Categoria: Codice Proprietà Industriale

  • TERMINI DELLA DECADENZA – art. 39 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    TERMINI DELLA DECADENZA
    art. 39 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Il ritardo del pagamento della quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale, del secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale dalla data di scadenza del quarto anno per il brevetto per invenzione industriale e dalla data di scadenza del quinto anno per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello.

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    Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

  • TASSE E DIRITTI DI MANTENIMENTO – art. 38 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    TASSE E DIRITTI DI MANTENIMENTO
    art. 38 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Il pagamento è annuale per i brevetti d’invenzione e quinquennale per i modelli di utilità e disegni e modelli. La tassa o il diritto di mantenimento in vita è dovuto entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. Possono essere pagate anticipatamente più annualità se riferite allo stesso brevetto.

    2. Le tasse per il mantenimento in vita delle privative per varietà vegetali sono dovute, per la durata della privativa di cui all’art. 109, comma 1, del Codice, a partire dalla concessione della privativa medesima. Il pagamento è annuale ed è dovuto anticipatamente entro il mese corrispondente a quello in cui la domanda è stata concessa.

    3. La proroga della durata del disegno o modello, di cui all’articolo 37 del Codice, si ottiene con il pagamento del diritto prescritto. Nel caso in cui, al momento del pagamento del diritto di mantenimento per un disegno o modello multiplo, il titolare abbia dichiarato di rinunciare a tutti i disegni salvo uno, il diritto di mantenimento dovuto sarà quello previsto per i disegni o modelli singoli.

    4. Alla concessione del brevetto o della registrazione, le tasse o i diritti eventualmente scaduti sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di rilascio dell’attestato di concessione o di registrazione. Uguale termine si applica per il pagamento della prima annualità delle tasse relative alle nuove varietà vegetali.

    5. Per i brevetti europei validi in Italia il diritto annuale è dovuto a partire dall’anno successivo a quello in cui la concessione del brevetto europeo è stata menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti e deve essere pagato entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda di brevetto europeo.

    6. Scaduti i termini previsti ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 per il pagamento delle tasse ovvero dei diritti di mantenimento, il pagamento è ammesso entro i sei mesi successivi ai sensi del decreto di cui all’articolo 227, comma 2, del Codice.

    7. Il mantenimento della registrazione di marchio è effettuato entro i termini e con le modalità di cui all’articolo 159 del Codice.

    8. L’istanza di continuazione della procedura di cui all’articolo 192 del Codice deve essere accompagnata dal pagamento del diritto previsto.

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  • OBBLIGO DELL’INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE – art. 37 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    OBBLIGO DELL’INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE
    art. 37 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali hanno l’obbligo di indicare nella domanda di deposito per invenzione industriale e per il modello di utilità il codice fiscale, come condizione di ottenimento dell’esenzione dal pagamento dei diritti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.

    2. I soggetti indicati al comma 1, di nazionalità straniera, devono specificare sulla domanda di deposito la condizione per la quale deve essere concessa l’esenzione dal pagamento dei diritti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.

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  • TASSE E DIRITTI DI DEPOSITO – art. 36 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    TASSE E DIRITTI DI DEPOSITO
    art. 36 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. La prova del pagamento delle tasse ovvero dei diritti dovuti per la domanda e per la brevettazione o per la registrazione deve essere unita alla domanda.

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  • ALBO DELL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI – art. 35 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    ALBO DELL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
    art. 35 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Ove manchi l’indicazione o l’elezione del domicilio ovvero nel caso in cui sia comunicata la revoca del domicilio eletto e finché non sia comunicata nuova elezione di domicilio nello Stato nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e notificazioni si eseguono mediante affissione di copia dell’atto o avviso del contenuto di esso nell’albo dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

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  • MANDATO – art. 34 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    MANDATO
    art. 34 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. La nomina del mandatario può essere fatta ai sensi dell’articolo 201, comma 2 del Codice nella domanda di deposito; in tal caso la domanda deve essere firmata congiuntamente dal richiedente e dal suo mandatario. Altresì la nomina può essere fatta con un separato atto che può consistere in una procura notarile o in una lettera d’incarico.

    2. La lettera d’incarico può essere generale o specifica e quest’ultima può essere singola o multipla; la lettera d’incarico specifica deve contenere obbligatoriamente l’indicazione delle privative cui si riferisce oppure del documento presentato che le individua. In ogni domanda successiva a quella con la quale la lettera d’incarico generale o multipla è stata depositata, devono essere indicati gli estremi del deposito della predetta lettera d’incarico.

    3. Il deposito della lettera d’incarico deve essere accompagnato dall’attestazione del pagamento del diritto o della tassa ove previsto.

    4. Le lettere d’incarico generale sono riunite in un’apposita raccolta che permetta il loro reperimento.

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  • VISIONI E RIPRODUZIONI – art. 33 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    VISIONI E RIPRODUZIONI
    art. 33 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Ai sensi dell’articolo 186, commi 2 e 3 del Codice, può essere presa visione ed estratta copia di tutta la documentazione presente nel fascicolo dell’Ufficio, inerente una domanda, un brevetto, una registrazione o un’istanza purché non sia stata invocata la riservatezza o non ricorrano i presupposti di esclusione dal diritto di accesso secondo la vigente normativa.

    2. Sono esclusi dall’accesso, in materia di certificati complementari di protezione, i decreti di autorizzazione di immissione al commercio con gli allegati riassunti delle caratteristiche tecniche del prodotto. Dei decreti è consentita la visione e l’estrazione di copia solo degli estratti, se presenti.

    3. L’esaminatore appone l’indicazione “riservato” sui documenti per i quali è stata invocata la riservatezza.

    4. Dopo l’accessibilità al pubblico del brevetto, la descrizione e i disegni possono essere riprodotti, anche su supporto informatico, e posti in vendita a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi. Il prezzo di vendita viene stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Tali riproduzioni sono inviate gratuitamente alle Camere di Commercio nonché agli enti indicati in apposito elenco da compilarsi a cura del Ministero dello sviluppo economico. Sono inviati anche, in scambio, agli Uffici brevetti di altri Stati.

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  • RACCOLTA DELLE DOMANDE E DEI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE – art. 32 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    RACCOLTA DELLE DOMANDE E DEI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
    art. 32 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. I titoli di proprietà industriale, oltre alle indicazioni di cui agli articoli 185 e 197, commi 2 e 6 del Codice, devono contenere:

    a) l’Ufficio ricevente in cui è stata depositata la domanda;

    b) la data e il numero di concessione;

    c) per le invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli, il relativo titolo;

    d) il nome dell’inventore;

    e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori il titolo e la decorrenza della protezione;

    f) per i marchi d’impresa l’indicazione dei prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere con annesso un esemplare della riproduzione del marchio; se si tratti di marchio collettivo; l’indicazione dei colori se rivendicati; della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria, tenuto conto anche dell’eventuale rivendicazione della preesistenza, o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo di Madrid;

    g) per le rinnovazioni dei marchi d’impresa il numero e la data di deposito della prima domanda di registrazione e il numero e la data dell’ultima registrazione da rinnovare.

    2. Il titolo di proprietà industriale deve riportare l’indicazione delle sentenze pervenute che pronunciano la nullità o la decadenza del titolo stesso, stabiliscono il diritto di essere riconosciuto inventore o autore o titolare dei diritto di proprietà industriale.

    3. I titoli di proprietà industriale sono redatti in un originale e sono contrassegnati, a seconda del tipo di diritto di proprietà industriale, dal numero progressivo di concessione del brevetto o di registrazione. Una copia conforme all’originale del titolo è rimessa all’interessato; una copia è conservata nel fascicolo corrispondente, se l’originale è in formato cartaceo.

    4. I verbali delle trascrizioni sono riuniti in un’ apposita raccolta.

    5. La raccolta delle domande di deposito in formato elettronico costituisce il registro delle domande dei titoli di proprietà industriale.

    6. La raccolta dei brevetti e delle registrazioni in formato elettronico costituisce il registro dei titoli di proprietà industriale.

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  • ISTANZE DI REINTEGRAZIONE – art. 31 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    ISTANZE DI REINTEGRAZIONE
    art. 31 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Alle istanze di reintegrazione si applicano le disposizioni dell’articolo 173 del Codice in quanto compatibili.

     

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  • ISTANZE DI CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA – art. 30 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    ISTANZE DI CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA
    art. 30 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. L’istanza per la continuazione della procedura di cui all’articolo 192 del Codice deve essere presentata entro il termine di due mesi a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 173, comma 1, se non è stata richiesta la proroga, ovvero a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 191, comma 2 qualora sia stata richiesta la proroga.

    2. All’istanza di continuazione di cui al comma 1 devono essere unite l’attestazione del pagamento del diritto previsto e la prova di aver compiuto l’atto omesso entro il termine di cui al comma 1.

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