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  • Registrare un marchio per stampati, cartoleria, riviste, poster – Segno descrittivo

    Registrare un marchio per stampati, cartoleria, riviste, poster – Segno descrittivo

    Maison Romantique per l’esaminatore è un segno descrittivo perchè il consumatore intenderebbe le riviste, gli stampati a cui si approccia come oggetti che si ritrovano in un ambiente ben definito e che possano creare una atmosfera romantica.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 28/07/2025
    ************ Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: 019112736
    Vostro riferimento: C011094
    Marchio: MAISON ROMANTIQUE
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: *********** MI
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 24/02/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 16 Stampati; libri; periodici; riviste; Riviste specializzate; giornali; brochure;
    cataloghi; fotografie; pubblicazioni; quotidiani stampati e altri mezzi di
    comunicazione su carta; riviste di poster; poster in carta.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua francese attribuirebbe al segno il
    significato seguente: casa romantica o dimora romantica.
    Il suddetto significato dei termini «MAISON ROMANTIQUE», di cui il marchio è composto, è
    supportato da riferimenti di dizionario riportati nella precedente lettera I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti obiettati trattano, rappresentano o sono legati al concetto di casa in stile romantico,
    alla decorazione e all’arredamento con estetica romantica o all’idea di un’abitazione con
    un’atmosfera romantica.
    Pertanto, il segno descrive l’oggetto e il contenuto dei prodotti, poiché indica che gli
    stampati, libri, periodici, riviste, brochure, cataloghi, fotografie e altri mezzi di comunicazione
    su carta trattano argomenti relativi alle case con stile romantico, alla decorazione romantica
    e agli ambienti evocativi di romanticismo.
    Assenza di carattere distintivo
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019112736 è respinta in
    parte, vale a dire per:

    Classe 16 Stampati; libri; periodici; riviste; Riviste specializzate; giornali; brochure;
    cataloghi; fotografie; pubblicazioni; quotidiani stampati e altri mezzi di
    comunicazione su carta; riviste di poster; poster in carta.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

    Classe 16 Cartoleria; materiale di insegnamento; almanacchi; agende e diari; calendari;
    listini prezzi. Classe 41 Educazione; Formazione; Divertimento; Attività culturali; Pubblicazione,
    comunicazione e redazione di testi; Servizi editoriali (compresa l’editoria
    elettronica); Servizi di editoria on-line; Fornitura di pubblicazioni in formato
    elettronico; giornalismo; pubblicazione di cataloghi; pubblicazione di libri e
    riviste; redazione di testi; Servizi relativi a educazione, divertimento e sport;
    Biblioteche on-line, ovvero biblioteche elettroniche che offrono servizi di
    quotidiani, riviste, fotografie ed immagini tramite una rete informatica on-line;
    Servizi relativi alla pubblicazione di riviste; Pubblicazione elettronica di libri e
    di periodici on line; Pubblicazione elettronica di libri e di riviste online;
    Pubblicazione di riviste, periodici, cataloghi e opuscoli; Pubblicazione di riviste
    elettroniche; Servizi di pubblicazione di libri e riviste; Pubblicazione
    multimediale di riviste, riviste specializzate e giornali; Pubblicazione di riviste
    su web; Servizi di biblioteca disponibili mediante una banca dati
    computerizzata contenenti informazioni estratte da giornali; organizzazione di
    eventi.

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.

  • Registrare un marchio per una bevanda – Alicante 17-07-2025

    Registrare un marchio per una bevanda – Alicante 17-07-2025

    Ginseng verrebbe inteso come “erba perenne delle araliacee e relativa radice o estratto, dette ginseng”. Per l’esaminatore europeo ha un significato descrittivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 17/07/2025
    *************
    ********* Pavia
    ITALIA
    Fascicolo nº: 019164083
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: **************** Pavia
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 16/04/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 33 Bevande distillate.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua italiana, portoghese, inglese, spagnola, danese,
      rumena, svedese, francese, tedesca e slovena in relazione ai prodotti per i quali si
      richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “erba perenne delle
      araliacee e relativa radice o estratto, dette ginseng”. Ciò è stato supportato da
      informazioni estratte dai dizionari delle rispettive lingue in data 16/04/2025 ai
      seguenti indirizzi:
      https://www.treccani.it/vocabolario/ginseng/?search=gins%C3%A8n%C4%
    • Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.
    • In questo contesto, da una ricerca su Internet condotta in data 16/04/2025 è risultato
      che il termine «Ginseng» è utilizzato abitualmente come ingrediente di bevande
      alcoliche: 1. https://www.cristaldi.it/grappe/684-grappa-al-ginseng-taihua700mlliquore-alginseng.html?
      srsltid=AfmBOoquSdiuol8Cx_eqgsid3BLMq9Xyn_3WU4v9GUBqFTZ2CRwC9qug, 2.
      https://www.10000recipe.com/en/6999426/How_to_make_ginseng_liquorTry_using_
      ginseng_bought_at_the_mart?
      srsltid=AfmBOorVTc4KxX1OvUPw82VozxPSrr4jTuy9sCS-1Tbo_6BJQL7-jRw1, 3.
      https://www.labellevie.com/produit/71184/alcool-de-ginseng-35-tianchi-goods-165-cl?
      srsltid=AfmBOorhsP4be_7XsqxxZ8yzR4GBdQxUsQht1Z4CqvfqkQ8-4owOyy4p. Il
      contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che le bevande distillate rivendicate sono a base di o hanno come ingrediente radici,
      foglie o parti della pianta di ginseng. Pertanto, il segno descrive specie, o altre
    • caratteristiche quali l’ingrediente o il contenuto dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 17/04/2025, che possono essere
      sintetizzate come segue:
    • Il prodotto del richiedente è un gin cioè una bevanda spiritosa a base di alcol etilico e
      bacche di ginepro, che sono l’elemento aromatico obbligatorio e preponderante. Il
      Pagina 3 di 5
      ginseng è solo uno degli ingredienti secondari, affiancato da altri. Il termine
      “GINSENG” è utilizzato in modo evocativo e fantasioso, e non descrittivo. La scelta
      del nome è guidata da finalità di branding, e non dalla necessità di comunicare la
      presenza di una determinata sostanza.
    • Altri marchi evocativi, pur contenendo termini tecnici o riconducibili a componenti
      reali, sono stati ammessi alla registrazione grazie al loro carattere creativo e
      distintivo (esempio, il marchio “MOLECOLA”).
    • Qualora l’Ufficio lo ritenga opportuno, il richiedente è altresì disponibile a limitare la
      portata della protezione richiesta alla seguente dicitura: Classe 33 – Gin; bevande
      spiritose a base di gin, escludendo espressamente altri distillati che contengano o
      siano aromatizzati al ginseng.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
    • Il richiedente sostiene che non intende utilizzare il marchio in modo descrittivo sul
      mercato, cioè per un gin che, tra gli altri ingredienti, contiene anche il ginseng.
      Tuttavia, l’esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi. Le presunte
      intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio
      viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7,
    • RMUE. Inoltre, anche se l’Ufficio dovesse accettare l’argomento del richiedente secondo cui
    • ha utilizzato o intende utilizzare il marchio soltanto in modo non descrittivo, il messaggio
    • trasmesso dal segno è chiaro e indiscutibile. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non
    • sminuisce la questione del mero carattere descrittivo, poiché ciò che conta è il significato
    • che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti percepiranno. Non si può
    • considerare che l’intenzione del richiedente incida sul modo in cui il pubblico percepisce il
    • marchio oggetto della domanda di registrazione.
    • Inoltre, anche se non rappresenta l’ingrediente principale delle bevande alcoliche rivendicate
    • dal richiedente, il ginseng potrebbe costituire (e di fatto, secondo le osservazioni del
    • richiedente, costituisce) pur sempre un ingrediente delle stesse e pertanto descrive una
    • delle caratteristiche dei prodotti. Infatti, secondo costante giurisprudenza, (…) «un marchio
    • descrittivo di una parte incorporata in un prodotto può essere considerato descrittivo di tale
    • prodotto nel suo complesso qualora il pubblico di riferimento percepisca le caratteristiche di
    • tale prodotto come in grado di avere un impatto significativo su una caratteristica essenziale
    • del prodotto stesso» (30/10/2019, R 626/2019-1, ORGANIC & BOTANIC (fig.), § 31;
    • 24/01/2019, R 1422/2018-2, Seamless view, § 18, con riferimento a 10/07/2014, C-1
  • Quando il segno è generico e non differenzia i suoi prodotti da altri prodotti presenti sul mercato

    Quando il segno è generico e non differenzia i suoi prodotti da altri prodotti presenti sul mercato

    Il termine “per tutti” sarebbe troppo generico perchè significherebbe che i prodotti in classe 30 Alimenti a base di cereali, alimenti a base di cereali farciti e imbottiti e i prodotti in classe 32 Bibite; birre sono per tutte le persone.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 10/07/2025
    ****************
    Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento: ***********
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: *********

    ************ (Varese)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 25/04/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 30 Alimenti a base di cereali, alimenti a base di cereali farciti e imbottiti; prodotti
    da forno, pasticceria, dolci; pane; pasta; pasta fresca; tramezzini senza
    glutine; tramezzini farciti senza glutine; piadine senza glutine; piadine farcite
    senza glutine; basi per pizza e pizze senza glutine; biscotti senza glutine;
    focacce, crescia e schiaccia senza glutine; muffin senza glutine, croissant
    senza glutine vuoti e farciti; chiacchiere senza glutine; tigelle senza glutine;
    prodotti da forno, pasticceria, dolci senza glutine; pane senza glutine; pasta
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 4
    senza glutine; pasta fresca senza glutine.
    Classe 32 Bibite; birre; bibite senza glutine; birre senza glutine.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
    per tutte le persone.

    Il significato dei termini «per» e «tutti», contenuti nel marchio, era supportato dai
    seguenti riferimenti di dizionario:
    o https://www.treccani.it/vocabolario/per/
    o https://www.treccani.it/vocabolario/tutto/
    Il contenuto dei link era riportato nella lettera di obiezione.

    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti rivendicati sono progettati per essere adatti e accessibili a chiunque,
    senza esclusioni o limitazioni. La combinazione delle parole «per» e «tutti»,
    comunemente utilizzate nella lingua italiana per esprimere inclusività e universalità,
    comunica in modo immediato e diretto che i prodotti sono destinati a un pubblico
    ampio e indistinto. Nel contesto dei prodotti delle Classi 30 e 32, l’espressione
    «PERTUTTI» enfatizza che i beni alimentari e le bevande sono pensati per
    rispondere ai gusti e alle esigenze di una vasta gamma di consumatori,senza

    suggerire alcuna caratteristica distintiva o origine commerciale. Pertanto, nonostante

    alcuni elementi figurativi costituiti dalla dicitura ‘PerTutti’ -in colore blu scuro dove la

    ‘P’ iniziale e la ‘T’ sono maiuscole, mentre le restanti lettere sono minuscole- inscritta

    all’interno di un cerchio incompleto dello stesso colore del testo, il segno descrive il

    pubblico di consumatori dei prodotti rivendicati, indicando che essi sono concepiti per

    essere fruibili da tutte le persone, senza alcuna esclusione o limitazione. Tale

    descrizione sottolinea una caratteristica fondamentale dei beni, ovvero la loro

    accessibilità universale, rendendo il segno una semplice indicazione del pubblico cui

    sono destinati.

    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli
    conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non
    dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
    elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
    essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
    Oltre a ciò, il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE perché è privo
    di qualsiasi carattere distintivo in relazione ai prodotti per i quali si richiede la
    protezione. Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e
    servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di
    riferimento. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe a segno il significato sopra descritto in dettaglio. Alla luce di quanto sopra, il pubblico di

    riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come attributivo

    dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti sono concepiti per essere fruibili

    da tutte le persone, senza alcuna esclusione o limitazione. Tale descrizione

    sottolinea una caratteristica fondamentale dei beni, ovvero la loro accessibilità

    universale di essi. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come

    un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione

    elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.

    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 19 155 459 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.

  • Richieste fraudolente di pagamento ed emissioni di falsi attestati di registrazione di marchio d’impresa

    Richieste fraudolente di pagamento ed emissioni di falsi attestati di registrazione di marchio d’impresa

    UIBM avvisa che stanno continuando ad arrivare richieste fraudolente di pagamento e emissione di falsi attestati di registrazione di marchio di impresa. Occorre fare attenzione a email che provengono da diversi indirizzi e-mail ingannevoli con domini @minister.com, @divisione3-uibm.com, @divisione1-uibm.com

  • Il Marchio con indicazione di provenienza geografica non è registrabile – Alicante 07-04-2025

    Il Marchio con indicazione di provenienza geografica non è registrabile – Alicante 07-04-2025

    Olio Capalbio è il segno oggetto di esame. Capalbio è una zona geografica nota per l’alta produzione di olio. Il segno in questione ad avviso dell’esaminatore europeo indicherebbe al fruitore finale la provenienza geografica di produzione dell’olio.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 07/04/2025
    ************* Roma
    ITALIA
    Fascicolo nº: ***************
    Vostro riferimento: 24**************
    Marchio: OLIO CAPALBIO
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ************
    *******************
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 28/10/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 29 Oli vegetali per alimenti; Olio di oliva; Olio extravergine di oliva; Olio ad uso
    alimentare; Oli e grassi commestibili; Ortaggi in conserva [sott’olio].

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiano attribuirebbe al segno il
    significato seguente: liquido ottenuto dalla spremitura delle olive che proviene da Capalbio.
    https://www.treccani.it/vocabolario/olio/
    https://www.treccani.it/enciclopedia/capalbio/?search=Capalbio%2F
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 2
    Nonostante il comune di Capalbio non sia molto esteso e con una popolazione non
    eccessivamente alta, è noto per l’alta qualità di produzione di olio di oliva. Non solo, da
    come si può evincere dal riferimento n.3 , il comune di Capalbio fa parte dell’aria geografica
    di produzione dell’indicazione geografica protetta ‘Olio Toscano’; il che conferma
    ulteriormente Capalbio quale località rinomata per la produzione di olio di oliva. Quindi alla
    luce di quanto sopra ampliamente indicato, è pacifico affermare che il marchio in oggetto è
    da escludere alla registrazione poiché indica chiaramente un nome geografico/un luogo
    geografico noto da tempo per la categoria dei prodotti in classe 29. Pertanto i consumatori di
    riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti (Oli
    vegetali per alimenti; Olio di oliva; Olio extravergine di oliva; Olio ad uso alimentare; Oli e
    grassi commestibili;) sono prodotti a/provengono da Capalbio. Mentre per quanto riguarda il
    prodotto in classe 29 Ortaggi in conserva [sott’olio], contiene olio prodotto a/che proviene da
    Capalbio. Pertanto, il segno descrive tipo, qualità e provenienza geografica dei prodotti.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019086414 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.

  • Knowledge share: nasce la piattaforma dei Brevetti, punto di incontro tra imprese e ricerca universitaria

    Knowledge share: nasce la piattaforma dei Brevetti, punto di incontro tra imprese e ricerca universitaria

    L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in collaborazione con il Politecnico di Torino e NETVAL hanno creato la piattaforma brevettuale Knowledge share.

    Gli utenti possono collegarsi gratuitamente alla piattaforma e navigare nella bacheca brevettuale alla ricerca di invenzioni, al suo interno vi è un portfolio brevettuale di oltre 70 centri di ricerca, università ed IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) La piattaforma vuol essere un punto di incontro tra università e finanziatori di progetti brevettuali.

  • Segni contrari ai principi di comportamento etico comunemente accettati Alicante 27-06-2025

    Segni contrari ai principi di comportamento etico comunemente accettati Alicante 27-06-2025

    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE esclude dalla registrazione i marchi che
    sono contrari ai principi di comportamento etico comunemente accettati, i marchi che
    il consumatore ragionevole con soglie medie di sensibilità e di tolleranza
    considererebbe blasfemi, razzisti, discriminatori o offensivi o promotori dell’utilizzo di
    droghe illegali. Contenendo il termine “FUCK”, per l’esaminatore europeo, il segno non è registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 27/06/2025
    ************ Roma
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ************
    ********** Roma
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 04/02/2025 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera (f) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 12 Veicoli.

    Classe 25 Abbigliamento.
    Classe 32 Birre.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Segni contrari ai principi di comportamento etico comunemente accettati
    · L’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE esclude dalla registrazione i marchi che
    sono contrari ai principi di comportamento etico comunemente accettati, i marchi che
    il consumatore ragionevole con soglie medie di sensibilità e di tolleranza
    considererebbe blasfemi, razzisti, discriminatori o offensivi o promotori dell’utilizzo di
    droghe illegali.
    · La valutazione si basa sul modo in cui il pubblico di riferimento percepirebbe il segno
    in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Il pubblico di
    riferimento non è necessariamente limitato a quello che acquista i prodotti e i servizi
    coperti dal marchio; un pubblico più vasto rispetto ai consumatori destinatari può
    essere confrontato con il marchio.
    · Il pubblico di riferimento è il pubblico di lingua inglese che attribuirebbe al termine
    ‘FUCK’, contenuto nel segno, il significato seguente: atto sessuale. Il significato
    sopra indicato del termine «FUCK», contenuto nel marchio, è supportato dai seguenti
    riferimenti di dizionario:
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fuck
    · Il pubblico di riferimento percepirebbe il termine ‘FUCK’ contenuto nel segno come
    contrario ai principi di comportamento etico comunemente accettati poiché è
    scioccante e offensivo. Infatti, tale termine ha un significato estremamente volgare in
    inglese, dal momento che viene utilizzato per riferirsi all’atto sessuale in maniera
    sgarbata e offensiva. Il termine e le ripercussioni del suo uso potrebbero essere
    equiparabili all’utilizzo in italiano del termine ‘scopata’.
    Pertanto, come menzionato sopra, il segno « » sarebbe percepito come un
    riferimento all’atto sessuale in maniera volgare e offensiva.
    · Di conseguenza, il segno è inammissibile alla registrazione ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera f), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 20/02/2025, che possono essere
    sintetizzate come segue:
    Pagina 3 di 6

    Il richiedente sostiene che il segno si riferisce a motociclette (bike) quindi ad esseri
    inanimati. Infatti, il segno non è riferito ad una persona e in ogni caso non sarebbe
    offensivo nemmeno se riferito a qualche mezzo meccanico di altre aziende.

    Il richiedente ritiene che il segno abbia un ‘significato esplicitamente ludico e
    promotore di un messaggio positivo rivolto ad un pubblico di appassionati di
    personalizzazioni del proprio mezzo da tutto il mondo’, allegando relativi risultati della
    propria pagina instagram. Inoltre, il richiedente allega ulteriori significati del termine
    ‘fuck’ dal medesimo dizionario indicato dall’Ufficio dicendo che si tratterebbe di
    un’esclamazione, come qui sotto riportato:

    Il richiedente ribadisce che il segno in questione non è offensivo e cita altri casi
    contenenti il termine ‘fuck’ (o similari) che sono stati accettati dall’Ufficio stesso.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
    all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
    separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
    dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
    considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
    esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
    In via preliminare, si precisa che il fatto che un segno contenga elementi figurativi non gli
    impedisce di essere comunque ingannevole o contrario all’ordine pubblico o al buon
    costume o di rientrare in altri casi di impedimento alla registrazione [09/03/2012, T-417/10,

    Riguardo ai prodotti in questione e a chi/che cosa il segno si riferisce, l’Ufficio condivide con
    il richiedente che l’analisi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE debba anche
    considerare il contesto in cui è probabile rinvenire il marchio, supponendo un uso normale
    del marchio con riferimento ai prodotti e ai servizi oggetto della domanda (06/07/2006, R
    495/2005 G, SCREW YOU, § 21). Infatti, di norma è necessario considerare i prodotti e i
    servizi per i quali si chiede la registrazione del marchio, dato che il pubblico di riferimento
    può essere diverso per prodotti e servizi differenti e, pertanto, può avere soglie diverse in
    relazione a quanto sia chiaramente e inaccettabilmente offensivo. Ad esempio, è
    improbabile che «una persona che sia sufficientemente interessata a giocattoli erotici tanto
    da notare il marchio con il quale sono venduti sia offesa da un termine con esplicite
    connotazioni sessuali» (06/07/2006, R 495/2005-G, SCREW YOU, § 29).
    Nel caso di specie, i prodotti oggetto di obiezione sono sostanzialmente veicoli, capi
    d’abbigliamento e birre, ossia prodotti di uso quotidiano e destinati al pubblico generale e
    non ad una sola tipologia di pubblico, come potrebbe essere, ad esempio, il solo pubblico
    che (per ragioni non spiegate e provate dal richiedente) possa considerarsi avvezzo all’uso

    giocattoli erotici menzionati al paragrafo precedente).

    Inoltre, si sottolinea che sebbene la Corte abbia considerato che i prodotti e i servizi per i

    quali si richiede la protezione sono importanti per individuare il pubblico di riferimento la cui

    percezione deve essere esaminata, ha anche precisato che il pubblico di riferimento non è

    necessariamente limitato a quello che acquista i prodotti e i servizi coperti dal marchio: un

    pubblico più vasto rispetto ai consumatori destinatari può essere confrontato con detto

    marchio (05/10/2011, T-526/09, Paki, EU:T:2011:564, § 17-18). Di conseguenza, il contesto

    commerciale nel quale si inserisce un marchio, nel senso del pubblico destinatario dei

    prodotti e servizi, non sempre è il fattore determinante per stabilire se quel marchio

    violerebbe il buon costume [09/03/2012, T-417/10, ¡Que buenu ye! Hijoputa (fig.),

    EU:T:2012:120, § 24; 26/09/2014, T-266/13, Curve, EU:T:2014:836, § 18-19].

    Pertanto, alla luce di quanto detto sopra, occorre tener conto del fatto che il segno oggetto

    dell’impedimento alla registrazione in esame offenderebbe non solo il pubblico al quale i

    prodotti designati dal segno sono rivolti, ma parimenti altre persone che, senza essere

    interessate a tali prodotti e servizi, si troveranno accidentalmente di fronte a tale segno nella

    loro vita quotidiana (14/11/2013, FICKEN LIQUORS, T-54/13, EU:T:2013:593, § 19;

    26/09/2014, Curve, T-266/13, EU:T:2014:836, § 19). In altre parole, oltre alla categoria di

    consumatori menzionata dal richiedente, si affianca inevitabilmente anche il pubblico

    generale di ogni possibile tipologia, anche non interessata all’acquisto dei prodotti in esame.

    Per tale pubblico, o almeno per una sua parte rilevante, il segno oggetto di domanda

    risulterebbe scioccante o offensivo e quindi contrario ai principi di comportamento etico

    comunemente accettati.

    In relazione al fatto che secondo il richiedente, il segno abbia un ‘significato ludico e un

    messaggio positivo’, si segnala che non sono solo i segni con una connotazione «negativa»

    che possono essere offensivi. Anche l’uso comune di alcuni segni con connotazione

    altamente positiva può essere altresì offensivo, ad esempio termini con un significato

    religioso o simboli nazionali con valore spirituale o politico come «ATATURK» per il pubblico

    generale europeo di origini turche (17/09/2012, R 2613/2011-2, ATATURK, § 31).

    Sebbene sia possibile che il termine ‘fuck’ possa avere anche il significato di

    un’esclamazione traducibile in italiano come ‘fanculo’ o ‘cazzo’ – in realtà un’espressione in

    ogni caso volgare – come indicato dall’Ufficio nella lettera di obiezione, il segno viene

    percepito come contrario ai principi di comportamento etico comunemente accettati poiché è

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    scioccante e offensivo, dato il significato estremamente volgare utilizzato per riferirsi all’atto

    sessuale in maniera sgarbata e offensiva. Pertanto, l’osservazione del richiedente per cui

    nel caso specifico il segno consisterebbe in un’esclamazione meno scioccante, è irrilevante

    dato che un segno deve essere rifiutato alla registrazione se almeno uno dei suoi possibili

    significati sia offensivo (23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 32).

    Sebbene questa conclusione sia stata raggiunta dalla Corte in relazione all’articolo 7,

    paragrafo 1, lettera c), RMUE, essa può essere applicata per analogia all’articolo 7,

    paragrafo 1, lettera f), RMUE. In altre parole, è incontestato che si tratti di un’espressione

    volgare il cui significato primario è esplicitamente a connotazione sessuale.

    Inoltre, il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili contenenti

    il termine ‘fuck’. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni

    […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea]

    rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere

    discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione

    europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal

    giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P,

    BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità

    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno

    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito

  • Indicazioni Geografiche Protette: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di delegazione europea

    Indicazioni Geografiche Protette: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di delegazione europea

    Il primo passo verso il riconoscimento pieno delle nuove IGP relative ai prodotti artigianali e industriali è stato fatto: è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n 145 del.25/06/2025 la legge di delegazione europea 2024 (Legge 13 giugno 2025, n 91), approvata dalla Camera dei deputati l’11 giugno 2025, che contiene disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle norme sulle Indicazioni Geografiche Protette (IGP), come previsto dal Regolamento (UE) 2023/2411.

    Il successivo passo sarà il decreto legislativo introdurrà le norme per la registrazione delle nuove IGP anche dei prodotti artigianali e industriali, a partire dal 1° dicembre 2025.

    In questo modo avranno piena tutela le IGP di prodotti artigianali e industriali – oggetti in legno, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro, porcellana, ceramica, cuoi e pelli – così come hanno tutela le indicazioni geografiche protette nel settore agroalimentare.

  • Registrare un marchio nel settore sportivo – Alicante 23-06-2025

    Registrare un marchio nel settore sportivo – Alicante 23-06-2025

    Il segno tradotto dall’inglese all’italiano è “professionista che gestisce immobili per conto dei proprietari nel settore dello sport” e ad avviso dell’esaminatore di Alicante è descrittivo dei servizi proposti.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 23/06/2025
    ************* Roma
    ITALIA
    Fascicolo nº: **********
    Vostro riferimento:
    Marchio:

    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 15/04/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi.
    Classe 36 Servizi immobiliari.
    Classe 43 Alloggi temporanei; Fornitura di alloggi temporanei; Servizi di informazione,
    consulenza e prenotazione in materia di alloggi temporanei.
    Classe 45 Servizi giuridici.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
      consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
      i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
      inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: gestione immobiliare sportiva.
    • Il suddetto significato dei termini «SPORT PROPERTY MANAGEMENT», di cui il
      marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sport
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/property
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/management
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come descrittivo dei servizi in
      classe 36 – servizi immobiliari – 43 – alloggi temporanei; fornitura di alloggi
      temporanei; servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di alloggi
      temporanei – ossia che essi consistano in servizi relativi alla gestione di
      proprietà/alloggi/terreni di tipo sportivo e/o legati ad attività sportive.
    • Per quanto riguarda i servizi in classe 35 – assistenza negli affari, servizi gestionali
      ed amministrativi – e 45 – servizi giuridici – i consumatori di riferimento

    percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che tali servizi
    riguardano/sono essenziali e necessari per supportare l’attività di gestione
    immobiliare così come sopra descritta. Pertanto, il segno descrive specie e
    destinazione dei servizi.

    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
      di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
      di altre imprese. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di
      carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata
      sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019159309 è respinta in
    parte, vale a dire per:

    Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi.
    Classe 36 Servizi immobiliari.
    Classe 43 Alloggi temporanei; Fornitura di alloggi temporanei; Servizi di informazione,
    consulenza e prenotazione in materia di alloggi temporanei.
    Classe 45 Servizi giuridici.
    La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:

    Classe 35 Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali.
    Classe 36 Raccolta di fondi e sponsorizzazione finanziaria; Sottoscrizione di
    assicurazioni.
    Classe 39 Parcheggio e deposito di veicoli, ormeggio; Servizi di informazione,
    consulenza e prenotazione in materia di trasporti; Servizi di noleggio relativi
    a veicoli, trasporto e deposito.
    Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione di
    biglietti per attività ed eventi in ambito educativo, ricreativo e sportivo;
    Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; Traduzioni ed
    interpretariato.
    Classe 43 Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di ristorazione; Servizi di pensioni per animali.
    Classe 45 Servizi nell’ambito della politica; Servizi di agenzie di accompagnamento;
    Servizi di collegamento in reti sociali online, accessibili tramite applicazioni
    mobili scaricabili; Servizi di presentazione in società online; Servizi online di social network.

  • Segno caffè ingannevole non registrabile  Alicante 11-06-2025

    Segno caffè ingannevole non registrabile Alicante 11-06-2025

    se nel segno sono presenti rimandi ingannevoli il segno non è registrabile. Nel caso di fattispecie il segno contiene la parola “cafe” e riguarda prodotti come tè e cacao. Il consumatore finale penserebbe che il segno contenente la parola “cafe” possa riguardare il caffè quando non è possibile che il tè e il cacao contengano caffè per cui è ingannevole.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 11/06/2025
    *************NOLA
    ITALIA
    Fascicolo nº: **********
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ***********NOLA
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 24/03/2025 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g),
    RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 30 Tè e cacao e loro succedanei.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Carattere ingannevole
    Un segno è considerato ingannevole sulla base del modo in cui il pubblico di riferimento lo
    percepirebbe in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Contiene
    l’elemento “Cafe”. Il consumatore di riferimento di lingua Danese o polacca attribuirebbe a
    tale elemento il significato seguente: caffè.
    La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in
    relazione a “Tè e cacao e loro succedanei; Succedanei del caffè” nella Classe 30, poiché
    trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un’obiezione sono e/o
    contengono caffè, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche.
    Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in
    merito a specie, qualità, e natura dei prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE, la
    domanda di marchio dell’Unione europea n. 019144432 è respinta in parte, vale a dire per:

    Classe 30 Tè e cacao e loro succedanei.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

    Classe 30 Caffè; Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e
    lieviti; Gelati, yogurt gelato e sorbetti; Ghiaccio per raffreddare; Sale, spezie,
    aromi e condimenti; Zuccheri, dolcificanti naturali, glasse e ripieni per dolci,
    prodotti delle api e decorazioni commestibili.