Categoria: Rassegna stampa

  • MARCHIO DESCRITTIVO dei servizi resi – EUIPO 26/04/2021

    MARCHIO DESCRITTIVO dei servizi resi – EUIPO 26/04/2021

    Il marchio Accademia del Volo ad avviso della commissione di esame è descrittivo dei servizi resi, il consumatore che si avvicina a tali servizi presso un istituto specializzato nell’insegnamento di volo con veicoli dotati di propulsore/motore.  percepirebbe il marchio come afferente ai servizi di Istruzione e formazione, esame di istruzione per gli utenti per qualificarsi per pilotare i droni, corsi di volo su aeroplani, servizi di intrattenimento e divertimento, attività sportive e culturali.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

    Alicante, 26/04/2021

     STUDIUM SRL c/o FRACCANO HOLDING SRL VIA SENESE ARETINA 80 I-52037 SANSEPOLCRO (AR) ITALIA

    Fascicolo nº:018313107
    Vostro riferimento: 
    Marchio:
    Tipo de marchio:Marchio figurativo
    Nome del richiedente:STUDIUM SRL  Via Matera 18 I-00182 ROMA (RM)  IT

    In data 28/10/2020 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo di alcune caratteristiche dei servizi e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.

    Nel caso in questione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come contenente informazioni che i servizi (Istruzione e formazione; Esame di istruzione per gli utenti per qualificarsi per pilotare i droni; Corsi di volo su aeroplani; Servizi di intrattenimento e divertimento, attività sportive e culturali) sono resi da un istituto specializzato nell’insegnamento di volo con veicoli dotati di propulsore/motore.   Pertanto, il segno descrive il fornitore dei servizi in questione.

    Assenza di carattere distintivo

    Poiché il segno ha un chiaro carattere descrittivo, esso è altresì privo di carattere distintivo e quindi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, inidoneo a svolgere la funzione essenziale del marchio, che è quella di distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 313 107 è respinta per tutti i servizi oggetto della domanda.

  • LE SORTI DI UN MARCHIO  DEBOLE – COMMISSIONE DI RICORSO 31-07-2021

    LE SORTI DI UN MARCHIO DEBOLE – COMMISSIONE DI RICORSO 31-07-2021

    Siamo di fronte al marchio “TICONVIENE”, marchio anteriore. Il marchio impugnato è “E conviene l’acquisto che fa eco” La parola “CONVIENE” comune ad entrambi i marchi allude alla caratteristica di utilità e vantaggiosità dei prodotti rispetto al prezzo o alla loro qualità, quindi in linea di principio identifica i prodotti che si vanno a commercializzare.

    Il marchio anteriore “TI CONVIENE” si definisce tecnicamente debole, in quanto la parola ‘TI’ è accessoria e “CONVIENE” non è distintiva.

    Del marchio impugnato è apprezzabile la grafica in particolare la “e” di colore bianco che contrasta con il triangolo di colore arcobaleno dietro alla lettera “e”, la restante parte di colore nero dell’elemento verbale dominante e la dicitura sottostante “L’acquisto che fa eco”, seppur considerata come slogan promozionale. Questa particolare grafica contribuisce a differenziare il marchio da quello anteriore.
    Per questo motivo la decisione della Divisione di Opposizione è annullata e l’opposizione è respinta.

    DECISIONE
    della Quinta Commissione di ricorso
    del 13 luglio 2021
    Nel procedimento R 191/2021-5
    Aldigiu’ S.r.l.
    Viale Tricesimo, 103
    33100 Udine (UD)
    Italia Richiedente / Ricorrente
    rappresentata da Ufficio Veneto Brevetti, Via Sorio, 116, 35141 Padova, Italia
    contro
    PARFINA S.r.l.
    Via T. Abbate, 65
    30020 Quarto D’Altino (VE)
    Italia Opponente / Convenuta
    rappresentata da Studio Legale Associato Bacchini Mazzittelli, Viale San Michele del
    Carso 4, 20144 Milano, Italia
    RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 940 271 (domanda di
    marchio dell’Unione europea n. 16 601 577)
    LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO
    composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann (Membro)
    Cancelliere: H. Dijkema
    ha pronunciato la seguente
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

    Decisione
    Sintesi dei fatti
    1 Con domanda depositata in data 13 aprile 2017, ALDIGIU’ S.r.l.
    (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio figurativo
    per i seguenti prodotti e servizi:
    Classe 3 – Saponi; profumeria; olii essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici.
    Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche
    per uso medico; alimenti per bebè; impiastri; materiale per fasciature; materiali per otturare i denti
    e per impronte dentarie; disinfettanti.
    Classe 9 – Apparecchi e strumenti ottici; apparecchi e strumenti di pesata; apparecchi e strumenti
    di misura; apparecchi e strumenti di controllo; bilance per pesare il corpo.
    Classe 10 – Apparecchi e strumenti medici e chirurgici; articoli ortopedici; misuratori di pressione
    arteriosa; apparecchi per aerosol; apparecchi per i lavaggi nasali; termometri; termometri digitali;
    misuratori di glicemia; siringhe; siringhe per clisteri; preservativi; umidificatori per uso medico;
    sonde per uso medico; palette per uso medico; termocoperte per uso medico.
    Classe 21 – Utensili; recipienti per il governo della casa; recipienti per il governo della cucina (né
    in metalli preziosi, né in placcato); pettini; spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli);
    spazzolini; materiale per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro
    grezzo; vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria; porcellana e maiolica non
    comprese in altre classi.
    Classe 25 – Abbigliamento; scarpe; cappelleria.
    Classe 35 – Pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al
    dettaglio; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; promozione delle vendite per i terzi;
    dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di campioni per scopi
    pubblicitari; servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite
    reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; servizi di vendita all’ingrosso, al
    dettaglio e on line in materia di: saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli,
    dentifrici, prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi medici, sostanze dietetiche
    per uso medico, alimenti per bebè, impiastri, materiale per fasciature, materiali per otturare i denti
    e per impronte dentarie, disinfettanti, apparecchi e strumenti ottici, apparecchi e strumenti di
    pesata, apparecchi e strumenti di misura, apparecchi e strumenti di controllo, bilance per pesare il
    corpo, apparecchi e strumenti medici e chirurgici, articoli ortopedici, misuratori di pressione
    arteriosa, apparecchi per aerosol, apparecchi per i lavaggi nasali, termometri, termometri digitali,
    misuratori di glicemia, siringhe, siringhe per clisteri, preservativi, umidificatori per uso medico,
    sonde per uso medico, palette per uso medico, termocoperte per uso medico, apparecchi per
    disinfettare per uso medico, utensili, recipienti per il governo della casa, recipienti per il governo
    della cucina (né in metalli preziosi, né in placcato), pettini, spugne, spazzole (ad eccezione dei
    pennelli), spazzolini, materiale per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, paglia di
    ferro, vetro grezzo, vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e
    maiolica, abbigliamento, scarpe, cappelleria.
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    La richiedente rivendicava i seguenti colori:
    Rosso; Giallo; Verde; Azzurro; Nero; Bianco; Arancione;
    La richiedente forniva la seguente descrizione del marchio:
    ECONVIENE con sottostante dicitura “L’acquisto che fa eco” e prima lettera “E” posta all’interno
    di un triangolo equilatero obliquo con angoli tondi a fondo colorato.
    2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall’Ufficio in data 19 maggio 2017.
    3 In data 10 agosto 2017, Parfina S.r.l. (“l’opponente”) presentava un’opposizione
    alla registrazione del marchio in questione per tutti i summenzionati prodotti e
    servizi.
    4 L’opposizione si fondava sul motivo previsto dall’articolo 8, paragrafo 1,
    lettera b), RMUE.
    5 L’opponente basava l’opposizione sui seguenti diritti anteriori:
    a) marchio italiano denominativo n. 1 452 682
    TICONVIENE
    depositato il 28 aprile 2011 e registrato il 21 luglio 2011
    per i seguenti prodotti e servizi:
    Classe 3 – Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare,
    sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.
    Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche
    per uso medico, alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i
    denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi;
    fungicidi, erbicidi.
    Classe 9 – Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici,
    di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e
    d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione,
    accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la
    trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica,
    dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori
    di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori
    elettronici; estintori.
    Classe 10 – Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti
    artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura
    Classe 21 – Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina; pettini e spugne; spazzole
    (ad eccezione dei pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia
    di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e
    maiolica non comprese in altre classi.
    Classe 25 – Articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria.
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

    Classe 35 – Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di
    ufficio.
    b) marchio italiano figurativo n. 1 667 106
    depositato il 4 maggio 2015 e registrato il 1 marzo 2016 per i seguenti prodotti e
    servizi:
    Classe 3 – Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare,
    sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.
    Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze
    dietetiche per uso medico o veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici,integratori vitaminici; alimenti per neonati; complementi alimentari per umani ed animali;
    impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie;
    disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.
    Classe 9 – Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici,
    di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e
    d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione,
    accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la
    trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica,
    dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per
    apparecchi dì prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento
    dell’informazione, computer; software; estintori.
    Classe 10 – Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti
    artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.
    Classe 21 – Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; pettini e spugne; spazzole (eccetto i
    pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro
    grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non
    comprese in altre classi.
    Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
    Classe 35 – Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di
    ufficio; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso per conto terzi di prodotti chimici destinati
    all’industria, alle scienze, alla fotografia, come anche all’agricoltura, all’orticoltura e alla
    silvicoltura, resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo, concimi per i
    terreni, composizioni per estinguere il fuoco, preparati per la tempera e la saldatura dei metalli,
    prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti, materie concianti, adesivi (materie collanti)
    destinati all’industria, colori, vernici, lacche, prodotti preservanti dalla ruggine e dal
    deterioramento del legno, materie tintorie, mordenti, resine naturali allo stato grezzo, metalli in
    fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti, preparati per la sbianca e altre sostanze
    per il bucato, preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere, saponi, profumeria, olii
    essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici, olii e grassi industriali, lubrificanti, prodotti
    per assorbire, bagnare e far rapprendere la polvere, combustibili (comprese le benzine per i
    motori) e materie illuminanti, candele e stoppini per illuminazione, prodotti farmaceutici e
    veterinari, prodotti igienici per scopi medici, alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o
    veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici, integratori vitaminici, alimenti
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
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    per neonati, complementi alimentari per umani ed animali, impiastri, materiale per fasciature,
    materiali per otturare i denti e per impronte dentarie, disinfettanti, prodotti per la distruzione degli
    animali nocivi, fungicidi, erbicidi, metalli comuni e loro leghe, materiali per costruzione metallici,
    costruzioni metalliche trasportabili, materiali metallici per ferrovie, cavi e fili metallici non
    elettrici, serrami e chincaglieria metallica, tubi metallici, casseforti, prodotti metallici non
    compresi in altre classi ivi inclusi ferramenta, lucchetti, chiavi, tappi di bottiglia metallici,
    targhette metalliche di identificazione, vassoi in metallo, minerali, macchine, ivi inclusi robot,
    sbucciatrici, tosaerba, tosasiepi, macchine per la lucidatura di pavimenti, macchine per la pulitura
    di tappeti, macchine per lavare la biancheria, macchine per la pulizia dei pavimenti, macchine per
    la separazione dei rifiuti, macchine per l’aspirazione dell’aria, macchine elettriche per il lavaggio
    di tappeti e moquette, macchine elettriche per la pasta per uso domestico e macchine-utensili,
    motori (eccetto quelli per veicoli terrestri), giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per
    veicoli terrestri), strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente, incubatrici per uova,
    distributori automatici, utensili e strumenti azionati manualmente, coltelleria, forchette e cucchiai,
    armi bianche, rasoi, ferri da stiro, piastre elettriche per lisciare o ondulare i capelli, apparecchi e
    strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di
    segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento, apparecchi e
    strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o
    controllo dell’elettricità, apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono
    o delle immagini, supporti di registrazione magnetica, dischi acustici, compact disk, DVD e altri
    supporti di registrazione digitale, meccanismi per apparecchi dì prepagamento, registratori di
    cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione, computer, software,
    estintori, apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti
    artificiali, articoli ortopedici, materiale di sutura, apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di
    produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di
    distribuzione d’acqua e impianti sanitari, asciugacapelli, veicoli, apparecchi di locomozione
    terrestri, aerei o nautici, armi da fuoco, munizioni e proiettili, esplosivi, fuochi d’artificio, metalli
    preziosi e loro leghe, articoli di gioielleria e bigiotteria, ivi inclusi braccialetti, collane, orecchini,
    anelli, ciondoli, medaglie, medaglioni, spille, ferma cravatte, spille per cravatte, gemelli, pietre
    preziose, pietre semipreziose, pietre preziose sintetiche, strass, perle, portachiavi, portagioielli,
    orologeria e strumenti cronometrici, braccialetti e cinturini per orologi, strumenti musicali, carta,
    cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi ivi inclusi asciugamani di carta,
    bavaglini di carta, carta antiolio, carta assorbente, carta da regalo, carta igienica, fazzoletti di
    carta, sacchetti di carta, scatole di carta, tovaglie di carta, tovaglioli di carta, asciugamani di carta
    per le mani, biancheria da tavola di carta, carta per alimenti, contenitori in carta, salviette di carta
    per il viso, stencil per carta da parati, tovagliolini per struccare di carta, decorazioni in carta per
    feste, decorazioni in carta per torte, salviette igieniche di carta per le mani, salviette per il viso in
    carta, fazzolettini in carta per uso cosmetico, nastri in carta per avvolgere regali, stampati, articoli
    per legatoria, fotografie, cartoleria, adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico,
    materiale per artisti, pennelli, macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili),
    materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi), materie plastiche per
    l’imballaggio (non comprese in altre classi), caratteri tipografici, cliché, caucciù, guttaperca,
    gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie [caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica] non
    compresi in altre classi ivi inclusi guanti isolanti, nastro adesivo telato rimovibile, nastri isolanti,
    tappi di gomma, tappi di gomma per bottiglie, tappi di gomma per docce, tappi di gomma per
    lavelli, tappi di gomma per vasche da bagno, tubi flessibili di giardino, tubi flessibili di gomma,
    tubi flessibili d’irrigazione, tubi per innaffiamento, prodotti in materie plastiche semi lavorate,
    materie per turare, stappare e isolare, tubi flessibili non metallici, cuoio e sue imitazioni, articoli in
    queste materie non compresi in altre classi ivi inclusi borse, borsette, borselli, portafogli e astucci
    per chiavi, bauli e valigie, valigette, sacche da viaggio, zaini, ombrelli e ombrelloni, bastoni da
    passeggio, fruste e articoli di selleria, materiali da costruzione non metallici, tubi rigidi non
    metallici per la costruzione, asfalto, pece e bitume, costruzioni trasportabili non metalliche,
    monumenti non metallici, mobili, specchi, cornici, prodotti, non compresi in altre classi, in legno,
    sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma
    di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche, ivi inclusi, conchiglie, culle,
    statuine di osso o avorio, di legno, cera, gesso o plastica, oggetti d’arte in legno, cera, gesso o
    materie plastiche, ventagli, chiusure di bottiglie non metalliche, chiusure di recipienti non
    metalliche, clip in plastica sigilla-sacchetti, cuscini, guanciali, materassi, decorazioni in plastica
    per feste, divisori in plastica per cassetti, dondoli per verande, espositori, fermaporte in legno,
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    fermaporte in plastica, ganci per tende, ganci per tende da doccia, giacigli per animali
    d’appartamento, attaccapanni, grucce per abiti, leggii; maniglie non metalliche per mobili e per
    porte non metalliche, seggiolini per auto per bambini, seggioloni per bambini, tappetini per vasca,
    tappi di bottiglie, tappi di plastica, vassoi non in metallo, utensili e recipienti per uso domestico o
    di cucina, pettini e spugne, spazzole (eccetto i pennelli), materiali per la fabbricazione di spazzole,
    materiale per pulizia, paglia di ferro, vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione),
    vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi, corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele,
    sacchi (non compresi in altre classi), materiale d’imbottitura (tranne il caucciù o le materie
    plastiche), materie tessili fibrose grezze, fili per uso tessile, tessuti e prodotti tessili non compresi
    in altre classi, coperte da letto e copri tavoli, articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria,
    merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci, bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi, fiori artificiali,
    tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti, tappezzerie per pareti in
    materie non tessili, giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre
    classi, decorazioni per alberi di Natale, carne, pesce, pollame e selvaggina, estratti di carne, frutta
    e ortaggi-conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e
    prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, caffè, tè, cacao e succedanei del caffè, riso;
    tapioca e sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati, zucchero,
    miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse
    (condimenti), spezie, ghiaccio, granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in
    altre classi, animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per gli
    animali, malto, birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche, bevande a base di
    frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande, bevande alcoliche (escluse le
    birre), tabacco, articoli per fumatori, fiammiferi.
    mancata presentazione da parte dell’opponente della prova dell’uso del marchio
    denominativo anteriore n. 1 452 682, l’opposizione era respinta con riferimento a
    tutti i prodotti e servizi per cui tale prova risultava mancante. Tuttavia, essendo
    l’opposizione fondata anche su un altro diritto anteriore per il quale non
    sussisteva il requisito della prova dell’uso, il procedimento continuava in
    relazione a quest’ultimo, ossia il marchio figurativo anteriore n. 1 667 106.
    7 Con decisione del 2 dicembre 2020 (“la decisione impugnata”), la Divisione
    d’Opposizione rifiutava la domanda di marchio, per tutti i prodotti e servizi in
    contestazione in quanto riteneva che sussistesse un rischio di confusione ai sensi
    dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. In particolare, la Divisione
    d’Opposizione ravvisava quanto segue:
    – La divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminarel’opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 667 106
    che non è soggetto a prove d’uso e per il quale tali prove non sono state
    richieste.
    – I prodotti e servizi contestati sono identici ai prodotti e servizi dell’opponente
    nelle rispettive classi, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste
    di prodotti o servizi o perché i prodotti o servizi dell’opponente includono,
    sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti o servizi contestati;
    – I prodotti e servizi che risultano essere identici sono diretti sia al grande
    pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di
    conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Il grado di
    attenzione del pubblico può variare da un livello medio a un livello elevato in
    base al prezzo, alla natura specialistica o ai termini e alle condizioni dei
    prodotti e dei servizi acquistati;
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    7
    – Nel presente caso, il pubblico di riferimento riconoscerà nel marchio
    anteriore l’elemento ‘TI’, che sarà inteso come pronome personale e come
    tale ha un ruolo accessorio, e ‘CONVIENE’ (presente anche nel segno
    impugnato), che sarà inteso come un riferimento a utile, vantaggioso. Tale
    elemento può essere allusivo in relazione ai prodotti e servizi in questione
    che possono appunto risultare essere utili, vantaggiosi, convenienti e pertanto
    il suo carattere distintivo deve considerarsi in certa misura inferiore al
    normale per tutti i prodotti e servizi in questione.
    – La lettera ‘e’ iniziale del segno impugnato sarà intesa dal pubblico come un
    riferimento a e-commerce e dunque al commercio elettronico tramite internet.
    Tale elemento è, pertanto, non distintivo.
    – L’espressione ‘L’acquisto che fa eco’ del segno impugnato sarà percepito dal
    pubblico di riferimento come uno slogan promozionale ed è pertanto debole.
    – Gli elementi grafici dei segni si considerano meramente decorativi.
    – Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati
    più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Gli
    elementi ‘e conviene’ nel segno impugnato sono gli elementi dominanti in
    quanto dotati di maggiore impatto visivo.
    – Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nell’elemento
    ‘CONVIENE’. Tuttavia, essi differiscono nell’elemento ‘TI’ del marchio
    anteriore e nella lettera ‘e’ (che è non distintiva) e nell’espressione
    ‘L’acquisto che fa eco’ del segno impugnato (che è debole e secondaria e
    pertanto con molta probabilità non sarà pronunciata dal consumatore) e,
    visivamente, negli elementi grafici dei segni che sono meramente decorativi.
    Pertanto, i segni sono simili in media misura;
    – Sotto il profilo concettuale, poiché i segni saranno associati a un significato
    simile, i segni sono simili in media misura;
    – Quanto alla valutazione globale del rischio di confusione, va sottolineato che
    1) i prodotti e servizi sono identici; 2) i marchi sono visivamente,
    foneticamente e concettualmente simili in misura media, grazie alla
    coincidenza dell’elemento ‘CONVIENE’ e al fatto che gli elementi differenti
    hanno un ruolo secondario o un impatto minore; 3) il pubblico rilevante ha
    un grado di attenzione che varia da medio a alto; e 4) il carattere distintivo
    del marchio anteriore deve essere considerato in certa misura inferiore al
    normale per tutti i prodotti e servizi in questione.
    – La Corte di Giustizia ha sottolineato in diverse occasioni che la conclusione
    di grado di carattere distintivo debole per il marchio anteriore non impedisce
    di concludere che sussiste un rischio di confusione. Sebbene il carattere
    distintivo del marchio anteriore debba essere preso in considerazione nella
    valutazione del rischio di confusione, esso è solo uno dei fattori in gioco in
    tale valutazione. Pertanto, anche in un caso riguardante un marchio anteriore
    con un carattere distintivo debole può sussistere un rischio di confusione per
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    via, in particolare, di un elevato grado di somiglianza tra i segni e tra i
    prodotti o servizi coperti (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com,
    EU:T:2007:387, § 70);
    – Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il
    marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio
    anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi
    che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49);
    – Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del
    pubblico. Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio
    italiano n. 1 667 106 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende
    che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi
    contestati.
    In data 29 gennaio 2021, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione
    impugnata, chiedendone l’annullamento integrale. L’Ufficio riceveva la memoria
    contenente i motivi di ricorso in data 31 marzo 2021.
    9 Con la sua risposta, ricevuta dall’Ufficio in data 25 maggio 2021, l’opponente
    chiedeva il rigetto del ricorso.
    Conclusioni e argomenti delle parti
    10 Gli argomenti della richiedente presentati a sostegno del ricorso possono essere
    sintetizzati come segue:
    – Il rischio di confusione per il consumatore italiano è escluso, oltre che dalle
    differenze esistenti tra i due marchi figurativi, dall’evidente natura
    descrittiva/promozionale/elogiativa della parola CONVIENE, così come
    dell’espressione TI CONVIENE, ambedue estremamente diffuse in campo
    commerciale, al pari dell’elementare concetto di CONVENIENZA da cui
    esse provengono;
    – La frase TI CONVIENE del marchio anteriore è talmente diffusa nel campo
    della cartellonistica e della pubblicità in genere dall’essere a stento
    percepibile come marchio dal pubblico. Un qualsiasi consumatore italiano
    vedendo il marchio comprende, senza alcuno sforzo, l’elementare significato
    di “prodotto o servizio per te conveniente”, o che “ti conviene”;
    – La richiedente non intende comunque, in questa sede, mettere in discussione
    la validità del marchio nazionale, ma riportare correttamente l’analisi del
    marchio dell’opponente alla sua reale natura di marchio estremamente
    carente in termini di carattere distintivo, ai fini della doverosa valutazione del
    rischio di confusione per il pubblico di riferimento. Rischio che in questo
    caso è assente;
    – Il marchio contestato presenta le parole italiane “e conviene” in stampatello
    minuscolo. La lettera “e” iniziale, congiunzione nella lingua italiana, è di
    colore bianco su sfondo triangolare colorato a tinte sfumate che richiamano i
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

    colori dell’arcobaleno, la parola “conviene” è in colore nero. Il triangolo
    colorato, equilatero, posa su un angolo, con ciò potendo evocare il triangolo
    utilizzato come simbolo del tasto play, che ricorda i tasti dei vecchi
    registratori; o anche come il disegno stilizzato di un altoparlante o per la
    riproduzione del suono.
    – Il marchio contestato, inoltre, rimanda al concetto di convenienza ma
    contiene alcune peculiarità del tutto nuove:
    • Il concetto di ECO (RISONANZA) (“echo” in Inglese, echo anche in
    greco antico). Tale parola oltre che presente nella frase “L’acquisto che
    fa eco”, figura anche come una sorta di prefisso “e co”, originato dalla
    giustapposizione della “e” su sfondo colorato con le prime due lettere
    “co” della parola “conviene”;
    • Il riferimento al commercio elettronico o e-commerce.
    – Circa il primo punto, la richiedente precisa che il sostantivo “eco” è di per sé
    un termine abbastanza ricercato e non è utilizzato diffusamente nella lingua
    italiana di tutti i giorni. Riguardo al secondo punto, la presenza della “e”
    anteposta a parola che inizia con “co” veicola anche un riferimento
    all’espressione e-Commerce, cioè al commercio elettronico tramite la rete
    internet;
    – Non è però vero che la lettera “e” inziale nella domanda oggetto di
    opposizione non sia distintiva in quanto costituisce riferimento all’ecommerce. Anzitutto la lettera “e” nella lingua italiana è una parola a sé
    stante, e precisamente una congiunzione. Infine, la lettera “e” posta all’inizio
    della parola “conviene” dà luogo, quando viene pronunciato il marchio, alla
    parola “eco”, ripresa anche dalla frase sottostante;
    – Quanto alla frase “L’acquisto che fa eco”, tale parte del marchio, nonostante
    la sua natura di slogan, è certamente idonea a contribuire alla
    differenziazione dei due segni;
    – I marchi si differenziano in modo chiaro nell’aspetto visivo. L’elemento TI
    nel marchio dell’opponente è infatti fuso a CONVIENE, a formare un’unica
    parola, all’interno di un vistoso bordo rettangolare, con netta dominanza del
    colore nero;
    – Inoltre, i marchi si differenziano anche nell’aspetto fonetico, in quanto
    proprio la parte iniziale, che ricordiamo è quella più importante, in quanto
    destinata ad imprimersi maggiormente nella memoria del consumatore, è
    completamente differente (“ti” – da “e”);
    – Sotto il profilo concettuale, infine, i marchi sono solo debolmente similari, in
    quanto pur condividendo l’elementare concetto di convenienza, si
    distinguono per l’esistenza di ulteriori significati presenti nel marchio
    contestato ed assenti nel marchio dell’opponente e viceversa. Nel marchio
    dell’opponente è presente il concetto di “TI” cioè “A TE” (consumatore),
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    mentre nel marchio opposto sono presenti anche altri elementi che
    contribuiscono alla differenziazione dei segni quanto al significato (il
    concetto di Eco, come nome e come prefisso anche dei termini Ecologico ed
    Economico, ed il concetto di E-commerce);
    – Il consumatore medio di lingua italiana, con un grado di attenzione medio ai
    prodotti e servizi coinvolti, è con assoluta certezza in grado di distinguere
    due segni poiché non si lascia influenzare dalla presenza in comune della
    parola CONVIENE, essendo abituato a leggerla e ad udirla di continuo nel
    campo commerciale e nella pubblicità;
    – Inoltre, l’espressione TICONVIENE non è soltanto “allusiva” ai concetti di
    utile e vantaggioso per i prodotti e servizi in questione ma è un’espressione
    dotata di immediato e chiarissimo significato: comprare qui ti conviene. Il
    carattere distintivo non è solamente “in certa misura inferiore alla media”, ma
    è nettamente inferiore alla media;
    – La presenza nei due marchi figurativi a confronto della parola CONVIENE,
    parola per sua natura non idonea ad identificare l’origine produttiva dei
    prodotti offerti, deve essere pertanto fortemente ridimensionata. Espunta
    detta parola dai due segni, ciò che resta da comparare si trova proprio nella
    prima parte dei due marchi, che è differente. Le differenze riguardano anche
    gli elementi figurativi dei due segni a confronto.
    – La richiedente concorda con la Divisione di Opposizione e con la Corte di
    Giustizia sul fatto che i marchi posti a sostegno dell’opposizione godano di
    una presunzione di validità. La richiedente sostiene tuttavia che l’elemento
    CONVIENE, contenuto in entrambi i marchi, non possa per la sua
    evidentissima natura descrittiva, oltre che elogiativa/promozionale, essere
    considerato come un normale ed anzi predominante elemento di identità tra i
    due segni, idoneo a fondare una conclusione di somiglianza fra i marchi con
    rischio di confusione;
    – Pur non essendo la Divisione di Opposizione giuridicamente vincolata alle
    proprie precedenti decisioni non si può nemmeno del tutto trascurare, come
    invece è stato fatto, decisioni che presentano una chiarissima affinità con il
    caso di specie. Si fa riferimento alle decisioni della Divisione di Opposizione
    27/06/2002, B 369 839, LV MAGAZINE v V MAGAZINE; 09/07/2020,
    B 3 086 799, LDK GARDEN v LC Garden; 20/05/2019, B 3 059 620, NH
    HOTELS v NG HOTELS; oltre alla sentenza del Tribunale 07/11/2017,
    T-628/15, BiancalunA (fig.) / bianca. (fig.) et al., EU:T:2017:781, che la
    richiedente collega a una decisione della Divisione di Opposizione
    dell’UIBM del 4 settembre 2018.
    – La richiedente cita altresì la parte delle Direttive concernenti l’esame dinanzi
    all’Ufficio relative all’articolo 7, paragrafo (1), lettera (c), RMUE e
    sottolinea, tra l’altro, che l’aggettivo “conveniente” è espressamente
    menzionato come esempio tipico di un’espressione che non è idonea ad
    essere tutelata come marchio.
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

    – In base a quanto spiegato ed osservato, la richiedente afferma che i marchi a
    confronto possono coesistere sul mercato italiano in quanto non sussiste un
    rischio di confusione per il consumatore di lingua italiana.
    11 Gli argomenti dell’opponente presentati in risposta al ricorso possono essere
    sintetizzati come segue:
    – Da un’analisi visiva i marchi in questione sono simili “a un grado elevato”
    poiché condividono il termine “CONVIENE”, parte dominante dei segni
    posti a confronto e che rappresenta il cuore del segno, nonché la parte con
    maggiore impatto sull’impressione complessiva suscitata nel pubblico di
    riferimento;
    – Gli elementi di differenziazione sono la “TI” del marchio anteriore e la lettera
    “e” del segno impugnato, la quale, come correttamente valutato dalla
    Divisione di Opposizione, è allusiva all’attività di commercio elettronico e
    non presenta dunque un carattere distintivo;
    – Allo stesso modo, l’espressione “L’acquisto che fa eco”, posizionata al di
    sotto del marchio contestato, in caratteri di dimensioni molto minori, è
    meramente descrittiva dei prodotti e servizi contraddistinti da tale marchio e
    da ritenersi, dunque, assimilabile ad uno slogan promozionale debole e in
    quanto tale privo di rilevanza ai fini dell’analisi in esame;
    – La raffigurazione del triangolo colorato in quanto trattasi di forma geometrica
    piuttosto semplice non è distintiva e svolge anch’essa una funzione
    meramente decorativa. L’opponente richiama al riguardo “la decisione del
    Tribunale Ue del 12.9.2007, Cain Cellas, punti 22-23” in cui è stato
    affermato che “un segno eccessivamente semplice quale una figura
    geometrica di base (come un cerchio, una linea, un rettangolo, un pentagono,
    ecc.) non viene di per sé percepito come segno dotato di capacità distintiva
    che occorre al riguardo la dimostrazione di un acquisto di carattere distintivo
    a seguito dell’uso”;
    – Anche foneticamente, il marchio anteriore ed il marchio opposto sono simili
    “a un grado elevato e ciò anche considerando che, come correttamente
    osservato nella decisione contestata, il consumatore italiano di riferimento si
    soffermerà sul termine con il maggiore impatto visivo ovvero “CONVIENE”,
    che essendo comune ad entrambi sarà pronunciato in maniera identica,
    mentre le lettere “E” e “TI” che precedono la parola “CONVIENE” nei
    rispettivi marchi corrispondono a solo 1-2 fonemi e, pertanto, non sono in
    grado di differenziare fra loro in maniera significativa il suono e il ritmo della
    pronuncia dei rispettivi segni. Inoltre, lo slogan “L’acquisto che fa eco”, che
    è debole e secondario, con molta probabilità non sarà pronunciato dal
    consumatore;
    – Concettualmente, i marchi anteriori e il marchio opposto sono simili “a un
    grado elevato”, posto che entrambi condividono “lo stesso nucleo ideologico
    ed hanno indiscutibilmente lo stesso contenuto semantico”, come
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

    giustamente riconosciuto nella decisione contestata. Pertanto, si ritiene che i
    segni siano “concettualmente identici”;
    – Tenuto conto delle predette somiglianze visive, fonetiche e concettuali, i
    segni oggetto del confronto devono considerarsi simili “ad un grado elevato”;
    – La decisione contestata ha correttamente rilevato che, quando i segni sono
    costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di
    principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte
    sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Di conseguenza, il rischio di
    confusione tra due segni è generalmente riconosciuto allorquando, pur in
    presenza di elementi figurativi differenti, sussista identità (come nel caso di
    specie) o somiglianza tra gli elementi verbali. Nella fattispecie in esame,
    peraltro, la predominanza – nel segno contestato – degli elementi verbali
    rispetto a quelli figurativi è di tutta evidenza
    – Atteso, dunque, che – sia in ragione di una giurisprudenza costante sul punto
    che in considerazione delle caratteristiche peculiari del marchio opposto – la
    componente verbale dei segni in conflitto è quella che maggiormente attirerà
    l’attenzione del consumatore di riferimento, non si può che convenire
    sull’esistenza di una forte somiglianza tra i marchi;
    – Inoltre, la presenza di elementi figurativi utilizzati a mero scopo decorativo,
    quali il triangolo color arcobaleno che racchiude la “E” di “E CONVIENE”,
    non possono certamente essere considerati sufficienti a differenziare i marchi
    sotto il profilo visivo: come già argomentato, infatti, i marchi in questione
    risultano visivamente dominati dalle loro porzioni verbali e, per l’esattezza,
    dalla comune componente visiva “CONVIENE”;
    – Quando le altre componenti del marchio sono trascurabili, come nel caso che
    ci occupa, si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento
    dominante.
    – Assolutamente contestabile è l’affermazione della richiedente secondo la
    quale la dicitura “CONVIENE” sarebbe dotata di una minima capacità
    distintiva. La Divisione di Opposizione ha rilevato come i marchi posti a
    sostegno dell’opposizione godano di una presunzione di validità. La
    decisione ha altresì riconosciuto il carattere distintivo del marchio
    dell’opponente, affermando che “il carattere distintivo del marchio anteriore
    deve essere considerato in certa misura inferiore al normale per tutti i
    prodotti e servizi in questione”;
    – Gli elementi elencati dalla richiedente non sono elementi di per sé sufficienti
    a rendere i due marchi non confondibili e ciò è stato adeguatamente
    considerato ai fini della decisione impugnata;
    – I prodotti rivendicati dai marchi in conflitto sono identici e i segni presentano
    globalmente un elevato grado di somiglianza. Pertanto, anche se il carattere
    distintivo intrinseco del marchio anteriore è considerato medio-basso, ciò non
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    13
    impedisce di constatare l’esistenza di un rischio di confusione nella
    fattispecie;
    – Da tutto quanto sopra rilevato emerge come i marchi in questione siano
    visivamente, foneticamente e concettualmente simili “ad alto grado”. La
    rilevata identità sussistente tra i prodotti rispettivamente rivendicati dai
    marchi in conflitto, rafforza ulteriormente la notevole somiglianza tra i segni.
    Inoltre, il marchio dell’opponente è dotato di un grado di distintività normale,
    essendo caratterizzato dalla dicitura “CONVIENE”, priva di un collegamento
    diretto ed immediato con i prodotti cui fanno riferimento.
    Motivazione
    12 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al
    RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del
    regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente
    indicato altrimenti nella presente decisione.
    13 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È
    ricevibile.
    Prova dell’uso dei marchi anteriori e ambito del ricorso
    14 La Commissione rileva che l’opponente non ha provato l’uso del marchio italiano
    anteriore n. 1 452 682, ragion per la quale l’opposizione è stata ritenuta fondata
    solo sulla base dell’altro diritto anteriore invocato dall’opponente, vale a dire il
    marchio italiano anteriore n. 1 667 106, per il quale non sussisteva il requisito
    della prova dell’uso.
    15 Non avendo l’opponente contestato in nessun momento il punto della mancata
    prova dell’uso del marchio italiano anteriore n. 1 452 682, e non avendo
    nemmeno depositato la benché minima prova dell’uso di detto marchio, la
    questione dell’uso del marchio italiano anteriore n. 1 452 682 è da considerarsi
    esclusa dall’ambito dell’appello.
    16 Pertanto, la Commissione conferma che, a seguito della mancata presentazione da
    parte dell’opponente della prova dell’uso del marchio denominativo anteriore n.
    1 452 682, l’opposizione è respinta con riferimento a questo marchio. L’esame
    dell’opposizione in sede d’appello proseguirà quindi solo con riferimento all’altro
    diritto anteriore invocato dall’opponente, ossia il marchio figurativo anteriore n.
    1 667 106,
    Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE
    17 L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE dispone che, in seguito
    all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso
    dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio
    con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i
    quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    14
    pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di
    confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
    18 L’esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere
    oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori
    pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
    § 22).
    19 Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che
    entrano in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei
    prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o
    servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i
    marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
    22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
    20 La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti di cui
    trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di
    confusione. Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un
    tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (11/11/1997, C-251/95,
    Sabèl, EU:C:1997:528, § 25).
    Territorio rilevante e pubblico di riferimento
    21 Nella fattispecie, il territorio rilevante è costituito dall’Italia, posto che il diritto
    anteriore su cui si basa l’opposizione è un marchio nazionale italiano. I criteri
    pertinenti devono essere pertanto analizzati per il pubblico di riferimento del
    territorio italiano.
    22 Per quanto riguarda il grado di attenzione del pubblico di riferimento, occorre
    prendere in considerazione il consumatore medio dei prodotti e servizi in
    questione, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
    23 I prodotti e servizi rilevanti in sede d’appello sono i seguenti:
    Classe 3 – Saponi; profumeria; olii essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici.
    Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche
    per uso medico; alimenti per bebè; impiastri; materiale per fasciature; materiali per otturare i denti
    e per impronte dentarie; disinfettanti.
    Classe 9 – Apparecchi e strumenti ottici; apparecchi e strumenti di pesata; apparecchi e strumenti
    di misura; apparecchi e strumenti di controllo; bilance per pesare il corpo.
    Classe 10 – Apparecchi e strumenti medici e chirurgici; articoli ortopedici; misuratori di pressione
    arteriosa; apparecchi per aerosol; apparecchi per i lavaggi nasali; termometri; termometri digitali;
    misuratori di glicemia; siringhe; siringhe per clisteri; preservativi; umidificatori per uso medico;
    sonde per uso medico; palette per uso medico; termocoperte per uso medico.
    Classe 21 – Utensili; recipienti per il governo della casa; recipienti per il governo della cucina (né
    in metalli preziosi, né in placcato); pettini; spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli);
    spazzolini; materiale per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro
    grezzo; vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria; porcellana e maiolica non
    comprese in altre classi.
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    15
    Classe 25 – Abbigliamento; scarpe; cappelleria.
    Classe 35 – Pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al
    dettaglio; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; promozione delle vendite per i terzi;
    dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di campioni per scopi
    pubblicitari; servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite
    reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; servizi di vendita all’ingrosso, al
    dettaglio e on line in materia di: saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli,
    dentifrici, prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi medici, sostanze dietetiche
    per uso medico, alimenti per bebè, impiastri, materiale per fasciature, materiali per otturare i denti
    e per impronte dentarie, disinfettanti, apparecchi e strumenti ottici, apparecchi e strumenti di
    pesata, apparecchi e strumenti di misura, apparecchi e strumenti di controllo, bilance per pesare il
    corpo, apparecchi e strumenti medici e chirurgici, articoli ortopedici, misuratori di pressione
    arteriosa, apparecchi per aerosol, apparecchi per i lavaggi nasali, termometri, termometri digitali,
    misuratori di glicemia, siringhe, siringhe per clisteri, preservativi, umidificatori per uso medico,
    sonde per uso medico, palette per uso medico, termocoperte per uso medico, apparecchi per
    disinfettare per uso medico, utensili, recipienti per il governo della casa, recipienti per il governo
    della cucina (né in metalli preziosi, né in placcato), pettini, spugne, spazzole (ad eccezione dei
    pennelli), spazzolini, materiale per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, paglia di
    ferro, vetro grezzo, vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e
    maiolica, abbigliamento, scarpe, cappelleria.
    24 I prodotti in conflitto in Classe 3 si rivolgono al grande pubblico con un livello
    medio di attenzione (28/11/2019, T-644/18, DermoFaes Atopiderm,
    EU:T:2019:817, § 21, 23), sebbene, data la natura dei prodotti, il livello di
    attenzione da parte, almeno, di una parte del pubblico di riferimento possa in
    generale essere più elevato della media, poiché i consumatori tendono ad essere
    attenti nell’acquisto di prodotti per la cura del corpo e del viso, per motivi di
    sensibilità, allergie, tipo di pelle e di capelli, nonché per l’effetto atteso dei
    prodotti (18/10/2011, T-304/10, Caldea, EU:T:2011:602, § 58).
    25 I prodotti contestati in Classe 5 si rivolgono al grande pubblico nonché ai
    professionisti del settore medico e farmaceutico. Essi sono prodotti farmaceutici,
    prescritti con ricetta oppure da banco, che incidono pertanto sulla salute dei
    consumatori, ragione per cui il pubblico di riferimento è suscettibile di prestare un
    grado elevato di attenzione all’atto della scelta e dell’acquisto dei prodotti
    considerati, così come risulta evidente dalla giurisprudenza (24/10/2019, T-41/19,
    nume (fig.), EU:T:2019:764, § 28, 32; 10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX,
    EU:T:2015:81, § 31-47; 09/04/2014, T-501/12, Octasa, EU:T:2014:194, § 24;
    15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36; 15/12/2010, T 331/09,
    Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 21/10/2008, T-95/07, Prazol, EU:T:2008:455,
    § 27 e 29 e giurisprudenza citata). La Commissione rileva che, anche se parte dei
    prodotti della Classe 5 non sono medicinali in senso stretto (ad esempio, le
    sostanze dietetiche) essi costituiscono tuttavia prodotti destinati a migliorare la
    salute. Pertanto, essi possono essere considerati come prodotti ai quali i
    consumatori, ragionevolmente ben informati e ragionevolmente attenti e avveduti,
    prestano un elevato livello di attenzione (16/12/2020, T-883/19, HELIXOR,
    EU:T:2020:367, § 30; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT, EU:T:2018:569, § 28).
    Il livello di attenzione del pubblico rilevante, in relazione ai prodotti della Classe
    5, sarà quindi elevato o comunque superiore alla media.
    26 I prodotti contestati in Classe 9 sono rivolti sia al pubblico in generale così come
    ai professionisti con conoscenze e competenze specifiche. Il grado di attenzione
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    16
    rispetto ai prodotti in questione può variare da medio ad elevato, a seconda della
    natura specifica dei prodotti, della loro frequenza di acquisto e del loro prezzo
    (26/06/2019, R 1641/2018-1, NOVALUME (fig.) / Novaluna, § 24; 12/12/2016,
    R 856/2016-2, GRUPO GLOBO (fig.) / GLOBO et al., § 37).
    27 I prodotti contestati in Classe 10 si rivolgono principalmente a un pubblico di
    professionisti con specifiche conoscenze e/o esperienza nel settore medicosanitario, il cui grado di attenzione è alto, in considerazione della natura
    specialistica dei prodotti e del fatto che essi possono avere effetti sulla salute
    umana. Anche se i prodotti in oggetto vengono utilizzati dal grande pubblico e
    (perlomeno alcuni di essi) sono facilmente reperibili in farmacia, ciò non toglie in
    primo luogo che il grado di attenzione dei consumatori rimane alto, dato che i
    prodotti in questione incidono sulla loro salute (09/04/2014, T-501/12, Octasa,
    EU:T:2014:194, § 24; 21/10/2008, T-95/07, Prazol, EU:T:2008:455, § 27, 29 e
    giurisprudenza citata; 10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 31-
    47). Il livello di attenzione del pubblico rilevante, in relazione ai prodotti della
    Classe 10, sarà quindi elevato o comunque superiore alla media.
    28 I prodotti contestati in Classe 21 si dirigono al grande pubblico, poiché sono
    generalmente prodotti di qualità e prezzi diversi impiegati nell’uso domestico e
    nella cura della casa. Benché sia possibile che il consumatore sia più attento nella
    scelta di un marchio quando acquista i prodotti di cui trattasi, allorquando sono
    offerti a un prezzo particolarmente costoso, un tale comportamento del
    consumatore non può essere presunto, in mancanza di alcuna prova, per l’insieme
    dei prodotti della Classe 21 (06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL,
    EU:T:2004:293, § 43). Pertanto, nel caso dei prodotti in conflitto della Classe 21,
    il livello di attenzione del pubblico rilevante sarà di grado medio.
    29 I prodotti contestati in Classe 25 sono prodotti di uso quotidiano appartenenti al
    settore dell’abbigliamento, tra cui, abbigliamento da uomo e da donna, scarpe,
    calzature, cappelli e copricapi. Il livello di attenzione che il consumatore presterà
    nell’acquisto dei prodotti in questione deve, pertanto, considerarsi di grado
    medio, come confermato da consolidata giurisprudenza (07/10/2015, T-227/14,
    Trecolore / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:760, § 27-28; 10/05/2011,
    T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 55; 19/04/2016, T-198/14, 100% Capri / CAPRI
    (fig.), EU:T:2016:222, § 41). Come anzidetto, benché sia possibile che il
    consumatore presti maggiore attenzione alla scelta del marchio al momento
    dell’acquisto di prodotti con prezzo elevato, un tale comportamento del
    consumatore non può essere presunto, in mancanza di alcuna prova, per l’insieme
    dei prodotti della Classe 25.
    30 Quanto ai servizi contestati in Classe 35, parte di essi quali pubblicità,
    promozione delle vendite per i terzi, servizi di vendita al dettaglio in materia di
    apparecchi e strumenti medici e chirurgici, sono diretti a clienti con conoscenze o
    competenze professionali specifiche, il cui livello d’attenzione sarà superiore alla
    media (07/06/2012, T-492/09 & T-147/10, Allernil, EU:T:2012:281, § 29;
    15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 28). Invece, per ciò che
    concerne i restanti servizi di vendita al dettaglio, essi si dirigono prevalentemente
    al grande pubblico il cui livello d’attenzione sarà medio. Pertanto, il livello di
    attenzione del consumatore varia da medio ad elevato a seconda della natura
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    17
    specifica dei servizi in questione (13/02/2007, T-256/04, Respicur,
    EU:T:2007:46, § 42).
    Comparazione dei prodotti e servizi
    31 Con riguardo al raffronto dei prodotti e servizi di cui trattasi, va ricordato che
    esso va effettuato tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano la
    relazione tra i prodotti e servizi in questione. Tali fattori comprendono, in
    particolare, la loro natura, la loro destinazione, le loro modalità d’utilizzo, nonché
    la loro possibile intercambiabilità o complementarità (29/09/1998, C-39/97,
    Canon, EU:C:1998:442, § 23). Altri fattori da considerare includono l’origine dei
    prodotti e servizi e le relative reti di distribuzione e vendita.
    32 In particolare, si dovrà valutare se il pubblico di riferimento percepirà i prodotti e
    servizi come provenienti dalla medesima origine commerciale (04/11/2003,
    T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) e se i consumatori considerano normale
    che i prodotti e servizi in questione siano commercializzati dalle stesse imprese
    (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
    33 I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
    Classe 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare,
    sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.
    Classe 5: Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze
    dietetiche per uso medico o veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici,
    integratori vitaminici; alimenti per neonati; complementi alimentari per umani ed animali;
    impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie;
    disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.
    Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici,
    di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e
    d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione,
    accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la
    trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica,
    dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per
    apparecchi dì prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento
    dell’informazione, computer; software; estintori.
    Classe 10: Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti
    artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.
    Classe 21: Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; pettini e spugne; spazzole (eccetto i
    pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro
    grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non
    comprese in altre classi.
    Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
    Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di
    ufficio; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso per conto terzi di prodotti chimici destinati
    all’industria, alle scienze, alla fotografia, come anche all’agricoltura, all’orticoltura e alla
    silvicoltura, resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo, concimi per i
    terreni, composizioni per estinguere il fuoco, preparati per la tempera e la saldatura dei metalli,
    prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti, materie concianti, adesivi (materie collanti)
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    18
    destinati all’industria, colori, vernici, lacche, prodotti preservanti dalla ruggine e dal
    deterioramento del legno, materie tintorie, mordenti, resine naturali allo stato grezzo, metalli in
    fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti, preparati per la sbianca e altre sostanze
    per il bucato, preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere, saponi, profumeria, olii
    essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici, olii e grassi industriali, lubrificanti, prodotti
    per assorbire, bagnare e far rapprendere la polvere, combustibili (comprese le benzine per i
    motori) e materie illuminanti, candele e stoppini per illuminazione, prodotti farmaceutici e
    veterinari, prodotti igienici per scopi medici, alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o
    veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici, integratori vitaminici, alimenti
    per neonati, complementi alimentari per umani ed animali, impiastri, materiale per fasciature,
    materiali per otturare i denti e per impronte dentarie, disinfettanti, prodotti per la distruzione degli
    animali nocivi, fungicidi, erbicidi, metalli comuni e loro leghe, materiali per costruzione metallici,
    costruzioni metalliche trasportabili, materiali metallici per ferrovie, cavi e fili metallici non
    elettrici, serrami e chincaglieria metallica, tubi metallici, casseforti, prodotti metallici non
    compresi in altre classi ivi inclusi ferramenta, lucchetti, chiavi, tappi di bottiglia metallici,
    targhette metalliche di identificazione, vassoi in metallo, minerali, macchine, ivi inclusi robot,
    sbucciatrici, tosaerba, tosasiepi, macchine per la lucidatura di pavimenti, macchine per la pulitura
    di tappeti, macchine per lavare la biancheria, macchine per la pulizia dei pavimenti, macchine per
    la separazione dei rifiuti, macchine per l’aspirazione dell’aria, macchine elettriche per il lavaggio
    di tappeti e moquette, macchine elettriche per la pasta per uso domestico e macchine-utensili,
    motori (eccetto quelli per veicoli terrestri), giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per
    veicoli terrestri), strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente, incubatrici per uova,
    distributori automatici, utensili e strumenti azionati manualmente, coltelleria, forchette e cucchiai,
    armi bianche, rasoi, ferri da stiro, piastre elettriche per lisciare o ondulare i capelli, apparecchi e
    strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di
    segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento, apparecchi e
    strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o
    controllo dell’elettricità, apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono
    o delle immagini, supporti di registrazione magnetica, dischi acustici, compact disk, DVD e altri
    supporti di registrazione digitale, meccanismi per apparecchi dì prepagamento, registratori di
    cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione, computer, software,
    estintori, apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti
    artificiali, articoli ortopedici, materiale di sutura, apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di
    produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di
    distribuzione d’acqua e impianti sanitari, asciugacapelli, veicoli, apparecchi di locomozione
    terrestri, aerei o nautici, armi da fuoco, munizioni e proiettili, esplosivi, fuochi d’artificio, metalli
    preziosi e loro leghe, articoli di gioielleria e bigiotteria, ivi inclusi braccialetti, collane, orecchini,
    anelli, ciondoli, medaglie, medaglioni, spille, ferma cravatte, spille per cravatte, gemelli, pietre
    preziose, pietre semipreziose, pietre preziose sintetiche, strass, perle, portachiavi, portagioielli,
    orologeria e strumenti cronometrici, braccialetti e cinturini per orologi, strumenti musicali, carta,
    cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi ivi inclusi asciugamani di carta,
    bavaglini di carta, carta antiolio, carta assorbente, carta da regalo, carta igienica, fazzoletti di
    carta, sacchetti di carta, scatole di carta, tovaglie di carta, tovaglioli di carta, asciugamani di carta
    per le mani, biancheria da tavola di carta, carta per alimenti, contenitori in carta, salviette di carta
    per il viso, stencil per carta da parati, tovagliolini per struccare di carta, decorazioni in carta per
    feste, decorazioni in carta per torte, salviette igieniche di carta per le mani, salviette per il viso in
    carta, fazzolettini in carta per uso cosmetico, nastri in carta per avvolgere regali, stampati, articoli
    per legatoria, fotografie, cartoleria, adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico,
    materiale per artisti, pennelli, macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili),
    materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi), materie plastiche per
    l’imballaggio (non comprese in altre classi), caratteri tipografici, cliché, caucciù, guttaperca,
    gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie [caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica] non
    compresi in altre classi ivi inclusi guanti isolanti, nastro adesivo telato rimovibile, nastri isolanti,
    tappi di gomma, tappi di gomma per bottiglie, tappi di gomma per docce, tappi di gomma per
    lavelli, tappi di gomma per vasche da bagno, tubi flessibili di giardino, tubi flessibili di gomma,
    tubi flessibili d’irrigazione, tubi per innaffiamento, prodotti in materie plastiche semi lavorate,
    materie per turare, stappare e isolare, tubi flessibili non metallici, cuoio e sue imitazioni, articoli in
    queste materie non compresi in altre classi ivi inclusi borse, borsette, borselli, portafogli e astucci
    per chiavi, bauli e valigie, valigette, sacche da viaggio, zaini, ombrelli e ombrelloni, bastoni da
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    19
    passeggio, fruste e articoli di selleria, materiali da costruzione non metallici, tubi rigidi non
    metallici per la costruzione, asfalto, pece e bitume, costruzioni trasportabili non metalliche,
    monumenti non metallici, mobili, specchi, cornici, prodotti, non compresi in altre classi, in legno,
    sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma
    di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche, ivi inclusi, conchiglie, culle,
    statuine di osso o avorio, di legno, cera, gesso o plastica, oggetti d’arte in legno, cera, gesso o
    materie plastiche, ventagli, chiusure di bottiglie non metalliche, chiusure di recipienti non
    metalliche, clip in plastica sigilla-sacchetti, cuscini, guanciali, materassi, decorazioni in plastica
    per feste, divisori in plastica per cassetti, dondoli per verande, espositori, fermaporte in legno,
    fermaporte in plastica, ganci per tende, ganci per tende da doccia, giacigli per animali
    d’appartamento, attaccapanni, grucce per abiti, leggii; maniglie non metalliche per mobili e per
    porte non metalliche, seggiolini per auto per bambini, seggioloni per bambini, tappetini per vasca,
    tappi di bottiglie, tappi di plastica, vassoi non in metallo, utensili e recipienti per uso domestico o
    di cucina, pettini e spugne, spazzole (eccetto i pennelli), materiali per la fabbricazione di spazzole,
    materiale per pulizia, paglia di ferro, vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione),
    vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi, corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele,
    sacchi (non compresi in altre classi), materiale d’imbottitura (tranne il caucciù o le materie
    plastiche), materie tessili fibrose grezze, fili per uso tessile, tessuti e prodotti tessili non compresi
    in altre classi, coperte da letto e copri tavoli, articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria,
    merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci, bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi, fiori artificiali,
    tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti, tappezzerie per pareti in
    materie non tessili, giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre
    classi, decorazioni per alberi di Natale, carne, pesce, pollame e selvaggina, estratti di carne, frutta
    e ortaggi-conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e
    prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, caffè, tè, cacao e succedanei del caffè, riso;
    tapioca e sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati, zucchero,
    miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse
    (condimenti), spezie, ghiaccio, granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in
    altre classi, animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per gli
    animali, malto, birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche, bevande a base di
    frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande, bevande alcoliche (escluse le
    birre), tabacco, articoli per fumatori, fiammiferi.
    34 I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:
    Classe 3 – Saponi; profumeria; olii essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici.
    Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche
    per uso medico; alimenti per bebè; impiastri; materiale per fasciature; materiali per otturare i denti
    e per impronte dentarie; disinfettanti.
    Classe 9 – Apparecchi e strumenti ottici; apparecchi e strumenti di pesata; apparecchi e strumenti
    di misura; apparecchi e strumenti di controllo; bilance per pesare il corpo.
    Classe 10 – Apparecchi e strumenti medici e chirurgici; articoli ortopedici; misuratori di pressione
    arteriosa; apparecchi per aerosol; apparecchi per i lavaggi nasali; termometri; termometri digitali;
    misuratori di glicemia; siringhe; siringhe per clisteri; preservativi; umidificatori per uso medico;
    sonde per uso medico; palette per uso medico; termocoperte per uso medico.
    Classe 21 – Utensili; recipienti per il governo della casa; recipienti per il governo della cucina (né
    in metalli preziosi, né in placcato); pettini; spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli);
    spazzolini; materiale per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro
    grezzo; vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria; porcellana e maiolica non
    comprese in altre classi.
    Classe 25 – Abbigliamento; scarpe; cappelleria.
    Classe 35 – Pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al
    dettaglio; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; promozione delle vendite per i terzi;
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    20
    dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di campioni per scopi
    pubblicitari; servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite
    reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; servizi di vendita all’ingrosso, al
    dettaglio e on line in materia di: saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli,
    dentifrici, prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi medici, sostanze dietetiche
    per uso medico, alimenti per bebè, impiastri, materiale per fasciature, materiali per otturare i denti
    e per impronte dentarie, disinfettanti, apparecchi e strumenti ottici, apparecchi e strumenti di
    pesata, apparecchi e strumenti di misura, apparecchi e strumenti di controllo, bilance per pesare il
    corpo, apparecchi e strumenti medici e chirurgici, articoli ortopedici, misuratori di pressione
    arteriosa, apparecchi per aerosol, apparecchi per i lavaggi nasali, termometri, termometri digitali,
    misuratori di glicemia, siringhe, siringhe per clisteri, preservativi, umidificatori per uso medico,
    sonde per uso medico, palette per uso medico, termocoperte per uso medico, apparecchi per
    disinfettare per uso medico, utensili, recipienti per il governo della casa, recipienti per il governo
    della cucina (né in metalli preziosi, né in placcato), pettini, spugne, spazzole (ad eccezione dei
    pennelli), spazzolini, materiale per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, paglia di
    ferro, vetro grezzo, vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e
    maiolica, abbigliamento, scarpe, cappelleria.
    35 Come correttamente affermato nella decisione impugnata, i prodotti e servizi
    contestati sono identici ai prodotti e servizi dell’opponente nelle rispettive classi,
    o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi
    (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti e servizi dell’opponente includono, sono
    inclusi o si sovrappongono con i prodotti e servizi contestati.
    36 Inoltre, la Commissione nota che le conclusioni della Divisione di Opposizione al
    riguardo non sono state contestate dalle parti in sede d’appello.
    Comparazione dei segni
    37 Quanto alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, la
    valutazione globale del rischio di confusione dev’essere fondata sull’impressione
    d’insieme da essi prodotta, tenuto conto, in particolare, dei loro elementi distintivi
    e dominanti (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
    38 Secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del
    pubblico pertinente, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto
    riguarda uno o più aspetti pertinenti (23/10/2002, T-6/01, Matratzen,
    EU:T:2002:261, § 30). Tuttavia, è d’uopo rilevare che non si deve prendere in
    considerazione solo una componente di un marchio e paragonarla ad un altro
    marchio. Occorre, per contro, operare un siffatto confronto esaminando i marchi
    di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso (23/10/2002, T-6/01,
    Matratzen, EU:T:2002:261, § 34; 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello,
    EU:C:2007:333, § 41 e giurisprudenza ivi citata).
    39 I segni da porre a confronto sono i seguenti:
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    21
    40 Il territorio di riferimento è l’Italia.
    41 Il marchio anteriore è un marchio figurativo costituito dall’espressione verbale
    “TICONVIENE”, in carattere stampatello maiuscolo, posta all’interno di un
    perimetro rettangolare con gli angoli arrotondati. L’espressione e il perimetro
    sono di colore grigio scuro.
    42 Il marchio contestato è un marchio figurativo che consiste nelle parole “e
    conviene” in stampatello minuscolo, dove la lettera “e” iniziale è di colore bianco
    ed è posta su uno sfondo triangolare, con gli angoli arrotondati di cui uno
    direzionato verso destra, colorato in tinta sfumata arcobaleno, mentre la parola
    “conviene” è di colore nero. Al di sotto di quest’ultima è presente la dicitura
    “L’acquisto che fa eco”, riprodotta in dimensioni nettamente più piccole rispetto
    all’espressione “e conviene”. La richiedente ha rivendicato i seguenti colori del
    marchio contestato: “Rosso; Giallo; Verde; Azzurro; Nero; Bianco; Arancione”.
    43 Visivamente, i marchi coincidono nella parola “conviene”, mentre differiscono
    nel pronome “TI” del marchio anteriore e nella lettera “e”, nel triangolo colorato e
    nella dicitura “L’acquisto che fa eco” del marchio contestato. Il perimetro
    rettangolare del marchio anteriore ha una funzione prettamente decorativa.
    44 Mentre il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere
    considerati più dominanti o di maggiore impatto visivo rispetto ad altri, le parole
    “e conviene” e il triangolo colorato nel marchio contestato sono gli elementi
    dominanti in quanto dotati di maggiore impatto visivo rispetto alla dicitura
    sottostante “L’acquisto che fa eco”.
    45 Secondo la giurisprudenza, sebbene il consumatore medio percepisca
    normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettui un esame dei suoi
    singoli elementi, ciò non toglie che il consumatore stesso, percependo un segno
    verbale, lo scomporrà in elementi che gli suggeriscono un significato concreto o
    che somigliano a vocaboli a lui noti (13/02/2007, T-256/04, Respicur,
    EU:T:2007:46, § 57). Nella fattispecie, la Commissione ritiene che il pubblico
    italiano di riferimento riconoscerà senza sforzo nel marchio anteriore le parole
    “TI”, che sarà intesa come un pronome personale che, come tale, ha un ruolo
    accessorio, e “CONVIENE”. Pertanto, i consumatori scomporranno il marchio
    anteriore nell’espressione “TI CONVIENE”.
    marchio anteriore marchio contestato
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
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    46 L’espressione “TI CONVIENE” risulta (quantomeno) allusiva rispetto a tutti
    prodotti e servizi coperti dal marchio anteriore, in quanto utili, vantaggiosi,
    convenienti per prezzo e/o qualità o adatti alle esigenze dei consumatori. La
    parola “conviene”, presente in entrambi i marchi, è costantemente utilizzata nel
    campo commerciale e nella pubblicità, ed è pertanto in linea di principio non
    idonea ad identificare l’origine commerciale dei prodotti e servizi considerati.
    47 Tenuto conto della debolezza del marchio anteriore, dovuta al ruolo accessorio
    della parola “TI” e alla scarsa distintività della parola “CONVIENE”, il pubblico
    di riferimento, che in certi casi presterà un livello di attenzione non solo medio
    ma elevato, sarà in grado di cogliere le differenze presenti nel marchio contestato,
    in particolare la “e” di colore bianco in contrasto con il triangolo appariscente di
    colore arcobaleno posto dietro alla lettera “e”, la restante parte di colore nero
    dell’elemento verbale dominante, e la presenza, seppur secondaria e non vistosa,
    della dicitura sottostante “L’acquisto che fa eco”.
    48 Rilevante è la circostanza che i marchi differiscano nelle loro parti inziali “TI” ed
    “e”, poiché è principio consolidato in giurisprudenza che la parte iniziale dei
    segni è quella che ha il maggior impatto visivo e che cattura maggiormente
    l’attenzione del consumatore, posto che il consumatore legge da sinistra verso
    destra (26/02/2016, T-210/14, Gummi Bear-Rings / GUMMY et al.,
    EU:T:2016:105, § 44 e la giurisprudenza ivi citata).
    49 Pertanto, nonostante la presenza in entrambi i segni dell’elemento verbale
    “conviene”, la Commissione ritiene che i marchi complessivamente siano
    visivamente simili in misura inferiore alla media.
    50 Sotto il profilo fonetico, i marchi coincidono nella pronuncia della parola
    “conviene”, mentre differiscono nella pronuncia del pronome “TI” del marchio
    anteriore e della lettera “e” del marchio contestato. La dicitura “L’acquisto che fa
    eco” del marchio contestato è un elemento secondario che pertanto, nella
    maggioranza dei casi, non sarà pronunciato dal consumatore. Pertanto, i marchi
    sono foneticamente simili (almeno) in misura media.
    51 Sotto il profilo concettuale, come già accennato, entrambi i marchi presentano il
    termine “conviene”. Tale espressione allude al concetto che acquistare i prodotti e
    servizi aventi origine dall’impresa cui fa riferimento è conveniente e vantaggioso
    per il consumatore in termini di prezzo e/o qualità, rispetto ad acquistare prodotti
    e servizi dello stesso tipo provenienti da altri imprenditori. Avendo tale concetto
    un carattere distintivo molto limitato, l’attenzione del pubblico di riferimento si
    focalizzerà su altri elementi.
    52 La lettera “e” del marchio contestato sarà principalmente percepita come un
    riferimento al commercio elettronico tramite la rete Internet o e-commerce.
    L’espressione “L’acquisto che fa eco” rappresenta uno slogan promozionale il
    quale, pur essendo un elemento secondario, richiama il concetto di “eco”. A un
    primo impatto, tale concetto verrà inteso nel suo significato letterale di riflessione
    di un suono contro un ostacolo o, in connessione al resto della frase, come fatto
    avente larga risonanza tra il pubblico.
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
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    53 Tuttavia, tenuto conto del fatto che il pubblico di riferimento presterà un maggior
    livello di attenzione in riferimento agli elementi di differenziazione del marchio
    contestato, esso potrà cogliere nel termine “eco” un riferimento al concetto di
    “ecologico”. Tale concetto indica che i beni e servizi coperti dal marchio
    contestato sono prodotti o offerti nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente
    secondo una logica di riduzione degli sprechi, come sostenuto dalla richiedente.
    54 È possibile, inoltre, che il pubblico di riferimento interpreti il termine “eco” e la
    lettera “e”, specialmente in connessione con la parola “conviene”, come un
    riferimento al concetto di “economico”, il quale rafforzerebbe il concetto di
    convenienza veicolato dal marchio contestato e il messaggio rivolto al
    consumatore che acquistare i prodotti e servizi coperti dal marchio contestato sia
    vantaggioso in termini di risparmio economico.
    55 Tenuto conto di quanto sopra rilevato, per cui il marchio anteriore veicola
    unicamente il messaggio “Ti conviene (comprare qui da noi / questo prodotto)”,
    mentre il marchio contestato, pur condividendo il concetto di convenienza, si
    distingue per la presenza degli ulteriori significati suesposti i quali, in quanto
    assenti nel marchio anteriore, contribuiscono alla differenziazione dei segni
    quanto al significato, i marchi in esame sono concettualmente simili in misura
    inferiore alla media.
    Carattere distintivo del marchio anteriore
    56 Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere
    conto nella valutazione globale del rischio di confusione. Secondo costante
    giurisprudenza, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è
    il carattere distintivo del marchio anteriore (11/11/1997, C-251/95, Sabel,
    EU:C:1997:528, § 24).
    57 I marchi aventi un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della
    loro notorietà sul mercato, godono quindi di una tutela più ampia rispetto ai
    marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon,
    EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
    EU:C:1999:323, § 20).
    58 Nel caso presente, l’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio
    anteriore è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua
    notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio
    anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
    59 È doveroso premettere che, secondo la giurisprudenza, i marchi anteriori, che
    siano marchi dell’Unione europea o marchi nazionali, godono di una presunzione
    di validità, secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea
    nella sentenza del 24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41, e
    pertanto, perché un marchio possa ritenersi dotato di carattere distintivo, non è
    richiesto il raggiungimento di una determinata soglia di distintività, bastando un
    carattere distintivo minimo.
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
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    60 La richiedente, pur non mettendo in discussione la validità del marchio anteriore,
    sostiene che esso sia estremamente carente in termini di carattere distintivo, ai fini
    della doverosa valutazione del rischio di confusione per il pubblico di riferimento.
    61 Il marchio anteriore presenta le due parole italiane “TI”, pronome personale di
    complemento che significa “a te”, e “CONVIENE”, terza persona singolare del
    presente indicativo del verbo “convenire”, fuse in un’unica parola. Come già
    precedentemente esposto, il consumatore italiano scomporrà l’espressione
    “TICONVIENE” in “TI CONVIENE”, e la interpreterà unicamente secondo il
    messaggio “Ti conviene comprare qui da noi / Ti conviene questo prodotto”.
    62 L’espressione “TI CONVIENE” veicolata dal marchio anteriore, come
    correttamente rilevato dalla richiedente, è talmente diffusa nel campo della
    cartellonistica e della pubblicità in genere dall’essere a stento percepibile come
    marchio dal pubblico. Minima è anche l’originalità del carattere adottato, essendo
    in uno stampatello piuttosto semplificato, così come del perimetro rettangolare
    che circonda il marchio.
    63 Il fatto che le due parole costituenti il marchio siano unite a formare un’unica
    parola, la quale acquisisce significato solo in quanto il consumatore medio la
    scompone in due parti, e l’essere tale parola circondata da un perimetro
    rettangolare, per quanto questo sia un elemento meramente decorativo,
    costituiscono l’unica caratteristica che conferisce una distintività, seppur minima,
    al marchio anteriore.
    64 Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato
    molto debole per tutti i prodotti e servizi in esame.
    Valutazione globale del rischio di confusione
    65 L’esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere
    oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori
    pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
    § 22).
    66 Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che
    entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella
    dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti
    o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i
    marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
    22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
    67 La Commissione, pur riconoscendo un certo grado di somiglianza tra i segni,
    causato dall’elemento comune “CONVIENE”, è dell’avviso che esso sia assai
    ridotto dato che i segni, valutati nel loro complesso, presentano elementi di
    differenziazione che prevalgono sulle somiglianze.
    68 In particolare, in considerazione 1) della suesposta capacità distintività molto
    debole del marchio anteriore nel suo complesso, e della capacità distintiva nulla o
    quasi nulla dell’elemento comune “CONVIENE” in relazione ai prodotti e servizi
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
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    rilevanti; 2) del grado di somiglianza non elevato tra i segni; e 3) del grado di
    attenzione da medio a elevato del pubblico di riferimento, la Commissione ritiene
    che non sussista rischio di confusione tra i marchi in questione, nonostante
    l’identità dei prodotti e servizi a confronto.
    69 A tal proposito, la Commissione sottolinea che, se è pur vero che anche in un caso
    riguardante un marchio anteriore con un carattere distintivo debole può sussistere
    un rischio di confusione per via, in particolare, di un elevato grado di somiglianza
    tra i segni e tra i prodotti o servizi coperti (13/12/2007, T-134/06,
    Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70), è altresì vero che un rischio di
    confusione può essere constatato solo se il pubblico di riferimento può essere
    indotto in errore circa l’origine commerciale dei prodotti e dei servizi designati
    dal marchio richiesto (20/01/2021, T-328/17 RENV, BBQLOUMI (fig.) /
    HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 71).
    70 Nella fattispecie, nonostante l’identità tra i prodotti e servizi a confronto, è stato
    tuttavia rilevato come non vi sia un elevato grado di somiglianza tra i segni,
    nonostante la presenza dell’elemento comune “CONVIENE”, a causa delle
    differenze riscontrate tra tutti gli altri elementi dei segni, quali la parte iniziale
    “TI” del marchio anteriore e, per quanto riguarda il marchio contestato, la “e” di
    colore bianco in contrasto con il triangolo appariscente di colore arcobaleno posto
    dietro alla lettera “e”, e la presenza, seppur non vistosa, della dicitura sottostante
    “L’acquisto che fa eco”.
    71 La Commissione sottolinea che questa conclusione è in linea con la prassi
    comune relativa all’impatto di elementi privi di carattere distintivo o con carattere
    distintivo debole sul rischio di confusione, adottata dall’Ufficio e un certo numero
    di uffici dei marchi dell’Unione europea il 2 ottobre 2014 nell’ambito della Rete
    europea dei marchi e dei disegni e modelli, nel contesto del Programma di
    convergenza “CP5”.
    72 L’obiettivo di questa prassi comune è, tra l’altro, quello di determinare l’impatto su
    un rischio di confusione quando gli elementi comuni di due marchi a confronto
    hanno un nullo o basso grado di carattere distintivo. La coincidenza di un
    elemento con un nullo o basso grado di carattere distintivo comporterà un rischio
    di confusione solo se gli altri elementi hanno un grado di carattere distintivo
    inferiore o almeno altrettanto basso o se l’impressione generale dei segni è molto
    simile o identica.
    73 Ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 7, RMUE, le Commissioni non sono
    vincolate né dagli orientamenti dell’Ufficio né dalle sue comunicazioni comuni, in
    quanto le commissioni sono vincolate unicamente dal RMUE e dagli atti basati su
    di esso, come interpretati dal Tribunale e dalla Corte di giustizia. Tuttavia, la
    Commissione sottolinea che l’approccio adottato nella summenzionata prassi
    comune è conforme alla giurisprudenza del Tribunale.
    74 Nella fattispecie, la Commissione ha determinato che il carattere distintivo
    dell’elemento comune “CONVIENE” è molto basso (o addirittura nullo) per tutti
    i prodotti e servizi rilevanti. Inoltre, le differenze verbali e grafiche tra i marchi
    fanno sì che l’impressione d’insieme dei segni non possa qualificarsi come
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
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    “molto simile o identica”. Pertanto, nel caso in esame la Commissione ritiene che,
    anche alla luce dei criteri stabiliti nella summenzionata prassi comune, la
    coincidenza dell’elemento “CONVIENE” non sia sufficiente per ritenere che i
    segni siano confondibili ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE dal
    punto di vista del pubblico italiano di riferimento.
    Conclusione
    75 Tenuto conto delle considerazioni suesposte, la Commissione ritiene che non
    sussista di rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE.
    76 Pertanto, la decisione della Divisione di Opposizione è annullata e l’opposizione
    è respinta.
    Spese
    77 Conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, RMUE e all’articolo 18, REMUE,
    l’opponente, quale parte soccombente, sopporta l’onere delle spese sostenute
    dalla richiedente nei procedimenti di opposizione e di ricorso.
    78 Per quanto riguarda il procedimento di ricorso, detto onere consta della tassa di
    ricorso di 720 EUR e delle spese per la rappresentanza professionale del
    richiedente, pari a 550 EUR.
    79 Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, l’opponente è tenuta a
    rimborsare le spese per la rappresentanza professionale del richiedente, pari a
    300 EUR. L’importo totale è fissato in 1 570 EUR.
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    27
    Dispositivo
    Per questi motivi,
    LA COMMISSIONE
    così decide:

    1. La decisione impugnata è annullata;
    2. L’opposizione è respinta in toto;
    3. L’opponente sopporterà le spese sostenute dalla richiedente nei
      procedimenti di opposizione e di ricorso, per un importo totale di
      1 570 EUR.
  • CRASTAN contro CRASTAN LA CULTURA DEL CAFFE’ -Divisione di Opposizione 23/07/2021

    CRASTAN contro CRASTAN LA CULTURA DEL CAFFE’ -Divisione di Opposizione 23/07/2021

    Entrambi i marchi sono figurativi, la parola CRASTAN presente in entrambi è distintiva in quanto non ha ha che fare con i prodotti e/o servizi oggetto del marchio (il caffè) e sarà la parola che verrà presa in considerazione per procedere con le dovute valutazioni. Relativamente allo slogan del marchio impugnato ” la cultura del caffè” non è originale in quando descrittivo dei prodotti oggetto del marchio e, non aggiungendo nulla in termini di originalità, si ritiene l’opposizione accolta e la domanda del marchio impugnato respinta.

    OPPOSIZIONE N. B 3 049 997

    Crastan S.p.A., Via Maremmana, 24 Zona Industriale Gello, 56025 Pontedera (Pisa), Italia (opponente), rappresentata/o da Ufficio Tecnico Ing. A. Mannucci s.r.l., Via della Scala, 4, 50123 Firenze, Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    Crastan Caffe’ s.r.l., via Ameglia n. 114 – Frazione Romito Magra, 19021 Arcola (La Spezia), Italia (richiedente), rappresentata/o da Ing. Dallaglio s.r.l., Via Mazzini, 2, 43121 Parma, Italia (rappresentante professionale).

    Il 23/07/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

      1.L’ opposizione n. B 3 049 997 è accolta per tutti i prodotti contestati.
      2.La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 672 981 è totalmente respinta.
      3.Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

    MOTIVAZIONI

    In data 16/04/2018, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti iprodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 672 981  (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio nazionale Italiano n. 1 186 718,  (figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, e l’articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione del marchio Italiano n. 1 186 718 dell’opponente regolarmente rinnovato.

    OSSERVAZIONI PRELIMINARI

    Nelle sue osservazioni, la richiedente sostiene che dalle prove presentate dall’opponente al fine di valutare l’eventuale distintività accresciuta risulta che il marchio de quo non sia stato utilizzato in relazione a tutti i prodotti su cui si fonda l’opposizione bensì solo in relazione ad alcuni di essi e che, pertanto, l’Ufficio, nella sua analisi, dovrebbe prendere in considerazione solo i prodotti per i quali l’uso sia stato provato. Tuttavia, detta richiesta non può essere accolta in quanto il marchio anteriore non era soggetto alla prova dell’uso. Infatti, affinché l’opponente sia obbligato a presentare prove attestanti l’uso del proprio marchio è necessario che lo stesso sia stato registrato da più di cinque anni e che la parte avversa, nei termini e modalità stabilite dall’Ufficio, ne faccia esplicita richiesta. Orbene, nel presente caso, pur potendo la titolare richiedere all’opponente di provare l’uso del marchio (essendo registrato da più di cinque anni), la stessa a ciò non ha provveduto nei termini e modalità stabilite dall’Ufficio e, pertanto, la Divisione d’Opposizione prenderà in considerazione, ai fini della comparazione, tutti i prodotti sui quali si basa l’opposizione.

    a) I prodotti

    I prodottisui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Classe 30: Tè, caffè, caffè solubili, succedanei del caffè; fecola di patate per uso domestico, dolcificanti naturali, polveri (farine) per la preparazione di purè, bevande a base di caffè, bevande a base di cioccolato, bevande a base di cacao, farina di orzo, orzo frantumato, orzo mondato, lecitina per uso alimentare.

    Classe 32: bevande; aromi per bevande diversi dagli olii essenziali; preparazioni per fare bevande. 

    I prodotticontestati sono i seguenti:

    Classe 30: Orzo macinato; orzo e malto torrefatti da utilizzare come succedanei del caffè; tè aromatici [non per uso medicinale]; tè in bustine (non medicinale); estratti di tè; preparati per bevande [a base di tè]; caffè, tè e cacao e loro succedanei; tè aromatizzati alla frutta [non medicinali]; bustine di tè al gelsomino, non per uso medicinale; tè; miscele di tè; miscele di tè in polvere; tè senza teina; bevande a base di tè; tè istantaneo; caffè; caffè aromatizzato; caffè liofilizzato; caffè decaffeinato; caffè macinato; caffè solubile; caffè in chicchi; caffè verde; caffè freddo; miscele di caffè; capsule per caffè; bustine di caffè; caffè al cioccolato; estratti di caffè; essenze di caffè; succedanei del caffè; miscele di caffè di malto con caffè; chicchi di caffè tostati; chicchi di caffè macinati; caffè pronto e bevande a base di caffè; miscele di essenze di caffè e estratti di caffè; miscele di estratti di caffè di malto con caffè; bevande al caffè con latte; bevande ghiacciate a base di caffè; preparati per bevande [a base di caffè]; filtri sotto forma di sacchetti di carta contenenti caffè; zucchero; bevande a base di cacao; bevande ghiacciate a base di cacao; preparati a base di cacao per la preparazione di bevande; bevande pronte al cacao e a base di cacao.

    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

    I prodotti contestati tè aromatici [non per uso medicinale]; tè in bustine (non medicinale); caffè, tè e loro succedanei; tè aromatizzati alla frutta [non medicinali]; bustine di tè al gelsomino, non per uso medicinale; tè; miscele di tè; miscele di tè in polvere; tè senza teina; bevande a base di tè; tè istantaneo; tè istantaneo; caffè; caffè aromatizzato; caffè liofilizzato; caffè decaffeinato; caffè macinato; caffè solubile; caffè in chicchi; caffè verde; caffè freddo; miscele di caffè; capsule per caffè; bustine di caffè; caffè al cioccolato; succedanei del caffè; chicchi di caffè tostati; chicchi di caffè macinati; caffè pronto; filtri sotto forma di sacchetti di carta contenenti caffè sono identici ai prodotti tè, caffè, caffè solubili; succedanei del caffè dell’opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché iprodottidell’opponente includono o si sovrappongono con iprodotticontestati.

    I prodotti contestati cacao; bevande a base di caffè; bevande al caffè con latte; bevande ghiacciate a base di caffè; bevande a base di cacao; bevande ghiacciate a base di cacao; bevande pronte al cacao e a base di cacao sono identici a bevande a base di caffè, bevande a base di cioccolato; bevande a base di cacao dell’opponente o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti o in quanto i prodotti dell’opponente includono o sono inclusi nei prodotti contestati.

    I prodotti contestati orzo macinato; orzo torrefatto da utilizzare come succedaneo del caffè sono identici ai prodotti orzo frantumato, orzo mondato sia perché identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) sia perché i prodotti dell’opponente includono quelli contestati.

    Il prodotto contestato malto torrefatto da utilizzare come succedaneo del caffè è simile a orzo frantumato; orzo mondato dell’opponente in quanto gli stessi hanno la stessa natura, e finalità. Inoltre, generalmente coincidono nel pubblico destinatario oltre ad essere in competizione fra di loro.

    Lo zucchero del marchio contestato è simile in alto grado ai dolcificanti naturali dell’opponente in quanto gli stessi hanno la stessa finalità. Inoltre, generalmente coincidono nel pubblico destinatario, canali di distribuzione ed il modo di utilizzo. Inoltre, sono in competizione tra loro.

    I prodotti contestati preparati per bevande [a base di caffè]; preparati a base di cacao per la preparazione di bevande sono simili ai prodotti bevande a base di caffè; bevande a base di cacao dell’opponente in quanto essi coincidono in pubblico di riferimento, produttori e canali di distribuzione. Inoltre, sono in competizione fra di loro.

    I prodotti contestati estratti di tè; preparati per bevande [a base di tè]; estratti di caffè; essenze di caffè; miscele di caffè di malto con caffè; miscele di essenze di caffè e estratti di caffè; miscele di estratti di caffè di malto con caffè sono quanto meno simili in basso grado a tè e caffè dell’opponente in quanto hanno quanto meno lo stesso scopo e coincidono nel metodo d’uso.

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione  

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, iprodottiche risultano essere identici o simili in diversa misura sono diretti al grande pubblico il cui grado di attenzione sarà medio.

    c) I segni

    Il territorio di riferimento è l’Italia.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Entrambi sono marchi figurativi. L’elemento verbale “CRASTAN” identicamente contenuto in entrambe i segni è privo di significato nel territorio rilevante e, pertanto, distintivo.

    L’espressione “La cultura del caffè” contenuta nel marchio contestato verrà percepita come uno slogan promozionale ed è inoltre descrittiva in relazione ai prodotti relazionati con il caffè. Allo stesso modo le tre stelle hanno un valore meramente laudativo in quanto sono comunemente usate nel mercato per indicare l’elevato valore qualitativo dei prodotti. L’espressione “La cultura del caffè” e le tre stelle sono altresì secondari rispetto agli elementi figurativi (la tazza ed il sole) e all’elemento verbale “CRASTAN” che sono co-dominanti all’interno del segno.

    Per ciò che concerne l’elemento figurativo del marchio contestato, consistente nella raffigurazione di una tazza, si osserva come lo stesso abbia una distintività quantomeno limitata in relazione ai prodotti in oggetto consistenti in diversi tipi di bevande o prodotti per dolcificare le stesse come lo zucchero. L’elemento figurativo consistente nella rappresentazione del sole, invece, non ha alcuna relazione chiara con i prodotti in oggetto ed è, pertanto, distintivo.

    L’elemento figurativo del marchio anteriore costituito in una spiga di grano è poco distintivo in relazione ai prodotti relazionati con la farina come ad esempio la farina di orzo in quanto descrive l’ingrediente con il quale viene prodotta. Di contro, esso è distintivo in relazione ai rimanenti prodotti non avendo alcuna relazione diretta con gli stessi.

    Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente, lo sfondo rosso del marchio anteriore e quello blu del segno contestato sono privi di distintività in quanto svolgono una funzione meramente ornamentale.

    Ad ogni modo, la Divisione di Opposizione osserva che, per giurisprudenza consolidata, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

    Visivamente, i segni coincidono nell’elemento verbale “CRASTAN”, costituente l’unico elemento verbale del marchio anteriore e quello più distintivo del segno contestato. Essi differiscono negli ulteriori elementi verbali del segno contestato e nei rispettivi elementi figurativi la cui distintività e impatto nella percezione del marchio è stata precedentemente analizzata.

    Pertanto, i segni sonosimili in misura leggermente inferiore alla media.

    Sotto il profilo fonetico, i segni coincidono nell’elemento “CRASTAN”. Considerando quanto poc’anzi argomentato riguardo l’impatto estremamente limitato all’interno del segno dell’espressione “La cultura del caffè” è plausibile ritenere che il pubblico non pronuncerà detta espressione. Pertanto, sotto il profilo fonetico i segni sono identici.

    Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà il significato dell’espressione del segno contestato nonché degli elementi figurativi, come sopra spiegato, l’elemento verbale del marchio anteriore non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodottiin questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    La valutazione del rischio di confusione da parte del pubblico dipende da numerosi elementi e, in particolare, dal riconoscimento del marchio anteriore sul mercato, dall’associazione che può essere fatta con il marchio registrato, dal grado di somiglianza tra i marchi e tra i prodotti o servizi identificati. Esso deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti alle circostanze del caso (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 18; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, § 22).

    Valutare il rischio di confusione implica, altresì, una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

    I prodotti sono in parte identici e in parte simili in diverso grado e sono diretti al pubblico in generale il cui livello di attenzione è medio. Il marchio anteriore, come detto anteriormente gode di un grado normale di distintività.

    I segni sono visivamente simili in misura leggermente iferiore alla media, foneticamente identici e concettualmente dissimili. Tuttavia, la differenza concettuale riguarda solo elementi che non sono distintivi o che, in ogni caso, hanno un impatto minore nella percezione dei segni. Occorre tener conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Nel caso de quo i segni a confronto coincidono nell’ elemento verbale “CRASTAN” che è l’unico elemento verbale del marchio anteriore e l’unico elemento verbale distintivo del segno contestato.

    Nelle sue osservazioni, il richiedente, dopo aver svolto un breve cenno sulla storia del marchio “CRASTAN” sostiene di essere titolare della registrazione del marchio italiano n. 960 023 e dell’Unione Europea n. 1 255 041  contenente la parola “CRASTAN” nel (indicare dove, ad esempio Nome del registro), coesistenti con il marchio anteriore dell’opponente.

    Secondo la giurisprudenza, non è possibile escludere l’eventualità che la coesistenza di due marchi su un particolare mercato possa, unitamente ad altri elementi, contribuire a ridurre la probabilità di confusione tra tali marchi per parte del pubblico di riferimento (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). In alcuni casi, la coesistenza di marchi anteriori sul mercato potrebbe ridurre la probabilità di confusione che l’Ufficio rileva tra due marchi contrapposti (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Tuttavia siffatta eventualità può essere presa in considerazione solo qualora, quanto meno nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione, il richiedente del marchio dell’Unione europea abbia debitamente dimostrato che la detta coesistenza si fondava sull’insussistenza di un rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, tra i marchi anteriori da esso fatti valere e il marchio anteriore dell’interveniente su cui si fonda l’opposizione e con riserva del fatto che i marchi anteriori di cui trattasi e i marchi in conflitto siano identici (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

    Sul punto va osservato che la coesistenza formale di alcuni marchi nei registri nazionali o in quello dell’Unione non è di per sé particolarmente rilevante. È infatti necessario dimostrare la loro coesistenza nel mercato, ovvero il fatto che i consumatori sono abituati a vedere i marchi senza confonderli. Infine, ma cosa non meno importante, occorre rilevare che, la valutazione effettuata dall’Ufficio sarà, in linea di principio, limitata ai soli marchi in conflitto.

    È quindi solo in speciali circostanze che la divisione d’Opposizione può considerare la prova della coesistenza di altri marchi nel mercato (ed eventualmente nel registro) a livello nazionale e/o dell’Unione come una indicazione dell’«affievolimento o diluizione» del carattere distintivo del marchio dell’opponente, fatto questo che indurrebbe a negare l’ipotesi dell’esistenza di un rischio di confusione.

    Si tratta tuttavia di una questione che va valutata caso per caso. Invero, ci si trova di fronte ad una indicazione meramente orientativa, che deve essere maneggiata con cautela, dal momento che le ragioni che giustificano la coesistenza di segni simili possono essere alquanto diverse, in quanto dovute, ad esempio, a specifiche situazioni di fatto o di diritto sorte in passato oppure ad accordi stipulati tra le parti relativi al riconoscimento di diritti anteriori.

    L’assenza di rischio di confusione può essere dedotta soltanto dal carattere «pacifico» della coesistenza dei marchi in conflitto sul mercato in questione (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82; 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 74; 24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 64). Non è questo il caso quando il conflitto è stato dibattuto dinanzi ai giudici nazionali o ad organi amministrativi nazionali (casi di violazione, opposizioni o domande di annullamento di un marchio).

    Nel presente caso, come giustamente sottolineato dall’opponente, il solo fatto che tra le parti è in corso, ormai da diversi anni, un giudizio volto a sancire la legittimità di una o dell’altra società ad utilizzare il marchio CRASTAN è di per sé indicativo del fatto che la coesistenza dei due marchi sul mercato non è stata e non è pacifica.

    Ed inoltre, affinché il richiedente del marchio dell’Unione europea possa dimostrare che la coesistenza si fondava sull’assenza di rischio di confusione nella mente del pubblico è altresì necessario che i marchi anteriori, coesistenti e i marchi in esame devono essere identici a quelli oggetto dell’opposizione dinanzi all’Ufficio  (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86; 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 60-61) e coprire gli stessi prodotti e servizi di quelli in conflitto [30/03/2010, R 1021/2009-1, ECLIPSE / ECLIPSE (fig.), § 14].

    Orbene, nel presente caso, i marchi coesistenti non sono identici a quelli oggetto dell’opposizione. Pertanto, anche suddetta circostanza non è stata soddisfatta.

    Alla luce di ciò, in mancanza di argomenti convincenti e suffragati da prove, la rivendicazione del richiedenteva respinta in quanto infondata.

    Considerato tutto quanto sopra esposto, sussiste un rischio di confusione (includendo il rischio di associazione) da parte del pubblico.

    Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio italiano n. 1 186 718 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti iprodotticontestati.

    Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto all’uso intensivo fattone dall’opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

    Allo stesso modo, poiché il diritto anteriore n. 1 186 718 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotticontro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

    Infine, poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivodi cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

    Divisione d’Opposizione

    Aldo BLASIEnrico D’ERRICO   Michele M. BENEDETTI – ALOISI

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • MARCHI SIMILI – MOKITO contro COKITO caffè – Divisione di Opposizione 09-07-2021

    MARCHI SIMILI – MOKITO contro COKITO caffè – Divisione di Opposizione 09-07-2021

    Il marchio anteriore è il marchio MOKITO, classe 30 caffè miscele di caffè cosi come il marchio impugnato COKITO caffè, questo ultimo ha una parte figurativa raffigurante tre chicchi di caffè stilizzati che non aggiungendo originalità al marchio, lo rendono confondibile con il marchio MOKITO per cui l’opposizione è accolta.

    OPPOSIZIONE N. B 3 114 544

    Mokito S.p.A., Viale Ortles, 17, 20139 Milano, Italia (opponente), rappresentata da Dragotti & Associati S.r.l., Via Nino Bixio 7, 20129 Milano, Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    Cokito S.r.l., Zona Ind. Pip – C. da Pagliara, Snc, 87075 Trebisacce, Italia (richiedente), rappresentata da Michele Aurelio, Viale Europa 2, 87075 Trebisacce, Italia (dipendente).

    Il 09/07/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

    1.L’opposizione n. B 3 114 544 è accolta per tutti i prodotti contestati.
    2.La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 193 648 è totalmente respinta.
    3.La richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

    MOTIVAZIONI

    In data 20/03/2020, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodottidella domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 193 648  (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 9 513 921, (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

    Nelle proprie osservazioni, la richiedente sostiene che l’opponente non ha provato con il deposito documentale l’anteriorità dei marchi anteriori. In particolare, secondo la richiedente, il fatto che l’opponente abbia rinviato alle informazioni già in possesso dell’Ufficio è un atteggiamento scorretto. Pertanto, l’opposizione dovrebbe essere dichiarata improcedibile.

    La Divisione d’Opposizione rammenta che se il marchio o la domanda anteriore è un marchio dell’Unione europea, l’opponente non è tenuto a presentare alcun documento per quel che riguarda l’esistenza e la validità di tale marchio o della domanda di MUE. La verifica della motivazione verrà effettuata d’ufficio rispetto ai dati contenuti nella banca dati dell’Ufficio. Pertanto, la richiesta della richiedente deve essere rigettata.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione del marchio dell’Unione europea n. 9 513 921 dell’opponente.

    a) I prodotti

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Classe 30:       Caffè, miscele di caffè, caffè decaffeinato, estratti e surrogati del caffè; bevande a base di caffè; zucchero.

    I prodotti contestati sono i seguenti:

    Classe 30:      Caffè; miscele di caffè.

    Caffè e miscele di caffè sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

    Secondo la richiedente, l’identità o la somiglianza dei prodotti non è rilevante in quanto non può essere prerogativa dell’opponente produrre in modo esclusivo i beni della Classe 30. A tal proposito, la Divisione d’Opposizione rammenta che il rischio di confusione è valutato tenendo conto di molteplici fattori, tra cui la comparazione dei prodotti e servizi. Di conseguenza, l’identità dei prodotti del caso di specie deve essere presa in considerazione ed è rilevante ai fini della presente opposizione.

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione  

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico.

    Si ritiene che il grado di attenzione sia medio

    Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Gli elementi verbali ‘MOKITO’ del marchio anteriore e ‘cokito’ del marchio impugnato sono privi di significato in taluni parti del territorio di riferimento, ad esempio, nelle parti dove viene parlata la lingua italiana. Tali elementi verbali essendo privi di significato sono distintivi in quanto non hanno alcuna relazione con i prodotti di riferimento.

    L’elemento verbale ‘CAFFÈ’ del marchio impugnato sarà inteso, perlomeno dal pubblico italiano, o come bevanda amara e aromatica di colore scuro che si ricava dalla polvere dei chicchi tostati e macinati di una pianta dallo stesso nome o come locale pubblico nel quale si consumano caffè e altre bevande (informazione estratta dal dizionario Garzanti Linguistica https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=caff%C3%A8 in data 01/07/2021). 

    Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano poiché il termine caffè scritto in tal modo corrisponde esattamente alla parola in questa lingua.

    Il marchio impugnato è altresì composto da un elemento figurativo rappresentante tre chicchi di caffè che si intrecciano.

    Tenendo in considerazione che i prodottidi riferimento sono caffè e miscele di caffè, l’elemento verbale ‘CAFFÈ’ e l’elemento figurativo del marchio impugnato non sono distintivi in relazione a tali prodotti.

    Secondo la richiedente la rappresentazione dei tre chicchi di caffè nel marchio impugnato è predominante rispetto agli altri elementi verbali. Tuttavia, il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Infatti, l’elemento figurativo del marchio impugnato non ha una grandezza o dimensione tale rispetto agli altri elementi per essere considerato visivamente più rilevante.

    Visivamente, i segni coincidono nelle lettere ‘*OKITO’ del marchio anteriore e del solo elemento verbale distintivo del marchio impugnato. Tuttavia, essi differiscono nell’elemento verbale ‘CAFFÈ’ nel marchio impugnato che non è distintivo in relazione ai prodotti di riferimento ed occupa una posizione secondaria viste le sue dimensioni. Inoltre, il marchio impugnato è composto da un elemento figurativo non distintivo che non è presente nel marchio anteriore. Quindi, per le ragioni sopra esposte, questi elementi differenzianti i segni avranno un impatto minore sul consumatore.

    Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

    Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘*OKITO’, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono dell’elemento verbale ‘CAFFÈ’ presente solamente nel marchio impugnato che, tuttavia, essendo non distintivo e occupando una posizione secondaria, potrebbe non venire neppure pronunciato dal pubblico di riferimento.

    Pertanto, i segni sono foneticamentesonomolto simili.

    Sotto il profilo concettuale, i segni non sono simili dato che al marchio anteriore non verrà attribuito alcun significato mentre nel marchio impugnato la parte del pubblico di riferimento presa in esame riconoscerà il significato del termine ‘CAFFÈ’, concetto trasmesso anche dall’elemento figurativo.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    In via preliminare, la divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

    La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

    I prodotti del marchio contestato sono stati riscontrati essere identici ai prodotti dell’opponente. Tali prodotti sono diretti al grande pubblico avente un grado di attenzione medio.

    I segni sono simili in media misura da un punto di vista visivo e molto simili da un punto di vista fonetico. Dal punto di vista concettuale essi non sono simili dato che il segno impugnato, contiene l’elemento ‘CAFFÈ’ avente il significato come sopra indicato che non è presente nel marchio anteriore. Tuttavia, è importante rammentare che tale elemento pur essendo presente solo nel marchio impugnato non è distintivo in relazione ai prodotti di riferimento ed occupa una posizione secondaria nel marchio contestato. Pertanto, esso avrà un impatto limitato sul consumatore che si concentrerà maggiormente sull’elemento denominativo ‘cokito’. Lo stesso ragionamento si applica all’elemento figurativo del marchio impugnato, che è altresì non distintivo.

    Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

    Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Secondo la richiedente il diritto anteriore può rivendicarlo solo la richiedente che vanta due marchi anteriori all’attuale marchio anteriore depostati e registrati presso l’UIBM. Tuttavia, nel caso in esame tali diritti anteriori non hanno rilevanza perché non sono alla base dell’opposizione. Pertanto, questo argomento della richiedente è infondato e deve essere rigettato.

    Infine, la richiedente richiama a sostegno delle proprie argomentazioni precedenti decisioni nazionali. Tuttavia, va osservato che le decisioni di tribunali nazionali o di uffici nazionali relative a conflitti fra marchi identici o simili a livello nazionale non sono vincolanti per l’Ufficio perché il regime del marchio dell’Unione europea è un sistema autonomo che si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).

    Sebbene le precedenti decisioni nazionali non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione, in particolare nel caso in cui tali decisioni siano state adottate in uno Stato membro/in Stati membri rilevanti ai fini del presente procedimento.

    Nel caso in esame, i precedenti invocati dalla richiedente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento poiché non vi sono sufficienti informazioni sugli antecedenti di fatto e di diritto di tali precedenti. Pertanto, gli argomenti della richiedente devono essere respinti come infondati.

    Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 9 513 921 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotticontestati.

    Poiché il diritto anteriore registrazione di marchio dell’Unione europea n. 9 513 921 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché la richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

    Divisione d’Opposizione

    Martina GALLEChiara BORACEEdith Elisabeth VAN DEN EEDE

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • PIAZZETTA vs LA PIAZZETTA ristorante pizzeria da Pietro Divisione di opposizione del 13-07-2021

    PIAZZETTA vs LA PIAZZETTA ristorante pizzeria da Pietro Divisione di opposizione del 13-07-2021

    Siamo di fronte ad un marchio anteriore “PIAZZETTA” e ad un marchio impugnato “LA PIAZZETTA ristorante pizzeria da Pietro” entrambi in classe 43.

    Piazzetta significa spazio libero rettangolare o tondo in cui si può sostare ed è perciò distintivo per una pizzeria. Del marchio impugnato le parole ristorante e pizzeria non aggiungono nulla di originale e anche la parola Pietro è in subordine, in caratteri più piccoli. Il marchio impugnato è respinto in quanto il pubblico di riferimento può confondere le due realtà.

    OPPOSIZIONE N. B 3 103 553

    Pino Elysees, Sas, 31-33, avenue des Champs Elysées, 75008 Parigi, Francia (opponente), rappresentata da Naomi Aaronson, 66 rue Pierre Demours, 75017 Parigi, Francia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    Pietro Benedetto, Str. Crinului Nr.4, 540343 Targu Mures, Romania (richiedente), rappresentato da Radu Borlan, Strada Tepes Voda nr. 130, etaj 1, ap. C1, sector 2, Bucarest, Sector 2, Romania (rappresentante professionale).

    Il 13/07/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE

      1.L’ opposizione n. B 3 103 553 è accolta per tutti i servizi contestati.
      2.La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 105 378 è totalmente respinta.
      3.Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

    MOTIVAZIONI

    In data 19/11/2019, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i  servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 105 378  (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 18 088 596 PIAZZETTA. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

    OSSERVAZIONI PRELIMINARI

    Si osserva, in via preliminare, che in data 21/05/2020 l’Ufficio informava il richiedente della possibilità di presentare osservazioni in risposta all’atto d’opposizione entro il 26/07/2020.

    In data 11/06/2020, il richiedente inviava una lettera all’Ufficio mediante la quale richiedeva che venisse sollecitato all’opponente una traduzione dei documenti inviati da quest’ultimo nella lingua inglese e che tutte le notificazioni relative al presente procedimento fossero comunicate in inglese.

    Con lettera del 07/07/2020 l’Ufficio informava il richiedente che la lingua del presente procedimento è l’italiano e che non è possibile modificarla.

    Successivamente e nonostante queste comunicazioni, il richiedente inviava, in data 21/07/2020, osservazioni in merito all’opposizione in lingua inglese.

    In base all’articolo 146, paragrafo 9, RMUE, la prima replica del richiedente o la prima replica dell’opponente alle osservazioni del richiedente possono essere redatte in una qualsiasi lingua dell’Ufficio.

    Se la prima replica del richiedente o la controreplica dell’opponente non sono redatte nella lingua del procedimento, bensì in una delle lingue dell’Ufficio, l’argomento non viene preso in considerazione salvo che il richiedente o l’opponente non trasmettano una traduzione di tali documenti nella lingua del procedimento entro il termine di un mese dalla data di ricezione dell’originale da parte dell’Ufficio. L’Ufficio non richiede alle parti la trasmissione di una traduzione; le parti devono inviare la traduzione di propria iniziativa.

    Se non è stata presentata alcuna traduzione o se la traduzione è ricevuta dopo la scadenza del periodo pertinente, le osservazioni si considerano come non ricevute dall’Ufficio e non vengono prese in considerazione.

    Poiché nel presente caso, il richiedente non ha prodotto una traduzione delle sue osservazioni, le memorie in lingua inglese depositate dal richiedente in data 21/07/2020 non potranno essere prese in considerazione ai fini del presente procedimento.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    a) I servizi

    I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:

    Classe 43: Servizi di ristorazione (alimentazione); servizi di ristoranti.

    I servizi contestati sono i seguenti:

    Classe 43: Servizi di ristoranti; pizzerie; servizi alimentari a contratto; alloggi temporanei.

    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

    Servizi di ristoranti sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi.

    Iservizi contestati pizzerie; servizi alimentari a contratto sono compresi nell’ ampia categoria di, o si sovrappongono con, i servizi di ristorazione (alimentazione) dell’opponente. Pertanto, sono identici.

    Infine alloggi temporanei coperti dal marchio contestato sono simili ai servizi di ristorazione (alimentazione) dell’opponente in quanto sono comunemente offerti tramite gli stessi canali di distribuzione e sono intesi per lo stesso pubblico. Inoltre, possono condividere la stessa origine commerciale.

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, i servizi che risultano essere identici o similisono diretti al grande pubblico.


    Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

    c) I segni

    Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    L’elemento comune ad entrambi i marchi ‘PIAZZETTA’ ha un significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano viene capito. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano, che sarà più incline a confondere i segni.

    L’elemento ‘PIAZZETTA’ si riferisce ad un’ “area libera, più o meno spaziosa, di forma quadrata, rettangolare, circolare, poligonale, che si apre in un tessuto urbano, al termine di una strada e più spesso all’incrocio di più vie, (…)” (informazione estratta il 29/06/2021 dal Dizionario italiano Treccani online, all’indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/piazza/).

    Questo termine del marchio anteriore non ha un significato chiaramente o direttamente collegabile ai servizi rilevanti ed è pertanto distintivo in grado medio.

    Inoltre, occorre ricordare che per la protezione dei marchi denominativi, come nel caso del marchio anteriore, è irrilevante che siano scritti in lettere maiuscole o minuscole, in quanto quello che è protetto è la/le parola/e oggetto del marchio (31/01/2013, T-66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 57; 25/ 11/2015, T-763/14, SOPRAPUR / Sopro et al., EU:T:2015:883, § 56).

    Le stesse considerazioni relative al significato e alla capacità distintiva del termine ‘PIAZZETTA’ nel marchio anteriore valgono per la dicitura ‘La Piazzetta’ del marchio contestato, visto che l’articolo determinativo ‘La’ serve semplicemente ad accompagnare ed indicare qualcosa di preciso, ‘Piazzetta’, in questo caso. L’articolo ‘La’, tuttavia, è dotato di un carattere distintivo molto basso, o addirittura inesistente, visto che non ha alcuna valenza semantica, in contrasto con l’elemento verbale che accompagna.

    Le parole ‘ristorante & pizzeria’ in posizione subordinata a ‘La Piazzetta’ e di dimensioni notevolmente ridotte, sono volte meramente ad indicare il tipo di servizi offerti. Di conseguenza sono privi di carattere distintivo in relazione a tali servizi.

    L’elemento ‘Pietro’ del marchio contestato verrà chiaramente inteso come un nome proprio maschile. Espressioni formate dalla preposizione ‘da’ seguite da un nome proprio di persona sono comuni nel settore di riferimento (quello della ristorazione e alloggi temporanei) ed è usuale vederle associate alle parole ‘bar’, ‘ristorante’, taverna’, pizzeria’ o altri nomi di stabilimenti commerciali in cui vengono offerti servizi di soggiorno a terzi. Pertanto, la dicitura ‘da Pietro’ verrà interpretata dal consumatore medio italiano come un’indicazione della persona che fornisce i servizi coperti dal marchio contestato.

    Tuttavia, poiché questa espressione non ha un legame diretto con i servizi de quo, è di per sé dotata di un carattere distintivo normale.


    Infine, l’elemento ‘Targu-Mures’ posto nella parte inferiore del marchio non ha alcun significato in italiano ed è pertanto distintivo. Esso verrà percepito come la combinazione di due parole di fantasia o, tutt’al più, come i cognomi del soggetto di nome ‘Pietro’ che compare nella riga precedente (‘da Pietro Targu-Mures’).


    In quanto agli elementi figurativi in colore rosso scuro e lo sfondo quadrato di colore beige del marchio contestato, questi verranno percepiti come elementi meramente figurativi, volti ad adornare il segno e far risaltare gli elementi verbali in esso contenuti. Pertanto, detti elementi sono privi di qualsiasi carattere distintivo.

    La dicitura “La Piazzetta” nel segno contestato è l’elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo per via della sua posizione centrale e delle sue dimensioni maggiori rispetto al resto degli elementi.

    Visivamente, i segni coincidono nel fatto che l’unico elemento del marchio anteriore è interamente riprodotto nel marchio contestato come un elemento indipendente e distintivo. In più, l’elemento ‘Piazzetta’ del marchio contestato è l’elemento visivamente co-dominante, congiuntamente all’articolo (dal carattere distintivo molto basso, o inesistente) ‘La’.


    I marchi differiscono nei rimanenti elementi verbali e figurativi del marchio contestato.

    Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

    Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono della parola ‘PIAZZETTA’ che costituisce l’unico elemento del marchio anteriore e uno degli elementi distintivi e dominanti del marchio contestato.


    La pronuncia differisce nel suono dell’articolo ‘La’ e degli altri elementi verbali del marchio contestato, ovvero ‘ristorante & pizzeria’, ‘da Pietro’ e ‘Targu-Mures’. Si ritiene, tuttavia, che gli elementi verbali ‘La Piazzetta’ del marchio contestato saranno quelli su cui si concentrerà l’attenzione del consumatore e gli unici ad essere pronunciati. Infatti, questi elementi, e specialmente il vocabolo ‘Piazzetta’, non presentano un collegamento logico immediato con i servizi richiesti, né tantomeno ne descrivono direttamente qualità o caratteristiche. Tale circostanza implica che il pubblico destinatario sarà maggiormente propenso a pronunciare questi elementi distintivi per identificare il marchio richiesto poiché saranno facilmente separabili dall’espressione descrittiva “ristorante & pizzeria” o dagli elementi visivamente meno prominenti ‘da Pietro’ e ‘Targu-Mures’ (per analogia, 12/09/2012, T-460/11, Bürger, § 48). L’espressione ‘La Piazzetta’, oltre ad essere dotata di un carattere distintivo medio, è ciò che il pubblico destinatario leggerà per prima poiché si trova in posizione superiore al resto delle parole del marchio (06/12/2013, T-361/12, ECOFORCE, § 28). 


    Pertanto, i segni sono foneticamente simili almeno in media misura.

    Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi.  Siccome i segni saranno associati a un significato simile in virtù del loro elemento comune ‘Piazzetta’, i segni sono concettualmente simili in media misura.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

    I servizi in conflitto sono stati ritenuti in parte identici ed in parte simili e si dirigono al grande pubblico che userà un livello medio di attenzione. I segni sono simili almeno in media misura sotto il profilo fonetico ed in misura media sotto i profili visivo e concettuale, poichè coincidono nella parola ‘Piazzetta’, che rappresenta l’unico elemento nel marchio anteriore e l’elemento co-dominante e distintivo del marchio contestato.


    Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).


    Nel presente caso, il marchio contestato include il marchio anteriore e presenta in aggiunta elementi verbali e figurativi che sono in parte descrittivi, meno prominenti per posizione e dimensione, o sono non distintivi perché meramente decorativi. Ne segue che le differenze tra i marchi non sono sufficienti ad escludere che il consumatore di riferimento, confrontato con i segni in esame, sia portato a pensare che abbiano la stessa origine commerciale o provengano da imprese economicamente collegate tra loro. Questo soprattutto in considerazione dell’identità e similitudine dei servizi protetti dai marchi.

    Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di servizi che designa (23/10/2002, T- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, §49).


    Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 18 088 596 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i servizi contestati.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

    Divisione d’Opposizione

    Aldo BLASIClaudia ATTINA   Chiara BORACE

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • MARCHI SONORI Italia Oggi del 08-07-2021

    MARCHI SONORI Italia Oggi del 08-07-2021

    MARCHI SONORI, le caratteristiche comuni non sono registrabili

    Una Sentenza del Tribunale dell’UE detta limiti precisi alle registrazioni

  • MARCHIO DESCRITTIVO del prodotto: Decisione Quinta Commissione del 02-06-2021

    MARCHIO DESCRITTIVO del prodotto: Decisione Quinta Commissione del 02-06-2021

    SELLEITALIA ad avviso della Quinta Commissione di Ricorso è un marchio descrittivo del prodotto selle, seppur contenga una certa caratterizzazione grafica.

    DECISIONE
    della Quinta Commissione di ricorso
    del 2 giugno 2021
    Nel procedimento R 55/2021-5
    Selle Italia S.r.l.
    Viale Enrico Fermi, 2
    31011 Frazione Casella D’asolo – Asolo
    (TV)
    Italia Richiedente / Ricorrente
    rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Piazza Mario Saggin, 2, 35131, Padova,
    Italia
    RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea
    n. 18 138 525
    LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO
    composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann (Membro)
    Cancelliere: H. Dijkema
    ha pronunciato la seguente
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

    Decisione
    Sintesi dei fatti
    1 Con domanda depositata in data 17 ottobre 2019, Selle Italia S.r.l. (“la
    richiedente”), chiedeva la registrazione del marchio dell’Unione europea
    figurativo
    per i seguenti prodotti e servizi:
    Classe 12 – Selle per biciclette, cicli e motocicli; Componenti per biciclette, cicli e motocicli;
    Accessori per biciclette, cicli e motocicli; Specchietti retrovisori; Nastri per manubri.
    Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio all’ingrosso ed on-line di selle per biciclette, cicli e
    motocicli, componenti per biciclette, cicli e motocicli, accessori per biciclette, cicli e motocicli,
    nastri per manubri e specchietti retrovisori.
    2 In data 17 dicembre 2019, l’esaminatore emetteva un rifiuto provvisorio di
    registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, e
    dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, relativamente ai seguenti prodotti e servizi:
    Classe 12 – Selle per biciclette, cicli e motocicli; Componenti per biciclette, cicli e motocicli;
    Accessori per biciclette, cicli e motocicli.
    Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio all’ingrosso ed on-line di selle per biciclette, cicli e
    motocicli, componenti per biciclette, cicli e motocicli, accessori per biciclette, cicli e motocicli.
    3 Le obiezioni dell’esaminatore possono essere sintetizzate come segue:
    – Sulla base dei significati dei termini contenuti nel marchio, supportati dal
    Dizionario online Treccani, il consumatore medio di lingua italiana
    attribuirebbe al segno il seguente significato: dispositivi da utilizzarsi per
    disporsi fisicamente/sedersi su un mezzo di trasporto quale una bicicletta,
    una motocicletta o un cavallo che provengano dall’Italia.
    – Nonostante la presenza di alcuni elementi stilizzati – che consistono nella
    scelta di un font dalla differente grandezza per i due termini che compongono
    il segno – il consumatore medio di lingua italiana percepirebbe il segno come
    contenente informazioni riguardanti i prodotti e servizi, in particolare che i
    prodotti presentino la forma e le caratteristiche tipiche di beni che facilitano
    la seduta su mezzi di trasporto quali biciclette, cavalli o motociclette ed
    esprimono una connessione con il paese Italia; e che i servizi abbiano ad
    oggetto la vendita al dettaglio all’ingrosso ed on-line dei suddetti prodotti.
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    3
    – Pertanto, il segno descrive natura, destinazione e, allo stesso tempo, la
    provenienza geografica, dei prodotti e servizi in questione.
    – Poiché il segno ha un chiaro carattere descrittivo, esso è altresì privo di
    carattere distintivo.
    4 Nonostante i rilievi sollevati dall’esaminatore, il 27 aprile 2020 la richiedente
    presentava le proprie osservazioni, mantenendo la propria domanda di
    registrazione. Questi inoltre invocava che il segno aveva acquisito capacità
    distintiva attraverso l’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. La
    richiedente confermava in data 8 luglio 2020 che la rivendicazione di distintività
    acquisita doveva intendersi come principale. Le osservazioni della richiedente
    possono essere sintetizzate come segue:
    – In primo luogo, la richiedente presenta un’introduzione sulla storia
    dell’azienda, che ha iniziato ad operare nel secolo XIX. Nel documento 13
    sono incluse le informazioni sull’attività di Selle Italia S.r.l. Si segnala,
    inoltre, che i prodotti realizzati dal richiedente sono stati utilizzati dai
    migliori ciclisti di sempre e si fa riferimento ai documenti 21.1, 21.2 e 21.3,
    relativi al museo ospitato presso la sede di Selle Italia. Infine, la richiedente
    fa riferimento ai dati di fatturazione della società degli ultimi quattro anni.
    – Successivamente, la richiedente invoca l’applicazione dell’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE in relazione al caso di specie e fornisce le seguenti prove
    per dimostrare che il segno contestato ha acquisito carattere distintivo in
    seguito all’uso che ne è stato fatto:
    a) Documenti relativi all’Italia
    o Documento 1.- Cataloghi dell’anno 2008 (suddiviso in documento 1.1,
    documento 1.2, e documento 1.3).
    o Documento 2.- Cataloghi dell’anno 2009 (suddiviso in documento 2.1,
    documento 2.2, e documento 2.3).
    o Documento 3.- Cataloghi dell’anno 2010 (suddiviso in documento 3.1
    e documento 3.2).
    o Documento 4.- Cataloghi dell’anno 2011 (suddiviso in documento 4.1,
    documento 4.2, e documento 4.3).
    o Documento 5.- Cataloghi dell’anno 2012 (suddiviso in documento 5.1
    e documento 5.2). Documento 6.- Cataloghi dell’anno 2013 (suddiviso
    in documento 6.1 e documento 6.2).
    o Documento 7.- Cataloghi dell’anno 2014 (suddiviso in documento 7.1
    e documento 7.2).
    o Documento 8.- Cataloghi dell’anno 2015 (suddiviso in documento 8.1
    e documento 8.2).
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    4
    o Documento 9.- Cataloghi dell’anno 2016 (suddiviso in documento 9.1
    e documento 9.2).
    o Documento 10.- Cataloghi dell’anno 2017.
    o Documento 11.- Cataloghi dell’anno 2018 (suddiviso in documento
    11.1 e documento 11.2).
    o Documento 12.- Cataloghi dell’anno 2019 (suddiviso in documento
    12.1 e documento 12.2).
    o Documento 13. – Visura storica della società Selle Italia S.r.l.
    o Documento 14.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
    in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008 –
    2019) (suddiviso in documento 14.1 e documento 14.2).
    o Documento 14.3.- Fatture relative al mercato italiano (2010 – 2020).
    o Documento 14.4.- Rassegna stampa dedicata a Selle Italia (2008 –
    2019).
    b) Documenti relativi alla Francia
    o Documento 15.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
    in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008 –
    2019). (Documento suddiviso nei documenti 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4).
    o Documento 15.5.- Fatture emesse a favore di clienti francesi (2010 –
    2020).
    o Documento 15.6.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia
    (2008-2019).
    c) Documenti relativi alla Spagna
    o Documento 16.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
    in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008-
    2020). (Documento suddiviso nei documenti 16.1 e 16.2).
    o Documento 16.3.- Fatture emesse a favore di clienti spagnoli (2010-
    2020).
    o Documento 16.4.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia
    (2008-2019).
    d) Documenti relativi alla Gran Bretagna
    o Documento 17.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
    in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008-
    2020). (Documento suddiviso nei documenti 17.1 e 17.2).
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    5
    o Documento 17.3.- Fatture emesse a favore di clienti britannici (2010 –
    2020).
    o Documento 17.4.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia
    (2008-2019).
    e) Documenti relativi alla Germania
    o Documento 18.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
    in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008
    -2019). (Documento suddiviso nei documenti 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4).
    o Documento 18.5.- Fatture emesse a favore di clienti tedeschi (2010 –
    2020).
    o Documento 18.6.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia
    (2008 – 2019).
    f) Documenti relativi al Benelux
    o Documento 19.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
    in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008 –
    2020). (Documento suddiviso nei documenti 19.1 e 19.2).
    o Documento 19.3.- Fatture emesse a favore di clienti del Benelux (2010
    – 2020).
    o Documento 19.4.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia
    (2008 – 2019).
    g) Marchi e brevetti della richiedente
    o Documento 20. – Portafoglio marchio Selle Italia. Si fa riferimento ai
    marchi registrati in Italia, nell’Unione europea, in Giappone, in Corea
    del Sud, negli USA, in Messico, in Russia e a Taiwan, e l’accento è
    posto sui marchi dell’Unione europea e su un marchio identico a quello
    in questione che è stato registrato in Italia.
    o La richiedente fa inoltre riferimento al fatto che ‘SELLE ITALIA è
    titolare di oltre 55 famiglie brevettuali’ e fornisce un link e una
    schermata relativi alla banca dati brevettuale espacenet.com.
    5 Con decisione del 12 novembre 2020 (“la decisione impugnata”), l’esaminatore,
    riprendendo le motivazioni di cui alla precedente comunicazione e rispondendo
    agli argomenti dalla richiedente relativamente alla capacità distintiva acquisita
    attraverso l’uso, confermava il rifiuto della domanda rispetto ai prodotti e servizi
    obiettati, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in combinato
    disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 3,
    RMUE. La decisione può essere sintetizzata come segue:
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    6
    Esame ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE
    – Tutti gli argomenti del richiedente sono relativi soltanto all’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE, e non contestano le conclusioni dell’Ufficio del
    17 dicembre 2019 relativamente al fatto che il marchio è descrittivo e privo
    di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c),
    RMUE, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, che sono pertanto confermate.
    Esame ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE
    – Dato che le parole incluse nel segno contestato sono parole italiane, il
    pubblico di riferimento è composto da consumatori di lingua italiana. Di
    conseguenza, l’estensione geografica dell’obiezione è relativa all’Italia. In tal
    senso le prove prodotte dalla richiedente che si riferiscono ai consumatori
    francesi, spagnoli, britannici, tedeschi e del Benelux sono irrilevanti.
    – Nel caso presente è necessario determinare se una parte significativa del
    pubblico di lingua italiana sia stata esposta al segno in esame (come
    richiesto) per un congruo periodo di tempo, in modo tale da essere
    immediatamente in grado di riconoscere il segno stesso come l’indicazione di
    una ben determinata origine commerciale. Ad avviso dell’Ufficio, la
    documentazione trasmessa non è in grado di fornire indicazioni chiare e
    convincenti al riguardo.
    – In primo luogo, in relazione ai cataloghi forniti come Documenti da 1 a 12,
    non possono dimostrare l’acquisizione del carattere distintivo del segno,
    poiché in tali cataloghi i segni che compaiono differiscono nella loro
    struttura, in relazione al segno contestato:
    – In relazione a quanto precede, non vi è dubbio che gli elementi figurativi
    inclusi in detti segni (e che non compaiono nel marchio impugnato)
    potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel consentire ai consumatori di
    determinare l’origine commerciale dei prodotti in questione.
    – D’altra parte, si deve tener conto che in quasi tutti i casi, nei prodotti offerti
    dal richiedente compare il marchio SELLE ITALIA insieme ad altri elementi
    verbali quali SLR, FLITE, TURBOMATIC, NEPAL, NUBAIN etc. Quindi è
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    7
    possibile che questi elementi verbali aggiuntivi aiutassero i consumatori a
    determinare l’origine commerciale dei prodotti.
    – Qualcosa di simile si può affermare in relazione ai documenti inclusi nel
    Documento 14, poiché non si può determinare se i documenti contabili si
    riferiscano al segno contestato: nelle fatture presentate compare un segno con
    elementi figurativi e colori, diverso da quello richiesto (oltre a figurare
    insieme ad altri elementi verbali) e nella rassegna stampa, i marchi che
    compaiono differiscono strutturalmente da quello richiesto e in alcuni casi
    sono accompagnati da altre parole.
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    8
    – La richiedente fa riferimento a studi di mercato, riferimenti a
    sponsorizzazioni, presenza del marchio in tutto il mondo, ecc. Tuttavia,
    questa informazione non ha valore probatorio, per vari motivi. In primo
    luogo, poiché si tratta di dati forniti dal richiedente e non da terzi, il loro
    valore probatorio è minore. In secondo luogo, perché tutte queste
    affermazioni non consentono di determinare se i dati forniti dal richiedente si
    riferiscano al marchio così come è stato richiesto o ad altri marchi che
    potrebbero includere elementi figurativi. Infatti, in alcuni di questi
    documenti, si nota che il marchio a cui si riferisce la richiedente è diverso da
    quello ora richiesto.
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    9
    – Pertanto, l’Ufficio ritiene che nessuno dei documenti summenzionati possa
    dimostrare l’acquisizione del carattere distintivo del segno contestato.
    – Quanto al Documento 20, si ricorda che, nel determinare il carattere
    distintivo del segno, è del tutto irrilevante se segni simili siano stati registrati
    dal richiedente dinanzi all’Ufficio o in altre giurisdizioni. Infatti, la
    registrabilità di un segno come marchio dell’Unione europea dev’essere
    valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice
    dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente
    dell’Ufficio. Inoltre, l’Ufficio non è vincolato dalla decisione secondo cui il
    segno in questione è registrabile come marchio nazionale rilasciato in uno
    Stato membro, anche qualora si tratti di un paese appartenente all’area
    linguistica in cui ha avuto origine il segno in questione.
    – In relazione ai brevetti di cui la richiedente può essere titolare, si tratta di un
    fatto irrilevante.
    – I Documenti 13 e 21 non possono dimostrare il carattere distintivo acquisito
    in seguito all’uso del segno contestato, poiché non è possibile determinare se
    si riferiscano a prodotti che includono tale segno e che sono immediatamente
    collegati dai consumatori al richiedente, o se si tratta di altri prodotti / segni
    utilizzati dal richiedente.
    – Non è possibile determinare, con le prove fornite, la quota di pubblico
    consumatore in Italia che identifichi i prodotti e servizi rivendicati,
    attribuendo ad essi una specifica provenienza commerciale grazie al marchio,
    come richiesto.
    – Di conseguenza, l’Ufficio ritiene che il materiale presentato non sia
    sufficiente per determinare se il marchio richiesto abbia acquisito un carattere
    distintivo in Italia attraverso l’uso fatto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
    RMUE, in relazione ai prodotti e servizi richiesti, al momento della
    presentazione della richiesta.
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    10
    6 In data 12 gennaio 2021 la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione
    impugnata chiedendone l’annullamento integrale. L’Ufficio riceveva la memoria
    contenente i motivi di ricorso in data 11 marzo 2021.
    Motivi del ricorso
    7 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come
    segue:
    Sulla mancata valutazione delle prove prodotte dalla richiedente
    – Il marchio SELLE ITALIA opera nel settore del ciclismo. La richiedente ha
    dimostrato come, nel corso di decenni, il marchio SELLE ITALIA abbia
    sponsorizzato ed affiancato i più famosi ciclisti della storia. Il marchio
    SELLE ITALIA è stato scelto dai migliori ciclisti di ogni tempo, divenendo
    così un brand noto in tutto il mondo. È difficile immaginare un metodo più
    efficace di questo per ottenere quanto richiesto dalla giurisprudenza ovvero
    per far sì che “una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi
    grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una
    determinata impresa”.
    – Quanto al fatto che “il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso di tale
    marchio deve essere dimostrato nella parte dell’Unione europea (Italia in
    questo caso) in cui esso ne era privo”, la richiedente ha prodotto decine di
    documenti, tra i quali le fatture attestanti l’attività promozionale del
    Documento 14.1, scelte a campione, che coprono ogni anno dal 2008 al 2019.
    Inoltre, le fatture del Documento 14.2, oltre a dimostrare l’attività
    promozionale effettuata nei giornali di settore, evidenzia come la richiedente
    abbia investito decine di migliaia di euro per essere una dei “main sponsor”
    del Giro d’Italia, la corsa a tappe più importante d’Italia e seconda nel mondo
    solo a Tour del France. Oltre a ciò sono state depositate prove – i documenti
    21.1, 21.2 e 21.3. – relative al museo allestito all’interno della sede di Selle
    Italia, e un articolo di giornale dedicato a Giuseppe Bigolin, azionista di
    maggioranza della richiedente, che ripercorre gli ultimi 30 anni della storia
    del ciclismo.
    – La richiedente ha, inoltre, depositato una considerevole quantità di prove
    relativamente a “fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta
    dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale
    marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo,
    la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come
    proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le
    dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni
    professionali”.
    – Quanto all’intensità dell’uso sono stati depositati cataloghi (compresi listini e
    opuscoli di vendita) e fatture (tanto di vendita come di investimenti
    promozionali) per ogni anno dal 2008 al 2019; informazioni circa il fatturato
    dell’azienda degli ultimi 5 anni (citando le fonti da cui tali informazioni
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    11
    provengono); contratti di sponsorizzazione relativi ai più famosi ciclisti della
    storia; contratti di sponsorizzazione con i team più prestigiosi del Protour;
    materiale promozionale, rinvenibile sia dagli estratti delle riviste di settore in
    cui le pubblicità sono state pubblicate, sia dai cataloghi stessi.
    – Quanto all’estensione geografica, i documenti allegati riguardano non solo
    l’Italia, ma le nazioni più popolose dell’Unione Europea quali Gran Bretagna,
    Spagna, Germania e Francia. È chiaro che la descrittività del segno riguarda
    il pubblico italiano, tuttavia il fatto che vi siano copiose prove relative sia
    all’Italia che ad altri paesi, serve a comprendere la portata internazionale del
    perimetro di conoscenza da parte del pubblico del marchio contestato.
    – Infine, quanto al fatto che il carattere distintivo di un marchio “deve essere
    valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la
    registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione
    presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi
    in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”,
    pare sia sufficiente affermare che, visionando le prove, la denominazione
    SELLE ITALIA è sempre e soltanto utilizzato in connessione a “selle per
    bicicletta” in modo tale da rendere evidente ed inequivocabile la percezione
    del consumatore medio della categoria che sa benissimo, proprio in virtù di
    un massiccio utilizzo pluriennale del marchio, che il marchio SELLE
    ITALIA caratterizza selle di alta qualità.
    – L’impressione che si ricava dalla lettura della decisione oggi impugnata è che
    l’esaminatore abbia mal valutato il valore probatorio della copiosa
    documentazione depositata. La richiedente riconosce che sono stati prodotti
    solo in parte dati sulle quote di mercato e non sono state prodotte indagini
    demoscopiche o dichiarazioni di associazioni professionali. Ciò tuttavia non
    può significare – sic et simpliciter – che non sia stata dimostrata l’acquisita
    distintività del segno distintivo. La giurisprudenza segnala che “le prove del
    carattere distintivo acquisito devono essere analizzate nel loro complesso”.
    Le indagini demoscopiche o i dati relativi alle quote di mercato sono solo una
    parte delle prove che si possono fornire e non sono essenziali. L’articolo 97,
    RMUE contiene un elenco non esaustivo di prove che possono aiutare a
    dimostrare il carattere distintivo acquistato, quali opuscoli di vendita,
    cataloghi, listini, fatture, relazioni annuali, fatturato, cifre e relazioni
    riguardanti l’investimento pubblicitario, pubblicità (rassegne stampa,
    tabelloni pubblicitari, spot televisivi), unitamente alle prove della loro
    intensità ed estensione, sondaggi di clienti e/o di mercato, dichiarazioni
    giurate. Ebbene tutte le prove qui citate sono state prodotte dalla richiedente
    ed anche in quantità considerevole.
    Sulla valutazione del logo in relazione al quale va valutata l’acquisizione di
    carattere distintivo
    – La censura emessa dall’Ufficio – descrittività e carenza di capacità distintiva
    – è relativa alla denominazione SELLE ITALIA, ragione per a quale le prove
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    12
    fornite dalla richiedente hanno riguardato tale denominazione a prescindere
    dalla veste grafica.
    – Peraltro, la veste grafica delle prove prodotte è minimale. In primo luogo, gli
    elementi figurativi del vecchio marchio (peraltro registrato senza problemi in
    Unione Europea) sono assolutamente minimali, consistono in una sorta di
    segno dalla forma ovale e dunque non sono tali da attirare l’attenzione del
    consumatore, il quale sarà interessato ad acquistare le selle del richiedente
    per la qualità che i prodotti di SELLE ITALIA garantiscono. In secondo
    luogo, è notorio che in ambito di valutazione della confondibilità tra due
    marchi, l’aspetto fonetico prevalga su quello visivo e su quello concettuale e,
    per analogia, il medesimo principio va applicato anche al caso di specie.
    – La richiedente contesta altresì l’affermazione dell’esaminatore secondo la
    quale “si deve tener conto che in quasi tutti i casi, nei prodotti offerti dal
    richiedente compare il marchio SELLE ITALIA insieme ad altri elementi
    verbali quali SLR, FLITE, TURBOMATIC, NEPAL, NUBAIN etc. […]
    Quindi è possibile che questi elementi verbali aggiuntivi aiutassero i
    consumatori a determinare l’origine commerciale dei prodotti”. Secondo
    l’Ufficio l’elemento SELLE ITALIA, che ha dimensione più grandi sul
    prodotto e che è usato da diversi decenni dalla richiedente, non sarebbe in
    grado di identificare i prodotti e servizi contestati come provenienti da una
    determinata azienda, ma dei piccoli e corti marchi di prodotto sì.
    – Infine, la richiedente sostiene che il marchio oggetto di rifiuto sia una
    ristilizzazione e, in quanto tale, è un marchio nuovo. La richiedente si chiede
    pertanto come sarebbe stato possibile fornire le prove relativamente ad un
    marchio appena lanciato sul mercato. A tal proposito, la richiedente ritiene
    che l’erroneità del ragionamento seguito dall’esaminatore trovi conferma nel
    paradosso a cui questo condurrebbe se adottato. Infatti, seguendo la logica
    dell’esaminatore, un marchio che ha acquisito la distintività attraverso l’uso
    non potrebbe mai essere depositato in una nuova veste grafica perché, non
    essendo quella che ha procurato l’acquisizione della notorietà, il marchio
    dovrebbe essere rifiutato.
    Conclusioni
    – La richiedente ritiene di aver dimostrato, ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 3
    RMUE, l’acquisizione di capacità distintiva del marchio SELLE ITALIA
    presso il consumatore medio italiano, attraverso un uso costante e continuo
    dello stesso.
    – In particolare, la sponsorizzazione dei migliori atleti italiani (e non), la
    partnership pluridecennale con il Giro d’Italia, durante il quale il marchio
    SELLE ITALIA è stato visibile non solo alle centinaia di migliaia di
    spettatori presenti agli eventi ma anche ai milioni di telespettatori, il costante
    successo commerciale che ha consentito al brand SELLE ITALIA di essere
    leader di mercato in Italia ed in Europa, sono elementi grazie ai quali una
    parte significativa del pubblico di riferimento è in grado d’identificare i
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    13
    prodotti e i servizi oggetto della domanda di marchio SELLE ITALIA come
    originari dell’omonima impresa. In tal modo, grazie al segno è possibile
    distinguere i prodotti e i servizi da quelli di altre imprese, perché sono
    percepiti come originari di una determinata impresa.
    – Pertanto, si chiede alle Commissioni di ricorso di riesaminare le prove
    prodotte dalla richiedente e “di riconoscere che il marchio SELLE ITALIA,
    indipendentemente dalla sua connotazione grafica, ha acquisito carattere
    distintivo”.
    Motivazione
    8 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al
    RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del
    regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente
    indicato altrimenti nella presente decisione.
    9 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È
    ricevibile.
    Ambito del ricorso
    10 Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, “[o]gnuna delle parti di una procedura conclusasi
    con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove quest’ultima non
    abbia accolto le sue richieste”.
    11 La richiedente ha indicato nel proprio atto di appello che il ricorso concerne la
    decisione nella sua interezza. Tuttavia, la decisione impugnata ha solo in parte
    disatteso le aspettative della richiedente, poiché la domanda di marchio è stata
    rifiutata solo per parte dei prodotti e servizi richiesti.
    12 D’altro canto, dal contenuto della memoria si evince chiaramente che il ricorso è
    volto ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata solo nella misura in
    cui l’esaminatore ha rifiutato la domanda di marchio.
    13 Ne consegue che il presente ricorso deve intendersi riferito alla sola parte della
    decisione che ha rifiutato la registrazione del marchio richiesto per i seguenti
    prodotti e servizi, in relazione ai quali la Commissione è chiamata a decidere:
    Classe 12 – Selle per biciclette, cicli e motocicli; Componenti per biciclette, cicli e motocicli;
    Accessori per biciclette, cicli e motocicli.
    Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio all’ingrosso ed on-line di selle per biciclette, cicli e
    motocicli, componenti per biciclette, cicli e motocicli, accessori per biciclette, cicli e motocicli.
    14 Inoltre, la Commissione rileva che tutti gli argomenti della richiedente sono
    relativi soltanto all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, e non contestano le
    conclusioni della decisione impugnata relativamente al fatto che il marchio in
    questione è descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    14
    15 L’ambito dell’appello è, pertanto, circoscritto all’esame della rivendicazione della
    richiedente che il segno avrebbe acquisito, per i prodotti e i servizi in
    contestazione, un carattere distintivo in seguito all’uso sul mercato ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
    16 Per completezza, tuttavia, la Commissione ritiene opportuno confermare la
    motivazione e le conclusioni dell’esaminatore in merito alla natura descrittiva e
    alla mancanza di carattere distintivo del segno in questione per il pubblico di
    lingua italiana, relativamente ai prodotti e servizi contestati, per le ragioni
    espresse nella comunicazione del 17 dicembre 2019 e nella decisione impugnata.
    Articolo 7, paragrafo 3, RMUE
    17 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla
    registrazione previsti dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE non si
    applicano se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si
    chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato
    fatto. Tale norma rappresenta una deroga agli impedimenti alla registrazione
    stabiliti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. La sua portata deve,
    quindi, essere interpretata in funzione di tali impedimenti alla registrazione
    (21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige),
    EU:T:2015:215, § 83; 17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 39).
    18 Un segno può essere registrato in quanto marchio dell’Unione europea, in base
    all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, solo se viene fornita la prova che esso ha
    acquisito, in seguito all’uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte
    dell’Unione in cui esso non aveva ab initio un tale carattere in virtù
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. Nella fattispecie, il
    territorio rilevante è l’Italia.
    19 La prova deve dimostrare che il carattere distintivo in seguito all’uso è stato
    acquistato prima della data di deposito della domanda di marchio dell’Unione
    europea, nella fattispecie prima del 17 ottobre 2019 (11/06/2009, C-542/07 P,
    Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, C-108/05, Europolis,
    EU:C:2006:530, § 22).
    20 Il carattere distintivo di un segno, compreso quello acquistato in seguito all’uso,
    deve essere valutato in relazione alla percezione del consumatore medio della
    categoria di prodotti o servizi in questione, che comprende non solo gli acquirenti
    dei prodotti e dei servizi, ma anche qualsiasi persona potenzialmente interessata,
    nel senso stretto di potenziali acquirenti (29/09/2010, T-378/07, Répresentation
    d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 41 e segg.). Nella
    fattispecie, il pubblico di riferimento è rappresentato dagli acquirenti di selle e
    altri componenti e accessori per biciclette, cicli e motocicli, normalmente
    informati e ragionevolmente attenti e avveduti.
    21 Nel caso in esame, la richiedente ha pertanto l’onere di presentare prove chiare e
    convincenti che consentano all’Ufficio di accertare che almeno una frazione
    significativa del pubblico italiano di riferimento identifichi, grazie al marchio, i
    prodotti e servizi rilevanti delle Classi 12 e 35 come provenienti da un’impresa
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    15
    determinata (15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61;
    26/03/2015, T-72/14, BATEAUX MOUCHES, EU:C:2015:194, § 65 e
    giurisprudenza ivi citata).
    22 Per una conclusione a favore dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito
    all’uso, la giurisprudenza non prevede percentuali fisse di penetrazione del
    mercato o di riconoscimento da parte del pubblico di riferimento (19/06/2014,
    C-217/13 & C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Anziché utilizzare
    una percentuale fissa del pubblico di riferimento in un determinato mercato, la
    prova dovrebbe dimostrare che una parte significativa del pubblico identifica il
    marchio con prodotti o servizi specifici di una particolare impresa.
    23 L’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE richiede che si prendano in
    considerazione, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio,
    l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità
    degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la proporzione degli
    ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa
    determinata grazie al marchio, le dichiarazioni delle camere di commercio e
    industria o di altre associazioni professionali nonché i sondaggi d’opinione
    (15/12/2016, T-112/13, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D),
    EU:T:2016:735, § 69; 17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 44;
    21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige),
    EU:T:2015:215, § 90).
    24 Se, sulla base di tali fattori, il pubblico rilevante identifica il prodotto o servizio
    come proveniente da una determinata impresa, il marchio può procedere a
    registrazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE (10/12/2008, T-365/06,
    BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 35 e giurisprudenza ivi citata).
    25 Alla luce dei criteri suesposti, l’esame congiunto del materiale probatorio
    presentato conduce la Commissione a concludere che la richiedente non ha
    sufficientemente provato che una frazione significativa del pubblico italiano di
    riferimento identifica (e identificava, anteriormente alla data di deposito della
    domanda), grazie al segno , i prodotti e servizi in contestazione
    come provenienti dalla richiedente. Seguono i motivi.
    Valutazione delle prove depositate dalla richiedente
    26 Per dimostrare che il segno ha acquisito carattere distintivo in
    Italia, in seguito all’uso che ne è stato fatto, la richiedente ha depositato le prove
    elencate nel paragrafo 4 della presente decisione.
    27 La Commissione ritiene di dover prendere in considerazione, in particolare, le
    prove che vanno dal Documento 1 al Documento 14.4, oltre al Documento 21,
    perché si tratta di documentazione relativa al territorio e al pubblico italiano di
    riferimento. Quanto al Documento 20, relativo al portafoglio marchi SELLE
    ITALIA della richiedente, la Commissione non lo considera particolarmente
    rilevante ai fini dell’accertamento del carattere distintivo acquisito ai sensi
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    16
    dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, perché detto documento non fornisce dati
    rilevanti quanto all’uso del marchio in questione. Lo stesso dicasi per i riferimenti
    ai brevetti titolarità della richiedente.
    28 La Commissione rileva che gran parte dei documenti depositati, e concretamente
    quelli che vanno dal Documento 1 al Documento 12.2, consistono in cataloghi dei
    prodotti della richiedente che coprono un periodo di oltre dieci anni, in particolare
    dall’anno 2008 all’anno 2019.
    29 Tutti i cataloghi presentati dalla richiedente hanno le seguenti caratteristiche:
    a. Sono redatti in varie lingue, tra le quali l’italiano;
    b. Nella prima pagina è indicata la data del catalogo e nella penultima
    pagina sono spesso rinvenibili indicazioni relative alla data di stampa
    dello stesso;
    c. I prodotti presenti nei cataloghi sono quasi esclusivamente selle per
    biciclette. La presenza di altri prodotti per biciclette, quali nastri e
    specchietti retrovisori, è del tutto marginale;
    d. I prodotti sono identificati da nomi e codici che permettono di stabilire
    un vincolo con gli articoli presenti nelle fatture depositate dalla
    richiedente come Documento 14.3;
    e. Il marchio SELLE ITALIA è riprodotto in varie versioni, tra le quali
    principalmente le seguenti:
    Versione n. 1:
    Versione n. 2:
    Versione n. 3:
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    17
    30 Contrariamente a quanto ravvisato nella decisione impugnata, la Commissione
    ritiene che le differenze tra il segno oggetto del presente appello
    e le summenzionate versioni di detto segno usate dalla richiedente non siano tali
    da influenzare in modo decisivo la percezione del segno richiesto da parte del
    pubblico di riferimento. In altri termini, a parere della Commissione, le minime
    differenze grafiche tra il segno richiesto e il segno usato dalla richiedente non
    sono tali da impedire al pubblico di riferimento di ricollegare il marchio
    contestato con le summenzionate versioni usate dalla richiedente, soprattutto nel
    caso delle versioni n. 2 e 3. Esiste quindi, a parere della Commissione, una
    sostanziale equivalenza tra il segno usato dalla richiedente e il segno oggetto della
    domanda di marchio, essenzialmente perché le differenze grafiche sono deboli e
    non alterano la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento.
    31 Pertanto, la Commissione conclude che l’uso dei marchi presenti nei cataloghi
    prodotti dalla richiedente può essere preso in considerazione nell’esame
    dell’acquisizione del carattere distintivo del marchio contestato ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
    32 Tuttavia, sebbene i cataloghi in questione possono essere utili per confermare che
    i prodotti della richiedente con il segno in questione (seppur con alcune differenze
    di stilizzazione) sono stati oggetto di atti di commercializzazione, non sono però
    sufficienti per se a provare che il pubblico, a causa di tale uso, percepisce il segno
    in questione come segno distintivo di una determinata impresa.
    33 Quanto alle fatture di vendita dei prodotti della richiedente (Documento 14.3) la
    Commissione rileva che solo diciotto di queste fatture hanno una data anteriore al
    deposito del marchio in questione. La richiedente ha prodotto due fatture per
    ciascun anno dal 2010 al 2018, emesse tra l’altro a un unico cliente italiano, la
    società Ciclo Promo Components S.p.A.
    34 In considerazione della natura dei prodotti e servizi in questione, e benché
    l’importo di alcune di dette fatture sia relativamente elevato, la Commissione
    ritiene che nel complesso queste fatture potrebbero al massimo essere sufficienti
    per dimostrare un uso effettivo del marchio della richiedente, ma non sono
    sufficienti per se a provare l’uso qualificato necessario ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE, vale a dire un uso tale da far sì che il pubblico di riferimento
    possa percepire come distintivo un segno che intrinsecamente è privo di carattere
    distintivo. A tal proposito, la Commissione ricorda che i requisiti per dimostrare
    l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE, non sono gli stessi di quelli applicabili per dimostrare l’uso
    effettivo ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, RMUE.
    35 In relazione agli investimenti promozionali realizzati dalla della richiedente, la
    Commissione rileva che le spese per inserzioni pubblicitarie (Documenti 14.1 e
    14.4) ammontano a poco più di 50.000 euro nell’arco di un decennio. Nel
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    18
    contesto del territorio italiano, si tratta di cifre che potrebbero al massimo
    giustificare un uso effettivo del marchio, ma che non sono sufficienti per
    dimostrare l’uso qualificato necessario per incidere sulla percezione del segno da
    parte del pubblico di riferimento ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
    36 Quanto alle spese di sponsorizzazione relative alla corsa ciclistica a tappe “Giro
    d’Italia” (Documento 14.2), la richiedente non fornisce prove certe quanto al
    segno concreto al quale si riferiscono dette attività di sponsorizzazione e alle
    modalità con le quali il pubblico di riferimento è stato eventualmente esposto al
    segno de quo.
    37 Ad ogni modo, anche a voler supporre che, grazie agli investimenti promozionali
    della richiedente, il pubblico italiano è stato esposto al segno in questione durante
    alcuni anni, va ricordato che la prova del carattere distintivo acquisito grazie
    all’uso del marchio non può fondarsi su probabilità o presunzioni, bensì su dati
    oggettivi.
    38 A tal proposito, a parere della Commissione, la documentazione prodotta dalla
    richiedente potrebbe, nel migliore dei casi, essere idonea a dimostrare l’uso nel
    mercato italiano del marchio in questione, almeno per le “selle per biciclette”
    della Classe 12, alle quali fa riferimento la quasi totalità della documentazione
    prodotta dalla richiedente.
    39 Le prove depositate dalla richiedente, tuttavia, non dimostrano come i
    consumatori percepiscano il segno de quo e, in particolare, non forniscono
    indicazioni precise e certe quanto alla percezione del segno in questione quale
    indicatore di origine commerciale dei servizi in contestazione da parte del
    pubblico italiano di riferimento.
    40 Mancano, infatti, ricerche ed indagini di mercato, dichiarazioni di camere di
    commercio e industria o di altre associazioni professionali, o altre prove della
    percezione del segno da parte del pubblico di riferimento, che non possono essere
    sostituite, al contrario di quanto sostenuto dalla richiedente, da articoli, fatture,
    sponsorizzazioni, ecc. i quali, di per sé soli, non sono sufficienti a provare che i
    consumatori percepiscono il segno come segno distintivo
    della richiedente.
    41 A riguardo, la Commissione ricorda che le indagini di mercato concernenti il
    livello di riconoscimento del marchio da parte del pubblico di riferimento sul
    mercato in questione, se condotti correttamente, costituiscono la forma di prova
    diretta per eccellenza, dal momento che possono dimostrare la percezione reale
    del pubblico di riferimento. Si tratta, pertanto, dei mezzi più idonei a dimostrare
    l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso, rispetto ai quali altri tipi
    di prove quali fatture, spese per la pubblicità, riviste e cataloghi rappresentano
    prove secondarie che possono aiutare a corroborare tali prove dirette (29/01/13,
    T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).
    42 Mancano inoltre dati certi relativi alla quota di mercato occupata dalla
    richiedente. A tal proposito, quanto all’affermazione della richiedente che “A
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    19
    pagina 3 del catalogo 4.2 vi è un documento di straordinaria importanza che
    consente di comprendere la rilevanza del marchio SELLE ITALIA nell’ambito del
    ciclismo mondiale: si tratta delle quote di mercato che riportiamo per comodità.
    Come si può notare la quota di mercato di SELLE ITALIA nel settore strada è del
    49%, mentre nel settore Mountain Bike del 46%”, la Commissione nota che si
    tratta di dati estratti da un’unica competizione italiana tenutasi nel 2009, in
    particolare la “Maratona les Dolomites” (le altre tre competizioni citate non si
    riferiscono al territorio italiano), senza nessuna informazione che permetta di
    capire come detti dati sono stati ottenuti, né tantomeno a che marchio in concreto
    si riferiscano i dati in questione.
    43 Per quanto riguarda i dati relativi al fatturato, la Commissione ritiene che la sola
    indicazione del fatturato della richiedente (18,47 milioni di euro nel 2017, 19,81
    milioni di euro nel 2017 e 19,10 milioni di euro nel 2018) non fornisca dati utili
    per dimostrare che il segno in questione ha acquisito distintività tramite l’uso. La
    richiedente non fornisce alcuna indicazione circa il volume di fatturato diviso per
    Stato Membro dell’Unione, in particolare per quanto riguarda l’Italia, né specifica
    quali sono stati i prodotti venduti, né quanti sono stati questi prodotti né, infine,
    qual è la percentuale dei prodotti venduti che erano contraddistinti dal segno de
    quo.
    44 Alla luce di quanto sopra ed in mancanza di prove ulteriori che indichino, in
    particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, la proporzione degli
    ambienti interessati che identifica il segno come riconducibile a un’impresa
    determinata (ad esempio, tramite indagini di mercato), le dichiarazioni delle
    camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali, ovvero tutti
    quegli elementi che secondo giurisprudenza acquisita sono atti a dimostrare che il
    marchio è in grado di identificare il prodotto di cui trattasi come proveniente da
    un’impresa determinata, come correttamente affermato nella decisione
    impugnata, si deve concludere che la richiedente non ha dimostrato che il segno
    ha acquisito distintività tramite l’uso.
    Sulle registrazioni anteriori
    45 Infine, per quanto riguarda le registrazioni anteriori richiamate dalla richiedente, è
    importante ricordare che le decisioni dell’Ufficio si basano sull’applicazione del
    RMUE. Pertanto, la legittimità di tali decisioni deve essere valutata unicamente
    sulla base di detto regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non
    sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio stesso (28/06/2004,
    C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35) o delle autorità nazionali degli
    Stati Membri dell’UE. La giurisprudenza del Tribunale dell’Unione europea è
    costante nell’affermare che l’Ufficio, per quanto debba sforzarsi di trattare le
    domande in maniera coerente, non è vincolato dai propri precedenti e non può, in
    nessun caso, concedere una registrazione per un marchio che non rispetti le
    prescrizioni del RMUE semplicemente perché un marchio simile o identico sia
    stato precedentemente ammesso alla registrazione dall’Ufficio stesso, oppure da
    Paesi membri della stessa zona linguistica.
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    20
    46 Anzi, l’applicazione dei principi di parità deve essere conciliata con il rispetto del
    principio di legittimità. Di conseguenza, la persona che chiede la registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea non può invocare a proprio
    vantaggio un’eventuale illegittimità commessa a suo favore o a favore di altri al
    fine di ottenere una decisione identica. Inoltre, è proprio per motivi di certezza del
    diritto e di buona amministrazione che l’esame di ogni domanda di registrazione
    deve essere rigoroso e completo per evitare l’indebita registrazione dei marchi.
    Tale esame deve avvenire in ogni caso concreto, poiché la registrazione di un
    segno come marchio dell’Unione europea dipende da criteri specifici, applicabili
    nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il
    segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione. Risulta anche
    dalla giurisprudenza della Corte che tali considerazioni valgono anche se il segno
    di cui si chiede la registrazione come marchio dell’Unione europea è composto in
    modo identico a quello di un marchio la cui registrazione è già stata approvata
    dall’EUIPO come marchio dell’Unione europea e che riguarda prodotti o servizi
    identici o simili a quelli per cui è richiesta la registrazione del segno di cui trattasi
    (23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE,
    EU:T:2018:212, § 47-48 e giurisprudenza ivi citata).
    47 Nel caso in esame, è risultato evidente che la domanda è soggetta agli
    impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c),
    RMUE. D’altra parte, per le ragioni suesposte, la Commissione ha ritenuto che la
    richiedente non ha dimostrato che il segno ha acquisito distintività tramite l’uso ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. In tali circostanze, la Commissione non
    può concludere che il marchio in contestazione debba essere accettato a causa
    delle precedenti decisioni dell’Ufficio.
    48 A titolo di completezza, poiché la richiedente invoca, inter alia, registrazioni in
    Italia, è doveroso richiamare che il sistema del marchio dell’Unione europea è un
    sistema autonomo, costituito da un complesso di obiettivi e di norme specifiche
    che lo riguardano e che la sua applicazione resta indipendente da ogni sistema
    nazionale (12/12/2013, C-445/12 P, Baskaya, EU:C:2013:826, § 48).
    Conclusioni
    49 La Commissione conferma che il marchio richiesto è descrittivo ed è sprovvisto
    di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in
    combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per tutti i prodotti e
    servizi contestati nelle Classi 12 e 35.
    50 Inoltre, la richiedente non ha provato l’acquisizione di un carattere distintivo
    attraverso l’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE relativamente ai
    prodotti e servizi contestati.
    51 Tenuto conto delle considerazioni suesposte, la Commissione conferma la
    decisione impugnata e respinge il ricorso.
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    21
    Dispositivo
    Per questi motivi,
    LA COMMISSIONE
    così decide:

    1. Il ricorso è respinto.
      Firmato
      V. Melgar
      Firmato
      S. Rizzo
      Firmato
  • BARONE RICASOLI contro CAFFE’ RICASOLI – Divisione di Opposizione del 10-06-2021

    BARONE RICASOLI contro CAFFE’ RICASOLI – Divisione di Opposizione del 10-06-2021

    Il marchio anteriore è “BARONE RICASOLI” e il marchio impugnato è “CAFFE’ RICASOLI” L’elemento ‘RICASOLI’ in entrambi i marchi non è descrittivo dei prodotti di riferimento per cui è distintivo. L’elemento ‘CAFFÈ’ del segno impugnato è debole e l’elemento ‘BARONE’ ha un ruolo accessorio al cognome ‘RICASOLI’.

    L’opposizione è fondata in quanto esisterebbe rischio di confusione per cui il marchio impugnato deve essere respinto.

    OPPOSIZIONE N. B 3 079 770

    Barone Ricasoli S.P.A. Società Agricola In Sigla ‘Barone Ricasoli Spa Agricola’, ‘Brolio Società Agricola’, ‘Castello Di Brolio Società Agricola’, ‘Ricasoli 1141 Società Agricola’, ‘Br Societa’ Agricola’, ‘C.V.B.R. Società Agricola’, ‘C.V.B.R.’, Piazza Goldoni, 2, 50123, Firenze, Italia (opponente), rappresentata da Società Italiana Brevetti S.p.A., Corso dei Tintori, 25, 50122, Firenze, Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    Crossharbour Travel Limited, 4 Jamaica Road, SE12BX, Londra, Regno Unito (richiedente), rappresentata da Paolo Spagnoli, Via della Rimembranza, 2, Londa, Italia (rappresentante professionale).

    Il 10/06/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

    1.       L’opposizione n. B 3 079 770 è accolta per tutti i prodotti contestati.

    2.       La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 024 618 è totalmente respinta.

    3.       Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

    MOTIVAZIONE:

    L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti  della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 024 618 per il marchio figurativo , ovvero contro tutti i prodotti nelle classi 29 e 33 che tuttaviaa seguito di una divisione della domanda sono diventati gli unici prodotti coperti dalla stessa. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 108 076 per il marchio denominativo ‘BARONE RICASOLI’. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

    RILIEVI PRELIMINARI

    L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 108 076.

    PROVA DELL’USO

    Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

    La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

    Il richiedente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso, tra gli altri, del marchio dell’Unione europea n. 108 076.

    La data di deposito della domanda contestata è 18/02/2019. All’opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che il marchio/i marchi su cui è basata l’opposizione è statooggetto di uso effettivo nell’Unione europea dal 18/02/2014 al 17/02/2019 compresi.

    La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anterioreera stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

    Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio/dei marchi in relazione ai prodottisui quali si basa l’opposizione, in particolare:

    Classe 29:  Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte di frutta; uova, oli e grassi commestibili; esclusi latte e prodotti derivati dal latte, formaggi.

    Classe 33:  Bevande alcoliche (tranne le birre).

    Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE (in precedenza regola 22, paragrafo 3, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le prove relative all’uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.

    Il 03/02/2020, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE (in precedenza regola 22, paragrafo 2, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), l’Ufficio, ha concesso all’opponente fino al 08/04/2020 per presentare le prove dell’uso del marchio anteriore. Il 31/03/2020 l’Ufficio ha concesso all’opponente una estensione del termine fino al 08/06/2020. L’opponente ha presentato alcune prove d’uso il 29/05/2020 (entro il termine).

    Le prove d’uso da prendere in considerazione sono, in particolare, le seguenti:

    ·        Immagini di bottiglie diprodotti, tra gli altri vini e oli, quali per esempio:

    ·        Esemplari di fatture emesse a vari clienti in diversi paesi dell’Unione europea, quali Svezia, Francia, Paesi Bassi, Finlandia, Germania, nel periodo 2014 e 2018 recanti il segno  per vini e oli. Gli importi delle fatture sono significativi, alcuni dei quali superano i 40 mila euro.

    ·        Estratto dal catalogo di vini rossi del 2018 ‘The roots of Chianti Classico Ricasoli.it’ recante il marchio  e immagini di bottiglie di vino quali .

    ·        Estratto dal catalogo di vini Millesima del 2015 recante il marchio ‘BARONE RICASOLI’ per vini.

    Se il marchio anteriore è un marchio dell’Unione europea, deve essere utilizzato «nell’Unione» (articolo 18, paragrafo 1 e articolo 47, paragrafo 2, RMUE). Sulla scorta della sentenza «Leno Merken», l’articolo 18, paragrafo 1, RMUE, deve essere interpretato nel senso che si deve prescindere dai confini del territorio degli Stati membri nel momento in cui si valuta la sussistenza di uso effettivo del marchio nell’Unione europea (punto 44).

    Il richiedente sostiene che l’opponente ha presentato elementi di prova relativi all’uso del proprio marchio dell’Union europea, al di fuori dell’Italia, solo per la Germania.

    Le fatture sono emesse a clienti in diversi paesi dell’Unione europea, quali Svezia, Francia, Paesi Bassi, Finlandia, Germania, e pertanto dimostrano che l’uso è avvenuto nell’Unione europea. Tale circostanza può essere dedotta dalla valuta menzionata (Euro) e da alcuni indirizzi. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento.

    Tutte le prove recano una data che rientra nel periodo di riferimento e pertanto dimostrano che l’uso del marchio è avvenuto nel periodo rilevante.

    Per quanto riguarda l’estensione dell’uso del marchio anteriore, occorre tener conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti di uso, da un lato, e della durata del periodo durante il quale sono stati compiuti tali atti d’uso nonché della frequenza di tali atti, dall’altro (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).

    Tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

    I documenti presentati, ovvero le fatture, forniscono alla divisione d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell’uso. In particolare, esse sono distribuite in modo uniforme nel periodo rilevante non sono in numero progressivo e pertanto costituiscono degli esemplari. Sono emesse a diversi clienti in diversi paesi dell’Unione europea, indicano i prodotti a cui si riferiscono e gli importi sono rilevanti.

    Il richiedente sostiene che il marchio anteriore compare prevalentemente associato con marchi speciali proprio per contraddistinguere i prodotti messi in commercio.

    L’articolo 18, RMUE stabilisce che l’uso del marchio in una forma diversa da quella in cui è stato registrato è considerato come uso del marchio a condizione che gli elementi che si differenziano non alterino il carattere distintivo del marchio e indipendentemente dal fatto che il marchio, nella forma in cui è usato, sia anche registrato o meno a nome del titolare.

    Lo scopo di questa disposizione è quello di consentire al titolare di apportare al segno variazioni che, senza alterare il suo carattere distintivo, consentono di adattarlo meglio alle esigenze di marketing e promozione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).

    Il Tribunale ha inoltre ricordato che non è necessaria una rigorosa conformità tra il segno utilizzato e il segno registrato. Tuttavia la differenza deve essere per elementi trascurabili e i segni usati e registrati devono essere sostanzialmente equivalenti (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).

    Il Tribunale ha statuito che diversi segni possono essere utilizzati contemporaneamente senza alterare il carattere distintivo del segno registrato (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 34).

    È infatti abbastanza consueto che i prodotti rechino non solo il loro marchio individuale ma anche il marchio del gruppo di appartenenza (o marchio della casa madre). In questi casi, il marchio registrato non è usato in una forma differente, ma i due marchi autonomi sono validamente utilizzati nello stesso tempo.

    Non vi è alcun precetto giuridico nel sistema del marchio dell’Unione europea che obblighi l’opponente a fornire la prova del solo marchio anteriore quando è richiesto un uso effettivo ai sensi dell’articolo 47 RMUE. Due o più marchi possono essere utilizzati insieme in modo autonomo, o con la denominazione della società, senza alterare il carattere distintivo del marchio anteriore registrato (06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). È prassi comune nello svolgimento dell’attività economica, raffigurare marchi indipendenti in diverse misure e caratteri tipografici, cosicché queste chiare differenze, che esaltano il marchio della casa madre, indicano che i due differenti marchi sono usati congiuntamente ma in maniera autonoma (07/08/2014, R 1880/2013-1, HEALTHPRESSO / PRESSO, § 42).

    La Corte di giustizia ha confermato che il requisito dell’uso effettivo di un marchio registrato può essere soddisfatto qualora il marchio sia stato utilizzato attraverso un altro marchio complesso, oppure qualora esso sia utilizzato solo congiuntamente con un altro marchio e la combinazione di tali due marchi sia a sua volta registrata come marchio (18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36.). Analogamente, la Corte di giustizia ha chiarito che l’uso può essere effettivo qualora un marchio figurativo sia utilizzato in combinazione con un marchio denominativo sovrapposto, sebbene la combinazione di questi due marchi sia essa stessa registrata, nella misura in cui le differenze tra la forma in cui tale marchio viene utilizzato e quella in cui esso è stato registrato non alterino il carattere distintivo di tale marchio, così come registrato (18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31).

    Nel caso di specie, il marchio anteriore appare chiaramente sulle bottiglie commercializzate e si trova separato dagli altri elementi. Del pari, sulle fatture prodotte si fa riferimento al marchio ‘BARONE RICASOLI’. Sebbene il segno appaia in veste figurativa questa non altera il carattere distintivo del marchio come registrato. L’elemento figurativo dello scudo svolge un ruolo informativo perché sarà inteso come simbolo araldico e trasmetterà la percezione che il prodotto sia di particolare caratura e di esclusiva qualità. Inoltre, il simbolo araldico sarà percepito come un elemento decorativo che si trova comunemente sulle bottiglie di vino e non indica l’origine commerciale dei prodotti (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU: T: 2009: 507, § 45). Pertanto, l’uso dell’elemento figurativo deve essere considerato come una variazione ammissibile del marchio.  

    Alla luce di quanto sopra, la divisone d’Opposizione ritiene che l’uso dei marchi costituiscono delle varianti accettabili della forma registrata dal momento che non ne alterano il carattere distintivo.

    Le prove dimostrano che il marchio è stato utilizzato conformemente alla sua funzione e come registrato almeno per olii commestibili e vini.

    La Corte di Giustizia ha statuito che si ha «uso effettivo» del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all’uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

    Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall’opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento.

    Nel presente caso le prove addotte dall’opponente dimostrano l’uso effettivo e serio del marchio quantomeno in relazione ai seguenti prodotti:

    Classe 29:  Olii commestibili.

    Classe 33:  Vini.

    Con riferimento ai vini questi possono essere obiettivamente considerati come una sottocategoria delle bevande alcoliche.

    Di conseguenza, nell’esame dell’opposizione la Divisione d’Opposizione prenderà in considerazione i prodottisummenzionati.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    a)      I prodotti

    I prodottisui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Classe 29:      Olii commestibili.

    Classe 33:      Vini.

    I prodotticontestati sono i seguenti:

    Classe 29: Olii e grassi commestibili.

    Classe 33: Bevande alcoliche (eccetto le birre).

    Prodotti contestati in classe 29

    I prodotti contestati includono, in quanto categoria più ampia, gli olii commestibili dell’opponente. Dal momento che la divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di prodotticontestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

    Prodotti contestati in classe 33

    I prodotti contestati includono, in quanto categoria più ampia, i vini dell’opponente. Dal momento che la divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

    b)      Pubblico di riferimento –grado di attenzione

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, i prodottiche risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

    c)      I segni

    Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    L’elemento comune ‘RICASOLI’ sarà inteso come un cognome da parte del pubblico italiano. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua italiana.

    L’elemento ‘RICASOLI’ non ha relazione con i prodotti di riferimento ed è pertanto distintivo.

    Una parte del pubblico potrà associare il marchio anteriore al personaggio storico e politico italiano del barone Bettino Ricasoli, detto il ‘Barone di ferro’. Tuttavia, per la maggior parte del pubblico che non conosce tale personaggio, l’elemento ‘BARONE’ del marchio anteriore sarà inteso come un titolo nobiliare che sarà associato al cognome ‘RICASOLI’. Poiché non ha relazione con i prodotti di riferimento è distintivo.

    L’elemento ‘CAFFÈ’ del segno impugnato sarà inteso come locale pubblico dove si servono cibi e bevande. Tenendo a mente che i prodottiin questione sono olii e grassi commestibili e bevande alcoliche (eccetto le birre), questo elemento è quanto meno debole.

    La stilizzazione del segno impugnato ha natura puramente decorativa e pertanto un impatto ridotto.

    Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nell’elemento distintivo ‘RICASOLI’. Tuttavia, essi differiscono nei termini ‘BARONE’ del marchio anteriore e ‘CAFFÈ’ del segno impugnato, che è quanto meno debole, e visivamente, nella stilizzazione del segno impugnato che è decorativa.

    Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in media misura.

    Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché i segni saranno associati allo stesso cognome dato dalle presenza dell’elemento ‘RICASOLI’, i segni sono concettualmente simili in media misura.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d)      Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

    e)      Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    I prodotti in questione sono identici. Essi si dirigono al grande pubblico il cui grado di attenzione è medio.

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

    I marchi sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili in misura media. In particolare, essi coincidono nell’elemento distintivo ‘RICASOLI’. L’elemento ‘CAFFÈ’ del segno impugnato è quanto meno debole e l’elemento ‘BARONE’ ha un ruolo accessorio al cognome ‘RICASOLI’.

    Sebbene le coincidenze esistenti tra i segni siano meno evidenti delle differenze, un rischio di confusione sussiste comunque, dato che l’elemento coincidente possiede una funzione distintiva indipendente in entrambi i segni e poiché i prodotti sono identici.

    Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

    Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

    Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

    Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

    Nelle sue osservazioni, il richiedente sostiene di essere titolare di una registrazione dell’Unione europea e due registrazioni nel Regno Unito per il marchio ‘Caffè Ricasoli’ coesistenti con il marchio anteriore dell’opponente. Inoltre, il richiedente sostiene che il segno impugnato trova fondamento nell’esistenza di un bar storico molto conosciuto a livello internazionale in quanto è frequentato da milioni di stranieri provenienti da tutto il mondo, adducendo diverse prove a sostegno della propria asserzione.

    Innanzitutto, va osservato che il diritto connesso a un marchio dell’Unione europea sorge a partire dal deposito della domanda, non prima. Per quanto riguarda il procedimento di opposizione è quindi necessario prendere in esame il marchio dell’Unione europea a partire da tale data. 

    Pertanto, nel valutare se un marchio dell’Unione europea ricade nell’ambito di applicazione di uno degli impedimenti relativi alla registrazione, gli eventi o i fatti verificatisi prima della data di deposito del marchio dell’Unione europea sono privi di rilievo, in quanto i diritti dell’opponente, nella misura in cui precedono il marchio dell’Unione europea, debbono considerarsi anteriori rispetto al marchio dell’Unione europea del richiedente.

    Tuttavia, per completezza, va osservato che, secondo la giurisprudenza, non è possibile escludere l’eventualità che la coesistenza di due marchi su un particolare mercato possa, unitamente ad altri elementi, contribuire a ridurre la probabilità di confusione tra tali marchi per parte del pubblico di riferimento (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). In alcuni casi, la coesistenza di marchi anteriori sul mercato potrebbe ridurre la probabilità di confusione che l’Ufficio rileva tra due marchi contrapposti (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Tuttavia siffatta eventualità può essere presa in considerazione solo qualora, quanto meno nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione, il richiedente del marchio dell’Unione europea abbia debitamente dimostrato che la detta coesistenza si fondava sull’insussistenza di un rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, tra i marchi anteriori da esso fatti valere e il marchio anteriore dell’interveniente su cui si fonda l’opposizione e con riserva del fatto che i marchi anteriori di cui trattasi e i marchi in conflitto siano identici (11/05/2005, T‑31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

    Sul punto va osservato che la coesistenza formale di alcuni marchi nei registri nazionali o in quello dell’Unione non è di per sé particolarmente rilevante. È infatti necessario dimostrare la loro coesistenza nel mercato, ovvero il fatto che i consumatori sono abituati a vedere i marchi senza confonderli. Infine, ma cosa non meno importante, occorre rilevare che, la valutazione effettuata dall’Ufficio sarà, in linea di principio, limitata ai soli marchi in conflitto.

    È quindi solo in speciali circostanze che la divisione d’Opposizione può considerare la prova della coesistenza di altri marchi nel mercato (ed eventualmente nel registro) a livello nazionale e/o dell’Unione come una indicazione dell’«affievolimento o diluizione» del carattere distintivo del marchio dell’opponente, fatto questo che indurrebbe a negare l’ipotesi dell’esistenza di un rischio di confusione.

    Si tratta tuttavia di una questione che va valutata caso per caso. Invero, ci si trova di fronte ad una indicazione meramente orientativa, che deve essere maneggiata con cautela, dal momento che le ragioni che giustificano la coesistenza di segni simili possono essere alquanto diverse, in quanto dovute, ad esempio, a specifiche situazioni di fatto o di diritto sorte in passato oppure ad accordi stipulati tra le parti relativi al riconoscimento di diritti anteriori.

    Pertanto, in mancanza di argomenti convincenti e suffragati da prove, la rivendicazione del richiedente va respinta in quanto infondata.

    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua inglese. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 108 076 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotticontestati.

    Poiché la registrazione di marchio dell’Unione europea n. 108 076 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotticontro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

    Divisione d’Opposizione

    Aldo BLASIFrancesca CANGERIAndrea VALISA

    Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • MARCHIO ossigeno per l’impresa – Italia Oggi del 14-06-2021

    MARCHIO ossigeno per l’impresa – Italia Oggi del 14-06-2021

    La rivalutazione degli asset immateriali nei bilanci ha aiutato molte aziende a resistere

    Il Decreto Agosto dell’estate 2020 ha previsto in piena pandemia la possibilità per le aziende di mettere a bilancio le rivalutazioni dei propri marchi. Si tratta dell’art 110 del Dl 14 agosto n 104 convertito nella legge 14 ottobre 2020 n 126. E’ per questo motivo che gli studi legali hanno avuto molte richieste di perizie di marchio da parte delle aziende.

    Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

  • DEL CORE contro KORE – quando l’originalità della parte figurativa vince – Divisione di Opposizione del 13-05-2021

    DEL CORE contro KORE – quando l’originalità della parte figurativa vince – Divisione di Opposizione del 13-05-2021

    Il marchio anteriore è il marchio denominativo DEL CORE , il marchio impugnato è KORE, marchio figurativo. Entrambi in Classe 3 per cosmetici, classe 9 occhiali, classe 25 abbigliamento, 16 e 18 rispettivamente cartoleria e borse. Nè DEL CORE nè KORE hanno un significato particolare, KORE ai consumatori attenti può evocare una parola greca che significa “tipo femminile”. La parte figurativa del marchio kore è il disegno stilizzato di una donna nuda, elemento sicuramente originale e distintivo, non essendo descrittivo dei prodotti oggetto del marchio. In questo caso l’elemento figurativo mette in secondo piano l’elemento denominativo e vince.

    L’opposizione deve essere respinta.

    OPPOSIZIONE N. B 3 114 332

    Gertrud Ag, Baarerstrasse 80, 06300 Zug, Svizzera (opponente), rappresentata da Botti & Ferrari S.p.A., Via Cappellini, 11, 20124 Milano, Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    Renée Bertini, Via dei Macci 63, 50122 Firenze, Italia (richiedente), rappresentata da Samuele Michelagnoli, Via Masaccio n. 17, 50136 Firenze, Italia (rappresentante professionale).

    Il 13/05/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

      1.L’opposizione n. B 3 114 332 è totalmente respinta.
      2.L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

    MOTIVAZIONI

    In data 18/03/2020, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 169 140  (marchio figurativo), vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle Classi 16, 18 e 25. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio internazionale che designa Austria, Benelux, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria n. 1 519 556, ‘DEL CORE’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

    In data 01/02/2020 il Regno Unito è uscito dall’Unione europea con un periodo di transizione in essere fino al 31/12/2020. Nel corso del suddetto periodo di transizione la legislazione europea ha continuato ad essere valida anche nel Regno Unito. A partire dal 01/01/2021, i diritti anteriori del Regno Unito hanno cessato di essere diritti anteriori protetti “in uno Stato Membro” nei procedimenti basati su motivi relativi. Le condizioni per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, seppur formulate al tempo presente, devono essere adempiute anche al tempo in cui sia presa la decisione che pone termine al procedimento. Alla luce di quanto sopra, l’opposizione deve essere respinta in quanto fondata sulla registrazione di marchio internazionale che designa il Regno Unito n. 1 519 556.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    a) I prodotti

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Classe 3: Cosmetici; toiletteria; profumi; prodotti per il trucco; deodoranti ed antitraspiranti personali; oli essenziali per uso personale; schiuma da bagno; crema emolliente, non per uso medico; acqua di colonia; saponi; oli da bagno; bagnoschiuma; creme da bagno; doccia schiuma; creme da barba; creme di bellezza; creme da giorno e da notte; lozioni per la pelle; lozioni abbronzanti per il corpo; lozioni dopo barba; lozioni per capelli; latte per il corpo; oli solari; latte solare; salviette impregnate con lozioni cosmetiche; matite per le sopracciglia; eye-liner; mascara; cipria; rossetti; latte detergente; preparati per la cura dei capelli; shampoo; henné; creme per capelli; spray per capelli; dentifrici; lozione per la pre-rasatura elettrica; cosmetici per gli occhi; struccante per gli occhi; trucco per il viso; esfolianti per il viso; lozioni per le mani; smalto per unghie; rinforzanti per unghie; solventi per smalto per unghie; kit cosmetici; incensi; bastoncini di incenso; talco per toilette; prodotti per la pulizia e la cura dei capelli e del corpo; preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; preparati da applicare sulla pelle, sul cuoio capelluto, sui capelli o sulle unghie.

    Classe 9: Occhiali, occhiali da sole; lenti e montature per occhiali, lenti a contatto, custodie per occhiali, catene e corde per occhiali, parti ed accessori occhiali e occhiali da sole, in particolare aste e stanghette, cinghiette, placchette, cordine e catenelle, aggiuntivi (clip-on) per occhiali, cuscinetti per il naso ; copertine per lettori multimediali; copertine per cellulari; copertine per DVD; copertine per CD; copertine per cavi-computer; copertine per apparecchi per la riproduzione del suono; copertine per palmari; copertine per agende elettroniche; copertine per telecamere e copertine per macchine fotografiche; telefoni cellulari; smartphone; dispositivi di comunicazione senza fili con funzioni di telecomunicazione che permettono la trasmissione di testi, dati, immagini, file audio e file video; dispositivi di controllo elettronici che includono microprocessori e accelerometri, per identificazione, archiviazione, comunicazione, sorveglianza, caricamento e scaricamento di dati ed informazioni per il fitness e l’esercizio fisico; applicazioni scaricabili e software per smartwatch e dispositivi mobili per gestire, controllare e modificare i dati, per consentire agli utenti di controllare la presentazione e le informazioni presenti nei dispositivi; sensori indossabili per il controllo del fitness e dell’esercizio fisico che consentono la raccolta di dati biometrici e che includono monitor e display, venduti come singola unità; orologi intelligenti [smartwatch]; tracciatori di attività fisica indossabili; contapassi [podometri].

    Classe 18: Borse; borsette; borsellini; pochette; marsupi; borse da viaggio; valigie; portafogli; portamonete [pelletteria]; ombrelli; borse per la spesa; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; borsoni da viaggio; sacche; valigette; porta carte di credito; porta biglietti da visita; cartelle per la scuola; zaini; borselli da uomo; articoli di valigeria; astucci portachiavi; bastoni da passeggio; guinzagli [in pelle]; articoli di selleria, fruste e paramenti per animali.

    Classe 25: Abbigliamento, scarpe e cappelleria.

    I prodotti contestati sono i seguenti:

    Classe 16: Adesivi per la cartoleria o per uso domestico; carta e cartone; cartoleria e materiale di insegnamento; decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; stampati; produzioni artistiche e statuette in carta e cartone, e plastici per architetti; bandiere di carta; borse per imballaggio realizzate in carta biodegradabile; carta per ripiani; cartelli in carta o in cartone; sottobicchieri per boccali da birra; sottobicchieri per boccali da birra (di carta); sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o plastica.

    Classe 18: Cinghie per tracolle; finta pelle [imitazione del cuoio]; valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.

    Classe 25: Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; cappelleria; calzature; abbigliamento.

    Alcuni dei prodotti contestati sono identici o simili ai prodotti sui quali si basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata.

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi. 

    Nel presente caso, i prodotti che sono stati considerati essere, in ipotesi, identici,  sono diretti sia al grande pubblico che, è il caso ad esempio della finta pelle [imitazione del cuoio] nella classe 28 o dei plastici per architetti nella classe 16, anche ad una clientela professionale.

    Il territorio di riferimento è costituito da Austria, Benelux, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Il marchio anteriore è un marchio denominativo. Esso è formato dai due elementi “DEL CORE”, i quali per una parte del pubblico di riferimento, quale ad esempio quella di lingua lituana, saranno intesi come privi di significato mentre per un’altra parte saranno considerati come aventi un contenuto semantico. È il caso, ad esempio, del pubblico di lingua italiana, che ad essi potrebbe associare un cognome di origine italiana, seppur non particolarmente diffuso, o ancora, del pubblico di lingua spagnola, che intenderà “DEL” come la contrazione dell’unione tra i termini “DE” ed “EL”, che ha il medesimo significato che possiede l’italiano “DEL”, o infine per quanto riguarda il termine “CORE”, del pubblico di lingua inglese, che e lecito attendersi lo associ al concetto di nucleo o di centro. Ad ogni modo, gli elementi del marchio anteriore sono da considerarsi entrambi normalmente distintivi, o perché privi di significato o perché aventi significati che non presentano collegamenti di sorta con i prodotti coperti dai marchi.

    Lo stesso vale per il marchio impugnato, i cui elementi verbali e figurativi saranno pure normalmente distintivi in quanto privi di significato o aventi un significato che nulla ha a che vedere con i prodotti nelle classi 16, 18 e 25. Per quanto riguarda l’elemento “kore”, riprodotto in caratteri minuscoli neri di dimensioni piuttosto ridotte se confrontate con l’elemento figurativo, esso non sarà associato a nessun contenuto semantico dalla stragrande maggioranza del pubblico di riferimento. Non è escluso tuttavia che un parte del pubblico dotata di una certa cultura riguardante le civiltà classiche possa associare il termine “kore” al nome con cui è designato in archeologia il tipo femminile arcaico, stante, vestito del costume ionico (chitone e imatio) o dorico-attico (peplo), creato dall’arte greca insieme con il tipo maschile (kùros) (per questa definizione si fa riferimento all’edizione online del Vocabolario Treccani). Per quanto riguarda l’elemento figurativo del segno impugnato, esso è composto dalla raffigurazione stilizzata del busto nudo di una donna dai lunghi capelli scuri sciolti sulle spalle rappresentata con un atteggiamento che sembra assorto, pensoso, tale anche in ragione della posizione delle mani, essendo la destra posta sotto il mento e la sinistra appoggiata più o meno tra il braccio e l’avambraccio destro. Come accennato poc’anzi, questo elemento è normalmente distintivo dato che non suggerisce alcuna associazione con i prodotti nelle classi 16, 18 e 25.

    L’elemento figurativo del marchio contestato mette in ombra l’elemento verbale del marchio in virtù della sua posizione e delle sue dimensioni. Tale elemento figurativo è pertanto l’elemento visivamente dominante del marchio contestato.

    Visivamente, i segni coincidono nelle lettere “ORE” degli elementi “CORE” del marchio anteriore e “kore” del marchio impugnato, entrambi normalmente distintivi ma, nel caso del marchio impugnato, pure secondario da un punto di vista visivo. I marchi differiscono nell’elemento figurativo dominante del marchio impugnato, nella lettera “k” di “kore” del medesimo, nella lettera “C” di “CORE” e nelle prime tre lettere “DEL” del marchio anteriore, tutte facenti parte di elementi normalmente distintivi.

    Pertanto, i segni sono visivamente simili, al massimo, in ridotta misura.

    Sotto il profilo fonetico, per una parte del pubblico di riferimento, quale ad esempio quella di lingua italiana o spagnolo, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere che formano gli elementi distintivi “CORE” e “kore”, per quanto in quest’ultimo caso facenti parte di un elemento secondario, dominato dall’elemento figurativo. Ciò in considerazione del fatto che le lettere “C” e “k” sono pronunciate identicamente in alcune lingue. Ciò tuttavia non vale in altre lingue, quali ad esempio il lituano o il polacca, nelle quali a “C” e “k” corrispondono suoni diversi. In questo caso non solo i marchi differiscono nell’elemento “DEL” del marchio anteriore, come avviene ad esempio per il pubblico di lingua italiana o spagnola, ma anche nella prime lettere “C” e “k” degli elementi “CORE” e “kore”.

    Alla luce di quanto sopra i segni sono, al massimo, foneticamente simili in media misura.

    Sotto il profilo concettuale, i segni non sono simili dato che la totalità del pubblico di riferimento assocerà un significato quantomeno all’elemento figurativo, dominante, del marchio impugnato. Gli elementi “DEL CORE” e “kore”, ove intesi, aggiungono poi un fattore di dissomiglianza concettuale tra i marchi che varierà a seconda del fatto che essi siano intesi nella loro totalità o in parte.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C- 251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).

    I prodotti coperti dalla domanda di marchio impugnato nelle classi 16, 18 e 25 sono stati considerati, in ipotesi, essere identici ai prodotti coperti dal marchio sul quale si basa l’opposizione. Essi sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela professionale, le quali presteranno un livello di attenzione medio.

    Per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere simili, al massimo, in ridotta misura sotto l’aspetto visivo mentre foneticamente la loro somiglianza non va al di là di un livello medio. Concettualmente i segni non sono simili, indipendentemente dalla comprensione o meno da parte del pubblico di riferimento degli elementi verbali dei segni. Ciò in ragione della presenza dell’elemento figurativo del marchio impugnato, il quale è pure l’elemento dominante.

    È evidente come le differenze tra i segni siano particolarmente rilevanti se si tiene conto del fatto che la scarsa somiglianza visuale tra i segni trae la sua origine dalla presenza, come accennato poc’anzi, di alcune delle lettere del secondo elemento verbale “CORE” del marchio impugnato le quali coincidono con tre delle lettere dell’elemento secondario “kore” del marchio impugnato.

    Il fatto che l’elemento figurativo del marchio impugnato sia l’elemento dominante riveste una particolare importanza, anche alla luce dell’originalità piuttosto marcata di tale elemento, la quale è in grado di controbilanciare anche la somiglianza fonetica tra i segni, e anche per quella parte del pubblico di riferimento che pronuncerà “CORE” e “kore” nella medesima maniera.

    Lo scarso livello di somiglianza visuale tra i segni è poi cruciale se si tiene conto del fatto che i prodotti coperti dai marchi de quo sono, almeno in parte, prodotti che verranno distribuiti, ad esempio, in negozi di abbigliamento.

    In genere, nei negozi di abbigliamento, i clienti possono scegliere da soli i capi che desiderano acquistare oppure possono farsi assistere dal personale preposto alla vendita. Benché la comunicazione orale relativa al prodotto e al marchio non sia esclusa, la scelta del capo di abbigliamento avviene, generalmente, su base visiva. Pertanto, la percezione visiva dei marchi in questione interverrà, di norma, prima dell’atto di acquisto. L’aspetto visivo riveste, quindi, maggiore importanza nella valutazione globale del rischio di confusione (06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Di conseguenza, le notevoli differenze visive esistenti tra i segni, dovute non solo alla diversa lettera iniziale “C” e “k” degli elementi “CORE” e “kore”, ma soprattutto alla presenza dell’elemento figurativo dominante costituito dalla rappresentazione di una figura femminile nel segno impugnato, assumono uno speciale rilievo nella valutazione del rischio di confusione.

    Tuttavia, anche per quanto riguarda i restanti prodotti, si deve tenere conto del fatto che si tratta in molti casi di prodotti di consumo piuttosto ordinari che vengono comunemente acquistati in supermercati o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali e dove i consumatori si orientano in base all’impatto visuale del marchio che stanno cercando (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145).

    La Divisione d’Opposizione ritiene quindi che, considerato quanto precede, anche qualora i prodottifossero identici, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Ciò in ragione del fatto che le differenze tra i segni sono sufficientemente marcate, gli elementi aggiuntivi e differenti degli stessi sono chiaramente percettibili e in grado di creare una assai diversa impressione globale e  infine le coincidenze tra i segni solo si verificano in un elemento che nel caso del marchio impugnato è secondario.

    Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

    Per dovere di completezza si rileva che nelle proprie osservazioni del 17/09/2020 l’opponente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall’Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l’Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.

    Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev’essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell’EUIPO (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

    Sebbene le precedenti decisioni dell’Ufficio non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione al momento di adottare una decisione relativa ad un caso particolare.

    Nel caso in esame, i precedenti richiamati dall’opponente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento. Ciò è dovuto al fatto che in tutti i casi menzionati dall’opponente i segni in conflitto presentano caratteristiche diverse, e in particolare riguardano sempre un conflitto tra segni composti da solo termine contrapposto a due termini, uno dei quali risulta essere identico al termine dell’altro marchio, è il caso ad esempio di “WEST/The West” o ancora “GARDA/DEL GARDA”. È evidente che ciò poco abbia a che vedere con il presente caso, in cui gli elementi verbali dei marchi in disputa non sono identici, trattandosi di “CORE” e “kore”.

    L’opponente richiama altresì, a sostegno delle proprie argomentazioni, una precedente decisione nazionale. In questo caso, va osservato che le decisioni di tribunali nazionali o di uffici nazionali relative a conflitti fra marchi identici o simili a livello nazionale non sono vincolanti per l’Ufficio perché il regime del marchio dell’Unione europea è un sistema autonomo che si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).

    Anche in questo caso, pur essendo vero che le precedenti decisioni nazionali non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione, in particolare nel caso in cui tali decisioni siano state adottate in uno Stato membro rilevante ai fini del presente procedimento.

    Nel caso in esame, la decisione citata dall’opponente e resa dall’Ufficio Spagnolo Brevetti e Marchi non è rilevante ai fini del presente procedimento dato che riguarda un conflitto sorto tra due segni che non presentano un elemento dominante che non abbia nulla a che vedere con l’altro marchio in disputa, come al contrario si verifica nel caso ora in esame.

    Alla luce di tutto quanto sopra la Divisione d’Opposizione non può che rigettare gli argomenti prodotti dall’opponente in relazione ai precedenti giurisprudenziali di cui sopra.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

    Divisione d’Opposizione

    Edith Elisabeth VAN DEN EEDEAndrea VALISA   Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.