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  • RINNOVAZIONE – art. 16 Codice Proprietà Industriale

    RINNOVAZIONE
    art. 16 Codice Proprietà Industriale

    1. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall’Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.

    2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.

    3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari.

    4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra.

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • EFFETTI DELLA REGISTRAZIONE – art. 15 Codice Proprietà Industriale

    EFFETTI DELLA REGISTRAZIONE
    art. 15 Codice Proprietà Industriale

    1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione.

    2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente.

    3. Salvo il disposto dell’articolo 20, comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.

    4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.

    5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • LICEITA’ E DIRITTI DI TERZI – art. 14 Codice Proprietà Industriale

    LICEITA’ E DIRITTI DI TERZI
    art. 14 Codice Proprietà Industriale

    1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa:

    a) i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;

    b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;

    c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

    2. Il marchio d’impresa decade:

    a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;

    b) se sia divenuto contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;

    c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull’uso del marchio collettivo.

    (1) Rubrica modificata dall’articolo 11 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • CAPACITA’ DISTINTIVA – art. 13 Codice Proprietà Industriale

    CAPACITA’ DISTINTIVA
    art. 13 Codice Proprietà Industriale

    1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:

    a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

    b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualita’, la quantita’, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio (1).

    2. In deroga al comma 1 [e all’articolo 12, comma 1, lettera a),] possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo (2).

    3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

    4. Il marchio decade se, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva (3).

    (1) Comma sostituto dall’articolo 10, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (2) Comma modificato dall’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (3) Comma modificato dall’articolo 10, comma 3, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • NOVITA’ – art. 12 Codice Proprietà Industriale

    NOVITA’
    art. 12 Codice Proprietà Industriale

    1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che alla data del deposito della domanda:

    a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’ identità o somiglianza tra i segni e dell’identita’ o affinita’ fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo’ consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresi’ noto il marchio che ai sensi dell’articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta’ industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorieta’ acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L’uso precedente del segno, quando non importi notorieta’ di esso, o importi notorieta’ puramente locale, non toglie la novita’, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della pubblicita’, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non e’ di ostacolo alla registrazione;

    b) siano identici o simili a un segno gia’ noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attivita’ economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identita’ o somiglianza fra i segni e dell’identita’ o affinita’ fra l’attivita’ d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e’ registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo’ consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L’uso precedente del segno, quando non importi notorieta’ di esso, o importi notorieta’ puramente locale, non toglie la novita’. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non e’ di ostacolo alla registrazione;

    c) siano identici ad un marchio gia’ da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita’ o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;

    d) siano identici o simili ad un marchio gia’ da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita’ o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identita’ o somiglianza fra i segni e dell’identita’ o affinita’ fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo’ consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

    e) siano identici o simili ad un marchio gia’ da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita’ o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunita’, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

    f) siano identici o simili ad un marchio gia’ notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta’ industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).

    2. Nei casi di cui alle lettere e), d) ed e), non toglie la novita’ il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell’articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullita’.

    3. Ai fini previsti al comma 1, lettere e), d) ed e), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione (1).

    (1) Articolo sostituito o dall’articolo 9 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • MARCHIO COLLETTIVO – art. 11 Codice Proprietà Industriale

    MARCHIO COLLETTIVO
    art. 11 Codice Proprietà Industriale

    1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l’uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

    2. I regolamenti concernenti l’uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all’Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

    3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.

    4. In deroga all’articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l’avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L’avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel commercio del nome stesso, purché quest’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale [e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza] (1).

    5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.

    (1) Comma modificato dall’articolo 8 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • STEMMI – art. 10 Codice Proprietà Industriale

    STEMMI
    art. 10 Codice Proprietà Industriale

    1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

    2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l’esemplare del marchio e quantaltro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l’avviso, in conformità a quanto è disposto nel comma 4.

    3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume (1).

    4. Se l’amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l’Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.

    (1) Comma modificato dall’articolo 7 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • MARCHI DI FORMA – art. 9 Codice Proprietà Industriale

    MARCHI DI FORMA
    art. 9 Codice Proprietà Industriale

    1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • RITRATTI DI PERSONE, NOMI E SEGNI NOTORI – art. 8 Codice Proprietà Industriale

    RITRATTI DI PERSONE, NOMI E SEGNI NOTORI
    art. 8 Codice Proprietà Industriale

    1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

    2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta sussistendo i presupposti di cui all’articolo 21, comma 1 (1).

    3. Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi (2).

    (1) Comma modificato dall’articolo 6, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (2) Comma modificato dall’articolo 6, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE – art. 7 Codice Proprietà Industriale

    OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE
    art. 7 Codice Proprietà Industriale

    1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016