Categoria: Codice Proprietà Industriale

  • TRASFORMAZIONE DEL BREVETTO EUROPEO – art. 9 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    TRASFORMAZIONE DEL BREVETTO EUROPEO
    art. 9 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, ricevuta la richiesta di trasformazione di cui all’articolo 58 del Codice, invita l’interessato, assegnandogli un termine non inferiore a due mesi, a pagare i diritti previsti per la domanda di brevetto nazionale, a integrare i dati mancanti per l’esame secondo la procedura nazionale nonché a produrre, ove manchi, la lettera d’incarico se vi sia mandatario ovvero la dichiarazione di elezione di domicilio in Italia e traduzione in lingua italiana del testo originario della domanda di brevetto europeo nonché, eventualmente, una traduzione del testo della stessa domanda modificata nel corso della procedura davanti all’Ufficio europeo dei brevetti.

    2. Qualora, entro il termine assegnato o eventualmente prorogato, non siano state completamente soddisfatte le condizioni previste al comma 1, l’Ufficio respinge la domanda. I diritti eventualmente pagati sono rimborsati, ad eccezione dei diritti relativi alla domanda di brevetto.

    3. Alla domanda di brevetto derivata dalla trasformazione sono applicabili, salvo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 137 della Convenzione sul brevetto europeo, le disposizioni in vigore per le domande di brevetto italiano.

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    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

  • DEPOSITO DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE PER INVENZIONE INDUSTRIALE – art. 8 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    DEPOSITO DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE PER INVENZIONE INDUSTRIALE
    art. 8 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Le domande internazionali di cui all’articolo 151 del Codice sono depositate presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi direttamente o tramite un servizio postale che attesti la ricezione da parte dell’Ufficio.

    2. L’Ufficio determina la data di deposito ed il numero internazionale secondo quanto disposto dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti e dal relativo regolamento di esecuzione.

    3. Se viene rivendicata la priorità di una domanda di brevetto depositata in Italia da oltre novanta giorni, non assoggettata al vincolo del segreto, non si applica l’articolo 198, comma 1 del Codice.

    4. Il deposito delle domande internazionali può essere effettuato anche per via telematica secondo le modalità previste con decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi.

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    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • DEPOSITO DELLE DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO – art. 7 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    DEPOSITO DELLE DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO
    art. 7 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Il deposito delle domande di brevetto europeo, di cui all’articolo 149 del Codice, avviene direttamente o tramite un servizio postale, che attesti la ricezione della documentazione, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, delegata allo svolgimento di tale funzione, che provvede a trasmettere entro il termine di cui all’articolo 1, comma 1 la documentazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

    2. La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma determina la data di ricezione ed il numero della domanda secondo quanto disposto dalla Convenzione sul brevetto europeo e dal relativo regolamento di esecuzione.

    3. Se viene rivendicata la priorità di una domanda di brevetto depositata in Italia da oltre novanta giorni, non assoggettata al vincolo del segreto, non si applica l’articolo 198, comma 1 del Codice.

    4. Il deposito delle domande di brevetto europeo può essere effettuato anche per via telematica secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle attività produttive del 10 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289, emanati nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice della digitalizzazione della pubblica amministrazione”.

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  • TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA – art. 6 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA
    art. 6 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. La traduzione in lingua italiana di cui all’articolo 148, comma 5 del Codice può essere dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario.

    2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere che sia prodotta una traduzione asseverata mediante giuramento di fronte al Tribunale.

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  • IRRICEVIBILITA’- art. 5 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    IRRICEVIBILITA’
    art. 5 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Le domande, le istanze e i ricorsi non redatti in lingua italiana e non recanti la traduzione in lingua italiana prevista dall’articolo 148, comma 5 del Codice, sono irricevibili.

    2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, accertata la irricevibilità, la dichiara ai sensi dell’articolo 148 del Codice, comma 1 ed invia la comunicazione al richiedente assegnando il termine per ricorrere alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell’articolo 135, comma 1 del Codice.

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  • INTEGRAZIONE DELLE DOMANDE – art. 4 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    INTEGRAZIONE DELLE DOMANDE
    art. 4 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. L’integrazione spontanea della domanda, di cui all’articolo 148, comma 4 del Codice, può essere fatta dal richiedente prima di ricevere dall’Ufficio italiano brevetti e marchi la comunicazione, di cui al comma 2 del medesimo articolo 148.

    2. La traduzione di cui all’articolo 148, comma 5 del Codice deve essere depositata entro il termine di due mesi dalla data di deposito della domanda. Detto termine non è prorogabile per il deposito della traduzione della descrizione e delle rivendicazioni di una domanda di brevetto per invenzione industriale o modello di utilità nel qual caso il mancato deposito della traduzione entro detto termine determina il rifiuto della domanda e si applica l’articolo 173, comma 7 del Codice.

    3. Il termine di cui al comma 2 per il deposito della traduzione si applica anche quando la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di deposito, lo Stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente.

    4. Se la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore depositata presso un ufficio estero e non soggetta a pubblicazione, deve essere presentata copia autentica della domanda estera. Detta copia autentica e la traduzione devono essere depositati entro il termine di cui al comma 2.

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  • TERMINI PER IL DEPOSITO – art. 3 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    TERMINI PER IL DEPOSITO
    art. 3 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Se i termini prescritti per il deposito di domande, atti, documenti, ricorsi notificati di cui all’articolo 147, comma 1 del Codice e delle traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata, di cui agli articoli 54 e 56 del Codice, e per il versamento di tasse scadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo nazionale, ovvero in un giorno nel quale gli uffici competenti a ricevere il deposito sono, per qualsiasi causa, chiusi, la scadenza è prorogata al primo giorno successivo nel quale gli uffici stessi sono aperti. Uguale proroga è concessa quando si tratti di chiusura determinata da festività locali o di eventi interruttivi del servizio, incluso quello telematico, che riguardino singoli uffici, a condizione che l’ufficio ricevente sia:

    a) per il deposito di domanda con rivendicazione di priorità, quello della residenza o della sede del richiedente o del suo mandatario;

    b) per gli adempimenti successivi al deposito di una domanda, per gli atti o per i ricorsi, quello in cui era stata depositata la domanda. Nel caso in cui, precedentemente all’adempimento successivo, la domanda sia stata trasferita ad altro richiedente o sia stato modificato il mandatario, si applica la disposizione di cui alla precedente lettera a).

    2. I termini richiamati al comma 1 si considerano inoltre rispettati quando la loro mancata osservanza sia stata determinata da interruzione, anche all’estero, del servizio postale utilizzato, salvo che norme speciali contenute in convenzioni internazionali, cui la Repubblica Italiana abbia aderito, prevedano una disciplina diversa, a condizione che il plico sia stato spedito, con un servizio di posta che attesti la ricezione della documentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine, sempre che non fosse già in atto l’interruzione.

    3. L’interessato deve precisare e provare la causa che gli ha impedito di osservare i termini prescritti.

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  • DEPOSITO TELEMATICO E MODALITA’ DI TRASMISSIONE – art. 2 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    DEPOSITO TELEMATICO E MODALITA’ DI TRASMISSIONE
    art. 2 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Il deposito delle domande, istanze, atti e documenti di cui all’articolo 147, comma 1 del Codice può essere effettuato anche per via telematica secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle attività produttive 10 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289, emanati nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice della digitalizzazione della pubblica amministrazione”.

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  • DEPOSITO IN FORMATO CARTACEO – art. 1 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    DEPOSITO IN FORMATO CARTACEO
    art. 1 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Salvo ove diversamente previsto dal presente regolamento, le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati di cui all’articolo 147, comma 1 del Codice della proprietà industriale, d’ora innanzi denominato “Codice”, nonché le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata, di cui agli articoli 54 e 56 del Codice, sono depositati presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e devono essere trasmessi a cura degli uffici riceventi, dopo aver svolto le formalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, all’Ufficio italiano brevetti e marchi entro i dieci giorni successivi al deposito, con un servizio postale espresso che ne attesti la tempestiva ricezione.

    2. Le domande nazionali di brevetto, di registrazione, di privativa per nuova varietà vegetale, le istanze successive ad esse connesse e le traduzioni di cui al comma 1, sono redatte in conformità ai moduli, ove previsti, stabiliti con circolare dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, disponibili presso lo stesso Ufficio e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e devono essere firmate dal richiedente o dal suo mandatario.

    3. L’addetto alla ricezione, nella parte del modulo riservata all’ufficio ricevente, appone la data, il numero progressivo di deposito, la propria firma e il timbro dell’ufficio.

    4. Le istanze connesse alle domande già depositate o i ricorsi notificati devono essere accompagnati dal verbale di deposito, che deve essere redatto in due originali e due copie e deve essere firmato dal depositante e sottoscritto dal funzionario ricevente. Detto verbale, cui vengono attribuiti una data e un numero di deposito, deve indicare:

    a) data e numero della domanda o del titolo concesso;

    b) nome e domicilio eletto in Italia del richiedente e, se vi sia, del suo mandatario;

    c) elenco dei documenti allegati.

    5. Un originale e due copie del verbale di deposito, di cui al comma 4, devono essere inviati, insieme agli atti depositati, all’Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine e con le modalità di cui al comma 1.

    6. L’Ufficio ricevente rilascia attestazione dell’avvenuto deposito.

    7. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati nonché le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata, di cui al comma 1, possono essere depositati anche presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi mediante servizio postale ed in tal caso si considera data di deposito la data di ricezione da parte dell’Ufficio.

    8. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo avere accertata la ricevibilità, ai sensi dell’articolo 148, comma 1 del Codice, delle domande depositate mediante servizio postale, appone la data di cui al comma 3 ed invia la documentazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma per la verbalizzazione.

    9. L’Ufficio assicura il servizio di ricezione del deposito delle risposte ai propri rilievi, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi.

    (1) Articolo modificato dall’articolo 1 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

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  • CERTIFICATO COMPLEMENTARE AI SENSI DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 1991, N. 349 E LICENZA VOLONTARIA SUI PRINCIPI ATTIVI MEDIATA DAL MINISTRO – art. 81 Codice Proprietà Industriale

    CERTIFICATO COMPLEMENTARE AI SENSI DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 1991, N. 349 E LICENZA VOLONTARIA SUI PRINCIPI ATTIVI MEDIATA DAL MINISTRO
    art. 81 Codice Proprietà Industriale

    1. Ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 , si applica regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il certificato complementare di protezione, produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce, limitatamente alla parte o alle parti di esso oggetto dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

    2. Gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all’immissione in commercio del medicamento.

    3. La durata del certificato complementare di protezione non puo’ in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene a termine della sua durata legale.

    4. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura complementare e brevettuale a quella prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 939, e da regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della protezione complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa europea.

    5. E’ consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l’esportazione principi attivi coperti da certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 , di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero dello sviluppo economico, una procedura per il rilascio di licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.

    6. Le licenze di cui al comma 5 sono comunque valide unicamente per l’esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del certificato complementare di protezione non esiste, e’ scaduta ovvero nei quali l’esportazione del principio attivo non costituisce contraffazione del relativo brevetto in conformita’ alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.

    7. La licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato complementare a cui fa riferimento.

    (1) Articolo sostituito dall’articolo 42 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016