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  • Registrare un marchio di bevanda alcolica – Alicante 06/10/2023

    Registrare un marchio di bevanda alcolica – Alicante 06/10/2023

    “Amarognolo l’autentico”: il segno in esame verrebbe percepito dal consumatore come una dicitura promozionale il cui fine è evidenziare gli aspetti positivi del prodotto, ovvero che la bevanda in questione possiede un sapore amaro ma non sgradevole e che è fabbricato secondo la vera ricetta originale. Il segno non supera l’esame.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 06/10/2023
    *********************** Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: ****************
    Vostro riferimento: ******************
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: **************** PG
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 18/05/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 33 Bevande alcoliche (escluse le birre); liquori.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: cosa di sapore amaro, ma non sgradito, che è genuina.
    Il suddetto significato dei termini «AMAROGNOLO l’autentico», di cui il marchio è composto,
    è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
    https://www.treccani.it/vocabolario/amarognolo/
    https://www.treccani.it/vocabolario/il1/
    https://www.treccani.it/vocabolario/autentico/
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti richiesti (bevande alcoliche, liquori) hanno un sapore amaro, ma non sgradito, e sono al tempo stesso genuini. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati (costituiti da
    caratteri maiuscoli per “amarognolo” e da caratteri corsivi minuscoli per ‘l’autentico’ che
    ricordano la scrittura manuale), il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come
    indicativo di informazioni sulla qualità dei prodotti.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Va peraltro rilevato che il segno in questione potrebbe essere percepito dal pubblico di
    riferimento di lingua italiana anche come una dicitura promozionale il cui proposito è quello
    evidenziare gli aspetti positivi di ogni prodotto, ossia che ciascuno di essi possiede un
    sapore amaro ma non sgradevole e è al tempo stesso il vero prodotto della stessa specie,
    sottolineando in questo modo, ad esempio, che è fabbricato secondo la vera ricetta originale
    ecc.
    Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di
    stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
    marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al
    marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si
    richiede la protezione.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
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    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018846407 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.

  • Marchio respinto nel settore dei prodotti chimici e fertilizzanti – Alicante 06/10/2023

    Marchio respinto nel settore dei prodotti chimici e fertilizzanti – Alicante 06/10/2023

    “Resin latex” è il segno che l’ufficio deve esaminare, tradotto in italiano “Resina Lattice”. Il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti contengono resina e lattice. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 06/10/2023
    ***************** Pescara

    Fascicolo nº: ****************
    Vostro riferimento:
    Marchio: resin latex
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: **************************
    ****************** Pescara
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 04/05/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 1 Prodotti chimici destinati all’industria e alle scienze; Prodotti chimici destinati
    alla fotografia; Prodotti chimici destinati all’agricoltura; Prodotti chimici
    destinati all’orticoltura; Prodotti chimici destinati alla silvicoltura; Resine
    artificiali allo stato grezzo; Materie plastiche allo stato grezzo; Concimi per i
    terreni; Composizioni per estinguere il fuoco; Preparati per la saldatura dei
    metalli; Preparati per la tempra dei metalli; Composti per la prevenzione di
    incendi; Prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; Sostanze
    concianti per pelli e pellami di animali; Adesivi [materie collanti] per
    l’industria; Mastici e altri riempitivi di pasta; Composti chimici
    impermeabilizzanti; Preparati biologici destinati all’industria ed alla scienza;
    Composto, concimi e fertilizzanti.
    Classe 2 Pitture; Vernici; Lacche; Prodotti antiruggine [prodotti per preservare dalla
    ruggine]; Preparati per prevenire il deterioramento del legno; Coloranti;
    Pitture e tinte; Tinture; Materie tintorie per il legno; Mordenti; Resine naturali allo stato grezzo; Metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti; Preparati da utilizzare come rivestimenti impermeabilizzanti sulle superfici delle strutture [pitture]; Preparati da utilizzare come rivestimenti
    impermeabilizzanti sulle superfici degli edifici [pitture].

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese così come quello
    specializzato in relazione ad alcuni dei prodotti, attribuirebbe al segno il significato seguente:
    resina latex. I suddetti significati dei termini «resin latex», di cui il marchio è composto, sono
    supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/resin
    https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/latex?q=latex
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti contengono resina e latex o che sono destinati favorire la produzione di resina e
    latex da parte delle piante corrispondenti, o che sono essi stessi concimi o fertilizzanti o
    usati nella composizione di questi, come nel caso dei concimi o dei prodotti chimici destinati
    alla silvicoltura rivendicati. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti. Per
    completezza si riporta il seguente estratto che conferma che la resina e il latex sono usati
    anche come concimi/fertilizzanti o nella fabbricazione di tali prodotti:
    Fonte: http://cespevi.it/art/conclc.htm
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
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    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Di
    conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 20/06/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

    1. Il carattere descrittivo del segno deve essere valutato sulla base dell’insieme dei
      termini che lo compongono. Il segno “RESIN LATEX” non risponderebbe alle regole di grammatica inglese e, inoltre, i termini “RESIN LATEX” non sono presenti nel dizionario nella loro forma combinata come dimostrata da
      un’immagine del dizionario “WordReference” allegata dal richiedente.
    2. L’Ufficio ha registrato in passato marchi comparabili:
       n. 000175794 Luresin per “resine artificiali” in classe 1;
       n. 000671503 Resin D per “antiossidanti per elastomeri e gomma” in
      classe 1;
       n. 005834288 Resina 2000 per “resine naturali allo stato grezzo” in
      classe 2.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
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      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Le argomentazioni di cui al punto n.1 debbono essere rigettate per le seguenti ragioni.
      In primis, il segno “resin latex” non è grammaticalmente incorretto, si tratta di due sostantivi
      in grado di comunicare caratteristiche dei prodotti circostazna che non solo è credibile, ma
      che è stata anche provata dall’Ufficio (supra).
      Del pari la circostanza che i sostantivi “resin “e “latex” non appaiono combinati in nessun
      dizionario, si deve alla natura stessa dei dizionari che per ragioni di consultabilità riportano i
      termini in modo individuale.
      A tal proposito l’Ufficio ha cercato nel dizionario “Word Reference” l’insieme di parole
      “CHOCOLATE” e “CINNAMON”, entrambi sostantivi che se usati in relazione a prodotti
      alimentari possono certamente descrivere caratteristiche dei medesimi, e ha ottenuto un
      risultato negativo (https://www.wordreference.com/enit/chocolate%20cinnamon consultata
      in data 05/10/2023).
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      Ad abundantiam, si sottolinea che anche un segno che consiste in una combinazione
      grammaticalmente errata, e tale non è il caso di cui ci si sta occupando, (ad esempio un
      aggettivo con un verbo) deve essere considerato descrittivo se il suo significato è ancora
      chiaramente comprensibile (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT; 06/03/2012,
      T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107).
      In merito alle argomentazioni di cui al punto 2, si ricorda che la giurisprudenza consolidata
      afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio
      [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di
      un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio
      dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
      interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
      (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
      EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
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      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018854781 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione.
  • “Tartufi d’autore” aroma di prodotti alimentari non è registrabile – 29-09-2023

    “Tartufi d’autore” aroma di prodotti alimentari non è registrabile – 29-09-2023

    “Tartufi d’Autore” per i prodotti in classe 29, 30 e i servizi in classe 31 non è distintivo per cui non è registrabile poiché rimanda all’aroma del noto e ricercato fungo che cresce sotto terra con cui si aromatizzano cibi e vivande.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 29/09/2023
    ***** Roma
    ITALIA
    Fascicolo nº: ***********
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ******************** ROMA
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 10/05/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 29 Budelli per insaccati e sue imitazioni; Carne e prodotti a base di carne;
    Frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e legumi lavorati; Insetti e larve
    preparati; Olii e grassi commestibili; Pesci, frutti di mare e molluschi, non
    vivi; Prodotti caseari e loro succedanei; Uova e prodotti a base di uova;
    Zuppe e brodi, estratti di carne.
    Classe 30 Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi
    derivati, preparati da forno e lieviti; Gelati, yogurt gelato e sorbetti; Ghiaccio
    per raffreddare; Sale, spezie, aromi e condimenti; Zucchero, dolcificanti
    naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.
    Classe 31 Coltivazioni agricole e dell’acquacoltura, orticoltura e forestali.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
    si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il
    consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: fungo
    sotterraneo a forma di tubero dal caratteristico profumo penetrante, molto ricercato per
    aromatizzare e guarnire vivande e che è considerato di riconosciuto valore.
    I suddetti significati dei termini «TARTUFI D’AUTORE», di cui il marchio è composto, sono
    supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://dizionario.internazionale.it/parola/tartufo
    https://dizionario.internazionale.it/parola/dautore
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come
    attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti sono tartufi che presentano
    caratteristiche di alta qualità (Coltivazioni agricole e dell’acquacoltura, orticoltura e forestali)
    o che i prodotti contengono tartufo (tutti i prodotti della classe 29 possono contenere tartufo
    o essere aromatizzati al tartufo). Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non
    come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione
    elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.
    Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di
    stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
    marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al
    marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si
    richiede la protezione.
    Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Pagina 3 di 3
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018854445 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.

  • Registrare un marchio di gelati – marchio non originale – Alicante 29-09-2023

    Registrare un marchio di gelati – marchio non originale – Alicante 29-09-2023

    Il segno “Limone Caprese aromatizzante naturale” per il prodotto “gelato” non è distintivo. Può proseguire l’iter di registrazione per i restanti prodotti coni gelato, cialde, zucchero, caffè, cacao.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 29/09/2023
    ****************************** Bari
    ITALIA
    Fascicolo nº: *************
    Vostro riferimento: **************
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: *********************
    ********************
    (BT)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 04/04/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 30 Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati];Gelati alla frutta; Gelati a
    base di latte; Polveri per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati;
    Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci semifreddi; Dolci gelato; Soufflé
    (dolci);Preparati per dolci; Dolci pronti [pasticceria];Pasticceria fresca;
    Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per prodotti da forno; Biscotti;
    Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni candite per dolci; Aromi per dolci;

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    Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci; Sciroppi per uso alimentare;
    Cioccolato.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: frutto ovoide molto noto dalla buccia giallo-pallida, con polpa succosa e
    acidissima, largamente utilizzata nell’alimentazione, proveniente dall’isola di Capri, e che è
    al tempo stesso una sostanza priva di alterazioni ed usata per aromatizzare prodotti
    alimentari.
    Il suddetto significato dei termini «LIMONE» e «ITALIA», contenuti nel marchio, è supportato
    dai seguenti riferimenti di dizionario:
    https://www.treccani.it/vocabolario/limone
    https://www.treccani.it/vocabolario/caprese
    https://dizionario.internazionale.it/parola/aromatizzante
    https://dizionario.internazionale.it/parola/naturale
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che:
    (i) i prodotti quali aromi per dolci, aromi per alimenti ecc. hanno l’aroma di un frutto ovoide
    molto noto dalla buccia giallo-pallida, con polpa succosa e acidissima, largamente utilizzata
    nell’alimentazione, proveniente dall’isola di Capri, e che è, al tempo stesso, una sostanza
    priva di alterazioni ed usata per aromatizzare prodotti alimentari; (ii) i prodotti quali come
    gelati, dolci, pasticceria, prodotti da forno, cioccolato, glasse ecc. contengono/possiedono
    come ingrediente/sono a base di un frutto ovoide molto noto dalla buccia giallo-pallida, con
    polpa succosa e acidissima, largamente utilizzata nell’alimentazione, proveniente dall’isola
    di Capri, e che è inoltre una sostanza priva di alterazioni ed usata, al tempo stesso, per
    aromatizzare prodotti alimentari, Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi (costituiti da
    elementi perfettamente leggibili, con l’effigie di un limone stilizzato al posto della
    lettera ‘O’ di ‘LIMONE), il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo
    di informazioni sulla specie e sulla qualità dei prodotti.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Benché il
    segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione,
    tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo
    insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di
    adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la
    protezione.
    Pagina 3 di 5
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 24/05/2023, che possono essere
    sintetizzate come segue.

    1. La combinazione delle parole che compongono il segno non designano i prodotti in
      questione o per lo meno: Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla
      frutta; Gelati a base di latte; Polveri per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per
      gelati; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci semifreddi; Dolci gelato; Soufflé (dolci);
      Preparati per dolci; Dolci pronti [pasticceria]; Pasticceria fresca; Pasticceria secca;
      Prodotti da forno; Preparati per prodotti da forno; Biscotti; Panettoni; Paste
      alimentari; Decorazioni candite per dolci; Aromi per dolci; Aromi per alimenti; Glasse
      e ripieni dolci; Sciroppi per uso alimentare; Cioccolato. Di conseguenza non può
      essere descrittiva di detti prodotti.
    2. Il pubblico UE a cui sono rivolti i prodotti non conosce necessariamente la lingua
      italiana.
    3. Come accennato dall’Ufficio il segno presenta un certo grado di stilizzazione.
    4. Il richiedente chiede che il marchio venga dunque accettato o in subordine per lo
      meno per i prodotti elencati al precedente punto n. 1.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      Pagina 4 di 5
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Il segno in esame può certamente designare caratteristiche di prodotti quali: Gelati; Gelati al
      cioccolato; Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Polveri per gelati;
      Confetteria per gelati; Miscele per gelati; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci semifreddi; Dolci
      gelato; Soufflé (dolci); Preparati per dolci; Dolci pronti [pasticceria]; Pasticceria fresca;
      Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per prodotti da forno; Biscotti; Panettoni;
      Paste alimentari; Decorazioni candite per dolci; Aromi per dolci; Aromi per alimenti; Glasse e
      ripieni dolci; Sciroppi per uso alimentare; Cioccolato, poiché essi posso essere certamente
      a base di limone caprese e/o a seconda dei casi essere preparati utilizzando un
      aromatizzante naturale per alimenti a base di Limone Caprese
      A proposito dell’argomento secondo cui il segno non è descrittivo e non distintivo per la
      maggior parte dei consumatori dell’UE, va considerato che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è
      una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea e deve essere interpretato sulla
      base di una norma comune dell’UE. L’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la
      registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE.
      Pertanto, anche se il segno è non descrittivo o distintivo per la maggior parte dei
      consumatori dell’UE, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia
      descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE
      (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
      Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua
      italiana all’interno dell’UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE.
      Il grado di stilizzazione del segno, sostanzialemente ascrivibile alla rappresentazione di un
      limone al posto della lettera “o” (supra), è minimo e certamente non in grado di compensare
      la descrittivitá e la mancanza di capacità distintiva del segno imputabile agli elementi
      denominativi del segno.
      IV. Conclusioni
      Pagina 5 di 5
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018836775 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 30 Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati];Gelati alla frutta; Gelati a
      base di latte; Polveri per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati;
      Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci semifreddi; Dolci gelato; Soufflé
      (dolci);Preparati per dolci; Dolci pronti [pasticceria];Pasticceria fresca;
      Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per prodotti da forno; Biscotti;
      Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni candite per dolci; Aromi per dolci;
      Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci; Sciroppi per uso alimentare;
      Cioccolato.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
      Classe 30 Coni per gelati; Cialde; Zucchero, miele, melassa; Caffè; Cacao.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
  • Registrare un marchio di GELATI – marchio respinto 26-09-2023

    Registrare un marchio di GELATI – marchio respinto 26-09-2023

    LIMONE ITALIA, marchio di gelati, non assolve alla funzione principale a cui dovrebbe riferirsi un marchio, ossia quella di distinguersi dagli altri marchi dello stesso settore, per cui non è registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 26/09/2023
    ***************************** Bari
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: *************************** (BT)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 03/04/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 30 Gelati; Gelati al cioccolato; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Polveri
    per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati; Yogurt gelato [gelati];
    Coni per gelati; Cialde; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci gelato; Soufflé
    (dolci); Preparati per dolci; Dolci semifreddi; Dolci pronti [pasticceria];
    Pasticceria fresca; Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per
    prodotti da forno; Biscotti; Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni candite
    per dolci; Aromi per dolci; Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci; Sciroppi
    per uso alimentare; Cioccolato.

    Pagina 2 di 5
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: frutto ovoide molto noto dalla buccia giallo-pallida, con polpa succosa e
    acidissima, largamente utilizzata nell’alimentazione, e proveniente da un ben preciso stato
    dell’Europa meridionale. Affinché la dicitura fosse grammaticalmente esatta, sarebbe
    conveniente unire i due vocaboli con la preposizione “d’”. A tale proposito, va tuttavia
    ricordato che nei settori pubblicitari e del marketing è alquanto frequente eliminare
    determinate particelle grammaticali affinché il messaggio sia più sintetico ed efficace.
    Il suddetto significato dei termini «LIMONE» e «ITALIA», contenuti nel marchio, è supportato
    dai seguenti riferimenti di dizionario:
    https://www.treccani.it/vocabolario/limone
    https://www.treccani.it/enciclopedia/italia/
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che:
    (i) i prodotti quali decorazioni candite ecc. sono sotto forma di un frutto ovoide molto noto
    dalla buccia giallo-pallida, con polpa succosa e acidissima largamente utilizzata
    nell’alimentazione e proveniente da un ben preciso stato dell’Europa meridionale; (ii) i
    prodotti come gelati, dolci, pasticceria, prodotti da forno, cioccolato, sciroppi, aromi per dolci
    ecc. contengono un frutto ovoide molto noto dalla buccia giallo-pallida, con polpa succosa e
    acidissima largamente utilizzata nell’alimentazione e proveniente da un ben preciso stato
    dell’Europa meridionale, anche come ingrediente principale. Pertanto, nonostante alcuni
    elementi stilizzati (costituiti in buona sostanza da caratteri standard alquanto comuni e
    perfettamente leggibili inseriti in un’etichetta allargata con due lati curvi), il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla specie e qualità dei
    prodotti.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Benché il
    segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione,
    tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo
    insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di
    adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la
    protezione.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 22/05/2023, che possono essere
    sintetizzate come segue.

    1. La combinazione delle parole LIMONE e ITALIA non designano i prodotti in
      Pagina 3 di 5
      questione o per lo meno: Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati]; Gelati
      alla frutta; Gelati a base di latte; Miscele per gelati; Coni per gelati; Cialde;
      Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci gelato; Dolci semifreddi. Di conseguenza non puó
      essere descrittiva di detti prodotti.
    2. Il pubblico UE a cui sono rivolti i prodotti non conosce necessariamente la lingua
      italiana.
    3. Come accennato dall’Ufficio il segno presenta un certo grado di stilizzazione.
    4. Il richiedente chiede che il marchio venga dunque accettato o in subordine per lo
      meno per i prodotti elencati al precedente punto n. 1.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      Pagina 4 di 5
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Il segno in esame può certamente designare caratteristiche di prodotti quali: Gelati;
      Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Miscele per gelati; Sorbetti
      [ghiaccioli]; Dolci gelato; Dolci semifreddi, poiché essi posso essere certamente a base
      di limone italiano.
      In relazione a Gelati al cioccolato, è un dato di fatto che vi possono essere gelati che
      contengono sia cioccolato che limone e se così non fosse l’Ufficio avrebbe obiettato il
      marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) in quanto ingannevole.
      In relazione a Coni per gelati; Cialde il segno verrà percepito come indicativo del
      prodotto o di uno dei prodotti in combinazione con il quale gli stessi possono essere
      usati. Pertanto, il segno descrive la destinazione d’uso degli stessi.
      A proposito dell’argomento secondo cui il segno non è descrittivo e non distintivo per la
      maggior parte dei consumatori dell’UE, va considerato che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è
      una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea e deve essere interpretato sulla
      base di una norma comune dell’UE. L’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la
      registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE.
      Pertanto, anche se il segno è non descrittivo o distintivo per la maggior parte dei
      consumatori dell’UE, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia
      descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE
      (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
      Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua
      italiana all’interno dell’UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE.
      Il grado di stilizzazione del segno, , come già precisato dall’Ufficio, è minimo e
      certamente non in grado di compensare la descrittivitá e la mancanza di capacità distintiva
      del segno imputabile all’ elemento denominativo del segno.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018836775 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 30 Gelati; Gelati al cioccolato; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Polveri
      per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati; Yogurt gelato [gelati];
      Coni per gelati; Cialde; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci gelato; Soufflé
      (dolci); Preparati per dolci; Dolci semifreddi; Dolci pronti [pasticceria];
      Pagina 5 di 5
      Pasticceria fresca; Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per
      prodotti da forno; Biscotti; Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni candite
      per dolci; Aromi per dolci; Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci; Sciroppi
      per uso alimentare; Cioccolato.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
      Classe 30 Zucchero, miele, melassa; Caffè; Cacao.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
  • Registrare un marchio per prodotti per disabilità – marchio respinto 26-09-2023

    Registrare un marchio per prodotti per disabilità – marchio respinto 26-09-2023

    Il segno in esame è “Il cane disabile”, il segno vuole pubblicizzare protesi, carrozzelle, dispositivi per invalidi. La parte figurativa non aggiunge originalità per cui il segno ad avviso dell’esaminatore è descrittivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 26/09/2023
    **************

    Latina (LT)
    ITALIA
    Fascicolo nº: *************
    Vostro riferimento: *************
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ****************(RM)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 02/05/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 10 Protesi; Protesi articolari; Protesi ortopediche; Sollevatori per invalidi;
    Dispositivi elevatori per invalidi; Deambulatori per invalidi.
    Classe 12 Carrozzelle per invalidi; Carrelli [carrelli mobili].

    Classe 35 Gestione commerciale di punti vendita al dettaglio; Gestione commerciale di
    punti vendita all’ingrosso; Servizi di vendita al dettaglio in relazione ad
    attrezzature igienico-sanitarie; Presentazione di prodotti con mezzi di
    comunicazione per la vendita al dettaglio; Presentazione di prodotti con
    qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Fornitura su
    mercato online di beni e servizi per acquirenti e venditori; Organizzazioni di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari.
    Classe 41 Educazione, intrattenimento e sport; Servizi relativi a educazione
    divertimento e sport; Assistenza personale [formazione]; Addestramento di
    animali; Formazione; Formazione professionale; Educazione e formazione;
    Formazione e istruzione; Organizzazione di presentazioni per formazione;
    Organizzazione di dimostrazioni per formazione; Attività di formazione;
    Formazione didattica; Formazione continuativa; Organizzazione di seminari di formazione; Servizi di consulenza didattica; Organizzazione di attività didattiche; Direzione di seminari e congressi; Organizzazione di congressi didattici; Organizzazione di simposi di formazione; Corsi di formazione;
    Organizzazione di corsi di formazione; Organizzazione di workshop e corsi
    di formazione professionali; Fornitura di corsi di formazione online; Fornitura di corsi di formazione; Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Insegnamento in materia di gestione di canili; Servizi di
    insegnamento in materia di cura degli animali domestici; Formazione in
    materia di gestione di cani; Organizzazione di seminari web.
    Classe 44 Servizi di consulenza in materia di assistenza sanitaria; Consulenza in materia di assistenza sanitaria; Toelettatura di animali; Massaggio canino;
    Servizi di toelettatura canina; Consulenza in materia di alimentazione di
    animali; Servizi veterinari (Consulenza professionale in materia di -);
    Consulenza in materia di allevamento di animali; Montaggio di protesi.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: Il cane che presenta minorazione fisica o psichica di grado relativamente non grave.
    Il suddetto significato del termine «Disabile», di cui il marchio è composto, è supportato dal seguente riferimento di dizionario.
    https://www.treccani.it/vocabolario/disabile/
    L’Ufficio non ritiene necessario fornire indicazioni relative al significato dell’articolo determinativo “IL” e del sostantivo “CANE”, poiché si tratta di termini di uso comune nella lingua italiana conosciuti da tutti.
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti sono destinati all’uso da arte di cani che abbiano una qualche menomazione fisica e che i servizi abbiano ad oggetto la vendita, la presentazione o l’organizzazione di eventi
    commerciali o promozionali aventi ad oggetto prodotti destinati al CANE DISABILE nel senso sopra esposto. Inoltre in relazione alle classi 41 e 44 il segno verrà percepito come un’indicazione che i servizi indicati e obiettati hanno ad oggetto il cane disabile e la disabilita canina, sia come concetto in generale che come destinatario dei servizi (e.g. servizi
    veterinari in classe 44). Pertanto, il segno descrive specie, qualità, destinazione del prodotto o di prestazione del servizio.
    Si deve infine sottolineare che l’elemento figurativo del segno, una foto che rappresenta un cane disabile, non aggiunge capacità distintiva la segno. Di contro l’immagine non è altro che una rappresentazione fotografica del concetto espresso nella parte denominativa del segno.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a
    norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018849066 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 10 Protesi; Protesi articolari; Protesi ortopediche; Sollevatori per invalidi;
    Dispositivi elevatori per invalidi; Deambulatori per invalidi.
    Classe 12 Carrozzelle per invalidi; Carrelli [carrelli mobili].
    Classe 35 Gestione commerciale di punti vendita al dettaglio; Gestione commerciale di
    punti vendita all’ingrosso; Servizi di vendita al dettaglio in relazione ad
    Pagina 4 di 5
    attrezzature igienico-sanitarie; Presentazione di prodotti con mezzi di
    comunicazione per la vendita al dettaglio; Presentazione di prodotti con
    qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Fornitura su
    mercato online di beni e servizi per acquirenti e venditori; Organizzazioni di
    esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari.
    Classe 41 Educazione, intrattenimento e sport; Servizi relativi a educazione,
    divertimento e sport; Assistenza personale [formazione]; Addestramento di
    animali; Formazione; Formazione professionale; Educazione e formazione;
    Formazione e istruzione; Organizzazione di presentazioni per formazione;
    Organizzazione di dimostrazioni per formazione; Attività di formazione;
    Formazione didattica; Formazione continuativa; Organizzazione di seminari
    di formazione; Servizi di consulenza didattica; Organizzazione di attività
    didattiche; Direzione di seminari e congressi; Organizzazione di congressi
    didattici; Organizzazione di simposi di formazione; Corsi di formazione;
    Organizzazione di corsi di formazione; Organizzazione di workshop e corsi
    di formazione professionali; Fornitura di corsi di formazione online; Fornitura
    di corsi di formazione; Organizzazione di conferenze, esposizioni e
    concorsi; Insegnamento in materia di gestione di canili; Servizi di
    insegnamento in materia di cura degli animali domestici; Formazione in
    materia di gestione di cani; Organizzazione di seminari web.
    Classe 44 Servizi di consulenza in materia di assistenza sanitaria; Consulenza in
    materia di assistenza sanitaria; Toelettatura di animali; Massaggio canino;
    Servizi di toelettatura canina; Consulenza in materia di alimentazione di
    animali; Servizi veterinari (Consulenza professionale in materia di -);
    Consulenza in materia di allevamento di animali; Montaggio di protesi.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 35 Web marketing; Pubblicità; Diffusione di pubblicità via Internet; Pubblicità
    digitale; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Annunci
    pubblicitari on line; Gestione commerciale; Consulenza aziendale in materia
    di franchising; Franchising (Consulenza aziendale in materia di -); Fornitura
    di consulenza aziendale in materia di franchising; Consulenza gestionale in
    materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali tramite siti web;
    Pubblicità online su rete informatica.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Registrare un marchio in classe 29 (carne) – esame non superato 22-09-2023

    Registrare un marchio in classe 29 (carne) – esame non superato 22-09-2023

    Il segno oggetto di esame è “Smoky Burger” “Smoky” tradotto dall’inglese è “fumoso” e, associato a burger verrebbe percepito come carne affumicata per cui il segno non è distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 22/09/2023
    **********************Cortona
    ITALIA
    Fascicolo nº: **********************
    Vostro riferimento: SmokyBurger
    Marchio: Smoky Burger
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ******************* Cortona
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 31/03/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 29 Carne e prodotti a base di carne.
    Classe 43 Fornitura di alimenti e bevande.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
      hamburger dal sapore affumicato.
    • Il suddetto significato del termine «Smoky Burger», di cui il marchio è composto, è
      supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smoky
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/burger
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che I prodotti obbiettati della Classe 29 sono hamburger dal sapore affumicato e/o
      sono prodotti ideali per la preparazione di hamburger affumicati e che i servizi di
      fornitura di alimenti e bevande della Classe 43 sono resi in relazione ad hamburger
      dal sapore affumicato o a bevande da accompagnare a tali piatti.
    • Pertanto, il segno descrive specie e destinazione dei prodotti e servizi.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018837359 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
  • Registrare un marchio nel settore navale  – marchio descrittivo – 22-09-2023

    Registrare un marchio nel settore navale – marchio descrittivo – 22-09-2023

    Il marchio DOCCIA NAUTICA per una doccia da installare su una barca è descrittivo, verrebbe inteso dal consumatore medio come getto d’acqua per lavarsi per uso nel settore delle barche. Il marchio non supera l’esame.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 22/09/2023
    ********************
    ******************** Camaiore (LU)
    ITALIA
    Fascicolo nº: ************
    Vostro riferimento:
    Marchio: DOCCIA NAUTICA
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ****************
    ************************ Camaiore (LU)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 31/03/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 11 Docce per esterni; Docce; Docce portatili.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
      getto d’acqua per lavarsi per uso nel settore delle barche.
    • Il suddetto significato del termine «DOCCIA NAUTICA» era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
      https://www.treccani.it/vocabolario/doccia/
      https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/nautica/
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti rivendicati sono tutti articoli sanitari per la pulizia appositamente adattati per l’uso sulle imbarcazioni nautiche.
    • Pertanto, il segno descrive specie e destinazione dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018837354 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
  • SUSHITIAMO – registrare un marchio per alghe, pesce crudo, SUSHI – 20-09-2023

    SUSHITIAMO – registrare un marchio per alghe, pesce crudo, SUSHI – 20-09-2023

    SUSHITIAMO verrebbe inteso come slogan promozionale per far aumentare il consumo di sushi per cui il segno è respinto per le classi relative al prodotto alghe e pesce crudo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 20/09/2023
    *****************

    Firenze
    ITALIA
    Fascicolo nº: ****
    Vostro riferimento:
    Marchio: SUSHITIAMO
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ********

    Firenze
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 15/02/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 29 Alghe commestibili; alghe commestibili lavorate; alghe preparate per
    l’alimentazione umana; estratti di alghe per uso alimentare; foglie di alghe
    rosse; snack a base di alghe commestibili; pesce (alimento); pesce lavorato;
    pesce congelato; filetti di pesce; mousse di pesce; polpette di pesce; uova di
    pesce per il consumo umano; zuppa di pesce; soia [pronta]; soia
    (conservata); olio di soia; semi di soia trattati; tofu; avocado trattati; sesamo
    frantumato; cavolo trattato; crostacei non vivi; molluschi non vivi; molluschi
    surgelati; frutti di mare lavorati; frutti di mare [non vivi]; frutti di mare surgelati;
    cibi a base di pesce; piatti pronti o cucinati a base di pesce; piatti pronti o
    cucinati a base di frutti di mare; brodi; preparati per zuppe; brodi ristretti.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 5
    Classe 30 Alghe [condimenti]; salse [condimenti]; condimenti; condimenti [salse] per
    alimenti; salse di soia; salse a base di soia e alghe kombu; salse salate usate
    come condimento; chutney [condimenti]; aceto; aceto di riso; aceto
    aromatizzato; aceto di mele; aceto di frutta; aceto di vino; aceto balsamico;
    aceto bianco; aceto nero; aceto di birra; aceto di malto; aceto di miele; aceto
    di cocco; aceto di canna; semi di sesamo [condimento]; riso; riso naturale
    [lavorato] per l’alimentazione umana; riso aromatizzato; riso arricchito; riso
    integrale; riso trattato; riso sbramato; riso glutinoso; riso istantaneo; miscele di
    riso; farina di riso; farina di riso glutinoso; riso al vapore; riso cotto; prodotti
    alimentari a base di riso; preparati a base di riso; piatti pronti cotti a base di
    riso; riso pronto avvolto in alghe marine; riso preparato arrotolato in alghe;
    riso glutinoso avvolto in foglie di bambù [Zongzi]; polpette di farina di riso
    glutinoso; bastoncini al riso; budini di riso; miscele per pastella; pasta
    istantanea [noodles]; wasabi preparato; pasta wasabi; wasabi in polvere
    [rafano giapponese]; rafano [spezia]; zenzero; spezie; marinate contenenti
    spezie; miscele di spezie; tè; tè verde giapponese.
    Classe 31 Alghe fresche; alghe per l’alimentazione umana; rafano commestibile fresco
    giapponese (wasabi); uova di pesce; uova di salmone; zenzero fresco e non
    lavorato; sesamo commestibile non lavorato; semi di soia freschi; germogli di
    soia freschi; legumi freschi; verdure fresche; erbette fresche; avocado freschi;
    pesci vivi; crostacei vivi; molluschi vivi; frutti di mare vivi; cachi giapponesi
    freschi; porri giapponesi freschi; foglie fresche aromatizzanti dell’albero del
    pepe giapponese (Sansho); insalate verdi fresche.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
    si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il
    consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
    attaccamento per un piatto molto diffuso, derivato da un metodo tradizionale di
    conservazione del pesce e noto in numerose varianti.
    https://www.treccani.it/vocabolario/sushi
    https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/ti/
    https://www.treccani.it/vocabolario/amare_res-2ee5ea58-ada9-
    11eb-94e0-00271042e8d9/)
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SUSHITIAMO» semplicemente come uno
    slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di
    ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna
    indicazione dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione
    promozionale/commerciale che serve meramente a evidenziare la preferenza del
    consumatore nei confronti di un determinato piatto, promovendo pertanto il consumo di
    sushi, degli ingredienti che si utilizzano per la preparazione dello stesso (alghe, pesce, riso,
    Pagina 3 di 5
    verdure, spezie ecc.) o dei prodotti che possono essere consumati assieme al sushi (tè,
    zuppe di pesce ecc.).
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018817168 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 29 Alghe commestibili; alghe commestibili lavorate; alghe preparate per
    l’alimentazione umana; estratti di alghe per uso alimentare; foglie di alghe
    rosse; snack a base di alghe commestibili; pesce (alimento); pesce lavorato;
    pesce congelato; filetti di pesce; mousse di pesce; polpette di pesce; uova di
    pesce per il consumo umano; zuppa di pesce; soia [pronta]; soia
    (conservata); olio di soia; semi di soia trattati; tofu; avocado trattati; sesamo
    frantumato; cavolo trattato; crostacei non vivi; molluschi non vivi; molluschi
    surgelati; frutti di mare lavorati; frutti di mare [non vivi]; frutti di mare surgelati;
    cibi a base di pesce; piatti pronti o cucinati a base di pesce; piatti pronti o
    cucinati a base di frutti di mare; brodi; preparati per zuppe; brodi ristretti.
    Classe 30 Alghe [condimenti]; salse [condimenti]; condimenti; condimenti [salse] per
    alimenti; salse di soia; salse a base di soia e alghe kombu; salse salate usate
    come condimento; chutney [condimenti]; aceto; aceto di riso; aceto
    aromatizzato; aceto di mele; aceto di frutta; aceto di vino; aceto balsamico;
    aceto bianco; aceto nero; aceto di birra; aceto di malto; aceto di miele; aceto
    di cocco; aceto di canna; semi di sesamo [condimento]; riso; riso naturale
    [lavorato] per l’alimentazione umana; riso aromatizzato; riso arricchito; riso
    integrale; riso trattato; riso sbramato; riso glutinoso; riso istantaneo; miscele di
    riso; farina di riso; farina di riso glutinoso; riso al vapore; riso cotto; prodotti
    alimentari a base di riso; preparati a base di riso; piatti pronti cotti a base di
    riso; riso pronto avvolto in alghe marine; riso preparato arrotolato in alghe;
    riso glutinoso avvolto in foglie di bambù [Zongzi]; polpette di farina di riso
    glutinoso; bastoncini al riso; budini di riso; miscele per pastella; pasta
    istantanea [noodles]; wasabi preparato; pasta wasabi; wasabi in polvere
    Pagina 4 di 5
    [rafano giapponese]; rafano [spezia]; zenzero; spezie; marinate contenenti
    spezie; miscele di spezie; tè; tè verde giapponese.
    Classe 31 Alghe fresche; alghe per l’alimentazione umana; rafano commestibile fresco
    giapponese (wasabi); uova di pesce; uova di salmone; zenzero fresco e non
    lavorato; sesamo commestibile non lavorato; semi di soia freschi; germogli di
    soia freschi; legumi freschi; verdure fresche; erbette fresche; avocado freschi;
    pesci vivi; crostacei vivi; molluschi vivi; frutti di mare vivi; cachi giapponesi
    freschi; porri giapponesi freschi; foglie fresche aromatizzanti dell’albero del
    pepe giapponese (Sansho); insalate verdi fresche.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 21 Bacchette per il cibo; bacchette monouso per il cibo; sostegni per bacchette
    per il cibo; bicchieri; tazze; tazze da sakè [non in metallo prezioso]; tazze da
    tè; tazze da tè giapponesi [yunomi]; tazze biodegradabili; tazze in ceramica;
    tazze in porcellana; tazzine da caffè; servizi da caffè costituiti da tazzine e
    piattini; teiere; teiere in stile giapponese [kyusu]; chawan [ciotole e scodelle
    giapponesi per il riso]; ciotole per zuppa in stile giapponese [wan]; jubako [set
    di contenitori per alimenti giapponesi]; spatole di stile giapponese per il riso
    cotto [shamoji]; cucchiai di stile giapponese per il riso cotto [shamoji]; pestelli
    in legno in stile giapponese [surikogi]; mortai in terracotta in stile giapponese
    [suribachi]; vassoi o supporti per il pranzo in stile giapponese [zen];
    attrezzatura per arrotolare il riso; stuoie per arrotolare il riso.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Marchio non distintivo  – marchio comunitario non supera l’esame – 19-09-2023

    Marchio non distintivo – marchio comunitario non supera l’esame – 19-09-2023

    SOS Viaggiatore – il consumatore medio percepirebbe il segno semplicemente come un’indicazione non distintiva che i servizi di assistenza prestata a viaggiatori in situazioni di necessità non siano necessariamente legate a situazioni di pericolo.
    Si tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma semplicemente come un’informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei servizi, per cui il segno in questione è privo di carattere distintivo e non supera l’esame.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 19/09/2023

    *************
    Rome
    ITALIA
    Fascicolo nº: ****************
    Vostro riferimento:
    Marchio: SOS Viaggiatore
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente:
    *************
    I-00145 Rome
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 10/02/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 35
    Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori per la scelta di prodotti e servizi;
    Informazioni e consulenza commerciali per consumatori relativamente alla scelta di prodotti
    e servizi; Fornitura di informazioni ai consumatori su prodotti e servizi; Informazioni e
    consulenza commerciale ai consumatori; Fornitura di informazioni ai consumatori sui
    prodotti attraverso Internet; Gestione commerciale di programmi di rimborso per conto di
    terzi; Amministrazione di programmi per grandi viaggiatori; Ricerche sui consumatori;
    Informazioni in materia di prodotti per consumatori; Fornitura di informazioni commerciali ai

    consumatori; Fornitura di informazioni commerciali; Informazioni commerciali (Fornitura di
    -); Informazioni commerciali e consulenza per i consumatori [punto di consulenza per i
    consumatori]; Gestione di documenti finanziari; Gestione commerciale; Servizi di gestione
    dati; Gestione dell’elaborazione dati; Servizi di elaborazione di dati; Elaborazione dati.
    Classe 45
    Servizi di informazioni in materia di diritti dei consumatori.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
    si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il
    consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: richiesta
    di soccorso, di aiuto da parte di chi compie viaggi sia per esplorare con intenti scientifici sia
    per conoscere il mondo a scopo personale.
    I suddetti significati dei termini «SOS Viaggiatore», di cui il marchio è composto, sono
    supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://www.treccani.it/vocabolario/s-o-s
    https://dizionario.internazionale.it/parola/viaggiatore
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SOS Viaggiatore» semplicemente come
    un’indicazione non distintiva che i servizi sono, o sono connessi a assistenza prestata a
    viaggiatori in situazioni di necessità non necessariamente legate a situazioni di pericolo.
    Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
    dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa alla natura e allo
    scopo generale dei servizi.
    Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 08/04/2023 e poi, in data 18/06/2023 ha
    incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto aveva acquistato un carattere
    distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Inoltre, il richiedente
    ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.
    Le argomentazioni presentate sono le seguenti:

    1. ‘Sebbene i termini “SOS” e “Viaggiatore” siano di uso comune nella lingua italiana,
      l’accostamento di questi termini nel marchio “SOS Viaggiatore” crea un segno unico
      Pagina 3 di 7
      e distintivo che non è descrittivo dei servizi offerti. In particolare, il marchio “SOS
      Viaggiatore” va oltre la semplice somma delle sue parti. La combinazione dei termini
      suggerisce un’associazione specifica e distintiva con i servizi elencati nelle classi 35
      e 45, che non può essere dedotta direttamente dai singoli termini. Inoltre, il segno
      non descrive direttamente la natura, la qualità o l’origine geografica dei servizi offerti.
      Il marchio “SOS Viaggiatore” richiama l’attenzione del consumatore medio e crea
      un’impressione distintiva che va oltre la semplice combinazione dei due termini
      comuni. Di conseguenza, il marchio è in grado di distinguere i servizi offerti da quelli
      di altre aziende e di indicare l’origine commerciale dei servizi’.
    2. Il richiedente cita la giurisprudenza della Corte (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
      Chiemsee, EU:C:1999:230,) e poi rivendica di aver usato il segno per molti anni e
      rivendica un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
      RMUE.
    3. ‘E opinione del richiedente che il segno si benefici di un ampio riconoscimento da
      parte del pubblico dei consumatori e dei media essendo stato presentato in
      numerose trasmissioni radiofoniche e televisive su importanti reti nazionali. Vengono
      indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti prove presenti nella
      sezione “Dicono di noi” del sito internet del richiedente https://sosviaggiatore.it/ :
    • intervista trasmessa nell’ambito della trasmissione “Uno Mattina” trasmessa su Rai Uno
      (disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=IGBpw6WT6eo );
    • intervista ospitata dal programma radiofonico RTL 102.5 (disponibile al seguente link:
      https://www.youtube.com/watch?v=LfFKWezr0co )
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi privi di carattere distintivo».
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
      che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
      la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
      l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
      soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
      lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
      T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.1 si rileva quanto segue. L’affermazione
      del richiedente secondo la quale i termini SOS e Viaggiatore “di uso comune nella lingua
      Pagina 4 di 7
      italiana”, sono combinati in modo tale da “suggerire un’associazione specifica e distintiva”
      con i servizi obiettati e che il segno non descriverebbe la natura, la qualità e l’origine
      geografica dei servizi, non è supportata da nessun ragionamento giuridico o logico. Il segno
      è composto da due termini che se usati in relazione a servizi che possono essere d’aiuto ai
      viaggiatori, sarà percepito come una mera informazione promozionale e non come un segno
      distintivo.
      Tali argomentazioni debbono dunque essere rigettate.
      In relazione all’ acquisizione di carattere distintivo a seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7,
      paragrafo 3, RMUE le prove di cui tenere conto sono le seguenti:
      • Video di YouTube ® relativo ad un’intervista all’ Avv. Michele Ferrara nella
      trasmissione “Uno Mattina” della RAI. Il video è sul canale SOS Viaggiatore che ha 3
      iscritti ed è stato visto 625 volte. Il video è stato caricato su Youtube ® il 29 gennaio
      del 2020.L’argomento è quello delle truffe ai vacanzieri. Il video dura 4 minuti e i
      termini SOS Viaggiatore vengono ripetuti due volte.
      • Video di YouTube ® relativo ad un’intervista all’ Avv. Michele Ferrara sulla radio
      RTL 102,5. Il video è sul canale SOS Viaggiatore che ha 3 iscritti ed è stato visto
      319 volte. Il video è stato caricato su Youtube ® il 2 luglio 2020. L’oggetto del video
      è la possibilità di richiedere delle compensazioni di tipo economico nel caso in cui un
      volo venga cancellato o ci sia overbooking. La durata del video è di 3 minuti e i
      termini SOS Viaggiatore vengono ripetuti due volte.
      • Per ciò che concerne la pagina web https://sosviaggiatore.it/ il marchio è
      rappresentato nella seguente forma grafica:

    Valutazione delle prove
    In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla
    registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso
    regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito,
    per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo
    in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi
    sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione
    dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo
    economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano
    meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1,
    lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali
    disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di
    creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore
    economico […].
    In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere
    distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione
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    significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i
    servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le
    circostanze in cui la condizione relativa all’acquisto di un carattere distintivo in
    seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono essere
    dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come
    percentuali determinate […].
    Nel presente caso poiché il pubblico pertinente è quello di lingua inglese
    dell’Unione, le prove dovrebbero essere riferite a Irlanda e Malta, nonché a quelli
    paesi in cui la conoscenza dell’inglese di base è stata riconosciuta dalla corte e,
    pertanto, Danimarca, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi e Cipro (supra)
    In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito
    all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea]
    in cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d),
    RMUE […].
    In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
    dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in
    particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione
    geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati
    dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che
    identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al
    marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre
    associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti
    interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie
    al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve
    concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la
    registrazione del marchio è soddisfatta […].
    In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio,
    ivi compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in
    rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio
    e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio
    della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e
    ragionevolmente attento e avveduto […]
    (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
    C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
    Inoltre, l’Ufficio ricorda che, secondo il Tribunale (12/09/2007, T-141/06, Texture of glass
    surface, EU:T:2007:273, § 40), occorre distinguere tra la “prova diretta” dell’acquisizione
    del carattere distintivo (sondaggi, prove delle quote di mercato quote di mercato detenute
    dal marchio, dichiarazioni delle Camere di Commercio e dell’Industria o di altre associazioni
    professionali) e “prove secondarie” (volumi di vendita, fatture, pubblicità, ecc. (volumi di
    vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata dell’uso) che sono meramente indicative del
    riconoscimento del marchio sul mercato. Sebbene le prove secondarie possano possono
    servire a corroborare la prova diretta, esse non possono sostituirla.
    Dopo aver analizzato attentamente le prove fornite dal titolare, l’Ufficio non è persuaso che il
    marchio richiesto abbia acquisito un carattere distintivo attraverso l’uso, per i motivi di
    seguito indicati.
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    E’ evidente che oltre al fatto che le due prove presentate non possono in nessun modo
    giustificare un acquisizione di capacità distintiva tramite l’uso stante la loro esiguità inoltre il
    corredo probatorio manca del tutto delle c.d. prove dirette (supra).
    Pertanto, la documentazione presentata dal titolare non può costituire la prova che il
    consumatore interessato di lingua italiana, attraverso la familiarità sul mercato con il
    marchio “SOS VIAGGIATORE” (marchio denominativo), percepisca lo stesso come
    un’indicazione di origine imprenditoriale in grado di distinguere i servizi del titolare da quelli
    di altre aziende.
    L’Ufficio ritiene che il titolare non abbia dimostrato adeguatamente che in Italia il marchio in
    questione, alla data di deposito, avesse acquisito un carattere distintivo a seguito dell’uso
    che ne era stato fatto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, per i servizi per i quali è
    stata sollevata un’obiezione.
    L’affermazione secondo cui il marchio richiesto avrebbe acquisito carattere distintivo
    attraverso l’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, è respinta.
    Obiter Dictum il segno come usato nella pagina web www.sosviaggiatore.it
    è molto più articolato e complesso del marchio oggetto del
    presente rifiuto, pertanto l’ uso in tale forma non sarebbe comunque in grado di sanare la
    carenza di capacità distintiva del marchio denominativo oggetto di esame, tramite il disposto
    dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
    Alla luce di quanto sopra esposto l’Ufficio non ritiene necessario esaminare se il segno è
    stato usato per tutti i servizi oggetto di rifiuto, poiché i criteri di esame dell’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE sono cumulativi e non alternativi.
    Conclusione
    Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la
    rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio
    richiesto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018817002 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è
    stata pagata.