Registrare un marchio nel settore dell’ortopedia e ortesi – Alicante 23/10/2025

L’Ufficio (EUIPO) ha respinto la domanda basandosi su art. 7(1)(b) e (c) e art. 7(2) del RMUE, ovvero:

  • descrittività (art. 7(1)(c)): il termine “AFFIX” significa “fissare / attaccare” in inglese;
  • assenza di carattere distintivo (art. 7(1)(b)): i consumatori percepirebbero il segno come un termine generico o promozionale, non come un indicatore di origine commerciale.

In sintesi, l’EUIPO ritiene che:

“AFFIX” descrive la funzione delle ortesi per caviglia (prodotti che fissano, bloccano o stabilizzano la caviglia) e non funge da marchio.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 23/10/2025
************Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio: AFFIX
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ************** Chiasso (TI)

I. Sintesi dei fatti
In data 23/07/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto
della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
Classe 10 Ortesi per caviglia.
I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede
    la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “fissa / attacca”. Ciò è stato
    supportato da riferimenti di dizionario’ (informazioni estratte da Collins English
    dictionary online in data 22/07/2025 all’indirizzo
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/affix, Il contenuto rilevante
    di questo link è stato riprodotto nella Notifica dei motivi di rifiuto).
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti di ortesi per caviglie, vale a dire i tutori o dispositivi esterni che vengono
    utilizzati per supportare, allineare, stabilizzare, immobilizzare o correggere parti del
    corpo, sono utilizzati per bloccare o agganciare la caviglia, ad esempio per fissarla o
    limitarne il movimento. Pertanto, il segno descrive destinazione o funzione dei
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    prodotti.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo.
  • Inoltre, una parte rilevante del pubblico di riferimento percepirebbe il segno «AFFIX»
    semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare una
    dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento non
    distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine commerciale. Non
    vedrebbe altro che un’informazione promozionale che serve meramente a
    evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che essi consentono di
    agganciare, fissare o rendere salda la caviglia.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere i motivi di rifiuto sollevati nella Notifica dei motivi di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019197527 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.