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  • Registrare il nome di un Cocktail – Alicante 06-11-2023

    Registrare il nome di un Cocktail – Alicante 06-11-2023

    “Orange Spritz” per un Cocktail è un segno non distintivo poiché lo Spritz notoriamente è il risultato di una ricetta base è composta da prosecco, Aperol e soda con l’aggiunta di spicchi d’arancia. Il carattere descrittivo del segno è evidente per cui non è registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 06/11/2023
    *****************
    I-35030 Selvazzano Dentro
    ITALIA
    Fascicolo nº: *****************
    Vostro riferimento:
    Marchio: Orange Spritz
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: *******************
    I-35030 Selvazzano Dentro
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 13/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    c), RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
    Classe 32 Cocktail analcolici; Miscele per cocktail analcolici; Cocktails analcolici;
    Cocktail di frutta analcolici; Aperitivi analcolici.
    Classe 33 Cocktail alcolici preparati; Cocktails; Miscele per cocktail alcolici; Cocktail
    alcolici a base di frutta; Cocktail alcolici sotto forma di gelatine refrigerate.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    − Il consumatore medio nell’Unione europea attribuirebbe al segno il significato
    seguente: cocktail composto da prosecco, Aperol e soda con arancia.
    Il suddetto significato dei termini «Orange Spritz», di cui il marchio è composto, è
    supportato dai riferimenti del dizionario online Collins estratti in data 12/06/2023 e
    accessibili ai seguenti indirizzi:
     https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/orange
     https://iba-world.com/spritz/
    − È importante notare che lo Spritz è un famoso cocktail la cui ricetta base è composta
    da prosecco, Aperol e soda con l’aggiunta di spicchi d’arancia. Per la sua notorietà
    raggiunta oramai a livello internazionale è stato riconosciuto dalla International
    Bartenders Association come cocktail ufficiale per l’annuale competizione mondiale
    di cocktail, sotto la categoria: bevande della ‘New Era’. Ciò è confermato dai risultati
    di una ricerca internet condotta in data 12/06/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi:
     https://iba-world.com/category/iba-cocktails/new-era-drinks/
     https://iba-world.com/spritz/
    − Nonostante la natura alcoolica del cocktail, sono state create molte versioni
    dell’Orange Spritz non alcooliche, come rilevato dai risultati di una ricerca internet
    condotta in data 12/06/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi:
     https://blog.giallozafferano.it/adryincucina/spritz-analcolico/
     https://www.finedininglovers.it/ricette/spritz-analcolico
    − Di conseguenza, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
    dell’informazione che i cocktails, sia alcoolici che analcoolici, e le loro miscele sono e
    servono a preparare l’Orange Spritz. Pertanto, il segno descrive la specie, la qualità
    e la destinazione dei prodotti.
    − Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, la
    domanda di marchio dell’Unione europea n. 018873976 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Il Marchio promozionale non è registrabile – Alicante 13-11-2023

    Il Marchio promozionale non è registrabile – Alicante 13-11-2023

    Occhiale matto verrebbe inteso come occhiale stravagante fuori dal comune per cui è un segno elogiativo e promozionale: il segno è respinto. Alicante 13-11-2023

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 13/11/2023
    ***************** Roma
    ITALIA
    Fascicolo nº: *********
    Vostro riferimento:
    Marchio: OCCHIALE MATTO
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: **************** Roma
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 27/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
    Classe 9 Astucci per dispositivi ottici; Astucci per lenti a contatti con incorporate
    funzioni di pulizia tramite ultrasuoni; Bastoncini a ventosa per lenti a contatto;
    Cuscinetti per il naso per occhiali da vista; Cuscinetti per il naso per occhiali
    da sole; Ganci auricolari antiscivolo per occhiali; Lenti a contatto colorate;
    Lenti di correzione [ottica]; Lenti grezze per occhiali; Lenti sostitutive per
    occhiali; Montature per occhiali da vista in metallo e plastica combinati;
    Montature per occhiali da vista in metallo; Montature per occhiali da vista in
    plastica; Montature per occhiali e occhiali da sole; Montature per occhiali in
    metallo o in una combinazione di metallo e plastica; Montature per occhiali in
    metallo e materiale sintetico; Naselli in silicone per occhiali; Occhiali correttivi;
    Occhiali da sole; Occhiali da sole da vista; Occhiali di moda; Parti per
    occhiali; Stanghette per occhiali; Stanghette per occhiali da sole; Apparecchi
    per lavaggio di lenti a contatto; Articoli ottici graduati; Aste per occhiali;
    Astucci per occhiali; Catenelle per occhiali; Contenitori per lenti a contatto;
    Cordoncini per occhiali; Custodie per articoli ottici; Custodie per obiettivi
    Custodie per occhiali; Custodie per occhiali per bambini; Lenti a contatto;
    Lenti per occhiali; Monocoli; Montature di occhiali; Montature per monocoli;
    Montature per occhiali non montate; Montature per pince-nez; Occhiali;
    Occhiali a molla; Occhiali correttivi per daltonismo; Occhiali da lettura;
    Occhiali da vista; Occhiali di protezione; Occhiali [ottica]; Occhiali per
    bambini; Occhiali polarizzanti; Portaocchiali; Protezioni per occhiali; Sbozzi
    per lenti a contatto; Aggiuntivi (clip-on) per occhiali; Astucci per occhiali da
    sole; Catenelle per occhiali da sole; Cinghiette per occhiali; Cordoncini per
    occhiali da sole; Custodie per occhiali da vista e da sole; Custodie per
    occhiali da sole; Lenti con clip magnetica per occhiali da sole; Lenti ottiche
    per occhiali da sole; Lenti per occhiali da sole; Montature per occhiali da sole;
    Occhiali da sole moda; Occhiali da sole per animali da compagnia.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: occhiale
    eccentrico, stravagante, fuori dal comune.
    I suddetti significati del termine «MATTO», contenuto nel marchio, sono supportati dai
    riferimenti del dizionario online TRECCANI estratti in data 26/06/2023, e accessibili ai
    seguenti indirizzi:
    https://www.treccani.it/vocabolario/occhiale/
    https://www.treccani.it/vocabolario/matto_%28Sinonimi-eContrari%29/
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «OCCHIALE MATTO» semplicemente come
    uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione e di comunicare una dichiarazione di
    valore. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione
    dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale che serve
    meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che essi sono degli
    occhiali eccentrici, stravaganti, fuori dal comune.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018875988 è respinta in
    parte, vale a dire per:
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    Classe 9 Astucci per dispositivi ottici; Astucci per lenti a contatti con incorporate
    funzioni di pulizia tramite ultrasuoni; Bastoncini a ventosa per lenti a contatto;
    Cuscinetti per il naso per occhiali da vista; Cuscinetti per il naso per occhiali
    da sole; Ganci auricolari antiscivolo per occhiali; Lenti a contatto colorate;
    Lenti di correzione [ottica]; Lenti grezze per occhiali; Lenti sostitutive per
    occhiali; Montature per occhiali da vista in metallo e plastica combinati;
    Montature per occhiali da vista in metallo; Montature per occhiali da vista in
    plastica; Montature per occhiali e occhiali da sole; Montature per occhiali in
    metallo o in una combinazione di metallo e plastica; Montature per occhiali in
    metallo e materiale sintetico; Naselli in silicone per occhiali; Occhiali correttivi;
    Occhiali da sole; Occhiali da sole da vista; Occhiali di moda; Parti per
    occhiali; Stanghette per occhiali; Stanghette per occhiali da sole; Apparecchi
    per lavaggio di lenti a contatto; Articoli ottici graduati; Aste per occhiali;
    Astucci per occhiali; Catenelle per occhiali; Contenitori per lenti a contatto;
    Cordoncini per occhiali; Custodie per articoli ottici; Custodie per obiettivi;
    Custodie per occhiali; Custodie per occhiali per bambini; Lenti a contatto;
    Lenti per occhiali; Monocoli; Montature di occhiali; Montature per monocoli;
    Montature per occhiali non montate; Montature per pince-nez; Occhiali;
    Occhiali a molla; Occhiali correttivi per daltonismo; Occhiali da lettura;
    Occhiali da vista; Occhiali di protezione; Occhiali [ottica]; Occhiali per
    bambini; Occhiali polarizzanti; Portaocchiali; Protezioni per occhiali; Sbozzi
    per lenti a contatto; Aggiuntivi (clip-on) per occhiali; Astucci per occhiali da
    sole; Catenelle per occhiali da sole; Cinghiette per occhiali; Cordoncini per
    occhiali da sole; Custodie per occhiali da vista e da sole; Custodie per
    occhiali da sole; Lenti con clip magnetica per occhiali da sole; Lenti ottiche
    per occhiali da sole; Lenti per occhiali da sole; Montature per occhiali da sole;
    Occhiali da sole moda; Occhiali da sole per animali da compagnia.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 25 Abbigliamento casual; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento,
    calzature e articoli di cappelleria; Abbigliamento.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.

  • Marchio promozionale, per questo motivo non è registrabile –                   Alicante   17-11-2023

    Marchio promozionale, per questo motivo non è registrabile – Alicante 17-11-2023

    Il Segno “Scelte di Benessere” verrebbe percepito dal consumatore come atto o servizio in grado di portare ad un benessere psico fisico. Per questo motivo è promozionale ed elogiativo di un servizio o prodotto per cui non registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 17/11/2023
    ****************
    I-20129 Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: ***************
    Vostro riferimento: *************
    Marchio: SCELTE DI BENESSERE
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ************************* Bologna
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 09/08/2021, l’Ufficio ha emesso una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, rigettando la registrazione della domanda per tutti i
    prodotti e servizi. In seguito a ricorso del richiedente del 23/09/2021, con lettera del
    13/01/2022 l’Ufficio ha comunicato di aver concesso la revisione della decisione di rifiuto
    appellata in quanto conteneva un errore procedurale.
    In seguito a riesame della domanda di MUE, in data 17 gennaio 2023 l’Ufficio ha emesso
    una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE,
    rigettando la registrazione della domanda per tutti i prodotti e servizi. Con decisione del 26
    giugno 2023, n. R 448/2023-2, la Seconda Commissione di Ricorso ha annullato la
    decisione dell’Ufficio e rinviato l’istanza all’esaminatore per la prosecuzione della procedura
    e l’adozione di una nuova decisione.
    In seguito a successivo riesame della domanda di MUE, in data 04/08/2023 l’Ufficio, dopo
    aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell’articolo 7, paragrafo 2,
    RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 16 Carta; cartone; articoli di cartoleria in carta; stampati, libri; riviste; cataloghi;
    periodici; depliant; Volantini; Manuali, Newsletter; figurine; album per la
    raccolta di figurine; materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli
    apparecchi); articoli di cartoleria e cancelleria; diari; agende; locandine,
    poster, manifesti; opuscoli; sacchetti in carta ed articoli per l’imballaggio di
    carta, cartone o plastica.
    Classe 35 Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale;
    lavori di ufficio, marketing; analisi e ricerche di mercato; marketing
    industriale; marketing promozionale; servizi di marketing industriale;
    marketing e servizi promozionali; attività promozionali; servizi di attività
    promozionali di prodotti; preparazione di materiale promozionale e attività di promozioni per terzi; servizi di pubblicità; noleggio di spazi e materiale
    pubblicitario; consulenza in materia di pubblicità e marketing; distribuzione
    di volantini pubblicitari.
    Classe 38 Servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di contenuti estratti da libri,
    prodotti tipografici e stampati, da consultare tramite reti di
    telecomunicazione, ad es. come podcast; servizi on-line, ovvero
    trasmissione elettronica di notizie, informazioni, compilazione di testi,
    disegni e immagini attraverso reti di telecomunicazione; servizi di
    informazioni via reti telematiche (ad es. Internet), ovvero trasmissione di
    notizie, messaggi, dati, immagini e documenti; servizi di provider di reti
    telematiche, ovvero fornitura di accesso a offerte d’informazioni da
    consultare in reti telematiche (ad es. Internet); approntamento di chatroom e
    forum elettronici in reti telematiche (ad es. Internet); trasmissione di
    presentazioni video tramite computer e televisione; messa in onda di
    trasmissioni e contributi televisivi, via cavo e radiofonici, ad es. giochi sonori;
    fornitura d’accesso a mezzi di comunicazione didattici e d’apprendimento su
    Internet, in particolare unità d’apprendimento multimediale; fornitura di
    accesso a programmi di computer/software, nonchè supporti per
    l’insegnamento e l’apprendimento (scaricabili) offerti nelle reti telematiche
    (ad es. Internet); noleggio di tempi d’accesso a una banca dati; fornitura di
    accesso a banche dati in reti informatiche.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
      richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “liberi atti di benestare
      fisico e morale”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni
      estratte da Treccani in data 04/08/2023 all’indirizzo
      https://www.treccani.it/vocabolario/scelta/,
      https://www.treccani.it/vocabolario/benessere).
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    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SCELTE DI BENESSERE»
      semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare
      un’affermazione commerciale, una dichiarazione di ispirazione o motivazione.
    • Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione
      dell’origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato e che
      serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti e servizi. Il segno invita
      e motiva il consumatore di riferimento a scegliere i suoi prodotti e servizi perché
      costituiscono un’opzione che produce benestare fisico e morale, con tale scelta il
      consumatore ispirerà, otterrà o determinerà per sé e/o per gli altri un beneficio, cioè
      uno stato felice di salute, di forze fisiche e morali. Si pensi a prodotti di carta, cartone
      e stampati di vario genere rivendicati dal marchio nella Classe 16 che provengano da
      produzioni sostenibili, ottenute in modo ecologico, il cui utilizzo non danneggi
      l’ambiente, e che pertanto costituiscono un’opzione che produce benestare fisico e
      morale. Oppure libri, manuali, materiale per l’istruzione e stampati in genere, in
      classe 16, servizi di analisi e ricerche di mercato, marketing industriale, ecc., nella
      classe 35 e servizi di trasmissione elettronica di contenuti, notizie, informazioni, ecc.,
      nella classe 38, che abbiano ad oggetto o come obiettivo, oppure sostengano o si
      riferiscano alle opzioni esistenti per ottenere un benestare fisico e morale (ad
      esempio libri e servizi di informazione sull’auto aiuto, chat room e forum sulla salute,
      ecc.).
    • L’espressione “SCELTE DI BENESSERE”, percepita dal pubblico di riferimento nel
      senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio
      pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché
      minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (in tal
      senso, 21/01/2010, C−398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
      L’espressione in questione, infatti, trasmette un messaggio semplice, chiaro e
      preciso, che sarà facilmente comprensibile per i consumatori di lingua italiana, in
      ragione della sua correttezza linguistica e della sua immediatezza (per analogia,
      25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314,
      § 67).
    • Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
      7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/08/2023, che possono essere
      sintetizzate come segue:
    • Un marchio può avere carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera
      b) pur contenendo informazioni parzialmente descrittive dei prodotti rivendicati. La
      valutazione del potere distintivo di un segno deve necessariamente essere operata
      all’interno del rapporto tra il segno e un prodotto o un servizio determinato, e non in
      astratto.
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    • Il marchio in questione non è descrittivo rispetto ai prodotti e servizi rivendicati.
      Seppur tre dei vocaboli di cui è formato sono presenti sul vocabolario e con una
      precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa ed
      elogiativa. Non tutti termini non arbitrari o fantasiosi, sono descrittivi.
    • La dicitura SCELTE DI BENESSERE, intesa nella sua unicità, è termine di fantasia o
      tuttalpiù elogiativo, e quindi non carente di capacità distintiva in relazione ai prodotti e
      servizi del marchio nelle classi merceologiche 16, 35 e 38.
    • Anche volendo ammettere che il segno possa richiamare in qualche modo un
      significato “elogiativo”, esso è in ogni caso privo di qualunque carattere espressivo
      che possa comportare, nella mente del pubblico, una relazione diretta e concreta con
      i prodotti e servizi rivendicati delle classi indicate. Essi non possono ragionevolmente
      e nemmeno concretamente racchiudere un benessere.
    • L’Ufficio ha registrato due marchi figurativi ‘SCELTE DI BENESSERE’ del richiedente
      nelle medesime classi. Pur essendo dei marchi figurativi, la parte verbale è quella
      principale e maggiormente distinguibile da parte del consumatore di riferimento.
      Pertanto, con riferimento al principio di continuità e di non discriminazione anche il
      marchio in oggetto deve essere accettato.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione. Questa è fondata sull’assenza di carattere distintivo del
      segno per il consumatore di riferimento di lingua italiana, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
      lettera b e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. Pertanto, le argomentazioni del richiedente
      relative alla non descrittività del segno, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sono
      irrilevanti e non sono state prese in considerazione né affrontate dall’Ufficio.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi privi di carattere distintivo». È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti
      alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro
      ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati
      alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
      considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
      esame (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
      reputati inidonei a consentire al pubblico interessato “di fare, in occasione di un acquisto
      successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta,
      ove l’esperienza si riveli negativa” (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
      quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
      o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
      utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare
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      come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
      di segno” (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
      Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
      di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
      pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
      che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può
      rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs,
      EU:C:2004:258, § 38).
      È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
      interessato, nel caso di specie, del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di
      attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi
      (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle,
      EU:T:2003:328, § 34).
      Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
      commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente
      come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in
      modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o
      i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale”
      (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
      L’Ufficio ritiene che, alcune delle affermazioni del richiedente (ad esempio quelle al punto 1
      della sintesi in testa) possano, in astratto, essere valide. Tuttavia, esse sono irrilevanti nel
      caso di specie perché non attinenti col rilievo di cui alla lettera dell’Ufficio. Inoltre, l’obiezione
      sollevata si riferisce all’assenza di carattere distintivo del marchio in esame ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b (e non c) del RMUE, ed in nessuna sua parte menziona
      il carattere descrittivo dei termini che formano il marchio obiettato o del marchio nel suo
      insieme. Come detto, tali affermazioni sono dunque ignorate in questa sede.
      L’Ufficio concorda con il richiedente che, come da giurisprudenza consolidata, da un lato il
      «carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai
      servizi per i quali è stata chiesta la registrazione», ma ricorda che, dall’altro, deve essere
      valutato «in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente» (09/10/2002, T
      360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      Il richiedente sostiene che il marchio deve essere valutato nel suo insieme.
      L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
      individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
      non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
      (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
      Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
      significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
      riferimento, ossia “libere opzioni di benestare fisico e morale”. L’Ufficio sottolinea che il
      richiedente non confuta che l’espressione “SCELTE DI BENESSERE” significhi quanto
      indicato, che è dunque incontestato.
      Il richiedente argomenta che seppur tre dei vocaboli di cui è formato il marchio sono presenti
      sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro
      accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono
      Pagina 6 di 8
      necessariamente descrittivi.
      In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il segno in quanto tale è
      oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non offrono tutte
      le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la possibilità di
      registrare un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata esclusivamente
      sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dal giudice dell’Unione europea. È pertanto
      sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo
      l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
      In ogni caso, l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di
      obiezione, e supportato la sua spiegazione dimostrando che tutti i termini di cui è composta
      l’espressione sono presenti sul dizionario, nonché che essi, insieme, concorrono al
      significato del segno contestato come indicato.
      Il richiedente sostiene che non intende utilizzare sul mercato i vocaboli del marchio nella loro
      accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono
      necessariamente descrittivi.
      Tuttavia, l’esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi. Le presunte
      intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio
      viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7,
      RMUE. Inoltre, anche se l’Ufficio dovesse accettare l’argomento del richiedente secondo cui
      intende utilizzare il marchio soltanto in modo non evocativo o elogiativo, il messaggio
      trasmesso dal segno è chiaro e indiscutibile. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non
      sminuisce la questione del carattere non distintivo del segno, poiché ciò che conta è il
      significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti e servizi percepiranno.
      Non si può considerare che l’intenzione del richiedente incida sul modo in cui il pubblico
      percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione.
      Anche se determinati termini o espressioni potrebbero non essere chiaramente descrittive
      dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, i termini o le espressioni potrebbero comunque
      essere oggetto di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto
      che sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto
      informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine.
      Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di
      informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del
      fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi,
      EU:T:2012:369, § 23).
      Sebbene il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere chiaramente
      descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si considera un elemento che fornisce soltanto
      informazioni di tipo promozionale, vale a dire che evidenziano gli aspetti positivi dei prodotti
      e servizi, che invitano il consumatore a scegliere quelli del richiedente perché hanno
      caratteristiche desiderabili, che “fanno stare bene”, cioè apportano benessere psicofisico.
      Proprio in relazione all’espressione “SCELTE DI BENESSERE” la recente decisione della
      Seconda Commissione di ricorso del 11 aprile 2022 nel procedimento R 1649/2021-2, § 30,
      che ha confermato il rifiuto della domanda “SCELTE DI BENESSERE FAI UN GESTO
      BUONO PER TE E PER L’AMBIENTE” ha stabilito che: “l’intera parte iniziale del segno in
      questione, ossia SCELTE DI BENESSERE’ suggerisce che l’acquisto dei prodotti e servizi in
      questione costituisce un’alternativa capace di produrre un benestare fisico e morale nel
      consumatore”.
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      Il segno in esame, dunque, indica, ad esempio, che articoli di carta, cartone e stampati di
      vario genere come quelli rivendicati dal marchio, provengano da produzioni sostenibili,
      ottenute in modo ecologico (ad esempio, con materiali riciclabili o con metodi a impronta
      ecologica ridotta) e che il loro utilizzo non danneggi l’ambiente. Oppure che gli stampati
      abbiano ad oggetto, contengano, indichino o si riferiscano alle possibili alternative per
      ottenere il benestare fisico e morale, ad esempio perché relativi a settori quali
      l’alimentazione, le neuroscienze, la spiritualità, l’auto aiuto, ecc. Oppure che i servizi
      designati offrano alternative di benessere, siano prestati in maniera morale, conveniente,
      rispettosa dei consumatori di riferimento e dell’ambiente, abbiano ad oggetto servizi di
      informazione sull’ auto aiuto (per esempio chat room e forum sulla salute), ecc. Il segno
      ispira e motiva all’acquisto di tali prodotti e servizi perché costituiscono un’alternativa che
      ragionevolmente determina un benestare fisico e morale nel consumatore.
      Il segno in esame è, sostanzialmente, uno slogan commerciale promozionale,
      un’indicazione di qualità o un’espressione incitante ad acquistare i prodotti e i servizi
      rivendicati ed è escluso dalla protezione perché svolge solo quella funzione. Il segno, infatti,
      in ragione della sua formulazione e significato, e in assenza di altri elementi, non può essere
      percepito immediatamente come un’indicazione di origine commerciale che possa
      consentire al pubblico di distinguere senza confusione i prodotti o i servizi del richiedente
      rispetto ad altri.
      Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili (anche in seguito
      a decisioni e sentenze delle Corti di Appello e del Tribunale dell’Unione Europea), quali ad
      esempio “PERFECT PAIRS” n. 017528514 o “FITTEST ON EARTH” n. 017677055. Tuttavia,
      la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
      un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
      vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
      un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
      del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
      dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
      Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      Inoltre, i casi citati dal richiedente, tra cui anche le proprie registrazioni di MUE n.
      018377914 , n. 018377906 e n. 018377908
      non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in
      quanto sono dotati di diversi elementi verbali e/o figurativi assenti nel segno in esame.
      Poiché non vi sono situazioni identiche né tantomeno analoghe, non vi è violazione del
      principio di continuità e di non discriminazione.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018377902 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio nel settore degli alcolici – marchio rifiutato – 08-11-2023

    Registrare un marchio nel settore degli alcolici – marchio rifiutato – 08-11-2023

    “bes” è un termine abitualmente usato nel settore degli alcoolici e il pubblico di riferimento lo percepirebbe con il significato di bacca, per questo motivo il segno è descrittivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 08/11/2023
    *************
    I-20122 Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: ************
    Vostro riferimento: Bes
    Marchio: BES
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ************
    I-20122 Milano
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 18/05/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 33 Gin; Alcolici (bevande alcoliche).

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    1. Il consumatore medio di riferimento di lingua olandese, o più precisamente
      neerlandese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe
      al segno il significato di “bacca”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario
      ((informazioni estratte da dizionario online Van Dale in data 18/05/2023 all’indirizzo
      https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/nederlands/betekenis/bes#.ZGTpQoTRaU
      k).
    2. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i prodotti sono fatti di e/o contengono una bacca. Pertanto, il segno descrive

      specie o altre caratteristiche quali un ingrediente dei prodotti.
    3. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo. Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 18/05/2023 è risultato
      che il termine «BES» è utilizzato abitualmente nel mercato di riferimento per ‘gin’ e
      altri prodotti alcolici ed è pertanto privo di carattere distintivo per quei prodotti (1.
      https://hansendranken.nl/nl/categorie/jenever-bessen, 2. https://wijnhandelslijterij.nl/shop/binnenlands-gedistileerd/vruchtenjeneverbrandewijn/floryn-zeeuwsezw-bes-jenever/, 3. https://kruidenwonder.be/blauwe-bes-jenever/).
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente in data 07/07/2023 ha chiesto una proroga per presentare le sue osservazioni,
      concessa dall’Ufficio in data 08/07/2023. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il
      22/09/2023, che possono essere sintetizzate come segue.
    4. In olandese la parola “bes” ha diversi significati oltre a “bacca”. Quindi il consumatore
      medio di lingua olandese non associa “bes” solo al significato di ‘bacca’ ma anche ad altri
      significati.
    5. La parola “BES” al singolare, non è utilizzata per indicare gli ingredienti di gin o altri
      alcolici dato che le botaniche sono sempre al plurale, cioè “bessen”, che è un termine
      diverso e non confondibile con la parola “bes”.
    6. Le bacche non sono incluse tra i possibili ingredienti del gin. Gli ingredienti del gin sono le
      cosiddette “botaniche” che non sono bacche in senso stretto. Un ingrediente del gin, noto
      anche ai consumatori di riferimento, ossia le bacche di ginepro, non è tradotto in olandese
      con la parola ‘bes’, bensì con le parole juniperus o jeneverbes.
    7. Il termine “BES” è eventualmente solo lontanamente suggestivo o allusivo riguardo a
      talune possibili caratteristiche dei prodotti. Dato che si tratta di un riferimento vago o indiretto
      ai prodotti oggetto della domanda non incorre nella censura di cui all’articolo 7, paragrafo 1,
      lettera c), RMUE.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
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      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “BES” (in italiano: bacca) in
      relazione alle bevande alcoliche contestate, che sono o possono essere fatte di o contenere
      un particolare tipo di bacca. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il
      segno non sia descrittivo e sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti
      oggetto di obiezione.
      Il richiedente sostiene che la parola ‘BES’ ha diversi significati e questi concorrono ad
      abbassare la soglia di riferimento al singolo significato indicato dall’Ufficio.
      L’Ufficio dissente. Innanzitutto, perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
      detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
      registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
      domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
      tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
      essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
      dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
      quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
      prodotti o servizi di cui trattasi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.)
      Inoltre, l’unico significato menzionato dal dizionario olandese citato nella lettera di obiezione
      è ‘bacca’. Pertanto è logico e corretto affermare che questo è il primo e principale significato
      che il consumatore olandese di riferimento percepirà rispetto alla parola ‘BES’, in quanto è il
      significato comune della parola in questione.
      Rispetto agli altri significati della parola “BES” menzionati dal richiedente come la divinità
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      dell’antico Egitto o l’origine del nome ‘Ibiza’, luogo non olandese corrispondente all’isola
      spagnola di Ibiza, si osserva che la loro rilevanza è estremamente limitata in questo
      contesto. Peraltro, la parte dei caraibi olandese nota come isole BES, non è una parola in
      senso stretto, ma l’acronimo delle tre isole olandesi che la compongono, vale a dire Bonaire,
      Sint Eustatius e Saba.
      Il richiedente non ha fornito prove o indicazioni concrete che tali significati siano di comune
      dominio per il consumatore medio olandese e tali da rimuovere il collegamento naturale tra
      la parola “BES” e il suo primo ed unico significato secondo il dizionario olandese. Tale
      significato, cioè ‘bacca’, è descrittivo di una caratteristica dei prodotti contestati ed è dunque
      verosimile che il consumatore di riferimento, vedendola apposta su bevande alcoliche, ne
      riconosca quel significato piuttosto che un altro molto distante dal prodotto e dalla cultura
      generale.
      Il richiedente sostiene che le bacche non sono un ingrediente del gin. Gli ingredienti del gin
      sarebbero le cosiddette “botaniche” che non sono bacche in senso stretto.
      L’Ufficio rileva che l’obiezione in questione si riferisce al solo prodotto ‘gin’, ad esclusione di
      ogni altro tipo di bevanda alcolica inclusa tra i prodotti rivendicati. Pertanto, rispetto a tali
      bevande, in assenza di alcuna specifica obiezione, l’Ufficio ritiene pacifico che ‘bes’ o bacca,
      sia un ingrediente o uno dei possibili ingredienti dei prodotti rivendicati e, pertanto, sia un
      termine descrittivo e non distintivo.
      Per quanto concerne lo specifico prodotto ‘gin’, l’Ufficio non concorda con le affermazioni del
      richiedente. Infatti, indipendentemente dalle informazioni sugli aspetti botanici del gin riferiti
      dal richiedente, è di comune dominio che ci si riferisca all’ingrediente principale e
      differenziale del gin, vale a dire al ginepro, come ad una bacca. Ciò è verosimile in tutta
      l’Unione Europea e, certamente in olandese. Infatti, benché, tecnicamente, il ginepro non sia
      una bacca, è “bes” o “bessen” il termine comunemente usato, anche in commercio, per
      riferirsi al ginepro. Ciò è risultato sia dalla ricerca effettuata in data 18/05/2023 e
      documentata nella lettera di rilievo, che da un’ulteriore ricerca su Internet effettuata in data
      08/11/2023 su siti web olandesi, a completamento di quella:
      https://www.qeuze.com/botanicals-jeneverbessen.html
      Traduzione dell’Ufficio: Botanicals Bacche di ginepro 30 grammi. Ogni amante del Gin
      dovrebbe avere un barattolo di bacche di ginepro nella credenza. È adatto a qualsiasi tipo
      di Gin.
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      https://www.allesovergin.nl/botanicals/
      Traduzione dell’Ufficio: Tutto sul gin – Bacche di ginepro (foto) – Il gin è una combinazione di
      alcol neutro, acqua, bacche di ginepro e sostanze botaniche. Se dovessimo omettere le
      botaniche, rimarremmo con il gin. Le botaniche costituiscono quindi il cuore del gin e sono
      una componente indispensabile per il distillatore.
      Ciò, peraltro, è confermato anche dagli stessi documenti apportati dal richiedente. In
      relazione al gin e ai suoi contenuti, si nota l’utilizzo diffuso e comune dell’espressione
      ‘bacche di ginepro” oppure dell’uso di ‘bacca’ o ‘bacche’ di altro tipo per la sua produzione,
      come ad esempio nei seguenti estratti dai documenti del richiedente:
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      L’argomento del richiedente che la parola “BES” al singolare, non sia utilizzata per indicare
      gli ingredienti di gin o altri alcolici perché è normalmente usata al plurale (“bessen”), l’Ufficio
      dissente. Infatti, da un lato ciò non è corretto, come dimostrano i risultati della ricerca
      documentati nella lettera di obiezione (non contestati dal richiedente e dunque pacifici). Da
      quelli risulta chiaramente che vi è uso della parola “BES” al singolare come descrizione di un
      ingrediente o dell’ingrediente principale della bevanda alcolica di riferimento. Inoltre, poiché
      “BES” ha il significato chiaro ed inequivocabile di “bacca” e questa (eventualmente anche
      una sola) può essere un ingrediente dei prodotti obiettati, il termine è descrittivo di una
      caratteristica dei prodotti.
      Infine, l’Ufficio concorda che il divieto di registrazione di un marchio in base l’articolo 7,
      paragrafo 1, lettera c), RMUE non si applica a marchi che sono solo lontanamente
      suggestivi o allusivi riguardo a talune possibili caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Tuttavia,
      nel caso di specie la parola “BES”, cioè ‘bacca’, indica uno degli ingredienti principali di
      alcune bevande alcoliche, ad esempio il gin o alcuni liquori, oppure a uno dei possibili
      ingredienti, nel caso di bevande alcoliche che abbiano una o più bacche come ingrediente
      non principale. Pertanto, nella fattispecie, il segno obiettato non fa dei riferimenti vaghi o
      indiretti ai prodotti oggetto della domanda ma ne descrive espressamente una caratteristica,
      vale a dire, un ingrediente.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018859792 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio nel settore industriale per tubi flessibili ed idraulici – segno respinto

    Registrare un marchio nel settore industriale per tubi flessibili ed idraulici – segno respinto

    HELIX verrebbe inteso dal consumatore come prodotto fatto a spirale, ad elica; nel caso specifico stiamo parlando di tubi. Il segno non supera l’esame in quanto descrittivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 02/11/2023
    ******
    ******************
    I-43121 Parma
    ITALIA
    Fascicolo nº: *********************
    Vostro riferimento: *********************
    Marchio: HELIX
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ****************
    ********************* (PR)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 22/08/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 17 Tubi termoplastici rinforzati multi-spirale; Tubi flessibili industriali in plastica
    con rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l’uso in applicazioni
    industriali ad alta pressione comprese applicazioni a base d’acqua, idrauliche
    e di petrolio e gas; tubi assemblati di tubi flessibili industriali in plastica con
    rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l’uso in applicazioni industriali ad
    alta pressione comprese applicazioni a base d’acqua, idrauliche e di petrolio
    e gas; Tubi flessibili non metallici.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
    elica / spirale.
    • Il significato del termine «HELIX» di cui il marchio è composto, è supportato dal
    seguente riferimento di dizionario (informazioni estratte da internet il 21/08/2023):

    • https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/helix

      Il contenuto di tale collegamento ipertestuale è stato riprodotto nella lettera
      d’obiezione.
      • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i prodotti richiesti nella Classe 17 (un’ampia varietà di tubi) hanno una forma a
      spirale / elica, o includono componenti a forma di spirale / elica. Pertanto, il segno
      descrive la specie e la qualità dei prodotti.
      • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE.
      • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
      Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
      un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018900740 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
  • Registrare un marchio per software per smartphone – marchio respinto – Alicante 23-10-2023

    Registrare un marchio per software per smartphone – marchio respinto – Alicante 23-10-2023

    “Mysleep” tradotto è mio sonno ed è un segno che vuole identificare software scaricabili per smartphone. Il consumatore percepirebbe il segno come indicazione che i software sono utilizzati per monitorare e tracciare il sonno. Il segno ha un chiaro carattere descrittivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 23/10/2023
    ****** Roma
    ITALIA
    Fascicolo nº: ************
    Vostro riferimento:
    Marchio: mysleep
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ***************
    *********** Roma
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/05/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 9 Software applicativi scaricabili per smartphone.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
      il mio sonno.
    • Il suddetto significato dei termini «my sleep», di cui il marchio è composto, era
      supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/my
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sleep
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i software applicativi scaricabili per smartphone sono utilizzati per tracciare e
      monitorare il sonno e fornire all’utente dati personali, misurazioni ecc. sui suoi propri modelli di sonno ecc.. Pertanto, il segno descrive specie e destinazione dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018850687 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 9 Software applicativi scaricabili per smartphone.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
      Classe 42 Programmazione di software per piattaforme internet.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Marchio e provenienza geografica: respinto – Alicante 25/10/2023

    Marchio e provenienza geografica: respinto – Alicante 25/10/2023

    Gioielli di Montecarlo: il consumatore finale percepirebbe i gioielli in questione come provenienti da Montecarlo: il marchio è respinto.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 25/10/2023
    ************** MIGLIONICO
    ITALIA
    Fascicolo nº: ****************
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: *********** MIGLIONICO
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 22/05/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 14 Gioielleria in metalli preziosi; Articoli di gioielleria placcati con leghe di metalli preziosi; Articoli di gioielleria in leghe di metalli preziosi; Articoli di gioielleria in metalli preziosi placcati; Articoli di gioielleria in cristallo placcato con metalli preziosi; Gioielleria placcata con metalli preziosi; Articoli di gioielleria placcati
    con metalli preziosi; Statuette in metalli preziosi e loro leghe; Ciondoli per la gioielleria in metalli preziosi o placcati; Articoli di gioielleria in metalli preziosi;
    Leghe di metalli preziosi; Metalli preziosi e loro leghe; Custodie in metalli
    preziosi per articoli di orologeria; Statue in metalli preziosi e loro leghe; Articoli
    semilavorati in pietre preziose per la produzione di gioielleria; Catene in
    metalli preziosi [articoli di gioielleria]; Gemelli realizzati in metalli preziosi con
    pietre semipreziose; Metalli preziosi; Metalli preziosi semilavorati;
    Fermacravatte in metalli preziosi; Fermacravatte in metallo prezioso;
    Portachiavi in metalli preziosi; Gioielli in metalli preziosi; Medaglioni in metalli
    preziosi; Distintivi in metalli preziosi; Braccialetti placcati in argento; Statuette
    placcate in metallo prezioso; Medaglie placcate con metalli preziosi; Gemelli
    placcati in metalli preziosi; Trofei placcati con metalli preziosi; Orecchini
    placcati in argento; Ciondoli placcati con metalli preziosi; Anelli placcati con
    metalli preziosi; Anelli placcati in argento; Portachiavi placcati in metalli
    preziosi [anelli]; Collane placcate in argento; Ciondoli per chiavi placcati con
    metalli preziosi; Trofei placcati con leghe di metalli preziosi; Argento e sue
    leghe; Gioielleria preziosa; Modellini di animali [ornamenti preziosi] di metallo
    prezioso; Scrigni per gioielli in metalli preziosi; Oreficeria; Gioielleria
    cloisonné; Gioielleria; Gioielleria, incluso bigiotteria e bigiotteria in plastica;
    Gioielleria in metalli semipreziosi; Crocefissi, ovvero gioielleria; Cabochons
    per la fabbricazione di articoli di gioielleria; Articoli di gioielleria per
    cappelleria; Bigiotteria; Articoli di gioielleria in plastica; Medaglioni [gioielleria];
    Gioielleria infantile; Gioielleria in bronzo; Braccialetti [gioielleria]; Gioielleria
    con diamanti; Accessori di gioielleria; Gioielleria artificiale; Ciondoli
    [gioielleria]; Ciondoli per la gioielleria; Chiusure per gioielleria; Pendenti
    [gioielleria]; Collane [gioielleria]; Cammei [gioielleria]; Spillette [gioielleria];
    Pietre semipreziose; Pietre per gioielleria; Orologeria; Apparecchi di
    orologeria; Meccanismi di orologeria; Strumenti di orologeria; Lancette
    [orologeria]; Prodotti di orologeria; Rotismi [orologeria]; Oscillatori per
    orologeria; Quadranti [orologeria]; Lancette per orologi (orologeria); Bilancieri
    [orologeria]; Articoli di orologeria; Scatole per l’orologeria; Bariletto
    [orologeria]; Quadranti per strumenti di orologeria; Custodie per l’orologeria;
    Scrigni per l’orologeria; Strumenti cronometrici; Apparecchi e strumenti
    cronometrici; Quadranti per strumenti cronometrici; Cronometri; Cronometri
    contasecondi; Dispositivi per cronometraggio sportivo; Scatole per strumenti
    cronometrici; Strumenti di cronometraggio; Apparecchi per cronometraggio di
    manifestazioni sportive; Parti e accessori per strumenti cronometrici;
    Cronometri ad arresto; Bigiotteria in plastica; Ornamenti di bigiotteria; Articoli
    di bigiotteria; Articoli semipreziosi di bigiotteria; Catenine per braccialetti
    (gioielleria); Perle per creare bigiotteria; Catenine (gioielleria); Catenine per
    collane (gioielleria); Diamanti; Diamante [grezzo]; Articoli di gioielleria
    comprendenti diamanti; Zaffiro; Smeraldi; Smeraldo; Vetri di orologi; Orologi
    (Vetri per -); Vetri per orologi; Gemme, perle e metalli preziosi e loro
    imitazioni; Orologi in metalli preziosi o placcati; Cinturini per orologi in metallo;
    Gemme; Gemme semipreziose; Gemme in tormalina; Gemme preziose e
    semipreziose; Perla; Statuette ornamentali in pietre preziose; Gioielleria
    contenente pietre preziose; Spille ornamentali in metallo prezioso; Pietre per
    gioielli; Anelli; Anelli di fidanzamento; Anelli (ciondoli); Anelli [gioielleria];
    Bracciali; Ciondoli per braccialetti; Bracciali dell’amicizia; Braccialetti per
    orologi [cinturini]; Orologi ciondolo; Braccialetti da polso [articoli di gioielleria];
    Braccialetti per orologi da polso; Ciondoli per portachiavi ad anello;
    Braccialetti per orologi; Portachiavi [ciondoli o telecomandi]; Portachiavi
    Pagina 3 di 5
    [ciondoli o catenelle]; Ciondoli per portachiavi a catenella; Portachiavi gioiello
    [catenella o anello]; Orecchini; Orecchini in argento; Orecchini a cerchio;
    Orecchini a goccia; Orecchini in metallo prezioso; Orecchini per lobi forati;
    Orecchini a molla; Orecchini a clip; Orecchini placcati oro; Ciondoli per
    collane; Clip di gioielleria per convertire gli orecchini a vite in orecchini a clip;
    Orecchini in oro; Spille per ornamento; Spille; Spille [gioielleria]; Spille da
    cravatte; Spille per cravatte; Spille ornamentali per cappelli; Spille decorative
    [gioielleria]; Gioielleria, spille per risvolti; Spille (articoli di gioielleria); Spille
    cloisonné; Spille per cravatte in metallo prezioso; Spille decorative [articoli di
    gioielleria]; Spille per risvolti [articoli di gioielleria]; Ciondoli; Ciondoli per chiavi
    (ciondoli o portachiavi); Portachiavi; Braccialetti; Portachiavi e portachiavi a
    catenella, e ciondoli a essi destinati; Braccialetti di perline; Portachiavi
    [catenelle portachiavi con gingillo o charm]; Ciondoli in bronzo; Catene
    [gioielleria]; Perle; Perle [gioielleria]; Perle artificiali; Perle naturali; Perle
    coltivate; Perle finte; Articoli di gioielleria a base di perle coltivate; Catenine in
    metallo prezioso per collane.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
      gioielli di monte carlo.
    • Il suddetto significato dei termini «MONTECARLO JEWELS», contenuto nel marchio,
      era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/monte-carlo
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/jewel
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che gli articoli di gioielleria, bigiotteria, pietre preziose, orologi, statuette ornamentali
      in pietra preziosa ecc. sono o contengono gioielli di Monte Carlo.
    • Nonostante alcuni elementi figurativi costituiti il consumatore di riferimento
      percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie e provenienza
      geografica, dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Pagina 4 di 5
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018853851 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 14 Gioielleria in metalli preziosi; Articoli di gioielleria placcati con leghe di metalli
      preziosi; Articoli di gioielleria in leghe di metalli preziosi; Articoli di gioielleria in
      metalli preziosi placcati; Articoli di gioielleria in cristallo placcato con metalli
      preziosi; Gioielleria placcata con metalli preziosi; Articoli di gioielleria placcati
      con metalli preziosi; Statuette in metalli preziosi e loro leghe; Ciondoli per la
      gioielleria in metalli preziosi o placcati; Articoli di gioielleria in metalli preziosi;
      Leghe di metalli preziosi; Metalli preziosi e loro leghe; Custodie in metalli
      preziosi per articoli di orologeria; Statue in metalli preziosi e loro leghe; Articoli
      semilavorati in pietre preziose per la produzione di gioielleria; Catene in
      metalli preziosi [articoli di gioielleria]; Gemelli realizzati in metalli preziosi con
      pietre semipreziose; Metalli preziosi; Metalli preziosi semilavorati;
      Fermacravatte in metalli preziosi; Fermacravatte in metallo prezioso;
      Portachiavi in metalli preziosi; Gioielli in metalli preziosi; Medaglioni in metalli
      preziosi; Distintivi in metalli preziosi; Braccialetti placcati in argento; Statuette
      placcate in metallo prezioso; Medaglie placcate con metalli preziosi; Gemelli
      placcati in metalli preziosi; Trofei placcati con metalli preziosi; Orecchini
      placcati in argento; Ciondoli placcati con metalli preziosi; Anelli placcati con
      metalli preziosi; Anelli placcati in argento; Portachiavi placcati in metalli
      preziosi [anelli]; Collane placcate in argento; Ciondoli per chiavi placcati con
      metalli preziosi; Trofei placcati con leghe di metalli preziosi; Argento e sue
      leghe; Gioielleria preziosa; Modellini di animali [ornamenti preziosi] di metallo
      prezioso; Scrigni per gioielli in metalli preziosi; Oreficeria; Gioielleria
      cloisonné; Gioielleria; Gioielleria, incluso bigiotteria e bigiotteria in plastica;
      Gioielleria in metalli semipreziosi; Crocefissi, ovvero gioielleria; Cabochons
      per la fabbricazione di articoli di gioielleria; Articoli di gioielleria per
      cappelleria; Bigiotteria; Articoli di gioielleria in plastica; Medaglioni [gioielleria];
      Gioielleria infantile; Gioielleria in bronzo; Braccialetti [gioielleria]; Gioielleria
      con diamanti; Accessori di gioielleria; Gioielleria artificiale; Ciondoli
      [gioielleria]; Ciondoli per la gioielleria; Chiusure per gioielleria; Pendenti
      [gioielleria]; Collane [gioielleria]; Cammei [gioielleria]; Spillette [gioielleria];
      Pietre semipreziose; Pietre per gioielleria; Orologeria; Apparecchi di
      orologeria; Meccanismi di orologeria; Strumenti di orologeria; Lancette
      [orologeria]; Prodotti di orologeria; Rotismi [orologeria]; Oscillatori per
      orologeria; Quadranti [orologeria]; Lancette per orologi (orologeria); Bilancieri
      [orologeria]; Articoli di orologeria; Scatole per l’orologeria; Bariletto
      [orologeria]; Quadranti per strumenti di orologeria; Custodie per l’orologeria;
      Scrigni per l’orologeria; Strumenti cronometrici; Apparecchi e strumenti
      cronometrici; Quadranti per strumenti cronometrici; Cronometri; Cronometri
      contasecondi; Dispositivi per cronometraggio sportivo; Scatole per strumenti
      cronometrici; Strumenti di cronometraggio; Apparecchi per cronometraggio di
      manifestazioni sportive; Parti e accessori per strumenti cronometrici;
      Cronometri ad arresto; Bigiotteria in plastica; Ornamenti di bigiotteria; Articoli
      di bigiotteria; Articoli semipreziosi di bigiotteria; Catenine per braccialetti
      (gioielleria); Perle per creare bigiotteria; Catenine (gioielleria); Catenine per
      collane (gioielleria); Diamanti; Diamante [grezzo]; Articoli di gioielleria
      comprendenti diamanti; Zaffiro; Smeraldi; Smeraldo; Vetri di orologi; Orologi
      (Vetri per -); Vetri per orologi; Gemme, perle e metalli preziosi e loro
      Pagina 5 di 5
      imitazioni; Orologi in metalli preziosi o placcati; Cinturini per orologi in metallo;
      Gemme; Gemme semipreziose; Gemme in tormalina; Gemme preziose e
      semipreziose; Perla; Statuette ornamentali in pietre preziose; Gioielleria
      contenente pietre preziose; Spille ornamentali in metallo prezioso; Pietre per
      gioielli; Anelli; Anelli di fidanzamento; Anelli (ciondoli); Anelli [gioielleria];
      Bracciali; Ciondoli per braccialetti; Bracciali dell’amicizia; Braccialetti per
      orologi [cinturini]; Orologi ciondolo; Braccialetti da polso [articoli di gioielleria];
      Braccialetti per orologi da polso; Ciondoli per portachiavi ad anello;
      Braccialetti per orologi; Portachiavi [ciondoli o telecomandi]; Portachiavi
      [ciondoli o catenelle]; Ciondoli per portachiavi a catenella; Portachiavi gioiello
      [catenella o anello]; Orecchini; Orecchini in argento; Orecchini a cerchio;
      Orecchini a goccia; Orecchini in metallo prezioso; Orecchini per lobi forati;
      Orecchini a molla; Orecchini a clip; Orecchini placcati oro; Ciondoli per
      collane; Clip di gioielleria per convertire gli orecchini a vite in orecchini a clip;
      Orecchini in oro; Spille per ornamento; Spille; Spille [gioielleria]; Spille da
      cravatte; Spille per cravatte; Spille ornamentali per cappelli; Spille decorative
      [gioielleria]; Gioielleria, spille per risvolti; Spille (articoli di gioielleria); Spille
      cloisonné; Spille per cravatte in metallo prezioso; Spille decorative [articoli di
      gioielleria]; Spille per risvolti [articoli di gioielleria]; Ciondoli; Ciondoli per chiavi
      (ciondoli o portachiavi); Portachiavi; Braccialetti; Portachiavi e portachiavi a
      catenella, e ciondoli a essi destinati; Braccialetti di perline; Portachiavi
      [catenelle portachiavi con gingillo o charm]; Ciondoli in bronzo; Catene
      [gioielleria]; Perle; Perle [gioielleria]; Perle artificiali; Perle naturali; Perle
      coltivate; Perle finte; Articoli di gioielleria a base di perle coltivate; Catenine in
      metallo prezioso per collane.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Le vicissitudini di un Marchio nella procedura fallimentare

    Le vicissitudini di un Marchio nella procedura fallimentare

    Marchio nazionale registrato in capo all’amministratore unico della s.r.l in quanto persona fisica ma usato per promuovere l’attività edile della srl. L’azienda fallisce: nel momento in cui in sede fallimentare un’altra realtà aziendale se ne aggiudica il compendio aziendale, si aggiudica anche i beni immateriali compresi marchi e brevetti. Nel nostro caso viene anche fatto un ulteriore atto di cessione del marchio che in precedenza era stato fiduciariamente intestato a terza persona. Il curatore fallimentare evidenzia tra l’altro l’utilizzo abusivo del marchio da parte dell’amministratore della srl in quanto ai sensi dell’art 19 del D. Lgs. 10.2.2005 n. 30 del Codice della proprietà intellettuale: “Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso” . Si deduce quindi una presunzione di appartenenza del marchio alla società e non alla persona fisica del suo amministratore.

    N 1 0 4 9 2 / 2 3 R G

    TRIBUNALE di PALERMO

    sezione v^ civile specializzata in materia di impresa

    Il Giudice designato, letti gli atti del procedimento promosso con ricorso ex art. 670 cod. proc. civ. da **********************************, all’esito della trattazione scritta del 10.10.23, ha pronunciato la presente

    – ORDINANZA –

    *******************************, agendo quali eredi di********************************, “socio al 100% e amministratore unico della società *******************************., costituita il ********************” e “dichiarata fallita dal Tribunale di Agrigento sez. fallimentare con sentenza del 03.05.2018”, hanno chiesto – nelle more della introduzione del giudizio di merito teso a veder definitivamente accertati i loro diritti – il sequestro giudiziario ex art. 670 n. 1) c.p.c. “del marchio ****************************, dell’insegna e di ogni altro segno distintivo già dell’azienda della *************************************. in fallimento, in danno della ******************************* e/o di terzi soggetti che si trovino nel possesso dei beni in contestazione, contestualmente nominando un custode giudiziario per gli stessi, fissando il termine per l’instaurazione del giudizio di merito” (v p. 26 ricorso). I ricorrenti hanno fondato i loro diritti sul marchio d’impresa “**************************” – oggetto della domanda di sequestro giudiziario – su due prospettazioni in fatto tra loro alternative. Secondo una prima ipotesi ricostruttiva **************************************, di cui gli stessi ricorrenti sono eredi, sarebbe stato l’originario titolare – a seguito della relativa registrazione pre sso UIBM, avvenuta il 14.9.10 – dei diritti sul marchio “*******************”. Hanno inoltre aggiunto i ricorrenti che con atto pubblico del 07.09.2018 (rep. n. 11385 racc. n. 8193) ************************avrebbe ceduto i propri diritti sul marchio de quo, tuttavia solo fiduciariamente, ad ********************************, amico di famiglia; – che a seguito dell’intertenuto fallimento della **********(dichiarato dal Tribunale di Agrigento con 2 sentenza del 3.5.18), “di cui ********************************** era socio e amministratore al 100%”, sarebbe sorta controversia circa la titolarità dei diritti sul detto marchio; – che in particolare la ***************************** resasi aggiudicataria in sede fallimentare dell’azienda della **********, riteneva ricompresi tra i beni oggetto dell’azienda anche il detto marchio, circostanza questa negata da ********* che ne sarebbe stato l’unico effettivo proprietario; – che al fine di porre fine a tale controversia, in data 13.4.23 il sig. *********, abusando dei propri poteri sul detto marchio che gli derivavano dalla intestazione fiduciaria dello stesso, avrebbe stipulato accordo transattivo con cui cedeva alla ****************************** dietro un corrispettivo esclusivamente simbolico ammontante ad € 200,00, i diritti sul segno distintivo in oggetto; – che tale cessione, avente natura transattiva, sarebbe invalida ex art. 1975, co. 2, c.c. o comunque ex art. 1972 c.c.; – che stante l’invalidità dell’atto di cessione in esame e considerato il diritto dei ricorrenti, quali eredi del fiduciante (******************), ad ottenere il ritrasferimento del marchio dal fiduciario (***************************), non poteva essere negato il diritto di costoro sul segno distintivo. In base ad una seconda ricostruzione il marchio ****************avrebbe fatto parte del patrimonio della società ******************************. e non invece di quello di **************************. Muovendo da tale premessa, antitetica rispetto alla prima, i ricorrenti hanno sostenuto che avendo il fallimento di ****************************. ceduto alla ****************************************** il marchio oggetto di causa in difetto di stima e se na il rispetto delle “forme della vendita forzata, con o senza incanto ” imposte dall’art. 107 lf, la cessione medesima risulterebbe affetta da radicale nullità e il marchio non sarebbe quindi mai fuoriuscito dal patrimonio della società fallita. A seguito della chiusura della procedura concorsuale e dell’estinzione della *************************. “i ricorrenti, quali eredi universali con beneficio di inventario del socio unico sig. ************************, sono subentrati nei diritti già spettanti alla società fallita, trasferitisi in capo al socio in forza del fenomeno successorio che si verifica a seguito dell’estinzione della società ex art. 2495 c.c ”. e tra tali diritti andrebbe ricompreso anche quello al marchio d’impresa **********. Stesse considerazioni hanno svolto i ricorrenti anche con riferimento all’insegna della fallita******************************, che nell’ambito della procedura fallimentare di ***************************** sarebbe stata ceduta alla ************************ in difetto di stima e senza il rispetto delle “f orme della vendita forzata, con o senza incanto” imposte dall’art. 107 lf., con conseguente nullità del relativo contratto. 3 Considerato quindi che analogamente al marchio anche l’insegna non sarebbe mai fuoriuscita dal patrimonio della fallita e sarebbe poi stata acquisita – in forza del fenomeno successorio di cui si è detto – in capo ai ricorrenti, sussisterebbe il diritto di costoro anche su tale diverso segno distintivo. Il sequestro del marchio è dunque stato richiesto nei confronti della ************************** (quale acquirente dell’azienda di ******), di *******, (quale affittuaria della stessa azienda) e di *********************************** (quale fiduciario obbligato al ritrasferimento del marchio). Nei confronti delle prime due è stato richiesto anche il sequestro dell’insegna. Sotto il profilo del periculum in mora i ricorrenti hanno evidenziato che “la *********. ha affittato l’azienda ricomprendendovi il marchio alla *******, società di nuova costituzione, che non reca quindi alcuna garanzia di solvibilità e che sta facendo uso del marchio in maniera quanto meno anomala, risultando ancora inattiva al Registro Imprese ” (v. p. 25 ricorso). All’esito del giudizio – nell’ambito del quale si sono costituiti le resistenti ***************************************** chiedendo il rigetto delle averse pretese per le ragioni meglio illustrate nelle rispettie memorie di costituzione – la causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio in epigrafe indicata. *** Preliminarmente, osserva il Tribunale che presupposto ineludibile per l’emanazione di un provvedimento di sequestro giudiziario è la sussistenza dei due requisiti concorrenti, del fumus boni juris e del periculum in mora. Segnatamente, in ordine al fumus, si richiede l’esistenza di una controversia, intesa come esperimento attuale o potenziale (e quindi anche mero contrasto di interessi, senza necessità della pendenza di una lite) di un’azione tipicamente prevista a difesa della proprietà o del possesso (cd. jus in re) nonché di ogni altra azione, anche di natura personale, da cui possa scaturire una pronuncia di condanna alla restituzione o al rilascio della cosa da altri detenuta (cd. jus ad rem) o che comunque comporti una statuizione sulla proprietà o sul possesso (tra tutte, v. Cass., 16 novembre 1994, n. 9645; Cass., 19 ottobre 1993, n. 10333). Inoltre, in ragione della intrinseca strumentalità della misura cautelare rispetto all’emanando provvedimento definitivo, è necessario, ancorché sotto un profilo di mera verosimiglianza, un accertamento delibativo sulla pretesa cautelanda (Cass., 23 giugno 1982 n. 3831; Cass., 24 marzo 1976 n. 1037; Trib. Taranto, 20 ottobre 1995), fondato sulla ritenuta probabilità della esistenza del diritto sostanziale fatto v alere dal 4 richiedente, saggiata sulla scorta dell’intero contesto documentale offerto a conforto della richiesta di cautela e di ogni altro elemento acquisito mediante la sommaria istruttoria propria del procedimento in questione. In merito poi al periculum in mora, questo è dato <> stabilita dall’art. 670 c.p.c., che si ha quando lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso, ossia il recupero dei beni di cui sia stata accertata la proprietà o possesso, divenendo altrimenti il sequestro giudiziario, non già un vincolo cautelare, ma bensì una mera appendice di ogni controversia sulla proprietà. Ciò debitamente premesso, relativamente al primo requisito è da evidenziare la probabile insussistenza dei diritti dei ricorrenti sul marchio “**********”. Premessa la contraddittorietà di fondo che sconta l’intera impostazione difensiva dei ricorrenti (che fondano le loro pretese su prospettazioni tra loro inconciliabili), deve osservarsi come la sussistenza dei diritti degli stessi sul marchio vada esclusa in base ad entrambe le ricostruzioni offerte. Con riferimento alla prima si rileva come anche a ritenere che ************************** fosse originariamente titolare – a seguito della relativa registrazione presso UIBM, avvenuta il 14.9.10 – dei diritti sul marchio “*************************”, cionondimeno – come dedotto dagli stessi ricorrenti – detto marchio è dal loro dante causa stato ceduto, sia pur fiduciariamente, ad ************************************* (con contratto del 07.09.2018) che a propria volta l’ha trasferito alla ********************************* (con contratto del 13.4.23). Anche a seguire i ricorrenti, i quali affermano che tale ultima cessione sarebbe avvenuta in violazione del pactum fiducia, l’atto compiuto dal fiduciario risulterebbe comunque valido. Ed infatti, per giurisprudenza costante (cfr. da ultimo Cass.Civ. n.17151 del 2023), in caso di intestazione fiduciaria di un bene, il pactum fiduciae presenta efficacia meramente obbligatoria tra le parti; talché, qualora il fiduciario alieni il bene, in violazione di tale patto, il fiduciante non ha tutela reale e non può rivendicare lo stesso, avendo, eventualmente, diritto al solo risarcimento del danno nei confronti del fiduciario e del terzo acquirente ove si provi la mala fede di questi. In questo senso deve escludersi anche un’invalidità della cessione de qua a norma dell’art. 1975, co. 2, c.c. richiamato dai ricorrenti (disposizione questa che – in presenza degli ulteriori presupposti dalla 5 stessa contemplati – sanziona con l’annullabilità la transazione avvenuta in relazione ad un “affare” su cui “una delle parti non aveva alcun diritto”). Anche a ritenere che detta cessione abbia avuto natura e valenza transattive (in quanto funzionale a dirimere una controversia sorta tra le parti in ordine alla individuazione del soggetto titolare del marchio ), rimane il fatto che ************************************ ha ceduto a *******************un bene di cui era esclusivo proprietario (stante la ricordata natura obbligatoria del pactum fiduciae) e di cui aveva pertanto diritto a disporre. Talché, non ricorrono le condizioni per pronunciare l’annullamento della transazione alla stregua della citata norma. Ciò senza considerare che l’annullabilità di cui all’art. 1975, co. 2, c.c. potrebbe al più essere fatta valere dalle parti contraenti e non certamente da chi rispetto a tale negozio deve ritenersi terzo. Ebbene, non avendo i ricorrenti né il loro dante causa preso parte all’a ccordo transattivo, gli stessi non sono legittimati ad ottenerne l’annullamento. I ricorrenti eccepiscono inoltre la nullità della cessione transattiva per illiceità del contratto ex art. 1972 c.c. A dire di ****************************, quest’ultima nullità scaturirebbe dal carattere fraudolento dell’operazione “ a monte” che avrebbe consentito a ******************************** di sottrarre il marchio al fallimento della ********************************** In particolare, il dante causa dei ricorrenti avrebbe registrato il detto segno distintivo “a proprio nome sottraendolo al fallimento con una condotta asseritamente distrattiva, perfezionata poi con la cessione del marchio al sig. ***************” (v. p. 10 memoria dei ricorrenti del 23.9.23). A propria volta il carattere fraudolento dell’operazione comporterebbe “a cascata” la nullità dei successivi atti posti in essere con riferimento al marchio da ********************************e dai suoi aventi causa e tra questi andrebbe ricompresa anche la cessione del segno distintivo effettuata a titolo transattivo da *************************** alla ********************* L’assunto difensivo, più che porre un problema di nullità del trasferimento transattivo ai sensi dell’art. 1972 c.c. , pare introdurre elementi funzionali alla seconda ricostruzione in fatto proposta in via alternativa dai ricorrenti, secondo la quale l’unica titolare del marchio de quo sarebbe sempre e solo stata la ***************************** che lo avrebbe impiegato nella sua attività sociale e non invece ************************ che lo avrebbe indebitamente registrato in suo favore al solo f ine di sottrarlo ai creditori sociali (prima) e concorsuali (poi) della società. Anche tale prospettazione non è comunque idonea a fondare il diritto di proprietà dei ricorrenti sul marchio di che trattasi. 6 Questi sostengono che avendo il fallimento di ******************************* ceduto alla ********************* il marchio oggetto di causa in difetto di stima e senza il rispetto delle “forme della vendita forzata, con o senza incanto ” imposte dall’art. 107 lf, la cessione medesima risulterebbe affetta da radicale nullità e il marchio non sarebbe quindi mai fuoriuscito dal patrimonio della società fallita, almeno fino a che la stessa non è stata cancellata dal registro delle imprese. Con la conseguenza che dopo la chiusura della procedura concorsuale e la estinzione del sogge tto giuridico tale marchio sarebbe stato acquisito dai ricorrenti quali successori della società. Viene richiamato in proposito il costante orientamento di legittimità formatosi con riferimento all’interpretazione dell’art. 107 l. fall che fissa le modalità per la vendita dei beni immobili in sede di liquidazione dell’attivo fallimentare. In particolare, secondo la S.C. tale norma “non consente la vendita di un bene immobile a trattativa privata, ma soltanto l’alienazione nelle forme della vendita forzata, con o senza incanto, che si concludono con il decreto di trasferimento del bene, onde è nulla per contrarietà a norma imperativa la suddetta vendita a trattativa privata. È, peraltro, illegittimo il provvedimento del giudice delegato che autorizzi una vendita non pienamente corrispondente ad uno dei due tipi, con o senta incanto, espressamente previsti e disciplinati dall’art. 108” (citata in massima Cass. n. 3624/2016; conf. Cass.16670/2013)”. Ritiene questo organo giudicate che la vendita non sia nulla sotto il profilo esposto dai ricorrenti. Va detto al riguardo che la cessione avvenuta in sede fallimentare ha avuto ad oggetto non solo il marchio (come pure lasciato intendere dai ricorrenti) ma l’intera azienda, che è stata aggiudicata alla ****************nelle forme della esecuzione forzata previste dalla legge fallimentare, e previa stima del complesso aziendale. Nella relazione di stima agli atti il perito estimatore ha individuato il valore del patrimonio aziendale anche in relazione a tutti i beni immateriali di proprietà dell’azienda fallita. Con riferimento al marchio oggetto di causa il perito ha inoltre rilevato l’anomalia dell’intestazione del marchio “******” in capo alla persona fisica dell’amministratore invece che alla società, e concluso comunque che, così come per gli altri marchi utilizzati da ******************** e per tutte le altre immobilizzazioni immateriali, “non è possibile l’attribuzione di un valore economico autonomo, per i motivi sopra narrati”. Il perito non ha pertanto affatto omesso la stima del marchio, ma piuttosto lo ha valutato insieme a tutte le immobilizzazioni immateriali riferibili alla fallita, arrivando alla conclusione che il valore delle stesse, non essendo suscettibile di benefici futuri, doveva essere annullato. 7 I soggetti interessati, qualora avessero ritenuto tale valutazione non corretta, avrebbero potuto proporre reclamo, o istanza ai sensi dell’art. 108 L.F. al fine di sospendere le operazioni di vendita. Ciò che è certo è che essendo stata effettuata la stima di tu tti i beni dell’azienda ed essendo la stessa stata aggiudicata nel rispetto delle procedure competitive di cui dall’art. 107 l.f., non può configurarsi la nullità prospettata dai ricorrenti. Pertanto il marchio deve ritenere essersi trasferito in favore de lla *******************. unitamente all’azienda con atto che in quanto non reclamato nei termini non è più contestabile. Parte ricorrente afferma inoltre che anche l’insegna non sarebbe stata oggetto di stima, con conseguente invalidità del suo trasferimento effettuato in sede concorsuale con l’aggiudicazione alla ****************************Anche tale assunto non risulta condivisibile essendo sufficiente osservare in proposito che l’insegna, costituendo un segno distintivo tipico strettamente collegato ai locali dell’azienda, non può costituire oggetto di rapporti giuridici separati da quelli relativi ai locali del complesso aziendale. Essendo questi ultimi stati acquistati in sede fallimentare dalla ****************************unitamente all’azienda, deve ritenersi che anche l’insegna (la cui stima è insita in quella dei locali su cui risulta apposta) si sia trasferita in favore della *************** medesima. Una volta acclarata l’inesistenza d e l f u mu s b on i ju r i s , og ni c o n side r az i on e i n m er i t o al pe r ic u l u m in m or a a pp ar e supe r fl ua. Per quanto esposto il ricorso va rigettato. Il carattere anticipatorio del provvedimento impone la regolazione delle spese da porre a carico del ricorrente secondo il principio della soccombenza, che si determinano in dispositivo, avuto riguardo all’attività difensiva svolta. P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da *******************************************; condanna*********************************************, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in favore di ciascuno dei resistenti costituiti in€. 3.800,00 per compensi di avvocato, oltre a sp ese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza Palermo, 11.10.23

    Il Giudice Designato dr. Andrea Illuminati

  • Denominazione d’origine protetta: marchio di vino non registrabile Alicante – 11/10/2023

    Denominazione d’origine protetta: marchio di vino non registrabile Alicante – 11/10/2023

    Il segno PERGOL TRE60 è inammissibile alla registrazione per il prodotto vino perché evoca la denominazione d’origine protetta (IG) «Pergola».

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 11/10/2023
    ************ Treviso
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio: PERGOL TRE60
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente:

    ************
    (TV)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 31/07/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j),
    RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 33 Vini; Bevande alcoliche, escluse le birre.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • Il segno oggetto della domanda è parzialmente inammissibile alla registrazione a
    norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché evoca la denominazione
    d’origine protetta (IG) «Pergola».
    • In particolare, il segno «PERGOL TRE60» contiene il termine «PERGOL», che evoca
    la denominazione d’origine protetta «Pergola».
    • Questa denominazione è protetta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
    17/12/2013.
    • La domanda di MUE copre, tra l’altro, i seguenti prodotti:
    Classe 33 Vini; Bevande alcoliche, escluse le birre.

    Pagina 2 di 2
    • Tale dicitura comprende vini che non hanno l’origine indicata dalla denominazione
    d’origine presente nel marchio per il quale si richiede la protezione. Ne consegue che
    il marchio deve essere rigettato a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE, la domanda
    di marchio dell’Unione europea n. 018899252 è respinta in parte, vale a dire per:
    Classe 33 Vini; Bevande alcoliche, escluse le birre.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 33 Preparati alcolici per fare bevande.
    Classe 43 Servizi di bar; Bar; Servizi di ristorazione [alimentazione].
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Registrare un marchio di bevanda alcolica – Alicante 06/10/2023

    Registrare un marchio di bevanda alcolica – Alicante 06/10/2023

    “Amarognolo l’autentico”: il segno in esame verrebbe percepito dal consumatore come una dicitura promozionale il cui fine è evidenziare gli aspetti positivi del prodotto, ovvero che la bevanda in questione possiede un sapore amaro ma non sgradevole e che è fabbricato secondo la vera ricetta originale. Il segno non supera l’esame.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 06/10/2023
    *********************** Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: ****************
    Vostro riferimento: ******************
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: **************** PG
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 18/05/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 33 Bevande alcoliche (escluse le birre); liquori.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: cosa di sapore amaro, ma non sgradito, che è genuina.
    Il suddetto significato dei termini «AMAROGNOLO l’autentico», di cui il marchio è composto,
    è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
    https://www.treccani.it/vocabolario/amarognolo/
    https://www.treccani.it/vocabolario/il1/
    https://www.treccani.it/vocabolario/autentico/
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti richiesti (bevande alcoliche, liquori) hanno un sapore amaro, ma non sgradito, e sono al tempo stesso genuini. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati (costituiti da
    caratteri maiuscoli per “amarognolo” e da caratteri corsivi minuscoli per ‘l’autentico’ che
    ricordano la scrittura manuale), il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come
    indicativo di informazioni sulla qualità dei prodotti.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Va peraltro rilevato che il segno in questione potrebbe essere percepito dal pubblico di
    riferimento di lingua italiana anche come una dicitura promozionale il cui proposito è quello
    evidenziare gli aspetti positivi di ogni prodotto, ossia che ciascuno di essi possiede un
    sapore amaro ma non sgradevole e è al tempo stesso il vero prodotto della stessa specie,
    sottolineando in questo modo, ad esempio, che è fabbricato secondo la vera ricetta originale
    ecc.
    Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di
    stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
    marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al
    marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si
    richiede la protezione.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    Pagina 3 di 3
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018846407 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.