Categoria: Codice Proprietà Industriale

  • DIRITTI PER IL MANTENIMENTO IN VITA DEI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE – art. 227 Codice Proprietà Industriale

    DIRITTI PER IL MANTENIMENTO IN VITA DEI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
    art. 227 Codice Proprietà Industriale

     

    1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta’ industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui e’ stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento. La domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro i dodici mesi precedenti l’ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso.

    2. I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d’invenzione, i modelli di utilita’ e i disegni e modelli, ove gia’ maturati alla fine del mese in cui e’ rilasciato l’attestato di concessione oppure maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio.

    3. I diritti di mantenimento in vita per le privative di varieta’ vegetali sono dovuti, per la durata della privativa di cui all’ articolo 109, comma 1 , a partire dalla concessione della privativa medesima e devono essere pagati anticipatamente entro il mese corrispondente a quello della concessione.

    4. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 2, il pagamento e’ ammesso nei sei mesi successivi con l’applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare e’ determinato per ciascun diritto di proprieta’ industriale dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

    5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprieta’ industriale.

    6. Possono pagarsi anticipatamente piu’ diritti annuali.

    7. Nel caso di cui all’ articolo 6, comma 1 , tutti i soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.

    8. Al pagamento dei diritti di mantenimento dei brevetti europei validi in Italia dovuti a partire dall’anno successivo a quello in cui la concessione del brevetto europeo e’ pubblicata nel Bollettino dei brevetti europei, si applicano gli stessi termini di pagamento previsti per i brevetti nazionali e le norme di cui all’articolo 230 sulla regolarizzazione.

    (1) Articolo sostituito dall’articolo 120 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO – art. 226 Codice Proprietà Industriale

    TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
    art. 226 Codice Proprietà Industriale

     

    1. Il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione governativa di cui al presente codice è effettuato nei termini e nelle modalità fissati dal Ministro delle attività produttive, con proprio decreto.

     

     

     

     

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  • DIRITTI DI CONCESSIONE E DI MANTENIMENTO – art. 225 Codice Proprietà Industriale

    DIRITTI DI CONCESSIONE E DI MANTENIMENTO
    art. 225 Codice Proprietà Industriale

     

    1. Per le domande presentate al Ministero delle attività produttive al fine dell’ottenimento di titoli di proprietà industriale, per le concessioni, le opposizioni, le trascrizioni, il rinnovo è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione, in relazione a ciascun titolo o domanda ed all’intervallo di tempo al quale si riferiscono, viene effettuata con apposito decreto dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    2. La tassa individuale di designazione dell’Italia nella domanda di registrazione internazionale di marchio, nella designazione posteriore o nell’istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, è fissata nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per il deposito della concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.

     

     

     

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  • RISORSE FINANZIARIE – art. 224 Codice Proprietà Industriale

    RISORSE FINANZIARIE
    art. 224 Codice Proprietà Industriale

     

    1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all’assolvimento dei propri compiti ed al finanziamento della ricerca di anteriorità con le risorse di bilancio iscritte allo stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive, con i corrispettivi direttamente riscossi per i servizi resi in materia di proprietà industriale.

    2. Il Ministero delle attività produttive provvede a corrispondere annualmente il cinquanta per cento dell’ammontare delle tasse di cui al comma 1 all’Ufficio europeo dei brevetti, così come previsto dall’articolo 39 della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, ratificata dalla legge 25 maggio 1978, n. 260 (1).

    3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all’assolvimento dei propri compiti anche con i versamenti ed i rimborsi eventualmente effettuati da organismi internazionali di proprietà industriale ai quali l’Italia partecipa e con ogni altro provento derivante dalla sua attività.

    (1) Comma modificato dall’articolo 119 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

     

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  • COMPITI – art. 223 Codice Proprietà Industriale

    COMPITI
    art. 223 Codice Proprietà Industriale

     

    1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice provvede l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

    2. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di proprietà industriale e l’attività di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle attività produttive promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia, nonché con gli uffici nazionali della proprietà industriale degli altri Stati, e provvede alla trattazione delle relative questioni assicurando la partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro.

    3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresì ai seguenti ulteriori compiti:

    a) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni brevettuali con particolare riferimento all’aggiornamento sullo stato della tecnica;

    b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale della pubblica amministrazione operante nel campo della proprietà industriale e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o intendono svolgere la professione di consulente in proprietà industriale;

    c) promozione della cultura e dell’uso della proprietà industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;

    d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla materia della proprietà industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per l’analisi competitiva dell’Italia, in proprio o in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni, organismi internazionali;

    e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi non istituzionali a richiesta di privati, a condizione che siano compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad essa attribuito.

    4. L’Ufficio italiano brevetti e marchi può stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.

    (1) A norma dell’articolo unico del D.P.C.M. 25 settembre 2006 l’Ufficio di cui al presente articolo è l’autorità italiana competente a ricevere le rogatorie dell’Ufficio europeo dei brevetti e a trasmetterle alle competenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale per l’esecuzione.

     

     

     

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  • TARIFFA PROFESSIONALE – art. 222 Codice Proprietà Industriale

    TARIFFA PROFESSIONALE
    art. 222 Codice Proprietà Industriale

     

    1. Il Ministro delle attività produttive approva, con proprio decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale proposti dal Consiglio dell’ordine, ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera d).

    2. Lo svolgimento delle attività relative all’ordinamento professionale non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

     

     

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  • RICORSO CONTRO I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE – art. 221 Codice Proprietà Industriale

    RICORSO CONTRO I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
    art. 221 Codice Proprietà Industriale

     

    1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell’ordine e’ esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi entro il termine di prescrizione di un anno dalla comunicazione del provvedimento all’interessato (1).

    2. Il direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la regolarità dell’operato e la funzionalità del Consiglio e può ricorrere, per ogni irregolarità constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

    (1) Comma sostituito dall’articolo 118 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

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  • PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – art. 220 Codice Proprietà Industriale

    PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
    art. 220 Codice Proprietà Industriale

    1. Quando perviene notizia di fatti che possono condurre all’applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 211, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un relatore.

    2. Il Consiglio, previa contestazione dei fatti che preceda almeno di 10 giorni l’audizione dell’interessato, esaminate le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all’incolpato.

    3. Se l’interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva si procede in sua assenza a meno che non sia dimostrato un legittimo impedimento.

    4. La deliberazione deve contenere l’indicazione dei fatti, i motivi e l’enunciazione sintetica della decisione.

    5. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i motivi indicati dall’articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria del Consiglio prima della discussione.

    6. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza i membri possono richiedere al presidente del Consiglio dell’ordine l’autorizzazione ad astenersi.

    7. Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.

     

     

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  • SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE – art. 219 Codice Proprietà Industriale

    SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
    art. 219 Codice Proprietà Industriale

    1. Il Consiglio dell’ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente nominato segretario all’inizio di ogni seduta.

     

     

     

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  • DECADENZA DALLA CARICA DI COMPONENTE IL CONSIGLIO DELL’ORDINE, SCIOGLIMENTO E MANCATA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE – art. 218 Codice Proprietà Industriale

    DECADENZA DALLA CARICA DI COMPONENTE IL CONSIGLIO DELL’ORDINE, SCIOGLIMENTO E MANCATA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
    art. 218 Codice Proprietà Industriale

    1. I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio dell’ordine sono da questo dichiarati decaduti dalla carica.

    2. Il Consiglio può essere sciolto dal Ministro delle attività produttive, se non è in grado di funzionare ed in ogni caso se sono cessati o decaduti più di quattro degli originari componenti ovvero nel caso che siano accertate gravi irregolarità.

    3. In caso di scioglimento del Consiglio, le sue funzioni sono assunte da un commissario nominato dal Ministro delle attività produttive. Il commissario provvede, entro sessanta giorni, ad indire nuove elezioni, per lo svolgimento delle quali l’assemblea deve riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla data dell’atto di convocazione.

     

     

     

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