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  • INVENZIONI DEI RICERCATORI DELLE UNIVERSITA’ E DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA – art. 65 Codice Proprietà Industriale

    INVENZIONI DEI RICERCATORI DELLE UNIVERSITA’ E DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA
    art. 65 Codice Proprietà Industriale

    1. In deroga all’articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L’inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all’amministrazione.

    2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della loro autonomia, stabiliscono l’importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l’uso dell’invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

    3. In ogni caso, l’inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell’invenzione.

    Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

    4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l’inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l’inventore era dipendente al momento dell’invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l’invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.

    5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • INVENZIONI DEI DIPENDENTI – art. 64 Codice Proprietà Industriale

    INVENZIONI DEI DIPENDENTI
    art. 64 Codice Proprietà Industriale

    1. Quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.

    . Se non e’ prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell’attivita’ inventiva, e l’invenzione e’ fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all’inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l’invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terra’ conto dell’importanza dell’invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall’inventore, nonche’ del contributo che questi ha ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell’equo premio all’inventore, puo’ essere concesso, su richiesta dell’organizzazione del datore di lavoro interessata, l’esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto (1).

    3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest’ultimo ha il diritto di opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all’estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l’esercizio dell’opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto (2).

    4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all’accertamento della sussistenza del diritto all’equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l’accordo circa l’ammontare degli stessi, anche se l’inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell’ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d’opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile (3).

    5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all’equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l’esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull’accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice.

    6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l’esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d’impiego l’invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda privata o l’amministrazione pubblica nel cui campo di attività l’invenzione rientra.

    (1) Comma sostituito dall’articolo 37, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (2) Comma modificato dall’articolo 37, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (3) Comma modificato dall’articolo 37, comma 3, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • DIRITTI PATRIMONIALI – art. 63 Codice Proprietà Industriale

    DIRITTI PATRIMONIALI
    art. 63 Codice Proprietà Industriale

    1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

    2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • DIRITTO MORALE – art. 62 Codice Proprietà Industriale

    DIRITTO MORALE
    art. 62 Codice Proprietà Industriale

    1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione può essere fatto valere dall’inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • CERTIFICATO COMPLEMENTARE PER PRODOTTI MEDICINALI E PER PRODOTTI FITOSANITARI – art. 61 Codice Proprietà Industriale

    CERTIFICATO COMPLEMENTARE PER PRODOTTI MEDICINALI E PER PRODOTTI FITOSANITARI
    art. 61 Codice Proprietà Industriale

    1. Fatto salvo quanto previsto per i certificati complementari di cui all’ articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati complementari per prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti fitosanitari, sono concessi dall’Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base dei regolamenti (CE) n. 469/2009 , (CE) n. 1901/2006 e (CE) n. 1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti.

    (1) Rubrica sostituita dall’articolo 36, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (2) Per la riduzione della protezione complementare, nella misura di sei mesi per ogni anno solare, di cui al presente articolo vedi l’articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 .

    (3) Articolo sostituito dall’articolo 36, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • DURATA – art. 60 Codice Proprietà Industriale

    DURATA
    art. 60 Codice Proprietà Industriale

    1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, nè può esserne prorogata la durata.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • PREMINENZA DEL BREVETTO EUROPEO IN CASO DI CUMULO DELLE PROTEZIONI – art. 59 Codice Proprietà Industriale

    PREMINENZA DEL BREVETTO EUROPEO IN CASO DI CUMULO DELLE PROTEZIONI
    art. 59 Codice Proprietà Industriale

    1. Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo, cessa di produrre i suoi effetti alla data in cui:

    a) il termine per promuovere l’opposizione al brevetto europeo è scaduto senza che sia stata fatta opposizione;

    b) la procedura di opposizione si è definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo;

    c) il brevetto italiano è stato rilasciato, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).

    2. Le disposizioni del comma 1 rimangono valide anche se, successivamente, il brevetto europeo venga annullato o decada.

    3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui che ha promosso un azione a tutela del brevetto italiano può chiederne la conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto europeo, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo anteriore.

     

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • TRASFORMAZIONE DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO – art. 58 Codice Proprietà Industriale

    TRASFORMAZIONE DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO
    art. 58 Codice Proprietà Industriale

    1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata l’Italia, può essere trasformata in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale:

    a) nei casi previsti dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260;

    b) in caso di inosservanza del termine di cui all’articolo 14, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo, quando la domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana (1).

    2. È consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto europeo revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità, previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilità.

    3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 è consentito chiedere contemporaneamente l’eventuale trasformazione in domanda di modello di utilità ai sensi dell’articolo 84.

    4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è stata trasmessa all’Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di brevetto è considerata come depositata in Italia alla stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta domanda che sono stati presentati all’Ufficio europeo dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla stessa data.

    (1) Comma modificato dall’articolo 35, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • TESTO DELLA DOMANDA O DEL BREVETTO EUROPEO CHE FA FEDE – art. 57 Codice Proprietà Industriale

    TESTO DELLA DOMANDA O DEL BREVETTO EUROPEO CHE FA FEDE
    art. 57 Codice Proprietà Industriale

    1. Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l’Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per quanto concerne l’estensione della protezione, salvo il disposto dell’articolo 70, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260.

    2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi alla domanda depositata o al brevetto europeo concesso è considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di procedura dell’Ufficio europeo dei brevetti (1).

    3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso di azione di nullità.

    4. Una traduzione rettificata può essere presentata, in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al presunto contraffattore.

    5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia un’invenzione ovvero abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, può proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento dell’invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa anche dopo che la traduzione rettificata ha preso effetto (2).

    (1) Comma modificato dall’articolo 34, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (2) Comma modificato dall’articolo 34, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • DIRITTI CONFERITI DAL BREVETTO EUROPEO – art. 56 Codice Proprietà Industriale

    DIRITTI CONFERITI DAL BREVETTO EUROPEO
    art. 56 Codice Proprietà Industriale

    1. Il brevetto europeo rilasciato per l’Italia conferisce gli stessi diritti ed e’ sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui e’ pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, l’ambito della protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione e’ confermato a decorrere dalla data in cui e’ pubblicata la menzione della decisione concernente l’opposizione o la limitazione (1).

    2. Le contraffazioni sono valutate in conformità alla legislazione italiana in materia.

    3. Il titolare deve fornire all’Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall’Ufficio europeo nonché del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito della procedura di limitazione (2).

    4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1.

    5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, il brevetto europeo è considerato, fin dall’origine, senza effetto in Italia (3).

    (1) Comma sostituito dall’articolo 33, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (2) Comma sostituito dall’articolo 33, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (3) Per i criteri e le modalita’ per il deposito per via telematica della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui presente articolo, vedi il D.M. 11 luglio 2014.

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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