Il segno “Mercato urbano” ad avviso dell’esaminatore è descrittivo poichè il consumatore che si approccia al marchio avrà l’idea che i prodotti oggetto di rivendicazione si vendono all’aperto per cui il segno non distingue gli articoli di abbigliamento oggetto del marchio da altri presenti sul mercato.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 22/04/2025
***********Milano
ITALIA
Fascicolo nº: ***********
Vostro riferimento: ***************
Marchio: ***********
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *************
*************
I-20124 Milano
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 13/01/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 35 Servizi di vendita al dettaglio di abbigliamento e di accessori di
abbigliamento.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
- Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana, che attribuirebbe al
segno il significato seguente: luogo all’aperto o insieme di edifici in cui hanno luogo
transazioni di merci in una città; riunione periodica di compratori e venditori per la
vendita di prodotti che ha luogo in città; complesso delle contrattazioni relative a una
determinata città. - I suddetti significati dei termini «MERCATO URBANO», di cui il marchio è composto,
sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario:
https://dizionario.internazionale.it/parola/mercato e
https://dizionario.internazionale.it/parola/urbano . Il contenuto rilevante di questi link è
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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stato riprodotto nella lettera di obiezione. - I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i servizi richiesti, ovvero ‘servizi di vendita al dettaglio di abbigliamento e di
accessori di abbigliamento’: (i) hanno luogo in un’area all’aperto o in un insieme di
edifici in cui si comprano e vendono merci in una città, ovvero in un mercato
cittadino, in questo caso specializzato in abbigliamento ed accessori; (ii) sono
prestati nel corso di una riunione periodica di compratori e venditori per la vendita di
prodotti che ha luogo in città (ad esempio durante un mercato settimanale); (iii)
rappresentano il complesso delle contrattazioni relative ad capi di abbigliamento ed
accessori, in una determinata città. Pertanto, il segno descrive la specie dei servizi e
il luogo in cui vengono prestati gli stessi. - Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019115207 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
