle sue parti perché la combinazione delle parole design e
      accademia ha un significato molto chiaro per il pubblico italiano, che ha evidenti qualità
      descrittive quando viene associato ai servizi offerti.
      IV. Conclusioni
      Pagina 5 di 5
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018875752 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
      Mary DESMON
  • Rappresentazione della bandiera italiana – marchio non registrabile – Alicante 19-12-2023

    Rappresentazione della bandiera italiana – marchio non registrabile – Alicante 19-12-2023

    Il segno non è registrabile perchè ha al suo interno un elemento costituito da un’imitazione da un punto di vista araldico della bandiera italiana che è protetta ai sensi dell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi, sulla base delle informazioni estratte in data 27/07/2023.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 19/12/2023
    *******

    *****

    Calderara di Reno

    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento: LUS_UE_2023
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: **********
    Calderara di Reno

    I. Sintesi dei fatti
    In data 27/07/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h),
    RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
    Classe 31 Cibi e foraggio per animali.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    − Il segno oggetto della domanda contiene un elemento costituito da un’imitazione da
    un punto di vista araldico della bandiera italiana protetta ai sensi dell’articolo 6 ter
    della convenzione di Parigi, sulla base delle informazioni estratte in data 27/07/2023
    e accessibili all’indirizzo https://branddb.wipo.int/en/brand/WO801967IT0000001.
    − Il marchio per il quale si richiede la protezione suggerirebbe al pubblico una
    connessione con l’organizzazione in questione nel senso che i prodotti provengono,
    o sono approvati, dall’organizzazione in questione, poiché recano il simbolo della
    bandiera italiana (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 65).
    − Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando
    un’autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall’autorità competente
    dello Stato o dell’organizzazione pertinenti.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni, nonché un’autorizzazione
    valida entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, né un’autorizzazione
    valida emessa dall’autorità competente dello Stato italiano, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018889993 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Marchio descrittivo nel settore cosmetico, non registrabile  – Alicante 12-12-2023

    Marchio descrittivo nel settore cosmetico, non registrabile – Alicante 12-12-2023

    Toplux ad avviso dell’esaminatore europeo è descrittivo poichè tradotto significa la parte migliore o più bella/raffinata di qualsiasi cosa.

    Perciò il segno è respinto e non si può registrare.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 12/12/2023
    **************
    BULGARIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio: Toplux
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ****************************
    BULGARIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 09/08/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    lettera c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 3 Cosmetici; Cosmetici e preparati cosmetici; Cosmetici funzionali; Portacipria
    [cosmetici]; Cosmetici per le sopracciglia; Cosmetici abbronzanti; Prodotti
    cosmetici di make-up; Cosmetici naturali; Idratanti cosmetici; Prodotti
    cosmetici abbronzanti; Prodotti idratanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza;
    Prodotti cosmetici decorativi.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Carattere descrittivo

    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il
    significato seguente: il lusso massimo, più alto.
    Il suddetto significato dei termini “Top” e “lux”, di cui il marchio è composto, è supportato dai
    seguenti riferimenti di dizionario.
    TOP the best or finest part of anything (informazioni estratte dal dizionario
    Collins in data 09/08/2023 all´indirizzo:
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/top)
    Traduzione non ufficiale all’italiano: la parte migliore o più bella/raffinata di qualsiasi cosa
    LUX abbreviation of luxury. (informazioni estratte da Acronymfinder dizionario Collins in data
    09/08/2023 all ´indirizzohttps://www.acronymfinder.com/LUX.html)
    Traduzione non ufficiale all’italiano: abbreviazione di lusso
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti obbiettati sono il massimo del lusso, della raffinatezza, nella loro categoria.
    Pertanto, il segno descrive il tipo e la qualità dei prodotti.
    Il fatto che i due termini siano uniti è un espediente stilistico che non rende il marchio
    distintivo.
    Assenza di carattere distintivo
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018897387 è
    Pagina 3 di 3
    respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Rifiuto di marchio comunitario per indagini di mercato – Alicante 08-12-2023

    Rifiuto di marchio comunitario per indagini di mercato – Alicante 08-12-2023

    “testit” non è registrabile perché verrebbe inteso dal consumatore come un esortazione generica “provalo”

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 08/12/2023
    ***************** Padova
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018906991
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ***************** Milano
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 18/09/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 35 Indagini di mercato; Analisi di indagini di mercato; Analisi di mercato;
    Indagini di mercato telefoniche; Indagini di mercato condotte per telefono;
    Analisi e ricerche di mercato; Ricerche e analisi di mercato; Analisi
    commerciali di mercati; Ricerche di mercato e analisi commerciali; Servizi di
    analisi di mercato; Servizi di analisi e ricerche di mercato; Servizi di
    informazioni di mercato riguardanti statistiche di mercato; Analisi di
    statistiche di ricerche di mercato; Sondaggio di opinione; Sondaggi (Di
    opinione -); Sondaggio di mercato; Preparazione di sondaggi commerciali;
    Sondaggi dell’opinione pubblica; Conduzione di sondaggi di opinione;
    Sondaggi di opinione (Conduzione di -); Sondaggi dell’opinione pubblica
    (Effettuazione di -); Preparazione di sondaggi dell’opinione pubblica;

    Conduzione di studi di mercato che coinvolgono sondaggi d’opinione;
    Previsioni di mercato; Servizi di valutazioni di mercato; Ricerche di mercato;
    Compilazione di informazioni statistiche; Analisi e rapporti statistici; Raccolta
    di informazioni commerciali; Studi di marketing; Studi di mercato; Studio di
    mercato; Indagini (Commerciali -); Indagini dell’opinione pubblica;
    Informazioni di marketing; Ricerche di marketing; Ricerche sui consumatori;
    Acquisizione di informazioni commerciali; Consulenza in materia di
    elaborazione dati; Analisi del rapporto costi/benefici; Analisi dell’effetto
    pubblicitario e delle ricerche di mercato; Analisi dell’opinione pubblica in
    materia di pubblicità; Analisi della risposta del consumatore; Analisi delle
    tendenze di marketing; Analisi di comportamento di società; Analisi di dati di
    ricerche di mercato; Analisi di dati relativi a ricerche di mercato e statistiche;
    Analisi in materia di marketing; Concezione di sondaggi d’opinione pubblica;
    Conduzione di interviste per analisi qualitative di mercato; Conduzione di
    ricerche commerciali; Conduzione di studi di fattibilità commerciale;
    Consulenze per ricerche di mercato; Indagini e investigazioni commerciali;
    Indagini sui prezzi; Indagini in materia di strategie di marketing; Informazioni
    o richieste in materia di affari e marketing; Interpretazione di dati di ricerche
    di mercato; Preparazione di indagini di marketing; Reperimento
    computerizzato di informazioni commerciali; Ricerche di mercato
    computerizzate; Ricerche di mercato e studi di marketing; Ricerche di
    mercato mediante banche dati informatiche; Servizi computerizzati di
    ricerche di mercato; Studi di mercato e analisi di studi di mercato; Studi di
    sondaggi d’opinione di mercato.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua inglese in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
      richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “Provalo”. Ciò è stato da
      riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English Dictionary in data
      18/09/2023all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/test;
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/it).
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come
      uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di
      ispirazione o motivazione e, al contempo, di valore. Il pubblico di riferimento non
      distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine commerciale. Non
      vedrebbe altro che un’informazione promozionale che serve meramente a
      evidenziare gli aspetti positivi dei servizi, vale a dire che sono di tale comprovata
      qualità che si invita i consumatori a verificare per sé stessi, provandoli. Indica di
      esaminare attraverso una prova i servizi rivendicati per verificare tramite l’esperienza
      diretta la loro qualità e corrispondenza ad aspettative e bisogni dei consumatori.
    • Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un
      grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
      distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
      combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
      ai servizi per i quali si richiede la protezione.
    • Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
      7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE
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      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018906991 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.