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  • ZAGO contro LUIGINOZAGO Divisione di Opposizione 23-07-2018

    ZAGO contro LUIGINOZAGO Divisione di Opposizione 23-07-2018

    ZAGO contro LUIGINOZAGO

    Settore vini, classe 33 e classe 35 per la vendita al dettaglio. Due marchi: il marchio anteriore ZAGO, il marchio impugnato: LUIGINOZAGO.

    Il marchio LUIGINOZAGO oltre alla parte denominativa ha anche una parte figurativa rappresentata da un carretto.

    Ad avviso della Divisione di Opposizione è molto probabile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio quindi esiste un rischio di configurazione.   Dato  che i marchi coincidono nella parola “ZAGO”  i consumatori potrebbero percepire ZAGO come riferito alla stessa persona, poiché intenderanno il marchio impugnato come un nome completo che include il cognome di cui è costituito il marchio  anteriore e LUIGINO come nome di battesimo della stessa persona.

    Inoltre, il Tribunale ha sostenuto che, nel settore dei vini, i consumatori di tali prodotti sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell’elemento denominativo che serve a identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a voce dopo aver letto il loro nome sul menu.

     

    OPPOSIZIONE N. B 2 779 034

     

    Gens sas di Zago Rita & C., Via L. Einaudi 18, 33080, Prata di Pordenone (PN), Italia (opponente), rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Via Berchet, 9, 35131, Padova, Italia (rappresentante professionale)

     

    c o n t r o

     

    Luigino Zago Società Agricola S.S., Vicolo C. Battisti, 12 – Loc. Candelù, 31052 Maserada Sul Piave (TV), Italia (richiedente), rappresentata da Patrizia Massa, Via Castelfranco Veneto, 4, 31100 Treviso, Italia (rappresentante professionale).

     

    Il 23/07/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

     

     

    DECISIONE:

     

    1. L’opposizione n. B 2 779 034 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati, ossia:

     

    Classe 33:         Bevande alcoliche; vini; vini spumanti.

     

    Classe 35:         Vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande alcoliche (escluse le birre); servizi al dettaglio in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi all’ingrosso in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande alcoliche (escluse le birre); vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande alcoliche (tranne le birre).

     

    1. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 430 333 è respinta per tutti i prodotti e servizi contestati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

     

    1. La richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate a 620EUR.

     

     

    NOTA PRELIMINARE

     

    A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (RMUE), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (RDMUE) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (REMUE), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 e dal regolamento esecutivo (UE) 2018/626. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

     

     

    MOTIVAZIONE:

     

    L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 430 333, per il marchio figurativo “”, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 33 e una parte dei servizi compresi nella classe 35 . L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 204 051 per il marchio denominativo “ZAGO”. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

     

     

    PROVA DELL’USO

     

    Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono

    la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il   marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

     

    La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

     

    La richiedente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso, dei marchi sui quali si basa l’opposizione, inter alia, il marchio dell’Unione europea n. 15 204 051.

     

    La data di deposito della domanda contestata è l’11/05/2016 e la data pertinente della registrazione del marchio anteriore (depositato il 02/05/2016) è il 29/04/2018. Pertanto, dato che il marchio anteriore dell’Unione europea non è stato registrato da almeno 5 anni alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, la richiesta di prova dell’uso non è ammissibile riguardo a questo diritto anteriore.

     

    Per ragioni di economia procedurale la Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione proprio a questo diritto anteriore, la registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 204 051 per il marchio denominativo “ZAGO”.

     

     

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

     

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

     

     

    1. I prodotti e servizi

     

    I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

     

    Classe 32:       Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; sciroppi altri preparati per fare bevande (tutti i prodotti non alcolici menzionati senza contenuto di frutta e/o aromi alla frutta).

     

    Classe 33:       Bevande alcoliche (eccetto le birre).

     

    I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

     

    Classe 33:       Bevande alcoliche; vini; vini spumanti.

     

    Classe 35:       Vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande alcoliche (escluse le birre); servizi al dettaglio in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi all’ingrosso in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande alcoliche (escluse le birre); vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande alcoliche (tranne le birre).

     

    In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

     

    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e i punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

     

    Prodotti contestati in classe 33

     

    I prodotti contestati bevande alcoliche sono identicamente coperti dal marchio anteriore, sebbene quest’ultimo contenga la specificazione “eccetto le birre”.

     

    I vini e i vini spumanti contestati sono compresi nell’ampia categoria delle bevande alcoliche (eccetto le birre) dell’opponente. Pertanto, sono identici.

     

    Servizi contestati in classe 35

     

    Secondo la giurisprudenza, i servizi di “vendita al dettaglio” concernenti la vendita di specifici prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti (05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.) /Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., § 33). Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti e i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico.

     

    Gli stessi principi si applicano ai servizi resi in diverse forme consistenti esclusivamente in attività di vendita effettiva di prodotti, quali servizi di punti vendita al dettaglio, servizi di vendita all’ingrosso, servizi di vendita su Internet, servizi di vendita mediante catalogo o per corrispondenza nella classe 35.

     

    Pertanto, i servizi contestati vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande alcoliche (escluse le birre); servizi al dettaglio in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi all’ingrosso in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande alcoliche (escluse le birre); vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande alcoliche (tranne le birre presentano un basso grado di somiglianza con le bevande alcoliche (eccetto le birre) dell’opponente.

     

     

    1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

     

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

     

    Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici e simili in basso grado sono diretti sia al grande pubblico che ad una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale (per ciò che riguarda i servizi della Classe 35, per esempio, i servizi di vendita all’ingrosso). Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

     

     

    1. I segni

     

     

    ZAGO

     

     

    Marchio anteriore

     

    Marchio impugnato

     

    Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

     

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

     

    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).

     

    Con riferimento al marchio impugnato, la Divisione d’Opposizione rileva, in via preliminare, che, in genere, non è opportuno dividere artificialmente un segno per analizzare le sue diverse componenti, in quanto il pubblico, solitamente, percepisce un  marchio nella sua interezza e non procede ad un’analisi di ogni suo singolo elemento. D’altro canto, non è nemmeno possibile trascurare che almeno una parte del pubblico di riferimento, in particolare il pubblico di lingua italiana, distinguerà facilmente nel marchio impugnato la sequenza iniziale di lettere “LUIGINO” come un nome proprio maschile (utilizzato comunemente come derivazione del nome “Luigi”) seguito dal cognome “ZAGO”. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua italiana che percepirà il marchio impugnato come un marchio che contiene un nome e un cognome, sebbene trascritti in un’unica parola.

     

    Sia gli elementi verbali che figurativi (il disegno di un carretto) del marchio della richiedente sono da ritenersi distintivi in quanto non presentano alcun significato attinente ai prodotti e servizi rilevanti. Nessuno di tali elementi, inoltre, domina il segno dal punto di vista visivo. Ciò detto, si ritiene che la parola “ZAGO” costituisce senz’altro l’elemento che maggiormente richiama l’attenzione del consumatore. Si tratta, infatti, di un elemento corrispondente a un cognome italiano e, quindi, capace di suscitare una chiara e immediata associazione con l’origine dei prodotti e servizi in esame. Gli ulteriori elementi del marchio non avrebbero certo lo stesso impatto sul consumatore del cognome “ZAGO”, il quale verrà riconosciuto come elemento maggiormente distintivo del segno (si veda, in tal senso, 20/02/2013, T-631/11, B Berg, EU:T:2013:85, § 48; 01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285).

     

    Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito unicamente dal termine “ZAGO”, il quale come detto verrà percepito dal pubblico italiano come un cognome. Essendo un segno denominativo, il marchio dell’opponente non presenta per definizione elementi che potrebbero essere considerati più distintivi o più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

     

    La richiedente argomenta che i segni non coincidono nelle prime lettere e, pertanto differiscono sia sotto il profilo visuale che fonetico. A questo proposito, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è pur vero che la parte iniziale dei marchi potrebbe catturare maggiormente l’attenzione del consumatore rispetto alle parti seguenti, tale considerazione non può valere in tutti i casi (16/05/2007, T‑158/05, ALLTREK, § 70).

     

    Nella fattispecie, i marchi coincidono nella parola “ZAGO”, che è l’unico elemento del marchio anteriore, il quale è interamente incluso nel segno impugnato di cui costituisce, tra l’altro, l’elemento maggiormente distintivo.

     

    Visivamente, i segni coincidono nell’elemento verbale distintivo “ZAGO”. Tuttavia, essi differiscono nell’ulteriore elemento verbale del marchio impugnato “LUIGINO”, meno distintivo, rispetto a “ZAGO”, nonché nell’elemento figurativo del marchio impugnato.

     

    Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

     

    Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere del termine “ZAGO”, l’unico elemento del marchio anteriore e l’elemento più distintivo del segno della richiedente. La pronuncia differisce nel suono che origina la pronuncia dell’elemento verbale “LUIGINO” del marchio impugnato.

     

    Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

     

    Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché, i segni saranno associati a un significato simile, vale a dire al medesimo cognome, i segni sono concettualmente molto simili, nonostante la presenza degli elementi aggiuntivi nel marchio contestato.

     

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

     

     

    1. Carattere distintivo del marchio anteriore

     

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

     

    L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

     

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

     

     

    1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

     

    I prodotti e servizi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili in basso grado. Essi sono diretti sia al grande pubblico che ad una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale che presteranno un grado di attenzione medio.

     

    I segni sono molto simili sia da un punto di vista fonetico che concettuale. Dal punto di vista visivo, essi sono da considerarsi simili in media misura. Essi coincidono nel termine distintivo “ZAGO”, che è l’unico elemento del marchio anteriore e che sarà percepito come l’elemento identificante l’origine commerciale dei prodotti e servizi del marchio impugnato per le ragioni esplicitiate nella sezione c) della presente decisione.

     

    Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti

    e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi

    e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Nel presente caso un maggiore grado di somiglianza tra i marchi compensa il basso grado di somiglianza tra i servizi del marchio impugnato e i prodotti del marchio anteriore.

     

    Inoltre, il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Difatti, nel presente caso, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti e servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), considerando che i marchi coincidono nell’elemento “ZAGO” che i consumatori potrebbero percepire come riferito alla stessa persona, poiché intenderanno il marchio impugnato come un nome completo che include il cognome di cui è costituito il marchio  anteriore.

     

    Inoltre, il Tribunale ha sostenuto che, nel settore dei vini, i consumatori di tali prodotti sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell’elemento denominativo che serve a identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a voce dopo aver letto il loro nome sul menu (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Ne consegue che, in tali casi, può essere opportuno attribuire particolare importanza alla somiglianza fonetica tra i segni in questione. Tali considerazioni intervengono allorché si constata un rischio di confusione.

     

    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione almeno, ma non necessariamente soltanto, da parte del pubblico di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

     

    Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 204 051 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati anche per i servizi considerati simili in basso grado ai prodotti del marchio anteriore.

     

    Poiché il diritto anteriore n. 15 204 051 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268) e nemmeno l’analisi delle loro prove d’uso.

     

    Per dovere di completezza si rileva che la richiedente, afferma che il marchio anteriore possiede un modesto carattere distintivo, ritenuta la diffusione nel settore vitivinicolo di numerosi segni distintivi siano essi denominazioni sociali, insegne, domini o per l’appunto marchi. A sostegno della propria tesi, la richiedente presenta esempi di etichette di omonimie ZAGO. Tuttavia, la Divisione d’Opposizione rileva che l’esistenza di più etichette non rispecchia necessariamente l’uso del marchio “ZAGO” o di qualsiasi patronimico sul mercato. In base a tali circostanze, la rivendicazione del richiedente dev’essere respinta.

     

    La richiedente richiama inoltre a sostegno delle proprie argomentazioni precedenti decisioni nazionali. Tuttavia, va osservato che le decisioni rese a livello nazionale relative a conflitti fra marchi identici o simili non sono vincolanti per l’Ufficio perché il regime del marchio dell’Unione europea è un sistema autonomo che si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (13/09/2010, T‑292/08, Often, EU:T:2010:399).

     

    Sebbene le precedenti decisioni nazionali non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione, in particolare nel caso in cui tali decisioni siano state adottate in uno Stato membro rilevante ai fini del presente procedimento.

     

    Nel caso in esame si osserva  che il precedente invocato dalla richiedente, sentenza n. 2191 del 4 febbraio 2016 che ha confermato la sentenza n. 544/2010 del 19 aprile 2010 ed, in particolare, il principio – in materia di marchi del settore vitivinicolo – secondo il quale “l’uso di un marchio contrassegnato da identico cognome, accompagnato da diverso nome di battesimo e dalla raffigurazione delle colline langarole, non è suscettibile di integrare contraffazione del marchio anteriore con identico cognome ma diverso prenome”, non è rilevante ai fini del presente procedimento, dal momento che tale precedente si riferisce all’analisi del reato di contraffazione e non del rischio di confusione.

     

    SPESE

     

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

     

    Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

     

    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

     

     

     

     

    Divisione d’Opposizione

     

     

    Pierluigi M. VILLANI María Clara

    IBÁÑEZ FIORILLO

    Riccardo RAPONI

     

    Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • MARCHI COMUNITARI: registrato il marchio “Fitfitaly”

    MARCHI COMUNITARI: registrato il marchio “Fitfitaly”

    Accettata in data  04.07.2018  la registrazione del marchio  “Fitfitaly” a Sanremo (IM) depositato il 07.03.2018 e pubblicato sul Bollettino n. 2018/060 del 27 marzo 2018

     

  • MARCHI COMUNITARI: depositato il marchio “GUIDO CORTI”

    MARCHI COMUNITARI: depositato il marchio “GUIDO CORTI”

    Il 19 luglio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso EUIPO, il marchio comunitario “GUIDO CORTI”

    Il  marchio “GUIDO CORTI” intestato ad un’azienda di Firenze, leader  nel suo settore, ed è utilizzato nella classe di prodotti 29.

    CR

  • SAXO Prima Commissione di ricorso 13-07-2018

    SAXO Prima Commissione di ricorso 13-07-2018

    Ad avviso della prima Commissione di Ricorso EUIPO il marchio SAXO non è registrabile in quanto DESCRITTIVO.

    Il marchio SAXO è un marchio figurativo in Classe 16 — stampati; materiale didattico e didattico (esclusi gli apparecchi)

    La parola «saxo» in francese è un’abbreviazione di «saxópFono» e «saxoón», in italiano sassofono.

    Secondo EUIPO il termine «Saxo» informa sin da subito i consumatori che il materiale stampato e il materiale didattico riguardano il contesto della sassofonia per cui di fatto il marchio fornisce informazioni evidenti e dirette concernenti il tipo o le altre caratteristiche dei prodotti in questione cioè dei sassofoni.

     

    DECISIONE
    della prima commissione di ricorso
    del 13 luglio 2018
    Nel caso R 1960/2017-1
    SAXO.COM A/S
    Strandbolevarden 89, 2
    2100 Copenaghen Est
    Danimarca Titolare di IR
    rappresentata da Bombhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5º, 03001º, Alicante, Spagna
    Appello per la registrazione internazionale n. 01 303 299 che designa l’Unione
    europea
    LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO
    composto dai sigg. M. Bra come singoli membri in conformità dell’articolo 165,
    paragrafo 2, e (5) dell’EUTMR, dell’articolo 36 EUTMDR e dell’articolo 13 della
    decisione del Presidium sull’organizzazione delle commissioni come attualmente in
    vigore, e della risoluzione n. 3 del consiglio di amministrazione del 9 marzo 2012
    sulle decisioni di un solo membro
    Cancelliere: H. Dijkema
    emette il presente
    Lingua processuale: Inglese
    13/07/2018, R 1960/2017-1, Saxo (fig.)
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
    2
    Decisione
    Fatto
    1 Il 11 marzo 2016 SAXO.COM/S («il titolare dell’IR») ha designato l’Unione
    europea nella sua registrazione internazionale per il marchio figurativo
    («IR») per il seguente elenco di beni:
    Classe 16 — stampati; materiale didattico e didattico (esclusi gli apparecchi)
    2 Il 25 luglio 2016 il marchio richiesto è stato ripubblicato dall’Ufficio.
    3 Il 29 luglio 2016, l’esaminatore ha informato il titolare dell’IR che il marchio
    richiesto non sembra essere ammesso alla registrazione, a norma dell’articolo
    7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in combinato disposto con l’articolo 7,
    paragrafo 2, dell’EUTMR. I motivi possono essere riassunti come segue:
     Le merci richieste sono destinate al consumo in massa e riguardano
    principalmente il consumatore medio, normalmente informato, ed avveduto.
    Poiché «Saxo» è una parola spagnola e francese, il pubblico in questione è il
    consumatore spagnolo e francofono nell’Unione europea;
     La parola «saxo» è un’abbreviazione di «saxópFono» e «saxoón» (in
    francese) e di «sassosofono» (in francese), uno strumento di « vento con colori
    di colore rosso basso, utilizzato principalmente nella musica jazz e nella
    danza». È realizzata in varie dimensioni, ha una cavità conica e un’unica
    reed». ( reale università Española; Trésor de la lingua française —.).
    L’abbreviazione inglese è «sax» (Collins Dictioning). I consumatori
    conosceranno l’espressione «Saxo» come espressione significativa: sax,
    sassone;
    Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’UE
     Il termine «Saxo» informa immediatamente i consumatori che il materiale
    stampato e il materiale didattico sono circa la sassofoni. Di conseguenza, il
    marchio fornisce informazioni evidenti e dirette concernenti il tipo o le altre
    caratteristiche delle merci in questione, quali l’oggetto o il contenuto e il
    legame è sufficientemente prossimo al senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 2, dell’EUTMR;
    Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell’UE
     Secondo la giurisprudenza (19/09/2002, C-104/00 P, «DKV», punto 21), il
    fatto che un segno si componga di parole generiche che informano il pubblico
    di una caratteristica delle merci porta a concludere che il segno è privo di
    carattere distintivo. Ciò è chiaramente applicabile nel caso di specie.
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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     Dal momento che il marchio ha un chiaro significato descrittivo, il suo
    impatto sul pubblico interessato sarà essenzialmente di natura descrittiva, così
    da dare l’impressione che possa indicare un’origine commerciale;
     Di conseguenza, considerato nel suo insieme, il marchio richiesto è privo di
    carattere distintivo e non può distinguere le merci per le quali è chiesta la
    registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 7,
    paragrafo 2, dell’EUTMR.
    4 Il 28 novembre 2016 il titolare dell’IR ha presentato le sue osservazioni sul rifiuto
    provvisorio che può essere sintetizzato come segue:
     Nel caso in cui l’esaminatore mantenga le sue obiezioni, il titolare del RA
    propone di modificare le specifiche della classe 16 aggiungendo « non incluse
    le note musicali ».
    Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’UE
    a) Saxo non ha alcun senso immediatamente e chiaramente comprensibile;
     Sebbene non sia negato l’uso del senso di saxone in francese e in spagnolo,
    un termine che può avere vari significati non è descrittivo quando il significato
    potenzialmente descrittivo non può venire a mente. Saxo non è usato in
    linguaggio commerciale per descrivere i prodotti. Si tratta piuttosto di un
    termine emphico e colloquio per fare riferimento all’atto «saxophone». Saxo
    non è di per sé un termine del dizionario ma viene indicato come forma breve
    per la voce «saxone», come risulta dall’estratto del Centro nazionale de
    Ressources Textuelles et Lexicales;
     Il marchio Saxo non sarà pertanto percepito come identico al senso
    descrittivo completo di Esaxone;
    b) Saxo non ha alcun senso per quanto riguarda il commercio;
     Il pubblico interessato, in possesso di «Saxo», utilizzato in una forma di
    marchio in relazione al materiale stampato, non è spinto a pensare anche alla
    linea di trasmissione dello strumento.
     Il grande pubblico utilizzato per accedere al marchio come marchio
    commerciale (Saxo è un modello di auto Citroën, un marchio spagnolo noto e
    il nome di una banca danese). L’Ufficio registrato senza opporre l’eccezione di
    Saxo, di Saxo, per le merci della classe 16 che conferma che Saxo non
    presenta alcuna connotazione descrittiva per quanto riguarda le merci della
    classe 16;
     Questo è confermato anche dai risultati delle ricerche di «Saxo» sui siti
    Internet francese e spagnolo di Google, che rivelano diversi significati non
    collegati a sassofoni.
     Di conseguenza, i consumatori interessati non percepiranno il marchio come
    espressione significativa per quanto riguarda gli «stampati»; materiale
    didattico e didattico»;
    il titolare dell’IR usa il velo «xero» come riferimento a Saxo Grammaticcus,
    uno storico storico, teologo, autore della prima storia completa della
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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    Danimarca, tradotto in inglese, ed è menzionato in Wikipedia e nel dizionario
    inglese Collins (all. 3);
    d) Il significato del termine «Saxo» non è descrittivo delle merci in causa.
    Anche supponendo che il termine sia percepito come «saxone», il termine
    «sassone» non fornisce informazioni sulla quantità, la qualità, lo scopo, le
    caratteristiche, la natura e/o la dimensione delle merci designate;
     Il termine «sassone» designa alcune caratteristiche quali la categoria della
    sostanza stampata, vale a dire quelle relative all’educazione musicale.
    Tuttavia, il rapporto tra il termine «Saxo» e le merci non è sufficientemente
    diretto e specifico, né concreto e compreso senza ulteriori riflessioni;
     L’articolo 7, lettera l), secondo comma, lettera c), dell’EUTMR non si
    applica a termini che presentano solo riferimenti né riferimenti alle
    caratteristiche delle merci, che danno riferimenti vaghi o indiretti alle merci
    (31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU: T:2001: 30, punto 29);
     Anche supponendo che i beni richiesti per la classe 16 (stampati o materiale
    pedagogico e materiale didattico) fossero diretti verso l’educazione musicale,
    in particolare quelli relativi a sassofoni, questo possibile rapporto sarebbe
    troppo vago e incontenuto per conferire a tale termine un carattere descrittivo
    in relazione a tali merci;
    Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell’UE
     L’obiezione dell’esaminatore in merito all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    dell’UE all’interno dell’UE, era interamente basata sulla presunta natura
    descrescente del marchio richiesto;
     Poiché il marchio applicato non è puramente descrittivo, esso può funzionare
    come indicatore di sorgente e possedere il minimo carattere distintivo
    necessario;
     Il marchio è corroborato dal fatto che il marchio è stato utilizzato con
    successo da più di 50 anni (come da allegato 4, estratti del sito web danese del
    titolare) e quindi funziona sul mercato come un indicatore di origine;
    5 Il 6 luglio 2 017 l’esaminatore ha preso una decisione («la decisione impugnata»)
    mantenendo l’obiezione e rifiutando la registrazione internazionale che
    designa l’Unione europea basata sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c)
    l’EUTMR e l’articolo 7, paragrafo 2, EUTMR. Le motivazioni aggiuntive
    fornite in risposta agli argomenti del titolare dell’IR possono essere riassunte
    come segue:
    Restrizione dell’elenco delle merci
     Il titolare dell’IR ha chiesto, in via provvisoria, una limitazione dell’elenco
    delle merci nel modo seguente: Classe 16 — stampati; materiale didattico e
    didattico (ad eccezione degli apparecchi), senza note musicali. La limitazione
    proposta esclude una caratteristica delle merci e non riesce quindi a superare
    l’obiezione. Inoltre, la limitazione proposta non era esplicita e incondizionata
    e pertanto non può essere presa in considerazione;
    Articolo 7 RTMR
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     Il consumatore interessato percepisce il marchio relativo alle merci oggetto
    della domanda. Contrariamente a quanto sostenuto dal titolare dell’IR, «Saxo»
    non è privo di senso per quanto riguarda le merci, dato che i documenti e le
    pubblicazioni oggetto della domanda possono essere relativi a sassofoni;
     Quando viene applicato alle merci in questione, il consumatore interessato
    percepisce il segnale che indica che le merci sono a proposito di sassofoni, che
    trattano l’oggetto o il cui tema è stato uno dei temi principali. Ciò è di
    particolare interesse per i pertinenti consumatori francesi e spagnoli;
     Tale constatazione è ulteriormente corroborata dal fatto che spesso l’oggetto,
    il contenuto o il tema del materiale stampato, dell’insegnamento e del
    materiale didattico costituisce un fattore determinante per l’acquisto di tali
    elementi;
     Il messaggio trasmesso dal marchio è quindi chiaramente significativo,
    tenuto conto delle circostanze specifiche del mercato rilevante;
     Ciò significa che il marchio richiesto è particolarmente idoneo a descrivere le
    caratteristiche auspicabili delle merci richieste, ad esempio la loro natura o
    altre caratteristiche, ad esempio, la loro materia o il loro contenuto;
     A causa della natura stessa delle caratteristiche tipografiche della
    componente scritta del marchio, semplicemente presentate in caratteri
    maiuscoli di colore bianco Times New Roman, gli elementi figurativi del
    segno, non sono in grado di deviare l’attenzione dei consumatori dal
    messaggio descrittivo e non distintivo veicolati dalla parola «parola»;
     Inoltre i colori bianco e rosso sono di base e/o comunemente utilizzati sul
    mercato per le merci in questione e non conferiscono un carattere distintivo.
     La conclusione di cui sopra non è rimessa in discussione dagli argomenti del
    titolare dell’IR, secondo i quali «Saxo» non è utilizzato in linguaggio
    commerciale per designare un prodotto e che le ricerche sui siti Internet di
    Google francese e spagnolo per «Saxo» mostrano diversi significati non
    collegati a sassofoni. Sebbene l’uso su Internet del segno possa essere
    un’indicazione valida ai fini dell’applicabilità dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera b) o c) dell’EUTMR, non è una «condicio sine qua non»;
     È irrilevante che i consumatori siano abituati ad altri marchi di «xassero»,
    usati rispetto ad altri beni (o servizi) dal momento che la distinguibilità e la
    descrizione del segno devono essere valutate rispetto ai beni (o servizi)
    richiesti. Il marchio è descrittivo per le merci in questione (e non per le
    automobili, le calzature o i servizi bancari). Il titolare dell’IR ha fatto
    riferimento ad alcuni dei marchi già conosciuti, con la conseguenza che essi
    non rientrano nella stessa categoria di marchi, come nel caso in esame;
     Non è rilevante anche l’affermazione secondo cui il marchio è utilizzato
    come riferimento a Saxo Grammaticus;
     Il messaggio trasmesso dal segno è chiaro ed incontestabile;
     Per quanto riguarda l’affermazione del titolare dell’IR, secondo cui il segno,
    non essendo descrittivo, non è privo di carattere distintivo, va notato che, a
    prima vista, il segno non dà ai consumatori pertinenti l’impressione che si
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    tratti di un indicatore di origine, in quanto si tratta di una semplice
    dichiarazione informativa;
     Data l’impressione che si ricava dal marchio nel suo insieme, il legame tra i
    prodotti in questione e il marchio richiesto non è sufficientemente indiretto per
    dotare il marchio del livello minimo di specificità inerente all’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), dell’EUTMR;
     Per quanto riguarda l’affermazione dell’AR, da parte del titolare, che ha
    utilizzato con successo il proprio marchio, va notato che, poiché il marchio
    presenta un significato chiaramente descrittivo per quanto riguarda le merci in
    causa, il suo impatto sul pubblico interessato sarà essenzialmente di natura
    descrittiva, così da rendere l’eventuale impressione che possa indicare
    l’origine commerciale;
     Il titolare dell’IR non ha sostenuto che il marchio abbia acquisito carattere
    distintivo attraverso un uso intensivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
    dell’EUTMR. Non è possibile stabilire che la marcatura funzioni come
    indicatore di origine commerciale (in danese, parzialmente tradotta in inglese)
    dal presente reclamo e da due documenti stampati dal sito web del titolare
    dell’IR;
     La protezione della registrazione internazionale che designa l’Unione
    europea è respinta per tutte le merci, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’EUTMR.
    6 Il 8 settembre 2017 il titolare dell’IR ha presentato ricorso contro la decisione
    impugnata. La memoria contenente i motivi è pervenuta il 27 ottobre 2017.
    7 Insieme alla sua dichiarazione del motivo, il titolare del RA ha presentato una
    nuova richiesta per limitare l’elenco delle merci come segue:
    Classe 16 — stampati; materiale per l’istruzione e l’insegnamento (tranne gli apparecchi);
    assenza di note musicali e non trattare con la sassofoni.
    Motivi di ricorso
    8 Il titolare del RA ha chiesto che il consiglio di amministrazione annulli la
    decisione contestata nel suo complesso e conceda la protezione internazionale
    per la registrazione nell’Unione europea, ribadendo in sostanza le
    argomentazioni presentate all’esaminatore. Gli argomenti aggiuntivi sollevati
    nella sua motivazione possono essere riassunti nel modo seguente:
     «Saxo» non è una espressione significativa. Il termine «sassio» non è un
    termine comune o dizionario, ma un’abbreviazione. Il contenuto di materiale
    stampato non sarebbe indicato in forma stilizzata come il segno contestato. Il
    termine è spesso usato da terzi come marchio commerciale senza alcun
    riferimento o connotazione a sassofoni. Per «Saxo» si intende riferito a Saxo
    Grammaticus;
     Le stampe contrassegnate dalla scritta che non consistono in
    notazioni musicali e non trattate con le sassofoni non possono essere (mis)
    compresa in questo modo. L’eventuale relazione sarebbe troppo vaga e
    indeterminata per conferire carattere descrittivo rispetto alle merci in
    questione;
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     L’ Ufficio non si è mai opposto alla registrazione internazionale n. 907 767
    «Saxo» di Saxo, per, tra l’altro, merci simili nella classe 16;
     Il rifiuto basato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del progetto EUTMR,
    basato sull’, sulla configurazione del marchio; Tuttavia, poiché il marchio non
    è descrittivo, occorre rinunciare a terra del carattere non distintivo.
    Motivi
    9Tutti i riferimenti fatti nella presente decisione sono da intendersi come
    riferimenti all’EUTMR (UE) 2017/1001 (GU L 2017 del 154, pag.1), che
    codifica il regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo diversa
    indicazione specifica nella presente decisione.
    10 Il ricorso è conforme agli articoli 66 e 67 e all’articolo 68, paragrafo 1,
    dell’UE. È ammissibile.
    Restrizione dell’elenco delle merci
    11 Nella memoria contenente i motivi del ricorso, il titolare dell’IR ha chiesto una
    restrizione dell’elenco delle merci aggiungendo la seguente (in grassetto):
    12 Classe 16 — stampati; materiale didattico e didattico (ad eccezione degli apparecchi);
    Assenza di note musicali e non trattare con la sassofoni.
    13 L’articolo 9 del protocollo di Madrid recita:
    L’Ufficio internazionale annota nel registro internazionale:
    Qualsiasi limitazione, nei confronti di tutte o di alcune parti contraenti, dei beni e
    servizi elencati nella registrazione internazionale.
    14 Articolo 25 (1) (b) Norme comuni relative al protocollo di Madrid:
    (a) Una richiesta di registrazione è presentata all’Ufficio internazionale sul
    formulario ufficiale pertinente, in un unico esemplare, se la richiesta si
    riferisce a uno degli elementi seguenti:
    Una limitazione dell’elenco di beni e servizi rispetto a tutte o ad alcune delle parti
    contraenti designate.
    15 Una richiesta di prescrizione relativa a una registrazione internazionale deve
    pertanto essere presentata all’Ufficio internazionale dell’OMPI e non può
    essere presentata presso l’ufficio designato, in caso u, l’EUIPO.
    16 Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, le merci oggetto di una
    domanda devono essere identificate in modo sufficientemente chiaro e preciso,
    in modo da consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di
    determinare la portata della protezione richiesta, esclusivamente sulla base di
    tale identificazione (causa 19/06/2012, sentenza «IP», EU: C:2012: 361).
    17 In ogni caso, anche qualora la restrizione fosse stata introdotta tramite l’OMPI,
    tale restrizione sarebbe ancora stata respinta in quanto non può essere
    permesso che il registro dell’EUIPO registri un marchio solo nella misura in
    cui le merci in questione non posseggono una determinata caratteristica o una
    determinata materia, nel caso in esame gli stampati e i materiali didattici che
    non contengono note musicali e non trattano con le sassofoni. Una restrizione
    di questo tipo non può essere accolta in quanto non è chiara e precisa (cfr.
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    12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU: C:2004: 86, punto 114; 24/04/2018,
    T-831/16, ZOOM/ZOOM et al., EU: T:2018: 218, punto 73; Causa
    16/02/2017, C-577/14 P, Lametta, EU: C:2017: 122, paragrafi 29 e 30;
    Sentenza della Corte di giustizia del 19/06/2012, causa, C-307/10, IP).
    18 Alla luce di quanto precede, le limitazioni richieste non sono valide e non
    possono essere accettate. Il marchio contestato deve essere valutato per
    l’elenco iniziale di merci:
    Classe 16 — stampati; materiale didattico e didattico (ad eccezione dell’apparecchiatura).
    Articolo 7 RTMR
    19 L’articolo 7 dell’EUTMR, intitolato «Motivi di rifiuto assoluta», prevede tra
    l’altro che:
    1. Sono esclusi dalla registrazione:
    […]
    (b) marchi privi di carattere distintivo;
    (c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio
    possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il
    valore, la provenienza geografica o l’epoca di fabbricazione del prodotto o di
    prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
    2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per
    una parte dell’Unione.
    20 Sebbene sia chiaro dall’articolo 7, paragrafo 1, dell’EUTMR che ciascuno dei
    motivi di rifiuto elencati in tale disposizione è indipendente dagli altri e
    richiede un esame separato, vi è una chiara sovrapposizione tra l’ambito di
    applicazione dei motivi di rifiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    c) dell’EUTMR (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 47).
    21
    22 È inoltre opportuno interpretare tali motivi di rifiuto alla luce dell’interesse
    generale che è alla base di ciascuna di esse (08/05/2008, C-304/06 P,
    Eurohypo, EU: C:2008: 261, punto 55; CAUSA 16/09/2004, C-329/02 P,
    SAT.2, EU: C:2004: 532, PUNTO 25).È inoltre sufficiente che uno degli
    impedimenti assoluti alla registrazione si applichi in una parte dell’Unione
    europea, perché il segno in questione non può essere registrato come marchio
    dell’Unione europea (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU: T:2006: 87,
    punto 110).
    23 In considerazione di quanto precede, la questione da decidere è se il marchio
    rientri in uno degli impedimenti assoluti alla decisione sollevati nella
    decisione impugnata, vale a dire, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
    o c), dell’UETMR in relazione alle merci in questione.
    Il pubblico interessato
    24 Secondo una giurisprudenza consolidata, il carattere descrittivo o non
    distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) o b) dell’EUTMR non
    dovrebbe essere valutato in astratto, bensì in primo luogo con riferimento ai
    prodotti o servizi richiesti e, in secondo luogo, con riferimento alla percezione
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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    del marchio da parte del consumatore medio dei beni o servizi in questione,
    tenendo conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti (12/02/2004, C-363/99,
    Postkantoor, EU: C:2004: 86, punti 31-35, e la giurisprudenza citata;
    29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU: C:2004: 260, punto 33;
    22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU: C:2006: 422, punto 25).
    25 Non è in discussione il fatto che le merci di cui trattasi siano destinate al
    consumo in massa e all’indirizzo al pubblico in generale, vale a dire essere di
    un consumatore medio di tipo attento e avveduto.
    26 Inoltre, poiché il segno è costituito da una parola spagnola e francese, il
    pubblico interessato per il quale deve essere esaminata la motivazione assoluta
    del rifiuto di registrazione è composto dal consumatore medio tra gli spagnoli
    e i francofoni dell’Unione europea.
    Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’UE
    27 L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMR esclude la registrazione di
    marchi che consistono esclusivamente di segni o indicazioni che, nel
    commercio, possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la
    destinazione, il valore, la provenienza geografica o l’epoca di fabbricazione
    dei prodotti o di prestazione dei servizi, o altre caratteristiche del prodotto o
    servizio.
    28 L’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMR è limitata
    ai casi in cui il segno richiesto può designare una «caratteristica», ossia una
    proprietà, facilmente riconoscibile dalla pertinente categoria di persone, delle
    merci o dei servizi richiesti. Un segno può essere escluso dalla registrazione
    sulla base di tale disposizione solo se è ragionevole ritenere che esso sia
    effettivamente riconosciuto dalla classe pertinente di persone come descrizione
    di una di queste caratteristiche (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011:
    139, punto 50).
    29 Ne consegue che, per poter essere oggetto del divieto previsto da tale
    disposizione, deve esistere una relazione sufficientemente diretta e specifica
    tra il segno e le merci in questione per consentire al pubblico interessato
    immediatamente di percepire, senza ulteriori riflessioni, una descrizione dei
    beni e servizi in questione o una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T19/04,
    PARELAB, EU: T:2005: 247, punto 25; 27/02/2002, T-106/00,
    razionalizzazione, EU: T:2002: 43, punto 40).
    30 L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMR persegue un obiettivo di
    interesse pubblico, vale a dire che può essere liberamente utilizzato da tutti i
    segni descrittivi o indicazioni relativi alle caratteristiche dei prodotti o dei
    servizi per i quali è chiesta la registrazione. Tale disposizione impedisce
    pertanto che tali segni o indicazioni siano riservati ad un’impresa da sola, in
    quanto registrati come marchi (causa 12/02/2004, C-265/00, Biild, EU:
    C:2004: 87, § 35, 36; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU: T:2002: 44, punto 27;
    Causa 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU: C:1999: 230, punto
    25).
    31 Al fine di garantire il pieno rispetto dell’obiettivo di libera utilizzazione, la
    Corte ha stabilito che, affinché l’EUIPO rifiuti la registrazione di un segno
    sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMR, non sia
    necessario che il segno in questione sia effettivamente in uso al momento della
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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    presentazione della domanda di registrazione, in modo descrittivo. È
    sufficiente che il testo di tale disposizione indichi che il segno potrebbe essere
    utilizzato per tali scopi (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto
    38 e la giurisprudenza ivi citata).
    32 Analogamente, la Corte ha affermato che l’applicazione dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMR non dipende dall’esistenza di una
    necessità reale, attuale o grave di lasciare un segno o un’indicazione libera e
    che, di conseguenza, non è pertinente conoscere il numero di concorrenti che
    hanno un interesse o che potrebbero avere un interesse nell’utilizzare il segno
    in questione (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39 e la
    giurisprudenza ivi citata).
    33 È irrilevante, inoltre, se vi siano altri cartelli, più abituali, di quelli in questione
    per designare le stesse caratteristiche dei prodotti o servizi menzionati nella
    domanda di registrazione (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139,
    punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
    34 Da quanto precede, la Corte ha espressamente dedotto che l’applicazione
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMR non richiede che il segno
    in questione sia il normale mezzo di designazione. Inoltre, essa ha affermato
    espressamente che la sua precedente giurisprudenza (in particolare, il punto 37
    della causa C-383/99 P, BABYSECCO), che usa i termini «no differente dallo
    status quo per designare i beni o servizi interessati o le loro caratteristiche»,
    non può essere intesa come una condizione per rifiutare di registrare un segno
    come EUTM (10/03/2011, C51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 40).
    35 In base a questi principi occorre determinare il caso in oggetto.
    Il segno richiesto in relazione alle merci in causa;
    36 Il segno richiesto consiste nella parola «Saxo», in caratteri di
    colore bianco all’interno di un rettangolo rosso.
    37 L’esaminatore ha osservato che il termine «Saxo» è un’abbreviazione della
    parola spagnola «saxófondo», «sassófon» e, per la parola francese «saxone»,
    per il termine «saxophoni», che cita i dizionari di Real Academia Española,
    Trésor della lingua, equivalente per «sax» in inglese (Collins Dictioning).
    38 Il titolare del RA riconosce espressamente che «Saxo» può essere, tra l’altro,
    una forma breve (abbreviazione) per la sassofoni in francese e in spagnolo.
    Che il significato sia confermato anche dagli estratti del dizionario presentato
    dallo stesso, con le sue osservazioni del 24 novembre 2016 (dizionario
    francese CNRTL e Dicionario de la Lengua Española, allegato 1).
    39 Pertanto, non vi può essere alcun dubbio che «Saxo» sia un’abbreviazione
    molto nota di «sassofono», in francese e in spagnolo, anch’essa contenuta nei
    dizionari francesi e spagnoli consolidati citati dall’esaminatore. Ciò deriva
    anche da conoscenze linguistiche comuni, che non devono essere provate dagli
    elementi di prova del dizionario.
    40 Avendo stabilito che «Saxo» è un’abbreviazione comunemente nota per
    «sassone», almeno per il pubblico lingua spagnola e francese, l’esaminatore ha
    giustamente sostenuto che, quando il segno è utilizzato per le merci in
    questione («stampe»; materiale didattico e didattico (ad eccezione degli
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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    apparecchi)», il consumatore di lingua spagnola e francese deve percepire in
    modo diretto e univoco questo materiale che descrive l’oggetto e il contenuto
    tematico delle merci oggetto della domanda.
    41 Le merci richieste sono «materiale stampato, per l’istruzione e
    l’insegnamento». La grande categoria di «materiale stampato» può
    comprendere tutti i tipi di pubblicazioni stampate (opuscoli, periodici, riviste,
    libri, ecc.), mentre «materiale didattico e pedagogico» sono pubblicazioni
    stampate, che si rivolgono in modo più specifico all’istruzione e
    all’insegnamento. Equivale al fatto che tali pubblicazioni stampate possano
    trattare qualsiasi tema tematico (contenuto, oggetto), per qualsiasi scopo
    (informazione generale, istruzione, ecc.). Pertanto, può non mettere in dubbio
    che le categorie di merci utilizzate per il «materiale stampato, l’istruzione e il
    materiale didattico» includano o possano includere tali merci che hanno come
    tema tematico (contenuto o oggetto) il loro tema (contenuto o oggetto)
    «sassofoni», a fini informativi (notizie, articoli) o, più specificamente, a fini
    educativi e didattici.
    42 È anche comune conoscenza del fatto che l’argomento (contenuto o oggetto)
    tematico sia un elemento determinante per i consumatori interessati, quando si
    sceglie una pubblicazione generica a stampa, tanto più quando si sceglie
    l’insegnamento o l’insegnamento.
    43 Pertanto, quando il segno «Saxo» è apposto su «stampati; il materiale didattico
    e pedagogico in questione, il primo e più evidente nel senso che sarà rivolto ai
    consumatori interessati, è che queste pubblicazioni «sono relative a sassofoni»,
    ovvero che hanno come tema principale il tema «sassofoni».
    44 Di conseguenza, il consumatore medio, normalmente informato e
    ragionevolmente attento ed avveduto, non contiene alcuna informazione
    aggiuntiva, immediatamente, chiaramente, in modo chiaro, inequivocabile e
    senza ulteriori riflessioni, considera il segno come riferimento a una
    caratteristica specifica delle merci in questione, ossia il loro tema tematico
    (contenuto o oggetto).
    45 Il Titolare del RA non ha avanzato alcuna argomentazione per confutare la
    constatazione dell’esaminatore, che gli elementi figurativi del segno siano
    minimi, banale e frequenti, e che non siano in grado di fornire il segno
    distintivo. Il Comitato approva queste conclusioni della decisione impugnata.
    46 infine, contrariamente a quanto sostenuto dal titolare, è comune sapere che le
    condizioni descrittive, anche in versioni leggermente figurative, sono
    comunemente utilizzate per indicare l’argomento tematico (contenuto o
    oggetto) di opuscoli, periodici, riviste, come «Femmine», «Maison et
    Travaux», «Auto», «Moto», «Casa y Jardin», ecc., per citare solo poche riviste
    note). Ciò rafforza la relazione descrittiva che esiste dal punto di vista del
    consumatore medio tra le merci in questione e il segno figurativo «Saxo»
    (19/11/2009, T-298/06, «1000», paragrafo 27).
    47 In base a quanto sopra esposto, si può ragionevolmente ritenere che il segno
    figurativo «xo possa essere effettivamente riconosciuto dalla classe di persone
    interessata quale descrizione di una di queste caratteristiche delle merci in
    causa nella classe 16, ossia di una proprietà, facilmente riconoscibile dalla
    categoria di persone interessate, delle merci o dei servizi in questione.
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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    (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 50 e giurisprudenza ivi
    citata).
    48 Si deve concludere che l’esaminatore ha correttamente constatato che il
    marchio richiesto descrive in modo chiaro e inequivocabile una caratteristica
    specifica delle merci in questione nella classe 16, ossia il loro tema tematico
    (contenuto e/o oggetto).
    49 Le ulteriori argomentazioni del RA sono irrilevanti, o quanto meno non
    decisive, e non possono alterare tale conclusione.
    50 In primo luogo, se è vero che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMR
    non si applica a condizioni che sono suggestive e allusive, cioè che evocano
    solo indirettamente le caratteristiche delle merci in maniera indiretta e astratta
    (31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU: T:2001: 30, punto 29), ciò non si
    applica al caso di specie. Infatti, nel caso di specie, per i motivi di cui sopra, il
    marchio non si limita a evocare indirettamente e in maniera astratta tali
    caratteristiche delle merci. Al contrario, in almeno uno dei suoi possibili
    significati, il segno designa, in modo diretto e immediatamente comprensibile,
    una caratteristica specifica delle merci in questione, ossia il loro tema tematico
    (contenuto o oggetto). Dalla giurisprudenza della Corte risulta che
    l’indicazione del contenuto (tematico) o del contenuto o dell’oggetto di una
    pubblicazione, di un libro, dell’insegnamento o del materiale didattico, può
    essere interpretata come un riferimento ad una caratteristica specifica di tali
    beni (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, UE: c: 2011: 139, punto 56, che conferma
    19/11/2009, T-298/06, ‘1000’, ECLI: EU: T:2009: 449, punto 31; CFR.
    10/10/2006, T-302/03, mappa &, ECLI: EU: T:2006: 296, punto 49). Pertanto,
    il segno «Saxo» non è meramente editativo ma descrittivo delle caratteristiche
    delle merci in questione.
    51 In secondo luogo, un segno deve essere negato per la registrazione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMR, se almeno uno dei
    possibili significati è una caratteristica delle merci di cui trattasi nella
    percezione del pubblico (23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:
    C:2003: 579, punto 32). Il marchio è apposto alla voce «stampati; materiali
    didattici e didattici (tranne apparecchi)» e l’obiezione si basa sulla percezione
    del consumatore medio spagnolo e francese. Il fatto che in altri contesti il
    termine possa avere altri significati (compreso quello che potrebbe essere visto
    come un marchio commerciale per automobili, calzature o servizi bancari e
    relative pubblicazioni) o anche quello per i consumatori consapevoli della
    storia della Danimarca, potrebbe riferirsi a Saxo Grammaticus (uno storico
    danese che viveva circa 1150-1220 AD), non cambia il fatto che una parte
    sostanziale del pertinente francese e spagnolo, parlando di consumatori medi,
    quando vedesse il segno utilizzato per le merci in questione nella classe 16,
    percepisce in primo luogo la caratteristica specifica delle merci di cui alla
    classe 16.
    52 Inoltre, contrariamente a quanto asserito dal titolare dell’IR, sulla base della
    giurisprudenza della Corte è irrilevante che il «Saxo» sia o meno colloquiale
    e/o non corrisponda al «modo usuale» di fare riferimento a sassofoni, per
    designare la stessa caratteristica in cui si deve valutare la natura descrittiva del
    segno. Secondo una giurisprudenza consolidata, per poter rifiutare la
    registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del documento, è
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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    irrilevante che vi siano altri sintomi, più abituali, di quelli in questione per
    designare le stesse caratteristiche dei beni o servizi menzionati nella domanda
    di registrazione (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39 e
    giurisprudenza ivi citata). È irrilevante anche il fatto che il segno sia
    effettivamente utilizzato in modo descrittivo da terzi sul mercato (12/2/2004,
    C-363/99, Postkantoor, EU: C:2004: 86, punto 97). Inoltre, la Corte ha
    espressamente confermato che l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera c), dell’EUTMR non richiede che il segno «modalità abituale di
    designazione» (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punti 39-40).
    Inoltre, essa ha affermato espressamente che la sua precedente giurisprudenza
    (in particolare, il paragrafo 37 del 20/09/2001, C 383/99 P, BABY, EU:
    C:2001: 461), che usa termini «non diversi dal modo usuale di designare i beni
    o servizi rilevanti o le loro caratteristiche», non può essere intesa come una
    condizione per rifiutare di registrare un segno come EUTM (10/03/2011, C51/10
    P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39,40 e la giurisprudenza ivi citata).
    Pertanto, anche se fosse stato stabilito (quod non) che la nota abbreviazione
    Saxo, non sia il testo integrale ma un’abbreviazione di «saxone» e non il modo
    comune di fare riferimento all’argomento tematico (contenuto o materiale)
    delle pubblicazioni relative a «sassofoni» nel commercio, ciò non
    modificherebbe la conclusione che il termine è descrittivo.
    53 Poiché almeno uno dei suoi possibili significati della nota: saxo, ha
    chiaramente descritto una caratteristica delle merci, in particolare il loro tema
    tematico (oggetto o contenuto), deve rimanere libera per tutti gli operatori. Il
    segno deve essere negato alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera c), dell’EUTMR.
    54 In mancanza di informazioni o prove che dimostrino che il segno ha acquisito
    carattere distintivo tramite l’uso che ne è fatto, nei territori di cui trattasi, vale
    a dire in Spagna e in Francia, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
    dell’EUTMR, l’argomentazione del titolare dell’IR, secondo cui il segno è già
    utilizzato, non può modificare tali conclusioni.
    Registrazione precedente
    55 La presunta iscrizione a livello internazionale del marchio Saxo, della Saxo,
    anche per presunti prodotti simili della classe 16, citata dal titolare dell’IR, non è
    pari al caso di specie o quanto meno non può essere considerata un precedente
    vincolante per la registrazione della denominazione «Saxo per tutti i tipi di
    pubblicazioni» della classe 16. Secondo una giurisprudenza costante, l’Ufficio,
    nell’esaminare una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea,
    deve tener conto delle decisioni già adottate in merito a domande analoghe e
    prendere in considerazione, con particolare attenzione, la stessa natura o meno di
    tale decisione. Tuttavia
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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    giudice dell’Unione europea, e non sulla base della precedente prassi decisionale
    dell’Ufficio (02/12/2008, T-212/07, Barbara Becker, EU: T:2008: 544, punto 43;
    27/02/2002, T-106/00, razionalizzazione, EU: T:2002: 43, punto 66).
    Conclusione
    56 Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata,
    nella misura in cui il marchio richiesto è stato rifiutato di registrazione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 7, paragrafo 2,
    dell’EUTMR, sulla base della percezione dei pertinenti consumatori nella
    parte dell’Unione europea (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU: T:2006:
    87, punto 110).
    57 Secondo una giurisprudenza consolidata, per rifiutare la registrazione come
    marchio UE è sufficiente che il segno rientri in uno dei motivi assoluti ai fini
    del rifiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, dell’EUTMR, in tutto il territorio
    dell’UE. Poiché in questo caso il segno rientra nel divieto di cui all’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di vigilanza dell’UE, non è necessario
    valutare se il marchio debba essere rifiutato anche ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), dell’EUTMR.
    58 Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso è respinto.
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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    Ordine
    Per questi motivi,
    IL COMITATO
    dichiara e statuisce:
    Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto

  • MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “anti-camera”

    MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “anti-camera”

    Il 17 luglio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “anti-camera”

    Il  marchio “anti-camera” intestato ad una realtà di Treviso  è utilizzato nelle classi di prodotti  35,  36, 37 e 43.

    CR

  • A PLUS Quarta Commissione di ricorso 04-07-2018

    A PLUS Quarta Commissione di ricorso 04-07-2018

    Stiamo parlando del marchio figurativo A PLUS classe 9: Apparecchi per uso di laboratorio; apparecchi e strumenti scientifici; vetreria da
    laboratorio; laboratorio scientifico e ceramica; vetro bacchette, tubi, profilati, tubi e capillare in vetro e prese di corrente per laboratori e per uso scientifico.

    Ad avviso dell’esaminatore il marchio non ha carattere distintivo. Vediamo perché.

    La lettera «A» codificata nel sistema di classificazione a livello mondiale significa
    «eccellente», «prima categoria», ad esempio nel settore della classificazione di efficienza energetica per elettrodomestici.

    Il termine «PLUS» è definito come un supplemento, qualcosa di più di che cosa ci si aspetta o abituale.

    Il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in relazione alla percezione che ne ha il pubblico a cui è destinato e in questo caso  i prodotti di cui parliamo sono prodotti usati in laboratorio e a fini scientifici rientranti nella classe 9, destinati ad pubblico di professionisti con un grado elevato di attenzione.

    Nel nostro caso agli occhi dei professionisti del settore a cui sono destinati i prodotti/servizi  oggetto del marchio, le parole A PLUS non diranno se non delle caratteristiche già proprie dei prodotti e servizi della classe 9.

    Quindi il marchio ha valore descrittivo e non è distintivo.

     

     

    DECISIONE
    della quarta commissione di ricorso
    del 4 luglio 2018
    Nel procedimento R 250/2018-4
    Dixon Glass Limited (a diffusione limitata società secondo il diritto
    dell’Inghilterra e del Galles)
    127-129 Avenue Road
    Beckenham BR3 4RX, Kent
    Regno Unito Ricorrente Holder/IR
    rappresentata da Hiddleston Trade Marks, Polhill Business Centre, London Road,
    Polhill Sevenoaks TN14 7AA, Halstead, Kent, Regno Unito
    Impugnazione relativa alla registrazione internazionale n. 1 327 193 che designa
    l’Unione europea

    LA QUARTA COMMISSIONE DI RICORSO
    composto da D. Schennen (presidente e relatore), L. Marijnissen (membro) e R.
    Ocquet (deputato)
    Cancelliere: H. Dijkema
    ha pronunciato la seguente
    Lingua processuale: L’inglese
    04/07/2018, R 250/2018-4, A PLUS (fig.)
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]

    Decisione

    Sintesi dei fatti
    1 In data 26/05/2016, Dixon Glass Limited (in
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    l’articolo 7, paragrafo 2 EUTMR per tutte le merci oggetto della designazione
    dell’Unione europea.
    5 La decisione era basata sulle seguenti principali conclusioni:
     I prodotti rifiutati sono specializzate principalmente merci volto a un
    pubblico di professionisti la cui conoscenza sarà elevata.
     Poiché il marchio «A PLUS» è composto da una lettera e matematici il
    termine corrispondente al simbolo «+», il pubblico rilevante con riferimento
    al quale l’impedimento assoluto alla registrazione è il consumatore deve
    essere esaminata in tutto il territorio dell’Unione.
     Il marchio è costituito da «A PLUS» con il seguente significato:
    «A» — come marchio per un pezzo di lavoro o in un esame, il vostro lavoro
    sia estremamente buono (https:
    //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/a_1),
    «PLUS» — Insegnanti uso più nel lavoro di classificazione nelle scuole e
    collegi.«B» è un migliore grado «B», ma non è buona come «A».«A plus» è
    un vantaggio o un beneficio.
     Il termine «PLUS» è definito come un supplemento, qualcosa di più di che
    cosa ci si aspetta o abituale. La lettera «A», non solo fa riferimento a
    qualcosa di estremamente buona in materia di istruzione ma in molti altri
    ambiti di attività, in quanto A è la prima lettera dell’alfabeto.
     È utilizzato anche nel settore dell’efficienza energetica degli apparecchi
    (lavastoviglie, frigoriferi, apparecchi di cottura, ecc.), dove «A» è la più
    efficiente sotto il profilo energetico, «G» la meno efficiente. I consumatori
    europei sono utilizzati per le tabelle con cui sono in contatto su base
    giornaliera, e «A +» o «A PLUS» sarebbe la migliore della scala.
     Il consumatore di riferimento comprenderà i termini richiesti tenendo conto
    della significatività dello stesso quale espressione, come un messaggio
    promozionale elogiativa: oltre estremamente buona, ma tendono a percepire
    nel segno ogni indicazione di una particolare origine commerciale al di là
    dell’informazione promozionale.
     Non vi è nulla circa la dicitura «A PLUS» che potrebbero consentire al
    pubblico di riferimento di memorizzare facilmente e immediatamente il
    segno come un marchio distintivo per i prodotti di cui trattasi.
     Gli elementi figurativi con una certa stilizzazione siano minime e non dotare
    il marchio con carattere distintivo. La forma esagonale richiesto assomiglia
    più di un’etichetta di qualità o di riciclaggio rispetto a una rappresentazione
    di una cellula in un diagramma molecolare.
     Di conseguenza, considerato nel suo insieme, il marchio è privo di carattere
    distintivo, non è idoneo a distinguere i prodotti per i quali è stata chiesta la
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    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]
    registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e Articule
    EUTMR EUTMR 7 (2).
     Le ME titolare non ha presentato prove dell’uso entro il termine.
    6 In data 2/02/2018 IR, il titolare ha presentato ricorso contro la decisione
    controversa, chiedendo che la decisione sia annullata e che le ME essere concessa
    la protezione. La memoria contenente i motivi del ricorso è stata ricevuta il
    29/03/2018.
    7 Le ME titolare della memoria contenente i motivi possono essere riassunti come
    segue:
     L’esaminatore conflated efficacemente il termine «PLUS» nell’ambito del
    marchio della ricorrente con «+».
     L’eccezione dovrebbe riguardare soltanto i paesi di lingua inglese in quanto il
    termine «PLUS» non esiste in spagnolo, portoghese o norvegese.
     Non vi è alcun sistema di classificazione per le merci molto specifiche per le
    quali si richiede la protezione.
     Per quanto riguarda i prodotti della ricorrente, l’uso di «A PLUS» saranno
    considerati dal consumatore di riferimento come un riferimento alla
    classificazione di fantasia educativi nelle scuole e nelle strutture educative
    tenendo conto del fatto che i prodotti saranno utilizzati in tali enti, anche se
    essi saranno utilizzati anche negli stabilimenti in strutture di laboratorio ecc.
     L’esaminatore non aveva fornito alcuna prova a sostegno della conclusione
    che il termine «PLUS» o i termini «A PLUS» sono stati utilizzati nel settore
    dell’istruzione la classificazione in diversi paesi anglofoni.
     Tenendo in considerazione gli specifici prodotti designati dal marchio, il
    consumatore di riferimento percepisce immediatamente il confine con il
    dispositivo combinato esagonale centrale capitalizzato la lettera «A» come
    un riferimento alle formule chimiche utilizzate per composti chimici.
     Il duplice significato sopra sottolineato a causa dell’uso della parola «PLUS»
    che figura in appresso «A».In formule chimiche, il simbolo chimico a livello
    centrale, come appare nel marchio della ricorrente.
     «A PLUS» costituisce uno scherzo o termine lavori relativi all’ambiente in
    cui il prodotto sarà utilizzato.
     Il pubblico pertinente comprenderà che il marchio nel suo complesso sono
    utilizzati a fancifully alludono alla buona qualità dei prodotti, ma il marchio
    non è direttamente descrittivo dei prodotti in questione.
    4
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]
    Motivi
    8 Il ricorso non è fondato, in quanto il marchio di cui si richiede la protezione è
    privo di carattere distintivo.
    9 A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), i marchi EUTMR è escluso dalla
    registrazione quando essi sono privi di carattere distintivo. A norma dell’articolo
    193 EUTMR, le registrazioni internazionali che designano l’Unione sono
    soggette al medesimo esame su impedimenti assoluti alla registrazione come
    direttamente depositato EUTM domande.
    10 Secondo una giurisprudenza costante, il carattere distintivo di un marchio ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), significa che il segno EUTMR serve a
    identificare i prodotti per i quali è chiesta la registrazione come proveniente da
    un’impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti da quelli di altre
    imprese (29/04/2004, C-468/01, Tabs (3D), EU: C:2004: 259, punto 32;
    21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU: C:2004: 645, § 42;
    8/05/2008, C-304/06, Eurohypo, EU: C:2008: 261, § 66).Ciò deve essere valutata
    con riferimento in primo luogo ai prodotti o ai servizi per i quali è chiesta la
    registrazione e, dall’altro, alla percezione del pubblico di riferimento di tale segno
    (12/07/2012, C-311/11, «Wir machen das Besondere einfach, EU: C:2012: 460, §
    24).
    11 Sebbene non vi sia una considerevole sovrapposizione tra le due disposizioni,
    anche se un determinato termine potrebbe non essere descrittivo per quanto
    riguarda i beni e i servizi in questione, di modo che un’obiezione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) EUTMR sarebbero applicabili, essa può
    ancora essere censurabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) (EUTMR
    Biomild, 12/02/2004, C-265/00, EU: C:2004: 87, punto 19) per il motivo che esso
    sarà percepito dal pubblico rilevante come solo fornire informazioni sulla natura
    dei beni e/o servizi interessati e non come un’indicazione della loro origine.
    12 Termini semplicemente che denota una particolare qualità o funzione positiva o
    attraente dei beni e dei servizi dovrebbe essere rifiutata se richiesto da soli o in
    combinazione con termini descrittivi.
    13 La lettera «A» del sistema di classificazione a livello mondiale significa che il
    lavoro è stato il 95-100 % corretta.«A» rappresenta un equivalente di
    «eccellente», «prima categoria», «distinzione/pendente» (https:
    //en.wikipedia.org/wiki/Grading_systems_by_country);la lettera «A», non solo fa
    riferimento a qualcosa di estremamente buona in materia di istruzione ma in molti
    altri settori di attività, come l’esaminatore ha già precisato, ad esempio nel settore
    della classificazione di efficienza energetica per elettrodomestici.
    14 Le etichette energetiche aiutano i consumatori a scegliere prodotti efficienti sotto
    il profilo energetico. Prescrizioni in materia di etichettatura per singoli gruppi di
    prodotti sono attualmente creati nell’ambito della direttiva sull’etichettatura
    energetica, un processo gestito dalla Commissione europea. I prodotti sono
    etichettati su una scala da A + + + (efficienza massima) a G (efficienza
    minima).Https: //ec.europa.eu/energy/en/topics/energy (efficienza/prodotti
    efficienti sotto il profilo energetico).La lettera «A» è utilizzata in molti altri
    5
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]
    settori, nonché di una parte di un sistema di classificazione, non solo nel settore
    dell’istruzione e dell’elettricità.
    15 «PLUS», aggiunti; extra (www.thefreedictionary.com);definita nella maggior
    parte delle lingue europee come integrazione, qualcosa di più di che cosa ci si
    aspetta o abituale.«PLUS» indica «complementare, extra, di qualità superiore, di
    eccellenza del suo genere» (15/12/1999, R 329/1999-1, PLATINUM PLUS).
    16 Il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in relazione alla
    percezione del pubblico mirato. Nel caso di specie, i prodotti di cui trattasi sono
    prodotti usati in laboratorio e a fini scientifici rientranti nella classe 9, destinate al
    pubblico di professionisti, che pagano un livello di attenzione elevato.
    17 La Corte ha dichiarato che taluni termini inglesi in campo medico (29/03/2012,
    T- 242/11, 3D eXam, EU: T:2012: 179, § 26), e in settori tecnici (9/03/2012, T
    172/10, BASE-SEAL-, EU: T:2012: 119, § 54) sarà compreso dai professionisti
    del settore in tutta l’Unione europea, in quanto l’inglese è la lingua comunemente
    utilizzata professionale in tali settori.
    18 Pertanto, gli elementi denominativi del segno sarà percepito dal pubblico di
    riferimento semplicemente come facenti riferimento alla qualità delle merci
    rifiutate, e non sarà percepito come indicazione dell’origine commerciale per i
    prodotti in questione.
    19 Il termine «PLUS» sarà inteso nella maggior parte delle lingue dell’Unione
    europea. Anche il pubblico francese o portoghese dovrebbe comprendere la
    parola «PLUS».Il termine «PLUS» è una parola di base con cui la maggior parte
    dei consumatori conoscono a causa del suo uso comune nella vita quotidiana.
    20 I prodotti di cui trattasi sono per l’uso nei laboratori e consistono principalmente
    di oggetti di vetro, ceramica di forme diverse e precise per usi di laboratorio e a
    fini scientifici, nonché gli apparecchi per usi scientifici e gli «apparecchi e
    strumenti, che di solito sono utilizzati come parte del laboratorio o scientifiche se
    i processi, l’elevata qualità, affidabilità e solidità delle merci e l’accuratezza dei
    risultati è fondamentale. Un ulteriore laboratorio è auspicabile la qualità dei
    prodotti di migliore qualità, di prima classe, anche di una «classe A».Queste
    merci affrontare un pubblico di professionisti altamente specializzati.
    21 Se apposto sui prodotti in questione, il sintagma «A PLUS» considerata nel suo
    insieme, e nonostante essa sia scritta in diverse dimensioni e in due linee, sarà
    inteso dal pubblico come un messaggio promozionale per informare il
    consumatore che tali prodotti fornirà loro un eccellente qualità e valore.
    22 Nel contesto delle merci, tale significato sarà chiara per qualsiasi professionista al
    consumatore una comprensione di base della lingua inglese e sarà
    immediatamente associato al messaggio promozionale elogiativa mettendo in
    evidenza un aspetto positivo delle merci di cui trattasi, ossia che essi sono dotati
    di qualità del laboratorio in sospeso e gli «apparecchi e strumenti scientifici,
    nonché di base. Il termine «PLUS» è semplicemente un recommendatory inoltre
    «plus», che indica la qualità superiore dei prodotti.
    6
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]
    23 L’affermazione secondo cui può essere riconosciuto come riferimento a «formule
    chimiche utilizzate per composti chimici» non ha alcun fondamento. Tale
    interpretazione è chiaramente far-fetched e ben oltre la realtà del mercato e
    richiederebbe numerosi passi mentale per i consumatori per giungere a una tale
    conclusione. Anche tenendo in considerazione il possibile nesso che potrebbe
    essere stabilito tra l’elemento figurativo del segno e i prodotti di laboratorio in
    questione, essa non farebbe che rafforzare il carattere descrittivo del marchio
    come associato al laboratorio composti. Tuttavia, questa argomentazione è altresì
    violato, in quanto il nesso logico di cui sopra non è sufficientemente precisa. Di
    conseguenza, l’argomentazione presentata dalla ricorrente, che il segno di cui
    trattasi possa essere percepito come un termine di fantasia, sorprendente e
    inaspettato lavori relativi alle merci di cui trattasi deve parimenti essere respinta.
    24 Qualunque sia stato dichiarato dall’esaminatore, non è logico per il consumatore
    di associare il marchio richiesto con la classificazione delle attività nelle scuole,
    ma non è altrettanto logico associare un simbolo chimico dato che la lettera «A»
    di per sé non rappresentano gli elementi chimici. Il pubblico di professionisti nel
    campo della scienza non misunderstand la lettera «A» come un simbolo chimico
    che non esiste.
    25 Infatti, un marchio può essere percepito dal pubblico di riferimento come una
    formula promozionale e come un’indicazione dell’origine commerciale dei
    prodotti o dei servizi. Tuttavia, nel caso di specie, il contenuto semantico del
    marchio in questione, che è una combinazione corretta di un’unica lettera e di una
    parola, indica al consumatore informazioni promozionali o pubblicitari relativi
    alle merci in questione. Esso sarà percepito in primo luogo in quanto tale, anziché
    come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti (cfr. 3/07/2003, T122/01,
    Best Buy, EU: T:2003: 183, § 30).
    26 Per quanto riguarda l’aspetto figurativo del marchio è molto lieve stilizzazione
    dei caratteri o la disposizione del testo entro gli altri elementi figurativi del segno.
    La giurisprudenza stabilisce che, se l’elemento verbale di un segno è descrittivo
    complessi, il marchio nel suo complesso sia privo di carattere distintivo e se la
    figurativo elementi grafici sono di natura accessoria e non presentano alcun
    aspetto, in particolare in termini di fantasia o quanto al modo in cui sono
    combinati, gli elementi che rendono il marchio distintivo (18/10/2007, T-28/05,
    Omega 3, EU: T:2007: 312, § 45).La rappresentazione grafica, costituito da
    immettere gli elementi denominativi in due linee con la lettera «A», molto più
    ampia e che è circondato da sei ictus che costituiscono un esagono, sono in effetti
    di natura accessoria che compongono una circolare, circostante la centrale che
    serve a evidenziare e principali elementi denominativi del segno, «A PLUS».
    27 Come indicato dalla Corte, un segnale estremamente semplice, costituito da una
    figura geometrica di base, come ad esempio un cerchio, una linea, un rettangolo,
    o un pentagono non è in grado, in quanto tale, di trasmettere un messaggio che i
    consumatori possono ricordare, con la conseguenza che essi non lo considerino
    come marchio (12/09/2007, T-304/05, Pentagono, EU: T:2012: 271, § 22).
    28 Non vi è inoltre alcun effetto combinazione distintiva derivanti dalla
    combinazione del semplice figura geometrica di un esagono con gli elementi
    denominativi. Il carattere distintivo della singola lettera «A» rappresentato in
    7
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]
    caratteri standard senza modifiche grafiche non è in discussione. In questo caso,
    la sua combinazione con il termine «PLUS» e l’elemento figurativo del segno è
    lineare, semplice e chiara, e non sarà richiesto dal consumatore a cogliere il
    messaggio promozionale che convoglia il marchio. Il marchio nel suo insieme è
    non distintivo per i prodotti per i quali è stata chiesta la protezione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) EUTMR.
    29 Alla luce di quanto precede, il marchio di cui si richiede la protezione è respinta a
    norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 193, paragrafo 2, e
    (6) EUTMR. L’impugnazione è respinta.

  • JUCEE contro JU C Quarta Commissione di ricorso 26-06-2018

    JUCEE contro JU C Quarta Commissione di ricorso 26-06-2018

    JUCEE contro JU C

    Il marchio anteriore JUCEE   è rappresentato con delle gocce che producano schizzi. Essendo il contesto quello delle bevande analcoliche, la parte figurativa del marchio possiede un limitato carattere distintivo. Ciò vale anche per la combinazione di arancione e giallo che è spesso utilizzato in relazione ai prodotti della classe 32. Anche la parte denominativa«Jucee» è descrittiva ed ha un limitato carattere distintivo in quanto fa chiaramente riferimento alla parola inglese «succosa» che è descrittiva  del prodotto bevanda analcolica.

    Parliamo ora del segno controverso: la parte figurativa consiste in una curva di spruzzi fluidi con bolle e anche qui ritroviamo  la combinazione di
    arancione e giallo  e quindi anche in questo caso siamo di fronte ad un limitato carattere distintivo. Per quanto riguarda la parte denominativa “Ju-C”
    che fa chiaramente riferimento alla parola inglese «succosa», la lettera “C” potrebbe evocare la “vitamina C”

    In ogni caso, un’associazione diretta del segno controverso con la parola «succosa» non è evidente e anche se i prodotti di cui parliamo sono identici ad avviso dell’esaminatore  non vi è alcun rischio di confusione.

    DECISIONE
    della quarta commissione di ricorso
    del 26 giugno 2018

    Nella causa 2121/2017-4 R
    Princes Limited
    Regio Fegato Building,
    Testa del molo
    Liverpool, Merseyside L3 1NX
    Regno Unito Ricorrente/opponente
    rappresentata da MARCHI & CLERK LLP, 1 a New York M1 4HD Street,
    Manchester, Regno Unito
    V
    East Caribbean Flour Mills Ltd.
    Campden Park Industrial Estate
    P.O. Box 612
    Kingstown
    Saint Vincent e Grenadine Richiedente/convenuta
    rappresentata da Thomas Koch, An der Welle 10, 60322 Frankfurt a.M., Germania

    Impugnazione relative ai procedimenti d’opposizione n. B 2 768 946 (domanda di
    marchio dell’Unione europea n. 15 241 532)

    LA QUARTA COMMISSIONE DI RICORSO
    composto da D. Schennen (presidente), R. Ocquet (relatore) e C. Bartos (deputato)
    Cancelliere: H. Dijkema
    ha pronunciato la seguente
    Lingua processuale: L’inglese
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]

    Decisione
    Sintesi dei fatti
    1
    Con atto introduttivo depositato il 20 marzo 2016, East Caribbean Flour Mills Ltd. («il
    richiedente») ha chiesto di registrare il marchio figurativo
    come marchio dell’Unione europea (in prosieguo: la «missione») per il seguente
    elenco di prodotti:
    Classe 32 — Soft bevande; Delle bevande rinfrescanti non alcolizzate Colas; Bibite analcoliche;
    sciroppi di frutta Bevande analcoliche gassate; Frutta aromatizzate, bevande gassate; Bevande
    gassate aromatizzate; Bevande gassate analcoliche; Acqua; Acque; Acqua in bottiglia.
    Il richiedente ha sostenuto i colori: Tonalità di arancione, tonalità di rosso, di
    colore giallo e bianco.
    2
    Il 12 settembre 2016, Princes Limited (in prosieguo: l’ «opponente») ha presentato
    opposizione contro la domanda di marchio (in prosieguo: il «segno controverso»)
    per modificato le merci (in prosieguo: la «merce controversa»).
    3
    I motivi dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), UE
    TMR e l’opposizione si fondava su precedenti EUTM n. 14 499 172 per il
    marchio figurativo
    depositato il 20 agosto 2015 e registrato il 17 dicembre 2015 per i seguenti
    prodotti:
    Classe 32 — Non-alcoholic bevande e preparati per fare bevande; bevande gassate; acque
    minerali e gassose; le acque di sorgente; bevande dilute-to-taste preparazioni per zuppe, minestre
    e brodi; sciroppi, liquori e zucche; bevande analcoliche contenenti estratto di frutta o di frutta o
    di ortaggi o legumi o estratto, con un gusto di frutta o di ortaggi; succhi di frutta e di verdura da
    utilizzare come bevande.
    4
    Con decisione del 4 agosto 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la divisione
    di opposizione ha respinto l’opposizione nel suo complesso e ha condannato
    l’opponente alle spese. Essa ha, in particolare, i seguenti motivi di decisione:
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
    2
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    – Alcune delle merci controverse sono identici. Per ragioni di economia
    processuale, la divisione di opposizione non potranno procedere a un
    confronto e riterrà che tutti i prodotti sono identici.
    – I prodotti considerati identici sono destinate al grande pubblico, e il loro
    grado di attenzione varia da bassa a media.
    – Nel marchio anteriore, le gocce che si producano schizzi possiede un limitato
    livello di carattere distintivo in relazione ai pertinenti prodotti rientranti nella
    classe 32, che alludono ad una qualche forma di rinfrescante fluido. Ciò vale
    anche per la combinazione di arancione
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    – La somiglianza fonetica è particolarmente rilevante per le merci (bevande), in
    quanto sono spesso rumorosi ordinati negli stabilimenti.
    – Per la parte del pubblico di riferimento che non percepirà due segni come
    facente riferimento al termine succosa, le differenze visive e fonetiche tra i
    segni sono sufficienti. Per la parte del pubblico di riferimento anglofono
    percepirà che entrambi i segni come i segni pronunciando succosa e, di
    conseguenza, di conseguenza, i segni sono foneticamente identici. Anche per
    questa parte del pubblico, quando si tratta di merci interessate, non è
    ragionevole ritenere che ciò possa costituire un’indicazione di origine e non
    solo come un riferimento ad una qualità di tali merci. Pertanto, anche
    supponendo che le merci siano identiche, non vi è alcun rischio di confusione.
    5
    Il 28 settembre 2017, l’opponente ha presentato ricorso contro la decisione
    controversa, chiedendo che la decisione sia integralmente annullata. La memoria
    contenente i motivi del ricorso è stata ricevuta il 4 dicembre 2017 e degli
    argomenti ivi sollevate possono essere sintetizzate come segue:
    – La divisione di recidere i marchi artificialmente le loro rispettive componenti,
    piuttosto che effettuare una valutazione globale dei marchi nel suo complesso.
    – È sbagliato affermare che gli elementi denominativi «JUCEE» e «JU-C»
    hanno un limitato grado di carattere distintivo. «JUCEE» è chiaramente un
    caratteristico, inventato svolgere sul termine «succosa» e sarà percepito come
    l’elemento distintivo e dominante nel marchio anteriore, analogamente a
    quanto avviene con l’elemento «JU-C» nel segno contestato.
    – Le bevande analcoliche in questione siano venduti con una vasta gamma di
    colori e non in particolare nell’ambito arancione e giallo. La combinazione di
    questi coloranti possono ancora essere un elemento distintivo e qualsiasi
    somiglianza con i colori devono ancora essere prese in considerazione.
    – La divisione di opposizione ha commesso un errore omettendo di prendere in
    considerazione lo ricordo imperfetto e l’interdipendenza principio da
    dissezione e il pubblico di riferimento, vale a dire quelli di percepire e quelli
    non percepire la lettera «J». L’elemento denominativo del segno controverso
    dovrà chiaramente essere riconosciute come «JU-C» da parte del pubblico.
    – Sul piano visivo, elementi distintivi e dominanti dei segni hanno le stesse
    prime tre lettere, messi a loro inizio. Il trattino il segno controverso non è
    suscettibile di essere percepito e piuttosto essere percepito come una
    continuazione della lettera «J». Il giallo, arancione e colori simili, e gli spruzzi
    di bolle e continuerà a integrare le loro somiglianze. I segni sono simili. Sul
    piano fonetico, i segni sono identici. Il segno controverso non potrebbe mai
    essere espresse sul piano fonetico come «JUC». «C» sarà percepito come un
    elemento separato sillaba. Il significato concettuale dei marchi non incide sul
    confronto fonetico. La divisione di opposizione ha rilevato che la somiglianza
    fonetica è stata particolarmente rilevante. Il fatto che i marchi sono
    foneticamente identici è incredibilmente importante. Dal punto di vista
    concettuale, i segni sono identici.
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
    4
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    – A causa dell’elevato grado di somiglianza tra i marchi e l’identità tra i
    prodotti, sussiste un rischio di confusione.
    6
    La ricorrente non ha depositato osservazioni in risposta.
    Motivi
    7
    A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR, in seguito all’opposizione del
    titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto non può essere registrato se, a
    causa della sua identità o somiglianza con il marchio anteriore e dell’identità o
    somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa può
    dar adito a un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il
    marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di
    associazione con il marchio anteriore. Un rischio di confusione la possibilità che il
    pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla
    stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro
    (29/09/1998,Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 29; 22/06/1999, C-342/97,
    Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
    Pubblico di riferimento/territorio
    8
    L’opposizione si fonda su una precedente EUTM. Pertanto, il territorio pertinente per
    la quale il rischio di confusione deve essere valutato è l’Unione europea nel suo
    complesso. Tuttavia, l’EUTM per una domanda di registrazione, è sufficiente che
    l’impedimento relativo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR esiste
    soltanto per una parte dell’Unione europea (16/01/2018, T-204/16, METABOX,
    EU:T:2018:5, § 74).
    9
    Il pubblico di riferimento è il grande pubblico la cui attenzione non è superiore alla
    media (25/11/2015, T-248/14, Juice masafi, EU:T:2015:880, § 19).
    Sul confronto dei prodotti
    10
    Le merci sono identici quando sono inclusi in una categoria più generale designata dal
    marchio altri (10/11/2016, T-67/15, Polo Club Saint-Tropez Haras de Gassin,
    EU:T:2016:657, paragrafo 37; 22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, §
    57).
    11
    La contestata «bevande analcoliche; delle bevande rinfrescanti non alcolizzate Colas;
    bibite analcoliche; sciroppi di frutta bevande analcoliche gassate; frutta
    aromatizzate, bevande gassate; bevande gassate aromatizzate; bevande gassate
    analcoliche» sono inclusi nella categoria dei «bevande analcoliche» e «bevande
    gassate» e «acqua; acque; acqua in bottiglia» includono il precedente «acque
    minerali e gassose; le acque di sorgente». Inoltre, la controversa «frutta
    aromatizzate, bevande analcoliche; frutta aromatizzate, bevande gassate; bevande
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
    5
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    gassate aromatizzate» rientrano anch’essi nell’anteriore «bevande analcoliche
    contenenti estratto di frutta o di frutta o di ortaggi o legumi o estratto, con un
    gusto di frutta o di ortaggi».
    12
    Tutti i prodotti sono pertanto identici .
    Sul confronto dei segni
    13
    Per quanto riguarda il confronto tra i segni, il rischio di confusione deve essere
    determinato per mezzo di una valutazione globale della somiglianza visiva,
    fonetica e concettuale dei segni, sulla base dell’impressione complessiva prodotta
    da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e
    dominanti (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
    14
    I segni da confrontare sono i seguenti:
    Segno controverso Marchio anteriore
    15
    Due sono segni figurativi.
    16
    Il marchio anteriore consiste l’elemento denominativo «Jucee» scritta in grassetto
    stilizzato inferiore — maiuscole, ad eccezione della lettera «J» che è maiuscola.
    Esso è illustrato in una curva, con la lettera «J» slanting leggermente verso l’alto a
    sinistra e le lettere «ee» slanting al rialzo verso destra. Il marchio è raffigurato in
    lettere di colore blu scuro ad eccezione della lettera «C» con una frontiera in
    arancione, giallo e al di sopra del quale, nella parte superiore destra angolo, appare
    la rappresentazione grafica di tre gocce che si producano schizzi nello stesso
    colore giallo arancione e colori.
    17
    Il segno controverso comprende l’elemento denominativo «Ju C» scritta in grassetto,
    con lettere in rosso stilizzato raffigurato con bordo bianco. Le lettere «J» e «C»
    sono superiori, in caso considerando che la lettera «U» in lettere minuscole. Il
    termine viene raffigurato diagonalmente verso destra, con la lettera «J» in basso a
    sinistra. Tra le lettere «Ju» e «C» sembra quello che può essere percepito come un
    trattino o una continuazione della corsa della lettera «J». L’elemento denominativo
    è circondato da un giallo e arancione curvo che insieme formano una forma
    circolare o ovale. dispositivo La curva forme sono costituiti da linee irregolari di
    dare l’impressione di spruzzi di liquido o fluidi in cui più bolle sono rappresentati.
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
    6
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    18
    Gli elementi figurativi dei rispettivi segni si limitano ai caratteri tipografici stilizzati, le
    combinazioni di colori e le rappresentazioni grafiche di spruzzi gocce e una forma
    ricurva bolle sui quali sono raffigurati.
    19
    Sebbene i rispettivi colori non va del tutto inosservati dal pertinente i consumatori,
    queste sono solo semplici varianti di numerosi colori o combinazioni di colori
    utilizzate nel commercio (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 40;
    24/06/2004/Gelb, Blau, C-49/02, EU:C:2004:384, punto 38; 12/11/2008, T400/07,
    Farben in Quadraten, EU:T:2008:492, § 35). Inoltre, come correttamente
    constatato dalla divisione di opposizione, i colori giallo e arancione, in particolare,
    sono piuttosto comune in relazione alla frutta (succhi e bevande aromatizzate). T
    non ha rappresentanza di spruzzi gocce, bolle o liquido/liquido, rispettivamente,
    delle catture in maniera significativa l’attenzione del consumatore in relazione ai
    prodotti interessati rientranti nella classe 32 (v., per analogia, sentenza
    10/09/2015, T-30/14, Bio — INGRÉDIENTS Végétaux Propre — fabbricazione,
    EU:T:2015:622, § 23). Inoltre, la forma ricurva nel segno contestato svolge un
    contesto in larga misura funzione e serve a evidenziare gli elementi denominativi
    (v., per analogia, sentenza 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27;
    27/10/2016, T-37/16, Caffè Nero, EU:T:2016:634, § 42).
    20
    Quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, il consumatore
    dovrebbe concentrarsi principalmente sull’elemento denominative come punto di
    riferimento (18/02/2004, T-10/03, Contorflex, EU:T:2004:46, § 45; 30/11/2015,
    T-718/14, W E, EU:T:2015:916, § 53; 01/03/2016, T-61/15, 1e1, EU:T:2016:115,
    § 61). Pertanto, in generale, quando un marchio è composto di elementi verbali e
    figurativi, i primi sono, in linea di principio, maggiormente distintivi rispetto ai
    secondi (31/01/2012, T-205/10, La victoria de Mexico, EU:T:2012:36, § 38;
    15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45).
    21
    Nonostante quanto precede, nel marchio anteriore, la parola «Jucee» sarà percepito da
    almeno una parte significativa del pubblico come misspelling succosa», vale a dire
    di «significato pieno di succo. Poiché «succosa» è descrittivo per le merci in
    questione, nella misura in cui il termine «Jucee» allude ad esso, tale elemento
    denominativo è anche deboli o evocativo per le merci in questione (25/11/2015-
    248/14, 25/11/2015, Juice masafi, EU:T:2015:880, § 35; 16/10/2012, R 156/2011-
    2, R 143/2011-2 &, JUST JUICEE/JUST et al., punto 26; 04/10/2017, R
    2273/2016-4, Juice Pads, § 27). Dal momento che è una parola inglese di base, si
    può inoltre prevedere di essere compresi da tale parte del pubblico che ha soltanto
    una conoscenza di base della lingua inglese o probabilmente anche per la parte che
    non parla ad esso. Anche se quest’ultimo può forse non cogliere il significato
    esatto di «succosa», il pubblico è spesso di fronte a clausole che essa considera
    come descrittivo o allusive anche qualora non cogliere il significato esatto di esse
    (29/01/2015, T-665/13, distretto di Bingo, EU:T:2015:55, punti 37-38;
    14/01/2016, T-663/14, grande Bingo, EU: t: 2016, punto 23). Pertanto, in
    considerazione del carattere distintivo limitato del presente mandato, anche se gli
    elementi figurativi non siano particolarmente distintivo, sia o non saranno ignorate
    nell’impressione complessiva del segno.
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
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    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    22
    Il segno controverso, l’ elemento denominativo è probabilmente percepito come
    «JUC». Non si può escludere che una parte (molto) limitata della popolazione si
    considerano inoltre come «Ju-C playful» e come un riferimento a «succosa». Un
    tale nesso è meno evidente, tuttavia, anche per il pubblico anglofono, in quanto
    può anche essere percepito come, ad esempio, un avanzamento il termine «succo»
    e la lettera «C» nel senso di «vitamina C». In ogni caso, un’associazione diretta del
    segno controverso con la parola «succosa» non è evidente. Tuttavia, anche in
    considerazione del fatto che si tratta di un breve segno contenente solo tre lettere,
    il debole elementi figurativi decorativi non saranno né inosservati.
    23
    Sul piano visivo, i segni figurativi sono notevolmente divergenti che riguardano in
    generale, nonostante il fatto che esse concordano nelle lettere «JUC». Infatti, esse
    non solo differiscono nei restanti lettere «EE», ma dare piuttosto diverso
    impressioni, per i seguenti motivi:
    – Combinazioni di colori diversi: l’elemento denominativo del marchio anteriore
    è raffigurato in blu scuro ad eccezione della lettera «C», che è in arancione e
    giallo; l’elemento denominativo del segno contestato è raffigurato in rosso
    con bordo bianco. In generale, il marchio anteriore è dominato dal colore blu
    scuro che nel segno contestato che predomina il colore è rosso.
    – Figurativo distinte caratteristiche: la forma della curva del segno controverso
    dell’elemento denominativo e circonda è rilevante in termini di dimensioni,
    mentre l’elemento grafico nel marchio anteriore, a parte il carattere
    tipografico stilizzato, limitata alla rappresentazione di tre gocce sopra la
    lettera «C, che sono di piccole dimensioni.
    – Posizione del termine distinti elementi: l’elemento verbale del marchio
    anteriore sia raffigurato in una curva che l’elemento denominativo del segno
    contestato è raffigurato in diagonale.
    – Anche la scarsa rappresentazione grafica alluding rinfrescante freschi o
    bevande è diversa, poiché, anche se in entrambi i segni che figurano nella
    comune colori giallo e arancione (per le merci in questione), nel marchio
    anteriore è raffigurato come tre gocce che si producano schizzi nel segno
    contestato è raffigurato come spruzzi di liquido con turno più bolle in essa.
    24
    Considerando che ciascuna di tali differenze individuali tra i segni potrebbe non essere
    determinante in quanto tale, combinate insieme sono sufficienti a compensare gli
    elementi comuni, che non sono inoltre particolarmente forte, nell’impressione
    visiva.
    25
    Sebbene i consumatori in generale, prestare maggiore attenzione all’inizio di un
    marchio che alla fine (17/03/2004, T-183/02, MUNDICOR, EU:T:2004:79,
    § 81), il Comitato osserva che tale norma, per quanto riguarda la pertinenza
    dell’inizio di un marchio, non può rimettere in discussione il fatto che la
    valutazione del marchio contestato dev’essere effettuato tenendo conto
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
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    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    dell’impressione complessiva prodotta da quest’ultimo. Inoltre, anche l’inizio dei
    segni una alquanto diverso impatto visivo considerando la diversa presentazione
    della lettera «J».
    26
    Di conseguenza, pur avendo tre lettere in comune, che sono al tempo stesso la tre
    prime lettere del marchio anteriore, i segni di creare un’immagine complessiva
    piuttosto diversa e layout, compresi gli altri elementi e combinazione di colori che
    sono disposte in modo diverso e rendere l’impressione visiva dei segni piuttosto
    distinte e comportare i segni che, al massimo, un tenue grado di somiglianza
    visiva. A ciò va aggiunto il fatto che l’elemento «Jucee allusive» sia per le merci in
    questione, che rafforza la precedente conclusione.
    27
    Sul piano fonetico, i segni in conflitto sono simili a un basso livello, nella misura in cui
    condividono le lettere «JUC». Tuttavia, non si può escludere che una parte
    (molto) limitata delle pertinenti consumatori, con conoscenza dell’inglese e
    percepire le lettere «Ju-C» in quanto svolgono in lettere per la debole o
    addirittura termine descrittivo «succosa», essi possono pronunciare in modo
    identico. Tuttavia, in virtù del carattere allusive di questo termine, essa non può
    avere troppo peso nel confronto fonetico.
    28
    Dal punto di vista concettuale, i segni non ha un significato in quanto tali e per una
    parte del pubblico il confronto concettuale rimarrà neutrale. Tuttavia, una parte
    (molto) limitata del pubblico di riferimento può percepire sia nella nozione di
    «succosa allusive», o addirittura descrittivo in relazione alle merci in questione.
    Pertanto, per questa parte del pubblico i segni condividono lo stesso concetto
    debole e vi è una somiglianza concettuale che non può essere dato troppo peso
    così come il suo impatto sarà molto basso (16/12/2015, T-491/13, la Trident Pure,
    EU:T:2015:979, § 93, 108).
    Carattere distintivo del marchio anteriore
    29
    L’opponente non rivendica esplicitamente che il suo marchio è particolarmente
    distintivo in virtù dell’uso intensivo o della sua reputazione. Di conseguenza, la
    valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore a riposo sul suo carattere
    distintivo di per sé.
    30
    Come indicato sopra, il carattere distintivo del termine «Jucee» è limitato in relazione
    alle merci anteriore (cfr. paragrafo 21) e gli elementi figurativi non siano
    particolarmente distintivo o entrambi (cfr. paragrafo 19). Di conseguenza, il
    carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore nel suo complesso è
    considerato al di sotto della media. Tuttavia, ciò non impedisce all’opponente di
    opporsi con successo alla registrazione di altri marchi quando siano confondibile
    con il suo marchio anteriore.
    Valutazione globale
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
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    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    31
    La valutazione del rischio di confusione da parte del pubblico dipende da numerosi
    fattori e, in particolare, il riconoscimento del marchio anteriore sul mercato,
    l’associazione che può essere fatta con il marchio registrato, il grado di
    somiglianza tra i marchi e tra i prodotti o servizi individuati (ottavo ‘considerando’
    della EUTMR). Essa deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione
    di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenza Lloyd Schuhfabrik,
    22/06/1999, C-342/97, EU:C:1999:323, punto 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
    EU:C:1997:528, § 22).
    32
    Tale valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra
    i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei
    marchi e quella dei prodotti o dei servizi. Di conseguenza, un elevato grado di
    somiglianza tra i prodotti designati può essere compensato da un minor grado di
    somiglianza tra i marchi e viceversa (22/06/1999, Lloyd Schuhfabrik, C-342/97,
    EU:C:1999:323, punto 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
    29/09/1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 17). Più il carattere
    distintivo del marchio anteriore, tanto maggiore è il rischio di confusione, i marchi
    che hanno un elevato carattere distintivo, sia intrinsecamente, sia grazie alla
    notorietà di questi sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi
    il cui carattere distintivo è inferiore (sentenza Canon, 29/09/1998, C-39/97,
    EU:C:1998:442, punto 18).
    33
    Sebbene non vi sia identità tra i prodotti della classe 32, e la sua sede il consumatore
    deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha conservato nella sua
    mente, le differenze tra i segni prevalgono sui loro analogie, che, a parte il comune
    colori giallo e rosso, fondamentalmente comune sull’identità del resto la sequenza
    «JUC» e l’identità fonetica e concettuale dei segni che possono avere per un
    (molto) limitata da parte del pubblico.
    34
    In effetti, l’ identità fonetica e concettuale richiederebbe, logicamente, che i
    consumatori siano in grado di coinvolgere non solo la parte verbale del segno
    anteriore, ma anche quella del segno controverso con la parola inglese «succosa
    piuttosto di base» (19/01/2012, R 235/2011-1, succo SAPPÈ Me (fig.)/JUICEA, §
    32). Anche se una tale associazione o collegamento può essere previsto per una
    parte significativa, se non addirittura per la maggioranza del pubblico di
    riferimento rispetto al marchio anteriore, ciò non è evidente in relazione al segno
    controverso. In ogni caso, per questa parte del pubblico, l’elemento comune è
    debole e non può essere determinante, e che inoltre si riferiscono a due di
    «succosa misspellings completamente diverso». Per la restante parte del pubblico
    limitato, le somiglianze tra i segni non sono sufficienti a creare un rischio di
    confusione.
    35
    Pertanto, d espite la coincidenza nella sequenza «JUC», o la possibile associazione con
    «succosa» che è inoltre sprovvisto di carattere distintivo debole o anche per
    almeno una parte significativa del pubblico, i segni in conflitto presentano notevoli
    differenze e t egli coincidenza temporale, questo elemento non può, in ogni caso,
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
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    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    rimettere in discussione il principio secondo cui la valutazione della somiglianza
    tra i marchi in conflitto deve tener conto dell’impressione complessiva prodotta da
    tali marchi (ALLTREK, 16/05/2007, T-158/05, EU:T:2007:143, punto 70;
    08/09/2010, T-369/09, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 29; 06/07/2004, T-117/02,
    CHUFAFIT, EU:T:2004:208, § 54). Pertanto, il pubblico di riferimento, anche se
    solo con un grado medio di attenzione, di distinguere in modo sicuro tra i segni.
    36
    Pertanto, anche se le merci siano identiche, non vi è alcun rischio di confusione ai sensi
    dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR, anche tenendo presente che il
    carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è inferiore alla media.
    37
    Ne consegue che l’impugnazione è respinta e la decisione impugnata è accolta.
    Sulle spese
    38 A norma dell’articolo 109, paragrafo 1 EUTMR in combinato disposto con la
    regola 94 (3) del regolamento sul marchio comunitario, l’opponente (ricorrente),
    in quanto parte soccombente, devono sostenere il ricorrente (convenuta) costi dei
    procedimenti di opposizione e di ricorso.
    39 Si tratta per il procedimento di impugnazione delle spese della ricorrente di
    rappresentanza professionale di 550 EUR. Per quanto riguarda il procedimento di
    opposizione, la divisione di opposizione correttamente ha ordinato l’opponente
    (ricorrente) sopporterà le spese di rappresentanza del richiedente che sono stati
    fissati a 300 EUR. L’importo totale per entrambi i procedimenti è quindi di
    850 EUR.
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    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    Ordinanza
    Per questi motivi,
    LA COMMISSIONE
    dichiara e statuisce:
    1. L’impugnazione è respinta.
    2. L’opponente (la ricorrente) a sopportare le spese del procedimento di
    opposizione e di ricorso, che è fissato in EUR 850.
    Firmato
    D. Schennen
    Firmato
    R. Ocquet
    Firmato
    C. Bartos
    Cancelliere:
    Firmato
    H. Dijkema
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JU

  • MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “GUIDA FISCO”

    MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “GUIDA FISCO”

    Il 2 luglio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “GUIDA FISCO

    Il  marchio “GUIDA FISCO” intestato ad una realtà romana che si occupa di editoria digitale è utilizzato nelle classi di prodotti 41 e 35 e 36.

    CR

  • Registrazione marchi in RUSSIA

    Registrazione marchi internazionali RUSSIA

    Lo Studio Rossi & Martin Ufficio Marchi e Brevetti provvede al deposito di domande di registrazione di marchi internazionali con estensione in RUSSIA

     

  • Registrazione marchi in CANADA

    Registrazione marchi internazionali CANADA

    Lo Studio Rossi & Martin Ufficio Marchi e Brevetti provvede al deposito di domande di registrazione di marchi internazionali direttamente in CANADA