La domanda di marchio dell’Unione europea è stata parzialmente respinta in quanto il segno è stato ritenuto descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7 RMUE.
Il richiedente ha sostenuto che il segno fosse solo suggestivo, privo di un collegamento diretto e concreto con i prodotti rivendicati e quindi idoneo a svolgere funzione distintiva.
È stato inoltre evidenziato che il termine non indica un colore specifico e che i prodotti di cancelleria sono normalmente associati a varietà cromatiche, circostanza che rafforzerebbe l’originalità del segno.
L’Ufficio ha tuttavia ritenuto che il pubblico italiano percepisca immediatamente il segno come indicazione di una qualità dei prodotti, ossia l’uniformità cromatica.
Di conseguenza, le osservazioni del richiedente sono state respinte e la domanda è stata accolta solo per i prodotti e servizi non interessati dall’impedimento.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/01/2026
************* NAPOLI
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento: TINTAUNITA
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ***********
********** Milano
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 14/07/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto
della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
Classe 16 Carta e cartone; Stampati; Articoli per legatoria; Articoli di cartoleria per
ufficio; Materiale per artisti; Fogli in materie plastiche per l’imballaggio e la
confezione; Adesivi per la cartoleria o per uso domestico; Materiali e supporti
per l’arte e il modellismo; Portamonete e ferma banconote; Sacche ed articoli
per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o
plastica; Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento; Cartelle
[cancelleria]; Articoli di cancelleria per ufficio; Forniture per il disegno; Astucci
per cancelleria; Astucci per disegno; Portapenne [astucci per penne];
Cartelline; Nastri adesivi per cartoleria.
I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:
- La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: di colore uniforme e senza
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disegni. - Il suddetto significato dei termini congiunti «tintaUNITA», contenuti nel marchio, è
stato supportato dalle informazioni incluse nei seguenti riferimenti di dizionario
(informazione estratta il 14/07/2025). - https://www.treccani.it/vocabolario/tinta/
Il contenuto rilevante di questo link è stato riprodotto nella Notifica dei motivi di rifiuto. - I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti richiesti (prodotti di cartoleria, cartelline, portamonete, articoli di
cartoleria, prodotti di carta ecc.) sono di un colore uniforme, senza disegni, anziché
essere a vari colori, con immagini ecc. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi
costituiti da caratteri alquanto comuni e facilmente leggibili, il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla qualità dei
prodotti. - Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese. - Sebbene il segno contenga taluni elementi figurativi costituiti da caratteri comuni e
chiaramente leggibili, tali elementi sono trascurabili rispetto agli elementi
denominativi del segno e non sono in grado di conferire al marchio nel suo
complesso un carattere distintivo. - Nel modo in cui la parola e gli elementi figurativi sono combinati non si riscontra nulla
che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per i prodotti per i
quali si richiede la protezione. - Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 15/09/2025, che possono essere
sintetizzate come segue: - Il richiedente ritiene, che contrariamento quanto argomentato dell’Ufficio, il segno
non sia descrittivo - Il segno è meramente suggestivo. Non sussiste alcuna connessione diretta e
specifica tra il termine in esame e i prodotti rivendicati nella domanda di
registrazione, né tantomeno con quelli oggetto di contestazione - Pertanto, non può trovare applicazione l’art. 7, par. 1 (b) (c) e par. 2, RMUE, dal
momento che il marchio “tintaUNITA” non fornisce alcuna indicazione specifica atta a
designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
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geografica, l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, né altre
caratteristiche rilevanti degli stessi. - Come già rilevato, il termine “tintaUNITA” rappresenta una qualità non univocamente
riconducibile ai prodotti di cancelleria, né, tantomeno, ai “Portamonete e ferma
banconote “. Non si tratta, quindi, di un’espressione connotativa o descrittiva nel
senso proprio del termine, il che consente di attribuirle, quantomeno, un grado
minimo di carattere distintivo che ne consente la registrazione (cfr. 03/04/2019, T-
555/18, See More. Reach More. Treat More., EU:T:2019:13, § 19). - Peraltro, secondo le guidelines EUIPO “Per quanto riguarda l’impedimento alla
registrazione applicabile, è necessaria una relazione diretta e concreta nella mente
del pubblico di riferimento e non solo un’associazione indiretta (07/05/2019, T
423/18, vita, EU:T:2019:291, § 52)”. Nello specifico, manca proprio una relazione
diretta e concreta, dato che il termine “tintaUNITA” non fa neppure riferimento ad un
colore specifico, così risultando distintivo, proprio nella misura in cui è indefinito. - Non da ultimo, è d’uopo osservare che il marchio “tintaUNITA” è riferito a prodotti di
cancelleria i quali, per loro natura e consuetudine d’uso, si caratterizzano
generalmente per una varietà di colori, piuttosto che per l’uniformità cromatica.
Proprio in tale discrasia tra il significato letterale del segno e le caratteristiche
associate ai prodotti cui si riferisce, risiede il carattere distintivo del marchio.
L’elemento denominativo, pertanto, non appare idoneo a descrivere direttamente e
univocamente i prodotti rivendicati, ma piuttosto a evocare un concetto che, nella
percezione del pubblico di riferimento, assume connotati originali e distintivi.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere i propri motivi di rifiuto.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione Europea di tali segni o indicazioni,
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la
quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi
per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale
disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa
in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31).
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I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno «
» rappresenti nella mente del consumatore interessato di lingua italiana una
descrizione delle caratteristiche dei prodotti o se sia ragionevole ritenere che ciò possa
avvenire in futuro (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
Un marchio che è descrittivo è necessariamente privo di carattere distintivo, ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47).
In questo caso, il richiedente non ha presentato argomenti convincenti che potrebbero
confutare le conclusioni dell’Ufficio, incluse nella notifica dei motivi di impedimento alla
registrazione del 14/07/2025.
- Descrittività del marchio « »
Nel caso di specie, l’Ufficio ha definito l’espressione « » come riferita a qualcosa
di colore uniforme (si veda a questo proposito la definizione tratta dall’enciclopedia Treccani
sopra riportata).
A parere dell’Ufficio, il significato del marchio è chiaro e immediato per i consumatori italiani,
che percepiranno immediatamente che i prodotti in questione, rientranti nella classe 16,
sono di un colore uniforme, senza disegni. Tra questi rientrano anche le «portamonete e
ferma banconote» menzionate dal richiedente, in quanto anche questi prodotti potrebbero
presentare la suddetta caratteristica.
Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, il marchio contestato non «suggerisce»
che i prodotti della classe 16 possano avere un colore uniforme, ma informa direttamente i
consumatori di questa caratteristica, ovvero della loro qualità.
A questo proposito, si veda la decisione della Terza Commissione di ricorso del 13/10/1998
nel procedimento R 62 / 1998-3, LASER TRACER, § 11:
(…) un marchio è considerato allusivo quando si riferisce a determinate
caratteristiche dei prodotti o servizi in modo indiretto (cfr. la decisione della
Seconda Commissione di ricorso del 22 settembre 1998, nel procedimento
R 36 / 98-2, The Oilgear Company, “OILGEAR”, § 10), o attraverso un
processo di associazione mentale che richiede uno sforzo speciale da parte dei
consumatori, che dovrebbero trasformare un messaggio suggestivo o emotivo
in una valutazione razionale.
Questo non è il caso del marchio richiesto.
Inoltre, anche se la caratteristica menzionata dall’Ufficio (prodotti di un colore uniforme /
senza disegni) potesse essere considerata una caratteristica accessoria, tale circostanza
sarebbe irrilevante ai fini della determinazione della natura descrittiva del segno. Infatti, la
formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento sul marchio UE non
opera alcuna distinzione in base alle caratteristiche che i segni o le indicazioni che
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compongono il marchio possono designare. Infatti, alla luce dell’interesse generale
alla base di tale disposizione, ogni impresa deve poter utilizzare liberamente tali segni
o indicazioni per descrivere qualsiasi caratteristica dei propri prodotti,
indipendentemente dal loro significato commerciale (12/02/2004, C 363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
Per tutto quanto sopra, tenuto conto della natura dei prodotti contestati e del significato del
marchio « », è un dato di fatto che i consumatori interessati percepiranno quel
marchio come descrittivo in relazione a tali prodotti, e l’obiezione basata sull’articolo 7,
paragrafo 1, lettera c), RMUE deve essere accolta. - Mancanza di carattere distintivo del marchio « »
Dato che l’Ufficio ha dimostrato che il segno è descrittivo, è pertanto necessariamente privo
di carattere distintivo per tali prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007, T-207/06, Europig,
EU:T:2007:179, § 47).
Dalla giurisprudenza costante emerge che l’accertamento della mancanza di carattere
distintivo può legittimamente basarsi su notorietà comune derivanti dall’esperienza pratica
generalmente acquisita nella commercializzazione di beni o servizi di consumo generico,
senza che sia necessario fornire esempi specifici (11/10/2004, T-402/02,
Bonbonverpackung, EU:T:2004:330, § 58; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 54; 15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
È sulla base di tale esperienza acquisita che l’Ufficio sostiene che i consumatori interessati
percepiranno il segno come un marchio comune e non come il marchio di un determinato
titolare. Poiché il richiedente argomenta che il marchio di cui si chiede la registrazione è
distintivo, a dispetto dell’esame dell’Ufficio fondato su tale esperienza, spetta alla richiedente
fornire indicazioni solide e concrete per dimostrare che il marchio di cui si chiede la
registrazione possiede o un carattere distintivo intrinseco o un carattere distintivo acquisito
con l’uso, poiché la richiedente si trova, rispetto all’Ufficio, in una posizione migliore, data la
sua conoscenza approfondita del mercato (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
EU:T:2003:53, § 48).
Pertanto, l’Ufficio sostiene che il segno « » non ha carattere distintivo in
relazione ai prodotti contestati, secondo quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), RMUE.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019205197 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 16 Carta e cartone; Stampati; Articoli per legatoria; Articoli di cartoleria per
ufficio; Materiale per artisti; Fogli in materie plastiche per l’imballaggio e la
confezione; Adesivi per la cartoleria o per uso domestico; Materiali e supporti
per l’arte e il modellismo; Portamonete e ferma banconote; Sacche ed articoli
per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o
plastica; Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento; Cartelle
[cancelleria]; Articoli di cancelleria per ufficio; Forniture per il disegno; Astucci
per cancelleria; Astucci per disegno; Portapenne [astucci per penne];
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Cartelline; Nastri adesivi per cartoleria.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 16 Fotografie; Adesivi (materie collanti) per la cartoleria; Pennelli; Materiale per
l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi); Caratteri di stampa
[caratteri tipografici]; Materiale filtrante in carta; Opere d’arte e decorazioni,
comprese le figurine, realizzate principalmente in carta o cartone, e modelli di
architetti; Pastelli; Colori a pastello; Matite; Penne; Accessori per matite;
Strumenti da disegno; Evidenziatori; Stampe artistiche; Statuette in cartone;
Pennarelli; Gomme per cancellare; Acquerelli [colori finitura]; Raccoglitori;
Temperamatite; Fermagli a molla; Nastro adesivo; Colle per ufficio; Compassi
per il disegno; Portamine; Righe; Cucitrici per la cartoleria (ad azionamento
manuale); Cucitrici per la cartoleria (elettriche); Elastici per ufficio.
Classe 35 Pubblicità; Gestione e amministrazione aziendale; Servizi di funzioni d’ufficio;
Servizi di vendita al dettaglio di Adesivi per la cartoleria o per uso domestico;
Servizi di vendita all’ingrosso di Adesivi per la cartoleria o per uso domestico;
Servizi di vendita al dettaglio online di Adesivi per la cartoleria o per uso
domestico; Servizi di vendita al dettaglio di Carta e cartone; Servizi di vendita
all’ingrosso di Carta e cartone; Servizi di vendita al dettaglio online di Carta e
cartone; Servizi di vendita al dettaglio di Materiale filtrante in carta; Servizi di
vendita all’ingrosso di Materiale filtrante in carta; Servizi di vendita al dettaglio
online di Materiale filtrante in carta; Servizi di vendita al dettaglio di Materiali e
supporti per l’arte e il modellismo; Servizi di vendita all’ingrosso di Materiali e
supporti per l’arte e il modellismo; Servizi di vendita al dettaglio online di
Materiali e supporti per l’arte e il modellismo; Servizi di vendita al dettaglio di
Opere d’arte e decorazioni, comprese le figurine, realizzate principalmente in
carta o cartone, e modelli di architetti; Servizi di vendita all’ingrosso di Opere
d’arte e decorazioni, comprese le figurine, realizzate principalmente in carta o
cartone, e modelli di architetti; Servizi di vendita al dettaglio online di Opere
d’arte e decorazioni, comprese le figurine, realizzate principalmente in carta o
cartone, e modelli di architetti; Servizi di vendita al dettaglio di Portamonete e
ferma banconote; Servizi di vendita al dettaglio online di Portamonete e ferma
banconote; Servizi di vendita all’ingrosso di Portamonete e ferma banconote;
Servizi di vendita al dettaglio di Sacche ed articoli per imballaggio,
impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o plastica; Servizi di
vendita all’ingrosso di Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e
immagazzinaggio di carta, cartone o plastica; Servizi di vendita al dettaglio
online di Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e
immagazzinaggio di carta, cartone o plastica; Servizi di vendita al dettaglio di
Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento; Servizi di vendita
all’ingrosso di Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento; Servizi di
vendita al dettaglio online di Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento;
Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi pubblicitari,
di marketing e promozionali.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
