PROTEZIONE TEMPORANEA – art. 18 Codice Proprietà Industriale
PROTEZIONE TEMPORANEA art. 18 Codice Proprietà Industriale 1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2, può essere accordata, mediante decreto del Ministro delle attività produttive, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute,…
