Registrare un marchio per un vino e denominazione d’origine

EUIPO respinge una domanda di marchio per vini e alcolici

Alicante, 19 agosto 2025 – L’EUIPO ha respinto una domanda di marchio dell’Unione europea per prodotti della classe 33 (vini e bevande alcoliche), ritenendolo descrittivo, privo di carattere distintivo e contenente una Denominazione d’Origine Protetta (DOP) non autorizzata. La decisione si basa sugli articoli 7(1)(b), (c), (j) e 7(2) RMUE.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/08/2025
*********************
*************** Napoli
ITALIA
Fascicolo nº: *************
Vostro riferimento: CANTINEDELSANNIO
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: **************** Napoli
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 24/02/2025 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c),
j) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre); Essenze ed estratti alcolici; Preparati
alcolici per fare bevande; Preparati per fare bevande alcoliche; Vini; Vino;
Vino di more; Vino d’uva; Vini da cucina; Vino bianco; Vini di frutta; Vini
alcolici; Vini dolci; Vinello; Vino di riso; Bevande a base di vino; Vini
irrobustiti; Vini da tavola; Acquavite; Acquaviti; Bevande alcoliche per
l’alimentazione umana; Assenzio; Alcoolici; Liquore al ginseng; Liquore al
ginseng rosso; Bevande distillate; Liquore bianco giapponese [shochu];
Liquore bianco cinese [baiganr]; Liquore tonico aromatizzato agli estratti di
aghi di pino [matsuba-zake]; Liquore tonico contenente estratti d’erbe
[homeishu]; Rum; Vodka; Whisky; Maraschino; Liquori tonici aromatizzati;
Liquori fermentati; Liquore tonico contenente estratti di serpente mamushi
[mamushi-zake]; Brandy per cucinare; Aguardiente [bevande alcoliche a
base di canna da zucchero]; Alcol di riso distillato [awamori]; Liquori
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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rigenerati giapponesi [naoshi]; Rum con succo di canna da zucchero;
Whisky di malto; Whisky miscelato.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché contiene la denominazione
    d’origine protetta (IG) ‘Sannio’ (PDO-IT-A0281).
  • In relazione a prodotti quali “Bevande alcoliche (eccetto le birre); Vini; Vino; Vino
    d’uva; Vini alcolici; Bevande a base di vino; Bevande alcoliche per l’alimentazione
    umana” la dicitura comprende vini che non hanno l’origine indicata dalla
    denominazione d’origine presente nel marchio per il quale si richiede la protezione.
    Per quanto concerne “Vini da cucina; Vino bianco; Vini dolci; Vinello; Vini irrobustiti;
    Vini da tavola”, tali prodotti sono considerati comparabili a vini protetti dalla
    denominazione d’origine «Sannio».
  • Il segno oggetto della domanda è inoltre inammissibile alla registrazione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché
    descrive alcune caratteristiche dei prodotti per i quali si richiede la protezione ed è
    privo di carattere distintivo. Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al
    segno il significato seguente: locali per la vinificazione di vini e liquori, nonché per la
    loro vendita al minuto, che si trovano in una ben precisa regione storica dell’Italia
    centro-meridionale.
  • Il suddetto significato dei termini «Cantine del», contenuti nel marchio, è supportato
    dai seguenti riferimenti di dizionario: https://dizionario.internazionale.it/parola/cantina
    e https://dizionario.internazionale.it/parola/di . Per quanto concerne il termine
    «Sannio» il suo significato è riscontrabile nelle seguenti pagine web:
    https://www.sunnn.it/il-sannio-e-i-sanniti/?
    srsltid=AfmBOopkJi7XE_KZuthgbBHC74MV77VSyQ5AbLkQgxUXPzvHjRdheCV1 ;
    https://www.chianellaetrainera.com/pages/territorio . Il contenuto rilevante dei
    suddetti link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti richiesti (vini, liquori, bevande alcoliche, estratti per fare bevande ecc.)
    sono prodotti o commercializzati in locali per la vinificazione di vini e liquori, nonché
    per la loro vendita al minuto, che si trovano in una ben precisa regione storica
    dell’Italia centro-meridionale (il Sannio). Pertanto, nonostante alcuni elementi
    stilizzati costituiti da caratteri a colore alquanto comuni e perfettamente leggibili, il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni
    sulla provenienza geografica/luogo di fabbricazione e vendita dei prodotti.
  • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 21/03/2025, che possono essere
    sintetizzate come segue:

Si tratta di un marchio figurativo recante un particolare carattere grafico stilizzato.
Si tratta di una scritta grafica creata ad hoc, distintiva e nuova che vuole
contraddistinguere soprattutto l’attività di vendita dei prodotti di cui alla classe 3.
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Il richiedente allega un estratto della banca dati TMView.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
In primo luogo, va rilevato che il richiedente non ha trasmesso argomentazione alcuna
rispetto alle osservazioni dell’Ufficio in merito all’applicabilità dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera j) RMUE. All’Ufficio non pertanto resta che confermare quanto stabilito nella
precedente comunicazione (v. sopra), in relazione all’articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE.
In secondo luogo, è giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione
indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un
esame separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
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22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno
rappresenti, nella mente del consumatore interessato di
lingua italiana, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti e servizi o se sia ragionevole
ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR).
Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua
caratteristica distintiva esso va considerato nel suo complesso, il che non è incompatibile
con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono.
La dicitura in questione contiene tre termini: ‘cantina’, ‘del e ‘Sannio’. È palese che per un
madrelingua italiano si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine ad un sintagma
indicante un insieme di locali per la vinificazione di vini e liquori, nonché per la loro vendita al
minuto, che si trovano in una ben precisa regione storica dell’Italia centro-meridionale.
L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura l’unica interpretazione che, di primo acchito e
spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento
italiano in relazione ai prodotti richiesti, senza che ciò comporti nessun particolare sforzo
interpretativo e senza la necessità di intraprendere complicati processi mentali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che la
dicitura in esame, se applicata a vini, bevande alcoliche, ecc. nella classe 33 indichi che essi
sono prodotti in luoghi adibiti alla vinificazione, lavorazione, conservazione, confezione di
vini e liquori localizzati in una regione dell’Italia centro-meridionale, oppure commercializzati
in locali in cui si vendono tali prodotti nella suddetta zona. Ciò è peraltro plausibile, tenendo
in conto del fatto che il Sannio è una regione ben nota per la produzione agricola, in
particolare di vini e olio, dato di comune esperienza per i consumatori italiani.
La dicitura ‘Cantine del Sannio’ trasmette informazioni ovvie e dirette relative alla
provenienza geografica/luogo di fabbricazione e vendita dei prodotti. Ciò è anche
confermato dal richiedente stesso, quando afferma che il segno “vuole contraddistinguere
soprattutto l’attività di vendita dei prodotti di cui alla classe 33”.
Perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera c), RMUE,
Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi
della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati
potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32)
Per quanto concerne gli elementi figurativi presenti nel segno ,
l’Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione. Il segno è,
in primo luogo, perfettamente leggibile e non necessita di uno sforzo cognitivo da parte del
consumatore affinché il messaggio trasmesso venga compreso. I caratteri a colori sono
inoltre alquanto comuni. Ciò non è sufficiente a dotare il segno di un minimo grado di
distintività, a differenza da quanto indicato dal richiedente. Va sottolineato che i prodotti
richiesti sono di largo consumo e, quindi, sostanzialmente diretti ad un pubblico composto
da consumatori medi, vale a dire da persone normalmente informate e ragionevolmente
attente e avvedute, che non svolgeranno un’analisi approfondita dei vari elementi presenti
nel segno. Seppure il marchio contenga degli elementi figurativi,
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questi non posseggano un’originalità tale da dotare il marchio di un livello sia pur minimo di
carattere distintivo. Al contrario, gli elementi figurativi e i colori presenti nel marchio non sono
sufficienti a distogliere l’attenzione del consumatore dal chiaro messaggio promozionale
trasmesso da questo termine (v. sentenza dell’11 luglio 2012, T-559/10, “Natural Beauty”,
punto 27). Pertanto, ad avviso dell’Ufficio, nessuno degli elementi costitutivi del marchio
possiede autonoma carica distintiva, e lo stesso giudizio è estensibile all’insieme.
Per tutti i motivi sopra esposti il segno in esame è descrittivo e, prima facie, privo di carattere
distintivo. Ad avviso dell’Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere
nel segno in questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine
imprenditoriale unicamente qualora fosse educato a farlo attraverso un lungo processo di
familiarizzazione con il prodotto. Tuttavia, la richiedente non ha trasmesso prova alcuna al
riguardo.
Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla
giurisprudenza consolidata:
il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che
è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la
cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di
conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente
normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione
non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello
stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale
decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata
con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica
nella quale trae origine il segno verbale controverso.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalle decisioni nazionali a cui fa
riferimento il richiedente con la trasmissione di un estratto dalla banca dati TMView.
In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a
registrazioni nazionali degli Stati membri che non hanno l’italiano come lingua e in cui il
segno può rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta l’UE (03/07/2003,
T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
Il richiedente ritiene che l’Ufficio stesso abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia,
la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
un segno come marchio dell’otere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
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in quanto nessuno di essi contiene i medesimi termini, né la stessa veste grafica.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c), j) e artico 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019138295 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.