ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE- art. 217 Codice Proprietà Industriale
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE art. 217 Codice Proprietà Industriale 1. Il Consiglio dell’ordine: a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell’albo, dandone immediata comunicazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi; b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprietà industriale e propone all’assemblea le iniziative all’uopo necessarie;…
