DIRITTI PER IL MANTENIMENTO IN VITA DEI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE – art. 227 Codice Proprietà Industriale
DIRITTI PER IL MANTENIMENTO IN VITA DEI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE art. 227 Codice Proprietà Industriale 1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta’ industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui e’ stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento….
