Categoria: Regolamento attuazione Codice Proprietà Industriale

  • RICORSO art. 58 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    RICORSO
    art. 58 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Entro il termine previsto dall’articolo 182 del Codice, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione dell’Ufficio, che informa le parti dei provvedimenti di inammissibilità e di rigetto dell’opposizione nonché di ogni decisione che comporta il rigetto totale o parziale dei diritti di una delle parti del procedimento oppositivo, è ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui all’articolo 135 del Codice.

    2. Il ricorso ha effetto sospensivo dell’efficacia delle decisioni sull’opposizione.

     

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    Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

  • ESTINZIONE art. 57 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    ESTINZIONE
    art. 57 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. L’opposizione si estingue:

    a) nei casi di cui all’ articolo 181 del Codice;

    b) nel caso di mancato pagamento dei diritti di cui all’articolo 48, comma 4;

    c) nel caso di radiazione totale del marchio, designante l’Italia, su richiesta dell’Ufficio di proprietà industriale d’origine, ai sensi all’articolo 171, comma 8, del Codice.

    2. Nel caso di radiazione parziale del marchio internazionale, il procedimento si estingue limitatamente alla parte del marchio radiata.

     

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  • DECISIONE art. 56 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    DECISIONE
    art. 56 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Al termine del procedimento, ai sensi dell’articolo 178, comma 7, del Codice, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi decide l’opposizione entro ventiquattro mesi dalla data di deposito dell’atto di opposizione, salvi i periodi di sospensione, di cui all’articolo 54.

    2. L’opposizione può essere ritirata sino a quando l’Ufficio non ha emesso la decisione.

    3. Il rimborso del diritto di opposizione di cui all’articolo 229, comma 1 del Codice, si applica, su istanza dell’opponente, anche se l’opposizione è ritirata in seguito a rettifica di errore relativo alla domanda o alla registrazione di marchio, pubblicata ai sensi dell’articolo 43, comma 2, lettera c).

    4. Nella decisione di rigetto o di accoglimento dell’opposizione, l’Ufficio stabilisce se la parte soccombente deve rimborsare in parte o per intero all’altra parte i costi sopportati relativi al diritto di opposizione nonché, entro il limite di euro 300,00, alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento.

    5. Ogni decisione sull’esito della procedura, ai sensi degli articoli 178, 180, 181 e 182 del Codice, è comunicata alle parti del procedimento che possono ricorrere ai sensi dell’articolo 58.

    6. Le decisioni sull’opposizione sono pubbliche e di esse si può estrarre copia ai sensi dell’articolo 33.

     

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  • DOCUMENTAZIONE art. 55 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    DOCUMENTAZIONE
    art. 55 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Alla documentazione presente nel fascicolo relativo all’atto di opposizione si applica l’articolo 33 del presente regolamento.

     

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  • SOSPENSIONE art. 54 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    SOSPENSIONE
    art. 54 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Il procedimento di opposizione è sospeso:

    a) nei casi di cui all’articolo 180, comma 1, del Codice;

    b) nel caso di rifiuto del marchio internazionale, oggetto di opposizione, fino all’adozione del provvedimento definitivo; il procedimento di opposizione è sospeso fino a quando non sono scaduti i termini per il rifiuto ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o dell’articolo 5 del relativo Protocollo, o si è concluso il relativo procedimento di esame, di cui all’articolo 50, comma 1. In tale caso, il procedimento di opposizione rimane sospeso fino alla data di invio all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale della notifica di ritiro del rifiuto provvisorio o di notifica di un rifiuto definitivo, divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per l’avvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento;

    c) su istanza del richiedente, se l’opposizione si fonda su una domanda di marchio comunitario, pubblicata da meno di tre mesi, fino alla scadenza del termine medesimo utile per presentare opposizione presso l’Ufficio Armonizzazione Mercato Interno (U.A.M.I.) contro la domanda medesima o, scaduto tale termine, fino alla registrazione di tale marchio;

    d) su istanza del richiedente, se la registrazione del marchio comunitario dell’opponente è soggetta ad un procedimento di annullamento o decadenza presso l’U.A.M.I., fino alla decisione di quest’ultimo.

    2. La revoca della sospensione, prevista all’articolo 180, comma 2, del Codice, si applica anche alle lettere c) e d) del comma 1.

     

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  • PROVA D’USO art. 53 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    PROVA D’USO
    art. 53 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Ai sensi dell’articolo 178, comma 5, del Codice, l’istanza del richiedente, per ottenere la prova d’uso del marchio da parte dell’opponente, deve essere presentata all’Ufficio non oltre il termine indicato dall’articolo 52, comma 1, per la presentazione delle prime deduzioni.

    2. Se, a norma dell’ articolo 178, comma 4, del Codice, l’opponente deve fornire la prova dell’effettivo uso del marchio o l’esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, l’Ufficio invita l’opponente a fornire la prova entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

    A tal fine, l’opponente dovrà provare l’uso nel periodo quinquennale che precede la data di pubblicazione della domanda nazionale o della registrazione internazionale nei cui confronti l’opposizione è proposta.

    3. Se l’opponente non fornisce tale prova entro il termine stabilito ed eventualmente prorogato, e se non vi sono altri marchi o diritti anteriori a fondamento dell’opposizione, l’Ufficio rigetta l’opposizione. Se la prova è fornita solo per una parte dei prodotti o servizi alla base dell’opposizione, l’Ufficio esamina l’opposizione in relazione ai soli prodotti e servizi per i quali la prova è fornita.

    4. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l’uso del marchio sono costituiti da documentazione relativa al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura dell’utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l’opposizione. Le prove possono consistere nella presentazione di documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari.

     

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  • FASE DI MERITO art. 52 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    FASE DI MERITO
    art. 52 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Ai sensi dell’art. 178, comma 3 del Codice, l’Ufficio, se lo ritiene opportuno, invita le parti a presentare, entro un termine da esso fissato, ulteriori documenti, deduzioni, osservazioni in merito alle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti. Le comunicazioni di ciascuna parte vengono trasmesse all’altra e l’Ufficio, se ne ravvisa l‘opportunità, concede un termine per rispondere.

    2. Se il richiedente limita o precisa i prodotti e servizi originariamente elencati ai sensi dell’articolo 172, comma 2, del Codice, l‘Ufficio ne dà comunicazione all’opponente e lo invita a dichiarare, entro il termine da esso fissato se, ed eventualmente, contro quali prodotti e servizi residui, intenda mantenere l’opposizione.

    3. Se il richiedente non presenta deduzioni nel termine fissato, l’Ufficio decide sull’opposizione in base ai documenti di cui dispone.

     

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  • ASSEGNAZIONE DELLE OPPOSIZIONI art. 51 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    ASSEGNAZIONE DELLE OPPOSIZIONI
    art. 51 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Ultimata la fase istruttoria, il dirigente responsabile dell’Ufficio Opposizione assegna l’opposizione o le eventuali opposizioni plurime, riunite ai sensi dell’articolo 178, comma 6, del Codice, agli esaminatori secondo l’ordine cronologico ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2001, n. 84.

    2. Nel caso di più opposizioni, riunite in un unico procedimento, l‘Ufficio può decidere, al termine dell’istruttoria, di non trattarle congiuntamente e di sospendere alcune di esse per procedere inizialmente con quella che appare assorbire negli effetti, se accolta, anche le altre.

     

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  • OPPOSIZIONE E REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE art. 50 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    OPPOSIZIONE E REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE
    art. 50 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Se è presentata opposizione ad una registrazione internazionale, che designa l’Italia ai sensi dell’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, se non vi ha già provveduto, esamina il marchio oggetto della registrazione internazionale ai sensi dell’articolo 171, comma 1, del Codice.

    2. Se dall’esame effettuato ai sensi dell’articolo 171 del Codice, emergono motivi per un rifiuto ex officio, ai sensi dell’articolo 16, l’Ufficio italiano brevetti e marchi invia all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una notifica di rifiuto provvisorio basata su tali motivi e sull’opposizione. La notifica, oltre le notizie di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), deve contenere il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell’articolo 201 del Codice, può presentare le proprie deduzioni.

    Per quanto riguarda il procedimento inerente al rifiuto per motivi assoluti di impedimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, commi 2 e 3.

    3. Se non ricorrono le condizioni per rifiutare il marchio per motivi assoluti d’impedimento, l’Ufficio italiano brevetti e marchi invia all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una notifica di rifiuto provvisorio alla registrazione internazionale basata sull’opposizione.

    La notifica di rifiuto provvisorio di protezione sulla base di un’opposizione contiene:

    a) il numero della registrazione internazionale;

    b) l’indicazione che il rifiuto si basa sulla presentazione di un’opposizione;

    c) il nome e l’indirizzo della parte che ha presentato opposizione;

    d) il numero e la data di deposito della domanda o registrazione di marchio, su cui si fonda l’opposizione nonché il numero e la data di registrazione se disponibile, la data dell’eventuale priorità, la riproduzione del marchio, l’elenco dei prodotti e dei servizi su cui si fonda l’opposizione, l’indicazione dei prodotti e servizi della registrazione internazionale rispetto ai quali l’opposizione è presentata e gli articoli di legge essenziali che danno luogo al diritto alla presentazione dell’opposizione;

    e) il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può richiedere, tramite un mandatario nominato ai sensi dell’articolo 201 del Codice, copia dell’atto di opposizione sul quale è stato basato il rifiuto.

    4. Se il titolare della registrazione internazionale non ha richiesto copia dell’atto di opposizione nel termine e con le modalità di cui al comma 3, lettera e), l’Ufficio emette il rifiuto definitivo ai sensi dell’articolo 171, comma 6, del Codice. Per i ricorsi avverso tale provvedimento si applica l’articolo 58, comma 1.

    5. Il procedimento di opposizione è sospeso fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto indicati dall’articolo 171, comma 3, del Codice o si siano conclusi i relativi procedimenti di esame, di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso in cui l’Ufficio italiano brevetti e marchi abbia emesso un provvedimento di rifiuto ex officio, il procedimento di opposizione rimane sospeso fino a quando non sia stata inviata all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una notifica di ritiro del rifiuto provvisorio o una notifica di rifiuto definitivo.

    6. Se, a conclusione del procedimento avviato con l’emissione ex officio di un rifiuto provvisorio alla registrazione, è stato notificato un rifiuto definitivo parziale, l’Ufficio invita l’opponente a comunicare, entro un termine fissato dall’Ufficio, se intende ritirare l’opposizione. In caso di conferma da parte dell’opponente di voler procedere con l’opposizione o di mancata risposta nel termine fissato, l’Ufficio comunica alle parti la facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione, ai sensi dell’articolo 171, comma 5 del Codice, e prosegue con la procedura di opposizione.

    7. Al temine del procedimento di opposizione l’Ufficio italiano brevetti e marchi invia all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale:

    a) una notifica di ritiro del rifiuto provvisorio, se ricorrono le cause di estinzione della procedura di opposizione ai sensi dell’articolo 181, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del Codice o se l’opposizione è respinta e il relativo provvedimento è divenuto inoppugnabile;

    b) una notifica di rifiuto definitivo se è emesso il rifiuto di cui al comma 4 ovvero se l’opposizione è accolta per la totalità o una parte dei prodotti e servizi indicati nella registrazione e il provvedimento dell’Ufficio, comunicato al titolare della registrazione internazionale o al mandatario nominato ai sensi dell’articolo 201 del Codice, è divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per l’avvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento.

     

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  • PRIMA COMUNICAZIONE ALLE PARTI – art. 49 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    PRIMA COMUNICAZIONE ALLE PARTI
    art. 49 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Entro il termine di cui all’articolo 178, comma 1, del Codice, l’Ufficio, dopo aver effettuato le verifiche di cui all’articolo 48, commi 1 e 2, invia l’atto di opposizione al richiedente, ed informa le parti circa:

    a) le notizie di cui all’articolo 8, comma 1, legge n. 241 del 7 agosto 1990;

    b) i provvedimenti di cui all’articolo 51;

    c) i provvedimenti di improcedibilità, sospensione ed estinzione della procedura di cui agli articoli 48, comma 5, 54 e 57;

    d) la facoltà di procedere ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell’articolo 178, comma 1, del Codice, entro due mesi dalla data della comunicazione e la possibilità di estendere tale termine con comune istanza di proroga, presentata prima della scadenza, ai sensi dell’articolo 60, comma 2;

    e) la facoltà per l’opponente, di cui all’articolo 176, comma 4, del Codice;

    f) le facoltà, per il richiedente, di ritirare, dividere la domanda, limitare o precisare i prodotti e servizi rivendicati nella domanda e oggetto dell’atto oppositivo, e, per l’opponente, di ritirare in tutto o in parte l’opposizione, finché l’Ufficio non ha deciso, rispettivamente, in merito alla domanda o all’opposizione ai sensi degli articoli 172, commi 1 e 2, e 181, comma 1, lettera c), del Codice.

    2. Se, al termine del periodo utile per un accordo di conciliazione, la domanda non viene ritirata o limitata, l’Ufficio invia al richiedente la documentazione consegnata dall’opponente, di cui all’art. 176, comma 4, del Codice, fissando un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della propria comunicazione per la presentazione di prime deduzioni in merito e per l’eventuale deposito dell’istanza di cui all’articolo 53, comma 1.

     

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