Categoria: Breaking news

  • “APPENA IL 6% DI BREVETTI 4.0” – Il Sole 24 Ore del  10-05-2018

    “APPENA IL 6% DI BREVETTI 4.0” – Il Sole 24 Ore del 10-05-2018

    “APPENA IL 6% DI BREVETTI 4.0”

    L’ITALIA RINCORRE I BIG IN EUROPA

    articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore

  • MORETTI contro  MORETTI VITICOLTORI DAL 1630 – Divisione di Opposizione 30-04-2018

    MORETTI contro MORETTI VITICOLTORI DAL 1630 – Divisione di Opposizione 30-04-2018

    MORETTI contro MORETTI VITICOLTORI DAL 1630

    Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito dal termine “MORETTI”, il
    quale è un cognome italiano piuttosto diffuso.
    Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento,
    l’elemento “MORETTI”, comune ad entrambi i segni, presenta carattere distintivo.

    Per quanto riguarda il marchio impugnato, si deve tenere presente che quando i
    segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di
    principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul
    consumatore rispetto all’elemento figurativo.

    Sussiste un rischio di confusione almeno, ma non
    necessariamente soltanto, da parte del pubblico di lingua italiana. Un rischio di
    confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è
    sufficiente per respingere la domanda contestata.

     

    OPPOSIZIONE N. B 2 791 849

    Heineken Italia S.p.A., Località Autoporto nr. 11, 11020 Pollein (AO), Italia
    (opponente), rappresentata da Perani & Partners S.p.A., Piazza Armando Diaz, 7,
    20123, Milano, Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    Alessandra Moretti, Frazione San Vincenzo 1 bis, 12040 Monteu Roero (CN), Italia
    – Riccardo Dionigi Luigi Moretti, Frazione San Vincenzo 1 bis, 12040 Monteu
    Roero (CN), Italia – Poderi Moretti di Moretti Francesco, Frazione Occhetti 15,
    12040, Monteu Roero (CN), Italia (richiedenti).

    Il 30/04/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:
    1. L’opposizione n. B 2 791 849 è accolta per tutti i prodotti contestati.
    2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 795 628 è totalmente
    respinta.
    3. I richiedenti sopportano l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

    NOTA PRELIMINARE
    A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n.
    2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione
    codificata) (‘RMUE’), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (‘RDMUE’) e dal
    regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (‘REMUE’), senza pregiudizio delle
    disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto
    nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo
    che sia altrimenti indicato.

    MOTIVAZIONE:
    L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di
    marchio dell’Unione europea n. 15 795 628 per il marchio figurativo ‘ ’.
    L’opposizione si basa registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 343 696 per
    il marchio denominativo “MORETTI”. L’opponente ha invocato l’articolo 8,
    paragrafo 1, lettera b), RMUE.
    Decisione sull’Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 2 di 7
    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b),
    RMUE
    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i
    prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano
    dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente
    collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento,
    nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di
    reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza
    dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi
    distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
    a) I prodotti
    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
    Classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre).
    I prodotti contestati sono i seguenti:
    Classe 33: Bevande alcoliche (eccetto le birre); vino.
    Le bevande alcoliche (eccetto le birre) equivalgono a un sinonimo delle bevande
    alcoliche (escluse le birre). Questi prodotti sono quindi identici.
    Il vino del marchio impugnato è compreso nell’ampia categoria delle bevande
    alcoliche (escluse le birre) del marchio anteriore. Pertanto, questi prodotti sono
    identici.
    Nelle proprie osservazioni del 26/02/2017 i richiedenti sostengono, tra le altre cose,
    che i loro prodotti:
    – […] “escono sul mercato ad un prezzo medio-alto e si rivolgono ad un target di
    clientela di nicchia, anche in virtù delle piccole dimensioni dell’Azienda. La tipologia
    di consumatori di riferimento è dunque completamente differente”.
    – “La birra è il principale prodotto legato al marchio “BIRRA MORETTI”
    dell’Opposizione, il quale viene identificato e riconosciuto dai consumatori con uno
    specifico logo e formato commerciale, tale da non poter essere confuso, in quanto il
    sottoscritto Richiedente non ha mai prodotto, non produce attualmente e non ha
    intenzione di produrre birra in futuro”.
    – “La classe merceologica n. 33 interessa la nostra produzione vinicola, che non
    trova concorrenza da parte dell’Opponente, il cui successo commerciale è incentrato
    sulla produzione di sole birre.”
    La Divisione d’Opposizione rileva che i suddetti argomenti debbano essere rigettati
    in toto in considerazione del fatto che il raffronto fra prodotti deve basarsi sulla loro
    definizione letterale, quale indicata nei rispettivi elenchi di prodotti. Infatti, qualsiasi
    uso effettivo o previsto non incluso nell’elenco di prodotti non è rilevante per il
    raffronto, dal momento che quest’ultimo fa parte della valutazione del rischio di
    confusione in relazione ai prodotti su cui l’opposizione si fonda e nei cui confronti è
    rivolta; non è una valutazione di confusione o violazione effettiva (16/06/2010, T487/08,
    Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
    Decisione sull’Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 3 di 7
    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia
    normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche
    prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio
    può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
    servizi.
    Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande
    pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
    c) I segni
    MORETTI
    Marchio anteriore Marchio impugnato
    Il territorio di riferimento è l’Unione europea.
    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale,
    auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva
    prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e
    dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio
    dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di
    opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione
    europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in
    relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea
    (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Pertanto, un
    rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione
    europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
    L’elemento verbale ‘VITICOLTORI DAL 1630” del segno impugnato ha un significato
    in lingua italiana. Di conseguenza, la divisione Opposizione reputa opportuno
    Decisione sull’Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 4 di 7
    incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla la lingua
    italiana, in considerazione del fatto che la suddetta espressione sarà intesa come un
    elemento debole, dato che qualifica positivamente una possibile caratteristica
    dell’operatore commerciale, dal momento che sarà intesa come equivalente a “coloro
    i quali coltivano la vite o si dedicano, come attività economica nel settore agricolo,
    alla viticoltura dall’anno 1630”. Questo elemento, riprodotto in caratteri di fantasia di
    colore nero, è pertanto da considerarsi non-distintivo, in considerazione del suddetto
    significato in relazione a prodotti nella Classe 30.
    Il segno impugnato presenta poi, al proprio centro, un elemento costituito dalla
    raffigurazione di una sorta di emblema araldico al cui interno si trova una testa di tipo
    “classico” e nella parte superiore l’elemento verbale “MORETTI” riprodotto
    utilizzando caratteri maiuscoli di fantasia, essendo in particolare stilizzata originale la
    rappresentazione della lettera “R”, la cui estremità inferiore risulta essere allungata
    così finendo al di sotto della successiva lettera “E”.
    Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito dal termine “MORETTI”, il
    quale è un cognome italiano piuttosto diffuso.
    Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento,
    l’elemento “MORETTI”, comune ad entrambi i segni, presenta carattere distintivo.
    Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più
    dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
    Per quanto riguarda il marchio impugnato, si deve tenere presente che quando i
    segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di
    principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul
    consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non
    tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione
    utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi
    (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
    Visivamente, i segni coincidono nell’elemento verbale distintivo “MORETTI”.
    Tuttavia, essi differiscono negli ulteriori elementi verbali del marchio impugnato, i
    quali sono tuttavia non-distintivi, nonché nell’elemento figurativo del marchio
    impugnato, il quale svolge un ruolo secondario per le ragioni viste poc’anzi.
    Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.
    Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere del
    termine distintivo “MORETTI”, presente in modo identico in entrambi i segni. La
    pronuncia differisce nel suono che origina dalla pronuncia degli elementi
    “VITICOLTORI DAL 1630”, del marchio contestato, che sono però parte di
    un’espressione non-distintiva che è lecito attendersi non sarà tendezilamente
    pronunciata dai consumatori.
    Di conseguenza, i segni sono foneticamente molto simili.
    Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti
    il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un
    significato simile, e gli elementi che li differenziano dal punto di vista concettuale
    sono uno non-distintivi e l’altro secondario per le ragioni viste sopra, i segni sono
    concettualmente molto simili.
    Decisione sull’Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 5 di 7
    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto,
    l’esame del rischio di confusione procederà.
    d) Carattere distintivo del marchio anteriore
    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto
    nella valutazione globale del rischio di confusione.
    L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente
    distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
    baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore
    risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di
    riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del
    marchio anteriore deve essere considerato normale.
    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
    I prodotti nella Classe 33 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere
    identici. Essi sono diretti al grande pubblico, che presterà un grado di attenzione
    medio.
    L’identità tra i prodotti acquista una notevole rilevanza se si tiene presente che
    valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di
    riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei
    marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti
    e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi
    e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
    I segni sono molto simili sia da un punto di vista fonetico che concettuale. Dal punto
    di vista visivo, essi sono da considerarsi simili in media misura. Essi coincidono nel
    termine distintivo “MORETTI”, che è l’unico elemento del marchio anteriore. Per
    quanto concerne gli elementi aggiuntivi del segno oggetto di opposizione essi sono
    secondari e non-distintivi, per le ragioni esplicitiate nella sezione c) della presente
    decisione.
    In ragione di ciò sussiste un rischio di confusione in quanto per l’appunto le
    differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o
    secondari.
    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione almeno, ma non
    necessariamente soltanto, da parte del pubblico di lingua italiana. Come
    precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di
    confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è
    sufficiente per respingere la domanda contestata.
    Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n.
    11 343 696 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio
    impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.
    Per dovere di completezza si rileva che i richiedenti, nelle loro osservazioni del
    22/09/2017 hanno altresì rivendicato l’esistenza di tre registrazioni di marchio che
    Decisione sull’Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 6 di 7
    sarebbero anteriori alla registrazione di marchio sulla quale si basa la presente
    opposizione, oltre a segnalare l’esistenza di dispute relative a marchi di loro proprietà
    già intercorse tra le parti del presente caso.
    Questo argomento non ha rilevanza in particolare a causa del fatto che il diritto su un
    marchio dell’Unione europea inizia alla data in cui la domanda di MUE è depositata e
    non prima ed è da quella data in poi che il MUE deve essere esaminato nell’ambito
    del procedimento di opposizione. Pertanto, quando si considera se il MUE rientri o
    meno in uno degli impedimenti relativi alla registrazione, eventi o fatti accaduti prima
    della data di deposito del MUE sono irrilevanti perché i diritti dell’opponente, nella
    misura in cui hanno una data precedente al MUE, sono anteriori rispetto al MUE del
    richiedente.
    I richiedenti pure eccepiscono la nullità relativa “ex art. 53 Par. 1 lett. A) Regolamento
    CE n. 207/2009” del marchio anteriore per mancanza di capacità distintiva. A tal
    riguardo va osservato che detta eccezione non è proponibile nell‘ambito del presente
    procedimento d‘opposizione ma deve essere sollevata nell’ambito di un’azione
    autonoma.
    I richiedenti sostengono, altresì, la “malafede, quanto meno sub specie di condotta
    temeraria” con cui l’opponente avrebbe agito sia al momento del deposito
    dell’opposizione che in sede di osservazioni integrative.
    Tale circostanza è tuttavia da considerarsi irrilevante ai fini del presente
    procedimento d‘Opposizione poiché anche questa eccezione non è proponibile in
    questa sede ma dovrebbe essere in ipotesi sollevata con azione autonoma dinanzi
    alle autorità competenti.
    Pertanto, tutte le suddette rivendicazioni dei richiedenti vanno respinte in quanto
    infondate.
    SPESE
    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
    procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
    sostenute dall’altra parte.
    Poiché i richiedenti sono la parte soccombente, devono farsi carico della tassa
    d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del
    procedimento.
    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1,
    lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94,
    paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da
    rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza,
    fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
    Decisione sull’Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 7 di 7
    Divisione Opposizione
    María Clara
    IBÁÑEZ FIORILLO
    Andrea VALISA Edith Elisabeth
    VAN DEN EEDE
    Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi
    con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che
    quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il
    ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal
    giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è
    stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria
    scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
    presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • VERADENT contro ALOE VERA DENT – Divisione di Opposizione 30-04-2018

    VERADENT contro ALOE VERA DENT – Divisione di Opposizione 30-04-2018

    VERADENT contro ALOE VERA DENT – Divisione di Opposizione 30-04-2018

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
    Classe 3: Prodotti cosmetici per l’igiene orale e dentale (non per uso medico); paste
    dentifricie, dentifrici, collutori; prodotti per rinfrescare l’alito; prodotti per lucidare i
    denti.
    Classe 5: Prodotti farmaceutici per l’igiene orale e dentale ad uso medico; adesivi
    per protesi dentarie; disinfettanti per protesi dentarie; antisettici.

    E’ altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio
    impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore,
    configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa.

    Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati

    OPPOSIZIONE N. B 2 833 237
    Specchiasol s.r.l., Via Bruno Rizzi, 1/3, 37012 Bussolengo (Verona), Italia
    (opponente), rappresentata da Praxi Intellectual Property S.p.A., Piazza Brà, 28,
    37121 Verona, Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    Coop Industria – Societa’ Cooperativa, Via Saliceto, 22/H, 40013 Castel Maggiore
    (BO), Italia (richiedente), rappresentata da Manzella & Associati s.r.l., Via
    dell’Indipendenza, 13, 40121 Bologna, Italia (rappresentante professionale).

    Il 30/04/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:
    1. L’opposizione n. B 002833237 è accolta per tutti i prodotti contestati.
    2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 840 085 è totalmente
    respinta.
    3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

    NOTA PRELIMINARE
    A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n.
    2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione
    codificata) (‘RMUE’), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (‘RDMUE’) e dal
    regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (‘REMUE’), senza pregiudizio delle
    disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto
    nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo
    che sia altrimenti indicato.

    MOTIVAZIONE:
    L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di
    marchio dell’Unione europea n. 15 840 085. L’opposizione si basa sulla
    registrazione di marchio dell’Unione europea n. 4 912 853. L’opponente ha invocato
    l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b),
    RMUE
    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i
    prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano
    dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente
    collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento,
    nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di
    Decisione sull’Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 2 di 6
    reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza
    dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi
    distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
    a) I prodotti
    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
    Classe 3: Prodotti cosmetici per l’igiene orale e dentale (non per uso medico); paste
    dentifricie, dentifrici, collutori; prodotti per rinfrescare l’alito; prodotti per lucidare i
    denti.
    Classe 5: Prodotti farmaceutici per l’igiene orale e dentale ad uso medico; adesivi
    per protesi dentarie; disinfettanti per protesi dentarie; antisettici.
    I prodotti contestati sono i seguenti:
    Classe 3: Prodotti per l’igiene orale.
    I prodotti per l’igiene orale impugnati sono identici ai prodotti cosmetici per l’igiene
    orale e dentale (non per uso medico) dell’opponente.
    b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione
    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia
    normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche
    prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio
    può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
    servizi.
    Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande
    pubblico. Il grado di attenzione si considera medio.
    c) I segni
    VERADENT
    Marchio anteriore Marchio impugnato
    Il territorio di riferimento è l’Unione europea.
    Decisione sull’Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 3 di 6
    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale,
    auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva
    prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e
    dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio
    dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di
    opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione
    europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in
    relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea
    (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Pertanto, un
    rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione
    europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
    L’elemento ‘DENT’ è privo di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui
    il greco viene capito. Di conseguenza, la divisione Opposizione reputa opportuno
    incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua greca.
    L’elemento ‘DENT’ non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.
    L’elemento ‘VERA’ non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.
    L’elemento ‘ALOE’ sarà inteso da parte del pubblico di riferimento, come il nome di
    una pianta. Tale elemento si considera non distintivo dal momento che sarà percepito
    come un riferimento alle caratteristiche dei prodotti in questione dal momento che si
    tratta di una pianta comunemente utilizzata nell’industria cosmetica e farmaceutica.
    L’elemento figurativo del dente del segno impugnato è anch’esso non distintivo per i
    prodotti in questione (prodotti per l’igiene orale).
    Il marchio anteriore, ‘VERADENT’, non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.
    Gli elementi grafici del segno impugnato hanno natura decorativa.
    I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti
    (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
    Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi,
    in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più
    forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il
    pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in
    questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi
    figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
    Visivamente, i segni coincidono in termini di ‘VERADENT’ sebbene nel caso del
    segno impugnato ‘VERA’ e ‘DENT’ siano disposti su due linee. I marchi differiscono
    nel termine ‘ALOE’ (non distintivo), nell’elemento figurativo del dente (non distintivo)
    e negli elementi grafici e colori (decorativi) del segno impugnato.
    Pertanto, i segni sono simili in media misura.
    Decisione sull’Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 4 di 6
    Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘V-ER-A-D-E-N-T’,
    presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle
    lettere ‘A-L-O-E’ del segno impugnato.
    Pertanto, i segni sono molto simili.
    Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato nel complesso.
    Nonostante la parola ‘ALOE’ e l’elemento figurativo del dente evochino un concetto,
    tali elementi sono non distintivi e, pertanto, non possono indicare l’origine
    commerciale. L’attenzione del pubblico di riferimento sarà attirata dagli elementi
    verbali aggiuntivi di fantasia, che non hanno un significato. Poiché non è possibile un
    confronto concettuale, l’aspetto concettuale non ha effetti sulla valutazione della
    somiglianza dei segni.
    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto,
    l’esame del rischio di confusione procederà.
    d) Carattere distintivo del marchio anteriore
    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto
    nella valutazione globale del rischio di confusione.
    L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente
    distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
    baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore
    risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di
    riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del
    marchio anteriore deve essere considerato normale.
    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
    I prodotti sono identici.
    I marchi sono visualmente simili in misura media e foneticamente molto simili. In
    particolare, essi coincidono in ‘VERADENT’ sebbene nel caso del segno impugnato
    ‘VERA’ e ‘DENT’ siano disposti su due linee. I marchi differiscono nella parola ‘ALOE’
    (che è non distintiva) e negli elementi grafici (che hanno natura decorativa) e
    l’elemento figurativo del dente (che è non distintivo).
    Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare
    un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha
    degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
    Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di
    riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei
    marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti
    e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi
    e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
    Decisione sull’Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 5 di 6
    Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde
    direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un
    collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati
    appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.
    Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio
    impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore,
    configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa
    (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
    Considerato quanto sopra, l’identità dei prodotti in questione, le somiglianze tra i
    segni, dove le differenze sono limitate a elementi non distintivi, e il grado di
    attenzione medio del pubblico rilevante, sussiste un rischio di confusione per la parte
    del pubblico di riferimento di lingua greca. Come precedentemente precisato nella
    sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del
    pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda
    contestata.
    Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio dell’Unione europea n.
    4 912 853 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio
    impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.
    SPESE
    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
    procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
    sostenute dall’altra parte.
    Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa
    d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del
    procedimento.
    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1,
    lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94,
    paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da
    rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza,
    fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
    Divisione Opposizione
    María Clara
    IBÁÑEZ FIORILLO Francesca CANGERI
    SERRANO
    Michele M.
    BENEDETTI-ALOISI
    Decisione sull’Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 6 di 6
    Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi
    con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che
    quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il
    ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal
    giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è
    stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria
    scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
    presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EURO è stata pagata.

  • MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “RIVIANO”

    MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “RIVIANO”

    Il 03 maggio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “RIVIANO”.

    Il  marchio “RIVIANO” intestato a Porta Patrizia Impresa Individuale con sede a Varano Dè Melegari (PR), è utilizzato nelle classi di prodotti 30 e 31

    CR

  • BELCOLLE contro BEL COLLE – Divisione di Opposizione 17.04.2018

    BELCOLLE contro BEL COLLE – Divisione di Opposizione 17.04.2018

    BELCOLLE contro BEL COLLE

     

    Stiamo parlando di Vini (classe 33) Il marchio anteriore è BELCOLLE; il marchio impugnato è BEL COLLE con elemento figurativo dorato.

    Il Tribunale ha sostenuto che, nel settore dei vini, i consumatori di tali prodotti sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell’elemento denominativo che serve a identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a voce dopo aver letto il loro nome sul menu. Ne consegue che, in tali casi, può essere opportuno attribuire particolare importanza alla somiglianza fonetica tra i segni in questione. Tali considerazioni intervengono allorché si constata un rischio di confusione.
    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana.

     

    OPPOSIZIONE N. B 2 740 598

    Terre Cortesi – Moncaro Soc. Coop. Agricola, Via Piandole, 7/A, 60036
    Montecarotto (Ancona), Italia (opponente), rappresentata/o da Innova & Partners
    S.r.l., Via Giacomo Leopardi, 2, 60122 Ancona, Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    Family Estates S.r.l., Strada Borelli 10, Frazione Valdivilla, 12058 Santo
    Stefano Belbo (Cn), Italia (richiedente), rappresentata/o da IP Skill, Via Magenta 25,
    10128 Torino, Italia (rappresentante professionale).

    Il 17/04/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente DECISIONE:
    1. L’opposizione n. B 002740598 è accolta per tutti i prodotti contestati.
    2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 369 846 è totalmente
    respinta.
    3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

    NOTA PRELIMINARE
    A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n.
    2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione
    codificata) (‘RMUE’), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (‘RDMUE’) e dal
    regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (‘REMUE’), senza pregiudizio delle
    disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto
    nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo
    che sia altrimenti indicato.
    MOTIVAZIONE:
    L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di
    marchio dell’Unione europea n. 15 369 846 ‘ ’. L’opposizione si basa,
    sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 4 561 502 ‘BELCOLLE’.
    L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
    PROVA DELL’USO
    Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente,
    l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono
    la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il
    marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è
    tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda
    Decisione sull’Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 2 di 10
    l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio
    anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era
    registrato da almeno cinque anni.
    La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è
    respinta.
    Il richiedente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso del marchio sul
    quale si basa l’opposizione, ovvero del marchio dell’Unione europea n. 4 561 502.
    La data di deposito della domanda contestata è 22/04/2016. All’opponente è stato
    quindi richiesto di dimostrare che il marchio su cui è basata l’opposizione è stato
    oggetto di uso effettivo nell’Unione europea dal 22/04/2011 al 21/04/2016 compresi.
    La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio
    anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente
    summenzionata.
    Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio in relazione ai prodotti sui quali
    si basa l’opposizione, ovvero:
    Classe 33: Vini.
    Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE (in precedenza regola 22,
    paragrafo 3, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le prove relative all’uso
    consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura
    dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali
    esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.
    Il 09/03/2017, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE (in precedenza
    regola 22, paragrafo 2, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), l’Ufficio, ha
    concesso all’opponente fino al 14/05/2017 per presentare le prove dell’uso del
    marchio anteriore. Questo termine è stato prorogato fino al 14/07/2017. L’opponente
    ha presentato alcune prove d’uso il 14/07/2017 (entro il termine).
    Le prove d’uso da prendere in considerazione sono, in particolare, le seguenti:
     Allegato I: dichiarazione dal Presidente del Consiglio di
    Amministrazione dell’opponente, datata 12/07/2017, relativa al
    numero di fatture emesse nell’Unione Europea per la vendita di
    prodotti a marchio “BELCOLLE”, nel periodo 2011-2017, da TERRE
    CORTESI MONCARO Soc. Coop. Agricola (l’opponente) pari a 9.888
    unità.
     Allegato II: esemplificazione del numero di fatture dichiarate
    nell’allegato I, emesse nell’Unione Europea intestate a clienti con
    indirizzi in Italia, Polona e Paesi Bassi, nel periodo 2011-2017 (più di
    90). Nelle fatture appaiono le diciture ‘DAMA VINO BIANCO
    BELCOLLE’ e ‘DAMA VINO ROSSO BEL COLLE RO/IT’ con ulteriori
    informazioni riguardanti le bottiglie di vino, come per esempio, 12.5%
    VOL.
    Decisione sull’Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 3 di 10
     Allegato IV: cataloghi di vendita dei prodotti vinicoli dell’opponente
    contenenti, il marchio figurativo ‘ ’, fotografie delle
    bottiglie di vino recanti il marchio ‘BELCOLLE’ in versione figurativa: ‘
    ’ ‘ ’, l’indicazione degli articoli e loro specifiche anche con
    schede integrate in lingua italiana e/o inglese. Il periodo di riferimento
    è 2009 – 2017.
     Allegato V: listini di vendita dei prodotti vinicoli dell’opponente per il
    periodo 2011-2016, in italiano, contenenti, tra l’altro, l’indicazione della
    linea dei prodotti a marchio ‘ ‘ per un totale di 15
    pagine.
    Per quanto riguarda ‘la dichiarazione scritta e giurata dal Presidente del Consiglio di
    Amministrazione dell’opponente’, l’articolo 10, paragrafo 4, RDMUE (in precedenza
    regola 22, paragrafo 4, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), menziona
    espressamente le dichiarazioni scritte di cui all’articolo 97, paragrafo 1, lettera f),
    RMUE, come mezzi istruttori ammissibili. L’articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE,
    elenca tali mezzi istruttori, che comprendono le dichiarazioni scritte fatte sotto il
    vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che, conformemente alle
    disposizioni del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione, abbiano effetto
    equivalente. Per quanto riguarda il valore probatorio di questo tipo di prove, le
    dichiarazioni redatte dalle stesse parti o dai loro dipendenti hanno di solito un valore
    probatorio minore rispetto a quelle provenienti da fonti indipendenti. Questo perché
    l’opinione della parte coinvolta nella controversia può essere più o meno influenzata
    dall’interesse personale nella vicenda.
    Ciò, tuttavia, non significa che tali dichiarazioni non abbiano alcun valore probatorio.
    In effetti, il risultato finale dipende dalla valutazione globale delle prove prodotte nella
    fattispecie concreta. Ciò è dovuto al fatto che, in generale, al fine di dimostrare l’uso
    effettivo e serio del marchio sono necessari ulteriori elementi di prova, dal momento
    che le dichiarazioni in questione hanno un valore probatorio inferiore rispetto alle
    prove fattuali (etichette, imballaggi ecc.) o a quelle provenienti da fonti indipendenti.
    Decisione sull’Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 4 di 10
    Tenuto conto di quanto precede, è quindi necessario valutare il restante materiale
    probatorio al fine di accertare se le affermazioni contenute nella dichiarazione in
    questione sono suffragate da altri elementi di prova.
    La richiedente sostiene che non tutti gli elementi di prova attestano un uso effettivo e
    serio in termini di tempo, luogo, estensione, natura dei prodotti per i quali il marchio
    anteriore è registrato.
    L’affermazione della richiedente si basa su di una valutazione individuale di ciascun
    elemento di prova relativo ai fattori rilevanti. Tuttavia, in sede di valutazione dell’uso
    effettivo e serio del marchio, la divisione Opposizione deve considerare il materiale
    probatorio nella sua interezza. Anche qualora alcuni dei fattori rilevanti risultino
    mancanti in taluni degli elementi di prova, la combinazione di tutti i fattori rilevanti in
    tutti gli elementi di prova può comunque indicare un uso effettivo e serio del
    marchio/dei marchi.
    In relazione al territorio:
    Le fatture, cataloghi e listini prezzi dimostrano che il luogo in cui l’uso è avvenuto è
    Italia, Poloni e Pesi Bassi. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui
    sono redatti i documenti italiano e inglese, dalla valuta menzionata (Euro) e da alcuni
    indirizzi dei clienti dell’opponente residenti in Italia, Polonia e Pesi Bassi. Pertanto,
    contrariamente all’opinione della richiedente le prove si riferiscono al territorio di
    riferimento, L’Unione europea.
    Riguardo al periodo pertinente:
    La maggior parte delle prove recano una data che rientra nel periodo di riferimento.
    Il materiale probatorio attestante un uso del marchio successivo al periodo di
    riferimento non viene tenuto in considerazione, a meno che in esso non sia
    contenuta la prova indiretta ma inoppugnabile del fatto che il marchio è stato
    effettivamente utilizzato durante il periodo di riferimento. Circostanze successive al
    periodo di riferimento possono consentire di confermare o di valutare meglio la
    portata dell’uso del marchio anteriore durante tale periodo, nonché le reali intenzioni
    del titolare del marchio in quel momento (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la
    mer, EU:C:2004:50).
    Nel caso in esame, il materiale probatorio relativo all’uso effettuato successivamente
    al periodo di riferimento conferma l’uso del marchio dell’opponente durante tale
    periodo. Ciò è dovuto al fatto che l’uso cui si riferisce è molto vicino nel tempo al
    periodo di riferimento.
    I documenti presentati, in particolare le fatture e listini prezzi forniscono
    alla Divisione di Opposizione informazioni sufficienti sul volume
    commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza
    dell’uso. Inoltre, i cataloghi dimostrano che il marchio è stato utilizzato tanto in
    versione figurativa a colori che come marchio verbale e, pertanto, conformemente
    alla sua funzione nonché in relazione ai prodotti per i quali esso è registrato.
    Riguardo all’uso effettivo:
    La Corte di Giustizia ha statuito che si ha «uso effettivo» del marchio allorché questo
    assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti
    o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi
    Decisione sull’Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 5 di 10
    uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i
    diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all’uso effettivo del marchio
    richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente
    e verso l’esterno (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, e 12/03/2003,
    T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
    La valutazione dell’uso effettivo implica una certa interdipendenza fra i fattori
    considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto
    marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza
    nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa. Parimenti, l’ambito territoriale dell’uso
    è solamente uno dei numerosi fattori da tenere in considerazione, di talché un ambito
    territoriale limitato può essere compensato da un volume o una durata dell’uso
    maggiormente significativi.
    Inoltre, contrariamente all’opinione della richiedente, l’uso del marchio non ha
    bisogno, di essere quantitativamente significativo per essere considerato effettivo, in
    questo caso, i documenti presentati, in particolare, le fatture e listini prezzi forniscono
    alla Divisione d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale,
    sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell’uso in quanto sono
    particolarmente significative, giacché contengono il marchio anteriore e sono
    distribuite in modo uniforme nell’arco temporale di riferimento. Pertanto, forniscono
    alla Divisione d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale,
    sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell’uso. A tal riguardo, la
    Divisione d’Opposizione ritiene che il volume commerciale dato dalle fatture di
    vendita presentate sia sufficiente a dimostrare un uso genuino del marchio.
    Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione considera che l’opponente abbia fornito
    indicazioni sufficienti sull’estensione dell’uso del marchio anteriore.
    Riguardo alla natura dell’utilizzazione:
    L’articolo 18 RMUE stabilisce infatti l’uso del marchio in una forma diversa da quella
    in cui è stato registrato è considerato come uso del marchio a condizione che gli
    elementi che si differenziano non alterino il carattere distintivo del marchio.
    Lo scopo di questa disposizione è quello di consentire al titolare di apportare al
    segno variazioni che, senza alterare il suo carattere distintivo, consentono di
    adattarlo meglio alle esigenze di marketing e promozione dei prodotti o dei servizi di
    cui trattasi (23/02/2006, T 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
    Il Tribunale di primo grado ha inoltre ricordato che non è necessaria una rigorosa
    conformità tra il segno utilizzato e il segno registrato. Tuttavia, la differenza deve
    essere per elementi trascurabili e i segni usati e registrati devono essere
    sostanzialmente equivalenti (23/02/2006, T 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
    Nel presente caso, il marchio anteriore è il segno denominativo ‘BELCOLLE’ che è
    chiaramente riconoscibile in tutte le forme figurative usate nei cataloghi e nelle
    etichette e che, dunque, indicano l’origine del prodotto senza alterare il carattere
    distintivo del segno. Le leggere variazioni con le quali la parola BELCOLLE è
    rappresentata e gli elementi figurativi ornamentali (i.e. la rappresentazione di un fiore
    o foglia) che la accompagnano non ne alterano il carattere distintivo del marchio.
    Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita
    dall’opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio
    anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento.
    Decisione sull’Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 6 di 10
    Le prove dimostrano che il marchio anteriore è stato utilizzato come registrato per
    vini in classe 33.
    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b),
    RMUE
    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i
    prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano
    dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente
    collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento,
    nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di
    reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza
    dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi
    distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
    a) I prodotti
    I prodotti sui quali si basa l’opposizione, e per i quali si è dimostrato un uso serio ed
    effettivo sono i seguenti:
    Classe 33: Vini.
    I prodotti contestati sono i seguenti:
    Classe 33: Vini; vini spumanti; grappa; spiriti e liquori; bevande alcoliche (eccetto le
    birre).
    In via preliminare, occorre osservare che contrariamente agli argomenti della
    richiedente, le specifiche strategie di commercializzazione non sono rilevanti.
    L’Ufficio deve prendere come punto di riferimento le normali circostanze in cui sono
    commercializzati i prodotti coperti dai marchi, vale a dire le circostanze che ci si
    attende per la categoria di prodotti coperti dai marchi. Le circostanze particolari nelle
    quali i prodotti coperti dai marchi sono effettivamente commercializzati non hanno, in
    linea di principio, alcun impatto sulla valutazione del rischio di confusione perché
    possono variare nel tempo a seconda della volontà dei titolari dei marchi
    (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11 P,
    G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).
    Ad esempio, il fatto che una parte offra in vendita i propri prodotti di consumo
    quotidiani (vini) ad un prezzo superiore a quelli dei concorrenti è un fattore di
    commercializzazione puramente soggettivo che, in quanto tale, è irrilevante per la
    valutazione del rischio di confusione (14/11/2007, T-101/06, Castell del Remei Oda,
    EU:T:2007:340, § 52).
    Secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati
    simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte
    della classificazione di Nizza.
    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia,
    la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e
    punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o
    complementarità.
    Decisione sull’Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 7 di 10
    I vini contestati sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.
    I vini spumanti sono compresi nell’ampia categoria di vini dell’opponente. Pertanto,
    sono identici.
    Le bevande alcoliche esclusa la birra contestate includono, in quanto categoria più
    ampia, i vini dell’opponente. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può
    scorporare ex officio la ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati
    identici ai prodotti dell’opponente.
    I prodotti grappa; spiriti e liquori contestati e i vini dell’opponente sono simili. Essi
    hanno la stessa natura e uno scopo simile. Tali prodotti possono, altresì, coincidere
    in canali de distribuzione e pubblico rilevante e sono anche in competizione tra loro.
    b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione
    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia
    normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche
    prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio
    può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
    servizi.
    Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al
    grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
    c) I segni
    BELCOLLE
    Marchio anteriore Marchio impugnato
    Il territorio di riferimento è L’Unione europea.
    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale,
    auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva
    prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e
    dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio
    dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di
    opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione
    europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in
    relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea
    (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Pertanto, un
    rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione
    europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
    Decisione sull’Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 8 di 10
    Il marchio anteriore è denominativo e consiste del termine ‘BELCOLLE’. Essendo un
    unico termine non presenta elementi che potrebbero essere considerati più
    dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
    Il pubblico di lingua italiana percepirà negli elementi ‘BELCOLLE’ del marchio
    anteriore e ‘BEL COLLE’ del marchio impugnato (con o senza spazio tra ‘BEL’ e
    ‘COLLE’), il medesimo significato, ovvero una bella piccola elevazione di terreno, di
    altezza intermedia fra l’altura e la collina. Di conseguenza, la Divisione
    d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del
    pubblico di lingua italiana. Poiché questi termini non sono direttamente allusivi o
    descrittivi riguardo i prodotti in questione, presentano carattere distintivo.
    Con riferimento al marchio contestato, esso è composto dall’elemento distintivo
    verbale ‘BEL COLLE’ e da un elemento figurativo stilizzato di colore dorato. Riguardo
    a questo elemento figurativo bisogna ricordare che quando i segni sono costituiti
    tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento
    denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto
    all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i
    segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi
    verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03,
    Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
    La tipografia del marchio contestato si considera puramente decorativa.
    Il marchio contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più
    dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
    Visivamente, i segni coincidono in “BEL COLLE” anche se nel marchio anteriore
    non vi è lo spazio tra BEL e COLLE. Tuttavia, essi differiscono, nello spazio
    menzionato appena percettibile, nella tipografia (puramente decorativa) e
    nell’elemento figurativo del marchio contestato che in linea di principio provocherà un
    impatto minore sul consumatore.
    Pertanto, i segni sono visivamente simili al meno in media misura.
    Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘B-EL-C-O-L-L-E’,
    presenti in entrambi i segni.
    Pertanto, i segni sono foneticamente identici.
    Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti
    il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che l’elemento verbale
    ‘BELCOLLE’ (con o senza spazio), sarà associato allo stesso significato più sopra
    spiegato, i segni sono concettualmente identici.
    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto,
    l’esame del rischio di confusione procederà.
    d) Carattere distintivo del marchio anteriore
    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto
    nella valutazione globale del rischio di confusione.
    Decisione sull’Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 9 di 10
    L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente
    distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
    baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore
    risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di
    riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del
    marchio anteriore deve essere considerato normale.
    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
    I prodotti dei marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte
    simili. Essi sono diretti al grande pubblico, il cui grado di attenzione è di livello medio.
    I marchi sono simili dal punto di vista visivo e identici dal punto di vista fonetico e
    concettuale. Il marchio impugnato riproduce interamente il marchio anteriore. L’unica
    differenza si basa nello spazio tra ‘BEL’ e COLLE’, il quale passerà facilmente
    inosservato dal pubblico di riferimento. Inoltre, la tipografia del marchio impugnato è
    meramente decorativa e l’elemento figurativo del marchio impugnato causerà un
    impatto minore nei consumatori per i motivi sopra menzionati.
    Inoltre, si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di
    fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che
    ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
    Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde
    direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un
    collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati
    appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.
    Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca, in questo caso,
    il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio
    anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti che designa
    (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
    Inoltre, il Tribunale ha sostenuto che, nel settore dei vini, i consumatori di tali prodotti
    sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell’elemento denominativo che
    serve a identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a
    voce dopo aver letto il loro nome sul menu (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley,
    EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, §
    56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Ne consegue che, in
    tali casi, può essere opportuno attribuire particolare importanza alla somiglianza
    fonetica tra i segni in questione. Tali considerazioni intervengono allorché si constata
    un rischio di confusione.
    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico
    di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c)
    della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di
    riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
    Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio dell’Unione Europea n.
    15 369 846 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio
    impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti.
    Decisione sull’Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 10 di 10
    SPESE
    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
    procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
    sostenute dall’altra parte.
    Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa
    d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del
    procedimento.
    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1,
    lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94,
    paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da
    rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza,
    fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
    Divisione Opposizione
    Francesca CANGERI
    SERRANO Maria Clara IBAÑEZ
    FIORILLO
    Angela DI BLASIO
    Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi
    con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che
    quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il
    ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal
    giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è
    stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria
    scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
    presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
    L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su
    richiesta mediante decisione della divisione Opposizione. Ai sensi dell’articolo 109,
    paragrafo 8, RMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 4, REMUE, in vigore prima
    del 01/10/2017), tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di
    notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro
    pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR
    (Allegato I A, paragrafo 33, RMU

     

     

     

     

     

     

     

  • MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “PIZZA GOURMET”

    MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “PIZZA GOURMET”

    Il 16 aprile 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “PIZZA GOURMET”.

    Il  marchio “PIZZA GOURMET” intestato a CIOFFI MARIO con sede a La Spezia, è utilizzato nella classe di prodotti relativi al settore ristorazione.

    CR

  • LA PLAZA contro LA PLAZUELA – Quinta Commissione 23.03.2018

    LA PLAZA contro LA PLAZUELA – Quinta Commissione 23.03.2018

    LA PLAZA contro LA PLAZUELA

    Il segno controverso è un marchio figurativo composto da elementi denominativi
    «AL PLAZUELA» scritta in caratteri di colore rosso con un elemento grafico che
    rappresenta una foglia colore turchese sopra l’elemento verbale; ciò potrebbe
    essere percepito come una foglia di foglia.
    Il segno anteriore è un marchio verbale composto di due termini: l’articolo «AL»
    utilizzati entro un termine femminile e il sostantivo «PLAZA».

    La ricorrente sostiene che le foglie sopra l’elemento denominativo del segno
    controverso non può essere percepito come una foglia di vite in quanto è in realtà
    un cloverleaf. La commissione non può seguire questa tesi.

    Le merci in questione sono il vino e le bevande alcoliche, i prodotti che
    sono spesso acquistati in bar e ristoranti in cui i livelli di rumore possono incidere
    sulla percezione fonetica, che, nel caso di specie, è suscettibile di essere percepito
    come segni ancora più simili e aggiunge pertanto un rischio di confusione

    Per i motivi di cui sopra, la divisione di opposizione non ha commesso alcun
    errore nel ritenere che l’esistenza di un rischio di confusione tra i segni ai sensi
    dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR in relazione a tutte le merci
    controverse. Pertanto, l’impugnazione è respinta e la decisione impugnata è
    accolto nella sua interezza.

     

    DECISIONE
    della quinta commissione di ricorso
    del 23 marzo 2018

    LA MAS QUE VINOS GLOBALE, S.L.
    Plazuela de la Iglesia, 1
    45311 Dos Barrios (Toledo)
    Spagna Richiedente/ricorrente
    rappresentata da Protectia Patentes y Marcas S.L., C/Arte 2ºA, 21, 28033 Madrid,
    Spagna.
    V
    LA MIGUEL TORRES, SA.
    I Carbó Miquel Torres, 6
    8720 Vilafranca del Penedès (Barcellona)
    Spagna Opponente/Respondent
    rappresentata da CURELL SUÑOL S.L.P., Via Augusta 21, 08006 Barcellona, Spagna
    Ricorso relative a procedimenti di opposizione n. B 2 326 166 (domanda di marchio
    dell’Unione europea n. 12 257 465)

    LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO
    composto da G. Humphreys (presidente), V. Melgar (relatore) e A. Pohlmann
    (deputato)
    Cancelliere: H. Dijkema
    ha pronunciato la seguente
    Lingua processuale: L’inglese
    23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]

    Decisione

    Sintesi dei fatti
    1 Con atto introduttivo depositato il 28 ottobre 2013, la MAS QUE Vinos
    GLOBAL, S.L. (in prosieguo: la «ricorrente») ha chiesto la registrazione del
    marchio figurativo
    per il seguente elenco di beni e servizi
    Classe 32 — Birre; Acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; Bevande di frutta e
    succhi di frutta; Sciroppi e altri preparati per fare bevande;
    Classe 33 — Vino; Le bevande alcoliche (tranne le birre);
    Classe 35 — commercio al dettaglio nei negozi, vendita all’ingrosso e vendita tramite reti
    informatiche mondiali di tutti i tipi di bevande; Servizi di consulenza relativi al commercio al
    dettaglio di prodotti tramite reti informatiche mondiali di bevande; Le agenzie di importazione e
    di esportazione trattano tutti i tipi di bevande; La distribuzione dei campioni per fini
    commerciali e pubblicitari; Agenzie pubblicitarie; Promozione delle vendite per altri; Fornire
    servizi di gestione delle risorse umane per altre imprese; Intermediazione commerciale; Gestione
    di fiere ed esposizioni a carattere commerciale e per scopi pubblicitari; Amministrazione
    commerciale; Lavori di ufficio.
    2 La domanda è stata pubblicata il 5 dicembre 2013.
    3 Il 5 marzo 2014, MIGUEL TORRES S.A. (in prosieguo: l’ «opponente») ha
    presentato opposizione contro la registrazione della domanda di marchio
    pubblicata per una parte dei prodotti, ossia tutti i prodotti rientranti nella classe
    33.
    4 I motivi dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
    EUTMR.
    5 L’opposizione era basata sulla registrazione del marchio internazionale n. 945 757
    che designa la Danimarca, la Grecia, la Lituania, la Finlandia e il Regno Unito:
    LA PLAZA
    depositato il 19 ottobre 2007 e registrato il 19 ottobre 2007 per i seguenti
    prodotti:
    23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)

    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]
    Classe 33 — Bevande alcoliche (tranne le birre).
    6 Con decisione del 7 aprile 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la
    divisione di opposizione ha accolto l’opposizione per tutti i beni controversa e ha
    condannato la ricorrente alle spese. Essa ha, in particolare, i seguenti motivi di
    decisione:
    – La ricorrente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’utilizzazione
    del marchio internazionale n. 945 757; la richiesta è stata tuttavia irricevibile.
    – Le merci sono tutte in conflitto rientranti nella classe 33 e «vino» è inclusa
    nella categoria dell’opponente «bevande alcoliche (tranne le birre)».Pertanto,
    essi sono identici.«Bevande alcoliche (tranne le birre)» sono contenute in
    modo identico in entrambi gli elenchi di beni.
    – Sul piano visivo, i segni in conflitto coincidono nel le lettere «AL PLAZ (*)».
    Tuttavia, differiscono per le lettere «-UEL-», il carattere e l’elemento
    figurativo del segno controverso. La coincidenza di lettere «AL PLAZ-»
    all’inizio dei marchi. La stylisation degli elementi denominativi del segno
    controverso non è così evidente o sorprendente che impedisce ai consumatori
    di percepire come tali e, di conseguenza, i segni siano visivamente simili ad un
    grado medio.
    – Sul piano fonetico, la pronuncia dei segni coincide in il suono delle lettere «AL
    -PLAZ * A». La differenza di pronuncia deriva da il suono delle lettere «LSE»
    del segno controverso, che non hanno controparti nel marchio anteriore. T egli
    segni sono foneticamente simili a un grado medio.
    – Dal punto di vista concettuale, né «La Plaza» né «La Plazuela» è qualsiasi
    significato per il pubblico di riferimento.«La Plaza» sarà percepito dal
    pubblico pertinente come territori parole inv
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]
    esaminare IR n. 945 757 che designa il Regno Unito, anch’esso
    invocato dall’opponente.
    7 Il 16 maggio 2017 la ricorrente ha proposto un ricorso contro la decisione
    controversa, chiedendo che la decisione sia integralmente annullata. La memoria
    contenente i motivi del ricorso è pervenuta il 7 agosto 2017.
    8 Nelle sue osservazioni in risposta ricevuta il 6 ottobre 2017, l’opponente ha
    chiesto che il ricorso sia respinto.
    Conclusioni e argomenti delle parti
    9 Gli argomenti sollevati nella memoria contenente i motivi possono essere riassunti
    come segue:
    – La divisione d’opposizione ritiene la percezione del suono di parole spagnole
    senza considerare anche le delegazioni spagnola, inglese, danese, greco,
    lituano, finlandese o phonetics. Sul piano fonetico la combinazione di due
    vocali intermedie come la lettera «u» e «e» di generare una sana in spagnolo,
    ma anche in altre lingue, come l’inglese.Una sana avrebbe la lettera «i», che
    legame sia vocali con la lettera finale «a» del termine «Plazuela» e delle
    importanti differenze tra la pronuncia dei termini PLAZA e PLAZUELA in
    alcune delle lingue dovrebbe essere considerata.
    – L’EUTM impugnata «La Plazuela» è composto da un’immagine di un
    cloverleaf accompagnati dall’espressione «La Plazuela» scritta in caratteri
    speciali..
    – Il senso abituale di «Plazuela» è «una piccola città o quadrata», ma può anche
    significare «disonesti, scoundrel».Il termine «plaza» si riferisce a «quadrato»:
    un’ampia spazioso luogo all’interno di un villaggio a cui molte strade spesso
    portata.
    – Nel settore vitivinicolo le abitudini dei consumatori, i tipi di consumatori,
    forme di commercializzazione lealtà, ecc. sono importanti considerazioni e del
    consumatore quando acquista vini in genere fa un attento esame del prodotto
    prima dell’acquisto.
    – I segni non sono simili sul piano visivo, gli elementi figurativi del marchio
    contestato, devono essere presi in considerazione nell’effettuare un
    confronto.L’elemento di EUTM è composto di dieci lettere, mentre il marchio
    anteriore contiene sette lettere.
    – Sul piano fonetico la diversa durata, numero di sillabe e diversi pronuncia
    consentirà al consumatore di distinguere i marchi sul piano fonetico.Il marchio
    anteriore ha tre sillabe, mentre il marchio contestato ha quattro.Sebbene i
    marchi coincidono in alcune lettere, in genere, il pubblico non vedrà dissect un
    segno, ma che in tutti i suoi elementi.Di conseguenza i segni in conflitto sono
    facilmente distinguibili e l’impressione complessiva da essi è grande
    dissimilarity.
    23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)

    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]
    – Nonostante le merci siano simili, il fatto che il mercato dei prodotti è uno
    specialista rafforza il fatto che un rischio di confusione non -existent.
    – Le importanti differenze visive, fonetiche e concettuali tra i segni chiaramente
    superare qualsiasi rischio di confusione.
    10 Gli argomenti dedotti in risposta al ricorso può essere sintetizzata come segue:
    – I marchi non sono stati dissected ed è evidente che «AL» e «AL PLAZUELA
    PLAZA» sono nel complesso simili, in quanto non solo iniziare con la stessa
    sei lettere «L-A-P-L-A-Z» ma anche fine nello stesso vocale «A».
    – Il termine «AL PLAZA» non ha un significato nei paesi interessati, vale a dire
    La Danimarca, la Grecia, la Lituania e la Finlandia.Inoltre il pubblico spagnolo
    tra i consumatori non è da prendere in considerazione nel caso di specie.
    – Per quanto riguarda i dispositivo figurativo nel marchio contestato se esso
    raffigura una foglia di vite o no, si deve osservare che, nel caso di marchi che
    combina elementi denominativi e figurativi, l’elemento denominativo è
    l’elemento dominante per il pubblico.Pertanto i consumatori faranno
    riferimento al marchio controverso come «AL PLAZUELA» e il marchio
    anteriore come «AL PLAZA».
    – Per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente che il termine PLAZUELA
    è più limitata conoscenza e risale al periodo di «Calderon de la Barca», è
    sufficiente dire che danese, greca, lituana e finlandese i consumatori non
    conoscono Calderon de la Barca.Ad esempio, per un singolo PLAZA
    finlandese «AL» e «AL PLAZUELA» non sono intese come un quadrato di
    ogni tipo.
    – Tenuto conto della somiglianza tra i marchi, è probabile che i consumatori nel
    vedere il segno contestato «AL» PLAZUELA legittimamente presumere che i
    beni individuati da tale segno «sono una nuova linea di prodotti dei prodotti
    dell’opponente.Inoltre i consumatori in genere non hanno la possibilità di
    confrontare i segni sui prodotti posti uno accanto all’altro, ma devono fare
    affidamento sull’immagine imperfetta mentale dei loro stessi.
    – Le merci sono destinate al pubblico in generale e il grado di attenzione
    saranno la media.Presentazione sul mercato non è un dato di fatto da prendere
    in considerazione nell’ambito del presente procedimento.Secondo la
    regolamentazione dell’UE, quando l’etichettatura del vino, è obbligatorio che
    detto prodotto è commercializzato con le corrispondenti indicazioni.I
    consumatori non si concentrano sull’elemento che è un identificativo
    dell’impresa che produce il vino, ma piuttosto il punto e ricorda che si
    considera l’identità della linea specifica del prodotto.Pertanto esaminando i
    segni a livello mondiale, l’impressione delle merci quando sono vendute sul
    mercato, sarà fortemente caratterizzato da tali elementi «AL PLAZA»/«AL
    PLAZUELA».
    – Dal punto di vista fonetico quale dovrebbe essere presa in considerazione è
    che i consumatori di bevande alcoliche possono chiedere oralmente i prodotti
    in un ambiente rumoroso, come nel caso di un bar o ristorante, in cui le
    23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)

    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]
    differenze fonetiche sono sfumati.Come vini di cui trattasi sono anche
    consumati dopo essere stato condannato per via orale, vi è un’elevata
    somiglianza fonetica.
    – I prodotti sono identici e i marchi molto simili da tutti i punti di vista.I
    consumatori tendono a ricordare le somiglianze tra i segni non
    dissimilarities.Pertanto l’accettazione del marchio contestato «AL
    PLAZUELA» potrebbe confondere i consumatori che per errore un prodotto
    unico e altri erroneamente ritenere che le merci controverse, offerti sotto il
    marchio «AL PLAZUELA» e il marchio anteriore «AL PLAZA» hanno la
    stessa origine commerciale.
    Motivi
    11 Tutti i riferimenti fatti nella presente decisione dovrebbero essere considerati come
    riferimenti al EUTMR 2017/1001 (GU L154 del 16.6.2017, pag. 1), che codifica
    EUTMR 207/2009 come modificata, salvo diversa indicazione nella presente
    decisione.
    12 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 e 68 (1) EUTMR. Essa è, pertanto,
    ricevibile.
    13 Nel caso di specie, la decisione impugnata è stata oggetto di ricorso nella sua
    interezza, pertanto, il ricorso in esame riguarda anche la divisione di opposizione
    correttamente valutato il rischio di confusione tra i marchi in conflitto ai sensi
    dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR.
    14 Poiché le parti non contestano la conclusione della decisione impugnata per
    quanto riguarda l’identità dei prodotti, la commissione non esamina questo
    elemento per motivi di economia processuale. Inoltre, secondo l’approccio della
    divisione di opposizione, la commissione valuterà il rischio di confusione tenendo
    conto dei seguenti paesi designati della registrazione internazionale anteriore: La
    Danimarca, la Grecia, la Lituania e la Finlandia. Il Regno Unito come paese
    designato non è inclusa nell’analisi e la commissione conferma l’impostazione della
    divisione di opposizione a tale riguardo.
    Rischio di confusione — articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR
    15 Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR, in seguito
    all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso
    dalla registrazione se a causa della sua somiglianza con il marchio anteriore e
    dell’identità o somiglianza dei prodotti contraddistinti dai due marchi di impresa
    può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il
    marchio anteriore è tutelato.
    16 Un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutata
    globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di
    specie, inoltre, un rischio di confusione è la possibilità che il pubblico possa
    credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o,
    eventualmente, da imprese economicamente legate tra lo
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]
    Canon, EU:C:1998:442, punto 29 e 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
    EU:C:1999:323, § 17).
    17 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), EUTMR, un rischio
    di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra i marchi e che i
    prodotti o i servizi che essi sono identici o simili. Si tratta di condizioni cumulative
    (v. 22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 e la giurisprudenza ivi
    citata).
    Pubblico di riferimento e il territorio
    18 Si deve ricordare che la percezione dei marchi nella mente del consumatore medio
    del tipo di beni e/o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella
    valutazione globale del rischio di confusione.
    19 Il pubblico di riferimento ai fini della valutazione del rischio di confusione è
    costituito da utilizzatori che possono utilizzare sia i prodotti e i servizi coperti dal
    marchio anteriore e quelli oggetto del marchio richiesto che sono risultati identici
    o simili (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38 e la giurisprudenza
    ivi citata) e (CE) n. 01/07/2008, (CE) n. T-328/05, Quartz EU:T:2008:238, punto
    23, confermato dal 10/07/2009, C-416/08 P, Quartz, EU:C:2009:450). Inoltre, il
    pubblico di riferimento è identificato mediante la natura dei prodotti e dei servizi
    coperti dai marchi in conflitto.
    20 Ai fini della valutazione globale, il consumatore medio della categoria di servizi di
    cui trattasi si ritiene essere normalmente informato e ragionevolmente attento e
    avveduto (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26).
    Va tuttavia ricordato che il livello di attenzione del consumatore medio può variare
    in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi e che il
    consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto
    diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che
    ne ha mantenuto nella memoria (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
    EU:C:1999:323, § 26).
    21 Come la precedente IR è valido, tra l’altro, in Danimarca, Grecia, Lituania e
    Finlandia è il grande pubblico in tali territori che sarà il pubblico di riferimento.
    22 La ricorrente ritiene che, poiché il marchio richiesto contiene le parole spagnole è
    il pubblico di lingua ispanica che dovrebbero essere prese in considerazione. Il
    Comitato ricorda che il marchio anteriore, che è una IR è valido solo nei territori
    di cui sopra; è quindi solo in relazione al pubblico di tali territori che i segni
    devono essere confrontati.
    23 La ricorrente sostiene anche che il consumatore di prodotti quali quelli della classe
    33 è più specifici di quelli specializzati e il pubblico in generale, pertanto,
    concludere che egli intende utilizzare un livello di attenzione superiore alla media e
    non vi sarà alcun rischio di confusione.
    24 Il Comitato non è d’accordo con questa affermazione, come nel caso di specie, la
    divisione di opposizione aveva buoni motivi per ritenere che il pubblico di
    riferimento fosse il grande pubblico con un livello medio di attenzione al momento
    23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)

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    dell’acquisto i prodotti designati dal marchio contestato, poiché la merce
    controversa vini e altre bevande alcoliche, e tali merci siano destinate al consumo
    quotidiano (13/04/2011, T-358/09, Toro de Piedra, EU:T:2011:174, punto 29;
    19/01/2017, T-01/15, LUBELSKA, EU:T:2017:16, § 26).
    Confronto dei marchi
    25 La valutazione globale del rischio di confusione, per quanto riguarda la similarità
    visiva, fonetica o concettuale tra i marchi di cui trattasi, deve fondarsi
    sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in
    particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.
    26 La valutazione della somiglianza tra due segni non può limitarsi a prendere in
    considerazione solo una componente di un segno composto e paragonarla con un
    altro segno. Al contrario, il confronto deve essere effettuato esaminando ciascuno
    dei segni in questione nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione
    complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da ad un segno
    composto possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle
    sue componenti (20/09/2007, C-193/06 P, EU:C:2007:539 Quicky, cit., § 42).
    27 I segni da confrontare sono le seguenti:
    LA PLAZA
    Marchio anteriore Segno controverso
    28 Il segno controverso è un marchio figurativo composto da elementi denominativi
    «AL PLAZUELA» scritta in caratteri di colore rosso con un elemento grafico che
    rappresenta una foglia colore turchese sopra l’elemento verbale; ciò potrebbe
    essere percepito come una foglia di foglia.
    29 Il segno anteriore è un marchio verbale composto di due termini: l’articolo «AL»
    utilizzati entro un termine femminile e il sostantivo «PLAZA».
    30 Sul piano visivo i segni coincidono in elementi «AL PLAZ/A», nella loro inizio e la
    loro ultima lettera. Differiscono per l’elemento «LSE» del segno controverso e i
    colori e la rappresentazione della foglia del segno controverso.
    31 La ricorrente sostiene che le foglie sopra l’elemento denominativo del segno
    controverso non può essere percepito come una foglia di vite in quanto è in realtà
    un cloverleaf. La commissione non può seguire questa tesi. Molto distintivo
    23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)

    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]
    Cloverleaves forme ed è chiaro che le foglie sopra l’elemento
    denominativo del segno controverso non è un cloverleaf.
    32 foglie di vite sono forme più vicina al segno controverso
    dell’elemento figurativo, come rappresentato nel vino etichetta qui di seguito.
    33 Il Comitato concorda con la decisione impugnata, che i segni siano visivamente
    simili ad un grado medio.
    34 Dal punto di vista fonetico, i segni in conflitto saranno pronunciati in modo
    differente in seguito alla pronuncia diverse norme in diverse parti del territorio di
    riferimento; tuttavia la pronuncia dei segni coincide in il suono delle lettere «AL
    PLAZ * A». Le differenze tra la pronuncia ne derivano il suono delle lettere
    «LSE» del segno controverso, che non hanno controparti nel marchio anteriore.
    35 La ricorrente fa valere che la divisione d’opposizione non ha analizzato la
    phonetics delle diverse lingue in questione, in quanto ritiene che l’Ufficio avrebbe
    raggiunto la conclusione che i segni sono foneticamente diversi.
    36 La commissione di cui sopra, i segni saranno pronunciati in modo identico nelle
    rispettive lingue per le parti identiche di segni vale a dire «AL PLAZ/A». Pertanto
    il Comitato ritiene che non vi sia alcun motivo per annullare l’analisi della
    decisione impugnata.
    37 L’allegato presentata dalla ricorrente contenente una cosiddetta «Studio da
    Internet sui etymology dei termini PLAZA e PLAZUELA» non modifica tale
    conclusione.
    38 Dal punto di vista concettuale, la decisione impugnata ha ritenuto che solo
    l’elemento figurativo del segno contestato, vale a dire la rappresentazione della
    foglia, evoca un concetto, e in tal senso c’è un punto di differenza concettuale tra i
    23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)
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    segni, anche se per alcuni consumatori piuttosto basso, dato il carattere distintivo
    medio inferiore di questo elemento.
    39 La ricorrente contesta tale valutazione molto forte. Essa ritiene che «PLAZA» e
    «PLAZUELA» hanno un significato in spagnolo e il pertinente i consumatori
    potranno cogliere le differenze e, in secondo luogo, essa ritiene che le foglie di vite
    non è contestato che le conclusioni della decisione impugnata a tale riguardo sono
    corrette.
    40 Il Comitato osserva che due marchi sono composti da termini in lingua spagnola.
    In entrambi i casi, il «AL» rappresenta un articolo femminile.
    41 «PLAZA» deriva dalla parola latina plattĕa, proviene da πλατεῖα plateîa platĕa
    greco, « significato ampio via e letteralmente ampia. Ciò significa: 1. f.» Lugar
    ancho y espacioso dentro de un Poblado, al. que suelen afluir varias calles.2. f.
    Donde sé lugar venden artículos diversos, sé tiene el trato y los vecinos común
    con sé celebran las ferias, los mercados y las fiestas públicas». Quanto sopra è
    fissato come segue: 1. uno spazio ampio e grandi in un luogo in cui abitate
    convergere diverse strade. 2. un luogo in cui numerosi articoli sono venduti, il
    commercio è effettuata tra paesi vicini e celebrazioni pubblico detenuti (cfr.
    http://dle.rae.es/?id=TNxkfxk).
    42 «PLAZUELA» è definito come un diminutivo del termine PLAZA (cfr.
    http://dle.rae.es/?id=TO0onBG). Le terminazioni «UELA» o «UELO» sono
    abbreviazioni in lingua spagnola ma non in quanto spesso utilizzati come «comune
    ito, ita, illo illa»; è questo il caso di parole quali pillo— pilluelo, tonto-tontuelo,
    paño-pañuelo, pícaro-picaruelo, pájaro- pajaruelo).
    43 Contrariamente a quanto sostiene l’opponente, il pubblico di riferimento non
    cogliere questi significati in lingua spagnola e che i segni non hanno alcuna
    rilevanza pertanto che il confronto concettuale neutrale.
    44 Tuttavia, il segno controverso ha un significato concettuale in relazione
    all’elemento figurativo che rappresenta chiaramente una foglia e, come il Comitato
    ha già confermato possono essere percepiti dal pubblico come parte di una foglia
    di uve, è questo il caso, in particolare, per il pubblico greco che è più utilizzate per
    piantagioni di vedere il vino nel proprio territorio.
    Elementi distintivi e dominanti dei segni
    45 Nel determinare l’esistenza di un rischio di confusione, la comparazione dei segni
    in conflitto deve essere fondata sull’impressione complessiva prodotta dai marchi,
    in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.
    46 L’opponente non rivendica esplicitamente che il suo marchio è distintivo
    particolare in virtù dell’uso intensivo o della sua reputazione. Di conseguenza, la
    valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore di per sé, su suo carattere
    distintivo.
    47 Tuttavia, la ricorrente fa valere che il marchio anteriore ha un carattere distintivo
    ridotto, dato che vi sono molti marchi comprendenti il termine «PLAZA». A
    23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)
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    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]
    sostegno di tale argomento, la ricorrente si riferisce a vari marchi e le registrazioni
    internazionali che designano un gran numero di paesi (tra cui gli Stati membri
    dell’Unione europea). La situazione di fatto del numero di marchi registrati
    contenenti la parola «PLAZA» non è, di per sé, un argomento decisivo, in quanto
    non rispecchia necessariamente la situazione sul mercato. Molti di questi marchi
    non possono essere utilizzate in e, pertanto, ciò che conta è il potenziale
    coesistenza sul mercato e non il numero di registrazioni analoghe in diversi registri
    (13/04/2011, T-358/09, Toro de Piedra, EU:T:2011:174, punto 35; 08/03/2013, T498/10,
    David Mayer, EU:T:2013:117, § 77-79).
    48 Pertanto il Comitato giunge alla conclusione che non vi è alcuna prova per
    dimostrare che tutti questi marchi sono stati utilizzati.
    49 Per quanto riguarda le affermazioni della ricorrente che il marchio anteriore è
    composto da due parole che in lingua inglese: «’the SQUARE. il Comitato
    rammenta che, come si è detto, entrambe le parole «PLAZA» e «PLAZUELA»
    non sarà percepito nel loro spagnolo in quanto il pubblico di riferimento si trova in
    Danimarca, Grecia, Lituania e Finlandia.
    50 Nel caso di specie, la commissione conclude che il marchio anteriore nel suo
    complesso non ha alcun significato per uno qualsiasi dei beni in questione, dal
    punto di vista del pubblico nel territorio di riferimento. Pertanto, il carattere
    distintivo del marchio anteriore deve essere considerato come normale.
    Il carattere distintivo del marchio anteriore
    51 Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno degli elementi da considerare
    nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione (11/11/1997, C251/95,
    Sabèl EU:C:1997:528, cit., § 24).
    52 La ricorrente sostiene che il marchio anteriore gode solo di un tenue carattere
    distintivo presentando l’argomento secondo cui il termine «PLAZA» è descrittivo
    per i prodotti per i quali i marchi sono registrati.
    53 Come è stato stabilito al di sopra del marchio anteriore non ha alcun significato
    per le merci in questione nel relativo territorio, pertanto, il marchio anteriore gode
    di un carattere distintivo normale.
    Confronto tra i prodotti
    54 La valutazione della somiglianza dei prodotti e dei servizi deve tener conto di tutti
    i fattori pertinenti, che includono la loro natura, finalità e modalità di impiego,
    nonché la loro concorrenzialità o complementarità (sentenza Canon, C-39/97,
    29/09/1998 EU:C:1998:442, § 23). Anche altri fattori possono essere esaminati,
    come, ad esempio, i canali di distribuzione dei prodotti in esame (11/07/2007, T443/05,
    Piranam EU:T:2007:219, cit., § 37).
    55 Prodotti o servizi complementari sono quelli in cui vi è una stretta
    connessione tra questi ultimi, nel senso che l’uno è indispensabile o importante
    per
    l’uso dell’altro, in modo che i consumatori possono ritenere che la
    23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)

    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]
    responsabilità per la produzione di tali prodotti o la fornitura di tali servizi
    spetta alla stessa impresa. Ciò implica che i beni o i
    servizi complementari possano essere utilizzati insieme, il che presuppone che essi
    siano destinati allo
    stesso pubblico (12/07/2012, T-361/11, dei delfini, EU:T:2012:377, § 48 e la
    giurisprudenza ivi citata).
    56 Il punto di riferimento è se il pubblico di riferimento percepirà i beni o i
    servizi in questione come avente un’origine commerciale comune (04/11/2003, T85/02,
    Castillo, EU:T:2003:288, § 38) e se i consumatori ritengono normale che i
    beni o servizi sono commercializzati con lo stesso marchio, che di norma implica
    che un gran numero di produttori o prestatori sono gli stessi (11/07/2007, T150/04,
    Tosca EU:T:2007:214 Blu, cit., § 37).
    57 Come il Comitato ha spiegato, tale valutazione dell’identità delle merci come
    stabilito dalla divisione d’opposizione non è contestata dalla ricorrente. Le merci
    sono quindi considerati identici.
    Valutazione globale del rischio di confusione
    58 Un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato
    globalmente, che implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in
    considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi in confronto e i beni
    e/o servizi nell’ambito del confronto. Di conseguenza, un tenue grado di
    somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un
    elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenza Canon, C-39/97,
    29/09/1998, EU:C:1998:442, § 17).
    59 Inoltre, più il carattere distintivo del marchio anteriore, tanto maggiore è il rischio
    di confusione, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, sia
    intrinsecamente, sia grazie alla notorietà di questi sul mercato, godono di una
    tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (sentenza
    Canon, C-39/97, 29/09/1998, EU:C:1998:442, § 18).
    60 Ai fini della valutazione del carattere distintivo di un elemento di un marchio, deve
    essere effettuata una valutazione della maggiore o minore capacità di tale elemento
    per identificare i prodotti per i quali il marchio è stato registrato come provenienti
    da un’impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti da quelli di altre
    imprese. Nell’effettuare tale valutazione, occorre prendere in considerazione, in
    particolare, le caratteristiche intrinseche di tale elemento e chiedersi se esso sia
    descrittivo dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato (03/09/2010, T472/08,
    61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 e la giurisprudenza ivi citata).
    61 Merci in conflitto sono risultate identiche.
    62 È stato accertato che il livello di attenzione del pubblico di riferimento è la media
    per le merci in questione.
    63 Il carattere distintivo del marchio anteriore è medio, di per sé, in quanto la
    combinazione «AL PLAZA» nel suo complesso non presenta alcun nesso con i
    prodotti per i quali il marchio è registrato.
    23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)

    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]
    64 I segni hanno un grado medio di somiglianza visiva, i colori e gli elementi
    figurativi del segno controverso; hanno un grado medio di somiglianza fonetica e
    concettuale, alcun significato per il pubblico di riferimento, fatta eccezione per una
    parte del pubblico greco che può individuare le foglie di vite foglia.
    65 Si deve tuttavia ricordare che, quando un marchio è composto da parole e
    elementi figurativi, i primi sono, in linea di principio, maggiormente distintivi
    rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio più facilmente si riferiscono al
    prodotto o servizio in questione citando il nome non descrivendo l’elemento
    figurativo del marchio (31/01/2012, T-205/10, La victoria EU:T:2012:36 de
    Mexico, cit., § 38). Inoltre, è più facile ricordare e meno ambigua quando siano
    comunicate ad un’altra persona. Va inoltre ricordato che nel settore vitivinicolo, i
    consumatori di solito descrivere e riconoscere i vini con riferimento all’elemento
    denominativo, che li identifichi, specialmente in bar e ristoranti, in cui il vino è
    richiesto verbalmente dopo il suo nome è stato registrato per il vino (13/07/2005,
    T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, punto 56; 12/03/2008, T-332/04,
    Coto d’Arcis EU:T:2008:69, cit., § 38). Di conseguenza, nel caso di specie,
    un’importanza particolare deve essere allegato alla somiglianza fonetica tra i segni
    in conflitto.
    66 Va sottolineato che il pubblico di riferimento solo raramente ha la possibilità di
    procedere a un confronto diretto tra i segni, ma deve aumentare la fiducia nel loro
    ricordo imperfetto dei marchi in questione (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
    Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25-26).
    67 Inoltre, le merci in questione sono il vino e le bevande alcoliche, i prodotti che
    sono spesso acquistati in bar e ristoranti in cui i livelli di rumore possono incidere
    sulla percezione fonetica, che, nel caso di specie, è suscettibile di essere percepito
    come segni ancora più simili e aggiunge pertanto un rischio di confusione
    (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 67).
    68 Per i motivi di cui sopra, la divisione di opposizione non ha commesso alcun
    errore nel ritenere che l’esistenza di un rischio di confusione tra i segni ai sensi
    dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR in relazione a tutte le merci
    controverse. Pertanto, l’impugnazione è respinta e la decisione impugnata è
    accolto nella sua interezza.
    Sulle spese
    69 Poiché la ricorrente è la parte soccombente ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1
    EUTMR, esso deve recare le spese e i costi a norma dell’articolo 109, paragrafo 6
    EUTMR. Ne consegue che deve sopportare le spese di rappresentanza
    dell’opponente nel procedimento d’impugnazione per l’importo di 550 EUR.
    L’assegnazione dei costi effettuata nella decisione impugnata, resta invariato.
    23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)
    13
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]
    Ordinanza

    Per questi motivi,

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
    dichiara e statuisce:
    1. Il ricorso è respinto.
    2. La ricorrente sopporterà le spese sostenute dall’opponente nel
    procedimento di impugnazione, fissato a 550 EUR.

     

     

     

     

     

     

     

  • MARCHI COMUNITARI: depositato il marchio “E-MOTION”

    MARCHI COMUNITARI: depositato il marchio “E-MOTION”

    Il 29 marzo 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’EUIPO, il marchio comunitario “E-MOTION”.

    Il  marchio  “E-MOTION” intestato a Diesel Center Spa con sede a Milano, è utilizzato nelle classi concernenti veicoli e motori elettrici.

    CR

  • MARCHI COMUNITARI: depositato il marchio “FITFITALY”

    MARCHI COMUNITARI: depositato il marchio “FITFITALY”

    Il 7 marzo 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’EUIPO, il marchio comunitario “FITFITALY”.

    Il  marchio  “FITFITALY” intestato a Soliani Andrea Ditta Individuale con sede a Sanremo, è utilizzato nella classe 28: articoli per lo sport e la ginnastica.

    CR

  • MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “M&G ENGINEERING CONSULTING”

    MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “M&G ENGINEERING CONSULTING”

    Il 21 marzo 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “M&G ENGINEERING CONSULTING”.

    Il  marchio  “M&G ENGINEERING CONSULTING”  relativo a servizi forniti da azienda con sede a Savona, è utilizzato in una classe di prodotti relativi ai servizi di consulenza energetica e brokeraggio.

    CR