Categoria: Codice Proprietà Industriale

  • ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE- art. 217 Codice Proprietà Industriale

    ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
    art. 217 Codice Proprietà Industriale

    1. Il Consiglio dell’ordine:

    a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell’albo, dandone immediata comunicazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi;

    b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprietà industriale e propone all’assemblea le iniziative all’uopo necessarie;

    c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti all’albo in dipendenza dell’esercizio della professione;

    d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale;

    e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato, esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprietà industriale per le prestazioni inerenti all’esercizio della professione;

    f) adotta i provvedimenti disciplinari;

    g) designa i quattro consulenti in proprietà industriale abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui all’articolo 207;

    h) adotta le iniziative più opportune per conseguire il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell’attività professionale;

    i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo funzionamento;

    l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;

    m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione;

    n) riceve le domande di ammissione all’esame di abilitazione di cui all’articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l’ammissione;

    o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le istituzioni che operano nel settore della proprietà industriale o che svolgono attività aventi attinenza con essa, formulando ove opportuno proposte o pareri;

    p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro delle attività produttive che abbiano carattere di strumentalità necessaria rispetto a quelli previsti dal presente codice.

    p-bis) provvede alle iscrizioni nell’albo dei tirocinanti e ai relativi aggiornamenti (1).

    (1) Lettera aggiunta dall’articolo 117 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

     

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  • ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ENTE- art. 216 Codice Proprietà Industriale

    ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ENTE
    art. 216 Codice Proprietà Industriale

    1. Il Consiglio dell’ordine nomina tra i suoi componenti un presidente, il quale ne ha la rappresentanza: adotta in casi urgenti i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, ed esercita le rimanenti attribuzioni a lui conferite dal presente codice.

    2. Il presidente può delegare a componenti il Consiglio attribuzioni di segreteria o di tesoreria.

    3. Il Consiglio nomina altresì fra i suoi componenti un vice presidente, il quale sostituisce il presidente in sua assenza o impedimento oppure su delega dello stesso per singoli atti.

     

     

     

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  • CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE – art. 215 Codice Proprietà Industriale

    CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE
    art. 215 Codice Proprietà Industriale

    1. L’ordine dei consulenti in proprietà industriale è retto da un Consiglio che dura in carica tre anni ed è composto da dieci membri con non meno di tre anni di anzianità eletti dall’assemblea. A sostituire i componenti cessati per qualsiasi causa prima della scadenza sono chiamati i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 214.

    2. In caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio dell’ordine continua a funzionare sino alla nomina del nuovo Consiglio.

    3. Il Consiglio dell’ordine si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente. In materia disciplinare il Consiglio dell’ordine delibera con la presenza di almeno tre quarti dei componenti.

     

     

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  • ASSEMBLEA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE- art. 214 Codice Proprietà Industriale

    ASSEMBLEA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
    art. 214 Codice Proprietà Industriale

    1. I componenti del Consiglio dell’ordine di cui all’articolo 215 sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore alla metà più uno dei componenti da eleggere. Vengono eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

    2. Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione in forma autonoma, sia individualmente che nell’ambito di società, uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e servizi specializzati nell’ambito di enti o imprese di cui all’articolo 205, comma 3, dall’altra, non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell’ordine con più di otto componenti. Parimenti ciascuna sezione dell’albo non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell’ordine con più di sette componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.

    3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. È ammessa la votazione mediante lettera.

    4. Le modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive.

     

     

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  • COMPITI DELL’ASSEMBLEA – art. 213 Codice Proprietà Industriale

    COMPITI DELL’ASSEMBLEA
    art. 213 Codice Proprietà Industriale

    1. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro il mese di marzo, per l’approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo, per la determinazione dell’ammontare del contributo annuo che deve essere uguale per tutti gli iscritti e, occorrendo, per l’elezione del Consiglio dell’ordine, nel qual caso la convocazione deve avvenire almeno un mese prima della data della sua scadenza.

    2. L’assemblea si riunisce inoltre ogni volta il Consiglio dell’ordine lo reputi necessario, nonché quando ne sia fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da almeno un decimo degli iscritti all’albo.

     

     

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  • ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO – art. 212 Codice Proprietà Industriale

    ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO
    art. 212 Codice Proprietà Industriale

    1. L’assemblea è convocata dal presidente, su delibera del Consiglio dell’ordine. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un sesto degli iscritti se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono la presenza di almeno un quinto degli iscritti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti.

    2. Ogni consulente abilitato iscritto all’albo può farsi rappresentare da un altro consulente abilitato iscritto all’albo con delega scritta. Un medesimo partecipante non può rappresentare più di cinque iscritti.

    3. Le modalità di convocazione e di svolgimento dell’assemblea sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive.

     

     

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  • SANZIONI DISCIPLINARI – art. 211 Codice Proprietà Industriale

    SANZIONI DISCIPLINARI
    art. 211 Codice Proprietà Industriale

    1. I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi e mancanze di lieve entità, alla sospensione per non più di due anni in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignità professionale.

     

     

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  • CANCELLAZIONE DALL’ALBO E SOSPENSIONE DI DIRITTO – art. 210 Codice Proprietà Industriale

    CANCELLAZIONE DALL’ALBO E SOSPENSIONE DI DIRITTO
    art. 210 Codice Proprietà Industriale

    1. Il consulente abilitato è cancellato dall’albo:

    a) quando è venuto meno uno dei requisiti dell’iscrizione, di cui all’articolo 203;

    b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilità previsti dall’articolo 205;

    c) quando ne è fatta richiesta dall’interessato.

    2. Il consulente abilitato può chiedere la reiscrizione nell’albo quando sono cessate le cause della cancellazione senza necessità di nuovo esame.

    3. Il consulente abilitato è dichiarato sospeso di diritto dall’esercizio professionale dal momento della sottoposizione alle misure coercitive o interdittive previste dai capi II e III del capo IV, titolo I, del codice di procedura penale sino a quello della revoca delle misure stesse, nonché in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, del contributo annuo, fino alla data dell’accertato adempimento.

     

     

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  • ALBO DEI CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE ABILITATI – art. 209 Codice Proprietà Industriale

    ALBO DEI CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE ABILITATI
    art. 209 Codice Proprietà Industriale

    1. L’albo istituito ai sensi dell’articolo 202 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale in Italia che puo’ consistere anche nella sede dell’ente o impresa da cui dipende (1).

    2. La data di iscrizione determina l’anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all’albo hanno l’anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell’interruzione.

    (1) Comma modificato dall’articolo 116 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

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  • ESONERO DALL’ ESAME DI ABILITAZIONE – art. 208 Codice Proprietà Industriale

    ESONERO DALL’ ESAME DI ABILITAZIONE
    art. 208 Codice Proprietà Industriale

    1. Sono esonerati dall’esame di abilitazione coloro che, gia’ dipendenti del Ministero dello sviluppo economico ovvero del Ministero della difesa, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive rispettivamente presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero il Servizio brevetti e proprieta’ intellettuale (1).

    2. Sono anche esonerati, ai fini dell’iscrizione nella sezione brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso l’Ufficio europeo dei brevetti.

    (1) Comma sostituito dall’articolo 115 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

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