L’Ufficio ha respinto la domanda di registrazione del marchio denominativo “CAMELIA” per i prodotti della classe 33 (bevande alcoliche, eccetto birre).
Secondo l’Ufficio, il termine è percepito dal pubblico come il nome di una pianta e può indicare un ingrediente o evocare caratteristiche sensoriali delle bevande, risultando quindi descrittivo.
Le argomentazioni del richiedente, secondo cui il termine avrebbe un valore solo ornamentale o evocativo, non sono state ritenute sufficienti.
L’Ufficio ha inoltre precisato che precedenti registrazioni simili non vincolano la decisione nel caso concreto.
Di conseguenza, la domanda è stata respinta per mancanza di carattere distintivo e per natura descrittiva del segno.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 09/02/2026
*************** LOCOROTONDO
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio: CAMELIA
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ***************LOCOROTONDO
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 12/09/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto
della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre).
I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana, spagnola, portoghese,
francese, inglese e olandese attribuirebbe al segno il significato seguente: Arbusto
sempreverde, camelia.
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Il suddetto significato del termine «CAMELIA», di cui il marchio è composto, è supportato da
vari riferimenti di dizionario. Le informazioni del contenuto rilevante dei dizionari sono state
riprodotte nella notifica dei motivi di rifiuto.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che le
bevande sono prodotte o aromatizzate con fiori di camelia. Pertanto, il segno descrive la
specie, e un ingrediente dei prodotti.
L’Ufficio inoltre ha allegato estratti da Internet a riprova delle affermazioni della notifica di
rifiuto.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 19.09.2025, che possono essere
sintetizzate come segue:
- Il termine “CAMELIA” è comunemente conosciuto come il nome di un fiore
ornamentale e non è normalmente associato, né nel linguaggio comune né nella
pratica commerciale, a vini o ad altre bevande alcoliche. Non esistono vitigni,
varietà di uva o denominazioni geografiche riconducibili a tale termine, né un uso
diffuso nel settore vinicolo o delle bevande alcoliche tale da farlo percepire come
descrittivo di caratteristiche dei prodotti della classe 33. L’eventuale presenza di
prodotti di nicchia a base di camelia rappresenta un fenomeno marginale e non
noto al consumatore medio. Pertanto, secondo la giurisprudenza della Corte di
Giustizia (C-383/99 P, Baby-dry), il termine non descrive in modo diretto e
immediato alcuna caratteristica dei prodotti interessati. - Il marchio richiesto presenta una forte valenza evocativa e simbolica, in quanto
richiama un fiore non direttamente collegato a caratteristiche dei prodotti. Il segno
può quindi essere percepito come poetico, elegante e immaginifico, idoneo a
evocare emozioni, sensazioni o valori estetici quali raffinatezza e delicatezza,
senza descrivere in modo diretto i vini o le bevande alcoliche. In base alla prassi
dell’EUIPO, un segno evocativo o allusivo non è di per sé privo di carattere
distintivo. - Esistono marchi denominativi contenenti nomi di fiori o piante che sono stati
registrati dall’Ufficio per la classe 33 (LAVANDA 018793171 e 015542145 EUIPO;
PEONIA 015735723; ROSA 018338003, 016006181 EUIPO ecc.). Altri sono stati
rifiutati in quanto evocavano denominazioni di origine protetta. - Il richiedente è disponibile a limitare la domanda di marchio nel caso l’Ufficio
mantenesse l’obiezione.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere i propri motivi di rifiuto.
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L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
1- Come già indicato nella precedente comunicazione, il marchio richiesto è costituito da un
termine che presenta un significato chiaro e riconoscibile, come risulta dai dizionari di uso
comune. Si tratta di un vocabolo di uso corrente, facilmente comprensibile dal consumatore
di riferimento, senza che siano necessari particolari sforzi interpretativi.
L’Ufficio si è quindi limitato a richiamare il significato del termine così come riportato nelle
fonti indicate, attribuendogli l’interpretazione che il pubblico di riferimento coglierebbe in
modo immediato e spontaneo, trattandosi di un termine noto e accessibile al grande
pubblico.
Ciò nondimeno, è opportuno ricordare che il significato di un termine non può essere
valutato in astratto, ma deve essere esaminato in relazione ai prodotti per i quali il marchio è
richiesto. In tale contesto, il consumatore di riferimento percepirebbe il termine in esame, in
relazione ai prodotti oggetto di obiezione, come il nome di un arbusto sempreverde
appartenente alla famiglia delle Theaceae, che, con riferimento alle bevande alcoliche,
sarebbe percepito come un elemento utilizzato nella produzione o nell’aromatizzazione delle
stesse.
È corretto affermare che il termine “CAMELIA” sia comunemente conosciuto come il nome di
un fiore ornamentale. Tuttavia, tale circostanza non è di per sé sufficiente a escludere il
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carattere descrittivo o evocativo del segno in relazione ai prodotti della classe 33. Nel settore
delle bevande alcoliche e, in particolare, del vino, è infatti prassi l’utilizzo di nomi di fiori,
piante o elementi naturali per evocare profili aromatici, note olfattive o caratteristiche
organolettiche del prodotto, anche in assenza di un riferimento a vitigni, varietà di uva o
denominazioni geografiche ufficiali. L’Ufficio ha inoltre dimostrato tale prassi mediante
estratti da internet.
In tale contesto, il termine “CAMELIA” può essere percepito dal pubblico di riferimento come
un’indicazione evocativa di qualità sensoriali del prodotto, quali delicatezza, profumo o
raffinatezza, caratteristiche comunemente associate al fiore omonimo. Non è necessario, ai
fini dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, che il segno descriva una
caratteristica in modo tecnico o scientifico, essendo sufficiente che esso possa essere
utilizzato nel commercio per designare, anche indirettamente o per evocazione, una qualità
o un aspetto dei prodotti.
Quanto al fatto che eventuali prodotti a base di camelia sarebbero di nicchia o poco noti,
occorre ricordare che la valutazione deve basarsi sulla percezione plausibile del
consumatore medio, non sulla diffusione effettiva o quantitativa di tali prodotti sul mercato.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, il termine “CAMELIA” non si
limita a un riferimento puramente ornamentale privo di collegamento con i prodotti della
classe 33, ma è idoneo a essere percepito come un elemento descrittivo di caratteristiche
qualitative dei prodotti, con conseguente applicabilità dei motivi assoluti di rifiuto.
2- Il fatto che il segno “CAMELIA” richiami un fiore non implica automaticamente che esso
debba essere percepito come “poetico”, “immaginifico” o dotato di una particolare valenza
simbolica. Tali qualificazioni restano affermazioni soggettive, non supportate da elementi
oggettivi idonei a dimostrare che il pubblico di riferimento attribuirebbe al segno un
significato creativo o fantasioso tale da trascendere il suo contenuto semantico immediato.
Di conseguenza, il richiamo alla prassi dell’EUIPO in materia di segni evocativi non risulta
pertinente nel caso di specie, poiché l’evocazione operata dal termine “CAMELIA” non è
sufficientemente distante, inusuale o creativa da consentire al pubblico di percepirlo come
indicativo dell’origine commerciale dei prodotti.
3- Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. La
giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […] relativamente alla registrazione di
un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
In ogni caso, l’Ufficio ha preso visione dell’elenco fornito dal richiedente e rileva che i marchi
citati presentano caratteristiche significativamente differenti rispetto al segno oggetto della
presente domanda. Alcuni includono nella dicitura complessa il termine di un fiore, altri sono
figurativi, altri sono stati richiesti e registrati per prodotti differenti da quelli oggetto del
presente rifiuto.
4- La limitazione non è accettabile in quanto non presenta un carattere incondizionato.
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IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e lettera c), e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019228205 è
respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
