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  • DIVULGAZIONE – art. 34 Codice Proprietà Industriale

    DIVULGAZIONE
    art. 34 Codice Proprietà Industriale

    1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.

    2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

    3. Ai fini dell’applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall’autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall’autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest’ultima.

    4. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell’applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell’autore o del suo avente causa.

    [ 5. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.] (1)

    (1) Comma abrogato dall’articolo 19 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • PRODOTTO COMPLESSO – art. 35 Codice Proprietà Industriale

    PRODOTTO COMPLESSO
    art. 35 Codice Proprietà Industriale

    1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto:

    a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l’utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;

    b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sè i requisiti di novità e di individualità.

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • LICEITA’ – art. 33 bis Codice Proprietà Industriale

    LICEITA’
    art. 33 bis Codice Proprietà Industriale

    1. Non puo’ costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all’ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non puo’ essere considerato contrario all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa.

    2. Non puo’ costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell’articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta’ industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.

    (1) Articolo inserito dall’articolo 18 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • CARATTERE INDIVIDUALE – art. 33 Codice Proprietà Industriale

    CARATTERE INDIVIDUALE
    art. 33 Codice Proprietà Industriale

    1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.

    2. Nell’accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.

     

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  • NOVITA’ – art. 32 Codice Proprietà Industriale

    NOVITA’
    art. 32 Codice Proprietà Industriale

    1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

    (1) Rubrica modificata dall’articolo 17 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

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  • OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE – art. 31 Codice Proprietà Industriale

    OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE
    art. 31 Codice Proprietà Industriale

    1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

    2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

    3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

     

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  • TUTELA – art. 30 Codice Proprietà Industriale

    TUTELA
    art. 30 Codice Proprietà Industriale

    1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l’uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l’uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica.

    2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell’attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.

    (1) Comma modificato dall’articolo 16 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

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  • OGGETTO DELLA TUTELA – art. 29 Codice Proprietà Industriale

    OGGETTO DELLA TUTELA
    art. 29 Codice Proprietà Industriale

    1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

     

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  • CONVALIDAZIONE – art. 28 Codice Proprietà Industriale

    CONVALIDAZIONE
    art. 28 Codice Proprietà Industriale

    1. Il titolare di un marchio d’impresa anteriore ai sensi dell’articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore nè opporsi all’uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all’uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.

    2. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c).

     

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  • DECADENZA E NULLITA’ PARZIALE – art. 27 Codice Proprietà Industriale

    DECADENZA E NULLITA’ PARZIALE
    art. 27 Codice Proprietà Industriale

    1. Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d’impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi.

     

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