Categoria: Rassegna stampa

  • Imitazione da un punto di vista araldico di un emblema protetto ai sensi dell’articolo 6ter della convenzione di Parigi

    Imitazione da un punto di vista araldico di un emblema protetto ai sensi dell’articolo 6ter della convenzione di Parigi

    Il segno contenente la parola gelato, depositato in classe 30 e 35 contiene un elemento costituito da
    un’imitazione da un punto di vista araldico di un emblema protetto ai sensi dell’articolo 6ter
    della convenzione di Parigi, più precisamente un cerchio di dodici stelle,

    ovvero l’elemento
    più importante della bandiera dell’Unione europea e questo è ostativo alla registrazione.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 23/10/2024
    ********* Venezia (VE)
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    019050285
    Marchio figurativo
    ***********Venezia (VE)
    ITALIA
    In data 06/08/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h)
    RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 30
    Classe 35
    Gelato; Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati]; Gelati, yogurt gelato
    e sorbetti; Latte gelato [gelato]; Yogurt gelato (confetteria gelata); Caramelle
    di gelato; Dessert al gelato; Confetteria, gelati; Confetteria per gelati;
    Confetteria gelata; Gelati congelati [ghiaccioli].
    Servizi di promozione; Promozione aziendale; Promozione delle vendite;
    Consulenza in materia di promozione delle vendite; Servizi di pubblicità e
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 3
    promozione e relativa consulenza; Promozione delle vendite mediante
    programmi di fidelizzazione della clientela; Servizi di consulenza inerenti
    promozioni, pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari, di marketing e di
    promozione; Pubblicità, in particolare servizi per la promozione di prodotti;
    Servizi di promozione aziendale; Amministrazione di programmi di incentivi
    per la promozione delle vendite; Servizi di promozione delle vendite;
    Promozione di prodotti e servizi mediante la sponsorizzazione; Promozione
    [pubblicità] aziendale; Promozione [pubblicità] di concerti; Servizi di pubblicità
    e promozione delle vendite; Promozione di prodotti e servizi attraverso la
    sponsorizzazione di manifestazioni sportive; Promozione aziendale
    computerizzata; Promozione [pubblicità] di viaggi; Servizi di promozione delle
    esportazioni.
    Classe 41
    Classe 42
    Classe 45
    Organizzazione di manifestazioni culturali di comunità; Educazione e
    formazione; Insegnamento in materia di educazione alimentare; Formazione;
    Formazione professionale; Attività di formazione; Organizzazione di seminari
    di formazione; Realizzazione di seminari di formazione; Formazione
    professionale (Fornitura di -); Formazione industriale; Formazione del
    personale; Formazione didattica; Formazione in gestione; Trasmissione di
    formazione; Formazione e istruzione; Istruzione e formazione; Formazione
    all’amministrazione; Organizzazione di presentazioni per formazione;
    Organizzazione di dimostrazioni per formazione; Formazione continuativa;
    Organizzazione di esposizioni per la formazione.
    Servizi di progettazione di marchi di fabbrica; Design di marchi.
    Applicazione di diritti relativi a marchi.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    In questo caso, il segno per cui si richiede la protezione contiene un elemento costituito da
    un’imitazione da un punto di vista araldico di un emblema protetto ai sensi dell’articolo 6ter
    della convenzione di Parigi, più precisamente un cerchio di dodici stelle, ovvero l’elemento
    più importante della bandiera dell’Unione europea.
    (https://6ter.wipo.int/result-detail?offset=0&limit=1&keywords=%7B
    %22offset%22:0,%22limit%22:25,%22searchText%22:%22QO188%22,%22sortBy
    %22:%22KEY%22,%22searchFields%22:%5B%7B%22key%22:%22STATUS
    %22,%22val%22:%22active%22%7D%5D%7D&queryType=STRUCT&sortBy=KEY)
    Autorizzazione
    Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando un’autorizzazione
    alla registrazione del marchio emessa dall’autorità competente dello Stato o
    dell’organizzazione pertinenti
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
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    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE, la
    domanda di marchio dell’Unione europea n. 019050285 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Registrare un marchio nel settore della formazione, se descrive l’attività di formazione non è registrabile

    Registrare un marchio nel settore della formazione, se descrive l’attività di formazione non è registrabile

    Il segno oggetto di esame è MIXOLOGY ACADEMY per servizi in classe 41. I consumatori percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i servizi sono prestati da una Scuola/Istituto/Accademia che si occupa della formazione di professionisti del settore della miscelazione di bevande o più precisamente cocktail.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 28/10/2024
    ************ Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    Marchio figurativo
    ************Roma
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 22/02/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 41
    Formazione; Formazione professionale; Educazione e formazione;
    Formazione e istruzione; Istruzione e formazione; Organizzazione di
    presentazioni per formazione; Organizzazione di dimostrazioni per
    formazione; Trasmissione di formazione; Formazione in gestione;
    Formazione del personale; Attività di formazione; Formazione didattica;
    Formazione continuativa; Formazione industriale; Organizzazione di
    esposizioni per la formazione; Organizzazione di seminari di formazione;
    Realizzazione di seminari di formazione; Formazione professionale
    (Fornitura
    di -);
    Istruzione;
    Istruzione
    professionale;
    Istruzione
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    supplementare; Servizi di istruzione e formazione; Servizi di insegnamento
    e di istruzione; Istruzione aziendale; Educazione, intrattenimento e sport;
    Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; Educazione; Accademie
    [educazione]; Insegnamento in materia di educazione alimentare; Servizi di
    educazione e formazione professionale; Servizi relativi a educazione e
    istruzione;
    Fornitura di informazioni in materia di educazione;
    Organizzazione di spettacoli culturali; Istruzione in materia di arte mediante
    corsi per corrispondenza.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
    inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: Scuola/Istituto/Accademia dove
    si apprende l’abilità di miscelare varie bevande e ingredienti per creare cocktail.
    • I suddetti significati dei termini «MIXOLOGY ACADEMY», di cui il marchio è
    composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mixology
    https://www.wordreference.com/enit/academy

    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i servizi sono prestati da una Scuola/Istituto/Accademia che si dedica alla
      formazione di professionisti del settore della miscelazione di bevande o più
      precisamente cocktail.
      • Il fatto che la lettera “Y” del termine “ACADEMY sia sostituita da un bicchiere da
      “Martini” non aggiunge nessun elemento di distintività al segno, ma rafforza il
      significato concettuale descrittivo veicolato dall’insieme dei termini che lo
      compongono.
      https://tescomaonline.com/prodotti/306418/306418-bicchiere-martini
      https://it.wikipedia.org/wiki/Coppetta_da_cocktail
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE.
    • Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
      quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
      • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
      Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione
      a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
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      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 14/03/2024, che possono essere
      sintetizzate come segue:
    1. Il richiedente ritiene che la raffigurazione del segno in esame sia sufficiente a
      conferire allo stesso capacità distintiva poiché la rappresentazione del bicchiere da
      Martini e il colore arancione del termine “ACADEMY” poiché il contenuto del
      bicchiere è di colore arancione e dunque non sarebbe una rappresentazione
      fedele o comune del prodotto solitamente in esso contenuto. A tal proposito, il
      richiedente pone l’esempio di un noto marchio di cioccolata in cui viene
      rappresentata una mucca di colore viola.
    2. Il consumatore menziona l’acquisizione di capacità distintiva tramite l’uso ex
      articolo 7, paragrafo 3, RMUE, ma non allega nessuna prova nonostante l’Ufficio
      in data 15/05/2024 abbia concesso un termine di due mesi per specificare se la
      rivendicazione della capacità distintiva acquisita tramite l’uso fosse principale o
      secondaria e per presentare prove a supporto della rivendicazione.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      revocare la propria obiezione per i seguenti servizi:
      Classe 41 Sport; Servizi relativi allo sport.
      L’obiezione viene mantenuta per i rimanenti servizi.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
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      Perché un segno ricada nel divieto enunciato da detta disposizione, occorre che esista una
      relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione,
      tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una
      descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005,
      T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
      EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.1, si rileva che il fatto che il contenuto del
      bicchiere da Martini sia di colore arancione è irrilevante. La funzione di tale bicchiere è
      quella di rinforzare il concetto convogliato dal segno tramite l’uso di uno dei bicchieri da
      cocktail più famosi e, inoltre, il Martini di colore arancione è un cocktail che esiste ed è
      presente nel mercato come illustrato qui di seguito a titolo esemplificativo:
      Tratto in data 23/10/2024 da: https://www.google.com/search?client=firefox-b
      e&sca_esv=21327b72e67f6f32&sxsrf=ADLYWIJaB7ggkaKO5_cDlxJUCaSfNPCoow:172967
      3520040&q=martini+arancione&udm=2&fbs=AEQNm0ANjS08tQWfp8D7gVEhN_xkDAvHzU
      mhHkeJBsHMrnRBAPrKSgB_Rj86pJM74C2z_PMR99l8eOsztRWwfZOmHNMVS9F1sZsCG
      qAJhJt4njj9FxJvOw1jPgSqo88SKS_CnA_lhl
      PKgMoi7yPRbQLJUtdHBxbT3xSVBfEq6Vh1PEGJxbcdbbaZH2E381QlRsBO3WvE2IT&sa=
      X&ved=2ahUKEwiK2fT9j6SJAxXQR0EAHSToNLwQtKgLegQIFRAB&biw=1760&bih=850&d
      pr=1.09
      A quanto sopra, si deve aggiungere che esistono cocktail preparati sul momento, diversi dal
      Martini e serviti in bicchieri omonimi e che possono essere arancioni:
      Pagina 5 di 8
      Tratto in data: 23/10/2024 da https://www.greygoose.com/it-it/cocktails/grey-goose
      vodka/grey-goose-parisian-martini-cocktail.html
      Si deve infine sottolineare, come detto sopra, che il bicchiere di tal forma non sia usato solo
      per servire il Martini – in tutte le sue varianti di ingredienti e colori – ma anche altri cocktail:
      Pagina 6 di 8
      Tratto, in data 23/10/2024 da: https://www.artic-bar.com/bar-life/bicchieri-da-cocktail/
      In relazione al marchio menzionato dal richiedente in cui appare un a mucca di colore viola,
      si ritiene che esso non sia pertinente per numerose ragioni. Senza scendere in un’analisi
      dettagliata sul perché tale marchio sia stato registrato, è sufficiente rilevare che non esistono
      mucche di colore viola laddove come dimostrato esistono cocktail di colore arancione serviti
      in bicchieri da Martini.
      Inoltre, quand’ anche tale segno fosse comparabile, si ricorda che la giurisprudenza
      consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come
      marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in
      quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come
      marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
      interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
      (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
      EU:T:2002:245, § 35).
      Pagina 7 di 8
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      In relazione alla caratterizzazione grafica del segno, è opinione dell’Ufficio che la circostanza
      che il termine “academy” sia scritto in arancione, non è sufficiente a dotare il segno di
      capacità distintiva. Detto colore è uno dei vari colori che un cocktail può avere, e, pertanto,
      concettualmente comunica un messaggio intrinseco al messaggio descrittivo veicolato dal
      segno “MIXOLOGY ACADEMY” riprendendo fra l’altro il colore del liquido nel bicchiere.
      In conclusione, si ritiene che l’intera caratterizzazione grafica composta del bicchiere da
      Martini che sostituisce la lettera finale “Y” e dal colore arancione del termine “academy” non
      sia in grado di distrarre il consumatore dalla parte denominativa del segno e far sì che esso
      sia percepito come distintivo in relazione ai servizi oggetto di rifiuto. Tali servizi di
      formazione e organizzazione di eventi possono essere – anche nel caso della formazione
      industriale- prestati da una scuola o istituto di formazione di professionisti del settore della
      miscelazione di bevande o più precisamente cocktail. Pertanto, tale argomentazione
      difensiva deve essere rigettata.
      La rivendicazione ex articolo 7, paragrafo 3, RMUE, di cui al punto n. 2 deve anch’essa
      essere rigettata, non essendo stata presentata alcuna prova a supporto della stessa.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018981000 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 41
      Formazione; Formazione professionale; Educazione e formazione;
      Formazione e istruzione; Istruzione e formazione; Organizzazione di
      presentazioni per formazione; Organizzazione di dimostrazioni per
      formazione; Trasmissione di formazione; Formazione in gestione;
      Formazione del personale; Attività di formazione; Formazione didattica;
      Formazione continuativa; Formazione industriale; Organizzazione di
      esposizioni per la formazione; Organizzazione di seminari di formazione;
      Realizzazione di seminari di formazione; Formazione professionale
      (Fornitura
      di -);
      Istruzione;
      Istruzione
      professionale;
      Istruzione
      supplementare; Servizi di istruzione e formazione; Servizi di insegnamento
      e di istruzione; Istruzione aziendale; Educazione, intrattenimento; Servizi
      relativi a educazione, divertimento; Educazione; Accademie [educazione];
      Insegnamento in materia di educazione alimentare; Servizi di educazione e
      formazione professionale; Servizi relativi a educazione e istruzione;
      Fornitura di informazioni in materia di educazione; Organizzazione di
      spettacoli culturali; Istruzione in materia di arte mediante corsi per
      corrispondenza.
      La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
      Classe 41
      Sport; Servizi relativi allo sport.
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      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio nel settore della pasta fresca  – se è descrittivo non è registrabile

    Registrare un marchio nel settore della pasta fresca – se è descrittivo non è registrabile

    Il segno in esame è “autentica” in classe 30 per pasta fresca e secca. Per l’esaminatore europeo si tratta di un segno descrittivo in quanto il consumatore finale intenderebbe il prodotto come il più autentico del suo settore quando non si distingue invece dai prodotti simili preseti sul mercato.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 23/10/2024
    **********Torino
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    AUTENTICA
    Marchio denominativo
    *************ARQUA’ PETRARCA
    ITALIA
    In data 12/08/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 30
    Pasta fresca; Pasta secca; Pasta integrale; Pasta alimentare; Pasta madre;
    Sughi per pasta; Insalata di pasta; Pasta con farciture; Pasta per biscotti;
    Pasta all’uovo; Pasta di sesamo; Piatti a base di pasta.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
    si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il
    consumatore medio di lingua italiana, portoghese e spagnola attribuirebbe al segno il
    significato seguente: genuina, originale, vera.
    ITALIANO
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=autentico
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    PORTOGHESE
    https://dicionario.priberam.org/aut%C3%AAntico
    SPAGNOLO
    https://dle.rae.es/aut%C3%A9ntico
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «AUTENTICA» semplicemente come
    attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti ‘Pasta fresca; Pasta secca;
    Pasta integrale; Pasta alimentare; Pasta madre; Sughi per pasta; Insalata di pasta; Pasta
    con farciture; Pasta per biscotti; Pasta all’uovo; Pasta di sesamo; Piatti a base di pasta.’
    sono elaborati/prodotti secondo la ricetta tradizionale, originale e/o genuina, ossia quella
    che si usa da molto tempo e che non ha subito alcuna alterazione, l’originale/l’autentica. Il
    pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine
    commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare
    aspetti positivi dei prodotti
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018821718 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 30
    Pasta fresca; Pasta secca; Pasta integrale; Pasta alimentare; Pasta madre;
    Sughi per pasta; Insalata di pasta; Pasta con farciture; Pasta per biscotti;
    Pasta all’uovo; Pasta di sesamo; Piatti a base di pasta.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 41
    Formazione; Workshop di formazione.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Lotta alla Contraffazione on line 24 ottobre 2024

    Lotta alla Contraffazione on line 24 ottobre 2024

    Dal 21 al 25 ottobre 2024 si terrà, anche quest’anno, la Settimana Anticontraffazione, importante iniziativa di informazione promossa dalla Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del MIMIT.

    24 ottobre – Le buone pratiche per la lotta alla contraffazione online

  • Bandi Brevetti+ Disegni+ Marchi+ agevolazioni per il 2024

    Bandi Brevetti+ Disegni+ Marchi+ agevolazioni per il 2024

    Sono operative per l’annualità 2024, le misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ finalizzate alla concessione delle agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese.

    Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal:

    • 29 ottobre 2024 per Brevetti+
    • 12 novembre 2024 per Disegni+
    • 26 novembre 2024 per Marchi+
  • Registrare un marchio per un gelato – marchio descrittivo

    Registrare un marchio per un gelato – marchio descrittivo

    ll consumatore attribuirebbe al segno “Caramel macchiato” il significato di
    caffè espresso con un goccio di latte e con zucchero bruciato/dolce gommoso a base
    di zucchero e latte per cui descrive gli ingredienti di cui è composto.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 15/10/2024
    ************ Rimini
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti


    Marchio figurativo
    ***********RIMINI
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 21/02/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 30
    Gelati; Yogurt gelato (confetteria gelata); Confetteria, gelati; Succedanei del
    gelato; Polveri per gelati; Preparati leganti per gelati [gelati commestibili];
    Gelati, yogurt gelato e sorbetti; Yogurt gelato [gelati]; Dolciumi; Bevande a
    base di gelato; Torte.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
    caffè espresso con un goccio di latte e con zucchero bruciato/dolce gommoso a base
    di zucchero, latte ecc. Come di seguito indicato, il pubblico rilevante è anche il
    consumatore medio spagnolo.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 6
    Il suddetto significato dei termini «Caramel MACCHIATO», contenuti nel marchio, è
    supportato
    da riferimenti di dizionario, reperibili ai seguenti link:
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/caramel
    e
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/macchiato.
    Nella
    lettera
    di
    obiezione l’Ufficio ha inoltre rilevato che la dicitura in esame viene usata per fare
    riferimento a un gusto di gelato in altre lingue, tra cui lo spagnolo, e ne ha indicato
    l’uso
    mediante
    riferimento
    alle
    seguenti
    pagine
    https://www.cabucoffee.com/home/recetas/cafe-caramel-macchiato.html,
    https://latiendadelcafe.co/blogs/cafe-colombiano/que-es-un-caramel-macchiato,
    https://coolife.es/en/products/caramelmacchiato,
    https://www.wyseguide.com/caramel-macchiato-ice-cream/.
    web:
    I consumatori di riferimento, ovvero il pubblico inglese e spagnolo, percepirebbero il
    segno come indicativo dell’informazione che i prodotti (i) sono gelati, yogurt gelati,
    bevande a base di gelato ecc. al gusto di caffè macchiato al caramello come sopra
    descritto; (ii) sono polveri per gelati, preparati leganti per gelati ecc. per ottenere un
    gelato al gusto di caffè macchiato al caramello come sopra descritto; (iii) sono torte al
    gusto di caffè macchiato e caramello. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi
    (costituiti in buona sostanza da caratteri alquanto comuni di dimensioni diverse ma
    perfettamente leggibili, nonché da un cono gelato stilizzato, che rafforza
    concettualmente il messaggio trasmesso dagli elementi verbali), il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul gusto/specie e
    la destinazione dei prodotti.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli
    conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non
    dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
    elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
    essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 18/04/2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. La dicitura ‘CARAMEL MACCHIATO’ è utilizzata nel settore della ‘caffetteria’ e non
      nel settore in questione. Le prove Internet presentate dall’Ufficio riguardo all’uso
      dei termini fanno riferimento a pagine spagnole e ad un’azienda con sede in
      Colombia, mentre le prove addotte a sostegno della prova della descrittività del
      segno come gusto di gelato sono riconducibili ad aziende statunitensi e al mercato
      statunitense. Non è stato pertanto dimostrato legame alcuno con il segno e il
      mercato di riferimento, che è quello dell’Unione europea. Inoltre, il fatto che alcune
      aziende abbiano già utilizzato la stessa denominazione nel settore “gelateria” non
      significa automaticamente che il segno sia descrittivo ma, eventualmente, che
      esso non sia nuovo.
    2. La veste grafica del segno è stata valutata troppo severamente.
      III. Motivazione
      Pagina 3 di 6
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
      all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
      separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
      dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
      considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
      esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Si deve stabilire quindi se il segno «
      » rappresenti, nella mente del
      consumatore interessato di lingua inglese e spagnola una descrizione delle caratteristiche
      dei prodotti obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro.
      Pagina 4 di 6
      L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi dei termini che compongono il segno,
      dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. Come indicato nella
      precedente notifica dell’Ufficio, avvallata dalle definizioni estratte da dizionari generali, la
      dicitura ha il seguente significato: caffè espresso con un goccio di latte e con zucchero
      bruciato/dolce gommoso a base di zucchero, latte ecc.
      Va peraltro notato che nel caso della lingua inglese, i termini che compongono la dicitura
      sono ormai entrati a far parte dell’acervo linguistico, tanto da essere stati registrati da
      dizionari generali, non specializzati.
      Il possibile significato del segno richiesto non deve essere esaminato in astratto, bensì nel
      contesto della specificazione pertinente. Una domanda di marchio non deve essere valutata
      di per sé, separata dai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, come se il
      consumatore dovesse indovinare a quali prodotti e servizi si riferisce. L’unico fattore decisivo
      è il modo in cui il segno, nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la
      protezione, influenza il pubblico di riferimento in relazione a tali prodotti e servizi
      (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P,
      Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH,
      EU:T:2010:81, § 26).
      Ne consegue che la valutazione del marchio deve essere effettuata nel contesto dei prodotti
      e servizi per i quali si richiede la protezione. Pertanto, tale contesto fornisce un importante
      ausilio interpretativo in merito al modo in cui i consumatori percepiranno il marchio
      contestato.
      In riferimento ai prodotti e in considerazione del livello di attenzione del consumatore, ovvero
      il pubblico medio, ragionevolmente attento e avveduto inglese e spagnolo, l’Ufficio non può
      che affermare che nel suo insieme il segno ha un ben preciso significato, indicante che i
      prodotti: (i) sono gelati, yogurt gelati, bevande a base di gelato ecc. al gusto di caffè
      macchiato al caramello come sopra descritto; (ii) sono polveri per gelati, preparati leganti per
      gelati ecc. per ottenere un gelato al gusto di caffè macchiato al caramello come sopra
      descritto; (iii) sono torte al gusto di caffè macchiato e caramello.
      Sebbene la dicitura «Caramel MACCHIATO» possa avere origine nel settore della
      ‘caffetteria’, ciò non preclude il fatto che essa possa aver dato luogo ad un gusto, ad
      esempio di gelato, che ricordi la bevanda ‘caffè macchiato al caramello’. È un fatto notorio
      che molti gusti di gelato imitano, ricordano o sono prodotti a partire da bevande, frutta, ecc..
      A nessuno sorprende che il termine ‘limone’, indicante un agrume, possa essere utilizzato
      per definire un gelato. Al tempo stesso, è un dato di comune esperienza che chiunque può
      constatare con una semplice visita al supermercato o a una gelateria, che anche ‘caffè’
      (termine usato nel settore della ‘caffetteria’) può definire la qualità di un gelato, usandosi
      pertanto in un settore di mercato a priori diverso da quello originale. Per analogia e alla luce
      di quanto sopra esposto, non si comprende pertanto perché «Caramel MACCHIATO» non
      potrebbe essere usata nel campo della pasticceria, dei gelati, dei dolciumi, ecc., ovvero in
      buona sostanza essere utilizzata in modo descrittivo ai prodotti richiesti dal segno in esame.
      Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
      RMUE,
      Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi
      della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati
      potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
      Pagina 5 di 6
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).
      Questo è il caso del segno in questione, poiché offere informazioni sul gusto/specie e la
      destinazione dei prodotti.
      Quanto all’argomento del richiedente rispetto alla sede e alla titolarità delle pagine web
      riprodotte nella lettera di obiezione del 21/02/2024, esso non è rilevante, in quanto il territorio
      di commercializzazione dei prodotti e la sede giuridica dell’impresa produttrice sono concetti
      differenti. Ad ogni buon conto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’Ufficio fa
      presente quanto segue rispetto alle ricerche Internet trasmesse congiuntamente con la
      notifica di obiezione:
      1) La pagina https://coolife.es/en/products/caramelmacchiato indica che l’impresa ha
      sede in Spagna
      e sembra essere attiva nel mercato spagnolo;
      2) https://baranbakery.com/caramel-macchiato-ice-cream/
      .
      Nonostante,
      apparentemente, l’impresa produttrice abbia sede negli Stati Uniti, è evidente che
      esporta la sua produzione anche all’Unione europea, dato che i prezzi di invio sono
      espressi in euro.
      Va tuttavia ricordato che l’Ufficio non è obbligato a fornire prove dell’uso del segno nel
      mercato di riferimento: la registrabilità di un segno come marchio comunitario deve essere
      valutata solo sulla base della legislazione comunitaria pertinente, come interpretata dai
      tribunali comunitari. Pertanto, è sufficiente che l’Ufficio applichi il test di descrittività, come
      interpretato dalla giurisprudenza, per giungere a una decisione e non è tenuto a giustificare
      la propria azione con la produzione di prove.
      Pagina 6 di 6
      Il richiedente afferma che il fatto che alcune aziende abbiano già utilizzato la stessa
      denominazione nel settore “gelateria” non significa automaticamente che il segno sia
      descrittivo ma, eventualmente, che esso non sia nuovo. Conviene ribadire che il motivo per
      cui l’Ufficio ritiene che il segno è descrittivo e privo di capacità distintitva non è la mancanza
      di originalità o di novità del medesimo, bensì la sua incapacità di fungere da indicatore
      dell’origine commerciale dei prodotti in questione.
      Per quanto concerne l’affermazione del richiedente secondo la quale l’Ufficio avrebbe
      espresso un giudizio troppo severo sulla veste grafica del segno, l’Ufficio considera che
      quest’ultima non aggiunge distintività alcuna e non è in grado di alterare il carattere
      puramente descrittivo del marchio, bensì non fa altro che rafforzare i concetti espressi dagli
      elementi denominativi a cui è associato. Ne consegue che quanto usato nel segno del
      richiedente non è che un espediente grafico di impatto sufficiente.
      Alla luce di quanto sopra esposto, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio
      descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
      RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi
      prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007,
      T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39). Tale è il caso dei prodotti di cui trattasi.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018973518 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Tutela europea dei prodotti IGP non agroalimentari – scadenza 31 ottobre

    Tutela europea dei prodotti IGP non agroalimentari – scadenza 31 ottobre

    C’è tempo sino al 31 ottobre 2024 per le associazioni di produttori di presentare la propria domanda per ottenere un contributo per le spese di consulenza tecnica sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici. Le richieste dovranno essere inviate (modulo di domanda), complete di tutta la documentazione necessaria, all’indirizzo PEC: bandodisciplinariigp@pec.mimit.gov.it.

  • Registrare un marchio per un liquore, se è un nome descrittivo non è registrabile

    Registrare un marchio per un liquore, se è un nome descrittivo non è registrabile

    Ad avviso deIl’ufficio preposto all’esame dei marchi comunitari il consumatore di riferimento percepirebbe il segno Sorbole come indicativo dell’informazione che i vari tipi di liquori contengono
    ingredienti provenienti dalla macerazione alcolica dei frutti del sorbo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 08/10/2024
    ************ Bologna
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    019047246

    Marchio denominativo
    *********** Bologna
    ITALIA
    In data 19/07/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 33
    Liquori; Amari [liquori]; Digestivi [liquori e spiriti]; Liquori fermentati; Estratti di
    liquori; Liquori tonici aromatizzati; Aperitivi con base di liquore alcolico
    distillato; Gin; Gin [acquavite]; Rum; Punch al rum; Bevande a base di rum;
    Rum con succo di canna da zucchero; Whisky; Whisky miscelato; Whisky di
    malto; Vodka; Bevande alcoliche (escluse le birre); Bevande alcoliche
    (eccetto le birre); Bevande [alcoliche] ad eccezione delle birre; Bevande
    alcoliche ad eccezione delle birre; Bevande alcoliche gassate, escluse le
    birre; Alcolici (bevande alcoliche); Bevande alcoliche premiscelate; Bevande
    alcoliche contenenti frutta; Bevande gassate alcoliche; Bevande energetiche
    alcoliche; Bevande a bassa gradazione alcolica; Bevande alcoliche per
    l’alimentazione umana; Bevande distillate; Bevande alcoliche premiscelate,
    tranne che a base di birra.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 3

    • il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
      una quantità di frutti del sorbo (sorba), indicati al plurale come sorbe o sorbole.
      • il suddetto significato del termine «SORBOLE», di cui il marchio è composto, era
      supportato dal seguente riferimento di dizionario (estratto in data 19/07/2024):
      o https://www.treccani.it/vocabolario/sorbola
      Il contenuto del link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
      • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i vari tipi di liquori, spiriti, bevande alcoliche obiettati in Classe 33 contengono
      ingredienti provenienti dalla macerazione alcolica dei frutti del sorbo, detti appunto
      sorbole, oppure sono aromatizzati con estratti a base di sorbole.
      • In tal senso si nota come, allo scopo di ampliare la varietà e tipologia di offerta, si
      siano diffuse sul mercato degli alcolici bevande aromatizzate con aromi di varia
      natura e origine che rendono i prodotti più leggeri, fantasiosi, e ne facilitano in un
      certo senso il consumo. Pertanto, esistono non sono liquori, bensì superalcolici,
      come il gin, la vodka e il whiskey che contengono estratti/aromi di frutta.
      • Alla luce di quanto sopra, il segno descrive un ingrediente o l’aroma dei prodotti
      obiettati.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 19 047 246 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “DIONE”

    MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “DIONE”

    Accettata in data 26.09.2024 la domanda di registrazione del marchio “DIONE” depositato il 10.04.2024 a Piacenza

    Il marchio è utilizzato nel settore profumeria

  • Voucher 3I: Innovazione di sturt-up

    Voucher 3I: Innovazione di sturt-up

    L’agevolazione, disposta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso la Legge sul Made in Italy, intende sostenere l’innovazione di startup e microimprese con la concessione di un incentivo per l’acquisto di servizi professionali, resi esclusivamente da avvocati e consulenti in proprietà industriale, per la brevettazione delle invenzioni industriali.

    La misura ha una dotazione finanziaria di 9 milioni di euro per il biennio 2023-2024.

    Per maggiori informazioni:

    Decreto 8 agosto 2024 Gazzetta Ufficiale n.207- Concessione, per l’anno 2024, della misura agevolativa del voucher 3I