Categoria: Codice Proprietà Industriale

  • DISPOSIZIONI ABROGATIVE – art. 246 Codice Proprietà Industriale

    DISPOSIZIONI ABROGATIVE
    art. 246 Codice Proprietà Industriale

    1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

    a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;

    b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

    c) il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;

    d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;

    e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;

    f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795;

    g) l’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

    h) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540;

    i) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 22 febbraio 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973;

    l) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, fatto salvo l’articolo 18;

    m) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977;

    n) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32;

    o) il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338;

    p) la legge 3 maggio 1985, n. 194;

    q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620;

    r) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 26 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986;

    s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60;

    t) la legge 21 febbraio 1989, n. 70;

    u) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 luglio 1989, n. 320, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 1989;

    v) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 gennaio 1991, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 1991;

    z) la legge 19 ottobre 1991, n. 349; il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480; la legge 26 luglio 1993, n. 302;

    aa) il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595;

    bb) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360;

    cc) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391;

    dd) la legge 21 dicembre 1984, n. 890;

    ee) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 maggio 1995, n. 342, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995;

    ff) il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198; il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455; il decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447;

    gg) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95;

    hh) il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;

    ii) l’articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

    ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26;

    mm) i commi 8, 8-bis, 8-ter ed 8-quater dell’articolo 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

    nn) il decreto del Ministro delle attività produttive 17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;

    oo) l’articolo 17 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

    pp) i commi 72, 73, 79, 80 e 81 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

     

     

     

     

     

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  • DISPOSIZIONI PROCEDURALI – art. 245 Codice Proprietà Industriale

    DISPOSIZIONI PROCEDURALI
    art. 245 Codice Proprietà Industriale

     

    1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo l’entrata in vigore del codice.

    2. Le controversie in grado d’appello nelle materie di cui all’articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 , anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell’ambito di essi una pronuncia sulla competenza (1).

    3. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo e le cause di merito iniziate dopo l’entrata in vigore del codice anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore (2).

    4. Le norme di procedura di cui all’articolo 136 concernenti la funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a partire da un anno dopo l’entrata in vigore del codice.

    5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137 ,146 , 194, 195, 196, 198, 199 e 200 si applicano con l’entrata in vigore del codice.

    (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 14 aprile 2008, n. 112, (in Gazz. Uff., 30 aprile, n. 19), aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma; successivamente il suddetto comma è stato sostituito dall’articolo 19, comma 7, ettera a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

    (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 aprile 2009, n. 123, (in Gazz. Uff., 6 maggio , n. 18), aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma; successivamente il suddetto comma è stato sostituito dall’articolo 19, comma 7, ettera b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99

     

     

     

     

     

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  • TRATTAMENTO DELLE DOMANDE – art. 244 Codice Proprietà Industriale

    TRATTAMENTO DELLE DOMANDE
    art. 244 Codice Proprietà Industriale

     

    1. Le domande di brevetto o di registrazione e quelle di trascrizione e annotazione, anche se già depositate al momento della data di entrata in vigore del presente codice, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le domande di cui al capo IV, sezione I, sono soggette alle norme preesistenti relativamente alle condizioni di ricevibilità.

     

     

     

     

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  • RELAZIONE AL PARLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE- art. 243 BIS Codice Proprietà Industriale

    RELAZIONE AL PARLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE
    art. 243 bis Codice Proprietà Industriale

     

    1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull’applicazione delle norme previste dal Capo II, sezione IV-bis, del presente Codice.

    (1) Articolo inserito dall’articolo 126 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

     

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  • INVENZIONI – art. 243 Codice Proprietà Industriale

    INVENZIONI
    art. 243 Codice Proprietà Industriale

     

    1. Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro intercorre con un’universita’ o con una pubblica Amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalita’ di ricerca sono soggette alla disciplina, dettata rispettivamente dall’articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 , introdotto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 , dal testo originario dell’articolo 65 del presente Codice e dal testo attuale del medesimo articolo, in vigore al momento in cui le invenzioni sono state conseguite, ancorche’ in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.

    (1) Articolo sostituito dall’articolo 125 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

     

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  • DURATA DELLA PRIVATIVA – art. 242 Codice Proprietà Industriale

    DURATA DELLA PRIVATIVA
    art. 242 Codice Proprietà Industriale

     

    1. Le disposizioni dell’articolo 109 del presente codice si applicano ai brevetti per nuove varietà vegetali concessi conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.

    2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per l’utilizzo delle nuove varietà vegetali coperte dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei diritti non ancora scaduti.

    2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito per il mantenimento in vita delle domande e delle privative per novita’ vegetali gia’ depositate o concesse alla data del 29 marzo 1999 sono considerati valido pagamento dei corrispondenti diritti annuali dovuti dalla concessione della privativa in conformita’ all’articolo 25 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455 (1).

    (1) Comma aggiunto dall’articolo 124 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

     

     

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  • DIRITTI ESCLUSIVI SULLE COMPONENTI DI UN PRODOTTO COMPLESSO – art. 241 Codice Proprietà Industriale

    DIRITTI ESCLUSIVI SULLE COMPONENTI DI UN PRODOTTO COMPLESSO
    art. 241 Codice Proprietà Industriale

     

    1. Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della commissione a norma dell’articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l’aspetto originario.

     

     

     

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  • NULLITA’ – art. 240 Codice Proprietà Industriale

    NULLITA’
    art. 240 Codice Proprietà Industriale

     

    1. I brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori e, quanto agli effetti della declaratoria di nullità, alla norma di cui all’articolo 77 del presente codice.

     

     

     

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  • LIMITI ALLA PROTEZIONE ACCORDATA DAL DIRITTO D’AUTORE – art. 239 Codice Proprietà Industriale

    LIMITI ALLA PROTEZIONE ACCORDATA DAL DIRITTO D’AUTORE
    art. 239 Codice Proprietà Industriale

     

    1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’ articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633 , comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformita’ con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attivita’ anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purche’ detta attivita’ si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso (2).

    (1) Articolo sostituito dall’articolo 4, comma 4, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni in Legge 6 aprile 2007, n. 46, dall’articolo 19, comma 6, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e successivamente dall’articolo 123 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 131.

    (2) Comma modificato dall’articolo 22-bis, comma 1 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni in Legge 24 febbraio 2012, n. 14.

     

     

     

     

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  • PROROGA DELLA PRIVATIVA – art. 238 Codice Proprietà Industriale

    PROROGA DELLA PRIVATIVA
    art. 238 Codice Proprietà Industriale

     

    1. I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, purché non scaduti, nè decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, possono essere prorogati fino al termine massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto. I licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare il disegno o modello hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei brevetti non ancora scaduti.

    2. Le tasse di concessione corrisposte in un’unica soluzione valgono per le prime due proroghe. Le tasse sulle concessioni governative relative al quarto e quinto quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di importo corrispondente alla rata del terzo quinquennio prevista dall’articolo 10, titolo IV, numero 2, lettere c) ed f), della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

     

     

     

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