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  • RIFIUTO DI MARCHIO elogiativo – Alicante 14-12-2022

    RIFIUTO DI MARCHIO elogiativo – Alicante 14-12-2022

    Il consumatore assocerebbe il marchio “J’aimè” al «mi piace» o al «segno del pollice in su» che si usa nei social network come gesto di apprezzamento di qualcosa, per cui il segno avrebbe una connotazione elogiativa.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 14/12/2022
    Michele Muzio
    Via Pozzoromolo 26
    I- Carbonara di Nola
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018671369
    Vostro riferimento:
    Marchio: J’AIME’
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: Michele Muzio
    Via Pozzoromolo 26
    I- Carbonara di Nola
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 14/04/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 24 Tessuti e sostituti per prodotti tessili; Materiali per filtrare in tessuto; Tessuti.
    Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e
    articoli di cappelleria.
    Classe 26 Accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto.

    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua francese attribuirebbe al segno il significato
      seguente: «Mi piace». Il suddetto significato del termine «J’AIME’», di cui il
      marchio è composto, è stato supportato dalle seguenti definizioni del
      dizionario: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/aimer/1925 ).
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «J’AIME» semplicemente come
      indicativo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti sono visti
      positivamente dal pubblico.
    • Il consumatore assocerebbe il segno al «mi piace» o al «segno del pollice in su» che
      si usa nei social network per comunicare che si apprezza qualcosa, il che attribuisce
      al segno semplicemente una connotazione elogiativa.
    • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 09/06/2022, che possono essere
      sintetizzate come segue:
    1. Il tratto grafico del marchio di cui si chiede la registrazione è accompagnato
      dall’accento che lo rendendolo unico e diverso agli occhi del pubblico francese.
      Inoltre il richiedente ritiene che la presenza dell’accento ha impatto anche sulla
      pronuncia del marchio che differisce dalla parola J’aime (senza accento)
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi privi di carattere distintivo».
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
      che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
      la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
      l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
      soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
      lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
      T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      Con riferimento agli argomenti del richiedente che almeno certi elementi del segno
      conferiscano un carattere distintivo. Tuttavia, il consumatore medio tende a non condurre un
      esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di detti
      prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di
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      distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare
      attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C 218/01,
      Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
      Oltre alle argomentazioni di cui sopra, nella sua risposta del 09/06/2022 alla lettera di
      obiezione dell’Ufficio, il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno
      richiesto aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7,
      paragrafo 3, RMUE. Inoltre, nella sua comunicazione del 29/07/2022, il richiedente ha
      dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.
      Nella rivendicazione, il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquisito carattere
      distintivo in seguito all’uso; in assenza di indicazioni contrarie, l’Ufficio esaminerà
      l’affermazione che il carattere distintivo acquisito è rivendicato per tutti i prodotti richiesti.
      A sostegno della Sua rivendicazione, Lei ha presentato prove dell’uso il 09/06/2022 e il
      29/07/2022.
      Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le seguenti:
      • eventi pubblicitari dal 2014 a tutt’oggi e sfilate
      • esempi di cataloghi collezioni di prodotti stagionali dal 2014 a tutt’oggi
      • i link al sito internet ed al profilo instagram dove si ritrovano le collezioni di prodotti
      attuali e le pubblicità del marchio
      • Una foto pubblicitaria per marefuori 3
      • 2 fatture
      • foto della presentazione del marchio J’Aime’ per la collezione SS 2017 al Momad
      Valutazione delle prove
      In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla
      registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d) dello stesso
      regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito,
      per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo
      in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7,
      paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi
      sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione
      dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo
      economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno
      le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1,
      lettere da b) a d),RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali
      disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di
      creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore
      economico
      […]
      In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere
      distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione
      significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i
      servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le
      circostanze in cui la condizione relativa all’acquisto di un carattere distintivo in
      seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono essere
      dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come
      percentuali determinate
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      […]
      In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito
      all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in
      cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d),
      RMUE
      […]
      In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
      dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in
      particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione
      geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati
      dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che
      identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al
      marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre
      associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti
      interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al
      marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve
      concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la
      registrazione del marchio è soddisfatta
      […]
      In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi
      compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in
      rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio
      e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio
      della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e
      ragionevolmente attento e avveduto …
      (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
      C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
      EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
      Il marchio deve aver acquisito un carattere distintivo in tutto il territorio in cui esso ne era
      inizialmente privo (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86;
      29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413,
      § 30).
      Poiché il marchio è composto da parole francesi, è necessario dimostrare che i consumatori
      interessati, cioè i consumatori dei vari tipi di tessuti, abbigliamento, calzature, cappelleria e
      accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto negli Stati
      membri francofoni, vale a dire Francia, e alcune zone del Belgio e del Lussemburgo, sono
      arrivati a considerare il marchio come un’origine commerciale al momento del deposito della
      domanda. Le prove presentate dal richiedente mostrano l’uso in Italia, Barcellona e Parigi.
      La scarsa quantità di prove dell’uso del marchio in francese significa che il richiedente non
      può dimostrare che una parte significativa del pubblico interessato negli Stati membri
      francofoni sia in grado, in virtù di tale marchio, di identificare i prodotti o servizi interessati
      come provenienti da una determinata impresa.
      Sulla base di questi criteri è evidente che la ricorrente non ha dimostrato che il marchio
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      aveva acquisito carattere distintivo al momento del deposito della domanda.
      La prova proveniente dalla Francia consiste in diverse fotografie scattate a Parigi di una
      pubblicità su un autobus per un evento del 2014. La pubblicità contiene un’immagine di
      grandi dimensioni e il segno richiesto.
      Nelle varie pagine che il richiedente sostiene essere esempi di collezioni di cataloghi di
      prodotti stagionali, l’ufficio non è stato in grado di distinguere il marchio nei documenti
      autunno/inverno 2015/2016 a causa della scarsa qualità dell’immagine. Nel catalogo
      primavera/estate 2015 il segno appare sui capi di abbigliamento solo in alcune immagini ed
      è solitamente accompagnato da elementi figurativi. Inoltre, i nomi dei prodotti sono scritti in
      italiano, quindi è chiaro che il catalogo non è destinato a un pubblico francofono.
      Per quanto riguarda il sito web e i link Instagram forniti, l’Ufficio osserva che il sito web è
      disponibile solo in italiano e in inglese, e pertanto non può mostrare l’uso nel territorio
      francofono.
      Per quanto riguarda le due fatture e le foto della presentazione del 2017, provenienti dalla
      Spagna, non mostrano l’uso nel territorio richiesto.
      Il richiedente non ha fornito dati sulle vendite né alcun dettaglio sulla quota di mercato con
      cui sarebbe stato possibile valutare l’impatto del marketing e delle vendite. È quindi
      impossibile giungere a conclusioni sull’impatto del marchio sul mercato. Si osserva inoltre
      che la ricorrente non ha presentato prove di natura più indipendente, quali dichiarazioni di
      associazioni di categoria e di concorrenti o indagini di mercato.
      Come si può vedere, non c’è alcuna prova che il marchio richiesto sia riconosciuto nei
      territori di riferimento. L’Ufficio nota che non è stata presentata alcuna prova relativa ai
      territori de Belgio e del Lussemburgo. Inoltre, manca qualsiasi prova che dimostri la
      percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento.
      In una valutazione complessiva, l’Ufficio non può che concludere che le prove presentate
      sono insufficienti per dimostrare che, agli occhi del pubblico di riferimento, il marchio
      denominativo « J’AIME’» è diventato distintivo in relazione ai prodotti in questione a seguito
      dell’uso che ne è stato fatto.
  • MARCHI RIFIUTATI ex articolo 7 e articolo 42 RMUE – esclude dalla registrazione i marchi che sono contrari ai principi di comportamento etico Alicante 11-10-2022

    MARCHI RIFIUTATI ex articolo 7 e articolo 42 RMUE – esclude dalla registrazione i marchi che sono contrari ai principi di comportamento etico Alicante 11-10-2022

    Il Pubblico di riferimento ad avviso dell’esaminatore di Alicante percepirebbe il marchio come contrario ai principi di comportamento etico poiché si trarrebbe profitto finanziario da una guerra.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 11/10/2022
    Luigi Goglia
    Via Privata Cesare Battisti, 2
    I-20122 Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018690728
    Vostro riferimento: MB233SPHERIX
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: Spherix S.r.l.
    Corso Principe Oddone 18
    I-10122 Torino
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 14/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 24 Biancheria da casa; Biancheria da bagno eccettuati i capi d’abbigliamento;
    Biancheria da letto; Coperte da letto; Coperte da picnic; Coperte da viaggio;
    Copriletti; Etichette da cucire in tessuto per abbigliamento; Etichette adesive
    in tessuto per borse; Federe di materassi; Feltro; Fodere di cappelli; Fodere
    per cuscini; Gagliardetti in tessuto o materie plastiche; Lenzuola; Materie
    tessili; Panni; Sacchi a pelo; Stendardi in tessuto o materie plastiche; Stoffe;

    Tessuti; Tessuti adesivi incollabili a caldo; Tessuti di canapa; Tessuti di iuta;
    Tessuti di lino; Tessuti di raion; Tessuti di ramiè; Tessuti di seta; Tessuti
    elastici; Tessuti imitanti la pelle di animali; Tessuti per ammobiliamento;
    Tessuti per calzature; Tessuti per la biancheria; Trapunte; Velluti.
    Classe 25 Abbigliamenti impermeabili; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in
    lattice; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento per ginnastica; Abiti;
    Accappatoi da bagno; Berretti; Biancheria intima; Bretelle; Calzamaglie;
    Calzature; Calze; Calzini; Calzoncini; Camicie; Camicie a maniche corte;
    Canottiere da sport; Cappelleria; Cappelli; Cappotti; Giacche; Giubbotti;
    Gonne; Guanti; Guanti a manopola; Jerseys [indumenti]; Leggings;
    Magliette; Maglie sportive; Maglie; Maglioni; Mutande; Pantaloni; Pantofole;
    Parka; Poncho; Pullover; Sandali; Scaldacolli; Scarpe; Sciarpe; Stivali;
    Stivaletti; T-shirt; Tute [indumenti]; Visiere di cappelli.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    1. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE esclude dalla registrazione i marchi che
      sono contrari ai principi di comportamento etico comunemente accettati, i marchi che il
      consumatore ragionevole con soglie medie di sensibilità e di tolleranza considererebbe
      blasfemi, razzisti, discriminatori o offensivi o promotori dell’utilizzo di droghe illegali. La
      valutazione si basa sul modo in cui il pubblico di riferimento percepirebbe il segno in
      relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Il pubblico di riferimento
      non è necessariamente limitato a quello che acquista i prodotti e i servizi coperti dal
      marchio; un pubblico più vasto rispetto ai consumatori destinatari può essere confrontato
      con il marchio.
    2. Il pubblico di riferimento di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato di “vietata
      la Z ‘collegamento ipertestuale a’ (cioè il simbolo ‘#’) contro la Z”, vale a dire vietato
      mostrare appoggio all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia tramite riferimenti alla
      lettera ‘Z’, che è il simbolo della guerra russa in Ucraina, espresso anche con il sistema
      del ‘cancelletto’ come aggregatore tematico nei servizi web e social network. La lettera
      ‘Z’ è diventata nei mesi recenti un simbolo chiaro e diretto ai drammatici fatti di guerra
      che stanno avendo luogo in Ucraina in seguito all’invasione russa e, in particolare, la ‘Z’
      esprime sostegno alla Russia e alle sue truppe militari, come è emerso da una ricerca su
      Internet effettuata in data 12/07/2022 (ai seguenti link:
      https://www.theguardian.com/world/2022/mar/07/why-has-the-letter-z-becomethesymbolof-war-for-russia; https://text.npr.org/1085471200; https://www.newsweek.com/russia-zukraine-war-criminalize-symbol-support-dmytro-kuleba-1692782;
      https://www.reuters.com/world/europe/latvia-outlaws-using-letter-z-symbolsupportingrussias-ukraine-war-2022-03-31/; https://www.washingtonexaminer.com/news/germanstates-ban-portrayal-of-prorussian-z-symbol; https://international-adviser.com/zurichaxes-z-in-logo-to-support-ukraine/).
    3. Il significato sopra indicato dei termini «Z #AGAINSTZED», contenuti nel marchio, è
      supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Lexico in data
      13/07/2022 all’indirizzo https://www.lexico.com/definition/hashtag;
      https://www.lexico.com/definition/against; https://www.lexico.com/definition/zed).
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    4. Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » come contrario
      ai principi di comportamento etico comunemente accettati poiché mira a trarre un profitto
      finanziario da ciò che è universalmente considerato un evento tragico, cioè l’attuale guerra e
      invasione della Russia contro l’Ucraina.
    5. Le implicazioni della guerra in Ucraina per l’UE si estendono all’inflazione, alle
      importazioni di gas naturale liquefatto (LNG) (GNL) (con ripercussioni sull’energia e sui
      trasporti), aumento delle spese per la difesa, afflusso di rifugiati dall’Ucraina in Europa,
      carenza di materie prime e impatto negativo sui Paesi emergenti e in via di sviluppo. Inoltre,
      è risaputo che la guerra ha ha provocato la morte di migliaia di soldati e migliaia di vittime tra
      i civili. Il segno oggetto di domanda offende i principi di comportamento etico comunemente
      accettati, poiché sfrutta una tragedia per scopi commerciali, ha, cioè, l’obiettivo di ottenere
      guadagni finanziari da un evento tragico, anche se ci sono aspetti del messaggio veicolato
      che potrebbero rispecchiare il consenso dell’UE (avversità per l’invasione).
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018690728 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
      Pagin
  • Relaxo sistemi per dormire vs Per Dormire 02-12-2022

    Relaxo sistemi per dormire vs Per Dormire 02-12-2022

     L’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore: Per Dormire.

    OPPOSIZIONE N. B 3 149 567

    Materassificio Montalese S.p.A., Via Prato, 16, 51031 Agliana (PT), Italia (opponente), rappresentata da Benedetta Cacialli, Via Traversa Fiorentina, 6, 59100 Prato, Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    Team Five S.r.l., Via Socrate 62, 20128 Milano, Italia (richiedente), rappresentata da Alessandro Di Puppo, Via Cadorna 6 F, 39100 Bolzano, Italia (rappresentante professionale).

    Il 02/12/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

    1. L’ opposizione n. B 3 149 567 è accolta per tutti i prodotti contestati.
    2. La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 434 349 è totalmente respinta.
    3. La richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

    MOTIVAZIONI

    In data 25/06/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 434 349 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 11 245 651 (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 245 651.

    a) I prodotti

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Classe 16: Opuscoli informativi.
    Classe 20: Materassi; cuscini; poltrone.
    Classe 24: Tessuti; Copritavoli; Asciuga-vetri; Asciugamani da toilette in materie tessili; Asciugamani in materie tessili; Biancheria da bagno eccettuati i capi d’abbigliamento; Biancheria da tavola in materia tessile; Broccati; Calicô; Canovacci per la tappezzeria o per il ricamo; Centri tavola [non di carta]; Cilicio [stoffa]; Cordoni in materie tessili; Cotonate; Cotonina; Crespo [tessuto]; Crespone; Damasco [stoffa]; Etichette in tessuto; Fazzoletti di tela in materie tessili; Feltro; Flanella per la salute; Flanella [tessuto]; Fodere di cappelli; Fodere (di protezione-) per mobili; Fodere per ribalte de gabinetto; Fodere [stoffe]; Gagliardetti non di carta; Garza [tessuto]; Guanti di toilette; Jersey [tessuti]; Lana scozzese [stoffe]; Marabù [stoffa]; Materie filtranti [materie tessili]; Materie plastiche [succedanei del tessuto]; Materie tessili; Panni; Panni da biliardo; Panni di stampa in materie tessili; Parati murali [in materie tessili]; Piumini [copripiedi ]; Portiere [tende]; Rigatino; Rivestimenti di mobili in plastica; Rivestimenti (per mobili-) in materie tessili; Sottocaraffe [biancheria da tavola]; Stamigna; Stamigna per buratto; Stendardi; Stoffe; Stoffe da fodera per scarpe; Stoffe di lana; Stoffe impermeabili ai gas per palloni aerostatici; Striscia da tavola; Sudarii; Taffetà [tessuto]; Tappeti da tavola non di carta; Tela cerata [tessuto]; Tela di canapa; Tela indiana; Tela per materassi; Tele cerate [tovaglie]; Tele gommate diverse da quelle per la cartoleria; Tele per formaggi; Telone gommato; Tende in materia tessile o in materia plastica; Tende per doccia in tessuto o materie plastica; Tessuti; Tessuti adesivi incollabili a caldo; Tessuti di canapa; Tessuti di iuta; Tessuti di lino; Tessuti di raion; Tessuti di ramiè; Tessuti di seta; Tessuti di seta per modelli di tipografia; Tessuti di sparto; Tessuti elastici; Tessuti imitanti la pelle di animali; Tessuti in fibre di vetro per uso tessile; Tessuti lavorati a maglia; Tessuti non tessuti; Tessuti per ammobiliamento; Tessuti per calzature; Tessuti per la biancheria; Tessuti per uso tessile; Tessuti ricoperti di motivi disegnati per ricamo; Tessuto di ciniglia; Tessuto di lana accotonato; Tovagliette individuali non di carta; Tovaglioli in materie tessili; Tovaglioli per struccare in materie tessili; Traliccio [tela di canapa]; Tulle; Velluti; Vetrate [tendoni]; Zeffiro [tessuto].
    Classe 35: Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; Lavori di ufficio; Affissioni; Affitto di distributori automatici; Affitto di spazio pubblicitario su qualsiasi media di comunicazione; Agenzie d’informazioni commerciali; Agenzie di pubblicità; Agenzie per l’importazione e l’esportazione; Aggiornamento di documentazione pubblicitaria; Amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi; Analisi del prezzo di costo; Assistenza nella direzione di imprese industriali o commerciali; Consultazione professionale di affari; Consultazioni per la direzione degli affari; Consultazioni per questioni riguardanti il personale; Contabilità; Decorazione di vetrine; Diffusione di annunci pubblicitari; Diffusione [distribuzione] di campioni; Dimostrazione pratica di prodotti; Direzione professionale delle attivita’ artistiche; Distribuzione di materiale pubblicitario [volantini, prospetti, stampati, campioni]; Elaborazione di statistiche; Fatturazione; Gestione amministrativa di alberghi; Gestione aziendale per conto degli sportivi; Gestione di archivi informatici; Informazioni (di affari-); Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; Investigazioni (per affari-); Layout per scopi pubblicitari; Locazione di spazi pubblicitari; Marketing; Noleggio di fotocopiatrici; Noleggio di macchine e di attrezzature per ufficio; Noleggio di materiale pubblicitario; Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; Organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; Organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; Perizie in materia di affari; Preparazione di fogli di paga; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Previsioni economiche; Produzione di spot pubblicitari; Progetti [assistenza nella direzione degli affari]; Promozione delle vendite per i terzi; Pubblicazione di testi pubblicitari; Pubblicità; Pubblicità on-line su rete informatica; Pubblicità per corrispondenza; Pubblicità per posta; Pubblicità radiofonica; Pubblicità televisiva; Raccolta di dati in uno schedario centrale; Ragguagli d’affari; Reclutamento di personale; Redazione di testi pubblicitari; Relazioni pubbliche; Ricerca di sponsor; Ricerche d’informazioni su schedari informatici [per terzi]; Ricerche (di mercato-); Ricerche (per affari-); Riproduzione di documenti; Selezione di personale con procedimenti psicotecnici; Servizi di abbonamento ai giornali per i terzi; Servizi di abbonamento ai servizi di telecomunicazione per i terzi; Servizi di approvvigionamento per conto terzi [acquisto di prodotti e di servizi par altre imprese]; Servizi di comparazione dei prezzi; Servizi di consulenza per l’organizzazione e la direzione degli affari; Servizi di consulenza per l’organizzazione degli affari; Servizi di cunsulenza per la direzione degli affari; Servizi di dattilografia; Servizi di fotocopiatura; Servizi di indossatrici a fini pubblicitari o di promozione delle vendite; Servizi di rassegne stampa; Servizi di rialloggio per imprese; Servizi di risposta (telefonica-) [per abbonati assenti]; Servizi di segreteria; Servizi di stenografia; Servizi di subappalto [assistenza commerciale]; Servizi di telemarketing; Sistemazione di dati in uno schedario centrale; Sondaggio di opinione; Stesura di dichiarazioni fiscali; Stesura di estratti di conti; Stime in materia d’affari commerciali; Studi (di mercato-); Trascrizione di comunicazioni; Trattamento amministrativo di ordinazioni d’ acquisti; Trattamento di testi; Uffici di collocamento; Vendita all’asta; Verifica di conti.
    Classe 38: Telecomunicazioni; Agenzie di stampa; Allacciamento (per telecomunicazioni) ad una rete informatica mondiale; Comunicazioni attraverso reti di fibre ottiche; Comunicazioni radiofoniche; Comunicazioni telefoniche; Comunicazioni telegrafiche; Comunicazioni tramite terminali di computers; Diffusione di programmi televisivi; Fornitura di accesso a delle banche dati; Fornitura di accesso ad una rete informatica mondiale; Fornitura di canali di telecomunicazione destinati ai servizi di televendita; Fornitura di forum di discussione su internet; Informazioni in materia di telecomunicazioni; Messaggeria elettronica; Noleggio dei tempi d’accesso a delle reti informatiche mondiali; Noleggio di apparecchi di telecomunicazione; Noleggio di apparecchi per la trasmissione di messaggi; Noleggio di macchine per fax; Noleggio di modems; Noleggio di telefoni; Radiotelefonia mobile; Servizi di chiamata radioelettrica [radio, telefono, ed altri mezzi di comunicazione elettronica]; Servizi di diffusione senza fili; Servizi di inoltro e di collegamento per telecomunicazioni; Servizi di inserzione elettronica [telecomunicazioni]; Servizi di messaggeria vocale; Servizi di teleconferenze; Servizi telefonici; Servizi telegrafici; Servizio di telex; Televisione via cavo; Trasmissione di biglietti di auguri on-line; Trasmissione di file digitali; Trasmissione di messaggi; Trasmissione di messaggi e di immagini con l’aiuto di un computer; Trasmissione di telecopie; Trasmissione di telegrammi; Trasmissioni via satellite.

    I prodotti contestati sono i seguenti:

    Classe 10: Materassi antidecubito.
    Classe 20: Materassi; Cuscini.
    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

    Prodotti contestati in classe 10

    I materassi dell’opponente nella Classe 20 comprendono prodotti come materassi in schiuma e materassi in lattice che hanno anche una funzione di sostegno del corpo, sebbene in misura minore rispetto ai materassi contestati per uso medico, ossia materassi antidecubito. In generale, i prodotti oggetto del confronto hanno uno scopo simile e soddisfano le esigenze degli stessi consumatori, compresi gli ospedali e le case di cura da un lato, e le persone che acquistano tali prodotti per l’assistenza ai pazienti a domicilio. Considerato che, nonostante la finalità medica, i prodotti contestati sono destinati ad essere utilizzati su un letto, sia come unico materasso che come sovramaterasso su un materasso standard, i prodotti contestati hanno la stessa modalità di utilizzo dei materassi dell’opponente. Inoltre, il pubblico di riferimento può aspettarsi che tali beni siano prodotti sotto il controllo della stessa entità e ricercarli negli stessi canali di distribuzione. Pertanto, questi prodotti sono simili.

    Prodotti contestati in classe 20

    I prodotti materassi; cuscini sono identicamente contenuti in entrambe le liste in classe 20.

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

    Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello elevato in base alla natura specialistica dei prodotti, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.

    c) I segni

    Marchio anteriore
    Marchio impugnato

    Il territorio di riferimento è l’UE.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    L’espressione ‘PER DORMIRE’ contenuta in entrambi i segni non ha significato ed è normalmente distintiva in alcuni paesi, per esempio in Polonia. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua polacca.

    L’elemento ‘RELAXO’ presente nel segno impugnato sarà associato dal pubblico rilevante alla parola inglese ‘RELAX’ (che è un termine basico che sarà riconosciuto anche dal pubblico non anglofono in tutta l’Unione Europea) dal momento che sono molto simili. Tale elemento è allusivo per i prodotti rilevanti (materassi e cuscini) in quanto sarà associato al rilassamento fisico o mentale; riposo. Tale elemento è pertanto molto debole.

    L’elemento ‘SISTEMI’ presente nel segno impugnato sarà associato dal pubblico rilevante al termini nazionali ‘system/systemy’ dato che tali parole sono molto simili visivamente e foneticamente e che hanno lo stesso significato. Tale elemento sarà inteso dal pubblico come mera indicazione della tipologia/caratteristiche dei prodotti in questione (sistemi di riposo, prodotti appartenenti a un insieme di combinazioni di caratteristiche, ecc.). Esso pertanto è molto debole.

    La raffigurazione di un cuore nel marchio anteriore è comunemente usata come pittogramma per “amore” o, come in questo caso, per esprimere un atteggiamento positivo nei confronti di un prodotto specifico (13/02/2020, T-387/18, DELTA SPORT (fig.) / DELTA (fig.) et al, EU:T:2020:65, § 115). Di conseguenza, il suo grado di carattere distintivo è al massimo basso. Un’altra parte del pubblico percepirà semplicemente questi dispositivi figurativi come decorativi.

    L’elemento figurativo delle piume nel segno impugnato sarà percepito come un riferimento alle caratteristiche dei prodotti in questione (per esempio di essere fatti di piume, di essere leggeri e/o confortevoli come le piume) ed è pertanto debole.

    La tipografia dei marchi e i colori del segno impugnato sono meramente decorativi.

    Inoltre, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).

    I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Sebbene, la frase PER DORMIRE nel segno impugnato sia in posizione secondaria e di dimensione più piccola, questa non è oscurata dai restanti elementi che per di più sono deboli ed è chiaramente percettibile al consumatore.

    Sebbene il consumatore tenda a focalizzare la sua attenzione sulla prima parte del segno questa non è una regola fissa applicabile in tutti i casi e bisogna tener conto delle specificità di ogni singola fattispecie. Nel caso in questione, il marchio anteriore è interamente incluso nel segno impugnato e svolge un ruolo distintivo autonomo. Inoltre, come segnalato anteriormente gli elementi che precedono la frase ‘PER DORMIRE’ nel segno impugnato sono deboli.

    Visivamente, i segni coincidono nella frase distintiva ‘PER DORMIRE’ che è l’unico elemento verbale del marchio anteriore. Sebbene nel marchio anteriore le due parole siano rappresentate una di seguito all’altra esse sono visivamente separate dalla prima lettera in maiuscola dei due termini. Tuttavia, essi differiscono in termini di ‘RELAXO’ e ‘SISTEMI’ del segno impugnato (che sono deboli) e nei rispettivi elementi grafico/figurativi descritti più sopra che sono deboli o decorativi e che comunque hanno un impatto minore.

    Pertanto, i segni sono simili in una misura inferiore alla media.

    Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono dell’espressione ‘PER DORMIRE’. La pronuncia differisce nel suono delle parole ‘RELAXO’ e ‘SISTEMI’ del segno impugnato che sono deboli.

    Pertanto, i segni sono simili in media misura.

    Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Il pubblico di riferimento percepirà i concetti più sopra descritti. In tale misura, i marchi sono concettualmente diversi. Tuttavia, questa differenza concettuale ha una rilevanza molto limitata nella comparazione complessiva dei segni, in quanto deriva da significati deboli.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore deve essere considerato normale.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    I prodotti sono identici o simili. Essi sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

    Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello elevato.

    I marchi sono visivamente simili in misura inferiore alla media e foneticamente simili in misura media.

    Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti deboli o decorativi.

    Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

    Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T‑104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento esaminata. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Pertanto, l’opposizione basata registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 245 651. deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

    Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto alla notorietà rivendicata dall’opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

    Poiché il diritto anteriore esaminato porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

    Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 5, RMUE.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché la richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

    Divisione d’Opposizione

    Edith Elisabeth
    VAN DEN EEDE Francesca CANGERI
    Gonzalo BILBAO TEJADA

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • REGISTRARE MARCHIO SETTORE BISCOTTI, CONFETTURE, PRODOTTI DOLCIARI – Alicante 05-12-2022

    REGISTRARE MARCHIO SETTORE BISCOTTI, CONFETTURE, PRODOTTI DOLCIARI – Alicante 05-12-2022

    Bontà di Puglia: di fronte a questo marchio il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione dei prodotti e indicherebbe che tutti i prodotti in oggetto pugliesi sono di buon sapore e gradevoli al gusto.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

    Alicante, 05/12/2022
    TMSHELL
    Via Liberiana, 17
    I-00185 Roma
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018707655
    Vostro riferimento: 2205013BONTADIPUGLIA
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: Cirillo Group S.p.A.
    Largo Somalia, 67
    I-00191 Roma
    ITALIA

    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 07/06/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa che il marchio oggetto della domanda sia
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Contemporaneamente, l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera j), RMUE perché il marchio oggetto della domanda evoca l’indicazione geografica
    protetta ‘Olio di Puglia’ (IGP) (PGI-IT-02381).
    L’obiezione è stata sollevata per i prodotti delle classi 29 e 30, che dopo le modifiche dovute
    alla limitazione effettuata in data 15/09/2022, a seguito della quale sono stati cancellati i
    prodotti olio ad uso alimentare e olio di girasole ad uso alimentare dalla classe 29,
    sono i seguenti:
    Classe 29 Confetture; Legumi conservati; Legumi secchi; Crostacei non vivi; Olive
    conservate; Passato di pomodoro; Conserve di pesce; Creme spalmabili a
    base di verdure; Verdure trasformate; Alimenti salati [cibi conservati sotto
    sale]; Paté di olive; Pomodori pelati; Pomodori trattati; Concentrato di
    pomodoro; Condensato di pomodori; Pomodori in scatola; Conserve di
    pomodoro.
    Classe 30 Pane biscottato; Biscotti; Biscotti di malto; Capperi; Condimenti; Sale da
    cucina; Spezie; Zucchero; Salse [condimenti]; Salsa di pomodoro; Sughi di
    carne [salse]; Erbaggi conservati [condimenti]; Pesto; Salse per pasta;
    Crostini; Salse a base di pomodoro.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    − Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
    seguente: cosa(e) buona(e), con un buon sapore, gusto gradevole di una
    ben precisa regione dell’Italia meridionale.
    − Il suddetto significato dei termini «Bontà di Puglia», contenuti nel marchio, è
    supportato dai riferimenti dei dizionari online Garzanti Linguistica, Il Nuovo
    De Mauro e dell’Enciclopedia Treccani estratti in data 06/06/2022 e
    accessibili agli indirizzi seguenti:
    https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bont%C3%A0
    https://dizionario.internazionale.it/parola/di
    https://www.treccani.it/enciclopedia/puglia/
    − I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
    dell’informazione che i prodotti richiesti (Condimenti; Legumi secchi; Olio ad
    uso alimentare; Conserve di pesce; Crostacei non vivi; Olive conservate;
    Passato di pomodoro; Verdure trasformate; Spezie; Salse per pasta, ecc.)
    sono cose buone, con un buon sapore, gusto gradevole, di una ben precisa
    regione dell’Italia meridionale, ovvero la Puglia. Pertanto, nonostante alcuni
    elementi figurativi/stilizzati (costituiti dai caratteri corsivi piuttosto comuni e
    perfettamente leggibili della parte denominativa del segno, sovrastati
    dall’immagine di una campagna con un trullo che rimanda concettualmente
    al termine ‘Puglia’ presente nel segno), il consumatore di riferimento
    percepirà il segno come indicativo di informazioni sulla specie/qualità e la
    provenienza geografica dei prodotti.
    − Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
    carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto
    a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i
    prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 05/08/2022, che possono essere
    sintetizzate come segue.

    1. Sul piano semantico che il termine «bontà» non è usato nel marchio in esame come
      prettamente descrittivo di una qualità dei prodotti rivendicati. Invero, il termine è
      utilizzato come un riferimento generico e vago a prodotti alimentari di eterogena
      natura, senza che si possa desumere da esso la specie (ad es. legumi, crostacei,
      Pagina 3 di 7
      pomodoro) o le qualità intrinseche degli stessi (ad es. conservati; non vivi; passato).
      In altre parole, in realtà il termine «bontà» non descrive in nulla i prodotti in concreto
      rivendicati nella domanda di marchio, benché faccia parte di una terminologia
      indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari.
    2. Il marchio è stato specificamente elaborato in questa veste grafica, che nasconde la
      preposizione «di» e fa leva proprio sulla genericità del termine «bontà». Così
      facendo, a colpo d’occhio la dicitura sembra essere «Bontà Puglia», in relazione alla
      quale il collegamento con i prodotti alimentari sfuma e si diluisce, al corrispondente
      espandersi di un concetto ampio di bontà, che trascende l’apprezzamento
      gastronomico per alludere ad una qualità di tipo umano.
      Circa l’immagine che sovrasta la denominazione, occorre rilevare che la sua
      stilizzazione non rientra in nessun caso previsto dalle direttive dell’Ufficio di elementi
      figurativi non distintivi, poiché manca del tutto una rappresentazione dei prodotti,
      verosimile o simbolica.
      Anche a voler ammettere la possibilità che un legame con una caratteristica dei
      prodotti possa esserci, il punto su cui focalizzare la valutazione circa la sussistenza
      del carattere distintivo dell’immagine è il grado di stilizzazione dell’immagine stessa.
      Sempre secondo le direttive dell’Ufficio, una stilizzazione che superi la mera
      descrizione simbolica può validamente considerarsi distintiva. Nel caso del marchio
      in esame, siamo quanto mai lontani da una descrizione simbolica, trovandoci invece
      davanti ad una composizione paesaggistica complessa, dettagliata e ben definita, in
      cui le scelte dell’autore si estrinsecano in molteplici caratteristiche, come il
      posizionamento degli elementi, i colori, le luci, prospettive e punti di fuga. Altrimenti
      detto, l’elemento figurativo del marchio è pienamente originale, approfonditamente
      utilizzato e immediatamente riconoscibile da parte del pubblico.
    3. L’Ufficio ha registrato in precedenza marchi identici e simili alla domanda di marchio
      in oggetto.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      A seguito della limitazione richiesta ed effettuata in data in data 15/09/2022, l’obiezione ai
      sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, è stata revocata.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione per ciò che concerne l’impedimento assoluto alla
      registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2
      RMUE.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Pagina 4 di 7
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34)
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    4. Sul significato del segno «Bontà di Puglia»
      Il richiedente afferma che il termine «bontà» non è usato nel marchio in esame come
      descrittivo di una qualità dei prodotti rivendicati, bensì come un riferimento generico e vago
      a prodotti alimentari di eterogena natura, senza che si possa desumere da esso la specie
      (ad es. legumi, crostacei, pomodoro) o le qualità intrinseche degli stessi (ad es. conservati;
      non vivi; passato). Ciò, precisa il richiedente, nonostante il fatto che «bontà» faccia parte di
      una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari.
      Al riguardo, conviene rilevare che il termine «bontà» è una parola di base del vocabolario
      italiano, comunemente utilizzata, tra l’altro, per indicare il sapore o il gusto gradevole di un
      alimento, il suo essere buono e gustoso, ciò che risulta nella qualità del prodotto, ovvero per
      indicare l’alimento stesso in quanto prelibatezza, ciò che risulta nel tipo di prodotto.
      La spiegazione fornita in tal senso dall’Ufficio è stata supportata con definizioni dei dizionari
      degli elementi del segno, che riflettono il modo in cui lo stesso verrà compreso nel mercato
      interessato, ovvero come attributivo dell’informazione che i prodotti sono degli alimenti con
      un buon sapore, un gusto gradevole e provenienti di una ben precisa regione
      dell’Italia meridionale, ossia la Puglia. Pertanto, il significato del segno così come verrà
      percepito dal pubblico di riferimento è sufficientemente chiaro, e non necessita uno sforzo
      intellettivo per comprenderne il messaggio elogiativo sulle qualità dei prodotti, o la loro
      provenienza. D’altronde, è lo stesso richiedente ad asserire che il termine «bontà» «fa parte
      di una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari».
      Pagina 5 di 7
      Il richiedente ammette, altresì, che il termine è utilizzato come un riferimento generico e
      vago a prodotti alimentari di eterogena natura, ma non alla loro specie. Orbene, la specie di
      tali prodotti si desume dal legame che il marchio ha con i prodotti rivendicati nella domanda.
      Al riguardo, si sottolinea nuovamente che il carattere descrittivo di un segno può essere
      valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il
      segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008,
      T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD
      BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Di conseguenza, si deve concludere che, in considerazione del suo significato intrinseco, gli
      elementi verbali del segno «Bontà di Puglia» saranno innanzitutto intesi dal pubblico
      destinatario come un’indicazione informativa sulla qualità e specie dei prodotti, piuttosto che
      come un marchio.
    5. Sugli elementi figurativi del segno
      Il richiedente afferma che, sulla base delle direttive dell’EUIPO, il segno in questione è
      dotato, anche dal punto di vista figurativo, di capacità distintiva.
      Nel caso di specie, il segno , è un marchio figurativo. La denominazione
      «Bontà di Puglia» è scritta in corsivo con colore giallo. Le componenti verbali sono
      sovrastate da una figura ovoidale in cui è rappresentato un paesaggio bucolico con dei trulli
      e alberi aventi la forma di ulivi posti su di un suolo paglierino, ritraente una tipica immagine
      della Puglia.
      L’Ufficio conferma che la presenza di elementi figurativi può conferire un carattere distintivo
      a un segno costituito da un elemento denominativo descrittivo e non distintivo in modo da
      renderlo idoneo alla registrazione come marchio dell’Unione Europea.
      Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio contenente elementi verbali descrittivi e non
      distintivi non può basarsi su elementi figurativi di natura superficiale o intrinsecamente privi
      di carattere distintivo, a meno che la combinazione che ne risulta non sia distintiva nel suo
      complesso (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547, § 72).
      Per ciò che concerne l’argomento del richiedente, secondo cui la preposizione «di» è stata
      volutamente posta in secondo piano per far leva proprio sulla genericità del termine «bontà»,
      di modo da far apparire la dicitura come semplice «Bontà Puglia», e pertanto sfumando il
      rapporto diretto con i prodotti e la loro origine geografica, lo stesso non può essere accolto.
      In effetti, il marchio è costituito dai termini «Bontà di Puglia» e la rivendicazione del
      richiedente sulla voluta riduzione della preposizione «di» non sminuisce la questione del
      mero carattere descrittivo, poiché ciò che conta è il significato che probabilmente gli
      acquirenti o gli utenti dei prodotti percepiranno. Non si può considerare che l’intenzione del
      richiedente di alludere ad una qualità di tipo umano trascendendo l’apprezzamento
      gastronomico, incida sul modo in cui il pubblico percepisce il marchio oggetto della domanda
      di registrazione, come è stato significato dall’Ufficio. Inoltre, anche a voler accettare la
      Pagina 6 di 7
      rivendicazione del richiedente, ciò non modificherebbe la percezione del segno da parte del
      pubblico di riferimento come indicativo dell’informazione che i prodotti richiesti sono cose
      buone, con un buon sapore, gusto gradevole, di una ben precisa regione dell’Italia
      meridionale, ovvero la Puglia.
      Con riferimento agli elementi puramente figurativi, tali elementi nell’ambito della loro
      composizione devono avere un impatto sufficiente sul marchio nel suo complesso per
      renderlo distintivo. Nel caso che ci occupa, l’immagine della campagna pugliese non è
      sufficiente a distrarre l’attenzione del consumatore dal messaggio informativo veicolato dal
      segno di prelibatezze provenienti dalla Puglia, e non è in grado di creare un’impressione
      duratura del marchio. In effetti, gli elementi figurativi presenti nel marchio non presentano
      alcun carattere che consenta al pubblico interessato di distinguere senza possibilità di
      confusione i prodotti oggetto della domanda di registrazione da quelli che hanno una
      provenienza commerciale diversa. Ne consegue che i detti elementi grafici non possono
      svolgere la funzione essenziale di un marchio, rispetto ai prodotti pertinenti (15/09/2005, C37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547, § 72).
      Tenuto conto della natura ricorrente delle caratteristiche tipografiche che presenta il segno
      «Bontà di Puglia» e della mancanza di qualsiasi elemento distintivo particolare, i caratteri
      tipografici di base/standard in corsivo, nonché l’immagine tipica della campagna di Puglia,
      che richiama la provenienza geografica dei prodotti, non consentono al marchio richiesto di
      garantire al pubblico interessato l’identità di origine dei prodotti oggetto della domanda di
      registrazione. Pertanto, il marchio nel suo complesso non è distintivo e dunque non è
      registrabile.
    6. Sulle precedenti registrazioni di marchi identici e simili concesse dall’Ufficio
      Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni identiche e simili,
      determinando una disparità di trattamento difficile da spiegarsi.
      Tale argomento non è condiviso in quanto, come risulta dalla giurisprudenza consolidata
      della Corte, «le decisioni che l’Ufficio è portato a prendere relativamente alla registrazione di
      un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
      vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
      un segno come marchio dell’Unione Europea deve essere valutata unicamente sulla base
      del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
      dell’Ufficio (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass
      Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      Ad ogni modo, anche a voler supporre che i marchi citati dal richiedente siano identici e
      simili al segno in questione, conviene rilevare che nell’osservanza del principio della parità di
      trattamento e, appunto, di buona amministrazione, l’esame di qualsiasi domanda di marchio
      deve essere effettuato caso per caso e tener conto delle decisioni già prese dall’Ufficio su
      domande simili al fine di accertare se sia opportuno o meno decidere nello stesso senso, o
      se il segno in questione sia oggetto di un impedimento alla registrazione, nel rispetto del
      principio di legalità (21/05/2015, T-203/14, Splendid, §§ 47-60; (27/02/2015, T-106/14,
      Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 e giurisprudenza ivi citata; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
      EU:C:2011:139, § 74-77). Di conseguenza, chi deposita una domanda di registrazione di un
      segno come marchio non può far valere, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una
      decisione identica, un eventuale illecito commesso a vantaggio di un altro (27/02/2002, T
      Pagina 7 di 7
      106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Ciononostante, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale
      domanda in quanto, in primis le registrazioni MUE n° 004204251, n° 004087251, n°
      003578011, n° 004462041 e n° 006275143 sono assai risalenti nel tempo e le pratiche
      dell’Ufficio sono cambiate nel corso degli anni, anche in accordo con le modifiche legislative.
      Il MUE n° 011623477, anch’esso di lunga data, avrà dovuto ricevere una valutazione
      positiva sul suo carattere distintivo in quanto, probabilmente, all’epoca del suo deposito
      possedeva un carattere distintivo intrinseco, dovuto agli usi differenti del mercato di
      riferimento e/o alla differente percezione del pubblico di riferimento. Inoltre, gli elementi
      figurativi presenti in alcune di tali registrazioni hanno un grado di stilizzazione elevato e un
      impatto sufficiente sul marchio nel suo complesso per renderlo distintivo, come ad esempio i
      marchi n° 004204251 e n° 018640734.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018707655 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.
  • VOCAL CARE: marchio rifiutato – Alicante – 24-11-2022

    VOCAL CARE: marchio rifiutato – Alicante – 24-11-2022

    VOCAL CARE è un marchio denominativo del settore dolciario in particolare Caramelle. Vocal letteralmente è “riferito alla voce umana”. CARE tradotto è “ciò che è necessario per la salute, il benessere, il mantenimento e la protezione di qualcosa o qualcuno”

    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti obbiettati sono caramelle e sciroppi per la salute, benessere e protezione della
    voce.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 24/11/2022
    GUARDAMAGNA E ASSOCIATI
    Piazza San Pietro in Gessate, 2
    I-20122 Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018677721
    Vostro riferimento:
    Marchio: VOCAL CARE
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: Danila Satragno
    Via Montenotte, 19
    I-17100 Savona
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 20/04/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
    Classe 5 Caramelle per uso medico; Sciroppi per uso farmaceutico.
    Classe 41 Accademie [educazione]; Educazione; Istruzione; Pubblicazione di libri;
    Esercitazione pratica [dimostrazione]; Organizzazione e gestione di laboratori
    di formazione [workshop]; Pubblicazioni tramite computer; Orientamento
    professionale; Servizi di istruzione forniti da scuole; Tutoraggio.


    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il
    significato seguente: cura, attenzione, salute della voce.
    Il suddetto significato dei termini “VOCAL” e “CARE” di cui il marchio è composto, è
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    VOCAL Relating to the human voice (informazioni estratte dal dizionari Lexico
    in data 20.04.2022 all’ indirizzo
    https://www.lexico.com/definition/vocal)
    Traduzione non ufficiale all’italiano: riferito alla voce umana
    CARE The provision of what is necessary for the health, welfare,
    maintenance, and protection of someone or something. (informazioni
    estratte dal dizionario Lexico in data 20.04.2022 all’ indirizzo
    https://www.lexico.com/definition/care)
    Traduzione non ufficiale all’italiano: ciò che è necessario per la salute,
    il benessere, il mantenimento e la protezione di qualcosa o qualcuno.
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti obbiettati sono caramelle e sciroppi per la salute, benessere e protezione della
    voce. Per quanto riguarda i servizi i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come
    indicativo dell’informazione che essi hanno come oggetto la salute, cura, protezione e il
    benessere in generale della voce. Pertanto, il segno descrive il tipo dei prodotti e l’oggetto
    dei servizi obbiettati.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Di
    conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a
    norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

    II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente
    La richiedente ha presentato le sue osservazioni il 17.06.2022, che possono essere
    sintetizzate come segue.

    1. Si informa l’Ufficio circa la formazione professionale della richiedente, il suo
      metodo di potenziamento e allenamento della voce e la scuola basata su di
      esso
    2. La richiedente ha inoltre ideato due preparazioni alimentari utili per migliorare
      le performance canore.
    3. La richiedente ha registrato il marchio presso l’UIBM.
    4. La richiedente considera che il pubblico di riferimento dovrebbe essere anche
      quello che non ha conoscenze della lingua inglese per il quale il segno non
      Pagina 3 di 9
      sarebbe descrittivo e privo di distintività. Il pubblico di riferimento, inoltre, non
      è il consumatore generico bensì professionale e attento, guidato dalle
      recensioni e testimonianze presenti nel mercato di riferimento. La richiedente
      fa riferimento a varie sentenze.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dalla richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la
      registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta,
      quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza
      della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      1,2 – L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi dei termini che compongono il segno,
      dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. In base alle definizioni è
      evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine a una espressione
      lessicalmente e grammaticalmente corretta, oltre che facilmente interpretabile dal
      Pagina 4 di 9
      consumatore di riferimento, sia esso il consumatore specializzato o no, senza necessità di
      complicati sforzi mentali. Si tratta di due termini comuni in inglese. Il segno è traducibile in
      italiano come “cura, salute della voce”. Quindi l’Ufficio si è limitato a riportare il significato
      dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla
      dicitura nel suo insieme ed associata ai prodotti e servizi, l’unica interpretazione che, di
      primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di
      riferimento.
      4- Per quanto riguarda l’argomento sul pubblico di riferimento giova ricordare che la
      descrittività e distintività di un segno non può essere determinata dal fatto che una parte del
      pubblico di riferimento non conosce la lingua utilizzata nel marchio, ma al contrario deve
      essere accertato che nessuna parte del pubblico di riferimento della UE consideri il marchio
      descrittivo e quindi mancante di distintività. L’ articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una
      disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea (UE) e deve essere interpretato sulla
      base di una norma comune dell’UE. Tuttavia, l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la
      registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE.
      Pertanto, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o
      manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013,
      T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
      La richiedente ritiene che i consumatori di riferimento prestino un maggiore livello di
      attenzione. Tuttavia, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di
      attenzione superiore alla media non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici
      utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha
      affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo
      più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir
      machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
      3- Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dalla richiedente in base alla
      giurisprudenza consolidata:
      il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è
      costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui
      applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di conseguenza, l’idoneità
      alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] deve essere valutata
      esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se
      del caso, il giudice dell’Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di
      uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione
      dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione
      sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la
      direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica nella quale trae
      origine il segno verbale controverso.
      (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
      Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalla decisione nazionale a cui fa
      riferimento la richiedente. Soprattutto, il marchio nazionale italiano ha poco a che vedere con
      la richiesta di marchio comunitario in oggetto. E il fatto che apparentemente, per comodità, ci
      sia una tendenza ad abbreviare il marchio nazionale italiano non prova né distintività
      intrinseca né acquisita del segno.
      Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell’Ufficio
      del 20/04/2022, la richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto
      aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,

      RMUE. Inoltre, la richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via
      principale.
      Nella rivendicazione la richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere
      distintivo in seguito all’uso in relazione a tutti i prodotti della domanda di marchio.
      A sostegno della Sua rivendicazione, Lei ha presentato prove dell’uso il 16.06.2022 e il
      31.08.2022.
      Le prove di cui tenere conto sono le seguenti:
      • Wikipedia.pdf
      • Art. metodo.pdf
      • testimonial.pdf
      • testimonianza.pdf
      • Copertine libri.pdf
      • sciroppo e spray.pdf
      • I articolo.pdf
      • II articolo.pdf
      • Video.pdf
      • UIBM.pdf
      • Video YT Efrem.pdf
      • Libri estero.pdf
      • Jazz Night.pdf
      • A lezione.pdf
      • Vocal celebrity.pdf
      • Big della musica.pdf
      • Voglio cantare.pdf
      • Stonati.pdf
      • Eurovision.pdf
      • Segreti Satragno.pdf
      • Alpago.pdf
      • Appuntamenti.pdf
      • Satragno manager.pdf
      • Satragno compl.pdf
      • Artisi festival.pdf
      • Artisi Tributo.pdf
      • Artisi Radio.pdf
      • Cena in jazz.pdf
      • Alda’s song.pdf
      • Nnuova sede.pdf
      • Artisi Summer.pdf
      • 1a classe VC.pdf
      • OneDay.pdf
      • Nostalgia.pdf
      • Loano.pdf
      • Daniel Posniak.pdf
      • Scuola Albenga.pdf
      • apre Sanremo.pdf
      • Metodo VC.pdf
      Pagina 6 di 9
      • MASTER.pdf
      • VC Loano.pdf
      • CORSI VC.pdf
      • LO e MI novità.pdf
      • Appuntamenti BL.pdf
      • Vocal MN.pdf
      • Casa musica.pdf
      • SV accademia.pdf
      • Talenti.pdf
      • Strade illegali.pdf
      • Chicago Popular.pdf
      • Fresno24.pdf
      • The Voice DE.pdf
      • Congresso RA.pdf
      • PEVOC14.pdf
      • Sito int.pdf
      • VC Google.pdf
      Le summenzionate prove riguardano:
      • Vari articoli di riviste e giornali,
      • la pagina Wikipedia della richiedente;
      • testimonianze dei clienti della richiedente
      • vari video pubblicati su Youtube
      • raccolte delle copertine dei libri scritti e pubblicati dalla richiedente e relativi links di
      Amazon
      • immagini dello sciroppo e spray ideato dalla richiedente
      • articoli di testate online
      • registrazione marchio italiano “Vocal care Danila Satragno”
      • links Amazon
      In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati
      dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non ostano alla
      registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si
      chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti,
      nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il
      marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come
      un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno
      sforzo economico della richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le
      considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a
      d),RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere
      liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo
      a favore di un solo operatore economico […].
      In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in
      seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico
      pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da
      una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione relativa all’acquisto di
      un carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono
      essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come
      percentuali determinate […].
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      In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7,
      paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve
      essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in cui esso ne era privo alla luce
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE […].
      In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
      dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la
      quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata
      dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la
      percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da
      un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e
      industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli
      ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al
      marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere
      che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio
      è soddisfatta […].
      In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso
      quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai
      servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la
      percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in
      questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto […]
      (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
      C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
      EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
      La Corte ha dichiarato che le prove dirette quali le dichiarazioni delle associazioni
      professionali e gli studi di mercato sono di solito i mezzi più rilevanti per provare il carattere
      distintivo acquisito attraverso l’uso. Fatture, spese pubblicitarie, riviste e cataloghi possono
      aiutare a corroborare tali prove dirette (29/01/13, T-25/11, Cortadora de cerámica,
      EU:T:2013:40, § 74).
      Alle prove presentate da fornitori o distributori si dovrebbe attribuire, in generale, minore
      peso, poiché è meno probabile che provengano da una prospettiva indipendente. Il grado di
      indipendenza dei fornitori e dei distributori influenzerà il peso attribuito dall’Ufficio alle loro
      prove (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 54-56).
      Una dichiarazione resa non da un terzo indipendente, ma da una persona legata al da un
      rapporto di lavoro, non può di per sé costituire una prova sufficiente che il marchio oggetto
      della domanda di registrazione abbia acquisito carattere distintivo attraverso l’uso. Tale
      dichiarazione deve essere trattata come puramente indicativa e deve essere corroborata da
      altre prove (21/11/2012, T 338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51).
      Poiché la funzione principale di un marchio è di garantire l’origine dei prodotti e dei servizi, il
      carattere distintivo acquisito deve essere valutato in relazione ai prodotti e servizi di cui
      trattasi. Di conseguenza, le prove della richiedente devono dimostrare un legame tra il
      segno e i prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione, stabilendo che il pubblico di
      riferimento, o almeno una parte significativa di esso, identifica grazie al marchio i prodotti e
      servizi come provenienti da un’impresa determinata (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
      Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009, T-211/06, T-213/06, T-155/07 & T-178/07,
      Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).
      Valutazione delle prove
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      La pagina Wikipedia della richiedente non apporta informazioni circa l’esposizione del segno
      al pubblico di riferimento in questione, ovvero quello di lingua inglese. Informa della biografia
      e vita professionale della richiedente.
      Gli articoli e riviste di giornali così come i video pubblicati su YOUTUBE dimostrano un certo
      successo della richiedente nell’ambito della cura della voce. Ciononostante, questi elementi
      non provano che il pubblico di riferimento consideri tale segno come un marchio d’impresa
      relativamente ai prodotti e servizi oggetto del rifiuto.
      Non sono stati forniti dati alcuni circa il fatturato delle preparazioni mediche della richiedente,
      per esempio, né volume delle vendite relativamente ai servizi in questione durante il periodo
      rilevante che avrebbero potuto offrire indicazioni circa la reale esposizione del marchio e il
      territorio di riferimento.
      Le foto dello spray e sciroppo così come la presenza di video della richiedente sulla
      piattaforma YOUTUBE non forniscono informazione certa alcuna circa all’effettiva
      esposizione o meno di una parte consistente del pubblico di riferimento al segno in esame in
      modo che possa riconoscerlo come una chiara indicazione di una ben precisa origine
      imprenditoriale relativamente ai prodotti e servizi oggetto del rifiuto.
      Le prove fornite non sono idonee a dimostrare che una parte consistente del pubblico di
      riferimento identificherebbe i prodotti e servizi oggetto del ricorso come provenienti da
      un’impresa determinata.
      Si ricorda, al riguardo, che un marchio può essere registrato in base all’art. 7, paragrafo 3
      RMC soltanto se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all’uso che ne è
      stato fatto, un carattere distintivo nella parte della Comunità in cui esso non aveva ab initio
      un tale carattere ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e lettera c). In questo caso il pubblico di
      riferimento è il pubblico di lingua inglese della Unione. Nelle prove apportate dalla
      richiedente, oltre ad essere considerate insufficienti non provano l’esposizione certa e
      duratura del marchio nei paesi di lingua inglese dell’Unione, ovvero principalmente Irlanda,
      Malta. Le prove inoltrate sono esclusivamente relative al territorio italiano.
      La precedente registrazione nazionale è italiana e si riferisce a un marchio completamente
      differente a quello oggetto del presente rifiuto quindi tale prova non sarà valutata
      Inoltre, nel caso di specie, la richiedente ha presentato prove relative solo alcuni dei prodotti
      e servizi obbiettati e soprattutto non relative al territorio del pubblico di riferimento, ovvero
      Irlanda e Malta. Pertanto, la richiedente non ha dimostrato che il marchio oggetto della
      domanda di registrazione ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso di quest’ultimo
      nei paesi indicati.
      Il marchio deve aver acquisito un carattere distintivo in tutto il territorio in cui esso ne era
      inizialmente privo (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86;
      29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413,
      § 30).
      Il marchio per il quale si chiede la registrazione è privo di carattere distintivo intrinseco per i
      consumatori di lingua inglese. Pertanto, doveva essere provato il ha carattere distintivo
      acquisito in Irlanda e Malta. Le prove presentate dalla richiedente mostrano una certa
      notorietà solo in Italia. Il mero fatto che certe applicazioni o mercati online raggiungono paesi
      al di fuori dell’Italia non prova l’esposizione dei consumatori al marchio in questione per i
      prodotti e servizi richiesti e ancora meno che essi possano attribuirgli una origine
      commerciale ben precisa.
      La mancanza di prove dell’uso del marchio in Irlanda e Malta significa che il titolare non può
      dimostrare che una parte significativa del pubblico interessato in tali territori sia in grado, in
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      virtù di tale marchio, di identificare i prodotti o servizi interessati come provenienti da una
      determinata impresa.
      La domanda della richiedente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, deve pertanto
      essere respinta.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
      articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018677721 è
      respinta in parte, vale a dire per:
      Classe 5 Caramelle per uso medico; Sciroppi per uso farmaceutico.
      Classe 41 Accademie [educazione]; Educazione; Istruzione; Pubblicazione di libri;
      Esercitazione pratica [dimostrazione]; Organizzazione e gestione di laboratori
      di formazione [workshop]; Pubblicazioni tramite computer; Orientamento
      professionale; Servizi di istruzione forniti da scuole; Tutoraggio.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera pres
  • LA NOSTRA: Rifiuto di marchio dell’Unione Europea – settore carne

    LA NOSTRA: Rifiuto di marchio dell’Unione Europea – settore carne

    “La Nostra” sono due termini non contestualizzati. La parte grafica del marchio, nel nostro caso raffigurante un bovino stilizzato, contestualizzando la parte denominativa “La Nostra” perde distintività.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 24/11/2022
    Akran Intellectual Property Srl
    VIA DEL TRITONE 169
    I-00187 ROMA
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018663671
    Vostro riferimento: TM4913EU
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: GRUPPO GALLI S.P.A.
    VIALE EUROPA 98
    I-00144 ROMA
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 18/05/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 29 Carne; Estratti di carne.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
    si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, la
    consumatrice, o il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
    seguente: ‘la cosa distinta da tutte le altre di una stessa categoria, che è propria, tipica,
    caratteristica della persona che parlando si riferisce a sé stessa insieme ad altre persone’.
    Il suddetto significato dei termini «La Nostra», contenuti nel marchio, è supportato dai
    seguenti riferimenti di dizionario.
    https://dizionari.repubblica.it/Italiano/L/la.html
    https://dizionari.repubblica.it/Italiano/N/nostro.html
    Il pubblico italiano di riferimento percepirebbe il segno semplice
    mente come attributivo dell’informazione puramente promozionale che i prodotti, invero
    ‘carne; estratti di carne’ della classe 29 sono carni che provengono dallo stesso luogo,
    territorio, paese, ecc., del consumatore o consumatrice rilevante, o che in tale paese sono
    prodotte, ecc.. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
    un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa
    che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti, per esempio la vicinanza del prodotto
    rispetto alla consumatrice o al consumatore.
    Il segno si compone altresì di un comune sfondo sostanzialmente circolare a guisa di etichetta, di due
    doppie linee di colore verde e rosso su lati opposti, che potrebbero alludere all’italianità dei
    prodotti, e dell’immagine di un bovino che non è sufficientemente distintiva e potrebbe
    alludere al tipo di carne. Tuttavia, tali elementi figurativi non sono sufficienti a dotare di
    carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
    combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai
    prodotti per i quali si richiede la protezione.
    Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 19/09/2022, che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. sebbene la locuzione LA NOSTRA possa assumere un significato nella
      lingua italiana, e segnatamente di pronome possessivo declinato nella
      prima persona plurale, l’adozione come segno distintivo, privo di alcuna
      contestualizzazione semantica, lo rende idoneo a svolgere la funzione di
      indicatore di provenienza imprenditoriale.
    2. lo stesso Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, al quale, nella sua funzione di
      Ufficio esaminatore delle privative nazionali non sarà certamente sfuggito
      che la locuzione oggetto del presente marchio ha anche un significato nel
      contesto della costruzione grammaticale italiana, ha tuttavia concesso la
      corrispondente registrazione nazionale con n. 302021000167480 in data 15
      luglio 2022 (certificato di registrazione allegato).
    3. l’Ufficio ha concesso marchi equivalenti a concorrenti del richiedente e il
      non concedere il segno in esame creerebbe una distorsione della
      concorrenza. sebbene il richiedente sia conscio che l’ Ufficio non è
      vincolato dalle proprie precedenti decisioni, è opinione del richiedente che
      tale atteggiamento sarebbe discriminatorio.
    4. l’elemento grafico è sufficiente a dotare il segno di capacità distintiva.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi

      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi privi di carattere distintivo».
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
      che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
      la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
      l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
      soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
      lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
      T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      L’argomentazione del richiedente di cui al punto n.1 non è pertinente. In primis si rileva che
      ciò che conta è la percezione del pubblico di riferimento, che in questo caso ha un livello di
      attenzione medio, in relazione ai prodotti e servizi e al messaggio convogliato dal segno.
      Inoltre, si rileva come il pronome possessivo ” LA NOSTRA” sia certamente contestualizzato
      dall’elemento grafico come già specificato nella precedente comunicazione. In tal senso,
      ammesso e non concesso che tale contestualizzazione sia necessaria, l’elemento grafico
      rappresentante la testa di un bovino, permette una contestualizzazione sostanziale tramite
      un ausilio visivo, che è precisa ed inequivoca tanto quanto una contestualizzazione
      semantica. Sull’elemento grafico e sulla sua valenza nella percezione dell’ insieme del
      segno da parte del pubblico consumatore si tornerà in seguito.
      L’argomentazione di cui al punto n. 2 viene introdotta e poi in parte dismessa dal richiedente
      che è evidentemente a conoscenza della Giurisprudenza in materia secondo la quale il
      regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è costituito
      da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta
      indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di conseguenza, l’idoneità alla registrazione di
      un segno come marchio [dell’Unione europea] deve essere valutata esclusivamente sulla
      base della pertinente normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice
      dell’Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
      addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello stesso segno
      come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in
      applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un
      paese appartenente all’area linguistica nella quale trae origine il segno verbale
      controverso. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
      Del pari, il fatto che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili è irrilevante. La
      giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
      un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
      vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
      un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
      del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
      dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
      Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

      In merito la rischio discriminazione si rileva che sempre la medesima corte ha indicato
      che l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del
      principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito
      commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Per ciò che concerne il fatto che l’asserita concessione di alcuni marchi equivalenti a
      concorrenti possa provocare una distorsione della concorrenza, si sottolinea come tale
      argomentazione non possa e non debba essere accettabile dal punto di vista giuridico.
      In tal senso l’Ufficio non può rimediare ad un eventuale presunta situazione di distorsione
      della concorrenza tramite un ulteriore illecito commesso attraverso il reggimene del marchio
      dell’Unione europea.
      Un tale atteggiamento da parte dell’Ufficio non sarebbe contrario solo al diritto positivo, sul
      quale si regge la presente decisione e in generale l’azione dell’Ufficio, ma sarebbe contrario
      altresì ai principi fondanti del diritto naturale.
      Obiter Dictum, qualora il richiedente ritenga che aziende concorrenti usino segni sui quali
      nessuno dovrebbe avere diritti esclusivi, si ricorda esistono soluzioni previste dal RMUE, di
      cui il rappresentate del richiedente è certamente a conoscenza, per chiedere che venga
      posto rimedio a eventuali errori commessi dall’Ufficio nell’ambito dell’esame dei motivi
      assoluti di rifiuto.
      Le argomentazioni di cui ai punti n. 2 e 3 debbono dunque essere rigettate.
      In relazione alla capacità distintiva che il segno deriverebbe dall’elemento grafico
      composto da una etichetta, di due doppie linee di colore verde e rosso su lati opposti e
      rappresentate la testa di un bovino, si rileva e reitera quanto segue.
      Detto elemento grafico, stante il messaggio convogliato, diminuisce la capacità distintiva del
      segno poiché – come già detto – fornisce un contesto alla parte verbale del segno “La Nostra”.
      In tal senso il consumatore laddove confrontato con il segno percepirà l’insieme come
      un’indicazione che i prodotti rivendicati che si ricorda sono Carne; Estratti di carne, derivati
      da bovini italiani.
      Tale circostanza assume ancor più rilevanza in un periodo storico come l’attuale, dove il
      concetto di prodotti a “kilometro zero” – nella sua accezione di supporto all’agricoltura e
      all’allevamento locale e nazionale e al maggior controllo della filiera – assume sempre più
      rilevanza nella mente del consumatore.
      Ad abudantiam, si noti che tale è la rilevanza e la sensibilità del pubblico consumatore in
      relazione a detto argomento è tale, che fra il momento in cui è stata sollevata l’obiezione e
      quello in cui la presente decisione viene emessa, il Ministero dell’Agricoltura Italiano ha
      cambiato denominazione in “Ministero dell’ Agricoltura e della Sovranità Alimentare”.
      Tale denominazione oltre a contenere un elemento autarchico, che sebbene forse desueto è
      certamente in grado d’incontrare la sensibilità del pubblico consumatore, sottolinea altresì il
      concetto del menzionato “Kilometro zero” e/o del comprare italiano e/o locale.
      Alla luce di quanto sopra si deve concludere che l’elemento grafico del segno in questione
      non dota il capacità distintiva, ma, se possibile, lo rende ancor meno distintivo per le ragioni
      sopra esposte.

      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018663671 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • “DEFEND KIEV” RIFIUTO di Marchio comunitario – Alicante 10-11-2022

    “DEFEND KIEV” RIFIUTO di Marchio comunitario – Alicante 10-11-2022

    Ad avviso dell’esaminatore il marchio DEFEN KIEV verrebbe percepito come contrario ai principi di comportamento etico
    comunemente accettati poiché mirerebbe a trarre un profitto finanziario da ciò che è universalmente considerato un evento tragico.
    Per questo motivo il segno è inammissibile alla registrazione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e
    articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 10/11/2022
    FRANCESCO MEDAGLIA
    Via Louis Armstrong, 93
    I-80147 NAPOLI
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018731890
    Vostro riferimento:
    Marchio: DEFEND KIEV
    Tipo de marchio: Marchio figurativo
    Nome del richiedente: FRANCESCO MEDAGLIA
    Via Louis Armstrong, 93
    I-80147 NAPOLI
    IT
    I. Sintesi dei fatti
    In data 17/08/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è
    idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettere b) e f) RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    L’obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti:
    Classe 25 Abbigliamento; Abbigliamento intimo e da notte; Abbigliamenti impermeabili;
    Abbigliamento a collo alto; Abbigliamento casual; Abbigliamento con LED
    integrati; Abbigliamento con isolamento termico; Abbigliamento contenente
    sostanze dimagranti; Abbigliamento da battesimo; Abbigliamento da camera;
    Abbigliamento da donna; Abbigliamento da esterno resistente alle intemperie;
    Abbigliamento da golf [eccetto guanti]; Abbigliamento da indossare durante
    attività di judo; Abbigliamento da indossare durante incontri di wrestling;
    Abbigliamento da lavoro; Abbigliamento da ragazza; Abbigliamento da tennis;
    Abbigliamento da uomo; Abbigliamento di pelliccia; Abbigliamento esterno per
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    bambini; Abbigliamento esterno per neonati; Abbigliamento esterno per
    ragazzi; Abbigliamento formale; Abbigliamento formale da sera;
    Abbigliamento in cashmere; Abbigliamento per l’equitazione [tranne i
    cappelli]; Abbigliamento per la danza; Abbigliamento per le arti marziali;
    Abbigliamento per lo sci; Abbigliamento per pattinaggio; Abbigliamento per
    pattinaggio artistico; Abbigliamento per pescatori; Abbigliamento per ragazzi;
    Abbigliamento per surf; Abbigliamento per triathlon; Abbigliamento religioso;
    Abbigliamento sportivo; Abiti in pellami; Abiti in pelle; Abiti in similpelle; Abiti
    per damigelle; Abiti per il tempo libero; Abiti prémaman; Abiti scamiciati;
    Accappatoi con cappuccio; Accappatoi da bagno; Accappatoi da spiaggia;
    Accessori da portare al collo; Articoli d’abbigliamento per la vela; Bavaglini
    per neonati [non in carta]; Bermuda; Biancheria intima modellante; Bikini;
    Blazer; Blue jeans; Blusa per gravidanza; Boa [pelliccia da collo]; Body per
    neonati e bambini; Boa; Boleri; Bomber; Articoli d’abbigliamento impermeabili;
    Articoli d’abbigliamento per lo sport; Articoli di abbigliamento impermeabili;
    Articoli di abbigliamento in lino; Articoli di abbigliamento per bambini; Articoli
    di abbigliamento per il teatro; Articoli di abbigliamento sportivo con sensori
    digitali; Articoli di abbigliamento tessuti; Bandane [foulards]; Bavaglini in
    plastica per neonati; Bavaglini in tela per adulti; Bavaglini in tessuto; Bavaglini
    non di carta; Borse progettate specificatamente per stivali da caccia; Bretelle;
    Bretelle da uomo; Burka; Burnus (mantelli arabi con cappuccio); Busti per
    nodi per obi (Obiage-shin); Caffettani; Calzamaglie; Calzature per sala da
    ballo; Calze; Calze al ginocchio; Calze antisudorifiche; Calze da uomo; Calze
    da yoga; Calzetteria; Calzettini per neonati e bambini ai primi passi; Calzini a
    pantofole; Calzini; Calzini alla caviglia; Calzini antiscivolo; Calzini che
    assorbono la traspirazione; Calzini antisudore; Camici; Camici bianchi per uso
    ospedaliero; Camici da laboratorio; Camicie; Camici da barbiere; Camicie a
    collo aperto; Camicie a finto dolcevita; Camicie a dolcevita; Camicie
    aerodinamiche; Camicie a maniche corte; Camicie con bottoni; Camicie con
    colletto; Calzoni da golf; Calzoni larghi; Camicette; Calzoni alla zuava per
    camminate; Calzoncini da bagno; Calzoncini; Camicie da caccia; Camicie da
    tennis; Camicie di velluto a coste; Camicie hawaiane; Camicie hawaiane con
    abbottonatura frontale; Camicie in ramiè; Camicie lavorate a maglia; Camicie
    mimetiche; Camicie per abiti; Camicie per completi da uomo; Camicie
    sportive; Camicie sportive a maniche corte; Camicie tessute; Camicie ultratraspiranti per sport; Canotte; Canotte da allenamento; Canotte mimetiche;
    Canottiere; Canottiere a manica lunga; Canottiere da sport; Capi
    d’abbigliamento resistenti al vento; Capi d’abbigliamento ricamati; Capi di
    abbigliamento per uomo, donna e bambino; Cappe; Cappe impermeabili;
    Cappelli in carta da utilizzare come articoli d’abbigliamento; Cappelli per feste
    [abbigliamento]; Cappotti; Cappotti a doppio petto; Cappotti da sera; Cappotti
    da uomo; Cappotti di cotone; Cappotti di pelle; Cappotti e giacche in pelliccia;
    Cappotti di piumino; Cappotti in denim; Cappotti invernali; Cappotti per donna;
    Cappotti pesanti; Cappucci [abbigliamento]; Cappucci [indumenti]; Cardigan;
    Casule; Chador; Chaps (Articoli d’abbigliamento); Cheongsam (abiti cinesi);
    Cinture [abbigliamento]; Colletti; Colletti [indumenti]; Colli di camicia; Completi
    da uomo; Completi da sera; Completi pantalone; Completi per motociclisti;
    Coperte indossabili; Cinture; Giacche da sera; Giacche di felpa; Maglie con
    2 /5
    collo a V; Maglie da calcio; Maglie intime [maglieria]; Maglie imbottite per uso
    atletico; Maglie per la corsa; Maglie per l’atletica; Maglie per tute da
    ginnastica; Maglioni a dolcevita; Maglioni polo; Pantaloncini; Panciotti;
    Pantaloncini della tuta; Pantaloncini imbottiti per uso atletico; Pantaloni;
    Pantaloni a tre quarti; Pantaloni elasticizzati; Pantaloni di tute da ginnastica;
    Pantaloni eleganti; Pantaloni imbottiti per uso atletico; Polo; Polo in maglia;
    Scaldacollo; Scaldacolli; T-shirt stampate.
    L’obiezione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f) RMUE, si basava sui
    seguenti fatti:
    • Il pubblico di riferimento è il pubblico di lingua inglese che attribuirebbe al
    segno un riferimento alla guerra in Ucraina. Infatti, l’invasione illegale
    dell’Ucraina da parte della Russia ha dato luogo a una situazione molto
    drammatica e ha innescato la più grave crisi umanitaria, economica,
    finanziaria, di sicurezza e politica dell’Europa degli ultimi decenni con un
    impatto regionale e globale. L’UE, i suoi Stati membri e i suoi partner
    internazionali hanno fermamente condannato l’aggressione di Putin
    all’Ucraina e hanno preso decisioni senza precedenti in risposta
    all’aggressione russa. L’UE ha offerto (e continuerà a offrire) una forte
    assistenza politica, finanziaria e umanitaria all’Ucraina e imporrà pesanti
    sanzioni contro la Russia e i complici della guerra.
    • Il significato dei termini «DEFEND KIEV», contenuto nel marchio, era
    supportato da riferimenti di dizionario indicati sui link che seguono (estratti in
    data 17/08/2022):
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/defend
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/kiev
    Il contenuto di ciascun link, nonché la relativa traduzione in italiano, era
    riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
    Nel caso di specie, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
    » come contrario ai principi di comportamento etico
    comunemente accettati poiché mira a trarre un profitto finanziario da ciò che
    è universalmente considerato un evento tragico.
    • Di conseguenza, il segno è inammissibile alla registrazione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    L’obiezione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE, si basava sui
    seguenti fatti:
    • il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato
    seguente: difendi/difenda/difendiamo/difendete/difendano Kiev!
    • Il significato dei termini «DEFEND KIEV», contenuto nel marchio, era
    supportato da riferimenti di dizionario indicati sui link che seguono (estratti in
    data 17/08/2022):
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    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/defend
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/kiev
    Il contenuto di ciascun link, nonché la relativa traduzione in italiano, era
    riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente
    come uno slogan politico, una dichiarazione politica associata all’invasione
    russa dell’Ucraina o alla guerra in generale. Il pubblico di riferimento non
    distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine commerciale. Non
    vedrebbe altro che un invito all’azione di proteggere Kiev e scongiurare
    l’attacco.
    • Benché il segno contenga determinati elementi figurativi consistenti
    nell’utilizzo dei colori blu e giallo nonché nella rappresentazione di un
    kalashnikov, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi,
    rappresentando i colori della bandiera dell’Ucraina e simboleggiando l’arma
    più famigerata al mondo responsabile della maggior parte delle uccisioni nel
    secolo passato e presente, rafforzano il messaggio che il segno trasmette e
    quindi non dotano di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel
    modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere
    alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la
    protezione.
    • Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su
    motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha
    deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettere b) e f), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio
    dell’Unione europea n. 18 731 890 è respinta per tutti i prodotti oggetto della
    domanda.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
    presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
    per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
    decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la
    4 /5
    decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i
    motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.

  • AUTENTICO – marchio non registrabile -Alicante – 16-11-2022

    AUTENTICO – marchio non registrabile -Alicante – 16-11-2022

    Il termine “autentico” è abitualmente usato per cui non è distintivo, seppur graficamente abbai un buon livello di stilizzazione, è elogiativo delle caratteristiche del prodotto per cui non è registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 16/11/2022
    Autentico 360 srl
    via Magna Grecia 128
    I-00183 Roma
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018720284
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: Autentico 360 srl
    via Magna Grecia 128
    I-00183 Roma
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 01/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 3 Cosmetici.
    Classe 25 Abbigliamento.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
      i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
      caso, il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese attribuirebbe al
      segno il significato seguente: vero, non falso, originale, genuino. Il suddetto
      Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
      Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
      Pagina 2 di 3
      significato del termine «autentico», contenuto nel marchio, è stato supportato dai
      riferimenti di dizionario nelle tre lingue (informazioni estratte in data 01/07/2022 da
      https://www.treccani.it/vocabolario/autentico; https://dle.rae.es/?w=aut%C3%A9ntico;
      https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/aut%C3%AAntico).
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come
      attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti sono genuini,
      affidabili, originali e non falsi. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno
      non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come
      un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi e desiderabili dei
      prodotti.
    • Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 01/07/2022 è risultato che il
      termine «AUTENTICO» è utilizzato abitualmente nel mercato ed è pertanto privo di
      carattere distintivo per quei prodotti (informazioni estratte da 1.
      https://www.benesseresecondonatura.com/cosmesi-naturale-fresca/; 2.
      https://www.targatocn.it/2022/02/11/leggi-notizia/argomenti/economia7/articolo/cosmetici-naturali-e-bio-scegli-la-linea-alla-rosa-mosqueta.html; 3.
      https://www.starteritalia.it/about-us; 4. https://www.outpump.com/migliori-negozidove-acquistare-abbigliamento-vintage/; 5. https://www.amazon.es/AutenticoVestido-Disfraz-Festivales-Insuperable/dp/B07ZFY7S95; 6.
      https://www.latinmoda.net/vestido-hermoso-y-autentico.vestido-de-fiesta-largo.4049).
    • Benché il segno contestato contenga determinati elementi stilizzati, costituiti da una
      grafia comune blu su campo arancione, che gli conferiscono un grado di
      stilizzazione, il pubblico di riferimento li percepirebbe come un’etichetta non distintiva
      non adatta a imprimersi nella mente del consumatore poiché è troppo semplice e
      incapace di distogliere la mente del consumatore dal messaggio non distintivo
      veicolato dagli elementi verbali. Gli elementi stilizzati sono così trascurabili da non
      dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tutti gli
      elementi del marchio sono combinati gli consente di adempiere alla sua funzione
      essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018720284 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
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      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • VR EQUIPMENT marchio descrittivo respinto 15-11-2022

    VR EQUIPMENT marchio descrittivo respinto 15-11-2022

    VR presumibilmente sono le iniziali di Valentino Rossi. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
    dell’informazione relativa ai prodotti della classe 9, per esempio ‘apparecchi per la riproduzione del suono; carte d’identità magnetiche ecc. così come per altri prodotti e servizi come per esempio per i prodotti della classe 18 ‘bastoni da montagna e borse da sport’ Il marchio è respinto.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 15/11/2022
    UFFICIO BREVETTI PEDRINI & BENEDETTI
    S.R.L. m.t.a
    Via Cardinale Gugliemo Massaia, 12
    I-61122 Pesaro
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018714285
    Vostro riferimento: R-09/22
    Marchio: VR EQUIPMENT
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: Valentino Rossi
    Strada Pirano, 83
    I-61010 Tavullia (PU)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 05/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 9 Abbigliamento antinfortunistico; Abbigliamento anti-proiettile; Accumulatori
    elettrici per veicoli; Adattatori elettrici; Accumulatori elettrici; Agende
    elettroniche; Airbag di sicurezza per la protezione dalle cadute; Alidade a
    cannocchiale; Allarmi acustici; Alcolometri; Alloggiamenti da automobile per
    ricevitori telefonici; Altoparlanti; Amplificatori del suono; Amplificatori per
    servomotori; Antenne; Apparecchi ad alta frequenza; Apparecchiature di

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    risonanza magnetica [MRI], non per scopi medici; Apparecchi di controllo del
    calore; Apparecchi di controllo della velocità di veicoli; Apparecchi di
    intercomunicazione; Apparecchi di misura di precisione; Apparecchi di
    navigazione per veicoli [computer di bordo]; Apparecchi di navigazione
    satellitare; Apparecchi d’ingrandimento [fotografia]; Apparecchi
    d’insegnamento; Apparecchi di proiezione; Apparecchi di segnalazione
    navale; Apparecchi di telecomunicazione sotto forma di gioielli; Apparecchi e
    impianti per la generazione di raggi x, non per uso medico; Apparecchi
    elettrici di controllo; Apparecchi elettrici di commutazione; Apparecchi elettrici
    di misura; Apparecchi elettrici di sorveglianza non per scopi medici;
    Apparecchi elettrodinamici per il telecomando dei segnali; Apparecchi e
    strumenti nautici; Apparecchi e strumenti ottici; Apparecchi e strumenti di
    chimica; Apparecchi e strumenti di fisica; Apparecchi e strumenti di pesatura;
    Apparecchi e strumenti geodesici; Apparecchi fotografici; Apparecchi GPS
    [Sistema di Posizionamento Globale]; Apparecchi per estinguere gli incendi;
    Apparecchi per la diagnosi non per uso medico; Apparecchi per la
    generazione di gas per la calibrazione; Apparecchi per l’analisi dei gas;
    Apparecchi per l’analisi non per uso medico; Apparecchi per la registrazione
    delle distanze; Apparecchi per la registrazione del suono; Apparecchi per la
    registrazione del tempo; Apparecchi per la respirazione eccetto quelli per la
    respirazione artificiale; Apparecchi per la riproduzione del suono; Apparecchi
    per la trasmissione del suono; Apparecchi per l’elaborazione di dati;
    Apparecchi per l’insegnamento audiovisivo; Apparecchi per misurare le
    distanze; Apparecchi radar; Apparecchi radio; Apparecchi radiografici non per
    uso medico; Apparecchi radio per veicoli; Apparecchi respiratori per il nuoto
    subacqueo; Apparecchi telefonici; Apparecchi stereoscopici; Applicazioni per
    computer software, scaricabili; Aste per fare selfie [monopiedi azionati
    manualmente]; Aste indicatrici; Astucci per lenti a contatti con incorporate
    funzioni di pulizia tramite ultrasuoni; Astucci per lenti a contatto; Astucci per
    occhiali; Astucci per vetrini di microscopio; Astucci speciali per apparecchi e
    strumenti fotografici; Auricolari per cuffie; Auricolari per la comunicazione da
    remoto; Autopompe da incendio; Avvisatori a fischietto d’allarme; Avvisatori
    antifurto; Avvisatori d’incendio; Carte bancomat [magnetiche]; Carte
    Bancomat [codificate]; Barche antincendio; Barometri; Barre di comando da
    utilizzare con computer, non per video-giochi; Bastoni per combattere
    l’incendio; Batterie d’accensione; Batterie elettriche; Bilance; Binocoli [ottica];
    Biochip; Boccagli; Boe di avvistamento; Boe di salvataggio; Boe di
    segnalazione; Borse porta computer portatile; Braccialetti collegati [strumenti
    di misura]; Braccialetti magnetici di identificazione; Bussole; Cablaggi elettrici
    per automobili; Calamite decorative [magneti]; Calcolatrici; Calibri; Calzature
    protettive contro incidenti, radiazioni e fuoco; Calorimetri; Campanelli
    [apparecchi avvisatori]; Capsule di salvataggio in caso di calamità naturali;
    Caricabatteria portatili; Caricabatterie; Caricabatterie per telefoni cellulari;
    Carte-chiave codificate; Carte d’identità biometriche; Carte magnetiche; Carte
    d’identità magnetiche; Cartucce per videogiochi; Caschi di protezione; Caschi
    di protezione per lo sport; Caschi per l’equitazione; Caschi per realtà virtuale;
    Casse acustiche; Catenelle per occhiali; Cavi di avviamento per motori; Cavi
    elettrici; Cavi in fibra ottica; Cercapersone [beeper]; Chiavi USB; Chip a DNA;
    Cicalini; Cineprese [apparecchi cinematografici]; Cinghie di sicurezza, escluse
    quelle per sedili di veicoli o per attrezzature sportive; Cinghie per cellulari;
    Cinture di peso per subacquei; Cinture di salvataggio; Circuiti integrati;
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    Clessidre; Collari elettronici per l’addestramento degli animali; Colonnine
    stradali luminose o meccaniche; Collettori elettrici; Compact disc [audiovideo]; Computer hardware; Computer portatili; Computer thin client;
    Concentratori di domotica; Coni stradali; Connettori [elettricità]; Contapassi
    [podometri]; Contatori; Controllori di interfaccia digitale per strumenti musicali
    che sono interfacce audio; Convertitori; Coperte antincendio; Coperte di
    salvataggio; Copertine per smartphone; Copricapo con funzione di elmetti
    protettivi; Copriprese; Cordoncini per occhiali; Cornici per foto digitali; Covers
    per assistenti personali digitali [PDA]; Covers per tablet; Crogioli; Cronografi
    [apparecchi registratori di durata]; Cuffie con microfono; Cuffie con microfono
    per giocare ai videogiochi; Cuffie per la musica; Custodie per computer
    portatile; Custodie per smartphones; Densimetri; Diaframmi [acustica];
    Diaproiettori; Diodi ad emissione luminosa [LED]; Diodi emettitori di luce a
    punti quantici [QLED]; Diodi organici a emissione di luce [OLED]; Dischetti
    magnetici; Dischi acustici; Dischi magnetici; Dischi ottici; Dischi ottici
    compatti; Dischi riflettenti da indossare per prevenire incidenti stradali;
    Disegni animati; Display numerici elettronici; Dispositivi audio e video per la
    sorveglianza dei neonati; Dispositivi di autenticazione di sicurezza [token];
    Dispositivi di pilotaggio automatico per veicoli; Dispositivi di comando per
    servomotori; Dispositivi di protezione contro i raggi X non per uso medico;
    Dispositivi di protezione personale contro gli infortuni; Dispositivi di
    visualizzazione da collocare sulla testa; Elaboratori elettronici; Emettitori
    elettronici di segnali; Emettitori [telecomunicazione]; Emoticon scaricabili per
    telefoni cellulari; Equalizzatori [apparecchi audio]; Estintori; Etichette
    elettroniche per merci; Fibre ottiche [fili conduttori dei raggi luminosi]; Files di
    immagini scaricabili; Files musicali scaricabili; Filtri per maschere respiratorie;
    Fischietti di segnalazione; Fischietti sportivi; Gilet di sicurezza riflettente;
    Ginocchiere per operai; Giradischi; Giubbotti antiproiettile; Giubotti
    salvagente; Goniometri [strumenti di misura]; Grafiche scaricabili per telefoni
    cellulari; Guanti di amianto per la protezione contro gli infortuni; Guanti di
    realtà virtuale; Guanti i protezione contro i raggi X per uso industriale; Guanti
    per la protezione contro gli infortuni; Guanti per subacquei; Imbracature per il
    supporto durante il sollevamento di carichi; Impianti antincendio a spruzzo;
    Impianti di allarme antifurto elettrici; Impianti di segnalazione luminosi o
    meccanici; Indicatori automatici di bassa pressione nei pneumatici dei veicoli;
    Indicatori della quantità; Indicatori della temperatura; Indicatori del livello
    dell’acqua; Indicatori di livello della benzina; Indicatori di perdita di elettricità;
    Indicatori di pressione; Indicatori di velocità; Indicatori di vuoto; Indumenti di
    protezione antincendio; Indumenti di amianto per la protezione contro il fuoco;
    Insegne digitali; Insegne luminose; Insieme di dati, registrati o scaricabili;
    Interfacce audio; Interfacce [informatica]; Interrutori elettrici; Interruttori
    [elettricità]; Kit viva voce; Lampade flash per smartphone; Lampade ottiche;
    Lampeggiatori [segnali luminosi]; Lanterne magiche; Lanterne per segnali;
    Laser di soccorso per segnalazione di razzi; Laser non per uso medico;
    Lavagne bianche elettroniche interattive; Lenti a contatto; Lenti close-up;
    Lenti di correzione [ottica]; Lenti d’ingrandimento [ottica]; Lenti ottiche; Lenti
    per occhiali; Lenti per selfie; Lettori di dischi [per computers]; Lettori dvd;
    Lettori [informatica]; Lettori multimediali portatili; Lettori per libri elettronici;
    Lucchetti elettronici; Luci di segnalazione per la circolazione; Magneti;
    Manichette antincendio; Manichini per test di collisione; Macchine per pesare;
    Manometri; Maschere antipolvere con incorporata la purificazione dell’aria;
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    Maschere per immersione; Maschere per saldatori; Maschere respiratorie non
    per la respirazione artificiale; Matite elettroniche per unità di visualizzazione;
    Megafoni; Memorie per computer; Microfoni; Microfoni senza fili con
    altoparlante integrato; Microprocessori; Microscopi; Mirini fotografici;
    Misuratori; Misure; Mixer audio; Modems; Monitor di visualizzazione video
    portatili; Monitors [materiale informatico]; Monitors [programmi per
    computers]; Montature di occhiali; Morsetti [elettricità]; Mouse [informatica];
    Netbook; Obiettivi [ottica]; Occhiali; Nastri magnetici; Occhiali da sole;
    Occhiali da sport; Occhiali intelligenti [smartglass]; Occhiali [ottica]; Occhiali
    per 3D; Ologrammi; Orologi intelligenti [smartwatch]; Orologi marcatempo;
    Oscillografi; Palline antincendio; Palmari [PDA]; Para-denti per lo sport;
    Paradenti; Parafulmini; Para-testa per lo sport; Paraventi d’asbesto per
    pompieri; Passaporti biometrici; Pellicola protettiva adattata per smartphone;
    Pellicola di protezione adattata per schermo di computer; Pile galvaniche; Pile
    solari; Portachiavi elettronici telecomandati; Portafogli elettronici scaricabili;
    Portavoce; Programmi informatici, registrati; Programmi per computer,
    scaricabili; Programmi registrati del sistema di gestione per computers;
    Protezioni per lo schermo dei telefoni cellulari; Pubblicazioni elettroniche
    [scaricabili]; Puntatori elettronici ad emissione di luce [puntatori al laser];
    Quadri di comando [elettricità]; Quadri di connessione; Quadri di distribuzione
    [elettricità]; Razzi di salvataggio, non esplosivi e non pirotecnici; Registratori
    contachilometri per veicoli; Registratori di cassa; Regolatori di voltaggio per
    veicoli; Regolatori luminosi [dimmer]; Respiratori per il filtraggio dell’aria; Reti
    di protezione contro gli infortuni; Reti di salvataggio; Ricetrasmittenti;
    Ricevitori [audio, video]; Ricevitori telefonici; Riduttori [elettricità]; Rivelatori;
    Robot da laboratorio; Robot per insegnamento; Robot di telepresenza; Scale
    di salvataggio [trasportabili]; Scanner 3D; Scanners [informatica]; Scanner
    [apparecchiature] per l’esecuzione di diagnostica automobilistica; Schede a
    circuiti stampati; Schede di memoria per videogiochi; Schermi di proiezione;
    Schermi per la protezione del viso degli operai; Scialuppe di salvataggio;
    Segnali da nebbia non esplosivi; Segnali di sicurezza [luminosi]; Sensori di
    parcheggio per veicoli; Serrature elettriche; Sirene; Simulatori per la guida o il
    controllo di veicoli; Smartphone; Smartphone pieghevoli; Software per giochi
    per computer, registrati; Software per giochi per computer, scaricabili;
    Software [programmi registrati]; Software salvaschermo per computer,
    registrato o scaricabile; Software scaricabili per la gestione di transazioni di
    criptovaluta mediante l’uso della tecnologia della catena di blocchi; Sonar;
    Spartiti elettronici, scaricabili; Specchi [ottica]; Stampanti per computers;
    Stampanti per biglietti; Stringinaso per nuotatori; Strumenti a cannocchiale;
    Strumenti d’allarme; Strumenti di misura; Strumenti d’osservazione; Strumenti
    meteorologici; Strumenti per la navigazione; Suonerie per cellulari scaricabili;
    Supporti ad anello per telefoni cellulari; Supporti adattati per i laptop; Supporti
    a forma di anello per telefoni cellulari; Supporti audio; Supporti magnetici per
    dati; Supporti ottici per dati; Tablet; Supporti progettati per telefoni cellulari e
    smartphone; Tachimetri; Tappetini per cruscotto adatti a contenere telefoni
    cellulari e smartphone; Tappetini per mouse; Tastiere del computer;
    Telecamere di retrovisione per veicoli; Telefoni portatili; Telefoni senza fili;
    Telegrafi [apparecchi]; Televisori; Teloni di salvataggio; Terminali interattivi
    touch screen; Terminali per carte di credito; Termostati per veicoli; Tessere
    magnetiche codificate; Tracciatori di attività fisica indossabili; Trackball
    [periferiche per computer]; Traduttori elettronici tascabili; Transistors
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    [elettronica]; Trasformatori; Trasmettitori telefonici; Triangoli di segnalazione
    per veicoli in panne; Tute aptiche, diverse da quelle per fini medici; Tute di
    protezione per aviatori; Unità centrali di elaborazione [processori]; Unità
    periferiche per computers; Unità per nastri magnetici [informatica]; Valvole
    amplificatrici; Videocamere; Videocassette; Videoproiettori; Videoschermi;
    Videotelefoni; Vetri ottici; Visiere per caschi; Visori a sovrimpressione per
    veicoli a motore; Caschi per motociclisti; Caschi di protezione per motociclisti;
    Zattere di salvataggio; Prodotti virtuali scaricabili, ovvero, Programmi
    informatici contenenti calzature, abbigliamento, cappelleria, articoli ottici,
    borse, sacche da sport, zaini, attrezzi sportivi, arte, giocattoli; Profumeria,
    gioielli, mobili e accessori per uso online e in mondi virtuali online; Software
    scaricabili per giochi interattivi per uso tramite una rete mondiale di computer
    e attraverso varie reti senza fili e dispositivi elettronici; Software scaricabile
    per impegnarsi in social networking e interagire con le comunità online;
    Software scaricabili per l’accesso e lo streaming di contenuti di
    intrattenimento multimediale; Software scaricabili per fornire l’accesso ad
    ambienti virtuali online; Software scaricabili per la creazione, la produzione e
    la modifica di disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar,
    overlay digitali e skin per accesso e uso in ambienti online, ambienti virtuali
    online e ambienti virtuali a realtà estesa; Risorse digitali scaricabili e file di
    dati elettronici forniti con token non fungibili (NFT) e altre cripto-collezionabili
    e beni non fungibili basati su blockchain.
    Classe 18 Astucci per chiavi [pelletteria]; Bastoni da montagna; Bastoni da passeggio;
    Bastoni per ombrelli; Bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti
    vanity cases; Bauli; Bauli da viaggio; Borse; Borse [buste, sacchetti] in pelle
    per imballaggio; Borse da spiaggia; Borse da sport; Borse della spesa con
    rotelle; Borse lavorate a maglia; Borsellini; Borse per il bucato (non
    sagomate); Borsette; Borsette da viaggio [in pelle]; Borse vuote per i ferri;
    Briglie [finimenti]; Briglie per guidare i bambini; Cartelle, buste [articoli di
    pelle]; Cartelle scolastiche; Cartone-cuoio; Cinghie di cuoio; Collari per
    animali; Coperture per animali; Corregge per pattini; Etichette adesive in pelle
    per borse; Finta pelle [imitazione del cuoio]; Foderi per ombrelli; Guarnizioni
    in cuoio per mobili; Guinzagli [in pelle]; Imbracatura a tracolla per portare
    neonati; Imitazioni di cuoio; Impugnature per borse della spesa; Maniglie per
    valige; Marsupi per portare i bambini; Museruole; Ombrelli da sole;
    Organizzatori per valigie; Parapioggia; Pelli rifinite; Porta-biglietti da visita;
    Porta-carte [portafogli]; Portafogli; Porta-musica; Randsels [zainetti per la
    scuola giapponesi]; Reti per la spesa; Sacche; Sacchi da campeggiatori;
    Sacchi da viaggio; Sacchi per alpinisti; Scatole in cuoio o in cartone-cuoio;
    Staffe; Valigette per documenti; Valigie; Valigie con rotelle; Valigie-fodera per
    vestiti per il viaggio; Valigie motorizzate; Zainetti porta bebè; Zaini; Similpelle;
    Selle per cavalli; Rivestimenti in pelle per mobili; Redini [briglie]; Valigette
    ventiquattrore; Valigie in pelle; Zainetti; Zaini da escursionismo; Zaini per
    scolari; Zaini sportivi; Portacarte.
    Classe 25 Calzature; Calzature e indumenti contenenti tecnologia di comunicazione a
    corto raggio (NFC); Giacche da motociclismo; Guanti da motociclismo;
    Completi impermeabili da motociclista; Stivali per motociclisti; Tute
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    impermeabili per motociclisti; Abbigliamento sportivo; Articoli d’abbigliamento,
    ovvero mutandine da donna, magliette, felpe con cappuccio, Pantaloni di tute,
    Canotte, giacche a vento, Reggiseni per sport, Fasce per il sudore; T-shirts;
    Felpe; Bermuda; Jeans in denim; Blue jeans; Jeans; Costumi da spiaggia;
    Abbigliamento impermeabile; Abbigliamento con LED integrati; Abbigliamento
    in finta pelle; Abbigliamento in lattice; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento
    per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti; Abbigliamento per ginnastica;
    Abbigliamento ricamato; Abiti; Abiti [completi]; Abiti scamiciati; Accappatoi da
    bagno; Antisdrucciolevoli per calzature; Articoli di abbigliamento; Articoli di
    abbigliamento sportivo con sensori digitali; Bandane [foulards]; Bavaglini non
    di carta; Berretti; Berretti essendo copricapo; Biancheria intima; Biancheria
    personale antisudorifica; Boa [pelliccia da collo]; Body [biancheria intima];
    Bretelle; Busti [biancheria intima]; Calosce [soprascarpe di gomma]; Calotte;
    Calzamaglie; Calzature; Calzature per lo sport; Calze; Calze antisudorifiche;
    Calzetteria; Calzini; Calzini che assorbono la traspirazione; Calzoncini;
    Calzoncini da bagno; Camici; Camicie; Camicie a maniche corte; Camiciole;
    Canottiere da sport; Cappelleria; Cappelli; Cappelli a cilindro; Cappelli di carta
    [abbigliamento]; Cappotti; Cappucci [indumenti]; Carcasse di cappelli; Casule;
    Cinture [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Collants; Colletti
    [indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Copribusti; Copriviso [abbigliamento],
    non per uso medico o sanitario; Corredini da neonato; Corsaletti; Costumi da
    bagno; Costumi da carnevale; Costumi da spiaggia; Cravatte; Cravatte
    lavallière; Cuffie da bagno; Cuffie per la doccia; Culottes [biancheria intima];
    Fasce per la testa [abbigliamento]; Fazzoletti da taschino [abbigliamento];
    Fodere confezionate [parti di indumenti]; Ferramenti per calzature; Bandane
    [foulards]; Fusciacche; Gabardine [indumenti]; Gambali di stivali; Ghette;
    Giacche; Giarrettiere; Gilè per la pesca; Giubbi; Gonne; Grembiuli; Grembiuli
    [indumenti]; Guaine [sottovesti]; Guanti; Guanti [abbigliamento]; Guanti a
    manopola; Guanti da pilota; Guanti da sci; Guanti per ciclisti; Guanti termici
    per dispositivi a schermo tattile; Guardoli per calzature; Indumenti
    confezionati; Indumenti contenenti sostanze dimagranti; Indumenti di carta;
    Indumenti lavorati a maglia; Jerseys [indumenti]; Kimono; Leggings; Leggings
    [pantaloni]; Livree; Maglie protettive [rashguards]; Maglie sportive; Maglioni;
    Manicotti [abbigliamento]; Manipoli [liturgia]; Mantelle da parrucchiere;
    Mantelline; Mantiglie; Maschere per dormire; Mezze ghette; Minigonne a
    pantalone; Mitre [abbigliamento]; Mutande; Mutande [biancheria intima];
    Mutandine per bebè; Mutandine [slip]; Mute per sci nautico; Panciotti;
    Pantaloni; Pantofole; Paraorecchie [abbigliamento]; Parka; Pellicce; Pellicce
    [indumenti]; Petti di camicie; Pettorine con maniche, non di carta; Pigiama;
    Polsini [abbigliamento]; Poncho; Protezioni al tallone per scarpe; Punte di
    calzature [spunterbi]; Reggicalze da donna; Reggicalze da uomo; Reggiseni;
    Reggiseni adesivi; Rinforzi al tallone per le calze; Sandali; Sandali da bagno;
    Sari; Sarong; Scaldacolli; Scaldapiedi [non elettrici]; Scarpe; Scarpe con
    suola di sparto; Scarpe da bagno; Scarpe da ginnastica; Scarpe da spiaggia;
    Scarpe per calciatori; Scarpe per lo sport; Scarponi da sci; Scialli; Soggoli
    [indumenti]; Solette; Soprabiti; Sopravvesti; Sottascelle; Sottogonne; Sottopiedi; Sparati di camicie; Stivaletti; Stivaletti con lacci; Stivali; Stole [pellicce];
    Suole per calzature; Tacchetti per scarpe da calcio; Tacchi; Talloniere per
    calzature; Tasche di indumenti; Tee-shirt; Tenute da judo; Tenute da karatè;
    Toghe; Tomaie per calzature; Tronchetti; Turbanti; Tute [indumenti]; Uniformi;
    Valenki [stivali in feltro]; Veli; Veli [indumenti]; Vestaglie; Visiere come
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    copricapo; Visiere di berretto; Zoccoli [calzature]; Maglie; Maglie intime
    [maglieria].
    Classe 35 Servizi di negozi al dettaglio in materia di prodotti virtuali, ovvero calzature,
    abbigliamento, cappelleria, occhiali, profumeria, gioielleria, mobili e accessori
    da utilizzare online; Servizi di negozi al dettaglio on-line di merce virtuale,
    ovvero calzature, abbigliamento, cappelleria, occhiali, profumeria, gioielleria,
    mobili e accessori; Servizi di mercati on-line, in relazione ai seguenti servizi:
    Servizi di giochi di realtà virtuale; Aggiornamento e manutenzione dei dati in
    banche dati informatiche; Allestimento di vetrine; Amministrazione
    commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi; Amministrazione di
    programmi di fidelizzazione dei consumatori; Assistenza nella gestione degli
    affari; Consulenza nelle strategie di comunicazione nella pubblicità;
    Consulenza nelle strategie di comunicazione nelle pubbliche relazioni;
    Consulenza per la gestione degli affari; Contabilità; Controllo finanziario;
    Direzione di eventi commerciali; Distribuzione di campioni per scopi
    pubblicitari; Elaborazione di statistiche; Fatturazione; Fornitura di classifiche
    degli utenti per scopi commerciali o pubblicitari; Fornitura di recensioni degli
    utenti per scopi commerciali o pubblicitari; Fornitura su mercato online di beni
    e servizi per acquirenti e venditori; Gestione aziendale per conto degli
    sportivi; Gestione di affari per conto di artisti; Indicizzazione di siti web a scopi
    commerciali o pubblicitari; Investigazioni per affari; Marketing; Marketing di
    influenza; Marketing mirato; Negoziazione di contratti di affari per conto di
    terzi; Negoziazione e conclusione di transazioni commerciali per conto di
    terzi; Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari;
    Organizzazione di fiere commerciali; Organizzazione di sfilate di moda a fini
    promozionali; Ottimizzazione di motori di ricerca per promozione di vendita;
    Presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al
    dettaglio; Previsioni economiche; Produzione di programmi di televendite;
    Produzione di spot pubblicitari; Promozione di prodotti mediante influencer;
    Pubblicità; Pubblicità online su rete informatica; Relazioni pubbliche; Ricerca
    di sponsor; Ricerche di marketing; Ricerche di mercato; Servizi di agenzie di
    pubblicità; Servizi di agenzie per l’importazione e l’esportazione; Servizi di
    approvvigionamento per conto terzi [aquisto di prodotti e di servizi per altre
    imprese]; Servizi di comunicazione aziendale; Servizi di generazione di
    contatti; Servizi di gestione di archivi informatici; Servizi di intelligenza
    competitiva; Servizi di intermediazione commerciale; Servizi di rassegne
    stampa; Servizi di relazioni con i media; Servizi pubblicitari destinati alla
    creazione di un’identità di marca per terzi; Sviluppo di concetti pubblicitari;
    Valutazioni in affari commerciali; Fornitura di informazioni relative a contatti di
    affari e commerciali; Assistenza nella gestione di aziende in franchising.
    Classe 41 Servizi di intrattenimento, ovvero fornitura on-line di calzature, abbigliamento,
    cappelleria, occhiali, Articoli ottici, Borse, borse sportive, Zaini, Attrezzature
    sportive, Arte, Giocattoli, profumeria, gioielleria, mobili e accessori virtuali non
    scaricabili da utilizzare in ambienti virtuali; Divertimento, ovvero fornitura dei
    seguenti prodotti: Personaggi digitali e cartoni animati e non animati, Avatar,
    Sovrapposizioni e skin digitali, tutti i suddetti prodotti sono online, non
    scaricabili e virtuali, per uso in ambienti virtuali; Servizi di realtà virtuale e
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    giochi interattivi forniti online da una rete mondiale di computer e attraverso
    varie reti senza fili e dispositivi elettronici; Servizi di intrattenimento, ovvero
    fornitura di software per giochi on-line, non scaricabili e Fornitura di
    videogiochi on-line; Servizi di intrattenimento, ovvero fornitura d’ambienti
    virtuali in cui gli utenti possono interagire per tempo libero, scopi ricreativi o
    intrattenimento; Divertimento, ovvero, Fornitura di ambienti online con
    streaming di contenuti di intrattenimento e streaming dal vivo di eventi di
    intrattenimento; Servizi di divertimento, Ovvero Organizzazione,
    pianificazione e presentazione di performance virtuali ed eventi di
    intrattenimento social; Accademie [educazione]; Allenamento [formazione];
    Corsi di fitness cumulative; Cronometraggio in manifestazioni sportive;
    Educazione; Esercitazione pratica [dimostrazione]; Fornitura di informazioni in
    materia di divertimento; Fornitura di informazioni in materia di educazione;
    Fornitura di informazioni in materia di ricreazione; Fornitura di recensioni degli
    utenti per scopi culturali o di intrattenimento; Fornitura di video online, non
    scaricabili; Fornitura online di pubblicazioni elettroniche non scaricabili;
    Insegnamento della ginnastica; Messa a disposizione di impianti sportivi;
    Noleggio di attrezzature di giochi; Noleggio di equipaggiamenti per lo sport ad
    eccezione dei veicoli; Noleggio di impianti sportivi; Noleggio di simulatori per
    addestramento; Oganizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione di
    competizioni di sport elettronico; Organizzazione di competizioni sportive;
    Organizzazione di sfilate di moda per intrattenimento; Organizzazione di
    spettacoli [servizi di impresari]; Organizzazione e conduzione di eventi
    sportivi; Organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali;
    Organizzazione e direzione di simposi; Organizzazione e direzione di
    convegni; Organizzazione e direzione di seminari; Organizzazione e gestione
    di laboratori di formazione [workshop]; Pianificazione di ricevimenti
    [divertimento]; Prenotazione di posti per spettacoli; Produzione di spettacoli;
    Produzione di podcast; Produzione di musica; Produzione di films non per
    scopi pubblicitari; Pubblicazioni tramite computer; Pubblicazione online di libri
    e riviste elettroniche; Realizzazione di eventi ricreativi; Registrazione di films
    su videonastri; Reportage fotografici; Servizi di acquisizione di immagini
    fotografiche tramite drone; Servizi di campi sportivi; Servizi di club del
    benessere [salute e fitness]; Servizi di divertimento; Servizi di educazione
    fisica; Servizi di giochi forniti online da una rete informatica; Servizi di layout,
    non per scopi pubblicitari; Servizi di locali notturni [divertimento]; Servizi di
    messa a disposizione di films, non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di
    video on-demand; Servizi di messa a disposizione di programmi televisivi,
    non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di video on-demand; Servizi di
    parchi di divertimento; Servizi di personal trainer [fitness]; Servizi di sport
    elettronico; Servizi di valutazione di idoneità fisica a scopo di allenamento;
    Servizi di video editing per eventi; Servizi educativi forniti da assistenti di
    bisogni speciali; Servizi per l’acquisizione di certificati d’istruzione, ovvero
    conduzione di corsi di formazione ed esami d’istruzione; Trasferimento del
    know-how [insegnamento]; Tutoraggio; Formazione; Organizzazione di attività
    sportive e culturali; Addestramento nel campo delle motociclette;
    Addestramento sportivo; Allenamento sportivo.
    Classe 42 Token non fungibili utilizzati con la tecnologia blockchain; Token non fungibili
    utilizzati con la tecnologia blockchain per rappresentare un oggetto da
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    collezione; Piattaforme software per fornire accesso a cripto-collezionabili,
    token non fungibili e altri token per applicazioni; Fornitura d’uso temporaneo
    di software non scaricabili on-line per commercio elettronico, archiviazione,
    invio, ricezione, accettazione e trasmissione di valuta digitale, criptocollezionabili, token non fungibili e altri token applicativi, e gestione di
    transazioni digitali; Ospitare un sito web di comunità virtuale; Fornitura di
    software non scaricabili sotto forma di cripto-collezionabili e token non
    fungibili (NFT); Software non scaricabili per la creazione, la produzione e la
    modifica di disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar, overlay
    digitali e skin per l’accesso e l’uso in ambienti online, ambienti virtuali online e
    ambienti virtuali a realtà estesa; Progettazione grafica di materiali
    promozionali; Programmazione di computer; Ricerca e sviluppo di nuovi
    prodotti per i terzi; Servizi di stilista; Stilismo [industrial design]; Sviluppo di
    videogiochi e di giochi per computer; Controllo tecnico per autoveicoli;
    Consulenza per la progettazione di siti web; Servizi di disegnatori di arti
    grafiche; Servizi di disegnatori per imballaggi; Servizi di disegni industriali;
    Conduzione di studi di progetti tecnici.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
    inglese dell’Unione europea attribuirebbe al segno il significato seguente: ‘oggetti
    necessari per la realtà virtuale’.
    • https://www.lexico.com/definition/vr
    https://www.lexico.com/definition/equipment
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
    dell’informazione che i prodotti della classe 9, per esempio ‘apparecchi per la
    riproduzione del suono; carte d’identità magnetiche; guanti di realtà virtuale;
    lavagne bianche elettroniche interattive; ricetrasmittenti; tablet; prodotti virtuali
    scaricabili, ovvero, programmi informatici contenenti calzature, abbigliamento,
    cappelleria, articoli ottici, borse, sacche da sport, zaini, attrezzi sportivi, arte,
    giocattoli, profumeria, gioielli, mobili e accessori per uso online e in mondi
    virtuali online’, così come i prodotti della classe 18, per esempio ‘bastoni da
    montagna; borse da sport; etichette adesive in pelle per borse; selle per
    cavalli; rivestimenti in pelle per mobili’, nonché i prodotti della classe 25, per
    esempio ‘calzature e indumenti contenenti tecnologia di comunicazione a
    corto raggio (NFC); articoli di abbigliamento sportivo con sensori digitali;
    costumi da bagno; guanti termici per dispositivi a schermo tattile; indumenti
    contenenti sostanze dimagranti; mute per sci nautico; tenute da judo’, sono
    ‘oggetti necessari per la realtà virtuale’, per esempio perché possono essere
    utilizzati per lo svolgimento di varie attività realizzate mediante la realtà
    virtuale, quali l’allenamento, ecc., o sono utilizzabili in mondi virtuali, ecc…
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    • Similmente, i servizi della classe 35, per esempio ‘servizi di negozi al dettaglio
    in materia di prodotti virtuali, ovvero calzature, abbigliamento, cappelleria,
    occhiali, profumeria, gioielleria, mobili e accessori da utilizzare online;
    organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; servizi di
    approvvigionamento per conto terzi [acquisto di prodotti e di servizi per altre
    imprese]’, così come i servizi della classe 41, per esempio ‘divertimento,
    ovvero fornitura dei seguenti prodotti: personaggi digitali e cartoni animati e
    non animati, avatar, sovrapposizioni e skin digitali, tutti i suddetti prodotti sono
    online, non scaricabili e virtuali, per uso in ambienti virtuali; noleggio di
    attrezzature di giochi; noleggio di simulatori per addestramento’, nonché i
    servizi della classe 42, ad esempio ‘fornitura d’uso temporaneo di software
    non scaricabili on-line per commercio elettronico, archiviazione, invio,
    ricezione, accettazione e trasmissione di valuta digitale, cripto-collezionabili,
    token non fungibili e altri token applicativi, e gestione di transazioni digitali;
    software non scaricabili per la creazione, la produzione e la modifica di
    disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar, overlay digitali e
    skin per l’accesso e l’uso in ambienti online, ambienti virtuali online e ambienti
    virtuali a realtà estesa; servizi di disegni industriali; conduzione di studi di
    progetti tecnici’, possono essere specificamente dedicati alla creazione,
    vendita, promozione, distribuzione, ecc., di ‘oggetti necessari per la realtà
    virtuale’.
    • Infine, i servizi della classe 35, per esempio ‘servizi di giochi di realtà virtuale’,
    o i servizi della classe 41, per esempio realizzazione di eventi ricreativi;
    servizi di sport elettronico; tutoraggio; formazione; addestramento sportivo’
    possono essere realizzati mediante tali oggetti. Pertanto, il segno descrive il
    tipo e la destinazione dei prodotti e servizi e la modalità di prestazione dei
    servizi.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
    carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a
    svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i
    prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Di conseguenza,
    nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
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    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) ec) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018714285 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tas

  • Rifiuto Marchio MAFIA CONNECTION 10-11-2022

    Rifiuto Marchio MAFIA CONNECTION 10-11-2022

    Ad avviso dell’esaminatore, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAFIA CONNECTION» come contrario all’ordine pubblico poiché promuoverebbe/banalizzerebbe attività criminali. La domanda di questo marchio subisce un rifiuto.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 10/11/2022
    Anna Lisa Putorti
    Via Cassiodoro 1
    I-00193 roma
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018720327
    Vostro riferimento:
    Marchio: MAFIA CONNECTION
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: Videa Next Station S.r.l.
    Via Livigno 50
    I-00188 Roma
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 26/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 38 Servizi di telecomunicazione.
    Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Produzione di contenuti
    audiovisivi e multimediali, e fotografia.

    • Il pubblico di riferimento è il consumatore italiano e il consumatore medio dell’Unione
      europea che riconosce il termine ‘mafia’, attribuendo al termine un riferimento ad
      un’organizzazione criminale, nata in Italia ed attiva in tutto il mondo.
    • Il significato del termine ‘mafia’ contenuto del segno è descritto da estratti di dizionario (a
      titolo esemplificativo e non esaustivo si vedano le ricerche effettuate in data 25/07/2022 agli
      indirizzi: https://dizionario.internazionale.it/parola/mafia, https://www.lexico.com/definition/ma
      Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
      Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
      Pagina 2 di 2
      fia, https://dle.rae.es/mafia, https://www.duden.de/rechtschreibung/Mafia. Inoltre, il pubblico
      inglese attribuirebbe al segno «MAFIA CONNECTION» il significato seguente:
      relazione/collegamento con un’organizzazione criminale di origine siciliana. Il significato del
      termine ‘connection’, contenuto nel marchio, è supportato da riferimenti di dizionario
      (ricerche effettuate in data 25/07/2022 all’indirizzo
      https://www.lexico.com/definition/connection).
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAFIA CONNECTION» come contrario
      all’ordine pubblico perché promuove/banalizza attività criminali. In particolare, il segno fa
      riferimento ad un collegamento con una organizzazione criminale mondialmente conosciuta
      per la sua ferocia e le innumerevoli attività illecite. Inoltre, ogni tentativo di ottenere un
      monopolio e sfruttare commercialmente il termine ‘mafia’ come indicazione di origine per
      servizi quotidiani offenderebbe sicuramente molto la sensibilità del consumatore medio
      europeo e, in particolare, quello di lingua italiana e sarebbe considerato inaccettabile.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018720327 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.