Marchi simili e confondibili nel settore caseario – Alicante 12 agosto 2025

L’EUIPO ha respinto la domanda di registrazione del marchio “PARMAGGIO”, ritenendolo troppo simile a un marchio anteriore. I segni sono risultati visivamente e foneticamente affini e riferiti a prodotti identici (formaggi), con conseguente rischio di confusione per i consumatori.

OPPOSIZIONE N.**************

***************Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

***************Parma, Italia (rappresentante professionale).

Il 12/08/2025, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

  1.L’ opposizione No *********** è accolta per tutti i prodotti contestati.  
  2.La domanda di marchio dell’Unione europea No 19 020 862 è totalmente respinta.  
  3.Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 28/05/2024, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No ********** “PARMAGGIO” (marchio denominativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No ************ “PARMAREGGIO” (marchio verbale). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi di riferimento, nell’ipotesi in cui rechino i marchi in questione, provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, in una valutazione globale, di diversi fattori interdipendenti, tra cui la somiglianza dei prodotti e servizi e dei segni, il carattere distintivo del marchio anteriore e il pubblico di riferimento.

a) I prodotti, il pubblico di riferimento e il suo livello di attenzione

I prodotti sui quali si fonda l’opposizione sono, i seguenti:

Classe 29: Latte e altri prodotti lattieri, precisamente burro, formaggi, panna, creme, yogurt, latte in polvere per uso alimentare, bevande a base di latte.

A seguito della limitazione della domanda di marchio impugnata, i prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 29: Formaggio conforme al disciplinare della denominazione d’origine protetta «Parmigiano Reggiano».

L’unico prodotto contestato, ovvero formaggio conforme al disciplinare della denominazione d’origine protetta «Parmigiano Reggiano» è incluso nell’ampia categoria formaggi dell’opponente. Pertanto, sono questi prodotti sono identici.

I prodotti di cui sopra si rivolgono al grande pubblico il cui livello di attenzione è medio.

b) I segni e il carattere distintivo del marchio anteriore



PARMAREGGIO    
PARMAGGIO
Marchio anterioreSegno contestato

Il territorio di riferimento è l’Union europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Una parte del pubblico di riferimento potrebbe associare la parte iniziale dei marchi, “PARMA-”, con la città/provincia di PARMA, e pertanto interpretare questa componente dei segni come un riferimento all’origine geografica dei prodotti in questione. Tuttavia, un’altra parte del pubblico percepirà i marchi come termini inventati, indivisibili e privi di significato. Al fine di evitare molteplici scenari nella comparazione concettuale dei segni, a seconda che la loro componente verbale coincidente sia compresa o meno, la divisione d’Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico per la quale i marchi sono privi di significato, e pertanto distintivi in grado medio. L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il suo marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

Dal momento che la comparazione è incentrata sulla parte del pubblico per la quale i marchi sono privi di significato, una comparazione concettuale non è possibile e l’aspetto concettuale non influenzerà la valutazione della somiglianza dei segni.

Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nelle lettere iniziali “PARMA-” e nelle lettere finali “-GGIO”, che costituiscono il segno contestato nella sua interezza. Essi differiscono esclusivamente nelle lettere “-RE-” poste nella parte centrale del marchio anteriore, dove l’attenzione del pubblico è minore. Pertanto, i marchi sono simili in misura superiore alla media.

c) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono identici e sono destinati al grande pubblico, il cui livello di attenzione è medio. Il marchio anteriore possiede un carattere distintivo intrinseco normale. I segni sono simili sotto il profilo visivo e fonetico in misura superiore alla media.

Considerando la spiccata somiglianza visiva e fonetica tra i segni e l’identità tra i prodotti, la divisione d’Opposizione ritiene che le differenze individuate tra i segni possano passare inosservate agli occhi dei consumatori. Pertanto, e considerando che i consumatori solo raramente hanno la possibilità di effettuare un confronto diretto tra i diversi marchi, queste differenze non sono sufficienti per escludere un rischio di confusione tra i marchi.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento che percepirà i marchi come termini inventati, indivisibili e privi di significato. Poiché tale rischio è sufficiente per respingere la domanda contestata, non vi è alcuna necessità di analizzare la parte rimanente del pubblico.

Pertanto, l’opposizione è fondata e il marchio contestato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati e, di conseguenza, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione