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  • DIVIETO DI DENOMINAZIONI NELLA REGISTRAZIONE DI DISEGNI O MODELLI – art. 26 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    DIVIETO DI DENOMINAZIONI NELLA REGISTRAZIONE DI DISEGNI O MODELLI
    art. 26 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. La protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere i prodotti, può solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi delle norme sui marchi.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

  • DOMANDA DI REGISTRAZIONE DEL DISEGNO O MODELLO – art. 25 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    DOMANDA DI REGISTRAZIONE DEL DISEGNO O MODELLO
    art. 25 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
    1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di registrazione del disegno o modello deve contenere oltre a quanto indicato all’articolo 167, comma 1, del Codice il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell’ente richiedente. Il richiedente, se risiede all’estero, deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi dell’articolo 197 del Codice.

    2. La riproduzione grafica del disegno o modello o il campione dei prodotti stessi di cui all’art. 167, comma 2 del Codice, deve rappresentare il disegno o modello in modo chiaro e completo.

    3. Se il colore o i colori del disegno o modello costituiscono caratteristiche di cui si chiede la registrazione, la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati.

    4. Alla riproduzione grafica del disegno o modello o dei prodotti nonché all’eventuale descrizione si applicano le indicazioni previste all’ articolo 22. La riproduzione grafica può anche essere ottenuta mediante la fotografia, la stampa o un processo analogo.

    5. In caso di disegni o modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, può essere presentata, in luogo della riproduzione grafica, una tavola su cui è fissato il campione del prodotto la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo. Questa disposizione si applica ad esempio ai modelli relativi ai tessuti, ai merletti, alle carte da parati.

    6. Qualora la registrazione sia richiesta per un deposito multiplo, ove si tratti di modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, i singoli modelli devono
    essere individuati o da altrettante riproduzioni grafiche o da altrettante tavole su cui sono fissati i rispettivi campioni.

    7. La descrizione, se presentata, può concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto di registrazione.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

  • RICERCA DI ANTERIORITA’ – art. 24 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    RICERCA DI ANTERIORITA’
    art. 24 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
    1. L’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) è l’autorità competente ad effettuare la ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

    Le modalità sono stabilite da un’apposita Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico – Ufficio italiano brevetti e marchi e l’Organizzazione europea dei brevetti.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

  • DIVISIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI PIU’ INVENZIONI O MODELLI DI UTILITA’ IN ESSA PRESENTI – art. 23 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    DIVISIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI PIU’ INVENZIONI O MODELLI DI UTILITA’ IN ESSA PRESENTI
    art. 23 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Il provvedimento col quale l’Ufficio invita l’interessato a limitare la domanda ad una sola invenzione o modello di utilità ai sensi dell’articolo 161, comma 2 del Codice, indica il termine entro il quale l’interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica l’articolo 173 del Codice in quanto compatibile.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

  • DOMANDA DI BREVETTO – art. 22 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    DOMANDA DI BREVETTO
    art. 22 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Nel caso di deposito cartaceo la descrizione, il riassunto, le rivendicazioni ed i disegni acclusi alle domande di brevettazione devono essere impressi in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca forte di formato A4 (29,7 x 21 cm). Per i disegni e per il testo, i margini superiore e inferiore e i margini a sinistra e a destra sono di almeno 2,5 cm. Gli stessi formati devono essere rispettati nel caso in cui il testo del brevetto e dei disegni sia allegato ad una domanda depositata con il sistema telematico.

    2. Il testo è scritto con interlinea 1½ e carattere le cui maiuscole corrispondano ad una altezza di 0,21 cm. L’Ufficio stabilisce con circolare la data a partire dalla quale la presentazione del testo debba essere tale da permettere il riconoscimento ottico dei caratteri ovvero l’acquisizione elettronica del testo medesimo.

    3. I disegni, che possono essere anche eseguiti a mano, compresi in una o più tavole, devono essere numerati progressivamente ed i numeri dei disegni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione.

    4. Ove con il deposito della domanda siano stati presentati una descrizione o disegni provvisori, l’esemplare definitivo depositato deve essere presentato entro due mesi.

    5. Se la domanda di brevetto per invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana, il consenso di cui all’articolo 5, comma 3 decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, consiste in una dichiarazione, allegata alla domanda, con la quale il richiedente afferma che l’invenzione non rientra nella fattispecie di cui al citato articolo 5, comma 3 o, in alternativa, che il consenso è stato acquisito.

    6. La dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 4 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, può consistere in una autocertificazione.

    7. La mancanza della dichiarazione di cui al comma 5 e al comma 6 è annotata sul registro dei titoli di proprietà industriale.

    8. Se la domanda riguarda una invenzione biotecnologica con la quale si richiede la protezione di sequenze di nucleotidi o aminoacidi, dette sequenze devono essere fornite in formato elettronico, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti Marchi.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

  • DESCRIZIONE E RIVENDICAZIONI DELLA DOMANDA DI BREVETTO – art. 21 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    DESCRIZIONE E RIVENDICAZIONI DELLA DOMANDA DI BREVETTO
    art. 21 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
    1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità deve contenere oltre a quanto indicato all’articolo 160, comma 1 del Codice, il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell’ente richiedente. Il richiedente, se risiede all’estero, deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi dell’articolo 197 del Codice.

    2. La domanda di brevetto per invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine animale o vegetale, deve contenere la dichiarazione di provenienza del materiale biologico utilizzato di cui all’articolo 5, comma 2 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78. La mancanza della dichiarazione è annotata sul registro dei titoli di proprietà industriale.

    3. La descrizione di cui all’articolo 160, comma 3, lettera a) e comma 4, del Codice deve:

    a) specificare il campo della tecnica a cui l’invenzione fa riferimento;

    b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell’inventore, che sia utile alla comprensione dell’invenzione ed all’effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;

    c) esporre l’invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;

    d) descrivere brevemente gli eventuali disegni;

    e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell’invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;

    f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell’invenzione, il modo in cui l’invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.

    4. Le rivendicazioni di cui all’articolo 160, comma 4 del Codice definiscono le caratteristiche specifiche dell’invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare completo supporto nella descrizione ed essere redatte in un documento separato secondo le seguenti formalità:

    a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;

    b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza;

    c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

  • OSSERVAZIONE DI TERZI ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI – art. 20 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    OSSERVAZIONE DI TERZI ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI
    art. 20 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

     

    1. Le osservazioni, di cui agli articoli 174 e 175 del Codice, redatte in lingua italiana ai sensi dell’articolo 148, comma 5 del Codice, sono presentate su carta libera.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

  • MARCHIO GIA’ REGISTRATO ALL’ESTERO – art. 19 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    MARCHIO GIA’ REGISTRATO ALL’ESTERO
    art. 19 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
    1. Il richiedente che nella domanda di registrazione faccia riferimento ad una precedente registrazione ottenuta per lo stesso identico marchio in altro Stato da lui o da un suo avente causa, dovrà unire alla domanda un certificato dal quale risulti in quale data e sotto quale numero d’ordine sia stata fatta la registrazione all’estero.

    2. Se la registrazione all’estero abbia avuto luogo a favore di altri, il richiedente deve produrre il titolo di acquisto con il quale sia stato attuato il trasferimento del marchio.

    3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana dichiarata conforme ai sensi dell’articolo 6.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

  • DOMANDA DI RINNOVAZIONE DEL MARCHIO – art. 18 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    DOMANDA DI RINNOVAZIONE DEL MARCHIO
    art. 18 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
    1. La domanda di rinnovazione del marchio d’impresa deve contenere, oltre a quanto previsto dall’art. 159 del Codice, i dati del marchio da rinnovare. La domanda contiene il numero e la data della registrazione da rinnovare, nonché il numero e la data del primo deposito. Nella domanda si deve indicare se la rinnovazione è richiesta soltanto per una parte dei prodotti e servizi protetti dalla precedente registrazione.

    2. Per i marchi internazionali registrati presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, ai sensi dell’Accordo di Madrid relativo alla registrazione internazionale dei marchi e del Protocollo relativo a tale Accordo, la rinnovazione ha luogo mediante il pagamento delle tasse prescritte dalla Regola 30 e seguente del Regolamento Comune all’Accordo e al Protocollo, da effettuarsi direttamente all’Ufficio Internazionale nei sei mesi precedenti la scadenza, ovvero entro sei mesi successivi con l’aggiunta di una soprattassa, e della tassa nazionale prevista. Di tale pagamento e degli eventuali ulteriori adempimenti prescritti dall’articolo 159 del Codice deve essere data prova all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

  • MARCHI COLLETTIVI INTERNAZIONALI – art. 17 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    MARCHI COLLETTIVI INTERNAZIONALI
    art. 17 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
    1. Per i marchi collettivi internazionali, registrati presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale ai sensi dell’Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo, copia, debitamente sottoscritta dal richiedente, del regolamento che disciplina l’uso del marchio, previsto dall’articolo 11 del Codice, deve essere presentata, previa elezione di domicilio nello Stato ai sensi dell’articolo 197, comma 1 del Codice o tramite mandatario, nominato ai sensi dell’articolo 201 del Codice, direttamente all’Ufficio italiano brevetti e marchi entro tre mesi dalla data in cui l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale notifica la registrazione internazionale o la sua estensione successiva all’Ufficio.

    2. Il regolamento, se redatto in altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana dichiarata conforme ai sensi dell’articolo 6.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016