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  • MERCATI DEL 13 NOV. 2014

    MERCATI DEL 13 NOV. 2014

    MERCATI 13 NOV. 2014 (IL SOLE24ORE 14.11)

    Chiusura mercati 13 nov. 2014
    Chiusura mercati 13 nov. 2014

     

  • mercato pubblicitario – buone prospettive per il 2015

    mercato pubblicitario – buone prospettive per il 2015

    Dopo 5  anni di calo, sembra che finalmente il mercato della pubblicità torni a crescere nel 2015

    Buone prospettive per la pubblicità (Il Sole 24 Ore 30.10.2014)
    Buone prospettive per la pubblicità (Il Sole 24 Ore 30.10.2014)
  • Semplificazione per le manifestazioni a premi con vincite in buoni acquisto

    Semplificazione per le manifestazioni a premi con vincite in buoni acquisto

     

     

     

    semplificazioni operazioni a premio buoni sconto
    semplificazioni operazioni a premio buoni sconto

    Semplificazione per le manifestazioni a premi con vincite in buoni acquisto

    La legge di conversione del DL 91/2014 (Disposizioni urgenti per … il rilancio e lo sviluppo delle imprese…) ha previsto che non sono soggette alla disciplina delle manifestazioni a premio le iniziative in cui i premi consistono in buoni da usarsi presso lo stesso punto vendita (o comunque presso un punto vendita della stessa catena).

    La norma non è molto chiara, si parla genericamente di buoni, non specificando se si tratti di buoni acquisto o di buoni sconto, nel dubbio penserei che si tratti di entrambi.

    La norma è ancora più dubbia per un altro aspetto. Nel nuovo caso di esclusione/semplificazione si fa riferimento genericamente alle “manifestazioni a premio“. Il termine manifestazioni, per il d.p.r. 430/01 comprende sia le operazioni a premio che i concorsi a premio. Quindi alla lettera la nuova semplificazione dovrebbe riguardare anche i concorsi, con la conseguenza che se in un concorso a premi mettessi in palio un buono acquisto da un milione di euro presso il mio stesso punto vendita (o della mia catena), non dovrei soggiacere alle procedure e alle garanzie della normativa sui concorsi (garanzia di elargizione della vincita, notaio, etc.). Abbastanza curiosa come conclusione, e sicuramente in contraddizione con le tutele per i consumatori che il legislatore ha voluto garantire con la normativa del d.p.r. 430/01.

    Probabilmente si tratta di una svista dovuta a scarsa preparazione e precisione di chi ha redatto la norma che verosimilmente si vuole intendere applicabile solo alle operazioni a premio. Nel dubbio meglio attendere chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico prima di pensare ad una estensione anche ai concorsi.

    Qui sotto la norma per esteso

    LEGGE 11 agosto 2014, n. 116 di conversione con modifica del D.l. 91/2014 Dopo l’articolo 22 sono inseriti i seguenti: «Art. 22-bis. – (Semplificazioni nelle operazioni promozionali). – 1. All’articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la lettera c) e’ inserita la seguente: “c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d’ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta”.

     

     

     

     

  • Brevetti in Cina

    Brevetti in Cina

    Buone prospettive per la tutela dei brevetti occidentali in Cina

  • 80.000 euro di multa per aver organizzato un gioco su Facebook

    80.000 euro di multa per aver organizzato un gioco su Facebook

    La incredibile storia di 80.000 euro di multa per aver organizzato un gioco su Facebook
    Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha ritenuto che il gioco (totalmente gratuito senza scopo di lucro) violasse la normativa sulle manifestazioni a premio commerciali e lo ha sanzionato con una multa di 80.000 euro, multa annullata dal Tribunale di Roma dopo il ricorso prentato da Carlo Rossi & Partners

    Un giovane (lo chiameremo con un nome di fantasia, “Mario”), nel 2012, per divertimento ed hobby, dal computer di casa, ha pubblicato un sito web ed una pagina su Facebook ove raccoglieva elenchi di iniziative promozionali di aziende terze (campioni ed omaggi gratuiti, concorsi operazioni e altro).
    Mario con questa iniziativa voleva, quale consumatore, fornire un servizio gratuito informativo nei confronti di altri consumatori. In particolare nelle iniziative segnalate molto spesso le aziende offrivano campioni omaggio dei propri prodotti. A riprova della bontà delle segnalazioni Mario chiedeva ai propri utenti e followers di pubblicare su Facebook una foto dei campioni omaggio ottenuti, al fine di dare conferma del fatto che le aziende segnalate avessero effettivamente inviato gli omaggi. In cambio, per rendere più interessante questa iniziativa (totalmente gratuita e “hobbistica”), ha destinato a proprie spese alcuni gradget in regalo a chi effettuava più segnalazioni.
    Il Ministero per lo Sviluppo Economico, sempre nel 2012, venuto al corrente di questa iniziativa, la ha ritenuta una violazione della normativa sui concorsi a premio commerciali/pubblicitari, ed ha emesso la incredibile sanzione di 80.000 euro. Mario, incredulo, si è visto improvvisamente la vita rovinata da una multa ministeriale per aver organizzato una innocua e gratuita iniziativa dal computer di casa. Roba da far impallidire pure Kafka.
    Il giovane, disperato, si è visto così costretto a rivolgersi ad un avvocato. La somma della multa è stata quindi ridotta, dallo stesso Ministero, a 50.000 euro dopo le memorie difensive presentate dagli avvocati di Mario agli uffici che hanno emesso la sanzione.
    E’ stato quindi necessario, per uscire da questo incubo, che Mario, sempre tramite i propri avvocati, presentasse ricorso al Trinunale di Roma, competente per le sanzioni emesse dal Ministero. Il Tribunale di Roma finalmente, con sentenza depositata all’inizio di febbraio 2014, accogliendo in toto le argomentazioni degli avvocati, ha annullato la sazione ed ha pure condannato il Ministero a rifondere le spese legali a Mario nella misura di 5.000 euro.
    Mario se la è cavata, ma dopo anni di disperazione, e per aver combattuto fino all’ultimo, insieme ai suoi avvocati, contro una burocrazia che definire kafkiana è un immeritato eufemismo. Qualcun altro avrebbe potuto scegliere altre soluzioni, come troppo spesso, recentemente, purtroppo accade.

  • Richiesta deposito marchio online – 2 ITA

    Deposito marchio nazionale on-line  marchio_italia

    STEP 2 compilazione modulo di richiesta deposito

    n.b. la procedura di richiesta di deposito on-line può essere abbandonata in qualsiasi momento prima dell’invio della fattura sottoscritta dal Cliente con i dati del pagamento.

    A. Compila il modulo di richiesta deposito (clicca qui);

     

    Per assistenza telefonare allo 0521-223260 o scrivere a info@infogiur.com.

    Per maggiori informazioni sulla registrazione dei marchi clicca qui

  • Richiesta deposito marchio online – 1

    Deposito marchio on-line

    STEP 1 – scelta della tipologia di marchio

    Il servizio comprende il controllo sull’esistenza di marchi identici dal punto di vista denominativo per le classi richieste ma non di marchi simili. Se si ritiene opportuno fare una ricerca completa sui marchi simili, contattare lo Studio per maggiori informazioni.
    N.B. la procedura di richiesta di deposito on-line può essere abbandonata in qualsiasi momento prima dell’invio della fattura sottoscritta dal Cliente con i dati del pagamento.

    A) Deposito di un marchio nazionale (valido per l’Italia);  marchio_italia

    costo totale di € 521,89 iva compresa per una classe di prodotti/servizi

    B) Deposito di un marchio comunitario (valido per tutta la UE); marchio_UE

    costo totale di € 1.294,08 iva compresa per unaclasse di prodotti/servizi

    Al termine della procedura, che si perfeziona con la ricezione da parte nostra delle informazioni e dei documenti richiesti e dei dati del pagamento, il marchio sarà depositato entro 5 giorni lavorativi salvo ragioni d’urgenza del cliente.

    Per assistenza telefonare allo 0521-223260 o scrivere a info@infogiur.com.

    Per maggiori informazioni sulla registrazione dei marchi clicca qui

  • Come depositare un marchio con il nostro studio

    Pratica per il deposito della domanda di registrazione di un marchio  (in tutta Italia e all’estero)

    Come funziona il nostro servizio:

    1. Il cliente ci contatta

    >con i moduli on-line<;
    oppure via e-mail;
    oppure telefonicamente (0521 223260).

    2. Preventivo e accettazione preventivo

    – inviamo al cliente i preventivi richiesti in base alle informazioni ricevute, che possono riguardare:
    1. Ricerca di anteriorità;
    2. Predisposizione e deposito della domanda.

    – il cliente comunica via e-mail, via fax o telefonicamente l’accettazione del preventivo e provvede al pagamento mediante bonifico bancario o carta di credito.

    3. Esame del marchio – individuazione dei prodotti/servizi

    – provvediamo ad esaminare la presenza dei requisiti essenziali per la registrazione del marchio (novità, capacità distintiva, liceità):
    – provvediamo a individuare i prodotti e servizi da rivendicare nella domanda di deposito;
    – consigliamo al Cliente le strategie più opportune da adottare nella richiesta di registrazione del marchio (es. scelta di marchio denominativo o figurativo, scelta di marchio nazionale, comunitario o internazionale, scelta di rivendicazione dei colori nei marchi figurativi, etc.).

    4. Ricerca di anteriorità (solo su richiesta)

    – su richiesta del Cliente viene effettuata la ricerca di anteriorità e predisposta una relazione;
    – comunichiamo i risultati della ricerca e la relativa relazione al cliente;
    – sulla base dei risultati della ricerca il cliente decide se proseguire nella registrazione o se apportare modifiche al marchio;
    – su espresso esonero del cliente si può procedere al deposito della domanda anche in assenza di ricerca di anteriorità. Provvediamo comunque alla verifica dell’esistenza di marchi perfettamente identici dal punto di vista denominativo.

    – Le ricerche di anteriorità sono di due tipi:
    a) Ricerca denominativa (vengono individuati i marchi identici o simili dal punto di vista denominativo – letterale);
    b) Ricerca figurativa (vengono individuati i marchi identici o simili dal punto di vista grafico);
    In presenza di marchi complessi (composti cioè sia da un elemento figurativo che da un elemento denominativo) è opportuno effettuare sia la ricerca denominativa che quella figurativa.

    5. Deposito del marchio

    – il Cliente ci invia per fax o posta elettronica la lettera di incarico;
    – il Cliente provvede al pagamento degli onorari e delle tasse mediante bonifico bancario o carta di credito;
    – provvediamo in nome e per conto del Cliente al pagamento delle tasse e alla predisposizione e al deposito della domanda di registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (marchi nazionali) o presso l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (marchi comunitari) o presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (marchi internazionali);
    – diamo conferma dell’avvenuto deposito per posta elettronica con la documentazione attestante il deposito;
    – teniamo aggiornato il Cliente sullo stato della pratica fino alla formale registrazione e provvediamo a ricordare, prima della scadenza (10 anni dal deposito), la necessità del rinnovo del marchio.

    La domanda di registrazione del marchio è depositata e da questo momento decorre la tutela prevista dal Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30/2005).

    6. Tutela del marchio

    Lo Studio inoltre presta assistenza per la tutela del marchio contro eventuali violazioni, sia in sede extragiudiziale (con l’esame della pratica e l’invio di lettere di diffida), che davanti alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale dei Tribunali di tutta Italia.

    >>> Maggiori informazioni sulla registrazione dei marchi

    >>> Chiedi un preventivo gratuito

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    (per chiedere subito on-line la registrazione)

  • Ricerca di anteriorità per marchi d’ impresa

    Ricerca di anteriorità 

    Prima di procedere al deposito di un marchio è opportuno effettuare una approfondita ricerca di anteriorità che verifichi non solo l’eventuale esistenza di marchi identici, ma anche tutti i marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare.
    La ricerca può essere denominativa (solo su marchi denominativi – cioè composti solo da parole) o figurativa (solo su marchi costituiti da loghi/immagini). In caso di marchi composti sia da immagini che da parole è opportuno effettuare sia la ricerca denominativa (sulle parole) che quella figurativa (sulle immagini).

    La disciplina normativa attualmente vigente presuppone che la registrazione di un marchio non crei confusione o possibilità di associazioni con un marchio esistente. Molto spesso questo aspetto non viene considerato e vengono di conseguenza registrati marchi passibili di una pronuncia di nullità.

    Per minimizzare questo genere di rischio il nostro Studio esegue ricerche su apposite banche dati al fine di evitare l’eventualità che, successivamente alla registrazione, possano essere fatti valere dei diritti anteriori.

    I diritti anteriori sono essenzialmente costituiti da:

    – marchi d’impresa (registrati o solo depositati);

    – ragioni / denominazioni sociali, che siano utilizzati per contraddistinguere i prodotti o l’attività di un’impresa;

    Tale ricerca viene effettuata su data base elettronici che raccolgono tutti i marchi registrati o per i quali sia stata depositata la relativa domanda.
    In base al risultato di tale ricerca si possono desumere indicazioni in merito alla tipologia di deposito, marchio denominativo, figurativo, a colori o in bianco e nero, con l’aggiunta di ulteriori diciture distintive, nonché in merito alla strategia di deposito: nazioni in cui procedere e procedure da attivare.

    Gli esiti della ricerca potrebbero infatti confermare la validità del marchio o, al contrario sconsigliarne non solo il deposito (rischio di nullità del marchio) ma anche l’uso stesso del marchio (rischi di contestazione da parte di terzi).

    Lo Studio effettua per i propri Clienti i suddetti servizi di ricerca, nonché la consulenza relativa.

    Gli esiti delle ricerche vengono presentati al cliente con l’accompagnamento di un parere legale scritto, che illustra le possibilità di registrare con successo il marchio e gli eventuali rischi.

    Maggiori informazioni sulla registrazione dei marchi

    Chiedi il deposito di un marchio on-line

  • Informazioni sul marchio d’ impresa

    DIRITTI CONFERITI DALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO D’IMPRESA

    I diritti esclusivi riconosciuti al titolare del marchio dal codice per la proprietà industriale sono conferiti con la registrazione. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda e durano 10 anni salvo rinnovo.
    A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni.
    I diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi di usare nell’attività economica un marchio identico per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso e’ stato registrato o un marchio identico o simile sia per prodotti o servizi identici che affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i marchi e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
    In caso di marchio “celebre” il divieto di utilizzo di marchi identici o simili può riguardare anche prodotti o servizi diversi da quelli per cui il marchio è stato registrato.

    CHI PUO’ DEPOSITARE MARCHI

    Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa la persona fisica, la persona giuridica o la pubblica amministrazione che lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.
    Un marchio può essere depositato solo:
    1. Direttamente dal Titolare stesso;
    oppure
    2. Da un Avvocato, o da un Mandatario iscritto all’albo dei consulenti in proprietà industriale, in nome e per conto del Titolare.
    Nessun altro soggetto può rappresentare il Titolare per la procedura di registrazione di un marchio.
    Dunque occorre prestare attenzione a chi non indichi chiaramente la propria qualità di avvocato o di mandatario abilitato.

    LE DECISIONI PRINCIPALI PER IL DEPOSITO DEL MARCHIO

    Verifica dei requisiti per la registrazione e la tutela del marchio
    I requisiti essenziali per la validità del marchio sono:
    – la novità: il marchio deve essere nuovo, non deve cioè essere identico o simile – confondibile con altri marchi per prodotti identici o affini, o con ditte, denominazioni sociali etc. di altre imprese dello stesso settore. A tal fine il nostro Studio può effettuare ricerche di identità e di similitudine per verificare l’eventuale esistenza di altri marchi identici o simili già depositati o registrati. Il marchio, inoltre, non deve consistere esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio.
    – la capacità distintiva: il marchio non può consistere esclusivamente in denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. Il nostro Studio effettua sempre un controllo di tale aspetto, consigliando al Cliente le soluzioni più opportune in caso di criticità sul requisito della capacità distintiva. (Vedi la tabella sinottica sulle massime di confondibilità dei marchi).
    – la liceità: non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa: i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.
    Marchio denominativo – Marchio figurativo
    Il marchio denominativo è quello composto solo da parole, senza aggiunta di disegni o altre caratteristiche grafiche ulteriori alle semplici parole. In caso di deposito di marchio denominativo si rivendica la tutela delle parole depositate comunque vengano riprodotte.
    In caso di deposito di marchio figurativo il marchio viene rivendicato invece esattamente come riprodotto nella domanda di registrazione (salva comunque la tutela anche nei confronti dei marchi simili – confondibili).
    Dunque una scelta importante è quella di decidere se depositare il proprio marchio come denominativo (solo parola/e), come figurativo (solo logo o logo + parola/e o parola/e riprodotte in una particolare grafia e/o colore), oppure depositare due marchi, uno denominativo (con la parola caratterizzante il marchio) ed uno figurativo (con il logo accompagnato o meno dalla parola). Il nostro Studio assiste il Cliente in questa importante scelta.
    Scelta delle classi di prodotti e/o servizi
    Per registrare un marchio occorre indicare i prodotti e/o servizi per i quali si intende utilizzarlo. Al fine di razionalizzare la scelta dei prodotti/servizi sono state individuate 45 classi di prodotti/servizi. Il titolare deve individuare una o più classi ed all’interno delle stesse può ulteriormente specificare i prodotti o servizi che intende rivendicare nella registrazione del marchio (vedi la classificazione di Nizza). Il nostro Studio assiste il Cliente in questa importante scelta.

    ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA TUTELA

    Marchio Italiano – Marchio Comunitario – Marchio Internazionale
    Una scelta fondamentale è quella dell’ambito territoriale di tutela del marchio, a tal fine è possibile scegliere:
    1. marchio nazionale: il deposito avviene presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e la tutela del marchio riguarda il suolo nazionale italiano;
    2. marchio comunitario: il deposito avviene presso l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (OAMI – con sede ad Alicante in Spagna) e la tutela del marchio riguarda tutta l’Unione Europea;
    3. marchio internazionale: il deposito, che avviene presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI – WIPO) con sede a Ginevra, tramite l’UIBM, deve avere come riferimento un marchio già depositato o registrato (nazionale o comunitario) e permette di tutelare il marchio nei singoli Paesi aderenti al sistema di Madrid scelti dal Titolare in base alle proprie esigenze di mercato.
    Lo studio assiste il Cliente in questa importante scelta.

    PERCHE’ UNO STUDIO LEGALE PER DEPOSITARE UN MARCHIO

    Il Titolare, se sceglie di farsi assistere nella registrazione di un marchio, può essere rappresentato solo da un Avvocato o da un Mandatario abilitato. Per assistere il Titolare ad effettuare le scelte e le verifiche sopra descritte e per fornire un’adeguata assistenza nella pratica per il deposito e la registrazione di un marchio occorre una qualificata conoscenza della legge e della giurisprudenza in materia di marchi.

    Inoltre lo Studio Legale è in grado di assistere il Titolare del marchio anche in ulteriori pratiche riguardanti il marchio, quali la cessione, la concessione in licenza e, soprattutto, la tutela contro eventuali violazioni, e la difesa del Titolare nel caso di pretese di terzi.

    Chiedi il deposito di un marchio on-line

    Per informazioni scrivere a info@infogiur.com o telefonare allo 0521-223260.