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  • Registrare un marchio per abbigliamento neonati – 01-12-2023

    Registrare un marchio per abbigliamento neonati – 01-12-2023

    Il marchio Bambù Natur Il bambù naturale ad avviso dell’esaminatore verrebbe visto dal consumatore come prodotto confezionato con tessuti naturali. Il segno non è distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 01/12/2023
    ********************************* Conegliano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ***************************** Conegliano
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 20/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo lettera b), e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 25 Indumenti per neonati; Corredini per neonati (abbigliamento); Pantaloni per
    neonati; Abbigliamento esterno per neonati; Corredini da neonato; Body per
    neonati e bambini; Tutine intere per neonati e bambini ai primi passi;
    Calzature per neonati; Biancheria intima per neonati; Abbigliamento
    neonatale per la parte inferiore del corpo; Abbigliamento neonatale per la
    parte superiore del corpo; Mutande per neonati; Tutine per bambini; Pantaloni
    per bambini; Indumenti per bambini; Cappelli con nodo per neonati; Fasce per
    neonati; Abbigliamento per bambini; Articoli di abbigliamento per bambini;

    Abbigliamento esterno per bambini; Cappelli per bambini; Pigiami; Pigiami
    integrali; Abbigliamento intimo; Biancheria intima; Body [biancheria intima];
    Articoli di abbigliamento per signora (tranne la biancheria intima); Biancheria
    intima da donna; Abbigliamento intimo e da notte; Biancheria.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
      bambù che proviene dalla natura
    • Il suddetto significato dei termini «Bambù Natur Il bambù naturale», contenuto nel
      marchio, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario, e una ricerca:
      https://dizionario.internazionale.it/parola/bambu
      https://dizionario.internazionale.it/parola/naturale
      https://www.tuttogreen.it/fibra-di-bambu-proprieta/
      Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come
      un’indicazione non distintiva che i prodotti sono, o sono collegati, a tessuti realizzati
      con il bambù, che hanno il vantaggio di essere fibre naturali di natura sostenibile.
      Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di
      stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
      marchio nel suo insieme. La rappresentazione grafica di una foglia non fa altro che
      rafforzare il messaggio dato dagli elementi verbali.
      Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
      paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, b e articolo 7, paragrafo 2
      RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018872740 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Quando due segni si distinguono per una lettera che ne cambia totalmente il significato, vi è rischio di confusione – Alicante 29-11-2023

    Quando due segni si distinguono per una lettera che ne cambia totalmente il significato, vi è rischio di confusione – Alicante 29-11-2023

    Il marchio anteriore è Morato e il marchio impugnato è Molato; entrambi marchi denominativi, registrati nelle seguenti classi: 9,14, 18, 25. Ad avviso dell’esaminatore della Opposizione vi è un rischio di confusione tra i due segni per cui la opposizione di Morato è totalmente accolta.

    OPPOSIZIONE N. B 3 181 924

    ****************Napoli, Italia (opponente), rappresentata da ************** Firenze, Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o   

    ************ , Cina (richiedente), rappresentata da *******************Torino, Italia (rappresentante professionale).

    Il 29/11/2023, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

      1.L’ opposizione No B 3 181 924 è accolta per tutti i prodotti contestati.
      2.La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 737 074 è totalmente respinta.  
      3.La richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.    

    MOTIVAZIONI

    In data 28/10/2022, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 737 074 ‘MOLATO’ (marchio denominativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 8 803 082 ‘MORATO’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

     
    Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio dell’Unione europea n. 8 803 082.


    a) I prodotti

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:


    Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici; estintori.

    Classe 14: Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.

    Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

    Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

    I prodotticontestati sono i seguenti:

    Classe 9: Periferiche concepite per essere utilizzate con i computer; Altoparlanti; Videocamere; Microfoni; Caricabatterie; Prese elettriche; Mouse [informatica]; Tappetini per mouse; Poggiapolsi per tastiera per l’uso del computer; Tastiere del computer; Pellicola protettiva adattata per smartphone; Covers per tablet; Custodie adattate per telefoni cellulari; Apparecchi per l’elaborazione di dati; Ricevitori audio; Ricevitori senza fili; Occhiali intelligenti [smartglass]; Orologi intelligenti [smartwatch]; Auricolari per smartphone; Auricolari per apparecchi per videogiochi domestici; Auricolari per apparecchi elettronici portatili per giochi; Auricolari da utilizzare con dispositivi di telecomunicazione mobile; Batterie esterne.

    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

    I prodotti Periferiche concepite per essere utilizzate con i computer; Altoparlanti; Videocamere; Microfoni; Mouse [informatica]; Tappetini per mouse; Poggiapolsi per tastiera per l’uso del computer; Tastiere del computer; Pellicola protettiva adattata per smartphone; Covers per tablet; Custodie adattate per telefoni cellulari; Apparecchi per l’elaborazione di dati; Ricevitori audio; Ricevitori senza fili; Auricolari per smartphone; Auricolari per apparecchi per videogiochi domestici; Auricolari per apparecchi elettronici portatili per giochi; Auricolari da utilizzare con dispositivi di telecomunicazione mobile sono almeno simili ai prodotti  apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici in quanto possono coincidere quantomeno nella loro origine commerciale, nei loro canali di distribuzione e nel loro pubblico rilevante. Alcuni prodotti inoltre possono essere complementari tra loro o coincidere nel loro scopo o nella loro natura.

    Gli Occhiali intelligenti [smartglass] sono compresi nell’ampia categoria degli apparecchi ottici dell’opponente e pertanto sono identici.

    I prodotti Caricabatterie; Prese elettriche; Batterie esterne sono inclusi nell’ampia categoria degli apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità dell’opponente e pertanto sono identici.

    Gli Orologi intelligenti [smartwatch] sono simili ai prodotti orologeria e strumenti cronometrici dell’opponente in quanto hanno la stessa natura e possono coincidere nei loro canali di distribuzione, nel loro pubblico e nella loro origine commerciale.

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso i prodotti sono stati considerati almeno simili e si dirigono al grande pubblico.

    Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello superiore al medio in base alla natura specialistica dei prodotti, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.

    c) I segni

           
           MORATO  
    MOLATO

    Marchio anteriore

    Marchio impugnato

    Il territorio di riferimento è l’UE.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Gli elementi MORATO e MOLATO sono privi di significato almeno in alcuni territori come per esempio in Polonia e Paesi Bassi.  Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua polacca per il quale tali elementi sono privi di significato e normalmente distintivi, e per il quale  l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

    I marchi sono visivamente e foneticamente molto simili differendo unicamente nella loro terza lettera ‘R’ versus ‘L’ rispettivamente.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    I prodotti a confronto sono quantomeno simili, essi si dirigono al grande pubblico il cui grado di attenzione può variare da medio a superiore al medio.

    Il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è normale.

    I marchi sono visivamente e foneticamente molto simili e l’aspetto concettuale è neutrale.

    Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

    Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione almeno per la parte del pubblico di riferimento esaminato. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Pertanto, l’opposizione basata  sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 8 803 082  deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

    Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto alla notorietà rivendicata dall’opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse  un elevato carattere distintivo.

    Poiché il diritto anteriore esaminato  porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotticontro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

    Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo  5, RMUE.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché la richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.


    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

    Divisione d’Opposizione

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Registrare un marchio settore agricolo, orto frutta – marchio non registrabile – Alicante 21-11-2023

    Registrare un marchio settore agricolo, orto frutta – marchio non registrabile – Alicante 21-11-2023

    Bellifreschi è un termine che elogia le caratteristiche della freschezza dei prodotti oggetto del marchio per cui non è un segno distintivo e non è registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 21/11/2023
    *******
    ************
    I-73100 Lecce
    ITALIA
    Fascicolo nº:***********
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ************ (BA)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 22/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 31 Prodotti agricoli, orticoli e forestali; granaglie e sementi allo stato grezzo e
    non trasformati; frutta e ortaggi freschi; piante e fiori naturali; animali vivi;
    alimenti per gli animali; malto.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • La consumatrice o il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
      significato seguente: “preparati, nati, colti da pochissimo tempo; che conservano molto
      le qualità naturali”.
    • Il suddetto significato dei termini «BELLI» e «FRESCHI», di cui il marchio
      «BELLIFRESCHI» è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    • BELLI (m. s. bello) ‘quantitativamente notevole, quindi (secondo il caso)
      grande, grosso, forte, abbondante e sim.: (…) con sign. affine, ha spesso
      valore rafforzativo in espressioni fam. Enfatiche (…) o davanti ad aggettivi: b.
      pulito, b. tondo, b. grasso’ (informazioni estratte dal dizionario Treccani, in
      data 21/06/2023, all’indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/bello/).
    • FRESCHI (m. s. fresco) ‘Preparato, nato da poco tempo; che conserva le
      qualità naturali: uova f.; pane, latte f.; appena colto: verdura f.; estens.
      recente: notizie f.; (…) || frutta f., non secca | formaggi f., non stagionati,
      morbidi | carne f., macellata recentemente | pesce f., appena pescato o che
      non ha subito trattamenti di conservazione’ (informazioni estratte dal
      dizionario Sabatini Coletti, in data 21/06/2023, all’indirizzo
      https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/F/fresco.shtml).
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i
      prodotti della classe 31 per i quali è sollevata la presente obiezione sono preparati, colti
      o nati, ecc., da pochissimo tempo, o conservano al meglio le proprie qualità naturali.
      Infatti, le espressioni “bello/a fresco/a” e, anche, “belli freschi”, sono frequentemente
      impiegate in un linguaggio colloquiale, in particolare, in contesti commerciali quali punti
      vendita, mercati e sagre per esaltare la freschezza di alimenti quali i prodotti in
      questione, includendo i menzionati “animali vivi”, in quanto destinati all’uso alimentare,
      e per promuovere detta qualità agli occhi del pubblico destinatario. Pertanto, il segno in
      oggetto rappresenta un’espressione elogiativa che esalta una qualità dei prodotti, invero
      la loro estrema freschezza.
    • Benché il segno contenga alcuni elementi stilizzati, costituiti dal
      carattere corsivo piuttosto comune e perfettamente leggibile, che gli conferiscono un
      grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
      distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati
      consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti
      per i quali si richiede la protezione.
    • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo
      7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      Pagina 3 di 3
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018591378 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
  • Registrare un marchio nel settore ristorazione – il marchio non supera l’esame – Alicante 22-11-2023

    Registrare un marchio nel settore ristorazione – il marchio non supera l’esame – Alicante 22-11-2023

    PIZZAFEST – Il consumatore che si approccia al prodotto pizza ai servizi di ristorazione attribuirebbe al segno il significato di “festa/festival/evento incentrato sulla pizza”. Il segno non supera l’esame.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 22/11/2023
    ****************
    ***************** Napoli
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio: PIZZAFEST
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ******************

    I-80131 NAPOLI
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 16/09/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 11 Forni per pizza; Forni; Forni industriali; Forni refrattari; Forni per panetteria;
    Forni elettrici; Forni a microonde; Forni di combustione; Forni di riscaldo.
    Classe 21 Vasellame, pentole e recipienti; Piatti; Piatti per condimenti.
    Classe 29 Carne e prodotti a base di carne; Frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e
    legumi lavorati; Olii e grassi commestibili; Uova e prodotti a base di uova;
    Prodotti caseari e loro succedanei; Mozzarella; Ricotta; Latticini; Formaggi;
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 6
    Formaggio; Oli aromatizzati.
    Classe 30 Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti;
    Sale, spezie, aromi e condimenti; Zucchero, dolcificanti naturali, glasse e
    ripieni dolci, prodotti delle api; Farina [farine alimentari]; Farina
    commestibile; Farine alimentari; Farina di cereali; Pasta per pizza; Pizza
    ripiena; Alimenti (farinacei); Pizze; Pizza; Pizze conservate; Pizze surgelate;
    Miscele per pizza; Impasto per pizza; Pizza fresca; Farina per pizza; Pizza
    senza glutine; Pizze [pronte]; Salse per pizza; Salsa per pizza; Salse per
    pizze; Sughi per pasta; Preparati per sughi; Sughi di carne [salse]; Salsa di
    pomodoro; Condimenti [salse] per alimenti; Condimenti; Salse [condimenti];
    Condimenti alimentari; Sapori [condimenti]; Prodotti da forno; Miscele per
    pasta per la pizza; Pasta da inserire nella pizza.
    Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi
    pubblicitari, di marketing e promozionali; Promozione di eventi speciali;
    Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Marketing degli eventi;
    Direzione di eventi commerciali; Organizzazione di fiere; Organizzazione di
    fiere commerciali; Servizi di fiere ed esposizioni; Organizzazione e
    conduzione di fiere commerciali; Organizzazione e gestione di fiere
    commerciali; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere e spettacoli per fini
    commerciali, promozionali e pubblicitari; Servizi di ordinazione online;
    Fornitura di guide pubblicitarie on-line contenenti prodotti e servizi di altri
    venditori on-line su Internet.
    Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione
    di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo, ricreativo e sportivo;
    Organizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione di eventi
    educativi; Eventi ricreativi; Realizzazione di eventi culturali; Pubblicazione di
    calendari di eventi; Organizzazione di eventi ricreativi e culturali;
    Organizzazione e conduzione di eventi di intrattenimento; Programmazione
    di manifestazioni speciali; Organizzazione di manifestazioni ricreative;
    Organizzazione di manifestazioni culturali di comunità; Formazione;
    Formazione professionale; Istruzione e formazione; Formazione del
    personale; Attività di formazione; Formazione didattica; Organizzazione di
    presentazioni per formazione; Formazione professionale (Fornitura di -);
    Realizzazione di seminari di formazione; Formazione industriale;
    Formazione continuativa; Servizi di degustazione di vini [formazione];
    Organizzazione e conduzione di manifestazioni di degustazione di vini per
    scopi didattici; Pubblicazioni elettroniche online; Intrattenimento interattivo
    on-line; Fornitura di pubblicazioni on-line; Fornitura di tutorial online;
    Educazione, intrattenimento; Servizi relativi a educazione, divertimento.
    Classe 43 Alloggi temporanei; Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili,
    tovaglie e suppellettili per l’allestimento di tavole e attrezzature per la
    fornitura di alimenti e bevande; Servizi di informazione, consulenza e
    Pagina 3 di 6
    prenotazione in materia di alloggi temporanei; Servizi di informazione,
    consulenza e prenotazione in materia di ristorazione; Pizzerie; Ristoranti
    fast-food; Gastronomie [ristoranti]; Fornitura di locali per fiere ed
    esposizioni; Degustazione vini (fornitura di bevande).
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio europeo, rispetto ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
      protezione, attribuirebbe al segno il significato di “festa/festival/evento incentrato
      sulla pizza”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte
      da Collins English dictionary in data 15/09/2023 all’indirizzo
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pizza,
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fest).
    • La parola italiana ‘PIZZA’ fa parte di quelle parole molto elementari, che sono
      comprese in tutti gli Stati membri perché sono diventate di uso internazionale, come
      ad esempio le parole inglesi “baby”, “love”, “one”, “surf”. La parola ‘FEST’ (identica o
      con variazioni di una o due lettere) ha lo stesso o analogo significato che in inglese in
      molte altre lingue europee (informazioni estratte dai rispettivi dizionari di lingua in
      data 15/09/2023, per il tedesco https://www.duden.de/suchen/dudenonline/fest,
      l’olandese https://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=fest, il danese,
      https://sproget.dk/lookup?SearchableText=fest, lo sloveno https://fran.si/iskanje?
      View=1&Query=fest&hs=1, l’italiano https://www.treccani.it/vocabolario/festa, il
      portoghese https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/feste), oltre ad
      essere entrata nel vocabolario di tutte le altre con significato identico o analogo in
      seguito al suo uso esteso e diffuso in vari ambiti.
    • In considerazione del significato di “FEST” come un incontro o un evento in cui
      l’accento è posto su una particolare attività, e considerato il significato di «PIZZA», il
      pubblico di riferimento percepirebbe il segno «PIZZAFEST» semplicemente come
      un’indicazione non distintiva che i prodotti e servizi sono, o sono connessi alla pizza
      e ad eventi, riunioni, festival, incontri, manifestazioni, corsi di formazione, ecc., in cui
      la pizza è protagonista, indipendentemente dalle dimensioni o familiari, oppure
      pubbliche e popolari. come festival, riunioni, incontri, manifestazioni, eventi formativi,
      ecc., che hanno come oggetto, obiettivo o fine generale, la pizza. Pertanto, il
      pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
      dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa alla natura e
      allo scopo generale dei prodotti e servizi. Rispetto a prodotti che possono essere
      utilizzati per preparare la più famosa pietanza italiana, come i «forni per pizza» nella
      Classe 11 e oli, mozzarella, ecc. nella Classe 29 e farine, condimenti, salse, ecc.,
      nella Classe 30, il marchio verrebbe percepito come elogiativo dai consumatori,
      invitando loro ad acquistare quei prodotti per realizzare eventi legati alla pizza.
    • Da una ricerca su Internet condotta in data 15/09/2023 è risultato che i termini
      «PIZZAFEST» (separati o uniti) sono utilizzati abitualmente nel mercato di
      riferimento e sono quindi privi di carattere distintivo per quei prodotti e servizi (1.
      https://paestumpizzafest.it/, 2. https://zaragozafoodfest.es/zaragoza-pizza-fest/, 3.
      https://www.ox.ee/est/product/2336412, 4.
      https://www.zgportal.com/zgdogadanja/zagreb-pizza-festival-2023-odrzavat-ce-seod18-do-28-svibnja-2023-godine-na-strossmayerovom-trgu/, https://pizzafest.ro/, 6.
      https://www.just-eat.dk/bestil-pizza-thisted.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
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      Il richiedente ha omesso di presentare osservazioni contrarie al rifiuto entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018907216 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 11 Forni per pizza; Forni; Forni industriali; Forni refrattari; Forni per panetteria;
      Forni elettrici; Forni a microonde; Forni di combustione; Forni di riscaldo.
      Classe 21 Vasellame, pentole e recipienti; Piatti; Piatti per condimenti.
      Classe 29 Carne e prodotti a base di carne; Frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e
      legumi lavorati; Olii e grassi commestibili; Uova e prodotti a base di uova;
      Prodotti caseari e loro succedanei; Mozzarella; Ricotta; Latticini; Formaggi;
      Formaggio; Oli aromatizzati.
      Classe 30 Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti;
      Sale, spezie, aromi e condimenti; Zucchero, dolcificanti naturali, glasse e
      ripieni dolci, prodotti delle api; Farina [farine alimentari]; Farina
      commestibile; Farine alimentari; Farina di cereali; Pasta per pizza; Pizza
      ripiena; Alimenti (farinacei); Pizze; Pizza; Pizze conservate; Pizze surgelate;
      Miscele per pizza; Impasto per pizza; Pizza fresca; Farina per pizza; Pizza
      senza glutine; Pizze [pronte]; Salse per pizza; Salsa per pizza; Salse per
      pizze; Sughi per pasta; Preparati per sughi; Sughi di carne [salse]; Salsa di
      pomodoro; Condimenti [salse] per alimenti; Condimenti; Salse [condimenti];
      Condimenti alimentari; Sapori [condimenti]; Prodotti da forno; Miscele per
      pasta per la pizza; Pasta da inserire nella pizza.
      Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi
      pubblicitari, di marketing e promozionali; Promozione di eventi speciali;
      Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Marketing degli eventi;
      Direzione di eventi commerciali; Organizzazione di fiere; Organizzazione di
      fiere commerciali; Servizi di fiere ed esposizioni; Organizzazione e
      conduzione di fiere commerciali; Organizzazione e gestione di fiere
      commerciali; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere e spettacoli per fini
      Pagina 5 di 6
      commerciali, promozionali e pubblicitari; Servizi di ordinazione online;
      Fornitura di guide pubblicitarie on-line contenenti prodotti e servizi di altri
      venditori on-line su Internet.
      Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione
      di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo, ricreativo e sportivo;
      Organizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione di eventi
      educativi; Eventi ricreativi; Realizzazione di eventi culturali; Pubblicazione di
      calendari di eventi; Organizzazione di eventi ricreativi e culturali;
      Organizzazione e conduzione di eventi di intrattenimento; Programmazione
      di manifestazioni speciali; Organizzazione di manifestazioni ricreative;
      Organizzazione di manifestazioni culturali di comunità; Formazione;
      Formazione professionale; Istruzione e formazione; Formazione del
      personale; Attività di formazione; Formazione didattica; Organizzazione di
      presentazioni per formazione; Formazione professionale (Fornitura di -);
      Realizzazione di seminari di formazione; Formazione industriale;
      Formazione continuativa; Servizi di degustazione di vini [formazione];
      Organizzazione e conduzione di manifestazioni di degustazione di vini per
      scopi didattici; Pubblicazioni elettroniche online; Intrattenimento interattivo
      on-line; Fornitura di pubblicazioni on-line; Fornitura di tutorial online;
      Educazione, intrattenimento; Servizi relativi a educazione, divertimento.
      Classe 43 Alloggi temporanei; Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili,
      tovaglie e suppellettili per l’allestimento di tavole e attrezzature per la
      fornitura di alimenti e bevande; Servizi di informazione, consulenza e
      prenotazione in materia di alloggi temporanei; Servizi di informazione,
      consulenza e prenotazione in materia di ristorazione; Pizzerie; Ristoranti
      fast-food; Gastronomie [ristoranti]; Fornitura di locali per fiere ed
      esposizioni; Degustazione vini (fornitura di bevande).
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
      Classe 11 Bruciatori, bollitori e caloriferi.
      Classe 16 Materiale filtrante in carta; Decorazioni, materiali e mezzi di produzione
      artistica; Carta e cartone; Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento;
      Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di
      carta, cartone o plastica; Produzioni artistiche e statuette in carta e cartone,
      e plastici per architetti; Carta; Tovagliato di carta.
      Classe 21 Utensili per le pulizie domestiche, spazzole e materiali per la fabbricazione
      di spazzole; Statue, statuette, targhe e opere d’arte, fatte in porcellana,
      terracotta o vetro, incluse in questa classe; Vetreria non lavorata e semilavorata, non per usi specificati; Tazze; Bicchieri e tazze; Bottiglie
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      biodegradabili.
      Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e
      articoli di cappelleria.
      Classe 30 Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Ghiaccio per raffreddare; Gelati, yogurt
      gelato e sorbetti.
      Classe 41 Sport; Servizi relativi a sport; Traduzioni ed interpretariato.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • Marchi+ : contributi 2023

    Marchi+ : contributi 2023

    Bando 2023 Marchi +

    Le domande di contributo sono aperte già dal 21 novembre 2023 , le agevolazioni sono le seguenti:

    MISURA A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni. Le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni e nel rispetto degli importi massimi previsti –di seguito indicati – per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 6.000,00.

    MISURA B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni. Le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di registrazione e per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni rispetto degli importi massimi previsti – di seguito indicati – per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 9.000,00.

  • Registrare il nome di un Cocktail – Alicante 06-11-2023

    Registrare il nome di un Cocktail – Alicante 06-11-2023

    “Orange Spritz” per un Cocktail è un segno non distintivo poiché lo Spritz notoriamente è il risultato di una ricetta base è composta da prosecco, Aperol e soda con l’aggiunta di spicchi d’arancia. Il carattere descrittivo del segno è evidente per cui non è registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 06/11/2023
    *****************
    I-35030 Selvazzano Dentro
    ITALIA
    Fascicolo nº: *****************
    Vostro riferimento:
    Marchio: Orange Spritz
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: *******************
    I-35030 Selvazzano Dentro
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 13/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    c), RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
    Classe 32 Cocktail analcolici; Miscele per cocktail analcolici; Cocktails analcolici;
    Cocktail di frutta analcolici; Aperitivi analcolici.
    Classe 33 Cocktail alcolici preparati; Cocktails; Miscele per cocktail alcolici; Cocktail
    alcolici a base di frutta; Cocktail alcolici sotto forma di gelatine refrigerate.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    − Il consumatore medio nell’Unione europea attribuirebbe al segno il significato
    seguente: cocktail composto da prosecco, Aperol e soda con arancia.
    Il suddetto significato dei termini «Orange Spritz», di cui il marchio è composto, è
    supportato dai riferimenti del dizionario online Collins estratti in data 12/06/2023 e
    accessibili ai seguenti indirizzi:
     https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/orange
     https://iba-world.com/spritz/
    − È importante notare che lo Spritz è un famoso cocktail la cui ricetta base è composta
    da prosecco, Aperol e soda con l’aggiunta di spicchi d’arancia. Per la sua notorietà
    raggiunta oramai a livello internazionale è stato riconosciuto dalla International
    Bartenders Association come cocktail ufficiale per l’annuale competizione mondiale
    di cocktail, sotto la categoria: bevande della ‘New Era’. Ciò è confermato dai risultati
    di una ricerca internet condotta in data 12/06/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi:
     https://iba-world.com/category/iba-cocktails/new-era-drinks/
     https://iba-world.com/spritz/
    − Nonostante la natura alcoolica del cocktail, sono state create molte versioni
    dell’Orange Spritz non alcooliche, come rilevato dai risultati di una ricerca internet
    condotta in data 12/06/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi:
     https://blog.giallozafferano.it/adryincucina/spritz-analcolico/
     https://www.finedininglovers.it/ricette/spritz-analcolico
    − Di conseguenza, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
    dell’informazione che i cocktails, sia alcoolici che analcoolici, e le loro miscele sono e
    servono a preparare l’Orange Spritz. Pertanto, il segno descrive la specie, la qualità
    e la destinazione dei prodotti.
    − Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, la
    domanda di marchio dell’Unione europea n. 018873976 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Il Marchio promozionale non è registrabile – Alicante 13-11-2023

    Il Marchio promozionale non è registrabile – Alicante 13-11-2023

    Occhiale matto verrebbe inteso come occhiale stravagante fuori dal comune per cui è un segno elogiativo e promozionale: il segno è respinto. Alicante 13-11-2023

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 13/11/2023
    ***************** Roma
    ITALIA
    Fascicolo nº: *********
    Vostro riferimento:
    Marchio: OCCHIALE MATTO
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: **************** Roma
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 27/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
    Classe 9 Astucci per dispositivi ottici; Astucci per lenti a contatti con incorporate
    funzioni di pulizia tramite ultrasuoni; Bastoncini a ventosa per lenti a contatto;
    Cuscinetti per il naso per occhiali da vista; Cuscinetti per il naso per occhiali
    da sole; Ganci auricolari antiscivolo per occhiali; Lenti a contatto colorate;
    Lenti di correzione [ottica]; Lenti grezze per occhiali; Lenti sostitutive per
    occhiali; Montature per occhiali da vista in metallo e plastica combinati;
    Montature per occhiali da vista in metallo; Montature per occhiali da vista in
    plastica; Montature per occhiali e occhiali da sole; Montature per occhiali in
    metallo o in una combinazione di metallo e plastica; Montature per occhiali in
    metallo e materiale sintetico; Naselli in silicone per occhiali; Occhiali correttivi;
    Occhiali da sole; Occhiali da sole da vista; Occhiali di moda; Parti per
    occhiali; Stanghette per occhiali; Stanghette per occhiali da sole; Apparecchi
    per lavaggio di lenti a contatto; Articoli ottici graduati; Aste per occhiali;
    Astucci per occhiali; Catenelle per occhiali; Contenitori per lenti a contatto;
    Cordoncini per occhiali; Custodie per articoli ottici; Custodie per obiettivi
    Custodie per occhiali; Custodie per occhiali per bambini; Lenti a contatto;
    Lenti per occhiali; Monocoli; Montature di occhiali; Montature per monocoli;
    Montature per occhiali non montate; Montature per pince-nez; Occhiali;
    Occhiali a molla; Occhiali correttivi per daltonismo; Occhiali da lettura;
    Occhiali da vista; Occhiali di protezione; Occhiali [ottica]; Occhiali per
    bambini; Occhiali polarizzanti; Portaocchiali; Protezioni per occhiali; Sbozzi
    per lenti a contatto; Aggiuntivi (clip-on) per occhiali; Astucci per occhiali da
    sole; Catenelle per occhiali da sole; Cinghiette per occhiali; Cordoncini per
    occhiali da sole; Custodie per occhiali da vista e da sole; Custodie per
    occhiali da sole; Lenti con clip magnetica per occhiali da sole; Lenti ottiche
    per occhiali da sole; Lenti per occhiali da sole; Montature per occhiali da sole;
    Occhiali da sole moda; Occhiali da sole per animali da compagnia.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: occhiale
    eccentrico, stravagante, fuori dal comune.
    I suddetti significati del termine «MATTO», contenuto nel marchio, sono supportati dai
    riferimenti del dizionario online TRECCANI estratti in data 26/06/2023, e accessibili ai
    seguenti indirizzi:
    https://www.treccani.it/vocabolario/occhiale/
    https://www.treccani.it/vocabolario/matto_%28Sinonimi-eContrari%29/
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «OCCHIALE MATTO» semplicemente come
    uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione e di comunicare una dichiarazione di
    valore. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione
    dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale che serve
    meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che essi sono degli
    occhiali eccentrici, stravaganti, fuori dal comune.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018875988 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Pagina 3 di 4
    Classe 9 Astucci per dispositivi ottici; Astucci per lenti a contatti con incorporate
    funzioni di pulizia tramite ultrasuoni; Bastoncini a ventosa per lenti a contatto;
    Cuscinetti per il naso per occhiali da vista; Cuscinetti per il naso per occhiali
    da sole; Ganci auricolari antiscivolo per occhiali; Lenti a contatto colorate;
    Lenti di correzione [ottica]; Lenti grezze per occhiali; Lenti sostitutive per
    occhiali; Montature per occhiali da vista in metallo e plastica combinati;
    Montature per occhiali da vista in metallo; Montature per occhiali da vista in
    plastica; Montature per occhiali e occhiali da sole; Montature per occhiali in
    metallo o in una combinazione di metallo e plastica; Montature per occhiali in
    metallo e materiale sintetico; Naselli in silicone per occhiali; Occhiali correttivi;
    Occhiali da sole; Occhiali da sole da vista; Occhiali di moda; Parti per
    occhiali; Stanghette per occhiali; Stanghette per occhiali da sole; Apparecchi
    per lavaggio di lenti a contatto; Articoli ottici graduati; Aste per occhiali;
    Astucci per occhiali; Catenelle per occhiali; Contenitori per lenti a contatto;
    Cordoncini per occhiali; Custodie per articoli ottici; Custodie per obiettivi;
    Custodie per occhiali; Custodie per occhiali per bambini; Lenti a contatto;
    Lenti per occhiali; Monocoli; Montature di occhiali; Montature per monocoli;
    Montature per occhiali non montate; Montature per pince-nez; Occhiali;
    Occhiali a molla; Occhiali correttivi per daltonismo; Occhiali da lettura;
    Occhiali da vista; Occhiali di protezione; Occhiali [ottica]; Occhiali per
    bambini; Occhiali polarizzanti; Portaocchiali; Protezioni per occhiali; Sbozzi
    per lenti a contatto; Aggiuntivi (clip-on) per occhiali; Astucci per occhiali da
    sole; Catenelle per occhiali da sole; Cinghiette per occhiali; Cordoncini per
    occhiali da sole; Custodie per occhiali da vista e da sole; Custodie per
    occhiali da sole; Lenti con clip magnetica per occhiali da sole; Lenti ottiche
    per occhiali da sole; Lenti per occhiali da sole; Montature per occhiali da sole;
    Occhiali da sole moda; Occhiali da sole per animali da compagnia.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 25 Abbigliamento casual; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento,
    calzature e articoli di cappelleria; Abbigliamento.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.

  • Marchio promozionale, per questo motivo non è registrabile –                   Alicante   17-11-2023

    Marchio promozionale, per questo motivo non è registrabile – Alicante 17-11-2023

    Il Segno “Scelte di Benessere” verrebbe percepito dal consumatore come atto o servizio in grado di portare ad un benessere psico fisico. Per questo motivo è promozionale ed elogiativo di un servizio o prodotto per cui non registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 17/11/2023
    ****************
    I-20129 Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: ***************
    Vostro riferimento: *************
    Marchio: SCELTE DI BENESSERE
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ************************* Bologna
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 09/08/2021, l’Ufficio ha emesso una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, rigettando la registrazione della domanda per tutti i
    prodotti e servizi. In seguito a ricorso del richiedente del 23/09/2021, con lettera del
    13/01/2022 l’Ufficio ha comunicato di aver concesso la revisione della decisione di rifiuto
    appellata in quanto conteneva un errore procedurale.
    In seguito a riesame della domanda di MUE, in data 17 gennaio 2023 l’Ufficio ha emesso
    una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE,
    rigettando la registrazione della domanda per tutti i prodotti e servizi. Con decisione del 26
    giugno 2023, n. R 448/2023-2, la Seconda Commissione di Ricorso ha annullato la
    decisione dell’Ufficio e rinviato l’istanza all’esaminatore per la prosecuzione della procedura
    e l’adozione di una nuova decisione.
    In seguito a successivo riesame della domanda di MUE, in data 04/08/2023 l’Ufficio, dopo
    aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell’articolo 7, paragrafo 2,
    RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 16 Carta; cartone; articoli di cartoleria in carta; stampati, libri; riviste; cataloghi;
    periodici; depliant; Volantini; Manuali, Newsletter; figurine; album per la
    raccolta di figurine; materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli
    apparecchi); articoli di cartoleria e cancelleria; diari; agende; locandine,
    poster, manifesti; opuscoli; sacchetti in carta ed articoli per l’imballaggio di
    carta, cartone o plastica.
    Classe 35 Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale;
    lavori di ufficio, marketing; analisi e ricerche di mercato; marketing
    industriale; marketing promozionale; servizi di marketing industriale;
    marketing e servizi promozionali; attività promozionali; servizi di attività
    promozionali di prodotti; preparazione di materiale promozionale e attività di promozioni per terzi; servizi di pubblicità; noleggio di spazi e materiale
    pubblicitario; consulenza in materia di pubblicità e marketing; distribuzione
    di volantini pubblicitari.
    Classe 38 Servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di contenuti estratti da libri,
    prodotti tipografici e stampati, da consultare tramite reti di
    telecomunicazione, ad es. come podcast; servizi on-line, ovvero
    trasmissione elettronica di notizie, informazioni, compilazione di testi,
    disegni e immagini attraverso reti di telecomunicazione; servizi di
    informazioni via reti telematiche (ad es. Internet), ovvero trasmissione di
    notizie, messaggi, dati, immagini e documenti; servizi di provider di reti
    telematiche, ovvero fornitura di accesso a offerte d’informazioni da
    consultare in reti telematiche (ad es. Internet); approntamento di chatroom e
    forum elettronici in reti telematiche (ad es. Internet); trasmissione di
    presentazioni video tramite computer e televisione; messa in onda di
    trasmissioni e contributi televisivi, via cavo e radiofonici, ad es. giochi sonori;
    fornitura d’accesso a mezzi di comunicazione didattici e d’apprendimento su
    Internet, in particolare unità d’apprendimento multimediale; fornitura di
    accesso a programmi di computer/software, nonchè supporti per
    l’insegnamento e l’apprendimento (scaricabili) offerti nelle reti telematiche
    (ad es. Internet); noleggio di tempi d’accesso a una banca dati; fornitura di
    accesso a banche dati in reti informatiche.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
      richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “liberi atti di benestare
      fisico e morale”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni
      estratte da Treccani in data 04/08/2023 all’indirizzo
      https://www.treccani.it/vocabolario/scelta/,
      https://www.treccani.it/vocabolario/benessere).
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    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SCELTE DI BENESSERE»
      semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare
      un’affermazione commerciale, una dichiarazione di ispirazione o motivazione.
    • Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione
      dell’origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato e che
      serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti e servizi. Il segno invita
      e motiva il consumatore di riferimento a scegliere i suoi prodotti e servizi perché
      costituiscono un’opzione che produce benestare fisico e morale, con tale scelta il
      consumatore ispirerà, otterrà o determinerà per sé e/o per gli altri un beneficio, cioè
      uno stato felice di salute, di forze fisiche e morali. Si pensi a prodotti di carta, cartone
      e stampati di vario genere rivendicati dal marchio nella Classe 16 che provengano da
      produzioni sostenibili, ottenute in modo ecologico, il cui utilizzo non danneggi
      l’ambiente, e che pertanto costituiscono un’opzione che produce benestare fisico e
      morale. Oppure libri, manuali, materiale per l’istruzione e stampati in genere, in
      classe 16, servizi di analisi e ricerche di mercato, marketing industriale, ecc., nella
      classe 35 e servizi di trasmissione elettronica di contenuti, notizie, informazioni, ecc.,
      nella classe 38, che abbiano ad oggetto o come obiettivo, oppure sostengano o si
      riferiscano alle opzioni esistenti per ottenere un benestare fisico e morale (ad
      esempio libri e servizi di informazione sull’auto aiuto, chat room e forum sulla salute,
      ecc.).
    • L’espressione “SCELTE DI BENESSERE”, percepita dal pubblico di riferimento nel
      senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio
      pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché
      minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (in tal
      senso, 21/01/2010, C−398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
      L’espressione in questione, infatti, trasmette un messaggio semplice, chiaro e
      preciso, che sarà facilmente comprensibile per i consumatori di lingua italiana, in
      ragione della sua correttezza linguistica e della sua immediatezza (per analogia,
      25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314,
      § 67).
    • Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
      7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/08/2023, che possono essere
      sintetizzate come segue:
    • Un marchio può avere carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera
      b) pur contenendo informazioni parzialmente descrittive dei prodotti rivendicati. La
      valutazione del potere distintivo di un segno deve necessariamente essere operata
      all’interno del rapporto tra il segno e un prodotto o un servizio determinato, e non in
      astratto.
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    • Il marchio in questione non è descrittivo rispetto ai prodotti e servizi rivendicati.
      Seppur tre dei vocaboli di cui è formato sono presenti sul vocabolario e con una
      precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa ed
      elogiativa. Non tutti termini non arbitrari o fantasiosi, sono descrittivi.
    • La dicitura SCELTE DI BENESSERE, intesa nella sua unicità, è termine di fantasia o
      tuttalpiù elogiativo, e quindi non carente di capacità distintiva in relazione ai prodotti e
      servizi del marchio nelle classi merceologiche 16, 35 e 38.
    • Anche volendo ammettere che il segno possa richiamare in qualche modo un
      significato “elogiativo”, esso è in ogni caso privo di qualunque carattere espressivo
      che possa comportare, nella mente del pubblico, una relazione diretta e concreta con
      i prodotti e servizi rivendicati delle classi indicate. Essi non possono ragionevolmente
      e nemmeno concretamente racchiudere un benessere.
    • L’Ufficio ha registrato due marchi figurativi ‘SCELTE DI BENESSERE’ del richiedente
      nelle medesime classi. Pur essendo dei marchi figurativi, la parte verbale è quella
      principale e maggiormente distinguibile da parte del consumatore di riferimento.
      Pertanto, con riferimento al principio di continuità e di non discriminazione anche il
      marchio in oggetto deve essere accettato.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione. Questa è fondata sull’assenza di carattere distintivo del
      segno per il consumatore di riferimento di lingua italiana, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
      lettera b e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. Pertanto, le argomentazioni del richiedente
      relative alla non descrittività del segno, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sono
      irrilevanti e non sono state prese in considerazione né affrontate dall’Ufficio.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi privi di carattere distintivo». È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti
      alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro
      ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati
      alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
      considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
      esame (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
      reputati inidonei a consentire al pubblico interessato “di fare, in occasione di un acquisto
      successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta,
      ove l’esperienza si riveli negativa” (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
      quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
      o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
      utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare
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      come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
      di segno” (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
      Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
      di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
      pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
      che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può
      rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs,
      EU:C:2004:258, § 38).
      È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
      interessato, nel caso di specie, del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di
      attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi
      (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle,
      EU:T:2003:328, § 34).
      Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
      commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente
      come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in
      modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o
      i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale”
      (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
      L’Ufficio ritiene che, alcune delle affermazioni del richiedente (ad esempio quelle al punto 1
      della sintesi in testa) possano, in astratto, essere valide. Tuttavia, esse sono irrilevanti nel
      caso di specie perché non attinenti col rilievo di cui alla lettera dell’Ufficio. Inoltre, l’obiezione
      sollevata si riferisce all’assenza di carattere distintivo del marchio in esame ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b (e non c) del RMUE, ed in nessuna sua parte menziona
      il carattere descrittivo dei termini che formano il marchio obiettato o del marchio nel suo
      insieme. Come detto, tali affermazioni sono dunque ignorate in questa sede.
      L’Ufficio concorda con il richiedente che, come da giurisprudenza consolidata, da un lato il
      «carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai
      servizi per i quali è stata chiesta la registrazione», ma ricorda che, dall’altro, deve essere
      valutato «in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente» (09/10/2002, T
      360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      Il richiedente sostiene che il marchio deve essere valutato nel suo insieme.
      L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
      individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
      non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
      (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
      Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
      significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
      riferimento, ossia “libere opzioni di benestare fisico e morale”. L’Ufficio sottolinea che il
      richiedente non confuta che l’espressione “SCELTE DI BENESSERE” significhi quanto
      indicato, che è dunque incontestato.
      Il richiedente argomenta che seppur tre dei vocaboli di cui è formato il marchio sono presenti
      sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro
      accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono
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      necessariamente descrittivi.
      In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il segno in quanto tale è
      oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non offrono tutte
      le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la possibilità di
      registrare un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata esclusivamente
      sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dal giudice dell’Unione europea. È pertanto
      sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo
      l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
      In ogni caso, l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di
      obiezione, e supportato la sua spiegazione dimostrando che tutti i termini di cui è composta
      l’espressione sono presenti sul dizionario, nonché che essi, insieme, concorrono al
      significato del segno contestato come indicato.
      Il richiedente sostiene che non intende utilizzare sul mercato i vocaboli del marchio nella loro
      accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono
      necessariamente descrittivi.
      Tuttavia, l’esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi. Le presunte
      intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio
      viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7,
      RMUE. Inoltre, anche se l’Ufficio dovesse accettare l’argomento del richiedente secondo cui
      intende utilizzare il marchio soltanto in modo non evocativo o elogiativo, il messaggio
      trasmesso dal segno è chiaro e indiscutibile. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non
      sminuisce la questione del carattere non distintivo del segno, poiché ciò che conta è il
      significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti e servizi percepiranno.
      Non si può considerare che l’intenzione del richiedente incida sul modo in cui il pubblico
      percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione.
      Anche se determinati termini o espressioni potrebbero non essere chiaramente descrittive
      dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, i termini o le espressioni potrebbero comunque
      essere oggetto di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto
      che sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto
      informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine.
      Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di
      informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del
      fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi,
      EU:T:2012:369, § 23).
      Sebbene il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere chiaramente
      descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si considera un elemento che fornisce soltanto
      informazioni di tipo promozionale, vale a dire che evidenziano gli aspetti positivi dei prodotti
      e servizi, che invitano il consumatore a scegliere quelli del richiedente perché hanno
      caratteristiche desiderabili, che “fanno stare bene”, cioè apportano benessere psicofisico.
      Proprio in relazione all’espressione “SCELTE DI BENESSERE” la recente decisione della
      Seconda Commissione di ricorso del 11 aprile 2022 nel procedimento R 1649/2021-2, § 30,
      che ha confermato il rifiuto della domanda “SCELTE DI BENESSERE FAI UN GESTO
      BUONO PER TE E PER L’AMBIENTE” ha stabilito che: “l’intera parte iniziale del segno in
      questione, ossia SCELTE DI BENESSERE’ suggerisce che l’acquisto dei prodotti e servizi in
      questione costituisce un’alternativa capace di produrre un benestare fisico e morale nel
      consumatore”.
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      Il segno in esame, dunque, indica, ad esempio, che articoli di carta, cartone e stampati di
      vario genere come quelli rivendicati dal marchio, provengano da produzioni sostenibili,
      ottenute in modo ecologico (ad esempio, con materiali riciclabili o con metodi a impronta
      ecologica ridotta) e che il loro utilizzo non danneggi l’ambiente. Oppure che gli stampati
      abbiano ad oggetto, contengano, indichino o si riferiscano alle possibili alternative per
      ottenere il benestare fisico e morale, ad esempio perché relativi a settori quali
      l’alimentazione, le neuroscienze, la spiritualità, l’auto aiuto, ecc. Oppure che i servizi
      designati offrano alternative di benessere, siano prestati in maniera morale, conveniente,
      rispettosa dei consumatori di riferimento e dell’ambiente, abbiano ad oggetto servizi di
      informazione sull’ auto aiuto (per esempio chat room e forum sulla salute), ecc. Il segno
      ispira e motiva all’acquisto di tali prodotti e servizi perché costituiscono un’alternativa che
      ragionevolmente determina un benestare fisico e morale nel consumatore.
      Il segno in esame è, sostanzialmente, uno slogan commerciale promozionale,
      un’indicazione di qualità o un’espressione incitante ad acquistare i prodotti e i servizi
      rivendicati ed è escluso dalla protezione perché svolge solo quella funzione. Il segno, infatti,
      in ragione della sua formulazione e significato, e in assenza di altri elementi, non può essere
      percepito immediatamente come un’indicazione di origine commerciale che possa
      consentire al pubblico di distinguere senza confusione i prodotti o i servizi del richiedente
      rispetto ad altri.
      Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili (anche in seguito
      a decisioni e sentenze delle Corti di Appello e del Tribunale dell’Unione Europea), quali ad
      esempio “PERFECT PAIRS” n. 017528514 o “FITTEST ON EARTH” n. 017677055. Tuttavia,
      la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
      un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
      vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
      un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
      del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
      dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
      Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      Inoltre, i casi citati dal richiedente, tra cui anche le proprie registrazioni di MUE n.
      018377914 , n. 018377906 e n. 018377908
      non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in
      quanto sono dotati di diversi elementi verbali e/o figurativi assenti nel segno in esame.
      Poiché non vi sono situazioni identiche né tantomeno analoghe, non vi è violazione del
      principio di continuità e di non discriminazione.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018377902 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio nel settore degli alcolici – marchio rifiutato – 08-11-2023

    Registrare un marchio nel settore degli alcolici – marchio rifiutato – 08-11-2023

    “bes” è un termine abitualmente usato nel settore degli alcoolici e il pubblico di riferimento lo percepirebbe con il significato di bacca, per questo motivo il segno è descrittivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 08/11/2023
    *************
    I-20122 Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: ************
    Vostro riferimento: Bes
    Marchio: BES
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ************
    I-20122 Milano
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 18/05/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 33 Gin; Alcolici (bevande alcoliche).

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    1. Il consumatore medio di riferimento di lingua olandese, o più precisamente
      neerlandese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe
      al segno il significato di “bacca”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario
      ((informazioni estratte da dizionario online Van Dale in data 18/05/2023 all’indirizzo
      https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/nederlands/betekenis/bes#.ZGTpQoTRaU
      k).
    2. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i prodotti sono fatti di e/o contengono una bacca. Pertanto, il segno descrive

      specie o altre caratteristiche quali un ingrediente dei prodotti.
    3. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo. Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 18/05/2023 è risultato
      che il termine «BES» è utilizzato abitualmente nel mercato di riferimento per ‘gin’ e
      altri prodotti alcolici ed è pertanto privo di carattere distintivo per quei prodotti (1.
      https://hansendranken.nl/nl/categorie/jenever-bessen, 2. https://wijnhandelslijterij.nl/shop/binnenlands-gedistileerd/vruchtenjeneverbrandewijn/floryn-zeeuwsezw-bes-jenever/, 3. https://kruidenwonder.be/blauwe-bes-jenever/).
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente in data 07/07/2023 ha chiesto una proroga per presentare le sue osservazioni,
      concessa dall’Ufficio in data 08/07/2023. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il
      22/09/2023, che possono essere sintetizzate come segue.
    4. In olandese la parola “bes” ha diversi significati oltre a “bacca”. Quindi il consumatore
      medio di lingua olandese non associa “bes” solo al significato di ‘bacca’ ma anche ad altri
      significati.
    5. La parola “BES” al singolare, non è utilizzata per indicare gli ingredienti di gin o altri
      alcolici dato che le botaniche sono sempre al plurale, cioè “bessen”, che è un termine
      diverso e non confondibile con la parola “bes”.
    6. Le bacche non sono incluse tra i possibili ingredienti del gin. Gli ingredienti del gin sono le
      cosiddette “botaniche” che non sono bacche in senso stretto. Un ingrediente del gin, noto
      anche ai consumatori di riferimento, ossia le bacche di ginepro, non è tradotto in olandese
      con la parola ‘bes’, bensì con le parole juniperus o jeneverbes.
    7. Il termine “BES” è eventualmente solo lontanamente suggestivo o allusivo riguardo a
      talune possibili caratteristiche dei prodotti. Dato che si tratta di un riferimento vago o indiretto
      ai prodotti oggetto della domanda non incorre nella censura di cui all’articolo 7, paragrafo 1,
      lettera c), RMUE.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
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      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “BES” (in italiano: bacca) in
      relazione alle bevande alcoliche contestate, che sono o possono essere fatte di o contenere
      un particolare tipo di bacca. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il
      segno non sia descrittivo e sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti
      oggetto di obiezione.
      Il richiedente sostiene che la parola ‘BES’ ha diversi significati e questi concorrono ad
      abbassare la soglia di riferimento al singolo significato indicato dall’Ufficio.
      L’Ufficio dissente. Innanzitutto, perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
      detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
      registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
      domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
      tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
      essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
      dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
      quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
      prodotti o servizi di cui trattasi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.)
      Inoltre, l’unico significato menzionato dal dizionario olandese citato nella lettera di obiezione
      è ‘bacca’. Pertanto è logico e corretto affermare che questo è il primo e principale significato
      che il consumatore olandese di riferimento percepirà rispetto alla parola ‘BES’, in quanto è il
      significato comune della parola in questione.
      Rispetto agli altri significati della parola “BES” menzionati dal richiedente come la divinità
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      dell’antico Egitto o l’origine del nome ‘Ibiza’, luogo non olandese corrispondente all’isola
      spagnola di Ibiza, si osserva che la loro rilevanza è estremamente limitata in questo
      contesto. Peraltro, la parte dei caraibi olandese nota come isole BES, non è una parola in
      senso stretto, ma l’acronimo delle tre isole olandesi che la compongono, vale a dire Bonaire,
      Sint Eustatius e Saba.
      Il richiedente non ha fornito prove o indicazioni concrete che tali significati siano di comune
      dominio per il consumatore medio olandese e tali da rimuovere il collegamento naturale tra
      la parola “BES” e il suo primo ed unico significato secondo il dizionario olandese. Tale
      significato, cioè ‘bacca’, è descrittivo di una caratteristica dei prodotti contestati ed è dunque
      verosimile che il consumatore di riferimento, vedendola apposta su bevande alcoliche, ne
      riconosca quel significato piuttosto che un altro molto distante dal prodotto e dalla cultura
      generale.
      Il richiedente sostiene che le bacche non sono un ingrediente del gin. Gli ingredienti del gin
      sarebbero le cosiddette “botaniche” che non sono bacche in senso stretto.
      L’Ufficio rileva che l’obiezione in questione si riferisce al solo prodotto ‘gin’, ad esclusione di
      ogni altro tipo di bevanda alcolica inclusa tra i prodotti rivendicati. Pertanto, rispetto a tali
      bevande, in assenza di alcuna specifica obiezione, l’Ufficio ritiene pacifico che ‘bes’ o bacca,
      sia un ingrediente o uno dei possibili ingredienti dei prodotti rivendicati e, pertanto, sia un
      termine descrittivo e non distintivo.
      Per quanto concerne lo specifico prodotto ‘gin’, l’Ufficio non concorda con le affermazioni del
      richiedente. Infatti, indipendentemente dalle informazioni sugli aspetti botanici del gin riferiti
      dal richiedente, è di comune dominio che ci si riferisca all’ingrediente principale e
      differenziale del gin, vale a dire al ginepro, come ad una bacca. Ciò è verosimile in tutta
      l’Unione Europea e, certamente in olandese. Infatti, benché, tecnicamente, il ginepro non sia
      una bacca, è “bes” o “bessen” il termine comunemente usato, anche in commercio, per
      riferirsi al ginepro. Ciò è risultato sia dalla ricerca effettuata in data 18/05/2023 e
      documentata nella lettera di rilievo, che da un’ulteriore ricerca su Internet effettuata in data
      08/11/2023 su siti web olandesi, a completamento di quella:
      https://www.qeuze.com/botanicals-jeneverbessen.html
      Traduzione dell’Ufficio: Botanicals Bacche di ginepro 30 grammi. Ogni amante del Gin
      dovrebbe avere un barattolo di bacche di ginepro nella credenza. È adatto a qualsiasi tipo
      di Gin.
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      https://www.allesovergin.nl/botanicals/
      Traduzione dell’Ufficio: Tutto sul gin – Bacche di ginepro (foto) – Il gin è una combinazione di
      alcol neutro, acqua, bacche di ginepro e sostanze botaniche. Se dovessimo omettere le
      botaniche, rimarremmo con il gin. Le botaniche costituiscono quindi il cuore del gin e sono
      una componente indispensabile per il distillatore.
      Ciò, peraltro, è confermato anche dagli stessi documenti apportati dal richiedente. In
      relazione al gin e ai suoi contenuti, si nota l’utilizzo diffuso e comune dell’espressione
      ‘bacche di ginepro” oppure dell’uso di ‘bacca’ o ‘bacche’ di altro tipo per la sua produzione,
      come ad esempio nei seguenti estratti dai documenti del richiedente:
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      L’argomento del richiedente che la parola “BES” al singolare, non sia utilizzata per indicare
      gli ingredienti di gin o altri alcolici perché è normalmente usata al plurale (“bessen”), l’Ufficio
      dissente. Infatti, da un lato ciò non è corretto, come dimostrano i risultati della ricerca
      documentati nella lettera di obiezione (non contestati dal richiedente e dunque pacifici). Da
      quelli risulta chiaramente che vi è uso della parola “BES” al singolare come descrizione di un
      ingrediente o dell’ingrediente principale della bevanda alcolica di riferimento. Inoltre, poiché
      “BES” ha il significato chiaro ed inequivocabile di “bacca” e questa (eventualmente anche
      una sola) può essere un ingrediente dei prodotti obiettati, il termine è descrittivo di una
      caratteristica dei prodotti.
      Infine, l’Ufficio concorda che il divieto di registrazione di un marchio in base l’articolo 7,
      paragrafo 1, lettera c), RMUE non si applica a marchi che sono solo lontanamente
      suggestivi o allusivi riguardo a talune possibili caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Tuttavia,
      nel caso di specie la parola “BES”, cioè ‘bacca’, indica uno degli ingredienti principali di
      alcune bevande alcoliche, ad esempio il gin o alcuni liquori, oppure a uno dei possibili
      ingredienti, nel caso di bevande alcoliche che abbiano una o più bacche come ingrediente
      non principale. Pertanto, nella fattispecie, il segno obiettato non fa dei riferimenti vaghi o
      indiretti ai prodotti oggetto della domanda ma ne descrive espressamente una caratteristica,
      vale a dire, un ingrediente.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018859792 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “generazione mare”

    MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “generazione mare”

    Accettata in data 27.09.2023 la domanda di registrazione del marchio  “generazione mare” depositato il 05.05.2023 a Roma

    Il marchio è utilizzato nel settore della consulenza ambientale.