Categoria: Codice Proprietà Industriale

  • MARCHIO GIA’ REGISTRATO ALL’ESTERO – art. 19 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    MARCHIO GIA’ REGISTRATO ALL’ESTERO
    art. 19 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
    1. Il richiedente che nella domanda di registrazione faccia riferimento ad una precedente registrazione ottenuta per lo stesso identico marchio in altro Stato da lui o da un suo avente causa, dovrà unire alla domanda un certificato dal quale risulti in quale data e sotto quale numero d’ordine sia stata fatta la registrazione all’estero.

    2. Se la registrazione all’estero abbia avuto luogo a favore di altri, il richiedente deve produrre il titolo di acquisto con il quale sia stato attuato il trasferimento del marchio.

    3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana dichiarata conforme ai sensi dell’articolo 6.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

  • DOMANDA DI RINNOVAZIONE DEL MARCHIO – art. 18 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    DOMANDA DI RINNOVAZIONE DEL MARCHIO
    art. 18 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
    1. La domanda di rinnovazione del marchio d’impresa deve contenere, oltre a quanto previsto dall’art. 159 del Codice, i dati del marchio da rinnovare. La domanda contiene il numero e la data della registrazione da rinnovare, nonché il numero e la data del primo deposito. Nella domanda si deve indicare se la rinnovazione è richiesta soltanto per una parte dei prodotti e servizi protetti dalla precedente registrazione.

    2. Per i marchi internazionali registrati presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, ai sensi dell’Accordo di Madrid relativo alla registrazione internazionale dei marchi e del Protocollo relativo a tale Accordo, la rinnovazione ha luogo mediante il pagamento delle tasse prescritte dalla Regola 30 e seguente del Regolamento Comune all’Accordo e al Protocollo, da effettuarsi direttamente all’Ufficio Internazionale nei sei mesi precedenti la scadenza, ovvero entro sei mesi successivi con l’aggiunta di una soprattassa, e della tassa nazionale prevista. Di tale pagamento e degli eventuali ulteriori adempimenti prescritti dall’articolo 159 del Codice deve essere data prova all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • MARCHI COLLETTIVI INTERNAZIONALI – art. 17 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    MARCHI COLLETTIVI INTERNAZIONALI
    art. 17 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
    1. Per i marchi collettivi internazionali, registrati presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale ai sensi dell’Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo, copia, debitamente sottoscritta dal richiedente, del regolamento che disciplina l’uso del marchio, previsto dall’articolo 11 del Codice, deve essere presentata, previa elezione di domicilio nello Stato ai sensi dell’articolo 197, comma 1 del Codice o tramite mandatario, nominato ai sensi dell’articolo 201 del Codice, direttamente all’Ufficio italiano brevetti e marchi entro tre mesi dalla data in cui l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale notifica la registrazione internazionale o la sua estensione successiva all’Ufficio.

    2. Il regolamento, se redatto in altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana dichiarata conforme ai sensi dell’articolo 6.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • ESAME DEI MARCHI INTERNAZIONALI – art. 16 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    ESAME DEI MARCHI INTERNAZIONALI
    art. 16 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Qualora, a seguito dell’esame effettuato ai sensi dell’articolo 171 del Codice, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ritenga che il marchio non possa essere registrato, in tutto o in parte, invia all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una notifica di rifiuto provvisorio ex officio alla registrazione internazionale. Il provvedimento deve contenere l’indicazione dei motivi sui quali si basa il rifiuto, con riferimento alle condizioni di registrabilità dei marchi nazionali, oggetto di accertamento ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a) del Codice, ed il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell’articolo 201 del Codice, può presentare le proprie deduzioni.

    2. Se il titolare della registrazione internazionale, previa indicazione o elezione di domicilio ai sensi dell’articolo 197, comma 1 del Codice, non presenta le proprie deduzioni nel termine di cui al comma 1, ovvero se l’Ufficio ritiene di non dover accogliere le deduzioni formulate, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi emette un provvedimento di conferma del rifiuto, che è comunicato al titolare della

    registrazione internazionale o al suo mandatario nominato ai sensi dell’articolo 201 del Codice. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi, ai sensi degli articoli 135 e seguenti del Codice, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento. Se il rifiuto riguarda soltanto una parte dei prodotti e servizi, il provvedimento di rifiuto indica i prodotti e i servizi per i quali il marchio non è registrabile.

    3. Al termine del procedimento avviato con l’emissione ex officio di un rifiuto provvisorio alla registrazione l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invia all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale:

    a) una notifica di ritiro del rifiuto provvisorio, se ritiene che sussistano le condizioni per assicurare la protezione del marchio in Italia;

    b) una notifica di rifiuto definitivo, se ritiene che il marchio non sia registrabile in Italia e il provvedimento di conferma del rifiuto di cui al comma 2, comunicato al titolare della registrazione internazionale o al mandatario, sia divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o si siano conclusi gli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento. Se il rifiuto riguarda soltanto una parte dei prodotti e servizi, il provvedimento di rifiuto indica i prodotti e i servizi per i quali il marchio non è registrabile.

    Codice Proprietà Industriale

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • DIVISIONE DELLA DOMANDA DI MARCHIO IN DOMANDE PARZIALI – art. 15 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    DIVISIONE DELLA DOMANDA DI MARCHIO IN DOMANDE PARZIALI
    art. 15 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Nei casi indicati nell’articolo 158, comma 3 del Codice il richiedente, con apposita istanza diretta all’Ufficio italiano brevetti e marchi può dividere la domanda originaria dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originaria è oggetto di una o più domande parziali.

    2. L’istanza di divisione della domanda originaria deve contenere:

    a) il numero di fascicolo della domanda originaria;

    b) il nome e il domicilio o la sede del richiedente;

    c) l’elenco dei prodotti o dei servizi che sono oggetto della domanda parziale ovvero, se si richiede la divisione in più di una domanda parziale, l’elenco dei prodotti e dei servizi per ciascuna domanda parziale;

    d) l’elenco dei prodotti e dei servizi che rimangono nella domanda originaria.

    3. L’Ufficio, se rileva che le condizioni di cui al comma 2 non sono state rispettate o che l’elenco dei prodotti e servizi che costituiscono la domanda parziale coincide anche solo in parte con l’elenco dei prodotti e servizi che rimane nella domanda originaria, invita il richiedente a correggere l’istanza assegnando il termine per la risposta.

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  • DIVISIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI PIU’ MARCHI – art. 14 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    DIVISIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI PIU’ MARCHI
    art. 14 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Il provvedimento col quale l’Ufficio invita l’interessato a limitare la domanda ad un solo marchio, ai sensi dell’articolo 158, comma 2 del Codice indica il termine entro il quale l’interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica l’articolo 173 del Codice in quanto compatibile.

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    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO DELL’ACQUISITA DISTINTIVITA’ – art. 13 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO DELL’ACQUISITA DISTINTIVITA’
    art. 13 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Quando nella domanda di registrazione per marchio d’impresa si rivendica il carattere distintivo del segno a seguito dell’uso che ne sia stato fatto prima della domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Codice, è necessario produrre al momento del deposito della domanda stessa la documentazione a sostegno.

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  • CONSENSO O AUTORIZZAZIONE ALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO – art. 12 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    CONSENSO O AUTORIZZAZIONE ALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO
    art. 12 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Qualora si intenda registrare come marchio un ritratto di persona o un segno notorio, con la domanda di registrazione di marchio deve essere prodotto il consenso di cui all’articolo 8, commi 1 e 3 del Codice. L’Ufficio ha facoltà di chiedere che la sottoscrizione del consenso sia autenticata.

    2. Qualora si intenda registrare come marchio uno stemma o altro segno considerato nelle convenzioni internazionali vigenti in materia o un segno contenente simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, con la domanda di registrazione di marchio deve essere prodotta l’autorizzazione di cui all’articolo 10 del Codice.

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  • DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO – art. 11 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO
    art. 11 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di registrazione di marchio deve contenere, oltre quanto indicato all’articolo 156 del Codice:

    a) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell’ente richiedente; il richiedente, se risiede all’estero, deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi dell’articolo 197 del Codice;

    b) l’indicazione del tipo di marchio ossia se si tratti di marchio verbale, quando costituito solo da lettere o numeri arabi o romani in carattere da stampa normali; se figurativo quando costituito da elementi grafici o figurativi accompagnati o meno da elementi verbali; se tridimensionale; se sonoro;

    c) l’indicazione del colore o dei colori, compresi il bianco e il nero, quando tali colori costituiscono caratteristica del marchio stesso;

    d) l’indicazione del codice internazionale dei colori quando il marchio consiste esclusivamente nelle combinazioni o nelle tonalità cromatiche;

    e) l’indicazione che si tratta di domanda di registrazione di un marchio collettivo; in tale caso occorre allegare alla domanda copia, debitamente sottoscritta dal richiedente, del regolamento concernente l’uso, i controlli e le sanzioni di cui all’articolo 11, comma 2 del Codice;

    f) la traduzione in lingua italiana del marchio se esso comprende parole di senso compiuto espresse in altra lingua;

    g) un esemplare della riproduzione del marchio. Nel caso di deposito cartaceo l’ esemplare deve essere stampato su carta bianca comune e deve essere inscrivibile in uno spazio di dimensioni massime di 8 cm X 8 cm. Nel caso di marchio tridimensionale la riproduzione del marchio deve consistere in una riproduzione grafica o fotografica in due dimensioni; detta riproduzione può, a scelta del richiedente, essere accompagnata da ulteriori prospettive del marchio, fino ad un massimo di cinque, se indispensabili alla sua individuazione. Nel caso siano stati rivendicati i colori, l’esemplare deve risultare con i colori descritti;

    h) l’elenco dei prodotti o dei servizi, preceduto dall’indicazione del numero della classe ovvero il titolo della classe con il numero della stessa qualora in questo secondo caso si voglia rivendicare tutti i prodotti o servizi della classe.

    2. La domanda di registrazione di marchio può contenere la descrizione del marchio che metta in evidenza, ai soli fini di informazione, i caratteri delle sue diverse parti.

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    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • REGISTRO ITALIANO DEI BREVETTI EUROPEI – art. 10 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    REGISTRO ITALIANO DEI BREVETTI EUROPEI
    art. 10 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi iscrive in apposito registro, di cui all’articolo 139 del Codice, i brevetti europei per i quali è stata richiesta la convalida unitamente alle indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti.

    2. Nel registro si devono riportare la data e il numero di deposito delle traduzioni di cui all’articolo 56, comma 3, del Codice, gli atti elencati all’articolo 138 del Codice, le annotazioni e le tasse di mantenimento annuali.

    Codice Proprietà Industriale

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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