L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha respinto la domanda di marchio per il segno denominativo FAST FORM (cosmetici, Classe 3). Il rifiuto si basa sul fatto che il marchio è ritenuto descrittivo e privo di carattere distintivo per i consumatori di lingua inglese e danese.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 22/10/2025 ***************** sant’anastasia ITALIA Fascicolo nº: ************ Vostro riferimento: Marchio: FAST FORM Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: ********** Marigliano ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 18/07/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo. I prodotti per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano: Classe 3 Mousse [cosmetici]; Oli cosmetici; Cosmetici di bellezza. I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua inglese e danese in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “forma veloce/forma solida”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English dictionary online in data 17/07/2025 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fast, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/form, e da Sproget.dk in data 17/07/2025 all’indirizzo https://sproget.dk/lookup/? SearchableText=fast&deeplink=true, https://sproget.dk/lookup/? SearchableText=form&deeplink=true – Il contenuto rilevante di questi link è stato
riprodotto nella Notifica dei motivi di rifiuto). I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti cosmetici servono per modellare o dare una forma in maniera rapida, veloce (per i consumatori di lingua inglese) oppure sono solidi, hanno un aspetto solido, né liquido né gassoso (per i consumatori di lingua danese). Si pensi ad esempio a mousse per capelli che consentono di modellare la pettinatura rapidamente, oppure a shampoo in forma solida, come delle barrette del più classico sapone per le mani. Pertanto, il segno descrive specie, qualità e destinazione dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere i motivi di rifiuto sollevati nella Notifica dei motivi di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019209436 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
L’Ufficio (EUIPO) ha respinto la domanda basandosi su art. 7(1)(b) e (c) e art. 7(2) del RMUE, ovvero:
descrittività (art. 7(1)(c)): il termine “AFFIX” significa “fissare / attaccare” in inglese;
assenza di carattere distintivo (art. 7(1)(b)): i consumatori percepirebbero il segno come un termine generico o promozionale, non come un indicatore di origine commerciale.
In sintesi, l’EUIPO ritiene che:
“AFFIX” descrive la funzione delle ortesi per caviglia (prodotti che fissano, bloccano o stabilizzano la caviglia) e non funge da marchio.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 23/10/2025 ************Milano ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: AFFIX Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: ************** Chiasso (TI)
I. Sintesi dei fatti In data 23/07/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo. I prodotti per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano: Classe 10 Ortesi per caviglia. I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “fissa / attacca”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario’ (informazioni estratte da Collins English dictionary online in data 22/07/2025 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/affix, Il contenuto rilevante di questo link è stato riprodotto nella Notifica dei motivi di rifiuto).
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti di ortesi per caviglie, vale a dire i tutori o dispositivi esterni che vengono utilizzati per supportare, allineare, stabilizzare, immobilizzare o correggere parti del corpo, sono utilizzati per bloccare o agganciare la caviglia, ad esempio per fissarla o limitarne il movimento. Pertanto, il segno descrive destinazione o funzione dei Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 2 prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.
Inoltre, una parte rilevante del pubblico di riferimento percepirebbe il segno «AFFIX» semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che essi consentono di agganciare, fissare o rendere salda la caviglia. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere i motivi di rifiuto sollevati nella Notifica dei motivi di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019197527 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Accettata in data 20.10.2025 la domanda di registrazione del marchio “MARCHI ITALIANI: registrato il marchio ” Da Lusia” depositato il 14.02.2025 a Monza Brianza
L’EUIPO respinge parzialmente la domanda di marchio “SEA THERAPY”. L’Ufficio ha ritenuto il nome descrittivo e privo di carattere distintivo per alcuni servizi educativi e terapeutici nelle classi 41 e 44. Accettata invece la registrazione per articoli di moda, accessori, viaggi, attività ricreative e servizi ambientali.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 15/10/2025 ***************** Modena ITALIA Fascicolo nº: 0************* Vostro riferimento: Marchio: SEA THERAPY Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: ***************MODENA ITALIA Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 15/10/2025
ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 26/02/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo. I servizi per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
Classe 41 Esercitazione pratica [dimostrazione]; fornitura di informazioni in materia di educazione; fornitura online di pubblicazioni elettroniche non scaricabili; organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali; organizzazione e direzione di conferenze; organizzazione e direzione di congressi; organizzazione e direzione di convegni; organizza azione e direzione di seminari; organizzazione e direzione di simposi; organizzazione e gestione di laboratori di formazione [workshop]; produzione di podcast; pubblicazione di libri; pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari; pubblicazione online di libri e riviste elettroniche. Classe 44 Consulenza in materia di salute e benessere; consulenza in materia di salute e benessere personale; informazioni on-line in materia di oncologia; noleggio di attrezzature per l’assistenza sanitaria alle persone; prenotazione di visite mediche; servizi di assistenza sanitaria alle persone; servizi di assistenza psicologica alle persone; servizi di consulenza in materia di giardini acquatici; servizi di cura mentale; servizi di psicologo; servizi medici; servizi medici in campo oncologico; servizi medici per animali; servizi per la salute; servizi per la salute mentale; servizi terapeutici.
I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:
Il suddetto significato dei termini «SEA THERAPY», di cui il marchio è composto sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario: Pagina 3 di 6 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/sea https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/therapy?q=therapy Inoltre, l’esaminatore ha indicato un esempio di uso tratto dal web https://www.organicspamagazine.com/sea-therapy/ Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella Notifica dei motivi di rifiuto. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i servizi della classe 41 riguardano pubblicazioni, produzioni, conferenze, simposi ecc. aventi ad oggetto terapie prestate tramite l’ausilio dell’acqua salata e/o del mare; nel caso della classe 44 il marchio descrive la circostanza che i servizi sono prest
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e/o servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: trattamento di un problema fisico o di una malattia realizzata tramite l’acqua salata che ricopre la maggior parte della superficie terrestre e circonda i suoi continenti e le sue isole / terapia del mare. ati tramite l’ausilio di acqua salata e/o del mare. Pertanto, il segno descrive specie, qualità e oggetto di prestazione dei servizi. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere i motivi di rifiuto sollevati nella Notifica dei motivi di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019115990 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 41 Esercitazione pratica [dimostrazione]; fornitura di informazioni in materia di educazione; fornitura online di pubblicazioni elettroniche non scaricabili; organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali; organizzazione e direzione di conferenze; organizzazione e direzione di congressi; organizzazione e direzione di convegni; organizzazione e direzione di seminari; organizzazione e direzione di simposi; organizzazione e gestione di laboratori di formazione [workshop]; produzione di podcast; pubblicazione di libri; pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari; pubblicazione online di libri e riviste elettroniche. Pagina 4 di 6 Classe 44 Consulenza in materia di salute e benessere; consulenza in materia di salute e benessere personale; informazioni on-line in materia di oncologia; noleggio di attrezzature per l’assistenza sanitaria alle persone; prenotazione di visite mediche; servizi di assistenza sanitaria alle persone; servizi di assistenza psicologica alle persone; servizi di consulenza in materia di giardini acquatici; servizi di cura mentale; servizi di psicologo; servizi medici; servizi medici in campo oncologico; servizi medici per animali; servizi per la salute; servizi per la salute mentale; servizi terapeutici. La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 18 Articoli da selleria; astucci per chiavi [pelletteria]; bagagli a mano; bastoni da passeggio; bauli; borse; borse da viaggio; borse sportive multiuso; borselli; borsellini; borsette; borsoni; borsoni da viaggio; borsoni sportivi multiuso; cartelle scolastiche; cuoio grezzo o semilavorato; imitazioni di cuoio; pelle e finta pelle; pochette [borse a mano]; portabanconote [articoli in pelle]; portacarte [portafogli]; portafogli; portamonete, non in metalli preziosi; sacche; sacche sportive multiuso; valigie; valigette; zaini; abiti per animali da compagnia; astucci in pelle; bastoni da montagna; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; cartelle, buste [articoli di pelle]; collari per animali; custodie per documenti; guinzagli per animali; marsupi; ombrelli; ombrelloni; parapioggia; pelli d’animali; pellicce [pelli di animali]; portabiti da viaggio; porta-biglietti da visita; portachiavi in cuoio e in pelle; portadocumenti [prodotti in pelle]; porta-musica; sacchetti da viaggio per calzature; sacchi da viaggio; scatole in cuoio o in cartone-cuoio. Classe 25 Abbigliamento per uomo, donna e bambino; abiti; abiti [completi]; abbigliamento per ginnastica; abbigliamenti impermeabili; abbigliamento per il tempo libero; abbigliamento sportivo; accappatoi da bagno; articoli di abbigliamento; bandane [foulards]; bermuda; berretti; biancheria intima; bomber; bretelle; body [abbigliamento]; calzamaglie; calzature; calzature per lo sport; calze; calzini; calzoncini da sport; camicie; camicie da notte; camiciole; canotte; canottiere da sport; capi d’abbigliamento a prova di vento; cappotti; cappucci [indumenti]; cardigan; cinture [nto]; cappelli; costumi da bagno; cravatte; fasce per la testa [abbigliamento]; felpe; foulard [articoli di abbigliamento]; giacche; giacche sportive; giacconi; giacconi sportivi; gilet; giubbotti; gonne; grembiuli; guanti [abbigliamento]; infradito; jeans; leggings; maglie sportive; maglieria; mantelline; maglioni; pantaloncini da sport; pantaloncini (abbigliamento); pantaloni; pantofole; paraorecchie [abbigliamento]; pigiama; polo; scaldacolli; scarpe da ginnastica; scialli; sciarpe; soprabiti; tee-shirt; tute [indumenti]; tute da ginnastica; visiere [cappelleria]. Classe 39 Accompagnamento [guida] di viaggiatori; fornitura di informazioni a turisti Pagina 5 di 6 inerenti escursioni e visite turistiche; organizzazione di escursioni per turisti; noleggio di imbarcazioni, yacht, navi, barche e veicoli d’acqua; noleggio di veicoli; organizzazione e prenotazione di visite turistiche; organizzazione di gite; organizzazione e prenotazione di viaggi; servizi di agenzia per l’organizzazione di viaggi; servizi per fornitura d’informazioni in materia di viaggi; organizzazione di escursioni; servizi di trasporto; trasporto di viaggiatori; trasporto di passeggeri su imbarcazioni. Classe 41 Attività ricreative e sportive; istruzione e formazione inerenti la tutela della natura e dell’ambiente; educazione e formazione inerenti la tutela della natura e dell’ambiente; conduzione di visite guidate; divertimento sotto forma di parchi acquatici e centri di divertimento; servizi di centri che si occupano di flora e fauna protette [per scopo ricreativo]; centri marini [ricreativi]; educazione; fornitura di informazioni in materia di divertimento; fornitura di informazioni in materia di ricreazione; fornitura di servizi ricreativi che utilizzano l’acqua; fornitura di visite guidate virtuali online; istruzione acquatica orientata all’ecologia; organizzazione di eventi a scopo culturale, sportivo e ricreativo; pianificazione di ricevimenti [divertimento]; rappresentazione di spettacoli dal vivo; redazione di sceneggiature, non per scopi pubblicitari; redazione di testi; regia cinematografica, non per filmati pubblicitari; regia di spettacoli; reportage fotografici; ricerche in materia d’educazione; servizi di acquisizione di immagini video tramite drone; Servizi di cronisti; servizi di divertimento; servizi di fornitura di strutture ricreative; servizi di fotografia; servizi di giardini zoologici; servizi di prenotazione di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo, ricreativo e sportivo. Classe 44 Gestione della fauna selvatica; reintroduzione e tutela di animali selvatici; servizi di acquacoltura; servizi di censimento di animali selvatici.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Il marchio “CRAZY MARKET” è stato respinto dall’EUIPO per i servizi di gestione delle vendite (classe 35) perché ritenuto descrittivo e privo di carattere distintivo. Il termine indica un mercato instabile o volatile, descrivendo direttamente la natura dei servizi offerti. Gli elementi grafici sono considerati irrilevanti ai fini distintivi.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 13/10/2025 *************Milano ITALIA Fascicolo nº: ************ Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo Richiedente:************** Milano ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 03/06/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo. I servizi per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
Classe 35 Servizi di gestione delle vendite.
I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali: La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato traducibile in Italiano come: mercato inistabile, mercato volatile, mercato pazzo. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crazy https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/market I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che nel contesto dei servizi di gestione delle vendite, il termine “mercato pazzo, mercato volatile” descrive un ambiente caratterizzato da elevata volatilità e imprevedibilità, con rapidi cambiamenti nella domanda, nelle aspettative dei clienti e nella concorrenza, oltre a pressioni economiche esterne che complicano le operazioni di vendita. In un mercato del genere I servizi resi dal richiedente devono essere particolarmente flessibili, proattivi e orientati al cliente, capaci di adattare rapidamente le strategie e di gestire l’incertezza e lo stress Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul tipo, qualità e destinazione d’uso dei servizi. Sebbene il segno contenga taluni elementi stilizzati costituiti dalla scritta “CRAZY MARKET” in caratteri maiuscoli e di colore arancione. La parola “CRAZY” è posizionata sopra la parola “MARKET” e risulta evidenziata da una linea curva sottostante, anch’essa arancione, tali elementi sono trascurabili rispetto agli elementi denominativi del segno e non sono in grado di conferire al marchio nel suo complesso un carattere distintivo. Nel modo in cui la parola e gli elementi stilizzati sono combinati non si riscontra nulla che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per i servizi per i quali si richiede la protezione. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere i motivi di rifiuto sollevati nella Notifica dei motivi di rifiuto. IV. Conclusioni Pagina 3 di 3 Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019176239 è respinta.
Accettata in data 06.10.2025 la domanda di registrazione del marchio “MARCHI ITALIANI: registrato il marchio ” Sanitaria sportiva” depositato il 11.10.2024 a Venezia
Il marchio è utilizzato per la vendita di articoli sanitari e attrezzature sportive
Un’opposizione contro una domanda di marchio dell’Unione europea è stata accolta integralmente. L’opponente ha dimostrato l’uso effettivo del marchio anteriore per mobili (classe 20). È stato rilevato un rischio di confusione tra i segni, in particolare per il pubblico italofono, a causa dell’elevata somiglianza visiva, fonetica e concettuale. La domanda di marchio è stata pertanto respinta per tutti i prodotti contestati.
Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.
MOTIVAZIONI
In data 27/09/2023, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 890 112 ‘ALESSI COMFORT’ (marchio denominativo). L’opposizione registrazione di marchio dell’Unione europea No 1 792 472 ‘ALESSI’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
La data di depositodella domanda contestata è il 19/06/2023. All’opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che il marchio su cui è basata l’opposizione è stato oggetto di uso effettivo nell’Unione europea dal 19/06/2018 al 18/06/2023 compresi.
Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio in relazione ai prodottisui quali si basa l’opposizione, vale a dire:
Classe 20: Mobili, specchi, cornici; prodotti in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche; appendiabiti, mensole da bagno.
Classe 21: Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); pettini, spugne, spazzole, materiali per la fabbricazione di spazzole; materiali per la pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato, vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi, porta sapone, porta asciugamani, porta spazzolini, porta dentifrici, porta carta igienica, spazzolini da denti.
Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le prove relative all’uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.
Il 25/07/2024, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE, l’Ufficio, ha concesso all’opponente un termine per presentare le prove dell’uso del marchio anteriore, successivamente prorogato fino al fino al 29/11/2024. L’opponente ha presentato alcune prove d’uso il 25/11/2024 (entro il termine).
Considerando che i prodotti contestati sono in classe 20, la Divisione di Opposizione concentrerà l’analisi della prova d’uso sulla categoria ampia dei mobili in classe 20 dell’opponente.
Le prove d’uso da prendere in considerazione sono, in particolare, le seguenti:
· Fatture: Insieme alle fatture, l’opponente riporta una traduzione dei termini francesi, tedeschi e inglesi più rilevanti che compaiono all’interno delle fatture di vendita:
Come spiegato dall’opponente, in ogni fattura, all’estremità in alto a destra è riportato il marchio “ALESSI”; all’estremità in alto a sinistra sono riportati il numero e la data di emissione di ciascuna fattura; su entrambi i lati destro e sinistro della parte superiore della fattura, sono riportate le informazioni dell’acquirente, in particolare il nome del soggetto privato / società, l’indirizzo di spedizione dei prodotti acquistati, il domicilio del soggetto privato / società e (per le fatture non italiane) del Paese Membro UE di destinazione; la parte centrale di ciascun documento riporta tutti i dati relativi alla fattura, suddivisi in colonne per codice dell’articolo (reperibile nel rispettivo listino), descrizione dell’articolo, numero di unità acquistate, prezzo per unità di prodotto, percentuale di sconto applicata, importo di acquisto ed (eventualmente) IVA applicata. Alla voce “descrizione articolo” delle fatture sono riportate le diverse tipologie di prodotti venduti (eventualmente precedute dal nome del modello di ciascun articolo, come riportato nei rispettivi listini). Sono reperibili, tra le altre, vendite di sedie, sgabelli, sedute e appendiabiti. In fondo a destra di ciascun documento è poi indicato il prezzo totale da pagare della singola fattura: in numerosi casi il volume di vendite riportato in ciascuna fattura è di diverse migliaia di euro; infine, a piè di pagina, sono riportate la denominazione sociale e l’indirizzo della sede legale della società consociata dell’opponente, a seconda del rispettivo Paese Membro UE in cui è stata emessa la fattura.
Inoltre, l’opponente afferma che le fatture riportate rappresentano un mero campione del totale delle fatture di vendita emesse dall’opponente. L’opponente produce anche una tabella in cui collega i codici di riferimento con le rispettive fatture, per esempio:
(Allegati 3a-3g).
· Listini prezzi e cataloghi: listini ufficiali in lingua italiana di tutti i prodotti a marchio “ALESSI” con i rispettivi prezzi di commercializzazione nell’area Euro, nello specifico le edizioni relative agli anni dal 2021 al 2023. All’interno di tali cataloghi sono mostrate le immagini di tutti gli articoli parte del portafoglio prodotti della ‘ALESSI’, inclusi sedie, tavoli e sgabelli. Ogni immagine è accompagnata dal nome del modello, descrizione, prezzo e codice identificativo di ciascun prodotto parte del portafoglio dell’azienda. Il codice, in particolare, permette di cercare ciascun prodotto consultando l’indice del listino e di confrontare tali prodotti con quelli elencati nelle fatture.
(Allegati 2a-2c).
· Articoli di stampa: l’opponente afferma a tal riguardo di aver vinto più di 200 tra premi e riconoscimenti internazionali per l’alto valore progettuale e culturale dei propri prodotti, tra cui 10 Compassi d’Oro, 19 Menzioni d’Onore ADI e 43 Good Design Awards. Nel corso della sua storia, per l’ampliamento del proprio portafoglio prodotti, l’azienda si è avvalsa della collaborazione di alcuni rinomati designer (e architetti), tra i quali Ettore Sottsass, Richard Sapper, Achille Castiglioni, Alessandro Mendini, Zaha Hadid, Enzo Mari e Frank Gehry. L’opponente produce screenshot di vari giornali quali AD Italia 2020, Frankfurt Allgemeine 2024, Vogue Italia e Corriere della Sera 2023:
Inoltre, secondo l’opponente, i prodotti a marchio “ALESSI” sono poi stati esposti in mostre internazionali e in alcuni dei più rinomati musei al mondo, tra cui il Centre Pompidou di Parigi e la Triennale di Milano. Nel 1998, l’azienda ha aperto il proprio Museo Alessi all’interno della propria fabbrica di Omegna, con oltre 25.000 opere di design, inclusi prototipi, stampi e bozzetti dei designer (allegati 7-8).
· Siti e-commerce, incluso il sito web dell’opponente: secondo l’opponente sul proprio sito è possibile acquistare diversi mobili e articoli di arredamento, quali tavolini, sedie, sgabelli, specchi e carrelli:
Tali prodotti sono offerti in vendita, per esempio:
L’opponente produce ulteriori screenshot tratti dal medesimo sito web, in cui è possibile visualizzare il carrello degli acquisti, all’interno del quale si possono aggiungere prodotti “ALESSI”. Alla voce “Consegna” è possibile osservare che tali prodotti possano essere spediti tanto in Italia quanto in altri Paesi dell’UE:
Screenshot, per esempio del sito amazon.it, mostrano i prodotti dell’opponente disponibili alla vendita:
(Allegati 4a-4c).
· Social networks: Facebook, Instagram e LinkedIn e un social media report che confronta gli anni 2022 e 2023 sotto il profilo dei risultati ottenuti nelle varie piattaforme, in particolare in termini di raggiungimento e coinvolgimento degli utenti (allegati 5b-5d).
Inoltre, il richiedente sostiene che non tutti gli elementi di prova attestano un uso effettivo e serio in termini di tempo, luogo, estensione, natura e prodottiper i quali il marchio anteriore è registrato.
L’affermazione del richiedentesi basa su di una valutazione individuale di ciascun elemento di prova relativo ai fattori rilevanti. Tuttavia, in sede di valutazione dell’uso effettivo e serio del marchio, la Divisione di Opposizione deve considerare il materiale probatorio nella sua interezza. Anche qualora alcuni dei fattori rilevanti risultino mancanti in taluni degli elementi di prova, la combinazione di tutti i fattori rilevanti in tutti gli elementi di prova può comunque indicare un uso effettivo e serio del marchio.
I documenti presentati, in particolare le fatture, forniscono alla Divisione di Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell’uso.
La valutazione dell’uso effettivo implica una certa interdipendenza fra i fattori considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa. Parimenti, l’ambito territoriale dell’uso è solamente uno dei numerosi fattori da tenere in considerazione, di talché un ambito territoriale limitato può essere compensato da un volume o una durata dell’uso maggiormente significativi.
Il richiedente sostiene che in merito alle fatture, con particolare riferimento ai prodotti quali sedie ed appendiabiti, a tutto voler concedere, “dimostrano un uso del marchio del tutto esiguo e/o non regolare nel corso del periodo rilevante. Alla luce poi delle notevoli dimensioni di tale mercato, le quantità irrisorie di prodotti recanti il marchio contestato vendute dalla titolare salta ancor più all’occhio”.
Tuttavia, occorre notare che l’uso del marchio non ha bisogno di essere quantitativamente significativo per essere considerato effettivo. La Divisione di Opposizione osserva che, in primo luogo, i prodotti rilevanti sono venduti per centinaia di euro; inoltre, le fatture sono state prodotte a titolo esemplificativo per dimostrare vendite in vari paesi dell’Unione Europea; infine, va considerata la presenza anche su siti di e-commerce e su riviste e giornali a dimostrare premi e riconoscimenti. Pertanto, non si può non evincere un certo volume d’affari in merito ai prodotti in questione. Come stabilisce la giurisprudenza, per quanto riguarda prodotti costosi o un mercato esclusivo, cifre di fatturato basse o un volume di vendite basso potrebbero essere sufficienti (22/10/2020, C-720/18 & C-721/18, Testarossa, ECLI:EU:C:2020:854, § 51-52).
Di conseguenza, la Divisione di Opposizione considera che l’opponente ha fornito indicazioni sufficienti sull’estensione dell’uso del marchio anteriore.
Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell’Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.
“…qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sotto categorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell’ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sotto categoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all’interno della relativa categoria, in tal caso, la prova della seria utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell’opposizione, l’intera categoria medesima.
Infatti, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l’effetto di privare il titolare del marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare una seria utilizzazione, non differiscono sostanzialmente da questi ed appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tal riguardo si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell’uso del marchio medesimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sotto categorie coerenti.”
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
I prodottisui quali si basa l’opposizione e su cui la Divisione di Opposizione si è concentrata sopra nell’analisi della prova d’uso, sono i seguenti:
Classe 20: Mobili.
I prodotticontestati sono i seguenti:
Classe 20: Divani; poltrone; letti; materassi; mobili.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la loro natura, la loro destinazione, il loro metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità (“criteri Canon”). È necessario altresì tener conto, oltre che dei criteri Canon, di altri fattori, segnatamente, dei canali di distribuzione, del pubblico di riferimento e dell’origine abituale dei prodotti o dei servizi (02/06/2021, T‑177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
I mobili sonoidenticamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.
I divani; le poltrone; i letti sono compresi nell’ ampia categoria dei mobili dell’opponente. Pertanto, sono identici.
I materassi sono simili ai mobili dell’opponente, poiché hanno lo stesso scopo. Solitamente coincidono nei canali di distribuzione e nel pubblico di riferimento. Inoltre, sono complementari.
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Nel presente caso, i prodottiche risultano essere identici o similisono diretti al grande pubblico e a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
Le parole che compongono i segni hanno un significato, che sarà sicuramente compreso per esempio in Italia. Dato che le parti sono entrambe italiane, la Divisione di Opposizione ritiene opportuno concentrare il confronto dei segni su tale parte del pubblico.
La parola in comune, “ALESSI”, verrà percepita come un cognome. Dal momento che non descrive nessuna caratteristica dei prodotti in questione, la sua distintività è normale.
La parola aggiuntiva del marchio impugnato, “COMFORT”, è percepita come comodità, agio materiale, il comfort della propria casa (informazione estratta dal dizionario online Garzanti Linguistica il 29/09/2025 al https://www.garzantilinguistica.it/it/comfort/689148dfd53226fa460733fa). Considerando i prodotti in questione in classe 20, tale parola è considerata tuttalpiù debole.
Visivamente e foneticamente, i segni coincidono in termini di “ALESSI”, normalmente distintivo, e differiscono in termini di “COMFORT”, tuttalpiù debole per i motivi sopra indicati, inserito in seconda posizione nel segno contestato.
Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente molto simili.
Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché entrambi i segni saranno associati al cognome “ALESSI”, consentendo una chiara identificazione di una particolare famiglia, i segni sono concettualmente molto simili. Il termine aggiuntivo nel segno contestato, “COMFORT”, che si riferisce ai prodotti in questione ed è pertanto tuttalpiù debole, non è capace di alterare questa somiglianza.
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
L’opponente ha sostenuto che il marchio anteriore gode di un carattere distintivo accresciuto, ma lo ha fatto solo il 25/11/2024, insieme alla prova d’uso. Poiché la rivendicazione e le prove a sostegno sono state presentate dopo il termine per la motivazione, scaduto il 25/02/2024, la rivendicazione è tardiva e non può essere presa in considerazione, così come le prove presentate a sostegno della stessa.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di significato descrittivo per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodottiin questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.
I prodotti sono in parte identici e in parte simili e sono destinati a entrambi il pubblico generale e professionale, il cui grado di attenzione varia da medio ad alto. Il marchio anteriore ha un grado di carattere distintivo normale. I segni sono simili in alto grado in tutti e tre i livelli – visivo, fonetico e concettuale – data la riproduzione alla lettera dell’unico e distintivo elemento del marchio anteriore, “ALESSI”, nel primo elemento del segno contestato.
Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Nel caso in questione, è altamente possibile che il pubblico di riferimento, anche con un livello di attenzione più alto, percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti che designa (23/10/2002, T‑104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49), data l’aggiunta dell’elemento verbale (tuttalpiù) debole, “COMFORT”.
Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 1 792 472 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotticontestati.
Dal momento che l’opposizione è fondata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE sulla base della prova d’uso relativa a una parte dei prodotti, non è necessario esaminare la documentazione presentata per i restanti prodotti.
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.
L’EUIPO ha respinto la registrazione del marchio “Controllo Fotovoltaico”, ritenendolo descrittivo e privo di carattere distintivo per i servizi della classe 42, come la consulenza in ambito energetico. Il termine descrive direttamente l’attività svolta, senza distinguere l’origine dei servizi, violando l’art. 7 del RMUE.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 24/09/2025 *************** Rovato ITALIA Fascicolo nº: ************** Vostro riferimento: 20250426_ControlloFotovoltaico Marchio: Controllo Fotovoltaico Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente:
*************** Barbariga ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 24/05/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo. I servizi per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano: Classe 42 Consulenza in materia di risparmio energetico; Consulenza in materia di economia dell’energia; Servizi di consulenza in materia di efficienza energetica; Consulenza professionale in materia di conservazione dell’energia; Fornitura di consulenza tecnica relativa a misure di risparmio energetico; Consulenze tecniche per metodiche di risparmio energetico; Servizi di consulenza in materia di utilizzo di energia; Consulenza professionale in materia di efficienza energetica degli edifici; Progettazione e sviluppo di sistemi fotovoltaici; Progettazione di sistemi solari fotovoltaici; Verifica dell’energia; Ricerca di gas; Diagnosi energetica; Ricerca in ambito energetico; Test di efficienza energetica degli edifici. I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali: La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: verifica del funzionamento e dell’efficienza di materiali, macchinari, impianti fotovoltaici, ossia che generano forza elettromotrice in seguito ad assorbimento di luce.
Dato che il segno ha un chiaro sig
Il suddetto significato dei termini «Controllo Fotovoltaico», di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario. https://dizionario.internazionale.it/parola/controllo https://dizionario.internazionale.it/parola/fotovoltaico
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i servizi in classe 42 – quali ad esempio consulenza in materia di risparmio energetico; consulenza in materia di economia dell’energia; servizi di consulenza in materia di efficienza energetica; consulenza professionale in materia di conservazione dell’energia; fornitura di consulenza tecnica relativa a misure di risparmio energetico; consulenze tecniche per metodiche di risparmio energetico; servizi di consulenza in materia di utilizzo di energia; progettazione di sistemi solari fotovoltaici – sono connessi/includono/riguardano proprio l’azione di monitoraggio di un impianto fotovoltaico al fine, per esempio, di ottimizzare i costi energetici e le prestazioni e/o l’azione di manutenzione e verifica degli impianti fotovoltaici.
In altre parole, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come descrittivo del contenuto e/o oggetto dei servizi obiettati, vale a dire che sono servizi che aiutano i clienti a scegliere la soluzione di controllo fotovoltaico più adatta/efficace. Pertanto, il segno descrive specie, destinazione e contenuto della prestazione dei servizi. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
Si informano i cittadini, le imprese e gli utenti tutti che continuano ad essere recapitate richieste fraudolente di pagamento provenienti da diversi indirizzi e-mail ingannevoli con domini @minister.com, @divisione3-uibm.com, @divisione1-uibm.com e, da ultimo, @contatto-mimit.com, @ufficio-mimit.com e @marchi-mimit.com, che richiamano le intestazioni di articolazioni del Ministero e dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nonché il cognome e nome di Dirigenti in servizio presso il medesimo Dicastero, con allegato un mendace “Attestato di registrazione per Marchio di Impresa”.
Alicante, 22 settembre 2025 – L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha respinto la domanda di registrazione del marchio denominativo “Spacershop”, presentata per la classe 12 (ricambi e accessori per veicoli).
La decisione si basa sull’articolo 7, par. 1, lettere b) e c), e articolo 7, par. 2 RMUE, secondo cui il segno risulta descrittivo e privo di carattere distintivo. L’EUIPO ha ritenuto che il termine “Spacershop” venga percepito dal consumatore medio di lingua inglese come un semplice riferimento a un “negozio di distanziatori”, non idoneo a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 22/09/2025 ************ Giussano ITALIA Fascicolo nº: ************ Vostro riferimento: Marchio: ********** Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente:*************
Giussano ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 15/05/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo. I prodotti per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano: Classe 12 Ricambi ed accessori per veicoli. I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali: · La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: negozio per distanziatori. · Il suddetto significato dei termini «Spacershop», di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario e ricerca internet condotta il 08/05/2025:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/spacer https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/shop https://www.spacers.es/en/home/ https://jr-wheels.com/category/wheelspacers https://www.sahara4x4.com/b2c/productos/2/1/wheelspacers/wheel-spacers/1 · Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella Notifica dei motivi di rifiuto. · Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. · Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere i motivi di rifiuto sollevati nella Notifica dei motivi di rifiuto. IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019173902 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.