La domanda di marchio dell’Unione europea +oil è stata parzialmente respinta perché ritenuta priva di carattere distintivo per numerosi prodotti delle classi 3 e 5.
L’Ufficio aveva già notificato i motivi di rifiuto, ma non sono state presentate osservazioni entro i termini.
In assenza di difese, i motivi di rifiuto sono stati confermati integralmente.
La domanda può comunque proseguire per alcuni prodotti della classe 10, relativi a dispositivi e strumenti medici.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 02/03/2026
************
*********** Bari
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ************(BN)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 22/09/2025 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b, e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
Classe 3 Prodotti di profumeria; fragranze; profumi; saponi per uso personale; lozioni
cosmetiche per capelli; oli essenziali; olio per il corpo; cosmetici; detergenti;
spray detergenti; spray per il corpo; schiuma detergente; creme detergenti
per la pelle; lozioni detergenti per la pelle; maschere detergenti; prodotti
detergenti per uso personale; prodotti detergenti per l’igiene personale.
Classe 5 Integratori vitaminici; Integratori dietetici e nutrizionali; integratori omeopatici;
Integratori alimentari; sciroppi per uso farmaceutico; bevande medicinali;
unguenti medicinali; infusi di erbe medicinali; erbe medicinali essiccate o
conservate; estratti di piante ed erbe per uso medico; creme medicinali per
la cura della pelle; farmaci; farmaci omeopatici; creme farmaceutiche; creme
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per il corpo per uso farmaceutico; gel medicato per il corpo; unguenti
antinfiammatori; gel antinfiammatori; spray antinfiammatori; cerotti analgesici
antinfiammatori; spray medicamentosi; detergenti antibatterici; saponi e
detergenti medicinali e igienizzanti; soluzioni detergenti per uso medico;
disinfettanti; disinfettanti per uso igienico; preparati e prodotti per l’igiene;
preparati antibatterici; spray antibatterici; preparati farmaceutici antibatterici;
prodotti farmaceutici per il trattamento di malattie infettive.
Le motivazioni sono illustrate nella Notifica dei motivi di rifiuto, che costituisce parte
integrante della presente decisione ed è disponibile nell’Allegato alla presente decisione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere i motivi di rifiuto sollevati nella Notifica dei motivi di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019227552 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 3 Prodotti di profumeria; fragranze; profumi; saponi per uso personale; lozioni
cosmetiche per capelli; oli essenziali; olio per il corpo; cosmetici; detergenti;
spray detergenti; spray per il corpo; schiuma detergente; creme detergenti
per la pelle; lozioni detergenti per la pelle; maschere detergenti; prodotti
detergenti per uso personale; prodotti detergenti per l’igiene personale.
Classe 5 Integratori vitaminici; Integratori dietetici e nutrizionali; integratori omeopatici;
Integratori alimentari; sciroppi per uso farmaceutico; bevande medicinali;
unguenti medicinali; infusi di erbe medicinali; erbe medicinali essiccate o
conservate; estratti di piante ed erbe per uso medico; creme medicinali per
la cura della pelle; farmaci; farmaci omeopatici; creme farmaceutiche; creme
per il corpo per uso farmaceutico; gel medicato per il corpo; unguenti
antinfiammatori; gel antinfiammatori; spray antinfiammatori; cerotti analgesici
antinfiammatori; spray medicamentosi; detergenti antibatterici; saponi e
detergenti medicinali e igienizzanti; soluzioni detergenti per uso medico;
disinfettanti; disinfettanti per uso igienico; preparati e prodotti per l’igiene;
preparati antibatterici; spray antibatterici; preparati farmaceutici antibatterici;
prodotti farmaceutici per il trattamento di malattie infettive.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
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Classe 10 Abbigliamento protettivo per uso medico; articoli ortopedici; Materiali da
sutura; apparecchi e strumenti medici e veterinari; attrezzatura per terapie
fisiche; dispositivi per la protezione dell’udito; mobili e letti per uso medico,
attrezzature per spostare i pazienti; protesi ed impianti artificiali; strumenti
farmaceutici; strumenti medici; strumenti medici per terapie; strumenti
medici da applicare sul corpo umano; apparecchi per analisi per uso
medico; apparecchi medici per alleviare il dolore; cerotti freddi per scopi
medici.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
