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  • TASSE E DIRITTI DI DEPOSITO – art. 36 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    TASSE E DIRITTI DI DEPOSITO
    art. 36 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. La prova del pagamento delle tasse ovvero dei diritti dovuti per la domanda e per la brevettazione o per la registrazione deve essere unita alla domanda.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

  • ALBO DELL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI – art. 35 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    ALBO DELL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
    art. 35 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Ove manchi l’indicazione o l’elezione del domicilio ovvero nel caso in cui sia comunicata la revoca del domicilio eletto e finché non sia comunicata nuova elezione di domicilio nello Stato nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e notificazioni si eseguono mediante affissione di copia dell’atto o avviso del contenuto di esso nell’albo dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

  • MANDATO – art. 34 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    MANDATO
    art. 34 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. La nomina del mandatario può essere fatta ai sensi dell’articolo 201, comma 2 del Codice nella domanda di deposito; in tal caso la domanda deve essere firmata congiuntamente dal richiedente e dal suo mandatario. Altresì la nomina può essere fatta con un separato atto che può consistere in una procura notarile o in una lettera d’incarico.

    2. La lettera d’incarico può essere generale o specifica e quest’ultima può essere singola o multipla; la lettera d’incarico specifica deve contenere obbligatoriamente l’indicazione delle privative cui si riferisce oppure del documento presentato che le individua. In ogni domanda successiva a quella con la quale la lettera d’incarico generale o multipla è stata depositata, devono essere indicati gli estremi del deposito della predetta lettera d’incarico.

    3. Il deposito della lettera d’incarico deve essere accompagnato dall’attestazione del pagamento del diritto o della tassa ove previsto.

    4. Le lettere d’incarico generale sono riunite in un’apposita raccolta che permetta il loro reperimento.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

  • VISIONI E RIPRODUZIONI – art. 33 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    VISIONI E RIPRODUZIONI
    art. 33 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Ai sensi dell’articolo 186, commi 2 e 3 del Codice, può essere presa visione ed estratta copia di tutta la documentazione presente nel fascicolo dell’Ufficio, inerente una domanda, un brevetto, una registrazione o un’istanza purché non sia stata invocata la riservatezza o non ricorrano i presupposti di esclusione dal diritto di accesso secondo la vigente normativa.

    2. Sono esclusi dall’accesso, in materia di certificati complementari di protezione, i decreti di autorizzazione di immissione al commercio con gli allegati riassunti delle caratteristiche tecniche del prodotto. Dei decreti è consentita la visione e l’estrazione di copia solo degli estratti, se presenti.

    3. L’esaminatore appone l’indicazione “riservato” sui documenti per i quali è stata invocata la riservatezza.

    4. Dopo l’accessibilità al pubblico del brevetto, la descrizione e i disegni possono essere riprodotti, anche su supporto informatico, e posti in vendita a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi. Il prezzo di vendita viene stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Tali riproduzioni sono inviate gratuitamente alle Camere di Commercio nonché agli enti indicati in apposito elenco da compilarsi a cura del Ministero dello sviluppo economico. Sono inviati anche, in scambio, agli Uffici brevetti di altri Stati.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • RACCOLTA DELLE DOMANDE E DEI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE – art. 32 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    RACCOLTA DELLE DOMANDE E DEI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
    art. 32 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. I titoli di proprietà industriale, oltre alle indicazioni di cui agli articoli 185 e 197, commi 2 e 6 del Codice, devono contenere:

    a) l’Ufficio ricevente in cui è stata depositata la domanda;

    b) la data e il numero di concessione;

    c) per le invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli, il relativo titolo;

    d) il nome dell’inventore;

    e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori il titolo e la decorrenza della protezione;

    f) per i marchi d’impresa l’indicazione dei prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere con annesso un esemplare della riproduzione del marchio; se si tratti di marchio collettivo; l’indicazione dei colori se rivendicati; della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria, tenuto conto anche dell’eventuale rivendicazione della preesistenza, o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo di Madrid;

    g) per le rinnovazioni dei marchi d’impresa il numero e la data di deposito della prima domanda di registrazione e il numero e la data dell’ultima registrazione da rinnovare.

    2. Il titolo di proprietà industriale deve riportare l’indicazione delle sentenze pervenute che pronunciano la nullità o la decadenza del titolo stesso, stabiliscono il diritto di essere riconosciuto inventore o autore o titolare dei diritto di proprietà industriale.

    3. I titoli di proprietà industriale sono redatti in un originale e sono contrassegnati, a seconda del tipo di diritto di proprietà industriale, dal numero progressivo di concessione del brevetto o di registrazione. Una copia conforme all’originale del titolo è rimessa all’interessato; una copia è conservata nel fascicolo corrispondente, se l’originale è in formato cartaceo.

    4. I verbali delle trascrizioni sono riuniti in un’ apposita raccolta.

    5. La raccolta delle domande di deposito in formato elettronico costituisce il registro delle domande dei titoli di proprietà industriale.

    6. La raccolta dei brevetti e delle registrazioni in formato elettronico costituisce il registro dei titoli di proprietà industriale.

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  • ISTANZE DI REINTEGRAZIONE – art. 31 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    ISTANZE DI REINTEGRAZIONE
    art. 31 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Alle istanze di reintegrazione si applicano le disposizioni dell’articolo 173 del Codice in quanto compatibili.

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • ISTANZE DI CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA – art. 30 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    ISTANZE DI CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA
    art. 30 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. L’istanza per la continuazione della procedura di cui all’articolo 192 del Codice deve essere presentata entro il termine di due mesi a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 173, comma 1, se non è stata richiesta la proroga, ovvero a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 191, comma 2 qualora sia stata richiesta la proroga.

    2. All’istanza di continuazione di cui al comma 1 devono essere unite l’attestazione del pagamento del diritto previsto e la prova di aver compiuto l’atto omesso entro il termine di cui al comma 1.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • RITIRO, RETTIFICHE, INTEGRAZIONI DELLA DOMANDA – art. 29 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    RITIRO, RETTIFICHE, INTEGRAZIONI DELLA DOMANDA
    art. 29 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Il ritiro di cui all’articolo 172, comma 1 del Codice, deve essere fatto con apposita istanza e può riguardare più domande dello stesso titolare. Con la stessa istanza deve essere chiesto il rimborso delle tasse di cui all’articolo 229 del Codice.

    2. La facoltà di correzione, di cui all’articolo 172, comma 2 del Codice, può essere esercitata con una sola richiesta anche quando la correzione concerne più domande di registrazione ovvero di brevetto aventi lo stesso titolare, a condizione che la correzione sia la stessa per ciascuna domanda e che i numeri di deposito siano contenuti nella richiesta.

    3. Il titolare di una registrazione o di un brevetto può richiedere la correzione di un errore, imputabile all’Ufficio italiano brevetti e marchi, relativo alla registrazione o al brevetto stesso ovvero alla relativa pubblicazione Una sola richiesta è sufficiente quando la correzione concerne più registrazioni ovvero più brevetti aventi lo stesso titolare, a condizione che la correzione sia la stessa per ciascuna registrazione e che i numeri di tutte le registrazioni o di tutti i brevetti siano indicati nella richiesta.

    4. Il provvedimento di rifiuto dell’istanza di ritiro, di rettifica o di integrazione della domanda di deposito deve contenere il termine per ricorrere davanti alla Commissione dei ricorsi.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • PROTEZIONE TEMPORANEA – art. 28 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    PROTEZIONE TEMPORANEA
    art. 28 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Il certificato di cui all’articolo 169, comma 5 del Codice deve contenere:

    a) il cognome il nome e il domicilio dell’espositore;

    b) la data in cui il prodotto o il materiale che incorpora il diritto di marchio è stato consegnato per l’esposizione nonché il tipo di prodotto o di materiale incorporante il marchio;

    c) una rappresentazione del marchio come esposto.

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    Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

  • IDENTIFICAZIONE DELLA TOPOGRAFIA – art. 27 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

    IDENTIFICAZIONE DELLA TOPOGRAFIA
    art. 27 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

    1. Ai fini dell’identificazione della topografia, in conformità all’art. 168 comma 2 lett. a) del Codice, deve essere allegato in formato A4 (210 x 297), oppure in formato diverso purché ripiegato in formato A4, almeno uno dei seguenti elementi:

    a) un disegno o una fotografia rappresentante una configurazione degli strati del prodotto a semiconduttori;

    b) i disegni e le fotografie delle maschere o parti di maschere per la fabbricazione dei prodotti a semiconduttori;

    c) i disegni o le fotografie dei disegni dei singoli strati dei prodotti a semiconduttori.

    2. I disegni o le fotografie devono essere sufficientemente chiari affinché la topografia risulti identificabile all’esame.

    3. Oltre ai suddetti disegni e/o fotografie può essere depositata una descrizione che consenta una migliore identificazione della topografia o delle parti più caratteristiche di essa.

    4. Possono inoltre essere presentanti, ai fini di una migliore identificazione della topografia, nastri magnetici, tabulati, microfilms o altri supporti di dati, secondo standard definiti dall’amministrazione, sui quali la topografia è registrata sotto forma codificata e uno o più esemplari del prodotto a semiconduttori.

    5. Ove una topografia non rappresenti l’intera superficie del prodotto, occorre evidenziare tale circostanza.

    6. I disegni o fotografie, la relativa descrizione nonché l’eventuale documentazione aggiuntiva, sono firmati dal richiedente o dal suo mandatario.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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