Categoria: Rassegna stampa

  • Marchio meramente elogiativo e promozionale: non supera l’esame

    Marchio meramente elogiativo e promozionale: non supera l’esame

    Il segno “Mangia piano!” non supera l’esame perchè ad avviso dell’ufficio preposto sarebbe un mero slogan promozionale che inviterebbe ad un modo rilassato di cibarsi.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 12/08/2024
    ***********
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    019032278
    Marchio figurativo
    **************
    In data 04/06/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 29
    Classe 30
    Classe 43
    Olio extra vergine d’oliva.
    Condimenti alimentari.
    Servizi di ristorazione.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 3
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
    un invito, un’esortazione a consumare il cibo assaporandolo lentamente.
    • il suddetto significato dei termini «MANGIA PIANO!», contenuti nel marchio, era
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario (estratti in data 03/06/2024):
    o https://www.treccani.it/vocabolario/mangiare1/
    o https://www.treccani.it/vocabolario/piano1/
    o https://www.treccani.it/enciclopedia/punto
    esclamativo_(Enciclopediadell’Italiano)/
    Il contenuto dei link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
    » semplicemente come
    uno slogan promozionale costituito da un’esortazione ad approcciare il cibo in modo
    lento, rilassato. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna
    indicazione dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione
    promozionale che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti e
    servizi, vale a dire che i prodotti rivendicati nelle Classi 29 e 30 sono talmente buoni
    e di qualità che meritano di essere mangiati lentamente per assaporarne al meglio le
    caratteristiche e che anche i servizi di ristorazione rivendicati in Classe 43 sono
    pensati per creare un ambiente, una situazione, in cui i cibi e le pietanze, oggetto dei
    servizi, possano esprimersi al meglio.
    • Benché il segno contenga determinati elementi figurativi, costituiti dalla frase
    imperativa “MANGIA PIANO!” scritta in caratteri semplici e comuni all’interno di una
    forma quadrata, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così
    trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel
    modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua
    funzione essenziale in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione.
    • Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
    7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Pagina 3 di 3
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 19 032 278 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • marchio descrittivo per banche dati nel settore cardiovascolare

    marchio descrittivo per banche dati nel settore cardiovascolare

    ll pubblico di riferimento percepirebbe il segno «CARDIO4YOU» come informazione promozionale che i prodotti della classe 9 come ad es banche dati; server di banche dati; software di analisi di segnali medicali, sono dedicati all’organo muscolare cardiaco e che quindi servano per gestire informazioni che riguardano persone con disfunzioni cardiovascolari.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 12/07/2024
    ************Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    CARDIO4YOU
    Marchio denominativo
    ************ Trento TN
    ITALIA
    In data 08/04/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 9
    Classe 35
    Banche dati; Banche dati interattive; Banche dati (elettroniche); Server di
    banche dati; Software interattivi per banche dati; Software per cloud
    computing; Software web-based di gestione, analisi e refertazione di esami
    diagnostici; Software di analisi di segnali medicali; Software di archiviazione
    ed analisi di parametri biomedicali; Software di gestione pazienti e correlati
    parametri biomedicali ed esami diagnostici; Software medicale per
    l’elaborazione, la gestione ed archiviazione di dati clinici; Software per
    telerefertazione e teleconsulenza in ambito medico; Software per
    consultazione e gestione di dati sanitari (Personal Health Record).
    Gestione di banche dati; Gestione di banche dati (Computerizzata -);
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    Aggiornamento e manutenzione dei dati in banche dati informatiche;
    Compilazione di banche dati informatiche; Gestione di banche dati
    informatiche; Elaborazione automatizzata dei dati medici.
    Classe 38
    Classe 42
    Classe 44
    Servizi di comunicazione tra banche dati; Fornitura di accesso a banche
    dati.
    Sviluppo di banche dati; Piattaforma come servizio [PAAS] comprendente
    piattaforme software per la trasmissione di immagini, contenuti audiovisivi,
    contenuti video e messaggi; Ricostruzione di banche dati; Installazione di
    software per banche dati; Cloud computing; Fornitura di ambienti informatici
    virtuali
    tramite
    cloud computing; Sviluppo, programmazione ed
    implementazione di software; Informazioni e dati in materia di ricerca e
    sviluppo medici e veterinari; Piattaforma cloud per l’invio e la refertazione di
    parametri biomedicali ed esami diagnostici; Piattaforma di acquisizione,
    archiviazione, analisi, refertazione di esami diagnostici (raw data e/o pdf);
    Piattaforma di interazione e scambio dati tra operatori sanitari; Piattaforma
    web di engagement per il setting medicale; Piattaforma web per la
    prenotazione di prestazioni sanitarie; Piattaforma web per avvio di
    prestazioni strumentali; Piattaforma web la per prenotazione, il pagamento e
    l’esecuzione online di televisite; Piattaforma digitale di booking e gestione
    agende/disponibilità; Piattaforma per esecuzione di telenconsulti multi
    utente; Piattaforma di condivisione di documentazione di natura sanitaria;
    Piattaforma Cloud per la gestione di dati medicali.
    Servizi medici; prenotazione esami medici; effettuazione esami medici;
    consulenza medica da remoto; visite mediche da remoto; compilazione di
    referti medici.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
    si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il
    pubblico specializzato in campo medico, nonché il consumatore o la consumatrice media di
    lingua inglese dell’Unione europea, attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano
    nel modo seguente: organo muscolare cardiaco, le cui contrazioni spingono il sangue
    attraverso il sistema circolatorio, rivolto a, per le, ecc., persone.
    Il suddetto significato dei termini «CARDIO4YOU», di cui il marchio è composto, è
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cardio
    https://www.computerhope.com/jargon/f/four.htm
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/you
    Il
    pubblico di riferimento percepirebbe il segno «CARDIO4YOU» come indicativo
    dell’informazione promozionale che i prodotti della classe 9 per i quali è sollevata obiezione,
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    per esempio banche dati; server di banche dati; software di analisi di segnali medicali, sono
    dedicati all’organo muscolare cardiaco, le cui contrazioni spingono il sangue attraverso il
    sistema circolatorio, rivolto a, per le, ecc., persone. Per esempio, perché sono banche dati
    che servono per la gestione di informazioni riguardanti persone che presentano disfunzioni
    cardiovascolari, o perché sono programmi informatici per l’analisi di dati relativi a persone
    affette da cardiopatie.
    Inoltre, in relazione ai servizi della classe 35, ad esempio gestione di banche dati
    (computerizzata -); elaborazione automatizzata dei dati medici, della classe 38, ad esempio
    fornitura di accesso a banche dati, e della classe 42, ad esempio sviluppo di banche dati, il
    pubblico di riferimento intenderebbe che il segno indica che tali servizi sono dedicati alla
    creazione, gestione, ecc., di banche dati specificamente pensate per il muscolo cardiaco per
    le persone. Per esempio, perché tali servizi permettono di creare banche dati per
    immagazzinare dati analitici complessi, come per esempio ecocolordoppler, riguardanti la
    salute del cuore delle persone.
    Similmente, i servizi della classe 42, quali ad esempio piattaforma cloud per l’invio e la
    refertazione di parametri biomedicali ed esami diagnostici; piattaforma per esecuzione di
    teleconsulti multi-utente, e della classe 44, per esempio, prenotazione esami medici;
    consulenza medica da remoto, sono dedicati all’organo cardiaco per le persone. Per
    esempio perché permettono l’esecuzione di consultazioni di più esperti o colloqui e
    consulenze con pazienti cardiovascolari.
    Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
    dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a
    evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.
    Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/06/2024 che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. Il segno in esame non verrebbe percepito come uno slogan promozionale relativo
      all’organo muscolare cardiaco poiché esso è una abbreviazione del marchio della
      richiedente “CARDIOLINE” usato e registrato nell’UE e in altri paesi extraeuropei.
    2. Il significato di CARDIO è: “esercizi fisici che favoriscono il cuore e i vasi sanguigni,
      come ad esempio la corsa, il nuoto e il ciclismo” e tal fine si indica il dizionario
      Collins.
    3. Alla luce di quanto sopra i consumatori non percepirebbero il segno come
      meramente descrittivo dei prodotti e servizi obiettati. Non esisterebbe una
      connessione immediata neanche con i servizi della classe 44 ““prenotazione esami
      medici; consulenza medica da remoto”. Alla luce d quanta sopra afferma
      letteralmente il richiedente che “se non esiste un collegamento immediatamente
      riconoscibile tra il significato del segno e i prodotti e servizi, non può essere
      considerato né un messaggio pubblicitario né un uso descrittivo.”
      Pagina 4 di 9
    4. Vi sono oltre 600 marchi che includono il termine CARDIO nel registro dell’Ufficio.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi privi di carattere distintivo».
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
      che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
      la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
      l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
      soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
      lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
      T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      Prima di analizzare le argomentazioni in esame è opportuno fare una premessa.
      Nella misura in cui il richiedente sottolinea che il segno non ha «alcun significato
      descrittivo», l’Ufficio osserva che l’obiezione ufficiale si basa non sull’articolo 7, paragrafo 1,
      lettera c), bensì sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, a causa della mancanza di
      carattere distintivo. In altri termini, un segno non può essere considerato distintivo per il solo
      fatto di non essere descrittivo (30/04/2003, T-707/13 e T-709/13, BE HAPPY,
      EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015,
      R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
      Per chiarire meglio tale punto può essere opportuno ricordare quanto detto dalla Corte di
      Giustizia:
      Anche se un determinato termine potrebbe non essere chiaramente descrittivo dei prodotti e
      servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi dell’articolo 7,
      paragrafo 1, lettera c), RMUE, il termine potrebbe comunque essere oggetto di obiezione ai
      sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbe percepito dal
      pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei
      prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine. Ad esempio, il termine «medi»
      è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico di riferimento
      circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero genericamente
      al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
      Sebbene il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere chiaramente
      descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si può considerare come elemento che fornisce
      soltanto informazioni sul fatto che i prodotti e servizi hanno ad oggetto il cuore e la sua
      attività e che in qualche modo sono personalizzate.
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      Chiarito quanto sopra si analizzano di seguito le argomentazioni del richiedente:
      In merito a quanto riassunto al punto 1 si rileva che il fatto che il segno in esame è
      un’abbreviazione del marchio registrato del richiedente non è stato provato, così come non è
      stato provato che detto marchio sia stato usato intensamente in molteplici paesi dell’Unione.
      Inoltre, l’unico uso che potrebbe rilevare, se opportunamente invocato e supportato da prove
      idonee, è quello del segno in esame e non quello del segno CARDIOLINE.
      Le argomentazioni di cui al punto n.1 debbono essere rigettate.
      In merito agli ulteriori significati che il termine CARDIO può avere, si rileva che sia che il
      segno venga percepito come “cuore per te” o come “esercizio fisico per te” la non distintività
      del segno è lampante.
      In tal senso indipendentemente dal fatto che le rilevazioni della frequenza cardiaca vengano
      effettuate per fini medici o per fini più orientati all’attività sportiva tali rilevazioni possono
      essere gestite e rilevate da software e essere salvate in banche dati (classe 9) che poi
      debbono essere gestite, mantenute e i dati debbono essere elaborati e trattati (classe 35).
      Dette banche dati poi possono aver necessità di comunicare fra loro (si pensi a studi o
      rilevamenti fatti in luoghi geografici differenti o alla necessità di comparare i dati con pazienti
      o persone appartenenti alla medesima fascia di età) e per fare ciò è necessario accedere
      alle stesse. Dette banche dati debbono anche essere sviluppate e tutti i servizi in classe 42
      possono essere usati per analizzare, comunicare e anche effettuare i rilevamenti della
      frequenza cardiaca nell’ambito di un’attività medica e di un’attività sportiva “CARDIO”.
      Infine, tali servizi di rilevamento sono resi da professionisti del settore, debbono essere
      prenotati e possono essere prestati in situ o da remoto ed è necessario, o per lo meno
      opportuno, emettere un referto dopo gli stessi (classe 44).
      Alla luce di quanto sopra sia che il termine CARDIO significhi cuore sia che significhi attività
      fisica di tipo “CARDIO” il segno verrà comunque percepito come uno slogan non distintivo.
      Può essere opportuno analizzare le due seguenti immagini che riassumono tutto quanto
      sopra esposto e che sono state tratte in data 11/07/2024 dal web:
      https://www.corriere.it/sport/18_luglio_31/cr7-co-spirometro-dexa-tensomiografo-ecco
      macchine-che-studiano-salute-calciatori-fb84b054-9488-11e8-8f77-2ea13bfc36ea.shtml
      Pagina 6 di 9
      https://www.medicinadellosport.fi.it/diagnostica/test-da-sforzo-cardiopolmonare/
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      In entrambe le immagini vediamo due persone, il primo un famoso atleta e il secondo è un
      paziente o presunto tale, che effettuano un test da sforzo. Certamente i macchinari usati,
      sono collegati a banche dati e operano attraverso software e i servizi prestati o che possono
      essere prestati sono assolutamente gli stessi rivendicati dal richiedente.
      Si rileva infine che i prodotti e servizi possono funzionare o essere prestati anche senza
      l’ausilio di apparecchiature particolarmente complesse, ma di dimensioni ridotte, nelle
      immagini che seguono degli “Holter” collegati ad uno smartphone. Immagini tratte dalla
      pagina di commercio elettronico Amazon® in data 11/07/2024:
      https://www.amazon.it/s?k=holter+cardiaco&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD
      %C3%95%C3%91&crid=M8NEY9YM3B53&sprefix=holter+cardiaco%2Caps
      %2C156&ref=nb_sb_noss_1
      Pagina 8 di 9
      Si deve dunque concludere che il segno CARDIO4YOU, laddove usato in relazione ai
      prodotti e servizi rivendicati che sono o possono essere tutti prestati in ambito medico e
      cardiologico, verrà percepito come uno slogan (“CUORE PER TE”) e non come un segno
      distintivo.
      In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.4 l’Ufficio si rimette interamente alle parole
      della Corte per rigettare le stesse.
      La giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione
      di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
      vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
      un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
      del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
      dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
      Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018990280 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio per tubazioni flessibili marchio non registrabile

    Helix che tradotto significa elica è un segno descrittivo per tubi flessibili multi spirale.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 31/07/2024
    *********** Parma
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I.
    Sintesi dei fatti

    HELIX
    Marchio denominativo
    ************(PR)

    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 01/12/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 17
    Tubi termoplastici rinforzati multi-spirale; Tubi flessibili industriali in plastica
    con rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l’uso in applicazioni
    industriali ad alta pressione comprese applicazioni a base d’acqua, idrauliche
    e di petrolio e gas; tubi assemblati di tubi flessibili industriali in plastica con
    rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l’uso in applicazioni industriali ad
    alta pressione comprese applicazioni a base d’acqua, idrauliche e di petrolio
    e
    gas;
    Tubi
    flessibili
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    non
    metallici.
    • Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
    elica / spirale.
    • I suddetti significati del termine «HELIX» di cui il marchio è composto, è supportato
    dal seguente riferimento di dizionario (informazioni estratte da internet il 01/12/2023):
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/helix
    Pagina 2 di 9
    Il contenuto di tale collegamento ipertestuale è stato riprodotto nella lettera
    d’obiezione.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti richiesti nella Classe 17 (un’ampia varietà di tubi) hanno una forma a
    spirale / elica, o includono componenti a forma di spirale / elica. Pertanto, il segno
    descrive la specie e la qualità dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.

    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
      Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
      un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE.
      II.
      Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 01/02/2024, che possono essere
      sintetizzate come segue:
      • In questo caso il consumatore di riferimento non è il consumatore medio bensì il
      consumatore altamente specializzato. I prodotti rivendicati in Classe 17 non sono
      prodotti di consumo di massa. I clienti del richiedente prestano particolare attenzione
      nella ricerca di loro fornitori al fine di immettere sul mercato un prodotto altamente
      qualificato.
    • Il richiedente ha rivendicato, nella domanda di registrazione, la capacità distintiva del
      marchio acquisita attraverso l’uso che ne sia stato fatto. Il marchio «HELIX» ha
      ottenuto la registrazione negli Stati Uniti d’America nel 2019 (doc. 1). Questo marchio
      risulta essere tuttora registrato (doc. 2) e i prodotti sono i medesimi rivendicati nella
      domanda di registrazione dell’Unione Europea.
      • Secondo la dichiarazione del richiedente, allegata come doc. 3, il mercato del
      prodotto in questione si è espanso anche in Europa a partire dal 2016 e il fatturato
      risulta essere in crescita da allora., Il richiedente ha speso notevoli risorse per la
      partecipazione sia a Fiere internazionali che a Fiere del settore a livello europeo
      (fotografie allegate come doc. 4 e le relative fatture allegate come doc. 5). Il
      richiedente allega, inoltre, fatture di vendita del prodotto stesso (allegate come doc.
      6).
      • Il richiedente fa riferimento al sito Internet www.transferoil.com dove sono presenti i
      prodotti e marchi del richiedente. Oltre a ciò, il richiedente fa riferimento alla quota di
      mercato detenuta dal marchio e rimanda, in particolare, ai documenti 3 e 7.
      Pagina 3 di 9
    • Al parere del richiedente, le prove presentate attesterebbero che il marcio «HELIX»
      viene utilizzato sul prodotto, in conformità con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo
      3, del RMUE.
      III.
      Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo regolamento, il paragrafo 1 si applica anche se le
      cause d’impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell’Unione. In
      questo caso, la percezione del marchio «HELIX» dev’essere valutata con riferimento ai
      consumatori di lingua inglese dell’Unione Europea, ovvero i consumatori in Irlanda e Malta.
      È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
      all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
      separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
      dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
      considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
      esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la
      quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi
      per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale
      disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa
      in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
      EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Di conseguenza, l’Ufficio evidenzia come nel caso di specie si debba stabilire se il segno
      «HELIX» rappresenti agli occhi del consumatore interessato di lingua inglese una
      descrizione delle caratteristiche dei prodotti in questione o se si possa ragionevolmente
      ritenere che così avvenga in futuro (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
      § 56).
      L’Ufficio ritiene che gli argomenti presentati dal richiedente non possano modificare questa
      conclusione.
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    1. Descrittività del marchio «HELIX»
      Innanzitutto, il richiedente sottolinea che il pubblico di riferimento nella fattispecie è il
      pubblico specializzato e che tale circostanza deve essere presa in considerazione nella
      determinazione del carattere distintivo del marchio. In questo senso e tenendo conto della
      natura dei prodotti contestati nella Classe 17, l’Ufficio ritiene che i prodotti contestati
      sarebbero rivolti sia ad un pubblico professionale, sia al consumatore medio che potrebbero
      essere interessati all’acquisto di tali prodotti.
      In ogni caso è importante constatare che il fatto che il pubblico di riferimento sia
      specializzato oppure abbia un livello di attenzione più elevato, non può avere un’influenza
      determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di
      un segno. Sebbene il livello di attenzione del pubblico di riferimento sia più elevato di quello
      del consumatore medio, non ne consegue necessariamente che sia sufficiente un carattere
      distintivo più debole; infatti, il segno sarà ugualmente descrittivo per questa parte del
      pubblico, a maggior ragione (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
      EU:C:2012:460, § 48).
      Tale argomento del richiedente deve pertanto essere respinto.
      In secondo luogo, il richiedente fa riferimento al fatto che lo stesso marchio «HELIX» è stato
      registrato negli Stati Uniti per i medesimi prodotti della Classe 17. In relazione a tale
      argomento l’Ufficio ricorda che
      come risulta dalla giurisprudenza, il regime comunitario dei marchi rappresenta
      un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue
      obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema
      nazionale [sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe
      München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47]. Di conseguenza,
      l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio comunitario deve essere
      valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa comunitaria.
      Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice comunitario non sono vincolati da una
      decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese
      terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio
      nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in
      applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104
      o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica nella quale trae
      origine il segno verbale controverso.
      (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
      Pertanto, anche tale argomentazione deve essere respinta.
      Dato che il resto degli argomenti presentati dal richiedente riguardano il carattere distintivo
      acquisito del segno, l’Ufficio deve confermare il carattere descrittivo del segno «HELIX».
      Come dimostrato dall’Ufficio, il marchio «HELIX» verrà percepito dai consumatori di lingua
      inglese come un riferimento ad elica o spirale. Tenuto conto che i prodotti richiesti nella
      Classe 17 (un’ampia varietà di tubi) hanno una forma a spirale / elica, o includono
      componenti a forma di spirale / elica, il marchio «HELIX» descrive la specie e la qualità dei
      prodotti contestati.
      Alla luce di quanto sopra esposto, l’Ufficio dovrà respingere gli argomenti del richiedente.
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      Alla luce di quanto sopra, l’Ufficio conferma che il marchio in questione risulta essere
      descrittivo, ai sensi dell’’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.
    2. Assenza di carattere distintivo del marchio «HELIX»
      In quanto descrittivo di una caratteristica essenziale dei prodotti, il marchio in esame è, per
      questo stesso motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione agli stessi
      prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/02/2004, C-363/99,
      Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
      La Corte ha confermato che non spetta all’Ufficio dimostrare che segni simili vengono
      utilizzati sul mercato:
      [L]a Commissione di ricorso, laddove accerti l’assenza di carattere distintivo
      intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti risultanti
      dall’esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di
      prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e, soprattutto,
      dai consumatori di tali prodotti […]. In una siffatta ipotesi, la Commissione di
      ricorso non è obbligata a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica.
      (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
      È sulla base di tale esperienza acquisita che l’Ufficio sostiene che i consumatori interessati
      percepirebbero il segno oggetto della domanda di registrazione come non distintivo e non
      come il marchio di un determinato titolare. Poiché, nonostante l’analisi dell’Ufficio basata su
      tale esperienza, il richiedente sostiene che il marchio oggetto della domanda di registrazione
      sia distintivo, spetta al richiedente fornire informazioni solide e concrete per dimostrare che il
      marchio richiesto ha carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l’uso; si trova in una
      posizione di migliore per farlo, data la sua conoscenza approfondita del mercato
      (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
      Il richiedente non ha fornito alcuna informazione concreta e comprovata che dimostri che il
      marchio oggetto della domanda di registrazione abbia un carattere distintivo nel settore di
      mercato interessato che potrebbe confutare l’analisi dell’Ufficio, la quale si basa su fatti
      derivanti dall’esperienza pratica generalmente acquisita dalla commercializzazione dei
      prodotti e servizi interessati.
      Pertanto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, il segno in questione risulta
      essere privo di carattere distintivo.
    3. Articolo 7, paragrafo 3 – Distintività acquisita per l’uso
      Oltre agli argomenti summenzionati, nella domanda di registrazione del MUE, il richiedente
      ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto aveva acquistato un carattere
      distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Inoltre, il richiedente
      ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.
      Nella rivendicazione il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere
      distintivo in seguito all’uso in relazione a tutti i prodotti nella Classe 17.
      A sostegno della sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell’uso il
      01/02/2024:
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    • Doc. 1.- Copia della registrazione negli Stati Uniti d’America del marchio «HELIX».
      • Doc. 2.- Prova che il marchio «HELIX» è ancora registrato negli Stati Uniti.
      • Doc. 3.- Porzione di mercato e fatturato annuo del marchio «HELIX» in Europa e nel
      mondo.
      • Doc. 4.- Prova che dimostra la partecipazione del richiedente a fiere internazionali e
      l’utilizzo del marchio «HELIX».
      • Doc. 5.- Fatture di partecipazione alle suddette fiere.
      • Doc. 6.- Fatture di vendita dei prodotti con il marchio «HELIX».
      • Doc 7.- Pubblicità su varie riviste.
      • Doc 8.- Bilancio di esercizio del richiedente.
      In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati
      dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) – d), dello stesso regolamento non ostano alla
      registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si
      chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti,
      nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il
      marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come
      un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno
      sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le
      considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d),
      RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere
      liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo
      a favore di un solo operatore economico.
      In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisizione di un carattere distintivo in
      seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico
      pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da
      una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione per l’acquisizione del
      carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono essere
      dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate.
      In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7,
      paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso di tale marchio deve
      essere dimostrato nella parte dell’Unione europea in cui esso ne era privo, ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di detto regolamento. In questo caso, l’Ufficio
      considera che il territorio rilevante sono Irlanda e Malta, come paesi anglofoni dell’Unione
      Europea.
      In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione nel caso di specie,
      dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la
      quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata
      Pagina 7 di 9
      dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la
      percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da
      un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e
      industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli
      ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al
      marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere
      che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio
      è soddisfatta.
      In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso
      quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai
      servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la
      percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in
      questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
      (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
      C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
      EU:C:2006:422, § 75; e 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
      Giova notare che tali elementi di prova sono da considerarsi, secondo la giurisprudenza
      comunitaria, come «direct proof» dell’acquisizione di capacità distintiva in contrapposizione
      alla cosiddetta «secondary evidence» costituita in buona sostanza dal volume delle vendite
      e dal materiale pubblicitario. Tale «secondary evidence», se può essere utile per
      corroborare i suddetti elementi di prova, non è certo in grado di sostituirsi ad essi
      (12/09/2007, T-141/06, Texture d’une surface de verre, ECLI:EU:T:2007:273, §§ 41, 44).
      Nel caso di specie l’Ufficio ritiene che le prove presentate non dimostrino che il marchio
      «HELIX» abbia acquisito un carattere distintivo attraverso l’uso in Irlanda e Malta, per le
      ragioni esposte di seguito.
      Valutazione della prova
      In primo luogo, per quanto riguarda la registrazione del marchio «HELIX» negli Stati Uniti
      (docs. 1 e 2), tale circostanza non dimostra nulla rispetto al carattere distintivo acquisito con
      l’uso nei relativi paesi dell’Unione Europea, ovvero Irlanda e Malta. Pertanto, questa prova è
      irrilevante.
      In secondo luogo, ed in relazione al doc. 3, si parla di cifre globali in Europa e nel mondo,
      ma tale cifre non sono individuate/dettagliate per paese; quindi, è impossibile per l’Ufficio
      determinare quante di queste vendite si riferiscano a prodotti venduti in Irlanda e Malta. In
      ogni caso, ed anche qualora dette vendite fossero state dettagliate, tale documento di per sé
      non potrebbe dimostrare la percezione che i consumatori di riferimento hanno nei confronti
      del marchio «HELIX».
      In terzo luogo, ed in relazione al doc. 4, nelle fotografie fornite, il marchio «HELIX» appare
      accanto al nome del richiedente, rendendo impossibile per l’Ufficio determinare come i
      consumatori percepiranno il marchio «HELIX» quando utilizzato da solo. Lo scopo del test
      relativo all’articolo 7, paragrafo 3, sarebbe proprio quello di dimostrare che un marchio di per
      sé è in grado di identificare una specifica origine commerciale:
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      Per quanto riguarda le fiere, la documentazione fornita si riferisce a fiere tenutesi a Monaco,
      Hannover, New Orleans e in Asia, nessuno di questi paesi (Germania e Stati Uniti) o
      continente (Asia) è rilevante nel caso di specie.
      In relazione alle fatture riportate nel doc. 6 si nota che esse sono destinate a società
      provenienti dalla Grecia, dalla Lituania e dalla Svezia, paesi che non sono rilevanti nel caso
      di specie.
      Infine, nemmeno le prove presentate nei doc. 7 e 8 sono rilevanti o perché non fanno
      espresso riferimento al territorio in questione e/o perché includono il nome del richiedente
      accanto al marchio contestato.
      Per tutto quanto sopra, l’Ufficio ritiene che le prove presentate non possano dimostrare il
      carattere distintivo acquisito dall’uso del marchio «HELIX» nel territorio di riferimento (Irlanda
      e Malta).
      Dalle prove presentate, si potrebbe concludere che si tratta di un’azienda italiana che vende
      prodotti che includono il marchio «HELIX». Non è però possibile determinare, mediante le
      prove fornite, la quota del pubblico di consumatore in Irlanda e Malta che identifichi i prodotti
      rivendicati, attribuendo ad essi una specifica provenienza commerciale grazie al marchio,
      come richiesto.
      Di conseguenza, l’Ufficio ritiene che il materiale presentato non sia sufficiente per
      determinare che il marchio richiesto abbia acquisito un carattere distintivo in Irlanda e a
      Malta attraverso l’uso che ne sia stato fatto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in
      relazione ai prodotti richiesti, al momento della presentazione della richiesta, nella misura in
      cui consentirebbe al pubblico di riferimento di identificare i prodotti contestati come
      provenienti da una determinata azienda.
      Conclusione
      Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la
      rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio
      richiesto.
      Pagina 9 di 9
      IV.
      Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018945850 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • Registrare un marchio nel settore dei vini – marchio non registrabile

    Registrare un marchio nel settore dei vini – marchio non registrabile

    “Cuvée imperiale” verrebbe inteso dal pubblico di riferimento come miscela di vini di qualità superiore per cui ha un carattere descrittivo e non distingue il prodotto vino da altri vini.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 16/07/2024
    ***********Brescia
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018993548
    C0018478
    CUVÉE IMPERIALE
    Marchio denominativo
    ************ (Brescia)
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 08/03/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 33
    Bevande alcoliche ad eccezione delle birre; Vini; Vini spumanti.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
    italiana e francese attribuirebbe al segno il significato seguente: vino prodotto dai
    ceppi di una singola vigna e che è di qualità superiore.
    • I suddetti significati dei termini «CUVÉE IMPERIALE», di cui il marchio è composto,
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
    Pagina 2 di 3
    https://dizionario.internazionale.it/parola/cuvee
    https://dizionario.internazionale.it/cerca/imperiale
    https://dictionnaire.lerobert.com/definition/cuvee
    https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/imp%C3%A9rial/41859

    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i prodotti provengono dalla medesima vigna e che sono di qualità superiore.
      Pertanto, il segno descrive specie, qualità e caratteristiche del metodo di produzione
      dei prodotti nonché il fatto che medesimi sono di qualità presumibilmente superiore.
      • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
      di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
      di altre imprese. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di
      carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata
      sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018993548 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio nel settore delle valigie e delle borse – Alicante marchio non registrabile

    Registrare un marchio nel settore delle valigie e delle borse – Alicante marchio non registrabile

    “demilan” ad avviso dell’esaminatore rimanda alla provenienza dei prodotti rivendicati, trattandosi di valigie e borse ed essendo Milano conosciuta nel mondo come capitale della moda, il segno avrebbe un carattere descrittivo e non distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 24/07/2024
    *********** Travedona Monate
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018798580
    demilan
    Marchio denominativo
    ************ Travedona Monate
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 13/02/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 18
    Classe 26
    Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.
    Fibbie per cinture (accessori d’abbigliamento).
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
    Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua francese e spagnola, che
    attribuirebbe al segno il significato seguente: proveniente dalla città italiana di Milano.
    è
    Il suddetto significato dei termini congiunti «de» e «milan», di cui il marchio è
    composto,
    supportato
    dai
    seguenti
    riferimenti
    di
    dizionario:
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    https://dictionnaire.lerobert.com/definition/de,
    Pagina 2 di 5
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Milan,
    https://dle.rae.es/de?m=form, https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n#.–
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti richiesti, ovvero valigie, borse, fibbie per cinture (accessori di
    abbigliamento), ecc. provengono dalla città italiana di Milano, che è il cuore
    industriale d’Italia ed è particolarmente famosa per il design e la moda. Pertanto, il
    segno descrive la provenienza geografica dei prodotti.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 21/04/2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. Il nome del richiedente è DEMILAN.IT S.r.l., da cui deriva il segno richiesto. Vengono
      indicati il nome di dominio registrato (demilan.it) e la P.E.C. (demilan.it@legalmaill.it).
    2. La separazione del segno, da ‘DEMILAN’ in ‘DE MILAN’ è immotivata.
      Il richiedente fa riferimento al marchio di titolarità di un terzo che si oppone
      alla registrazione del segno in esame. L’opponente non ha a che vedere con la città
      di Milano e il nome è stato adottato per ingannare il consumatore sulla provenienza,
      a differenza del richiedente (nato a Milano, con sede nella città in cui si è sviluppata
      la sua cultura creativa ecc.). Il richiedente si interroga ulteriormente sulla registrabilità
      del marchio figurativo
      III. Motivazione
      .
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      Pagina 3 di 5
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Si deve stabilire quindi se il segno «demilan» rappresenti, nella mente del consumatore
      interessato di lingua francese e spagnola, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti
      obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro.
      Nonostante il segno consista in una parola composta, che non separa visivamente i termini
      che lo compongono, ciò non impedisce di constatare il suo carattere descrittivo, poiché il
      pubblico tende a scomporre le parole composte nelle loro parti costitutive comprensibili, in
      particolare quando hanno un significato chiaro.
      Il fatto che le parole che compongono un segno siano unite senza spazi è irrilevante, poiché
      l’assenza di un trattino o di uno spazio tra le parole in un segno non costituisce un elemento
      creativo tale da rendere il segno non descrittivo, né conferisce al segno alcun impatto
      distintivo
      (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37;
      17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29).
      La combinazione «demilan» costituisce una semplice combinazione di due elementi
      descrittivi, ovvero «de» e «milan», ragion per cui è descrittiva nel suo complesso. Il segno è
      compatibile con le regole della sintassi e della grammatica francese e spagnola, nonostante
      l’omissione dello spazio.
      L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi dei termini che compongono il segno,
      dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. Come indicato nella
      precedente notifica dell’Ufficio, avvallata dalle definizioni estratte da dizionari generali, la
      dicitura ha il seguente significato: proveniente dalla città italiana di Milano.
      Si tratta di un’espressione facilmente comprensibile per il pubblico di riferimento, senza la
      necessità di compiere complicati sforzi mentali.
      Il possibile significato del segno richiesto non deve essere esaminato in astratto, bensì nel
      contesto della specificazione pertinente. Una domanda di marchio non deve essere valutata
      di per sé, separata dai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, come se il
      consumatore dovesse indovinare a quali prodotti e servizi si riferisce. L’unico fattore decisivo
      è il modo in cui il segno, nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la
      protezione, influenza il pubblico di riferimento in relazione a tali prodotti e servizi
      (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P,
      Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH,
      EU:T:2010:81, § 26).
      Pagina 4 di 5
      Ne consegue che la valutazione del marchio deve essere effettuata nel contesto dei prodotti
      e servizi per i quali si richiede la protezione. Pertanto, tale contesto fornisce un importante
      ausilio interpretativo in merito al modo in cui i consumatori percepiranno il marchio
      contestato.
      Nel caso di specie, se apposto a prodotti quali valigie, borse, accessori di abbigliamento ecc.
      la dicitura in esame trasmetterà al consumatore l’informazione del fatto che tali prodotti
      provengono da/sono fabbricati a Milano, ovvero una città, capoluogo dell’omonima provincia,
      universalmente considerata come una delle più prestigiose capitali della moda. È questo un
      dato di fatto universalmente conosciuto da qualsiasi consumatore avente delle conoscenze
      medie.
      Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
      RMUE,
      Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi
      della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati
      potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).
      Questo è il caso del segno in questione, poiché descrive la provenienza geografica dei
      prodotti. Come più sopra indicato, l’assenza di uno spazio fra i termini «de» e «milan» non è
      sufficiente ad inficiare la correttezza di quanto indicato.
      Risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo descrittivo di
      caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è,
      per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi prodotti o
      servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist &
      Pour, EU:T:2007:171, § 39). Tale è il caso dei prodotti di cui trattasi.
      Il fatto che il richiedente sia di Milano e vi abbia sviluppato la propria attività è del tutto
      irrilevante nel caso di specie. L’Ufficio fa notare che deve prendere in considerazione il
      segno così come depositato, a prescindere dall’origine dell’imprenditore o dell’impresa
      richiedente. Un segno che fa riferimento all’origine geografica dei prodotti, come nel caso de
      quo, non è registrabile proprio in quanto descrittivo di una caratteristica degli stessi.
      In riferimento al nome di dominio registrato dal richiedente, l’Ufficio rileva che un nome di
      dominio ha una funzione diversa rispetto ad un marchio, poiché identifica un sito Internet di
      proprietà del richiedente. Si tratta, in buona sostanza, di una pagina web a cui si può
      accedere digitando un indirizzo in Internet o mediante un link. La funzione del marchio, per
      contro, è sostanzialmente quella di distinguere i prodotti e servizi del richiedente da quelli di
      altre imprese concorrenti. L’uso della dicitura «demilan» come nome di dominio non è una
      prova dell’uso effettivo del marchio (decisione 10 settembre 2001, R0638/2000-4,
      BUY.COM). Tali affermazioni si possono applicare, analogamente, al fatto che il richiedente
      utilizzi «demilan» nella sua P.E.C.
      Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato una registrazione simile. Tuttavia, la
      giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
      un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
      vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
      un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
      del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
      Pagina 5 di 5
      dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
      Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018798580 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “DANIEL SORTINO”

    MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “DANIEL SORTINO”

    Accettata in data 23.07.2024 la domanda di registrazione del marchio “DANIEL SORTINO” depositato il 12.02.2024 a Nuoro

    Il marchio è utilizzato nel settore profumeria

  • Marchio descrittivo per apparecchi elettrodomestici – marchio respinto

    Marchio descrittivo per apparecchi elettrodomestici – marchio respinto

    Heat Control ad avviso dell’esaminatore è descrittivo per prodotti elettrodomestici perché il segno verrebbe inteso indicativo di prodotti con funzione termoregolatrice.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 22/07/2024
    ************* Torino
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    Marchio figurativo
    ************** Milano (MI)
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 11/05/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 7
    Apparecchi elettrodomestici compresi in questa classe; macchine per il
    lavaggio; lavastoviglie, lavabiancheria; macchine lava-asciuga; frullatori;
    apparecchi per miscelare il cibo ed i liquidi; robot e utensili da cucina elettrici;
    tritatutto elettrici per uso domestico; apparecchi e macchine elettrici da cucina
    per sminuzzare, grattugiare, tritare, triturare, raschiare, macinare, pressare,
    schiacciare, tagliare, affettare, impastare, emulsionare, frullare, sbattere,
    mescolare, miscelare o pelare alimenti, comprese macchine da cucina
    elettriche; macinacaffè elettrico; sbattitori elettrici; spremifrutta centrifughe per
    succhi, estrattori di frutti e ortaggi; macchine elettriche per fare la pasta;
    Robot alimentari; pelatrici; macchine per lavare alimenti; frullatori elettrici;
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 3
    affettatrici, utensili elettrici a motore, apriscatole elettrici, affilatrici per coltelli
    elettrici; macchine ed apparecchi per la preparazione di bevande e/o vivande;
    dispositivi meccanici per spillare (apparecchi per spillare); Apparecchi elettrici
    per fare la schiuma con il latte; Schiumatori elettrici per caffè; apparecchi
    elettrici per lo smaltimento dei rifiuti, ovvero tritarifiuti e compressori di rifiuti;
    presse da stiro, stiratrici, comprese nella classe 7; macchine elettriche e
    apparecchi per la pulizia; parti ed accessori per i prodotti suddetti compresi in
    questa classe.
    Classe 9
    Classe 11
    Apparecchi e strumenti di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di
    soccorso (salvataggio); Apparecchi di comunicazione per elettrodomestici di
    ogni tipo; Dispositivi di controllo elettronici; computer per il controllo e il
    funzionamento degli elettrodomestici di ogni tipo; apparecchi e programmi di
    elaborazione dati per il comando e l’impiego di apparecchi elettrodomestici;
    Software; Indicatori del tempo digitali dotati di display della temperatura;
    Software d’interfaccia grafica per l’utente; Interruttori tattili; Interruttori elettrici;
    Quadri di comando per fornelli; Quadri di comando elettrici; Schede per
    circuiti di comando; Pannelli di segnalazione; Pannelli di controllo sensibili al
    tatto; Pannelli con interruttori [elettrici]; Pannelli di visualizzazione elettronici;
    Pannelli di segnalazione luminosi o meccanici; Pannelli di visualizzazione
    OLED (visualizzatori a diodi ad emissione luminosa organici); Pannelli di
    visualizzazione a cristalli liquidi con transistor a pellicola sottile [TFT-LCD];
    Parti ed accessori per tutti i suddetti prodotti compresi in questa classe.
    Apparecchi elettrodomestici compresi in questa classe; apparecchi di
    riscaldamento, per la produzione di vapore e di cottura, apparecchi per
    cucinare, arrostire, friggere, grigliare, tostare, refrigerare, surgelare,
    scongelare e riscaldare; pentole a riscaldamento autonomo; cucine di ogni
    tipo; forni; piani di cottura; barbecues; utensili elettrici per la cottura; forni a
    microonde; fornelli; tostapane; grill; griglie di ogni tipo; piastre; apparecchi a
    vapore; Recipienti per cuocere il riso; cuocipasta; girarrosti di ogni tipo;
    apparecchi di cottura ad aria calda; cuoci-uova; scalda-biberon; macchine per
    cuocere il pane; macchine elettriche per il caffè e il tè; apparecchi per tostare
    il
    caffè; macchine per l’espresso; caffettiere elettriche; macchine per il
    cappuccino; distributori automatici di caffè (compresi nella classe 11);
    Apparecchi per sandwich; Macchine per fare la pizza; padelle elettriche; slow
    cooker; macchine per fare il gelato; Apparecchi per la cottura di crêpes;
    apparecchi per la preparazione di cialde; bollitori elettrici; macchine elettriche
    per fare bevande calde; pentole a pressione elettriche; friggitrici elettriche;
    frigoriferi;
    apparecchi
    di
    essiccamento,
    in
    particolare
    anche
    asciugabiancheria, asciugatrici per la biancheria, apparecchi per asciugare le
    mani, apparecchi elettrici per la cura del corpo, dei capelli e per l’estetica,
    asciugacapelli; apparecchi di ventilazione; apparecchi di condizionamento;
    Parti ed accessori per tutti i suddetti prodotti compresi in questa classe.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Pagina 3 di 3
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti obiettati nelle classi 7, 9 e 11 sono dotati di funzionalità termoregolatrice. Infatti,
    prodotti come elettrodomestici (lavastoviglie, machine per il caffè o processori alimentari e
    apparecchi di condizionamento) generalmente possiedono meccanismi di controllo del
    calore al fine di rendere la temperatura stabile ed evitare il surriscaldamento e/o per
    raggiungere il livello di temperatura desiderata – ad esempio, prodotti come il software
    possono essere usati per il controllo della temperatura. Pertanto, nonostante il fatto che vi
    sia un elemento figurativo, un termometro che semplicemente rinforza il concetto di
    monitoraggio della temperatura e di una minima stilizzazione delle parole componenti il
    marchio, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni
    su specie, qualità e modo d’uso dei prodotti.
    benché il segno contenga determinati elementi figurativi e stilizzati che
    gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di
    carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
    combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai
    prodotti per i quali si richiede la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019014364 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Registrare un marchio per forni e fornelli elettrici per la cottura dei cibi – marchio descrittivo

    Registrare un marchio per forni e fornelli elettrici per la cottura dei cibi – marchio descrittivo

    Analizziamo il segno “EXTRAORDINARY COOKING”, se identifica apparecchi che servono per cuocere alimenti verrebbe inteso come un apparecchio che in modo straordinario e speciale cuoce gli alimenti, quindi non avrebbe capacità distintiva rispetto ad altri segni dello stesso segmento di mercato.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 17/07/2024
    ************Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018986778
    C010831
    EXTRAORDINARY COOKING
    Marchio denominativo
    *********** (AN)
    ITALIA
    In data 23/03/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 11
    Apparecchi ed impianti di riscaldamento; Impianti per la produzione di vapore;
    Apparecchi di refrigerazione; Dispositivi di cottura a induzione
    elettromagnetici; Fornelli elettrici; Forni a microonde [apparecchi di cottura];
    Forni a gas; Forni elettrici; Macchine da caffè elettriche; Apparecchi di cottura;
    Forni; Piani di cottura a incasso; Piani di cottura; Apparecchi a gas per
    cucinare; Cappe da cucina; Cappe aspiranti; Piani di cottura a induzione;
    Piani di cottura a gas; Apparecchi combinati per induzione e aspirazione;
    Forni a vapore; Frigoriferi; Apparecchi per l’essiccazione; Apparecchi di
    aerazione; Piastre elettriche di cottura; Aspiratori [ventilazione o
    condizionamento dell’aria]; Apparecchi ed impianti di raffreddamento.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
    richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “cottura/cucina
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 4
    da
    straordinaria, eccezionale”. Ciò è supportato da riferimenti di dizionario (informazioni
    estratte
    Collins
    in
    data
    22/03/2024
    all’indirizzo
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/extraordinary,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cooking).
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «EXTRAORDINARY COOKING»
    semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti
    sono per cucinare in maniera straordinaria e per ottenere cotture e cibi cotti di
    elevata qualità. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
    un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione
    elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.
    Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti
    interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da
    una ricerca su Internet condotta in data 22/03/2024 è risultato che i termini
    «EXTRAORDINARY COOKING» sono utilizzati abitualmente nel mercato di
    riferimento: 1. https://www.sa.aristonchannel.com/en_GB/h/ariston-built-in-electric
    oven:-inoxcolor,
    self-cleaning—fa3-540-h-ix-a/f100158

    1. https://www.ubuy.ie/en/product/4D4UPUIF0-air-fryer-countertop-oven-pimiho-7-in
      1
      functionality-rotisserie-and-convection-oven-with-air-fry-roast-bake-dehydrate
      andwarm-wire-rack

    2. https://www.unox.com/en_ie/ovens/speed/commercial-speed-ovens/
      Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Pagina 3 di 4
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018986778 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 11
      Apparecchi ed impianti di riscaldamento; Impianti per la produzione di vapore;
      apparecchi di refrigerazione; Dispositivi di cottura a induzione
      elettromagnetici; Fornelli elettrici; Forni a microonde [apparecchi di cottura];
      Forni a gas; Forni elettrici; Macchine da caffè elettriche; Apparecchi di cottura;
      Forni; Piani di cottura a incasso; Piani di cottura; Apparecchi a gas per
      cucinare; Cappe da cucina; cappe aspiranti; Piani di cottura a induzione; Piani
      di cottura a gas; Apparecchi combinati per induzione e aspirazione; Forni a
      vapore; Frigoriferi; apparecchi per l’essiccazione; Apparecchi di aerazione;
      Piastre elettriche di cottura; Aspiratori [ventilazione o condizionamento
      dell’aria]; Apparecchi ed impianti di raffreddamento.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
      Classe 11
      Apparecchi di illuminazione; Impianti sanitari; Refrigeratori elettrici per vino;
      Refrigeratori elettrici per vino per uso domestico; Depuratori d’acqua;
      sterilizzatori; Sterilizzatori dell’aria; sterilizzatori d’acqua; filtri dell’aria; Impianti
      di climatizzazione; apparecchi per il ricircolo dell’aria; attrezzatura per il
      trattamento dell’aria; apparecchi di deodorazione.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Segno descrittivo per servizi di intrattenimento ed esposizioni d’arte – segno non registrabile

    “Aula Verde” verrebbe inteso come spazio all’aria aperta per i servizi in classe 41, 42 e 44 risulterebbe un segno descrittivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 16/07/2024
    **********Roma
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018977021
    Aula Verde
    Marchio denominativo
    ***********
    Roma
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 04/03/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 41
    Classe 42
    Esposizioni d’ arte; Conduzione di attività di intrattenimento relative alle arti
    dello spettacolo; Istruzione relativa alle arti dello spettacolo; Organizzazione
    di eventi culturali e artistici; Servizi d’istruzione in materia di arti; Istruzione e
    formazione inerenti la tutela della natura e dell’ambiente; Servizi culturali;
    Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Organizzazione di
    conferenze, esposizioni e concorsi; Produzione di contenuti audiovisivi e
    multimediali, e fotografia.
    Consulenza tecnica nel settore dell’ingegneria ambientale; Servizi di
    ingegneria in tema di tecnologia ambientale; Ricerca in tema di tutela
    ambientale; Fornitura di informazioni scientifiche e consulenza in relazione
    alla emissione di anidride carbonica; Ricerca nel campo del cambiamento
    climatico; Servizi di design di opere d’arte; Progettazione di arte grafica;
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    Design industriale e arti grafiche; Fornitura di informazioni tecnologiche sulle
    innovazioni ecologiche e a tutela dell’ambiente; Fornitura di informazioni
    scientifiche in materia di cambiamento climatico e di riscaldamento globale;
    Fornitura d’informazioni scientifiche nel campo del riscaldamento globale;
    Servizi di consulenza in materia di protezione ambientale; Ricerca scientifica
    nel campo della tutela ambientale; Servizi di valutazione ambientale; Servizi
    di consulenza riguardante la pianificazione ambientale; Servizi di consulenza
    ambientale.
    Classe 44
    Arteterapia;
    Architettura
    paesaggistica;
    Orticoltura,
    giardinaggio
    e
    paesaggistica; Progettazione di giardini e paesaggi; Servizi agricoli in materia
    di conservazione ambientale.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il pubblico di riferimento, ovvero il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e
    portoghese, attribuirebbe al segno il significato seguente: spazio, normalmente
    all’aria aperta, che sfrutta il contatto con la natura per rafforzare l’apprendimento e
    rinnovare il modello educativo, basandosi sull’esperienza, l’osservazione e
    l’esplorazione.–
    Il suddetto significato della dicitura «Aula Verde» è supportato dalle seguenti pagine
    web (ricerche effettuate in data 04/03/2024): https://www.google.com/url?
    sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXkPeJqt
    qEAxWhVaQEHSteDzQQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F
    %2Fwww.sardegnaforeste.it%2Fdocumenti
    %2F3_68_20120202094111.pdf&usg=AOvVaw3qZhf6jPCToZWXqa0_d
    _Z&opi=89978449;
    https://redsocial.rededuca.net/aulas-verdes;
    https://www.simbiotia.com/entornos-terapeuticos-educativos/aulas-verdes/;
    https://www.google.com/url?
    sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj73JiYsdqEAxWYU6QEHc
    4tCgQ4FBAWegQICRAB&url=https%3A%2F%2Frepositorio.iscte-iul.pt%2Fbitstream
    %2F10071%2F19973%2F1%2FMaster_Rafael_Branco_Cruz.pdf&usg=AOvVaw1YG
    rQL9krQaMsYDFbrX_JJ&opi=89978449
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i servizi richiesti: (i) sono sevizi quali ‘Fornitura di informazioni tecnologiche sulle
    innovazioni ecologiche e a tutela dell’ambiente; Fornitura di informazioni scientifiche
    in materia di cambiamento climatico e di riscaldamento globale; Ricerca scientifica
    nel campo della tutela ambientale’ (classe 41), ‘Servizi agricoli in materia di
    conservazione ambientale; Arteterapia; Orticoltura, giardinaggio e paesaggistica’
    (classe 44) ecc. resi in uno spazio, normalmente all’aria aperta, che sfrutta il contatto
    con la natura per rafforzare l’apprendimento e rinnovare il modello educativo,
    basandosi sull’esperienza, l’osservazione e l’esplorazione; (ii) sono servizi quali
    ‘Consulenza tecnica nel settore dell’ingegneria ambientale; Servizi di ingegneria in
    tema di tecnologia ambientale; Ricerca in tema di tutela ambientale; Fornitura di
    informazioni scientifiche e consulenza in relazione alla emissione di anidride
    carbonica; Ricerca nel campo del cambiamento climatico; Servizi di design di opere
    d’arte; Progettazione di arte grafica’ (classe 42), ‘Architettura paesaggistica,
    Progettazione di giardini e paesaggi’ (classe 44) ecc. destinati a
    creare/fomentare/mantenere uno spazio, normalmente all’aria aperta, che sfrutta il
    contatto con la natura per promuovere un nuovo modello di insegnamento; (iii) sono
    servizi quali ‘Esposizioni d’arte; Conduzione di attività di intrattenimento relative alle
    arti dello spettacolo; Istruzione relativa alle arti dello spettacolo; Organizzazione di
    eventi culturali e artistici; Servizi d’istruzione in materia di arti; Istruzione e
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    formazione inerenti la tutela della natura e dell’ambiente; Servizi culturali;
    Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Organizzazione di conferenze,
    esposizioni e concorsi’ (classe 41) aventi ad oggetto o resi in un aula verde nel
    senso di cui sopra. Pertanto, il segno descrive il luogo, la destinazione e l’oggetto dei
    servizi.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018977021 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Registrare un marchio per materiali da pavimentazione: segno descrittivo

    Registrare un marchio per materiali da pavimentazione: segno descrittivo

    Trail per materiali da pavimentazione è un segno descrittivo. Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno TRAIL semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa del fatto che i prodotti sono idonei alla pavimentazione di sentieri.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 27/06/2024
    *********** TORINO
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    TRAIL
    Marchio denominativo
    /
    ITALIA
    In data 04/12/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 19
    Grès per la costruzione; lastre non metalliche; lastre per costruzioni, non di
    metallo; lastre per pavimento flottante, non in metallo; lastricati non
    metallici; materiali da costruzione refrattari non metallici; mosaici per
    costruzione; pannelli, non metallici per la costruzione; pavimenti non
    metallici; piastrelle per costruzione non metalliche; piastrelle per pavimenti,
    non di metallo; pietra artificiale; tavole in legno per la costruzione; materiali
    da costruzione non metallici; materiali per la pavimentazione in legno;
    pavimentazione a piastrelle non metalliche; pietre da costruzione.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
    caso, il consumatore medio, ma anche quello specializzato nel settore della
    costruzione, di lingua inglese, attribuirebbe al segno il significato seguente: un
    sentiero che attraversa una zona di campagna, montagna o foresta, spesso
    realizzato o utilizzato per uno scopo particolare.
    • https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/trail?q=trail_1

    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno TRAIL semplicemente come
      attributivo dell’informazione puramente elogiativa del fatto che i prodotti sono idonei
      alla pavimentazione di sentieri. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno
      non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come
      un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.
      • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      • Si rileva inoltre che il concetto e l’attività di pavimentazione dei sentieri o dei cammini
      non sono un certamente astratti.
      Pagina 3 di 11
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      Pagina 5 di 11
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/04/2024, che possono essere
      sintetizzate come segue:
    1. Il richiedente ritiene che dal significato attribuito al termine inglese ‘Trail’, sia come
      indicato nel dizionario di lingua inglese Collins, sia come rilevato nei dizionari di
      lingua italiana Garzanti e Treccani, si debba evincere la caratteristica
      fondamentale di un ‘trail’, ossia quella di essere percorso accidentato, un
      passaggio naturale non creato dall’uomo. Pertanto, il segno non ha natura
      descrittiva e/o informativa in relazione ai prodotti in questione – trattandosi di
      materiali utilizzati ad esempio per pavimentazioni artificiali. Inoltre, il richiedente
      ribadisce che non vi è alcun riferimento ai prodotti in questione dal momento che
      essi sono destinati ad essere utilizzati in contesti ‘artificiali’ e la denominazione del
      segno, invece, evoca l’asperità e la naturalità dei sentieri.
    2. Il richiedente afferma che anche un grado minimo di distintività è sufficiente per
      evitare l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1,
      lettera b), RMUE e che i risultati della ricerca indicati dall’Ufficio, non sono
      pertinenti e sufficienti a provare che il segno sia del tutto privo di distintività, dato
      che sebbene in alcune zone vi siano sentieri pavimentati, in ogni caso questi tipi
      sarebbero delle eccezioni. Infatti, in particolare, il richiedente afferma che tale
      Pagina 6 di 11
      argomentazione non è provata da quest’ultima circostanza dal momento che
      questi sentieri pavimentati di carattere eccezionale si troverebbero all’interno del
      Parco Nazionale dei Picos, parco situato in Spagna e non in un paese europeo di
      lingua anglofona.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      In relazione alle argomentazioni del punto 1., il significato dell’elemento ‘Trail’, come indicato
      dall’Ufficio nella lettera d’obiezione, è chiaro e si riferisce al termine sentiero, che
      ricomprende in sé tutti i vari tipi di passaggi e percorsi naturali e/o artificiali. Ad ogni modo, si
      evidenzia il fatto che anche i passaggi cosiddetti naturali, ossia i cammini e sentieri di
      campagna e/o montagna e/o forestali, possono essere sono anch’essi il risultato di
      un’attività umana, poiché un sentiero è il risultato di un passaggio continuo di uomini e/o
      Pagina 7 di 11
      animali e inoltre esso, come dimostrato e come reiterato nella presente decisione (infra),
      può essere il risultato di una vera e propria realizzazione di pavimentazione. In altre parole, il
      fatto che si tratti di un percorso accidentato e/o comunque nella natura, come sottolinea il
      richiedente, non vuol dire che tale via o cammino non possa essere pavimentato.
      Per completezza, si rileva che poiché il pubblico di riferimento è quello di lingua inglese
      dell’Unione, il significato de termine in lingua italiana è irrilevante, sebbene esso sia identico
      a quello in lingua inglese.
      Pertanto, le argomentazioni di cui al punto 1. debbono essere rigettate.
      Per quanto riguarda le argomentazioni al punto 2, è evidente che la circostanza che il Parco
      Nazionale dei Picos sia situato in Spagna è del tutto irrilevante. A tal proposito, la
      geolocalizzazione del sito in questione non influenza in alcun modo la percezione del segno
      da parte del pubblico di riferimento e ad ogni qual modo, si rileva che i risultati nella lettera
      d’obiezione relativi al Parco Nazionale dei Picos sono stati forniti in lingua inglese e pertanto
      sono scritti e pensati per tale tipo di pubblico. Inoltre, in relazione al fatto che tale esempio
      non sarebbe sufficiente a dimostrare che vi siano sentieri pavimentati o che si tratti
      solamente di casi eccezionali, qui di seguito si riportano altri risultati di vari tipi di sentieri
      pavimentati presenti in Irlanda, il principale paese dell’Unione Europea di lingua anglofona:
    • Informazione estratta da All trails il 25/06/2024 all’indirizzo
      https://www.alltrails.com/ireland/paved
      (Traduzione libera dell’Ufficio: I migliori sentieri asfaltati in Irlanda
      4.570 recensioni
      Esplora i sentieri asfaltati più popolari in Irlanda con mappe dei sentieri e
      indicazioni stradali curate a mano, oltre a recensioni dettagliate e foto di
      escursionisti, campeggiatori e amanti della natura come te.)
      • Informazione
      estratte
      da
      Discover
      Ireland
      il
      https://www.discoverireland.ie/guides/ireland-best-cycling-routes
      25/06/2024
      Pagina 8 di 11
      (Traduzione libera dell’Ufficio: Una spettacolare pista ciclabile e pedonale
      pavimentata di 46 km lungo una vecchia linea ferroviaria, la Waterford
      Greenway si estende dalle banchine della città più antica d’Irlanda,
      Waterford, fino alla vivace cittadina balneare di Dungarvan. Fermatevi a
      Mount Congreve e visitate quello che molti considerano uno dei grandi
      giardini del mondo, oltre a insediamenti vichinghi, un castello normanno, un
      fantastico caffè e stazioni ferroviarie abbandonate lungo il percorso.)
    • Informazioni estratte da All trails il 25/06/2024 all’indirizzo
      https://www.alltrails.com/ireland/paved
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      (Traduzione libera dell’Ufficio:
      Domande frequenti sui sentieri asfaltati in Irlanda Quali parchi nazionali in Irlanda
      hanno sentieri asfaltati?
      Gli escursionisti di AllTrails.com raccomandano diversi parchi nazionali popolari in
      Irlanda. Il Parco nazionale di Wicklow Mountains ospita 1 percorso asfaltato con una
      valutazione media di 4,3 stelle da 145 recensioni della comunità.
      Qual è il sentiero asfaltato più lungo d’Irlanda?
      Secondo AllTrails.com, il percorso asfaltato più lungo in Irlanda è il Kingfisher Cycle
      Trail – Southern Loop. La lunghezza stimata di questo percorso è di 249,0 km.
      Qual è il percorso asfaltato con il maggior dislivello in Irlanda?
      Irlanda: Con un’ascesa di 5.577 m, Kingfisher Cycle Trail – Southern Loop ha il
      maggior dislivello di tutti i percorsi asfaltati dell’area. La prossima salita più alta per i
      sentieri asfaltati è Carrick-on-Shannon and Derrylin Loop con 5.153 m di dislivello.)
      Nel caso in esame è dunque evidente che il significato del termine ‘trail’ in relazione ai
      prodotti in questione, può essere riferito a sentieri, percorsi e/o cammini in senso lato. In tal
      senso, il concetto di sentiero pavimentato è usato in lingua inglese, come sopra dimostrato.
      Per completezza si precisa che secondo la giurisprudenza costante e consolidata il fatto che
      il segno o la combinazione di cui si chiede la registrazione non sia di uso comune non
      induce necessariamente a concludere che sia intrinsecamente distintivo in relazione ai
      prodotti e servizi in questione. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono
      esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in
      commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione,
      il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di
      prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». (enfasi aggiunta)
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      Alla luce di quanto sopra, quand’anche l’Ufficio non fosse stato in grado di dimostrare che
      esistono sentieri pavimentati e che pertanto il segno descrive una caratteristica dei prodotti
      (quella di poter essere usati per pavimentare sentieri), il segno sarebbe comunque
      descrittivo di una caratteristica dei prodotti poiché la pavimentazione di sentieri non è una
      circostanza fuori dell’ordinario.
      Se a ciò si aggiunge che per facilitare il passaggio a piedi o in biciletta, esistono numerosi
      sentieri (trail[s]) pavimentati, non si può che concludere che il segno è descrittivo di una
      caratteristica dei prodotti come spiegato nella lettera di obiezione e nella presente decisione.
      Pertanto, anche le argomentazioni al punto 2. debbono essere rigettate.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018951975 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 19
      Grès per la costruzione; lastre non metalliche; lastre per costruzioni, non di
      metallo; lastre per pavimento flottante, non in metallo; lastricati non
      metallici; materiali da costruzione refrattari non metallici; mosaici per
      costruzione; pannelli, non metallici per la costruzione; pavimenti non
      metallici; piastrelle per costruzione non metalliche; piastrelle per pavimenti,
      non di metallo; pietra artificiale; tavole in legno per la costruzione; materiali
      da costruzione non metallici; materiali per la pavimentazione in legno;
      pavimentazione a piastrelle non metalliche; pietre da costruzione.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
      Classe 19
      Angolari per coperture non metalliche; coperture non metalliche; listelli in
      legno; oggetti d’arte in pietra, in calcestruzzo o in marmo; parquets;
      rivestimenti in legno; rivestimenti per parati [costruzione] non metallici;
      rivestimenti, non metallici, per l’edilizia; statue in pietra, in calcestruzzo o in
      marmo; tasselli per parquets; coperture per tetti non metalliche; materiali da
      costruzione con qualità di insonorizzazione, non in metallo; pali non
      metallici; piastrelle per pareti, non di metallo; rivestimenti per muri
      [costruzione] non metallici; soffitti non metallici; statuette in pietra,
      calcestruzzo o in marmo; tegole non in metallo.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.