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  • MARCHIO NON IDONEO ALLA REGISTRAZIONE – Alicante 19-12-2022

    MARCHIO NON IDONEO ALLA REGISTRAZIONE – Alicante 19-12-2022

    La funzione essenziale di un marchio è quella di distinguere i
    prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. EASYPHONE, ad avviso dell’esaminatore, non ha questa funzione poichè tradotto significa “un telefono di semplice utilizzo” ed è evidentemente descrittivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e
    articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 19/12/2022
    EASYPHONE S.R.L.
    Via Mattiulli 21
    I-80047 San Giuseppe Vesuviano/Napoli
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018730503
    Vostro riferimento:
    Marchio: easy phone
    Tipo de marchio: Marchio figurativo
    Nome del richiedente: EASYPHONE S.R.L.
    Via Mattiulli 21
    I-80047 San Giuseppe Vesuviano/Napoli
    IT
    I. Sintesi dei fatti
    In data 17/08/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è
    idoneo alla registrazione in parte, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    L’obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti e servizi:
    Classe 9 Docking station per smartphone; Supporti per telefoni cellulari; Caricabatteria
    da auto per telefoni cellulari; Telefoni cellulari digitali; Batterie per telefoni
    cellulari; Batterie ausiliarie per telefoni cellulari; Tastiere per telefoni cellulari;
    Custodie per telefoni cellulari; Cellulari; Telefoni cellulari; Altoparlanti ausiliari
    per telefoni cellulari; Cavi USB per telefoni cellulari; Custodie adattate per
    telefoni cellulari; Schermi di visualizzazione per telefoni cellulari; Moduli per
    display di telefoni cellulari; Supporti da cruscotto per telefoni cellulari;

    Alloggiamenti d’espansione per telefoni cellulari; Cuffie senza fili per telefoni
    cellulari; Strumenti di telecomunicazione da utilizzare con reti radio cellulari;
    Dispositivi per l’uso a vivavoce di telefoni cellulari; Adattatori di genere
    [adattatori per cavi] per telefoni cellulari; Cuffie per l’utilizzo a mani libere per
    telefoni cellulari; Prese antipolvere per telefoni cellulari; Cuffie per Internet;
    Dispositivi di protezione dello schermo sotto forma di pellicole per cellulari;
    Memorie esterne per telefoni cellulari; Apparecchi telefonici cellulari;
    Apparecchi telefonici cellulari con sistemi fax integrati; Telefoni cellulari con
    tasti e numeri grandi per persone con problemi di vista o capacità manuale
    limitata; Spine a prova di polvere per jack di telefoni cellulari; Apparecchi
    satellitari; Apparecchi telex; Telefonici (Apparecchi -); Apparecchi stereofonici;
    Apparecchi stereo; Apparecchi fax; Apparecchi telefonici; Apparecchiature
    caricabatteria; Apparecchi di intercomunicazione; Apparecchi per
    videoconferenze; Altoparlanti [apparecchiature audio]; Antenne e apparecchi
    di comunicazione; Antenne per apparecchi di comunicazione senza fili; Cuffie
    per computer.
    Classe 35 Servizi di compravendita on-line in cui il venditore immette prodotti da
    vendere e le offerte sono fatte via Internet; Servizi di vendita al dettaglio in
    relazione a smartphone; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a
    smartwatch; Servizi di vendita al dettaglio relativi a telefoni cellulari;
    Presentazione di prodotti su mezzi di comunicazione, a scopo di vendita al
    dettaglio; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per
    la vendita al dettaglio; Servizi di vendita al dettaglio di apparecchi elettrici
    domestici; Servizi di vendita al dettaglio di apparecchiature elettroniche
    domestiche.
    Classe 37 Servizi di consulenza inerenti l’installazione di attrezzature di comunicazione;
    Servizi di consulenza di inerenti l’installazione di attrezzature telefoniche;
    Servizi di riparazione di elettrodomestici; Riparazione di macchine e
    apparecchi di telecomunicazione; Riparazione o manutenzione di macchine e
    apparecchi di telecomunicazione; Riparazione e manutenzione di hardware
    per computer e telecomunicazioni; Fornitura di informazioni inerenti la
    riparazione e manutenzione di macchinari e apparecchiature di
    telecomunicazioni.
    L’obiezione si basava sui seguenti fatti:
    • Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato
    seguente: un telefono di semplice utilizzo.
    • il suddetto significato dei termini «easy phone», contenuti nel marchio, era
    supportato da riferimenti di dizionario indicati sui link che seguono (estratti in
    data 17/08/2022):
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/easy
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/phone
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    Il contenuto di ciascun link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo
    dell’informazione che i prodotti obiettati in classe 9 sono diversi tipi di
    apparecchi telefonici di semplice utilizzo e/o loro parti e accessori nonché
    prodotti, come ad esempio docking station per smartphone e supporti per
    telefoni cellulari, che rendono l’utilizzo del telefono semplice.
    • Oltre a ciò, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come
    indicativo dell’informazione che i servizi obiettati in classe 35 sono servizi di
    vendita e presentazione di prodotti, mentre i servizi obiettati in classe 37 sono
    servizi di installazione, riparazione, manutenzione, e fornitura di informazioni,
    tutti quanti svolti in relazione ai telefoni di semplice utilizzo e/o a loro parti e
    accessori nonché ad altri prodotti rivendicati in classe 9 che rendono l’utilizzo
    del telefono semplice.
    • Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da un font con
    caratteri minuscoli perfettamente leggibili nonché dalla leggera stilizzazione
    della lettera ‘O’, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come
    indicativo di informazioni sulla specie, qualità e destinazione dei prodotti
    nonché sull’oggetto e sulla destinazione dei servizi.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
    carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a
    svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i
    prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    • Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono
    un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di
    carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
    elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
    essenziale in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere
    distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è
    stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c)
    e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato una richiesta di proseguimento del procedimento in data
    5 settembre 2022. Tuttavia, come spiegato dall’Ufficio nella comunicazione del
    31/10/2022, tale richiesta non era ammissibile. Considerata l’inammissibilità della
    richiesta, l’Ufficio ha concesso un ulteriore mese di tempo al richiedente per
    presentare eventuali osservazioni in risposta al rifiuto. Il richiedente ha omesso di
    presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su
    motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
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    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha
    deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettere b) e c), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio
    dell’Unione europea n. 18 730 503 è respinta in parte, vale a dire per:
    Classe 9 Docking station per smartphone; Supporti per telefoni cellulari; Caricabatteria
    da auto per telefoni cellulari; Telefoni cellulari digitali; Batterie per telefoni
    cellulari; Batterie ausiliarie per telefoni cellulari; Tastiere per telefoni cellulari;
    Custodie per telefoni cellulari; Cellulari; Telefoni cellulari; Altoparlanti ausiliari
    per telefoni cellulari; Cavi USB per telefoni cellulari; Custodie adattate per
    telefoni cellulari; Schermi di visualizzazione per telefoni cellulari; Moduli per
    display di telefoni cellulari; Supporti da cruscotto per telefoni cellulari;
    Alloggiamenti d’espansione per telefoni cellulari; Cuffie senza fili per telefoni
    cellulari; Strumenti di telecomunicazione da utilizzare con reti radio cellulari;
    Dispositivi per l’uso a vivavoce di telefoni cellulari; Adattatori di genere
    [adattatori per cavi] per telefoni cellulari; Cuffie per l’utilizzo a mani libere per
    telefoni cellulari; Prese antipolvere per telefoni cellulari; Cuffie per Internet;
    Dispositivi di protezione dello schermo sotto forma di pellicole per cellulari;
    Memorie esterne per telefoni cellulari; Apparecchi telefonici cellulari;
    Apparecchi telefonici cellulari con sistemi fax integrati; Telefoni cellulari con
    tasti e numeri grandi per persone con problemi di vista o capacità manuale
    limitata; Spine a prova di polvere per jack di telefoni cellulari; Apparecchi
    satellitari; Apparecchi telex; Telefonici (Apparecchi -); Apparecchi stereofonici;
    Apparecchi stereo; Apparecchi fax; Apparecchi telefonici; Apparecchiature
    caricabatteria; Apparecchi di intercomunicazione; Apparecchi per
    videoconferenze; Altoparlanti [apparecchiature audio]; Antenne e apparecchi
    di comunicazione; Antenne per apparecchi di comunicazione senza fili; Cuffie
    per computer.
    Classe 35 Servizi di compravendita on-line in cui il venditore immette prodotti da
    vendere e le offerte sono fatte via Internet; Servizi di vendita al dettaglio in
    relazione a smartphone; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a
    smartwatch; Servizi di vendita al dettaglio relativi a telefoni cellulari;
    Presentazione di prodotti su mezzi di comunicazione, a scopo di vendita al
    dettaglio; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per
    la vendita al dettaglio; Servizi di vendita al dettaglio di apparecchi elettrici
    domestici; Servizi di vendita al dettaglio di apparecchiature elettroniche
    domestiche.
    Classe 37 Servizi di consulenza inerenti l’installazione di attrezzature di comunicazione;
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    Servizi di consulenza di inerenti l’installazione di attrezzature telefoniche;
    Servizi di riparazione di elettrodomestici; Riparazione di macchine e
    apparecchi di telecomunicazione; Riparazione o manutenzione di macchine e
    apparecchi di telecomunicazione; Riparazione e manutenzione di hardware
    per computer e telecomunicazioni; Fornitura di informazioni inerenti la
    riparazione e manutenzione di macchinari e apparecchiature di
    telecomunicazioni.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 9 Server per Internet; Cinematografici (Apparecchi -); Apparecchi
    cinematografici; Apparecchi fotografici; Apparecchi audio; Apparecchi
    telematici; Apparecchi flash; Apparecchi televisivi; Apparecchi radio;
    Apparecchi audiovisivi; Apparecchi radioriceventi; Apparecchi radiofonici;
    Apparecchiatura fotografica; Apparecchi di calcolo; Cineprese [apparecchi
    cinematografici]; Apparecchi per karaoke; Apparecchi audio ad alta fedeltà;
    Apparecchi audio elettronici; Apparecchi audio per automobili; Apparecchi
    audiovisivi per l’insegnamento; Apparecchi di ampificazione stereo;
    Apparecchi di amplificazione video; Computer indossabili; Computer portatili;
    Computer hardware; Computer palmari; Computer mobili; Personal computer;
    Computer notebook; Agende computerizzate; Programmi per computer;
    Modem per computer; Joystick per computer; Cavi per computer; Memorie
    per computer; Tastiere del computer; Alloggiamenti per computer; Apparecchi
    di interfaccia per computer; Apparecchi di memoria per computer; Apparecchi
    di navigazione per veicoli [computer di bordo]; Apparecchiature di
    navigazione per veicoli [computer di bordo]; Borse porta computer portatile;
    Bus per computer; Caricabatterie per computer portatili; Cartucce di
    inchiostro, non riempite, per stampanti per computer; Cartucce [software] per
    computer; Computer modello tablet; Computer e hardware.
    Classe 35 Servizi informatizzati per ordinazioni online; Servizi computerizzati di
    informazioni commerciali; Fornitura di servizi pubblicitari computerizzati;
    Servizi computerizzati di ricerche di mercato; Servizi computerizzati di
    raccolta dati di punti vendita per rivenditori; Servizi computerizzati di
    informazione per la valutazione di opportunità commerciali; Pubblicità;
    Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale;
    Amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi;
    Amministrazione commerciale in materia di concessione in licenza di prodotti
    e servizi di terzi; Servizi di amministrazione commerciale per l’elaborazione di
    vendite effettuate tramite una rete informatica globale; Gestione commerciale
    di punti vendita al dettaglio; Servizi di vendita al dettaglio in relazione ad
    apparecchiature audiovisive; Servizi di vendita al dettaglio in materia di
    materiale informatico; Gestione commerciale di punti vendita all’ingrosso e al
    dettaglio; Gestione aziendale in materia di commercio elettronico.
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    Classe 37 Servizi di installazione di computer; Servizi di installazione e manutenzione di
    computer; Servizi di consulenza in materia di installazione di computer;
    Servizi di consulenza inerenti l’installazione di attrezzature audiovisive; Servizi
    di riparazione di computer; Installazione, manutenzione e riparazione di
    computer hardware e di apparecchi.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
    presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
    per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
    decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la
    decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi
    del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto
    se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • RIFIUTO MARCHIO descrittivo ed elogiativo – Alicante 16-12-2022

    RIFIUTO MARCHIO descrittivo ed elogiativo – Alicante 16-12-2022

    Il marchio “Maison Adorable” ad avviso dell’esaminatore evocherebbe una casa piacevole e adorabile senza creare associazioni commerciali ma solo elogiative con la realtà che le commercializza. Il marchio è rifiutato per la casse 24 biancheria e tessuti per la casa, può essere utilizzato invece per i restanti prodotti in classe 24 e per la classe 25 relativamente all’abbigliamento.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 16/12/2022
    Studio G. CASCELLA
    Giuseppe Cascella
    Corso Matteotti, 30
    I-84015 Nocera Superiore (SA)
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018709003
    Vostro riferimento:
    Marchio: MAISON ADORABLE
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: Francesco CARILLO
    vico Poesia, 16
    I-80047 San Giuseppe Vesuviano
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 15/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 24 Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria
    da casa; Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in
    materiali tessili non tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER
    NEONATI; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata;
    Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di
    raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute;
    BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
    BIANCHERIA DA CUCINA; TESSUTI PER BIANCHERIA INTIMA; COSE
    PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA;
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); TESSUTI
    ELASTICIZZATI LAVORATI A MAGLIA PER BIANCHERIA FEMMINILE;
    ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA).
    L’Obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti della classa 24 ‘Tessuti per biancheria
    intima; tessuti elasticizzati lavorati a maglia per biancheria femminile’ . L’elenco dei
    prodotti obiettati dopo le dovute modifiche sono i seguenti:
    Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria da casa;
    Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in materiali tessili non
    tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER NEONATI; Stoffe; Cotonina;
    Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli
    tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche
    non tessute; BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
    BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO
    IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI
    PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA).
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi
    per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In
    questo caso, il consumatore medio di lingua francese attribuirebbe al segno il
    significato seguente traducibile in italiano come: casa adorabile.
    https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/maison/48725
    https://www.cnrtl.fr/definition/adorable
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAISON ADORABLE»
    semplicemente come uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di
    comunicare una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di
    riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
    commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale/commerciale
    che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che
    i prodotti sono utilizzati/possono essere usati per rendere la tanto amata casa
    molto bella ed accogliente mediante l’acquisto dei prodotti del richiedente.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 01/09/2022, che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. Il richiedente afferma che i prodotti della classe 24 possono essere
      raggruppati in due insiemi. La prima categoria sarebbe costituita da
      prodotti che sono scollegati completamente e oggettivamente da
      qualsiasi riferimento alla casa (Tessuti; Stoffe; Cotonina; Controfodere;
      Cachemere; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto;
      Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche
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      non tessute; materiali tessili non tessuti). Altri sono riferibili all’uso
      personale, alcuni hanno uso e significato generale, per nulla riferibile alla
      casa (Biancheria lavorata; Tessuti per la biancheria; biancheria). La
      seconda categoria consisterebbe invece in prodotti di uso generale,
      quindi non riferibili al solo uso in una casa, ma che possono essere
      utilizzati in altri ambiti quali ospedali, ristoranti, stabilimenti balneari, ecc.
      (Lenzuola; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA; Biancheria da
      letto; Coperte da letto; Biancheria da tavola; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA
      LETTO PER NEONATI; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO
      (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO
      (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI
      (BIANCHERIA DA TAVOLA).
    2. L’Ufficio ha commesso un errore di fondo nel tentativo di attribuire alla
      dicitura ‘MAISON ADORABLE’ una funzione elogiativa dei prodotti riferibili
      al termine ‘maison’. Infatti come già affermato termini quali tavoli, letti e
      cucina possono essere utilizzati i diversi luoghi quali ospedali, ristoranti
      ecc.. L’affermazione dell’Ufficio è che qualsiasi oggetto possa essere
      utilizzato per abbellire la casa rende nullo il carattere distintivo del segno.
      Il richiedente afferma che questi prodotti possono essere brutti, laceri, di
      colore e disegno disturbanti, e così via; quindi non per niente “adorable”.
      L’obiezione per come formulata, non è corretta. L’Ufficio ha generalizzato
      la definizione del termine francese ‘maison’ adattandola al caso di specie.
      Il luogo dove si vive potrebbe essere una grotta o capanna la cui
      disposizione non riguarda certo i suppellettili, ma come è costruita. È
      chiaro se uno vive in una grotta e ci mette della biancheria da letto su un
      giaciglio, sulla terra viva o anche su un letto, ad esempio, abbellisco la
      grotta, ma sicuramente molti non sarebbero d’accordo nel ritenerla una
      ‘MAISON ADORABLE’.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi privi di carattere distintivo».
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
      che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
      la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
      l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
      soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
      lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
      T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
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      «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
      quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
      o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
      utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
      come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
      di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
      Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
      di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
      pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
      che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di
      marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
      § 38).
      È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
      interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della
      categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
      EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
      Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
      commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,
      paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
      d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il
      pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare
      del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real
      People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
      EU:T:2003:183, § 21).
      Poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), nel caso di
      specie due termini, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo
      complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli
      elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
      Quindi contrariamente a quanto affermato dal richiedente l’esame del segno è stata condotta
      non solo ed esclusivamente sul significato del termine ‘MAISON’ , bensi sulla dicitura
      ‘MAISON ADORABLE’.
      L’Ufficio ha proceduto all’esame della dicitura, composta da due termini francesi, “MAISON”
      e “ADORABLE”. Si tratta di vocaboli del tutto comuni, facilmente comprensibili per il pubblico
      francese.
      Il messaggio trasmesso è chiaro e inequivoco per il consumatore francese dell’Unione.
      Quest’ultimo attribuirà al segno un significato preciso, facente riferimento ad una casa
      adorabile, accogliente. Tale interpretazione è del resto supportata dagli estratti di dizionario
      riportati dall’Ufficio, dove la dicitura è citata.
      L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato che le verrebbe
      possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza
      necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di vocaboli
      del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico, sia singolarmente che nel loro insieme.
      L’argomento del richiedente secondo cui il segno in questione può avere diversi
      significati/l’Ufficio ha generalizzato la definizione del termine francese ‘maison’
      adattandola al caso di specie, può costituire un gioco di parole e può essere percepito
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      come ironico, sorprendente e inatteso non lo rende distintivo. Tali differenti elementi rendono
      questo segno distintivo solo se esso venga percepito prima facie dal pubblico destinatario
      come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti del richiedente, e ciò per
      consentire al pubblico di riferimento di distinguere, senza possibilità di confusione, i prodotti
      del richiedente da quelli aventi un’altra origine commerciale (15/09/2005, T-320/03, Live
      richly, EU:T:2005:325, § 84).
      Un marchio denominativo dev’essere escluso dalla registrazione qualora indichi
      quantomeno in uno dei sui significati potenziali, una caratteristica positiva elogiativa dei
      prodotto e/o servizi.
      Considerando la natura del marchio, i prodotti obiettati (di consumo di massa), nonché il
      pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di
      lingua italiana), l’Ufficio ritiene che la dicitura “MAISON ADORABLE” non può che essere
      considerata come un messaggio promozionale elogiativo, destinato a comunicare una
      dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento (come sopra
      indicato) non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
      commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale/commerciale
      laudativa che tende ad evidenziare un aspetto positivo dei prodotti richiesti, ossia che i
      prodotti sono utilizzati/possono essere usati a rendere la tanto amata casa molto bella ed
      accogliente acquistando i prodotti del richiedente. Se applicato a biancheria da tavola;
      biancheria da letto (o qualsiasi altro prodotto obiettato; a continuazione si ritornerà su questo
      punto), il segno in questione indica per l’appunto che i prodotti contraddistinti sono
      veramente belli e rendono la casa accogliente e confortevole.
      La possibilità che i prodotti del richiedente siano definiti come qualcosa capace di conferire
      bellezza e confort alla casa, sarà senza dubbio interpretata dal consumatore di
      riferimento come un claim commerciale, anziché come un indicatore dell’origine
      commerciale del prodotto.
      L’Ufficio è dell’avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi
      elogiativi/promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi tali
      diciture come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in
      questione.
      Il richiedente sostiene che l’Ufficio non ha fornito una motivazione per ogni singolo prodotto
      e servizio e/o asserisce che i prodotti appartengono a categorie diverse non direttamente
      riconducibili alla casa. Tuttavia, quando effettua la sua valutazione, l’Ufficio può trattare
      globalmente prodotti e servizi se il messaggio è sufficientemente generico da applicarsi a
      categorie di prodotti e servizi (31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324,
      § 47).
      Nel caso di specie, il messaggio del segno in questione è sufficientemente generico da
      applicarsi a tutti i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione, in quanto tutti i prodotti
      obiettati sono utilizzati in casa o hanno un uso domestico, contrariamente a quanto
      affermato dal richiedente.
      A titolo esemplificativo e contrariamente a quanto affermato dal richiedente secondo cui i
      seguenti prodotti Tessuti; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Articoli tessili
      in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili
      di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute; materiali tessili non tessuti)
      sarebbero completamente scollegati da qualsiasi riferimento alla casa. L’Ufficio
      contende che questi prodotti possono essere/sono utilizzati per fodere di cuscini,
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      copri letto, coperte, ecc.. Mentre per quanto concerne l’argomento in relazione ai
      rimanenti prodotti (Lenzuola; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
      Biancheria da letto; Coperte da letto; Biancheria da tavola; COPRITAVOLI; BIANCHERIA
      DA LETTO PER NEONATI; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO
      (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO
      (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA
      DA TAVOLA. Il richiedente afferma che essi sono prodotti di uso generale, quindi non
      riferibili al solo uso in una casa, ma che possono essere utilizzati in altri ambiti
      quali ospedali, ristoranti, stabilimenti balneari, ecc.). Anche in questa occasione
      l’Ufficio non condivide l’opinione del richiedente posto che questi prodotti, pur non essendo
      di uso/impiego esclusivo di casa, sono comunque e palesemente usati e presenti in tutte le
      abitazioni/case. Prodotti quali asciugamani, lenzuola, coprimaterasso, guanciali, accappatoi,
      ecc. sono prodotti per la stragrande maggioranza per essere utilizzati a livello domestico.
      Infine, va precisato che prodotti quali lenzuola, federe in generale biancheria utilizzata in
      strutture ospedaliere, dal punto di vista merceologico e della classificazione sono prodotti
      propri della classe 10 e non della classe 24 contrariamente a quanto asserito dal
      richiedente. Ad avviso dell’Ufficio le osservazioni del richiedente sono infondate e irrilevanti
      nel caso di specie.
      Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nei punti 1 e 2 sono da rigettare.
      Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di
      carattere distintivo.
      Ad avviso dell’Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel
      messaggio in questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine
      imprenditoriale unicamente qualora fosse educato a farlo attraverso un lungo processo di
      familiarizzazione con i prodotti di cui trattasi.
      Tuttavia, il richiedente non ha trasmesso prova alcuna al riguardo.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018709003 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 24 Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria
      da casa; Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in
      materiali tessili non tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER
      NEONATI; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata;
      Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di
      raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute;
      BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
      BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA);
      BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO
      (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI
      (BIANCHERIA DA TAVOLA).
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      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
      Classe 24 TESSUTI PER BIANCHERIA INTIMA; TESSUTI ELASTICIZZATI LAVORATI
      A MAGLIA PER BIANCHERIA FEMMINILE.
      Classe 25 Abbigliamento; Cappelleria; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in
      pelle; Abbigliamento per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti;
      Abbigliamento per ginnastica; Abiti; Accappatoi; Accappatoi da bagno; Articoli
      di abbigliamento; Bandane [foulards]; Bavaglini non di carta; Berretti;
      Biancheria personale; Biancheria personale antisudorifica; Bluse; Boa
      [pelliccia da collo]; Body [giustacuori]; Bretelle; Busti; Calotte; Calzature;
      Calzature per lo sport; Calze; Calze antisudorifiche; Calzini; Calzoni;
      Camicette; Camicette a maniche corte; Camicie; Camiciotti; Camiciuole;
      Canottiere; Cappelli; Cappelli a cilindro; Cappotti; Cappucci [indumenti];
      Cinture [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Collants; Colletti
      [indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Corredini da neonato; Corsaletti;
      Costumi; Costumi da spiaggia; Costumi in maschera; Cravatte; Cravatte
      lavallière; Cuffie da bagno; Cuffie per la doccia; Fasce per la testa
      [abbigliamento]; Fazzoletti da taschino [abbigliamento]; Fazzoletti di seta
      [foulard]; Gabardine [indumenti]; Giacche; Giacche per la pesca; Giarrettiere;
      Gonne; Grembiuli abiti; Grembiuli [indumenti]; Guanti [abbigliamento]; Guanti
      da sci; Impermeabili; Indumenti confezionati; Indumenti lavorati a maglia;
      Jerseys [indumenti]; Leggings; Leggings [pantaloni]; Maglie [indumenti];
      Magliette; Maglioni; Mantelline; Maschere per dormire; Minigonne; Mutande;
      Mutandine da bagno; Panciotti; Pantaloni; Pantaloncini; Pantofole; Parka;
      Pellicce; Pellicce [indumenti]; Pigiama; Polsini [abbigliamento]; Poncho;
      Pullover; Reggicalze da donna; Reggicalze da uomo; Reggiseno; Rinforzi al
      tallone per le calze; Sandali; Sandali da bagno; Scarpe; Scarpe da bagno;
      Scarpe da ginnastica; Scarpe da spiaggia; Scarpe per calciatori; Scarpe per
      lo sport; Scialli; Sciarpe; Slip; Soprabiti; Sopravvesti; Sottascelle; Sotto-piedi;
      Sottogonne; Sottovesti [indumenti intimi]; Stivaletti; Stivali; Tailleurs; Stole
      [pellicce]; Suole interne; Tee-shirt; Toghe; Turbanti; Tute da sci nautico; Tute
      [indumenti]; Uniformi; Veli [indumenti]; Vestaglie; Visiere di cappelli; Visiere
      parasole [cappelleria]; Visiere come copricapo; Zoccoli [calzature].
      Classe 35 Organizzazioni di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; Servizi al
      dettaglio in relazione a filati; Pubblicazione di testi pubblicitari; Diffusione di
      annunci pubblicitari; Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento
      e accessori per abbigliamento; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo
      di comunicazione per la vendita al dettaglio; Vendita al dettaglio d’articoli
      sportivi; Gestione di un’impresa di vendita al dettaglio per conto terzi; Servizi
      di vendita al dettaglio di tessuti per la casa; Gestione commerciale di punti
      vendita all’ingrosso e al dettaglio; Servizi al dettaglio in relazione ad articoli
      per lo sport; Servizi di vendita al dettaglio in linea di abbigliamento; Servizi di
      vendita al dettaglio relativi a pellicce ecologiche; Servizi di vendita al dettaglio
      in materia di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio di accessori moda;
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      Servizi di vendita al dettaglio in materia di tappeti; Servizi di vendita al
      dettaglio di pellicce; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a tessuti;
      Servizi di vendita al dettaglio in relazione all’abbigliamento; Marketing;
      Marketing promozionale; Pubblicità e marketing; Servizi di marketing; Servizi
      di marketing diretto; Servizi di agenzia di marketing; Promozione, pubblicità e
      marketing di siti web on-line; Servizi di pubblicità e promozione delle vendite;
      Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Franchising (Consulenza
      aziendale in materia di -); Servizi di pubblicità aziendale in materia di
      franchising; Assistenza aziendale in materia di franchising; Servizi all’ingrosso
      in relazione a tessuti; Pubblicità, compresa pubblicità on-line su una rete
      informatica; Pubblicità on-line su reti di comunicazione informatiche; Servizi di
      vendita al dettaglio relativi alla cappelleria; Servizi di vendita al dettaglio
      online di borse; Servizi di vendita al dettaglio online di articoli d’abbigliamento;
      Servizi di vendita all’ingrosso di pellicce; Servizi di vendita online al dettaglio
      inerenti l’abbigliamento; Servizi di vendita online al dettaglio inerenti i prodotti
      di cosmetica e bellezza; Servizi di vendita all’ingrosso relativi a pellicce
      sintetiche; Servizi all’ingrosso in relazione a valigie; Servizi all’ingrosso in
      relazione ad articoli per il cucito; Servizi all’ingrosso in relazione ad articoli per
      lo sport; Servizi all’ingrosso in relazione ad accessori per la bellezza
      dell’uomo; Servizi all’ingrosso in relazione a prodotti per la profumazione;
      Servizi all’ingrosso in relazione all’abbigliamento; Servizi al dettaglio in
      relazione ad articoli per il cucito; Servizi all’ingrosso in relazione a gioielleria;
      Servizi al dettaglio in relazione a ombrelli; Servizi al dettaglio in relazione ad
      accessori per la bellezza dell’uomo.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione.
  • RIFIUTO DI MARCHIO elogiativo – Alicante 14-12-2022

    RIFIUTO DI MARCHIO elogiativo – Alicante 14-12-2022

    Il consumatore assocerebbe il marchio “J’aimè” al «mi piace» o al «segno del pollice in su» che si usa nei social network come gesto di apprezzamento di qualcosa, per cui il segno avrebbe una connotazione elogiativa.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 14/12/2022
    Michele Muzio
    Via Pozzoromolo 26
    I- Carbonara di Nola
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018671369
    Vostro riferimento:
    Marchio: J’AIME’
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: Michele Muzio
    Via Pozzoromolo 26
    I- Carbonara di Nola
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 14/04/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 24 Tessuti e sostituti per prodotti tessili; Materiali per filtrare in tessuto; Tessuti.
    Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e
    articoli di cappelleria.
    Classe 26 Accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto.

    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua francese attribuirebbe al segno il significato
      seguente: «Mi piace». Il suddetto significato del termine «J’AIME’», di cui il
      marchio è composto, è stato supportato dalle seguenti definizioni del
      dizionario: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/aimer/1925 ).
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «J’AIME» semplicemente come
      indicativo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti sono visti
      positivamente dal pubblico.
    • Il consumatore assocerebbe il segno al «mi piace» o al «segno del pollice in su» che
      si usa nei social network per comunicare che si apprezza qualcosa, il che attribuisce
      al segno semplicemente una connotazione elogiativa.
    • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 09/06/2022, che possono essere
      sintetizzate come segue:
    1. Il tratto grafico del marchio di cui si chiede la registrazione è accompagnato
      dall’accento che lo rendendolo unico e diverso agli occhi del pubblico francese.
      Inoltre il richiedente ritiene che la presenza dell’accento ha impatto anche sulla
      pronuncia del marchio che differisce dalla parola J’aime (senza accento)
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi privi di carattere distintivo».
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
      che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
      la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
      l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
      soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
      lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
      T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      Con riferimento agli argomenti del richiedente che almeno certi elementi del segno
      conferiscano un carattere distintivo. Tuttavia, il consumatore medio tende a non condurre un
      esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di detti
      prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di
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      distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare
      attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C 218/01,
      Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
      Oltre alle argomentazioni di cui sopra, nella sua risposta del 09/06/2022 alla lettera di
      obiezione dell’Ufficio, il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno
      richiesto aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7,
      paragrafo 3, RMUE. Inoltre, nella sua comunicazione del 29/07/2022, il richiedente ha
      dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.
      Nella rivendicazione, il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquisito carattere
      distintivo in seguito all’uso; in assenza di indicazioni contrarie, l’Ufficio esaminerà
      l’affermazione che il carattere distintivo acquisito è rivendicato per tutti i prodotti richiesti.
      A sostegno della Sua rivendicazione, Lei ha presentato prove dell’uso il 09/06/2022 e il
      29/07/2022.
      Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le seguenti:
      • eventi pubblicitari dal 2014 a tutt’oggi e sfilate
      • esempi di cataloghi collezioni di prodotti stagionali dal 2014 a tutt’oggi
      • i link al sito internet ed al profilo instagram dove si ritrovano le collezioni di prodotti
      attuali e le pubblicità del marchio
      • Una foto pubblicitaria per marefuori 3
      • 2 fatture
      • foto della presentazione del marchio J’Aime’ per la collezione SS 2017 al Momad
      Valutazione delle prove
      In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla
      registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d) dello stesso
      regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito,
      per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo
      in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7,
      paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi
      sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione
      dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo
      economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno
      le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1,
      lettere da b) a d),RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali
      disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di
      creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore
      economico
      […]
      In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere
      distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione
      significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i
      servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le
      circostanze in cui la condizione relativa all’acquisto di un carattere distintivo in
      seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono essere
      dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come
      percentuali determinate
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      […]
      In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito
      all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in
      cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d),
      RMUE
      […]
      In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
      dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in
      particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione
      geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati
      dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che
      identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al
      marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre
      associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti
      interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al
      marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve
      concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la
      registrazione del marchio è soddisfatta
      […]
      In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi
      compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in
      rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio
      e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio
      della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e
      ragionevolmente attento e avveduto …
      (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
      C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
      EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
      Il marchio deve aver acquisito un carattere distintivo in tutto il territorio in cui esso ne era
      inizialmente privo (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86;
      29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413,
      § 30).
      Poiché il marchio è composto da parole francesi, è necessario dimostrare che i consumatori
      interessati, cioè i consumatori dei vari tipi di tessuti, abbigliamento, calzature, cappelleria e
      accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto negli Stati
      membri francofoni, vale a dire Francia, e alcune zone del Belgio e del Lussemburgo, sono
      arrivati a considerare il marchio come un’origine commerciale al momento del deposito della
      domanda. Le prove presentate dal richiedente mostrano l’uso in Italia, Barcellona e Parigi.
      La scarsa quantità di prove dell’uso del marchio in francese significa che il richiedente non
      può dimostrare che una parte significativa del pubblico interessato negli Stati membri
      francofoni sia in grado, in virtù di tale marchio, di identificare i prodotti o servizi interessati
      come provenienti da una determinata impresa.
      Sulla base di questi criteri è evidente che la ricorrente non ha dimostrato che il marchio
      Pagina 5 di 6
      aveva acquisito carattere distintivo al momento del deposito della domanda.
      La prova proveniente dalla Francia consiste in diverse fotografie scattate a Parigi di una
      pubblicità su un autobus per un evento del 2014. La pubblicità contiene un’immagine di
      grandi dimensioni e il segno richiesto.
      Nelle varie pagine che il richiedente sostiene essere esempi di collezioni di cataloghi di
      prodotti stagionali, l’ufficio non è stato in grado di distinguere il marchio nei documenti
      autunno/inverno 2015/2016 a causa della scarsa qualità dell’immagine. Nel catalogo
      primavera/estate 2015 il segno appare sui capi di abbigliamento solo in alcune immagini ed
      è solitamente accompagnato da elementi figurativi. Inoltre, i nomi dei prodotti sono scritti in
      italiano, quindi è chiaro che il catalogo non è destinato a un pubblico francofono.
      Per quanto riguarda il sito web e i link Instagram forniti, l’Ufficio osserva che il sito web è
      disponibile solo in italiano e in inglese, e pertanto non può mostrare l’uso nel territorio
      francofono.
      Per quanto riguarda le due fatture e le foto della presentazione del 2017, provenienti dalla
      Spagna, non mostrano l’uso nel territorio richiesto.
      Il richiedente non ha fornito dati sulle vendite né alcun dettaglio sulla quota di mercato con
      cui sarebbe stato possibile valutare l’impatto del marketing e delle vendite. È quindi
      impossibile giungere a conclusioni sull’impatto del marchio sul mercato. Si osserva inoltre
      che la ricorrente non ha presentato prove di natura più indipendente, quali dichiarazioni di
      associazioni di categoria e di concorrenti o indagini di mercato.
      Come si può vedere, non c’è alcuna prova che il marchio richiesto sia riconosciuto nei
      territori di riferimento. L’Ufficio nota che non è stata presentata alcuna prova relativa ai
      territori de Belgio e del Lussemburgo. Inoltre, manca qualsiasi prova che dimostri la
      percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento.
      In una valutazione complessiva, l’Ufficio non può che concludere che le prove presentate
      sono insufficienti per dimostrare che, agli occhi del pubblico di riferimento, il marchio
      denominativo « J’AIME’» è diventato distintivo in relazione ai prodotti in questione a seguito
      dell’uso che ne è stato fatto.
  • MARCHI RIFIUTATI ex articolo 7 e articolo 42 RMUE – esclude dalla registrazione i marchi che sono contrari ai principi di comportamento etico Alicante 11-10-2022

    MARCHI RIFIUTATI ex articolo 7 e articolo 42 RMUE – esclude dalla registrazione i marchi che sono contrari ai principi di comportamento etico Alicante 11-10-2022

    Il Pubblico di riferimento ad avviso dell’esaminatore di Alicante percepirebbe il marchio come contrario ai principi di comportamento etico poiché si trarrebbe profitto finanziario da una guerra.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 11/10/2022
    Luigi Goglia
    Via Privata Cesare Battisti, 2
    I-20122 Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018690728
    Vostro riferimento: MB233SPHERIX
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: Spherix S.r.l.
    Corso Principe Oddone 18
    I-10122 Torino
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 14/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 24 Biancheria da casa; Biancheria da bagno eccettuati i capi d’abbigliamento;
    Biancheria da letto; Coperte da letto; Coperte da picnic; Coperte da viaggio;
    Copriletti; Etichette da cucire in tessuto per abbigliamento; Etichette adesive
    in tessuto per borse; Federe di materassi; Feltro; Fodere di cappelli; Fodere
    per cuscini; Gagliardetti in tessuto o materie plastiche; Lenzuola; Materie
    tessili; Panni; Sacchi a pelo; Stendardi in tessuto o materie plastiche; Stoffe;

    Tessuti; Tessuti adesivi incollabili a caldo; Tessuti di canapa; Tessuti di iuta;
    Tessuti di lino; Tessuti di raion; Tessuti di ramiè; Tessuti di seta; Tessuti
    elastici; Tessuti imitanti la pelle di animali; Tessuti per ammobiliamento;
    Tessuti per calzature; Tessuti per la biancheria; Trapunte; Velluti.
    Classe 25 Abbigliamenti impermeabili; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in
    lattice; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento per ginnastica; Abiti;
    Accappatoi da bagno; Berretti; Biancheria intima; Bretelle; Calzamaglie;
    Calzature; Calze; Calzini; Calzoncini; Camicie; Camicie a maniche corte;
    Canottiere da sport; Cappelleria; Cappelli; Cappotti; Giacche; Giubbotti;
    Gonne; Guanti; Guanti a manopola; Jerseys [indumenti]; Leggings;
    Magliette; Maglie sportive; Maglie; Maglioni; Mutande; Pantaloni; Pantofole;
    Parka; Poncho; Pullover; Sandali; Scaldacolli; Scarpe; Sciarpe; Stivali;
    Stivaletti; T-shirt; Tute [indumenti]; Visiere di cappelli.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    1. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE esclude dalla registrazione i marchi che
      sono contrari ai principi di comportamento etico comunemente accettati, i marchi che il
      consumatore ragionevole con soglie medie di sensibilità e di tolleranza considererebbe
      blasfemi, razzisti, discriminatori o offensivi o promotori dell’utilizzo di droghe illegali. La
      valutazione si basa sul modo in cui il pubblico di riferimento percepirebbe il segno in
      relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Il pubblico di riferimento
      non è necessariamente limitato a quello che acquista i prodotti e i servizi coperti dal
      marchio; un pubblico più vasto rispetto ai consumatori destinatari può essere confrontato
      con il marchio.
    2. Il pubblico di riferimento di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato di “vietata
      la Z ‘collegamento ipertestuale a’ (cioè il simbolo ‘#’) contro la Z”, vale a dire vietato
      mostrare appoggio all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia tramite riferimenti alla
      lettera ‘Z’, che è il simbolo della guerra russa in Ucraina, espresso anche con il sistema
      del ‘cancelletto’ come aggregatore tematico nei servizi web e social network. La lettera
      ‘Z’ è diventata nei mesi recenti un simbolo chiaro e diretto ai drammatici fatti di guerra
      che stanno avendo luogo in Ucraina in seguito all’invasione russa e, in particolare, la ‘Z’
      esprime sostegno alla Russia e alle sue truppe militari, come è emerso da una ricerca su
      Internet effettuata in data 12/07/2022 (ai seguenti link:
      https://www.theguardian.com/world/2022/mar/07/why-has-the-letter-z-becomethesymbolof-war-for-russia; https://text.npr.org/1085471200; https://www.newsweek.com/russia-zukraine-war-criminalize-symbol-support-dmytro-kuleba-1692782;
      https://www.reuters.com/world/europe/latvia-outlaws-using-letter-z-symbolsupportingrussias-ukraine-war-2022-03-31/; https://www.washingtonexaminer.com/news/germanstates-ban-portrayal-of-prorussian-z-symbol; https://international-adviser.com/zurichaxes-z-in-logo-to-support-ukraine/).
    3. Il significato sopra indicato dei termini «Z #AGAINSTZED», contenuti nel marchio, è
      supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Lexico in data
      13/07/2022 all’indirizzo https://www.lexico.com/definition/hashtag;
      https://www.lexico.com/definition/against; https://www.lexico.com/definition/zed).
      Pagina 3 di 4
    4. Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » come contrario
      ai principi di comportamento etico comunemente accettati poiché mira a trarre un profitto
      finanziario da ciò che è universalmente considerato un evento tragico, cioè l’attuale guerra e
      invasione della Russia contro l’Ucraina.
    5. Le implicazioni della guerra in Ucraina per l’UE si estendono all’inflazione, alle
      importazioni di gas naturale liquefatto (LNG) (GNL) (con ripercussioni sull’energia e sui
      trasporti), aumento delle spese per la difesa, afflusso di rifugiati dall’Ucraina in Europa,
      carenza di materie prime e impatto negativo sui Paesi emergenti e in via di sviluppo. Inoltre,
      è risaputo che la guerra ha ha provocato la morte di migliaia di soldati e migliaia di vittime tra
      i civili. Il segno oggetto di domanda offende i principi di comportamento etico comunemente
      accettati, poiché sfrutta una tragedia per scopi commerciali, ha, cioè, l’obiettivo di ottenere
      guadagni finanziari da un evento tragico, anche se ci sono aspetti del messaggio veicolato
      che potrebbero rispecchiare il consenso dell’UE (avversità per l’invasione).
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018690728 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
      Pagin
  • Relaxo sistemi per dormire vs Per Dormire 02-12-2022

    Relaxo sistemi per dormire vs Per Dormire 02-12-2022

     L’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore: Per Dormire.

    OPPOSIZIONE N. B 3 149 567

    Materassificio Montalese S.p.A., Via Prato, 16, 51031 Agliana (PT), Italia (opponente), rappresentata da Benedetta Cacialli, Via Traversa Fiorentina, 6, 59100 Prato, Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    Team Five S.r.l., Via Socrate 62, 20128 Milano, Italia (richiedente), rappresentata da Alessandro Di Puppo, Via Cadorna 6 F, 39100 Bolzano, Italia (rappresentante professionale).

    Il 02/12/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

    1. L’ opposizione n. B 3 149 567 è accolta per tutti i prodotti contestati.
    2. La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 434 349 è totalmente respinta.
    3. La richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

    MOTIVAZIONI

    In data 25/06/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 434 349 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 11 245 651 (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 245 651.

    a) I prodotti

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Classe 16: Opuscoli informativi.
    Classe 20: Materassi; cuscini; poltrone.
    Classe 24: Tessuti; Copritavoli; Asciuga-vetri; Asciugamani da toilette in materie tessili; Asciugamani in materie tessili; Biancheria da bagno eccettuati i capi d’abbigliamento; Biancheria da tavola in materia tessile; Broccati; Calicô; Canovacci per la tappezzeria o per il ricamo; Centri tavola [non di carta]; Cilicio [stoffa]; Cordoni in materie tessili; Cotonate; Cotonina; Crespo [tessuto]; Crespone; Damasco [stoffa]; Etichette in tessuto; Fazzoletti di tela in materie tessili; Feltro; Flanella per la salute; Flanella [tessuto]; Fodere di cappelli; Fodere (di protezione-) per mobili; Fodere per ribalte de gabinetto; Fodere [stoffe]; Gagliardetti non di carta; Garza [tessuto]; Guanti di toilette; Jersey [tessuti]; Lana scozzese [stoffe]; Marabù [stoffa]; Materie filtranti [materie tessili]; Materie plastiche [succedanei del tessuto]; Materie tessili; Panni; Panni da biliardo; Panni di stampa in materie tessili; Parati murali [in materie tessili]; Piumini [copripiedi ]; Portiere [tende]; Rigatino; Rivestimenti di mobili in plastica; Rivestimenti (per mobili-) in materie tessili; Sottocaraffe [biancheria da tavola]; Stamigna; Stamigna per buratto; Stendardi; Stoffe; Stoffe da fodera per scarpe; Stoffe di lana; Stoffe impermeabili ai gas per palloni aerostatici; Striscia da tavola; Sudarii; Taffetà [tessuto]; Tappeti da tavola non di carta; Tela cerata [tessuto]; Tela di canapa; Tela indiana; Tela per materassi; Tele cerate [tovaglie]; Tele gommate diverse da quelle per la cartoleria; Tele per formaggi; Telone gommato; Tende in materia tessile o in materia plastica; Tende per doccia in tessuto o materie plastica; Tessuti; Tessuti adesivi incollabili a caldo; Tessuti di canapa; Tessuti di iuta; Tessuti di lino; Tessuti di raion; Tessuti di ramiè; Tessuti di seta; Tessuti di seta per modelli di tipografia; Tessuti di sparto; Tessuti elastici; Tessuti imitanti la pelle di animali; Tessuti in fibre di vetro per uso tessile; Tessuti lavorati a maglia; Tessuti non tessuti; Tessuti per ammobiliamento; Tessuti per calzature; Tessuti per la biancheria; Tessuti per uso tessile; Tessuti ricoperti di motivi disegnati per ricamo; Tessuto di ciniglia; Tessuto di lana accotonato; Tovagliette individuali non di carta; Tovaglioli in materie tessili; Tovaglioli per struccare in materie tessili; Traliccio [tela di canapa]; Tulle; Velluti; Vetrate [tendoni]; Zeffiro [tessuto].
    Classe 35: Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; Lavori di ufficio; Affissioni; Affitto di distributori automatici; Affitto di spazio pubblicitario su qualsiasi media di comunicazione; Agenzie d’informazioni commerciali; Agenzie di pubblicità; Agenzie per l’importazione e l’esportazione; Aggiornamento di documentazione pubblicitaria; Amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi; Analisi del prezzo di costo; Assistenza nella direzione di imprese industriali o commerciali; Consultazione professionale di affari; Consultazioni per la direzione degli affari; Consultazioni per questioni riguardanti il personale; Contabilità; Decorazione di vetrine; Diffusione di annunci pubblicitari; Diffusione [distribuzione] di campioni; Dimostrazione pratica di prodotti; Direzione professionale delle attivita’ artistiche; Distribuzione di materiale pubblicitario [volantini, prospetti, stampati, campioni]; Elaborazione di statistiche; Fatturazione; Gestione amministrativa di alberghi; Gestione aziendale per conto degli sportivi; Gestione di archivi informatici; Informazioni (di affari-); Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; Investigazioni (per affari-); Layout per scopi pubblicitari; Locazione di spazi pubblicitari; Marketing; Noleggio di fotocopiatrici; Noleggio di macchine e di attrezzature per ufficio; Noleggio di materiale pubblicitario; Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; Organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; Organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; Perizie in materia di affari; Preparazione di fogli di paga; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Previsioni economiche; Produzione di spot pubblicitari; Progetti [assistenza nella direzione degli affari]; Promozione delle vendite per i terzi; Pubblicazione di testi pubblicitari; Pubblicità; Pubblicità on-line su rete informatica; Pubblicità per corrispondenza; Pubblicità per posta; Pubblicità radiofonica; Pubblicità televisiva; Raccolta di dati in uno schedario centrale; Ragguagli d’affari; Reclutamento di personale; Redazione di testi pubblicitari; Relazioni pubbliche; Ricerca di sponsor; Ricerche d’informazioni su schedari informatici [per terzi]; Ricerche (di mercato-); Ricerche (per affari-); Riproduzione di documenti; Selezione di personale con procedimenti psicotecnici; Servizi di abbonamento ai giornali per i terzi; Servizi di abbonamento ai servizi di telecomunicazione per i terzi; Servizi di approvvigionamento per conto terzi [acquisto di prodotti e di servizi par altre imprese]; Servizi di comparazione dei prezzi; Servizi di consulenza per l’organizzazione e la direzione degli affari; Servizi di consulenza per l’organizzazione degli affari; Servizi di cunsulenza per la direzione degli affari; Servizi di dattilografia; Servizi di fotocopiatura; Servizi di indossatrici a fini pubblicitari o di promozione delle vendite; Servizi di rassegne stampa; Servizi di rialloggio per imprese; Servizi di risposta (telefonica-) [per abbonati assenti]; Servizi di segreteria; Servizi di stenografia; Servizi di subappalto [assistenza commerciale]; Servizi di telemarketing; Sistemazione di dati in uno schedario centrale; Sondaggio di opinione; Stesura di dichiarazioni fiscali; Stesura di estratti di conti; Stime in materia d’affari commerciali; Studi (di mercato-); Trascrizione di comunicazioni; Trattamento amministrativo di ordinazioni d’ acquisti; Trattamento di testi; Uffici di collocamento; Vendita all’asta; Verifica di conti.
    Classe 38: Telecomunicazioni; Agenzie di stampa; Allacciamento (per telecomunicazioni) ad una rete informatica mondiale; Comunicazioni attraverso reti di fibre ottiche; Comunicazioni radiofoniche; Comunicazioni telefoniche; Comunicazioni telegrafiche; Comunicazioni tramite terminali di computers; Diffusione di programmi televisivi; Fornitura di accesso a delle banche dati; Fornitura di accesso ad una rete informatica mondiale; Fornitura di canali di telecomunicazione destinati ai servizi di televendita; Fornitura di forum di discussione su internet; Informazioni in materia di telecomunicazioni; Messaggeria elettronica; Noleggio dei tempi d’accesso a delle reti informatiche mondiali; Noleggio di apparecchi di telecomunicazione; Noleggio di apparecchi per la trasmissione di messaggi; Noleggio di macchine per fax; Noleggio di modems; Noleggio di telefoni; Radiotelefonia mobile; Servizi di chiamata radioelettrica [radio, telefono, ed altri mezzi di comunicazione elettronica]; Servizi di diffusione senza fili; Servizi di inoltro e di collegamento per telecomunicazioni; Servizi di inserzione elettronica [telecomunicazioni]; Servizi di messaggeria vocale; Servizi di teleconferenze; Servizi telefonici; Servizi telegrafici; Servizio di telex; Televisione via cavo; Trasmissione di biglietti di auguri on-line; Trasmissione di file digitali; Trasmissione di messaggi; Trasmissione di messaggi e di immagini con l’aiuto di un computer; Trasmissione di telecopie; Trasmissione di telegrammi; Trasmissioni via satellite.

    I prodotti contestati sono i seguenti:

    Classe 10: Materassi antidecubito.
    Classe 20: Materassi; Cuscini.
    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

    Prodotti contestati in classe 10

    I materassi dell’opponente nella Classe 20 comprendono prodotti come materassi in schiuma e materassi in lattice che hanno anche una funzione di sostegno del corpo, sebbene in misura minore rispetto ai materassi contestati per uso medico, ossia materassi antidecubito. In generale, i prodotti oggetto del confronto hanno uno scopo simile e soddisfano le esigenze degli stessi consumatori, compresi gli ospedali e le case di cura da un lato, e le persone che acquistano tali prodotti per l’assistenza ai pazienti a domicilio. Considerato che, nonostante la finalità medica, i prodotti contestati sono destinati ad essere utilizzati su un letto, sia come unico materasso che come sovramaterasso su un materasso standard, i prodotti contestati hanno la stessa modalità di utilizzo dei materassi dell’opponente. Inoltre, il pubblico di riferimento può aspettarsi che tali beni siano prodotti sotto il controllo della stessa entità e ricercarli negli stessi canali di distribuzione. Pertanto, questi prodotti sono simili.

    Prodotti contestati in classe 20

    I prodotti materassi; cuscini sono identicamente contenuti in entrambe le liste in classe 20.

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

    Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello elevato in base alla natura specialistica dei prodotti, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.

    c) I segni

    Marchio anteriore
    Marchio impugnato

    Il territorio di riferimento è l’UE.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    L’espressione ‘PER DORMIRE’ contenuta in entrambi i segni non ha significato ed è normalmente distintiva in alcuni paesi, per esempio in Polonia. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua polacca.

    L’elemento ‘RELAXO’ presente nel segno impugnato sarà associato dal pubblico rilevante alla parola inglese ‘RELAX’ (che è un termine basico che sarà riconosciuto anche dal pubblico non anglofono in tutta l’Unione Europea) dal momento che sono molto simili. Tale elemento è allusivo per i prodotti rilevanti (materassi e cuscini) in quanto sarà associato al rilassamento fisico o mentale; riposo. Tale elemento è pertanto molto debole.

    L’elemento ‘SISTEMI’ presente nel segno impugnato sarà associato dal pubblico rilevante al termini nazionali ‘system/systemy’ dato che tali parole sono molto simili visivamente e foneticamente e che hanno lo stesso significato. Tale elemento sarà inteso dal pubblico come mera indicazione della tipologia/caratteristiche dei prodotti in questione (sistemi di riposo, prodotti appartenenti a un insieme di combinazioni di caratteristiche, ecc.). Esso pertanto è molto debole.

    La raffigurazione di un cuore nel marchio anteriore è comunemente usata come pittogramma per “amore” o, come in questo caso, per esprimere un atteggiamento positivo nei confronti di un prodotto specifico (13/02/2020, T-387/18, DELTA SPORT (fig.) / DELTA (fig.) et al, EU:T:2020:65, § 115). Di conseguenza, il suo grado di carattere distintivo è al massimo basso. Un’altra parte del pubblico percepirà semplicemente questi dispositivi figurativi come decorativi.

    L’elemento figurativo delle piume nel segno impugnato sarà percepito come un riferimento alle caratteristiche dei prodotti in questione (per esempio di essere fatti di piume, di essere leggeri e/o confortevoli come le piume) ed è pertanto debole.

    La tipografia dei marchi e i colori del segno impugnato sono meramente decorativi.

    Inoltre, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).

    I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Sebbene, la frase PER DORMIRE nel segno impugnato sia in posizione secondaria e di dimensione più piccola, questa non è oscurata dai restanti elementi che per di più sono deboli ed è chiaramente percettibile al consumatore.

    Sebbene il consumatore tenda a focalizzare la sua attenzione sulla prima parte del segno questa non è una regola fissa applicabile in tutti i casi e bisogna tener conto delle specificità di ogni singola fattispecie. Nel caso in questione, il marchio anteriore è interamente incluso nel segno impugnato e svolge un ruolo distintivo autonomo. Inoltre, come segnalato anteriormente gli elementi che precedono la frase ‘PER DORMIRE’ nel segno impugnato sono deboli.

    Visivamente, i segni coincidono nella frase distintiva ‘PER DORMIRE’ che è l’unico elemento verbale del marchio anteriore. Sebbene nel marchio anteriore le due parole siano rappresentate una di seguito all’altra esse sono visivamente separate dalla prima lettera in maiuscola dei due termini. Tuttavia, essi differiscono in termini di ‘RELAXO’ e ‘SISTEMI’ del segno impugnato (che sono deboli) e nei rispettivi elementi grafico/figurativi descritti più sopra che sono deboli o decorativi e che comunque hanno un impatto minore.

    Pertanto, i segni sono simili in una misura inferiore alla media.

    Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono dell’espressione ‘PER DORMIRE’. La pronuncia differisce nel suono delle parole ‘RELAXO’ e ‘SISTEMI’ del segno impugnato che sono deboli.

    Pertanto, i segni sono simili in media misura.

    Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Il pubblico di riferimento percepirà i concetti più sopra descritti. In tale misura, i marchi sono concettualmente diversi. Tuttavia, questa differenza concettuale ha una rilevanza molto limitata nella comparazione complessiva dei segni, in quanto deriva da significati deboli.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore deve essere considerato normale.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    I prodotti sono identici o simili. Essi sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

    Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello elevato.

    I marchi sono visivamente simili in misura inferiore alla media e foneticamente simili in misura media.

    Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti deboli o decorativi.

    Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

    Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T‑104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento esaminata. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Pertanto, l’opposizione basata registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 245 651. deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

    Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto alla notorietà rivendicata dall’opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

    Poiché il diritto anteriore esaminato porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

    Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 5, RMUE.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché la richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

    Divisione d’Opposizione

    Edith Elisabeth
    VAN DEN EEDE Francesca CANGERI
    Gonzalo BILBAO TEJADA

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • REGISTRARE MARCHIO SETTORE BISCOTTI, CONFETTURE, PRODOTTI DOLCIARI – Alicante 05-12-2022

    REGISTRARE MARCHIO SETTORE BISCOTTI, CONFETTURE, PRODOTTI DOLCIARI – Alicante 05-12-2022

    Bontà di Puglia: di fronte a questo marchio il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione dei prodotti e indicherebbe che tutti i prodotti in oggetto pugliesi sono di buon sapore e gradevoli al gusto.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

    Alicante, 05/12/2022
    TMSHELL
    Via Liberiana, 17
    I-00185 Roma
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018707655
    Vostro riferimento: 2205013BONTADIPUGLIA
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: Cirillo Group S.p.A.
    Largo Somalia, 67
    I-00191 Roma
    ITALIA

    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 07/06/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa che il marchio oggetto della domanda sia
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Contemporaneamente, l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera j), RMUE perché il marchio oggetto della domanda evoca l’indicazione geografica
    protetta ‘Olio di Puglia’ (IGP) (PGI-IT-02381).
    L’obiezione è stata sollevata per i prodotti delle classi 29 e 30, che dopo le modifiche dovute
    alla limitazione effettuata in data 15/09/2022, a seguito della quale sono stati cancellati i
    prodotti olio ad uso alimentare e olio di girasole ad uso alimentare dalla classe 29,
    sono i seguenti:
    Classe 29 Confetture; Legumi conservati; Legumi secchi; Crostacei non vivi; Olive
    conservate; Passato di pomodoro; Conserve di pesce; Creme spalmabili a
    base di verdure; Verdure trasformate; Alimenti salati [cibi conservati sotto
    sale]; Paté di olive; Pomodori pelati; Pomodori trattati; Concentrato di
    pomodoro; Condensato di pomodori; Pomodori in scatola; Conserve di
    pomodoro.
    Classe 30 Pane biscottato; Biscotti; Biscotti di malto; Capperi; Condimenti; Sale da
    cucina; Spezie; Zucchero; Salse [condimenti]; Salsa di pomodoro; Sughi di
    carne [salse]; Erbaggi conservati [condimenti]; Pesto; Salse per pasta;
    Crostini; Salse a base di pomodoro.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    − Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
    seguente: cosa(e) buona(e), con un buon sapore, gusto gradevole di una
    ben precisa regione dell’Italia meridionale.
    − Il suddetto significato dei termini «Bontà di Puglia», contenuti nel marchio, è
    supportato dai riferimenti dei dizionari online Garzanti Linguistica, Il Nuovo
    De Mauro e dell’Enciclopedia Treccani estratti in data 06/06/2022 e
    accessibili agli indirizzi seguenti:
    https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bont%C3%A0
    https://dizionario.internazionale.it/parola/di
    https://www.treccani.it/enciclopedia/puglia/
    − I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
    dell’informazione che i prodotti richiesti (Condimenti; Legumi secchi; Olio ad
    uso alimentare; Conserve di pesce; Crostacei non vivi; Olive conservate;
    Passato di pomodoro; Verdure trasformate; Spezie; Salse per pasta, ecc.)
    sono cose buone, con un buon sapore, gusto gradevole, di una ben precisa
    regione dell’Italia meridionale, ovvero la Puglia. Pertanto, nonostante alcuni
    elementi figurativi/stilizzati (costituiti dai caratteri corsivi piuttosto comuni e
    perfettamente leggibili della parte denominativa del segno, sovrastati
    dall’immagine di una campagna con un trullo che rimanda concettualmente
    al termine ‘Puglia’ presente nel segno), il consumatore di riferimento
    percepirà il segno come indicativo di informazioni sulla specie/qualità e la
    provenienza geografica dei prodotti.
    − Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
    carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto
    a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i
    prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 05/08/2022, che possono essere
    sintetizzate come segue.

    1. Sul piano semantico che il termine «bontà» non è usato nel marchio in esame come
      prettamente descrittivo di una qualità dei prodotti rivendicati. Invero, il termine è
      utilizzato come un riferimento generico e vago a prodotti alimentari di eterogena
      natura, senza che si possa desumere da esso la specie (ad es. legumi, crostacei,
      Pagina 3 di 7
      pomodoro) o le qualità intrinseche degli stessi (ad es. conservati; non vivi; passato).
      In altre parole, in realtà il termine «bontà» non descrive in nulla i prodotti in concreto
      rivendicati nella domanda di marchio, benché faccia parte di una terminologia
      indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari.
    2. Il marchio è stato specificamente elaborato in questa veste grafica, che nasconde la
      preposizione «di» e fa leva proprio sulla genericità del termine «bontà». Così
      facendo, a colpo d’occhio la dicitura sembra essere «Bontà Puglia», in relazione alla
      quale il collegamento con i prodotti alimentari sfuma e si diluisce, al corrispondente
      espandersi di un concetto ampio di bontà, che trascende l’apprezzamento
      gastronomico per alludere ad una qualità di tipo umano.
      Circa l’immagine che sovrasta la denominazione, occorre rilevare che la sua
      stilizzazione non rientra in nessun caso previsto dalle direttive dell’Ufficio di elementi
      figurativi non distintivi, poiché manca del tutto una rappresentazione dei prodotti,
      verosimile o simbolica.
      Anche a voler ammettere la possibilità che un legame con una caratteristica dei
      prodotti possa esserci, il punto su cui focalizzare la valutazione circa la sussistenza
      del carattere distintivo dell’immagine è il grado di stilizzazione dell’immagine stessa.
      Sempre secondo le direttive dell’Ufficio, una stilizzazione che superi la mera
      descrizione simbolica può validamente considerarsi distintiva. Nel caso del marchio
      in esame, siamo quanto mai lontani da una descrizione simbolica, trovandoci invece
      davanti ad una composizione paesaggistica complessa, dettagliata e ben definita, in
      cui le scelte dell’autore si estrinsecano in molteplici caratteristiche, come il
      posizionamento degli elementi, i colori, le luci, prospettive e punti di fuga. Altrimenti
      detto, l’elemento figurativo del marchio è pienamente originale, approfonditamente
      utilizzato e immediatamente riconoscibile da parte del pubblico.
    3. L’Ufficio ha registrato in precedenza marchi identici e simili alla domanda di marchio
      in oggetto.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      A seguito della limitazione richiesta ed effettuata in data in data 15/09/2022, l’obiezione ai
      sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, è stata revocata.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione per ciò che concerne l’impedimento assoluto alla
      registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2
      RMUE.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Pagina 4 di 7
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34)
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    4. Sul significato del segno «Bontà di Puglia»
      Il richiedente afferma che il termine «bontà» non è usato nel marchio in esame come
      descrittivo di una qualità dei prodotti rivendicati, bensì come un riferimento generico e vago
      a prodotti alimentari di eterogena natura, senza che si possa desumere da esso la specie
      (ad es. legumi, crostacei, pomodoro) o le qualità intrinseche degli stessi (ad es. conservati;
      non vivi; passato). Ciò, precisa il richiedente, nonostante il fatto che «bontà» faccia parte di
      una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari.
      Al riguardo, conviene rilevare che il termine «bontà» è una parola di base del vocabolario
      italiano, comunemente utilizzata, tra l’altro, per indicare il sapore o il gusto gradevole di un
      alimento, il suo essere buono e gustoso, ciò che risulta nella qualità del prodotto, ovvero per
      indicare l’alimento stesso in quanto prelibatezza, ciò che risulta nel tipo di prodotto.
      La spiegazione fornita in tal senso dall’Ufficio è stata supportata con definizioni dei dizionari
      degli elementi del segno, che riflettono il modo in cui lo stesso verrà compreso nel mercato
      interessato, ovvero come attributivo dell’informazione che i prodotti sono degli alimenti con
      un buon sapore, un gusto gradevole e provenienti di una ben precisa regione
      dell’Italia meridionale, ossia la Puglia. Pertanto, il significato del segno così come verrà
      percepito dal pubblico di riferimento è sufficientemente chiaro, e non necessita uno sforzo
      intellettivo per comprenderne il messaggio elogiativo sulle qualità dei prodotti, o la loro
      provenienza. D’altronde, è lo stesso richiedente ad asserire che il termine «bontà» «fa parte
      di una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari».
      Pagina 5 di 7
      Il richiedente ammette, altresì, che il termine è utilizzato come un riferimento generico e
      vago a prodotti alimentari di eterogena natura, ma non alla loro specie. Orbene, la specie di
      tali prodotti si desume dal legame che il marchio ha con i prodotti rivendicati nella domanda.
      Al riguardo, si sottolinea nuovamente che il carattere descrittivo di un segno può essere
      valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il
      segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008,
      T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD
      BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Di conseguenza, si deve concludere che, in considerazione del suo significato intrinseco, gli
      elementi verbali del segno «Bontà di Puglia» saranno innanzitutto intesi dal pubblico
      destinatario come un’indicazione informativa sulla qualità e specie dei prodotti, piuttosto che
      come un marchio.
    5. Sugli elementi figurativi del segno
      Il richiedente afferma che, sulla base delle direttive dell’EUIPO, il segno in questione è
      dotato, anche dal punto di vista figurativo, di capacità distintiva.
      Nel caso di specie, il segno , è un marchio figurativo. La denominazione
      «Bontà di Puglia» è scritta in corsivo con colore giallo. Le componenti verbali sono
      sovrastate da una figura ovoidale in cui è rappresentato un paesaggio bucolico con dei trulli
      e alberi aventi la forma di ulivi posti su di un suolo paglierino, ritraente una tipica immagine
      della Puglia.
      L’Ufficio conferma che la presenza di elementi figurativi può conferire un carattere distintivo
      a un segno costituito da un elemento denominativo descrittivo e non distintivo in modo da
      renderlo idoneo alla registrazione come marchio dell’Unione Europea.
      Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio contenente elementi verbali descrittivi e non
      distintivi non può basarsi su elementi figurativi di natura superficiale o intrinsecamente privi
      di carattere distintivo, a meno che la combinazione che ne risulta non sia distintiva nel suo
      complesso (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547, § 72).
      Per ciò che concerne l’argomento del richiedente, secondo cui la preposizione «di» è stata
      volutamente posta in secondo piano per far leva proprio sulla genericità del termine «bontà»,
      di modo da far apparire la dicitura come semplice «Bontà Puglia», e pertanto sfumando il
      rapporto diretto con i prodotti e la loro origine geografica, lo stesso non può essere accolto.
      In effetti, il marchio è costituito dai termini «Bontà di Puglia» e la rivendicazione del
      richiedente sulla voluta riduzione della preposizione «di» non sminuisce la questione del
      mero carattere descrittivo, poiché ciò che conta è il significato che probabilmente gli
      acquirenti o gli utenti dei prodotti percepiranno. Non si può considerare che l’intenzione del
      richiedente di alludere ad una qualità di tipo umano trascendendo l’apprezzamento
      gastronomico, incida sul modo in cui il pubblico percepisce il marchio oggetto della domanda
      di registrazione, come è stato significato dall’Ufficio. Inoltre, anche a voler accettare la
      Pagina 6 di 7
      rivendicazione del richiedente, ciò non modificherebbe la percezione del segno da parte del
      pubblico di riferimento come indicativo dell’informazione che i prodotti richiesti sono cose
      buone, con un buon sapore, gusto gradevole, di una ben precisa regione dell’Italia
      meridionale, ovvero la Puglia.
      Con riferimento agli elementi puramente figurativi, tali elementi nell’ambito della loro
      composizione devono avere un impatto sufficiente sul marchio nel suo complesso per
      renderlo distintivo. Nel caso che ci occupa, l’immagine della campagna pugliese non è
      sufficiente a distrarre l’attenzione del consumatore dal messaggio informativo veicolato dal
      segno di prelibatezze provenienti dalla Puglia, e non è in grado di creare un’impressione
      duratura del marchio. In effetti, gli elementi figurativi presenti nel marchio non presentano
      alcun carattere che consenta al pubblico interessato di distinguere senza possibilità di
      confusione i prodotti oggetto della domanda di registrazione da quelli che hanno una
      provenienza commerciale diversa. Ne consegue che i detti elementi grafici non possono
      svolgere la funzione essenziale di un marchio, rispetto ai prodotti pertinenti (15/09/2005, C37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547, § 72).
      Tenuto conto della natura ricorrente delle caratteristiche tipografiche che presenta il segno
      «Bontà di Puglia» e della mancanza di qualsiasi elemento distintivo particolare, i caratteri
      tipografici di base/standard in corsivo, nonché l’immagine tipica della campagna di Puglia,
      che richiama la provenienza geografica dei prodotti, non consentono al marchio richiesto di
      garantire al pubblico interessato l’identità di origine dei prodotti oggetto della domanda di
      registrazione. Pertanto, il marchio nel suo complesso non è distintivo e dunque non è
      registrabile.
    6. Sulle precedenti registrazioni di marchi identici e simili concesse dall’Ufficio
      Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni identiche e simili,
      determinando una disparità di trattamento difficile da spiegarsi.
      Tale argomento non è condiviso in quanto, come risulta dalla giurisprudenza consolidata
      della Corte, «le decisioni che l’Ufficio è portato a prendere relativamente alla registrazione di
      un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
      vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
      un segno come marchio dell’Unione Europea deve essere valutata unicamente sulla base
      del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
      dell’Ufficio (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass
      Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      Ad ogni modo, anche a voler supporre che i marchi citati dal richiedente siano identici e
      simili al segno in questione, conviene rilevare che nell’osservanza del principio della parità di
      trattamento e, appunto, di buona amministrazione, l’esame di qualsiasi domanda di marchio
      deve essere effettuato caso per caso e tener conto delle decisioni già prese dall’Ufficio su
      domande simili al fine di accertare se sia opportuno o meno decidere nello stesso senso, o
      se il segno in questione sia oggetto di un impedimento alla registrazione, nel rispetto del
      principio di legalità (21/05/2015, T-203/14, Splendid, §§ 47-60; (27/02/2015, T-106/14,
      Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 e giurisprudenza ivi citata; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
      EU:C:2011:139, § 74-77). Di conseguenza, chi deposita una domanda di registrazione di un
      segno come marchio non può far valere, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una
      decisione identica, un eventuale illecito commesso a vantaggio di un altro (27/02/2002, T
      Pagina 7 di 7
      106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Ciononostante, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale
      domanda in quanto, in primis le registrazioni MUE n° 004204251, n° 004087251, n°
      003578011, n° 004462041 e n° 006275143 sono assai risalenti nel tempo e le pratiche
      dell’Ufficio sono cambiate nel corso degli anni, anche in accordo con le modifiche legislative.
      Il MUE n° 011623477, anch’esso di lunga data, avrà dovuto ricevere una valutazione
      positiva sul suo carattere distintivo in quanto, probabilmente, all’epoca del suo deposito
      possedeva un carattere distintivo intrinseco, dovuto agli usi differenti del mercato di
      riferimento e/o alla differente percezione del pubblico di riferimento. Inoltre, gli elementi
      figurativi presenti in alcune di tali registrazioni hanno un grado di stilizzazione elevato e un
      impatto sufficiente sul marchio nel suo complesso per renderlo distintivo, come ad esempio i
      marchi n° 004204251 e n° 018640734.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018707655 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.
  • VOCAL CARE: marchio rifiutato – Alicante – 24-11-2022

    VOCAL CARE: marchio rifiutato – Alicante – 24-11-2022

    VOCAL CARE è un marchio denominativo del settore dolciario in particolare Caramelle. Vocal letteralmente è “riferito alla voce umana”. CARE tradotto è “ciò che è necessario per la salute, il benessere, il mantenimento e la protezione di qualcosa o qualcuno”

    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti obbiettati sono caramelle e sciroppi per la salute, benessere e protezione della
    voce.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 24/11/2022
    GUARDAMAGNA E ASSOCIATI
    Piazza San Pietro in Gessate, 2
    I-20122 Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018677721
    Vostro riferimento:
    Marchio: VOCAL CARE
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: Danila Satragno
    Via Montenotte, 19
    I-17100 Savona
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 20/04/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
    Classe 5 Caramelle per uso medico; Sciroppi per uso farmaceutico.
    Classe 41 Accademie [educazione]; Educazione; Istruzione; Pubblicazione di libri;
    Esercitazione pratica [dimostrazione]; Organizzazione e gestione di laboratori
    di formazione [workshop]; Pubblicazioni tramite computer; Orientamento
    professionale; Servizi di istruzione forniti da scuole; Tutoraggio.


    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il
    significato seguente: cura, attenzione, salute della voce.
    Il suddetto significato dei termini “VOCAL” e “CARE” di cui il marchio è composto, è
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    VOCAL Relating to the human voice (informazioni estratte dal dizionari Lexico
    in data 20.04.2022 all’ indirizzo
    https://www.lexico.com/definition/vocal)
    Traduzione non ufficiale all’italiano: riferito alla voce umana
    CARE The provision of what is necessary for the health, welfare,
    maintenance, and protection of someone or something. (informazioni
    estratte dal dizionario Lexico in data 20.04.2022 all’ indirizzo
    https://www.lexico.com/definition/care)
    Traduzione non ufficiale all’italiano: ciò che è necessario per la salute,
    il benessere, il mantenimento e la protezione di qualcosa o qualcuno.
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti obbiettati sono caramelle e sciroppi per la salute, benessere e protezione della
    voce. Per quanto riguarda i servizi i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come
    indicativo dell’informazione che essi hanno come oggetto la salute, cura, protezione e il
    benessere in generale della voce. Pertanto, il segno descrive il tipo dei prodotti e l’oggetto
    dei servizi obbiettati.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Di
    conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a
    norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

    II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente
    La richiedente ha presentato le sue osservazioni il 17.06.2022, che possono essere
    sintetizzate come segue.

    1. Si informa l’Ufficio circa la formazione professionale della richiedente, il suo
      metodo di potenziamento e allenamento della voce e la scuola basata su di
      esso
    2. La richiedente ha inoltre ideato due preparazioni alimentari utili per migliorare
      le performance canore.
    3. La richiedente ha registrato il marchio presso l’UIBM.
    4. La richiedente considera che il pubblico di riferimento dovrebbe essere anche
      quello che non ha conoscenze della lingua inglese per il quale il segno non
      Pagina 3 di 9
      sarebbe descrittivo e privo di distintività. Il pubblico di riferimento, inoltre, non
      è il consumatore generico bensì professionale e attento, guidato dalle
      recensioni e testimonianze presenti nel mercato di riferimento. La richiedente
      fa riferimento a varie sentenze.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dalla richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la
      registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta,
      quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza
      della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      1,2 – L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi dei termini che compongono il segno,
      dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. In base alle definizioni è
      evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine a una espressione
      lessicalmente e grammaticalmente corretta, oltre che facilmente interpretabile dal
      Pagina 4 di 9
      consumatore di riferimento, sia esso il consumatore specializzato o no, senza necessità di
      complicati sforzi mentali. Si tratta di due termini comuni in inglese. Il segno è traducibile in
      italiano come “cura, salute della voce”. Quindi l’Ufficio si è limitato a riportare il significato
      dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla
      dicitura nel suo insieme ed associata ai prodotti e servizi, l’unica interpretazione che, di
      primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di
      riferimento.
      4- Per quanto riguarda l’argomento sul pubblico di riferimento giova ricordare che la
      descrittività e distintività di un segno non può essere determinata dal fatto che una parte del
      pubblico di riferimento non conosce la lingua utilizzata nel marchio, ma al contrario deve
      essere accertato che nessuna parte del pubblico di riferimento della UE consideri il marchio
      descrittivo e quindi mancante di distintività. L’ articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una
      disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea (UE) e deve essere interpretato sulla
      base di una norma comune dell’UE. Tuttavia, l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la
      registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE.
      Pertanto, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o
      manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013,
      T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
      La richiedente ritiene che i consumatori di riferimento prestino un maggiore livello di
      attenzione. Tuttavia, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di
      attenzione superiore alla media non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici
      utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha
      affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo
      più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir
      machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
      3- Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dalla richiedente in base alla
      giurisprudenza consolidata:
      il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è
      costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui
      applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di conseguenza, l’idoneità
      alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] deve essere valutata
      esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se
      del caso, il giudice dell’Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di
      uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione
      dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione
      sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la
      direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica nella quale trae
      origine il segno verbale controverso.
      (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
      Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalla decisione nazionale a cui fa
      riferimento la richiedente. Soprattutto, il marchio nazionale italiano ha poco a che vedere con
      la richiesta di marchio comunitario in oggetto. E il fatto che apparentemente, per comodità, ci
      sia una tendenza ad abbreviare il marchio nazionale italiano non prova né distintività
      intrinseca né acquisita del segno.
      Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell’Ufficio
      del 20/04/2022, la richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto
      aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,

      RMUE. Inoltre, la richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via
      principale.
      Nella rivendicazione la richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere
      distintivo in seguito all’uso in relazione a tutti i prodotti della domanda di marchio.
      A sostegno della Sua rivendicazione, Lei ha presentato prove dell’uso il 16.06.2022 e il
      31.08.2022.
      Le prove di cui tenere conto sono le seguenti:
      • Wikipedia.pdf
      • Art. metodo.pdf
      • testimonial.pdf
      • testimonianza.pdf
      • Copertine libri.pdf
      • sciroppo e spray.pdf
      • I articolo.pdf
      • II articolo.pdf
      • Video.pdf
      • UIBM.pdf
      • Video YT Efrem.pdf
      • Libri estero.pdf
      • Jazz Night.pdf
      • A lezione.pdf
      • Vocal celebrity.pdf
      • Big della musica.pdf
      • Voglio cantare.pdf
      • Stonati.pdf
      • Eurovision.pdf
      • Segreti Satragno.pdf
      • Alpago.pdf
      • Appuntamenti.pdf
      • Satragno manager.pdf
      • Satragno compl.pdf
      • Artisi festival.pdf
      • Artisi Tributo.pdf
      • Artisi Radio.pdf
      • Cena in jazz.pdf
      • Alda’s song.pdf
      • Nnuova sede.pdf
      • Artisi Summer.pdf
      • 1a classe VC.pdf
      • OneDay.pdf
      • Nostalgia.pdf
      • Loano.pdf
      • Daniel Posniak.pdf
      • Scuola Albenga.pdf
      • apre Sanremo.pdf
      • Metodo VC.pdf
      Pagina 6 di 9
      • MASTER.pdf
      • VC Loano.pdf
      • CORSI VC.pdf
      • LO e MI novità.pdf
      • Appuntamenti BL.pdf
      • Vocal MN.pdf
      • Casa musica.pdf
      • SV accademia.pdf
      • Talenti.pdf
      • Strade illegali.pdf
      • Chicago Popular.pdf
      • Fresno24.pdf
      • The Voice DE.pdf
      • Congresso RA.pdf
      • PEVOC14.pdf
      • Sito int.pdf
      • VC Google.pdf
      Le summenzionate prove riguardano:
      • Vari articoli di riviste e giornali,
      • la pagina Wikipedia della richiedente;
      • testimonianze dei clienti della richiedente
      • vari video pubblicati su Youtube
      • raccolte delle copertine dei libri scritti e pubblicati dalla richiedente e relativi links di
      Amazon
      • immagini dello sciroppo e spray ideato dalla richiedente
      • articoli di testate online
      • registrazione marchio italiano “Vocal care Danila Satragno”
      • links Amazon
      In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati
      dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non ostano alla
      registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si
      chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti,
      nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il
      marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come
      un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno
      sforzo economico della richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le
      considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a
      d),RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere
      liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo
      a favore di un solo operatore economico […].
      In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in
      seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico
      pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da
      una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione relativa all’acquisto di
      un carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono
      essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come
      percentuali determinate […].
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      In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7,
      paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve
      essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in cui esso ne era privo alla luce
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE […].
      In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
      dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la
      quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata
      dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la
      percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da
      un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e
      industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli
      ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al
      marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere
      che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio
      è soddisfatta […].
      In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso
      quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai
      servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la
      percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in
      questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto […]
      (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
      C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
      EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
      La Corte ha dichiarato che le prove dirette quali le dichiarazioni delle associazioni
      professionali e gli studi di mercato sono di solito i mezzi più rilevanti per provare il carattere
      distintivo acquisito attraverso l’uso. Fatture, spese pubblicitarie, riviste e cataloghi possono
      aiutare a corroborare tali prove dirette (29/01/13, T-25/11, Cortadora de cerámica,
      EU:T:2013:40, § 74).
      Alle prove presentate da fornitori o distributori si dovrebbe attribuire, in generale, minore
      peso, poiché è meno probabile che provengano da una prospettiva indipendente. Il grado di
      indipendenza dei fornitori e dei distributori influenzerà il peso attribuito dall’Ufficio alle loro
      prove (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 54-56).
      Una dichiarazione resa non da un terzo indipendente, ma da una persona legata al da un
      rapporto di lavoro, non può di per sé costituire una prova sufficiente che il marchio oggetto
      della domanda di registrazione abbia acquisito carattere distintivo attraverso l’uso. Tale
      dichiarazione deve essere trattata come puramente indicativa e deve essere corroborata da
      altre prove (21/11/2012, T 338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51).
      Poiché la funzione principale di un marchio è di garantire l’origine dei prodotti e dei servizi, il
      carattere distintivo acquisito deve essere valutato in relazione ai prodotti e servizi di cui
      trattasi. Di conseguenza, le prove della richiedente devono dimostrare un legame tra il
      segno e i prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione, stabilendo che il pubblico di
      riferimento, o almeno una parte significativa di esso, identifica grazie al marchio i prodotti e
      servizi come provenienti da un’impresa determinata (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
      Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009, T-211/06, T-213/06, T-155/07 & T-178/07,
      Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).
      Valutazione delle prove
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      La pagina Wikipedia della richiedente non apporta informazioni circa l’esposizione del segno
      al pubblico di riferimento in questione, ovvero quello di lingua inglese. Informa della biografia
      e vita professionale della richiedente.
      Gli articoli e riviste di giornali così come i video pubblicati su YOUTUBE dimostrano un certo
      successo della richiedente nell’ambito della cura della voce. Ciononostante, questi elementi
      non provano che il pubblico di riferimento consideri tale segno come un marchio d’impresa
      relativamente ai prodotti e servizi oggetto del rifiuto.
      Non sono stati forniti dati alcuni circa il fatturato delle preparazioni mediche della richiedente,
      per esempio, né volume delle vendite relativamente ai servizi in questione durante il periodo
      rilevante che avrebbero potuto offrire indicazioni circa la reale esposizione del marchio e il
      territorio di riferimento.
      Le foto dello spray e sciroppo così come la presenza di video della richiedente sulla
      piattaforma YOUTUBE non forniscono informazione certa alcuna circa all’effettiva
      esposizione o meno di una parte consistente del pubblico di riferimento al segno in esame in
      modo che possa riconoscerlo come una chiara indicazione di una ben precisa origine
      imprenditoriale relativamente ai prodotti e servizi oggetto del rifiuto.
      Le prove fornite non sono idonee a dimostrare che una parte consistente del pubblico di
      riferimento identificherebbe i prodotti e servizi oggetto del ricorso come provenienti da
      un’impresa determinata.
      Si ricorda, al riguardo, che un marchio può essere registrato in base all’art. 7, paragrafo 3
      RMC soltanto se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all’uso che ne è
      stato fatto, un carattere distintivo nella parte della Comunità in cui esso non aveva ab initio
      un tale carattere ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e lettera c). In questo caso il pubblico di
      riferimento è il pubblico di lingua inglese della Unione. Nelle prove apportate dalla
      richiedente, oltre ad essere considerate insufficienti non provano l’esposizione certa e
      duratura del marchio nei paesi di lingua inglese dell’Unione, ovvero principalmente Irlanda,
      Malta. Le prove inoltrate sono esclusivamente relative al territorio italiano.
      La precedente registrazione nazionale è italiana e si riferisce a un marchio completamente
      differente a quello oggetto del presente rifiuto quindi tale prova non sarà valutata
      Inoltre, nel caso di specie, la richiedente ha presentato prove relative solo alcuni dei prodotti
      e servizi obbiettati e soprattutto non relative al territorio del pubblico di riferimento, ovvero
      Irlanda e Malta. Pertanto, la richiedente non ha dimostrato che il marchio oggetto della
      domanda di registrazione ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso di quest’ultimo
      nei paesi indicati.
      Il marchio deve aver acquisito un carattere distintivo in tutto il territorio in cui esso ne era
      inizialmente privo (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86;
      29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413,
      § 30).
      Il marchio per il quale si chiede la registrazione è privo di carattere distintivo intrinseco per i
      consumatori di lingua inglese. Pertanto, doveva essere provato il ha carattere distintivo
      acquisito in Irlanda e Malta. Le prove presentate dalla richiedente mostrano una certa
      notorietà solo in Italia. Il mero fatto che certe applicazioni o mercati online raggiungono paesi
      al di fuori dell’Italia non prova l’esposizione dei consumatori al marchio in questione per i
      prodotti e servizi richiesti e ancora meno che essi possano attribuirgli una origine
      commerciale ben precisa.
      La mancanza di prove dell’uso del marchio in Irlanda e Malta significa che il titolare non può
      dimostrare che una parte significativa del pubblico interessato in tali territori sia in grado, in
      Pagina 9 di 9
      virtù di tale marchio, di identificare i prodotti o servizi interessati come provenienti da una
      determinata impresa.
      La domanda della richiedente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, deve pertanto
      essere respinta.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
      articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018677721 è
      respinta in parte, vale a dire per:
      Classe 5 Caramelle per uso medico; Sciroppi per uso farmaceutico.
      Classe 41 Accademie [educazione]; Educazione; Istruzione; Pubblicazione di libri;
      Esercitazione pratica [dimostrazione]; Organizzazione e gestione di laboratori
      di formazione [workshop]; Pubblicazioni tramite computer; Orientamento
      professionale; Servizi di istruzione forniti da scuole; Tutoraggio.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera pres
  • LA NOSTRA: Rifiuto di marchio dell’Unione Europea – settore carne

    LA NOSTRA: Rifiuto di marchio dell’Unione Europea – settore carne

    “La Nostra” sono due termini non contestualizzati. La parte grafica del marchio, nel nostro caso raffigurante un bovino stilizzato, contestualizzando la parte denominativa “La Nostra” perde distintività.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 24/11/2022
    Akran Intellectual Property Srl
    VIA DEL TRITONE 169
    I-00187 ROMA
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018663671
    Vostro riferimento: TM4913EU
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: GRUPPO GALLI S.P.A.
    VIALE EUROPA 98
    I-00144 ROMA
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 18/05/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 29 Carne; Estratti di carne.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
    si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, la
    consumatrice, o il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
    seguente: ‘la cosa distinta da tutte le altre di una stessa categoria, che è propria, tipica,
    caratteristica della persona che parlando si riferisce a sé stessa insieme ad altre persone’.
    Il suddetto significato dei termini «La Nostra», contenuti nel marchio, è supportato dai
    seguenti riferimenti di dizionario.
    https://dizionari.repubblica.it/Italiano/L/la.html
    https://dizionari.repubblica.it/Italiano/N/nostro.html
    Il pubblico italiano di riferimento percepirebbe il segno semplice
    mente come attributivo dell’informazione puramente promozionale che i prodotti, invero
    ‘carne; estratti di carne’ della classe 29 sono carni che provengono dallo stesso luogo,
    territorio, paese, ecc., del consumatore o consumatrice rilevante, o che in tale paese sono
    prodotte, ecc.. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
    un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa
    che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti, per esempio la vicinanza del prodotto
    rispetto alla consumatrice o al consumatore.
    Il segno si compone altresì di un comune sfondo sostanzialmente circolare a guisa di etichetta, di due
    doppie linee di colore verde e rosso su lati opposti, che potrebbero alludere all’italianità dei
    prodotti, e dell’immagine di un bovino che non è sufficientemente distintiva e potrebbe
    alludere al tipo di carne. Tuttavia, tali elementi figurativi non sono sufficienti a dotare di
    carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
    combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai
    prodotti per i quali si richiede la protezione.
    Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 19/09/2022, che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. sebbene la locuzione LA NOSTRA possa assumere un significato nella
      lingua italiana, e segnatamente di pronome possessivo declinato nella
      prima persona plurale, l’adozione come segno distintivo, privo di alcuna
      contestualizzazione semantica, lo rende idoneo a svolgere la funzione di
      indicatore di provenienza imprenditoriale.
    2. lo stesso Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, al quale, nella sua funzione di
      Ufficio esaminatore delle privative nazionali non sarà certamente sfuggito
      che la locuzione oggetto del presente marchio ha anche un significato nel
      contesto della costruzione grammaticale italiana, ha tuttavia concesso la
      corrispondente registrazione nazionale con n. 302021000167480 in data 15
      luglio 2022 (certificato di registrazione allegato).
    3. l’Ufficio ha concesso marchi equivalenti a concorrenti del richiedente e il
      non concedere il segno in esame creerebbe una distorsione della
      concorrenza. sebbene il richiedente sia conscio che l’ Ufficio non è
      vincolato dalle proprie precedenti decisioni, è opinione del richiedente che
      tale atteggiamento sarebbe discriminatorio.
    4. l’elemento grafico è sufficiente a dotare il segno di capacità distintiva.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi

      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi privi di carattere distintivo».
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
      che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
      la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
      l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
      soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
      lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
      T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      L’argomentazione del richiedente di cui al punto n.1 non è pertinente. In primis si rileva che
      ciò che conta è la percezione del pubblico di riferimento, che in questo caso ha un livello di
      attenzione medio, in relazione ai prodotti e servizi e al messaggio convogliato dal segno.
      Inoltre, si rileva come il pronome possessivo ” LA NOSTRA” sia certamente contestualizzato
      dall’elemento grafico come già specificato nella precedente comunicazione. In tal senso,
      ammesso e non concesso che tale contestualizzazione sia necessaria, l’elemento grafico
      rappresentante la testa di un bovino, permette una contestualizzazione sostanziale tramite
      un ausilio visivo, che è precisa ed inequivoca tanto quanto una contestualizzazione
      semantica. Sull’elemento grafico e sulla sua valenza nella percezione dell’ insieme del
      segno da parte del pubblico consumatore si tornerà in seguito.
      L’argomentazione di cui al punto n. 2 viene introdotta e poi in parte dismessa dal richiedente
      che è evidentemente a conoscenza della Giurisprudenza in materia secondo la quale il
      regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è costituito
      da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta
      indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di conseguenza, l’idoneità alla registrazione di
      un segno come marchio [dell’Unione europea] deve essere valutata esclusivamente sulla
      base della pertinente normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice
      dell’Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
      addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello stesso segno
      come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in
      applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un
      paese appartenente all’area linguistica nella quale trae origine il segno verbale
      controverso. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
      Del pari, il fatto che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili è irrilevante. La
      giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
      un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
      vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
      un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
      del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
      dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
      Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

      In merito la rischio discriminazione si rileva che sempre la medesima corte ha indicato
      che l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del
      principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito
      commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Per ciò che concerne il fatto che l’asserita concessione di alcuni marchi equivalenti a
      concorrenti possa provocare una distorsione della concorrenza, si sottolinea come tale
      argomentazione non possa e non debba essere accettabile dal punto di vista giuridico.
      In tal senso l’Ufficio non può rimediare ad un eventuale presunta situazione di distorsione
      della concorrenza tramite un ulteriore illecito commesso attraverso il reggimene del marchio
      dell’Unione europea.
      Un tale atteggiamento da parte dell’Ufficio non sarebbe contrario solo al diritto positivo, sul
      quale si regge la presente decisione e in generale l’azione dell’Ufficio, ma sarebbe contrario
      altresì ai principi fondanti del diritto naturale.
      Obiter Dictum, qualora il richiedente ritenga che aziende concorrenti usino segni sui quali
      nessuno dovrebbe avere diritti esclusivi, si ricorda esistono soluzioni previste dal RMUE, di
      cui il rappresentate del richiedente è certamente a conoscenza, per chiedere che venga
      posto rimedio a eventuali errori commessi dall’Ufficio nell’ambito dell’esame dei motivi
      assoluti di rifiuto.
      Le argomentazioni di cui ai punti n. 2 e 3 debbono dunque essere rigettate.
      In relazione alla capacità distintiva che il segno deriverebbe dall’elemento grafico
      composto da una etichetta, di due doppie linee di colore verde e rosso su lati opposti e
      rappresentate la testa di un bovino, si rileva e reitera quanto segue.
      Detto elemento grafico, stante il messaggio convogliato, diminuisce la capacità distintiva del
      segno poiché – come già detto – fornisce un contesto alla parte verbale del segno “La Nostra”.
      In tal senso il consumatore laddove confrontato con il segno percepirà l’insieme come
      un’indicazione che i prodotti rivendicati che si ricorda sono Carne; Estratti di carne, derivati
      da bovini italiani.
      Tale circostanza assume ancor più rilevanza in un periodo storico come l’attuale, dove il
      concetto di prodotti a “kilometro zero” – nella sua accezione di supporto all’agricoltura e
      all’allevamento locale e nazionale e al maggior controllo della filiera – assume sempre più
      rilevanza nella mente del consumatore.
      Ad abudantiam, si noti che tale è la rilevanza e la sensibilità del pubblico consumatore in
      relazione a detto argomento è tale, che fra il momento in cui è stata sollevata l’obiezione e
      quello in cui la presente decisione viene emessa, il Ministero dell’Agricoltura Italiano ha
      cambiato denominazione in “Ministero dell’ Agricoltura e della Sovranità Alimentare”.
      Tale denominazione oltre a contenere un elemento autarchico, che sebbene forse desueto è
      certamente in grado d’incontrare la sensibilità del pubblico consumatore, sottolinea altresì il
      concetto del menzionato “Kilometro zero” e/o del comprare italiano e/o locale.
      Alla luce di quanto sopra si deve concludere che l’elemento grafico del segno in questione
      non dota il capacità distintiva, ma, se possibile, lo rende ancor meno distintivo per le ragioni
      sopra esposte.

      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018663671 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • “DEFEND KIEV” RIFIUTO di Marchio comunitario – Alicante 10-11-2022

    “DEFEND KIEV” RIFIUTO di Marchio comunitario – Alicante 10-11-2022

    Ad avviso dell’esaminatore il marchio DEFEN KIEV verrebbe percepito come contrario ai principi di comportamento etico
    comunemente accettati poiché mirerebbe a trarre un profitto finanziario da ciò che è universalmente considerato un evento tragico.
    Per questo motivo il segno è inammissibile alla registrazione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e
    articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 10/11/2022
    FRANCESCO MEDAGLIA
    Via Louis Armstrong, 93
    I-80147 NAPOLI
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018731890
    Vostro riferimento:
    Marchio: DEFEND KIEV
    Tipo de marchio: Marchio figurativo
    Nome del richiedente: FRANCESCO MEDAGLIA
    Via Louis Armstrong, 93
    I-80147 NAPOLI
    IT
    I. Sintesi dei fatti
    In data 17/08/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è
    idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettere b) e f) RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    L’obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti:
    Classe 25 Abbigliamento; Abbigliamento intimo e da notte; Abbigliamenti impermeabili;
    Abbigliamento a collo alto; Abbigliamento casual; Abbigliamento con LED
    integrati; Abbigliamento con isolamento termico; Abbigliamento contenente
    sostanze dimagranti; Abbigliamento da battesimo; Abbigliamento da camera;
    Abbigliamento da donna; Abbigliamento da esterno resistente alle intemperie;
    Abbigliamento da golf [eccetto guanti]; Abbigliamento da indossare durante
    attività di judo; Abbigliamento da indossare durante incontri di wrestling;
    Abbigliamento da lavoro; Abbigliamento da ragazza; Abbigliamento da tennis;
    Abbigliamento da uomo; Abbigliamento di pelliccia; Abbigliamento esterno per
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    bambini; Abbigliamento esterno per neonati; Abbigliamento esterno per
    ragazzi; Abbigliamento formale; Abbigliamento formale da sera;
    Abbigliamento in cashmere; Abbigliamento per l’equitazione [tranne i
    cappelli]; Abbigliamento per la danza; Abbigliamento per le arti marziali;
    Abbigliamento per lo sci; Abbigliamento per pattinaggio; Abbigliamento per
    pattinaggio artistico; Abbigliamento per pescatori; Abbigliamento per ragazzi;
    Abbigliamento per surf; Abbigliamento per triathlon; Abbigliamento religioso;
    Abbigliamento sportivo; Abiti in pellami; Abiti in pelle; Abiti in similpelle; Abiti
    per damigelle; Abiti per il tempo libero; Abiti prémaman; Abiti scamiciati;
    Accappatoi con cappuccio; Accappatoi da bagno; Accappatoi da spiaggia;
    Accessori da portare al collo; Articoli d’abbigliamento per la vela; Bavaglini
    per neonati [non in carta]; Bermuda; Biancheria intima modellante; Bikini;
    Blazer; Blue jeans; Blusa per gravidanza; Boa [pelliccia da collo]; Body per
    neonati e bambini; Boa; Boleri; Bomber; Articoli d’abbigliamento impermeabili;
    Articoli d’abbigliamento per lo sport; Articoli di abbigliamento impermeabili;
    Articoli di abbigliamento in lino; Articoli di abbigliamento per bambini; Articoli
    di abbigliamento per il teatro; Articoli di abbigliamento sportivo con sensori
    digitali; Articoli di abbigliamento tessuti; Bandane [foulards]; Bavaglini in
    plastica per neonati; Bavaglini in tela per adulti; Bavaglini in tessuto; Bavaglini
    non di carta; Borse progettate specificatamente per stivali da caccia; Bretelle;
    Bretelle da uomo; Burka; Burnus (mantelli arabi con cappuccio); Busti per
    nodi per obi (Obiage-shin); Caffettani; Calzamaglie; Calzature per sala da
    ballo; Calze; Calze al ginocchio; Calze antisudorifiche; Calze da uomo; Calze
    da yoga; Calzetteria; Calzettini per neonati e bambini ai primi passi; Calzini a
    pantofole; Calzini; Calzini alla caviglia; Calzini antiscivolo; Calzini che
    assorbono la traspirazione; Calzini antisudore; Camici; Camici bianchi per uso
    ospedaliero; Camici da laboratorio; Camicie; Camici da barbiere; Camicie a
    collo aperto; Camicie a finto dolcevita; Camicie a dolcevita; Camicie
    aerodinamiche; Camicie a maniche corte; Camicie con bottoni; Camicie con
    colletto; Calzoni da golf; Calzoni larghi; Camicette; Calzoni alla zuava per
    camminate; Calzoncini da bagno; Calzoncini; Camicie da caccia; Camicie da
    tennis; Camicie di velluto a coste; Camicie hawaiane; Camicie hawaiane con
    abbottonatura frontale; Camicie in ramiè; Camicie lavorate a maglia; Camicie
    mimetiche; Camicie per abiti; Camicie per completi da uomo; Camicie
    sportive; Camicie sportive a maniche corte; Camicie tessute; Camicie ultratraspiranti per sport; Canotte; Canotte da allenamento; Canotte mimetiche;
    Canottiere; Canottiere a manica lunga; Canottiere da sport; Capi
    d’abbigliamento resistenti al vento; Capi d’abbigliamento ricamati; Capi di
    abbigliamento per uomo, donna e bambino; Cappe; Cappe impermeabili;
    Cappelli in carta da utilizzare come articoli d’abbigliamento; Cappelli per feste
    [abbigliamento]; Cappotti; Cappotti a doppio petto; Cappotti da sera; Cappotti
    da uomo; Cappotti di cotone; Cappotti di pelle; Cappotti e giacche in pelliccia;
    Cappotti di piumino; Cappotti in denim; Cappotti invernali; Cappotti per donna;
    Cappotti pesanti; Cappucci [abbigliamento]; Cappucci [indumenti]; Cardigan;
    Casule; Chador; Chaps (Articoli d’abbigliamento); Cheongsam (abiti cinesi);
    Cinture [abbigliamento]; Colletti; Colletti [indumenti]; Colli di camicia; Completi
    da uomo; Completi da sera; Completi pantalone; Completi per motociclisti;
    Coperte indossabili; Cinture; Giacche da sera; Giacche di felpa; Maglie con
    2 /5
    collo a V; Maglie da calcio; Maglie intime [maglieria]; Maglie imbottite per uso
    atletico; Maglie per la corsa; Maglie per l’atletica; Maglie per tute da
    ginnastica; Maglioni a dolcevita; Maglioni polo; Pantaloncini; Panciotti;
    Pantaloncini della tuta; Pantaloncini imbottiti per uso atletico; Pantaloni;
    Pantaloni a tre quarti; Pantaloni elasticizzati; Pantaloni di tute da ginnastica;
    Pantaloni eleganti; Pantaloni imbottiti per uso atletico; Polo; Polo in maglia;
    Scaldacollo; Scaldacolli; T-shirt stampate.
    L’obiezione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f) RMUE, si basava sui
    seguenti fatti:
    • Il pubblico di riferimento è il pubblico di lingua inglese che attribuirebbe al
    segno un riferimento alla guerra in Ucraina. Infatti, l’invasione illegale
    dell’Ucraina da parte della Russia ha dato luogo a una situazione molto
    drammatica e ha innescato la più grave crisi umanitaria, economica,
    finanziaria, di sicurezza e politica dell’Europa degli ultimi decenni con un
    impatto regionale e globale. L’UE, i suoi Stati membri e i suoi partner
    internazionali hanno fermamente condannato l’aggressione di Putin
    all’Ucraina e hanno preso decisioni senza precedenti in risposta
    all’aggressione russa. L’UE ha offerto (e continuerà a offrire) una forte
    assistenza politica, finanziaria e umanitaria all’Ucraina e imporrà pesanti
    sanzioni contro la Russia e i complici della guerra.
    • Il significato dei termini «DEFEND KIEV», contenuto nel marchio, era
    supportato da riferimenti di dizionario indicati sui link che seguono (estratti in
    data 17/08/2022):
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/defend
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/kiev
    Il contenuto di ciascun link, nonché la relativa traduzione in italiano, era
    riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
    Nel caso di specie, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
    » come contrario ai principi di comportamento etico
    comunemente accettati poiché mira a trarre un profitto finanziario da ciò che
    è universalmente considerato un evento tragico.
    • Di conseguenza, il segno è inammissibile alla registrazione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    L’obiezione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE, si basava sui
    seguenti fatti:
    • il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato
    seguente: difendi/difenda/difendiamo/difendete/difendano Kiev!
    • Il significato dei termini «DEFEND KIEV», contenuto nel marchio, era
    supportato da riferimenti di dizionario indicati sui link che seguono (estratti in
    data 17/08/2022):
    3 /5
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/defend
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/kiev
    Il contenuto di ciascun link, nonché la relativa traduzione in italiano, era
    riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente
    come uno slogan politico, una dichiarazione politica associata all’invasione
    russa dell’Ucraina o alla guerra in generale. Il pubblico di riferimento non
    distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine commerciale. Non
    vedrebbe altro che un invito all’azione di proteggere Kiev e scongiurare
    l’attacco.
    • Benché il segno contenga determinati elementi figurativi consistenti
    nell’utilizzo dei colori blu e giallo nonché nella rappresentazione di un
    kalashnikov, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi,
    rappresentando i colori della bandiera dell’Ucraina e simboleggiando l’arma
    più famigerata al mondo responsabile della maggior parte delle uccisioni nel
    secolo passato e presente, rafforzano il messaggio che il segno trasmette e
    quindi non dotano di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel
    modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere
    alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la
    protezione.
    • Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su
    motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha
    deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettere b) e f), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio
    dell’Unione europea n. 18 731 890 è respinta per tutti i prodotti oggetto della
    domanda.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
    presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
    per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
    decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la
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    decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i
    motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.

  • AUTENTICO – marchio non registrabile -Alicante – 16-11-2022

    AUTENTICO – marchio non registrabile -Alicante – 16-11-2022

    Il termine “autentico” è abitualmente usato per cui non è distintivo, seppur graficamente abbai un buon livello di stilizzazione, è elogiativo delle caratteristiche del prodotto per cui non è registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 16/11/2022
    Autentico 360 srl
    via Magna Grecia 128
    I-00183 Roma
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018720284
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: Autentico 360 srl
    via Magna Grecia 128
    I-00183 Roma
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 01/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 3 Cosmetici.
    Classe 25 Abbigliamento.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
      i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
      caso, il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese attribuirebbe al
      segno il significato seguente: vero, non falso, originale, genuino. Il suddetto
      Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
      Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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      significato del termine «autentico», contenuto nel marchio, è stato supportato dai
      riferimenti di dizionario nelle tre lingue (informazioni estratte in data 01/07/2022 da
      https://www.treccani.it/vocabolario/autentico; https://dle.rae.es/?w=aut%C3%A9ntico;
      https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/aut%C3%AAntico).
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come
      attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti sono genuini,
      affidabili, originali e non falsi. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno
      non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come
      un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi e desiderabili dei
      prodotti.
    • Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 01/07/2022 è risultato che il
      termine «AUTENTICO» è utilizzato abitualmente nel mercato ed è pertanto privo di
      carattere distintivo per quei prodotti (informazioni estratte da 1.
      https://www.benesseresecondonatura.com/cosmesi-naturale-fresca/; 2.
      https://www.targatocn.it/2022/02/11/leggi-notizia/argomenti/economia7/articolo/cosmetici-naturali-e-bio-scegli-la-linea-alla-rosa-mosqueta.html; 3.
      https://www.starteritalia.it/about-us; 4. https://www.outpump.com/migliori-negozidove-acquistare-abbigliamento-vintage/; 5. https://www.amazon.es/AutenticoVestido-Disfraz-Festivales-Insuperable/dp/B07ZFY7S95; 6.
      https://www.latinmoda.net/vestido-hermoso-y-autentico.vestido-de-fiesta-largo.4049).
    • Benché il segno contestato contenga determinati elementi stilizzati, costituiti da una
      grafia comune blu su campo arancione, che gli conferiscono un grado di
      stilizzazione, il pubblico di riferimento li percepirebbe come un’etichetta non distintiva
      non adatta a imprimersi nella mente del consumatore poiché è troppo semplice e
      incapace di distogliere la mente del consumatore dal messaggio non distintivo
      veicolato dagli elementi verbali. Gli elementi stilizzati sono così trascurabili da non
      dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tutti gli
      elementi del marchio sono combinati gli consente di adempiere alla sua funzione
      essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018720284 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
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      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.