Segno descrittivo per materiale per pavimentazioni – Alicante 10-11-2025

l marchio dell’Unione Europea “TRAIL” è stato rifiutato dall’EUIPO ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1(b) e (c), RMUE poiché considerato descrittivo e privo di carattere distintivo. Il termine “trail” significa “sentiero” o “pista” e descrive direttamente la destinazione dei prodotti della classe 19 (materiali per pavimentazioni e costruzioni). Secondo l’Ufficio, i consumatori di lingua inglese percepirebbero il segno come indicazione della funzione e dell’uso dei prodotti, non come identificativo di origine commerciale. Pertanto, il marchio non può distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 10/11/2025
*************TORINO
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio: TRAIL
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ************* (Bologna)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 09/04/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto
della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
Classe 19 Grès per la costruzione; lastre non metalliche; lastre per costruzioni, non di
metallo; lastre per pavimento flottante, non in metallo; lastricati non
metallici; materiali da costruzione refrattari non metallici; mosaici per
costruzione; pannelli, non metallici per la costruzione; pavimenti non
metallici; piastrelle per costruzione non metalliche; piastrelle per pavimenti,
non di metallo; pietra artificiale; tavole in legno per la costruzione; materiali
da costruzione non metallici; materiali per la pavimentazione in legno;
pavimentazione a piastrelle non metalliche; pietre da costruzione.
I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:

  • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
    inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: un sentiero, una pista o una
    strada, soprattutto se tracciata in maniera approssimativa che attraversa una zona di
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    campagna, montagna o foresta, spesso realizzato o utilizzato per uno scopo
    particolare.
  • Il suddetto significato del termine «TRAIL», di cui il marchio è composto, è
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/trail?q=trail_1
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/trail
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come descrittivo della
    destinazione dei prodotti obiettati in classe 19. Infatti, per quanto riguarda i prodotti
    quali ad esempio pavimenti non metallici; piastrelle per costruzione non metalliche;
    piastrelle per pavimenti, non di metallo; essi consistono in materiali usati nella
    costruzione di superfici pavimentate.
  • In riferimento, ad esempio, a lastre per pavimento flottante, non in metallo; lastricati
    non metallici; pannelli, non metallici per la costruzione, essi verrebbero percepiti
    come materiali idonei alla pavimentazione di sentieri, strade o piste. Infine, lo stesso
    può essere detto in relazione, ad esempio, a grès per la costruzione; pietra artificiale;
    tavole in legno per la costruzione; materiali da costruzione non metallici; materiali per
    la pavimentazione in legno; pietre da costruzione, dato che tali materiali vengono
    utilizzati direttamente o a supporto della costruzione di sentieri/strade. Pertanto, il
    segno descrive la funzione e la destinazione dei prodotti.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
  • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 14/08/25, dopo un’estensione chiesta dal
    richiedente e concessa dall’Ufficio il 05/06/2025, che possono essere sintetizzate come
    segue:
  1. Il richiedente riprende la decisione della Commissione di Ricorso (R 1689/2024-2)
    dove la Commissione vincolava ad una revisione della definizione del segno ‘trail’ e
    la motivazione circa il criterio di omogeneità dei prodotti obiettati nella classe 19.
  2. Il richiedente ritiene che tale nuova definizione che si riferisce ad ‘un sentiero, una
    pista, una strada, soprattutto se tracciata in maniera approssimativa’ non possa
    essere descrittiva e/o non distintiva in particolare in riferimento ‘pavimenti non
    metallici; piastrelle per costruzione non metalliche; piastrelle per pavimenti, non di
    metallo’ in quanto non idonei ad essere utilizzati in aree all’aperto. Infatti, tali aree
    non si prestano ad essere pavimentate artificialmente.
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  3. Il richiedente ritiene quindi che il segno abbia almeno i requisiti minimi di distintività
    dato che il collegamento tra prodotti e segno sarebbe frutto di un processo creativo
    tra un nome che evoca l’asperità della natura e dei prodotti da utilizzare in contesti
    artificiali.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere i propri motivi di rifiuto.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se i motivi di
    impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell’Unione. In questo caso,
    la percezione del marchio dev’essere valutata con riferimento ai consumatori di lingua
    inglese.
    È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
    all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
    separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
    dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
    considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
    esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la
    quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi
    per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale
    disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa
    in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
    EU:C:2003:579, § 31).
    I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno ‘Trail’
    rappresenti nella mente del consumatore interessato di lingua inglese una descrizione delle
    caratteristiche dei prodotti o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro
    (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
    In relazione all’osservazione del richiedente circa il significato dell’elemento ‘Trail’, come
    indicato dall’Ufficio nella lettera d’obiezione a seguito della decisione della Commissione di
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    Ricorso, è chiaro che tale termine si riferisca al concetto di sentiero, che ricomprende in sé
    tutti i vari tipi di passaggi e percorsi naturali e/o artificiali. Ad ogni modo, si evidenzia il fatto
    che anche i passaggi cosiddetti naturali, ossia i cammini e sentieri di campagna e/o
    montagna e/o forestali, possono essere sono anch’essi il risultato di un’attività umana,
    poiché un sentiero è il risultato di un passaggio continuo di uomini e/o animali e inoltre esso,
    come dimostrato e come reiterato nella presente decisione (infra), può essere il risultato di
    una vera e propria realizzazione di pavimentazione. In altre parole, il fatto che si tratti di un
    percorso accidentato e/o comunque nella natura, come sottolinea il richiedente, non vuol
    dire che tale via o cammino non possa essere pavimentato.
    A tal riguardo, si presentano nuovamente esempi di vari tipi di sentieri pavimentati:
  • Informazione estratta da All trails il 06/11/2025 all’indirizzo
    https://www.alltrails.com/ireland/paved
    (Traduzione libera dell’Ufficio: I migliori sentieri asfaltati in Irlanda 4.570 recensioni Esplora i
    sentieri asfaltati più popolari in Irlanda con mappe dei sentieri e indicazioni stradali curate a
    mano, oltre a recensioni dettagliate e foto di escursionisti, campeggiatori e amanti della
    natura come te.)
  • Informazione estratte da Discover Ireland il 06/11/2025
    https://www.discoverireland.ie/guides/ireland-best-cycling-routes
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    (Traduzione libera dell’Ufficio: Una spettacolare pista ciclabile e pedonale pavimentata di 46
    km lungo una vecchia linea ferroviaria, la Waterford Greenway si estende dalle banchine
    della città più antica d’Irlanda, Waterford, fino alla vivace cittadina balneare di Dungarvan.
    Fermatevi a Mount Congreve e visitate quello che molti considerano uno dei grandi giardini
    del mondo, oltre a insediamenti vichinghi, un castello normanno, un fantastico caffè e
    stazioni ferroviarie abbandonate lungo il percorso.)
  • Informazioni estratte da All trails il 06/11/2025 all’indirizzo
    https://www.alltrails.com/ireland/paved
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    (Traduzione libera dell’Ufficio:
    Domande frequenti sui sentieri asfaltati in Irlanda Quali parchi nazionali in Irlanda hanno
    sentieri asfaltati? Gli escursionisti di AllTrails.com raccomandano diversi parchi nazionali
    popolari in Irlanda. Il Parco nazionale di Wicklow Mountains ospita 1 percorso asfaltato con
    una valutazione media di 4,3 stelle da 145 recensioni della comunità. Qual è il sentiero
    asfaltato più lungo d’Irlanda? Secondo AllTrails.com, il percorso asfaltato più lungo in Irlanda
    è il Kingfisher Cycle Trail – Southern Loop. La lunghezza stimata di questo percorso è di
    249,0 km. Qual è il percorso asfaltato con il maggior dislivello in Irlanda? Irlanda: Con
    un’ascesa di 5.577 m, Kingfisher Cycle Trail – Southern Loop ha il maggior dislivello di tutti i
    percorsi asfaltati dell’area. La prossima salita più alta per i sentieri asfaltati è
    Carrick-on-Shannon and Derrylin Loop con 5.153 m di dislivello.)
    Nel caso in esame è dunque evidente che il significato del termine ‘trail’ in relazione ai
    prodotti in questione, può essere riferito a sentieri, percorsi e/o cammini in senso lato. In tal
    senso, il concetto di sentiero pavimentato è usato in lingua inglese, come sopra dimostrato.
    Per completezza si precisa che secondo la giurisprudenza costante e consolidata il fatto che
    il segno o la combinazione di cui si chiede la registrazione non sia di uso comune non
    induce necessariamente a concludere che sia intrinsecamente distintivo in relazione ai
    prodotti in questione. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi
    dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in
    commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione,
    il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di
    prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». (enfasi aggiunta)
    Alla luce di quanto sopra, quand’anche l’Ufficio non fosse stato in grado di dimostrare che
    esistono sentieri pavimentati e che pertanto il segno descrive una caratteristica dei prodotti
    (quella di poter essere usati per pavimentare sentieri), il segno sarebbe comunque
    descrittivo di una caratteristica dei prodotti poiché la pavimentazione di sentieri non è una
    circostanza fuori dell’ordinario. Se a ciò si aggiunge che per facilitare il passaggio a piedi o
    in biciletta, esistono numerosi sentieri (trail[s]) pavimentati, non si può che concludere che il
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    segno è descrittivo di una caratteristica dei prodotti come spiegato nella lettera di obiezione
    e nella presente decisione. Per completezza, riguardo all’omogeneità dei prodotti, si ricorda
    che è sufficiente che un impedimento alla registrazione si applichi a un’unica categoria
    omogenea di prodotti e/o servizi. Si considera categoria omogenea una serie di prodotti e/o
    servizi che presentano tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto (02/04/2009,
    T 118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Qualora lo stesso
    impedimento sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti/servizi, può essere
    utilizzata una sola motivazione generale per tutti i prodotti/servizi interessati (15/02/2007, C
    239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38). I prodotti obiettati sono infatti simili e
    complementari in alto grado per cui con riferimento ad essi si può ragionevolmente pensare
    e concludere che, nella percezione del pubblico di riferimento, essi costituiscano una
    categoria sufficientemente omogenea che permette di estendere le obiezioni sollevate
    contro tutti i prodotti della classe 19. Per questo motivo, nel caso in esame, i prodotti delle
    classe obiettata sono da considerarsi come appartenenti a categorie omogenee, ossia
    materiali per la pavimentazione.
    Ad ogni modo, anche se un determinato termine potrebbe non essere chiaramente
    descrittivo dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, il termine potrebbe comunque essere
    oggetto di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che
    sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto
    informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine.
    Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di
    informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del
    fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T 470/09, Medi,
    EU:T:2012:369, § 23). Anche nella denegata ipotesi per cui il significato del segno stabilito
    dall’Ufficio possa non essere chiaramente descrittivo dei prodotti interessati, si può
    sicuramente considerare come elemento che fornisce soltanto informazioni sullo scopo e sul
    settore dei prodotti obiettati.
    Infatti, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
    registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». I marchi contemplati all’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico
    interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora
    l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa»
    (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni
    comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati
    (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «il carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002, T
    360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    Come obiettato dall’Ufficio nella sua lettera d’obiezione del 09/04/2025, il pubblico di
    riferimento percepirebbe il segno ‘trail’ semplicemente come attributivo dell’informazione che
    i prodotti vengono utilizzati direttamente o a supporto della costruzione di sentieri/strade.
    Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
    dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione riguardo la natura e lo scopo
    dei prodotti.
    Infatti, nel caso in esame, contrariamente a quanto sostiene il richiedente, non vi è nulla nel
    segno ‘trail’, al di là dell’ovvio significato sopraindicato e in relazione ai prodotti in questione,
    che possa consentire al pubblico di riferimento di memorizzare il segno facilmente e
    immediatamente come marchio distintivo in relazione ai prodotti per i quali si richiede la
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    protezione. Infatti, non vi è alcun elemento o caratteristica del segno contestato che possa
    innescare un processo cognitivo nella mente del pubblico di riferimento o che richieda da
    parte sua uno sforzo interpretativo per costituire qualcosa di più di un’indicazione delle
    caratteristiche dei prodotti (decisione della Commissione di ricorso R 2076/2022 4, LET
    INNOVATION MOVE YOU, § 39).
    Pertanto, l’Ufficio ritiene che proprio tenendo conto di tale significato, il segno in questione
    non possa essere considerato allusivo, vago e/o ambiguo dal momento che consiste in una
    espressione comprensibile da parte del pubblico di riferimento. Infatti, come sopra stabilito e
    contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, il marchio nel suo complesso non
    contiene elementi di intrigo concettuale o di sorpresa, né è originale e non suscita nella
    mente del pubblico di riferimento un processo cognitivo o uno sforzo interpretativo. Il
    significato è chiaro e inequivocabile se applicato ai prodotti obiettati.
    L’Ufficio concorda con l’affermazione del richiedente secondo cui un grado minimo di
    distintività è sufficiente per evitare gli impedimenti assoluti alla registrazione. Tuttavia, per le
    ragioni sopra esposte, l’Ufficio ritiene che il termine ‘trail’ con un significato chiaro e concreto
    in relazione ai prodotti richiesti non possa essere considerato distintivo.
    Infatti, il possibile significato del segno richiesto non deve essere esaminato in astratto,
    bensì nel contesto della specificazione pertinente. Una domanda di marchio non deve
    essere valutata di per sé, separata dai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione,
    come se il consumatore dovesse indovinare a quali prodotti e servizi si riferisce. L’unico
    fattore decisivo è il modo in cui il segno, nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si
    richiede la protezione, influenza il pubblico di riferimento in relazione a tali prodotti e servizi
    (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P,
    Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH,
    EU:T:2010:81, § 26).
    Ne consegue che la valutazione del marchio deve essere effettuata nel contesto dei prodotti
    e servizi per i quali si richiede la protezione. Pertanto, tale contesto fornisce un importante
    ausilio interpretativo in merito al modo in cui i consumatori percepiranno il marchio
    contestato. Quando il contenuto concettuale del marchio presenta elementi di imprecisione
    che risultano marginali se vengono considerati isolatamente, tali elementi vaghi o poco chiari
    possono essere ridotti al minimo o eliminati quando i consumatori si trovano di fronte al
    marchio nel contesto dei prodotti e servizi pertinenti (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala,
    § 28).
    Come già esposto sopra, nel caso di specie, il termine in questione non è né vago né
    ambiguo, bensì ha un chiaro significato legato alla natura e allo scopo dei prodotti obiettati.
    Infatti, l’Ufficio ha provveduto a indicare la relazione tra il significato del segno e tutti prodotti
    in questione e, ad ogni modo, trattandosi di prodotti simili e complementari in alto grado, con
    riferimento ad essi, si può ragionevolmente pensare e concludere che, nella percezione del
    pubblico di riferimento, essi costituiscano delle categorie sufficientemente omogenee che
    permettono di estendere l’obiezione sollevata contro tutti i prodotti obiettati.
    Di conseguenza, alla luce di tutto ciò che precede, tutte le argomentazioni difensive
    presentate dal richiedente devono essere rigettate.
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    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018951975 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 19 Grès per la costruzione; lastre non metalliche; lastre per costruzioni, non di
    metallo; lastre per pavimento flottante, non in metallo; lastricati non
    metallici; materiali da costruzione refrattari non metallici; mosaici per
    costruzione; pannelli, non metallici per la costruzione; pavimenti non
    metallici; piastrelle per costruzione non metalliche; piastrelle per pavimenti,
    non di metallo; pietra artificiale; tavole in legno per la costruzione; materiali
    da costruzione non metallici; materiali per la pavimentazione in legno;
    pavimentazione a piastrelle non metalliche; pietre da costruzione.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 19 Angolari per coperture non metalliche; coperture non metalliche; listelli in
    legno; oggetti d’arte in pietra, in calcestruzzo o in marmo; parquets;
    rivestimenti in legno; rivestimenti per parati [costruzione] non metallici;
    rivestimenti, non metallici, per l’edilizia; statue in pietra, in calcestruzzo o in
    marmo; tasselli per parquets; coperture per tetti non metalliche; materiali da
    costruzione con qualità di insonorizzazione, non in metallo; pali non
    metallici; piastrelle per pareti, non di metallo; rivestimenti per muri
    [costruzione] non metallici; soffitti non metallici; statuette in pietra,
    calcestruzzo o in marmo; tegole non in metallo.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.