Categoria: Regolamento attuazione Codice Proprietà Industriale

  • PROTEZIONE TEMPORANEA – art. 28 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    PROTEZIONE TEMPORANEA
    art. 28 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Il certificato di cui all’articolo 169, comma 5 del Codice deve contenere:

    a) il cognome il nome e il domicilio dell’espositore;

    b) la data in cui il prodotto o il materiale che incorpora il diritto di marchio è stato consegnato per l’esposizione nonché il tipo di prodotto o di materiale incorporante il marchio;

    c) una rappresentazione del marchio come esposto.

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    Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

  • IDENTIFICAZIONE DELLA TOPOGRAFIA – art. 27 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    IDENTIFICAZIONE DELLA TOPOGRAFIA
    art. 27 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Ai fini dell’identificazione della topografia, in conformità all’art. 168 comma 2 lett. a) del Codice, deve essere allegato in formato A4 (210 x 297), oppure in formato diverso purché ripiegato in formato A4, almeno uno dei seguenti elementi:

    a) un disegno o una fotografia rappresentante una configurazione degli strati del prodotto a semiconduttori;

    b) i disegni e le fotografie delle maschere o parti di maschere per la fabbricazione dei prodotti a semiconduttori;

    c) i disegni o le fotografie dei disegni dei singoli strati dei prodotti a semiconduttori.

    2. I disegni o le fotografie devono essere sufficientemente chiari affinché la topografia risulti identificabile all’esame.

    3. Oltre ai suddetti disegni e/o fotografie può essere depositata una descrizione che consenta una migliore identificazione della topografia o delle parti più caratteristiche di essa.

    4. Possono inoltre essere presentanti, ai fini di una migliore identificazione della topografia, nastri magnetici, tabulati, microfilms o altri supporti di dati, secondo standard definiti dall’amministrazione, sui quali la topografia è registrata sotto forma codificata e uno o più esemplari del prodotto a semiconduttori.

    5. Ove una topografia non rappresenti l’intera superficie del prodotto, occorre evidenziare tale circostanza.

    6. I disegni o fotografie, la relativa descrizione nonché l’eventuale documentazione aggiuntiva, sono firmati dal richiedente o dal suo mandatario.

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  • DIVIETO DI DENOMINAZIONI NELLA REGISTRAZIONE DI DISEGNI O MODELLI – art. 26 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    DIVIETO DI DENOMINAZIONI NELLA REGISTRAZIONE DI DISEGNI O MODELLI
    art. 26 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. La protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere i prodotti, può solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi delle norme sui marchi.

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  • DOMANDA DI REGISTRAZIONE DEL DISEGNO O MODELLO – art. 25 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    DOMANDA DI REGISTRAZIONE DEL DISEGNO O MODELLO
    art. 25 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
    1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di registrazione del disegno o modello deve contenere oltre a quanto indicato all’articolo 167, comma 1, del Codice il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell’ente richiedente. Il richiedente, se risiede all’estero, deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi dell’articolo 197 del Codice.

    2. La riproduzione grafica del disegno o modello o il campione dei prodotti stessi di cui all’art. 167, comma 2 del Codice, deve rappresentare il disegno o modello in modo chiaro e completo.

    3. Se il colore o i colori del disegno o modello costituiscono caratteristiche di cui si chiede la registrazione, la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati.

    4. Alla riproduzione grafica del disegno o modello o dei prodotti nonché all’eventuale descrizione si applicano le indicazioni previste all’ articolo 22. La riproduzione grafica può anche essere ottenuta mediante la fotografia, la stampa o un processo analogo.

    5. In caso di disegni o modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, può essere presentata, in luogo della riproduzione grafica, una tavola su cui è fissato il campione del prodotto la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo. Questa disposizione si applica ad esempio ai modelli relativi ai tessuti, ai merletti, alle carte da parati.

    6. Qualora la registrazione sia richiesta per un deposito multiplo, ove si tratti di modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, i singoli modelli devono
    essere individuati o da altrettante riproduzioni grafiche o da altrettante tavole su cui sono fissati i rispettivi campioni.

    7. La descrizione, se presentata, può concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto di registrazione.

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  • RICERCA DI ANTERIORITA’ – art. 24 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    RICERCA DI ANTERIORITA’
    art. 24 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
    1. L’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) è l’autorità competente ad effettuare la ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

    Le modalità sono stabilite da un’apposita Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico – Ufficio italiano brevetti e marchi e l’Organizzazione europea dei brevetti.

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  • DIVISIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI PIU’ INVENZIONI O MODELLI DI UTILITA’ IN ESSA PRESENTI – art. 23 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    DIVISIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI PIU’ INVENZIONI O MODELLI DI UTILITA’ IN ESSA PRESENTI
    art. 23 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Il provvedimento col quale l’Ufficio invita l’interessato a limitare la domanda ad una sola invenzione o modello di utilità ai sensi dell’articolo 161, comma 2 del Codice, indica il termine entro il quale l’interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica l’articolo 173 del Codice in quanto compatibile.

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  • DOMANDA DI BREVETTO – art. 22 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    DOMANDA DI BREVETTO
    art. 22 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Nel caso di deposito cartaceo la descrizione, il riassunto, le rivendicazioni ed i disegni acclusi alle domande di brevettazione devono essere impressi in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca forte di formato A4 (29,7 x 21 cm). Per i disegni e per il testo, i margini superiore e inferiore e i margini a sinistra e a destra sono di almeno 2,5 cm. Gli stessi formati devono essere rispettati nel caso in cui il testo del brevetto e dei disegni sia allegato ad una domanda depositata con il sistema telematico.

    2. Il testo è scritto con interlinea 1½ e carattere le cui maiuscole corrispondano ad una altezza di 0,21 cm. L’Ufficio stabilisce con circolare la data a partire dalla quale la presentazione del testo debba essere tale da permettere il riconoscimento ottico dei caratteri ovvero l’acquisizione elettronica del testo medesimo.

    3. I disegni, che possono essere anche eseguiti a mano, compresi in una o più tavole, devono essere numerati progressivamente ed i numeri dei disegni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione.

    4. Ove con il deposito della domanda siano stati presentati una descrizione o disegni provvisori, l’esemplare definitivo depositato deve essere presentato entro due mesi.

    5. Se la domanda di brevetto per invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana, il consenso di cui all’articolo 5, comma 3 decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, consiste in una dichiarazione, allegata alla domanda, con la quale il richiedente afferma che l’invenzione non rientra nella fattispecie di cui al citato articolo 5, comma 3 o, in alternativa, che il consenso è stato acquisito.

    6. La dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 4 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, può consistere in una autocertificazione.

    7. La mancanza della dichiarazione di cui al comma 5 e al comma 6 è annotata sul registro dei titoli di proprietà industriale.

    8. Se la domanda riguarda una invenzione biotecnologica con la quale si richiede la protezione di sequenze di nucleotidi o aminoacidi, dette sequenze devono essere fornite in formato elettronico, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti Marchi.

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  • DESCRIZIONE E RIVENDICAZIONI DELLA DOMANDA DI BREVETTO – art. 21 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    DESCRIZIONE E RIVENDICAZIONI DELLA DOMANDA DI BREVETTO
    art. 21 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
    1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità deve contenere oltre a quanto indicato all’articolo 160, comma 1 del Codice, il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell’ente richiedente. Il richiedente, se risiede all’estero, deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi dell’articolo 197 del Codice.

    2. La domanda di brevetto per invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine animale o vegetale, deve contenere la dichiarazione di provenienza del materiale biologico utilizzato di cui all’articolo 5, comma 2 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78. La mancanza della dichiarazione è annotata sul registro dei titoli di proprietà industriale.

    3. La descrizione di cui all’articolo 160, comma 3, lettera a) e comma 4, del Codice deve:

    a) specificare il campo della tecnica a cui l’invenzione fa riferimento;

    b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell’inventore, che sia utile alla comprensione dell’invenzione ed all’effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;

    c) esporre l’invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;

    d) descrivere brevemente gli eventuali disegni;

    e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell’invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;

    f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell’invenzione, il modo in cui l’invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.

    4. Le rivendicazioni di cui all’articolo 160, comma 4 del Codice definiscono le caratteristiche specifiche dell’invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare completo supporto nella descrizione ed essere redatte in un documento separato secondo le seguenti formalità:

    a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;

    b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza;

    c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • OSSERVAZIONE DI TERZI ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI – art. 20 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    OSSERVAZIONE DI TERZI ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI
    art. 20 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

     

    1. Le osservazioni, di cui agli articoli 174 e 175 del Codice, redatte in lingua italiana ai sensi dell’articolo 148, comma 5 del Codice, sono presentate su carta libera.

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  • MARCHIO GIA’ REGISTRATO ALL’ESTERO – art. 19 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    MARCHIO GIA’ REGISTRATO ALL’ESTERO
    art. 19 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
    1. Il richiedente che nella domanda di registrazione faccia riferimento ad una precedente registrazione ottenuta per lo stesso identico marchio in altro Stato da lui o da un suo avente causa, dovrà unire alla domanda un certificato dal quale risulti in quale data e sotto quale numero d’ordine sia stata fatta la registrazione all’estero.

    2. Se la registrazione all’estero abbia avuto luogo a favore di altri, il richiedente deve produrre il titolo di acquisto con il quale sia stato attuato il trasferimento del marchio.

    3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana dichiarata conforme ai sensi dell’articolo 6.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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