dal prossimo 15 luglio saranno operative le indicazioni riguardanti il deposito della documentazione relativa agli atti di opposizione alla registrazione di un marchio d’impresa.
Tali indicazioni consentiranno di completare la digitalizzazione del processo di deposito ed esame dei suddetti atti e delle istanze conseguenti, limitando ulteriormente il ricorso alla documentazione in formato cartaceo ed eliminando totalmente la trasmissione della stessa su supporto magnetico (CD/DVD).
Per approfondimenti si invita alla consultazione della circolare dell’UIBM, n. 629 del 30 maggio 2024
ROSE THERAPY verrebbe percepito dal consumatore come trattamento alle rose e ad avviso dell’esaminatore europeo è per questo motivo descrittivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 30/05/2024 **************** Milano ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti Marchio figurativo *********** BL ITALIA L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 22/11/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 3 Classe 5 Prodotti di profumeria; Oli essenziali; Prodotti cosmetici per la cura della pelle; Prodotti per la cura dei capelli; saponi; saponette; creme dermatologiche (non medicate); Dentifrici e collutori; strisce sbiancanti per i denti; Prodotto per lucidare i denti; gel per sbiancare i denti; prodotti per la cura dei denti; prodotti per la pulizia dei denti; cosmetici. Preparati farmaceutici per la cura della pelle; preparazioni medicamentose per la cura dei capelli; prodotti per la cura della pelle per uso medico; Pagina 2 di 9 Lozioni medicate per capelli; preparati farmaceutici per la cura dei capelli; medicinali stimolanti della crescita dei capelli; integratori alimentari; collutori medicati. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “trattamento alle rose”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazione estratta da online Collins English dictionary consultato in data 21/11/2023 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rose, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/therapy). all’indirizzo Nel caso in questione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come contenente informazioni che i prodotti rivendicati nelle Classi 3 e 5 sono a base di rosa, parti o estratti di rosa e servono al trattamento di un disturbo o di una problematica. Nello specifico, i prodotti in Classe 3 sono profumi, cosmetici, saponi e prodotti da toeletta e per l’igiene dentale che possono contenere rose o estratti di rosa e servire come trattamento di bellezza o di uno specifico disturbo. A titolo di mero esempio, il segno in esame potrebbe indicare che i prodotti in questione, come ad esempio prodotti di profumeria, olii essenziali, cosmetici per la cura della pelle e dei capelli, dentifrici, collutori, ecc., sono a base di parti o estratti di rosa e sfruttano le sue proprietà lenitive, idratanti, astringenti e rilassanti per il trattamento di determinate problematiche. Si pensi, ad esempio, profumi a base di rosa per l’aromaterapia, a olii per il trattamento della secchezza della pelle ovvero a prodotti per l’igiene dentale a base di rosa. — Anche rispetto ai prodotti nella Classe 5 il segno informa che si riferiscono a preparati farmaceutici che possono contenere estratti di rosa ed essere utilizzati per il trattamento di specifiche patologie che possono avvantaggiarsi delle proprietà della rosa. Ad esempio, integratori alimentari a base di principi attivi della rosa o sieri a base di olio di rosa per la cura della pelle o dei capelli. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da un disegno di un fiore di rosa, semplice e comune, che rinforza il collegamento con il significato descrittivo espresso dagli elementi verbali, il segno descrive la natura nonché le qualità e destinazione dei prodotti in questione. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha chiesto una proroga del termine per presentare le proprie osservazioni in data 16/01/2024, concessa dall’Ufficio il 17/01/2024. Il richiedente ha successivamente presentato le sue osservazioni il 20/03/2024. Poiché contenevano un riferimento non chiaro Pagina 3 di 9 all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il 26/03/2024 l’Ufficio ha invitato il richiedente a chiarire entro due mesi la natura principale o secondaria della rivendicazione relativa all’acquisizione di carattere distintivo in seguito all’uso. In data 28/03/2024 il richiedente ha confermato che la richiesta era da considerarsi in via principale. Le osservazioni del richiedente possono essere sintetizzate come segue.
Il pubblico che ha dimestichezza con la lingua inglese individuerà in ‘TERAPIA DELLA ROSA’ il significato del segno. I risultati più frequenti su internet per tale espressione italiana attengono alla cura delle rose (Allegato 1), non quindi a una cura a base di rose. Ciò consente di escludere che il pubblico di riferimento percepisca immediatamente il marchio in esame come descrittivo dei prodotti rivendicati.
L’Ufficio non ha tenuto in sufficiente considerazione il ruolo del disegno di rosa stilizzata posto al di sopra della parte denominativa. Pur trattandosi di un disegno che evoca la rosa, per dimensione e posizione esso incide in modo rilevante sulla impressione complessiva suscitata dal marchio. Tale componente, proprio per il fatto di rappresentare una rosa stilizzata, costituisce una componente distintiva.
Il marchio in esame è divenuto distintivo in ragione dell’uso, intensivo ed estensivo, posto in essere Italia, Austria e Francia. ‘ROSE THERAPY’ contraddistingue una linea di prodotti antietà che comprende creme, maschere, infusi, sieri e trattamenti notte, venduta anche in Germania. Sono prodotti gli Allegati 2-9. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. 1) Carattere descrittivo e assenza di carattere distintivo intrinseco Considerazioni preliminari È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25). L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE: Pagina 4 di 9 ‘persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi’ (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18). Pubblico rilevante Il marchio richiesto “ ” comprende parole inglesi e, pertanto, nel rilievo provvisorio l’Ufficio ha stabilito che il consumatore di riferimento è la parte anglofona del pubblico dell’Unione Europea. Ciò include il pubblico degli Stati membri in cui l’inglese è una lingua ufficiale, vale a dire Irlanda e Malta, nonché il pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi e della Finlandia, dove la comprensione di base dell’inglese da parte del grande pubblico è un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Tale pubblico include parimenti quello di Cipro, dove l’inglese era l’unica lingua ufficiale fino al 1960, e che continua ad essere parlato da una parte significativa della sua popolazione. L’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell’UE. L’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, anche se il segno è non descrittivo per la maggior parte dei consumatori dell’UE, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua inglese all’interno dell’UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE. Carattere descrittivo del segno Pagina 5 di 9 L’Ufficio non riesce trovare alcun elemento distintivo per il consumatore di riferimento di lingua inglese nel marchio “ ” in relazione ai prodotti cosmetici e di profumeria, ecc., nella Classe 3 e ai preparati farmaceutici e medicamentosi, ecc. nella Classe 5. Il segno è costituito da una combinazione grammaticalmente corretta di parole con un significato chiaramente comprensibile, che è descrittivo in relazione ai prodotti, poiché informa chiaramente e immediatamente rispetto alla natura o tipo (“THERAPY”) e a caratteristiche dei prodotti come ingredienti/contenuto o destinazione/effetto (“ROSE”) dei prodotti. Il titolare non ha sostenuto in modo convincente che il segno non è descrittivo in relazione ai prodotti contestati.
Il richiedente sostiene che i consumatori di lingua inglese o che conoscono l’inglese non percepiranno il significato descrittivo del segno in quanto i risultati più frequenti su internet per la traduzione in italiano (TERAPIA DELLE ROSE) di ‘ROSE THERAPY’ attengono alla cura della pianta delle rose e del relativo fiore, come documentato in Allegato 1. L’Ufficio ritiene che tale argomentazione sia errata e fuorviante. Il marchio in esame è in lingua inglese e ciò che rileva è il suo uso in tale lingua nonché la percezione da parte del consumatore di lingua inglese della versione originale ‘ROSE THERAPY’. Traducendo il termine in italiano e verificando l’uso di quest’ultimo si perde la connessione tra segno originale in inglese e pubblico rilevante di lingua inglese. Pertanto, l’argomento è irrilevante e respinto. Per completezza, preme rilevare che anche rispetto alla traduzione in italiano vi sono numerosi risultati nell’Allegato 1 che si riferiscono a cure cosmetiche e medicamentose a base di rose. Pertanto, la connessione immediata e diretta tra segno e prodotti è confermata anche rispetto alla traduzione in italiano e l’argomento sarebbe comunque respinto. Anche qualora il segno avesse più significati diversi da quello indicato dall’Ufficio, perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE: non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta). Carattere non distintivo del segno Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo è anche privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. In particolare, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T 190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39). Pagina 6 di 9
L’elemento figurativo nel segno, costituito da una rosa stilizzata non impedisce al consumatore inglese di riferimento, di cogliere il senso compiuto e descrittivo della combinazione di parole “ROSE THERAPY” quale trattamento o terapia che contiene o usa rose, estratti di rose. L’elemento figurativo in realtà rafforza il significato descrittivo veicolato dagli elementi verbali del segno in quanto rappresenta lo stesso concetto del primo termine ‘ROSA’. La stilizzazione è semplice e comune e non distrae dal senso descrittivo dei termini del marchio. Conclusione Per le ragioni esposte e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di MUE n. 018951163 « » è dichiarata descrittiva e non distintiva ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) in Irlanda e Malta, nonché il pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi, della Finlandia e di Cipro, per tutti i prodotti oggetto della domanda. 2) Assenza di acquisito carattere distintivo in seguito all’uso Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell’Ufficio del 20/03/2024, il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Inoltre, il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale. L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 3), RMUE, è di ammettere a registrazione marchi privi di carattere distintivo ab initio che abbiano «acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto». A sostegno della Sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell’acquisizione di carattere distintivo in seguito all’uso il 20/03/2024. Le prove di cui tenere conto sono in particolare le seguenti: Allegati 2-4 – Materiale promozionale e commerciale relativo al mercato italiano, austriaco e francese Allegato 5 – ricerca effettuata on line sulle parole chiave ROSE THERAPY Allegato 6 – fatturato di vendita Allegato 7 – le fatture relative alla vendita dei prodotti in Francia e Germania Allegato 8-9 – Presentazione e pagamento della campagna pubblicitaria ottobre/dicembre 2023 per la linea ROSE THERAPY presso le principali piattaforme di Meta per la Francia Valutazione delle prove In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il Pagina 7 di 9 segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico […]. In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione relativa all’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come percentuali determinate […]. In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE […]. In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta […]. In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto […] (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63). Per quanto riguarda il periodo rilevante, le prove devono dimostrare che il carattere distintivo in seguito all’uso è stato acquisito prima della data di presentazione della domanda di marchio dell’Unione europea, avvenuta il 15/11/2023. I documenti presentati corrispondono prevalentemente a un periodo precedente a tale data. Per quanto concerne l’estensione territoriale, ai sensi dell’articolo 1 RMUE, un marchio dell’Unione europea ha carattere unitario ed ha pari efficacia in tutta l’Unione Europea. Pertanto, la registrazione di un marchio dev’essere rifiutata anche se è privo di carattere distintivo solo in una parte dell’Unione europea. Quella parte dell’Unione Europea potrebbe essere composta da un unico Stato membro (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, Pagina 8 di 9 EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata). Come logica conseguenza, il carattere distintivo acquisito deve essere accertato su tutto il territorio in cui il marchio non aveva carattere distintivo ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Rappresentanza d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30). Come indicato nella comunicazione del 22/11/2023, il pubblico di riferimento in questo caso è il pubblico lingua inglese. Pertanto, per essere registrato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il marchio richiesto deve aver acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in tutti i territori di lingua inglese dell’Unione europea, vale a dire Irlanda e Malta, nonché il pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi, della Finlandia e di Cipro. L’Ufficio rammenta che, secondo il Tribunale dell’Unione europea, dev’essere effettuata una distinzione tra ‘prove dirette’ dell’acquisizione del carattere distintivo (indagini demoscopiche, quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali) e ‘prove secondarie’ (volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata di utilizzo) che sono meramente indicative del riconoscimento del marchio sul mercato (12/09/2007, T-141/06, Texture of superficie di vetro, EU:T:2007:273, § 40). Sebbene prove secondarie possano servire a corroborare le prove dirette, non possono sostituirle. L’Ufficio ritiene che le prove presentate dal richiedente non soddisfino i requisiti per stabilire il carattere distintivo acquisito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 RMUE per il marchio in esame, in quanto non includono alcuna prova diretta e le prove secondarie si riferiscono principalmente a paesi dell’Unione europea diversi da quelli in cui era privo di carattere distintivo ad initio. Le prove secondarie depositate sono relative principalmente a Italia o a paesi non anglofoni (Francia, Austria, Germania). Si tratta in particolare di: pochissimo materiale promozionale e commerciale da cui peraltro non si evince né luogo di distribuzione né anno di riferimento; indicazioni di fatturato, da cui non si evince anno, territori di riferimento, né che il marchio ad esso collegato sia quello figurativo in esame; alcune fatture per Francia e Austria (in cui non appare il marchio né riferimenti chiari ad esso); una campagna pubblicitaria per la sola Francia nell’ultimo quadrimestre del 2023 (che è dunque irrilevante territorialmente e temporalmente). Pertanto, l’estensione territoriale e la rilevanza della prova sono insufficienti rispetto ai territori di lingua inglese dell’Unione europea. Alla luce di quanto precede, in assenza di ulteriore documentazione (come ad esempio indagini demoscopiche, dichiarazioni di Camere di Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali dei paesi membri anglofoni dell’Unione europea, quote di mercato detenute, ecc.), i documenti a sostegno presentati dal richiedente, che si caratterizzano tutti come territorialmente irrilevanti e di tipo indiretto o secondario, non assolvono l’onere di provare l’acquisto del carattere distintivo in seguito all’uso del marchio oggetto di domanda, neanche considerati congiuntamente. Conclusione Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio richiesto. IV. Conclusioni Pagina 9 di 9 Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018951163 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Il marchio anteriore è PUPA e il marchio impugnato è Pupa Selvaggia entrambi in classe 18 e classe 25 rispettivamente per borse e abbigliamento. La parte grafica del marchio impugnato non è a tal punto originale da renderlo distintivo dall’altro segno per cui l’opposizione è accolta.
In data 05/10/2023, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 897 036 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 5 487 533 PUPA (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE nonché l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea No 5 487 533.
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:
Classe 18: Valigie, valigette da trucco, beauty cases, ombrelli, valigette 24 ore, borse, portafogli, borsellini, astucci, zaini, marsupi.
Classe 25: Abbigliamento per uomo, abbigliamento per donna, abbigliamento per bambino, giacche, maglieria, camicie, cappotti, impermeabili, cappelli, calze, collants, biancheria intima, calzature, foulards, guanti, abbigliamento da bagno e da spiaggia, abbigliamento per lo sport e per il tempo libero, abbigliamento da notte, uniformi.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 18: Borse; borse a tracolla; impugnature [per borse]; borse pieghevoli; borse multiuso; borse impermeabili.
Classe 25: Abbigliamento; parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; scarpe; scarpe da ginnastica; scarpe impermeabili; scarpe eleganti.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.
Prodotti contestati in classe 18
Le borse sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti.
Borse a tracolla; borse pieghevoli; borse multiuso; borse impermeabili contestati sono compresi nell’ampia categoria di borse dell’opponente. Pertanto, essi sono identici.
Le impugnature [per borse] contestate sono simili alle borse dell’opponente perché questi prodotti coincidono nei loro canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore, oltre ad essere prodotti complementari.
Prodotti contestati in classe 25
Abbigliamento del marchio impugnato comprende come una più ampia categoria abbigliamento per uomo dell’opponente. Poiché la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio i prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.
Scarpe; scarpe da ginnastica; scarpe impermeabili; scarpe eleganti contestati sono compresi nell’ampia categoria delle calzature dell’opponente. Pertanto, essi sono identici.
Parti di abbigliamento e parti di articoli di cappelleria del marchio impugnato sono simili a, rispettivamente, abbigliamento per uomo e cappelli dell’opponente perché gli stessi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento nonché produttore, oltre ad essere complementari.
Le parti di calzature del marchio impugnato sono simili alle calzature dell’opponente perché questi prodotti pur avendo diversa natura condividono canali di distribuzione e pubblico di riferimento, oltre ad essere complementari.
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o similisono diretti sia al grande pubblico che a una clientela professionale, essendo quest’ultimo il caso in relazione a impugnature [per borse] nella classe 18 o parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria nella classe 25.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
Il marchio anteriore ‘PUPA’ e gli elementi verbali ‘PUPA SELVAGGIA’ del marchio impugnato sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano non viene capito. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla l’italiano, come per esempio la parte del pubblico che parla l’olandese o che parla il polacco. Per questa parte del pubblico gli elementi verbali dei marchi sono normalmente distintivi, dato che non hanno un significato. Pure normalmente distintivo è l’elemento figurativo del marchio impugnato, ovvero la raffigurazione stilizzata di una farfalla nera, stante l’assenza di qualsivoglia collegamento con i prodotti nelle classi 18 e 25. Per quanto riguarda la stilizzazione grafica degli elementi verbali del marchio impugnato, essa non presenta particolarità tali da renderla particolarmente distintiva, ma resta al contrario meno distintiva rispetto agli elementi verbali in sé.
Il segno contestatonon presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
Si deve altresì tenere conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Inoltre, in relazione al fatto che il segno impugnato presenta due elementi verbali, è importante rammentare che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.
Visivamente, i segni coincidono nell’elemento “PUPA”, che corrisponde al marchio anteriore nella sua interezza ed è il primo dei due elementi verbali del marchio impugnato. Tuttavia, essi differiscono nella stilizzazione grafica degli elementi verbali del marchio impugnato, nel secondo elemento verbale “SELVAGGIA” del medesimo nonché nell’elemento figurativo aggiuntivo pure del marchio impugnato.
Tenendo conto di quanto esplicitato poc’anzi circa il fatto che nel caso del marchio impugnato saranno gli elementi verbali ad avere il maggior impatto nonché il primo di questi elementi, ossia “PUPA”, la Divisione di Opposizione ritiene che i segni siano visivamente simili in media misura.
Le medesime considerazioni circa il fatto che la parte del segno impugnato collocata a sinistra sarà quella che per prima catturerà l’attenzione dei consumatori, valgono da un punto di vista fonetico. Dato che i segni coincidono nel primo degli elementi verbali del marchio impugnato e solo differiscono nel secondo elemento di quest’ultimo, essi sono foneticamente simili in media misura.
Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà il significato dell’elemento figurativo del segno contestato, come sopra spiegato, l’altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).
La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
I prodotti nelle classi 18 e 25 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili.
Essi sono diretti sia al grande pubblico che ad una clientela professionale, il cui grado di attenzione sarà medio.
I segni sono visivamente e foneticamente simili in media misura in virtù del fatto che il marchio anteriore “PUPA” è interamente incluso nel segno impugnato e per di più sarà il primo elemento ad essere letto, trovandosi a sinistra del secondo elemento verbale “SELVAGGIA”. Per regola generale, è il primo elemento quello al quale il consumatore attribuisce maggiore importanza.
Si deve tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Per quanto riguarda il segno impugnato, è vero che esso pure contiene un elemento figurativo aggiuntivo, il quale determina il fatto che i segni non siano concettualmente simili. Tuttavia, per le ragioni esplicitate nella sezione c) della presente decisione, questo elemento
È destinato ad avere un impatto minore sul consumatore rispetto agli elementi verbali.
La Divisione d’Opposizione ritiene che alla luce della somiglianza tra i segni e dell’identità e della somiglianza dei prodotti sussista un rischio di confusione.
È lecito attendersi che ciò sussista quantomeno, ma non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento che non comprende la lingua italiana, come ad esempio quella che parla l’olandese o il polacco. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 5 487 533 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.
Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto alla notorietà rivendicata dall’opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.
Poiché la registrazione di marchio dell’Unione europea No 5 487 533 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Big theatre ad avviso dell’esaminatore europeo è descrittivo per un segno che che vuole identificare servizi culturali e fornitura di attrezzature e strutture per eventi.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 27/05/2024 ********** MILANO ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti
Marchio figurativo ********* MILANO ITALIA In data 02/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 41 Amministrazione [organizzazione] di attività culturali; Produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia; Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Organizzazione di conferenze in materia di pubblicità; Organizzazione di conferenze in materia di intrattenimento; Adattamento e montaggio cinematografici; Consulenza in materia di produzione musicale e cinematografica; Composizione fotografica per conto terzi; Fornitura di strutture di registrazione; Fornitura di studi audio o video; Produzione cinematografica; Montaggio di pellicole cinematografiche; Montaggio di pellicole (fotografiche); Produzione di pellicole video; Produzione di presentazioni audiovisive; Registrazioni sonore, cinematografiche, video e televisive; Produzione radiofonica, cinematografica e televisiva; Studi di registrazione, cinematografici, video e televisivi; Organizzazione di eventi culturali e artistici; Organizzazione di eventi di intrattenimento; Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 4 Organizzazione di eventi educativi; Affitto di apparecchiature video; Noleggio di apparecchiature di registrazione audio e video; Produzione di eventi ricreativi dal vivo; Fornitura di strutture per il divertimento; fornitura di strutture ricreative; affitto di locali per concerti; organizzazione di servizi di intrattenimento. Classe 43 Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per convegni; Fornitura di locali per mostre, fiere commerciali, conferenze e seminari. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:– Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai servizi obiettati, attribuirebbe al segno il significato di ‘teatro grande, famoso’. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da online Collins English dictionary in data 02/01/2024 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/big, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/theater). Nel contesto in esame l’espressione «BIG THEATER» è ampiamente usata per riferirsi ad un teatro di grandi dimensioni o importante, celebre, come emerso da una ricerca su Internet effettuata in data 02/01/2024:
https://www.blipfoto.com/entry/3175113471389861771 I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i servizi sono relativi a o svolti presso un teatro di grandi dimensioni o un teatro importante, come ad esempio, nella Classe 41, Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi svolti in teatri famosi o grandi, affitto di locali per concerti che consistono in edifici con palcoscenico, di dimensioni considerevoli, Composizione fotografica per conto terzi; Creazione di format per programmi televisivi che abbiano ad oggetto o si svolgano in teatri maestosi o celebri oppure, nella Classe 43, Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per convegni che vengono effettuati in teatri grandi o noti. Pertanto, nonostante alcuni elementi Pagina 3 di 4 stilizzati costituiti da una semplice e comune grafia nera maiuscola, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie, qualità, destinazione, o altre caratteristiche, quali oggetto o contenuto dei servizi. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha chiesto una proroga del termine per presentare le proprie osservazioni il 26/02/2024, concessa dall’Ufficio con comunicazione del 26/02/2024. Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018942739 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 41 Classe 43 Servizi relativi a educazione e divertimento; Amministrazione [organizzazione] di attività culturali; Produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia; Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Organizzazione di conferenze in materia di pubblicità; Organizzazione di conferenze in materia di intrattenimento; Adattamento e montaggio cinematografici; Consulenza in materia di produzione musicale e cinematografica; Composizione fotografica per conto terzi; Creazione di format per programmi televisivi; Fornitura di strutture di registrazione; Fornitura di studi audio o video; Produzione cinematografica; Montaggio di pellicole cinematografiche; Montaggio di pellicole (fotografiche); Produzione di pellicole video; Produzione di presentazioni audiovisive; Registrazioni sonore, cinematografiche, video e televisive; Produzione radiofonica, cinematografica e televisiva; Studi di registrazione, cinematografici, video e televisivi; Organizzazione di eventi culturali e artistici; Organizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione di eventi educativi; Affitto di apparecchiature video; Noleggio di apparecchiature di registrazione audio e video; Produzione di eventi ricreativi dal vivo; Fornitura di strutture per il divertimento; fornitura di strutture ricreative; affitto di locali per concerti; organizzazione di servizi di intrattenimento. Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per Pagina 4 di 4 convegni; Fornitura di locali per mostre, fiere commerciali, conferenze e seminari. La domanda può proseguire per i rimanenti servizi: Classe 41 Servizi relativi a sport; Fornitura di registrazioni audio digitali, non scaricabili, tramite Internet; Fornitura di servizi di intrattenimento multimediali tramite un sito web; Fornitura di servizi di studi di registrazione; Fornitura di servizi di videoregistrazione automatizzati; Montaggio di programmi radiofonici; Preparazione di programmi radiofonici e televisivi; Produzione di intrattenimento audio; Produzione di video musicali; Servizi di studi televisivi; Servizi di studi di registrazione video; Servizi di fotografia; Organizzazione di eventi sportivi; Noleggio di macchine e apparecchi cinematografici; Noleggio di macchine fotografiche; Produzioni televisive; Servizi offerti da parchi di divertimento su tematiche relative a produzioni televisive; Locazione di attrezzature televisive per l compressione interattiva e digitale; Pubblicazione di calendari di eventi; Formazione in materia di gestione immobiliare; Servizi di parchi sportivi; Servizi di parchi ricreativi; fornitura di studi audio e video Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Danze Italia ad avviso dell’esaminatore non può proseguire il suo iter per quanto riguarda la classe 41 poichè rimanda il consumatore al concetto che le danze proposte siano danze italiane. Può proseguire per le altre classi.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 21/05/2024 ************SCAFATI ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti 018969372 Marchio figurativo ************* ITALIA In data 05/02/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 41 Educazione, intrattenimento e sport; Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo, ricreativo e sportivo; Servizi relativi a educazione, divertimento e sport. Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 3 L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: insieme di movimenti del corpo eseguiti in accordo ad un accompagnamento musicale propri della penisola italiana. • I suddetti significati dei termini «Danze Italia», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario. https://dizionario.internazionale.it/parola/danza
L’Ufficio non ritiene necessario fornire il significato di tale termine (Italia) tramite l’ausilio di un dizionario. • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i servizi della classe 41 in oggetto sopra menzionati, sono danze italiane o hanno ad oggetto danze italiane o sono prestati in relazione a esse. Pertanto, il segno descrive la specie e l’oggetto della prestazione dei servizi. • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. • Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati consistenti nei due termini scritti in stampatello italico di cui il secondo, ‘Italia’ su sfondo rosso, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione. • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Pagina 3 di 3 Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018969372 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 41 Educazione, intrattenimento e sport; Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo, ricreativo e sportivo; Servizi relativi a educazione, divertimento e sport. La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi: Classe 25 Classe 41 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria. Traduzioni ed interpretariato. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Gràp pa ad avviso dell’esaminatore verrebbe inteso dal consumatore medio come acqua vite di vino e, seppur il segno sia stilizzato, non è sufficientemente originale.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 21/05/2024 *********** Udine (UD) ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti 018934856 P7-4809 Marchio figurativo ********** ITALIA L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/12/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 33 “Grappa” (IG) acquavite di vinaccia e bevande distillate; tutti i sopra menzionati prodotti conformi al disciplinare dell’indicazione geografica protetta “grappa”. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: − Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: Acquavite di vino. Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 3 − Il suddetto significato del termine «/gràp pa/», di cui il marchio è composto, è supportato dai riferimenti del dizionario online TRECCANI estratti in data 12/04/2023 e accessibili all’indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/grappa2/. − I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti per i quali si richiede la protezione sono acquavite di vino, nota come Grappa. − È da notare che la stilizzazione del segno in oggetto segue le regole della trascrizione fonologica e sillabica italiane e internazionali (IPA – Alfabeto fonetico internazionale), in cui il termine trascritto viene posto fra lineette oblique e diviso secondo le sillabe che lo compongono. Nel caso di specie, il termine grappa, composto di due sillabe con accento sulla prima, affinché si pronunci «grappa» in italiano si dovrebbe trascrivere come segue: /gràp pa/. − Ciò è comprovato dai seguenti riferimenti internet, estratti in data 04/12/2023: https://it.wiktionary.org/wiki/grappa https://en.wiktionary.org/wiki/grappa https://www.wordreference.com/definizione/grappa − Pertanto, nonostante la stilizzazione conferita dalla trascrizione fonologica e sillabica, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla specie dei prodotti. − Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. − Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Pagina 3 di 3 Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018934856 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Dal 1° dicembre 2025 sarà possibile presentare in Italia una domanda di registrazione di un’Indicazione Geografica Protetta (IGP) anche per i prodotti artigianali ed industriali. Questo nuovo titolo di proprietà industriale sarà valido in tutta l’Unione Europea.
Prodotti quali pietre naturali, oggetti in legno, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro, porcellana, cuoi e pelli potranno beneficiare di questo nuovo regime.
CIRCULAR MOBILITY SHARING tradotto “Che viaggia o si verifica secondo un ciclo” e “La capacità di muoversi fisicamente.
Il segno ad avviso dell’esaminatore è descrittivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 29/04/2024 ********** Milano ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti 018966666 IAB/MM/CV/DB/40371 CIRCULAR MOBILITY SHARING Marchio denominativo ************ Reggio Emilia (RE) ITALIA In data 08/02/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 9 Software e applicazioni scaricabili specializzati in materia di mobilità stradale, tutela ambientale, sviluppo tecnologico, sviluppo di software, investimenti, assicurazioni, vendita e noleggio di veicoli, energie rinnovabili; software per il controllo della sostenibilità ambientale legati al settore automobilistico; software aziendali interattivi; software per realtà virtuale; suite di programmi software; software di formazione; software per connessione in rete; pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; software per l’elaborazione di dati e immagini per la creazione di modelli tridimensionali; applicazioni per uffici e aziende; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari; software per comunicazione, reti e reti sociali; podcast scaricabili. Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 7 Classe 16 Classe 35 Classe 36 Classe 37 Rapporti per il consumatore stampati; pubblicazioni; libri; riviste (periodici); pubblicazioni periodiche. Pianificazione e conduzione di fiere, esposizioni e presentazioni per scopi economici o pubblicitari; servizi di pubblicità per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica riguardo a questioni ed iniziative ambientali; gestione aziendale in materia di trasporti e consegne; gestione commerciale nel campo dei servizi di trasporto e consegna; consulenza in materia di gestione commerciale nel campo dei servizi di trasporto e consegna; servizi al dettaglio in relazione a veicoli; servizi all’ingrosso in relazione a veicoli; servizi pubblicitari, promozionali o di marketing inerenti a veicoli; servizi pubblicitari relativi all’industria dei veicoli a motore; sondaggio di opinione; consulenza relativa all’analisi di abitudini e dei fabbisogni dei consumatori con l’ausilio di dati sensoriali, qualitativi e quantitativi; conduzione di interviste per analisi qualitative di mercato; analisi della risposta del consumatore; definizione del profilo di consumatori a scopo commerciale o di marketing; fornitura di informazioni ai consumatori su prodotti e servizi; informazioni e consulenza commerciale ai consumatori per la scelta di prodotti e servizi; ricerche sui consumatori; servizi pubblicitari relativi alla vendita di veicoli a motore; conduzione di fiere campionarie nel settore automobilistico; fornitura di informazioni su internet in relazione alla vendita di automobili; servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso inerenti automobili; gestione aziendale di un parco veicoli; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di veicoli, tramite punti vendita, reti informatiche globali o siti web; pubblicità; gestione di affari commerciali; promozione di prodotti e servizi di terzi; fornitura di prodotti e servizi conto terzi; servizi di compravendita on-line conto terzi; stime, valutazioni e perizie in materia di affari commerciali; organizzazione di eventi a scopo commerciale e pubblicitario; organizzazione di eventi, esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari. Investimenti finanziari; servizi di ricerche economico-finanziarie; servizi finanziari relativi a veicoli a motore; fornitura di servizi di raccolta fondi per scopi benefici collegati alla compensazione delle emissioni di anidride carbonica [fundraising]; valutazione di automobili usate; fornitura di informazioni inerenti alla valutazione di automobili usate; assicurazioni; leasing di veicoli; mediazione di assicurazioni per veicoli; prestiti [finanziamenti]; servizi assicurativi per veicoli; servizi di carte di credito e carte di pagamento; servizi di pagamento elettronico; servizi di consulenza inerenti le assicurazioni sui veicoli; servizi di finanziamento; servizi di garanzia per veicoli; servizi finanziari per l’acquisto di veicoli. Assistenza di veicoli in caso di guasti [riparazione]; organizzazione della riparazione di veicoli terrestri a motore; rifornimento di carburante per veicoli terrestri; riparazione, manutenzione e rifornimento di veicoli; servizi di ricarica per veicoli elettrici; installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature e strumenti per misurazione, segnalazione e monitoraggio; Pagina 3 di 7 informazioni dettagliate di automobili; manutenzione o riparazione di veicoli automobilistici; assistenza per veicoli; lavaggio di veicoli; revisione di veicoli; ricarica batterie per veicoli; servizi di rifornimento carburante di veicoli. Classe 38 Classe 39 Classe 40 Classe 41 Classe 42 Servizi di conferenze web; fornitura dell’accesso a contenuti, siti web e portali; fornitura di forum di discussione su internet; consulenza in materia di comunicazioni elettroniche; trasmissione online di pubblicazioni elettroniche; comunicazione tramite reti virtuali private [vpn]; strutture virtuali per l’interazione in tempo reale tra utenti di computer; trasmissione di podcast. Fornitura di veicoli a noleggio per il trasporto di passeggeri; ispezione di veicoli prima del trasporto; noleggio di automobili e veicoli; organizzazione del noleggio di veicoli; parcheggio e deposito di veicoli; recupero di veicoli; servizi di noleggio di automobili e veicoli; servizi di trasporto veicoli; noleggio di veicoli; servizi di car sharing; trasporto di persone con autovetture; fornitura d’informazioni in materia d’automobili a noleggio tramite internet; organizzazione del noleggio di automobili; organizzazione del trasporto di passeggeri in automobile; trasporto in automobile; assistenza in caso di guasti di veicoli [servizi di rimozione]; servizi di autorimessa per veicoli; servizi di prenotazione per noleggio di veicoli; servizi di rimorchio di veicoli in caso di guasti; servizi di soccorso per veicoli; traino di veicoli; trasporto di veicoli. Demolizione di veicoli; riciclaggio e trattamento smaltimento rifiuti [bonifica] da rifiuti e di materiali pericolosi; trattamento di materiali; servizi di riciclaggio. Educazione e formazione in materia di mobilità stradale, tutela ambientale, sviluppo tecnologico, sviluppo di software, investimenti, assicurazioni, vendita e noleggio di veicoli, energie rinnovabili; programmi di sostenibilità ambientale legati al settore automobilistico; corsi (formazione) in materia di mobilità stradale, tutela ambientale, sviluppo tecnologico, sviluppo di software, investimenti, assicurazioni, vendita e noleggio di veicoli, energie rinnovabili; erogazione di corsi di formazione continua; corsi di formazione a distanza; organizzazione e conduzione di convegni; organizzazione di workshop e seminari; organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali; organizzazione e conduzione di eventi di intrattenimento; pubblicazione di riviste per il consumatore; servizi editoriali; comunicazione e redazione di testi; produzione di podcast; servizi d’intrattenimento forniti tramite una rete di comunicazione globale. Fornitura di informazioni tecnologiche sulle innovazioni ecologiche e a tutela dell’ambiente; ricerche in materia di ecologia; campionamento per analisi d’inquinamento; consulenza tecnica in materia di danni causati dall’inquinamento; consulenza tecnica nella rilevazione dell’inquinamento; servizi di consulenza in materia di controllo dell’inquinamento; servizi di consulenza in materia di inquinamento ambientale; perizie ambientali; Pagina 4 di 7 raccolta di informazioni in materia di ambiente; ricerca in tema di salvaguardia e protezione ambientale; servizi di consulenza ambientale; servizi di consulenza in materia di sicurezza dell’ambiente; servizi di ispezione e analisi ambientale; servizi di monitoraggio ambientale; collaudo di veicoli; progettazione di veicoli terrestri; progettazione e sviluppo di software per la simulazione di veicoli; servizi di progettazione di veicoli; sviluppo di veicoli; collaudi, certificazioni e controllo di qualità; consulenza in materia di controllo qualità; controlli di qualità; realizzazione di verifiche per controllo qualità; servizi di garanzia di qualità; servizi di verifica tecnica e controllo qualità; test di qualità; valutazione della qualità; progettazione di automobili; servizi di consulenza nel settore dello sviluppo tecnologico; ricerca e sviluppo scientifici; servizi di ispezione di veicoli nuovi e usati per conto di compratori o venditori di veicoli. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: Carattere descrittivo La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il pubblico di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore o la consumatrice media di lingua inglese dell’Unione attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente: condivisione, uso o possesso, ecc., con altre persone, proprio di, relativo a, ecc., un sistema di mobilità che applica l’economia circolare mirando, da una parte, a ridurre il numero dei veicoli e, dall’altra, a ridurre il consumo di materiali ed energia associato alla produzione di tali veicoli, concentrandosi sul movimento di persone e merci in maniera multimodale, accessibile, economica ed efficace. Il suddetto significato dei termini «CIRCULAR», «MOBILITY» e «SHARING», di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti.
informazioni estratte da Circular City Funding Guide, in data 06/02/2024, all’indirizzo https://www.circularcityfundingguide.eu/circular-sector/mobility/
informazioni estratte da VCÖ – Mobilität mit Zukunft, in data 06/02/2024, all’indirizzo https://vcoe.at/publikationen/vcoe-factsheets/detail/implementing-the-circular economy-in-mobility
informazioni estratte da Intesa Sanpaolo, in data 06/02/2024, all’indirizzo https://group.intesasanpaolo.com/en/editorial-section/events-and projects/projects/sustainability/how-circular-mobility-will-change-cities
informazioni estratte da News European Parliament, in data 01/02/2024, all’indirizzo https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/cir cular-economy-definition-importance-and-benefits Le informazioni di cui sopra sono integralmente consultabili nello scritto di obiezione dell’8/02/2024. CIRCULAR ‘Travelling or occurring in a cycle’ (informazioni estratte da Collins, in data 24/01/2024, all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/circular). Pagina 5 di 7 Traduzione dell’Ufficio MOBILITY Traduzione dell’Ufficio SHARING Traduzione dell’Ufficio Che viaggia o si verifica secondo un ciclo. ‘The ability to move physically’ (informazioni estratte da Collins, in data 24/01/2024, all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mobility). La capacità di muoversi fisicamente. (Share) ‘If you share something with another person, you both have it, use it, or occupy it’ (informazioni estratte da, in data 24/01/2024, all’indirizzo ). Se si condivide qualcosa con un’altra persona, entrambi la possedete, la usate o la occupate. Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti della classe 9, per esempio software aziendali interattivi; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari, possono essere funzionali alla condivisione, uso o possesso, ecc., con altre persone, proprio di, relativo a, ecc., un sistema di mobilità che applica l’economia circolare mirando, da una parte, a ridurre il numero dei veicoli e, dall’altra, a ridurre il consumo di materiali ed energia associato alla produzione di tali veicoli, concentrandosi sul movimento di persone e merci in maniera multimodale, accessibile, economica ed efficace. Per esempio, perché possono essere utilizzati da chi gestisce, o dall’utenza di, un sistema di trasporto multimodale, per esempio ai fini della condivisione dei mezzi di trasporto, ecc., nell’ambito di un sistema di mobilità che applica, per esempio, l’intelligenza artificiale per localizzare tali mezzi di trasporto. I prodotti della classe 9 quali, ad esempio, pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; podcast scaricabili, e della classe 16, invero rapporti per il consumatore stampati; pubblicazioni; libri; riviste (periodici); pubblicazioni periodiche, nonché i servizi della classe 41, quali ad esempio servizi editoriali, possono avere ad oggetto la condivisione relativa a un sistema di mobilità che applica l’economia circolare, invero, un modello di produzione e consumo che si propone di prolungare il ciclo vitale dei prodotti. Per esempio, perché tali prodotti e servizi possono trattare in particolare della condivisione di biciclette elettriche, ecc., all’interno di un sistema di mobilità circolare, o essere specializzati in tema di progettazione, smaltimento di materiali, ecc., dei mezzi di trasporto in condivisione nell’ambito di un sistema di mobilità circolare. Inoltre, i servizi della classe 35, ad esempio i servizi di pubblicità per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica riguardo a questioni ed iniziative ambientali; conduzione di interviste per analisi qualitative di mercato; organizzazione di eventi a scopo commerciale e pubblicitario, nonché i servizi della classe 41, ad esempio organizzazione di workshop e seminari, possono essere destinati alla condivisione relativa a un sistema di mobilità che applica l’economia circolare. Per esempio, perché sono servizi il cui scopo è diffondere, gestire, analizzare, migliorare, ecc., la condivisione di veicoli, ecc., all’interno di un sistema di mobilità multimodale e accessibile, favorendo il passaggio a veicoli elettrici intelligenti e a strade intelligenti. Pagina 6 di 7 In aggiunta, i servizi della classe 35 come, ad esempio, servizi al dettaglio in relazione a veicoli, i servizi della classe 37, ad esempio riparazione, manutenzione e rifornimento di veicoli; lavaggio di veicoli; ricarica batterie per veicoli e i servizi della classe 39, ad esempio noleggio di automobili e veicoli; parcheggio e deposito di veicoli; servizi di car sharing; fornitura d’informazioni in materia d’automobili a noleggio tramite internet; organizzazione del noleggio di automobili, nonché i servizi della classe 42, ad esempio progettazione di veicoli terrestri; progettazione e sviluppo di software per la simulazione di veicoli; test di qualità, possono essere destinati alla condivisione relativa a un sistema di mobilità che applica l’economia circolare. Per esempio, perché riguardano la gestione, il noleggio, la riparazione, ecc., di veicoli, ovvero mezzi di trasporto, da usare in condivisione all’interno di un sistema di mobilità circolare; oppure perché sono servizi per monitorare, ecc., tale condivisione all’interno di un sistema di trasporto pubblico automatizzato, per esempio per adattare la progettazione dei veicoli, ecc., o per gestire la loro riparazione. Similmente, i servizi della classe 36, per esempio investimenti finanziari; fornitura di servizi di raccolta fondi per scopi benefici collegati alla compensazione delle emissioni di anidride carbonica [fundraising]; valutazione di automobili usate; servizi assicurativi per veicoli; servizi di pagamento elettronico possono essere destinati alla condivisione relativa a un sistema di mobilità circolare. Per esempio, perché specificamente strutturati per finanziare la creazione di percorsi per la circolazione, per esempio per gli spostamenti a piedi o in bicicletta, ecc., che privilegiano la condivisione dei veicoli; oppure perché sono servizi specificamente pensati per permettere l’acquisto, il noleggio, l’uso, ecc., di automobili, per esempio elettriche, ecc., condivise o da condividere all’interno di percorsi intermodali di un sistema di mobilità circolare. Analogamente, i servizi della classe 38, ad esempio consulenza in materia di comunicazioni elettroniche; trasmissione di podcast, possono essere specificamente ideati, strutturati, ecc., per favorire o aiutare, o istruire sulla condivisione, per esempio di automobili elettriche, ecc., nell’ambito di un sistema di mobilità circolare. Per esempio perché possono essere usati per gestire la comunicazione o trasmettere informazioni rispetto all’utenza di un sistema di mobilità che promuove una rete di trasporti pubblici ad alta densità, combinata con il trasporto elettrico, condiviso e automatizzato, e gli spostamenti a piedi e in bicicletta. Infine, i servizi della classe 40, invero demolizione di veicoli; riciclaggio e trattamento smaltimento rifiuti [bonifica] da rifiuti e di materiali pericolosi; trattamento di materiali; servizi di riciclaggio, i servizi della classe 41, ad esempio programmi di sostenibilità ambientale legati al settore automobilistico, e i servizi della classe 42, ad esempio ricerche in materia di ecologia; servizi di consulenza in materia di controllo dell’inquinamento, possono essere relativi alla condivisione nell’ambito di un sistema di mobilità circolare in quanto destinati, per esempio, allo smaltimento, o al riciclo, ecc., di materiali di produzione dei veicoli in condivisione; oppure perché sono servizi di ricerca o di consulenza che si propongono di prolungare il ciclo vitale, per esempio dei veicoli, ai fini della loro condivisione, progettandoli per garantire la durata, la possibilità di riparazione e il riciclo di materiali. Pertanto, il segno descrive l’oggetto e la destinazione, dei prodotti e servizi. Assenza di carattere distintivo Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a Pagina 7 di 7 norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente La richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte della richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 966 666 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
Il segno ad avviso dell’esaminatore europeo, seppur graficamente particolare, è elogiativo delle caratteristiche del prodotto.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 30/04/2024 ************* Vicenza ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti 018951625 85.1286 Marchio figurativo ************* (VI) ITALIA In data 04/12/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 7 Classe 9 Gruppi elettrogeni; Generatori di energia elettrica; Gruppi di continuità [macchine] per la generazione di energia elettrica. Supercondensatori per accumulo di energia; Apparecchi e strumenti per l ´accumulazione e la riserva di energia; Blocchi di distribuzione di energia Pagina 2 di 5 elettrica; Dispositivi elettrici di controllo per la gestione dell´energia; Regolatori di energia. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: • Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: energia ecologica. I suddetti significati dei termini «ECO POWER», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eco https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/power
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa e positiva che i prodotti sono in grado di produrre, accumulare, distribuire, regolare e controllare energia ecologica e/o che hanno caratteristiche tali da esser in grado di svolgere le menzionate funzioni in modo ecologico e dunque non dannoso o limitatamente dannoso per l’ambiente. Tali caratteristiche sono certamente desiderabili e ben viste dal pubblico consumatore, sia esso il grande pubblico o il consumatore specializzato. Lo sono ancor più in un’epoca dove la riduzione de Co2 è auspicata e fomentata da governi e organizzazioni non governative di ogni tipo. Ecco perché, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti. • Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. Di contro detti elementi rinforzano il concetto di energia pulita comunicata dalla parte verbale del segno. Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 02/02/2024, che possono essere sintetizzate come segue:
Il marchio è composto da diversi elementi figurativi fra loro combinati nella composizione e nei contrasti cromatici che il richiedente descrive come segue: Pagina 3 di 5 —- una figura stilizzata di spina il cui cavo è disposto lungo una semicirconferenza e si restringe; le parole ECO POWER disposte lungo il cavo a semicerchio; una ulteriore linea geometrica a semicerchio che si inspessisce trasformandosi in un’onda elettrica e poi in un fulmine creando un gioco grafico; una figura stilizzata di pila; una figura stilizzata di foglia che occupa l’intera altezza della pila.
Nell’ambito della suddetta disposizione dei vari elementi il termine ECO POWER ha un impatto marginale poiché la parte figurativa è dominante.
I prodotti oggetto di rifiuto sono destinati ad un pubblico professionale con un elevato livello di attenzione e, inoltre, la figura di una spina sarebbe inusuale per il pubblico specializzato poiché tali prodotti non includono spine ma solo cavi elettrici.
Vengono indentificati 11 marchi registrati dall’ufficio che il richiedente ritiene comparabili. III. Motivazione Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65). È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43). L’Ufficio ritiene che tutti gli elementi che compongono il segno in questione, non siano in grado di dotare il segno di capacità distintiva. In tal senso laddove l’immagine di una batteria, viene combinata con l’immagine di una scarica elettrica e di una spina e con il termine “power” il concetto di elettricità, che è comune a tutti i prodotti – poiché collegato a quello di energia – viene semplicemente rinforzato. Del pari la foglia rinforza il concetto di Ecologico – “ECO” presenti nell’elemento verbale. Pagina 4 di 5 In tal senso una ricerca su Google utilizzando i termini “ECO + POWER + LOGO” effetuatat in data 26/04/2024: https://www.google.com/search?q=eco+%2B+power+%2B++logo&client=firefox-b e&sca_esv=779b01740ca52ec5&udm=2&biw=1252&bih=564&sxsrf=ACQVn0956a3YLzXrg LtQFNbIl_4Q_mcFwA %3A1714048421840&ei=pU0qZqTlMubYxc8P1JSr6Ag&ved=0ahUKEwjky776r92FAxVmbP EDHVTKCo0Q4dUDCBA&uact=5&oq=eco+%2B+power+%2B+ +logo&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiE2VjbyArIHBvd2VyICsgIGxvZ28yBBAAGB4yBhAAGA UYHki8DVDEAVjEAXABeACQAQCYAU gAZQBqgEBMrgBA8gBAPgBAZgCA6ACmQHCAgYQABgHGB6YAwDiAwUSATEgQIgGAZI HATOgB4gC&sclient=gws-wiz-serp fornisce i seguenti risultati: L’ Ufficio rileva come i concetti di batteria, di foglia e di energia tramite il fulmine o la scarica elettrica e/o la spina siano estremamente inflazionati. Del pari sembra essere molto inflazionato il concetto di circolo, che introduce il concetto di circolarità e conseguentemente di rinnovabilità ed ecologicitá dell’energia o più propriamente delle sue fonti. Inoltre, la spina non indica necessariamente che i prodotti siano collegati all’elettricità alla rete elettrica, ma può altresì indicare che i prodotti forniscono elettricità/energia o la regolano o che comunque fanno parte di un sistema elettrico. Per ciò che concerne il pubblico destinatario dei prodotti, l’Ufficio contesta che si tratti solamente di un pubblico specializzato. È infatti sufficiente avere dei pannelli solari con batterie di accumulo ed inverter per essere proprietari del 90% dei prodotti rivendicati. Se poi si aggiunge un impianto di energia aerotermica, si è proprietari virtualmente del 100% dei prodotti. Ciò premesso, anche volendo accettare l’affermazione del richiedente, si ricorda che il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di attenzione superiore alla media non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Si deve inoltre reiterare che il consumatore europeo – e di conseguenza anche quello di lingua inglese dell’Unione – è continuamente a contatto con informazioni e campagne volte a Pagina 5 di 5 ridurre l’impatto che la produzione di energia ha sul Co2 in virtù della volontà dell’Unione Europea, fra gli altri, di ridurre drasticamente le emissioni di Co2 entro il 2035. Si deve dunque concludere che anche senza l’indicazione descrittiva ECO POWER, la parte grafica del segno di per sé, non è in grado di distinguere i prodotti rivendicati, poiché richiama in maniera banale i concetti di elettricità ed ecologicitá, come sopra esposto. A maggior ragione il segno non è distintivo nel momento in cui la combinazione degli elementi figurativi da cui è composto, reitera il concetto di energia ecologica convogliato dalla parte denominativa “ECO POWER”. Per ciò che concerne i marchi anteriori comparabili registrati dall’Ufficio si rileva che da un lato alcuni di essi sono molto risalenti nel tempo e dall’altro che la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Alla luce di tutto quanto sopra esposto le argomentazioni del richiedente debbono essere tutte rigettate. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018951625 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.