Categoria: News

  • Marchio Comunitario descrittivo respinto – Alicante 28-03-2023

    Marchio Comunitario descrittivo respinto – Alicante 28-03-2023

    Per una realtà che produce in classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra ceramica, il termine “GLASSCORD” che tradotto è “corda di vetro”, è un termine descrittivo perché facilmente riconducibile al materiale con cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 28/03/2023
    *************************
    ****************
    *****************
    *************
    Fascicolo nº: ******************+
    Vostro riferimento: SQ7577AB/mb
    Marchio: GLASSCORD
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: *****************
    ********************
    ***********
    ***************
    I. Sintesi dei fatti
    In data 09/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra
    ceramica ad uso di guarnizioni industriali di tenuta statiche e dinamiche;
    Trecce di filati sintetici e naturali trattate con materiali speciali (carbonio puro,
    carbone, fibra aramidica, PTFE e altri) per l’isolamento e la protezione di
    condotti, macchine e motori, apparecchiature industriali, forni, fornaci, caldaie;
    Valvole, tubi flessibili in PTFE e altri materiali sintetici rinforzati con guaine
    metalliche e guaine di altri materiali; Caucciù, guttaperca, gomma, mica,
    prodotti in tali materie non compresi in altre classi; Prodotti in materie
    plastiche semi-lavorate; Materie per turare, stampare e isolare; Tubi flessibili
    non metallici; Gomma per rigeneramento dei pneumatici; Materie di
    imbottitura in caucciù o in materie plastiche; Barriere galleggianti anti
    inquinamento.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
    consumatore di riferimento, che è sia il consumatore medio che quello specializzato
    nel caso in esame, percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali
    si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore di lingua inglese sopra
    identificato, attribuirebbe al segno il significato seguente: corda di vetro.
    • Il suddetto significato del termine «GLASSCORD», di cui il marchio è composto, è
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/cord
    https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/glass_1?q=glass
    • Si rileva inoltre come nel mercato il termine GLASS CORD venga utilizzato per
    identificare un materiale in cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro dai molteplici
    usi che sono direttamente o indirettamente riconducibili a quelli rivendicati dalla
    domanda in esame. Si vedano in tal senso si vedano i seguenti link, tutti consultati in
    data 09/12/2022.
    https://www.ecfibreglasssupplies.co.uk/glass-cord
    http://draftingeditor.prod.oami.eu/#/app/6392c9fb1bd21412a87e5c9f
    https://www.ngfglasscord.com/en-gb/glasscord-products/high-tensile-strength-glass-cords#
    https://www.siltex.eu/glassfibrecord.html
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti oggetto di rifiuto sono o contengono corda di vetro o corda in fibra d
    vetro. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti.
    • Si sottolinea come i link citati dimostrino direttamente o indirettamente come il
    materiale in questione venga usato per prodotti di vario tipo, fra cui quelli oggetto di
    rifiuto, che possono essere tutti realizzati in corda di vetro.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.

    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018788811 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.
    Michele M. BENEDETTI – ALOISI

  • Marchi non registrabili – Alicante 28-03-2023

    Marchi non registrabili – Alicante 28-03-2023

    Il segno «SUPERATLETA» sarebbe inteso inequivocabilmente dal consumatore come un’espressione elogiativa, come espressione di un tipo di allenamento che farebbe diventare dei super atleti.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea 

    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

     Alicante, 28/03/2022  
     **************************
    Fascicolo nº:***************************
    Vostro riferimento: 
    Marchio:SUPERATLETA 
    Tipo di marchio:marchio denominativo
    Richiedente:**************************



    I. Sintesi dei fatti

    In data 04/08/2021 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

    L’Ufficio ha altresì deciso di riesaminare domanda di marchio in oggetto per accertare che non rientri fra nessuno degli impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 7, RMUE. A seguito di tale riesame, in data 30/11/2021 l’Ufficio ha sollevato un’ulteriore obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.L’obiezione motivata costituisce anch’essa parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

    III. Motivazione

    L’Ufficio ha ritenuto che consumatore di lingua italiana, spagnola, portoghese, rumena e maltese percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i servizi offerti sono indirizzati a uno sportivo d’eccellenza, perché in grado di offrirgli un allenamento ad alto livello, o che miglioreranno le abilità dello sportivo al punto de trasformarlo in un super atleta. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti dall’unione dei due termini ‘SUPER’ e ‘ATLETA’ in una sola parola, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla qualità, destinazione e valore dei servizi.

    Infatti, l’espressione «SUPERATLETA» sarebbe compresa in modo chiaro e inequivocabile dal consumatore di lingua italiana, spagnola, portoghese, rumena e maltese di riferimento e quindi percepito come un’espressione elogiativa, priva di carattere distintivo, che incoraggia i consumatori a contrarre i servizi offerti, perché offrenti un allenamento altamente intensivo, al fine di migliorare le loro abilità sportive e diventare dei super atleti.

    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

    IV. Conclusioni

    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018506067 è respinta.

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.  Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.  Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

    Roberto D’ERME

    Esaminatore

  • Brevetto Europeo con effetto unitario: periodo di sunrise

    Brevetto Europeo con effetto unitario: periodo di sunrise

    Il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) diventerà operativo il 1° giugno 2023. Il 1° marzo 2023 alle 9:00 è iniziato il periodo c.d. di sunrise, ossia un periodo di 3 mesi durante il quale gli utenti possono richiedere l’esclusione dei propri brevetti europei dalla competenza del TUB (richiesta di opt-out). La possibilità di presentare una richiesta di rinuncia dalla giurisdizione del Tribunale può essere fatta anche per le domande di brevetto europeo pubblicate e per i certificati complementari di protezione rilasciati per un prodotto protetto da un brevetto europeo “classico”.

    Per saperne di più sul Brevetto Europeo con effetto Unitario

  • Marchio comunitario elogiativo rifiutato Alicante 10-03-2023

    Marchio comunitario elogiativo rifiutato Alicante 10-03-2023

    Il pubblico di riferimento percepirebbe il marchio che, tradotto in italiano, significa “essere sicuro” semplicemente come elogiativo che i dispositivi
    medici e presidi medico-chirurgici che richiedono affidabilità e precisione, hanno la capacità di essere sempre efficaci e precisi.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 10/03/2023
    *************
    *****************
    *********************
    ITALIA
    Fascicolo nº: ******************************
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: **************************
    ********************
    ***************
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 13/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 10 Cateteri; Cannule; Cateteri cardiovascolari.
    Classe 26 Aghi.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore di lingua inglese, ovvero un professionista dei settori medico e infermieristico, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione,
      attribuirebbe al segno il significato di “sii preciso/efficace/certo”. Ciò è stato
      supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Collins
      dictionary e MacMillan dictionary in data 12/12/2022, rispettivamente agli indirizzi
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/b;
      https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/b_2,
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sure,
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/be-sure).
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come
      attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti, vale a dire dispositivi
      medici e presidi medico-chirurgici che richiedono affidabilità e precisione, hanno la
      capacità di essere sempre efficaci e precisi, e fanno sentire l’utente (ndr: you be – tu
      sii/sentiti, indicativo presente, seconda persona singolare del verbo essere) sicuro,
      attento, effettivo o certo di fare bene (sure). Il fatto che l’espressione includa un
      elemento diverso dall’ortografia corretta (‘B’ invece di ‘Be’) non sarà sufficiente per
      renderla insolita, poiché la stessa è ampiamente usata nel linguaggio corrente e delle
      comunicazioni commerciali.
    • Il pubblico di riferimento percepirà immediatamente, tanto visivamente che
      foneticamente, che la componente ‘B’ significa ‘Be’, anche considerato il senso
      logico che la frase assume in congiunzione con la parola successiva. Il pubblico di
      riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine
      commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a
      evidenziare aspetti positivi e desiderabili dei prodotti. Benché il segno contenga
      determinati elementi stilizzati, costituiti da una grafia blu, semplice e comune, che gli
      conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non
      dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
      elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
      essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
    • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 13/12/2022 che possono essere
      sintetizzate come segue:
    1. L’Ufficio ha registrato marchi simili o addirittura identici (MUE n. 003543451 Bsure) confermando l’ammissibilità della domanda in esame.
    2. La domanda in esame rivendica solo certe classi e sue sottocategorie, evitando
      conflitti e/o confusione con altri marchi analoghi e registrati.
      Pagina 3 di 5
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi privi di carattere distintivo».
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
      che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
      la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
      l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
      soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
      lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
      T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      L’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di obiezione e ha
      supportato la sua spiegazione con definizioni di dizionario degli elementi del segno (come da
      sintesi nei paragrafi inziali) che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato
      interessato, vale a dire “sii preciso/efficace/certo”. Il richiedente non ha obiettato nulla contro
      i significati di “B-sure” indicati dall’Ufficio, che sono dunque incontestati e pacifici.
      Sulla base di tali significati, l’Ufficio non può immaginare che cos’altro possa percepire il
      consumatore di lingua inglese di fronte al segno ” ” in relazione ai prodotti
      che sono dispositivi e strumenti medici ad alta precisione che richiedono un elevato grado di
      affidabilità nell’uso e di prevedibilità e certezza dei risultati.
      Non vi è alcun elemento nella combinazione richiesta ” ” che possa conferire
      carattere distintivo al segno, anche se si considerano gli elementi grafici, data la loro
      semplicità e banalità. Pertanto, le connotazioni trasmesse dal segno in questione non sono
      nel complesso capaci di dotare di una propria individualità il marchio richiesto ma sono nel
      complesso prive di carattere distintivo.
      L’obiettivo del divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, è di escludere dalla
      registrazione “marchi privi di carattere distintivo” e non marchi che siano in conflitto con altre
      registrazioni esistenti. Pertanto, le affermazioni del richiedente in merito alla differenza
      merceologica del proprio marchio rispetto a marchi analoghi con prodotti simili, è irrilevante.
      Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, come il MUE n.
      003543451 “B-sure” per prodotti delle Classi 5 e 10. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata
      afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio
      [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di
      un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio
      Pagina 4 di 5
      dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
      interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
      (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
      EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      In relazione al fatto che l’Ufficio ha registrato MUE 003543451 “B-sure” tra gli altri, per
      prodotti nella Classe 10 come il marchio in esame, possono essere invocate precedenti
      decisioni dell’Ufficio e, se viene citato un precedente realmente comparabile, l’Ufficio deve
      valutare se debba essere seguito. L’Ufficio deve comunque decidere caso per caso se, sulla
      base di una corretta interpretazione della normativa, il marchio richiesto sia idoneo alla
      registrazione.
      L’attuale decisione è coerente con la prassi dell’Ufficio sui motivi assoluti di rifiuto e
      conforme alla giurisprudenza dei tribunali. Fondamentalmente, nell’ambito del diritto europeo
      armonizzato dei marchi e ancor più nell’ambito della pratica d’esame dell’Ufficio, si dovrebbe
      cercare di garantire che gli stessi risultati siano raggiunti in casi comparabili (02/12/2009, C39/08, ‘ Volkhandy’, EU:C:2009:91). Di conseguenza, se in una causa precedente l’Ufficio ha
      forse adottato erroneamente un approccio eccessivamente generoso, tale errore non
      dovrebbe essere aggravato adottando lo stesso approccio in una causa successiva.
      Nella misura in cui potrebbe essersi verificata una certa incoerenza rispetto ad un marchio,
      una persona che presenta una domanda di registrazione di un segno come marchio non può
      avvalersi, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una decisione identica, su un atto
      eventualmente illecito commesso rispetto ad altri marchi a beneficio di qualcun altro. Ciò non
      è diverso quando riguarda la ricorrente stessa (27/02/2002, T-106/00, «Streamserve», § 67,
      EU:T:2002:43).
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018807048 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • Be Good vs Bedgoo – Opposizione respinta 14-03-2023

    Be Good vs Bedgoo – Opposizione respinta 14-03-2023

    “Be Good “contro “Bedgood” Secondo Euipo i due marchi sono differenti per cui la opposizione è respinta. “Be Good” tradotto è “essere di buona qualità”. Analizziamo “bedgoo”: Bed verrebbe inteso dal consumatore come attinente a biancheria per il letto ma la parola intera verrebbe comunque intesa non disgiuntamente. Inoltre, non significando nulla il termine bedgoo, è da intendersi come segno distintivo.

    OPPOSIZIONE N. B   3 158 920

    *************************************************** (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    ********************************************************************** (rappresentante professionale).

    Il 14/03/2023 la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

    1.L’opposizione No B 3 158 920 è totalmente respinta.
    2.L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR    

    MOTIVAZIONI

    In data 24/11/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 584 627 “Bedgoo”. L’opposizione si basa, sulle registrazioni di marchio dell’Unione europea *************** e N. ****************************** . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio dell’Unione europea n. 18 365 967.

    a) I prodotti

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:

    Classe 24: Coperture per mobili; tende; etichette in tessuto; biancheria; copritavoli e tovaglie; copriletti e coperte da letto; biancheria per il bagno; materiali per filtrare in tessuto; materie tessili; filtri in materiali tessili; materiali filtranti in tessuto; materiali per filtrare in tessuto; materiali per filtrazione [in materie tessili]; materiali tessili compositi; materie filtranti [materie tessili]; stoffe; tessuti per uso tessile; tessuti di spugna per uso tessile; stoffe [tessuti]; tessuti; tessuti filtranti.

    I prodotti contestati sono i seguenti:

    Classe 24: Stoffe [tessuti]; etichette in tessuto; biancheria da bagno eccettuati i capi d’abbigliamento; biancheria; trapunte; coperte da viaggio; lenzuola; piumini [copripiedi]; biancheria da letto; federe di guanciale; tappeti da tavola non di carta; stoffe [tessuti]; etichette in tessuto; biancheria da bagno eccettuati i capi d’abbigliamento; biancheria sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

    Trapunte; coperte da viaggio; lenzuola; piumini [copripiedi]; biancheria da letto; federe di guanciale, del marchio contestato, sono compresi nell’ampia categoria della biancheria dell’opponente. Pertanto, sono identici.

    Tappeti da tavola non di carta, del marchio contestato, sono compresi nell’ampia categoria di copritavoli e tovaglie dell’opponente. Pertanto, sono identici.

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, parte dei prodotti che risultano essere identici sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale (“tessuti”) e un’altra parte è diretta solo al grande pubblico (ad esempio “trapunte; coperte da viaggio; lenzuola”). 

    Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

    c) I segni

    Il territorio di riferimento è la Unione Europea.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    In merito ai marchi in questione, occorre osservare che, i consumatori di riferimento quando percepiscono un segno verbale, lo scomporranno in elementi che suggeriscono un significato concreto o che assomigliano a parole che già conoscono (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Orbene, nel caso di specie il pubblico scomporrà l’elemento verbale “BeGood” in “BE” e “GOOD” poiché essi hanno significati specifici come verrà spiegato qui di seguito. Questa separazione è ulteriormente facilitata dalla capitalizzazione irregolare dell’elemento verbale “BeGood”.

    Il termine “GOOD” del marchio anteriore è una parola inglese molto basilare che significa “di alta qualità, standard o livello”. Contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, tale termine sarà compreso in tutta l’Unione Europea, poiché si può presumere che il pubblico conosca tali termini inglesi di base (10/12/2021, R 2399/2020-1, The good life / Life et al. § 41).

    La componente ‘BE’ nel marchio anteriore, è un verbo inglese che significa, tra l’altro, “esistere” o “accadere o verificarsi” o viene utilizzato nelle espressioni del tipo “to be fair” (essere corretti) “to be honest” (essere onesti) per introdurre un’affermazione o un’opinione aggiuntiva e per indicare che si sta cercando di essere corretti, onesti o seri (informazione estratta da “Collins English Dictionary” consultato in data 07/03/2023 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/be). Contrariamente a quanto affermato dall’opponente, tale verbo fa parte del vocabolario inglese di base ed il suo significato è, pertanto, noto a tutto pubblico di riferimento (vedasi, a tal proposito, Sentenza del 30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 28).

    Dato che “BE GOOD” è una espressione usata nella lingua inglese con il significato unitario di “comportati bene”, la parte del pubblico di lingua inglese e quella con una buona padronanza dell’inglese percepirà la combinazione degli elementi verbali del marchio anteriore “BE GOOD” con il significato sopra menzionato. Questa espressione è nel complesso normalmente distintiva rispetto ai prodotti in questione, poiché non ha una relazione chiara con essi.

    D’altra parte, quella parte di pubblico che non ha una buona padronanza dell’inglese (ad esempio parte del pubblico italiano e spagnolo) percepirà il significato di ogni elemento verbale “BeGood”, ma non percepirà un significato unitario. Questo perché è improbabile che questa parte del pubblico comprenda l’elemento “BE” come forma imperativa del verbo essere, ma lo percepirà piuttosto come forma infinitiva. Pertanto, la componente verbale “GOOD” sarà percepita da questa parte del pubblico come una mera indicazione della buona qualità della merce, essendo, dunque debole, mentre “BE” anche se relazionato alla parola “GOOD” non avrà un chiaro significato per i prodotti in questione e, sarà, pertanto distintivo.

    Per quanto riguarda il marchio contestato “Bedgoo”, la divisione di opposizione ritiene che il pubblico inglese percepirà la componente “BED” con il significato di “mobile su cui ci si sdraia per dormire” (informazione estratta da “Collins English Dictionary” consultato in data 07/03/2023 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bed), in italiano “letto”, e la componente “GOO” come termine che si riferisce “a qualsiasi sostanza densa e appiccicosa, ad esempio fango o pasta” (informazione estratta da “Collins English Dictionary” consultato in data 07/03/2023 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/goo). Tenendo presente che i prodotti rilevanti sono biancheria o, più specificamente, biancheria da letto, la componente “BED” è da considerarsi quanto meno debole per il pubblico inglese, mentre “GOO” è normalmente distintiva in quanto non ha alcun chiaro significato in relazione agli stessi.

    Inoltre, l’insieme di parole “BEDGOO” non ha alcun chiaro significato per il pubblico inglese ed è, pertanto, normalmente distintivo. Sebbene la parola inglese “BED” sia relativamente comune e parte del pubblico non inglese, ma con una certa conoscenza di questa lingua, ne comprenda il significato, vi è una parte di tale pubblico che non parla inglese e che, pertanto, non conosce questa parola (v. per analogia 14/07/2021 nel caso R 2057/2020-2). Tale ragionamento è ancor più calzante in relazione alla parola “GOO” che non è una parola inglese comune e, pertanto, non verrà compresa dal pubblico non inglese. Per la parte del pubblico che non percepirà alcun significato in nessuna delle due componenti verbali, il marchio “BEDGOO” non verrà scomposto essendo percepito come un unico elemento privo di qualsiasi significato e, pertanto, distintivo.

    L’elemento figurativo del marchio anteriore è un elemento astratto privo di significato per il pubblico in questione e, pertanto, distintivo. Infine, la stilizzazione del marchio anteriore svolge una funzione puramente decorativa nella percezione di tale segno.

    Il marchio anteriore non ha elementi che possono essere considerati chiaramente dominanti rispetto ad altri.

    Visivamente, i segni coincidono nelle lettere B-E*G-O-O* che compongono gli elementi verbali “BeGood” and “Bedgoo”, nonché nella lettera “D”. Tuttavia, solo le prime due lettere “B-E” sono nella stessa posizione, mentre tutte le altre si trovano in posizioni diverse all’interno di tali elementi verbali. Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, le lettere “GOO” sono nella stessa sequenza ma non nella stessa posizione (terza, quarta e quinta lettera nel marchio anteriore a quarta, quinta e sesta lettera, nel maschio contestato). Pertanto, la coincidenza delle lettere “G-O-O” ha una rilevanza limitata mentre la coincidenza nella lettera “D” non ha alcuna rilevanza essendo sia in sequenza che in posizione completamente diversa all’interno dei marchi. Inoltre, si deve tener conto del fatto che tali lettere sono costitutive di elementi verbali che verranno percepiti diversamente dal pubblico di riferimento (“BE” e “GOOD” nel marchio anteriore vs “BED” and “GOO” or “BEDGOO” nel marchio contestato).

    Contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, il Tribunale ha ritenuto che lo stesso numero di lettere in due marchi non rivesta, di per sé, un particolare significato per il pubblico di riferimento, nemmeno per un pubblico specializzato. Poiché l’alfabeto è composto da un numero limitato di lettere, che peraltro non sono tutte utilizzate con la stessa frequenza, è inevitabile che molte parole abbiano lo stesso numero di lettere e addirittura ne condividano alcune, ma non possono, per questo solo motivo, essere considerate visivamente simili. Inoltre, il pubblico non è, in generale, a conoscenza del numero esatto di lettere di un marchio denominativo e, di conseguenza, non noterà, nella maggior parte dei casi, che due marchi in conflitto hanno lo stesso numero di lettere (25/03/2009, T 402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C 193/09 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2010:121).

    In questo caso, il mero fatto che i segni abbiano due lettere in comune nella stessa posizione e che tutte le altre, sebbene comprese in entrambi i marchi, siano in posizioni diverse non contribuisce alla constatazione di una rilevante somiglianza visiva tra di essi, per i motivi suesposti.

    I marchi differiscono, altresì, nell’elemento figurativo nonché nella leggera stilizzazione del marchio anteriore.

    Alla luce di quanto detto e delle considerazioni sul grado di distintività degli elementi che compongono i marchi in questione (e delle loro parti), si ritiene che i marchi siano visivamente simili in grado basso.

    Sotto il profilo fonetico, è probabile che il pubblico pronunci “BE” e “GOOD” con le regole di pronuncia inglese dato che sono due parole inglesi elementari e, pertanto, conosciute da tutto il pubblico di riferimento (ossia /bi/ e /gʊd/), mentre ‘BEDGOO’ verrà pronunciato con le regole della pronuncia inglese da parte del pubblico inglese o con una certa conoscenza di tale lingua (ossia /bed/ e /gu/) o con le regole di pronuncia delle altre lingue del territorio di riferimento. Ad ogni modo, anche se gli elementi verbali dei marchi hanno in comune i suoni di alcune lettere, la presenza della lettera “D” al centro dell’elemento verbale ‘BEDGOO’, del marchio contestato, che invece è presente come ultimo suono nel marchio anteriore nonché il fatto che le lettere coincidenti “GOO” hanno una posizione diversa creerà differenze a livello fonetico non irrilevanti.

    Pertanto si ritiene che i marchi siano foneticamente simili tutt’ al più ad un livello inferiore alla media.

    Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Il pubblico di riferimento percepirà il significato dell’elemento verbale “BeGood” parzialmente o nella sua interezza, mentre l’elemento verbale “BEDGOO” verrà compreso in tutte o solo una delle sue componenti o verrà percepito come un unico elemento senza significato. Pertanto, visto che il pubblico percepirà in almeno uno dei marchi un significato che non trova riscontro nell’altro marchio, i segni non sono concettualmente simili.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore, nel suo complesso, per i motivi precedentemente spiegati, è privo di un chiaro significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento debole per una parte del pubblico (ossia “GOOD”), secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    I prodotti sono stati ritenuti identici. I marchi sono visivamente simili in grado basso, foneticamente simili al massimo in misura inferiore alla media e concettualmente non simili. Il grado di attenzione del pubblico di riferimento è medio.

    Come prima spiegato, le coincidenze visive e fonetiche delle lettere che costituiscono gli elementi verbali dei marchi in questione hanno un’importanza limitata dato che, fatta eccezione per le prime due lettere, le altre sono in posizioni diverse e, soprattutto, fanno parte di componenti verbali percepite diversamente in quanto con significati distinti o senza significato. Tali differenze saranno chiaramente percepite dal pubblico di riferimento.

    Nel caso di specie, un punto essenziale della valutazione è che i marchi non sono concettualmente simili, in quanto il marchio anteriore veicola concetti che, come spiegato in precedenza, non sono contemplati dal marchio contestato, che a sua volta trasmette concetti diversi o non ne trasmette affatto.

    Alla luce di tali differenze e anche tenendo conto del ricordo imperfetto del consumatore, non appare probabile che, come sostenuto dall’opponente, il pubblico possa confondere o associare i marchi in questione (ossia credere che i prodotti del richiedente provengano dall’impresa dell’opponente o che le due imprese siano economicamente legate tra loro).

    Considerato quanto precede, nonostante i prodotti siano identici e il pubblico presti un livello di attenzione medio, si ritiene che non sussista alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

    L’opponente ha basato l’opposizione anche sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. **********************  per prodotti nelle Classi 23, 24 e 25.

    Anche se tale marchio non include l’elemento figurativo del marchio comparato poc’anzi (MUE n. *********************), lo stesso è da considerarsi ancora meno simile rispetto al marchio contestato. Questo perché, a differenza del marchio contestato che è composto da un solo elemento verbale “BEDGOO”, il marchio in questione presenta gli elementi verbali del marchio anteriore prima comparato (BE GOOD), ma chiaramente separati e su due linee diverse, nonché lo sfondo che comunque ha una valenza decorativa. Tale differenza strutturale insieme tutte le altre differenze tra i marchi menzionate in precedenza, contribuisce ancor di più a differenziare i marchi a livello visivo mentre foneticamente e concettualmente valgono le stesse considerazioni fatte per il MUE n. ********************************** Di conseguenza, anche considerando una identità dei prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

    Divisione d’Opposizione

    Martina GALLEAngela DI BLASIO   Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • GENDERLESS COSMETICS: marchio descrittivo respinto 10-03-2023

    GENDERLESS COSMETICS: marchio descrittivo respinto 10-03-2023

    Il consumatore medio attribuirebbe al segno GENDERLESS COSMETICS il significato “cosmetica senza genere” Per questo motivo il marchio non è distintivo e viene respinto.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 10/03/2023
    *******************
    ************************
    *********
    ****************
    Fascicolo nº:*******************
    Vostro riferimento:
    Marchio: GENDERLESS COSMETICS
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: *********************
    *******************
    ************************
    ************************
    I. Sintesi dei fatti
    In data 21/11/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 35
    Servizi di vendita online al dettaglio inerenti i prodotti di cosmetica e
    bellezza.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai servizi obiettati, attribuirebbe
      al segno il significato “cosmetica senza genere (priva di distinzione di genere)”. Ciò è
      stato supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Oxford
      English Dictionary in data 21/11/2022 all’indirizzo
      https://www.oed.com/view/Entry/77471?redirectedFrom=%CB%88genderless#eid,
      https://www.oed.com/view/Entry/42208?
      rskey=wNtCes&result=1&isAdvanced=false#eid).
    • Nel settore di riferimento, l’uso del binomio «GENDERLESS COSMETICS» è
      estremamente diffuso e la produzione e vendita di prodotti cosmetici privi di
      distinzione rispetto al genere, cioè che non si differenziano rispetto al genere dei
      consumatori destinatari, sono sempre più popolari, soprattutto tra i cosiddetti
      ‘millennial’, come evidenziato da una ricerca su Internet condotta in data 21/11/2022:
    1. https://zenbird.media/genderless-cosmetics-to-nurture-inclusive-beauty-in-japan/,
    2. https://en.myuny.fr/blogs/blog/cosmetiques-genderless.
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «GENDERLESS COSMETICS»
      semplicemente come un’indicazione non distintiva che i servizi sono, o sono
      connessi alla vendita online al dettaglio di prodotti cosmetici e di bellezza non distinti
      per genere, neutri rispetto al genere, destinati a consumatori che non si qualificano o
      non desiderano qualificarsi rispetto al genere binario maschile o femminile. Pertanto,
      il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
      dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa all’oggetto
      dei servizi di vendita e alla tipologia di consumatori destinatari dei servizi.
    • Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei servizi
      interessati sono privi di carattere distintivo per quei servizi. In questo contesto, da
      una ricerca su Internet condotta in data 21/11/2022 è risultato che i termini
      «GENDERLESS COSMETICS» sono utilizzati abitualmente nel mercato di
      riferimento, come evidenziato dai risultati nei paragrafi precedenti e nei successivi: 1.
      https://www.trendhunter.com/slideshow/genderless-cosmetic, 2. https://www.eustartups.com/2022/07/achieving-inclusivity-5-european-startups-servingthe-lgbtqcommunity/, 3. https://www.tibdglobal.com/en/gender-neutral-trend-an-insight-on-thefuture-ofgenderless-cosmetics/.
    • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 22/11/2022, che possono essere
      sintetizzate come segue:
    1. Si richiede di poter integrare questa domanda di marchio inserendo un segno
      distintivo.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
      la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
      l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
      soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
      lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
      T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno verbale “GENDERLESS COSMETICS” in relazione a servizi di vendita inerenti i prodotti di cosmetica e bellezza che
      sono cosmetici diretti a tutti generi, in quanto privi di definizione di genere femminile o maschile. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai servizi rivendicati.
      Il richiedente non ha obiettato nulla contro i significati di “GENDERLESS” e di “COSMETICS” indicati dall’Ufficio, che sono dunque incontestati e pacifici. Sulla base di tali significati, l’Ufficio non può immaginare che cos’altro possa percepire il consumatore di lingua inglese di fronte al segno “GENDERLESS COSMETICS” in relazione a servizi di vendita online al dettaglio inerenti i prodotti di cosmetica e bellezza a parte una locuzione che descrive che i prodotti del richiedente sono articoli di cosmetica non diretti ad un genere,
      maschile o femminile, specifico.
      Non vi è alcun elemento nella combinazione richiesta “GENDERLESS COSMETICS” che possa conferire carattere distintivo al segno, sia che si considerino gli elementi che lo
      compongono individualmente che nel loro insieme. Pertanto, le connotazioni trasmesse dal
      segno in questione non sono nel complesso capaci di dotare di una propria individualità il
      marchio richiesto ma sono evidentemente prive di carattere distintivo.
      Infine, ai sensi dell’articolo 49 RMUE una domanda di marchio dell’Unione può essere
      modificata solo correggendo aspetti formali o errori evidenti della stessa a condizione che
      tale rettifica non modifichi sostanzialmente il marchio. Poiché l’introduzione di un nuovo
      elemento grafico o denominativo modificherebbe sostanzialmente il marchio in questione, la relativa richiesta deve essere respinta.
    2. IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018779883 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • RIFIUTO MARCHIO EUROPEO  con Indicazione Geografica Protetta – Alicante 27-02-2023

    RIFIUTO MARCHIO EUROPEO con Indicazione Geografica Protetta – Alicante 27-02-2023

    Il marchio non supera l’esame contiene il termine “CREMONESE” che evoca la indicazione geografica protetta (IGP) ‘Salame Cremona’ protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21/11/2012.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 27/02/2023
    ******

    *******
    Fascicolo nº: *********************
    Vostro riferimento: MUE-4276
    Marchio: U.S. CREMONESE
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ******************
    **********************
    *********************************

    **********************
    I. Sintesi dei fatti
    In data 19/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j)
    RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 29 Carne.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • il segno «U.S. CREMONESE» contiene il termine «CREMONESE» che evoca la
      indicazione geografica protetta (IGP) ‘Salame Cremona’ (PGI-IT-0265), protetta a
      norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21/11/2012.
    • Poiché la domanda copre, tra l’altro ‘carne’ (classe 29), tale dicitura comprende
      salami che non hanno l’origine indicata dall’indicazione geografica evocata nel
      marchio per il quale si richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve
      essere rigettato a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE, la domanda
      di marchio dell’Unione europea n. 018807682 è respinta in parte, vale a dire per:
      Classe 29 Carne.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
      Classe 29 Pesce; Pollame; Selvaggina; Estratti di carne; Conserve di frutta; Ortaggi in
      conserva; Ortaggi preparati; Gelatine commestibili; Gelatine vegetali; Gelatine
      di frutta; Marmellate; Composti; Uova; Latte; Succedanei del latte; Bevande al
      latte, nelle quali predomina il latte; Formaggi; Oli commestibili; Grassi
      commestibili; Patatine fritte; Patatine sotto forma di snack; Patate chips;
      Chips di verdure; Anacardi salati.
      Classe 30 Chips al mais; Caffè; Tè; Cacao; Succedanei del cacao; Succedanei del
      caffè; Riso; Tapioca; Sago; Farina [farine alimentari]; Farina commestibile;
      Farine vegetali; Miscele di farina; Farina di cereali; Cereali; Pane; Pasticceria;
      Pasticceria surgelata; Pasticceria salata; Confetteria; Gelati; Zucchero; Miele;
      Melassa; Sciroppo di melassa; Lievito; Sale; Senape; Aceto; Salse; Salse
      [condimenti]; Spezie; Ghiaccio; Ghiaccio commestibile; Cioccolato; Pasticcini
      al cioccolato; Biscotti al cioccolato; Caramelle al cioccolato; Confetteria al
      cioccolato; Tavolette di cioccolato; Nocciole rivestite di cioccolato; Pasticceria
      al cioccolato; Dolci al cioccolato; Dolci di cioccolata; Uova di cioccolato;
      Biscotti salati; Cracker salati; Biscotti wafer salati; Biscottini; Biscotti;
      Cioccolatini; Caramelle; Dolciumi; Dolciumi (caramelle).
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Rifiuto di un marchio comunitario nel settore profumi – Alicante 26-02-2023

    Rifiuto di un marchio comunitario nel settore profumi – Alicante 26-02-2023

    AULIRE verrebbe percepito dal consumatore come prodotto in grado di emanare profumo per cui per il prodotto profumo sarebbe descrittivo e nn distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 26/02/2023
    *********************************
    *******************************************
    ************************************
    **********************
    Fascicolo nº: ********************************
    Vostro riferimento: aulire
    Marchio: AULIRE
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ************************
    ****************************************
    *********************
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 19/09/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 3 Profumi; Profumi solidi; Profumi liquidi; Aromi per profumi; Profumi per
    ambiente; Profumi per cartone; Estratti di profumi; Profumi per ceramiche;
    Prodotti per fumigazioni [profumi]; Oli naturali per profumi; Profumi per uso
    industriale; Basi per profumi di fiori; Oli per profumi e fragranze; Profumi per
    ambienti in spray; Assortimento di profumi al cedro; Oli essenziali come
    profumi per il bucato; Detergenti; Gel detergenti; Lozioni detergenti; Maschere
    detergenti; Creme detergenti; Spray detergenti; Oli detergenti; Schiume
    detergenti; Balsami detergenti; Solventi detergenti emulsionanti; Detergenti in
    schiuma; Detergenti per mani; Detergenti per il viso; Creme detergenti non
    medicate; Detergenti per le mani; Salviette imbevute di sostanze detergenti;
    Lozioni detergenti per la pelle; Creme detergenti per la pelle; Maschere
    detergenti per il viso; Schiume detergenti per il corpo; Detergenti per il viso
    [cosmetici]; Detergenti per la pelle [cosmetici]; Prodotti detergenti per uso
    personale; Detergenti in crema (Non medicati -); Saponette detergenti per il
    corpo; Detergenti per l’acne, cosmetici; Prodotti detergenti per gli occhi
    Prodotti detergenti per l’igiene personale; Detergenti per la pelle [non
    medicati]; Prodotti detergenti sotto forma di schiume; Prodotti detergenti per l’igiene dentale; Salviettine detergenti per l’igiene femminile; Salviette
    imbevute di detergenti per la pelle; Emulsioni detergenti senza sapone per il corpo; Latti detergenti per la cura della pelle; Detergenti per il viso [per uso cosmetico]; Spray rinfrescanti e detergenti per la pelle; Salviette per neonati
    impregnate di prodotti detergenti; Detergenti per uso igienico intimo
    personale, non medicanti; Detergenti intimi personali per l’igiene e per
    deodorare; Salviette usa e getta imbevute di prodotti detergenti per l’utilizzo
    sul viso; Cosmetici; Idratanti cosmetici; Latti [cosmetici]; Fard cosmetici;
    Mousse [cosmetici]; Cosmetici abbronzanti; Oli cosmetici; Cosmetici e
    preparati cosmetici; Saponi cosmetici; Colori cosmetici; Cosmetici funzionali;
    Cosmetici naturali; Cosmetici organici; Oli minerali [cosmetici]; Barriere solari
    [cosmetici]; Gel abbronzanti [cosmetici]; Preparati autoabbronzanti
    [cosmetici]; Cosmetici non medicati; Creme tonificanti [cosmetici]; Gel
    idratanti [cosmetici]; Creme autoabbronzanti [cosmetici]; Oli doposole
    [cosmetici]; Oli abbronzanti [cosmetici]; Cosmetici per capelli; Lozione
    abbronzante [cosmetici]; Prodotti cosmetici abbronzanti; Preparati
    abbronzanti [cosmetici]; Concentrati idratanti [cosmetici]; Lozioni
    autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza; Prodotti solari [cosmetici];
    Prodotti idratanti [cosmetici]; Cipria compatta [cosmetici]; Prodotti cosmetici
    decorativi; Preparati cosmetici rassodanti; Creme fluide [cosmetici]; Cosmetici
    contenenti cheratina; Cosmetici contenenti pantenolo; Cosmetici per bambini;
    Preparati emollienti [cosmetici]; Schermo solare totale [cosmetici]; Gel dopo
    sole (cosmetici); Salviette imbevute di cosmetici; Creme da notte [cosmetici];
    Cosmetici per uso dermatologico; Cosmetici per uso personale; Cosmetici per
    le ciglia; Cosmetici venduti in kit; Cosmetici per gli occhi; Cosmetici colorati
    per occhi; Cosmetici per le labbra; Cosmetici contenenti acido ialuronico;
    Colori cosmetici per bambini; Creme di protezione solare [cosmetici]; Creme
    per il corpo [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di oli; Maschere per la pelle
    [cosmetici]; Prodotti cosmetici per i capelli; Cosmetici sotto forma di latti;
    Cosmetici sotto forma di creme; Preparati cosmetici per il bagno; Cosmetici
    sotto forma di fard; Colori cosmetici per la pelle; Tonici per il viso [cosmetici];
    Idratanti per il viso [cosmetici]; Gel cosmetici per gli occhi; Protettivi per le
    labbra [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di polveri; Cosmetici sotto forma di
    lozioni; Cosmetici sotto forma di ombretti; Cosmetici sotto forma di gel; Oli per
    il corpo [cosmetici]; Esfolianti per il viso [cosmetici]; Prodotti cosmetici per il
    viso; Prodotti cosmetici di make-up; Oli cosmetici per l’epidermide; Balsami
    per la pelle [cosmetici]; Scrub cosmetici per il corpo; Tinte per le labbra
    [cosmetici]; Prodotti cosmetici per la doccia; Prodotti detergenti per
    ammorbidire [cosmetici]; Smalto di base per unghie [cosmetici]; Rossetti a
    schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti a schermo solare totale [cosmetici];
    Prodotti rinforzanti per le unghie [cosmetici]; Preparati per schiarire la pelle
    [cosmetici]; Cosmetici per la cura della pelle; Eye liner [cosmetici] per gli
    occhi; Oli a schermo solare totale [cosmetici]; Cosmetici per il trattamento
    delle rughe; Composti schiarenti per la pelle [cosmetici]; Protezioni solari per
    le labbra [cosmetici]; Maschere in tessuto per usi cosmetici; Prodotti di
    protezione per le labbra [cosmetici]; Oli per la cura della pelle [cosmetici];
    Cosmetici per il trattamento della pelle secca; Prodotti cosmetici per la cura

    della pelle; Salviette per il viso imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per la cura del corpo; Cosmetici per proteggere la pelle dalle scottature solari;
    Preparati cosmetici per l’igiene orale e dentaria; Prodotti cosmetici per il
    bagno e la doccia; Creme per il viso e il corpo [cosmetici]; Gel per il viso e il
    corpo [cosmetici]; Prodotti cosmetici per migliorare la qualità della pelle;
    Salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per i capelli e il cuoio capelluto.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua italiana percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e
      servizi per i quali si richiede la protezione con il significato di “emanare profumo,
      profumare”. Ciò è stato supportato dai riferimenti di dizionario italiano (estratti da Il
      Nuovo De Mauro in data 19/09/2022 all’indirizzo
      https://dizionario.internazionale.it/parola/aulire).
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i prodotti cosmetici di Classe 3 emanano profumo o profumano. Pertanto, il
      segno descrive il tipo e la funzione dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/10/2022, che possono essere
      sintetizzate come segue.
    1. Si comprende che il verbo “aulire” significa “odorare, emanare profumo”, ma si contesta
      che AULIRE sia una parola di uso corrente. “AULIRE”, di derivazione latina, è una voce
      verbale forbita e arcaica, in disuso nell’accezione indicata dall’Ufficio e nella percezione del
      consumatore medio non suggerirà alcuna descrizione chiara e univoca.
    2. Solo i termini interamente descrittivi per i quali sussiste un’esigenza d’uso
      ragionevolmente evidente e prevedibile dovrebbero essere esclusi dalla registrazione. Ciò
      non è il caso del vocabolo AULIRE che, oltre al suo uso in un verso poetico di quasi due
      secoli orsono, non è stato MAI utilizzato dal pubblico o dai concorrenti come termine
      descrittivo.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “AULIRE” in relazione ai prodotti
      obiettati che consistono in profumi, oli, creme, detergenti per la pelle, prodotti e preparati
      cosmetici di vario genere, cioè articoli comunemente profumati, per profumare o che
      lasciano un gradevole odore. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che
      il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di obiezione.
      L’Ufficio prende atto che il richiedente concorda che il segno “AULIRE” in italiano significa
      ‘Emanare profumo, profumare’. Pertanto il punto è pacifico.
      Il richiedente, tuttavia afferma che si tratta di un verbo desueto, il cui uso è solo poetico e
      relegato alla poesia sino al 1800. Il verbo sarebbe inesistente nel linguaggio corrente e nello
      spirito del consumatore italiano medio cosicché “AULIRE” non sarebbe chiaramente e
      inequivocabilmente descrittivo di caratteristiche dei prodotti interessati.
      L’Ufficio dissente. Come dimostrato dalla presenza sui dizionari italiani citati dall’Ufficio e dal
      richiedente, il termine “AULIRE” è una parola esistente nel vocabolario attuale della lingua
      italiana, di fatto utilizzata, come confermato ad esempio dal Treccani: “È usato solo in
      poche forme, soprattutto nel pres. e imperf. indic.” (enfasi aggiunta). Il fatto che il suo uso sia
      prevalente in alcune forme non esclude la comprensione a priori del verbo, soprattutto della
      forma di base costituita dall’infinito, cioè “aulire”. Inoltre, l’uso di questo verbo da parte dei
      più grandi e riconosciuti poeti italiani è comune: ad esempio in Dante, Carducci e
      D’Annunzio, il quale ultimo ne fece un uso estesissimo in molte opere, non solo in una come
      erroneamente affermato dal richiedente. È noto che la poesia e i poeti italiani sono una parte
      essenziale dei corsi di italiano nelle scuole obbligatorie e, contrariamente a quanto affermato
      dal richiedente, il verbo ‘aulire’ è ivi sovente utilizzato. Si trovano inoltre online usi attuali in
      opere contemporanee di persone comuni, a sottolineare la diffusa conoscenza del termine
      (ad esempio: “Haiku aulente” https://www.rossovenexiano.com/blog/woodenship/haiku-
      Pagina 5 di 10
      aulente, “Fresca Aulente Estate” https://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2972019175759,
      “Ogni piccolo movimento” “https://ilmiolibro.kataweb.it/storiebrevi/417352/ogni-piccolomovimento/).
      Il richiedente sostiene che solo i termini interamente descrittivi per i quali sussiste
      un’esigenza d’uso ragionevolmente evidente e prevedibile dovrebbero essere esclusi dalla
      registrazione.
      La questione è mal posta. Come ricordato, sono, tra gli altri, esclusi dalla registrazione ai
      sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE i marchi composti esclusivamente da
      parole che in commercio possono servire per designare caratteristiche del prodotto, come
      nel caso in esame, la parola “AULIRE” che direttamente menziona una delle caratteristiche
      essenziali dei prodotti cosmetici obiettati, vale a dire quella di emanare odore o profumare.
      Dato il significato descrittivo del segno il termine deve poter essere liberamente usato da
      tutti, indipendentemente che lo sia già o risulti al momento prevedibile il suo uso.
      Perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
      lettera c), RMUE,
      non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
      detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
      registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
      domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
      tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
      essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
      dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
      quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
      prodotti o servizi di cui trattasi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.)
      La Corte ha inoltre confermato che non spetta all’Ufficio dimostrare che segni simili vengono
      utilizzati sul mercato:
      [L]a Commissione di ricorso, laddove accerti l’assenza di carattere distintivo
      intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti risultanti
      dall’esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di
      prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e, soprattutto, dai
      consumatori di tali prodotti […]. In una siffatta ipotesi, la Commissione di ricorso
      non è obbligata a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica.
      (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
      È sulla base di tale esperienza acquisita che l’Ufficio sostiene che i consumatori interessati
      percepirebbero il segno oggetto della domanda di registrazione come non distintivo e non
      come il marchio di un determinato titolare. Poiché, nonostante l’analisi dell’Ufficio basata su
      tale esperienza, il richiedente sostiene che il marchio oggetto della domanda di registrazione
      sia distintivo, spetta al richiedente fornire informazioni solide e concrete per dimostrare che il
      marchio richiesto ha carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l’uso; si trova in una
      posizione di migliore per farlo, data la sua conoscenza approfondita del mercato
      (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
      A sostegno della sua tesi secondo cui il marchio oggetto della domanda di registrazione ha
      carattere distintivo nel settore del mercato interessato, il richiedente sostiene che il termine
      sia solo poetico e non attuale.
      Pagina 6 di 10
      Tuttavia, come dimostrato nei paragrafi precedenti, l’Ufficio ritiene che i suddetti argomenti e
      prove non siano sufficienti a confutare l’analisi dell’Ufficio perché, contrariamente a quanto
      tentato di dimostrare, il verbo “aulire” è un termine italiano corrente, ampiamente usato nella
      letteratura italiana ancorché principalmente poetica, ed è diffusamente conosciuto dal
      pubblico italiano grazie ai programmi scolastici durante gli studi obbligatori. Inoltre, se un
      termine è descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi non è necessario per il suo rifiuto
      che sussista anche un’esigenza ragionevolmente evidente e prevedibile che i concorrenti
      possano utilizzare un determinato termine al fine di descrivere talune caratteristiche dei
      propri prodotti.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018751784 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 3 Profumi; Profumi solidi; Profumi liquidi; Aromi per profumi; Profumi per
      ambiente; Profumi per cartone; Estratti di profumi; Profumi per ceramiche;
      Prodotti per fumigazioni [profumi]; Oli naturali per profumi; Profumi per uso
      industriale; Basi per profumi di fiori; Oli per profumi e fragranze; Profumi per
      ambienti in spray; Assortimento di profumi al cedro; Oli essenziali come
      profumi per il bucato; Detergenti; Gel detergenti; Lozioni detergenti; Maschere
      detergenti; Creme detergenti; Spray detergenti; Oli detergenti; Schiume
      detergenti; Balsami detergenti; Solventi detergenti emulsionanti; Detergenti in
      schiuma; Detergenti per mani; Detergenti per il viso; Creme detergenti non
      medicate; Detergenti per le mani; Salviette imbevute di sostanze detergenti;
      Lozioni detergenti per la pelle; Creme detergenti per la pelle; Maschere
      detergenti per il viso; Schiume detergenti per il corpo; Detergenti per il viso
      [cosmetici]; Detergenti per la pelle [cosmetici]; Prodotti detergenti per uso
      personale; Detergenti in crema (Non medicati -); Saponette detergenti per il
      corpo; Detergenti per l’acne, cosmetici; Prodotti detergenti per gli occhi;
      Prodotti detergenti per l’igiene personale; Detergenti per la pelle [non
      medicati]; Prodotti detergenti sotto forma di schiume; Prodotti detergenti per
      l’igiene dentale; Salviettine detergenti per l’igiene femminile; Salviette
      imbevute di detergenti per la pelle; Emulsioni detergenti senza sapone per il
      corpo; Latti detergenti per la cura della pelle; Detergenti per il viso [per uso
      cosmetico]; Spray rinfrescanti e detergenti per la pelle; Salviette per neonati
      impregnate di prodotti detergenti; Detergenti per uso igienico intimo
      personale, non medicanti; Detergenti intimi personali per l’igiene e per
      deodorare; Salviette usa e getta imbevute di prodotti detergenti per l’utilizzo
      sul viso; Cosmetici; Idratanti cosmetici; Latti [cosmetici]; Fard cosmetici;
      Mousse [cosmetici]; Cosmetici abbronzanti; Oli cosmetici; Cosmetici e
      preparati cosmetici; Saponi cosmetici; Colori cosmetici; Cosmetici funzionali;
      Cosmetici naturali; Cosmetici organici; Oli minerali [cosmetici]; Barriere solari
      [cosmetici]; Gel abbronzanti [cosmetici]; Preparati autoabbronzanti
      [cosmetici]; Cosmetici non medicati; Creme tonificanti [cosmetici]; Gel
      idratanti [cosmetici]; Creme autoabbronzanti [cosmetici]; Oli doposole
      [cosmetici]; Oli abbronzanti [cosmetici]; Cosmetici per capelli; Lozione
      abbronzante [cosmetici]; Prodotti cosmetici abbronzanti; Preparati
      abbronzanti [cosmetici]; Concentrati idratanti [cosmetici]; Lozioni

      autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza; Prodotti solari [cosmetici];
      Prodotti idratanti [cosmetici]; Cipria compatta [cosmetici]; Prodotti cosmetici
      decorativi; Preparati cosmetici rassodanti; Creme fluide [cosmetici]; Cosmetici
      contenenti cheratina; Cosmetici contenenti pantenolo; Cosmetici per bambini;
      Preparati emollienti [cosmetici]; Schermo solare totale [cosmetici]; Gel dopo
      sole (cosmetici); Salviette imbevute di cosmetici; Creme da notte [cosmetici];
      Cosmetici per uso dermatologico; Cosmetici per uso personale; Cosmetici per
      le ciglia; Cosmetici venduti in kit; Cosmetici per gli occhi; Cosmetici colorati
      per occhi; Cosmetici per le labbra; Cosmetici contenenti acido ialuronico;
      Colori cosmetici per bambini; Creme di protezione solare [cosmetici]; Creme
      per il corpo [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di oli; Maschere per la pelle
      [cosmetici]; Prodotti cosmetici per i capelli; Cosmetici sotto forma di latti;
      Cosmetici sotto forma di creme; Preparati cosmetici per il bagno; Cosmetici
      sotto forma di fard; Colori cosmetici per la pelle; Tonici per il viso [cosmetici];
      Idratanti per il viso [cosmetici]; Gel cosmetici per gli occhi; Protettivi per le
      labbra [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di polveri; Cosmetici sotto forma di
      lozioni; Cosmetici sotto forma di ombretti; Cosmetici sotto forma di gel; Oli per
      il corpo [cosmetici]; Esfolianti per il viso [cosmetici]; Prodotti cosmetici per il
      viso; Prodotti cosmetici di make-up; Oli cosmetici per l’epidermide; Balsami
      per la pelle [cosmetici]; Scrub cosmetici per il corpo; Tinte per le labbra
      [cosmetici]; Prodotti cosmetici per la doccia; Prodotti detergenti per
      ammorbidire [cosmetici]; Smalto di base per unghie [cosmetici]; Rossetti a
      schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti a schermo solare totale [cosmetici];
      Prodotti rinforzanti per le unghie [cosmetici]; Preparati per schiarire la pelle
      [cosmetici]; Cosmetici per la cura della pelle; Eye liner [cosmetici] per gli
      occhi; Oli a schermo solare totale [cosmetici]; Cosmetici per il trattamento
      delle rughe; Composti schiarenti per la pelle [cosmetici]; Protezioni solari per
      le labbra [cosmetici]; Maschere in tessuto per usi cosmetici; Prodotti di
      protezione per le labbra [cosmetici]; Oli per la cura della pelle [cosmetici];
      Cosmetici per il trattamento della pelle secca; Prodotti cosmetici per la cura
      della pelle; Salviette per il viso imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per
      la cura del corpo; Cosmetici per proteggere la pelle dalle scottature solari;
      Preparati cosmetici per l’igiene orale e dentaria; Prodotti cosmetici per il
      bagno e la doccia; Creme per il viso e il corpo [cosmetici]; Gel per il viso e il
      corpo [cosmetici]; Prodotti cosmetici per migliorare la qualità della pelle;
      Salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per i
      capelli e il cuoio capelluto.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
      Classe 14 Gioielli; Gioielli smaltati; Gioielli cloisonné; Gioielli di strass; Pietre per gioielli;
      Gioielli in oro; Gioielli d’imitazione; Agata, ovvero gioielli; Gioielli di platino;
      Gioielli da corpo; Crocifissi come gioielli; Gioielli di ambra gialla; Perline per
      fare gioielli; Cabochons per fare gioielli; Gioielli per il corpo; Gioielli in metalli
      preziosi; Gioielli per il viso; Gioielli in metallo non prezioso; Gioielli con ricami
      in oro; Cabochon per la produzione di gioielli; Strass per la fabbricazione di
      gioielli; Ornamenti per le orecchie sotto forma di gioielli; Pietre preziose;
      Pietre preziose naturali; Spinelle [pietre preziose]; Pietre preziose sintetiche;
      Pietre preziose artificiali; Imitazioni di pietre preziose; Statuette in pietre
      Pagina 8 di 10
      preziose; Gioielleria contenente pietre preziose; Pietre preziose e
      semipreziose; Oggetti artistici in pietre preziose; Pietre artificiali [preziose e
      semipreziose]; Statuette ornamentali in pietre preziose; Pietre preziose allo
      stato grezzo; Articoli di gioielleria con pietre preziose; Pietre preziose
      semilavorate e loro imitazioni; Articoli di gioielleria in pietre preziose;
      Tanzanite sotto forma di pietre preziose; Statuette in pietre preziose o
      semipreziose; Gemelli in metalli preziosi con pietre preziose; Pietre preziose
      grezze e semilavorate e loro imitazioni; Articoli semilavorati in pietre preziose
      per la produzione di gioielleria; Pietre semipreziose; Pietre per gioielleria;
      Pietre fini [semipreziosi]; Pietre sintetiche per gioielleria; Statuette in pietre
      semipreziose; Articoli di gioielleria con pietre ornamentali; Gemelli in metalli
      preziosi con pietre semipreziose; Articoli di goielleria di moda in pietre
      semipreziose; Gemelli realizzati in metalli preziosi con pietre semipreziose;
      Ornamenti, fatti o rivestiti in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro
      imitazioni; Statue e statuette, fatte o rivestite in metalli preziosi o semipreziosi
      o in pietre, o loro imitazioni; Orologi; Piccoli orologi; Orologi sportivi; Orologi
      elettrici; Orologi elettronici; Orologi digitali; Orologi meccanici; Orologi
      ciondolo; Orologi automatici; Orologi da tasca; Orologi in oro; Braccialetti per
      orologi; Cinturini d’orologi; Orologi da polso; Cinturini di orologi; Cinturini per
      orologi; Parti di orologi; Catenelle per orologi; Catene di orologi; Orologi in
      genere; Orologi in miniatura; Orologi da viaggio; Orologi al quarzo; Orologi
      contenenti decorazioni; Orologi da donna; Orologi d’argento; Orologi di
      platino; Accessori per orologi; Orologi in oro placcato; Orologi in oro laminato;
      Braccialetti per orologi [cinturini]; Braccialetti e orologi combinati; Orologi e
      relative parti; Orologi in metalli preziosi; Orologi a carica solare; Orologi
      meccanici con carica automatica; Orologi da polso al quarzo; Orologi
      meccanici con carica manuale; Catene di orologi da tasca; Cinturini di orologi
      non in pelle; Orologi [da polso e da tasca]; Orologi in metalli preziosi o
      placcati; Braccialetti ad espansione in metallo per orologi; Orologi da polso e
      da tasca elettrici; Cinturini per orologi in metallo, pelle o plastica; Bigiotteria;
      Ornamenti di bigiotteria; Articoli di bigiotteria; Bigiotteria in plastica; Gioielleria,
      incluso bigiotteria e bigiotteria in plastica; Perle per creare bigiotteria; Articoli
      semipreziosi di bigiotteria; Bigiotteria per il corpo; Filati di metalli preziosi
      [bigiotteria].
      Classe 18 Borse; Borsette [borsette]; Borsette; Borsellini; Borse pieghevoli; Borse
      casual; Borse multiuso; Borse impermeabili; Borse souvenir; Borsellini
      multiuso; Borse a mano; Borse di stoffa; Borse a spalla; Borse da weekend;
      Borse da sera; Borse da spiaggia; Borse in pelle; Borse di tela; Borse a
      tracolla; Borse alla moda; Borse a secchiello; Borsette per signora; Borsette
      clutch piccole; Borselli da uomo; Borsette in pelle; Borsette da sera; Borsetta
      a sacchetto; Borsellini in pelle; Borse ricoperte di pelo; Borse lavorate a
      maglia; Borse in finta pelle; Borse da viaggio [pelletteria]; Borse morbide a
      tracolla; Borse in pelliccia sintetica; Borsette in finta pelle; Borsellini in metalli
      preziosi; Borse da viaggio in pelle; Borse con chiusura a cordoncino; Borselli
      a mano da uomo; Borsette da viaggio [in pelle]; Borsellini con chiusura a
      coulisse; Borse intrecciate non in metalli preziosi; Borse da viaggio in finta
      pelle; Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili; Marsupi e borse da
      portare alla vita; Portamonete [pelletteria]; Portadocumenti [pelletteria];
      Astucci per chiavi [pelletteria]; Portafogli con scomparti per carte [pelletteria];
      Custodie in pelle; Portadocumenti in pelle; Portafogli in pelle; Valigie in pelle;
      Portamonete in pelle; Portadocumenti [prodotti in pelle]; Astucci in finta pelle;
      Astucci portachiavi in pelle; Custodie [prodotti in pelle]; Valigette
      portadocumenti in finta pelle; Astucci da viaggio in pelle; Astucci in pelle per
      chiavi; Borse e portafogli in pelle; Porta carte di credito in pelle; Custodie per
      chiavi in finta pelle; Portafogli per carte di credito in pelle.
      Classe 25 Abbigliamento; Pantaloncini [abbigliamento]; Coprispalle [abbigliamento]; Top
      [abbigliamento]; Abbigliamento casual; Cinture [abbigliamento]; Abbigliamento
      sportivo; Abbigliamento impermeabile; Abbigliamento formale; Abbigliamento
      ricamato; Abbigliamento da sera; Abbigliamento da mare; Giacche trapuntate
      [abbigliamento]; Abbigliamento di pelliccia; Abbigliamento in pelle;
      Abbigliamento da camera; Parti inferiori [abbigliamento]; Abbigliamento in
      seta; Abbigliamento in cashmere; Abbigliamento in peluche; Abbigliamento in
      lana; Abbigliamento da ragazza; Pantaloni kaki [abbigliamento];
      Abbigliamento da donna; Articoli di abbigliamento; Abbigliamento formale da
      sera; Giacche, ovvero abbigliamento sportivo; Scarpe per abbigliamento
      casual; Articoli di abbigliamento impermeabili; Abbigliamento in finta pelle;
      Articoli d’abbigliamento impermeabili; Abbigliamento per la pioggia; Articoli di
      abbigliamento tessuti; Capi d’abbigliamento ricamati; Articoli di abbigliamento
      per uomo; Completi in tre pezzi [abbigliamento]; Articoli di abbigliamento in
      lino; Articoli di abbigliamento per donna; Abbigliamento intimo e da notte;
      Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; Capi di
      abbigliamento per uomo, donna e bambino; Vestiti; Vestiti da sera; Vestiti da
      donna; Abiti; Abiti scamiciati; Abiti [completi]; Abiti da sera; Camicie per abiti;
      Scarpe; Scarpe eleganti; Scarpe basse; Scarpe in cuoio; Scarpe da donna;
      Scarpe di tela; Scarpe con tacco alto; Scarpe per il tempo libero; Scarpe di
      tela con suola di corda; Calzature; Ballerine [calzature]; Calzature da donna;
      Calzature da uomo; Calzature per il tempo libero; Calzature da uomo e da
      donna.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione.
  • MARCHIO NON DISTINTIVO RIFIUTATO – Alicante 28-02-2023

    MARCHIO NON DISTINTIVO RIFIUTATO – Alicante 28-02-2023

    Il marchio “Carattere Siculo” ad avviso dell’esaminatore EUIPO non è distintivo in quanto il consumatore finale lo tradurrebbe come “caratteristiche siciliane” per cui non distinguerebbe il prodotto vasellame da altri vasellami.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 28/02/2023

    *************************
    *******************
    *********************
    ****************
    Fascicolo nº: *********************
    Vostro riferimento:
    Marchio: Carattere Siculo
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: *****************

    ***************

    *******************
    *****************
    I. Sintesi dei fatti
    In data 30/05/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 21 Vasellame in ceramica; Stoviglie in ceramica; Statuette di porcellana, di
    ceramica, di terracotta o di vetro; Salvadanai in ceramica; Ornamenti in
    ceramica; Figurine di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro; Busti in
    porcellana, in ceramica, in maiolica, in terracotta o in vetro; Figurine
    [statuette] di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro.
    Classe 40 Lavorazione di ceramica.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
      «caratteristiche siciliane».
    • Il suddetto significato dei termini «Carattere Siculo», è stato supportato dalle seguenti
      definizioni del dizionario: https://www.treccani.it/vocabolario/carattere/
      https://www.treccani.it/vocabolario/siculo/
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Carattere Siculo» come un semplice
      messaggio promozionale, che indica che i prodotti e i servizi in questione sono di origine
      siciliana e/o possiedono caratteristiche siciliane.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Al richiedente è stata concessa una proroga di due mesi del termine entro cui rispondere
      all’irregolarità e ha presentato le sue osservazioni il 21/07/2022 e il 03/11/2022, che possono
      essere sintetizzate come segue:
    1. Il marchio definisce i prodotti che sono ceramiche fatte a mano e dipinte a mano a
      Sicilia.
    2. Il richiedente ha già registrato il marchio CARATTERE SICULO.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi privi di carattere distintivo».
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE sono, in particolare, quelli
      che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
      la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
      l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
      soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
      lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
      T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      1.
      Il richiedente conferma che i prodotti sono ceramiche fatte e dipinte a mano con motivi
      tipicamente siciliani, in Sicilia, che l’Ufficio ritiene sostiene l’argomentazione dell’Ufficio
      secondo cui il marchio è descrittivo dei prodotti.
      2.
      Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
      giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
      un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
      vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
      un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
      Pagina 3 di 3
      del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
      dell’Ufficio (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass
      Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T
      106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
      in quanto riguardano prodotti/servizi diversi.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018684284 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • Marchio descrittivo nel  settore meccanico – Alicante 16-02-2023

    Marchio descrittivo nel settore meccanico – Alicante 16-02-2023

    Ad avviso dell’esaminatore il marchio “Fast Puller ” per Utensili in classe 7 nel settore meccanico, è descrittivo poiché tradotto in italiano si tradurrebbe in “estrattore rapido”

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 16/02/2023
    ***********
    ****************
    ****************
    **************
    Fascicolo nº: ********************
    Vostro riferimento: **************
    Marchio: FAST PULLER
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ********
    ***************
    **********
    ******************

    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 21/10/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 7 Raddrizzatori per carrozzeria (macchine); Utensili azionati meccanicamente;
    Apparecchi di sollevamento meccanici e pneumatici; Verricelli; Supporti per
    macchine.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore di riferimento di lingua inglese, ovvero un professionista dei settori
      meccanico e meccanico automobilistico, percepirebbe il segno in relazione ai prodotti
      e servizi per i quali si richiede la protezione con il significato di “estrattore rapido”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Collins
      English Dictionary in data 21/10/2022 agli indirizz
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fast e
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pull).
    • Nel contesto in esame, ‘PULLERS’, o estrattori, sono strumenti meccanici e idraulici per la rimozione di componenti utilizzati in molti settori industriali e molto comuni nel
      settore automobilistico, come evidenziato dai risultati di una ricerca su internet effettuata in data 21/10/2022 (1. https://blog.enerpac.com/different-types-of-pullerand-key-features-to-consider/, 2. https://jlbradshaw.ie/productcategory/draper/mechanics-automotive-andworkshop/automotive-pullers/, 3.
      https://www.halfords.ie/motoring/paints-body-repair/fillers-preparation/laser-paintlessdentpuller-tool-set-208342.html.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i prodotti rivendicati nella Classe 7 siano un tipo di estrattore (‘PULLER’)
      particolarmente rapidi e veloci (‘FAST’), o siano correlati a tali tipi di strumenti
      meccanici e idraulici per la rimozione di componenti, come ad esempio supporti per
      macchine estrattrici. Pertanto, il segno descrive tipo e qualità dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE.
    • Da una ricerca su Internet condotta in data 21/10/2022 è risultato che i termini
      «FAST PULLER» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento. Pertanto,
      sono privi di carattere distintivo per quei prodotti (1. https://www.alibaba.com/productdetail/Automotive-spot-welder-fast-pullercar_60635637188.html,
      https://www.bodymanautomotive.com/index/component/k2/item/52-bodymanfastpuller.html, https://www.sistemfix.it/prodotto/fast-puller-sistema-di-tiro-a-catenaper-riparazioni-dicarrozzeria/).
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 21/012/2022, che possono essere
      sintetizzate come segue.
    1. Gli estrattori sono utensili molto specifici che servono ad estrarre pezzi meccanici durante
      lo smontaggio. Ricadono in classe 8, come anche indicato dagli esempi nei motivi di rifiuto.
      Quindi le obiezioni potrebbero essere pertinenti se il marchio fosse stato richiesto in classe
      8, per “estrattori”.
    2. Gli esempi di uso anteriore sono parimenti non pertinenti. Il primo riguarda una saldatrice,
      cioè un prodotto non rivendicato, e proviene da un sito cinese, con descrizione poco
      comprensibile. Il secondo riguarda un uso non descrittivo, ma come marchio. Il terzo
      riguarda un prodotto del richiedente che vende il prodotto Fast Puller in tutto il mondo,
      direttamente o attraverso vari rivenditori (si indicano 6 link di siti che vendono itale prodotto
      del richiedente).
    3. Il tipo di macchina contraddistinto dal marchio FAST PULLER viene normalmente
      chiamato con terminologia diversa (è allegata tabella con denominazioni d’uso in USA, Italia,
      Francia, Germania e Spagna).
    4. III. Motivazione

      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      L’Ufficio ritiene che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
      individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
      non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
      (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
      Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
      significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
      riferimento, ossia estrattore rapido.
      Dato il suo significato, l’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “FAST
      PULLER” in relazione ai prodotti contestati delle classi 7, che consistono in strumenti,
      utensili e apparecchi meccanici e pneumatici, inclusi quelli con la funzione di tirare o estrarre
      Pagina 4 di 6
      (‘tiratori’ o “estrattori’ = PULLER), in maniera rapida (FAST).
      L’Ufficio constata che il richiedente non ha contestato il significato delle parole che formano il
      segno “FAST” e “PULLER”. Pertanto, la loro definizione e il loro carattere descrittivo, come
      riportato nella lettera di obiezione, sono incontestati. Poiché le parole del segno hanno una
      costruzione grammaticalmente corretta e nel loro insieme significano ‘tiratore” o “estrattore”
      “rapido” o “veloce”, il loro significato complessivo non si discosta dalla somma dei significati
      dei termini presi singolarmente.
      Il richiedente sostiene che gli esempi di prodotti descritti dai termini “FAST PULLER” nei
      motivi di rifiuto ricadano nella Classe 8, cioè una classe diversa da quella rivendicata.
      L’Ufficio non concorda. Nella Classe 8 ricadono, tra gli altri, “Utensili e strumenti azionati
      manualmente”. Tuttavia, utensili e strumenti, anche con la stessa funzione, ma azionati non
      manualmente, ricadono nella Classe 7. Ad esempio, estrattori manuali ricadono nella Classe
      8 mentre estrattori meccanici o idraulici nella Classe 7. Poiché nel caso in esame sono
      rivendicati e obiettati prodotti che sono meccanici e pneumatici, l’Ufficio ritiene che gli
      esempi di uso di ‘PULLER’ e “FAST PULLER” inclusi nei motivi di rifiuto siano pertinenti
      perché riguardano strumenti meccanici, idraulici o elettrici.
      Le obiezioni relative al carattere descrittivo si applicano non solo ai prodotti per i quali il
      marchio oggetto della domanda di registrazione è direttamente descrittivo, ma anche alla
      categoria più ampia che (almeno potenzialmente) contiene una sottocategoria identificabile
      o prodotti specifici per i quali il marchio oggetto della domanda di registrazione è
      direttamente descrittivo. Qualora il richiedente non richieda alcuna limitazione adeguata,
      l’obiezione relativa al carattere descrittivo incide necessariamente sulla categoria più ampia
      (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).
      Nel caso di specie, le ampie categorie rivendicate “Raddrizzatori per carrozzeria (macchine),
      Utensili azionati meccanicamente, Apparecchi di sollevamento meccanici e pneumatici,
      Verricelli, Supporti per macchine” comprendono elementi specifici quali estrattori di
      carrozzeria o macchine per sollevare carichi (o loro supporti), che possono farlo
      rapidamente, per cui il segno oggetto della domanda di registrazione è chiaramente
      descrittivo. Pertanto, l’obiezione si applica anche a tali ampie categorie.
      Il richiedente obietta che gli esempi di uso sul mercato di “FAST PULLER” riguardano un
      prodotto non rivendicato, un sito cinese e un uso non in funzione di marchio e, pertanto,
      sono irrilevanti.
      L’Ufficio dissente. Come spiegato nei paragrafi precedenti, le categorie rivendicate sono
      ampie e ben comprendono varie tipologie di apparecchi azionati meccanicamente o
      pneumaticamente, tra cui si può includere una saldatrice, nella misura in cui sia meccanica o
      pneumatica. L’origine del sito è in questo caso poco rilevante, posto che l’acquisto può
      essere effettuato in EURO e, pertanto, è accessibile sul mercato europeo, ove risiede il
      pubblico rilevante. Infine, è opinabile che si tratti, nel secondo esempio, di uso in funzione di
      marchio in quanto non vi sono indicazioni chiare e precise in tal senso (come, ad esempio,
      sarebbe stata la presenza del simbolo ®).
      Il richiedente sostiene di utilizzare il marchio sul mercato, come indicato da uno degli esempi
      dell’Ufficio e dai link aggiunti nella propria memoria (di cui però non vi è nessun estratto).
      Tuttavia, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo
      carattere distintivo intrinseco o su come sarà percepito e compreso dai consumatori effettivi.
      Gli argomenti del richiedente in merito al proprio uso sul mercato non sono riusciti a
      convincere l’Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un’effettiva indicazione dell’origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab initio. Il richiedente non ha depositato alcun documento a sostegno e i semplici
      link non sono sufficienti a dimostrare il carattere distintivo del segno.
      Il richiedente sostiene che nessun altro concorrente utilizzi la stessa combinazione verbale.
      Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio è valutato in base al fatto che il pubblico
      interessato possa a prima vista percepire il marchio come un’indicazione dell’origine
      commerciale del prodotto o servizio in questione. La mancanza di precedente uso non è
      necessariamente indicativa di siffatta percezione (15/09/2005, T-320/03, Live richly,
      EU:T:2005:325, § 88).
      Il richiedente sostiene che esistano modi più appropriati per fare riferimento alle
      caratteristiche dei prodotti.
      Tuttavia, nella valutazione dei fatti, è ininfluente che esistano altri segni o indicazioni più
      usuali di quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse caratteristiche dei
      prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l’articolo 7,
      paragrafo 1, lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di
      impedimento alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o
      indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi
      interessati, non richiede, però, che tali segni o indicazioni siano l’unico modo per designare
      le dette caratteristiche (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Peraltro,
      gli usi cui si riferisce il richiedente concernono paesi esterni all’Unione Europea e lingue
      diverse dall’inglese, che è la lingua del pubblico di riferimento nel caso in esame. Pertanto
      sono irrilevanti.
      Pertanto, il segno descrive tipo e qualità dei prodotti. Poiché il segno ha un chiaro significato
      descrittivo, è altresì privo di carattere distinti
    5. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018762681 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 7 Raddrizzatori per carrozzeria (macchine); Utensili azionati meccanicamente;
      Apparecchi di sollevamento meccanici e pneumatici; Verricelli; Supporti per
      macchine.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
      Classe 37 Riparazione di automobili; Riparazione e manutenzione di parti di telaio e
      carrozzeria per veicoli; Servizi di carrozzeria per manutenzione di veicoli;
      Servizi di officina per riparazione di automobili.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.