Categoria: Regolamento attuazione Codice Proprietà Industriale

  • ABROGAZIONI art. 68 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    ABROGAZIONI
    art. 68 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2007, n. 250, è sostituito dagli articoli 24, 37, 39 e 67 del presente regolamento.

    2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

     

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    Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

  • CONVENZIONI art. 67 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    CONVENZIONI
    art. 67 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 223, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l’Ufficio italiano brevetti e marchi è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con Poste Italiane S.p.a. al fine di mettere a disposizione dell’utenza sistemi che permettano anche in via telematica pagamenti individuali o massivi dei diritti e di ottenere tempestivamente i rendiconti relativi a tali pagamenti e nel formato utile alla loro gestione.

     

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  • SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI art. 66 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI
    art. 66 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Il Consiglio dell’Ordine provvede ad inviare, insieme all’avviso di convocazione dell’assemblea, a ciascuno degli iscritti la scheda elettorale, una busta anonima per l’inserimento della scheda e una seconda busta predisposta nominativamente e con timbro e firma del Consiglio. Tale ultima busta, contenente la busta anonima, è firmata dal votante e fatta pervenire chiusa al presidente dell’assemblea all’uopo convocata.

    2. Il presidente dell’assemblea verifica e fa constatare l’integrità di ciascuna busta predisposta dal Consiglio, ne estrae la busta con la scheda e la depone nell’urna.

    3. Decorse due ore dall’inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede, anche attraverso un suo delegato, pubblicamente alle operazioni di apertura delle buste e di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti prima della votazione fra gli elettori presenti.

    4. Compiuto lo scrutinio il presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi ed al presidente della commissione dei ricorsi, nonché al Ministro di giustizia.

    5. Il verbale delle operazioni elettorali, le schede e il verbale dello scrutinio sono inviati al Ministro di giustizia, il quale, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione, ordina la rinnovazione delle operazioni se accerta che esse si sono svolte senza l’osservanza delle norme contenute in questo articolo o nell’articolo 213 del Codice o, comunque, illegittimamente.

     

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  • CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO art. 65 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO
    art. 65 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio dell’Ordine mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’avviso è spedito per posta raccomandata o con altri mezzi quali telefax, posta elettronica, o altri che potranno essere introdotti in futuro, i quali garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea.

    2. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine o, in sua assenza dal Vice-Presidente, o, in mancanza di quest’ultimo, dall’iscritto all’Ordine più anziano per iscrizione e, a parità di iscrizione, più anziano di età fra gli intervenuti. Il presidente dell’assemblea nomina il segretario verbalizzante.

     

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  • ESAME DI ABILITAZIONE PER L’ISCRIZIONE ALLA SEZIONE BREVETTI OVVERO MARCHI DELL’ALBO art. 64 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    ESAME DI ABILITAZIONE PER L’ISCRIZIONE ALLA SEZIONE BREVETTI OVVERO MARCHI DELL’ALBO
    art. 64 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. L’Esame di abilitazione per l’iscrizione nella Sezione Brevetti consiste in:

    a) una prova pratica scritta di redazione di un brevetto per invenzione o modello di utilità e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di legislazione brevettuale;

    b) una prova orale di teoria, relativa alle normative in materia di brevetti per invenzioni e per modelli

    di utilità, comprendente:

    1) nozioni di diritto pubblico e privato e della concorrenza, di procedura civile, di chimica, o meccanica o elettricità;

    2) diritto dei brevetti per invenzione e per modello di utilità e delle relative procedure di deposito, concessione, ricorso;

    3) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprietà industriale;

    4) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale;

    5) conoscenza a livello professionale di almeno una lingua scelta fra l’inglese, il tedesco o il francese.

    2. L’Esame di abilitazione per l’iscrizione nella Sezione Marchi consiste in:

    a) una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti e criteri di registrabilità dei marchi, alla classificazione dei prodotti e servizi, al deposito e prosecuzione delle domande, all’interpretazione delle norme di legge in materia di marchi;

    b) una prova orale sulle seguenti materie:

    1) nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura civile e della concorrenza;

    2) diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni d’origine o indicazioni di provenienza e delle relative procedure di deposito, concessione, ricorso;

    3) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprietà industriale;

    4) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale;

    5) conoscenza a livello professionale di almeno una lingua scelta fra l’inglese e il francese.

     

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  • RESPONSABILITA’ DEGLI ESAMINATORI art. 63 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    RESPONSABILITA’ DEGLI ESAMINATORI
    art. 63 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Gli esaminatori, provenienti dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, devono astenersi dal trattare un’opposizione se hanno partecipato all’esame del marchio oggetto di opposizione.

    2. Gli esaminatori sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento di buona amministrazione, provvedono alla decisione entro sessanta giorni dall’ultimo termine utile, assegnato alle parti per depositare la rispettiva documentazione e riferiscono sullo stato delle opposizioni assegnate con relazione semestrale al dirigente responsabile dell’Ufficio “Opposizione”.

    3. Gli esaminatori, se non possono adempiere all’incarico, devono informarne tempestivamente l’Ufficio “Opposizione”. Il dirigente responsabile dell’Ufficio “Opposizione” provvede a sostituire gli esaminatori impediti o inadempienti.

    4. Se impediti o inadempienti, gli esaminatori sono rimossi dall’incarico con decreto del Direttore Generale. Se inadempienti senza giusta causa, gli esaminatori non possono ricevere analogo incarico in futuro.

    5. Gli esaminatori, se le decisioni delle opposizioni loro assegnate sono state impugnate davanti alla Commissione dei ricorsi, collaborano con l’Ufficio “Opposizione” partecipando, ove richiesti, alle sedute della stessa insieme al dirigente responsabile dell’Ufficio medesimo.

     

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  • NOMINA DEGLI ESAMINATORI art. 62 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    NOMINA DEGLI ESAMINATORI
    art. 62 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. L’esame finale del corso di formazione di cui all’articolo 183, comma 2, del Codice, tende ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico della procedura di

    opposizione. La frequenza al corso è considerata assolta con una frequenza pari ai quattro quinti delle ore di lezione. L’esame consiste in: 1) una prova pratica di decisione su un’opposizione; 2) una prova orale in merito alla procedura di opposizione. L’esame è superato con il raggiungimento del punteggio minimo di sei decimi in ciascuna prova.

    2. Sono nominati con precedenza i funzionari che prestano servizio presso l’Ufficio “Opposizione”.

    3. A parità di punteggio, costituisce titolo di precedenza la minore età.

    4. L’Ufficio organizza il corso ogni due anni dopo aver verificato il numero di opposizioni pervenute, la vacanza di posti di esaminatori e la disponibilità di idonei ai corsi precedenti.

    5. Gli esaminatori esterni, nominati ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del Codice, devono dichiarare di non essere soggetti alle cause d’incompatibilità previste dall’articolo 205, comma 1, del Codice, o da altre norme vigenti in materia. Gli avvocati ed i consulenti a qualsiasi titolo, se nominati esaminatori esterni, devono astenersi nei casi di opposizioni in cui vi è conflitto d’interesse, anche indiretto.

    6. Il decreto di nomina degli esaminatori è rinnovabile alla scadenza su proposta del dirigente responsabile dell’Ufficio “Opposizione”.

     

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  • CORREZIONI ED INTEGRAZIONI art. 61 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    CORREZIONI ED INTEGRAZIONI
    art. 61 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti, non sono ammesse correzioni né integrazioni all’opposizione o alla documentazione già depositata eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.

     

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  • PROROGA art. 60 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    PROROGA
    art. 60 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Ai termini della procedura di opposizione si applica l’articolo 191 del Codice.

    2. Nel caso di cui all’articolo 178, comma 1, del Codice, la proroga può essere rinnovata più volte per il periodo massimo di un anno a decorrere dalla data della prima comunicazione dell’Ufficio.

     

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  • REINTEGRAZIONE art. 59 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    REINTEGRAZIONE
    art. 59 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Il divieto di cui all’articolo 193, comma 4, del Codice, si applica anche alla consegna di documenti consegnati, da entrambe le parti, successivamente al deposito dell’atto di opposizione.

     

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