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  • EFFETTI DELLA DESIGNAZIONE O DELL’ELEZIONE DELL’ITALIA – art. 55 Codice Proprietà Industriale

    EFFETTI DELLA DESIGNAZIONE O DELL’ELEZIONE DELL’ITALIA
    art. 55 Codice Proprietà Industriale

    1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e contenente la designazione o l’elezione dell’Italia, equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata l’Italia e ne produce gli effetti ai sensi e alle condizioni previste per le domande Euro-PCT dalla Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 e delle norme di attuazione dello stesso (1).

    (1) Articolo modificato dall’articolo 32 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • EFFETTI DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO – art. 54 Codice Proprietà Industriale

    EFFETTI DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO
    art. 54 Codice Proprietà Industriale

    1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l’Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l’abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Salvo per quanto disposto dall’articolo 46, comma 3, gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall’origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta ovvero quando la designazione dell’Italia sia stata ritirata (1) (2).

    (1) Articolo modificato dall’articolo 31 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (2) Per i criteri e le modalita’ per il deposito per via telematica della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui presente articolo, vedi il D.M. 11 luglio 2014.

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • EFFETTI DELLA BREVETTAZIONE – art. 53 Codice Proprietà Industriale

    EFFETTI DELLA BREVETTAZIONE
    art. 53 Codice Proprietà Industriale

    1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto.

    2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico (1).

    3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l’Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati.

    4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica (2).

    (1) Comma modificato dall’articolo 30, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (2) Comma modificato dall’articolo 30, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • RIVENDICAZIONI – art. 52 Codice Proprietà Industriale

    RIVENDICAZIONI
    art. 52 Codice Proprietà Industriale

    1. Nelle rivendicazioni e’ indicato, specificamente, cio’ che si intende debba formare oggetto del brevetto (1) .

    2. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni (2).

    3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

    3-bis. Per determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni (3).

    (1) Comma sostituito dall’articolo 29, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (2) Comma modificato dall’articolo 29, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (3) Comma aggiunto dall’articolo 29, comma 3, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

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  • SUFFICIENTE DESCRIZIONE – art. 51 Codice Proprietà Industriale

    SUFFICIENTE DESCRIZIONE
    art. 51 Codice Proprietà Industriale

    1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza (1).

    2. L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

    3. Se un’invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l’utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l’invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste dall’articolo 162 (2).

    (1) Comma modificato dall’articolo 28, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (2) Comma modificato dall’articolo 28, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

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  • LICEITA’ – art. 50 Codice Proprietà Industriale

    LICEITA’
    art. 50 Codice Proprietà Industriale

    1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume.

    2. L’attuazione di un’invenzione non può essere considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

     

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  • ATTIVITA’ INVENTIVA – art. 48 Codice Proprietà Industriale

    ATTIVITA’ INVENTIVA
    art. 48 Codice Proprietà Industriale

    1. Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell’articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l’apprezzamento dell’attività inventiva.

     

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  • INDUSTRIALITA’- art. 49 Codice Proprietà Industriale

    INDUSTRIALITA’
    art. 49 Codice Proprietà Industriale

    1. Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

     

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  • DIVULGAZIONI NON OPPONIBILI E PRIORITA’ INTERNA – art. 47 Codice Proprietà Industriale

    DIVULGAZIONI NON OPPONIBILI E PRIORITA’ INTERNA
    art. 47 Codice Proprietà Industriale

    1. Per l’applicazione dell’articolo 46, una divulgazione dell’invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.

    2. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

    3. Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità (2).

    3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità (3).

    (1) Rubrica sostituita dall’articolo 27, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (2) Comma modificato dall’articolo 27, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (3) Comma inserito dall’articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99

     

     

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  • NOVITA’ – art. 46 Codice Proprietà Industriale

    NOVITA’
    art. 46 Codice Proprietà Industriale

    1. Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

    2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

    3. È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo [ o internazionali] designanti [e aventi effetto per] l’Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi (2).

    4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

    (1) Rubrica sostituita dall’articolo 26, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (2) Comma modificato dall’articolo 26, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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