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  • SAXO Prima Commissione di ricorso 13-07-2018

    SAXO Prima Commissione di ricorso 13-07-2018

    Ad avviso della prima Commissione di Ricorso EUIPO il marchio SAXO non è registrabile in quanto DESCRITTIVO.

    Il marchio SAXO è un marchio figurativo in Classe 16 — stampati; materiale didattico e didattico (esclusi gli apparecchi)

    La parola «saxo» in francese è un’abbreviazione di «saxópFono» e «saxoón», in italiano sassofono.

    Secondo EUIPO il termine «Saxo» informa sin da subito i consumatori che il materiale stampato e il materiale didattico riguardano il contesto della sassofonia per cui di fatto il marchio fornisce informazioni evidenti e dirette concernenti il tipo o le altre caratteristiche dei prodotti in questione cioè dei sassofoni.

     

    DECISIONE
    della prima commissione di ricorso
    del 13 luglio 2018
    Nel caso R 1960/2017-1
    SAXO.COM A/S
    Strandbolevarden 89, 2
    2100 Copenaghen Est
    Danimarca Titolare di IR
    rappresentata da Bombhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5º, 03001º, Alicante, Spagna
    Appello per la registrazione internazionale n. 01 303 299 che designa l’Unione
    europea
    LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO
    composto dai sigg. M. Bra come singoli membri in conformità dell’articolo 165,
    paragrafo 2, e (5) dell’EUTMR, dell’articolo 36 EUTMDR e dell’articolo 13 della
    decisione del Presidium sull’organizzazione delle commissioni come attualmente in
    vigore, e della risoluzione n. 3 del consiglio di amministrazione del 9 marzo 2012
    sulle decisioni di un solo membro
    Cancelliere: H. Dijkema
    emette il presente
    Lingua processuale: Inglese
    13/07/2018, R 1960/2017-1, Saxo (fig.)
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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    Decisione
    Fatto
    1 Il 11 marzo 2016 SAXO.COM/S («il titolare dell’IR») ha designato l’Unione
    europea nella sua registrazione internazionale per il marchio figurativo
    («IR») per il seguente elenco di beni:
    Classe 16 — stampati; materiale didattico e didattico (esclusi gli apparecchi)
    2 Il 25 luglio 2016 il marchio richiesto è stato ripubblicato dall’Ufficio.
    3 Il 29 luglio 2016, l’esaminatore ha informato il titolare dell’IR che il marchio
    richiesto non sembra essere ammesso alla registrazione, a norma dell’articolo
    7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in combinato disposto con l’articolo 7,
    paragrafo 2, dell’EUTMR. I motivi possono essere riassunti come segue:
     Le merci richieste sono destinate al consumo in massa e riguardano
    principalmente il consumatore medio, normalmente informato, ed avveduto.
    Poiché «Saxo» è una parola spagnola e francese, il pubblico in questione è il
    consumatore spagnolo e francofono nell’Unione europea;
     La parola «saxo» è un’abbreviazione di «saxópFono» e «saxoón» (in
    francese) e di «sassosofono» (in francese), uno strumento di « vento con colori
    di colore rosso basso, utilizzato principalmente nella musica jazz e nella
    danza». È realizzata in varie dimensioni, ha una cavità conica e un’unica
    reed». ( reale università Española; Trésor de la lingua française —.).
    L’abbreviazione inglese è «sax» (Collins Dictioning). I consumatori
    conosceranno l’espressione «Saxo» come espressione significativa: sax,
    sassone;
    Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’UE
     Il termine «Saxo» informa immediatamente i consumatori che il materiale
    stampato e il materiale didattico sono circa la sassofoni. Di conseguenza, il
    marchio fornisce informazioni evidenti e dirette concernenti il tipo o le altre
    caratteristiche delle merci in questione, quali l’oggetto o il contenuto e il
    legame è sufficientemente prossimo al senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 2, dell’EUTMR;
    Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell’UE
     Secondo la giurisprudenza (19/09/2002, C-104/00 P, «DKV», punto 21), il
    fatto che un segno si componga di parole generiche che informano il pubblico
    di una caratteristica delle merci porta a concludere che il segno è privo di
    carattere distintivo. Ciò è chiaramente applicabile nel caso di specie.
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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     Dal momento che il marchio ha un chiaro significato descrittivo, il suo
    impatto sul pubblico interessato sarà essenzialmente di natura descrittiva, così
    da dare l’impressione che possa indicare un’origine commerciale;
     Di conseguenza, considerato nel suo insieme, il marchio richiesto è privo di
    carattere distintivo e non può distinguere le merci per le quali è chiesta la
    registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 7,
    paragrafo 2, dell’EUTMR.
    4 Il 28 novembre 2016 il titolare dell’IR ha presentato le sue osservazioni sul rifiuto
    provvisorio che può essere sintetizzato come segue:
     Nel caso in cui l’esaminatore mantenga le sue obiezioni, il titolare del RA
    propone di modificare le specifiche della classe 16 aggiungendo « non incluse
    le note musicali ».
    Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’UE
    a) Saxo non ha alcun senso immediatamente e chiaramente comprensibile;
     Sebbene non sia negato l’uso del senso di saxone in francese e in spagnolo,
    un termine che può avere vari significati non è descrittivo quando il significato
    potenzialmente descrittivo non può venire a mente. Saxo non è usato in
    linguaggio commerciale per descrivere i prodotti. Si tratta piuttosto di un
    termine emphico e colloquio per fare riferimento all’atto «saxophone». Saxo
    non è di per sé un termine del dizionario ma viene indicato come forma breve
    per la voce «saxone», come risulta dall’estratto del Centro nazionale de
    Ressources Textuelles et Lexicales;
     Il marchio Saxo non sarà pertanto percepito come identico al senso
    descrittivo completo di Esaxone;
    b) Saxo non ha alcun senso per quanto riguarda il commercio;
     Il pubblico interessato, in possesso di «Saxo», utilizzato in una forma di
    marchio in relazione al materiale stampato, non è spinto a pensare anche alla
    linea di trasmissione dello strumento.
     Il grande pubblico utilizzato per accedere al marchio come marchio
    commerciale (Saxo è un modello di auto Citroën, un marchio spagnolo noto e
    il nome di una banca danese). L’Ufficio registrato senza opporre l’eccezione di
    Saxo, di Saxo, per le merci della classe 16 che conferma che Saxo non
    presenta alcuna connotazione descrittiva per quanto riguarda le merci della
    classe 16;
     Questo è confermato anche dai risultati delle ricerche di «Saxo» sui siti
    Internet francese e spagnolo di Google, che rivelano diversi significati non
    collegati a sassofoni.
     Di conseguenza, i consumatori interessati non percepiranno il marchio come
    espressione significativa per quanto riguarda gli «stampati»; materiale
    didattico e didattico»;
    il titolare dell’IR usa il velo «xero» come riferimento a Saxo Grammaticcus,
    uno storico storico, teologo, autore della prima storia completa della
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    Danimarca, tradotto in inglese, ed è menzionato in Wikipedia e nel dizionario
    inglese Collins (all. 3);
    d) Il significato del termine «Saxo» non è descrittivo delle merci in causa.
    Anche supponendo che il termine sia percepito come «saxone», il termine
    «sassone» non fornisce informazioni sulla quantità, la qualità, lo scopo, le
    caratteristiche, la natura e/o la dimensione delle merci designate;
     Il termine «sassone» designa alcune caratteristiche quali la categoria della
    sostanza stampata, vale a dire quelle relative all’educazione musicale.
    Tuttavia, il rapporto tra il termine «Saxo» e le merci non è sufficientemente
    diretto e specifico, né concreto e compreso senza ulteriori riflessioni;
     L’articolo 7, lettera l), secondo comma, lettera c), dell’EUTMR non si
    applica a termini che presentano solo riferimenti né riferimenti alle
    caratteristiche delle merci, che danno riferimenti vaghi o indiretti alle merci
    (31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU: T:2001: 30, punto 29);
     Anche supponendo che i beni richiesti per la classe 16 (stampati o materiale
    pedagogico e materiale didattico) fossero diretti verso l’educazione musicale,
    in particolare quelli relativi a sassofoni, questo possibile rapporto sarebbe
    troppo vago e incontenuto per conferire a tale termine un carattere descrittivo
    in relazione a tali merci;
    Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell’UE
     L’obiezione dell’esaminatore in merito all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    dell’UE all’interno dell’UE, era interamente basata sulla presunta natura
    descrescente del marchio richiesto;
     Poiché il marchio applicato non è puramente descrittivo, esso può funzionare
    come indicatore di sorgente e possedere il minimo carattere distintivo
    necessario;
     Il marchio è corroborato dal fatto che il marchio è stato utilizzato con
    successo da più di 50 anni (come da allegato 4, estratti del sito web danese del
    titolare) e quindi funziona sul mercato come un indicatore di origine;
    5 Il 6 luglio 2 017 l’esaminatore ha preso una decisione («la decisione impugnata»)
    mantenendo l’obiezione e rifiutando la registrazione internazionale che
    designa l’Unione europea basata sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c)
    l’EUTMR e l’articolo 7, paragrafo 2, EUTMR. Le motivazioni aggiuntive
    fornite in risposta agli argomenti del titolare dell’IR possono essere riassunte
    come segue:
    Restrizione dell’elenco delle merci
     Il titolare dell’IR ha chiesto, in via provvisoria, una limitazione dell’elenco
    delle merci nel modo seguente: Classe 16 — stampati; materiale didattico e
    didattico (ad eccezione degli apparecchi), senza note musicali. La limitazione
    proposta esclude una caratteristica delle merci e non riesce quindi a superare
    l’obiezione. Inoltre, la limitazione proposta non era esplicita e incondizionata
    e pertanto non può essere presa in considerazione;
    Articolo 7 RTMR
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     Il consumatore interessato percepisce il marchio relativo alle merci oggetto
    della domanda. Contrariamente a quanto sostenuto dal titolare dell’IR, «Saxo»
    non è privo di senso per quanto riguarda le merci, dato che i documenti e le
    pubblicazioni oggetto della domanda possono essere relativi a sassofoni;
     Quando viene applicato alle merci in questione, il consumatore interessato
    percepisce il segnale che indica che le merci sono a proposito di sassofoni, che
    trattano l’oggetto o il cui tema è stato uno dei temi principali. Ciò è di
    particolare interesse per i pertinenti consumatori francesi e spagnoli;
     Tale constatazione è ulteriormente corroborata dal fatto che spesso l’oggetto,
    il contenuto o il tema del materiale stampato, dell’insegnamento e del
    materiale didattico costituisce un fattore determinante per l’acquisto di tali
    elementi;
     Il messaggio trasmesso dal marchio è quindi chiaramente significativo,
    tenuto conto delle circostanze specifiche del mercato rilevante;
     Ciò significa che il marchio richiesto è particolarmente idoneo a descrivere le
    caratteristiche auspicabili delle merci richieste, ad esempio la loro natura o
    altre caratteristiche, ad esempio, la loro materia o il loro contenuto;
     A causa della natura stessa delle caratteristiche tipografiche della
    componente scritta del marchio, semplicemente presentate in caratteri
    maiuscoli di colore bianco Times New Roman, gli elementi figurativi del
    segno, non sono in grado di deviare l’attenzione dei consumatori dal
    messaggio descrittivo e non distintivo veicolati dalla parola «parola»;
     Inoltre i colori bianco e rosso sono di base e/o comunemente utilizzati sul
    mercato per le merci in questione e non conferiscono un carattere distintivo.
     La conclusione di cui sopra non è rimessa in discussione dagli argomenti del
    titolare dell’IR, secondo i quali «Saxo» non è utilizzato in linguaggio
    commerciale per designare un prodotto e che le ricerche sui siti Internet di
    Google francese e spagnolo per «Saxo» mostrano diversi significati non
    collegati a sassofoni. Sebbene l’uso su Internet del segno possa essere
    un’indicazione valida ai fini dell’applicabilità dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera b) o c) dell’EUTMR, non è una «condicio sine qua non»;
     È irrilevante che i consumatori siano abituati ad altri marchi di «xassero»,
    usati rispetto ad altri beni (o servizi) dal momento che la distinguibilità e la
    descrizione del segno devono essere valutate rispetto ai beni (o servizi)
    richiesti. Il marchio è descrittivo per le merci in questione (e non per le
    automobili, le calzature o i servizi bancari). Il titolare dell’IR ha fatto
    riferimento ad alcuni dei marchi già conosciuti, con la conseguenza che essi
    non rientrano nella stessa categoria di marchi, come nel caso in esame;
     Non è rilevante anche l’affermazione secondo cui il marchio è utilizzato
    come riferimento a Saxo Grammaticus;
     Il messaggio trasmesso dal segno è chiaro ed incontestabile;
     Per quanto riguarda l’affermazione del titolare dell’IR, secondo cui il segno,
    non essendo descrittivo, non è privo di carattere distintivo, va notato che, a
    prima vista, il segno non dà ai consumatori pertinenti l’impressione che si
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    tratti di un indicatore di origine, in quanto si tratta di una semplice
    dichiarazione informativa;
     Data l’impressione che si ricava dal marchio nel suo insieme, il legame tra i
    prodotti in questione e il marchio richiesto non è sufficientemente indiretto per
    dotare il marchio del livello minimo di specificità inerente all’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), dell’EUTMR;
     Per quanto riguarda l’affermazione dell’AR, da parte del titolare, che ha
    utilizzato con successo il proprio marchio, va notato che, poiché il marchio
    presenta un significato chiaramente descrittivo per quanto riguarda le merci in
    causa, il suo impatto sul pubblico interessato sarà essenzialmente di natura
    descrittiva, così da rendere l’eventuale impressione che possa indicare
    l’origine commerciale;
     Il titolare dell’IR non ha sostenuto che il marchio abbia acquisito carattere
    distintivo attraverso un uso intensivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
    dell’EUTMR. Non è possibile stabilire che la marcatura funzioni come
    indicatore di origine commerciale (in danese, parzialmente tradotta in inglese)
    dal presente reclamo e da due documenti stampati dal sito web del titolare
    dell’IR;
     La protezione della registrazione internazionale che designa l’Unione
    europea è respinta per tutte le merci, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’EUTMR.
    6 Il 8 settembre 2017 il titolare dell’IR ha presentato ricorso contro la decisione
    impugnata. La memoria contenente i motivi è pervenuta il 27 ottobre 2017.
    7 Insieme alla sua dichiarazione del motivo, il titolare del RA ha presentato una
    nuova richiesta per limitare l’elenco delle merci come segue:
    Classe 16 — stampati; materiale per l’istruzione e l’insegnamento (tranne gli apparecchi);
    assenza di note musicali e non trattare con la sassofoni.
    Motivi di ricorso
    8 Il titolare del RA ha chiesto che il consiglio di amministrazione annulli la
    decisione contestata nel suo complesso e conceda la protezione internazionale
    per la registrazione nell’Unione europea, ribadendo in sostanza le
    argomentazioni presentate all’esaminatore. Gli argomenti aggiuntivi sollevati
    nella sua motivazione possono essere riassunti nel modo seguente:
     «Saxo» non è una espressione significativa. Il termine «sassio» non è un
    termine comune o dizionario, ma un’abbreviazione. Il contenuto di materiale
    stampato non sarebbe indicato in forma stilizzata come il segno contestato. Il
    termine è spesso usato da terzi come marchio commerciale senza alcun
    riferimento o connotazione a sassofoni. Per «Saxo» si intende riferito a Saxo
    Grammaticus;
     Le stampe contrassegnate dalla scritta che non consistono in
    notazioni musicali e non trattate con le sassofoni non possono essere (mis)
    compresa in questo modo. L’eventuale relazione sarebbe troppo vaga e
    indeterminata per conferire carattere descrittivo rispetto alle merci in
    questione;
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     L’ Ufficio non si è mai opposto alla registrazione internazionale n. 907 767
    «Saxo» di Saxo, per, tra l’altro, merci simili nella classe 16;
     Il rifiuto basato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del progetto EUTMR,
    basato sull’, sulla configurazione del marchio; Tuttavia, poiché il marchio non
    è descrittivo, occorre rinunciare a terra del carattere non distintivo.
    Motivi
    9Tutti i riferimenti fatti nella presente decisione sono da intendersi come
    riferimenti all’EUTMR (UE) 2017/1001 (GU L 2017 del 154, pag.1), che
    codifica il regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo diversa
    indicazione specifica nella presente decisione.
    10 Il ricorso è conforme agli articoli 66 e 67 e all’articolo 68, paragrafo 1,
    dell’UE. È ammissibile.
    Restrizione dell’elenco delle merci
    11 Nella memoria contenente i motivi del ricorso, il titolare dell’IR ha chiesto una
    restrizione dell’elenco delle merci aggiungendo la seguente (in grassetto):
    12 Classe 16 — stampati; materiale didattico e didattico (ad eccezione degli apparecchi);
    Assenza di note musicali e non trattare con la sassofoni.
    13 L’articolo 9 del protocollo di Madrid recita:
    L’Ufficio internazionale annota nel registro internazionale:
    Qualsiasi limitazione, nei confronti di tutte o di alcune parti contraenti, dei beni e
    servizi elencati nella registrazione internazionale.
    14 Articolo 25 (1) (b) Norme comuni relative al protocollo di Madrid:
    (a) Una richiesta di registrazione è presentata all’Ufficio internazionale sul
    formulario ufficiale pertinente, in un unico esemplare, se la richiesta si
    riferisce a uno degli elementi seguenti:
    Una limitazione dell’elenco di beni e servizi rispetto a tutte o ad alcune delle parti
    contraenti designate.
    15 Una richiesta di prescrizione relativa a una registrazione internazionale deve
    pertanto essere presentata all’Ufficio internazionale dell’OMPI e non può
    essere presentata presso l’ufficio designato, in caso u, l’EUIPO.
    16 Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, le merci oggetto di una
    domanda devono essere identificate in modo sufficientemente chiaro e preciso,
    in modo da consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di
    determinare la portata della protezione richiesta, esclusivamente sulla base di
    tale identificazione (causa 19/06/2012, sentenza «IP», EU: C:2012: 361).
    17 In ogni caso, anche qualora la restrizione fosse stata introdotta tramite l’OMPI,
    tale restrizione sarebbe ancora stata respinta in quanto non può essere
    permesso che il registro dell’EUIPO registri un marchio solo nella misura in
    cui le merci in questione non posseggono una determinata caratteristica o una
    determinata materia, nel caso in esame gli stampati e i materiali didattici che
    non contengono note musicali e non trattano con le sassofoni. Una restrizione
    di questo tipo non può essere accolta in quanto non è chiara e precisa (cfr.
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    12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU: C:2004: 86, punto 114; 24/04/2018,
    T-831/16, ZOOM/ZOOM et al., EU: T:2018: 218, punto 73; Causa
    16/02/2017, C-577/14 P, Lametta, EU: C:2017: 122, paragrafi 29 e 30;
    Sentenza della Corte di giustizia del 19/06/2012, causa, C-307/10, IP).
    18 Alla luce di quanto precede, le limitazioni richieste non sono valide e non
    possono essere accettate. Il marchio contestato deve essere valutato per
    l’elenco iniziale di merci:
    Classe 16 — stampati; materiale didattico e didattico (ad eccezione dell’apparecchiatura).
    Articolo 7 RTMR
    19 L’articolo 7 dell’EUTMR, intitolato «Motivi di rifiuto assoluta», prevede tra
    l’altro che:
    1. Sono esclusi dalla registrazione:
    […]
    (b) marchi privi di carattere distintivo;
    (c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio
    possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il
    valore, la provenienza geografica o l’epoca di fabbricazione del prodotto o di
    prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
    2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per
    una parte dell’Unione.
    20 Sebbene sia chiaro dall’articolo 7, paragrafo 1, dell’EUTMR che ciascuno dei
    motivi di rifiuto elencati in tale disposizione è indipendente dagli altri e
    richiede un esame separato, vi è una chiara sovrapposizione tra l’ambito di
    applicazione dei motivi di rifiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    c) dell’EUTMR (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 47).
    21
    22 È inoltre opportuno interpretare tali motivi di rifiuto alla luce dell’interesse
    generale che è alla base di ciascuna di esse (08/05/2008, C-304/06 P,
    Eurohypo, EU: C:2008: 261, punto 55; CAUSA 16/09/2004, C-329/02 P,
    SAT.2, EU: C:2004: 532, PUNTO 25).È inoltre sufficiente che uno degli
    impedimenti assoluti alla registrazione si applichi in una parte dell’Unione
    europea, perché il segno in questione non può essere registrato come marchio
    dell’Unione europea (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU: T:2006: 87,
    punto 110).
    23 In considerazione di quanto precede, la questione da decidere è se il marchio
    rientri in uno degli impedimenti assoluti alla decisione sollevati nella
    decisione impugnata, vale a dire, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
    o c), dell’UETMR in relazione alle merci in questione.
    Il pubblico interessato
    24 Secondo una giurisprudenza consolidata, il carattere descrittivo o non
    distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) o b) dell’EUTMR non
    dovrebbe essere valutato in astratto, bensì in primo luogo con riferimento ai
    prodotti o servizi richiesti e, in secondo luogo, con riferimento alla percezione
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    del marchio da parte del consumatore medio dei beni o servizi in questione,
    tenendo conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti (12/02/2004, C-363/99,
    Postkantoor, EU: C:2004: 86, punti 31-35, e la giurisprudenza citata;
    29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU: C:2004: 260, punto 33;
    22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU: C:2006: 422, punto 25).
    25 Non è in discussione il fatto che le merci di cui trattasi siano destinate al
    consumo in massa e all’indirizzo al pubblico in generale, vale a dire essere di
    un consumatore medio di tipo attento e avveduto.
    26 Inoltre, poiché il segno è costituito da una parola spagnola e francese, il
    pubblico interessato per il quale deve essere esaminata la motivazione assoluta
    del rifiuto di registrazione è composto dal consumatore medio tra gli spagnoli
    e i francofoni dell’Unione europea.
    Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’UE
    27 L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMR esclude la registrazione di
    marchi che consistono esclusivamente di segni o indicazioni che, nel
    commercio, possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la
    destinazione, il valore, la provenienza geografica o l’epoca di fabbricazione
    dei prodotti o di prestazione dei servizi, o altre caratteristiche del prodotto o
    servizio.
    28 L’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMR è limitata
    ai casi in cui il segno richiesto può designare una «caratteristica», ossia una
    proprietà, facilmente riconoscibile dalla pertinente categoria di persone, delle
    merci o dei servizi richiesti. Un segno può essere escluso dalla registrazione
    sulla base di tale disposizione solo se è ragionevole ritenere che esso sia
    effettivamente riconosciuto dalla classe pertinente di persone come descrizione
    di una di queste caratteristiche (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011:
    139, punto 50).
    29 Ne consegue che, per poter essere oggetto del divieto previsto da tale
    disposizione, deve esistere una relazione sufficientemente diretta e specifica
    tra il segno e le merci in questione per consentire al pubblico interessato
    immediatamente di percepire, senza ulteriori riflessioni, una descrizione dei
    beni e servizi in questione o una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T19/04,
    PARELAB, EU: T:2005: 247, punto 25; 27/02/2002, T-106/00,
    razionalizzazione, EU: T:2002: 43, punto 40).
    30 L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMR persegue un obiettivo di
    interesse pubblico, vale a dire che può essere liberamente utilizzato da tutti i
    segni descrittivi o indicazioni relativi alle caratteristiche dei prodotti o dei
    servizi per i quali è chiesta la registrazione. Tale disposizione impedisce
    pertanto che tali segni o indicazioni siano riservati ad un’impresa da sola, in
    quanto registrati come marchi (causa 12/02/2004, C-265/00, Biild, EU:
    C:2004: 87, § 35, 36; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU: T:2002: 44, punto 27;
    Causa 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU: C:1999: 230, punto
    25).
    31 Al fine di garantire il pieno rispetto dell’obiettivo di libera utilizzazione, la
    Corte ha stabilito che, affinché l’EUIPO rifiuti la registrazione di un segno
    sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMR, non sia
    necessario che il segno in questione sia effettivamente in uso al momento della
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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    presentazione della domanda di registrazione, in modo descrittivo. È
    sufficiente che il testo di tale disposizione indichi che il segno potrebbe essere
    utilizzato per tali scopi (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto
    38 e la giurisprudenza ivi citata).
    32 Analogamente, la Corte ha affermato che l’applicazione dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMR non dipende dall’esistenza di una
    necessità reale, attuale o grave di lasciare un segno o un’indicazione libera e
    che, di conseguenza, non è pertinente conoscere il numero di concorrenti che
    hanno un interesse o che potrebbero avere un interesse nell’utilizzare il segno
    in questione (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39 e la
    giurisprudenza ivi citata).
    33 È irrilevante, inoltre, se vi siano altri cartelli, più abituali, di quelli in questione
    per designare le stesse caratteristiche dei prodotti o servizi menzionati nella
    domanda di registrazione (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139,
    punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
    34 Da quanto precede, la Corte ha espressamente dedotto che l’applicazione
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMR non richiede che il segno
    in questione sia il normale mezzo di designazione. Inoltre, essa ha affermato
    espressamente che la sua precedente giurisprudenza (in particolare, il punto 37
    della causa C-383/99 P, BABYSECCO), che usa i termini «no differente dallo
    status quo per designare i beni o servizi interessati o le loro caratteristiche»,
    non può essere intesa come una condizione per rifiutare di registrare un segno
    come EUTM (10/03/2011, C51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 40).
    35 In base a questi principi occorre determinare il caso in oggetto.
    Il segno richiesto in relazione alle merci in causa;
    36 Il segno richiesto consiste nella parola «Saxo», in caratteri di
    colore bianco all’interno di un rettangolo rosso.
    37 L’esaminatore ha osservato che il termine «Saxo» è un’abbreviazione della
    parola spagnola «saxófondo», «sassófon» e, per la parola francese «saxone»,
    per il termine «saxophoni», che cita i dizionari di Real Academia Española,
    Trésor della lingua, equivalente per «sax» in inglese (Collins Dictioning).
    38 Il titolare del RA riconosce espressamente che «Saxo» può essere, tra l’altro,
    una forma breve (abbreviazione) per la sassofoni in francese e in spagnolo.
    Che il significato sia confermato anche dagli estratti del dizionario presentato
    dallo stesso, con le sue osservazioni del 24 novembre 2016 (dizionario
    francese CNRTL e Dicionario de la Lengua Española, allegato 1).
    39 Pertanto, non vi può essere alcun dubbio che «Saxo» sia un’abbreviazione
    molto nota di «sassofono», in francese e in spagnolo, anch’essa contenuta nei
    dizionari francesi e spagnoli consolidati citati dall’esaminatore. Ciò deriva
    anche da conoscenze linguistiche comuni, che non devono essere provate dagli
    elementi di prova del dizionario.
    40 Avendo stabilito che «Saxo» è un’abbreviazione comunemente nota per
    «sassone», almeno per il pubblico lingua spagnola e francese, l’esaminatore ha
    giustamente sostenuto che, quando il segno è utilizzato per le merci in
    questione («stampe»; materiale didattico e didattico (ad eccezione degli
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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    apparecchi)», il consumatore di lingua spagnola e francese deve percepire in
    modo diretto e univoco questo materiale che descrive l’oggetto e il contenuto
    tematico delle merci oggetto della domanda.
    41 Le merci richieste sono «materiale stampato, per l’istruzione e
    l’insegnamento». La grande categoria di «materiale stampato» può
    comprendere tutti i tipi di pubblicazioni stampate (opuscoli, periodici, riviste,
    libri, ecc.), mentre «materiale didattico e pedagogico» sono pubblicazioni
    stampate, che si rivolgono in modo più specifico all’istruzione e
    all’insegnamento. Equivale al fatto che tali pubblicazioni stampate possano
    trattare qualsiasi tema tematico (contenuto, oggetto), per qualsiasi scopo
    (informazione generale, istruzione, ecc.). Pertanto, può non mettere in dubbio
    che le categorie di merci utilizzate per il «materiale stampato, l’istruzione e il
    materiale didattico» includano o possano includere tali merci che hanno come
    tema tematico (contenuto o oggetto) il loro tema (contenuto o oggetto)
    «sassofoni», a fini informativi (notizie, articoli) o, più specificamente, a fini
    educativi e didattici.
    42 È anche comune conoscenza del fatto che l’argomento (contenuto o oggetto)
    tematico sia un elemento determinante per i consumatori interessati, quando si
    sceglie una pubblicazione generica a stampa, tanto più quando si sceglie
    l’insegnamento o l’insegnamento.
    43 Pertanto, quando il segno «Saxo» è apposto su «stampati; il materiale didattico
    e pedagogico in questione, il primo e più evidente nel senso che sarà rivolto ai
    consumatori interessati, è che queste pubblicazioni «sono relative a sassofoni»,
    ovvero che hanno come tema principale il tema «sassofoni».
    44 Di conseguenza, il consumatore medio, normalmente informato e
    ragionevolmente attento ed avveduto, non contiene alcuna informazione
    aggiuntiva, immediatamente, chiaramente, in modo chiaro, inequivocabile e
    senza ulteriori riflessioni, considera il segno come riferimento a una
    caratteristica specifica delle merci in questione, ossia il loro tema tematico
    (contenuto o oggetto).
    45 Il Titolare del RA non ha avanzato alcuna argomentazione per confutare la
    constatazione dell’esaminatore, che gli elementi figurativi del segno siano
    minimi, banale e frequenti, e che non siano in grado di fornire il segno
    distintivo. Il Comitato approva queste conclusioni della decisione impugnata.
    46 infine, contrariamente a quanto sostenuto dal titolare, è comune sapere che le
    condizioni descrittive, anche in versioni leggermente figurative, sono
    comunemente utilizzate per indicare l’argomento tematico (contenuto o
    oggetto) di opuscoli, periodici, riviste, come «Femmine», «Maison et
    Travaux», «Auto», «Moto», «Casa y Jardin», ecc., per citare solo poche riviste
    note). Ciò rafforza la relazione descrittiva che esiste dal punto di vista del
    consumatore medio tra le merci in questione e il segno figurativo «Saxo»
    (19/11/2009, T-298/06, «1000», paragrafo 27).
    47 In base a quanto sopra esposto, si può ragionevolmente ritenere che il segno
    figurativo «xo possa essere effettivamente riconosciuto dalla classe di persone
    interessata quale descrizione di una di queste caratteristiche delle merci in
    causa nella classe 16, ossia di una proprietà, facilmente riconoscibile dalla
    categoria di persone interessate, delle merci o dei servizi in questione.
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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    (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 50 e giurisprudenza ivi
    citata).
    48 Si deve concludere che l’esaminatore ha correttamente constatato che il
    marchio richiesto descrive in modo chiaro e inequivocabile una caratteristica
    specifica delle merci in questione nella classe 16, ossia il loro tema tematico
    (contenuto e/o oggetto).
    49 Le ulteriori argomentazioni del RA sono irrilevanti, o quanto meno non
    decisive, e non possono alterare tale conclusione.
    50 In primo luogo, se è vero che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMR
    non si applica a condizioni che sono suggestive e allusive, cioè che evocano
    solo indirettamente le caratteristiche delle merci in maniera indiretta e astratta
    (31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU: T:2001: 30, punto 29), ciò non si
    applica al caso di specie. Infatti, nel caso di specie, per i motivi di cui sopra, il
    marchio non si limita a evocare indirettamente e in maniera astratta tali
    caratteristiche delle merci. Al contrario, in almeno uno dei suoi possibili
    significati, il segno designa, in modo diretto e immediatamente comprensibile,
    una caratteristica specifica delle merci in questione, ossia il loro tema tematico
    (contenuto o oggetto). Dalla giurisprudenza della Corte risulta che
    l’indicazione del contenuto (tematico) o del contenuto o dell’oggetto di una
    pubblicazione, di un libro, dell’insegnamento o del materiale didattico, può
    essere interpretata come un riferimento ad una caratteristica specifica di tali
    beni (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, UE: c: 2011: 139, punto 56, che conferma
    19/11/2009, T-298/06, ‘1000’, ECLI: EU: T:2009: 449, punto 31; CFR.
    10/10/2006, T-302/03, mappa &, ECLI: EU: T:2006: 296, punto 49). Pertanto,
    il segno «Saxo» non è meramente editativo ma descrittivo delle caratteristiche
    delle merci in questione.
    51 In secondo luogo, un segno deve essere negato per la registrazione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMR, se almeno uno dei
    possibili significati è una caratteristica delle merci di cui trattasi nella
    percezione del pubblico (23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:
    C:2003: 579, punto 32). Il marchio è apposto alla voce «stampati; materiali
    didattici e didattici (tranne apparecchi)» e l’obiezione si basa sulla percezione
    del consumatore medio spagnolo e francese. Il fatto che in altri contesti il
    termine possa avere altri significati (compreso quello che potrebbe essere visto
    come un marchio commerciale per automobili, calzature o servizi bancari e
    relative pubblicazioni) o anche quello per i consumatori consapevoli della
    storia della Danimarca, potrebbe riferirsi a Saxo Grammaticus (uno storico
    danese che viveva circa 1150-1220 AD), non cambia il fatto che una parte
    sostanziale del pertinente francese e spagnolo, parlando di consumatori medi,
    quando vedesse il segno utilizzato per le merci in questione nella classe 16,
    percepisce in primo luogo la caratteristica specifica delle merci di cui alla
    classe 16.
    52 Inoltre, contrariamente a quanto asserito dal titolare dell’IR, sulla base della
    giurisprudenza della Corte è irrilevante che il «Saxo» sia o meno colloquiale
    e/o non corrisponda al «modo usuale» di fare riferimento a sassofoni, per
    designare la stessa caratteristica in cui si deve valutare la natura descrittiva del
    segno. Secondo una giurisprudenza consolidata, per poter rifiutare la
    registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del documento, è
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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    irrilevante che vi siano altri sintomi, più abituali, di quelli in questione per
    designare le stesse caratteristiche dei beni o servizi menzionati nella domanda
    di registrazione (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39 e
    giurisprudenza ivi citata). È irrilevante anche il fatto che il segno sia
    effettivamente utilizzato in modo descrittivo da terzi sul mercato (12/2/2004,
    C-363/99, Postkantoor, EU: C:2004: 86, punto 97). Inoltre, la Corte ha
    espressamente confermato che l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera c), dell’EUTMR non richiede che il segno «modalità abituale di
    designazione» (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punti 39-40).
    Inoltre, essa ha affermato espressamente che la sua precedente giurisprudenza
    (in particolare, il paragrafo 37 del 20/09/2001, C 383/99 P, BABY, EU:
    C:2001: 461), che usa termini «non diversi dal modo usuale di designare i beni
    o servizi rilevanti o le loro caratteristiche», non può essere intesa come una
    condizione per rifiutare di registrare un segno come EUTM (10/03/2011, C51/10
    P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39,40 e la giurisprudenza ivi citata).
    Pertanto, anche se fosse stato stabilito (quod non) che la nota abbreviazione
    Saxo, non sia il testo integrale ma un’abbreviazione di «saxone» e non il modo
    comune di fare riferimento all’argomento tematico (contenuto o materiale)
    delle pubblicazioni relative a «sassofoni» nel commercio, ciò non
    modificherebbe la conclusione che il termine è descrittivo.
    53 Poiché almeno uno dei suoi possibili significati della nota: saxo, ha
    chiaramente descritto una caratteristica delle merci, in particolare il loro tema
    tematico (oggetto o contenuto), deve rimanere libera per tutti gli operatori. Il
    segno deve essere negato alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera c), dell’EUTMR.
    54 In mancanza di informazioni o prove che dimostrino che il segno ha acquisito
    carattere distintivo tramite l’uso che ne è fatto, nei territori di cui trattasi, vale
    a dire in Spagna e in Francia, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
    dell’EUTMR, l’argomentazione del titolare dell’IR, secondo cui il segno è già
    utilizzato, non può modificare tali conclusioni.
    Registrazione precedente
    55 La presunta iscrizione a livello internazionale del marchio Saxo, della Saxo,
    anche per presunti prodotti simili della classe 16, citata dal titolare dell’IR, non è
    pari al caso di specie o quanto meno non può essere considerata un precedente
    vincolante per la registrazione della denominazione «Saxo per tutti i tipi di
    pubblicazioni» della classe 16. Secondo una giurisprudenza costante, l’Ufficio,
    nell’esaminare una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea,
    deve tener conto delle decisioni già adottate in merito a domande analoghe e
    prendere in considerazione, con particolare attenzione, la stessa natura o meno di
    tale decisione. Tuttavia
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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    giudice dell’Unione europea, e non sulla base della precedente prassi decisionale
    dell’Ufficio (02/12/2008, T-212/07, Barbara Becker, EU: T:2008: 544, punto 43;
    27/02/2002, T-106/00, razionalizzazione, EU: T:2002: 43, punto 66).
    Conclusione
    56 Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata,
    nella misura in cui il marchio richiesto è stato rifiutato di registrazione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 7, paragrafo 2,
    dell’EUTMR, sulla base della percezione dei pertinenti consumatori nella
    parte dell’Unione europea (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU: T:2006:
    87, punto 110).
    57 Secondo una giurisprudenza consolidata, per rifiutare la registrazione come
    marchio UE è sufficiente che il segno rientri in uno dei motivi assoluti ai fini
    del rifiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, dell’EUTMR, in tutto il territorio
    dell’UE. Poiché in questo caso il segno rientra nel divieto di cui all’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di vigilanza dell’UE, non è necessario
    valutare se il marchio debba essere rifiutato anche ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), dell’EUTMR.
    58 Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso è respinto.
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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    Ordine
    Per questi motivi,
    IL COMITATO
    dichiara e statuisce:
    Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto

  • MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “anti-camera”

    MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “anti-camera”

    Il 17 luglio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “anti-camera”

    Il  marchio “anti-camera” intestato ad una realtà di Treviso  è utilizzato nelle classi di prodotti  35,  36, 37 e 43.

    CR

  • A PLUS Quarta Commissione di ricorso 04-07-2018

    A PLUS Quarta Commissione di ricorso 04-07-2018

    Stiamo parlando del marchio figurativo A PLUS classe 9: Apparecchi per uso di laboratorio; apparecchi e strumenti scientifici; vetreria da
    laboratorio; laboratorio scientifico e ceramica; vetro bacchette, tubi, profilati, tubi e capillare in vetro e prese di corrente per laboratori e per uso scientifico.

    Ad avviso dell’esaminatore il marchio non ha carattere distintivo. Vediamo perché.

    La lettera «A» codificata nel sistema di classificazione a livello mondiale significa
    «eccellente», «prima categoria», ad esempio nel settore della classificazione di efficienza energetica per elettrodomestici.

    Il termine «PLUS» è definito come un supplemento, qualcosa di più di che cosa ci si aspetta o abituale.

    Il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in relazione alla percezione che ne ha il pubblico a cui è destinato e in questo caso  i prodotti di cui parliamo sono prodotti usati in laboratorio e a fini scientifici rientranti nella classe 9, destinati ad pubblico di professionisti con un grado elevato di attenzione.

    Nel nostro caso agli occhi dei professionisti del settore a cui sono destinati i prodotti/servizi  oggetto del marchio, le parole A PLUS non diranno se non delle caratteristiche già proprie dei prodotti e servizi della classe 9.

    Quindi il marchio ha valore descrittivo e non è distintivo.

     

     

    DECISIONE
    della quarta commissione di ricorso
    del 4 luglio 2018
    Nel procedimento R 250/2018-4
    Dixon Glass Limited (a diffusione limitata società secondo il diritto
    dell’Inghilterra e del Galles)
    127-129 Avenue Road
    Beckenham BR3 4RX, Kent
    Regno Unito Ricorrente Holder/IR
    rappresentata da Hiddleston Trade Marks, Polhill Business Centre, London Road,
    Polhill Sevenoaks TN14 7AA, Halstead, Kent, Regno Unito
    Impugnazione relativa alla registrazione internazionale n. 1 327 193 che designa
    l’Unione europea

    LA QUARTA COMMISSIONE DI RICORSO
    composto da D. Schennen (presidente e relatore), L. Marijnissen (membro) e R.
    Ocquet (deputato)
    Cancelliere: H. Dijkema
    ha pronunciato la seguente
    Lingua processuale: L’inglese
    04/07/2018, R 250/2018-4, A PLUS (fig.)
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]

    Decisione

    Sintesi dei fatti
    1 In data 26/05/2016, Dixon Glass Limited (in
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]
    l’articolo 7, paragrafo 2 EUTMR per tutte le merci oggetto della designazione
    dell’Unione europea.
    5 La decisione era basata sulle seguenti principali conclusioni:
     I prodotti rifiutati sono specializzate principalmente merci volto a un
    pubblico di professionisti la cui conoscenza sarà elevata.
     Poiché il marchio «A PLUS» è composto da una lettera e matematici il
    termine corrispondente al simbolo «+», il pubblico rilevante con riferimento
    al quale l’impedimento assoluto alla registrazione è il consumatore deve
    essere esaminata in tutto il territorio dell’Unione.
     Il marchio è costituito da «A PLUS» con il seguente significato:
    «A» — come marchio per un pezzo di lavoro o in un esame, il vostro lavoro
    sia estremamente buono (https:
    //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/a_1),
    «PLUS» — Insegnanti uso più nel lavoro di classificazione nelle scuole e
    collegi.«B» è un migliore grado «B», ma non è buona come «A».«A plus» è
    un vantaggio o un beneficio.
     Il termine «PLUS» è definito come un supplemento, qualcosa di più di che
    cosa ci si aspetta o abituale. La lettera «A», non solo fa riferimento a
    qualcosa di estremamente buona in materia di istruzione ma in molti altri
    ambiti di attività, in quanto A è la prima lettera dell’alfabeto.
     È utilizzato anche nel settore dell’efficienza energetica degli apparecchi
    (lavastoviglie, frigoriferi, apparecchi di cottura, ecc.), dove «A» è la più
    efficiente sotto il profilo energetico, «G» la meno efficiente. I consumatori
    europei sono utilizzati per le tabelle con cui sono in contatto su base
    giornaliera, e «A +» o «A PLUS» sarebbe la migliore della scala.
     Il consumatore di riferimento comprenderà i termini richiesti tenendo conto
    della significatività dello stesso quale espressione, come un messaggio
    promozionale elogiativa: oltre estremamente buona, ma tendono a percepire
    nel segno ogni indicazione di una particolare origine commerciale al di là
    dell’informazione promozionale.
     Non vi è nulla circa la dicitura «A PLUS» che potrebbero consentire al
    pubblico di riferimento di memorizzare facilmente e immediatamente il
    segno come un marchio distintivo per i prodotti di cui trattasi.
     Gli elementi figurativi con una certa stilizzazione siano minime e non dotare
    il marchio con carattere distintivo. La forma esagonale richiesto assomiglia
    più di un’etichetta di qualità o di riciclaggio rispetto a una rappresentazione
    di una cellula in un diagramma molecolare.
     Di conseguenza, considerato nel suo insieme, il marchio è privo di carattere
    distintivo, non è idoneo a distinguere i prodotti per i quali è stata chiesta la
    3
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]
    registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e Articule
    EUTMR EUTMR 7 (2).
     Le ME titolare non ha presentato prove dell’uso entro il termine.
    6 In data 2/02/2018 IR, il titolare ha presentato ricorso contro la decisione
    controversa, chiedendo che la decisione sia annullata e che le ME essere concessa
    la protezione. La memoria contenente i motivi del ricorso è stata ricevuta il
    29/03/2018.
    7 Le ME titolare della memoria contenente i motivi possono essere riassunti come
    segue:
     L’esaminatore conflated efficacemente il termine «PLUS» nell’ambito del
    marchio della ricorrente con «+».
     L’eccezione dovrebbe riguardare soltanto i paesi di lingua inglese in quanto il
    termine «PLUS» non esiste in spagnolo, portoghese o norvegese.
     Non vi è alcun sistema di classificazione per le merci molto specifiche per le
    quali si richiede la protezione.
     Per quanto riguarda i prodotti della ricorrente, l’uso di «A PLUS» saranno
    considerati dal consumatore di riferimento come un riferimento alla
    classificazione di fantasia educativi nelle scuole e nelle strutture educative
    tenendo conto del fatto che i prodotti saranno utilizzati in tali enti, anche se
    essi saranno utilizzati anche negli stabilimenti in strutture di laboratorio ecc.
     L’esaminatore non aveva fornito alcuna prova a sostegno della conclusione
    che il termine «PLUS» o i termini «A PLUS» sono stati utilizzati nel settore
    dell’istruzione la classificazione in diversi paesi anglofoni.
     Tenendo in considerazione gli specifici prodotti designati dal marchio, il
    consumatore di riferimento percepisce immediatamente il confine con il
    dispositivo combinato esagonale centrale capitalizzato la lettera «A» come
    un riferimento alle formule chimiche utilizzate per composti chimici.
     Il duplice significato sopra sottolineato a causa dell’uso della parola «PLUS»
    che figura in appresso «A».In formule chimiche, il simbolo chimico a livello
    centrale, come appare nel marchio della ricorrente.
     «A PLUS» costituisce uno scherzo o termine lavori relativi all’ambiente in
    cui il prodotto sarà utilizzato.
     Il pubblico pertinente comprenderà che il marchio nel suo complesso sono
    utilizzati a fancifully alludono alla buona qualità dei prodotti, ma il marchio
    non è direttamente descrittivo dei prodotti in questione.
    4
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]
    Motivi
    8 Il ricorso non è fondato, in quanto il marchio di cui si richiede la protezione è
    privo di carattere distintivo.
    9 A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), i marchi EUTMR è escluso dalla
    registrazione quando essi sono privi di carattere distintivo. A norma dell’articolo
    193 EUTMR, le registrazioni internazionali che designano l’Unione sono
    soggette al medesimo esame su impedimenti assoluti alla registrazione come
    direttamente depositato EUTM domande.
    10 Secondo una giurisprudenza costante, il carattere distintivo di un marchio ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), significa che il segno EUTMR serve a
    identificare i prodotti per i quali è chiesta la registrazione come proveniente da
    un’impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti da quelli di altre
    imprese (29/04/2004, C-468/01, Tabs (3D), EU: C:2004: 259, punto 32;
    21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU: C:2004: 645, § 42;
    8/05/2008, C-304/06, Eurohypo, EU: C:2008: 261, § 66).Ciò deve essere valutata
    con riferimento in primo luogo ai prodotti o ai servizi per i quali è chiesta la
    registrazione e, dall’altro, alla percezione del pubblico di riferimento di tale segno
    (12/07/2012, C-311/11, «Wir machen das Besondere einfach, EU: C:2012: 460, §
    24).
    11 Sebbene non vi sia una considerevole sovrapposizione tra le due disposizioni,
    anche se un determinato termine potrebbe non essere descrittivo per quanto
    riguarda i beni e i servizi in questione, di modo che un’obiezione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) EUTMR sarebbero applicabili, essa può
    ancora essere censurabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) (EUTMR
    Biomild, 12/02/2004, C-265/00, EU: C:2004: 87, punto 19) per il motivo che esso
    sarà percepito dal pubblico rilevante come solo fornire informazioni sulla natura
    dei beni e/o servizi interessati e non come un’indicazione della loro origine.
    12 Termini semplicemente che denota una particolare qualità o funzione positiva o
    attraente dei beni e dei servizi dovrebbe essere rifiutata se richiesto da soli o in
    combinazione con termini descrittivi.
    13 La lettera «A» del sistema di classificazione a livello mondiale significa che il
    lavoro è stato il 95-100 % corretta.«A» rappresenta un equivalente di
    «eccellente», «prima categoria», «distinzione/pendente» (https:
    //en.wikipedia.org/wiki/Grading_systems_by_country);la lettera «A», non solo fa
    riferimento a qualcosa di estremamente buona in materia di istruzione ma in molti
    altri settori di attività, come l’esaminatore ha già precisato, ad esempio nel settore
    della classificazione di efficienza energetica per elettrodomestici.
    14 Le etichette energetiche aiutano i consumatori a scegliere prodotti efficienti sotto
    il profilo energetico. Prescrizioni in materia di etichettatura per singoli gruppi di
    prodotti sono attualmente creati nell’ambito della direttiva sull’etichettatura
    energetica, un processo gestito dalla Commissione europea. I prodotti sono
    etichettati su una scala da A + + + (efficienza massima) a G (efficienza
    minima).Https: //ec.europa.eu/energy/en/topics/energy (efficienza/prodotti
    efficienti sotto il profilo energetico).La lettera «A» è utilizzata in molti altri
    5
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]
    settori, nonché di una parte di un sistema di classificazione, non solo nel settore
    dell’istruzione e dell’elettricità.
    15 «PLUS», aggiunti; extra (www.thefreedictionary.com);definita nella maggior
    parte delle lingue europee come integrazione, qualcosa di più di che cosa ci si
    aspetta o abituale.«PLUS» indica «complementare, extra, di qualità superiore, di
    eccellenza del suo genere» (15/12/1999, R 329/1999-1, PLATINUM PLUS).
    16 Il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in relazione alla
    percezione del pubblico mirato. Nel caso di specie, i prodotti di cui trattasi sono
    prodotti usati in laboratorio e a fini scientifici rientranti nella classe 9, destinate al
    pubblico di professionisti, che pagano un livello di attenzione elevato.
    17 La Corte ha dichiarato che taluni termini inglesi in campo medico (29/03/2012,
    T- 242/11, 3D eXam, EU: T:2012: 179, § 26), e in settori tecnici (9/03/2012, T
    172/10, BASE-SEAL-, EU: T:2012: 119, § 54) sarà compreso dai professionisti
    del settore in tutta l’Unione europea, in quanto l’inglese è la lingua comunemente
    utilizzata professionale in tali settori.
    18 Pertanto, gli elementi denominativi del segno sarà percepito dal pubblico di
    riferimento semplicemente come facenti riferimento alla qualità delle merci
    rifiutate, e non sarà percepito come indicazione dell’origine commerciale per i
    prodotti in questione.
    19 Il termine «PLUS» sarà inteso nella maggior parte delle lingue dell’Unione
    europea. Anche il pubblico francese o portoghese dovrebbe comprendere la
    parola «PLUS».Il termine «PLUS» è una parola di base con cui la maggior parte
    dei consumatori conoscono a causa del suo uso comune nella vita quotidiana.
    20 I prodotti di cui trattasi sono per l’uso nei laboratori e consistono principalmente
    di oggetti di vetro, ceramica di forme diverse e precise per usi di laboratorio e a
    fini scientifici, nonché gli apparecchi per usi scientifici e gli «apparecchi e
    strumenti, che di solito sono utilizzati come parte del laboratorio o scientifiche se
    i processi, l’elevata qualità, affidabilità e solidità delle merci e l’accuratezza dei
    risultati è fondamentale. Un ulteriore laboratorio è auspicabile la qualità dei
    prodotti di migliore qualità, di prima classe, anche di una «classe A».Queste
    merci affrontare un pubblico di professionisti altamente specializzati.
    21 Se apposto sui prodotti in questione, il sintagma «A PLUS» considerata nel suo
    insieme, e nonostante essa sia scritta in diverse dimensioni e in due linee, sarà
    inteso dal pubblico come un messaggio promozionale per informare il
    consumatore che tali prodotti fornirà loro un eccellente qualità e valore.
    22 Nel contesto delle merci, tale significato sarà chiara per qualsiasi professionista al
    consumatore una comprensione di base della lingua inglese e sarà
    immediatamente associato al messaggio promozionale elogiativa mettendo in
    evidenza un aspetto positivo delle merci di cui trattasi, ossia che essi sono dotati
    di qualità del laboratorio in sospeso e gli «apparecchi e strumenti scientifici,
    nonché di base. Il termine «PLUS» è semplicemente un recommendatory inoltre
    «plus», che indica la qualità superiore dei prodotti.
    6
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]
    23 L’affermazione secondo cui può essere riconosciuto come riferimento a «formule
    chimiche utilizzate per composti chimici» non ha alcun fondamento. Tale
    interpretazione è chiaramente far-fetched e ben oltre la realtà del mercato e
    richiederebbe numerosi passi mentale per i consumatori per giungere a una tale
    conclusione. Anche tenendo in considerazione il possibile nesso che potrebbe
    essere stabilito tra l’elemento figurativo del segno e i prodotti di laboratorio in
    questione, essa non farebbe che rafforzare il carattere descrittivo del marchio
    come associato al laboratorio composti. Tuttavia, questa argomentazione è altresì
    violato, in quanto il nesso logico di cui sopra non è sufficientemente precisa. Di
    conseguenza, l’argomentazione presentata dalla ricorrente, che il segno di cui
    trattasi possa essere percepito come un termine di fantasia, sorprendente e
    inaspettato lavori relativi alle merci di cui trattasi deve parimenti essere respinta.
    24 Qualunque sia stato dichiarato dall’esaminatore, non è logico per il consumatore
    di associare il marchio richiesto con la classificazione delle attività nelle scuole,
    ma non è altrettanto logico associare un simbolo chimico dato che la lettera «A»
    di per sé non rappresentano gli elementi chimici. Il pubblico di professionisti nel
    campo della scienza non misunderstand la lettera «A» come un simbolo chimico
    che non esiste.
    25 Infatti, un marchio può essere percepito dal pubblico di riferimento come una
    formula promozionale e come un’indicazione dell’origine commerciale dei
    prodotti o dei servizi. Tuttavia, nel caso di specie, il contenuto semantico del
    marchio in questione, che è una combinazione corretta di un’unica lettera e di una
    parola, indica al consumatore informazioni promozionali o pubblicitari relativi
    alle merci in questione. Esso sarà percepito in primo luogo in quanto tale, anziché
    come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti (cfr. 3/07/2003, T122/01,
    Best Buy, EU: T:2003: 183, § 30).
    26 Per quanto riguarda l’aspetto figurativo del marchio è molto lieve stilizzazione
    dei caratteri o la disposizione del testo entro gli altri elementi figurativi del segno.
    La giurisprudenza stabilisce che, se l’elemento verbale di un segno è descrittivo
    complessi, il marchio nel suo complesso sia privo di carattere distintivo e se la
    figurativo elementi grafici sono di natura accessoria e non presentano alcun
    aspetto, in particolare in termini di fantasia o quanto al modo in cui sono
    combinati, gli elementi che rendono il marchio distintivo (18/10/2007, T-28/05,
    Omega 3, EU: T:2007: 312, § 45).La rappresentazione grafica, costituito da
    immettere gli elementi denominativi in due linee con la lettera «A», molto più
    ampia e che è circondato da sei ictus che costituiscono un esagono, sono in effetti
    di natura accessoria che compongono una circolare, circostante la centrale che
    serve a evidenziare e principali elementi denominativi del segno, «A PLUS».
    27 Come indicato dalla Corte, un segnale estremamente semplice, costituito da una
    figura geometrica di base, come ad esempio un cerchio, una linea, un rettangolo,
    o un pentagono non è in grado, in quanto tale, di trasmettere un messaggio che i
    consumatori possono ricordare, con la conseguenza che essi non lo considerino
    come marchio (12/09/2007, T-304/05, Pentagono, EU: T:2012: 271, § 22).
    28 Non vi è inoltre alcun effetto combinazione distintiva derivanti dalla
    combinazione del semplice figura geometrica di un esagono con gli elementi
    denominativi. Il carattere distintivo della singola lettera «A» rappresentato in
    7
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]
    caratteri standard senza modifiche grafiche non è in discussione. In questo caso,
    la sua combinazione con il termine «PLUS» e l’elemento figurativo del segno è
    lineare, semplice e chiara, e non sarà richiesto dal consumatore a cogliere il
    messaggio promozionale che convoglia il marchio. Il marchio nel suo insieme è
    non distintivo per i prodotti per i quali è stata chiesta la protezione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) EUTMR.
    29 Alla luce di quanto precede, il marchio di cui si richiede la protezione è respinta a
    norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 193, paragrafo 2, e
    (6) EUTMR. L’impugnazione è respinta.

  • JUCEE contro JU C Quarta Commissione di ricorso 26-06-2018

    JUCEE contro JU C Quarta Commissione di ricorso 26-06-2018

    JUCEE contro JU C

    Il marchio anteriore JUCEE   è rappresentato con delle gocce che producano schizzi. Essendo il contesto quello delle bevande analcoliche, la parte figurativa del marchio possiede un limitato carattere distintivo. Ciò vale anche per la combinazione di arancione e giallo che è spesso utilizzato in relazione ai prodotti della classe 32. Anche la parte denominativa«Jucee» è descrittiva ed ha un limitato carattere distintivo in quanto fa chiaramente riferimento alla parola inglese «succosa» che è descrittiva  del prodotto bevanda analcolica.

    Parliamo ora del segno controverso: la parte figurativa consiste in una curva di spruzzi fluidi con bolle e anche qui ritroviamo  la combinazione di
    arancione e giallo  e quindi anche in questo caso siamo di fronte ad un limitato carattere distintivo. Per quanto riguarda la parte denominativa “Ju-C”
    che fa chiaramente riferimento alla parola inglese «succosa», la lettera “C” potrebbe evocare la “vitamina C”

    In ogni caso, un’associazione diretta del segno controverso con la parola «succosa» non è evidente e anche se i prodotti di cui parliamo sono identici ad avviso dell’esaminatore  non vi è alcun rischio di confusione.

    DECISIONE
    della quarta commissione di ricorso
    del 26 giugno 2018

    Nella causa 2121/2017-4 R
    Princes Limited
    Regio Fegato Building,
    Testa del molo
    Liverpool, Merseyside L3 1NX
    Regno Unito Ricorrente/opponente
    rappresentata da MARCHI & CLERK LLP, 1 a New York M1 4HD Street,
    Manchester, Regno Unito
    V
    East Caribbean Flour Mills Ltd.
    Campden Park Industrial Estate
    P.O. Box 612
    Kingstown
    Saint Vincent e Grenadine Richiedente/convenuta
    rappresentata da Thomas Koch, An der Welle 10, 60322 Frankfurt a.M., Germania

    Impugnazione relative ai procedimenti d’opposizione n. B 2 768 946 (domanda di
    marchio dell’Unione europea n. 15 241 532)

    LA QUARTA COMMISSIONE DI RICORSO
    composto da D. Schennen (presidente), R. Ocquet (relatore) e C. Bartos (deputato)
    Cancelliere: H. Dijkema
    ha pronunciato la seguente
    Lingua processuale: L’inglese
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]

    Decisione
    Sintesi dei fatti
    1
    Con atto introduttivo depositato il 20 marzo 2016, East Caribbean Flour Mills Ltd. («il
    richiedente») ha chiesto di registrare il marchio figurativo
    come marchio dell’Unione europea (in prosieguo: la «missione») per il seguente
    elenco di prodotti:
    Classe 32 — Soft bevande; Delle bevande rinfrescanti non alcolizzate Colas; Bibite analcoliche;
    sciroppi di frutta Bevande analcoliche gassate; Frutta aromatizzate, bevande gassate; Bevande
    gassate aromatizzate; Bevande gassate analcoliche; Acqua; Acque; Acqua in bottiglia.
    Il richiedente ha sostenuto i colori: Tonalità di arancione, tonalità di rosso, di
    colore giallo e bianco.
    2
    Il 12 settembre 2016, Princes Limited (in prosieguo: l’ «opponente») ha presentato
    opposizione contro la domanda di marchio (in prosieguo: il «segno controverso»)
    per modificato le merci (in prosieguo: la «merce controversa»).
    3
    I motivi dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), UE
    TMR e l’opposizione si fondava su precedenti EUTM n. 14 499 172 per il
    marchio figurativo
    depositato il 20 agosto 2015 e registrato il 17 dicembre 2015 per i seguenti
    prodotti:
    Classe 32 — Non-alcoholic bevande e preparati per fare bevande; bevande gassate; acque
    minerali e gassose; le acque di sorgente; bevande dilute-to-taste preparazioni per zuppe, minestre
    e brodi; sciroppi, liquori e zucche; bevande analcoliche contenenti estratto di frutta o di frutta o
    di ortaggi o legumi o estratto, con un gusto di frutta o di ortaggi; succhi di frutta e di verdura da
    utilizzare come bevande.
    4
    Con decisione del 4 agosto 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la divisione
    di opposizione ha respinto l’opposizione nel suo complesso e ha condannato
    l’opponente alle spese. Essa ha, in particolare, i seguenti motivi di decisione:
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
    2
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    – Alcune delle merci controverse sono identici. Per ragioni di economia
    processuale, la divisione di opposizione non potranno procedere a un
    confronto e riterrà che tutti i prodotti sono identici.
    – I prodotti considerati identici sono destinate al grande pubblico, e il loro
    grado di attenzione varia da bassa a media.
    – Nel marchio anteriore, le gocce che si producano schizzi possiede un limitato
    livello di carattere distintivo in relazione ai pertinenti prodotti rientranti nella
    classe 32, che alludono ad una qualche forma di rinfrescante fluido. Ciò vale
    anche per la combinazione di arancione
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    – La somiglianza fonetica è particolarmente rilevante per le merci (bevande), in
    quanto sono spesso rumorosi ordinati negli stabilimenti.
    – Per la parte del pubblico di riferimento che non percepirà due segni come
    facente riferimento al termine succosa, le differenze visive e fonetiche tra i
    segni sono sufficienti. Per la parte del pubblico di riferimento anglofono
    percepirà che entrambi i segni come i segni pronunciando succosa e, di
    conseguenza, di conseguenza, i segni sono foneticamente identici. Anche per
    questa parte del pubblico, quando si tratta di merci interessate, non è
    ragionevole ritenere che ciò possa costituire un’indicazione di origine e non
    solo come un riferimento ad una qualità di tali merci. Pertanto, anche
    supponendo che le merci siano identiche, non vi è alcun rischio di confusione.
    5
    Il 28 settembre 2017, l’opponente ha presentato ricorso contro la decisione
    controversa, chiedendo che la decisione sia integralmente annullata. La memoria
    contenente i motivi del ricorso è stata ricevuta il 4 dicembre 2017 e degli
    argomenti ivi sollevate possono essere sintetizzate come segue:
    – La divisione di recidere i marchi artificialmente le loro rispettive componenti,
    piuttosto che effettuare una valutazione globale dei marchi nel suo complesso.
    – È sbagliato affermare che gli elementi denominativi «JUCEE» e «JU-C»
    hanno un limitato grado di carattere distintivo. «JUCEE» è chiaramente un
    caratteristico, inventato svolgere sul termine «succosa» e sarà percepito come
    l’elemento distintivo e dominante nel marchio anteriore, analogamente a
    quanto avviene con l’elemento «JU-C» nel segno contestato.
    – Le bevande analcoliche in questione siano venduti con una vasta gamma di
    colori e non in particolare nell’ambito arancione e giallo. La combinazione di
    questi coloranti possono ancora essere un elemento distintivo e qualsiasi
    somiglianza con i colori devono ancora essere prese in considerazione.
    – La divisione di opposizione ha commesso un errore omettendo di prendere in
    considerazione lo ricordo imperfetto e l’interdipendenza principio da
    dissezione e il pubblico di riferimento, vale a dire quelli di percepire e quelli
    non percepire la lettera «J». L’elemento denominativo del segno controverso
    dovrà chiaramente essere riconosciute come «JU-C» da parte del pubblico.
    – Sul piano visivo, elementi distintivi e dominanti dei segni hanno le stesse
    prime tre lettere, messi a loro inizio. Il trattino il segno controverso non è
    suscettibile di essere percepito e piuttosto essere percepito come una
    continuazione della lettera «J». Il giallo, arancione e colori simili, e gli spruzzi
    di bolle e continuerà a integrare le loro somiglianze. I segni sono simili. Sul
    piano fonetico, i segni sono identici. Il segno controverso non potrebbe mai
    essere espresse sul piano fonetico come «JUC». «C» sarà percepito come un
    elemento separato sillaba. Il significato concettuale dei marchi non incide sul
    confronto fonetico. La divisione di opposizione ha rilevato che la somiglianza
    fonetica è stata particolarmente rilevante. Il fatto che i marchi sono
    foneticamente identici è incredibilmente importante. Dal punto di vista
    concettuale, i segni sono identici.
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
    4
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    – A causa dell’elevato grado di somiglianza tra i marchi e l’identità tra i
    prodotti, sussiste un rischio di confusione.
    6
    La ricorrente non ha depositato osservazioni in risposta.
    Motivi
    7
    A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR, in seguito all’opposizione del
    titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto non può essere registrato se, a
    causa della sua identità o somiglianza con il marchio anteriore e dell’identità o
    somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa può
    dar adito a un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il
    marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di
    associazione con il marchio anteriore. Un rischio di confusione la possibilità che il
    pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla
    stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro
    (29/09/1998,Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 29; 22/06/1999, C-342/97,
    Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
    Pubblico di riferimento/territorio
    8
    L’opposizione si fonda su una precedente EUTM. Pertanto, il territorio pertinente per
    la quale il rischio di confusione deve essere valutato è l’Unione europea nel suo
    complesso. Tuttavia, l’EUTM per una domanda di registrazione, è sufficiente che
    l’impedimento relativo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR esiste
    soltanto per una parte dell’Unione europea (16/01/2018, T-204/16, METABOX,
    EU:T:2018:5, § 74).
    9
    Il pubblico di riferimento è il grande pubblico la cui attenzione non è superiore alla
    media (25/11/2015, T-248/14, Juice masafi, EU:T:2015:880, § 19).
    Sul confronto dei prodotti
    10
    Le merci sono identici quando sono inclusi in una categoria più generale designata dal
    marchio altri (10/11/2016, T-67/15, Polo Club Saint-Tropez Haras de Gassin,
    EU:T:2016:657, paragrafo 37; 22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, §
    57).
    11
    La contestata «bevande analcoliche; delle bevande rinfrescanti non alcolizzate Colas;
    bibite analcoliche; sciroppi di frutta bevande analcoliche gassate; frutta
    aromatizzate, bevande gassate; bevande gassate aromatizzate; bevande gassate
    analcoliche» sono inclusi nella categoria dei «bevande analcoliche» e «bevande
    gassate» e «acqua; acque; acqua in bottiglia» includono il precedente «acque
    minerali e gassose; le acque di sorgente». Inoltre, la controversa «frutta
    aromatizzate, bevande analcoliche; frutta aromatizzate, bevande gassate; bevande
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
    5
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    gassate aromatizzate» rientrano anch’essi nell’anteriore «bevande analcoliche
    contenenti estratto di frutta o di frutta o di ortaggi o legumi o estratto, con un
    gusto di frutta o di ortaggi».
    12
    Tutti i prodotti sono pertanto identici .
    Sul confronto dei segni
    13
    Per quanto riguarda il confronto tra i segni, il rischio di confusione deve essere
    determinato per mezzo di una valutazione globale della somiglianza visiva,
    fonetica e concettuale dei segni, sulla base dell’impressione complessiva prodotta
    da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e
    dominanti (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
    14
    I segni da confrontare sono i seguenti:
    Segno controverso Marchio anteriore
    15
    Due sono segni figurativi.
    16
    Il marchio anteriore consiste l’elemento denominativo «Jucee» scritta in grassetto
    stilizzato inferiore — maiuscole, ad eccezione della lettera «J» che è maiuscola.
    Esso è illustrato in una curva, con la lettera «J» slanting leggermente verso l’alto a
    sinistra e le lettere «ee» slanting al rialzo verso destra. Il marchio è raffigurato in
    lettere di colore blu scuro ad eccezione della lettera «C» con una frontiera in
    arancione, giallo e al di sopra del quale, nella parte superiore destra angolo, appare
    la rappresentazione grafica di tre gocce che si producano schizzi nello stesso
    colore giallo arancione e colori.
    17
    Il segno controverso comprende l’elemento denominativo «Ju C» scritta in grassetto,
    con lettere in rosso stilizzato raffigurato con bordo bianco. Le lettere «J» e «C»
    sono superiori, in caso considerando che la lettera «U» in lettere minuscole. Il
    termine viene raffigurato diagonalmente verso destra, con la lettera «J» in basso a
    sinistra. Tra le lettere «Ju» e «C» sembra quello che può essere percepito come un
    trattino o una continuazione della corsa della lettera «J». L’elemento denominativo
    è circondato da un giallo e arancione curvo che insieme formano una forma
    circolare o ovale. dispositivo La curva forme sono costituiti da linee irregolari di
    dare l’impressione di spruzzi di liquido o fluidi in cui più bolle sono rappresentati.
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
    6
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    18
    Gli elementi figurativi dei rispettivi segni si limitano ai caratteri tipografici stilizzati, le
    combinazioni di colori e le rappresentazioni grafiche di spruzzi gocce e una forma
    ricurva bolle sui quali sono raffigurati.
    19
    Sebbene i rispettivi colori non va del tutto inosservati dal pertinente i consumatori,
    queste sono solo semplici varianti di numerosi colori o combinazioni di colori
    utilizzate nel commercio (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 40;
    24/06/2004/Gelb, Blau, C-49/02, EU:C:2004:384, punto 38; 12/11/2008, T400/07,
    Farben in Quadraten, EU:T:2008:492, § 35). Inoltre, come correttamente
    constatato dalla divisione di opposizione, i colori giallo e arancione, in particolare,
    sono piuttosto comune in relazione alla frutta (succhi e bevande aromatizzate). T
    non ha rappresentanza di spruzzi gocce, bolle o liquido/liquido, rispettivamente,
    delle catture in maniera significativa l’attenzione del consumatore in relazione ai
    prodotti interessati rientranti nella classe 32 (v., per analogia, sentenza
    10/09/2015, T-30/14, Bio — INGRÉDIENTS Végétaux Propre — fabbricazione,
    EU:T:2015:622, § 23). Inoltre, la forma ricurva nel segno contestato svolge un
    contesto in larga misura funzione e serve a evidenziare gli elementi denominativi
    (v., per analogia, sentenza 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27;
    27/10/2016, T-37/16, Caffè Nero, EU:T:2016:634, § 42).
    20
    Quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, il consumatore
    dovrebbe concentrarsi principalmente sull’elemento denominative come punto di
    riferimento (18/02/2004, T-10/03, Contorflex, EU:T:2004:46, § 45; 30/11/2015,
    T-718/14, W E, EU:T:2015:916, § 53; 01/03/2016, T-61/15, 1e1, EU:T:2016:115,
    § 61). Pertanto, in generale, quando un marchio è composto di elementi verbali e
    figurativi, i primi sono, in linea di principio, maggiormente distintivi rispetto ai
    secondi (31/01/2012, T-205/10, La victoria de Mexico, EU:T:2012:36, § 38;
    15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45).
    21
    Nonostante quanto precede, nel marchio anteriore, la parola «Jucee» sarà percepito da
    almeno una parte significativa del pubblico come misspelling succosa», vale a dire
    di «significato pieno di succo. Poiché «succosa» è descrittivo per le merci in
    questione, nella misura in cui il termine «Jucee» allude ad esso, tale elemento
    denominativo è anche deboli o evocativo per le merci in questione (25/11/2015-
    248/14, 25/11/2015, Juice masafi, EU:T:2015:880, § 35; 16/10/2012, R 156/2011-
    2, R 143/2011-2 &, JUST JUICEE/JUST et al., punto 26; 04/10/2017, R
    2273/2016-4, Juice Pads, § 27). Dal momento che è una parola inglese di base, si
    può inoltre prevedere di essere compresi da tale parte del pubblico che ha soltanto
    una conoscenza di base della lingua inglese o probabilmente anche per la parte che
    non parla ad esso. Anche se quest’ultimo può forse non cogliere il significato
    esatto di «succosa», il pubblico è spesso di fronte a clausole che essa considera
    come descrittivo o allusive anche qualora non cogliere il significato esatto di esse
    (29/01/2015, T-665/13, distretto di Bingo, EU:T:2015:55, punti 37-38;
    14/01/2016, T-663/14, grande Bingo, EU: t: 2016, punto 23). Pertanto, in
    considerazione del carattere distintivo limitato del presente mandato, anche se gli
    elementi figurativi non siano particolarmente distintivo, sia o non saranno ignorate
    nell’impressione complessiva del segno.
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
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    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    22
    Il segno controverso, l’ elemento denominativo è probabilmente percepito come
    «JUC». Non si può escludere che una parte (molto) limitata della popolazione si
    considerano inoltre come «Ju-C playful» e come un riferimento a «succosa». Un
    tale nesso è meno evidente, tuttavia, anche per il pubblico anglofono, in quanto
    può anche essere percepito come, ad esempio, un avanzamento il termine «succo»
    e la lettera «C» nel senso di «vitamina C». In ogni caso, un’associazione diretta del
    segno controverso con la parola «succosa» non è evidente. Tuttavia, anche in
    considerazione del fatto che si tratta di un breve segno contenente solo tre lettere,
    il debole elementi figurativi decorativi non saranno né inosservati.
    23
    Sul piano visivo, i segni figurativi sono notevolmente divergenti che riguardano in
    generale, nonostante il fatto che esse concordano nelle lettere «JUC». Infatti, esse
    non solo differiscono nei restanti lettere «EE», ma dare piuttosto diverso
    impressioni, per i seguenti motivi:
    – Combinazioni di colori diversi: l’elemento denominativo del marchio anteriore
    è raffigurato in blu scuro ad eccezione della lettera «C», che è in arancione e
    giallo; l’elemento denominativo del segno contestato è raffigurato in rosso
    con bordo bianco. In generale, il marchio anteriore è dominato dal colore blu
    scuro che nel segno contestato che predomina il colore è rosso.
    – Figurativo distinte caratteristiche: la forma della curva del segno controverso
    dell’elemento denominativo e circonda è rilevante in termini di dimensioni,
    mentre l’elemento grafico nel marchio anteriore, a parte il carattere
    tipografico stilizzato, limitata alla rappresentazione di tre gocce sopra la
    lettera «C, che sono di piccole dimensioni.
    – Posizione del termine distinti elementi: l’elemento verbale del marchio
    anteriore sia raffigurato in una curva che l’elemento denominativo del segno
    contestato è raffigurato in diagonale.
    – Anche la scarsa rappresentazione grafica alluding rinfrescante freschi o
    bevande è diversa, poiché, anche se in entrambi i segni che figurano nella
    comune colori giallo e arancione (per le merci in questione), nel marchio
    anteriore è raffigurato come tre gocce che si producano schizzi nel segno
    contestato è raffigurato come spruzzi di liquido con turno più bolle in essa.
    24
    Considerando che ciascuna di tali differenze individuali tra i segni potrebbe non essere
    determinante in quanto tale, combinate insieme sono sufficienti a compensare gli
    elementi comuni, che non sono inoltre particolarmente forte, nell’impressione
    visiva.
    25
    Sebbene i consumatori in generale, prestare maggiore attenzione all’inizio di un
    marchio che alla fine (17/03/2004, T-183/02, MUNDICOR, EU:T:2004:79,
    § 81), il Comitato osserva che tale norma, per quanto riguarda la pertinenza
    dell’inizio di un marchio, non può rimettere in discussione il fatto che la
    valutazione del marchio contestato dev’essere effettuato tenendo conto
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
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    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    dell’impressione complessiva prodotta da quest’ultimo. Inoltre, anche l’inizio dei
    segni una alquanto diverso impatto visivo considerando la diversa presentazione
    della lettera «J».
    26
    Di conseguenza, pur avendo tre lettere in comune, che sono al tempo stesso la tre
    prime lettere del marchio anteriore, i segni di creare un’immagine complessiva
    piuttosto diversa e layout, compresi gli altri elementi e combinazione di colori che
    sono disposte in modo diverso e rendere l’impressione visiva dei segni piuttosto
    distinte e comportare i segni che, al massimo, un tenue grado di somiglianza
    visiva. A ciò va aggiunto il fatto che l’elemento «Jucee allusive» sia per le merci in
    questione, che rafforza la precedente conclusione.
    27
    Sul piano fonetico, i segni in conflitto sono simili a un basso livello, nella misura in cui
    condividono le lettere «JUC». Tuttavia, non si può escludere che una parte
    (molto) limitata delle pertinenti consumatori, con conoscenza dell’inglese e
    percepire le lettere «Ju-C» in quanto svolgono in lettere per la debole o
    addirittura termine descrittivo «succosa», essi possono pronunciare in modo
    identico. Tuttavia, in virtù del carattere allusive di questo termine, essa non può
    avere troppo peso nel confronto fonetico.
    28
    Dal punto di vista concettuale, i segni non ha un significato in quanto tali e per una
    parte del pubblico il confronto concettuale rimarrà neutrale. Tuttavia, una parte
    (molto) limitata del pubblico di riferimento può percepire sia nella nozione di
    «succosa allusive», o addirittura descrittivo in relazione alle merci in questione.
    Pertanto, per questa parte del pubblico i segni condividono lo stesso concetto
    debole e vi è una somiglianza concettuale che non può essere dato troppo peso
    così come il suo impatto sarà molto basso (16/12/2015, T-491/13, la Trident Pure,
    EU:T:2015:979, § 93, 108).
    Carattere distintivo del marchio anteriore
    29
    L’opponente non rivendica esplicitamente che il suo marchio è particolarmente
    distintivo in virtù dell’uso intensivo o della sua reputazione. Di conseguenza, la
    valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore a riposo sul suo carattere
    distintivo di per sé.
    30
    Come indicato sopra, il carattere distintivo del termine «Jucee» è limitato in relazione
    alle merci anteriore (cfr. paragrafo 21) e gli elementi figurativi non siano
    particolarmente distintivo o entrambi (cfr. paragrafo 19). Di conseguenza, il
    carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore nel suo complesso è
    considerato al di sotto della media. Tuttavia, ciò non impedisce all’opponente di
    opporsi con successo alla registrazione di altri marchi quando siano confondibile
    con il suo marchio anteriore.
    Valutazione globale
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
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    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    31
    La valutazione del rischio di confusione da parte del pubblico dipende da numerosi
    fattori e, in particolare, il riconoscimento del marchio anteriore sul mercato,
    l’associazione che può essere fatta con il marchio registrato, il grado di
    somiglianza tra i marchi e tra i prodotti o servizi individuati (ottavo ‘considerando’
    della EUTMR). Essa deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione
    di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenza Lloyd Schuhfabrik,
    22/06/1999, C-342/97, EU:C:1999:323, punto 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
    EU:C:1997:528, § 22).
    32
    Tale valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra
    i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei
    marchi e quella dei prodotti o dei servizi. Di conseguenza, un elevato grado di
    somiglianza tra i prodotti designati può essere compensato da un minor grado di
    somiglianza tra i marchi e viceversa (22/06/1999, Lloyd Schuhfabrik, C-342/97,
    EU:C:1999:323, punto 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
    29/09/1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 17). Più il carattere
    distintivo del marchio anteriore, tanto maggiore è il rischio di confusione, i marchi
    che hanno un elevato carattere distintivo, sia intrinsecamente, sia grazie alla
    notorietà di questi sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi
    il cui carattere distintivo è inferiore (sentenza Canon, 29/09/1998, C-39/97,
    EU:C:1998:442, punto 18).
    33
    Sebbene non vi sia identità tra i prodotti della classe 32, e la sua sede il consumatore
    deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha conservato nella sua
    mente, le differenze tra i segni prevalgono sui loro analogie, che, a parte il comune
    colori giallo e rosso, fondamentalmente comune sull’identità del resto la sequenza
    «JUC» e l’identità fonetica e concettuale dei segni che possono avere per un
    (molto) limitata da parte del pubblico.
    34
    In effetti, l’ identità fonetica e concettuale richiederebbe, logicamente, che i
    consumatori siano in grado di coinvolgere non solo la parte verbale del segno
    anteriore, ma anche quella del segno controverso con la parola inglese «succosa
    piuttosto di base» (19/01/2012, R 235/2011-1, succo SAPPÈ Me (fig.)/JUICEA, §
    32). Anche se una tale associazione o collegamento può essere previsto per una
    parte significativa, se non addirittura per la maggioranza del pubblico di
    riferimento rispetto al marchio anteriore, ciò non è evidente in relazione al segno
    controverso. In ogni caso, per questa parte del pubblico, l’elemento comune è
    debole e non può essere determinante, e che inoltre si riferiscono a due di
    «succosa misspellings completamente diverso». Per la restante parte del pubblico
    limitato, le somiglianze tra i segni non sono sufficienti a creare un rischio di
    confusione.
    35
    Pertanto, d espite la coincidenza nella sequenza «JUC», o la possibile associazione con
    «succosa» che è inoltre sprovvisto di carattere distintivo debole o anche per
    almeno una parte significativa del pubblico, i segni in conflitto presentano notevoli
    differenze e t egli coincidenza temporale, questo elemento non può, in ogni caso,
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
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    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    rimettere in discussione il principio secondo cui la valutazione della somiglianza
    tra i marchi in conflitto deve tener conto dell’impressione complessiva prodotta da
    tali marchi (ALLTREK, 16/05/2007, T-158/05, EU:T:2007:143, punto 70;
    08/09/2010, T-369/09, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 29; 06/07/2004, T-117/02,
    CHUFAFIT, EU:T:2004:208, § 54). Pertanto, il pubblico di riferimento, anche se
    solo con un grado medio di attenzione, di distinguere in modo sicuro tra i segni.
    36
    Pertanto, anche se le merci siano identiche, non vi è alcun rischio di confusione ai sensi
    dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR, anche tenendo presente che il
    carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è inferiore alla media.
    37
    Ne consegue che l’impugnazione è respinta e la decisione impugnata è accolta.
    Sulle spese
    38 A norma dell’articolo 109, paragrafo 1 EUTMR in combinato disposto con la
    regola 94 (3) del regolamento sul marchio comunitario, l’opponente (ricorrente),
    in quanto parte soccombente, devono sostenere il ricorrente (convenuta) costi dei
    procedimenti di opposizione e di ricorso.
    39 Si tratta per il procedimento di impugnazione delle spese della ricorrente di
    rappresentanza professionale di 550 EUR. Per quanto riguarda il procedimento di
    opposizione, la divisione di opposizione correttamente ha ordinato l’opponente
    (ricorrente) sopporterà le spese di rappresentanza del richiedente che sono stati
    fissati a 300 EUR. L’importo totale per entrambi i procedimenti è quindi di
    850 EUR.
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
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    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    Ordinanza
    Per questi motivi,
    LA COMMISSIONE
    dichiara e statuisce:
    1. L’impugnazione è respinta.
    2. L’opponente (la ricorrente) a sopportare le spese del procedimento di
    opposizione e di ricorso, che è fissato in EUR 850.
    Firmato
    D. Schennen
    Firmato
    R. Ocquet
    Firmato
    C. Bartos
    Cancelliere:
    Firmato
    H. Dijkema
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JU

  • MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “GUIDA FISCO”

    MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “GUIDA FISCO”

    Il 2 luglio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “GUIDA FISCO

    Il  marchio “GUIDA FISCO” intestato ad una realtà romana che si occupa di editoria digitale è utilizzato nelle classi di prodotti 41 e 35 e 36.

    CR

  • MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “THE ITALIAN TIMES”

    MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “THE ITALIAN TIMES”

    Il 26 giugno 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “THE ITALIAN TIMES”.

    Il  marchio “THE ITALIAN TIMES” intestato ad una realtà romana che si occupa di editoria digitale è utilizzato nelle classi di prodotti 41 e 35.

    CR

  • AGNONA contro ANGONA ITALY Divisione di Opposizione  18-06-2018

    AGNONA contro ANGONA ITALY Divisione di Opposizione 18-06-2018

    AGNONA contro ANGONA ITALY

    Il marchio anteriore è AGNONA. Le classi di prodotti sono la 3, 14, 18,25 quindi parliamo del settore profumeria, abbigliamento e accessori e  oreficeria.

    Il marchio anteriore, ‘AGNONA’, non ha un significato ed è, pertanto, distintivo (in realtà il segno indica una frazione d Borgosesia, Comune della provincia di Vercelli, ma l’Ufficio ritiene che solo una sparuta minoranza di Italiani assocerà tale termine al menzionato luogo geografico.

    Circa il marchio impugnato, l’elemento ‘ANGONA’  non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

    L’elemento ‘ITALY’ del segno impugnato sarà inteso come ‘ITALIA’ ed è pertanto non distintivo dal momento che sarà percepito come un riferimento all’origine geografica dei prodotti.

    Il segno impugnato include un elemento figurativo che consiste nella combinazione dei due cerchi al di sopra dei quali sono raffigurate due foglie. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente che afferma che tale elemento sarà percepito come la parola ‘GO’, si ritiene al contrario possibile, se non probabile, che esso venga percepito come il disegno stilizzato di un frutto da una parte del pubblico di riferimento. Per la restante parte del pubblico di riferimento tale elemento non sarà associato a nessun significato.

    E’ altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore

    Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio italiano n. 302015000087344, deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

     

    OPPOSIZIONE N. B 2 839 242

     

    Agnona S.r.l. Via Vittor Pisani, 20; 20124, Milano; Italia (opponente), rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Via Senato, 8, 20121; Milano, Italia (rappresentante professionale)

     

    c o n t r o

     

    Sufen Ji, Via Ascoli Piceno 185, 60126, Ancona; Italia (richiedente), rappresentata  Claudio Malaspina, Via Emilio Faà di Bruno 4, 00195, Roma; Italia (rappresentante professionale).

     

    Il 18/06/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

     

     

    DECISIONE:

     

    1. L’opposizione n. B 2 839 242 è accolta per tutti i prodotti contestati.

     

    1. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 578 677 è totalmente respinta.

     

    1. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620EUR.

     

     

    NOTA PRELIMINARE

     

    A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (RMUE), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (RDMUE) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (REMUE), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 e dal regolamento esecutivo (UE) 2018/626. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

     

     

    MOTIVAZIONE:

     

    L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 578 677 . L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano n. 302015000087344 AGNONA. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l’articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

     

     

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

     

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

     

    L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente italiano n. 302015000087344.

     

    1. I prodotti

     

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, tra gli altri, i seguenti:

     

    Classe 3: Oli essenziali; lozioni per capelli; acque da toilette; adesivi [materie collanti] per uso cosmetico; aromi [oli essenziali]; astringenti per uso cosmetico; astucci per rossetti; balsamo non per uso medico; balsamo per capelli; bastoncini ovattati per uso cosmetico; cera per depilare; ciglia posticce; cipria per il trucco; coloranti per capelli; cosmetici; creme cosmetiche; decoloranti per uso cosmetico; dentifrici; deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; gel per massaggi non ad uso medico; henné [tintura cosmetica]; lacche per capelli; latte di mandorle per uso cosmetico; latte per la toilette; lozioni dopo barba; lozioni per i capelli; lozioni per uso cosmetico; maschere di bellezza; lucidalabbra; lucido da scarpe; mascara; matite per le sopracciglia; matite per uso cosmetico; motivi decorativi per uso cosmetico; nécessaires di cosmetica; oli da toilette; oli essenziali; oli per la profumeria; oli per uso cosmetico; ovatta per uso cosmetico; pietra pomice; pomate per uso cosmetico; preparati abbronzanti [cosmetici]; preparati cosmetici per il bagno; preparati per il bagno, non per uso medico; preparati per lisciare i capelli; preparati per ondulare i capelli; preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; prodotti cosmetici per la cura della pelle; prodotti depilatori; prodotti di profumeria; prodotti per il trucco; prodotti per la cura delle unghie; prodotti per la rasatura; prodotti per la toilette; prodotti per togliere il trucco; profumi; profumi per ambiente; rossetti; sali da bagno non per uso medico; salviette impregnate struccanti; saponette; saponi; shampoo; shampoo secco; smalti per le unghie; talco per toilette; tinture cosmetiche; tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche; trucchi.

     

    Classe 14: Argento filato; diamanti; leghe di metalli preziosi; perle per creare bigiotteria; pietre fini [semipreziosi]; anelli [gioielleria]; braccialetti [gioielleria]; amuleti [gioielleria]; catene [gioielleria]; chiusure per gioielleria; ciondoli; collane [gioielleria]; ferma-cravatte; filati d’oro [gioielleria]; filati di metalli preziosi [bigiotteria]; ganci per gioielleria; gemelli; gioielleria; gioielleria in avorio; gioielli cloisonné; gioielli di ambra gialla; insegne in metalli preziosi; medaglie; medaglioni [gioielleria]; orecchini; ornamenti [gioielleria]; ornamenti per cappelli in metalli preziosi; perle [gioielleria]; pietre preziose; spille da cravatte; strass; braccialetti per orologi [cinturini]; catene di orologi; cronografi [orologi]; cronometri; cronometri contasecondi; cronoscopi; lancette [orologeria]; meccanismi di orologeria; molle d’orologi; orologi a pendolo; orologi atomici; orologi [da polso e da tasca]; orologi di controllo [orologi madri]; orologi elettrici; quadranti [orologeria]; quadranti solari; sveglie; vetri di orologi; oggetti d’arte in metallo prezioso; portachiavi di fantasia; scatole in metallo prezioso; figurine [statuette] in metalli preziosi; ornamenti per calzature [in metalli preziosi]; spille [gioielleria]; spille per ornamento; spillette [gioielleria]; casse di orologi; casse [scatole] di orologi; cofanetti per gioielli [scrigni o scatole]; portagioie; portagioie arrotolabile; scatole per l’orologeria; scrigni; bigiotteria (gioielli non in metallo prezioso); catene di orologi; cofanetti per orologi in metalli preziosi; custodie per orologi; fibbie per cinturini di orologi; orologi da polso; lunette per orologi; orologi da immersione; orologi da parete; orologi da scrivania; orologi digitali; orologi in metalli preziosi; orologi per automobili; orologi per uso sportivo; porta orologi; vetri per orologi; custodie per gioielli.

     

    Classe 18: Abiti per animali; anelli per ombrelli; astucci per chiavi [pelletteria]; bastoni da montagna; bastoni da passeggio; bastoni per ombrelli; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; bauli; bauli da viaggio; borse; borse a tracolla per portare bambini; borse da spiaggia; borse da sport; borse della spesa; borse della spesa con rotelle; borse lavorate a maglia; borse vuote per i ferri; borsellini; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle scolastiche; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; collari per animali; foderi per ombrelli, finta pelle [imitazione del cuoio]; fruste; ginocchiere per cavalli; gualdrappe da selle per cavalli [fodere]; guarnizioni in cuoio per mobili; guarnizioni per bardatura; guinzagli [in pelle]; impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; maniglie per valige; marsupi per portare i bambini; mentoniere [nastri in cuoio]; morsi [bardatura, finimenti per cavalli]; museruole; ombrelli da sole; paraocchi [finimenti, bardature per cavalli]; parapioggia; pellicce [pelli di animali]; porta-biglietti da visita; porta carte di credito [portafogli]; porta-carte [portafogli]; portafogli; redini [briglie]; reti per la spesa; rivestimenti in pelle per mobili; sacche; sacchi [buste, borsette] in cuoio per imballaggio; sacchi da campeggiatori; sacchi da sport; sacchi da viaggio; sacchi per alpinisti; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; scatole per cappelli in cuoio; sedili a bastone; selle per cavalli; staffe; telai di ombrelli o ombrelloni; telai per borse a mano; valige; valigette; valigette per documenti; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; zaini; ombrelli; cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; articoli di selleria; ombrelloni.

     

    Classe 25: Berretti; cappelli; cuffie da bagno; cuffie per la doccia; fasce per la testa [abbigliamento]; mantiglie; turbanti; visiere di berretto; abbigliamenti impermeabili; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in pelle; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento per ginnastica; accappatoi da bagno; bandane [foulards]; bavaglini non di carta; biancheria intima; boa [pelliccia da collo]; body [giustacuori]; bretelle; busti; calze; calzini; cinture [abbigliamento]; cinture portafoglio [abbigliamento]; collants; colletti [indumenti]; colli finti [colletti staccabili]; copribusti; corredini da neonato; corsaletti; costumi da bagno; costumi da spiaggia; cravatte; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; fodere confezionate [parti di indumenti]; foulards [fazzoletti]; gabardine [indumenti]; ghette; giarrettiere; girocollo [sciarpe]; guaine [sottovesti]; guanti [abbigliamento]; guanti da sci; indumenti confezionati; livree; maglie sportive; maglieria; maglioni; maschere per dormire; mute per sci nautico; paraorecchie [abbigliamento]; pellicce [indumenti]; petti di camicie; polsini [abbigliamento]; reggicalze da donna; reggicalze da uomo; visiere [cappelleria]; veli [indumenti]; toghe; tasche di indumenti; sotto-piedi; sottascelle; sopravvesti; sciarpe da collo; sciarpe; scialli; scaldapiedi [non elettrici]; scaldamuscoli; scaldacolli; rinforzi al tallone per le calze; abbigliamento; scarpe; cappelleria; abbigliamento da spiaggia; abbigliamento da camera; sandali; ciabatte; calzature; calzature per lo sport; carcasse di cappelli; collants; costumi da carnevale; cuffie da bagno; cuffie da spiaggia; ferramenti per calzature; gambali di stivali; guardoli per calzature; indumenti di carta; maschere per dormire; mute per sci nautico; punte di calzature (spunterbi); scarpe da bagno; scarpe da ginnastica; scarpe per lo sport; scarponi da sci; solette; sparati di camicie; suole; tacchetti per scarpe da calcio; tacchi; tomaie; visiere; visiere di berretto; zoccoli; abiti; abiti (completi); antisdrucciolevoli per calzature; camicie; cappelli; cappotti; cappucci; casacche; costumi da bagno; fasce per la testa; giacche; gonne; leggings; pantaloni; manicotti; parka; pigiami; camicie da notte.

     

    I prodotti contestati sono i seguenti:

     

    Classe 3: Preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; adesivi [materie collanti] per uso cosmetico; adesivi per fissare i posticci; alghe marine per uso cosmetico; aloe vera preparati per uso cosmetico; balsamo non per uso medico; bastoncini ovattati per uso cosmetico; cere per massaggi; coadiuvanti dimagranti [cosmetici], non per uso medico; colla per parrucchino; cosmetici; cosmetici e preparati cosmetici; cosmetici non medicati; cosmetici per uso personale; cosmetici sotto forma di oli; crema per cuticole; creme per massaggi, non medicate; detergenti per pennelli cosmetici; dischetti d’ovatta per il trucco; essenze di bergamotto; filaccia per uso cosmetico; gel all’aloe vera per uso cosmetico; gel per massaggi non ad uso medico; gesso per uso cosmetico; grassi per uso cosmetico; henné [tintura cosmetica]; henné in polvere; lacca per uso cosmetico; lozioni e oli per massaggi; lozioni profumate [preparati per la toilette]; lozioni profumate per il corpo [preparati per la toilette]; nécessaires di cosmetica; oli da toilette; oli minerali [cosmetici]; oli per massaggi, non medicati; oli per uso cosmetico; olii per massaggi; ovatta per uso cosmetico; panni imbevuti per uso cosmetico; pietra pomice; pietre per levigare i piedi; pietre pomici per il corpo; piumini di cotone per uso cosmetico; preparati abrasivi per il corpo; preparati cosmetici per favorire la perdita di peso; preparati cosmetici per l’essiccazione degli smalti per unghie; preparati cosmetici per la cura del corpo; preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; preparazioni per la rimozione delle unghie con gel; preparazioni per massaggi non medicate; prodotti cosmetici per il viso; prodotti non medicinali per la toilette; prodotti per l’igiene, ovvero prodotti per la toilette; prodotti per la cura del neonato (non medicati -); prodotti per la pedicure; prodotti per la pulizia del naso per l’igiene personale; prodotti per rimuovere le cuticole; prodotti per trattamento delle cuticole; salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; salviette imbevute di cosmetici; salviette imbevute di prodotti per la toilette; salviette umettate imbevute di lozione cosmetica; soluzione di gomma arabica in etere per uso cosmetico; spray di acqua minerale per uso cosmetico; tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche; trattamenti per il cuoio capelluto (non medicati -); unguenti per uso cosmetico; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per pulire e profumare; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; prodotti per l’igiene orale.

     

    Classe 14: Oreficeria; gemme, perle e metalli prezioni e loro imitazioni; orologeria; porta gioie e porta orologi; ornamenti, fatti o rivestiti in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro imitazioni; statue e statuette, fatte o rivestite in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro imitazioni; anelli apribili in metallo prezioso per chiavi; articoli decorativi [ciondoli o gioielleria] per uso personale; braccialetti d’identificazione [gioielleria]; ciondoli in bronzo; ciondoli in metallo prezioso; ciondoli in metallo semiprezioso; ciondoli per chiavi placcati con metalli preziosi; ciondoli placcati con metalli preziosi; coppe commemorative in metallo prezioso; coppe premio in metalli preziosi; gettoni di rame; gettoni in metallo per il trasporto pubblico; leghe d’argento; leghe di iridio; leghe di osmio; leghe di palladio; leghe di rodio; leghe di rutenio; monete; monete commemorative; monete d’oro; monete da collezione; monete non in corso; oggetti artistici in pietre preziose; oggetti d’arte in argento; oggetti d’arte in argento smaltato; oggetti d’arte in metallo prezioso; oggetti d’arte in oro smaltato; portachiavi [catenelle o anelli] in metallo prezioso; portachiavi di fantasia; portachiavi in metalli preziosi; portachiavi in metallo; portachiavi in metallo comune; portachiavi in pelle; portachiavi in similpelle; portachiavi ornamentali in metalli preziosi; portachiavi placcati in metalli preziosi [anelli]; portachiavi, non in metallo; scatole commemorative in metallo prezioso; scatole decorative in metalli preziosi; scatole in metallo prezioso; set di monete da collezione; targhe commemorative; targhe d’identificazione in metallo prezioso; trofei in leghe di metalli preziosi; trofei in metalli preziosi; trofei placcati con leghe di metalli preziosi; trofei placcati con metalli preziosi.

     

    classe 18: articoli di selleria, fruste e paramenti per animali; bastoni da passeggio; budelli per insaccati e sue imitazioni; ombrelli e ombrelloni; borse con rotelle; borse a tracolla per portare bambini; borse a spalla; borse; borsa boston; bauli e valigie; bauli di vimini; bauli; bauli da viaggio; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; bandoliere [corregge] in cuoio; bagagli da viaggio; bagagli a mano; bagagli; astucci portachiavi; astucci per utensili [vuoti]; astucci per patenti di guida; astucci per la rasatura [vuoti]; astucci per cosmetici venduti vuoti; articoli di valigeria; astucci da toilette; astucci da viaggio per cravatte; astucci in finta pelle; astucci in pelle per chiavi; astucci per cosmetici [vuoti]; borse con ruote per la spesa; borse da aereo; borse da escursionismo; borse da lavoro; borse da legare al polso; borse da palestra; borse da spiaggia; borse da sport; borse da viaggio; borse da viaggio con manici; borse da viaggio in finta pelle; borse da viaggio in pelle per abiti; borse da viaggio per scarpe; borse da weekend; borse della spesa; borse della spesa dotate di ruote; borse della spesa in tela; borse di tela; borse diplomatiche; borse e portafogli in pelle; borse flessibili per indumenti; borse impermeabili; borse in finta pelle; borse intrecciate non in metalli preziosi; borse laterali [per motociclette]; borselli a mano da uomo; borse vuote per i ferri; borse souvenir; borse ricoperte di pelo; borse portautensili [vuote]; borse portautensili (vuote); borse portabebè; borse pieghevoli; borse per utensili [vuote] per motocicli; borse per strumenti vuote da utilizzarsi da parte di medici; borse per scarpe; borse per portafortuna (omamori-ire); borse per pannolini; borse per libri; borse per la spesa in stoffa; borse per la spesa in pelle; borse per la spesa a due ruote; borse per il bucato (non sagomate); borse per cosmetici [non accessoriate]; borse per corrieri; borse per asciugamani; borse per abbigliamento sportivo; borse multiuso; borse morbide a tracolla; borse lavorate a maglia; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle per la scuola; carnieri; cappelliere da viaggio; bustine per trucco, chiavi e altri oggetti personali; borsoni per abbigliamento sportivo; borsoni da viaggio; borsette, portamonete e portafogli; borsette per signora; borsette in pelle; borsette in finta pelle; borsette da viaggio [in pelle]; borsette da sera; borsette clutch piccole; borsette; borsetta a sacchetto; borsellini per cosmetici; borsellini multiuso; borsellini in pelle; borsellini in metalli preziosi; borsellini da cintura; borsellini; borselli per chiavi; borselli giapponesi (shingen-bukuro); borselli da uomo; piccoli portamonete; marsupi porta-bebé; marsupi e borse da portare alla vita; marsupi; maniglie per valige; intelaiature per la schiena per il trasporto di bambini; etichette per bagagli [pelletteria]; custodie per valigie; custodie per trasportare abiti, camicie e vestiti; custodie per indumenti da notte [piccole borse da viaggio]; custodie per il trasporto; custodie per fogli; custodie per documenti; custodie per cravatte; custodie per chiavi in finta pelle; custodie per carte di credito; custodie per biglietti da visita; custodie per abbonamenti per trasporti; custodie da viaggio per abiti; custodie da viaggio; contenitori sotto forma di astucci per chiavi; contenitori per monete; cinghie per bagagli; cartelle scolastiche; cartelle [portadocumenti]; randsels [cartelle scolastiche giapponesi]; portamonete, non in metalli preziosi; portamonete non in metallo prezioso; portamonete da polso; portafogli per carte di credito in pelle; portafogli non in metallo prezioso; portafogli in metalli preziosi; portafogli da attaccare a cinture; portafogli con portacarte; portafogli; portaetichette per bagagli; portadocumenti pieghevoli; portadocumenti per artisti [astucci]; portadocumenti e ventiquattrore; portadocumenti [prodotti in pelle]; portachiavi in pelle; portacarte; portabiti da viaggio; portabanconote; porta-musica; porta-carte [portafogli]; porta carte di credito in similpelle; porta carte di credito in pelle; pochette; porta carte di credito [portafogli]; valigie a rotelle; valigie; valigette ventiquattrore; valigette portadocumenti in finta pelle; valigette per documenti; trousse per il trucco; tracolle portabebè; tracolle per borsette; telai per borsellini; telai per borse a mano; targhette in plastica per bagagli; set da viaggio; scatole per cappelli in cuoio; scatole in fibre vulcanizzate; sacchi per alpinisti; sacchi da viaggio; sacchi da campeggiatori; sacchi [buste, borsette] in cuoio per imballaggio; sacchetto; sacchetti della spesa riutilizzabili; sacche per kit di accessori; sacche multiuso per l’atletica; sacche da viaggio in tela; sacche; reti per la spesa; zaini sportivi; zaini monospalla; zaini da escursionismo; zaini; zainetti portabimbi; zainetti per la scuola; zainetti con rotelle; zainetti; valigie piccole; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; valigie in pelle; valigie con rotelle; valigie armadio; valigie a soffietto; bottoncini in pelle; buffetteria; capretto; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; cinghie di cuoio; cinghie in finta pelle; cinghie per tracolle; cordoni [in cuoio]; corregge in cuoio; corregge per pattini; cuoio grezzo o semilavorato; cuoio per finimenti; cuoio per scarpe; fili di cuoio; finta pelle [imitazione del cuoio]; fogli in finta pelle per uso industriale; fogli in pelle per la lavorazione industriale; guaine per molle in cuoio; guarnizioni in cuoio per mobili; guarnizioni per bardatura; imitazioni di cuoio; mentoniere [nastri in cuoio]; oggetti masticabili in pelli per cani; valvole in cuoio; tracolle; tessuti in pelle; similpelle venduta all’ingrosso; schiene di pelli conciate; scatole in pelle; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; rivestimenti in pelle per mobili; recipienti da imballaggio industriali di pelle; pellicola d’intestini; pelliccia semilavorata; pelliccia ecologica; pellicce vendute all’ingrosso; pellicce [pelli di animali]; pelli scamosciate diverse da quelle per pulire; pelli rifinite; pelli di animali da macelleria; pelli d’animali; pelle venduta all’ingrosso; pelle per mobili; pelle in poliuretano; pelle e finta pelle; pellami grezzi o semilavorati ed altre pelli.

     

    Classe 25: Abbigliamento; calzature; bandane [foulards]; berrette [cuffie]; berretti; berretti con pompon; berretti con visiera; berretti da golf; berretti da sci; berretti lavorati a maglia; berretti sportivi; borsalino; bustine; calotte; cappelli; cappelli a cilindro; cappelli alla moda; cappelli con nodo per neonati; cappelli da baseball; cappelli da cuoco; cappelli da pioggia; cappelli da sole; cappelli da spiaggia; cappelli di carta da chef; cappelli di carta per infermieri; cappelli di lana; cappelli di pelliccia; cappelli di piccole dimensioni; cappelli di tipo giapponese [suge-gasa]; cappelli e berretti da notte; cappelli in carta da utilizzare come articoli d’abbigliamento; cappelli in pelle; cappelli per bambini; cappelli per feste [abbigliamento]; cappelli rasta; cappelli stile pescatore; cappellini da festa; cappello fregio; cappucci [indumenti]; carcasse di cappelli; coppole; copricapi femminili; copricapi termici; copricapo per lo sport [tranne i caschi]; copriorecchie a fascia [abbigliamento]; cuffie; cuffie [copricapo]; cuffie da bagno; cuffie da pallanuoto; cuffie per la doccia; fasce per la testa [abbigliamento]; fasce tergisudore; fascette tergisudore da tennis; fez; foulard per la testa; foulard per la testa [veli]; manicotti [abbigliamento]; manicotti di pelliccia; mantiglie; maschere per dormire; mitre [abbigliamento]; nastri per i capelli [foulard]; pagliette; passamontagna; soggoli [indumenti]; suole in gomma; tam o’shanter (berretti scozzesi tondi di lana con ponpon in cima); toque [cappelli]; turbanti; veli [indumenti]; visiere; visiere [cappelleria]; visiere parasole; visiere parasole [cappelleria]; yashmagh (sciarpe arabe da indossare sul capo); yashmak (velo indossato in pubblico dalle donne musulmane).

     

    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

     

     

     

    Prodotti contestati in classe 3

     

    I prodotti contestati sono identici in quanto o identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti nella classe 3 (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

     

    Prodotti contestati in classe 14

     

    I prodotti contestati sono identici in quanto o identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti nella classe 3 (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

     

    Prodotti contestati in classe 18

     

    I prodotti contestati sono identici in quanto o identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti nella classe 3 (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati o quanto meno simili ai prodotti della parte opponente.

     

    Prodotti contestati in classe 25

     

    I prodotti contestati sono identici in quanto o identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti nella classe 3 (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

     

     

    1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

     

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

     

    Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

     

     

    1. I segni

     

    AGNONA
     

    Marchio anteriore

     

    Marchio impugnato

     

     

    Il territorio di riferimento è l’Italia.

     

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

     

    Il marchio anteriore, ‘AGNONA’, non ha un significato ed è, pertanto, distintivo (in realtà il segno indica una frazione d Borgosesia, Comune della provincia di Vercelli, ma l’Ufficio ritiene che solo una sparuta minoranza di Italiani assocerà tale termine al menzionato luogo geografico).

     

    L’elemento ‘ANGONA’ del segno impugnato non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

     

    L’elemento ‘ITALY’ del segno impugnato sarà inteso come ‘ITALIA’ ed è pertanto non distintivo dal momento che sarà percepito come un riferimento all’origine geografica dei prodotti.

     

    Il segno impugnato include un elemento figurativo che consiste nella combinazione dei due cerchi al di sopra dei quali sono raffigurate due foglie. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente che afferma che tale elemento sarà percepito come la parola ‘GO’, si ritiene al contrario possibile, se non probabile, che esso venga percepito come il disegno stilizzato di un frutto da una parte del pubblico di riferimento. Per la restante parte del pubblico di riferimento tale elemento non sarà associato a nessun significato.

     

    Gli elementi grafici del segno impugnato hanno natura puramente decorativa.

     

    L’elemento ‘ITALY’ nel segno impugnato è in posizione secondaria ed è di dimensioni più piccole. Si ritiene, pertanto, che i restanti elementi del segno impugnato siano gli elementi dominanti in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

     

    Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

     

    Il primo elemento verbale del segno impugnato, ANGONA’ è molto simile al marchio anteriore ‘AGNONA’. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

     

    Visivamente, i segni coincidono in termini di ‘A-*-*-O-N-A’. Tuttavia, essi differiscono in termini di ‘ITALY’ del segno impugnato (non distintivo), nel fatto che la seconda e la terza lettera nel marchio anteriore, ‘AGNONA’, e nel elemento verbale del segno impugnato ‘ANGONA’ siano invertite e negli elementi figurativi del segno impugnato (decorativi).

     

    Pertanto, i segni sono molto simili.

     

    Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘A-*-*-O-N-A’. Tuttavia, essi differiscono nella parola ‘ITALY’ del segno impugnato (non distintivo e si ritiene probabile che non verrà pronunciata) e nel fatto che la seconda e la terza lettera nel marchio anteriore, AGNONA, e nel elemento verbale del segno impugnato ‘ANGONA’ siano invertite di ordine.

     

    Pertanto, i segni sono molto simili.

     

    Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Alla luce di quanto sopra esposto, per una parte del pubblico i marchi non sono concettualmente simili mentre per la restante parte del pubblico l’aspetto concettuale è irrilevante.

     

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

     

     

    1. Carattere distintivo del marchio anteriore

     

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

     

    Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

     

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

     

     

    1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

     

    I prodotti contestati sono identici o quanto meno simili a quelli anteriori. Il grado di attenzione del pubblico di riferimento è medio. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale.

     

    I marchi sono visualmente e foneticamente molto simili. Concettualmente essi non sono simili per una parte del pubblico mentre per la restante parte l’aspetto concettuale è irrilevante. In particolare, i segni coincidono in termini di ‘A-*-*-O-N-A’ del marchio anteriore ‘AGNONA’ e dell’elemento verbale ‘ANGONA’ del segno impugnato che è il primo elemento verbale e l’elemento verbale dominante oltre ad essere l’elemento maggiormente distintivo del segno impugnato. Tuttavia, essi differiscono in termini di ‘ITALY’ del segno impugnato (non distintivo), nel fatto che la seconda e la terza lettera nel marchio anteriore, AGNONA, e nell’elemento verbale del segno impugnato ‘ANGONA’ siano invertite di ordine e negli elementi figurativi del segno impugnato (decorativi).

     

    Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

     

    Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

     

    Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

     

    Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

     

    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

     

    Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio italiano n. 302015000087344, deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

     

    Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto all’uso intensivo fattone dall’opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

     

    Poiché il diritto anteriore registrazione di marchio italiano n. 302015000087344  porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

     

    Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo  4, 5, RMUE.

     

     

    SPESE

     

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

     

    Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

     

    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

     

     

     

     

    Divisione d’Opposizione

     

     

    María Clara

    IBÁÑEZ FIORILLO

    Francesca CANGERI SERRANO Michele M.

    BENEDETTI-ALOISI

     

    Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • COMBIT contro ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS – Quarta commissione di ricorso 08-06-2018

    COMBIT contro ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS – Quarta commissione di ricorso 08-06-2018

    COMBIT contro ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS

    Quando un marchio è composto da elementi figurativi e denominativi, il pubblico in genere ricorda il loro elemento denominativo, il che significa che agli elementi denominativi è attribuita maggiore importanza rispetto agli elementi figurativi.

    Il termine«ROMBIT» non ha alcun significato. Combinare lettere iniziali del cognome con la sigla «IT» non si traduce in un significato concettuale. Dato che l’elemento figurativo è costituito da una forma geometrica di base», «ROMBIT pertanto sarà percepita come l’elemento distintivo e dominante nell’impressione.

    Il design grafico e gli ulteriori elementi denominativi descrittivi della domanda del marchio  ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS non sono sufficienti
    a consentire ai consumatori di distinguere i marchi in modo attendibile per cui il rischio di confusione tra i due segni esiste.

    DECISIONE
    della quarta commissione di ricorso
    dell’8 giugno 2018

    Nel procedimento R 2419/2017-4

    Rombit N.V.
    Frankrijklei 115
    B-2000 Antwerpen
    Belgio Richiedente/ricorrente
    rappresentata da Patrick Theunis Langbosweg Kontich, 19, B-2550, Belgio

    V

    combit Software GmbH
    Untere Laube 30
    D-78462 Konstanz
    Germania Opponente/convenuta
    rappresentata da Weiss, Arat & Partner mbB, Zeppelinstr.4, D-78234 Engen,
    Germania
    Impugnazione relative ai procedimenti d’opposizione n. B 2 425 596 (domanda di
    marchio dell’Unione europea n. 12 896 106)

    LA QUARTA COMMISSIONE DI RICORSO
    composto da D.Schennen (presidente), E.Fink (relatore) e L.Ma
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [08-06-2018]

    Decisione

    Sintesi dei fatti
    1 Con ricorso depositato il 22.05.2014 e pubblicata il 25.07.2014, Rombit N.V.(«il
    richiedente») ha chiesto di registrare il marchio figurativo
    come marchio dell’Unione europea, dopo un limite nel corso del procedimento
    tion opposi, il seguente elenco di beni e servizi:
    Classe 9 — per il cloud computing e IOT- (Internet degli oggetti) di software informatici
    sviluppati su richiesta per i professionisti e le imprese.
    Classe 35 — Business mediazione nell’acquisto da altri soggetti e nella vendita all’ingrosso e
    vendita al dettaglio del cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software informatici sviluppati su
    richiesta dei professionisti e cor porations e delle relative applicazioni;fornire consulenza, di
    informazioni riguardanti le suddette merci, anche forniti mediante o tramite reti elettroniche,
    compreso Internet;vendita al dettaglio tramite webshops del cloud e IOT («Internet degli oggetti»)
    di software informatici sviluppati su richiesta per i professionisti e le imprese e delle relative
    applicazioni.
    Classe 42 — Progettazione e sviluppo del cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software
    informatici sviluppati su richiesta per i professionisti e le imprese.
    2 In data 27.10.2014, combit Software GmbH (in prosieguo: l’ «opponente») ha
    presentato opposizione contro la domanda di marchio basato sulla base di un
    rischio di confu sion conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
    EUTMR e sul marchio dell’Unione europea anteriore n. 6 318 935
    combit
    depositata in data 28.09.2007, protocollata il 13.12.2014 e rinnovato fino al
    28.09.2027 per i seguenti prodotti e servizi:
    Classe 9 — Prodotti per la fotografia, cinematografici, ottici, di misura, di segnalazione, di
    controllo (supervisione) e gli «apparecchi e strumenti d’insegnamento;apparecchi e strumenti per
    la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo
    dell’elettricità;apparecchi per la registrazione, trans missione o la riproduzione di suoni o
    immagini;supporti magnetici, macchine calcolatrici, attrezzature di trattamento dei dati e
    computer;componenti di computer;tipografie;supporti ottici e magnetici;i programmi per
    elaboratore;software di ogni genere, compresi nella classe 9.
    Classe 16 — Prodotti dell’argomento;materiale di istruzione e l’insegnamento (tranne gli
    apparecchi); utente manuali di istruzione, cataloghi, manuali e istruzioni operative, in particolare
    per i software e programmi per computer, le fotografie.
    08/06/2018, R 2419/2017-4, ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS/combit
    2
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    Classe 35 — Pubblicità, gestione d’impresa, amministrazione commerciale, lavori di
    ufficio;l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni di carattere commerciale, la pubblicità
    e la presentazione, in particolare nel campo dell’elaborazione elettronica dei dati e delle
    tecnologie dell’informazione.
    Categoria 38 — Telecomunicazioni.
    Classe 41 — Arranging e lo svolgimento di corsi di formazione, seminari e gruppi di lavoro, in
    particolare in materia di elaborazione elettronica dei dati e delle tecnologie dell’informazione.
    Classe 42 — scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad esse correlate, in partic
    ular nel settore dell’elaborazione elettronica dei dati e delle tecnologie dell’informazione;analisi e
    ricerche industriali, in particolare nel settore dell’elaborazione elettronica dei dati e delle
    tecnologie dell’informazione;de firmare e sviluppo di hardware e software;progettazione di
    sistemi informatici;software per computer (aggiornamento of-); consulenza in materia di hardware
    e software;installazione di programmi informatici;locazione di software informatici;manutenzione
    del software;la creazione di banche dati e programmi informatici;programmazione
    informatica;noleggio di computer;attività di noleggio e mainte nance memoria di spazio per i siti
    internet, per altri (hosting);noleggio di webservers;principali tenance e progettazione di siti
    Internet per conto terzi.
    3 L’opposizione era diretta contro tutti i prodotti e i servizi della domanda
    contestata e fondata su tutti i prodotti e i servizi del marchio anteriore.
    4 Il richiedente ha chiesto la prova dell’uso del marchio anteriore.
    5 Con decisione del 20.09.2017, la divisione di opposizione ha accolto
    l’opposizione, a cura di respingere il ricorso nella sua interezza e ha condannato
    la ricorrente alle spese.
    6 Sulla base Czech- Slovak-speaking e pubblica, la divisione d’opposizione
    motivata come segue:
     Impugnata i prodotti e servizi delle classi 9 e 42 sono identici, sottoposti a
    prova con i servizi della classe 35 simili a un basso li
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    Conclusioni e argomenti delle parti
    7 In data 14.11.2017, la ricorrente ha proposto ricorso, seguita da una dichiarazione
    dei motivi su 18.01.2018.Chiede che la commissione accogliere l’impugnazione,
    consentire la domanda contestata a procedere alla registrazione e condannare
    l’opponente a sopportare le spese del procedimento.
    8 I suoi argomenti possono essere riassunti come segue:
     Il marchio anteriore di debole carattere distintivo.Il dominio di primo livello
    «.com», derivante dalla parola «commerciale» e «bit» come unità di base
    della formazione in informatica e le comunicazioni digitali, dovrebbero
    essere entrambi nell’ambito era pari in tutta l’Unione europea.Il marchio
    anteriore semplicemente descritto una società IT commerciali.Anche in
    lingua ceca e slovacca, i termini «com» e «bit» sono stati compresi.Una
    schermata dall’ «Interactive Terminology for Europe» banca dati per il
    termine «bit» e i tabulati di siti Internet ceca con il top-level-domain «.com»
    sono allegati.
     I segni erano dissimili.Il marchio anteriore è un marchio denominativo
    composto solo di una parola che il segno controverso era un marchio
    complesso composto da tre elementi dominanti.Il segno controverso è stato
    visivamente, foneticamente dissimili ceptually e con il marchio anteriore a
    causa dell’ulteriore espressione «CONNECT ING DIGITAL MINDS
    preminente» e l’elemento figurativo.Anche il « ROMBIT ele ments» e
    «combit» erano sufficientemente diversi a causa delle loro diverse ences
    all’inizio.I segnali trasmessi chiara significati diversi, vale a dire «ROMBIT»
    come una combinazione dei primi quattro lettere del cognome «Rombouts» e
    «IT» per tecnologie dell’informazione e «combit» in quanto combina tion di
    «commerciali» e «bit».
     In seguito alla limitazione di beni e servizi «su richiesta per i professionisti e
    le imprese», il pubblico di riferimento consisteva solo di professionisti
    informatici altamente specializzati che presentano un alto grado di
    tentiveness in particolare.Anche la precedente beni e servizi sono state rivolte
    a clienti commerciali in base al sito Internet dell’opponente.
     Nonostante la richiesta della ricorrente di prova dell’uso l’opponente non ha
    fornito alcun elemento di prova.I beni e i servizi sono stati
    dissimili.L’opponente provid ed. software pronti venduti tramite rivenditori
    webshops e considerando che la ricorrente sviluppato specializzati e su
    misura offerti sue applicazioni software e soluzioni software tramite contatti
    personali.
     L’elenco delle merci anteriore era poco chiaro dal «software di ogni genere,
    compresi nella classe 9» è stata unspecific.La contestata «servizi che
    forniscono informazioni relative al cloud e IOT» non fossero simili ai servizi
    di «gestire ment » del marchio anteriore come «attività di gestione» di cui
    all’attività di gestione di un’impresa e non alla prestazione di servizi di
    consulenza.
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    9 L’opponente chiede che la commissione di respingere l’impugnazione.Essa
    concorda con la prova con decisione che esiste un rischio di confusione.La prova
    dell’utilizzazione richiesta è irricevibile, poiché il marchio anteriore è stato
    registrato da meno di cinque anni.I beni e i servizi sono stati confrontati con
    quanto registrato.I beni e i servizi rientranti nella classe 9 e 42 erano identici, i
    servizi rientranti nella classe 35 molto simili.Nulla nel software poco chiara
    l’espressione «di tutti i tipi» del marchio anteriore.I beni e i servizi sono state
    destinate al pubblico in generale e il pubblico di professionisti con un livello
    medio di attenzione.Gli elementi «Rombit» e «combit» dei marchi erano pertanto
    priva di senso e distintivo.Esse erano molto simili sul piano fonetico e, alleato
    visu.Lo slogan «CONNECTING DIGITAL MINDS» del segno contestato è stato
    appena visibili e l’elemento figurativo del segno controverso non colpisce in
    particolare.
    Motivi
    10 Il ricorso non è fondato.Un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8,
    paragrafo 1, lettera b) EUTMR esiste per tutti i beni e servizi controversi.
    11 A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR, in seguito
    all’opposizione del titolare di un marchio er earli, il marchio richiesto è escluso
    dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio
    con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi
    contraddistinti dai due marchi di impresa può dar adito a un rischio di con la
    fusione da parte del pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è
    tutelato.
    12 Poiché il marchio anteriore è un marchio dell’Unione europea, il territorio
    pertinente per l’analisi del rischio di confusione è quello dell’Unione europea,
    compresi tutti i suoi Stati membri.La divisione di opposizione ha fondato la
    propria decisione sul solo Slovak-speaking Czech- e pubblica, ma il Comitato
    ritiene che non vi sia alcun risultato diverso per gli altri Stati membri e basare la
    valutazione sul pubblico di riferimento attraverso l’Unione europea.
    13 Impugnata i prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 42 sono limitati a «cloud e IOT
    («Internet degli oggetti») di software informatici sviluppati su richiesta di profes
    sionals e società», che sono soluzioni di software su misura per busi
    nesses.Pertanto, il pubblico destinatario è costituito da solo il pubblico di
    professionisti nel settore delle tecnologie dell’informazione.
    Confronto dei prodotti e dei servizi
    14 La richiesta di prova dell’uso del marchio anteriore è irricevib
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [08-06-2018]
    di pubblicazione della domanda di marchio dell’Unione europea anteriore,
    l’EUTM è stato oggetto di un uso effettivo nell’Unione europea con nection con i
    prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, o deve dimostrare che vi sono
    ragioni giustificabili per il suo mancato uso, a condizione che il marchio anteriore
    a tale data registrato da almeno cinque anni.Il marchio anteriore è stato registrato
    in data 13.12.2014.A decorrere dalla data di pubblicazione dell’impugnata tion
    applica il 25.07.2014 il periodo di cinque anni ai sensi dell’articolo 42, paragrafo
    2, EUTMR non era ancora scaduto.
    16 Poiché la prova dell’uso è irricevibile, il confronto tra i prodotti e servizi si basa
    sui beni e servizi richiesti e registrati.
    17 Per valutare la somiglianza di prodotti e servizi, di tutti i fattori pertinenti che
    dovrebbero essere prese in considerazione, compresa la loro natura, la loro
    destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità
    (sentenza Canon, 29.09.1998, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 23).Ciò deve
    essere esaminato per stabilire se il pubblico di riferimento possa concludere che i
    prodotti o i servizi in questione abbiano un’origine commerciale comune
    (4.11.2003, T- 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) e se i consumatori
    ritengono normale che tali prodotti siano commercializzati con il medesimo
    marchio, il che normalmente implica che un gran numero di produttori o
    distributori di tali prodotti sono identici (11.07.2007, T-150/04, Tosca Blu,
    EU:T:2007:214, § 37).
    18 I beni controversi rientranti nella classe 9 «cloud e IOT («Internet degli oggetti»)
    di software informatici sviluppati su richiesta per i professionisti e le imprese»
    sono encom approvata dalla più ampia specificazione «programmi per
    computer», rientranti nella classe 9 del marchio anteriore.Le merci sono identici.
    19 Nella categoria 35, «servizi di commercio al dettaglio via impugnata webshops
    del cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software informatici sviluppati su
    richiesta per i professionisti e le imprese e delle relative applicazioni» sono simili
    a un grado medio ai «programmi per computer», rientranti nella classe 9 del
    marchio anteriore.Alla vendita al dettaglio di cloud e IOT («Internet degli
    oggetti») software si riferisce a prodotti identici in re spect i quali il marchio
    anteriore è registrato.Il rapporto tra il ser morse della domanda contestata e i
    prodotti contrassegnati dal marchio anteriore è pertanto complementare, nel senso
    che i prodotti del marchio anteriore sono indis pensable per la prestazione dei
    servizi di commercio al dettaglio, che sono specificamente previste in relazione a
    detti prodotti.Tali servizi sono forniti con l’obiettivo di sel azzurra talune merci
    specifiche, non avrebbe alcun senso senza che tali merci.Dal punto di vista del
    consumatore di riferimento, tali servizi svolgono inoltre un ruolo importante al
    momento dell’acquisto del bene.Vi è quindi un rapporto di complementarità che
    sotto stantiates una somiglianza (24/09/2008, T- 116/06, O Store, EU:T:2008:399,
    punti 53-56;15/02/2011, T-213/09, Yorma, EU:T:2011:37, § 39-44).Diversamente
    da quanto ritenuto dalla divisione di opposizione, un grado medio di somiglianza
    deve essere come sumed per i beni e i servizi.
    20 Risulta inoltre dal testo della controversa «servizi di commercio al dettaglio via
    webshops del cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software informatici
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    sviluppati su richiesta per i professionisti e le imprese e delle relative
    applicazioni» che i prodotti e i servizi in conflitto si sovrappongano in termini di
    canali di distribuzione, vale a dire che entrambi possono essere offerti in
    webshops.L’argomento della ricorrente secondo il quale i prodotti e i servizi in
    conflitto dovrebbero essere considerati dissimili solo perché il suo soft
    distribuisce soluzioni o tramite contatti personali non è suffragata dal disciplinare
    della domanda contestata.
    21 Contrariamente alle constatazioni della decisione impugnata, esiste anche un
    grado medio di somiglianza tra i servizi «attività di mediazione nell’acquisto da
    altri soggetti e nella vendita all’ingrosso e vendita al dettaglio del cloud e IOT
    («Internet degli oggetti») di software informatici sviluppati su richiesta per i
    professionisti e le imprese e delle relative applicazioni» rientranti nella classe 35
    e i servizi del marchio anteriore «gestione aziendale», appartenenti alla stessa
    classe.
    22 «mediazione» è una forma di risoluzione delle controversie commerciali tra le
    parti in conflitto.I servizi sono prestati da personale specializzato con lo scopo di
    aiutare busi nesses risolvere i loro problemi connessi alle imprese sia in materia
    di acquisto, o nel contesto della vendita all’ingrosso e della vendita al dettaglio.Si
    rivolgono le attività professionali pubbliche, hanno la stessa finalità e possono
    essere resi dallo stesso com panies specializzati come le precedenti attività
    «servizi di gestione».«gestione ser morse» sono fusi per consentire ai clienti di
    effettuare le loro attività o alle imprese di fornire il sostegno necessario per
    acquisire, sviluppare e ampliare le quote di mercato.Esso comprende tutti gli
    aspetti di sorvegliare e controllare le operazioni commerciali.Gestione è l’atto di
    assegnazione delle risorse per raggiungere gli obiettivi auspicati e obiettivi in
    modo efficiente ed efficace;essa comprende la pianificazione, l’organizzazione, il
    personale, la guida e il controllo o di dirigere un’organizzazione, o lo sforzo di
    pesca ai fini della realizzazione di un obiettivo.Servizi confliggenti sono
    strettamente connessi e possono essere diretti allo stesso pubblico.
    23 Per quanto riguarda il contestato servizi rientranti nella classe 35 «servizi di
    consulenza, di fornitura infor mation riguardanti le suddette merci, anche forniti
    mediante o tramite reti elettroniche, compreso Internet», la formulazione richieda
    l’interpretazione.Il Comitato interpreta tali servizi come «servizi di consulenza, di
    informazioni che ri lating al cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software
    informatici sviluppati ri ricerca per i professionisti e le imprese», che avrebbero
    dovuto essere classificati come servizi di consulenza di software compresi nella
    classe 42 (v. Alphabetical Elenco n. 420204).IR rispettivi della correttezza della
    classificazione, questi servizi sono identici a quelli del marchio anteriore «servizi
    di consulenza in materia di hardware e software», rientranti nella classe 42.Il
    confronto dei prodotti e dei servizi deve essere ried auto sulla base della
    formulazione dell’elenco dei prodotti e dei servizi conformemente alla domanda e
    registrati e non per quanto riguarda la loro classificazione, in quanto classifica
    tion serve esclusivamente a fini amministrativi, regola 2 (4) del regolamento sul
    marchio comunitario, in vigore quando l’opposizione è stata presentata.
    24 Nella classe 42, vi è identità tra i servizi di «progettazione e sviluppo del cloud
    ment e IOT («Internet degli oggetti») di software informatici sviluppati ri ricerca
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    per i professionisti e le imprese» e i servizi di «progettazione e sviluppo di
    hardware e software ment» per i quali il marchio anteriore è registrato.I servizi
    controversi sono oneri di specificazione più ampio del marchio anteriore, che si
    riferisce al materiale informatico (hardware e software) in generale.
    Sul confronto dei segni
    25 La valutazione della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in
    questione deve essere fondata sull’impressione complessiva prodotta dai segni, in
    considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.Il
    consumatore percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua
    un esame dei suoi singoli elementi (11.11.1997, C-251/95, Sabel,
    EU:C:1997:528, § 23;6.10.2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, §
    28).
    26 I segni da confrontare sono i seguenti:
    27 Il
    marchio contestato è un marchio figurativo, consistente nella parola «ROMBIT
    standard caratteri neri» in grassetto, con la dicitura «CONNECTING DIGITAL
    MINDS» in dimensioni più ridotte e fainter script, posto al di sotto e sopra un
    elemento figurativo, consistente in una black rhombus con due punti su ciascun
    lato respec tively.
    28 Quando un marchio è composto da elementi figurativi e denominativi, il pubblico
    in genere ricorda e si riferisce a marchi da loro elemento denominativo, il che
    significa che gli elementi denominativi sono attribuito maggiore importanza a
    elementi figurativi (18.09.2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 37,
    38;14/07/2005, T- 312/03, SELENIUM-ACE, EU:T:2005:289, § 37).Il termine
    «ROMBIT» non ha alcun significato.Combinare lettere iniziali del cognome con
    la sigla «IT» non si traduca in un significato concettuale.Dato che l’elemento
    figurativo è costituito da una forma geometrica di base», «R
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [08-06-2018]
    30 Sul piano visivo, i segni in conflitto sono simili nella misura in cui coincidono
    nella lettera sé quence «-OMBIT», vale a dire in cinque dei sei lettere dell’
    elemento dominante e più distinc tive «ROMBIT» del segno contestato e del
    marchio anteriore «combit».I segni differiscono solo per quanto riguarda la fase
    iniziale, vale a dire le lettere «R» da un lato e «C», dall’altro.Poiché il marchio
    anteriore è un marchio denominativo, la sua tutela cov ers tutti i caratteri normali,
    a prescindere dal fatto che in una riduzione o in lettere maiuscole.Giv en che le
    ulteriori differenze in parola e gli elementi grafici del segno controverso sono di
    secondaria importanza nell’impressione complessiva, la somiglianza visiva è
    medio.
    31 Sul piano fonetico, la somiglianza dei segni è più elevato in quanto gli elementi
    figurativi della domanda non pregiudica il confronto fonetico.L’elemento più
    distintivo e dominante [rom | bit] della domanda e il marchio anteriore [com | bit]
    sia composto da due sillabe con la stessa sillaba struttura.La seconda sillaba è
    identica.La prima sillaba coincide nelle lettere [-om] e differisce solo nel primo
    conso NANTS [r] e [c].I termini «CONNECTING DIGITAL MINDS» non sarà
    pro nounced in quanto sono difficilmente distinguibili.Nel complesso, la
    somiglianza fonetica è elevato.
    32 Il confronto concettuale è neutra.Né il termine «ROMBIT» né «combit» ha
    significato in alcuna delle lingue dell’Unione europea.In quanto ex plained sopra
    (punto28), la combinazione delle quattro lettere di un cognome con la sigla «IT»
    non trasmette alcun significato che potrebbero dare luogo a un confronto con
    ceptual.Per lo stesso motivo, l’argomento della ricorrente secondo cui «combit»
    sarà inteso come la combinazione della top-level-domain IT-unit «.com» e il
    «Bit» deve fallire (14/07/2016, R 242/2016-1, conhIT/combit, punto
    43;8/03/2006, R 583/2004-4, T-Comit/combit, § 32).Il pertinente pubblico di
    professionisti che è altamente improbabile che percepiscono la sillaba «com»
    all’inizio di una parola come riferito al top-level-domain «.com» e, in ogni caso,
    il significato della combinazione di «com» e «bit» rimane del tutto chiari.
    Valutazione globale del rischio di confusione
    33 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il rischio che il pubblico possa
    credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o,
    eventualmente, da imprese economicamente collegate, costituisce una cappa
    likeli di confusione.
    34 Un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato
    globalmente.Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i
    fattori presi in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e
    quella dei prodotti o dei servizi designati.Pertanto, un tenue grado di somiglianza
    tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di
    somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenza Canon, 29.09.1998, C-39/97,
    EU:C:1998:442, punto 17;22.06.1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
    EU:C:1999:323, § 19).Il dis tinctive più il marchio anteriore, tanto maggiore è il
    rischio di confusione, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo ly, sia
    intrinsecamente, sia grazie alla notorietà di questi sul mercato, godono di una
    08/06/2018, R 2419/2017-4, ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS/combit
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    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [08-06-2018]
    tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (sentenza
    Canon, cit., § 18).
    35 Il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto
    diretto essere tween dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non
    perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (sentenza Lloyd Schuhfabrik,
    22.06.1999, C-342/97, EU:C:1999:323, punto 26;30.06.2004, T-186/02,
    DIESELIT, EU:T:2004:197, § 38).
    36 L’obiettivo pubblico di professionisti di prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 42,
    composto da specialisti informatici visualizzerà un maggiore livello di attenzione.
    37 Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.La parola nel suo
    complesso non trasmette alcun significato, come spiegato in precedenza
    (punto32) (anche 14/07/2016, R 242/2016-1, conhIT/combit, § 45).Carattere
    distintivo accresciuto non fosse stato dichiarato o dimostrato dall’opponente.
    38 Tenuto conto dell’identità e della somiglianza dei prodotti e dei servizi, la media
    elevata somiglianza visiva e fonetica dei segni, la normale distinc tiveness del
    marchio anteriore, le differenze derivanti dalle lettere iniziali più distintivo e
    dominante dell’elemento «ROMBIT» e «combit» e altri elementi denominativi e
    figurativi del marchio controverso in modo sicuro non sono sufficienti a prevenire
    un rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento, anche consid
    ering un maggiore livello di attenzione del pubblico di professionisti.In
    considerazione del fatto che l’elemento distintivo e dominante la maggior parte
    della domanda contestata è molto simile al marchio anteriore, il design grafico e
    gli ulteriori elementi denominativi descrittivi della domanda non sono sufficienti
    a consentire ai consumatori di distinguere i marchi in modo attendibile che
    incontrano quando detti beni e servizi identici o simili.
    39 Il ricorso doveva essere respinto.
    Sulle spese
    40 Poiché la ricorrente (la ricorrente) è la parte soccombente ai sensi dell’Arti cle
    EUTMR 109 (1), deve sopportare le spese sostenute dal convenuto (le oppo nent)
    nei procedimenti di opposizione e di ricorso.
    Determinazione delle spese
    41 A norma dell’articolo 109, paragrafo 7 EUTMR e articoli 94 (6) e 94 (7) (d),
    punto i), del regolamento sul marchio comunitario, le quali erano applicabili
    quando l’opposizione, la commissione stabilisce l’importo delle spese di
    rappresentanza a carico del ricorrente al convenuto per il procedimento di
    opposizione a 300 EUR, al quale la tassa di opposizione di 350 EUR va
    aggiunto.Per il procedimento di impugnazione le spese di rappresentanza, per
    l’importo di 550 EUR sono stabilite a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera
    c), punto iii), e dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera i), del regolamento di
    08/06/2018, R 2419/2017-4, ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS/combit

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • “CONTRAFFAZIONE SERVE UNO SFORZO DELL’EUROPA” – Italia Oggi del  11-06-2018

    “CONTRAFFAZIONE SERVE UNO SFORZO DELL’EUROPA” – Italia Oggi del 11-06-2018

    Contraffazione, serve uno sforzo dell’Europa.

    articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore

  • MARCHI COMUNITARI: depositato il marchio “MATRIX”

    MARCHI COMUNITARI: depositato il marchio “MATRIX”

    Il 08 giugno 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’EUIPO, il marchio comunitario “MATRIX GELATO MACHINES”.

    Il  marchio  intestato a Matrix Engineering ed è utilizzato nella classe di prodotti 7  e 11

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