Categoria: News

  • Registrare il nome di un vino e indicazione geografica protetta : marchio non registrabile

    Registrare il nome di un vino e indicazione geografica protetta : marchio non registrabile

    Il segno «TENUTE NURA» contiene il termine «NURA», che evoca l’indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 26/06/2023
    ********************* Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ********************************
    ******************************** (Piacenza)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 28/03/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j)
    RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 33 Vini.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il segno oggetto della domanda è parzialmente inammissibile alla registrazione a norma
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché evoca l’indicazione geografica protetta
      ‘Nurra’ (IG) (PGI-IT-A0791). In particolare, il segno «TENUTE NURA» contiene il termine
      «NURA», che evoca l’indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n.
      1308/2013 del 17/12/2013.
    • Tale dicitura comprende vini che non hanno l’origine indicata dall’indicazione geografica
      presente nel marchio per il quale si richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve
      essere rigettato a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.

      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE, la domanda
      di marchio dell’Unione europea n. 018849319 è respinta in parte, vale a dire per:
      Classe 33 Vini.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
      Classe 33 Liquori; bevande distillate.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • Riforma del Codice di Proprietà Industriale: è stato approvato il disegno di legge

    Riforma del Codice di Proprietà Industriale: è stato approvato il disegno di legge

    Il 18 luglio la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il Disegno di legge di riforma del Codice della Proprietà Industriale.

    Tra i molteplici importanti interventi operati dalla riforma si segnalano, in particolare, il rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine attraverso il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi, anche azionando lo strumento dell’opposizione a presidio delle stesse IIGG; il ribaltamento del c.d. Professor privilege, al fine di agevolare il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, attraverso la previsione dell’attribuzione della titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca in ambito universitario in prima battuta alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest’ultima, al ricercatore; la possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della domanda, ma anche successivamente, entro un mese, come attualmente consentito da molti Paesi europei, dall’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), mantenendo in ogni caso ferma la data di deposito.

  • Marchio descrittivo nel settore farmaceutico, integratori e vitaminici Alicante 30-06-2023

    Marchio descrittivo nel settore farmaceutico, integratori e vitaminici Alicante 30-06-2023

    Il segno descrive specie e qualità dei prodotti e la parte figurativa viene comunemente usata per descrivere la naturalità di un prodotto. Per questi motivi l’esaminatore respinge il marchio.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 30/06/2023
    ***************************
    ********************Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: *******************
    Vostro riferimento: ********************
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: *******************
    ***********************
    ********************
    I. Sintesi dei fatti
    In data 24/01/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 5 Prodotti farmaceutici; prodotti dietetici per uso medico; prodotti biologici per
    uso medico; prodotti igienici per scopi medici; farmaci; preparazioni e
    sostanze medicamentose; preparazioni farmaceutiche per uso umano;
    preparazioni farmaceutiche; preparazioni mediche; prodotti farmaceutici
    omeopatici; medicamenti farmaceutici e naturali; fibre dietetiche per
    coadiuvare la digestione; digestivi per uso farmaceutico; agenti farmaceutici
    che interessano gli organi digestivi; preparati gastrointestinali; medicinali per
    la cura di disturbi gastrointestinali; prodotti e sostanze farmaceutici per il

    trattamento di malattie gastrointestinali; integratori alimentari per esseri
    umani, non per uso medico; integratori alimentari per uso medico; fibre
    vegetali alimentari dietetiche; integratori dietetici e nutrizionali; integratori
    omeopatici; integratori prebiotici; integratori probiotici; integratori postbiotici;
    integratori vitaminici; integratori alimentari antiossidanti; integratori
    alimentari con effetto cosmetico; integratori alimentari per uso dietetico;
    integratori alimentari sanitari principalmente a base di vitamine; integratori
    alimentari sanitari principalmente a base di minerali; integratori dietetici per
    uso medico; integratori minerali nutrizionali; integratori nutrizionali;
    integratori dietetici a base di erbe per persone con fabbisogni dietetici
    speciali; preparati multivitaminici; preparati vitaminici; prodotti
    multivitaminici; alimenti complementari nel regime alimentare degli esseri
    umani; alimenti per diabetici; bevande dietetiche per uso medico; bevande
    adattate a fini medici.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il
    significato seguente: fibra ricavata da un cereale chiamato Plantago psafra, la cui buccia è
    usata in medicina come lassativo e per ridurre i livelli di colesterolo nel sangue che è puro al
    99%.
    I suddetti significati dei termini «PSYLLIUM FIBRE 99% PURE», di cui il marchio è
    composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/psyllium
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fibre
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti ai quali il segno è applicato contengono il 99% di fibra di PSYLLIUM. Pertanto, il
    segno descrive specie e qualità dei prodotti.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Inoltre, il segno contiene una struttura, un elemento grafico e un colore usati abitualmente
    nel settore dei prodotti interessati e che sono privi di carattere distintivo per quei prodotti. In
    questo contesto, da una ricerca su Internet condotta in data 23/01/2023 è risultato che il
    pittogramma « » così come il colore verde sono utilizzati abitualmente
    nel mercato di riferimento:
    Pagina 3 di 4
    Come si può notare il colore verde, la forma circolare (‘bollino’) e l’immagine di una foglia
    stilizzata, sono comunemente usate nel mercato per rinforzare il concetto di naturalità di
    numerosi prodotti che, fra l’altro, sono spesso ad uso alimentare.
    Tali elementi sono così trascurabili, stante il messaggio veicolato, da non dotare di carattere
    distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati
    consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i
    quali si richiede la protezione.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Pagina 4 di 4
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018793776 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione.

  • Marchio descrittivo per un liquore – Alicante 27-06-2023

    Marchio descrittivo per un liquore – Alicante 27-06-2023

    MALLOPURO: il consumatore che si approccia al settore dei liquori e dei vini, percepirebbe il segno Mallo come la parte esterna carnosa del frutto della noce e di piante affini. Puro: senza alterazioni. Il marchio è descrittivo ed è respinto.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 27/06/2023
    JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.
    Via Tomacelli, 146
    I-00186 Roma
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018845826
    Vostro riferimento: C0017881
    Marchio: MALLOPURO
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: SOCIETÀ AGRICOLA DI MAIO S.S.
    VIA PROVINCIALE PER MONDRAGONE
    S.N.C.
    I-81050 FRANCOLISE (CASERTA)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 18/04/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 33 Alcolici distillati; Amari alcolici; Liquori; Nocino; Digestivi [alcolici e liquori];
    Alcolici (bevande alcoliche).
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana che attribuirebbe al
      segno il significato seguente: parte esterna carnosa del frutto della noce e di piante affini che
      non ha subito alterazioni / nient’altro che la parte esterna carnosa del frutto della noce e di
      piante affini.
    • I suddetti significati dei termini congiunti «MALLO» e «PURO», di cui il marchio è
      composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario:
      https://www.treccani.it/vocabolario/mallo1/ e https://www.treccani.it/vocabolario/puro/-.
      L’Ufficio ha inoltre riportato vari link a pagine web, da cui si evince che il mallo è utilizzato
      per la produzione di alcolici (informazioni ricavate il 17/04/2023):

      https://www.farmaspeed.it/itm/liquore-amaro-mallo-di-noce-noce-americana-200-ml/226972;
      https://www.repubblica.it/il-gusto/2022/02/24/news/liquori_distillati_sicilia_autoctoni338613714/; https://www.paesidelgusto.it/padre-peppe-elixir-di-noce/;
      https://www.aisnapoli.it/2009/06/26/giugnonewsletter-ais-campania/.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
      prodotti (Liquori; Nocino; Digestivi; Alcolici ecc.) contengono come ingrediente o sono
      prodotti a base della parte esterna carnosa del frutto della noce e di piante affini che non ha
      subito alterazioni. Pertanto, il segno descrive la qualità/l’ingrediente dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
      pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
      RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
      quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    • Peraltro va notato che ‘MALLOPURO’ nell’accezione di ‘nient’altro che la parte esterna
      carnosa del frutto della noce e di piante affini’ più sopra indicata, potrebbe essere percepito
      dal pubblico di riferimento di lingua italiana anche come una dicitura promozionale elogiativa
      il cui proposito è quello evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, ossia che essi sono solo
      ed esclusivamente a base di mallo.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
      pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e
      articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018845826 è
      respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • SISI contro SISIFO Alicante 28-06-2023

    SISI contro SISIFO Alicante 28-06-2023

    Il marchio anteriore è SISI e il marchio impugnato SISIFO. Entrambi in classe 25 per abbigliamento. Ad avviso della Divisione di Opposizione i marchi sono simili per cui la opposizione è accolta.

    OPPOSIZIONE N. B 3 175 494

    *********************************(MN), Italia (opponente), rappresentata da ******************** (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    ****************** (PD),**********************(richiedenti), rappresentati da *********************** Padova, Italia (rappresentante professionale).

    Il 28/06/2023, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

    1. L’opposizione n. B 3 175 494 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia

    Classe 25: Articoli di abbigliamento; calzature; cappelleria; abiti; maglie; maglioni; pantaloni; calzini; camicie.

    1. La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 675 576 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.
    2. I richiedenti sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

    MOTIVAZIONI

    In data 28/07/2022, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 675 576 SISIFO (marchio denominativo), vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella Classe 25. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea (UE) No 18 274 373 SISI (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    a) I prodotti

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Classe 25: Articoli di abbigliamento; costumi da bagno; foulard; guanti [abbigliamento]; biancheria intima; pigiami; biancheria per la notte; scialli; sciarpe; calze; calzini; collant; gambaletti; pantacollant; leggings; reggicalze da uomo; reggicalze da donna; scaldamuscoli; calzamaglie; abbigliamento per bambini; accappatoi; cinture [abbigliamento]; cravatte; calzature; cappelleria.

    I prodotti contestati sono i seguenti:

    Classe 25: Articoli di abbigliamento; calzature; cappelleria; abiti; maglie; maglioni; pantaloni; calzini; camicie.

    Calzini; calzature; cappelleria; articoli di abbigliamento sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

    Abiti; maglie; maglioni; pantaloni; camicie del marchio contestato sono inclusi nell’ampia categoria degli articoli di abbigliamento dell’opponente. Pertanto, essi sono identici.

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico.

    Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

    c) I segni

    SISI Marchio anteriore
    SISIFO Marchio impugnato


    Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    I segni sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano non viene capito. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla, ad esempio, il lituano o l’ungherese.

    Come visto poc’anzi, per la parte del pubblico presa in esame i segni in sé sono privi di significato nelle rispettive lingue e sono, pertanto, distintivi.

    In via preliminare, si deve tenere conto del fatto che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sulla parte iniziale di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

    Visivamente e foneticamente i segni coincidono nelle quattro lettere “SISI”; che formano il marchio anteriore nella sua interezza e la prima parte del segno impugnato. Tuttavia, essi differiscono nelle ultime due lettere del segno impugnato “SISIFO”.

    Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in media misura.

    Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà. Tuttavia, nelle proprie osservazioni, l’opponente ha rivendicato il fatto che “il marchio dell’opponente è una parola di fantasia, creata dallo stesso opponente, che non presenta alcun collegamento concettuale con i prodotti rivendicati. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato elevato a livello intrinseco”.

    A questo proposito, tuttavia la Divisione d’Opposizione rileva che se un marchio anteriore non è descrittivo (o non è in altro modo non distintivo), è prassi dell’Ufficio considerare che esso ha un grado di carattere distintivo intrinseco normale. Tale grado di distintività può essere ulteriormente rafforzato se vengono presentate prove idonee a dimostrare che il marchio anteriore ha acquisito un livello più elevato di distintività attraverso l’uso (26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.) / BEVERLEY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49, ultima alternativa). Occorre, tuttavia, ricordare, che un marchio non possiede necessariamente un grado di carattere distintivo più elevato solo per l’assenza di un nesso concettuale con i prodotti e servizi che copre (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

    La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

    I prodotti nella classe 25 coperti dal marchio impugnato sono stati riscontrati essere identici ai prodotti coperti dal marchio anteriore. Essi sono diretti al grande pubblico, il quale presterà un grado di attenzione medio.

    I segni in disputa sono entrambi normalmente distintivi in quanto tali. Essi sono visivamente e foneticamente simili in media misura in ragione del fatto che il marchio anteriore “SISI” si trova identicamente riprodotto nel marchio impugnato, ad eccezione delle due ultime lettere di quest’ultimo. Per le ragioni esplicitate nella sezione c) della presente decisione nel segno impugnato sarà la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) quella che per prima catturerà l’attenzione del consumatore.

    Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

    Se si tiene conto del fatto che i segni sono, nel loro complesso, simili in media misura e i prodotti sono identici, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico. Ciò vale in particolare ma non necessariamente soltanto per la parte del pubblico di riferimento lituana o ungherese per la quale l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 18 274 373 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché i richiedenti sono la parte soccombente, devono farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

    Divisione d’Opposizione

  • Marchio in classe 41 per servizi digitali, marchio descrittivo:  rifiutato

    Marchio in classe 41 per servizi digitali, marchio descrittivo: rifiutato

    “Touch Learning” tradotto è “apprendimento tramite il tatto” e il consumatore finale lo percepirebbe come tale per cui descrittivo per un marchio che vuole rappresentare formazione e didattica digitale.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 19/06/2023
    ********************
    Fascicolo nº: *********
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ***********
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 21/12/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
    Classe 41 Formazione didattica; Formazione; Formazione aziendale; Formazione per
    insegnanti; Formazione e istruzione.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    − Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:


    Apprendimento tramite il tatto, o tramite tecnologia tattile.
    − Il suddetto significato dei termini «Touch Learning», di cui il marchio è composto, è
    supportato dai riferimenti del dizionario online Collins estratti in data 21/12/2022 agli
    indirizzi seguenti:
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/touch
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/learning
    − I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i servizi di formazione, per i quali si richiede una protezione in classe 41, hanno
    come finalità l’apprendimento tramite l’utilizzo della didattica digitale, o meglio hanno
    come scopo l’apprendimento tramite il tatto, o tramite la tecnologia tattile. Pertanto,
    nonostante alcuni elementi figurativi e stilizzati costituiti dalla scritta in caratteri
    tipografici standard con il termine “Touch” in rosso e il termine “Learning” in nero,
    entrambi i termini inseriti in una figura rettangolare con bordatura in rosso ad angoli
    arrotondati, alla cui base è inserita l’icona del “click”, che sta a sottolineare il metodo
    d’apprendimento con tecnologia tattile, il consumatore di riferimento percepirebbe il
    segno come indicativo di informazioni sulla specie e sulla destinazione dei servizi.
    − Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    − Benché il segno contenga determinati elementi figurativi e stilizzati che gli
    conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non
    dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
    elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
    essenziale in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione.

    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni l’11/01/2023, che possono essere
    sintetizzate come segue.
    − Il marchio “Touchlearning” ha esattamente lo scopo di trasferire il concetto di
    apprendimento tramite il tatto, o tramite tecnologia tattile. Il servizio di formazione
    rivolta all’utente finale è erogato attraverso tecnologie didattiche innovative quali il
    Monitor Touch, strumento/prodotto internazionale, in notevole diffusione negli ultimi
    anni.
    In particolare, il prodotto/servizio Touchlearning, si identifica perfettamente verso il
    consumatore/utente finale in una logica di apprendimento innovativa. Tale modalità di
    apprendimento, può essere etichettata apprendimento “tramite tecnologia tattile”.
    − Il consumatore finale, pertanto, si caratterizza e si distingue per oggetto
    dell’apprendimento, nei due diversi livelli e punti di osservazione:
    i.Apprendimento “tramite tecnologia tattile”
    ii.Apprendimento “della tecnologia tattile”, un nuovo modo di fare didattica
    Pagina 3 di 4
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34)
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Nelle sue osservazioni, il richiedente afferma che il marchio «Touchlearning» ha
    esattamente lo scopo di trasferire il concetto di apprendimento tramite il tatto, o tramite
    tecnologia tattile. Il richiedente, inoltre, specifica che il servizio di formazione rivolto all’utente
    finale è erogato attraverso tecnologie didattiche innovative quali il Monitor Touch, strumento
    in notevole diffusione negli ultimi anni. Tale modalità di apprendimento, può essere
    etichettata apprendimento per l’appunto «tramite tecnologia tattile».
    Sulla base delle affermazioni del richiedente, che confermano la percezione del
    consumatore di riferimento determinata nella lettera d’obiezioni, l’Ufficio considera dunque il
    segno «Touchlearning» descrittivo delle caratteristiche essenziali dei servizi di formazione
    rivendicati in classe 41, risultanti in un tipo d’apprendimento tramite l’utilizzo della didattica
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    digitale, o meglio tramite il tatto, o la tecnologia tattile.
    Alla luce dell’interesse generale sotteso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    qualsiasi impresa deve poter utilizzare liberamente tali segni o indicazioni per descrivere una
    qualsiasi caratteristica dei suoi prodotti, a prescindere dalla sua importanza sul piano
    commerciale (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012,
    T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018797106 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Marchi nel settore della ristorazione confondibili  – Alicante 06-03-2023

    Marchi nel settore della ristorazione confondibili – Alicante 06-03-2023

    I due marchi sono identici e facilmente confondibili, a prescindere dalla aggiunta di “Trattoria bar pizzeria” del marchio anteriore non aggiunga distintività poiché descrive i servizi oggetto del marchio.

    OPPOSIZIONE N. B  3 163 585

    ************************************************), Italia (opponente), rappresentata **************************************** (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    ************************************* (richiedente).

    Il 06/03/2023 la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

      1.L’ opposizione No B 3 163 585 è accolta per tutti i servizi contestati.
      2.La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 482 524 è totalmente respinta.
      3.Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

    MOTIVAZIONI

    In data 07/02/2022, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 482 524  (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione del marchio nazionale tedesco No 302 018 031 339  (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

    RILIEVI PRELIMINARI

    Le osservazioni del richiedente depositate in data 08/08/2022 sono redatte in inglese e non è stata depositata alcuna traduzione nella lingua del procedimento, ovvero l’italiano, entro un mese dalla data di presentazione del documento originario (articolo 146, paragrafo 9, RMUE).

    Per questi motivi, le osservazioni presentate dal richiedente non possono essere prese in considerazione ai fini del presente procedimento.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione del marchio nazionale tedesco dell’opponente n. 302 018 031 339 .

    a) I servizi

    I servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Classe 43Fornitura di cibi e bevande a ospiti; servizi di bar; servizi di ristoranti; servizi di ristorazione; fornitura di cibi e bevande in Internet cafè.

    I servizi contestati sono i seguenti:

    Classe 43Servizi di bar e ristorante; servizi di ristoranti.

    Servizi di bar e ristorante; servizi di ristoranti sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi.

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

    Si ritiene che la consumatrice e il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, i servizi che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico che si ritiene abbia un grado di attenzione di livello medio.

    Il territorio di riferimento è la Germania.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, uditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    In entrambi i segni è presente l’elemento verbale ‘ROSMARINO’, che in virtù della sua somiglianza con il termine tedesco ‘rosmarin’ sarà inteso dal pubblico di riferimento con il significato di ‘pianta sempreverde originaria del Mediterraneo che cresce come arbusto con foglie strette grigio-verdi e piccoli fiori viola’ (Duden, https://www.duden.de/rechtschreibung/Rosmarin). Il predetto significato non è direttamente riferibile ai servizi in oggetto poiché, nonostante il rosmarino sia una pianta usata in cucina, troppi passaggi mentali sarebbero necessari per collegarla ai servizi offerti. Pertanto, tale elemento verbale è da considerarsi distintivo rispetto al pubblico di riferimento.

    Le parole ‘TRATTORIA BAR PIZZERIA’ del marchio anteriore rappresentano delle indicazioni descrittive del tipo di servizi. Infatti, le stesse sono intese dal pubblico di lingua tedesca rispettivamente come: ‘ristorante rustico [in Italia]’ (Duden, https://www.duden.de/rechtschreibung/Trattoria); ‘locale intimo, per il quale è caratteristico il tavolo da bar rialzato con gli sgabelli alti che lo accompagnano’ (Duden, https://www.duden.de/rechtschreibung/Bar_Lokal_Schanktisch); ‘ristorante che serve pizze (e altri piatti italiani)’ (Duden, https://www.duden.de/rechtschreibung/Pizzeria). L’elemento ‘IL’, laddove notato, è inteso dal pubblico come un termine verosimilmente italiano dal significato non chiaro. In ogni caso data la posizione e le dimensioni, detti elementi sono considerati secondari rispetto all’elemento verbale IL ROSMARINO che, assieme all’elemento figurativo sono co-dominanti nel marchio anteriore.

    Lo sfondo nero del marchio anteriore ha un carattere decorativo. I rami di rosmarino di entrambi i marchi non possono che confermare il significato degli elementi verbali più distintivi e dominanti dei segni. Il cerchio bianco del segno contestato rappresenta una figura geometrica semplice. L’aspetto tipografico degli elementi verbali dei segni non è sufficiente a distogliere il pubblico di riferimento dal significato degli stessi.

    È opportuno aggiungere che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).

    Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

    Visivamente e sotto il profilo fonetico i segni coincidono nell’elemento verbale ‘ROSMARINO’ che è l’unico elemento verbale del marchio contestato nonché l’elemento più distintivo del marchio anteriore, e nel suo suono. Inoltre coincidono nella rappresentazione grafica del ramo di rosmarino, mentre si differenziano per il loro aspetto grafico, per il cerchio del segno contestato, di minore impatto per le ragioni di cui sopra, e per i termini non distintivi, o di minore distintività, ‘IL’ e ‘TRATTORIA BAR PIZZERIA’ del marchio anteriore, che non hanno controparte nel segno contestato, nonché nel loro suono. Tuttavia, con riferimento a tali elementi verbali, si rammenta che i consumatori e le consumatrici tendono a ridurre i segni lunghi quando pronunciano gli stessi (per analogia, 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE Americano blend, EU:T:2013:342; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12, Pensa, EU:T:2015:355; 30/11/2006; T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75). Pertanto, tenendo conto di quanto sopra esposto e soprattutto dato il carattere secondario e poco distintivo delle parole ‘TRATTORIA BAR PIZZERIA’, è altamente improbabile che il pubblico pronuncerà tali elementi verbali.

    Pertanto, i segni sono simili in alto grado sotto il profilo visivo e sotto il profilo fonetico.

    Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai segni. Poiché entrambi i segni saranno associati al concetto di rosmarino, il quale viene rafforzato dagli elementi figurativi delle piante di rosmarino, i segni sono concettualmente molto simili.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi non distintivi, secondo quanto sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

    I servizi sono identici. Essi sono diretti al grande pubblico. Il grado di attenzione del pubblico di riferimento sarà medio.

    Nel caso di specie, i segni sono simili in alto grado sotto il profilo visivo e sotto il profilo fonetico e concettualmente molto simili in virtù della presenza in entrambi i segni del termine distintivo e dominante ‘ROSMARINO’, unico elemento denominativo nel segno contestato ed elemento dominante del marchio anteriore, il cui significato è ulteriormente rafforzato dall’elemento figurativo del rosmarino. Il carattere distintivo del marchio anteriore è considerato normale.

    Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni, sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari riferite all’aspetto grafico e non sono in alcun modo in grado di controbilanciare le similitudini così come sopra descritte.

    Si tiene conto del fatto che la consumatrice o il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

    Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio tedesca No 302 018 031 339 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i servizi contestati.

    Poiché il diritto anteriore, invero il marchio nazionale tedesco No 302 018 031 339, porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i servizi contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

    Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo (1), lettera (a), RMUE.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

    Divisione d’Opposizione

    Enrico D’ERRICOMaría Clara  IBÁÑEZ FIORILLOSofía SACRISTÁN MARTÍNEZ

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Registrare ortaggi e frutta freschi come marchi e denominazione di varietà vegetale protetta  – Alicante 19-06-2023

    Registrare ortaggi e frutta freschi come marchi e denominazione di varietà vegetale protetta – Alicante 19-06-2023

    Il marchio sottoposto ad esame è un marchio figurativo contenente la parola “SANTORO”. Secondo la banca dati dell’UCVV “SANTORO” è una denominazione di varietà vegetale protetta per cui non è registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 19/06/2023
    ***************************
    Fascicolo nº: ********************
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: *********************
    I. Sintesi dei fatti
    In data 05/04/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera m) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 31 Ortaggi freschi; Ortaggi e verdure fresche; verdure fresche biologiche.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Denominazione di varietà vegetali
    Il segno oggetto della domanda riproduce nei suoi elementi essenziali la denominazione di
    varietà vegetale protetta «SANTORO». Secondo la banca dati dell’UCVV, le seguenti specie
    sono protette da tale denominazione:
    Specie Paese Numero della domanda
    Lactuca sativa L. Unione Europea 20050920
    In base alle note esplicative sulle denominazioni di varietà nella convenzione internazionale
    per la protezione delle novità vegetali (Convenzione UPOV), le specie sopra riportate sono
    considerate apparentate non solo a quelle dello stesso genere, ma anche alle specie di
    diverso genere, più precisamente:
    Specie Genere Genere comprendente specie apparentate
    Lactuca sativa L. Lactuca Cichorium
    Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE, dato che i prodotti summenzionati per
    i quali è stata sollevata obiezione includerebbero lattughe della specie elencata, il segno non
    può essere registrato per questi prodotti.
    Limitazione
    Questa obiezione può essere superata con una limitazione dell’elenco dei prodotti
    summenzionati che escluda la particolare specie sopra elencata, comprese quelle
    apparentate.
    Pertanto, la seguente limitazione supererebbe l’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera m), RMUE:
    Classe 31 Ortaggi freschi; Ortaggi e verdure fresche; verdure fresche biologiche; tutti i
    prodotti summenzionati diversi da quelli di genere Cichorium e Lactuca.Frutta
    fresca; Composizioni di frutta fresca; Noccioline fresche [frutta]; Frutta
    tropicale fresca; Disposizione di frutta fresca; Frutta fresca biologica;
    Arachidi fresche [frutta]; Mandarini [frutta, freschi]; Frutta fresca; Frutta a
    guscio fresca; Frutta e noccioline freschi; Cestini di frutta fresca da
    regalare; Frutta mista [fresca]; Fragole fresche; Albicocche fresche;
    Sapotiglie fresche
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    Pagina 3 di 3
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera m) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018840598 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 31 Ortaggi freschi; Ortaggi e verdure fresche; verdure fresche biologiche
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 29 Frutta congelata; Frutta aromatizzata; Assortimenti di stuzzichini composti di
    frutta disidratata e frutta secca trattata; Olio extravergine di oliva; Olio di oliva;
    Oli aromatizzati; Olio al peperoncino; Oli commestibili; Olii alimentari.
    Classe 31 Frutta fresca; Composizioni di frutta fresca; Noccioline fresche [frutta]; Frutta
    tropicale fresca; Disposizione di frutta fresca; Frutta fresca biologica; Arachidi
    fresche [frutta]; Mandarini [frutta, freschi]; Frutta fresca; Frutta a guscio
    fresca; Frutta e noccioline freschi; Cestini di frutta fresca da regalare; Frutta
    mista [fresca]; Fragole fresche; Albicocche fresche; Sapotiglie fresche
    Classe 33 Vini.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Uso di una parola che identifica un marchio come il migliore in assoluto: Marchio non registrabile – Alicante 21-06-2023

    Uso di una parola che identifica un marchio come il migliore in assoluto: Marchio non registrabile – Alicante 21-06-2023

    Comunemente un aggettivo o un sostantivo che va ad identificare un prodotto come il migliore in assoluto e, EMBLEMA, è un esempio, non è un marchio registrabile poiché il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «EMBLEMA» semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa dei prodotti quali che essi siano: occhiali, articoli di abbigliamento rispetto agli occhiali o agli articoli di abbigliamento presenti sul mercato di altri produttori o commercianti.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 21/06/2023
    *************************
    Fascicolo nº: ****************
    Vostro riferimento: ******************
    Marchio: EMBLEMA
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: *********************
    ****************
    I. Sintesi dei fatti
    In data 02/03/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 9 Occhiali [ottica]; montature di occhiali; occhiali da sole; occhiali da sport;
    occhiali da vista; custodie per occhiali; lenti per occhiali; catenelle per
    occhiali; cordoncini per occhiali; Orologi intelligenti [smartwatch].
    Classe 14 Orologi automatici; orologi sportivi; braccialetti per orologi [cinturini]; orologi
    [da polso e da tasca]; cronometri; gioielleria, bigiotteria, pietre preziose; spille
    per ornamento; medaglie; cronoscopi.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana, spagnola, portoghese,
      rumena e slovena che attribuirebbe al segno il significato seguente: figura o oggetto che
      rappresenta simbolicamente qualcosa/simbolo.
    • I suddetti significati del «EMBLEMA», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario:
      https://www.diccionarios.com/diccionario/espanol/emblema; https://www.infopedia.pt/diciona
      ios/lingua-portuguesa/emblema; https://dexonline.ro/definitie/emblem%C4%83; https://it.glos
      be.com/sl/it/emblem. Per quanto concerne il significato italiano, l’Ufficio ha tratto le
      definizioni dal Grande Dizionario Italiano, disponibile online al grande pubblico, pur
      omettendo il link al dizionario a causa di una svista, che non altera in ogni caso la veridicità
      dell’informazione. L’Ufficio ha inoltre motivato la sua obiezione, corredandola di pagine web,
      dove veniva indicato l’uso del termine nel settore di
      riferimento: https://forbes.it/2022/12/22/regali-polso-natale-feste-patek-philippe-chanelomega-oris/; https://www.watchinsanity.it/patek-philippe-ref-4947-calendario-annuale/;
      https://www.chrono24.es/michaelkors/michael-kors-kyle-mk8890-black-dial-with-goldstainless-steel-mens-watch–id27185922.htm; https://www.mubagioielli.it/; https://www.marie
      claire.it/moda/tendenze/g42822413/gioielli-moda-accessori-liberty/; https://www.harpersbaza
      ar.com/it/moda/tendenze/a36383596/chiara-ferragni-news-bulgari/; https://www.miluna.it/lastoria-di-miss-italia/miss-italia-2003-2009; https://gutierrez-joyeros.es/novedades/una-joyaespecial-por-nuestro-90-aniversario/; https://www.vogue.es/moda/news/articulos/vestirpelicula-woody-allen/24184.
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «EMBLEMA» semplicemente come
      attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti (occhiali, occhiali intelligenti,
      orologi, gioielleria ecc.) sono o rappresentano un simbolo, l’immagine o rappresentazione
      migliore e più eloquente dell’oggetto in questione rispetto ad altri dello stesso tipo. Il pubblico
      di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine
      commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare
      aspetti positivi dei prodotti.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018832978 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • Marchio con indicazione geografica respinto -Alicante 16-06-2023

    Marchio con indicazione geografica respinto -Alicante 16-06-2023

    Il segno “Sardinia on Line” verrebbe percepito dal pubblico di riferimento come una mera indicazione che i servizi offerti siano servizi on line e siano legati alla regione Sardegna. Pertanto, il pubblico di
    riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa alla natura e alla provenienza geografica dei servizi. Il marchio non risponderebbe al requisito essenziale della distintività.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 16/06/2023
    ***********************

    ***************
    Fascicolo nº: ****************
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: *******************

    ***************

    ***********
    I. Sintesi dei fatti
    In data 21/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:

    Classe 9 Software per sistemi di prenotazione; Software; applicazioni per computer
    software, scaricabili; software interattivi; pacchetti software; software
    specializzati; Software operativo; Software operativo integrato; Software
    applicativo; software (programmi); pacchetti software integrati; sistemi
    informatici interattivi; piattaforme software; software didattici; Software per server di comunicazione.
    Classe 35 Pubblicità in materia di turismo e viaggi; Servizi di intermediazione
    commerciale; Servizi di abbinamento di reti pubblicitarie on-line per il
    collegamento di inserzionisti a siti web; Servizi di pubblicità e marketing forniti
    attraverso media sociali; Marketing degli eventi; Promozione di eventi
    speciali; Fornitura di consulenza in marketing nel settore dei social media;
    Fornitura di informazioni aziendali nel settore dei social media; Servizi di
    comunicazione aziendale; Servizi di networking aziendale; Fornitura di
    informazioni in materia di affari commerciali e informazioni commerciali
    tramite la rete informatica globale; Fornitura di spazi pubblicitari su una rete
    informatica globale; Promozione di prodotti e servizi per conto terzi tramite
    una rete informatica globale; Servizi di amministrazione commerciale per
    l’elaborazione di vendite effettuate tramite una rete informatica globale;
    Servizi di directory per la fornitura di informazioni aziendali, tramite una rete
    informatica globale; Servizi di approvvigionamento per conto terzi [acquisto di
    prodotti e di servizi per altre imprese]; fornitura di informazioni e consulenza
    per consumatori relativamente alla selezione di prodotti e agli articoli da
    acquistare; pubblicità; marketing; studi di mercato; analisi di mercato; ricerche
    di mercato; relazioni pubbliche; amministrazione commerciale di licenze di
    prodotti e di servizi di terzi; indagini di mercato; servizi pubblicitari; Diffusione
    pubblicitaria per conto terzi tramite una rete di comunicazione on-line su
    Internet; servizi di pubblicità e marketing forniti attraverso attività di blogging;
    Servizi di promozione; Assistenza e consulenza nella pubblicità, nelle ricerche
    di mercato e nella promozione; Assistenza nella gestione degli affari;
    Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi di gestione
    dati; Servizi di mediazione commerciale; dimostrazione pratica di prodotti;
    pubblicazione di testi pubblicitari; organizzazione di fiere per scopi
    commerciali o pubblicitari; organizzazione di esposizioni per scopi
    commerciali o pubblicitari; promozione delle vendite per conto terzi; ricerca di
    sponsorizzazioni; assistenza e consulenza in materia d’organizzazione
    aziendale; assistenza e consulenza inerenti la gestione e l’organizzazione
    aziendale; consulenza aziendale a imprese; consulenza aziendale a privati;
    consulenza aziendale in materia di acquisizioni; consulenza strategica
    aziendale; servizi di consulenza e di assistenza aziendale; servizi di vendita al
    dettaglio di prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio in materia di
    cartoleria; servizi di vendita al dettaglio in materia di tappeti; servizi di vendita
    al dettaglio in materia di abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio on-line di
    prodotti cosmetici e di bellezza; servizi di vendita al dettaglio in materia di
    materiali da costruzione; servizi di vendita al dettaglio relativi a telefoni
    cellulari; servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande
    alcoliche (escluse le birre); servizi di vendita al dettaglio di bevande
    analcoliche; servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; servizi
    di vendita al dettaglio di frutta; servizi di vendita al dettaglio online di articoli di
    gioielleria; servizi di vendita al dettaglio di caramelle; servizi di vendita al
    dettaglio di fiori; Servizi di vendita al dettaglio di prodotti da forno; Servizi di
    vendita al dettaglio in materia di prodotti farmaceutici, veterinari ed igienici e
    di forniture mediche; servizi di vendita al dettaglio in materia di prodotti da
    giardinaggio; servizi di vendita al dettaglio in relazione a tazze e bicchieri;
    Pagina 3 di 6
    servizi di vendita al dettaglio relativi a biciclette; servizi di vendita al dettaglio
    di preparati farmaceutici, veterinari e sanitari e di forniture mediche; servizi di
    vendita al dettaglio di oggetti d’arte forniti da gallerie d’arte; servizi di vendita
    al dettaglio relativi a prodotti di orticoltura; servizi di vendita al dettaglio per
    opere d’arte forniti da gallerie d’arte; servizi di vendita al dettaglio in relazione
    a preparati per fragranze; servizi di vendita al dettaglio in relazione a utensili
    per la preparazione di alimenti; servizi di vendita all’ingrosso di fiori; Servizi di
    vendita al dettaglio in relazione al tabacco; Servizi di vendita al dettaglio in
    relazione ad articoli associati al tabacco.
    Classe 36 Gestione di beni immobiliari; Locazione di beni immobiliari; Affitto di
    appartamenti; Gestione finanziaria di progetti immobiliari; Agenzie immobiliari
    [beni immobili]; Servizi di agenzie immobiliari; Agenzie di locazione [proprietà
    immobiliari]; Amministrazione di beni immobiliari; Consulenze finanziarie
    inerenti l’investimento in beni immobiliari; Fornitura di informazioni immobiliari
    inerenti proprietà e terreni; Fornitura di informazioni inerenti affari immobiliari,
    via internet; Mediazione in beni immobiliari; Organizzazione di contratti di
    locazione di proprietà immobiliari; Servizi di consulenza in materia di beni
    immobiliari; Servizi di stima di beni immobiliari; Servizi immobiliari; Stima di
    beni immobiliari; Consulenza immobiliare; Mediazione immobiliare; Servizi
    bancari inerenti l’investimento immobiliare; Assicurazioni; Fornitura e analisi di
    informazioni, tramite internet, in materia di investimenti finanziari; Mediazione
    in investimenti; Mediazione in investimenti finanziari; Servizi di consulenza in
    materia di investimenti finanziari; Servizi in materia di investimenti; Servizi di
    banche dati finanziarie relative a commodity; Servizi di banche dati
    finanziarie; Consulenza in materia d’investimento di capitali; Investimento di
    capitali; Finanziamento di fusioni; Informazioni e consulenza finanziarie.
    Classe 39 Servizi di agenzie di prenotazioni viaggi; Servizi di agenzie viaggi per viaggi
    aziendali; Organizzazione e prenotazione di visite turistiche; servizi di
    trasporto per visite turistiche; organizzazione e prenotazione di viaggi;
    fornitura online di informazioni in materia di viaggi; guida per viaggi;
    informazioni in materia di turismo e viaggi; prenotazione di biglietti per viaggi
    e turismo; fornitura di veicoli per tour ed escursioni; organizzazione di tour;
    accompagnamento [guida] di viaggiatori; agenzie per l’organizzazione di
    viaggi; consulenza relativa alla pianificazione di percorsi di viaggio;
    consulenze inerenti i viaggi; coordinamento dell’organizzazione di viaggi per
    singoli e gruppi; fornitura di indicazioni stradali per i viaggi; gestione e
    organizzazione di viaggi; noleggio di veicoli per viaggi; organizzazione di
    trasporti e viaggi; organizzazione di viaggi di vacanza; trasporto di bagagli di
    viaggiatori; trasporto di viaggiatori; Viaggi e traporto di passeggeri; noleggio di
    barche a vela; noleggio di imbarcazioni, yacht, navi, barche e veicoli d’acqua;
    servizi di charter di barche e yacht; noleggio di posti d’ormeggio per barche;
    Visite turistiche.
    Classe 41 Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli eventi d’intrattenimento tramite
    reti online e internet; pubblicazione di calendari di eventi; produzione di
    Pagina 4 di 6
    spettacoli; servizi di montaggio video per eventi; organizzazione
    d’intrattenimenti; Organizzazione di eventi sportivi; Organizzazione di eventi
    educativi; organizzazione di manifestazioni a scopo culturale; Servizi editoriali
    (compresa l’editoria elettronica); servizi editoriali; servizi di fornitura di
    strutture ricreative; pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari; produzione
    di eventi ricreativi dal vivo; programmazione di manifestazioni speciali;
    organizzazione di manifestazioni per scopi didattici; organizzazione di eventi
    per scopi culturali, ricreativi e sportivi; informazioni in materia di educazione;
    organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi; organizzazione e
    direzione di seminari; organizzazione e direzione di simposi; organizzazione e
    gestione di laboratori di formazione [workshop]; educazione; formazione;
    attività sportive e culturali; servizi di club sociali per scopi d’intrattenimento;
    Creazione di format per programmi televisivi; servizi di intrattenimento sotto
    forma di programmi televisivi; produzione di registrazioni sonore e video per
    uso didattico; produzione di video di formazione; registrazioni sonore,
    cinematografiche, video e televisive; Creazione [redazione] di podcast;
    Fornitura di attività ricreative via podcast; Produzione di podcast; Creazione
    [redazione] di contenuti didattici per podcast; scrittura di sceneggiature
    televisive e cinematografiche; preparazione di programmi televisivi;
    produzione di programmi televisivi; interviste a personaggi contemporanei per
    scopi didattici; interviste a personaggi contemporanei per scopi di
    intrattenimento; realizzazione di festival cinematografici; servizi di
    prenotazione di biglietti per teatro; servizi di video editing per eventi;
    Organizzazione di concorsi sportivi e manifestazioni sportive; Servizi di campi
    sportivi; Servizi di prenotazione di biglietti per eventi sportivi; Organizzazione
    di manifestazioni sportive, gare e tornei sportivi; formazione in materia di
    salute e benessere; messa a disposizione di impianti sportivi; organizzazione
    di competizioni sportive.
    Classe 43 Prenotazione d’alberghi; Servizi di agenzie di viaggio per la prenotazione di
    alloggi in alberghi; Servizi di prenotazioni alberghiere; Fornitura di strutture
    per eventi e di strutture per uffici temporanei e convegni; agenzie per la
    prenotazione di alloggi temporanei; servizi di agenzia per la prenotazione di
    alloggi; Alloggi per vacanze; affitto di alloggi temporanei in case e
    appartamenti per vacanze; fornitura di alloggi temporanei in case per
    vacanze; prenotazione di alloggi temporanei; consulenze in tema di ricette di
    cucina; servizi di consulenza in materia di cucina; servizi di ristoranti; servizi
    di bar; servizi alberghieri; servizi di catering.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    − Il pubblico di riferimento per i prodotti e servizi rivendicati nella domanda in oggetto è
    il pubblico in generale nonché il pubblico specializzato. Tuttavia, il grado di
    attenzione dei consumatori è medio dato che non sono necessarie conoscenze
    specifiche per la comprensione del messaggio veicolato dal marchio. Pertanto, il
    consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
    Sardegna online.
    − Il suddetto significato dei termini «SARDINIA ONLINE», di cui il marchio è composto,
    Pagina 5 di 6
    è supportato dai riferimenti del dizionario online Collins estratti in data 20/12/2022 e
    disponibili agli indirizzi seguenti:
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sardinia
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/online
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come
    un’indicazione non distintiva che i servizi delle classi 35, 36, 39, 41 e 43 sono dei
    servizi offerti online, tramite i software della classe 9, aventi ad oggetto differenti
    attività svolte nel territorio sardo, o sono connessi ad esso. Pertanto, il pubblico di
    riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine
    commerciale, ma meramente come un’informazione relativa alla natura e alla
    provenienza geografica dei servizi.
    − Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un
    grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
    distintivo il marchio nel suo insieme. In effetti, la silhouette dell’isola sarda sta ad
    indicare giustamente la provenienza e la relazione dei servizi con la Sardegna,
    mentre il carrello rappresenta la tipica icona utilizzata per l’acquisto online, in questo
    caso riferita all’acquisto dei servizi per i quali una protezione è richiesta.
    − Pertanto, nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di
    adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
    richiede la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018785118 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.