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  • Registrare un marchio per confetture  e marmellate – marchio non registrabile Alicante 26-03-2024

    Registrare un marchio per confetture e marmellate – marchio non registrabile Alicante 26-03-2024

    Fancy ad avviso dell’esaminatore europeo è descrittivo poichè tradotto è “non semplice; che tende o intende impressionare; fatto, progettato, coltivato, adattato, ecc. per soddisfare il gusto o l’immaginazione; di qualità eccelsa o di eccezionale attrattiva.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 26/03/2024
    ********
    I-20149 Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018942072
    T022113EM-01SFR/GC
    Marchio figurativo
    ************* Novaledo (TN)
    ITALIA
    In data 10/11/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
    Classe 29
    Marmellate; marmellate di agrumi; marmellate di frutta; gelatine di frutta
    spalmabili; marmellata di fragole; marmellata di lamponi; marmellata di mirtilli
    rossi; marmellata a base di arance e zenzero; frutta, trasformata; conserve di
    frutta; pectina di frutta; purea di frutta; dessert a base di frutta; creme di frutta
    da spalmare; creme da spalmare principalmente a base di frutta; prodotti a
    base di frutta secca; paste di frutta; mincemeat [conserva di frutta]; composta
    di mirtilli rossi.

    Classe 30
    Miele; miele naturale; miele naturale stagionato; succedanei del miele; miele
    [per uso alimentare]; pasticceria; pasticceria a base di frutta; ingredienti a
    base di cacao per prodotti di pasticceria; miscele per pasticceria; dolci pronti
    [pasticceria]; brioche alla marmellata; brioche ripiene di marmellata; torte;
    biscotti; creme da spalmare a base di cioccolato; creme a base di cacao sotto
    forma di creme da spalmare.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Assenza di carattere distintivo
    Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
    si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, la
    consumatrice o il consumatore medio di lingua inglese dell’Unione attribuirebbe al segno un
    significato traducibile in italiano nella maniera seguente: ‘non semplice; che tende o intende
    impressionare; fatto, progettato, coltivato, adattato, ecc. per soddisfare il gusto o
    l’immaginazione; di qualità eccelsa o di eccezionale attrattiva’.
    Il suddetto significato del termine «Fancy», di cui il marchio è sostanzialmente composto, è
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    Fancy
    Traduzione
    dell’Ufficio
    ‘Not plain; tending or intending to impress; made, designed, grown, adapted,
    etc., to please the taste or fancy; of superfine quality or exceptional appeal’
    (informazioni estratte da Dictionary.com, in data 09/11/2023, all’indirizzo
    https://www.dictionary.com/browse/fancy?adobe_mc=MCORGID
    %3DAA9D3B6A630E2C2A0A495C40%2540AdobeOrg%7CTS
    %3D1699537616).
    ‘Non semplice; che tende o intende impressionare; fatto, progettato, coltivato,
    adattato, ecc. per soddisfare il gusto o l’immaginazione; di qualità eccelsa o
    di eccezionale attrattiva’.
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
    » semplicemente come
    attributivo dell’informazione puramente elogiativa che le marmellate, conserve, i dessert, le
    creme, ecc., della classe 29, o il miele e gli articoli di pasticceria della classe 30, sono
    prodotti non semplici, che intendono impressionare, fatti, adattati, ecc., per soddisfare il
    gusto o l’immaginazione, nonché di qualità eccelsa o di eccezionale attrattiva. Per esempio,
    perché contengono ingredienti di speciale qualità, o perché sono rari o di difficile
    reperimento, o perché sono prodotti, confezionati, ecc., in maniera particolarmente
    elaborata.
    Similmente, la pectina della classe 29 e gli ingredienti per prodotti di pasticceria della
    classe 30 per i quali è sollevata la presente obiezione sono ingredienti per prodotti aventi le
    caratteristiche riferite in precedenza e sono essi stessi prodotti di qualità eccelsa o di
    eccezionale attrattiva. Per esempio, perché il loro gusto o la loro struttura esalta o, al
    contrario, non interferisce con il gusto, l’aspetto, ecc., del prodotto finale.
    Pagina 3 di 4
    Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
    dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione che serve a evidenziare gli
    aspetti positivi dei prodotti.
    Benché il segno «
    » contenga determinati elementi stilizzati che gli
    conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di
    carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
    combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai
    prodotti per i quali si richiede la protezione.
    Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 942 072 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Indicazione geografica protetta (IG) una bevanda alcolica non è registrabile

    Indicazione geografica protetta (IG) una bevanda alcolica non è registrabile

    “Spirito Reale Torino” non è registrabile poiché a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché contiene l’indicazione geografica protetta (IG) ‘Vermut di Torino / Vermouth di Torino’ n. PGI-IT-02305.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 18/03/2024
    **************
    I- MILANO
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018923573
    SPIRITOREALELOGO
    Marchio figurativo
    ***************
    I- MILANO
    ITALIA
    In data 07/10/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j,
    RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 33
    Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e
    acqua gassata; Punch alcolici; Punch al vino; Vini alcolici; Vini per aperitivi;
    Vini con gradazione alcoolica aumentata; Vini irrobustiti; Vini; Bevande a base
    di vino; Vermut; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino;
    Bevande contenenti vino [spritzer]; Cocktail alcolici preparati.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    − Il segno oggetto della domanda è parzialmente inammissibile alla registrazione a
    norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché contiene l’indicazione
    geografica protetta (IG) ‘Vermut di Torino / Vermouth di Torino’ n. PGI-IT-02305.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 3
    − Questa denominazione è protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
    21/11/2012 per i vini aromatizzati.
    − Tale dicitura comprende vini aromatizzati, e altri prodotti che possono contenerli, che
    non hanno l’origine indicata dall’indicazione geografica presente nel marchio per il
    quale si richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve essere rigettato a
    norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, nonostante l’Ufficio
    mantenga l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto ai sensi dell’articolo
    7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, ha deciso di revocarla per i seguenti prodotti:
    Classe 33
    Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e
    acqua gassata; Punch alcolici; Punch al vino; Vini alcolici; Vini per aperitivi;
    Vini con gradazione alcoolica aumentata; Vini irrobustiti; Vini; Bevande a base
    di vino; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino; Bevande
    contenenti vino [spritzer]; Cocktail alcolici preparati.
    L’obiezione viene mantenuta per i prodotti Vermut.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j, RMUE, la domanda
    di marchio dell’Unione europea n. 018923573 è respinta in parte, vale a dire per:
    Classe 33
    Vermut.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti
    Classe 32
    Preparati per fare bevande; Vini analcolici; Cocktail di frutta analcolici;
    Cocktails analcolici; Aperitivi analcolici; Miscele per cocktail analcolici;
    Concentrati per fare bevande di frutta; Concentrati per la preparazione di
    bevande analcoliche; Essenze per la preparazione di acque minerali
    aromatizzate [non sotto forma di oli essenziali]; Birra e birra analcolica; Birre;
    Bevande non alcoliche; Amari analcolici; Preparati per fare bevande
    analcoliche; Sciroppi e altri preparati analcolici per fare bevande; Preparazioni
    non alcoliche per fare bevande; Bevande a base di frutta; Bevande a base di
    Pagina 3 di 3
    frutta e succhi di frutta; Polveri per la preparazione di bevande a base di
    frutta; Bevande dealcolizzate; Bevande gassate aromatizzate; Bevande
    gassate aromatizzate analcoliche; Bevande (Sciroppi per -); Birre
    aromatizzate; Estratti di frutta analcolici per la preparazione di bevande;
    Frullati [bevande di frutta analcoliche]; Polveri per la preparazione di bevande;
    Polveri per la preparazione di bevande analcoliche; Punch analcolici; Sidro
    analcolico; Sorbetti sottoforma di bevande; Acque minerali e gassose.
    Classe 33
    Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e
    acqua gassata; Bevande gassate alcoliche; Bevande alcoliche gassate,
    escluse le birre; Punch alcolici; Punch al vino; Vini frizzanti; Vini spumanti;
    Vini dolci; Vini fermi; Vini rosati; Vini rossi spumanti; Vini bianchi spumanti;
    Vini da dessert; Vini da tavola; Vini da cucina; Vini alcolici; Vini per aperitivi;
    Vini a basso contenuto alcolico; Vini con gradazione alcoolica aumentata; Vini
    frizzanti a fermentazione naturale; Vini di frutta; Vini di frutta frizzanti; Vini
    irrobustiti; Vini d’uva spumanti; Vini; Vino rosso; Vino bianco; Vino brulé;
    Miscele per cocktail alcolici; Essenze ed estratti alcolici; Bevande a base di
    vino; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino; Aperitivi a base
    di liquori; Alcolici distillati; Bevande distillate; Liquori; Vinello; Cocktail alcolici
    preparati; Bevande contenenti vino [spritzer]; Preparati alcolici per fare
    bevande.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “MARITIELLO”

    MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “MARITIELLO”

    Accettata in data 21.03-2024 la domanda di registrazione del marchio “MARITIELLO” depositato il 09.11.2023 a Parma

    Il marchio è utilizzato nel settore della ristorazione è un buonissimo panino.

  • Registrare un marchio nel settore dell’abbigliamento su misura – Alicante 13-03-2024

    Registrare un marchio nel settore dell’abbigliamento su misura – Alicante 13-03-2024

    “bespoke” tradotto dall’inglese significa “su misura” Ad avviso dell’esaminatore il segno bespoke che vuole commercializzare articoli di abbigliamento su misura è descrittivo per cui non è registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 13/03/2024
    ************** Torino
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018951374
    MUE2314-DR/am
    Marchio figurativo
    ********** (TO)
    ITALIA
    In data 02/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c)
    e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 25
    Classe 35
    Articoli di abbigliamento; abbigliamento da lavoro; scarpe; cappelleria.
    Servizi promozionali; raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti
    per dare la possibilità ai terzi di visionare ed acquistare detti prodotti a
    scopo promozionale, vale a dire strumenti di scrittura, astucci, evidenziatori,
    articoli di cartoleria, strumenti per il disegno, righelli, libri, quaderni,
    calendari, agende, articoli da ufficio, strumenti elettronici, calcolatrici, radio,
    auricolari, cornici, cornici elettroniche, mouse, tappetini per mouse, puntatori
    laser; raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti per dare la
    possibilità ai terzi di visionare ed acquistare detti prodotti a scopo
    promozionale, vale a dire portachiavi, portafogli, occhiali, accessori per
    occhiali, reggiborse, borse, borsoni, valigie, borse termiche, zaini, marsupi,
    porta blocchi, cartelline, porta cd, porta badge, porta biglietti da visita, porta cellulari, supporti per tablet, portamonete; raccolta, a beneficio di terzi, di
    una varietà di prodotti per dare la possibilità ai terzi di visionare ed
    acquistare detti prodotti a scopo promozionale, vale a dire biancheria da
    casa, biancheria da mare, stuoie, ombrelli, ombrelloni, borracce, trolley,
    accessori da bagno, bracciali, prodotti di profumeria, cosmetici, beauty
    case; raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti per dare la
    possibilità ai terzi di visionare ed acquistare detti prodotti a scopo
    promozionale, vale a dire orologi, stazioni meteo, articoli per la cucina,
    strumenti per la tavola, apribottiglie, posateria, set da vino, tazze, piatteria,
    taglieri, incensi e candele, timer, articoli di abbigliamento da uomo, donna e
    bambino, collane, cravatte, foulard, abbigliamento per animali; raccolta, a
    beneficio di terzi, di una varietà di prodotti per dare la possibilità ai terzi di
    visionare ed acquistare detti prodotti a scopo promozionale, vale a dire
    torce, attrezzi di costruzione, taglierine, coltellini, giochi, giocattoli, prodotti
    gonfiabili, peluches, anti-stress, chiavette USB, accessori per alberi di
    Natale, dolciumi; servizi di vendita al dettaglio on-line di una varietà di
    prodotti, vale a dire strumenti di scrittura, astucci, evidenziatori, articoli di
    cartoleria, strumenti per il disegno, righelli, libri, quaderni, calendari,
    agende, articoli da ufficio, strumenti elettronici, calcolatrici, radio, auricolari,
    cornici, cornici elettroniche, mouse, tappetini per mouse, puntatori laser;
    servizi di vendita al dettaglio on-line di una varietà di prodotti, vale a dire
    portachiavi, portafogli, occhiali, accessori per occhiali, reggiborse, borse,
    borsoni, valigie, borse termiche, zaini, marsupi, porta blocchi, cartelline,
    porta cd, porta badge, porta biglietti da visita, porta cellulari, supporti per
    tablet, portamonete; servizi di vendita al dettaglio on-line di una varietà di
    prodotti, vale a dire biancheria da casa, biancheria da mare, stuoie,
    ombrelli, ombrelloni, borracce, trolley, accessori da bagno, bracciali, prodotti
    di profumeria, cosmetici, beauty case; servizi di vendita al dettaglio on-line
    di una varietà di prodotti, vale a dire orologi, stazioni meteo, articoli per la
    cucina, strumenti per la tavola, apribottiglie, posateria, set da vino, tazze,
    piatteria, taglieri, incensi e candele, timer, articoli di abbigliamento da uomo,
    donna e bambino, collane, cravatte, foulard, abbigliamento per animali;
    servizi di vendita al dettaglio on-line di una varietà di prodotti, vale a dire
    torce, attrezzi di costruzione, taglierine, coltellini, giochi, giocattoli, prodotti
    gonfiabili, peluches, anti-stress, chiavette USB, accessori per alberi di
    Natale, dolciumi.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
    Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
    richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di ‘su misura’. Ciò è stato
    supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da online Collins English
    dictionary
    in
    data
    02/01/2024
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bespoke).
    all’indirizzo
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti di abbigliamento, scarpe e cappelleria nella Classe 25 sono realizzati
    su misura, vale a dire su specifiche indicazioni dei clienti che li ordinano. Il segno
    indica anche che i prodotti sono di qualità superiore, giacché il concetto di articoli fatti
    Pagina 3 di 4
    “su misura” evoca una certa connotazione elogiativa che mette in risalto gli aspetti
    positivi del prodotto, vale a dire che sono realizzati su specifica ordinazione di un
    cliente e non sono quindi per tutti o alla portata di tutti, cosa che ne aumenta la
    qualità ed esclusività. Parimenti, il segno informa che i servizi di promozionali, di
    vendita, ecc. della Classe 35 sono realizzati o progettati appositamente per una
    particolare persona o tipo di cliente, e sono dunque esclusivi e di qualità per quel
    cliente o tipo di cliente.–
    Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da una grafia verde semplice
    e leggibile, con una parte della lettera ‘K’ nera, il consumatore di riferimento
    percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie, qualità, destinazione
    e valore sia dei prodotti che dei servizi.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo.
    Il segno contiene determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di
    stilizzazione. Tuttavia, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
    distintivo il marchio nel suo insieme, in quanto sono insufficienti a distogliere
    l’attenzione del consumatore dal significato descrittivo e non distintivo veicolato
    dall’elemento verbale del segno. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati
    consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai
    prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018951374 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Registrare un marchio nel settore delle riviste specializzate – Classe 41 e 16

    Registrare un marchio nel settore delle riviste specializzate – Classe 41 e 16

    Il segno “La Gazzetta dell’imprenditore” verrebbe intesa dal pubblico di riferimento come una rivista i cui principali lettori sono gli imprenditori per cui si tratterebbe di un marchio descrittivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 14/03/2024

    ********
    I-67100 L’Aquila
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018913351
    Marchio figurativo
    ***************

    L’Aquila
    ITALIA
    In data 27/09/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera
    lettere b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 16
    Classe 41
    Giornali; Supplementi di riviste per giornali.
    Servizi di editoria; Pubblicazione multimediale di riviste, riviste specializzate e
    giornali;
    Pubblicazione online di giornali elettronici; Pubblicazione
    multimediale di giornali.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione si rivolgono ad uno
    specifico pubblico, quello degli imprenditori che avrà un grado di attenzione medio. Il
    consumatore di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: Il
    giornale dell’imprenditore.
    Il suddetto significato dei termini «La Gazzetta dell’Imprenditore», contenuto nel
    marchio, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
    https://www.treccani.it/vocabolario/gazzetta2/
    https://www.treccani.it/vocabolario/impreditore/
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che il pubblico di riferimento dei giornali e dei supplementi di giornali della classe 16
    è costituito da imprenditori e che i servizi editoriali della classe 41 riguardano giornali
    e riviste che hanno come pubblico di riferimento gli imprenditori.
    Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati il segno descrive la specie, il
    consumatore di riferimento, oggetto dei prodotti e servizi e la destinazione dei
    prodotti e servizi.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo
    2
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    RMUE.
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018913351 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Registrare un marchio nel settore dei concimi naturali – marchio non registrabile 08-03-2024

    Registrare un marchio nel settore dei concimi naturali – marchio non registrabile 08-03-2024

    Il segno SANGUE_PLUS_4.0 per il settore dei concimi naturali è descrittivo. Sangue starebbe per liquido, 4.0 per la versione del prodotto e plus starebbe per eccedenza.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 08/03/2024
    ***************Pomigliano d’Arco
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018959720
    SANGUE_PLUS_4.0
    Marchio figurativo

    ***************
    I-50132 Firenze
    ITALIA
    In data 20/12/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    lettera c) articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 1
    Concime naturale; Concime per terreni e humus; Pacciame per
    l’arricchimento del suolo [concime]; Sangue in polvere [concime per i terreni];
    Pacciame [concime per terreni]; Pacciamatura [concime]; Fertilizzanti;
    Fertilizzanti naturali; Fertilizzanti misti; Prodotti fertilizzanti; Preparati
    fertilizzanti; Fertilizzanti per piante.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Carattere descrittivo
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: Sangue piu 4.0.
    Pagina 2 di 3
    II suddetto significato dei termini «SANGUE PLUS 4.0», contenuti nel marchio, è supportato
    dai seguenti riferimenti di dizionario.
    SANGUE: Liquido organico, opaco, viscoso, di colore rosso che, sotto l’impulso dell’attività
    cardiaca, circola nell’apparato cardiovascolare (cuore, arterie, capillari, vene), distribuendosi
    in tutti i distretti.
    PLUS Latinismo usato talora (anche per imitazione dell’uso ingl. e ted.) invece
    dell’equivalente ital. più per indicare un’eccedenza, un incremento o sim., o per indicare il
    segno di +; L’espressione 4.0 sarebbe percepita dal consumatore come l’indicazione di una
    versione del prodotto.
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti obbiettati sono o contengono sangue, per esempio, in maggior quantità o di qualità
    più alta. Come informato la dicitura 4.0 indicherebbe la versione della produzione del
    prodotto per esempio. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti dall’utilizzo di
    tre colori, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni
    su tipo e qualità dei prodotti
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di
    stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
    marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al
    marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si
    richiede la protezione.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
    Pagina 3 di 3
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018959720 è
    respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Registrare un marchio nel settore dell’arredamento – Alicante 11-03-2024

    Registrare un marchio nel settore dell’arredamento – Alicante 11-03-2024

    IMMAGINA, ARREDA, VIVI ad avviso dell’esaminatore europeo è un marchio non registrabile in quanto segno meramente elogiativo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 11/03/2024
    ************************ Molfetta (Bari)
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018923013
    IMMAGINA, ARREDA, VIVI
    Marchio denominativo

    I-70026 Modugno
    ITALIA
    In data 03/10/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
    Classe 11
    Classe 20
    Cucine.
    Mobili; scaffalature mobili [mobili]; mobili componibili [mobili]; armadi;
    vetrinette per la cucina; letti; divani; divani letto; poltrone; armadi per camere
    da letto; mobili per bambini; sgabelli mobili [mobili]; sedie; scrivanie e tavoli;
    credenze [mobili].
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Nel caso di specie, il consumatore o la consumatrice media di lingua italiana attribuirebbe al
    segno il significato seguente: ‘raffigura nella mente, concepisci con la fantasia, dota di
    arredi, di mobili, godi appieno’.
    Il suddetto significato dei termini «IMMAGINA, ARREDA, VIVI», di cui il marchio è composto,
    è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    IMMAGINARE (Imperativo: immagina) ‘raffigurare nella mente, concepire con la fantasia
    cose possibili o anche irreali’ (informazioni estratte da Internazionale, Il
    nuovo
    de
    Mauro,
    in
    data 28/09/2023,
    https://dizionario.internazionale.it/parola/immaginare).
    all’indirizzo
    ARREDARE (Imperativo: arreda) ‘dotare di arredi, di mobili’ (informazioni estratte da
    Internazionale, Il nuovo de Mauro, in data 28/09/2023, all’indirizzo
    https://dizionario.internazionale.it/parola/arredare).
    VIVERE
    (Imperativo: vivi) ‘godere appieno, sfruttare in modo intelligente e personale
    in ogni possibilità’ (informazioni estratte da Internazionale, Il nuovo de Mauro,
    in data 28/09/2023, all’indirizzo
    https://dizionario.internazionale.it/parola/vivere).
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «IMMAGINA, ARREDA, VIVI» semplicemente
    come uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione
    di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna
    indicazione dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale
    che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire cucine, mobili
    e complementi d’arredo nelle classi 11 e 20, per esempio ‘cucine; armadi; sedie’. Tali
    prodotti permetterebbero di, o aiuterebbero a, ecc., raffigurare nella mente, concepire con la
    fantasia e dotare di arredo, per esempio, un ambiente domestico interno o esterno, e godere
    appieno, per esempio, di un ambiente così concepito e dotato di mobili, o dei mobili e dei
    complementi d’arredo in questione.
    Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni l’1/12/2023, che possono essere sintetizzate
    come segue:

    1. lo slogan può svolgere contemporaneamente sia la funzione di formula
      promozionale, sia la funzione di indicatore di origine commerciale dei
      prodotti/servizi (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29);
    2. se la parola “ARREDA” fa certamente riferimento al settore merceologico dei
      prodotti delle classi 11 e 20, la parola “IMMAGINA, che la precede, e la parola
      “VIVI”, che la segue, conferiscono distintività al segno, inteso nella sua interezza,
      in quanto la successione dei 3 imperativi costituisce evidente riferimento al titolo
      del film di Ryan Murphy con Julia Roberts “MANGIA, PREGA, AMA”; 3 imperativi
      (“IMMAGINA, ARREDA, VIVI”), che hanno funzione di dare distintività all’azienda,
      in quanto realtà produttiva italiana impegnata in un settore merceologico, quello
      dell’arredamento, che è fiore all’occhiello della produzione nazionale e che è
      legato all’idea di bellezza, eleganza e qualità italiane;
      Pagina 3 di 6
    3. l’EUIPO in molte circostanze ha riconosciuto distintività e registrato come marchi
      in classe 20 (mobili) segni costituiti dalle stesse parole, che ritroviamo nella
      domanda di marchio in questione: “IMMAGINA DIVANI”(018923013),
      “IMMAGINARE” (018630750), “ARREDA TUTTO” (013057047), “VIVI”
      (011396355; 018774162), “VIVI DIVANI” (018318677), “LA SOGNI, LA VIVI”
      (018838127), “DORMIRE BENE PER VIVERE MEGLIO” (012287967), “DIVANI A
      COLORI ARREDANO LA VITA” (004313292), anzi questi ultimi tre marchi hanno
      chiaramente anche una finalità promozionale
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione i
      marchi privi di carattere distintivo. Il paragrafo 2 del medesimo articolo sancisce
      l’applicabilità del paragrafo 1 anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una
      parte dell’Unione.
      I marchi contemplati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
      che non consentono al pubblico interessato di ripetere un’esperienza di acquisto, se essa si
      rivela positiva, o di evitarla, se essa si rivela negativa, in occasione dell’acquisto successivo
      dei prodotti o servizi in parola (27/02/2002, T−79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004,
      T−281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tale è il caso, in particolare, dei segni
      comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati
      (15/09/2005, T−320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) o suscettibili di esserlo
      (31/03/2004, T−216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 34).
      Il carattere distintivo dev’essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i
      quali viene richiesta la registrazione e, dall’altro, in relazione al modo di percepire del
      pubblico destinatario, costituito dalle consumatrici e consumatori di tali prodotti o servizi
      (27/02/2002, T−34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 27/02/2002, T−79/00, Lite,
      EU:T:2002:42, § 27).
      Come correttamente osservato dal richiedente al punto 1 di cui sopra, la registrazione di un
      marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati come slogan
      pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che incitano ad acquistare i prodotti o servizi
      cui tale marchio si riferisce, non necessariamente deve, in quanto tale, essere esclusa in
      ragione di una siffatta utilizzazione. Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da
      quelle del marchio in senso classico, è distintivo, nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1,
      lettera b), RMUE, solo se può essere percepito prima facie come un’indicazione dell’origine
      commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per consentire al pubblico destinatario di
      distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del/la titolare del marchio da
      quelli aventi un’altra origine commerciale (23/09/2011, T−251/08, Passion for better food,
      EU:T:2011:526, § 14 e giurisprudenza ivi citata). Tale circostanza non ricorre nel caso di
      specie.
      Nell’argomento di cui al punto 2 il richiedente non contesta che l’espressione “IMMAGINA,
      ARREDA, VIVI” significhi quanto indicato dall’Ufficio, ossia ‘raffigura nella mente, concepisci
      Pagina 4 di 6
      con la fantasia, dota di arredi, di mobili, godi appieno’. Tuttavia, il richiedente sostiene che il
      segno in questione, in particolare nella parte “IMMAGINA” e “VIVI”, non veicolerebbe un
      messaggio chiaro e nitido in relazione ai prodotti richiesti, rispetto ai quali non presenterebbe
      una relazione diretta e concreta. Al contrario, sempre secondo il richiedente, il segno
      sarebbe costituito da tre imperativi che si riferiscono al titolo del film “MANGIA, PREGA,
      AMA”, risultando dunque distintivo.
      Occorre premettere che nel caso di un segno composto da più elementi denominativi, come
      nel caso in esame, il carattere distintivo può essere in parte esaminato in relazione a
      ciascuno dei suoi termini o elementi, considerati separatamente, ma deve comunque
      dipendere da una valutazione complessiva di tali elementi. Pertanto, l’Ufficio ha proceduto a
      esaminare non solo i singoli elementi del marchio, ma anche il significato del segno nel suo
      complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di riferimento.
      È altresì opportuno ricordare che non è necessario che il segno indichi esattamente una
      caratteristica specifica e concreta dei prodotti. Infatti, il segno non è stato respinto sulla base
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. È dunque sufficiente che il segno contestato
      promuova in astratto una caratteristica positiva dei prodotti senza specificarli.
      Contrariamente a quanto afferma il richiedente, non solo la sequenza “IMMAGINA,
      ARREDA, VIVI”, ma anche ciascuna delle esortazioni, che compongono tale espressione, se
      analizzate nel contesto dei prodotti menzionati, non posseggono alcuna caratteristica che
      possa indurre a credere che il segno sia un’indicazione di origine commerciale. Come già
      dedotto in obiezione, i prodotti in questione, invero cucine, mobili e complementi d’arredo
      nelle classi 11 e 20, possono permettere di, o aiutare a, ecc., raffigurare nella mente,
      concepire con la fantasia (IMMAGINA) e dotare di arredo (ARREDA), per esempio, un
      ambiente domestico interno o esterno, e godere appieno (VIVI), per esempio, di un
      ambiente così concepito e dotato di mobili, o dei mobili e dei complementi d’arredo in
      questione.
      In altre parole, non soltanto l’elemento “ARREDA” ma anche gli elementi “IMMAGINA” e
      “VIVI” che compongono il segno sono riferibili al contesto dei prodotti in oggetto. Peraltro,
      non solo il richiedente non chiarisce perché il pubblico debba associare mentalmente il
      significato del segno al titolo del film “MANGIA, PREGA, AMA”, ma manca altresì di
      argomentare perché l’eventualità che il pubblico possa cogliere un riferimento a tale titolo
      renderebbe il segno distintivo. Infatti, pur nell’eventualità che il pubblico riconosca tale
      riferimento, lo stesso non potrà evitare di attribuire a tale segno il significato non distintivo
      descritto in precedenza in relazione ai prodotti in oggetto.
      L’espressione “IMMAGINA, ARREDA, VIVI” è conforme alle regole della grammatica italiana
      e, pertanto, il segno nel suo complesso non è altro che la mera somma delle sue parti non
      distintive, senza alcun elemento concreto che possa consentirgli di fungere da indicazione di
      origine commerciale per i prodotti in questione, nella percezione del pubblico di riferimento,
      ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. In altre parole, il pubblico di riferimento
      lo percepirà come un messaggio promozionale e non come un’indicazione dell’origine
      commerciale dei prodotti in questione, che possa consentire a chi li ha acquistati di ripetere
      l’esperienza se si rivela positiva, o di evitarla se si rivela negativa, in occasione di un
      successivo acquisto (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
      § 28-30).
      Nell’argomento di cui al punto 3 il richiedente fa riferimento a precedenti registrazioni
      dell’Ufficio in casi asseritamente analoghi. L’Ufficio ha esaminato le registrazioni anteriori
      invocate dal richiedente, ma ritiene che le stesse non possano giustificare la registrazione
      del segno in oggetto.
      Pagina 5 di 6
      In primo luogo, il numero 018923013 non corrisponde al marchio “IMMAGINA DIVANI”
      indicato nelle osservazioni del richiedente, bensì alla domanda in oggetto. Tuttavia, nel 2012
      l’Ufficio ha registrato il marchio figurativo n. 10 622 926,
      , il quale
      risulta cancellato dal registro per mancato rinnovo. Pertanto, tale registrazione anteriore non
      può essere presa in considerazione ai fini della presente decisione.
      In secondo luogo, posto che i marchi sono valutati nel loro insieme dal punto di vista del
      pubblico al quale i prodotti sono destinati, l’Ufficio ritiene che i marchi indicati dal richiedente
      non sono comparabili rispetto al segno “IMMAGINA, ARREDA, VIVI” in oggetto, sia perché
      non contengono tutti gli elementi verbali di quest’ultimo, sia perché, laddove presenti, tali
      elementi non coincidono, sia perché contengono elementi verbali non presenti in esso. È
      questo il caso, per esempio, dei marchi n. 18 838 127 “LA SOGNI, LA VIVI”, n. 18 630 750
      “IMMAGINARE”, n. 4 313 292
      Oltre a ciò, i marchi figurativi n. 11 396 355
      e n. 13 057 047 “ARREDA TUTTO”.
      n. 18 318 677
      , n. 18 774 162
      , e
      , contengono elementi grafici e stilizzati non presenti nel
      segno in oggetto, mentre il marchio n. 12 287 967 “DORMIRE BENE PER VIVERE
      MEGLIO”, in seguito ad obiezione dell’Ufficio, è stato registrato per prodotti e servizi non
      relativi al “riposare in modo soddisfacente al fine di ottenere un conseguente miglioramento
      della qualità della vita”.
      In ultimo luogo, occorre ricordare che se è vero che, alla luce dei principi di parità di
      trattamento e di buona amministrazione, l’EUIPO deve prendere in considerazione le
      decisioni già adottate in relazione a domande simili e chiedersi con particolare attenzione se
      occorra o meno decidere nello stesso senso, l’applicazione di tali principi deve tuttavia
      conciliarsi con il rispetto del principio di legalità.
      Le decisioni riguardanti la registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea che
      l’Ufficio deve adottare in forza del RMUE rientrano nell’esercizio di una competenza
      vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità di tali decisioni dev’essere
      valutata unicamente sulla base di tale regolamento e non sulla base della prassi decisionale
      precedente dell’Ufficio (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille d’erable,
      EU:C:2009:477, § 57 e giurisprudenza ivi citata).
      Per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l’esame di
      qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare
      l’indebita registrazione di marchi. La registrazione di un segno come marchio dipende da
      criteri specifici, applicabili nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinate a
      verificare se il segno di cui trattasi non sia soggetto ad un impedimento alla registrazione
      (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77, e giurisprudenza ivi citata). Tale
      circostanza si verifica nel caso di specie, per le ragioni esposte in precedenza.
      IV. Conclusioni
      Pagina 6 di 6
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018 923 013 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio per articoli sportivi – marchio non registrabile

    Registrare un marchio per articoli sportivi – marchio non registrabile

    Hobbyesport ad avviso dell’esaminatore ha carattere descrittivo poichè il consumatore medio attribuirebbe al segno il significato di “svago/passatempo e attività sportiva.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 01/03/2024
    *************
    I-89127 Reggio Calabria
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018933239
    Hobbyesport
    Hobbyesport
    **************
    I-06127 Perugia
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 28/10/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti
    Classe 28 per i
    quali è
    stata
    sollevata
    l’obiezione
    erano:
    Attrezzatura sportiva e per esercizio fisico; Articoli e attrezzature sportive;
    Apparecchi per allenare il corpo [esercizio fisico]; Articoli per la ginnastica e
    lo sport; Articoli sportivi; Attrezzature sportive; Attrezzi da interno per il
    fitness; Attrezzi per esercizi fisici.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il consumatore medio di lingua italiana e spagnola, in relazione ai prodotti per i quali
    si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “svago/passatempo e
    attività sportiva”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    estratte
    da
    Treccani
    in
    data
    27/10/2023
    Pagina 2 di 5
    all’indirizzo
    https://www.treccani.it/vocabolario/hobby_res-551725fa-001f-11de-9d89
    0016357eee51,
    https://dle.rae.es/hobby?m=form, —-
    https://www.treccani.it/vocabolario/sport/).
    Il termine “SPORT” è utilizzato a livello internazionale e compreso in tutti gli stati
    membri, inclusi l’Italia e la Spagna, nel senso di ‘attività sportiva’ sia perché esiste in
    una forma identica o simile nella lingua interessata, sia perché fa parte del
    vocabolario quotidiano (16/10/2013, T-453/12 ‘ZOOSPORT’, EU:T:2013:532, § 57).
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti rivendicati sono attrezzature, articoli e apparecchi da utilizzare per le
    attività di svago nel tempo libero e anche per le attività sportive amatoriali o
    agonistiche. Pertanto, il segno descrive funzione o destinazione dei prodotti.
    L’Ufficio rileva che non vi sono spazi tra le parole «HOBBY», «E», e «SPORT».
    Tuttavia, tali omissioni non modifica il carattere descrittivo del segno. I consumatori di
    riferimento, quando percepiscono i marchi denominativi, li scompongono in elementi
    che suggeriscono un significato concreto o che assomigliano a parole che già
    conoscono (per analogia 13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T: 2007:46, § 57;
    13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Poiché le parole in questione
    hanno tutte un significato autonomo e facilmente comprensibile nelle lingue
    menzionate, la loro unione non determina l’acquisizione di carattere distintivo per il
    segno.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 13/12/2023, che possono essere
    sintetizzate come segue.


    1. L’Ufficio ha registrato marchi aventi le stesse caratteristiche di quello in esame, anche
      di recente (maggio 2023 – elenco accluso dal richiedente). In tali esempi i consumatori di
      riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti
      rivendicati sono esattamente quelli descritti nella parola del marchio.

    2. Si chiede all’Ufficio di registrare il marchio come richiesto. In alternativa, si chiede di
      registrare il marchio “ ” nel font “Mystical Woods Rough Script” e di colore
      arancione; o, come ulteriore alternativa, registrare il marchio solo in alcune delle sottoclassi
      appartenenti alla Classe n. 28 (lista acclusa).
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
      Pagina 3 di 5
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “Hobbyesport” in relazione ai
      prodotti obiettati nella Classe 28 che consistono in articoli, attrezzi e attrezzature destinati
      alle pratiche sportive e alle attività di svago nel tempo libero. Rispetto ai prodotti designati il
      segno in esame descrive la loro destinazione d’uso o funzione.
      Il richiedente non ha contestato le definizioni delle parole che formano il marchio fornite
      dall’Ufficio né il significato attribuito al marchio nel suo complesso. Pertanto, ciò si considera
      pacifico. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno sia dotato di
      carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti rivendicati.
      Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
      pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
      RMUE. Il segno “Hobbyesport” non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio,
      che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Infatti,
      oltre ad informare che i prodotti rivendicati sono destinati ad attività sportive o di tempo
      libero, il segno in esame non ha nulla che potrebbe consentire al pubblico di riferimento di
      memorizzarlo facilmente e immediatamente come marchio distintivo per i prodotti in
      questione nella Classe 28.
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    3. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali ad
      esempio 018454076 – SPORT N HOME, 006395231 – SPORT & STYLE. Tuttavia, la
      giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
      un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
      vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
      un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
      del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
      dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
      Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
      in quanto non contengono né gli stessi elementi verbali né la medesima struttura
      grammaticale del marchio in esame.
      Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è
      possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati
      registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.
      Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un
      meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione
      della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
    4. Per quanto concerne la richiesta di modificare il marchio oggetto di domanda in caso di
      mantenimento del rifiuto, oltre ad essere condizionata, la stessa non è ammissibile ai sensi
      dell’articolo 49, paragrafo 2, RMUE, secondo il quale:
      “La domanda di marchio UE può peraltro essere modificata, su istanza del richiedente,
      solo per rettificare il nome e l’indirizzo del richiedente, errori di espressione o di
      trascrizione o errori manifesti, purché la rettifica non alteri in misura sostanziale
      l’identità del marchio e non estenda l’elenco dei prodotti o servizi. Se le modifiche
      riguardano la riproduzione del marchio o l’elenco dei prodotti o servizi, e quando
      queste modifiche sono apportate dopo la pubblicazione della domanda, viene
      pubblicata la versione modificata.”
      Considerato che la rimozione e/o l’aggiunta di elementi figurativi ad un marchio, come il
      carattere e il colore, ne altererebbe in misura sostanziale l’identità, la richiesta rigettata in
      quanto contraria all’articolo 49 RMUE ora menzionato.
      Per essere ammissibile, la richiesta di limitazione di prodotti effettuata dal richiedente deve
      essere esplicita, incondizionata, chiara e precisa. Poiché la Sua richiesta di limitazione è
      subordinata alla condizione che il rifiuto contro la domanda di marchio in esame sia
      mantenuto, tale richiesta non è ammissibile. Pertanto, l’Ufficio emetterà la propria decisione
      sulla base dell’elenco di prodotti e servizi per cui è stata sollevata l’obiezione, indicato alla
      sezione ‘I. Esposizione dei fatti’ di cui sopra.
      Peraltro, la richiesta di limitazione non sarebbe in ogni caso ammissibile in quanto i prodotti
      della Classe 28 per i quali, in alternativa, si richiederebbe la registrazione del segno non
      erano stati rivendicati nell’originale domanda di marchio oggetto di esame e
      rappresenterebbero un’indebita estensione della protezione rispetto alla richiesta iniziale.
  • Attenzione alle richieste fraudolente relative alla registrazione di marchi

    UIBM avvisa che continuano le richieste fraudolente di pagamento ed emissioni di falsi attestati di registrazione di marchio. Si informano i cittadini, le imprese e gli utenti tutti che, anche nei primi mesi del 2024, continuano ad essere recapitate richieste fraudolente di pagamento provenienti da diversi indirizzi e-mail ingannevoli. 

  • Registrare un marchio per dolci, frittelle, preparati dolciari – marchio rifiutato Alicante 27-02-2024

    Registrare un marchio per dolci, frittelle, preparati dolciari – marchio rifiutato Alicante 27-02-2024

    Il segno ad avviso dell’esaminatore europeo è descrittivo per cui non registrabile in quanto il consumatore darebbe al segno Popizze il significato di frittele rotondeggianti di pasta lievitata.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 27/02/2024
    ************* Pomigliano d’Arco
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018953468
    POPIZZE
    Marchio figurativo
    ************ Bari
    ITALIA
    In data 04/12/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, b) e c), e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 29
    Classe 30
    Classe 43
    Frittelle; Frittelle di patate.
    Miscele per frittelle; Dolci.
    Fornitura di alimenti e bevande; Servizi da asporto; Servizi di ristorazione da
    asporto; Servizi di fast-food da asporto; Servizi di preparazioni alimentari da asporto.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: frittele rotondeggianti di pasta lievitata.
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti obbiettati sono popizze, ovvero frittelle di pasta lievitata, o gli ingredienti per la loro
    preparazione. Per quanto riguarda i servizi il segno informerebbe il consumatore che essi
    hanno come oggetto, forniscono le popizze. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi
    costituiti dalla presenza del termine “popizze” sottolineato su una figura rotondeggiante, il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie
    del prodotto e oggetto dei servizi.
    II suddetto significato dei termine «Popizze», contenuto nel marchio è supportato da estratti
    di internet inviati dall´Ufficio.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018953468 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.