1. Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili.
1-bis. In caso di diritto appartenente a piu’ soggetti, la presentazione della domanda di brevetto o di registrazione, la prosecuzione del procedimento di brevettazione o registrazione, la presentazione della domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione della traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri procedimenti di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti nell’interesse di tutti (1).
(1) Comma aggiunto dall’articolo 5 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.
2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica [ ,con riferimento al marchio,] quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio (1).
3. Le facolta’ esclusive attribuite dalla privativa su una varieta’ protetta, sulle varieta’ essenzialmente derivate dalla varieta’ protetta quando questa non sia, a sua volta, una varieta’ essenzialmente derivata, sulle varieta’ che non si distinguono nettamente dalla varieta’ protetta e sulle varieta’ la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varieta’ protetta, non si estendono agli atti riguardanti:
a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma;
b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o commercializzato dallo stesso costitutore o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita’ europea o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione della varieta’ protetta oppure un’esportazione del materiale della varieta’ stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varieta’ del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo finale (2).
(1) Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Comma sostituito dall’articolo 4, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall’Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale o il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d’invenzione, di modello di utilità, di privativa di nuova varietà vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell’articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi.
2. Il termine di priorità è di dodici mesi per i brevetti d’invenzione ed i modelli di utilità e le varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi.
3. È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.
TRATTAMENTO DELLO STRANIERO art. 3 Codice Proprietà Industriale
1. Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero della Organizzazione mondiale del commercio ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, è accordato, per le materie di cui al presente codice, lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di nuove varietà vegetali, il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di uno Stato facente parte della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificato con legge 23 marzo 1998, n. 110. In materia di topografie dei prodotti a semiconduttori , il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di un altro Stato solo se la protezione accordata da quello Stato ai cittadini italiani è analoga a quella prevista dal presente codice (1).
2. Ai cittadini di Stati non facenti parte nè della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nè della Organizzazione mondiale del commercio, nè, per quanto attiene alle nuove varietà vegetali, della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, è accordato, per le materie di cui al presente codice, il trattamento accordato ai cittadini italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani reciprocità di trattamento.
3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall’ Italia riconoscono allo straniero nel territorio dello Stato, per le materie di cui al presente codice, si intendono automaticamente estese ai cittadini italiani (2).
4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali la registrazione in Italia di un marchio registrato precedentemente all’estero, al quale si fa riferimento nella domanda di registrazione, spetta al titolare del marchio all’estero, o al suo avente causa.
5. Ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche di corrispondente nazionalità.
(1) Comma modificato dall’articolo 3, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Comma modificato dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
COSTITUZIONE ED ACQUISTO DEI DIRITTI art. 2 Codice Proprietà Industriale
1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.
2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori (1).
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
5. L’attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.
(1) Comma modificato dall’articolo 2 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE art. 1 Codice Proprietà Industriale
1. Ai fini del presente codice, l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali (1).
(1) Articolo modificato dall’articolo 1 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
Classe 44 Classificazione di Nizza – Servizi medici e veterinari
Servizi medici;
servizi veterinari;
cure d’igiene e di bellezza per l’uomo o per gli animali;
servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura.
Nota esplicativa della Classe 44 Classificazione di Nizza
La classe 44 comprende essenzialmente le cure mediche, d’igiene del corpo e di bellezza rese da persone o imprese destinate all’uomo e agli animali; essa comprende anche i servizi relativi ai
settori dell’agricoltura, dell’orticoltura e della silvicoltura.
Questa classe comprende in particolare:
– i servizi di analisi mediche relativi alla cura delle persone (quali gli esami
radiografici e i prelievi di sangue);
– i servizi di inseminazione artificiale;
– le consultazioni in materia di farmacia;
– l’allevamento di animali;
– i servizi relativi alla coltivazione di piante come il giardinaggio;
– i servizi relativi all’arte floreale come la composizione floreale, nonché i servizi resi da
giardinieri paesaggisti.
Questa classe non comprende in particolare:
– i servizi di distruzione degli animali nocivi (eccetto per l’agricoltura, l’orticoltura e la
silvicoltura) (cl. 37);
– i servizi di installazione e riparazione di dispositivi di irrigazione (cl. 37);
– i servizi di trasporto in ambulanza (cl. 39);
– i servizi di macellazione e di tassidermia (cl. 40);
– i servizi di abbattimento e taglio del legname (cl. 40);
– i servizi di ammaestramento di animali (cl. 41);
– i servizi resi da club di cultura fisica (cl. 41);
– i servizi di ricerca scientifica per scopi medici (cl. 42);
– le pensioni per animali (cl. 43);
– le pensioni per anziani (cl. 43).
Servizi in ordine alfabetico della Classe 44 Classificazione di Nizza
A) Classe 44 Classificazione di Nizza marchi
allevamento di animali
architettura del paesaggio
arte dentaria
arte veterinaria
C) Classe 44 Classificazione di Nizza marchi
chiroprassi
chirurgia degli alberi
chirurgia plastica
composizione floreale
confezione di corone (di fiori)
consulenza in farmacia
consulenza in materia di salute
consulenze mediche per le persone con disabilità
D) Classe 44 Classificazione di Nizza marchi
depilazione con cera
disintossicazione di tossicomani
distruzione degli animali nocivi [nell’agricoltura]
distruzione delle erbacce
F) Classe 44 Classificazione di Nizza marchi
fisioterapia
G) Classe 44 Classificazione di Nizza marchi
giardinaggio
I) Classe 44 Classificazione di Nizza marchi
impianto di capelli
M) Classe 44 Classificazione di Nizza marchi
manutenzione di prati
massaggi
N) Classe 44 Classificazione di Nizza marchi
noleggio di attrezzature mediche
noleggio di impianti sanitari
noleggio di materiale per aziende agricole
O-P) Classe 44 Classificazione di Nizza marchi
orticoltura
piantagione di alberi a fini di compensazione dell’anidride carbonica
pulizia di animali
S-T) Classe 44 Classificazione di Nizza marchi
servizi di acquacoltura
servizi di ambulatori
servizi di aromaterapia
servizi di bagni pubblici per fini igienici
servizi di bagni termali
servizi di bagni turchi
servizi di banche del sangue
servizi di case di cura
servizi di case di riposo
servizi di case per convalescenti
servizi di cliniche mediche
servizi di farmacisti [preparazione di ricette]
servizi di fecondazione in vitro
servizi di giardinieri paesaggisti
servizi di infermieri
servizi di inseminazione artificiale
servizi di logopedia
servizi di manicure
servizi di medicina alternativa
servizi di ortodonzia
servizi di ospizi [case di assistenza]
servizi di ostetrico
servizi di psicologo
servizi di saloni di bellezza
servizi di saloni di parrucchiere
servizi di sanatori
servizi di sauna
servizi di solarium
servizi di telemedicina
servizi di visagisti
servizi d’orticoltori
servizi d’ottici
servizi medici
servizi ospedalieri
servizi per la salute
servizi terapeutici
spargimento, aereo o no, di letame e di altri prodotti chimici destinati all’agricoltura
Registrazione Marchi a Imperia – ROSSI & MARTIN Ufficio Marchi e Brevetti
Per la registrazione di un marchio a Imperia affidati all’Ufficio Marchi e Brevetti ROSSI & MARTIN.
telefona subito (0187 732272 – 0521 223260 – 340 7053450) o invia subito una email (carlorossi@infogiur.com) per maggiori informazioni o per iniziare subito la tua pratica
registriamo e tuteliamo marchi dal 2004 per passione, per questo siamo efficienti ed economici
Per depositare il tuo marchio o il tuo brevetto lavoriamo in contatto diretto con te dai nostri uffici di Parma e La Spezia ed operiamo, con clienti di tutta Italia e di tutto il mondo, su tre livelli:
Unione Europea (marchi comunitari): operiamo per clienti di tutta italia e di tutto il mondo direttamente con l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato interno, autorità competente per i marchi comunitari, con sede ad Alicante (Spagna)
Mondo (marchi internazionali): operiamo per clienti di tutta italia e di tutto il mondo direttamente con la World Intellectual Property Organization con sede a Ginevra (Svizzera)
Registrazione Marchi a Imperia
Quindi con i nostri Uffici Marchi e Brevetti di Parma e La Spezia siamo in grado provvedere alla registrazione marchi a Imperia e avrai in modo veloce ed economico il deposito del tuo marchio o del tuo brevetto ovunque si trovi la tua impresa. Normalmente le pratiche sono fatte interamente per posta elettronica e telefono, ma se preferisci potrai recarti presso uno dei nostri Uffici Marchi e Brevetti o chiederci di raggiungerti presso la sede della tua impresa.
Lo studio ROSSI & MARTIN ti assiste, per la registrazione marchi a Imperia, nel deposito della domanda di registrazione di marchi nazionali, comunitari e internazionali
per la registrazione marchi a Imperia, noi provvediamo per te alla:
– verifica dei requisiti di registrabilità del marchio;
– verifica della preesistenza di marchi identici o simili attraverso apposite ricerche di anteriorità;
– redazione e deposito della domanda di registrazione;
2. Preventivo e accettazione preventivo
– ti inviamo i preventivi richiesti in base alle informazioni ricevute
– ci comunichi via e-mail, via fax o telefonicamente l’accettazione del preventivo e provvedi al pagamento mediante bonifico bancario o carta di credito.
3. Esame del marchio – individuazione dei prodotti/servizi
– provvediamo ad esaminare la presenza dei requisiti essenziali per la registrazione del marchio (novità, capacità distintiva, liceità):
– provvediamo a individuare i prodotti e servizi da rivendicare nella domanda di deposito;
– ti consigliamo le strategie più opportune da adottare nella richiesta di registrazione del marchio (essenziali per registrare un marchio come ad es. scelta di marchio denominativo o figurativo, scelta di marchio nazionale, comunitario o internazionale, scelta di rivendicazione dei colori nei marchi figurativi, etc.).
4. Ricerca di anteriorità (opzionale)
– su richiesta del Cliente viene effettuata la ricerca di anteriorità e predisposta una relazione;
– comunichiamo i risultati della ricerca e la relativa relazione al cliente;
– sulla base dei risultati della ricerca il cliente decide se proseguire nella registrazione o se apportare modifiche al marchio;
– su espresso esonero del Cliente si può procedere al deposito della domanda anche in assenza di ricerca di anteriorità. Provvediamo comunque alla verifica dell’esistenza di marchi perfettamente identici dal punto di vista denominativo.
– Le ricerche di anteriorità sono di due tipi:
a) Ricerca denominativa (vengono individuati i marchi identici o simili dal punto di vista denominativo – letterale);
b) Ricerca figurativa (vengono individuati i marchi identici o simili dal punto di vista grafico);
In presenza di marchi complessi (composti cioè sia da un elemento figurativo che da un elemento denominativo) è opportuno effettuare sia la ricerca denominativa che quella figurativa.
5. Deposito del marchio
– Ci invii per fax o posta elettronica la lettera di incarico;
– Provvedi al pagamento degli onorari e delle tasse mediante bonifico bancario o carta di credito;
– Provvediamo per te al pagamento delle tasse e alla predisposizione e al deposito della domanda di registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (marchi nazionali) o presso l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (marchi comunitari) o presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (marchi internazionali);
– Ti diamo conferma dell’avvenuto deposito per posta elettronica con la documentazione attestante il deposito;
– Ti teniamo aggiornato sullo stato della pratica fino alla formale registrazione e provvediamo a ricordarti, prima della scadenza (10 anni dal deposito), la necessità del rinnovo del marchio.
La domanda di registrazione del marchio è depositata e da questo momento decorre la tutela prevista dal Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30/2005). Così provvediamo alla registrazione marchi a Imperia.
6. Tutela del marchio
Non ci limitiamo solo alla registrazione marchi a Imperia, ma provvediamo anche a prestarti assistenza per la tutela del marchio contro eventuali violazioni, sia in sede extragiudiziale (con l’esame della pratica e l’invio di lettere di diffida), che davanti alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale dei Tribunali di tutta Italia.
Per informazioni scrivere a carlorossi@infogiur.com o telefonare allo 0521 223260 (Parma) o 0187 732272 (La Spezia) ti spiegheremo senza impegno come registrare un marchio o qualsiasi altra informazione sul tuo marchio, ovunque si trovi la tua impresa
Registrazione marchi a Imperia con ROSSI & MARTIN Ufficio Marchi e Brevetti