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  • Marchio Comunitario: registrare marchio settore borse, valigie – 17-02-2023

    Marchio Comunitario: registrare marchio settore borse, valigie – 17-02-2023

    Il marchio in questione è RED BAG, tradotto “borsa rossa”. Descrivendo la qualità e le caratteristiche del prodotto borse, il segno non è registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 17/02/2023
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    Fascicolo nº: ***********************
    Vostro riferimento:
    Marchio: RED BAG
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: *******************
    *******************
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    ******************
    I. Sintesi dei fatti
    In data 28/09/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c)
    e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 18 Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore di medio di lingua inglese percepirebbe il segno in relazione ai
      prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione con il significato “borsa rossa”.
      Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese Collins Dictionary
      (informazioni estratte in data 27/09/2022 agli indirizzi
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/red,
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bag).
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i prodotti, sono borse, borsette, valigie, contenitori portatili di vario genere, come
      borsoni ad esempio, di colore rosso. Pertanto, il segno descrive il tipo e le qualità dei
      prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.
    • Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 27/09/2022 è risultato che i termini
      «RED BAG» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento in relazione al
      marketing dei prodotti interessati e sono quindi privi di carattere distintivo per quei
      prodotti (1. https://www.zara.com/es/en/woman-bags-red-l2289.html, 2.
      https://www.houseoffraser.ie/bags-and-luggage/handbags/red, 3.
      https://www.serax.com/en/shopper-red-40×14-5-h41-cm, 4.
      https://www.nordstrom.com/browse/men/accessories/bags-backpacks?
      filterByColor=red).
    • II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    • IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018747264 è respinta in parte, vale a dire per:
      Classe 18 Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
      Classe 18 Articoli di selleria, fruste e paramenti per animali.
      Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione.
    • Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.
  • Marchio descrittivo delle caratteristiche del prodotto:  non registrabile – Marchio comunitario

    Marchio descrittivo delle caratteristiche del prodotto: non registrabile – Marchio comunitario

    STOVE» e «ITALY» sono termini di uso comune e il consumatore medio percepirebbe il segno come apparecchiatura che attraverso combustibile è idonea a riscaldare ambienti per cui è un nome che descrive le caratteristiche del prodotto e/o servizio oggetto del marchio per cui non registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 15/02/2023
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    Fascicolo nº: ************
    Vostro riferimento: *************
    Marchio: STOVEITALY
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ***************
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    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 20/10/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    c) RMUE e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 11 Stufe; Inserti per caminetto sotto forma di stufe; Cappe di aspirazione di
    vapori per stufe; Accenditori a impulsi per stufe a gas; Piastre in ceramica
    vendute come parte di stufe; Stufe a legna; Stufe elettriche portatili; Stufe a
    gas; Stufe a carbone; Stufe a olio; Stufe per saune; Stufe combinate; Stufe
    elettriche per cucinare; Stufe per il riscaldamento; Stufe a combustione
    lenta per uso domestico; Stoppini adattati per stufe ad olio; Dispositivi di
    smorzamento che sono parti di stufe; Piastre in vetroceramica che sono
    parti di stufe; Stufe con fuoco a legna simulato domestiche; Stufe
    giapponesi a carbone per uso domestico (hibachi); Caminetti; Cappe di
    aspirazione di vapori per caminetti; Inserti per caminetti; Protezioni per
    caminetti; Scambiatori termici per caminetti; Rivestimenti su misura per
    caminetti portatili; Caminetti elettrici; Caminetti a gas domestici.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
      apparecchiatura che può bruciare vari combustibili e viene utilizzata per riscaldare gli
      ambienti, proveniente da uno stato dell’Europa meridionale; apparecchiatura di
      grandi dimensioni per la cottura dei cibi, contenente un forno e piastre a gas o
      elettriche sulla parte superiore, proveniente da uno stato dell’Europa meridionale. I
      termini «STOVE» e «ITALY» sono di uso comune. Affinché la dicitura fosse
      grammaticalmente esatta, sarebbe conveniente unire i due vocaboli, ad esempio con
      la preposizione «from». A tale proposito, va tuttavia ricordato che nei settori
      pubblicitari e del marketing è alquanto frequente eliminare determinate particelle
      grammaticali affinché il messaggio sia più sintetico ed efficace.
    • I suddetti significati dei termini «STOVEITALY», di cui il marchio è composto, sono
      supportati dai seguenti riferimenti di dizionario (ricerche effettuate in data
      20/10/2022):
      https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/stove_1?q=stove e
      https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/italy?q=Italy.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      del fatto che i prodotti: (i) sono stufe, stufe a gas, stufe combinate, stufe a carbone,
      stufe elettriche per cucinare, caminetti ecc. sotto forma di apparecchiature che
      possono bruciare vari combustibili, utilizzate per riscaldare gli ambienti, e che
      provengono dall’Italia / sotto forma apparecchiature di grandi dimensioni per la
      cottura dei cibi, contenenti un forno e piastre a gas o elettriche e provenienti
      dall’Italia; (ii) sono piastre di vetroceramica, cappe di aspirazione, accenditori a
      impulsi, stoppini, scambiatori termici, rivestimenti ecc. destinati ad apparecchiature
      che possono bruciare vari combustibili, utilizzate per riscaldare gli ambienti, e che
      provengono dall’Italia / ad apparecchiature di grandi dimensioni per la cottura dei cibi
      e provenienti dall’Italia; (iii) sono caminetti ecc. contenenti apparecchiature che
      possono bruciare vari combustibili, utilizzate per riscaldare gli ambienti, e che
      provengono dall’Italia. Pertanto, il segno descrive la specie, la destinazione e la
      qualità dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
      di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
      di altre imprese.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Pagina 3 di 3
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e
      articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018756573 è
      respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.
  • Imitazione araldica di bandiere – Marchio non registrabile – Alicante 09-02-2023

    Imitazione araldica di bandiere – Marchio non registrabile – Alicante 09-02-2023

    Il marchio non può essere registrato poiché contiene un’imitazione araldica di bandiere oggetto di protezione (articolo 6 ter della Convenzione di Parigi)

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 09/02/2023
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    Via ****************
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    ITALIA
    Fascicolo nº: ****************
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ******************
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    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 14/09/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h)
    RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 25 Articoli di abbigliamento; Scarpe; Cappelleria; Berretti (cappelleria).
    Classe 35 Servizi di pubblicità promozionale; Marketing; Marketing promozionale; Web marketing; Pubblicità e marketing; Marketing degli eventi; Servizi pubblicitari e
    di marketing online; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi
    pubblicitari, promozionali e di marketing; Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Servizi di pubblicità e marketing forniti attraverso media sociali;
    Servizi di pubblicità e marketing forniti attraverso canali di comunicazione;
    Gestione di affari commerciali; Servizi di pubbliche relazioni; Servizi
    pubblicitari, promozionali e di pubbliche relazioni; Organizzazione di fiere;
    Organizzazione di fiere commerciali a fini promozionali; Conduzione,
    preparazione ed organizzazione di fiere commerciali per scopi commerciali e pubblicitari; Organizzazione di esposizioni e fiere per scopi commerciali o
    pubblicitari; Organizzazione e conduzione di fiere ed esposizioni per scopi
    commerciali; Ricerca di sponsorizzazioni; Servizi di merchandising.
    Classe 36 Affari immobiliari; Gestione di beni immobili; Affitto di immobili; Affitto di beni immobili; Organizzazione dell’affitto di beni immobili; Riscossione di crediti relativi all’affitto di immobili; Affitto o gestione di case o appartamenti.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è
    costituito da un’imitazione da un punto di vista araldico di bandiere sotto la
    protezione dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, appartenenti ai seguenti
    Stati: India, Portogallo, Romania, Regno Unito, Germania, Spagna, Paesi bassi,
    Polonia, Canada, Francia, Cina.
    • Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando
    un’autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall’autorità competente
    dello Stato o dell’organizzazione pertinenti.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera, h) RMUE, la
    domanda di marchio dell’Unione europea n. 018726470 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione.

  • Incentivi in materia di proprietà industriale: Fondo PMI – EUIPO

    Incentivi in materia di proprietà industriale: Fondo PMI – EUIPO

    Il Fondo è gestito dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) attivo dal 23 gennaio 2023 finanzia la registrazione di marchi e disegni nazionali ed esteri fino ad un massimo di 1.000 euro ad impresa (Voucher 2).

    A marzo sarà introdotto anche il Voucher 3 (finanziamenti ai brevetti nazionali ed europei) e il Voucher 4 (finanziamenti per le varietà vegetali). Complessivamente i 3 voucher consentiranno alle micro, piccole e medie imprese (PMI) un risparmio fino a 2.725 euro sugli investimenti in proprietà industriale.

    Per informazioni è utile il seguente link:

    https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund?mtm_campaign=ip-it

  • Marchio ingannevole – Alicante 25-01-2023

    Marchio ingannevole – Alicante 25-01-2023

    Un segno non può essere ingannevole e lo è quando il pubblico di
    riferimento lo percepisce in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la tutela. Nel nostro caso il marchio contiene «TEA» e il consumatore attribuirebbe a tale elemento il significato di bevanda calda ottenuta dall’infusione delle foglie della pianta del tè. L’inganno c’è nella misura in cui i prodotti cacao e cioccolato non possono in realtà avere le caratteristiche proprie del tè. Infatti il marchio prosegue per quanto riguarda gli infusi e i prodotti a base di tè mentre è rifiutato quando indica prodotti a base di cacao o cioccolato.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 25/01/2023
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    *****
    *****
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018754853
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: **********
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    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 22/09/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.


    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 30 Cacao; Cioccolato.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Un segno è considerato ingannevole sulla base del modo in cui il pubblico di
    riferimento lo percepirebbe in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Il segno contiene l’elemento «TEA». Il consumatore di riferimento di lingua inglese attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: bevanda calda ottenuta dall’infusione delle
    foglie della pianta del tè, nonché le foglie secche per preparare tale bevanda.
    https://www.lexico.com/definition/tea
    La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in relazione a Cacao; cioccolato’ nella classe 30, poiché trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un’obiezione sono foglie per preparare il tè o sono destinate a tale bevanda, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche.
    Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in merito a alla specie e alla destinazione dei prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione.

    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018754853 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 30 Cacao; Cioccolato.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 30 Miele; Pasticceria; Erbe (conservate); Bevande a base di tè; Tè; Infusi non medicinali.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.

  • REGISTRARE UN MARCHIO nel settore cosmetico – marchio respinto 24-01-2023

    REGISTRARE UN MARCHIO nel settore cosmetico – marchio respinto 24-01-2023

    LAVANDA DI MODENA ad avviso dell’esaminatore è un marchio descrittivo per cui non registrabile, per prodotti cosmetici e di profumeria evoca semplicemente la profumazione del fiore della lavanda. La zona di Modena risulta essere una di quelle note a tal punto che la fioritura della lavanda è diventata un’attrazione turistica. Da ciò si evince che tutto il pubblico di
    riferimento dei prodotti contestati percepirà il significato descrittivo e non distintivo del segno.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 24/01/2023
    AGAZZANI & ASSOCIATI S.R.L.
    Via dell’Angelo Custode, 11/6
    I-40141 Bologna
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018685500
    Vostro riferimento: S216.EM.4.01
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: Societa’ Agricola Tenuta Del Cigno S.R.L.
    Via Armando Pica, 310
    I-41126 MODENA (MO)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 24/08/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
    e articolo 7, paragrafo 2 RMUE contro tutti i prodotti rivendicati, perché reputava il marchio
    oggetto della domanda privo di qualsiasi carattere distintivo.
    In data 08/07/2022 il richiedente ha presentato le proprie osservazioni di replica. Con
    comunicazione del 24/08/2022, l’Ufficio ha preso in considerazione e replicato alle
    argomentazioni del richiedente, decidendo di mantenere l’obiezione e, al contempo,
    integrandola con una nuova obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) c) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e
    privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
    Classe 3 Olii essenziali ed estratti aromatici; Preparati per pulire e profumare;
    Saponi; Saponi liquidi; Deodoranti; Prodotti per la toilette; Prodotti cosmetici
    per i capelli; Toiletteria; Profumi per ambienti in spray; Profumi per
    ambiente; Spray profumati per ambienti; Profumi; Olio di lavanda; Gel alla
    lavanda; Acqua di lavanda.

    Pagina 2 di 7
    Classe 4 Candele e stoppini per l’illuminazione; Candele; Candele profumate.
    Classe 5 Saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; Preparati e prodotti per
    l’igiene; Preparati ed articoli per l’igiene; Integratori alimentari e preparati
    dietetici.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese, in relazione ai
      prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato
      seguente: pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da cui
      si estrae un’essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio
      Modena, capoluogo di provincia dell’Emilia-Romagna. Il suddetto significato è stato
      supportato da riferimenti dei dizionari delle tre lingue (rinvenuti in data 13/05/2022
      all’indirizzo https://dizionario.internazionale.it/parola/lavanda_2 e
      https://dizionario.internazionale.it/cerca/modena,
      https://www.infopedia.pt/dicionarios/linguaportuguesa/lavanda,
      https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dena#Refer%C3%AAncias,
      https://dle.rae.es/lavanda?m=form e https://dle.rae.es/lav%C3%A1ndula#9rfNobl,
      https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dena). La preposizione semplice italiana ‘DI’
      è molto simile alla corrispondente preposizione in portoghese e in spagnolo ‘DE’, e
      analoga è la sintassi delle tre lingue per tale espressione. Pertanto il segno verrà
      inteso nello stesso modo da tutti i consumatori rilevanti.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che prodotti di Classe 3 (olii essenziali, saponi, deodoranti, prodotti cosmetici,
      profumi per ambenti e per uso umano, ecc.), di Classe 4 (candele profumate) e di
      Classe 5 (saponi medicinali, prodotti per l’igiene, integratori alimentari, ecc.) sono a
      base di una pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da
      cui si estrae un’essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio della
      provincia di Modena, capoluogo dell’Emilia Romagna. Pertanto, il segno descrive il
      componente principale (ovvero, la lavanda) e la provenienza (ovvero, l’area di
      Modena) dei prodotti.
    • Una ricerca su Internet condotta in data 23/08/2022, ha rivelato che i prodotti obiettati
      sono comunemente aromatizzati alla lavanda o ne contengano l’essenza (risultati
      estratti dai seguenti link: https://podereargo.com/2017/04/07/come-pulire-eprofumare-la-casa-inmodo-naturale-con-la-lavanda/, https://amzn.eu/d/gi2WIJp,
      https://amzn.eu/d/fwTqePK, https://amzn.eu/d/5aoH7Sg, https://amzn.eu/d/fdd04DM,
      https://amzn.eu/d/7oQKsuW, https://amzn.eu/d/dQdFr5o).
    • La coltivazione della lavanda nel territorio di Modena e dell’Emilia Romagna è nota,
      tanto da rappresentare un’attrazione turistica in occasione del periodo della fioritura
      (fatto documentato dai risultati di una ricerca su Internet effettuata in data 23/08/2022
      sui siti web: https://www.ilturista.info/blog/13856-
      La_fioritura_della_lavanda_in_Italia_dove_e_quando_ammirarla/,
      https://www.terredicastelli.eu/eventi/festa-della-lavanda/,
      https://it.wikipedia.org/wiki/Montombraro, https://www.il-noce.it/lavanda/,
      https://emiliaromagna.viaggiapiccoli.com/fioritura-della-lavanda-in-emiliaromagnadove-vederla-e-tutti-gli-eventi-a-tema-per-famiglie/,
      https://www.incampercongusto.it/lavanda-in-emilia/).
      Pagina 3 di 7
    • Il segno contiene elementi figurativi, costituiti da una banale rappresentazione della
      spiga di lavanda che non si discosta dalla realtà, ed un carattere tipografico
      semplice, ordinario e viola, che rinforza il collegamento al fiore della lavanda,
      notoriamente viola. Questi elementi conferiscono al segno un grado di stilizzazione,
      ma sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo
      insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di
      adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede
      la protezione.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
      di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
      di altre imprese. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 14/10/2022, che possono essere
      sintetizzate come segue.
    1. Il marchio “ ” rientra nella fattispecie del marchio d’insieme, cioè
      composto da più elementi autonomamente poco distintivi i quali, tuttavia, combinati,
      consentono al marchio nel suo complesso di raggiungere la minima capacità
      distintiva sufficiente per la registrazione.
    2. La parola ‘LAVANDA’ è solamente evocativa di un certo tipo di profumo che
      potrebbe essere inserito in alcuni prodotti e non descrittiva dei prodotti stessi. Non
      tutti i prodotti rivendicati presentano tra di loro un nesso sufficientemente diretto e
      concreto, tanto da formare una categoria omogenea. Il rilievo non è sufficientemente
      chiaro e logico rispetto tutti prodotti obiettati.
    3. Modena non è nota per la produzione di lavanda, né di piante aromatiche in genere,
      né di prodotti di profumeria, prodotti per l’igiene o candele. Non pare ragionevole
      affermare che “LAVANDA DI MODENA” designa un luogo attualmente associato con
      i prodotti rivendicati nella mente del pubblico di riferimento, né presumere che possa
      farlo. La lavanda è un prodotto per lo più di provenienza francese e non italiana,
      prodotto in zone agricole e non metropolitane, come la città di Modena. L’attinenza
      della denominazione geografica con i prodotti in questione è pressoché nulla. Il
      pubblico di riferimento non percepirà immediatamente che i prodotti del segno in
      oggetto sono originari della città di MODENA, ma avrà bisogno di uno sforzo
      interpretativo proprio per la mancanza di attinenza e riconducibilità del prodotto
      LAVANDA con la città di MODENA. La parte denominativa del marchio “LAVANDA
      DI MODENA” non può quindi essere considerata totalmente priva di capacità
      distintiva in relazione a tutti i prodotti contraddistinti, se non altro per il dissueto
      accostamento del prodotto lavanda con una città ed in particolare la città di Modena.
      Un piccolo evento dedicato alla lavanda nel piccolo comune di Monteombraro (MO)
      non ha alcuna attinenza con la città di MODENA, né può averla il fatto che in Emilia
      Romagna vi sia qualche piccolo appezzamento di terreno coltivato a lavanda. Le
      regioni italiane dove viene coltivata lavanda, seppure in esigua quantità sono
      piuttosto la Liguria, la Lombardia ed il Veneto.
      Pagina 4 di 7
    4. L’aspetto grafico del marchio possiede armonia ed omogeneità cromatica. La parte
      descrittiva, caratterizzata da una scrittura particolarmente sottile, asseconda
      armoniosamente la forma del più evidente elemento figurativo, creando un insieme
      armonico, tale da consentire al marchio di svolgere la sua funzione essenziale
      rispetto ai prodotti (come altri registrati dall’Ufficio e di cui si allega lista). Se vi è
      descrittività del segno, questa si potrebbe tutt’al più collocare sul solo piano
      concettuale (fatte salve le considerazioni esposte a tal riguardo), mentre il fiore di
      forma allungata evoca ma “non necessariamente descrive” il fiore della lavanda.
    5. L’Ufficio ha registrato altri marchi che presentano un elemento botanico spesso
      associato ad un profumo utilizzato nei vari prodotti rivendicati, marchi a
      componente, anche unica, “MODENA” anche per i prodotti oggetto di obiezione nel
      caso di specie (è acclusa una lista).
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Pagina 5 di 7
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno ” ” in relazione
      ai prodotti di profumeria, toiletteria e pulizia, candele profumate, detergenti e prodotti per
      l’igiene, che sono soliti o possono essere fatti di, o contenere essenze o profumi, tra cui la
      lavanda, che può provenire da o essere una particolare varietà originaria del territorio di
      Modena. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno non sia
      descrittivo e sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di
      obiezione.
      Il richiedente ribadisce che il marchio è d’insieme e come tale deve essere valutato nel suo
      complesso.
      L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
      individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
      non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
      (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
      L’Ufficio ribadisce che sebbene abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche
      stabilito il significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico
      di riferimento, ossia pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da
      cui si estrae un’essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio Modena,
      capoluogo di provincia dell’Emilia-Romagna.
      Secondo il richiedente la parola ‘LAVANDA’ è solamente evocativa di un certo tipo di
      profumo che potrebbe essere inserito in alcuni prodotti e non descrittiva dei prodotti stessi.
      L’Ufficio non concorda. I prodotti in esame sono tutti utilizzati per pulire e profumare le
      persone, le cose e gli ambienti, nonché per integrare la dieta. Pertanto, il loro contenuto e la
      loro profumazione è una caratteristica intrinseca importante, quando non essenziale, nel
      determinare la scelta di acquisto del consumatore. Sapere che il prodotto contiene lavanda,
      e quindi tutte le caratteristiche proprie di questa nota pianta (quali colore, profumo, ecc.) e
      proprietà specifiche (sedative, antispastiche, antinfiammatorie, antimicrobiche e
      ipocolesterolemizzanti) e che questa è originaria della regione italiana Emilia Romagna e, in
      concreto, Modena, proporziona informazioni chiare rispetto al contenuto e all’origine
      geografica del prodotto. Queste informazioni indirizzano la scelta del consumatore in base
      alle caratteristiche dei prodotti descritte dal segno e non in base all’origine commerciale, che
      non viene rintracciata nel segno.
      Il richiedente sostiene che il consumatore di riferimento non conosce assolutamente Modena
      come una città di provenienza della lavanda e, perciò, non percepisce il marchio come
      l’indicazione di una caratteristica dei prodotti contestati e della loro origine geografica. Il
      richiedente accenna inoltre al fatto che la lavanda è nota provenire dalla Francia e, in Italia,
      da Liguria, Lombardia e Veneto. Tuttavia, in assenza di qualsiasi documento o materiale
      probatorio a sostegno di tali affermazioni, soprattutto relativamente alla diffusione sul
      territorio italiana della produzione di lavanda e della maggiore conoscenza di esse da parte
      del consumatore di riferimento, le affermazioni rimangono prive di rilevanza e l’Ufficio non
      può che rigettarle. Peraltro, le risultanze delle ricerche dell’Ufficio indicano piuttosto il
      contrario. La zona di Modena risulta essere una di quelle note a tal punto che la fioritura
      della lavanda è diventata un’attrazione turistica. Da ciò si evince che tutto il pubblico di
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      riferimento dei prodotti contestati percepirà il significato descrittivo e non distintivo del segno,
      in quanto esso consiste nel nome specifico del posto di produzione della lavanda che è un
      ingrediente possibile e tipico dei prodotti obiettati.
      ll richiedente ritiene che almeno certi elementi del segno conferiscano un carattere distintivo,
      come ad esempio la sua armonia ed omogeneità cromatica e il fiore di forma allungata che
      evocherebbe la lavanda senza descriverla. Tuttavia, il consumatore medio tende a non
      condurre un esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di
      detti prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di
      distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare
      attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C 218/01,
      Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
      Gli elementi che il richiedente enfatizza nelle sue osservazioni non hanno un impatto
      decisivo né tantomeno distintivo sull’impressione generale del segno in quanto, insieme,
      conducono a chiarire ulteriormente, se fosse necessario, l’informazione descrittiva veicolata
      dagli elementi verbali. Infatti, il fiore allungato è quello tipico della lavanda, che sarebbe
      compreso anche senza che vi fosse scritto sopra ‘LAVANDA’. Considerando invece che
      proprio sopra campeggia il nome del fiore ‘LAVANDA’, per di più in viola, cioè il colore tipico
      di questo fiore, essi non distolgono dal significato descrittivo del segno nel suo complesso
      né aggiungono elementi distintivi.
      Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni asseritamente simili, sia
      perché contenenti qualche elemento botanico, come il n. 008206211 , n.
      018604878 “IRIS”,
      n. 010246858 , n. 018243020 , ecc., oppure la componente
      “MODENA”, come il n. 012837639 , n. 002803799 , n.
      005860945 , n. 017933229 , ecc., oppure con un
      aspetto grafico asseritamente analogo al segno in esame, come il n. 010348175
      , n. 010842888 , n. 000601427 18/11/1998, n.
      003179678 21/12/2005. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le
      decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
      europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere
      discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione
      europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal
      giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P,
      BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
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      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
      in quanto in nessuno sono inclusi gli elementi verbali e figurativi del segno in esame. Inoltre,
      laddove una sola componente verbale coincide, il resto degli elementi verbali e/o grafici
      differisce e/o i marchi anteriori rivendicano prodotti e servizi diversi da quelli in esame.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018685500 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • SCELTE DI BENESSERE -marchio descrittivo – Alicante 17-01-2023

    SCELTE DI BENESSERE -marchio descrittivo – Alicante 17-01-2023

    Il consumatore che si approccia al prodotto percepirebbe il marchio “SCELTE DI BENESSERE” come uno slogan promozionale che indicherebbe libertà di scegliere modi e cure per stare bene sia fisicamente che moralmente. Per questo motivo in ultima analisi il marchio è stato respinto.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 17/01/2023
    GIAMBROCONO & C. S.P.A.
    Via Rosolino Pilo, 19/b
    I-20129 Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018377902
    Vostro riferimento: EC6475EB/op
    Marchio: SCELTE DI BENESSERE
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: CONAD – CONSORZIO NAZIONALE
    DETTAGLIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA IN
    SIGLA CONAD
    Via Michelino, 59
    I-40127 Bologna
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 09/08/2021, l’Ufficio ha emesso una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, rigettando la registrazione della domanda per tutti i
    prodotti e servizi. In seguito a ricorso del richiedente del 23/09/2021, con lettera del
    13/01/2022 l’Ufficio ha concesso la revisione della decisione di rifiuto appellata in quanto
    contenente un errore procedurale. In seguito a successivo riesame della domanda di MUE,
    in data 25/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
    dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 16 Carta; Cartone; Articoli di cartoleria in carta; Stampati, libri; Riviste;
    Cataloghi; Periodici; Depliant; Volantini; Manuali, Newsletter; Figurine;
    Album per la raccolta di figurine; Materiale per l’istruzione o l’insegnamento
    (tranne gli apparecchi); Articoli di cartoleria e cancelleria; Diari; Agende;
    Locandine, poster, manifesti; Opuscoli; Sacchetti in carta ed articoli per
    l’imballaggio.
    Classe 35 Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale;
    Lavori di ufficio, marketing; Analisi e ricerche di mercato; Marketing
    industriale; Marketing promozionale; Servizi di marketing industriale;
    Marketing e servizi promozionali; Attività promozionali; Servizi di attività
    promozionali di prodotti; Preparazione di materiale promozionale e attività di
    promozioni per terzi; Servizi di pubblicità; Noleggio di spazi e materiale
    pubblicitario; Consulenza in materia di pubblicità e marketing; Distribuzione
    di volantini pubblicitari.
    Classe 38 Servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di contenuti estratti da libri,
    prodotti tipografici e stampati, da consultare tramite reti di
    telecomunicazione, ad es. come podcast; Servizi on-line, ovvero
    trasmissione elettronica di notizie, informazioni, compilazione di testi,
    disegni e immagini attraverso reti di telecomunicazione; Servizi di
    informazioni via reti telematiche (ad es. Internet), ovvero trasmissione di
    notizie, messaggi, dati, immagini e documenti; Servizi di provider di reti
    telematiche, ovvero fornitura di accesso a offerte d’informazioni da
    consultare in reti telematiche (ad es. Internet); Approntamento di chatroom e
    forum elettronici in reti telematiche (ad es. Internet); Trasmissione di
    presentazioni video tramite computer e televisione; Messa in onda di
    trasmissioni e contributi televisivi, via cavo e radiofonici, ad es. giochi sonori;
    Fornitura d’accesso a mezzi di comunicazione didattici e d’apprendimento
    su Internet, in particolare unità d’apprendimento multimediale; Fornitura di
    accesso a programmi di computer/software, nonchè supporti per
    l’insegnamento e l’apprendimento (scaricabili) offerti nelle reti telematiche
    (ad es. Internet); Noleggio di tempi d’accesso a una banca dati; Fornitura di
    accesso a banche dati in reti informatiche.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
      richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “liberi atti di benestare
      fisico e morale”. Tale significato è supportato dai riferimenti di dizionario indicati nella
      lettera di obiezione (informazioni estratte da Treccani in data 25/07/2022 agli indirizzi
      https://www.treccani.it/vocabolario/scelta/ e
      https://www.treccani.it/vocabolario/benessere).
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SCELTE DI BENESSERE»
      semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare
      un’affermazione commerciale, una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il
      pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
      commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato e che serve
      meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti e servizi. Il segno invita e
      motiva il consumatore di riferimento a scegliere i suoi prodotti e servizi perché
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      costituiscono un’opzione che produce benestare fisico e morale, con tale scelta il
      consumatore ispirerà, otterrà o determinerà per sé e/o per gli altri un beneficio, cioè
      uno stato felice di salute, di forze fisiche e morali. Si pensi a libri, manuali, materiale
      per l’istruzione e stampati in genere, in classe 16, servizi di analisi e ricerche di
      mercato, marketing industriale, ecc., nella classe 35 e servizi di trasmissione
      elettronica di contenuti, notizie, informazioni, ecc., nella classe 38, che abbiano ad
      oggetto o come obiettivo, oppure sostengano o si riferiscano alle opzioni esistenti per
      ottenere un benestare fisico e morale (ad esempio libri e servizi di informazione
      sull’auto aiuto, chat room e forum sulla salute, ecc.).
    • L’espressione “SCELTE DI BENESSERE”, percepita dal pubblico di riferimento nel
      senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio
      pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché
      minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (in tal
      senso, 21/01/2010, C−398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
      L’espressione in questione, infatti, trasmette un messaggio semplice, chiaro e
      preciso, che sarà facilmente comprensibile per i consumatori di lingua italiana, in
      ragione della sua correttezza linguistica e della sua immediatezza (per analogia,
      25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314,
      § 67).
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/08/2022, che possono essere
      sintetizzate come segue:
    1. Un marchio può avere carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
      lettera b) pur contenendo informazioni parzialmente descrittive dei prodotti
      rivendicati. La valutazione del potere distintivo di un segno deve necessariamente
      essere operata all’interno del rapporto tra il segno e un prodotto o un servizio
      determinato, e non in astratto.
    2. Il marchio in questione non è descrittivo rispetto ai prodotti e servizi rivendicati.
      Seppur tre dei vocaboli di cui è formato sono presenti sul vocabolario e con una
      precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa
      ed elogiativa. Non tutti termini non arbitrari o fantasiosi, sono descrittivi.
    3. La dicitura SCELTE DI BENESSERE, intesa nella sua unicità, è termine di fantasia
      o tuttalpiù elogiativo, e quindi non carente di capacità distintiva in relazione ai
      prodotti e servizi del marchio nelle classi merceologiche 16, 35 e 38.
    4. Anche volendo ammettere che il segno possa richiamare in qualche modo un
      significato “elogiativo”, esso è in ogni caso privo di qualunque carattere espressivo
      che possa comportare, nella mente del pubblico, una relazione diretta e concreta
      con i prodotti e servizi rivendicati delle classi indicate. Essi non possono
      ragionevolmente e nemmeno concretamente racchiudere un benessere.
    5. L’Ufficio ha registrato due marchi figurativi ‘SCELTE DI BENESSERE’ del
      richiedente nelle medesime classi. Pur essendo dei marchi figurativi, la parte
      verbale è quella principale e maggiormente distinguibile da parte del consumatore
      di riferimento. Pertanto, con riferimento al principio di continuità e di non
      discriminazione anche il marchio in oggetto deve essere accettato.
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      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione. Questa, come da lettera del 17/02/2021, è fondata
      sull’assenza di carattere distintivo del segno per il consumatore di riferimento di lingua
      italiana, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      Pertanto, le argomentazioni del richiedente relative alla non descrittività del segno, ai
      sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sono irrilevanti e non sono state prese in
      considerazione né affrontate dall’Ufficio.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi privi di carattere distintivo». È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti
      alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro
      ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati
      alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
      considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
      esame (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
      reputati inidonei a consentire al pubblico interessato “di fare, in occasione di un acquisto
      successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta,
      ove l’esperienza si riveli negativa” (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
      quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
      o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
      utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare
      come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
      di segno” (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
      Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
      di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
      pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
      che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può
      rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs,
      EU:C:2004:258, § 38).
      È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
      interessato, nel caso di specie, del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di
      attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi
      (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle,
      EU:T:2003:328, § 34).
      Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
      commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente
      come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in
      Pagina 5 di 7
      modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i
      prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine
      commerciale” (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e
      03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
      L’Ufficio ritiene che, alcune delle affermazioni del richiedente (ad esempio quelle al punto 1
      della sintesi in testa) possano, in astratto, essere valide. Tuttavia, esse sono irrilevanti nel
      caso di specie perché non attinenti col rilievo di cui alla lettera dell’Ufficio. Inoltre, l’obiezione
      sollevata si riferisce all’assenza di carattere distintivo del marchio in esame ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b (e non c) del RMUE, ed in nessuna sua parte menziona
      il carattere descrittivo dei termini che formano il marchio obiettato o del marchio nel suo
      insieme. Come detto, tali affermazioni sono dunque ignorate in questa sede.
      L’Ufficio concorda con il richiedente che, come da giurisprudenza consolidata, da un lato il
      «carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai
      servizi per i quali è stata chiesta la registrazione», ma ricorda che, dall’altro, deve essere
      valutato «in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente» (09/10/2002, T
      360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      Il richiedente sostiene che il marchio deve essere valutato nel suo insieme.
      L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
      individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
      non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
      (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
      Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
      significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
      riferimento, ossia “libere opzioni di benestare fisico e morale”. L’Ufficio sottolinea che il
      richiedente non confuta che l’espressione “SCELTE DI BENESSERE” significhi quanto
      indicato, che è dunque incontestato.
      Il richiedente argomenta che seppur tre dei vocaboli di cui è formato il marchio sono presenti
      sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro
      accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono
      necessariamente descrittivi.
      In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il segno in quanto tale è
      oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non offrono tutte
      le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la possibilità di
      registrare un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata esclusivamente
      sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dal giudice dell’Unione europea. È pertanto
      sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo
      l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
      In ogni caso, l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di
      obiezione, e supportato la sua spiegazione dimostrando che tutti i termini di cui è composta
      l’espressione sono presenti sul dizionario, nonché che essi, insieme, concorrono al
      significato del segno contestato come indicato.
      Il richiedente sostiene che non intende utilizzare sul mercato i vocaboli del marchio nella loro
      accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono
      necessariamente descrittivi.
      Pagina 6 di 7
      Tuttavia, l’esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi. Le presunte
      intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio
      viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7,
      RMUE. Inoltre, anche se l’Ufficio dovesse accettare l’argomento del richiedente secondo cui
      intende utilizzare il marchio soltanto in modo non evocativo o elogiativo, il messaggio
      trasmesso dal segno è chiaro e indiscutibile. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non
      sminuisce la questione del carattere non distintivo del segno, poiché ciò che conta è il
      significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti e servizi percepiranno.
      Non si può considerare che l’intenzione del richiedente incida sul modo in cui il pubblico
      percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione.
      Anche se determinati termini o espressioni potrebbero non essere chiaramente descrittive
      dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, i termini o le espressioni potrebbero comunque
      essere oggetto di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto
      che sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto
      informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine.
      Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di
      informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del
      fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi,
      EU:T:2012:369, § 23).
      Sebbene il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere chiaramente
      descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si considera un elemento che fornisce soltanto
      informazioni di tipo promozionale, vale a dire che evidenziano gli aspetti positivi dei prodotti
      e servizi, che invitano il consumatore a scegliere quelli del richiedente perché hanno
      caratteristiche desiderabili, che “fanno stare bene”, cioè apportano benessere psicofisico.
      Proprio in relazione all’espressione “SCELTE DI BENESSERE” la recente decisione della
      Seconda Commissione di ricorso del 11 aprile 2022 nel procedimento R 1649/2021-2, § 30,
      che ha confermato il rifiuto della domanda “SCELTE DI BENESSERE FAI UN GESTO
      BUONO PER TE E PER L’AMBIENTE” ha stabilito che: “l’intera parte iniziale del segno in
      questione, ossia SCELTE DI BENESSERE’ suggerisce che l’acquisto dei prodotti e servizi in
      questione costituisce un’alternativa capace di produrre un benestare fisico e morale nel
      consumatore”.
      Il segno in esame, dunque, indica, ad esempio, che articoli di carta, cartone e stampati di
      vario genere come quelli rivendicati dal marchio, provengano da produzioni sostenibili,
      ottenute in modo ecologico (ad esempio, con materiali riciclabili o con metodi a impronta
      ecologica ridotta) e che il loro utilizzo non danneggi l’ambiente. Oppure che gli stampati
      abbiano ad oggetto, contengano, indichino o si riferiscano alle possibili alternative per
      ottenere il benestare fisico e morale, ad esempio perché relativi a settori quali
      l’alimentazione, le neuroscienze, la spiritualità, l’auto aiuto, ecc. Oppure che i servizi
      designati offrano alternative di benessere, siano prestati in maniera morale, conveniente,
      rispettosa dei consumatori di riferimento e dell’ambiente, abbiano ad oggetto servizi di
      informazione sull’ auto aiuto (per esempio chat room e forum sulla salute), ecc. Il segno
      ispira e motiva all’acquisto di tali prodotti e servizi perché costituiscono un’alternativa che
      ragionevolmente determina un benestare fisico e morale nel consumatore.
      Il segno in esame è, sostanzialmente, uno slogan commerciale promozionale, un’indicazione
      di qualità o un’espressione incitante ad acquistare i prodotti e i servizi rivendicati ed è
      escluso dalla protezione perché svolge solo quella funzione. Il segno, infatti, in ragione della
      sua formulazione e significato, e in assenza di altri elementi, non può essere percepito
      immediatamente come un’indicazione di origine commerciale che possa consentire al
      pubblico di distinguere senza confusione i prodotti o i servizi del richiedente rispetto ad altri.
      Pagina 7 di 7
      Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
      giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
      un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
      vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
      un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
      del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
      dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
      Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Inoltre, i casi citati dal richiedente, quali ad esempio i MUE n. 018377914
      , n. 018377906 e n. 018377908
      ancorché per le medesime classi 16, 35 e 38, non
      sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in quanto sono dotati di diversi
      elementi verbali e/o figurativi assenti nel segno in esame. Poiché non vi sono situazioni
      identiche né tantomeno analoghe, non vi è violazione del principio di continuità e di non
      discriminazione.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018377902 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • Rifiuto di Marchio descrittivo – settore arte digitale – Marchio comunitario 20-01-2023

    Rifiuto di Marchio descrittivo – settore arte digitale – Marchio comunitario 20-01-2023

    • Il marchio CRYPTOARTITALIA è stato respinto poiché un professionista del settore di Arte digitale attribuirebbe al segno il significato seguente: Arte digitale, di origine italiana, creata
      per essere un NFT (token non fungibile).

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 20/01/2023
    NOVAIDEA SRLS
    VIA PIETRO ANDREA SACCARDO, 17
    I-31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018699894
    Vostro riferimento: CRYPTOARTITALIA
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: NOVAIDEA SRLS
    VIA PIETRO ANDREA SACCARDO, 17
    I-31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 08/08/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 9 Cornici per foto digitali; Cuffie per la realtà virtuale; Display a matrice attiva;
    Dispositivi di visualizzazione di realtà aumentata da collocare sulla testa;
    Dispositivi di visualizzazione in 3D da collocare sulla testa; Dispositivi di
    visualizzazione monoscopica da collocare sulla testa; Dispositivi di
    visualizzazione monoscopica in 2D da collocare sulla testa; Dispositivi di
    visualizzazione stereoscopica da collocare sulla testa; Dispositivi per la
    riproduzione di video; Dispositivi video; Hardware per computer di realtà
    aumentata; LCD [schermo a cristalli liquidi]; Monitor; Occhiali per 3D; Pannelli
    a cristalli liquidi; Proiettori a cristalli liquidi; Schermi; Unità di visualizzazione.
    Classe 35 Artisti (Gestione d’affari di -); Gestione commerciale di artisti dello spettacolo;
    Gestione di affari per conto di artisti; Gestione di artisti; Promozione d’opere
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 4
    d’arte di terzi tramite un album di opere selezionate online attraverso un sito
    web; Servizi al dettaglio in relazione a opere d’arte; Servizi all’ingrosso in
    relazione a opere d’arte; Servizi di agenzie che si occupano di talenti
    [gestione aziendale di artisti]; Servizi di vendita al dettaglio di oggetti d’arte
    forniti da gallerie d’arte; Servizi di vendita al dettaglio per opere d’arte forniti
    da gallerie d’arte; Trattativa di transazioni commerciali per artisti.
    Classe 36 Fornitura di informazioni inerenti la stima di opere d’arte; Informazione
    finanziaria, fornitura di dati, servizi di consulenza; Servizi di consulenza
    finanziaria; Servizi di valutazione; Stima (Oggetti d’arte -); Stima (Oggetti di
    antiquariato -); Stima di oggetti d’arte; Stima di oggetti di antiquariato; Stima di
    opere d’arte; Transazioni finanziarie tramite blockchain; Valutazione di oggetti
    d’arte; Valutazione di opere d’arte [stime]; Valutazioni [stime] di opere d’arte;
    Valutazioni di oggetti d’arte; Valutazioni relative ad opere artigianali artistiche.
    Classe 38 Accesso a blog; Comunicazione elettronica tramite chat e forum;
    Comunicazione mediante blog online; Fornitura di chat room on-line per
    collegamento in reti sociali; Fornitura di chatrooms e forum su internet;
    Fornitura di forum di discussione on-line; Fornitura di forum di discussione su
    internet; Fornitura di servizi d’accesso a forum su internet; Forum [chat room]
    per connessione in reti sociali; Servizi di chat-room per collegamento in reti
    sociali.
    Classe 41 Direzione artistica per artisti; Esposizioni d’ arte; Formazione; Fornitura di
    informazioni inerenti i servizi e gli eventi d’intrattenimento tramite reti online e
    internet; Organizzazione di eventi culturali e artistici; Pubblicazione elettronica
    di libri e di periodici on line; Pubblicazione online di libri e riviste elettroniche;
    Pubblicazione di libri e periodici in forma elettronica su internet; Pubblicazione
    di libri e periodici in forma elettronica; Servizi di scrittura di blog.
    Classe 42 Archiviazione dati tramite blockchain; Autenticazione di opere d’arte;
    Autenticazione nel settore delle opere d’arte; Blockchain come servizio
    [Baas]; Certificazione di dati tramite blockchain; Hosting di blog; Servizi di
    certificazione di dati trasmessi tramite telecomunicazioni; Servizi di design di
    opere d’arte; Test di qualità dei prodotti al fine di conseguire una
    certificazione.
    Classe 45 Concessione di diritti di proprietà industriale e diritti d’autore [servizi legali];
    Concessione di licenze a terzi per l’utilizzo di diritti di proprietà industriale e
    diritti d’autore; Concessione di licenze di proprietà industriale; Consulenza
    legale; Consulenze in tema di diritti di proprietà industriale; Consulenze in
    tema di proprietà industriale; Fornitura di informazioni in tema di diritti di
    proprietà industriale; Gestione di diritti di proprietà industriale e diritti d’autore
    per conto terzi; Gestione di proprietà industriale; Gestione e sfruttamento di
    diritti di proprietà industriale e diritti d’autore mediante la concessione di
    Pagina 3 di 4
    licenze per conto terzi [servizi legali]; Servizi di sorveglianza in materia di
    proprietà industriale; Servizi di tutela dei diritti di proprietà intellettuale per
    consulenze giuridiche; Servizi giuridici; Servizi in reti sociali on-line; Servizi
    legali in tema di sfruttamento di diritti di proprietà industriale e diritti d’autore;
    Servizi legali per procedure relative a diritti di proprietà industriale; Servizi
    online di social networking; Sfruttamento di diritti di proprietà industriale e
    diritti d’autore mediante la concessione di licenze [servizi legali].

    • Il consumatore di lingua inglese, ovvero un professionista del settore di Arte digitale,
      attribuirebbe al segno il significato seguente: Arte digitale, di origine italiana, creata
      per essere un NFT (token non fungibile).
    • Il suddetto significato dei termini «CRYPTO ART ITALIA era supportato dai seguenti
      riferimenti di fonte di riferimento specialistica e dizionario:
      https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/crypto-art
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/italia
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i prodotti nella Classe 9 sono destinati alla visualizzazione di opere d’arte
      crittografiche e che i vari servizi sono resi in relazione alla criptoarte e/o sono servizi
      specializzati per soddisfare le esigenze degli artisti e/o dei collezionisti di criptoarte
      italiani e dei potenziali acquirenti di criptoarte italiana.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
      Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata
      un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018699894 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      Pagina 4 di 4
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. I
  • Registrare marchio settore bevande alcooliche – rifiuto di marchio elogiativo – 12-01-2023

    Registrare marchio settore bevande alcooliche – rifiuto di marchio elogiativo – 12-01-2023

    SUPERGIN è elogiativo del prodotto bevande alcooliche e andrebbe a significare che la bevanda in oggetto avrebbe qualità superiori.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 12/01/2023
    Giovanni Ceccarelli
    Via Umberto Brunelli 4
    I-40135 Bologna
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018720014
    Vostro riferimento:
    Marchio: SUPERGIN
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: Giovanni Ceccarelli
    Via Umberto Brunelli 4
    I-40135 Bologna
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 06/08/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre); Essenze ed estratti alcolici; Preparati
    alcolici per fare bevande; Preparati per fare bevande alcoliche.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi
    per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
    caso, il
    consumatore medio di lingua francese, inglese, italiana, neerlandese, polacca,
    portoghese,
    rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca ed ungherese
    attribuirebbe al
    segno il significato traducibile in italiano come: acquavite, per lo più di grano,
    aromatizzata
    con bacche di ginepro di eccellente qualità, superiore e/o della migliore qualità.
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/super
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gin
    https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/super-/75409
    https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gin/36947
    https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/super/
    https://www.treccani.it/vocabolario/gin )
    https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/
    nederlands/betekenis/SUPER#.YupCyd-xWUk
    https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/
    nederlands/betekenis/gin#.YupEPt-xWUl
    https://sjp.pwn.pl/szukaj/super-.html
    https://sjp.pwn.pl/szukaj/gin..html )
    https://dicionario.priberam.org/superhttps://dicionario.priberam.org/GIN )
    https://www.dictionarroman.ro/?c=super )
    https://www.dictionarroman.ro/?c=gin
    https://slovnik.juls.savba.sk/?
    w=super&s=exact&c=Jb65&cs=&d=kssj4&d=psp&d=ogs&d=sssj&d=orter&
    d=scs&d=sss&d=peciar&d=ssn&d=hssj&d=bernolak&d=noundb&d=orient&
    d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskfr&d=pskcs&d=psken#
    https://slovnik.juls.savba.sk/?
    w=gin&s=exact&c=zccb&cs=&d=kssj4&d=psp&d=ogs&d=sssj&d=orter&d=s
    cs&d=sss&d=peciar&d=ssn&d=hssj&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=lo
    cutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskfr&d=pskcs&d=psken#
    https://fran.si/iskanje?
    View=1&Query=super
    https://fran.si/iskanje?View=1&Query=GIN
    https://dle.rae.es/super )
    https://dle.rae.es/gin?m=form
    https://svenska.se/tre/?sok=super&pz=1 )
    https://svenska.se/tre/?sok=gin&pz=1
    https://www.duden.de/rechtschreibung/super )
    https://www.duden.de/rechtschreibung/Gin )
    https://meszotar.hu/keres-super )
    https://meszotar.hu/keres-gin )
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SUPERGIN» semplicemente come
    attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti sono “Bevande
    alcoliche (eccetto le birre); Essenze ed estratti alcolici; Preparati alcolici per fare
    bevande; Preparati per fare bevande alcoliche” di acquavite, per lo più di grano,
    aromatizzata con bacche di ginepro di eccellente qualità, superiore e/o della
    migliore qualità e/o che i suddetti prodotti possano essere ottenuti o essere
    estratti del gin di qualità superiore rispetto agli stessi prodotti di altri produttori. Il
    pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
    dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che
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    serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018720014 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.

  • Rifiuto marchio settore riparazione motori auto – descrittivo – Alicante 19-12-2022

    Rifiuto marchio settore riparazione motori auto – descrittivo – Alicante 19-12-2022

    Il marchio AUTOTECNICA MOTORI non indicherebbe l’origine commerciale, ma fornirebbe solamente una informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei prodotti e servizi. Per questo motivo il marchio non supera l’esame.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e
    articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 19/12/2022
    BOTTI & FERRARI S.p.A.
    Via Cappellini, 11
    I-20124 Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018710527
    Vostro riferimento: TAU003MUE
    Marchio: AUTOTECNICA MOTORI
    Tipo de marchio: Marchio denominativo
    Nome del richiedente: AUTOTECNICA MOTORI S.r.l.
    Via Augusto Bernardi, 3
    I-26041 Casalmaggiore (CR)
    IT
    I. Sintesi dei fatti
    In data 08/08/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è
    idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    L’obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti e servizi:
    Classe 12: Motori per veicoli.
    Classe 37: Manutenzione e riparazione.
    Classe 42: Servizi di progettazione di motori.
    L’obiezione si basava sui seguenti fatti:
    • il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
    seguente: tecnica motoristica applicata all’automobile.
    • il suddetto significato dei termini «AUTOTECNICA MOTORI», di cui il marchio
    è composto, era supportato da riferimenti di dizionario indicati sui link che

    seguono (estratti in data 08/08/2022):
    https://www.treccani.it/vocabolario/auto1/
    https://www.treccani.it/vocabolario/tecnica/
    https://www.treccani.it/vocabolario/motore/
    Il contenuto di ciascun link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «AUTOTECNICA MOTORI»
    semplicemente come un’indicazione non distintiva che i motori per veicoli
    rivendicati in classe 12 sono realizzati secondo le regole della tecnica
    automobilistica e i servizi di manutenzione e riparazione rivendicai in classe
    37 nonché i servizi di progettazione mirano ad ottimizzare e personalizzare i
    suddetti motori.
    • Inoltre, il fatto che le parole «AUTO» e «TECNICA» sono scritte insieme non
    rende il segno distintivo.
    • Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
    un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come
    un’informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei prodotti e
    servizi.
    • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato una richiesta di proroga del termine per presentare
    osservazioni in data 23/09/2022. L’Ufficio ha concesso al richiedente ulteriore due
    mesi di tempo, fino all’ 11/12/2022, per presentare eventuali osservazioni in risposta
    al rifiuto. Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la
    scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su
    motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha
    deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera b), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio
    dell’Unione europea n. 18 710 527 è respinta per tutti i prodotti e servizi della
    domanda.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
    presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
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    per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
    decisione.