Categoria: Regolamento attuazione Codice Proprietà Industriale

  • ISTRUTTORIA – art. 48 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    ISTRUTTORIA
    art. 48 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Entro due mesi dalla scadenza del termine per depositare l’atto di opposizione l’Ufficio verifica la ricevibilità, l’ammissibilità dell’opposizione ed il regolare pagamento dei diritti di opposizione, ai sensi degli articoli 176, commi 1 e 3, e 178, comma 1, del Codice.

    2. L’atto è irricevibile, ai sensi dell’articolo 148, comma 1 del Codice, se l’opponente risulta non identificabile o non raggiungibile.

    3. L’atto è inammissibile se:

    a) è stato depositato prima della pubblicazione del marchio contro il quale è diretto ovvero dopo il decorso del termine di tre mesi dalle date di pubblicazione di cui agli articoli 175, comma 1, del Codice, e 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento;

    b) non contiene le indicazioni di cui all’articolo 176, comma 2, del Codice;

    d) l’opponente non è legittimato a presentare l’opposizione;

    e) manca la sottoscrizione dell’opponente o del suo mandatario;

    f) è diretto contro due o più domande e, a seguito della richiesta dell’Ufficio di limitare l’oggetto dell’opposizione ad una sola domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l’opponente non accoglie l’invito o non replica alla richiesta.

    4. Se all’atto di opposizione non è allegata l’attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti, l’opposizione si considera ritirata ai sensi dell’articolo 176, comma 3, del Codice.

    5. Se l’opposizione non può proseguire per una delle cause indicate ai commi 3 e 4, l’Ufficio, con la comunicazione di cui all’articolo 49, comma 1, informa l’opponente che può presentare ricorso alla Commissione Ricorsi ai sensi dell’articolo 58, comma 1, salvo il caso di irricevibilità di cui al comma 2, in cui la relativa comunicazione è resa pubblica tramite affissione all’albo dell’Ufficio italiano brevetti e marchi di cui all’articolo 35.

     

    Codice Proprietà Industriale

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

  • MODALITA’ DI DEPOSITO DELLA OPPOSIZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA – art. 47 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    MODALITA’ DI DEPOSITO DELLA OPPOSIZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA
    art. 47 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. L’atto di opposizione, indirizzato ed inviato direttamente ed esclusivamente all’Ufficio Opposizione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è redatto in conformità al modulo predisposto dall’Ufficio, in tre copie, di cui l’originale in regola con l’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 225 del Codice, ovvero in quattro copie se depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta. La data di ricevimento attestata dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è considerata data di deposito dell’opposizione.

    2. Se l’atto di opposizione è inviato tramite il servizio postale alla sede dell’Ufficio Italiano Brevetti e

    Marchi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri servizi di spedizione, la data di ricevimento della raccomandata o del plico è considerata data di deposito.

    3. L’atto di opposizione può essere inviato per via telematica ai sensi dell’articolo 2.

    4. Ogni documentazione o comunicazione successiva alla presentazione dell’atto di opposizione è inviata con le modalità sopra indicate direttamente ed esclusivamente all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La traduzione dei documenti, depositati in lingua straniera, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di deposito del documento originale. Alla traduzione si applica l’articolo 6.

     

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    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • ATTO DI OPPOSIZIONE – art. 46 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    ATTO DI OPPOSIZIONE
    art. 46 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Ai sensi e nei termini di cui all’articolo 176, comma 1, del Codice, può essere depositata opposizione alle domande o registrazioni di marchio, ivi indicate, ed a quelle pubblicate ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 177 del Codice.

    2. L’atto di opposizione, recante i dati di cui all’articolo 176, comma 2, del Codice, e redatto in lingua italiana a pena d’irricevibilità ai sensi dell’articolo 5 del presente regolamento, firmato dall’opponente o dal suo mandatario, include:

    a) riguardo alla domanda o registrazione contro cui viene proposta opposizione:

    1) il numero, la data di deposito e di eventuale priorità, oppure di registrazione e di pubblicazione;

    2) una riproduzione del marchio, come pubblicato;

    3) l’indicazione dei prodotti e servizi e relative classi, elencati nella medesima domanda o registrazione, nei confronti dei quali è proposta l’opposizione;

    4) il nome del richiedente che ha presentato la domanda o che ha ottenuto la registrazione e contro cui viene proposta l’opposizione;

    b) riguardo al marchio o ai diritti anteriori su cui si fonda l’opposizione, salvo il caso di cui all’articolo 8 del Codice:

    1) il numero di domanda o di registrazione del marchio o dei marchi anteriori; l’indicazione che il marchio anteriore è un marchio nazionale, comunitario, oppure oggetto di registrazione internazionale

    estesa all’Italia, e, se il marchio è stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione;

    2) la data di deposito o di registrazione nonché le eventuali date di priorità o di preesistenza italiana, con l’indicazione dei rispettivi numeri di domanda e registrazione e, nel caso di priorità, del Paese di origine;

    3) una riproduzione, del marchio o dei marchi anteriori;

    4) l’elenco, con le rispettive classi, dei prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è stato depositato o registrato e su cui si fonda l’opposizione;

    c) riguardo all’opponente e all’opposizione:

    1) il nome dell’opponente, del suo mandatario, se vi sia, e l’indicazione del domicilio eletto, il titolo di legittimazione a proporre opposizione e, se del caso, l’indicazione di agire in qualità di avente causa del titolare del marchio anteriore risultante nel Registro ufficiale;

    2) i motivi su cui si basa l’opposizione, nonché, nel caso di un diritto di cui all’art. 8 del Codice, la specificazione di tale diritto e l’indicazione della mancanza del proprio consenso alla registrazione;

    d) riguardo al pagamento dei diritti di opposizione:

    1) l’attestazione dell’avvenuto pagamento.

     

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  • PROCEDURE DI SEGRETAZIONE MILITARE – art. 45 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    PROCEDURE DI SEGRETAZIONE MILITARE
    art. 45 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. L’autorizzazione di cui all’articolo 198, comma 1 del Codice è dovuta se i residenti in Italia sono gli aventi diritto al brevetto nel territorio dello Stato.

    2. Le domande di cui all’art. 198 comma 1 del Codice concernenti invenzioni di interesse per la difesa realizzate interamente o principalmente nel territorio di uno Stato estero parte dell’Accordo Quadro firmato a Farnborough il 27 luglio 2000 e ratificato con legge 26 giugno 2003, n. 146, possono essere depositate, previa notifica al Ministero dello sviluppo economico, prioritariamente nel territorio di quello Stato, in conformità alle disposizioni internazionali vigenti.

    3. Le disposizioni di cui all’articolo 198 del Codice non si applicano alle domande di brevetto europeo divisionali, di cui all’articolo 76 della Convenzione sul brevetto europeo e all’articolo 161 del Codice, se sono passati novanta giorni dal deposito della domanda principale.

    4. L’accertamento per stabilire se l’oggetto di una domanda debba essere eventualmente vincolato al segreto di cui agli articoli 150 e 154 del Codice, deve concludersi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di deposito e, qualora una priorità sia stata rivendicata, entro il termine perentorio di tredici mesi dalla data di priorità.

    5. Qualora la domanda depositata ai sensi degli articoli 149 e 152 del Codice non sia in lingua italiana, il termine di novanta giorni di cui al comma 4 decorre dalla data di ricevimento del testo in lingua italiana dichiarato conforme dal titolare o dal suo mandatario ovvero dal ricevimento di sufficiente documentazione in lingua italiana che illustri la domanda, fatta salva la possibilità del Servizio militare brevetti di richiedere il deposito del testo integrale.

    6. Entro i termini di cui al comma 4 il Ministero della Difesa può imporre il vincolo del segreto e chiedere all’Ufficio italiano brevetti e marchi di non procedere alla trasmissione della domanda agli uffici internazionali competenti; l’Ufficio dà comunicazione della richiesta all’interessato, diffidandolo ad osservare l’obbligo del segreto. Decorsi i termini, senza ulteriori comunicazioni, l’Ufficio trasmette la domanda agli uffici internazionali competenti.

    7. L’avente diritto al brevetto può depositare presso il Servizio militare brevetti, domanda di brevetto proponendone la classifica di segretezza in conformità alle leggi nazionali e agli accordi internazionali vigenti e, in segu ito all’apposizione della classifica di segretezza da parte del Ministero della Difesa, può procedere, per il tramite del Servizio militare brevetti, al deposito della medesima domanda classificata nei Paesi con cui esista trattamento di reciprocità.

    8. Si applicano le disposizioni dell’articolo 198, commi 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del Codice.

     

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  • PUBBLICAZIONI RELATIVE A DOMANDE E REGISTRAZIONI DI MARCHIO NAZIONALE – art. 44 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    PUBBLICAZIONI RELATIVE A DOMANDE E REGISTRAZIONI DI MARCHIO NAZIONALE
    art. 44 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Ai sensi dell’articolo 187, comma 1, lettere a), b), d), del Codice, sono pubblicate sul Bollettino dei marchi d’impresa anche le seguenti notizie relative a:

    a) domande di marchio già pubblicate, se considerate come modificate in seguito a rettifiche dovute ad errori dell’Ufficio relativi alla riproduzione del marchio o all’elenco di prodotti e servizi;

    b) domande di marchi, ritenuti registrabili, oggetto dell’esame anticipato di cui all’articolo 120, comma 1, del Codice;

    c) domande di marchi ritenuti registrabili dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento del ricorso avverso il rifiuto dell’Ufficio;

    2. La pubblicazione della domanda di marchio, o della relativa registrazione se la domanda non è stata ancora pubblicata, oltre quanto previsto dagli articoli 156, 157, 158 e 159 del Codice, indica:

    a) le notizie di cui all’articolo 11;

    b) l’indicazione della richiesta di estensione all’estero della protezione del marchio, ai sensi dell’accordo di Madrid, con l’eventuale avviso di cui all’articolo 179, comma 2, del Codice.

     

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  • PUBBLICAZIONI – art. 43 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    PUBBLICAZIONI
    art. 43 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. I Bollettini ufficiali – di seguito denominati “Bollettini” – dei titoli di proprietà industriale e delle relative domande, comprese quelle di trascrizione, sono redatti ai sensi degli articoli 186, comma 8, 187, 188, 189 e 190 del Codice.

    2. Sui Bollettini sono pubblicate anche le notizie concernenti:

    a) il ritiro di domande, già pubblicate, depositate ai sensi degli articoli 172, comma 1, del Codice e 29, comma 1 del presente regolamento;

    b) le correzioni di errori imputabili al richiedente, di integrazione, limitazione o precisazione di domande già pubblicate, depositate ai sensi degli articoli 172, comma 2, del Codice e 29, comma 2 del presente regolamento;

    c) le rettifiche di errori, imputabili all’Ufficio, relativi a domande o registrazioni già pubblicate, depositate ai sensi dell’articolo 29, comma 3 del presente regolamento;

    d) i rifiuti definitivi.

    3. La pubblicazione del Bollettino può essere fatta su supporto cartaceo o informatico. Il Bollettino può essere reso disponibile e distribuito in rete telematica.

     

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  • RISERVA DI DEPOSITO – art. 42 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    RISERVA DI DEPOSITO
    art. 42 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. I documenti, di cui è fatta riserva all’atto del deposito devono essere depositati presso gli Uffici di cui all’articolo 147, comma 1 del Codice entro il termine di due mesi dalla data del deposito stesso.

    2. Fino alla presentazione della lettera d’incarico la copia autentica è rilasciata solo su richiesta del titolare e si applica l’articolo 173, comma 3 del Codice.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • ANNOTAZIONE – art. 41 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    ANNOTAZIONE
    art. 41 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. La domanda di annotazione, di cui all’articolo 197, comma 3 del Codice, deve essere redatta in un unico esemplare e deve contenere:

    a) le indicazioni per individuare il titolare del brevetto o del marchio;

    b) l’elezione del domicilio nello Stato da parte del richiedente o del suo mandatario per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del codice della proprietà industriale;

    c) gli estremi di brevettazione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale oggetto della domanda;

    d) le variazioni, tassativamente previste dal codice della proprietà industriale, suscettibili di essere annotate.

    2. La domanda di annotazione di rinuncia totale o parziale ad un diritto di proprietà industriale deve essere accompagnata da una dichiarazione in bollo del titolare dello stesso avente natura di scrittura privata non autenticata soggetta alle norme della legge sul Registro ove occorra.

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  • TRASCRIZIONE – art. 40 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    TRASCRIZIONE
    art. 40 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
    1. Devono essere redatte in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente con la dichiarazione dell’avvenuta trascrizione:

    a) la domanda di trascrizione di cambiamento di titolarità, conseguente ad atti di cessione o ad atti societari di fusione, scissione, divisione o successione o a sentenze che dichiarano l’esistenza degli atti di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 138 del Codice ovvero la domanda di trascrizione di atti che costituiscono, modificano o estinguono diritti personali o reali di godimento o diritti di garanzia;

    b) la domanda di trascrizione degli atti di pignoramento, aggiudicazione in seguito a vendita forzata, sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore, espropriazione per causa di pubblica utilità, nonché delle sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e relative domande giudiziali, e delle sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e relative domande giudiziali.

    2. Alla domanda di trascrizione debbono essere uniti:

    a) copia dell’atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell’atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1, lettera a), ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettera b), osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell’atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorità competente, oppure, nel caso di cessione, una dichiarazione di avvenuta cessione firmata dal cedente e dal cessionario con l’elencazione dei diritti oggetto della cessione. L’Ufficio italiano brevetti e marchi può richiedere che la copia dell’atto o dell’estratto sia certificata conforme all’originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente;

    b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.

    3. Nel caso in cui la domanda di trascrizione sia accompagnata da copia autentica dell’atto pubblico estero o dall’originale o copia autentica della scrittura privata autenticata all’estero, vanno anche osservate le norme della legge notarile sul deposito presso un notaio o un archivio notarile italiano.

    4. Ove la domanda di trascrizione sia accompagnata da un estratto dell’atto di cui al comma 2, lettera a) o da una certificazione del Registro delle Imprese o di altra autorità competente, questi atti non soggiacciono all’obbligo fiscale della registrazione.

    5. Per gli atti provenienti dall’estero la traduzione è sempre dovuta e si applica l’articolo 6.

    6. Alla domanda di trascrizione si applica la procedura di cui all’articolo 173 del Codice, per quanto compatibile.

    7. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano anche alle domande di iscrizione nel registro internazionale di cambiamenti di titolarità ovvero di restrizioni del diritto del titolare di disporre della registrazione internazionale, in quanto compatibili con le norme internazionali. In questo caso le domande devono essere redatte in unico esemplare. Ad esse devono essere uniti il documento comprovante il pagamento della tassa prescritta e l’eventuale modulo di richiesta fornito dall’Ufficio internazionale, compilato in duplice esemplare.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • TERMINI DELLA DECADENZA – art. 39 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    TERMINI DELLA DECADENZA
    art. 39 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Il ritardo del pagamento della quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale, del secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale dalla data di scadenza del quarto anno per il brevetto per invenzione industriale e dalla data di scadenza del quinto anno per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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