Categoria: Rassegna stampa

  • Registrazione Marchi: nuove indicazioni per il deposito degli atti di opposizione

    dal prossimo 15 luglio saranno operative  le indicazioni riguardanti il deposito della documentazione relativa agli atti di opposizione alla registrazione di un marchio d’impresa.

    Tali indicazioni consentiranno di completare la digitalizzazione del processo di deposito ed esame dei suddetti atti e delle istanze conseguenti, limitando ulteriormente il ricorso alla documentazione in formato cartaceo ed eliminando totalmente la trasmissione della stessa su supporto magnetico (CD/DVD).

    Per approfondimenti si invita alla consultazione della circolare dell’UIBM, n. 629 del 30 maggio 2024

  • Registrare un marchio nel settore dei profumi – Alicante 30-05-2024

    Registrare un marchio nel settore dei profumi – Alicante 30-05-2024

    ROSE THERAPY verrebbe percepito dal consumatore come trattamento alle rose e ad avviso dell’esaminatore europeo è per questo motivo descrittivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 30/05/2024
    **************** Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    Marchio figurativo
    *********** BL
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 22/11/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 3
    Classe 5
    Prodotti di profumeria; Oli essenziali; Prodotti cosmetici per la cura della
    pelle; Prodotti per la cura dei capelli; saponi; saponette; creme
    dermatologiche (non medicate); Dentifrici e collutori; strisce sbiancanti per i
    denti; Prodotto per lucidare i denti; gel per sbiancare i denti; prodotti per la
    cura dei denti; prodotti per la pulizia dei denti; cosmetici.
    Preparati farmaceutici per la cura della pelle; preparazioni medicamentose
    per la cura dei capelli; prodotti per la cura della pelle per uso medico;
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    Lozioni medicate per capelli; preparati farmaceutici per la cura dei capelli;
    medicinali stimolanti della crescita dei capelli; integratori alimentari; collutori
    medicati.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede
    la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “trattamento alle rose”. Ciò è
    stato supportato da riferimenti di dizionario (informazione estratta da online Collins
    English
    dictionary
    consultato
    in
    data
    21/11/2023
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rose,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/therapy).
    all’indirizzo
    Nel caso in questione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come
    contenente informazioni che i prodotti rivendicati nelle Classi 3 e 5 sono a base di
    rosa, parti o estratti di rosa e servono al trattamento di un disturbo o di una
    problematica. Nello specifico, i prodotti in Classe 3 sono profumi, cosmetici, saponi e
    prodotti da toeletta e per l’igiene dentale che possono contenere rose o estratti di
    rosa e servire come trattamento di bellezza o di uno specifico disturbo. A titolo di
    mero esempio, il segno in esame potrebbe indicare che i prodotti in questione, come
    ad esempio prodotti di profumeria, olii essenziali, cosmetici per la cura della pelle e
    dei capelli, dentifrici, collutori, ecc., sono a base di parti o estratti di rosa e sfruttano
    le sue proprietà lenitive, idratanti, astringenti e rilassanti per il trattamento di
    determinate problematiche. Si pensi, ad esempio, profumi a base di rosa per
    l’aromaterapia, a olii per il trattamento della secchezza della pelle ovvero a prodotti
    per l’igiene dentale a base di rosa. —
    Anche rispetto ai prodotti nella Classe 5 il segno informa che si riferiscono a
    preparati farmaceutici che possono contenere estratti di rosa ed essere utilizzati per
    il trattamento di specifiche patologie che possono avvantaggiarsi delle proprietà della
    rosa. Ad esempio, integratori alimentari a base di principi attivi della rosa o sieri a
    base di olio di rosa per la cura della pelle o dei capelli. Pertanto, nonostante alcuni
    elementi figurativi costituiti da un disegno di un fiore di rosa, semplice e comune, che
    rinforza il collegamento con il significato descrittivo espresso dagli elementi verbali, il
    segno descrive la natura nonché le qualità e destinazione dei prodotti in questione.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo.
    Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un
    grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
    distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
    combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
    ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha chiesto una proroga del termine per presentare le proprie osservazioni in
    data 16/01/2024, concessa dall’Ufficio il 17/01/2024. Il richiedente ha successivamente
    presentato le sue osservazioni il 20/03/2024. Poiché contenevano un riferimento non chiaro
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    all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il 26/03/2024 l’Ufficio ha invitato il richiedente a chiarire
    entro due mesi la natura principale o secondaria della rivendicazione relativa all’acquisizione
    di carattere distintivo in seguito all’uso. In data 28/03/2024 il richiedente ha confermato che
    la richiesta era da considerarsi in via principale. Le osservazioni del richiedente possono
    essere sintetizzate come segue.

    1. Il pubblico che ha dimestichezza con la lingua inglese individuerà in ‘TERAPIA DELLA
      ROSA’ il significato del segno. I risultati più frequenti su internet per tale espressione italiana
      attengono alla cura delle rose (Allegato 1), non quindi a una cura a base di rose. Ciò
      consente di escludere che il pubblico di riferimento percepisca immediatamente il marchio in
      esame come descrittivo dei prodotti rivendicati.
    2. L’Ufficio non ha tenuto in sufficiente considerazione il ruolo del disegno di rosa stilizzata
      posto al di sopra della parte denominativa. Pur trattandosi di un disegno che evoca la rosa,
      per dimensione e posizione esso incide in modo rilevante sulla impressione complessiva
      suscitata dal marchio. Tale componente, proprio per il fatto di rappresentare una rosa
      stilizzata, costituisce una componente distintiva.
    3. Il marchio in esame è divenuto distintivo in ragione dell’uso, intensivo ed estensivo, posto
      in essere Italia, Austria e Francia. ‘ROSE THERAPY’ contraddistingue una linea di prodotti
      antietà che comprende creme, maschere, infusi, sieri e trattamenti notte, venduta anche in
      Germania. Sono prodotti gli Allegati 2-9.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
      1) Carattere descrittivo e assenza di carattere distintivo intrinseco
      Considerazioni preliminari
      È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
      all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
      separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
      dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
      considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
      esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE:
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      ‘persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi’
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Pubblico rilevante
      Il marchio richiesto “
      ” comprende parole inglesi e, pertanto, nel rilievo provvisorio
      l’Ufficio ha stabilito che il consumatore di riferimento è la parte anglofona del pubblico
      dell’Unione Europea. Ciò include il pubblico degli Stati membri in cui l’inglese è una lingua
      ufficiale, vale a dire Irlanda e Malta, nonché il pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi
      e della Finlandia, dove la comprensione di base dell’inglese da parte del grande pubblico è
      un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Tale pubblico include
      parimenti quello di Cipro, dove l’inglese era l’unica lingua ufficiale fino al 1960, e che
      continua ad essere parlato da una parte significativa della sua popolazione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea e
      deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell’UE. L’articolo 7, paragrafo 2,
      RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per
      una parte dell’UE. Pertanto, anche se il segno è non descrittivo per la maggior parte dei
      consumatori dell’UE, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia
      descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE
      (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
      Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua
      inglese all’interno dell’UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE.
      Carattere descrittivo del segno
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      L’Ufficio non riesce trovare alcun elemento distintivo per il consumatore di riferimento di
      lingua inglese nel marchio “
      ” in relazione ai prodotti cosmetici e di profumeria,
      ecc., nella Classe 3 e ai preparati farmaceutici e medicamentosi, ecc. nella Classe 5. Il
      segno è costituito da una combinazione grammaticalmente corretta di parole con un
      significato chiaramente comprensibile, che è descrittivo in relazione ai prodotti, poiché
      informa chiaramente e immediatamente rispetto alla natura o tipo (“THERAPY”) e a
      caratteristiche dei prodotti come ingredienti/contenuto o destinazione/effetto (“ROSE”) dei
      prodotti. Il titolare non ha sostenuto in modo convincente che il segno non è descrittivo in
      relazione ai prodotti contestati.
    4. Il richiedente sostiene che i consumatori di lingua inglese o che conoscono l’inglese non
      percepiranno il significato descrittivo del segno in quanto i risultati più frequenti su internet
      per la traduzione in italiano (TERAPIA DELLE ROSE) di ‘ROSE THERAPY’ attengono alla
      cura della pianta delle rose e del relativo fiore, come documentato in Allegato 1.
      L’Ufficio ritiene che tale argomentazione sia errata e fuorviante. Il marchio in esame è in
      lingua inglese e ciò che rileva è il suo uso in tale lingua nonché la percezione da parte del
      consumatore di lingua inglese della versione originale ‘ROSE THERAPY’. Traducendo il
      termine in italiano e verificando l’uso di quest’ultimo si perde la connessione tra segno
      originale in inglese e pubblico rilevante di lingua inglese. Pertanto, l’argomento è irrilevante e
      respinto. Per completezza, preme rilevare che anche rispetto alla traduzione in italiano vi
      sono numerosi risultati nell’Allegato 1 che si riferiscono a cure cosmetiche e medicamentose
      a base di rose. Pertanto, la connessione immediata e diretta tra segno e prodotti è
      confermata anche rispetto alla traduzione in italiano e l’argomento sarebbe comunque
      respinto.
      Anche qualora il segno avesse più significati diversi da quello indicato dall’Ufficio, perché un
      marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE:
      non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
      detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
      registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
      domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
      tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
      essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
      dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
      quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
      prodotti o servizi di cui trattasi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta).
      Carattere non distintivo del segno
      Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo è anche privo di carattere distintivo e
      pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
      RMUE. In particolare, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo
      descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
      RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi
      prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T
      190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
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    5. L’elemento figurativo nel segno, costituito da una rosa stilizzata non impedisce al
      consumatore inglese di riferimento, di cogliere il senso compiuto e descrittivo della
      combinazione di parole “ROSE THERAPY” quale trattamento o terapia che contiene o usa
      rose, estratti di rose. L’elemento figurativo in realtà rafforza il significato descrittivo veicolato
      dagli elementi verbali del segno in quanto rappresenta lo stesso concetto del primo termine
      ‘ROSA’. La stilizzazione è semplice e comune e non distrae dal senso descrittivo dei termini
      del marchio.
      Conclusione
      Per le ragioni esposte e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE e
      dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di MUE n. 018951163 «
      » è
      dichiarata descrittiva e non distintiva ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) in
      Irlanda e Malta, nonché il pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi, della Finlandia e di
      Cipro, per tutti i prodotti oggetto della domanda.
      2) Assenza di acquisito carattere distintivo in seguito all’uso
      Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell’Ufficio
      del 20/03/2024, il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto
      aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
      RMUE. Inoltre, il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via
      principale.
      L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 3), RMUE, è di ammettere a registrazione marchi privi di
      carattere distintivo ab initio che abbiano «acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si
      chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto».
      A sostegno della Sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell’acquisizione di
      carattere distintivo in seguito all’uso il 20/03/2024.
      Le prove di cui tenere conto sono in particolare le seguenti:
      Allegati 2-4 – Materiale promozionale e commerciale relativo al mercato italiano, austriaco e
      francese
      Allegato 5 – ricerca effettuata on line sulle parole chiave ROSE THERAPY
      Allegato 6 – fatturato di vendita
      Allegato 7 – le fatture relative alla vendita dei prodotti in Francia e Germania
      Allegato 8-9 – Presentazione e pagamento della campagna pubblicitaria ottobre/dicembre
      2023 per la linea ROSE THERAPY presso le principali piattaforme di Meta per la Francia
      Valutazione delle prove
      In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione
      indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non
      ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi
      per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è
      stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il
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      segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico
      di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un
      servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza
      giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti
      all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi
      oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di
      evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore
      economico […].
      In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in
      seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del
      pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come
      provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione
      relativa all’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata
      soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed
      astratti, ad esempio come percentuali determinate […].
      In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di
      tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in cui esso ne
      era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE […].
      In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
      dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare,
      la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la
      durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per
      promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come
      proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di
      camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla
      scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa
      di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa
      determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7,
      paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta […].
      In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi
      compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai
      prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in
      considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei
      prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e
      avveduto […]
      (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
      C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
      EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
      Per quanto riguarda il periodo rilevante, le prove devono dimostrare che il carattere distintivo
      in seguito all’uso è stato acquisito prima della data di presentazione della domanda di
      marchio dell’Unione europea, avvenuta il 15/11/2023. I documenti presentati corrispondono
      prevalentemente a un periodo precedente a tale data.
      Per quanto concerne l’estensione territoriale, ai sensi dell’articolo 1 RMUE, un marchio
      dell’Unione europea ha carattere unitario ed ha pari efficacia in tutta l’Unione Europea.
      Pertanto, la registrazione di un marchio dev’essere rifiutata anche se è privo di carattere
      distintivo solo in una parte dell’Unione europea. Quella parte dell’Unione Europea potrebbe
      essere composta da un unico Stato membro (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
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      EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir
      et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata). Come logica conseguenza, il
      carattere distintivo acquisito deve essere accertato su tutto il territorio in cui il marchio non
      aveva carattere distintivo ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
      EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Rappresentanza d’un tracteur en rouge,
      noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
      Come indicato nella comunicazione del 22/11/2023, il pubblico di riferimento in questo caso
      è il pubblico lingua inglese. Pertanto, per essere registrato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
      3, RMUE, il marchio richiesto deve aver acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in
      tutti i territori di lingua inglese dell’Unione europea, vale a dire Irlanda e Malta, nonché il
      pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi, della Finlandia e di Cipro.
      L’Ufficio rammenta che, secondo il Tribunale dell’Unione europea, dev’essere effettuata una
      distinzione tra ‘prove dirette’ dell’acquisizione del carattere distintivo (indagini
      demoscopiche, quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di
      Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali) e ‘prove
      secondarie’ (volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata di utilizzo) che sono
      meramente indicative del riconoscimento del marchio sul mercato (12/09/2007, T-141/06,
      Texture of superficie di vetro, EU:T:2007:273, § 40). Sebbene prove secondarie possano
      servire a corroborare le prove dirette, non possono sostituirle.
      L’Ufficio ritiene che le prove presentate dal richiedente non soddisfino i requisiti per stabilire
      il carattere distintivo acquisito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 RMUE per il marchio in
      esame, in quanto non includono alcuna prova diretta e le prove secondarie si riferiscono
      principalmente a paesi dell’Unione europea diversi da quelli in cui era privo di carattere
      distintivo ad initio.
      Le prove secondarie depositate sono relative principalmente a Italia o a paesi non anglofoni
      (Francia, Austria, Germania). Si tratta in particolare di: pochissimo materiale promozionale e
      commerciale da cui peraltro non si evince né luogo di distribuzione né anno di riferimento;
      indicazioni di fatturato, da cui non si evince anno, territori di riferimento, né che il marchio ad
      esso collegato sia quello figurativo in esame; alcune fatture per Francia e Austria (in cui non
      appare il marchio né riferimenti chiari ad esso); una campagna pubblicitaria per la sola
      Francia nell’ultimo quadrimestre del 2023 (che è dunque irrilevante territorialmente e
      temporalmente). Pertanto, l’estensione territoriale e la rilevanza della prova sono insufficienti
      rispetto ai territori di lingua inglese dell’Unione europea.
      Alla luce di quanto precede, in assenza di ulteriore documentazione (come ad esempio
      indagini demoscopiche, dichiarazioni di Camere di Commercio e industria o altre
      associazioni di categoria e professionali dei paesi membri anglofoni dell’Unione europea,
      quote di mercato detenute, ecc.), i documenti a sostegno presentati dal richiedente, che si
      caratterizzano tutti come territorialmente irrilevanti e di tipo indiretto o secondario, non
      assolvono l’onere di provare l’acquisto del carattere distintivo in seguito all’uso del marchio
      oggetto di domanda, neanche considerati congiuntamente.
      Conclusione
      Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la
      rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio
      richiesto.
      IV. Conclusioni
      Pagina 9 di 9
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018951163 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Opposizione tra marchi in classe 18 e 25 per borse e articoli di abbigliamento – Alicante 30-05-24

    Opposizione tra marchi in classe 18 e 25 per borse e articoli di abbigliamento – Alicante 30-05-24

    Il marchio anteriore è PUPA e il marchio impugnato è Pupa Selvaggia entrambi in classe 18 e classe 25 rispettivamente per borse e abbigliamento. La parte grafica del marchio impugnato non è a tal punto originale da renderlo distintivo dall’altro segno per cui l’opposizione è accolta.

    OPPOSIZIONE N. **************

    ***************** (MB), Italia (opponente), rappresentata da***************** Milano, Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    ****************(LO), Italia (richiedente), rappresentato da *********************

    Il 30/05/2024, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

      1.L’ opposizione No **************** è accolta per tutti i prodotti contestati.
      2.La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 897 036 è totalmente respinta.
      3.Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.    

    MOTIVAZIONI

    In data 05/10/2023, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 897 036   (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 5 487 533 PUPA (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE nonché l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea No 5 487 533.

    a) I prodotti

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:

    Classe 18: Valigie, valigette da trucco, beauty cases, ombrelli, valigette 24 ore, borse, portafogli, borsellini, astucci, zaini, marsupi.

    Classe 25: Abbigliamento per uomo, abbigliamento per donna, abbigliamento per bambino, giacche, maglieria, camicie, cappotti, impermeabili, cappelli, calze, collants, biancheria intima, calzature, foulards, guanti, abbigliamento da bagno e da spiaggia, abbigliamento per lo sport e per il tempo libero, abbigliamento da notte, uniformi.


    I prodotti contestati sono i seguenti:

    Classe 18: Borse; borse a tracolla; impugnature [per borse]; borse pieghevoli; borse multiuso; borse impermeabili.

    Classe 25: Abbigliamento; parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; scarpe; scarpe da ginnastica; scarpe impermeabili; scarpe eleganti.

    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

    Prodotti contestati in classe 18

    Le borse sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti.

    Borse a tracolla; borse pieghevoli; borse multiuso; borse impermeabili contestati sono compresi nell’ampia categoria di borse dell’opponente. Pertanto, essi sono identici.

    Le impugnature [per borse] contestate sono simili alle borse dell’opponente perché questi prodotti coincidono nei loro canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore, oltre ad essere prodotti complementari.

    Prodotti contestati in classe 25

    Abbigliamento del marchio impugnato comprende come una più ampia categoria abbigliamento per uomo dell’opponente. Poiché la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio i prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

    Scarpe; scarpe da ginnastica; scarpe impermeabili; scarpe eleganti contestati sono compresi nell’ampia categoria delle calzature dell’opponente. Pertanto, essi sono identici.

    Parti di abbigliamento e parti di articoli di cappelleria del marchio impugnato sono simili a, rispettivamente, abbigliamento per uomo e cappelli dell’opponente perché gli stessi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento nonché produttore, oltre ad essere complementari.

    Le parti di calzature del marchio impugnato sono simili alle calzature dell’opponente perché questi prodotti pur avendo diversa natura condividono canali di distribuzione e pubblico di riferimento, oltre ad essere complementari.

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

     Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o similisono diretti sia al grande pubblico che a una clientela professionale, essendo quest’ultimo il caso in relazione a impugnature [per borse] nella classe 18 o parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria nella classe 25.

    Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

    c) I segni

             
    PUPA    

    Marchio anteriore

    Marchio impugnato

    Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Il marchio anteriore ‘PUPA’ e gli elementi verbali ‘PUPA SELVAGGIA’ del marchio impugnato   sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano non viene capito. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla l’italiano, come per esempio la parte del pubblico che parla l’olandese o che parla il polacco. Per questa parte del pubblico gli elementi verbali dei marchi sono normalmente distintivi, dato che non hanno un significato. Pure normalmente distintivo è l’elemento figurativo del marchio impugnato, ovvero la raffigurazione stilizzata di una farfalla nera, stante l’assenza di qualsivoglia collegamento con i prodotti nelle classi 18 e 25. Per quanto riguarda la stilizzazione grafica degli elementi verbali del marchio impugnato, essa non presenta particolarità tali da renderla particolarmente distintiva, ma resta al contrario meno distintiva rispetto agli elementi verbali in sé.

    Il segno contestatonon presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

    Si deve altresì tenere conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).

    Inoltre, in relazione al fatto che il segno impugnato presenta due elementi verbali, è importante rammentare che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

    Visivamente, i segni coincidono nell’elemento “PUPA”, che corrisponde al marchio anteriore nella sua interezza ed è il primo dei due elementi verbali del marchio impugnato. Tuttavia, essi differiscono nella stilizzazione grafica degli elementi verbali del marchio impugnato, nel secondo elemento verbale “SELVAGGIA” del medesimo nonché nell’elemento figurativo aggiuntivo pure del marchio impugnato.

    Tenendo conto di quanto esplicitato poc’anzi circa il fatto che nel caso del marchio impugnato saranno gli elementi verbali ad avere il maggior impatto nonché il primo di questi elementi, ossia “PUPA”, la Divisione di Opposizione ritiene che i segni siano visivamente simili in media misura.

    Le medesime considerazioni circa il fatto che la parte del segno impugnato collocata a sinistra sarà quella che per prima catturerà l’attenzione dei consumatori, valgono da un punto di vista fonetico. Dato che i segni coincidono nel primo degli elementi verbali del marchio impugnato e solo differiscono nel secondo elemento di quest’ultimo, essi sono foneticamente simili in media misura.

    Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà il significato dell’elemento figurativo del segno contestato, come sopra spiegato, l’altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

    La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

    I prodotti nelle classi 18 e 25 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili.

    Essi sono diretti sia al grande pubblico che ad una clientela professionale, il cui grado di attenzione sarà medio.

    I segni sono visivamente e foneticamente simili in media misura in virtù del fatto che il marchio anteriore “PUPA” è interamente incluso nel segno impugnato e per di più sarà il primo elemento ad essere letto, trovandosi a sinistra del secondo elemento verbale “SELVAGGIA”. Per regola generale, è il primo elemento quello al quale il consumatore attribuisce maggiore importanza.

    Si deve tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

    Per quanto riguarda il segno impugnato, è vero che esso pure contiene un elemento figurativo aggiuntivo, il quale determina il fatto che i segni non siano concettualmente simili. Tuttavia, per le ragioni esplicitate nella sezione c) della presente decisione, questo elemento

    È destinato ad avere un impatto minore sul consumatore rispetto agli elementi verbali.

    La Divisione d’Opposizione ritiene che alla luce della somiglianza tra i segni e dell’identità e della somiglianza dei prodotti sussista un rischio di confusione.

    È lecito attendersi che ciò sussista quantomeno, ma non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento che non comprende la lingua italiana, come ad esempio quella che parla l’olandese o il polacco. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 5 487 533 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

    Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto alla notorietà rivendicata dall’opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

    Poiché la registrazione di marchio dell’Unione europea No 5 487 533 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).

    Infine, dato che l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

    Divisione d’Opposizione

    Aldo BLASIAndrea VALISAGabriele SPINA ALÍ

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Marchio non distintivo per eventi culturali e fornitura strutture per eventi – Alicante 27-05-2024

    Marchio non distintivo per eventi culturali e fornitura strutture per eventi – Alicante 27-05-2024

    Big theatre ad avviso dell’esaminatore europeo è descrittivo per un segno che che vuole identificare servizi culturali e fornitura di attrezzature e strutture per eventi.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 27/05/2024
    ********** MILANO
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    Marchio figurativo
    ********* MILANO
    ITALIA
    In data 02/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 41
    Amministrazione [organizzazione] di attività culturali; Produzione di contenuti
    audiovisivi e multimediali, e fotografia; Organizzazione di conferenze,
    esposizioni e concorsi; Organizzazione di conferenze in materia di pubblicità;
    Organizzazione di conferenze in materia di intrattenimento; Adattamento e
    montaggio cinematografici; Consulenza in materia di produzione musicale e
    cinematografica; Composizione fotografica per conto terzi; Fornitura di
    strutture di registrazione; Fornitura di studi audio o video; Produzione
    cinematografica; Montaggio di pellicole cinematografiche; Montaggio di
    pellicole (fotografiche); Produzione di pellicole video; Produzione di
    presentazioni audiovisive; Registrazioni sonore, cinematografiche, video e
    televisive; Produzione radiofonica, cinematografica e televisiva; Studi di
    registrazione, cinematografici, video e televisivi; Organizzazione di eventi
    culturali
    e artistici; Organizzazione di eventi di intrattenimento;
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 4
    Organizzazione di eventi educativi; Affitto di apparecchiature video; Noleggio
    di apparecchiature di registrazione audio e video; Produzione di eventi
    ricreativi dal vivo; Fornitura di strutture per il divertimento; fornitura di strutture
    ricreative; affitto di locali per concerti; organizzazione di servizi di
    intrattenimento.
    Classe 43
    Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per
    convegni; Fornitura di locali per mostre, fiere commerciali, conferenze e
    seminari.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
    Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai servizi obiettati, attribuirebbe
    al segno il significato di ‘teatro grande, famoso’. Ciò è stato supportato da riferimenti
    di dizionario (informazioni estratte da online Collins English dictionary in data
    02/01/2024
    all’indirizzo
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/big,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/theater).
    Nel contesto in esame l’espressione «BIG THEATER» è ampiamente usata per
    riferirsi ad un teatro di grandi dimensioni o importante, celebre, come emerso da una
    ricerca su Internet effettuata in data 02/01/2024:


    1. https://www.architonic.com/en/project/archattacka-plywood-theatre/20144538,
    2. https://thejournal.dimanchecreative.com/on-the-process-aliza-ma-the-metrograph/
    3. https://www.blipfoto.com/entry/3175113471389861771
      I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i servizi sono relativi a o svolti presso un teatro di grandi dimensioni o un teatro
      importante, come ad esempio, nella Classe 41, Organizzazione di conferenze,
      esposizioni e concorsi svolti in teatri famosi o grandi, affitto di locali per concerti che
      consistono in edifici con palcoscenico, di dimensioni considerevoli, Composizione
      fotografica per conto terzi; Creazione di format per programmi televisivi che abbiano
      ad oggetto o si svolgano in teatri maestosi o celebri oppure, nella Classe 43,
      Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per convegni che
      vengono effettuati in teatri grandi o noti. Pertanto, nonostante alcuni elementi
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      stilizzati costituiti da una semplice e comune grafia nera maiuscola, il consumatore di
      riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie, qualità,
      destinazione, o altre caratteristiche, quali oggetto o contenuto dei servizi.
      Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha chiesto una proroga del termine per presentare le proprie osservazioni il
      26/02/2024, concessa dall’Ufficio con comunicazione del 26/02/2024.
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018942739 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 41
      Classe 43
      Servizi relativi a educazione e divertimento; Amministrazione [organizzazione]
      di attività culturali; Produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e
      fotografia;
      Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi;
      Organizzazione di conferenze in materia di pubblicità; Organizzazione di
      conferenze in materia di intrattenimento; Adattamento e montaggio
      cinematografici; Consulenza in materia di produzione musicale e
      cinematografica; Composizione fotografica per conto terzi; Creazione di
      format per programmi televisivi; Fornitura di strutture di registrazione;
      Fornitura di studi audio o video; Produzione cinematografica; Montaggio di
      pellicole cinematografiche; Montaggio di pellicole (fotografiche); Produzione di
      pellicole video; Produzione di presentazioni audiovisive; Registrazioni sonore,
      cinematografiche, video e televisive; Produzione radiofonica, cinematografica
      e televisiva; Studi di registrazione, cinematografici, video e televisivi;
      Organizzazione di eventi culturali e artistici; Organizzazione di eventi di
      intrattenimento; Organizzazione di eventi educativi; Affitto di apparecchiature
      video; Noleggio di apparecchiature di registrazione audio e video; Produzione
      di eventi ricreativi dal vivo; Fornitura di strutture per il divertimento; fornitura di
      strutture ricreative; affitto di locali per concerti; organizzazione di servizi di
      intrattenimento.
      Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per
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      convegni; Fornitura di locali per mostre, fiere commerciali, conferenze e
      seminari.
      La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
      Classe 41
      Servizi relativi a sport; Fornitura di registrazioni audio digitali, non scaricabili,
      tramite Internet; Fornitura di servizi di intrattenimento multimediali tramite un
      sito web; Fornitura di servizi di studi di registrazione; Fornitura di servizi di
      videoregistrazione automatizzati; Montaggio di programmi radiofonici;
      Preparazione di programmi radiofonici e televisivi; Produzione di
      intrattenimento audio; Produzione di video musicali; Servizi di studi televisivi;
      Servizi di studi di registrazione video; Servizi di fotografia; Organizzazione di
      eventi sportivi; Noleggio di macchine e apparecchi cinematografici; Noleggio
      di macchine fotografiche; Produzioni televisive; Servizi offerti da parchi di
      divertimento su tematiche relative a produzioni televisive; Locazione di
      attrezzature televisive per l compressione interattiva e digitale; Pubblicazione
      di calendari di eventi; Formazione in materia di gestione immobiliare; Servizi
      di parchi sportivi; Servizi di parchi ricreativi; fornitura di studi audio e video
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Marchio comunitario descrittivo non registrabile per eventi culturali in classe 41

    Danze Italia ad avviso dell’esaminatore non può proseguire il suo iter per quanto riguarda la classe 41 poichè rimanda il consumatore al concetto che le danze proposte siano danze italiane. Può proseguire per le altre classi.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 21/05/2024
    ************SCAFATI
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018969372
    Marchio figurativo
    *************
    ITALIA
    In data 05/02/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 41
    Educazione, intrattenimento e sport; Pubblicazione, comunicazione e
    redazione di testi; Servizi di prenotazione di biglietti per attività ed eventi in
    ambito educativo, ricreativo e sportivo; Servizi relativi a educazione,
    divertimento e sport.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 3
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
    italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: insieme di movimenti del corpo
    eseguiti in accordo ad un accompagnamento musicale propri della penisola italiana.
    • I suddetti significati dei termini «Danze Italia», di cui il marchio è composto, sono
    supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://dizionario.internazionale.it/parola/danza

    • L’Ufficio non ritiene necessario fornire il significato di tale termine (Italia) tramite
      l’ausilio di un dizionario.
      • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i servizi della classe 41 in oggetto sopra menzionati, sono danze italiane o hanno
      ad oggetto danze italiane o sono prestati in relazione a esse. Pertanto, il segno
      descrive la specie e l’oggetto della prestazione dei servizi.
      • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
      di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
      di altre imprese.
      • Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati consistenti nei due termini
      scritti in stampatello italico di cui il secondo, ‘Italia’ su sfondo rosso, tali elementi
      sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme.
      Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere
      alla sua funzione essenziale in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione.
      • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
      Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione
      a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Pagina 3 di 3
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018969372 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 41
      Educazione, intrattenimento e sport; Pubblicazione, comunicazione e
      redazione di testi; Servizi di prenotazione di biglietti per attività ed eventi in
      ambito educativo, ricreativo e sportivo; Servizi relativi a educazione,
      divertimento e sport.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
      Classe 25
      Classe 41
      Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e
      articoli di cappelleria.
      Traduzioni ed interpretariato.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio per una grappa – marchio non registrabile

    Registrare un marchio per una grappa – marchio non registrabile

    Gràp pa ad avviso dell’esaminatore verrebbe inteso dal consumatore medio come acqua vite di vino e, seppur il segno sia stilizzato, non è sufficientemente originale.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 21/05/2024
    *********** Udine (UD)
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018934856
    P7-4809
    Marchio figurativo
    **********
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/12/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere
    distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 33
    “Grappa” (IG) acquavite di vinaccia e bevande distillate; tutti i sopra
    menzionati prodotti conformi al disciplinare dell’indicazione geografica protetta
    “grappa”.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    − Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
    Acquavite di vino.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 3
    − Il suddetto significato del termine «/gràp pa/», di cui il marchio è composto, è
    supportato dai riferimenti del dizionario online TRECCANI estratti in data 12/04/2023
    e accessibili all’indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/grappa2/.
    − I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti per i quali si richiede la protezione sono acquavite di vino, nota come
    Grappa.
    − È da notare che la stilizzazione del segno in oggetto segue le regole della
    trascrizione fonologica e sillabica italiane e internazionali (IPA – Alfabeto fonetico
    internazionale), in cui il termine trascritto viene posto fra lineette oblique e diviso
    secondo le sillabe che lo compongono. Nel caso di specie, il termine grappa,
    composto di due sillabe con accento sulla prima, affinché si pronunci «grappa» in
    italiano si dovrebbe trascrivere come segue: /gràp pa/.
    − Ciò è comprovato dai seguenti riferimenti internet, estratti in data 04/12/2023:
    https://it.wiktionary.org/wiki/grappa
    https://en.wiktionary.org/wiki/grappa
    https://www.wordreference.com/definizione/grappa
    − Pertanto, nonostante la stilizzazione conferita dalla trascrizione fonologica e sillabica,
    il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni
    sulla specie dei prodotti.
    − Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    − Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un
    grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
    distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
    combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
    ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Pagina 3 di 3
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) RMUE, la
    domanda di marchio dell’Unione europea n. 018934856 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Novità sulle IGP dell’UE per i prodotti artigianali ed industriali

    Novità sulle IGP dell’UE per i prodotti artigianali ed industriali

    Dal 1° dicembre 2025 sarà possibile presentare in Italia una domanda di registrazione di un’Indicazione Geografica Protetta (IGP) anche per i prodotti artigianali ed industriali. Questo nuovo titolo di proprietà industriale sarà valido in tutta l’Unione Europea.

    Prodotti quali pietre naturali, oggetti in legno, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro, porcellana, cuoi e pelli potranno beneficiare di questo nuovo regime.

  • MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “FASTO REAL ESTATE”

    MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “FASTO REAL ESTATE”

    Accettata in data 13.05.2024 la domanda di registrazione del marchio “FASTO REAL ESTATE” depositato il 06.12.2023 a Milano

    Il marchio è utilizzato nel settore della ristorazione è un buonissimo panino.

  • Marchio europeo descrittivo – Alicante 29-04-2024

    CIRCULAR MOBILITY SHARING tradotto “Che viaggia o si verifica secondo un ciclo” e “La capacità di muoversi fisicamente.

    Il segno ad avviso dell’esaminatore è descrittivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 29/04/2024
    ********** Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018966666
    IAB/MM/CV/DB/40371
    CIRCULAR MOBILITY SHARING
    Marchio denominativo
    ************ Reggio Emilia (RE)
    ITALIA
    In data 08/02/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 9
    Software e applicazioni scaricabili specializzati in materia di mobilità stradale,
    tutela ambientale, sviluppo tecnologico, sviluppo di software, investimenti,
    assicurazioni, vendita e noleggio di veicoli, energie rinnovabili; software per il
    controllo della sostenibilità ambientale legati al settore automobilistico;
    software aziendali interattivi; software per realtà virtuale; suite di programmi
    software; software di formazione; software per connessione in rete;
    pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; software per l’elaborazione di dati e
    immagini per la creazione di modelli tridimensionali; applicazioni per uffici e
    aziende; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari; software per
    comunicazione, reti e reti sociali; podcast scaricabili.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 7
    Classe 16
    Classe 35
    Classe 36
    Classe 37
    Rapporti per il consumatore stampati; pubblicazioni; libri; riviste (periodici);
    pubblicazioni periodiche.
    Pianificazione e conduzione di fiere, esposizioni e presentazioni per scopi
    economici o pubblicitari; servizi di pubblicità per la sensibilizzazione
    dell’opinione pubblica riguardo a questioni ed iniziative ambientali; gestione
    aziendale in materia di trasporti e consegne; gestione commerciale nel campo
    dei servizi di trasporto e consegna; consulenza in materia di gestione
    commerciale nel campo dei servizi di trasporto e consegna; servizi al dettaglio
    in relazione a veicoli; servizi all’ingrosso in relazione a veicoli; servizi
    pubblicitari, promozionali o di marketing inerenti a veicoli; servizi pubblicitari
    relativi all’industria dei veicoli a motore; sondaggio di opinione; consulenza
    relativa all’analisi di abitudini e dei fabbisogni dei consumatori con l’ausilio di
    dati sensoriali, qualitativi e quantitativi; conduzione di interviste per analisi
    qualitative di mercato; analisi della risposta del consumatore; definizione del
    profilo di consumatori a scopo commerciale o di marketing; fornitura di
    informazioni ai consumatori su prodotti e servizi; informazioni e consulenza
    commerciale ai consumatori per la scelta di prodotti e servizi; ricerche sui
    consumatori; servizi pubblicitari relativi alla vendita di veicoli a motore;
    conduzione di fiere campionarie nel settore automobilistico; fornitura di
    informazioni su internet in relazione alla vendita di automobili; servizi di
    vendita al dettaglio o all’ingrosso inerenti automobili; gestione aziendale di un
    parco veicoli; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di veicoli, tramite
    punti vendita, reti informatiche globali o siti web; pubblicità; gestione di affari
    commerciali; promozione di prodotti e servizi di terzi; fornitura di prodotti e
    servizi conto terzi; servizi di compravendita on-line conto terzi; stime,
    valutazioni e perizie in materia di affari commerciali; organizzazione di eventi
    a scopo commerciale e pubblicitario; organizzazione di eventi, esposizioni,
    fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.
    Investimenti finanziari; servizi di ricerche economico-finanziarie; servizi
    finanziari relativi a veicoli a motore; fornitura di servizi di raccolta fondi per
    scopi benefici collegati alla compensazione delle emissioni di anidride
    carbonica [fundraising]; valutazione di automobili usate; fornitura di
    informazioni inerenti alla valutazione di automobili usate; assicurazioni;
    leasing di veicoli; mediazione di assicurazioni per veicoli; prestiti
    [finanziamenti]; servizi assicurativi per veicoli; servizi di carte di credito e carte
    di pagamento; servizi di pagamento elettronico; servizi di consulenza inerenti
    le assicurazioni sui veicoli; servizi di finanziamento; servizi di garanzia per
    veicoli; servizi finanziari per l’acquisto di veicoli.
    Assistenza di veicoli in caso di guasti [riparazione]; organizzazione della
    riparazione di veicoli terrestri a motore; rifornimento di carburante per veicoli
    terrestri; riparazione, manutenzione e rifornimento di veicoli; servizi di ricarica
    per veicoli elettrici; installazione, manutenzione e riparazione di
    apparecchiature e strumenti per misurazione, segnalazione e monitoraggio;
    Pagina 3 di 7
    informazioni dettagliate di automobili; manutenzione o riparazione di veicoli
    automobilistici; assistenza per veicoli; lavaggio di veicoli; revisione di veicoli;
    ricarica batterie per veicoli; servizi di rifornimento carburante di veicoli.
    Classe 38
    Classe 39
    Classe 40
    Classe 41
    Classe 42
    Servizi di conferenze web; fornitura dell’accesso a contenuti, siti web e portali;
    fornitura di forum di discussione su internet; consulenza in materia di
    comunicazioni elettroniche; trasmissione online di pubblicazioni elettroniche;
    comunicazione tramite reti virtuali private [vpn]; strutture virtuali per
    l’interazione in tempo reale tra utenti di computer; trasmissione di podcast.
    Fornitura di veicoli a noleggio per il trasporto di passeggeri; ispezione di
    veicoli prima del trasporto; noleggio di automobili e veicoli; organizzazione del
    noleggio di veicoli; parcheggio e deposito di veicoli; recupero di veicoli; servizi
    di noleggio di automobili e veicoli; servizi di trasporto veicoli; noleggio di
    veicoli; servizi di car sharing; trasporto di persone con autovetture; fornitura
    d’informazioni in materia d’automobili a noleggio tramite internet;
    organizzazione del noleggio di automobili; organizzazione del trasporto di
    passeggeri in automobile; trasporto in automobile; assistenza in caso di
    guasti di veicoli [servizi di rimozione]; servizi di autorimessa per veicoli; servizi
    di prenotazione per noleggio di veicoli; servizi di rimorchio di veicoli in caso di
    guasti; servizi di soccorso per veicoli; traino di veicoli; trasporto di veicoli.
    Demolizione di veicoli; riciclaggio e trattamento smaltimento rifiuti [bonifica] da
    rifiuti e di materiali pericolosi; trattamento di materiali; servizi di riciclaggio.
    Educazione e formazione in materia di mobilità stradale, tutela ambientale,
    sviluppo tecnologico, sviluppo di software, investimenti, assicurazioni, vendita
    e noleggio di veicoli, energie rinnovabili; programmi di sostenibilità ambientale
    legati al settore automobilistico; corsi (formazione) in materia di mobilità
    stradale, tutela ambientale, sviluppo tecnologico, sviluppo di software,
    investimenti, assicurazioni, vendita e noleggio di veicoli, energie rinnovabili;
    erogazione di corsi di formazione continua; corsi di formazione a distanza;
    organizzazione e conduzione di convegni; organizzazione di workshop e
    seminari; organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali;
    organizzazione e conduzione di eventi di intrattenimento; pubblicazione di
    riviste per il consumatore; servizi editoriali; comunicazione e redazione di
    testi; produzione di podcast; servizi d’intrattenimento forniti tramite una rete di
    comunicazione globale.
    Fornitura di informazioni tecnologiche sulle innovazioni ecologiche e a tutela
    dell’ambiente; ricerche in materia di ecologia; campionamento per analisi
    d’inquinamento; consulenza tecnica in materia di danni causati
    dall’inquinamento; consulenza tecnica nella rilevazione dell’inquinamento;
    servizi di consulenza in materia di controllo dell’inquinamento; servizi di
    consulenza in materia di inquinamento ambientale; perizie ambientali;
    Pagina 4 di 7
    raccolta di informazioni in materia di ambiente; ricerca in tema di salvaguardia
    e protezione ambientale; servizi di consulenza ambientale; servizi di
    consulenza in materia di sicurezza dell’ambiente; servizi di ispezione e analisi
    ambientale; servizi di monitoraggio ambientale; collaudo di veicoli;
    progettazione di veicoli terrestri; progettazione e sviluppo di software per la
    simulazione di veicoli; servizi di progettazione di veicoli; sviluppo di veicoli;
    collaudi, certificazioni e controllo di qualità; consulenza in materia di controllo
    qualità; controlli di qualità; realizzazione di verifiche per controllo qualità;
    servizi di garanzia di qualità; servizi di verifica tecnica e controllo qualità; test
    di qualità; valutazione della qualità; progettazione di automobili; servizi di
    consulenza nel settore dello sviluppo tecnologico; ricerca e sviluppo
    scientifici; servizi di ispezione di veicoli nuovi e usati per conto di compratori o
    venditori di veicoli.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Carattere descrittivo
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il pubblico di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore o la consumatrice media di lingua inglese
    dell’Unione attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente:
    condivisione, uso o possesso, ecc., con altre persone, proprio di, relativo a, ecc., un sistema
    di mobilità che applica l’economia circolare mirando, da una parte, a ridurre il numero dei
    veicoli e, dall’altra, a ridurre il consumo di materiali ed energia associato alla produzione di
    tali veicoli, concentrandosi sul movimento di persone e merci in maniera multimodale,
    accessibile, economica ed efficace.
    Il suddetto significato dei termini «CIRCULAR», «MOBILITY» e «SHARING», di cui il
    marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti.

    1. informazioni estratte da Circular City Funding Guide, in data 06/02/2024, all’indirizzo
      https://www.circularcityfundingguide.eu/circular-sector/mobility/
    2. informazioni estratte da VCÖ – Mobilität mit Zukunft, in data 06/02/2024, all’indirizzo
      https://vcoe.at/publikationen/vcoe-factsheets/detail/implementing-the-circular
      economy-in-mobility
    3. informazioni estratte da Intesa Sanpaolo, in data 06/02/2024, all’indirizzo
      https://group.intesasanpaolo.com/en/editorial-section/events-and
      projects/projects/sustainability/how-circular-mobility-will-change-cities
    4. informazioni estratte da News European Parliament, in data 01/02/2024, all’indirizzo
      https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/cir
      cular-economy-definition-importance-and-benefits
      Le informazioni di cui sopra sono integralmente consultabili nello scritto di obiezione
      dell’8/02/2024.
      CIRCULAR ‘Travelling or occurring in a cycle’ (informazioni estratte da Collins, in
      data 24/01/2024,
      all’indirizzo
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/circular).
      Pagina 5 di 7
      Traduzione
      dell’Ufficio
      MOBILITY
      Traduzione
      dell’Ufficio
      SHARING
      Traduzione
      dell’Ufficio
      Che viaggia o si verifica secondo un ciclo.
      ‘The ability to move physically’ (informazioni estratte da Collins, in
      data 24/01/2024, all’indirizzo
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mobility).
      La capacità di muoversi fisicamente.
      (Share) ‘If you share something with another person, you both have it, use it,
      or occupy it’ (informazioni estratte da, in data 24/01/2024, all’indirizzo ).
      Se si condivide qualcosa con un’altra persona, entrambi la possedete, la
      usate o la occupate.
      Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i
      prodotti della classe 9, per esempio software aziendali interattivi; applicazioni scaricabili per
      uso su dispositivi cellulari, possono essere funzionali alla condivisione, uso o possesso,
      ecc., con altre persone, proprio di, relativo a, ecc., un sistema di mobilità che applica
      l’economia circolare mirando, da una parte, a ridurre il numero dei veicoli e, dall’altra, a
      ridurre il consumo di materiali ed energia associato alla produzione di tali veicoli,
      concentrandosi sul movimento di persone e merci in maniera multimodale, accessibile,
      economica ed efficace. Per esempio, perché possono essere utilizzati da chi gestisce, o
      dall’utenza di, un sistema di trasporto multimodale, per esempio ai fini della condivisione dei
      mezzi di trasporto, ecc., nell’ambito di un sistema di mobilità che applica, per esempio,
      l’intelligenza artificiale per localizzare tali mezzi di trasporto.
      I prodotti della classe 9 quali, ad esempio, pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; podcast
      scaricabili, e della classe 16, invero rapporti per il consumatore stampati; pubblicazioni; libri;
      riviste (periodici); pubblicazioni periodiche, nonché i servizi della classe 41, quali ad esempio
      servizi editoriali, possono avere ad oggetto la condivisione relativa a un sistema di mobilità
      che applica l’economia circolare, invero, un modello di produzione e consumo che si
      propone di prolungare il ciclo vitale dei prodotti. Per esempio, perché tali prodotti e servizi
      possono trattare in particolare della condivisione di biciclette elettriche, ecc., all’interno di un
      sistema di mobilità circolare, o essere specializzati in tema di progettazione, smaltimento di
      materiali, ecc., dei mezzi di trasporto in condivisione nell’ambito di un sistema di mobilità
      circolare.
      Inoltre, i servizi della classe 35, ad esempio i servizi di pubblicità per la sensibilizzazione
      dell’opinione pubblica riguardo a questioni ed iniziative ambientali; conduzione di interviste
      per analisi qualitative di mercato; organizzazione di eventi a scopo commerciale e
      pubblicitario, nonché i servizi della classe 41, ad esempio organizzazione di workshop e
      seminari, possono essere destinati alla condivisione relativa a un sistema di mobilità che
      applica l’economia circolare. Per esempio, perché sono servizi il cui scopo è diffondere,
      gestire, analizzare, migliorare, ecc., la condivisione di veicoli, ecc., all’interno di un sistema
      di mobilità multimodale e accessibile, favorendo il passaggio a veicoli elettrici intelligenti e a
      strade intelligenti.
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      In aggiunta, i servizi della classe 35 come, ad esempio, servizi al dettaglio in relazione a
      veicoli, i servizi della classe 37, ad esempio riparazione, manutenzione e rifornimento di
      veicoli; lavaggio di veicoli; ricarica batterie per veicoli e i servizi della classe 39, ad esempio
      noleggio di automobili e veicoli; parcheggio e deposito di veicoli; servizi di car sharing;
      fornitura d’informazioni in materia d’automobili a noleggio tramite internet; organizzazione
      del noleggio di automobili, nonché i servizi della classe 42, ad esempio progettazione di
      veicoli terrestri; progettazione e sviluppo di software per la simulazione di veicoli; test di
      qualità, possono essere destinati alla condivisione relativa a un sistema di mobilità che
      applica l’economia circolare. Per esempio, perché riguardano la gestione, il noleggio, la
      riparazione, ecc., di veicoli, ovvero mezzi di trasporto, da usare in condivisione all’interno di
      un sistema di mobilità circolare; oppure perché sono servizi per monitorare, ecc., tale
      condivisione all’interno di un sistema di trasporto pubblico automatizzato, per esempio per
      adattare la progettazione dei veicoli, ecc., o per gestire la loro riparazione.
      Similmente, i servizi della classe 36, per esempio investimenti finanziari; fornitura di servizi
      di raccolta fondi per scopi benefici collegati alla compensazione delle emissioni di anidride
      carbonica [fundraising]; valutazione di automobili usate; servizi assicurativi per veicoli;
      servizi di pagamento elettronico possono essere destinati alla condivisione relativa a un
      sistema di mobilità circolare. Per esempio, perché specificamente strutturati per finanziare la
      creazione di percorsi per la circolazione, per esempio per gli spostamenti a piedi o in
      bicicletta, ecc., che privilegiano la condivisione dei veicoli; oppure perché sono servizi
      specificamente pensati per permettere l’acquisto, il noleggio, l’uso, ecc., di automobili, per
      esempio elettriche, ecc., condivise o da condividere all’interno di percorsi intermodali di un
      sistema di mobilità circolare.
      Analogamente, i servizi della classe 38, ad esempio consulenza in materia di comunicazioni
      elettroniche; trasmissione di podcast, possono essere specificamente ideati, strutturati, ecc.,
      per favorire o aiutare, o istruire sulla condivisione, per esempio di automobili elettriche, ecc.,
      nell’ambito di un sistema di mobilità circolare. Per esempio perché possono essere usati per
      gestire la comunicazione o trasmettere informazioni rispetto all’utenza di un sistema di
      mobilità che promuove una rete di trasporti pubblici ad alta densità, combinata con il
      trasporto elettrico, condiviso e automatizzato, e gli spostamenti a piedi e in bicicletta.
      Infine, i servizi della classe 40, invero demolizione di veicoli; riciclaggio e trattamento
      smaltimento rifiuti [bonifica] da rifiuti e di materiali pericolosi; trattamento di materiali; servizi
      di riciclaggio, i servizi della classe 41, ad esempio programmi di sostenibilità ambientale
      legati al settore automobilistico, e i servizi della classe 42, ad esempio ricerche in materia di
      ecologia; servizi di consulenza in materia di controllo dell’inquinamento, possono essere
      relativi alla condivisione nell’ambito di un sistema di mobilità circolare in quanto destinati, per
      esempio, allo smaltimento, o al riciclo, ecc., di materiali di produzione dei veicoli in
      condivisione; oppure perché sono servizi di ricerca o di consulenza che si propongono di
      prolungare il ciclo vitale, per esempio dei veicoli, ai fini della loro condivisione, progettandoli
      per garantire la durata, la possibilità di riparazione e il riciclo di materiali.
      Pertanto, il segno descrive l’oggetto e la destinazione, dei prodotti e servizi.
      Assenza di carattere distintivo
      Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
      pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
      RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
      quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
      Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
      pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a
      Pagina 7 di 7
      norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente
      La richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte della richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 966 666 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • Marchio non registrabile nel settore dei dispositivi elettrici – Alicante 30-04-2024

    Marchio non registrabile nel settore dei dispositivi elettrici – Alicante 30-04-2024

    Il segno ad avviso dell’esaminatore europeo, seppur graficamente particolare, è elogiativo delle caratteristiche del prodotto.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 30/04/2024
    ************* Vicenza
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018951625
    85.1286
    Marchio figurativo
    ************* (VI)
    ITALIA
    In data 04/12/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 7
    Classe 9
    Gruppi elettrogeni; Generatori di energia elettrica; Gruppi di continuità
    [macchine] per la generazione di energia elettrica.
    Supercondensatori per accumulo di energia; Apparecchi e strumenti per l
    ´accumulazione e la riserva di energia; Blocchi di distribuzione di energia
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    elettrica; Dispositivi elettrici di controllo per la gestione dell´energia;
    Regolatori di energia.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
    caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato
    seguente: energia ecologica. I suddetti significati dei termini «ECO POWER», di cui il
    marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eco
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/power

    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
      »
      semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa e positiva
      che i prodotti sono in grado di produrre, accumulare, distribuire, regolare e
      controllare energia ecologica e/o che hanno caratteristiche tali da esser in grado di
      svolgere le menzionate funzioni in modo ecologico e dunque non dannoso o
      limitatamente dannoso per l’ambiente. Tali caratteristiche sono certamente
      desiderabili e ben viste dal pubblico consumatore, sia esso il grande pubblico o il
      consumatore specializzato. Lo sono ancor più in un’epoca dove la riduzione de Co2
      è auspicata e fomentata da governi e organizzazioni non governative di ogni tipo.
      Ecco perché, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
      un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione
      elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.
      • Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un
      grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
      distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
      combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
      ai prodotti per i quali si richiede la protezione. Di contro detti elementi rinforzano il
      concetto di energia pulita comunicata dalla parte verbale del segno. Di conseguenza,
      il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
      lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 02/02/2024, che possono essere
      sintetizzate come segue:
    1. Il marchio è composto da diversi elementi figurativi fra loro combinati nella
      composizione e nei contrasti cromatici che il richiedente descrive come segue:
      Pagina 3 di 5 —-
      una figura stilizzata di spina il cui cavo è disposto lungo una semicirconferenza e si
      restringe;
      le parole ECO POWER disposte lungo il cavo a semicerchio;
      una ulteriore linea geometrica a semicerchio che si inspessisce trasformandosi in
      un’onda elettrica e poi in un fulmine creando un gioco grafico;
      una figura stilizzata di pila;
      una figura stilizzata di foglia che occupa l’intera altezza della pila.
    2. Nell’ambito della suddetta disposizione dei vari elementi il termine ECO POWER
      ha un impatto marginale poiché la parte figurativa è dominante.
    3. I prodotti oggetto di rifiuto sono destinati ad un pubblico professionale con un
      elevato livello di attenzione e, inoltre, la figura di una spina sarebbe inusuale per il
      pubblico specializzato poiché tali prodotti non includono spine ma solo cavi
      elettrici.
    4. Vengono indentificati 11 marchi registrati dall’ufficio che il richiedente ritiene
      comparabili.
      III. Motivazione
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi privi di carattere distintivo».
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
      che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
      la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
      l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
      soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
      lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
      T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      L’Ufficio ritiene che tutti gli elementi che compongono il segno in questione, non siano in
      grado di dotare il segno di capacità distintiva.
      In tal senso laddove l’immagine di una batteria, viene combinata con l’immagine di una
      scarica elettrica e di una spina e con il termine “power” il concetto di elettricità, che è
      comune a tutti i prodotti – poiché collegato a quello di energia – viene semplicemente
      rinforzato. Del pari la foglia rinforza il concetto di Ecologico – “ECO” presenti nell’elemento
      verbale.
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      In tal senso una ricerca su Google utilizzando i termini “ECO + POWER + LOGO” effetuatat
      in data 26/04/2024:
      https://www.google.com/search?q=eco+%2B+power+%2B++logo&client=firefox-b
      e&sca_esv=779b01740ca52ec5&udm=2&biw=1252&bih=564&sxsrf=ACQVn0956a3YLzXrg
      LtQFNbIl_4Q_mcFwA
      %3A1714048421840&ei=pU0qZqTlMubYxc8P1JSr6Ag&ved=0ahUKEwjky776r92FAxVmbP
      EDHVTKCo0Q4dUDCBA&uact=5&oq=eco+%2B+power+%2B+
      +logo&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiE2VjbyArIHBvd2VyICsgIGxvZ28yBBAAGB4yBhAAGA
      UYHki8DVDEAVjEAXABeACQAQCYAU
      gAZQBqgEBMrgBA8gBAPgBAZgCA6ACmQHCAgYQABgHGB6YAwDiAwUSATEgQIgGAZI
      HATOgB4gC&sclient=gws-wiz-serp
      fornisce i seguenti risultati:
      L’ Ufficio rileva come i concetti di batteria, di foglia e di energia tramite il fulmine o la scarica
      elettrica e/o la spina siano estremamente inflazionati.
      Del pari sembra essere molto inflazionato il concetto di circolo, che introduce il concetto di
      circolarità e conseguentemente di rinnovabilità ed ecologicitá dell’energia o più propriamente
      delle sue fonti.
      Inoltre, la spina non indica necessariamente che i prodotti siano collegati all’elettricità alla
      rete elettrica, ma può altresì indicare che i prodotti forniscono elettricità/energia o la regolano
      o che comunque fanno parte di un sistema elettrico.
      Per ciò che concerne il pubblico destinatario dei prodotti, l’Ufficio contesta che si tratti
      solamente di un pubblico specializzato. È infatti sufficiente avere dei pannelli solari con
      batterie di accumulo ed inverter per essere proprietari del 90% dei prodotti rivendicati. Se poi
      si aggiunge un impianto di energia aerotermica, si è proprietari virtualmente del 100% dei
      prodotti.
      Ciò premesso, anche volendo accettare l’affermazione del richiedente, si ricorda che il fatto
      che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di attenzione superiore alla
      media non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione
      del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non ne consegue
      necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di
      riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
      EU:C:2012:460, § 48).
      Si deve inoltre reiterare che il consumatore europeo – e di conseguenza anche quello di
      lingua inglese dell’Unione – è continuamente a contatto con informazioni e campagne volte a
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      ridurre l’impatto che la produzione di energia ha sul Co2 in virtù della volontà dell’Unione
      Europea, fra gli altri, di ridurre drasticamente le emissioni di Co2 entro il 2035.
      Si deve dunque concludere che anche senza l’indicazione descrittiva ECO POWER, la parte
      grafica del segno di per sé, non è in grado di distinguere i prodotti rivendicati, poiché
      richiama in maniera banale i concetti di elettricità ed ecologicitá, come sopra esposto.
      A maggior ragione il segno non è distintivo nel momento in cui la combinazione degli
      elementi figurativi da cui è composto, reitera il concetto di energia ecologica convogliato
      dalla parte denominativa “ECO POWER”.
      Per ciò che concerne i marchi anteriori comparabili registrati dall’Ufficio si rileva che da un
      lato alcuni di essi sono molto risalenti nel tempo e dall’altro che la giurisprudenza
      consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come
      marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in
      quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come
      marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
      interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
      (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
      EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Alla luce di tutto quanto sopra esposto le argomentazioni del richiedente debbono essere
      tutte rigettate.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018951625 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.