Registrare un marchio nel settore ferramenta e serramenti – marchio descrittivo Alicante 07-01-2026

L’EUIPO ha respinto la domanda di marchio UE TANKLOCK ritenendolo descrittivo e privo di carattere distintivo per elementi di fissaggio nelle classi 6 e 20. Il segno è considerato comprensibile dal pubblico anglofono come “chiusura per serbatoio”, indicativo della funzione e destinazione dei prodotti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 07/01/2026
************ Milano
ITALIA
Fascicolo nº: ************
Vostro riferimento:
Marchio: TANKLOCK
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ***********
********** (Brescia)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 01/05/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto
della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
Classe 6 Elementi di fissaggio metallici.
Classe 20 Elementi di fissaggio non metallici; materiale di fissaggio in plastica.
I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua inglese, incluso un professionista del settore ferramenta
    e serrature, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al
    segno il significato di “chiusura di serbatoio”. Ciò è stato supportato da riferimenti di
    dizionario (informazioni estratte da Collins English dictionary online in data 30/04/2025
    all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tank,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lock). Il contenuto rilevante di questi
    link è stato riprodotto nella Notifica dei motivi di rifiuto.
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti, vale a dire elementi di fissaggio metallici e non metallici, e materiale di
    fissaggio in plastica, sono dispositivi per chiudere saldamente un contenitore o
    serbatoio per lo stoccaggio di liquidi o gas, come ad esempio dei tappi per i serbatoi
    della benzina o blocchi per le taniche di gas. Pertanto, il segno descrive specie e
    destinazione o funzione dei prodotti.
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  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo.
  • Da una ricerca su Internet condotta in data 30/04/2025 è risultato che il termine
    «TANKLOCK» (con le parole unite o separate) è utilizzato abitualmente nel mercato di
    riferimento ed è pertanto privo di carattere distintivo per quei prodotti. I siti consultati
    sono 1. https://roadwin.eu/items/fuel-tank-lock-60-mm-protective/, 2.
    https://heatingpartswarehouse.com/product/oil-tank-lockdeter-theft/, 3.
    https://purchase.ie/product/energy-saving/tank-lock-2. Il contenuto rilevante di questi
    link è stato riprodotto nella Notifica dei motivi di rifiuto.
  • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 29-30/06/2025. Poiché contenevano un
    riferimento non chiaro all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il 16/07/2025 l’Ufficio ha invitato il
    richiedente a chiarire entro due mesi la natura principale o secondaria della rivendicazione
    relativa all’acquisizione di carattere distintivo in seguito all’uso e ad eventualmente
    depositare ulteriore materiale di prova entro il medesimo termine. L’Ufficio ha altresì chiarito
    che il territorio di riferimento dell’obiezione in questione include quello degli Stati membri in
    cui l’inglese è una lingua ufficiale, cioè Irlanda e Malta, quello dei paesi scandinavi, Paesi
    Bassi e Finlandia, dove la comprensione di base dell’inglese da parte del grande pubblico è
    un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), e il pubblico di Cipro,
    dove l’inglese (unica lingua ufficiale fino al 1960) è parlato da una parte significativa della
    sua popolazione.
    Il richiedente ha replicato in data 12/09/2025 che la rivendicazione è da intendersi come
    principale. L’Ufficio pertanto adotta un’unica decisione sia sul carattere distintivo intrinseco
    del marchio che sulla rivendicazione del carattere distintivo acquistato in seguito all’uso.
    Le osservazioni del richiedente dei giorni 29-30/06/2025 e 12/09/2025 possono essere
    sintetizzate come segue:
  1. I prodotti del richiedente che adottano il sistema “TANKLOCK” presentano un
    sistema brevettato (brevetto “SISTEMA DI FISSAGGIO PERFEZIONATO PER
    BORSE PORTAOGGETTI PER MOTOCICLI” n. 202016000098715 presentato il 3
    ottobre 2016 e pubblicato il 3 aprile 2018) che permette di ancorare, e
    disancorare, diversi componenti al serbatorio di una motocicletta. L’uso in forma
    esclusiva, garantito dalla tutela brevettuale, nonché l’intensa campagna
    pubblicitaria e la capillare diffusione nel mercato Europeo ha permesso al
    richiedente di ottenere l’acquisto del carattere distintivo al segno “TANKLOCK”.
  2. Il marchio TANKLOCK, sebbene inizialmente privo di carattere distintivo
    intrinseco, ha acquisito nel tempo una chiara capacità distintiva tramite l’uso
    diffuso e continuativo in tutta l’Unione europea da oltre dieci anni per un sistema
    per agganciare una borsa al serbatoio contraddistinto con un aggancio/sgancio
    rapido che il pubblico associa inequivocabilmente al richiedente. La
    documentazione allegata dimostra un volume di vendite significativo e costante nel
    tempo su tutto il territorio italiano e su numerosi mercati europei, inclusi quelli
    rilevanti, evidenziando una capillarità della distribuzione e una presenza
    commerciale stabile.
  3. Il materiale offerto dimostra che TANKLOCK non rappresenta un termine
    descrittivo per un generico sistema di aggancio al serbatoio, bensì indichi una
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    specifica tipologia di borsa per serbatoio prodotta e commercializzata dal
    richiedente. I prodotti contrassegnati dal marchio hanno raggiunto volumi di
    vendita significativi, come da rendiconto allegato. Le fatture, riferite a clienti
    distribuiti sul territorio nazionale e europeo, evidenziano un utilizzo costante e
    sistematico del segno distintivo in relazione ai prodotti commercializzati. Nel
    periodo compreso tra il 2015 e il 2025, una quota significativa delle vendite del
    sistema Tanklock si concentra nel mercato europeo, dove sono stati generati circa
    14.000.000 €, corrispondenti a circa 318.182 pezzi venduti, con una media
    annuale di 31.818 unità. La pagina Instagram del richiedente ha oltre 180.000
    followers e la ricerca dell’hashtag #tanklock fa emergere più di mille risultati di post
    e reels in cui si parla del marchio TANKLOCK di GIVI S.p.A., la pagina Facebook
    ha oltre 560.000 followers e la pagina Youtube ha oltre 18.000 iscritti e, come si
    vedrà in seguito, i video che menzionano il marchio TANKLOCK hanno centinaia
    di migliaia di visualizzazioni.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere i propri motivi di rifiuto.
    1) Assenza di carattere distintivo intrinseco
    Considerazioni generali
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
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    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Sulle repliche del richiedente
  4. Il fatto che il richiedente sia titolare di un brevetto registrato per “SISTEMA DI FISSAGGIO
    PERFEZIONATO PER BORSE PORTAOGGETTI PER MOTOCICLI” non costituisce alcuna
    prova in merito alla distintività intrinseca della domanda di marchio ‘TANKLOCK’,
    indipendentemente dalla presenza del numero di concessione brevettuale sui prodotti
    contraddistinti da ‘TANKLOCK’ sul mercato. Si tratta di due ambiti di protezione
    completamente differente che, nella fattispecie, non coincidono.
  5. L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “TANKLOCK” in relazione ai
    prodotti rivendicati che sono degli elementi di fissaggio sia metallici che non metallici,
    nonché materiale di fissaggio in plastica, nelle Classi 6 e 20. La rivendicazione costituisce
    una categoria piuttosto ampia che può includere le più diversificate tipologie di prodotti in
    metallo e non, che abbiano il fine di fissare. In base al significato in inglese delle parole che
    formano il marchio, unitariamente e nel loro insieme (non contestato dal richiedente e quindi
    pacifico), l’apposizione del segno “TANKLOCK” sui prodotti rivendicati chiarirebbe in
    maniera diretta, immediata ed inequivocabile che si tratta di prodotti per la chiusura,
    l’agganciamento o il fissaggio di o ad un serbatoio. È evidente che il segno descrive specie
    (LOCK) e destinazione o funzione dei prodotti (TANK).
    Di fatto, il richiedente concorda con quanto precede nella misura in cui ha dichiarato che “il
    marchio ‘TANKLOCK’ sebbene inizialmente privo di carattere distintivo intrinseco” avrebbe
    poi acquisito carattere distintivo in seguito all’uso sul mercato (cfr. ad esempio, pagina 4
    delle osservazioni del 29-30/06/2025).
    Per le ragioni esposte e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e articolo
    7, paragrafo 2 RMUE la domanda di MUE n. 019161169 “TANKLOCK” è dichiarata
    descrittiva e non distintiva in Irlanda, Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi, Finlandia e Cipro
    per tutti i prodotti rivendicati.
    2) Assenza di acquisito carattere distintivo in seguito all’uso
    Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta del 29-30/06/2025 alla lettera di obiezione
    dell’Ufficio del 01/05/2025, il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno
    richiesto aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE. Inoltre, il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da
    intendersi in via principale.
    L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 3), RMUE, è di ammettere a registrazione marchi privi di
    carattere distintivo ab initio che abbiano acquistato, per tutti i prodotti o servizi obiettati, un
    carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Nella rivendicazione il richiedente
    afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere distintivo in seguito all’uso in
    relazione a tutti i prodotti rivendicati.
    A sostegno della propria rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell’uso il 29-
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    30/06/2025 e il 12/09/2025.
    Le prove del 29-30/06/2025 sono le seguenti:
    Allegato N. 1 – Risultati Google
    Allegato N. 2 – Risultati Amazon.it – 07/05/25
    Allegato N. 3 – Risultati Amazon.de – 17/06/25
    Allegato N. 4 – Risultati Amazon.fr – 17/06/25
    Allegato N. 5 – Risultati Amazon.es – 17/06/25
    Allegato N. 6 – Risultati Amazon.pl
    Allegato N. 7 – Risultati Ebay.it –26/06/25
    Allegato N. 8 – Tabella Excel Dati Venduto complessivo EU
    Allegato N. 8.2 – Tabella Excel Fatture Italia
    Allegato N. 8.3 – Tabella Excel Fatture Importatori
    Allegato N. 8.4 – Fatture Estere
    Allegato N. 8.5 – Fatture Italia
    Allegato N. 8.6 – Dichiarazione GIVI venduto nel complesso dell’EU
    Allegati 10-21 Rassegne Stampa di articoli in italiano e in inglese
    Allegati 22-42 Listini prezzi Italia ed estero anni 2014-2025
    Allegato n. 43 – Risultati YouTube in italiano
    Allegato n. 44 – Dichiarazione GIVI EICMA sulla partecipazione a Milano a EICMA
    Esposizione Internazionale del Ciclo, motociclo e Accessori 2011
    Allegato n. 45 – Email venditori
    Le prove del 12/09/2025 sono le seguenti:
    Allegati nn. 1 – 8 Fatture Cipro
    Allegato n. 9 – fatture Danimarca
    Allegato n. 10 – fatture Finlandia
    Allegato n. 11 – fattura Malta
    Allegato n. 12 – fattura Paesi Bassi
    Valutazione delle prove
    In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla
    registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso
    regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito,
    per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo
    in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi
    sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione
    dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo
    economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno
    le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1,
    lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali
    disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di
    creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore
    economico […].
    In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere
    distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione
    significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i
    servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le
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    circostanze in cui la condizione relativa all’acquisto di un carattere distintivo in
    seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono essere
    dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come
    percentuali determinate […].
    In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito
    all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in
    cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d),
    RMUE […].
    In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
    dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in
    particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione
    geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati
    dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che
    identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al
    marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre
    associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti
    interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al
    marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve
    concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la
    registrazione del marchio è soddisfatta […].
    In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi
    compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in
    rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio
    e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio
    della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e
    ragionevolmente attento e avveduto […]
    (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
    C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
    Per quanto riguarda il periodo rilevante, le prove devono dimostrare che il carattere
    distintivo in seguito all’uso è stato acquisito prima della data di presentazione della domanda
    di marchio dell’Unione europea, avvenuta il 24/03/2025. I documenti presentati
    prevalentemente corrispondono a un periodo precedente a tale data.
    Per quanto concerne l’estensione territoriale, ai sensi dell’articolo 1 RMUE, un marchio
    dell’Unione europea ha carattere unitario ed ha pari efficacia in tutta l’Unione Europea.
    Pertanto, la registrazione di un marchio dev’essere rifiutata anche se è privo di carattere
    distintivo solo in una parte dell’Unione europea. Quella parte dell’Unione Europea potrebbe
    essere composta da un unico Stato membro (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir
    et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata). Come logica conseguenza, il
    carattere distintivo acquisito deve essere accertato su tutto il territorio in cui il marchio non
    aveva carattere distintivo ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Rappresentanza d’un tracteur en rouge,
    noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
    Come indicato nella notifica del 01/05/2025 e approfondito nella lettera del 16/07/2025
    nonchè nei paragrafi precedenti, il pubblico di riferimento in questo caso è il pubblico di
    Irlanda, Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi, Finlandia e Cipro. Pertanto, per essere
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    registrato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il marchio richiesto deve aver acquisito
    un carattere distintivo in seguito all’uso in tutti i territori dell’Unione europea ora menzionati.
    L’Ufficio rammenta che, secondo il Tribunale dell’Unione europea, dev’essere effettuata una
    distinzione tra ‘prove dirette’ dell’acquisizione del carattere distintivo (indagini
    demoscopiche, quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di
    Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali) e ‘prove secondarie’
    (volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata di utilizzo) che sono meramente
    indicative del riconoscimento del marchio sul mercato (12/09/2007, T-141/06, Texture of
    superficie di vetro, EU:T:2007:273, § 40). Sebbene prove secondarie possano servire a
    corroborare le prove dirette, non possono sostituirle.
    Sulle repliche del richiedente
    2/3. L’Ufficio ritiene che le prove presentate dal richiedente non soddisfino i requisiti per
    stabilire il carattere distintivo acquisito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 RMUE per il
    marchio in esame, in quanto non includono alcuna prova diretta. Inoltre, le prove secondarie
    si riferiscono prevalentemente all’Italia o a paesi diversi da quelli rilevanti nella fattispecie. I
    documenti relativi a Irlanda, Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi, Finlandia e Cipro sono in
    numero molto limitato (prevalentemente fatture, circa una cinquantina per tutto il territorio UE
    rilevante) o sono non pertinenti o entrambe le cose.
    Ad esempio, alcuni documenti potenzialmente rilevanti, quali l’Allegato n. 8 con i Dati
    Venduto in EU, indicano un importo complessivo per l’intera Unione Europea dal quale non
    è possibile separare i valori dei paesi menzionati ed è pertanto irrilevante; i listini prezzi per
    l’export in inglese, negli Allegati 22-32, non sono direttamente riferibili ai paesi UE
    menzionati e, siccome dalle prove risulta che la richiedente non ha sedi o filiali in Irlanda,
    Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi, Finlandia e Cipro, non è nemmeno possibile desumere
    in via interpretativa che proprio ad essi si riferiscano.
    Infine, nella maggior parte dei documenti l’uso di TANKLOCK è associato a diversi tipi di
    borse, zaini e in generale bagagli per moto, ad esempio “borsa da sellaserbatoio tanklock”,
    “zaini da serbatoio Tanklock”, ecc., mentre l’elemento di fissaggio a serbatoio è indicato
    altrimenti, ad esempio “Givi BF30 – Fissaggio serbatoio per zaini Tanklock”:
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    (Allegato N. 1 – Risultati Google)
    Nel complesso, non sono presenti tra il materiale apportato dal richiedente prove di tipo
    primario, vale a dire sondaggi di opinione o indagini di mercato relative in particolare ai paesi
    rilevanti, né dichiarazioni giurate di soggetti terzi e rilevanti nel settore, come associazioni di
    consumatori o di categoria. Sono del tutto assenti dati e informazioni relative alle quote di
    mercato detenute dal marchio in esame nei paesi rilevanti per i prodotti rivendicati. Il numero
    di fatture relative ai paesi anglofoni menzionati e i relativi importi non consentono da soli di
    stabilire che il pubblico di riferimento di lingua inglese nell’UE attribuisca al segno un
    significato che va oltre quello descrittivo veicolato dallo stesso. I documenti concernono
    prevalentemente (se non esclusivamente) la vendita di borse, non di elementi di fissaggio in
    metallo e plastica che sono i prodotti rivendicati nella domanda di marchio. I dati sul fatturato
    e sulle vendite sono inoltre offerti relativamente all’Unione europea nel suo complesso e ciò
    non consente di stabilire la rilevanza di tali elementi nei paesi rilevanti. Non vi sono che
    pochi articoli di stampa e prevalentemente in italiano, cioè non nella lingua rilevante, e non
    chiaramente collegati ai paesi anglofoni UE rilevanti. Non vi sono annunci pubblicitari né
    informazioni sugli investimenti pubblicitari effettuati in particolare riferiti ai paesi rilevanti.
    Conclusione
    Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la
    rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio
    richiesto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera 7 paragrafo 1, lettere
    b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n.
    019161169 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.