Blog

  • CALAGRIA evoca CALABRIA e indicazioni geografiche protette -Alicante 23-09-2022

    CALAGRIA evoca CALABRIA e indicazioni geografiche protette -Alicante 23-09-2022

    Il marchio CALAGRIA evocherebbe le indicazioni geografiche protette «Clementine di Calabria», «Olio di Calabria» e «Cipolla Rossa di Tropea Calabria».

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 23/09/2022
    caterina vulcano
    via nazionale 217
    I-87060 crosia
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018666064
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: caterina vulcano
    via nazionale 217
    I-87060 crosia
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 18/03/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j),
    RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa
    è accessibile tramite il link accluso.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    L’Ufficio ha ritenuto che il marchio evoca le indicazioni geografiche protette «Clementine di
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 3
    Calabria», «Olio di Calabria» e «Cipolla Rossa di Tropea Calabria». Poiché i prodotti
    descritti dalla domanda in oggetto comprendono, tra l’altro, clementine, olii e cipolle che non
    hanno l’origine indicata dalle indicazioni geografiche evocate dal marchio per il quale si
    richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve essere parzialmente rigettato a
    norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, la
    domanda di marchio dell’Unione europea n. 018666064 è respinta in parte, vale a dire per:
    Classe 29 Oli vegetali per alimenti; Marmellate di frutta; Ortaggi in conserva; Conserve
    di frutta; Ortaggi preparati; Olio extravergine di oliva; Oli aromatizzati.
    Classe 31 Frutta e ortaggi freschi.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 29 Olive conservate; Olive trasformate.
    Classe 30 Farina [farine alimentari]; Pasta alimentare; Pane e panini.
    Classe 35 Servizi pubblicitari e di marketing online; Servizi pubblicitari, promozionali e di
    marketing; Promozione, pubblicità e marketing di siti web on-line; Servizi di
    pubblicità e promozione delle vendite; Servizi di vendita al dettaglio di prodotti
    alimentari; Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e
    della consegna a domicilio di prodotti di ristorazione; Commercializzazione di
    prodotti e servizi per conto terzi; Promozione di prodotti e servizi per conto
    terzi tramite internet; Preparazione di transazioni commerciali, per conto terzi,
    tramite negozi online.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione.

  • Indicazione geografica o indicazione commerciale di un marchio Alicante 23-09-2022

    Indicazione geografica o indicazione commerciale di un marchio Alicante 23-09-2022

    Il marchio, ad avviso dell’esaminatore comunitario, risulta essere privo di elementi che consentono al consumatore di distinguere i prodotti dei membri dell’associazione da quelli di altre imprese. Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «GRAN SASSO D’ITALIA» meramente come un’indicazione generica che indica che i vini sono vini prodotti sul Gran Sasso d’Italia o nei pressi del Gran Sasso d’Italia. Per questi motivi il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma solamente come un’informazione relativa alla provenienza geografica dei prodotti.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 76 e
    articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 23/09/2022
    BARZANÒ & ZANARDO ROMA S.P.A.
    Via del Commercio, 56
    I-36100 Vicenza
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018306482
    Vostro riferimento: AR/cs-CTM2781
    Marchio: GRAN SASSO D’ITALIA
    Tipo de marchio: Marchio denominativo
    Nome del richiedente: CONSORZIO TUTELA VINI D’ABRUZZO
    L’ENOTECA REGIONALE D’ABRUZZO –
    CORSO MATTEOTTI PALAZZO CORVO
    I-66026 ORTONA (CH)
    IT
    I. Sintesi dei fatti
    In data 17/05/2022 l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 76,
    paragrafo 1, RMUE, dopo aver riscontrato che il marchio collettivo dell’Unione
    europea richiesto non soddisfa i requisiti dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
    articolo 7, paragrafo 2, RMUE e, pertanto, non è idoneo alla registrazione.
    L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa
    è accessibile tramite il link incluso.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Nonostante la richiesta di estensione dei termini, accordata dall’Ufficio in data
    15/07/2022, il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la
    scadenza.
    III. Motivazione
    In questo caso, il marchio richiesto non svolge la sua funzione essenziale in quanto
    risulta essere privo di elementi che consentono al consumatore di distinguere i
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    prodotti dei membri dell’associazione da quelli di altre imprese. Pertanto, il pubblico
    di riferimento percepirebbe il segno «GRAN SASSO D’ITALIA» semplicemente come
    un’indicazione non distintiva che indica che i vini richiesti nella Classe 33, sono vini
    prodotti sul Gran Sasso d’Italia o nei pressi del Gran Sasso d’Italia. Pertanto, il
    pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
    dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa alla
    provenienza geografica dei prodotti.
    Di conseguenza, il segno in questione non è conforme all’articolo 76, paragrafo 1
    RMUE, in quanto è privo di carattere distintivo e non è in grado di distinguere i
    prodotti dei membri dell’associazione titolare del marchio da quelli di altre imprese ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, RMUE, dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio
    dell’Unione europea n. 18 306 482 è respinta per tutti i prodotti.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
    presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
    per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
    decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la
    decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi
    del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto
    se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
    Pablo AMAT RODRÍGUEZ
    2 /2
    È possibile scaricare gli allegati dalla Office User Area ut

  • PNRR- Bando per i progetti POC di valorizzazione dei brevetti

    PNRR- Bando per i progetti POC di valorizzazione dei brevetti

    Il Bando è rivolto a Università, dagli Enti pubblici di ricerca e dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico attraverso i progetti PoC (proof of concept) per attività di valorizzazione dei brevetti

    Le risorse PNRR a disposizione ammontano ad euro 8.500.000,00.

    I suddetti progetti potranno essere presentati a partire dal 24 settembre 2022 (decimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale) e fino al 31 ottobre 2022.

  • Registrare un marchio di VINO – Rifiuto di marchio comunitario 19-09-2022

    Registrare un marchio di VINO – Rifiuto di marchio comunitario 19-09-2022

    Stiamo parlando del marchio “Asolo Prosecco” in classe 33 classe riservata ai vini. Ad avviso dell’ufficio esaminatore, il pubblico di riferimento di lingua italiana percepirebbe il segno «ASOLO – PROSECCO» semplicemente come un’indicazione non distintiva che indica che i vini sono vini prodotti conformemente al disciplinare della denominazione di origine protetta «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».
    Per cui il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
    un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa alla provenienza geografica dei prodotti.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 76 e
    articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 19/09/2022
    BARZANO’ & ZANARDO MILANO S.P.A.
    Via Borgonuovo, 10
    I-20121 Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: 017903752
    Vostro riferimento: TM-ANP-cp-CTM11005-00
    Marchio: ASOLO – PROSECCO
    Tipo de marchio: Marchio denominativo
    Nome del richiedente: CONSORZIO VINI ASOLO MONTELLO
    Via Strada Muson, 2/C
    I-31011 ASOLO (TV)
    IT
    I. Sintesi dei fatti
    In data 05/07/2022 l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 76,
    paragrafo 1, RMUE, dopo aver riscontrato che il marchio collettivo dell’Unione
    europea richiesto non soddisfa i requisiti dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
    articolo 7, paragrafo 2, RMUE e, pertanto, non è idoneo alla registrazione.
    L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa
    è accessibile tramite il link incluso.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    In data 01/09/2022 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono
    essere sintetizzate come segue:
    • Il marchio richiesto non è un mero marchio collettivo, ma corrisponde ad una
    denominazione di origine protetta, «Asolo – Prosecco / Colli Asolani –
    Prosecco».
    • Il marchio «ASOLO – PROSECCO» solamente può essere utilizzato da
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    chiunque produca prosecco nel territorio di Asolo e l’uso del marchio è
    concesso solamente ai membri del Consorzio e ai soggetti che rispettano il
    disciplinare di produzione relation alla DOCG «Colli Asolani – Prosecco /
    Asolo – Prosecco».
    • Pertanto, «ASOLO – PROSECCO» non è una mera indicazione della
    provenienza geografica dei vini richiesti, ma è un marchio distintivo dei vini a
    denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani – Prosecco /
    Asolo – Prosecco».
    • L’Ufficio deve accettare il marchio «ASOLO – PROSECCO», poiché ha
    accettato altre denominazioni di origine protetta quali:

    • MUE n.12 842 266 CONEGLIANO VALDOBBIADENE – PROSECCO
    • MUE n.14 736 722 VERNACCIA DI SAN GIMINIANO
    • MUE n.18 189 793 COLLI EUGANEI
      Particolarmente rilevante è il MUE COLLI EUGANEI, perché si riferisce ad
      una area geografica veneta, che potrebbe considerarsi una denominazione
      geografica generica, e quindi un marchio privo di capacità distintiva.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94, RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata
      su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha
      deciso di mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 74, paragrafo 1, RMUE stabilisce che i marchi collettivi dell’Unione europea
      sono quelli «idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione
      titolare da quelli di altre imprese».
      Si evince che la funzione essenziale di un marchio collettivo dell’Unione europea è
      quella di distinguere i prodotti e i servizi dei membri dell’associazione titolare da
      quelli di altre imprese che non appartengono all’associazione (20/09/2017,
      C-673/15 P & C-674/15 P & C-675/15 P & C-676/15 P, DARJEELING (fig.) /
      DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 63; 12/12/2019, C-143/19 P, EIN KREIS MIT
      ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076, § 26, 57, 58). Quindi il marchio collettivo
      dell’Unione europea indica l’origine commerciale di alcuni prodotti e servizi
      informando il consumatore che il fabbricante dei prodotti o il fornitore dei servizi
      appartengono a una determinata associazione e hanno il diritto di utilizzare il
      marchio.
      Come previsto agli articoli 74, paragrafo 3 ed articolo 76, RMUE una domanda di
      marchio collettivo dell’Unione europea è, in linea di principio, soggetta alla stessa
      procedura d’esame e alle stesse condizioni di una domanda di marchio individuale.
      In termini generali, gli impedimenti assoluti alla registrazione si svolgono secondo la
      stessa procedura applicata ai marchi individuali.
      A questo punto una domanda di marchio collettivo dell’Unione europea, come
      qualsiasi altra domanda di marchio, sarà esaminata sulla base di tutti gli impedimenti
      2 /6
      generali alla registrazione in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, fatta salva
      l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
      Di conseguenza, un marchio collettivo dell’Unione europea deve essere rifiutato se
      non è intrinsecamente distintivo (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE).
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
      registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare,
      quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un
      acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva,
      oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite,
      EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per
      la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03,
      Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere
      valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la
      registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico
      pertinente, dall’altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      In questo caso, come l’Ufficio ha dimostrato nella sua lettera del 05/07/2022, il
      pubblico di riferimento di lingua italiana percepirebbe il segno «ASOLO –
      PROSECCO» semplicemente come un’indicazione non distintiva che indica che i vini
      richiesti nella Classe 33, sono vini prodotti conformemente al disciplinare della
      denominazione di origine protetta «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».
      Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
      un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione
      relativa alla provenienza geografica dei prodotti.
      Di conseguenza, il segno in questione non è conforme all’articolo 76, paragrafo 1
      RMUE, in quanto è privo di carattere distintivo e non è in grado di distinguere i
      prodotti dei membri dell’associazione titolare del marchio da quelli di altre imprese ai
      sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      L’Ufficio ritiene che gli argomenti presentati dal richiedente non possano modificare
      questa conclusione.
    1. Sulla distintività del marchio collettivo «ASOLO – PROSECCO».
      In primo luogo, il richiedente sottolinea il fatto che il segno richiesto non è un mero
      marchio collettivo, ma corrisponde a una denominazione di origine protetta, e
      solamente può essere utilizzato da chiunque produca prosecco nel territorio di Asolo.
      Inoltre, l’uso del Marchio «ASOLO – PROSECCO» è concesso solamente ai membri
      del Consorzio e ai soggetti che rispettino il disciplinare di produzione relativo alla
      DOCG «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».
      In accordo con l’argomentazione del richiedente, un marchio collettivo può essere
      utilizzato solo dai membri del Consorzio che ha fatto la richiesta del marchio
      collettivo, e ai soggetti che rispettino il disciplinare di produzione relativo alla DOCG
      3 /6
      «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».
      In questo senso l’Ufficio desidera ricordare che un segno non distintivo è un segno
      che non permette al consumatore di poter «fare, in occasione di un acquisto
      successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra
      scelta, ove l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
      § 26).
      Ne consegue che il rifiuto di un marchio non distintivo è giustamente a tutela del
      consumatore, affinché lo stesso possa discernere l’origine commerciale del prodotto
      e comprarlo di nuovo, in caso d’esperienza positiva, o di evitare lo stesso acquisto
      laddove il prodotto non abbia incontrato i suoi gusti. Tale scelta non sarebbe
      possibile nel caso in cui il consumatore non sia in grado di identificare l’origine
      commerciale del prodotto.
      L’Ufficio ritiene che un segno non possa essere distintivo quando è costituito
      semplicemente da un DOCG, poiché i consumatori lo percepiranno proprio come un
      DOCG e non come un marchio. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a
      vedere il segno «ASOLO – PROSECCO» non come un’indicazione dell’origine
      commerciale, ma meramente come un’informazione relativa alla provenienza
      geografica dei prodotti (vino prosecco, prodotto nel territorio di Asolo).
      Occorre rilevare che, se il marchio collettivo dell’Unione europea oggetto della
      domanda può designare una provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, pur
      beneficiando della deroga di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, ai sensi
      dell’articolo 74, paragrafo 2, RMUE, l’associazione richiedente è tenuta a assicurarsi
      che tale segno sia dotato di elementi che consentano al consumatore di distinguere i
      prodotti o i servizi dei membri dell’associazione da quelli di altre imprese per essere
      considerato distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE
      (05/03/2020 C-766/18 P, BBQLOUMI (fig. ) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 72 e 73).
      Di conseguenza, l’eccezione di cui all’articolo 74, paragrafo 2, RMUE è riservata ai
      marchi collettivi che hanno carattere distintivo nel senso di essere in grado di
      distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione da quelli di altre
      imprese, anche se tali marchi, allo stesso tempo, possono servire a designare la
      provenienza geografica dei prodotti o servizi designati. Ciò significa che solo i marchi
      collettivi conformi all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono in grado di
      svolgere la loro funzione essenziale ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 1, RMUE.
      Poiché in questo caso il segno è costituito da una mera DOCG, l’Ufficio ritiene che il
      segno in questione non sia conforme all’articolo 76, paragrafo 1, RMUE, in quanto è
      privo di carattere distintivo e non è in grado di distinguere i prodotti dei membri
      dell’associazione titolare del marchio da quelli di altre imprese ai sensi dell’articolo 7,
      paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    2. Registrazione di marchi collettivi simili
      Il richiedente fa inoltre riferimento al fatto che l’Ufficio ha accettato la registrazione
      dei seguenti marchi:
    • MUE n.12 842 266 CONEGLIANO VALDOBBIADENE – PROSECCO
    • MUE n.14 736 722 VERNACCIA DI SAN GIMINIANO
      4 /6
    • MUE n.18 189 793 COLLI EUGANEI
      In relazione a questo argomento, l’Ufficio ricorda che, secondo la giurisprudenza
      consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio
      dell’Unione europea, «rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in
      quello di un potere discrezionale». Pertanto, la registrabilità di un segno come
      marchio dell’Unione europea dev’essere valutata unicamente sulla base di questo
      regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una
      prassi decisionale dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e
      09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      «Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui
      nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri»
      (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Inoltre, per motivi di certezza del diritto e, di fatto, di buona amministrazione, l’esame
      di qualsiasi domanda di marchio deve essere rigoroso ed esauriente al fine di
      impedire che i marchi siano registrati in modo improprio. Tale esame deve essere
      eseguito con riferimento ad ogni singolo caso. La registrazione di un segno come
      marchio dipende da criteri specifici, che sono applicabili alle circostanze oggettive di
      ciascun caso particolare e il cui scopo è determinare se il segno in questione è
      soggetto a un motivo di rifiuto e, nel caso specifico, è stato oggetto di criteri di esame
      rigorosi e specifici richiesti dal RMUE (05/21/2015, T-203/14, EU:T:2015:301,
      Splendid, § 47-60).
      Inoltre, i marchi citate dal richiedente non sono direttamente confrontabile con
      l’attuale domanda in quanto le prassi dell’Ufficio sono cambiate, in particolare dopo la
      sentenza della Corte di giustizia nel caso C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) /
      HALLOUMI, EU:C:2020:170).
      Per questi motivi, l’argomento del richiedente sulla registrazione precedente di
      marchi collettivi simili deve essere respinto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, RMUE, dell’articolo 7,
      paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio
      dell’Unione europea n. 17 903 752 è respinta per tutti i prodotti.
      Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
      presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato
      per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
      decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta
      la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i
      motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato
      soltanto se la tassa di ricorso.
  • AtelierRoma parzialmente rifiutato Alicante 13-09-2022

    AtelierRoma parzialmente rifiutato Alicante 13-09-2022

    AtelierRoma è il marchio in questione depositato in classe 35 Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e promozionali; Esposizione commerciale di merci per attività promozionali; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere
    Classe 41 Servizi di educazione e svago; servizi resi nell’organizzazione
    di convegni, seminari, mostre rassegne, spettacoli, manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi, sfilate di moda; Organizzazione di eventi ricreativi e culturali.

    Ad avviso dell’esaminatore il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno i seguenti significati: un luogo di lavoro di artigiani ubicato nella capitale della Repubblica Italiana, oppure un laboratorio, soprattutto di artisti, situato nella capitale della Repubblica Italiana.

    Di conseguenza, il segno è descrittivo e privo di carattere
    distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e
    articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 13/09/2022
    BUGNION S.P.A.
    Via Sallustiana, 15
    I-00187 Roma
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018627025
    Vostro riferimento: 11.U2023.22.EM.1
    Marchio: AtelierRoma
    Tipo de marchio: Marchio figurativo
    Nome del richiedente: UNINDUSTRIA – Unione degli Industriali
    e delle imprese di Roma, Frosinone,
    Rieti, Viterbo, Latina
    Via Andrea Noale 206
    I-00155 ROMA
    IT
    I. Sintesi dei fatti
    In data 31/01/2022 l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettere b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. L’obiezione motivata
    costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite
    il link accluso.
    L’obiezione si basava sui seguenti fatti:
    Servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione:
    Classe 35 Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e promozionali;
    Esposizione commerciale di merci per attività promozionali;
    Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere per fini
    commerciali, promozionali e pubblicitari; Organizzazione di
    spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.
    Classe 41 Servizi di educazione e svago; servizi resi nell’organizzazione
    di convegni, seminari, mostre rassegne, spettacoli,
    manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi, sfilate di moda;
    Organizzazione di eventi ricreativi e culturali.
    Motivazione dell’obiezione:
    • Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno i seguenti
    significati: Un luogo di lavoro di artigiani situato nella capitale della
    Repubblica Italiana. Uno studio oppure laboratorio, soprattutto di artisti,
    situato nella capitale della Repubblica Italiana.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
    dell’informazione che i servizi obiettati nelle classi 35 e 41, quali, ad esempio,
    pubblicità e marketing, servizi relativi all’esposizione, alle mostre, a fiere, etc.,
    sono forniti in un laboratorio artigianale o in uno studio di artisti situato a
    Roma. Pertanto, nonostante alcuni elementi grafici, costituiti da lettere
    piuttosto comuni e perfettamente leggibili, il consumatore di riferimento
    percepirebbe il segno come indicativo di informazioni ovvie e dirette sul luogo
    in cui sono forniti i servizi obiettati, inteso sia come luogo fisico (il laboratorio)
    sia come provenienza geografica (Roma).
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
    carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a
    svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i
    prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    • Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono
    un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di
    carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
    elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
    essenziale in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere
    distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata
    sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e
    dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    Prove a supporto dell’obiezione:
    • il significato dei termini “ATELIER” e “ROMA”, contenuti nel marchio, è
    supportato da riferimenti di dizionario/enciclopedia indicati sui link che
    seguono (estratti in data 31/01/2022):
    (ATELIER)
    https://www.treccani.it/vocabolario/atelier
    (ROMA)
    https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/Roma/
    2 /8
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    In data 27/05/2022, dopo aver richiesto una proroga concessa dall’Ufficio, il
    richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come
    segue:

    1. Il segno contiene determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un certo
      grado di ‘connotazione’ e quindi distintività.
    2. Il marchio figurativo corrisponde ad un progetto ideato da Unindustria. Non
      c’è alcuna provenienza da, né attinenza a, laboratori o studi di artisti, situati a
      Roma né altrove. Il marchio dovrebbe contraddistinguere iniziative – quali
      fiere, concerti, spettacoli, film, registrazioni musicali, balletti, sfilate,
      manifestazioni sportive, regate – ed una molteplicità di servizi turistici,
      fieristici, di ricettività, di ristorazione, trasporto (quali i Roma sightseeing),
      escursionistici (quali gli itinerari della moda, del lusso, della cucina, della
      spiritualità, dei parchi regionali, delle oasi naturali), ecc., accuratamente
      selezionati. Il progetto presenta carattere prettamente istituzionale, in quanto
      costituirà una selezione e promozione da parte di Unindustria a favore del
      territorio e delle proprie aziende associate e sarà di supporto all’attività di
      sviluppo e promozione turistica, gastronomica, museale, dell’alta moda, ecc.
      del territorio, normalmente effettuate da Regione Lazio e Comune di Roma.
      L’idea di base del progetto è individuare stimoli legati ad un nuovo
      posizionamento di Roma verso la fascia alta del mercato turistico e di
      accoglienza, rilanciando l’immagine della città attraverso l’ideazione di un
      prodotto generale innovativo, che valorizzi le strutture ricettive di lusso, la
      ristorazione di qualità, il tessile e l’alta moda nonché i luoghi dell’arte e della
      cultura presenti nella capitale, solo richiamando lo spirito di ‘atelier’ e di studio
      di progettazione di alto livello.
      Il marchio di Unindustria non farà riferimento ad una sola azienda, che sia
      manifattura o servizi, bensì ad un insieme composito di realtà che operano in
      settori diversi (turistici, fieristici, di ricettività, di ristorazione, trasporto, moda),
      capaci di rappresentare un valore unico e fortemente identitario.
      L’unione delle parole “Atelier” e Roma”, non ha dunque un valore descrittivo
      dei servizi che si vogliono designare, dato che non è assolutamente destinato
      né riferito a “…luogo di lavoro di artigiani situato nella capitale della
      Repubblica Italiana…uno studio oppure laboratorio, soprattutto di artisti,
      situato nella capitale della Repubblica Italiana” ma solo intende richiamarsi
      all’artigianalità e, con essa, al valore del bello, attraente, lussuoso, che da
      sempre risiede e succede a Roma, nel senso di creazione di una diversa e
      rinnovata rappresentazione del luogo – ma anche di esclusività legata al
      valore dei prodotti/servizi di interesse coinvolti nell’iniziativa.
    3. L’Ufficio ha accettato i seguenti marchi in cui, al parere del richiedente, la
      descrittività sarebbe più marcata rispetto al marchio in discussione:
      3 /8
      marchio dell’UE concesso nel 2021 , in favore di
      Confindustria, n. 018513332, per servizi nelle classi 35 e 41.
      • il marchio dell’UE , n. 017981872, concesso nel 2019, alla
      Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera, per servizi nelle classi 35 e 41.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su
      motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha
      deciso di mantenere la propria obiezione.
      Considerazioni generali:
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
      registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in
      commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la
      destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del
      prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».
      Ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se i
      motivi di impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell’Unione.
      In questo caso, la percezione del marchio «ATELIER ROMA» dev’essere valutata
      con riferimento ai consumatori di lingua italiana.
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o
      indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di
      interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle
      caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano
      essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti
      segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione
      come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli
      che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a
      designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche
      essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003,
      T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che
      esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o
      servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire
      immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o
      di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247,
      § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
      4 /8
      registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare,
      quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un
      acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva,
      oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite,
      EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per
      la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03,
      Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «il carattere distintivo di un segno può essere
      valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la
      registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico
      pertinente, dall’altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      In merito alle osservazioni del richiedente:
    4. Il richiedente sostiene che gli elementi stilizzati conferiscono al marchio un
      certo grado di distintività. L’Ufficio non concorda con questa osservazione.
      Infatti, come spiegato nella notifica di rifiuto, gli elementi grafici nel segno
      , sono costituiti da lettere piuttosto comuni e perfettamente
      leggibili e sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio
      nel suo insieme.
      In tal senso, occorre ricordare che, per quanto riguarda l’incidenza degli
      elementi figurativi sul significato del marchio richiesto, secondo la
      giurisprudenza, la questione determinante è se gli elementi figurativi cambino,
      nella percezione del pubblico di riferimento, il significato del marchio richiesto
      rispetto ai prodotti/servizi di cui trattasi. Di conseguenza, occorre esaminare
      se, dal punto di vista del consumatore medio e ragionevolmente attento e
      avveduto, detti elementi consentano al marchio richiesto di discostarsi dalla
      mera percezione degli elementi denominativi utilizzati e, pertanto, siano in
      grado di rimettere in discussione il suo carattere descrittivo (08/11/2018, T759/17, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 30).
      I segni che consistono in una formulazione descrittiva e non distintiva
      presentata in caratteri tipografici di base/standard, – con o senza effetti di stile
      (grassetto, corsivo) – non sono registrabili. Nella fattispecie, nel marchio
      richiesto non esiste un elemento aggiuntivo che possa permettere di
      considerare che la unione dei termini “ATELIER” e “ROMA” sia inconsueta o
      abbia un significato proprio in grado di distinguere, nella percezione del
      pubblico di riferimento, i servizi di cui trattasi da quelli aventi un’altra origine
      commerciale. In particolare, contrariamente a quanto asserito dal richiedente,
      la grafia impiegata nel marchio in esame non è affatto inedita né possiede
      elementi di particolare originalità e distintività.
    5. Il richiedente sostiene che non intende utilizzare il marchio in modo descrittivo
      nel mercato, bensì come una sorta di marchio collettivo che farà riferimento
      ad un insieme di realtà che operano in settori diversi. Tuttavia, l’esame di un
      marchio deve essere basato su criteri oggettivi. Le presunte intenzioni del
      richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio
      viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui
      all’articolo 7, RMUE. Il messaggio trasmesso dal segno, analizzato
      5 /8
      dettagliatamente nella notifica di rifiuto, è chiaro e indiscutibile: il segno
      informa i consumatori sul fatto che i servizi obiettati sono forniti in un atelier o
      da un atelier situato a Roma. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non
      sminuisce la descrittività del segno, poiché ciò che conta è il significato che
      probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei servizi percepiranno. Ai fini
      dell’esame del segno effettuato dall’Ufficio, non si può considerare
      l’intenzione del richiedente sul modo in cui il pubblico dovrebbe percepire il
      marchio. Va peraltro rilevato che tali intenzioni possono cambiare nel corso
      del tempo ed essere dettate da criteri commerciali e di marketing che esulano
      dallo scopo dell’analisi da realizzare ai fini della registrabilità del segno.
      Il fatto che, come sostiene il richiedente, non ci sia alcuna provenienza da, né
      attinenza a, laboratori o studi di artisti, situati a Roma né altrove, è irrilevante
      poiché, secondo la giurisprudenza consolidata, non è necessario che i segni
      e le indicazioni componenti il marchio previsti dal sopracitato articolo siano
      effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, per fini
      descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda. È
      sufficiente, come emerge dal tono di tale disposizione, che questi segni e
      indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. È infatti sufficiente, per essere
      escluso dalla registrazione, che un segno, ai sensi di tale disposizione, possa
      designare, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica
      dei prodotti o servizi di cui trattasi.
      Il richiedente sostiene che il segno non sia descrittivo poiché si limita a
      rilanciare l’immagine della città di Roma e richiamare lo spirito di “atelier”.
      L’Ufficio non con concorda con questa osservazione. Come spiegato nella
      notifica di rifiuto, il segno in esame è composto da due elementi, ovverosia
      “ATELIER” e “ROMA”. Il significato veicolato da questi due termini sarà
      facilmente compreso dal pubblico di lingua italiana come ‘Un luogo di lavoro
      di artigiani situato nella capitale della Repubblica Italiana. Uno studio oppure
      laboratorio, soprattutto di artisti, situato nella capitale della Repubblica
      Italiana’.
      L’espressione “ATELIER ROMA” contenuta nel segno è grammaticamente
      corretta e semplice da capire, considerato che la separazione tra le parole è
      garantita dall’alternanza di minuscole e maiuscole. Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione non è considerata nient’altro che la somma delle sue parti perché, nella lingua italiana, ‘ATELIER’ è un nome comune per definire un luogo di produzione / rendimento di servizi, e ‘ROMA’ è la capitale d’Italia e quindi conosciuta da tutti.
      L’espressione di cui sopra non richiederà alcun passaggio mentale ulteriore da parte del pubblico di riferimento, il quale percepirà il suo significato in
      maniera intuitiva. La combinazione dei termini “ATELIER ROMA” non è prima facie idonea a dotare il marchio di un sufficiente grado di distintività, poiché l’espressione è perfettamente leggibile e corretta dal punto di vista grammaticale e sintattico, nonché di immediata comprensione in relazione ai servizi in oggetto. Infatti, contrariamente a quanto argomentato dal richiedente, il consumatore medio di lingua italiana usufruendo dei servizi del
      richiedente contraddistinti dal segno in questione, quali ad esempio
      ‘esposizione commerciale di merci, organizzazione di fieri e spettacoli,
      organizzazione di convegni, organizzazione di eventi ricreativi e culturali, ecc.’ non penserebbe a concetti astratti di artigianalità e valore del bello, attraente, lussuoso, che da sempre risiede e succede a Roma, bensì percepirebbe, in maniera molto diretta ed intuitiva, che il fornitore dei servizi
      6 /8
      in questione è un atelier, ovvero un luogo dove si sviluppano diverse
      progettualità, che si trova a Roma. È quindi ravvisabile nel caso di specie una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il significato del segno e i servizi in questione.
      Pertanto, il segno nel suo complesso non contiene alcun
      ulteriore elemento che possa divergere da ciò che in commercio serve a designare le caratteristiche essenziali dei servizi nelle classi 35 e 41, per cui è richiesta la registrazione (per analogia, 20/09/2001, C-383/99 P, BABYDRY, EU:C:2001:461, § 39-40).
      Oltre a ciò, il richiedente non ha fornito alcuna informazione concreta e comprovata che dimostri che il marchio oggetto della domanda di
      registrazione abbia un carattere distintivo nel settore di mercato interessato che potrebbe confutare l’analisi dell’Ufficio.
      Alla luce di quanto detto, i consumatori di riferimento non saranno in grado di percepire il segno come un identificatore commerciale appartenente a un
      determinato fornitore. Lo vedranno semplicemente come un’indicazione
      descrittiva e non distintiva. Si concentreranno solo sul significato intrinseco
      dell’espressione piuttosto che sulla sua presunta funzione di marchio.
      Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere
      distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata
      sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e
      dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    6. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili.
      Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni
      […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione
      europea rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello
      di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno
      come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla
      base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della
      precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
      § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del
      principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio
      di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito
      commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
      EU:T:2002:43, § 67).
      Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con
      l’attuale domanda in quanto essi, oltre alla stilizzazione grafica dei termini
      contenuti nel marchio, presentano ulteriori elementi figurativi che dotano i
      rispettivi segni di distintività. Peraltro, a titolo meramente informativo, si indica
      che la versione denominativa del segno ‘VENICE SUSTAINABLE’ è stata
      rifiutata per mancanza di capacità distintiva.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e
      dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18
      7 /8
      627 025 è respinta in parte, vale a dire per:
      Classe 35 Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e promozionali;
      Esposizione commerciale di merci per attività promozionali;
      Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere per fini
      commerciali, promozionali e pubblicitari; Organizzazione di
      spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.
      Classe 41 Servizi di educazione e svago; servizi resi nell’organizzazione
      di convegni, seminari, mostre rassegne, spettacoli,
      manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi, sfilate di moda;
      Organizzazione di eventi ricreativi e culturali.
      La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
      Classe 35 Gestione commerciale.
      Classe 41 Fornitura di informazioni in materia di intrattenimento.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
      presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
      per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
      decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la
      decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i
      motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato
      soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
      Judit CSENKE
      8
  • Nullità e decadenza di un marchio di impresa

    Nullità e decadenza di un marchio di impresa

    E’ stato fissato in euro 500 l’ammontare dei diritti dovuti all’Ufficio italiano brevetti e marchi per un’istanza di nullità o di decadenza di un marchio d’impresa.

    per ulteriori dettagli e chiarimenti si invita a consultare il Decreto ministeriale 13 maggio 2021 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 156 del 6 luglio 2022

  • Pnrr: Bando per gli Uffici di trasferimento tecnologico

    Il Bando mette a disposizione 7,5 milioni di euro di risorse del PNRR per finanziare le seguenti tipologie di interventi:

    1. progetti delle Università, degli EPR e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), per consolidare il processo di rafforzamento degli UTT attualmente in corso.
    2. nuovi progetti per aumentare l’intensità e la qualità dei processi di trasferimento tecnologico dalle Università, dagli EPR e dagli IRCCS alle imprese attraverso il potenziamento dello staff ed il rafforzamento delle competenze dei loro UTT.

    I progetti potranno essere presentati fino al 17 ottobre 2022.

    Per approfondimenti:

    la versione integrale del bando con decreto del Direttore generale per la tutela della proprietà’ industriale- Ufficio  italiano  brevetti  e marchi, del 26 luglio 2022, contenentetutte le informazioniivi comprese quelle relative alla presentazione dei progetti, alle modalità di accesso, all’importo del finanziamento e alle relative modalità di erogazione.

    l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2022.

  • G 9 contro G-NOVE marchi con numeri o lettere – Alicante 25-08-2022

    G 9 contro G-NOVE marchi con numeri o lettere – Alicante 25-08-2022

    Il marchio anteriore “G9” e il marchio impugnato “G-NOVE” sono entrambi distintivi per l’abbigliamento e per le borse e prodotti in pelle. Pur essendo l’uno costituito da una lettera e un numero e l’altro dalla riproduzione in lettere, sono simili e possono confondere il pubblico di riferimento.

    OPPOSIZIONE N. B 3 144 331

    G. & G. S.r.l., Via Carlo Alberto Pizzardi 50, 40138 Bologna, Italia (opponente), rappresentata da Rosalba Palmas, Via A. Calzoni 1/3, 40128 Bologna, Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    Bizheng Zhou, Via Filippo Turati 95 Int. 9, 00185 Roma, Italia (richiedente), rappresentato da Stefano Merico, Via Fidia, 24, 00125 Roma, Italia (rappresentante professionale).

    Il 25/08/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

      1.L’opposizione n. B 3 144 331 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:   Classe 18: Pelli d’animali; articoli da selleria; fruste; finimenti; articoli di valigeria; astucci per chiavi (pelletteria); trousse per il trucco; astucci da toilette; astucci da viaggio in pelle; astucci portachiavi; bagagli; bagagli a mano; bagagli da viaggio; borsellini per cosmetici; astucci per cosmetici; borse a tracolla; borse a secchiello; beauty case; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse da sera; borse di stoffa; borse di tela; borse di maglia; borse da viaggio per scarpe; borse da palestra; borse da lavoro; borse multiuso; borse per il cambio pannolini; borse per libri; borse per ombrelli; borse pieghevoli; borse portabebè; borse souvenir; borsellini; borselli per chiavi; borsellini da cintura; borsoni da viaggio; borsellini multiuso; borsellini in metalli preziosi; cappelliere da viaggio; cappelliere in cuoio; cappotti per cani; cappotti per gatti; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle [portadocumenti]; cartelle scolastiche; cinghia (cuoio -); cinghie di cuoio; abiti per animali; contenitori per monete; contenitori per biglietti da visita sotto forma di portafogli; coperture per animali; custodie in pelle; etichette per bagagli; custodie per ombrelli; guinzagli [in pelle]; guinzagli per animali domestici; marsupi; marsupi e borse da portare alla vita; marsupi per portare i bambini; marsupi porta-bebé; borse per la spesa in rete; borse per la spesa; impugnature per borse della spesa; impermeabili per cani; impugnature per bastoni da passeggio; imbracature per trasportare neonati; imbracatura a tracolla per portare neonati; museruole; ombrelli; ombrelli per bambini; ombrelloni da spiaggia; ombrelloni impermeabili; parapioggia; finta pelle [imitazione del cuoio]; imitazioni di cuoio; pelle per mobili; pelle di serpente; pelle conciata; pellicce [pelli di animali]; pelliccia ecologica; pelliccia semilavorata; porta carte; pochette; piccoli portamonete; porta-biglietti da visita; porta-carte di credito; porta-musica; portabanconote; portabiglietti; porta-carte [portafogli]; portaetichette per bagagli; portabebè [tracolle]; valigette ventiquattrore; portadocumenti e ventiquattrore; portadocumenti pieghevoli; portafogli; portafogli da polso; portafogli da caviglia; portatrucco; portafogli in tessuto; portafogli in pelle; portamonete non in metallo prezioso; portamonete in metalli preziosi; sacche; sacche da atletica; sacche da spiaggia; sacche da viaggio a rotelle; sacche da viaggio in tela; sacche multiuso per l’atletica; sacche multiuso per lo sport; sacche per kit di accessori; sacche per lo sport; sacchetti della spesa riutilizzabili; sacchetti per alimenti per animali; sacchetti salvaspazio a compressione per bagagli; sacchi da campeggiatori; sacchi da sport; sacchi da viaggio; sacchi per la custodia di abiti; scarpe per cani; scatole in pelle; scatole per cappelli in cuoio; set da viaggio; targhette in plastica per bagagli; tracolle; trolleys [valigie a rotelle]; trasportini per animali [borse]; tracolle portabebè; bauli e valigie; valigette; valigette in pelle; valigie armadio; valigie a mano; valigie piccole; valigie motorizzate; valigie in pelle; zainetti; zainetti con rotelle; zainetti per la scuola; zainetti porta bebè; zaini; borse con ruote per la spesa; zaini con ruote; zaini da escursionismo; zaini monospalla; zaini sportivi; zaini per scolari.   Classe 25: Abbigliamento; scarpe; cappelleria; lingerie; camicie; camiciotti; t-shirt; t-shirt stampate; abiti; felpe; maglioni; tute [indumenti]; pantaloni di tute da ginnastica; tute da corsa; maglieria; maglie sportive; grembiuli; calzature; cappelli di lana; cinture; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in finta pelle; biancheria personale; sottovesti [indumenti intimi]; mutande; infradito; parei; sciarpe; foulards [fazzoletti]; fazzoletti di seta; costumi; calze; abbigliamento sportivo; scarpe da spiaggia; scarpe da allenamento; sopravvesti; canottiere; jeans; soprabiti; leggings [pantaloni]; pantaloncini [abbigliamento]; polo; indumenti impermeabili; bretelle; pantofole; abbigliamento in pelle; abbigliamento in seta; bandane; ballerine [calzature]; cappucci [indumenti]; berretti (cappelleria); body [abbigliamento]; camicette; cappotti; cappotti di pelle; cappotti invernali; cappotti per donna; cardigan; collant; fasce; foulard [articoli di abbigliamento]; giacconi; giacche; giacche sportive; giacche termiche; gonne, gonne pantalone; gonne; mantelle; minigonne; minigonne a pantalone; pantacollant; pantaloncini; pantaloni; pullover; pullover a girocollo; pullover a manica lunga; poncho; reggicalze da donna; reggiseni; salopette; scaldacollo; scaldamuscoli; scialli; scarponcini; sandali; sneaker; stivaletti; stivali; tailleur da donna; guanti; cravatte; calzini; calzerotti; pannolini a mutandina [indumenti]; bluse; dolcevita; gilet; mantelline; gabardine [indumenti]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; jerseys [indumenti]; indumenti lavorati a maglia; accappatoi; pigiami; vestaglie; visiere parasole [cappelleria]; visiere come copricapo.  
      2.La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 395 511 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.
      3.Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

    MOTIVAZIONI

    In data 13/04/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 395 511  (marchio figurativo), vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle Classi 18 e 25. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 554 091, G9. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    a) I prodotti

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Classe 18: Bauli da viaggio, articoli di valigeria, sacchi da viaggio, custodie da viaggio; borsoni da viaggio; borse casual; borse a spalla; borsette; sacchi da viaggio; borsette da sera; borse da spiaggia; marsupi; borse da palestra; borse da sport; cartelle scolastiche; borse per libri; zaini; zainetti per la scuola; sacche; cartelle, buste [articoli di pelle]; portafogli; borsellini; porta chiavi in cuoio od in pelle; parapioggia; bastoni da passeggio; articoli di selleria, fruste e paramenti per animali; pelli d’animali; pelli d’animali.

    Classe 25: Abbigliamento; sopravvesti; abbigliamento sportivo; indumenti lavorati a maglia; biancheria personale; biancheria da notte; costumi da spiaggia; cravatte; maglieria; foulards [fazzoletti]; guanti [abbigliamento]; cinture (abbigliamento); scarpe; cappelleria.

    I prodotti contestati sono i seguenti:

    Classe 18: Pelli d’animali; articoli da selleria; fruste; finimenti; articoli di valigeria; astucci per chiavi (pelletteria); trousse per il trucco; astucci da toilette; astucci da viaggio in pelle; astucci portachiavi; bagagli; bagagli a mano; bagagli da viaggio; borsellini per cosmetici; astucci per cosmetici; borse a tracolla; borse a secchiello; beauty case; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse da sera; borse di stoffa; borse di tela; borse di maglia; borse da viaggio per scarpe; borse da palestra; borse da lavoro; borse multiuso; borse per il cambio pannolini; borse per libri; borse per ombrelli; borse pieghevoli; borse portabebè; borse souvenir; borsellini; borselli per chiavi; borsellini da cintura; borsoni da viaggio; borsellini multiuso; borsellini in metalli preziosi; cappelliere da viaggio; cappelliere in cuoio; cappotti per cani; cappotti per gatti; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle [portadocumenti]; cartelle scolastiche; cinghia (cuoio -); cinghie di cuoio; abiti per animali; contenitori per monete; contenitori per biglietti da visita sotto forma di portafogli; coperture per animali; custodie in pelle; etichette per bagagli; custodie per ombrelli; guinzagli [in pelle]; guinzagli per animali domestici; marsupi; marsupi e borse da portare alla vita; marsupi per portare i bambini; marsupi porta-bebé; borse per la spesa in rete; borse per la spesa; impugnature per borse della spesa; impermeabili per cani; impugnature per bastoni da passeggio; imbracature per trasportare neonati; imbracatura a tracolla per portare neonati; museruole; ombrelli; ombrelli per bambini; ombrelloni da spiaggia; ombrelloni impermeabili; parapioggia; telai di ombrelli o ombrelloni; finta pelle [imitazione del cuoio]; imitazioni di cuoio; pelle per mobili; pelle di serpente; pelle conciata; pellicce [pelli di animali]; pelliccia ecologica; pelliccia semilavorata; porta carte; pochette; piccoli portamonete; porta-biglietti da visita; porta-carte di credito; porta-musica; portabanconote; portabiglietti; porta-carte [portafogli]; portaetichette per bagagli; portabebè [tracolle]; valigette ventiquattrore; portadocumenti e ventiquattrore; portadocumenti pieghevoli; portafogli; portafogli da polso; portafogli da caviglia; portatrucco; portafogli in tessuto; portafogli in pelle; portamonete non in metallo prezioso; portamonete in metalli preziosi; sacche; sacche da atletica; sacche da spiaggia; sacche da viaggio a rotelle; sacche da viaggio in tela; sacche multiuso per l’atletica; sacche multiuso per lo sport; sacche per kit di accessori; sacche per lo sport; sacchetti della spesa riutilizzabili; sacchetti per alimenti per animali; sacchetti salvaspazio a compressione per bagagli; sacchi da campeggiatori; sacchi da sport; sacchi da viaggio; sacchi per la custodia di abiti; scarpe per cani; scatole in pelle; scatole per cappelli in cuoio; set da viaggio; targhette in plastica per bagagli; telai per borse a mano; telai per borsellini; tracolle; trolleys [valigie a rotelle]; trasportini per animali [borse]; tracolle portabebè; bauli e valigie; valigette; valigette in pelle; valigie armadio; valigie a mano; valigie piccole; valigie motorizzate; valigie in pelle; zainetti; zainetti con rotelle; zainetti per la scuola; zainetti porta bebè; zaini; borse con ruote per la spesa; zaini con ruote; zaini da escursionismo; zaini monospalla; zaini sportivi; zaini per scolari.

    Classe 25: Abbigliamento; scarpe; cappelleria; lingerie; camicie; petti di camicie; sparati di camicie; camiciotti; t-shirt; t-shirt stampate; abiti; felpe; maglioni; tute [indumenti]; pantaloni di tute da ginnastica; tute da corsa; maglieria; maglie sportive; grembiuli; calzature; cappelli di lana; cinture; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in finta pelle; biancheria personale; sottovesti [indumenti intimi]; mutande; infradito; parei; sciarpe; foulards [fazzoletti]; fazzoletti di seta; costumi; calze; abbigliamento sportivo; scarpe da spiaggia; scarpe da allenamento; sopravvesti; canottiere; jeans; soprabiti; leggings [pantaloni]; pantaloncini [abbigliamento]; polo; indumenti impermeabili; bretelle; pantofole; abbigliamento in pelle; abbigliamento in seta; bandane; ballerine [calzature]; cappucci [indumenti]; berretti (cappelleria); body [abbigliamento]; camicette; cappotti; cappotti di pelle; cappotti invernali; cappotti per donna; cardigan; collant; fasce; foulard [articoli di abbigliamento]; giacconi; giacche; giacche sportive; giacche termiche; gonne, gonne pantalone; gonne; mantelle; minigonne; minigonne a pantalone; pantacollant; pantaloncini; pantaloni; pullover; pullover a girocollo; pullover a manica lunga; poncho; reggicalze da donna; reggiseni; salopette; scaldacollo; scaldamuscoli; scialli; scarponcini; sandali; sneaker; stivaletti; stivali; tailleur da donna; guanti; cravatte; calzini; calzerotti; pannolini a mutandina [indumenti]; bluse; dolcevita; gilet; fodere confezionate [parti di indumenti];  mantelline; gabardine [indumenti]; tasche di indumenti; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; jerseys [indumenti]; indumenti lavorati a maglia; accappatoi; pigiami; vestaglie; visiere di cappelli; visiere parasole [cappelleria]; visiere come copricapo.

    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

    Prodotti contestati in classe 18

    Pelli d’animali; articoli da selleria; fruste; finimenti; articoli di valigeria; astucci per chiavi (pelletteria); trousse per il trucco; astucci da toilette; astucci da viaggio in pelle; astucci portachiavi; bagagli; bagagli a mano; bagagli da viaggio; borsellini per cosmetici; astucci per cosmetici; borse a tracolla; borse a secchiello; beauty case; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse da sera; borse di stoffa; borse di tela; borse di maglia; borse da viaggio per scarpe; borse da palestra; borse da lavoro; borse multiuso; borse per il cambio pannolini; borse per libri; borse per ombrelli; borse pieghevoli; borse portabebè; borse souvenir; borsellini; borselli per chiavi; borsellini da cintura; borsoni da viaggio; borsellini multiuso; borsellini in metalli preziosi; cappelliere da viaggio; cappelliere in cuoio; cappotti per cani; cappotti per gatti; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle [portadocumenti]; cartelle scolastiche; cinghia (cuoio -); cinghie di cuoio; abiti per animali; contenitori per monete; contenitori per biglietti da visita sotto forma di portafogli; coperture per animali; custodie in pelle; etichette per bagagli; custodie per ombrelli; guinzagli [in pelle]; guinzagli per animali domestici; marsupi; marsupi e borse da portare alla vita; marsupi per portare i bambini; marsupi porta-bebé; borse per la spesa in rete; borse per la spesa; impugnature per borse della spesa; impermeabili per cani; impugnature per bastoni da passeggio; imbracature per trasportare neonati; imbracatura a tracolla per portare neonati; museruole; ombrelli; ombrelli per bambini; ombrelloni da spiaggia; ombrelloni impermeabili; parapioggia; finta pelle [imitazione del cuoio]; imitazioni di cuoio; pelle per mobili; pelle di serpente; pelle conciata; pellicce [pelli di animali]; pelliccia ecologica; pelliccia semilavorata; porta carte; pochette; piccoli portamonete; porta-biglietti da visita; porta-carte di credito; porta-musica; portabanconote; portabiglietti; porta-carte [portafogli]; portaetichette per bagagli; portabebè [tracolle]; valigette ventiquattrore; portadocumenti e ventiquattrore; portadocumenti pieghevoli; portafogli; portafogli da polso; portafogli da caviglia; portatrucco; portafogli in tessuto; portafogli in pelle; portamonete non in metallo prezioso; portamonete in metalli preziosi; sacche; sacche da atletica; sacche da spiaggia; sacche da viaggio a rotelle; sacche da viaggio in tela; sacche multiuso per l’atletica; sacche multiuso per lo sport; sacche per kit di accessori; sacche per lo sport; sacchetti della spesa riutilizzabili; sacchetti per alimenti per animali; sacchetti salvaspazio a compressione per bagagli; sacchi da campeggiatori; sacchi da sport; sacchi da viaggio; sacchi per la custodia di abiti; scarpe per cani; scatole in pelle; scatole per cappelli in cuoio; set da viaggio; targhette in plastica per bagagli; tracolle; trolleys [valigie a rotelle]; trasportini per animali [borse]; tracolle portabebè; bauli e valigie; valigette; valigette in pelle; valigie armadio; valigie a mano; valigie piccole; valigie motorizzate; valigie in pelle; zainetti; zainetti con rotelle; zainetti per la scuola; zainetti porta bebè; zaini; borse con ruote per la spesa; zaini con ruote; zaini da escursionismo; zaini monospalla; zaini sportivi; zaini per scolari contestati sono identici o quantomeno simili ad alcuni dei prodotti nella classe 18 coperti dal marchio anteriore. Ciò in quanto essi sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi), il caso, ad esempio, di borsette; pelli d’animali; borsoni da viaggio; articoli di valigeria, o perché i prodotti dell’opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati, come è il caso, da una parte, di finimenti; cappotti per cani; cappotti per gatti; abiti per animali del marchio impugnato e di articoli di selleria, fruste e paramenti per animali dell’opponente, o ad ogni modo appartengono alla medesima tipologia commerciale, e sono quindi simili sulla base del fatto che condividono quantomeno pubblico di riferimento, canali di distribuzione e produttore.

    Per quanto riguarda altri prodotti del marchio impugnato, come visto poc’anzi alcuni di essi sono quantomeno simili ai prodotti del marchio dell’opponente. Ciò vale, ad esempio, per quanto riguarda pelliccia ecologica; imitazioni di cuoio del marchio impugnato i quali rispetto alle pelli d’animale del marchio anteriore coincidono in pubblico di riferimento, produttore e destinazione e canali di distribuzione, oltre ad essere in concorrenza tra loro o ancora targhette in plastica per bagagli del marchio impugnato e borse casual del marchio anteriore, o ad esempio ombrelloni da spiaggia; ombrelli per bambini; ombrelloni impermeabili del marchio impugnato e parapioggia del marchio anteriore i quali  quantomeno coincidono in destinazione d’uso e produttore.

    Tuttavia, per quanto concerne telai di ombrelli o ombrelloni; telai per borse a mano; telai per borsellini del marchio impugnato essi sono dissimili rispetto a tutti i prodotti del marchio anteriore poiché non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Le loro nature, destinazioni e modalità d’uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso, trattandosi da una parte di prodotti finiti, come è il caso dei prodotti del marchio anteriore e dall’altra, è il caso dei suddetti prodotti del marchio impugnato, di prodotti che sono parti o pezzi utilizzati nella produzione di altri prodotti.

    Prodotti contestati in classe 25

    Abbigliamento; scarpe; cappelleria; lingerie; camicie; camiciotti; t-shirt; t-shirt stampate; abiti; felpe; maglioni; tute [indumenti]; pantaloni di tute da ginnastica; tute da corsa; maglieria; maglie sportive; grembiuli; calzature; cappelli di lana; cinture; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in finta pelle; biancheria personale; sottovesti [indumenti intimi]; mutande; parei; sciarpe; foulards [fazzoletti]; fazzoletti di seta; costumi; calze; abbigliamento sportivo; scarpe da spiaggia; scarpe da allenamento; sopravvesti; canottiere; jeans; soprabiti; leggings [pantaloni]; pantaloncini [abbigliamento]; polo; indumenti impermeabili; bretelle; abbigliamento in pelle; abbigliamento in seta; bandane; ballerine [calzature]; cappucci [indumenti]; berretti (cappelleria); body [abbigliamento]; camicette; cappotti; cappotti di pelle; cappotti invernali; cappotti per donna; cardigan; collant; fasce; foulard [articoli di abbigliamento]; giacconi; giacche; giacche sportive; giacche termiche; gonne, gonne pantalone; gonne; mantelle; minigonne; minigonne a pantalone; pantacollant; pantaloncini; pantaloni; pullover; pullover a girocollo; pullover a manica lunga; poncho; reggicalze da donna; reggiseni; salopette; scaldacollo; scaldamuscoli; scialli; scarponcini; sneaker; stivaletti; stivali; tailleur da donna; guanti; cravatte; calzini; calzerotti; pannolini a mutandina [indumenti]; bluse; dolcevita; gilet; mantelline; gabardine [indumenti]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; jerseys [indumenti]; indumenti lavorati a maglia; accappatoi; pigiami; vestaglie; visiere parasole [cappelleria]; visiere come copricapo. sono identici ai prodotti nella classe 25 del marchio anteriore, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con iprodotti contestati.

    Infradito; pantofole; sandali del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto alle scarpe dell’opponente poiché questi prodotti coincidono in pubblico di riferimento, produttore, natura, destinazione nonché canali di distribuzione.

    Sparati di camicie; petti di camicie; tasche di indumenti; fodere confezionate [parti di indumenti]; visiere di cappelli del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Si tratta da una parte di prodotti finiti, come è il caso dei prodotti del marchio anteriore e dall’altra, è il caso dei suddetti prodotti del marchio impugnato, di prodotti che sono parti o pezzi utilizzati nella produzione di articoli di abbigliamento o cappelli. Le loro nature, destinazioni e modalità d’uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

     Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in vario grado sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

    Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Il marchio anteriore è un marchio denominativo e corrisponde a “G9” mentre il marchio impugnato è un marchio figurativo formato da quattro frecce nere stilizzate che da un centro comune si muovono idealmente verso l’esterno dei quattro angoli di un quadrato al di sotto delle quali si trova la dicitura “G-NOVE” riprodotta in caratteri neri maiuscoli. 

    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Il numero “9” in lingua italiana viene letto come “NOVE”, il che rende gli unici elementi leggibili dei segni, ovvero “G9” e “G-NOVE” foneticamente identici.

    Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla la lingua italiana.

    “G9” e “G-NOVE” non hanno un particolare contenuto semantico al di là di quello che deriva dal fatto di essere la combinazione di una lettera dell’alfabeto e di un numero e sono, pertanto, distintivi. Lo stesso vale per l’elemento figurativo del marchio impugnato, il quale non presenta alcun riferimento rispetto ai prodotti nelle classi 18 e 25.

    Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. In relazione al segno contestato è tuttavia necessario tenere conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

    Visivamente, i segni coincidono nella lettera “G”. Tuttavia, essi differiscono nel numero “9” del segno anteriore e nei restanti elementi del marchio impugnato, ovvero “-NOVE” e le quattro frecce. Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.

    Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni risulta essere identica per almeno na parte del pubblico di riferimento, e in particolare, come già accennato poc’anzi, per quella di lingua italiana che si riferirà foneticamente ad entrambi i segni come “G NOVE”.

    Pertanto, i segni sono foneticamente identici.

    Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. I segni saranno associati al medesimo  significato, ovvero quello di una combinazione tra la medesima lettera e il medesimo numero. Il marchio impugnato contiene un elementi figurativo che pur nella sua semplicità sarà associato ad un concetto ulteriore, ovvero quello di quattro frecce. In virtù di queste considerazioni i segni possono essere considerati concettualmente simili quantomeno in media misura.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

    La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

    I prodotti nelle classi 18 e 25 sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili in vario grado e in parte dissimili. Come esplicitato nella sezione b) della presente decisione, essi sono diretti al grande pubblico, il quale presterà un grado di attenzione medio.

    Per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere visivamente simili in ridotta misura, foneticamente identici e concettualmente simili quantomeno in media misura. Il marchio anteriore “G9” corrisponde foneticamente e concettualmente a “G-NOVE” del marchio impugnato.

    Per quanto poi concerne il segno contestato riveste particolare importanza il fatto che l’elemento denominativo, nel caso in esame “G-NOVE” ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo.

    Inoltre, valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

    La Divisione d’Opposizione ritiene poi che in particolare l’identità fonetica e la somiglianza concettuale rendano altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

    Di conseguenza, l’identità e la somiglianza dei prodotti e l’identità fonetica dei segni assumono uno speciale rilievo nella valutazione del rischio di confusione e insieme determinano l’esistenza di un rischio di confusione, perlomeno ma non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione b) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda di marchio contestata.

    Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili in vario grado a quelli del marchio anteriore.

    I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.

    Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

    Divisione d’Opposizione

    Edith Elisabeth VAN DEN EEDEAndrea VALISA   Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • IMAC contro IMA ITALY – marchi settore calzature – Alicante  02-09-2022

    IMAC contro IMA ITALY – marchi settore calzature – Alicante 02-09-2022

    Il marchio anteriore è IMAC, il marchio impugnato è IMA ITALY entrambi depositati in classe 25. Si distinguono l’uno dall’altro solo per la lettera C finale. Italy non aggiunge distintività nel marchio impugnato. Esiste rischio di confusione per cui la opposizione è accolta.

    OPPOSIZIONE N. B 3 149 042

    Imac S.P.A., Via Menocchia, 27, 63010 Montefiore dell’Aso (Ascoli Piceno), Italia (opponente), rappresentata/o da Praxi Intellectual Property S.p.A., Via G. Carducci, 6, 62012 Civitanova Marche (MC), Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    Ima Italy S.r.l., Piazza Luigi di Savoia 22, 20124 Milano, Italia (richiedente).

    Il 02/09/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

      1.L’opposizione n. B 3 149 042 è accolta per tutti i prodotticontestati, ossia   Classe 25: Calzature; Parti di calzature.  
      2.La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 449 316 è respinta per tutti i prodotticontestati. Si può procedere per i restanti prodotti.  
      3.La richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.  

    MOTIVAZIONI

    In data 18/06/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodottidella domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 449 316 ‘ima italy’ (marchio denominativo), vale a dire contro una parte dei prodotti compresi nella Classe 25. L’opposizione si basa, inter alia, sulla  registrazione di marchio nazionale (Italia) n. 1 527 293 ‘IMAC’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio italiano n. 1 527 293.

    a) I prodotti

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Classe 25: Calzature.

    I prodotti contestati sono i seguenti:

    Classe 25: Calzature; Parti di calzature.

    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.


    Le  parti di calzature sono simili alle calzature poiché normalmente coincidono in origine commercial, pubblico rilevante e canali di distribuzione. Inoltre, sono complementari.

    Le calzature sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti.

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande pubblico che a  una clientela commerciale (parti di calzature).

    Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

    c) I segni

           
          
    IMAC    
    ima italy

    Marchio anteriore

    Marchio impugnato

    Il territorio di riferimento è Italia.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Per quanto riguarda le diverse lettere maiuscole utilizzate nei marchi, poiché entrambi i segni sono marchi denominativi, è la parola in quanto tale ad essere protetta e non la sua forma scritta. Pertanto, le differenze nell’uso di lettere minuscole o maiuscole in tali marchi sono irrilevanti nella valutazione delle loro somiglianze 27/01/2010, T-331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23, § 16). Al fine di semplificare l’analisi e il confronto dei segni, verranno entrambi indicati in minuscolo, imac/ima italy’.

    L’elemento ‘ima’ del marchio contestato e il marchio anteriore non hanno un significato e sono, pertanto, distintivi.

    L’elemento ‘italy’ sarà inteso dal pubblico come ‘Italia’ e non è distintivo poiché sarà inteso come l’indicazione geografica dei prodotti di riferimento.

    I segni coincidono nelle lettere iniziali ‘IMA’ che costituiscono interamente il primo elemento del segno impugnato e quasi interamente il primo elemento del segno impugnato che è anche l’unico distintivo. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

    Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nelle lettere ‘IMA-‘ che costituiscono interamente il primo elemento del segno impugnato e la maggior parte delle lettere del marchio anteriore. Tuttavia, essi differiscono nell’ultima lettera ‘C’ del marchio anteriore e nell’elemento ‘italy’ del segno impugnato che non è distintivo e che pertanto con molta probabilità non verrà neanche pronunciato.

    Pertanto, i segni sono visualmente e foneticamente simili in media misura.

    Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Mentre il marchio anteriore è privo di significato, il pubblico di riferimento percepirà il significato di ‘italy’ nel segno impugnato. In tale misura, i marchi non sono concettualmente simili. Tuttavia, questa differenza concettuale ha una rilevanza molto limitata nella comparazione complessiva dei segni, in quanto deriva da un significato non distintivo.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodottiin questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    I prodotti sono in parte identici ed in parte simili, essi si dirigono al pubblico in generale il cui grado di attenzione è medio.

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

    I marchi sono visivamente e foneticamente simili in misura media. La circostanza che i marchi non siano concettualmente simili ha un impatto molto limitato dato che ‘italy’ del segno impugnato non è distintivo.

    Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari.

    Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

    Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

    Pertanto, l’opposizione basata registrazione di marchio italiano n. 1 527 293. deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotticontestati.

    Poiché il diritto anteriore esaminato porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotticontro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché la richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.


    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

    Divisione d’Opposizione

    Edith Elisabeth VAN DEN EEDEFrancesca CANGERI   Gonzalo BILBAO TEJADA

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • MARCHI E BREVETTI: ecco i fondi – Italia Oggi del 29 agosto 2022

    MARCHI E BREVETTI: ecco i fondi – Italia Oggi del 29 agosto 2022

    Finanziamenti a fondo perduto fino al 100% della spesa.

    In particolare per quanto riguarda il settore MARCHI sono previste agevolazioni per la registrazione di marchi UE e marchi internazionali.